PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL’ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” (ITALIA) – FACOLTÀ DI … … … E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI … … … (…) - FACOLTÀ DI … … … PER LO SCAMBIO DEGLI STUDENTI
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL’ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” (ITALIA) – FACOLTÀ DI … … … E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI … … … (…) - FACOLTÀ DI … … … PER LO SCAMBIO DEGLI STUDENTI
Il Preside Prof. …, in rappresentanza della Facoltà di … dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Italia), e il Preside Prof. …, in rappresentanza della Facoltà di … dell’Università di … (…), in attuazione dell’Accordo Quadro stipulato tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Italia) e l’Università di
… (…) in data …, convengono quanto segue:
PRINCIPI GENERALI
Al fine di consentire ai propri studenti l’ampliamento del proprio curriculum di studi attraverso esperienze di studio all’estero, è attivato il presente Protocollo Aggiuntivo tra la Facoltà di … dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Italia) e la Facoltà di … dell’Università di … (…) per regolare le modalità di scambio degli studenti (al di fuori degli accordi Socrates Erasmus) secondo le condizioni di seguito indicate.
MODALITÀ PER LO SCAMBIO DI STUDENTI
Art. 1: Le Facoltà sopra menzionate selezionano tra i propri studenti coloro che svolgeranno un periodo di studio presso l’Università partner, seguendo i criteri di cui riterranno opportuno dotarsi.
Art. 2: La durata del periodo di studio presso l’Università partner non deve essere inferiore a tre mesi né superiore ad un anno accademico.
La durata dello scambio, nonché i termini entro cui esso andrà proposto, sono concordati di volta in volta secondo le esigenze delle parti.
Art. 3: Le parti si impegnano a mantenere una giusta proporzione negli scambi reciproci degli studenti e, a tal fine, stabiliscono in … il numero massimo di studenti che potranno partecipare allo scambio per ciascun anno accademico.
FREQUENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI PRESSO L’UNIVERSITÀ OSPITANTE
Art. 4: Presso l’Università ospitante gli studenti possono:
a) frequentare corsi e svolgere prove d’esame previste a conclusione dei corsi frequentati;
b) svolgere attività di ricerca e di studio finalizzate all’elaborazione di una tesi;
c) svolgere attività di tirocinio, ove previsto dagli ordinamenti didattici.
Art. 5: Il periodo di studio svolto dagli studenti presso la sede ospitante è parte integrante del programma di studi della sede di provenienza.
Art. 6: L’attività da svolgere in tale periodo è autorizzata dal competente Consiglio del Corso di Studio che stabilisce, in xxx xxxxxxxxxx, xxxxx/x esame/i all’interno dell’ordinamento didattico del corso possono essere sostenuti all’estero, indicando, ove possibile, anche la denominazione dell’esame (considerato equivalente) appartenente all’altra Università.
I corsi frequentati sono riportati nella carriera dello studente secondo le regole vigenti nell’Università di appartenenza.
Alla fine di tale periodo di studio, la sede ospitante rilascia allo studente un certificato attestante l’attività espletata.
Art. 7: Durante il periodo di studio nella sede ospitante lo studente deve attenersi al regolamento interno e alle norme di disciplina di quest’ultima.
Art. 8: Per l’attuazione degli scambi quale referente per gli studenti in mobilità presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è nominato il Prof./Prof.ssa … e presso l’Università di … è nominato il Prof./Prof.ssa ...
TASSE E SPESE SUSSIDIARIE
Art. 9: Gli studenti continuano a pagare le tasse presso l’Università di origine, ma sono ammessi a beneficiare presso l’Università ospitante dei servizi quali biblioteche, laboratori, ecc. alle stesse condizioni degli studenti di quest’ultima.
Tutte le altre spese personali affrontate presso l’Università ospitante, incluse quelle per il visto, il viaggio, il vitto e l’alloggio, sono a carico dello studente.
ASSICURAZIONI
Art. 10: Gli studenti di entrambe le Università che partecipano alle iniziative previste nell’ambito del presente Protocollo Aggiuntivo sono assicurati dalle Università invianti per gli infortuni e/o per le malattie derivanti da infortunio.
Per le spese sanitarie ciascuno studente provvede personalmente ad accendere una polizza assicurativa al momento della partenza.
VALIDITÀ
Art. 11: Il presente Protocollo è valido per l’intera durata dell’Accordo Quadro di riferimento. Esso può essere emendato o rinnovato con il mutuo accordo delle parti nei limiti della durata di validità dell'Accordo Quadro di riferimento, salvo disdetta da far pervenire alla controparte entro … mesi dal termine previsto per la scadenza.
Redatto a Roma (Italia) in due copie originali in lingua italiana, facenti ugualmente fede. Roma, ,