PROGETTO ESECUTIVO
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI SERVIZIO DEL GENIO CIVILE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI ARBUS
PROGETTO ESECUTIVO
TITOLO
Capitolato speciale d’appalto
SCALA
Allegato:
NOTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Angelo Sanna
Genio Civile Settore edilizia
PROGETTISTA : Geom. Marco Pisu
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Arch. Lucio Carlo Magi
(Art. 16 L.R. 7.08.2007 n. 5)
Art. 1 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e delle provviste occorrenti per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria nella caserma dei carabinieri di Arbus.
Tutte le opere da realizzarsi, sono dettagliatamente descritte ed illustrate nel presente capitolato speciale, nei grafici, nella relazione e negli elaborati che costituiscono parte integrante del capitolato stesso ed il cui elenco è riportato nell’apposito articolo. Il rilievo dell’edificio oggetto d’intervento, la sua ubicazione, la forma, le dimensioni ed i particolari costruttivi delle opere da realizzare, gli schemi ed i dettagli costruttivi delle stesse, sono riportate negli elaborati di cui all’elenco all’uopo citato.
I lavori saranno eseguiti secondo la buona tecnica professionale e a regola d’arte, in conformità a quanto previsto nelle guide UNI (Ente Nazionale di Unificazione) e nelle norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) nonché alla normativa nazionale di cui al D.M. 37/2008.
Art. 2 Forma e ammontare dell’appalto
L’appalto di lavori verrà affidato con contratto da stipulare a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs.
n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e dell’art. 16 c.7 della L.R. 7.08.2007 n. 5 in quanto trattasi di appalto relativo a lavori di manutenzione. L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a: Euro 49.327,22 (quarantanovemilatrecentoventisette/22) oltre IVA ripartito come segue - Per lavori a misura Euro 48.051,52 (quarantottomilacinquantuno/52) – Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ammontano invece a Euro 1.275,70 (milleduecentosettantacinque/70) come dal seguente quadro:
N | Designazione categorie di lavoro ed oneri | Importo complessivo (euro) | Inciden. % | |
LAVORI A MISURA | ||||
1 | Demolizioni e rimozioni | 3.525,21 | 7,15 | |
2 | Opere di risanamento | 1.515,79 | 3,07 | |
3 | Impianti idrici e antincendio | 4.898,23 | 9,93 | |
4 | Impianto di condizionamento | 5.490,17 | 11,13 | |
5 | Controsoffitti | 3.816,72 | 7,74 | |
6 | Opere e adeguamenti vari | 1.755.43 | 3,56 | |
7 | Manutenzioni e adeguamenti a norma | 1.322,96 | 2,68 | |
8 | Intonaci e Tinteggiature | 5.050,00 | 10,24 | |
9 | Pavimenti e Rivestimenti | 3.443,88 | 6,98 | |
10 | Infissi | 2.428,58 | 4,92 | |
11 | Impianto di videosorveglianza | 8.260,55 | 16,74 | |
12 | Opere di non esatta quantificazione verificatesi in corso d’opera | 6.544,00 | 13,27 | |
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA | 48.051,52 | 97,41 | ||
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 1.275,70 | 2,59 | ||
TOTALE LAVORI | 49.327,22 | 100,00 |
Art. 3 Designazione sommaria delle opere.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento sui LL.PP. e del Capitolato Generale vigenti, l’intervento che forma oggetto dell'appalto può riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D. L:
Le lavorazioni da eseguirsi sono le seguenti distribuite secondo le seguenti indicazioni: PIANO SEMINTERRATO
- Manutenzione serrande elettriche garage a diretto utilizzo delle auto di servizio;
- Rimozione e successiva fornitura e posa in opera di alcuni infissi (porta e finestra); PIANO RIALZATO
- Rimozione e successiva fornitura e posa in opera di nuovo controsoffitto a norma;
- Adeguamento a norma del bagno destinato ai disabili;
- Revisione dell’ infisso in alluminio all’ingresso e relativo meccanismo di apertura e chiusura;
- Opere di tinteggiatura interna;
- Manutenzione del cancello carrabile e pedonale dell’edificio;
- Opere varie di manutenzione di alcuni infissi;
- Fornitura e posa in opera di infissi REI 120; PIANO PRIMO
- Ristrutturazione del bagno a diretto utilizzo delle camerate;
- Lavori di impermeabilizzazione della veranda esterna a stretto utilizzo della lavanderia;
- Fornitura e posa in opera di rivelatori di fumo e n. 1 estintore;
- Manutenzione e revisione di alcuni infissi;
- Fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento composto da n. 5 unità interne da 9.000 BTU e da unica unità esterna;
- Tinteggiatura di tutto l’appartamento sott’ordine, della sala mensa e della cucina a stretto utilizzo delle camerate;
- Rimozione e successiva fornitura e posa in opera di nuovo controsoffitto a norma;
- Adeguamento bagno a disposizione delle camerate;
Sono previsti lavori di tinteggiatura esterna, oltre varie opere di adeguamento che verranno indicate dalla
D.L. una volta effettuata la consegna dei lavori. Inoltre viene prevista la fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza ad alta risoluzione. I suddetti lavori possono essere classificati solamente ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori nella categoria quindi prevalente “OG1” ai sensi della L.R. 9.08.2002 n. 14 e del DPR 25.01.2000, n. 34.
Art. 4 Condizioni di appalto
Nell’accettare i lavori sopra designati l’appaltatore dichiara:
- di avere effettuato in data antecedente alla presentazione dell’offerta, il sopralluogo obbligatorio nei modi e tempi concordati con la stazione appaltante per l’accertamento della situazione di fatto e la valutazione globale dell’intervento; il regolare avvenimento del sopralluogo sarà certificato con apposita attestazione,
redatta in duplice copia dalla Stazione appaltante e sottoscritta dal Responsabile del procedimento per la Stazione appaltante e, per ricevuta, da idoneo soggetto delegato dall’impresa;
- di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano e le capacità e disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti;
- di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- di avere valutato, nel formulare l’offerta, tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera e dei trasporti in generale, sia sull’esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta;
- di avere preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel bando di gara/lettera d’invito, nello schema di contratto, nel Capitolato speciale e nella documentazione progettuale;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto e su tutti i suoi elaborati e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto all’art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006;
- di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza d condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.
- Con l’accettazione dei lavori l’appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
Art. 5 Documenti facenti parte integrante del contratto
Fanno parte del contratto d’appalto (artt. 5, commi 7 e 8, e 131, comma 3, D. Lgs. 163/2006): il presente atto, il Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori pubblici, approvato con decreto 19 Aprile 2000, n. 145, parte vigente, che non si allega, come consentito dall’art. 110, D.P.R. 554/1999, gli elaborati di progetto, l’offerta economica presentata in sede di gara e il Capitolato speciale d’appalto. Fanno inoltre parte del contratto, ancorché non materialmente allegati ma conosciuti dalle parti, il Piano sostitutivo di sicurezza (PSS), il Piano operativo di sicurezza (POS), il DUVRI (la cui funzione è assolta dallo specificato elaborato grafico di progetto esplicativo) e il cronoprogramma.
L’impresa è inoltre vincolata alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, secondo le prescrizioni di
Capitolato. Al termine dei lavori l’impresa appaltatrice è tenuta a rilasciare alla Stazione appaltante la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alle norme citate.
Art. 6 Il Direttore dei lavori
Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dall’art. 124 di cui al D.P.R. 21.12.1999 n. 554 nonchè:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Non faranno invece capo alla D.L. le incombenze e gli obblighi derivanti dall’art. 127 comma 1 del Regolamento dei LL.PP in quanto gli adempimenti previsti in materia di sicurezza dalla parte del committente saranno svolti dal direttore dei lavori per la sicurezza in fase di esecuzione all’uopo nominato dalla stessa committenza, al fine di non aggravare le già molteplici e impegnative incombenze che stanno in capo alla figura della D.L. e per il quale si rimanda all’articolo apposito.
Art. 7 Il Direttore dei lavori per la sicurezza
Il direttore dei lavori per la sicurezza verrà nominato ai sensi degli artt. 89-90 del D.lgs 81/2008
Art. 8 Osservanza delle leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale e dei documenti di gara.
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e dal contratto, l’esecuzione dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni:
- legge 20 Marzo 1865, n. 2248, all F. per la parte ancora vigente;
- Codice dei contarti pubblici D.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (indicato con “D.Lgs. 163/2006” nel testo);
- Capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n. 145 – parte vigente – per quanto compatibile con il Codice dei contratti;
- D.P.R. 554/1999 e s.m.i. per le parti non abrogate dal codice e per quanto con esso compatibili;
- D.P.R. 34/2000 e s.m.i.;
- Leggi antimafia 13 Settembre 1982, n. 646, 23 Dicembre 1982, n. 936, 19 Marzo 1990, n. 55 e s.m.i. (per le parti non abrogate dal codice unico), legge 31 Maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; D.lgs 8 Settembre 1994, n. 490, per la parte ancora vigente; D.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252.
L’impresa è inoltre tenuta a eseguire opere ed impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costrutti a regola d’arte;
In particolare, si dovranno seguire, nella esecuzione dell’appalto, le seguenti norme:
- D.M. 37/2008;
- D.Lgs. 81/2008.
L’appaltatore dovrà inoltre seguire tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanati in materia e vigenti alla data di esecuzione dei lavori e tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanati e
vigenti nella Regione Sardegna, prescrizioni dei V.V.F.F., e dell’ENEL, inerenti e conseguenti la materia d’appalto, che l’appaltatore, con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente e si impegna ad osservare ; le norme CEI e UNI le tabelle CEI-UNEL e tutte le altre norme CEI e UNI appliccabili, sebbene non richiamate. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purchè vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili. Qualora le sopraelencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme più recenti. In caso di discordanza tra documenti facenti parte del contratto si osserverà il seguente ordine di prevalenza:
1) Capitolato speciale d’appalto;
2) Lettera di invito (in caso di procedura ristretta o negoziata);
3) Capitolato generale di appalto per i lavori pubblici (D.M. LL.PP. 145/2000), per la parte ancora vigente;
4) Elaborati progettuali posti a base di gara.
Art. 9 Divieto di intestazioni fiduciarie
Ai sensi dell’art. 1, D.P.C.M. 11 Maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all’amministrazione committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all’esecuzione dell’opera.
Art. 10 Invariabilità dei prezzi – elenco dei prezzi
Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal contratto e dal Capitolato, necessari a rendere compiute a regola d’arte le opere appaltate, fatto salvo quanto è disposto all’art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006.
I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’elenco dei prezzi offerti allegato al contratto e comprendono tutto ciò che è previsto dalla vigente normativa, nell’ambito della quale si ricordano, a solo titolo esemplificativo:
1) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
2) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e di lavoro;
3) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell’opera. I prezzi stabiliti dal contartto ed eventualmente indicati nel Capitolato si intendono accettati
dall’appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell’appalto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 11 Cauzione provvisoria e definitiva
Per la cauzione provvisoria si rinvia a quanto stabilito dalla lettera d’invito/bando/disciplinare di gara e all’art. 75, D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 113, comma 1 D.Lgs. 163/2006, l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Si applica l’art. 40, comma 7, decreto citato.
La garanzia fideiussoria deve essere resa, pena la non accettazione, mediante le schede tipo di cui al D.M. 123/2004 e prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile.
Per quanto riguarda la mancata costituzione della cauzione definitiva e il suo svincolo, si intende qui richiamato l’art. 113, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 54 c.3 della L.R. 7.08.2007 n. 5.
Art. 12 Coperture assicurative
L’appaltatore è altresì obbligato, ai sensi dell’art. 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 103, D.P.R. 554/1999, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
In particolare l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata che non può essere inferiore a € 50.000,00.
Tale polizza deve anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con un massimale pari a Euro 500.000,00 (diconsi cinquecentomila/00) – art. 103 comma 2 del DPR
n. 554 del 21.12.1999. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. La copertura assicurativa dovrà essere resa, pena la non accettazione, mediante le schede di cui al D.M. 123/2004.
La polizza dovrà prevedere che, in caso di sinistro, il pagamento verrà effettuato a favore degli aventi diritto, senza applicare alcuna detrazione a titolo di scoperto e/o franchigia. L’importo degli eventuali scoperti e delle franchigie previste dalla polizza rimangono a totale carico dell’impresa.
Art. 13 Consegna dei lavori
Ai sensi dell’art. 129, comma 3, D.P.R. 554/1999, il direttore dei lavori comunicherà all’appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori che sarà disposta entro 30 giorni dalla firma del contratto o, in caso d’urgenza, su autorizzazione del Responsabile del procedimento al Direttore dei lavori, subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Ai sensi dell’art. 129, comma 7, del D.P.R. 554/1999, qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno
stabilito per la consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio, non inferiore ai tre giorni, trascorso inutilmente il quale la Stazione appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Il verbale di consegna sarà redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 129, comma 6, e art. 131, comma 3 e secondo le modalità e i casi di cui all’art. 130 del D.P.R. 554/1999.
Art. 14 Tipo dei cantieri, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
Il cantiere oggetto dell’appalto non necessita della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione CSP e CSE (art. 90 comma 3 del D.lgs 81/08) in quanto si è ipotizzato la presenza di una sola impresa e l’impiego di uomini giorno è inferiore a 200. Tuttavia si provvederà comunque, ad apposita nomina del CSE con compiti e obblighi previsti dall’art. 92 del D.lgs 81 del 2008 al fine di non aggravare i compiti del Direttore dei lavori di cui all’art. 6 anche qualora non si evincano le condizioni normative per la sua nomina (es. concomitanza di più imprese).
Art. 15 Termine e ultimazione dei lavori.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 70 (diconsi settanta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. L’appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori. L’Ente appaltante può ordinare la sospensione dei lavori nei casi ex art. 24 del D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n. 145.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procederà, ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 554/1999, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato, salvo quanto disposto allo stesso articolo al comma 2.
Art. 16 Sospensione e ripresa dei lavori.
Qualora cause di forza maggiore o altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, o su segnalazione dell’appaltatore indicando le ragioni e l’imputabilità. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 133 D.P.R. 554/1999 e art. 24 D.M. LL.PP. 145/2000.
Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art 24 D.M. LL.PP. 145/2000, per la sospensione non spetterà all’appaltatore nessun compenso o indennizzo.
Le contestazioni dell’appaltatore, in merito aslle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Art. 17 Proroghe
In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall’appaltatore, l’Ente appaltante, previa richiesta di quest’ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contartto senza che ciò costituisca titolo per l’appaltatore a ottenere indennizzi e risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.
In ogni caso, la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione fissato.
Art. 18 Penale per ritardo nei lavori
L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve sottostare ad una penale pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo
netto contrattuale, salvo il limite massimo previsto all’art. 117, comma 3, D.P.R. 554/1999.
Art. 19 Certificato di ultimazione dei lavori
Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei lavori, che procederà, ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 554/1999, alle necessarie operazioni in contradditorio, redigendo l’apposito certificato, salvo quanto disposto allo stesso art. al comma 2.
Art. 20 Esecuzione
L’appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L’appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni di contratto. Ai fini del calcolo del quinto d’obbligo si computano gli importi del contratto, l’importo degli eventuali atti di sottomissione, gli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all’appaltatore ai sensi dell’art. 240, comma 1, D.Lgs 163/2006 nonché ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.M. LL.PP. 145/2000.
Art. 21 Varianti
Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall’art. 132, D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 10 e 11 D.M. LL.PP. 145/2000, nonché degli art. 134, 135 136 del D.P.R. 554/1999.
Art. 22 Pagamenti in acconto e ritardi.
L'appaltatore avrà diritto all'emissione di stati d'avanzamento in corso d'opera , ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute nella misura dello 0,5% raggiunga la cifra netta di Euro 20.000,00 (diconsi ventimila).
Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori, della ultimazione dei lavori stessi. La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi come per qualunque pagamento da effettuarsi durante lo svolgimento dei lavori.
L’emissione dei certificati di pagamento in acconto verrà disposto non oltre 45 giorni dal giorno della maturazione; il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi
delll’art. 29 comma 2 del dm. 145/2000 dell’art. 28 comma 9 della Legge 109/94. Nel caso che l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
Per il ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, e alla rata di saldo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Il saggio degli interessi di mora sarà quello
fissato annualmente dal Ministro del Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro. Tale misura è comprensiva del maggiore danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma del c.c.
Art. 23 Ritenute a garanzia
A garanzia dell’osservanza delle norme dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori verranno effettuate le ritenute di cui all’art. 7 del D.M. LL.PP. 145/2000.
Art. 24 Revisione dei prezzi
La revisione dei prezzi non è ammessa, salvo quanto previsto all’art. 133, comma 4, D.Lgs 163/2006, né è applicabile il primo comma dell’art. 1664 c.c.
Art. 25 Verifica dei lavori
La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e verifica delle opere compiute. Ove l’appaltatore non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti..
In tal caso, inoltre l’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. La Direzione Lavori si riserva di approvare prima della fornitura e posa qualsiasi materiale ed accetterà solo modifiche che riterrà migliorative rispetto alle previsioni progettuali.
Art. 26 Contabilità dei lavori
I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni saranno tenuti dal Direttore dei lavori o dagli ispettore di cantiere se da egli incaricati e saranno i seguenti:
a) libretti di misura dei lavori e delle provviste;
b) eventuali liste settimanali;
c) registro di contabilità;
d) stati di avanzamento dei lavori;
e) conto finale e relativa relazione;
f) giornale dei lavori;
g) sommario del registro di contabilità;
h) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all’atto dell’aggiudicazione dell’appalto.
Art. 27 Contabilizzazione dei lavori
ART. 27.1 Lavori a misura
La tenuta dei libretti delle misure è affidata al Direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere peraltro, da lui attribuiti al personale che lo coadiuva sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il Direttore dei Lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle
misure. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il Direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
Art. 28 Conto finale.
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto verrà compilato secondo le modalità stabilite dall’art. 173 del Regolamento sugli appalti ed entro un termine di 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato e trasmesso, entro lo stesso termine, al Responsabile del procedimento per i relativi adempimenti. Si applicano gli artt. 173 e segg. D.P.R. 554/1999.
Art. 29 Collaudo - Certificato di regolare esecuzione
Il collaudo dovrà essere ultimato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori (art 141 decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006). Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché‚ l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi (art. 141 decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006), nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Il certificato di collaudo verrà trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale dovrà firmarlo entro il termine di 20 giorni secondo quanto previsto dall’art. 203 del Regolamento sugli Appalti. L’Amministrazione delibererà sul certificato di collaudo provvisorio, sulle domande dell’appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori secondo quanto previsto nel vigente regolamento. Nei casi previsti dal regolamento il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione (art. 208 del D.P.R 554/1999) e redatto secondo quanto indicato nell’articolo 195 dello stesso Regolamento.
Art. 30 Danni di forza maggiore
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Generale d’appalto.
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l’Appaltatore ne dà denuncia alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a risponderne.
Art. 31 Oneri, obblighi e responsabilità dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale (artt. 5 e 6 C.G.A) e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore, il quale ne ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta e pertanto li ritiene compensati nei prezzi unitari predisposti dall’Amministrazione, gli oneri ed obblighi seguenti:
1. Formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione nonché quelle di adeguamento del cantiere in osservanza della vigente normativa e, in special modo, di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. Le spese per i rilievi, tracciati, installazione delle attrezzature e impianti, nonché allacciamenti provvisori, necessari al normale svolgimento dei lavori, l’approntamento di tutte le opere provvisorie e di protezione;
3. Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo, l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone;
4. il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai del settore interessato e dagli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;
5. Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche e private o persone, durante lo svolgimento dei lavori nonché le spese eventuali per passaggio e per occupazioni temporanee;
6. la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori e all’approntamento del cantiere;
7. La fornitura e relativa installazione di almeno n. 1 cartello indicatore, nel sito indicato dalla Direzione lavori entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di ml 1,00.x2,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante - Titolo dell’opera
- Titolo del lavoro in appalto - Eventuali immagini illustrative - legge oppure gli estremi del finanziamento - Impresa esecutrice (con estremi di iscrizione S.O.A oppure A.R.A.) - Importo dei lavori
- Data di consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza dei lavori- Responsabili della sicurezza - Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento.
8. Le spese e gli oneri per il conferimento alla pubblica discarica controllata dei materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle demolizioni e rimozioni , da dimostrare mediante ricevuta contenente oltre alla denominazione della ditta , il cantiere dal quale proviene il materiale.
9. L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati sulle opere.
10.La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali e negli uffici direttivi.
11.La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
12.Il consentimento del libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza,
in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato. Tale libero accesso deve intendersi esteso a tutti i tecnici incaricati dall'Amministrazione.
13.La custodia, e le spese per trasporto di tutti i materiali (e del loro eventuale smaltimento secondo la normativa vigente), impianti e mezzi d’opera;
14.La pulizia del cantiere, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere.
15.Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per eventuali ripristini.
16.Le spese contrattuali, di registro e accessorie di cui all’art. 112, D.P.R. 554/1999, saranno a completo carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Stazione appaltante.
17.l’assunzione per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell’inizio dell’opera, all’Ente appaltante, che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
18.per quanto attiene ai difetti di costruzione, si fa riferimento a quanto stabilito nell’art. 18, D.M. LL.PP.
145/2000.
19.L’appaltatore dovrà ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in fatto di sicurezza sul lavoro.
20.Redazione e trasmissione al Committente, del Piano Sostitutivo di sicurezza (PSS) firmato da soggetto competente in possesso dei requisiti di legge.
21.Nomina prima dell'inizio dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica necessari per assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico, anche per tale persona l’amministrazione, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigerne l’allontanamento e la sostituzione. Il direttore tecnico sarà responsabile anche della sicurezza ai sensi della legge 494/96 e 626/94 (ora confluiti nel D.lgs 81/2008).
22.La comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.
Per quanto previsto dal D.lgs 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, si può ritenere non obbligatoria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in quanto almeno alla consegna si prevede la presenza di una sola impresa appaltatrice.
Pertanto, rimane in capo all’appaltatore, ai sensi della vigente normativa, la redazione del piano di sicurezza sostitutivo e del piano operativo di sicurezza. L'Appaltatore inoltre è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali
sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.P.R. 303/1956 art. 64, tutte le norme di cui al D.lgs 81 del 2008 e di cui all'art. 131 del Codice dei contratti. L’appaltatore in cantiere deve poter garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia l'Amministrazione, sia la Direzione dei lavori.
Art. 32 Direttore tecnico del cantiere.
L’Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica necessari per assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico, anche per tale persona l’Amministrazione, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigerne l’allontanamento e la sostituzione. Il direttore tecnico sarà responsabile anche della sicurezza ai sensi della legge 494/96 e 626/94 (ora confluiti nel D.lgs 81/2008).
Art. 33 Personale dell’appaltatore
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione lavori. L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, nei termini di legge, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzionee quelle particolari vigenti in cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità sia penale che civile dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere. L’impresa è tenuta a comprovare alla Stazione appaltante la propria regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamentoi, ex art. 2, comma 1, D.L. 210/2002, convertito con modifiche dell’art. 1, legge 266/2002. la stazione appaltante procederà alle verifiche di legge.
Art. 34 Trattamento economico dei lavoratori
L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori (art. 52, c.1, punto “a” della L.R. 5/2007); l'Appaltatore è altresì obbligato a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera “a” da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei lavori ad essi affidati (Art. 52, c. 1 punto “b” della L.R. 5/2007) responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36, L. 300/1970 e art. 18, c. 7 L. 55/1990).
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l’appaltatore sarà invitato per iscritto dal Responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni). In caso di inadempimento varranno le norme
previste dall’art .13 Cap. Gen.).
Art. 35 Lavoro notturno e festivo
In materia di durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto disposto dall’art. 27, D.M. LL.PP. 145/2000.
Art. 36 Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro
l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della aziende del settore e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, ancora, di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 19 Marzo 1990, n. 55, per la parte ancora vigente, nonché della vigente normativa.
ART. 37 Approvvigionamento ed accettazione dei materiali.
Salvo specifiche indicazioni, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto a riconoscimento di maggiori oneri né all’incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano specificatamente indicati, l’appaltatore non può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori.
Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l’accettazione provvisoria del Direttore dei lavori. L’accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali.
Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest’ultimo caso l’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.
Art. 38 Presentazione del campionario e prove di laboratorio.
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità preferibilmente prodotti in regime di qualità secondo ISO, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale: ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco. L’Amministrazione potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Previa redazione di un verbale steso in concorso con l’Appaltatore, la Direzione dei lavori può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell’Appaltatore.
Art. 39 Cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.
Art. 40 Spese contrattuali
Tutte le spese contrattuali, di cui all’art. 112, D.P.R. 554/1999, saranno a completo carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Stazione appaltante.
Art. 41 Elenco dei prezzi unitari
Per la redazione del computo metrico estimativo, sono utilizzati i prezzi unitari derivanti dall’analisi dei prezzi effettuata per la valutazione economica dell’intera opera sulla base dei listini, del prezziario regionale nonché dai prezzi correnti di mercato.
Essi sono comprensivi di una quota di spese generali e degli utili d’impresa ma non comprendono costi della sicurezza, in quanto previsti attraverso quantificazione economica desunta dal prezzario regionale Sardegna.
Art. 42 Domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell’appalto, il suo domicilio presso la sede dell’Ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuata per mezzo di mesos comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’appaltatore o al capo
cantiere dal Dirigente del Servizio dei lavori, dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dei lavori si considera fatta personalmente all’appaltatore.
Art. 43 Piani di sicurezza.
L’Appaltatore, dovrà consegnare all’Ente appaltante, secondo quanto previsto dal codice dei contratti un Piano sostitutivo di sicurezza (art. 131, comma 2, lett. “b”, D. Lgs 163/2006). Tale piano (PSS) dovrà rispettare i contenuti minimi previsti dal punto 3 dell’allegato XV del D.lgs 81/08 e s.m.i.
L’appaltatore, dovrà ancora consegnare all’Ente appaltante, secondo quanto previsto dal codice unico un Piano Operativo di sicurezza (art. 131, comma 2, lett. “c”, D. Lgs 163/2006) di cui all’art. 89 comma 1 lett. “h” del D.Lgs 81/08. Tale piano (POS) dovrà rispettare i contenuti minimi previsti al punto 3 dell’allegato XV del D.lgs appena citato. Inoltre dovrà produrre, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, i documenti comprovanti la sua idoneità tecnico professionale ai sensi dell’all. XVII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
E’ compito e onere dell’impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza e di igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, i mezzi d’opera e gli eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
Art. 44 Programma dei lavori
L’appaltatore dovrà comunicare al committente – ai sensi dell’art. 45, comma 10, D.P.R. 554/1999 -prima dell’inizio dei lavori, un programma particolareggiato e impegnativo di esecuzione dei lavori, indicando i mezzi e il personale che intende impiegare per compiere le opere appaltate e specificando l’avanzamento previsto dei lavori. Qualora il programma così sottoposto non riportasse l’approvazione della Stazione appaltante, l’appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni della Stazione appaltante, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto. Il programma sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d’opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma debba essere aggiornato. Il programma, mentre non vincola la Stazione appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l’appaltatore, che ha l’obbligo di rispettare i termini di ultimazione e ogni altra modalità. L’appaltatore deve indicare inoltre per iscritto quali impedimenti ostacolino eventualmente il suddetto programma dei lavori, in modo tale che la Direzione dei lavori possa porvi tempestivo rimedio. Qualora l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine ai sensi dell’art. 136, comma 4, del D.Lgs 163/2006.
Art. 45 Sub-appalto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nella modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dte appaltante a condizione che l’appaltatore provveda a:
- indicare all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento, in caso di varianti in corso d’opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo;
- non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle indicate a suo tempo
nell’offerta;
- richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Ente appaltante, che provvede al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l’Ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa;
- stipulare il contratto di subappalto con la ditta subappaltatrice;
- depositare il contratto di subappalto presso l’Ente appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, e, con tempestività, ai fini dell’autorizzazione, quanto previsto dall’art. 90, comma 9, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l’obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e al zona in cui si svolgono i lavori, nonché quanto previsto all’art. 118, Codice e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa affidataria del subappalto e il DURC;
- individuare quali subappaltatori o cottimisti solo imprese che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subapaltattori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in loro favore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanza del subappaltare o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore.
L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltori trasmettono all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.
Nei casi di cui all’art. 37, comma 11, D.Lgs 163/2006 e s.m.i., si applica l’art. 118, comma 3 stesso decreto. L’appaltatore ottempera a quanto previsto dall’art. 2, D.L. come modificato dalla legge di conversione 266/2002 e a quanto disposto dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006, parte vigente.
- praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- trasmettere all’Ente appaltante prima dell’inizio dei lavori da eseguirsi dall’appaltore e dai subappaltori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica;
- curare il coordimanento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti col piano presentato dall’appaltatore;
- garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, nonché i dati previsti dall’art. 118, comma 2, n. 3, D.Lgs 163/2006; il subappaltare non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4 lett. C), d) e l), ai sensi dell’art. 141, comma 2, D.P.R.. 554/1999; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all’art. 118, D.Lgs. 163/2006.
Art. 46 Danni
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, gli adempimenti e le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’opera. Dei danni cagionati a terze persone nell’esecuzione dell’opera risponde direttamente ed esclusivamente l’appaltatore.
Art. 47 Garanzia per vizi e difformità dell’opera.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666,
c. 2 del c.c. (art. 141 decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 )
Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera, realizzata mediante il presente appalto si estenderà per due anni dalla data della consegna dell’opera (art. 1667 c.c.) purché‚ i danni siano denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 141 decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006). I danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio1988 n. 224). E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Art. 48 Garanzia decennale per gravi difetti dell’opera.
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l’opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l’Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti. In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, la mancata protezione delle parti metalliche dalla corrosione con conseguente perdita di funzionalità dei cavi delle barriere, delle reti metalliche ecc.
Art. 49 Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento.
L’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo (art 1671 c.c., e art 141 c. 5 del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006). Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell’Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l’Amministrazione può dichiarare senz’altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell’Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere
pubbliche si applicherà l’art. 116 del decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006).
Art. 50 Risoluzione del contratto per grave inadempienza.
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempienza agli obblighi contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell’opera, l’Amministrazione, procederà alla contestazione secondo quanto previsto dall'art. 119 del Regolamento sugli appalti. Qualora l'inadempimento permanga l'Amministrazione delibera la risoluzione del contratto. L'Amministrazione nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone la redazione dello stato di consistenza secondo quanto previsto dal regolamento sugli appalti art. 121 commi 1 e 2. Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell’Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (art. 131, c. 2 decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006).
Art. 51 Risoluzione amministrativa delle controversie.
Qualora sorgano contestazioni tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa. Qualora a seguito della iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in modo sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, una proposta motivata di accordo bonario. L’Amministrazione, entro ulteriori 60 giorni, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’Appaltatore (art. 139 decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006, art. 149 del Regolamento sugli appalti).
Art. 52 Arbitrato.
Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria delle controversie, che dovessero insorgere tra amministrazione e appaltatore, la definizione delle stesse è attribuita al giudice ordinario, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Cagliari.
Art. 53 Essenzialità di termini e comminatorie
I termini e le comminatorie contenuti nel Capitolato speciale d’appalto e nel Capitolato generale operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
Art. 54 Descrizione delle lavorazioni
Le singole lavorazioni da eseguirsi per dare l'opera compiuta e funzionante sono descritte nelle forme e dimensioni nei disegni, nel computo metrico estimativo e nel Disciplinare descrittivo prestazionale.
Dette lavorazioni possono così riassumersi:
ART. 54-1 - Demolizioni e rimozioni
Rimozione di controffitto di qualsiasi tipo compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in
orizzontale che in verticale, il nolo dei ponteggi interni, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale su autocarro, il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica, valutato per la superficie effettiva.
Disfacimento di pavimentazione interna di qualsiasi tipo, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento, da eseguirsi con particolare attenzione in modo da non danneggiare i sottostanti servizi idrico elettrico e di riscaldamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno, sia orizzontali che verticali, il carico su automezzo; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l’effettiva superficie di disfacimento.
Disfacimento di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante.
Rimozione di infissi compresi i trasporti orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica.
Disfacimento di sottostruttura della pavimentazione interna comprendente il massetto di cls, fino alla profondità indicata dalla D.L. compreso il carico sui mezzi di trasporto o l’accattastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione; compreso l’innaffiamento; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l’effettiva superficie di disfacimento.
ART. 54-2 - Opere di risanamento
Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per ripresa dell'intonaco da misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di superficie superiore a 4 mq.
Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silici reattive, priva di cemento e resistente ai solfati, per superfici in pietra o mattoni con resistenza a compressione di 8-10 MPa (28 gg) previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo
ART. 54-3 – Facciate
Tinteggiatura di pareti con due mani di idropittura traspirante, resistente all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e alle muffe, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con mano di fissativo ancorante, compreso l’onere del ponteggio o della gru telescopica, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne.
ART. 54-4 - Opere interne
Tinteggiature di soffitti e pareti con due mani di idropittura lavabile in tinte chiare correnti di cartella,
altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici alle muffe, compreso l’onere del ponteggio, lo sfrido e tiro in alto, per superfici interne.
Restauro di porta e finestra interna con relative mostre e copribili teso al miglioramento delle caratteristiche prestazionali eed estetiche, comprendendo la rimessa in squadra delle ante registrando la ferramenta e la revisione dei meccanismi di chiusura. Gli accessori, ferri e apparecchi a chiusura comprese maniglie di sostegno e di manovra, dovranno essere a richiesta della D.L. sostituiti se necessario ed i nuovi dovranno essere accettati sempre dalla D.L.
Porta tagliafuoco caratteristiche REI 120 per le quali si rimanda alle specifiche tecniche dell’elenco prezzi.
ART. 54-5 - Rifacimento servizio igienico
Pavimento con piastrelle in gres porcellanato antiscivolo per locali soggetti a traffico pedonale medio forte (abitazioni), posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti diagonali e ortogonali con idonei collanti su sottofondo in malta bastarda dello spessore di 3 cm, questo compreso, compreso tagli, sfridi stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura formato 20 x 20.
Rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate bicottura, a pasta bianca, monocolore o con decori semplici posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso), compreso tagli, sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia anche con acidi con piastrelle formato 20 x 20.
Lavabo per disabili ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell’inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacque antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile.
Vaso con funzione anche di bidet per disabili, ceramica bianca, con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento.
ART. 54-6 - Opere esterne
Impermeabilizzazione della terrazza eseguita con l’impiego di di pasta elastomerica colorata sintetica fluida a base di gomme poliuretaniche modificate, bicomponente, appliacata a pennello, rullo o spruzzo, su supporto di cls o fibrocemento, dato in opera su superfici, piane, inclinate o verticali nel quantitativo di 1,20 Kg/mq compreso gli sfridi ed il tiro in alto.
Manutenzione di cancello carrabile e pedonale – per i lavori da eseguirsi si rimanda all’elenco prezzi; Restauro di corrimano – operazioni per la messa in sicurezza come da elenco prezzi.
ART. 54-7 - IMPIANTI
Impianto idrico di alimentazione e di scarico – dato finito in opera all’interno dell’edificio, completo di a) per l’acqua fredda: quota parte della rete interna principale, con tubazioni da ¾” o equivalente, dalla colonna montante fino al locale di utilizzo e da tubazioni da ½”, o equivalente, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; b) per l’acqua calda: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma di legge L.373, dall’apparecchio scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da ½” o equivalente, pure coibentata a norma L. 373, dalla diramazione della rete
principale fino al punto di utilizzo; c) per gli scarichi: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico più prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall’apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderei, nonché eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione per acqua calda e fredda più scarico con tubazioni di rame e scarichi in PVC.
Impianto di condizionamento del primo piano per la zona adibita alle camerate costituito da pompa di calore, tipo Daikin Mono system, da 9000 BTU n. 5 unità e unica unità esterna. Per le specifiche tecniche si rimanda all’elenco prezzi.
Impianto di videosorveglianza dell’intera edificio, compreso il perimetro di recinzione, costituito da n. 9 telecamere e altri accessori a supporto e per le quali specifiche tecniche si rimanda all’elenco prezzi.
L’impianto deve mantenere sotto controllo le aree monitorate 24 ore su 24, avere possibilità di ripresa sia diurna che notturna e/o in condizioni di scarsa luminosità. Il sistema deve essere realizzato su standard consolidati di mercato per ciò che riguarda la scelta degli apparati nonché quella degli appliccativi.
Le telecamere dovranno essere posizionate nei punti individuati (a scelta della D.L.) in maniera tale da consentire il miglior controllo del sito.
PARTE SECONDA - NORME PER MISURAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 55 Norme per la misura e valutazione dei lavori
ART. 55-1 Lavori a corpo
Per i lavori da contabilizzarsi a corpo, l’appaltatore non potrà chiedere compensi per quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal Capitolato o consigliabili dalle regole d’arte: per questi il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile.
Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato adattate e ultimate per l’uso alle quali sono destinate.
Art. 56 Lavori a misura
Le varie quantità dei lavori compensati a misura e quelli risultanti in aumento o diminuzione rispetto a quelli compensati a corpo, a seguito di variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d’opera, saranno determinate con misure geometriche, a numero o a peso, escluso ogni altro metodo. Alle quantità così determinate saranno applicati i prezzi offerti in sede di gara.
L’appaltatore può richiedere tempestivamente la misurazione in contraddittorio di quelle opere o somministrazioni che, nel procedere dei lavori non si potessero più accertare, nonché la verifica di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima della posa in opera.
Resta convenuto che se taluna quantità non fosse accertata in tempo debito, l’ Appaltatore dovrà accettare la valutazione data dal Direttore dei Lavori.
Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l’opera è accettata si terrà come misure quella effettivamente rilevata.
Per norma generale ed invariabile resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l’ intera manodopera nel modo prescritto dalle migliori regole d’ arte, e cioè anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco Prezzi o nel presente Capitolato; sono compresi inoltre ogni spesa generale e utile dell’ Appaltatore.
I lavori sono liquidati in base alle misure prese in contraddittorio man mano che si procede nella esecuzione delle opere riportate sugli appositi libretti secondo le modalità previste nell'articolo 38.2 del presente capitolato.
Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifiche e rettifiche in occasione delle operazioni di collaudo.
I Prezzi Unitari in base ai quali, saranno pagati gli eventuali lavori in variante alle opere a corpo sono comprensivi di:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, e l’eventuale imposta di consumo dovuta, cali perdite, sprechi ecc.) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa i materiali e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l’ illuminazione dei cantieri in casi di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi pronti all’uso;
d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cava, o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’ arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’ elenco dei prezzi del presente capitolato.
Le misure saranno rilevate secondo le norme di seguito elencate.
ART. 56-1 Norme generali
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto e previsto nell’elenco prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico della Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall’Impresa. Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. L’Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
ART. 56-1.1 – Lavori in economia
Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine e autorizzazione scritta preventiva della D.L.
ART. 56-1.2 Materiali a piè d’opera
I prezzi di elenco per i materiali a piè d’opera, diminuiti del ribasso d’asta si applicano soltanto: a) alle provviste dei materiali a piè d’opera che l’appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei lavori, come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l’Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l’Impresa non debba effettuarne lo spandimento; b) alla valutazione del materiale per l’accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell’art. 28 del Capitolato generale; c) alla valutazione delle provviste a piè d’opera che si dovessero rilevare dall’Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
I detti prezzi per i materiali a piè d’opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d’opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell’impresa.
ART. 56-1.3 Pavimenti.
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.
ART. 56-1.4 Rivestimenti di pareti.
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la
fornitura di collante per rivestimenti.
ART. 56-1.5 Intonaci.
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di qualunque spessore saranno computati per la loro superficie effettiva. Dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
ART. 56-1.6 Tinteggiature, coloriture e verniciature.
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
ART. 56-1.7 Controsoffitti
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E’ compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d’opera per dare i controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo è compresa l’orditura portante principale.
PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 57 Prodotti per pavimentazione
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero sistema di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all’articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
Art. 58 Infissi
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi
si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369-1÷5.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc. Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc;
b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere 18.3 b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere 18.3).
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.
a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle
altre prestazioni richieste.
b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
1) Finestre
- isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204),
- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI 7979, UNI EN 86, 42 e 77),
- resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed UNI EN 107);
2) Porte interne
- tolleranze dimensionali ; spessore ..(misurate secondo le norme UNI EN 25);
- resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI 8200), corpo d'urto kg altezza di caduta
..cm;
- resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 9723-00-A1 come modificata dalla UNI 9723:1990-A1
- resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328)
3) Porte esterne
- tolleranze dimensionali ...; spessore (misurate secondo la norma UNI EN 25);
- planarità ..(misurata secondo la norma UNI EN 24);
- tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI 7979, UNI EN 86, 42 e 77);
- resistenza all'antintrusione (secondo la norma UNI 9569) ;
La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
a) Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
ART. 59 Prodotti per rivestimenti interni
Si definiscono prodotti per rivestimento quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti).
Nel nostro caso sono rigidi, rivestimento in ceramica per interno e di finitura.
Tutti i prodotti vengono considerati al momento della fornitura. Il D.L., ai fini della loro accettazione, può proceder ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni indicate di seguito:
Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell’articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
MODALITA’ DI ESECUZIONE
Art. 60 Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, etc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi e disturbi.
Nelle demolizioni e rimozioni l’appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la D.L., sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti e alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della D.L., devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla stessa D.L. usando le opportune cautele.
Detti materiali resteranno di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all’appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportate dall’appaltatore fuori dal cantiere nei punti indicati o in pubbliche discariche.
Art. 61 Sistemi per rivestimenti interni
Si definiscono sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano finiture dell’edificio.
Tali sistemi sono per la parte che ci riguarda i rivestimenti per interno.
I sistemi realizzati con prodotti rigidi, devono essere realizzati secondo le prescrizioni di del
progetto con la seguente indicazione:
Per le piastrelle di ceramica si procederà alla posa sul letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuità dello stesso strato, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (tempera ed umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare fenomeni successivi di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto.
Il direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori, verificherà materiali impiegati e tecniche di posa siano state effettivamente prescritte.
In particolare verificherà per i rivestimenti rigidi, le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica.
Art. 62 Opere di serramentistica
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quale non tessuti, fogli, ecc.;
- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta.
c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al
fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori. ll Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; l’esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc. Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
ART. 63 Componenti dell’impianto di adduzione dell’acqua
In conformità alla legge 46/90 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
Tutte le rispondenze alle norme devono essere provate da dichiarazione di conformità.
ART. 64 Esecuzione dell’impianto di adduzione dell’acqua
In conformità alla legge 46/90 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; la norma UNI 9182 e suo FA 1-93 sono considerate norme di buona tecnica.
ART. 65 Impianto di climatizzazione
In conformità alla legge 46/90, gli impianti di climatizzazione devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica.
ART. 66 Impianto di videosorveglianza
Conforme alle disposizioni vigenti in materia di garante sulla privacy
ART. 67 Indice
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO 1
ART. 2 FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO 1
ART. 3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE. 2
ART. 4 CONDIZIONI DELL'APPALTO 2
ART. 5 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO. 3
ART. 6 IL DIRETTORE DEI LAVORI 4
ART. 7 IL DIRETTORE DEI LAVORI PER LA SICUREZZA 4
ART. 8 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO, DEL CAPITOLATO GENERALE, E DEI DOCUMENTI DI GARA. 4
ART. 9 DIVIETO DI INTESTAZIONI FIDUCIARIE 5
ART. 10 INVARIABILITA' DEI PREZZI 5
ART. 11 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 6
ART. 12 COPERTURE ASSICURATIVE. 6
ART. 13 CONSEGNA DEI LAVORI. 6
ART. 14 TIPO DI CANTIERI, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I. 7
ART. 15 TERMINE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI. 7
ART. 16 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 7
ART. 17 PROROGHE 7
ART. 18 PENALE PER RITARDO LAVORI. 7
ART. 19 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI 8
ART. 20 ESECUZIONE. 8
ART. 21 VARIANTI. 8
ART. 22 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI. 8
ART. 23 RITENUTE A GARANZIA. 9
ART. 24 REVISIONE DEI PREZZI 9
ART. 25 VERIFICA DEI LAVORI. 9
ART. 26 CONTABILITA' DEI LAVORI. 9
ART. 27 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. 9
ART. 27.1 Lavori a misura 9
ART. 28 CONTO FINALE 10
ART. 29 COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 10
ART. 30 DANNI DI FORZA MAGGIORE. 10
ART. 31 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. 11
ART. 32 DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE. 13
ART. 33 PERSONALE DELL'APPALTATORE. 13
ART. 34 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI. 13
ART. 35 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO. 14
ART. 36 ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. 14
ART. 37 APPROVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DI MATERIALI. 14
ART. 38 PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO E PROVE DI LABORATORIO. 15
ART. 39 CESSIONE DEL CONTRATTO. 15
ART. 40 SPESE CONTRATTUALI. 15
ART. 41 ELENCO DEI PREZZI UNITARI. 15
ART. 42 DOMICILIO DELL'APPALTATORE. 15
ART. 43 PIANI DI SICUREZZA. 16
ART. 44 PROGRAMMA DEI LAVORI. 16
ART. 45 SUBAPPALTO. 16
ART. 46 DANNI. 17
ART. 47 GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA' DELL'OPERA. 18
ART. 48 GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA. 18
ART. 49 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI- CONFERIMENTI, TRASFERENTO. 18
ART. 50 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA. 19
ART. 51 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONTROVERSIE. 19
ART. 52 ARBITRATO. 19
ART. 53 ESSENZIALITÀ DI TERMINI E COMMINATORIE. 19
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 19
ART. 54 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 23
ART. 54-1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 19
ART. 54-2 OPERE DI RISANAMENTO 20
ART. 54-3 FACCIATE 20
ART. 54-4 OPERE INTERNE. 20
ART. 54-5 RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO. 21
ART. 54-6 OPERE ESTERNE. 21
ART. 54-7 IMPIANTI. 21
PARTE SECONDA - NORME PER MISURAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE 22
ART. 55 NORME PER LA MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI 22
ART. 55.1 LAVORI A CORPO 22
ART. 56 LAVORI A MISURA 22
ART. 56.1 Norme generali 23
ART. 56-1.1 LAVORI IN ECONOMIA 24
ART. 56-1.2 Materiali a piè d’opera 24
ART. 56-1.3 Pavimenti 24
ART. 56-1.4 Rivestimenti di pareti 24
ART. 56-1.5 Intonaci 24
ART. 56-1.6 Tinteggiature, coloriture e verniciature 25
ART. 56-1.7 Controsoffitti 25