REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI
Comune di Cavedine
Provincia di Trento
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI
(di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 dd. 31.03.2021
Indice
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE 7
Ambito e finalità del regolamento 7
Definizioni e disposizioni generali 7
Ufficio comunale competente 10
TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico 11
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico 11
Istanza e rilascio della concessione 13
Titolarità della concessione e subentro 15
Xxxxxxx, proroga, rinuncia e disdetta 16
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio 17
Decadenza ed estinzione della concessione 17
TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie 19
Istanze per i messaggi pubblicitari 19
Tipologie di impianti pubblicitari 20
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni 23
Xxxxxxx, proroga e disdetta 24
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione 24
Decadenza ed estinzione dell’autorizzazione 24
Le esposizioni pubblicitarie abusive 25
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI 27
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico 27
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie 28
Suddivisione del territorio comunale 29
Determinazione delle tariffe annuali 30
Fattispecie non assoggettate al canone 32
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità 34
Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione 35
TITOLO V - Pubbliche Affissioni 36
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni 36
Maggiorazione del canone Pubbliche Affissioni 37
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni 37
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni 37
Modalità e termini per il pagamento del canone 38
Accertamenti - Recupero canone 38
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 40
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 42
Passi carrabili e accessi a raso 42
Occupazione con impianti di distribuzione carburante 42
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici 43
Occupazioni con griglie intercapedini 43
Occupazioni dello spettacolo viaggiante 43
Occupazioni a sviluppo progressivo 44
Attività di propaganda elettorale 44
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio 44
Occupazione con elementi di arredo 45
Esposizione merci fuori negozio 45
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere 45
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE 47
Pubblicità realizzata su veicoli 47
Pubblicità realizzata su vetrine e su carrelli dei supermercati 47
Frecce direzionali – Pre-insegne 47
Dichiarazioni per particolari fattispecie 48
TITOLO IX – CANONE MERCATALE 50
Istituzione del canone mercatale 50
Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio 50
Determinazione delle tariffe 51
Modalità e termini per il pagamento del canone 51
TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE
Articolo 1
Ambito e finalità del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018 n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Cavedine del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, di seguito “canone unico”. (Nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone unico sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le concessioni rilasciate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
4. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per l’individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, per popolazione residente il Comune di Cavedine appartiene alla classe “comuni fino a diecimila abitanti“, come da suddivisione di cui al comma 826 dell’art.1 della L. n.160/2019.
5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l’occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 2
Definizioni e disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l’occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali;
b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
c) canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b), nonché dall’occupante senza titolo;
d) tariffa standard: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone ed è fissata dall’art. 1, commi 826, 827, 841 e 842 della Legge 160/2019;
e) tariffa ordinaria: è il risultato della moltiplicazione della tariffa standard per il coefficiente di adeguamento territoriale di cui all’art. 29, comma 3 del presente Regolamento;
f) tariffa applicata; è il risultato della moltiplicazione della tariffa ordinaria per i coefficienti di valutazione del beneficio economico previsti negli allegati B e C.
Non sono compresi nelle aree comunali i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all’interno del centro abitato individuato ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Per le occupazioni occasionali di cui all’art. 8 in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l’integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata dalla necessaria documentazione. La concessione del suolo e l’autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro dell’abitato, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell’esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l’ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione e per quelle temporanee almeno 10 giorni prima. Analoghi termini sono stabiliti per le istanze o le comunicazioni pubblicitarie, permanenti e temporanee, per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione pubblicitaria. Il mancato rispetto dei termini indicati determina l’improcedibilità della domanda.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l’autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell’area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell’atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
Articolo 3 Presupposto del canone
1. Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Per spazi soprastanti o sottostanti il suolo la superficie soggetta è quella eccedente l’eventuale occupazione contemporanea del suolo. Il canone è dovuto anche per l’occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato. Si considerano rilevanti ai fini dell’applicazione del canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione, compresi quelli diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall’art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e xx.xx.). Rientra, pertanto, nell’obbligo di pagamento del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand’anche non richiamino la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.
Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l’autorizzazione pubblicitaria è in ogni caso dovuto al Comune anche quando la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province. Quest’ultime restano titolari unicamente del canone di occupazione di cui alla lettera a) del comma 819.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.
Articolo 4 Soggetto obbligato
1. Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della legge n.160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all’art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.
4. L’amministratore di condominio procede al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare le procedure di cui agli articoli 13 e 14, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.
Articolo 5
Ufficio comunale competente
1. L’Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone unico improntato alla massima efficienza ed efficacia.
2. Le istanze pervenute al comune vengono assegnate al Responsabile del Procedimento individuato al comma 1, che cura la relativa istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale necessario per l’adozione del provvedimento finale.
3. Il Responsabile del Procedimento, terminata l’istruttoria, deve acquisire l’ammontare del canone di concessione da indicare nel provvedimento di autorizzazione o concessione, il cui conteggio è effettuato dall’ufficio comunale preposto ovvero dal concessionario del servizio di cui al successivo comma 4.
4. La Giunta Comunale nomina il Funzionario responsabile che provvede all’applicazione del canone, all’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale inerente tutti gli aspetti finanziari, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, fatte salve le competenze specifiche dei vari uffici in materia di autorizzazioni, concessioni e permessi. Le predette funzioni, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, sono esercitate dal Concessionario.
TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico
Articolo 6
Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
1. L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve preventivamente presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda anche nei casi in cui trova applicazione la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all’art. 16 sexies della L.P. 23/1992.
Rispetto alla data di inizio dell’occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti dal vigente Regolamento, salvo quanto disposto per le occupazioni d’urgenza.
2. La domanda di concessione deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, deve essere redatta su apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale dei richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.
Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero dei conto fiscale;
c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o dei bene che si richiede di occupare;
d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
g) la dichiarazione di conoscere tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni che l’Amministrazione Comunale intendesse indicare in relazione alla domanda prodotta ed a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica proprietà;
h) la sottoscrizione dell’impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall’occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell’ingombro.
Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni.
3 In caso di modifica dell’occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall’ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell’occupazione già rilasciata.
4. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”.
La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale
provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione della domanda. La richiesta di documentazione integrativa deve contenere tale informazione.
L’avviso inviato dall’Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all’accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di xxxxxxx e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l’inizio dell’occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell’istante.
5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l’utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8.
8. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, agli uffici comunali preposti alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti, ovvero all’eventuale soggetto concessionario del servizio.
Articolo 7
Tipi di occupazione
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a ventinove anni.
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche possono essere rilasciate per più annualità. Le occupazioni concesse per attività edilizia sono considerate sempre a carattere temporaneo.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste da specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.
Articolo 8 Occupazioni occasionali
1. Si intendono occupazioni occasionali:
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) le occupazioni di spazi pubblici antistanti la propria abitazione di durata non superiore alle 12 ore, non ricorrenti, per piccoli lavori di riparazione e manutenzione dell’edificio, senza opere cantieristiche fisse, purché sia garantita la circolazione veicolare e pedonale, nonché siano rispettate le norme del codice della strada;
d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde, anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
e) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Articolo 9 Occupazioni d’urgenza
1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha tuttavia l'obbligo:
• di dare immediata comunicazione, entro le ore 12,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’occupazione è iniziata, all'ufficio comunale competente, che indicherà le eventuali prescrizioni;
• di presentare la domanda per il rilascio dell’atto di concessione/autorizzazione entro il terzo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione specificando la necessità di eventuale ulteriore periodo necessario per il ripristino, oltre alla messa in sicurezza;
• allegare alla domanda l’eventuale verbale dell’autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi;
• adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dal paragrafo 2 art. 30 e successivi articoli del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. mm e ii.;
Il Responsabile del Procedimento provvederà ad accertare l’esistenza o meno delle condizioni di somma urgenza e quindi al rilascio della concessione in sanatoria previo il pagamento del canone dovuto. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva e verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.
4. Per le occupazioni inerenti i lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da ditte specializzate, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 2 (due) giorni lavorativi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata all’atto della domanda.
Articolo 10
Istanza e rilascio della concessione
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria e la conclude entro 30 giorni per le concessioni o autorizzazioni permanenti e entro 10 giorni per
quelle temporanee.
Qualora l’ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell’art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l’istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del procedimento; oltre tale termine è dovuta un’indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, con un importo minimo di € 30,00 ed un massimo di € 80,00.
3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione e protocollazione della domanda, le occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse e quelle già calendarizzate dall’Amministrazione comunale. L’Amministrazione potrà con separato provvedimento prevedere per specifiche aree anche sistemi diversi di rotazione nell’utilizzo.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici preposti al rilascio di eventuali nullaosta, sia relativamente alla viabilità che per l’acquisizione di eventuali specifici pareri.
5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilita di volta in volta dall'ufficio preposto, tenuto conto della particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, anche con riferimento ad importi unitari stabiliti da deliberazioni del Comune. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo. L’ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell’occupazione e l’inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima.
Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il perfezionamento della pratica è subordinato al pagamento del canone entro la scadenza indicata. In difetto l’ufficio provvederà alla sua archiviazione nonché all’addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell’autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni di occupazione precedenti o per debiti tributari oppure per debiti derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi ha aderito ad un piano di rateazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Le concessioni sono ritirate presso gli sportelli di competenza o inviate telematicamente, dopo l’avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all’articolo 9 in caso di occupazioni di urgenza. L’occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento
dell’acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell’importo calcolato sulla base dell’istanza.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un’opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l’autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
Articolo 11
Titolarità della concessione e subentro
1. Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri o di subconcessione. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti;
b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone alle scadenze previste;
e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito degli oneri sostenuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale prestato;
g) di rispettare, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, eventuali prescrizioni, nonché osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
h) di custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
i) di rispettare i diritti di xxxxx vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
h) di sottostare ad ogni altra prescrizione e condizione riportata negli atti di concessione o autorizzazione.
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili o carrai.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell’ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l’occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), dell’art. 4, comma 1 e degli artt. 15 e 24 del presente regolamento.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell’atto di concessione o di autorizzazione, nell’ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.
Articolo 12
Xxxxxxx, proroga, rinuncia e disdetta
1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell’articolo 10, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza all’ufficio competente.
2. La domanda di rinnovo delle occupazioni permanenti deve essere rivolta all’Amministrazione con le stesse modalità previste dall’art. 6 del regolamento almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e il periodo richiesto.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario deve inoltrare domanda di proroga almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini del conteggio del canone dovuto, tenuto conto dell’intera durata dell’occupazione.
4. In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° semestre solare alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata con un anticipo di almeno 30 giorni. Per tali fattispecie, in presenza di richiesta di riduzione dello spazio occupato, il nuovo canone decorre dal 1° semestre solare successivo alla data di variazione.
5. Per le occupazioni temporanee, in caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario, occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
b) il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 5 giorni. Se la rinuncia è comunicata oltre il termine previsto si procederà al ricalcolo del canone per il periodo utilizzato (o all'eventuale rimborso se già versato) tenendo conto, comunque, dei 5 giorni di preavviso previsti. Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l’eventuale deposito cauzionale.
Articolo 13
Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L’atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 14
Decadenza ed estinzione della concessione
1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del suolo pubblico;
c) la violazione della norma di cui all’art. 11 relativa al divieto di subconcessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) la mancata occupazione senza giustificato motivo, salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione/autorizzazione, entro 30 (trenta) giorni per le concessioni permanenti e 5 (cinque) giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell’occupazione fissata nell’atto di concessione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell’ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell’ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 15 Occupazioni abusive
1. Sono abusive le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
d) protratte oltre il termine stabilito nell’atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie
Articolo 16
Istanze per i messaggi pubblicitari
1. L’installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, salvo che per le fattispecie di cui al successivo art. 66. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio comunale e sul sito Internet dell’Ente.
2. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda anche nei casi in cui trova applicazione la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all’art. 16 sexies della L.P. 23/1992.
3 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.. Il comune si riserva di valutare che le installazioni richieste siano compatibili con gli spazi disponibili e con le norme specifiche previste da eventuali altri regolamenti.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall’art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale eventualmente previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell’impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
c) l’ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
e) il tipo di attività che si intende svolgere con l’esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell’impianto che si intende esporre.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall’art. 46 del DPR 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”. La comunicazione inviata dall’Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. Anche se l’esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l’esposizione.
Articolo 17
Tipologie di impianti pubblicitari
1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
Insegna di esercizio:
Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze. Le insegne di esercizio dovranno essere scelte con cura in modo da risultare ordinate per contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva dello scenario in cui si inseriscono.
Insegna pubblicitaria:
scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d’esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
Pubblicità su veicoli
pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato.
Pubblicità con veicoli d’impresa:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
Pubblicità varia:
per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
Impianti pubblicitari:
per impianti pubblicitari s’intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l’indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
Impianto pubblicitario di servizio:
manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
Impianto di pubblicità o propaganda:
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
Pre-insegna:
scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle pre-insegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
Cartello di cantiere:
tabella affissa nei cantieri edili dove sono in esecuzione dei lavori, di dimensioni non superiori a due metri quadrati, che riporta gli estremi del provvedimento edilizio autorizzante i lavori, nonché tutte le altre informazioni previste dalla normativa, inclusa la ragione sociale delle imprese operanti nel cantiere. Non rientrano in tale fattispecie tabelle riportanti messaggi pubblicitari, comprese foto, rendering, ecc. ed eventuali cartelli aggiuntivi presenti nell’area di cantiere.
Telo estetico o pannello pittorico mono facciale:
telo antipolvere a protezione di ponteggi in opera durante la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati, raffigurante le facciate sottostanti. La collocazione dei predetti teli soggiace alle disposizioni di cui all’art. 30, comma 9, del presente regolamento.
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l’evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
Articolo 18 Istruttoria amministrativa
1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici preposti al rilascio di eventuali nullaosta, sia relativamente alla viabilità che per l’acquisizione di eventuali specifici pareri ove necessari per la particolarità dell’esposizione pubblicitaria.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L’autorizzazione comunale all’esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall’acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza per le pubblicità permanente e di 15 giorni per quella temporanea. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all’acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l’esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell’esposizione pubblicitaria, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L’autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell’autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per tributi o canoni pregressi afferenti l’esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell’ufficio competente al rilascio, all’eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
13. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti di cui al successivo art. 25, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell’art. 23 del Codice della Strada, ossia la facoltà di concedere deroghe, nell’ambito del centro abitato, alle norme concernenti le distanze minime di posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e xx.xx. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e xx.xx..
14. In base a quanto disposto all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni o autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
Articolo 19
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
1. Il provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l’occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell’autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell’atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l’obbligo di:
a) provvedere all’installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l’eventuale suolo pubblico dove è installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell’esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’esposizione pubblicitaria;
i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi di cui all’art 16 comma 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell’autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all’esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell’ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
6. La voltura dell’autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l’esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché resti invariato il Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
Articolo 20 Rinnovo, proroga e disdetta
1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e si rinnovano automaticamente per il successivo triennio, fatta salva la possibilità dell’ente di non procedere al rinnovo. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni di legge e all’eventuale Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 (trenta) giorni antecedenti alla scadenza dell’atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
Articolo 21
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.
Articolo 22
Decadenza ed estinzione dell’autorizzazione
1. Sono cause di decadenza dall’autorizzazione:
a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento, il mancato ritiro dell’autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L’autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.
Articolo 23 Rimozione della pubblicità
1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
Articolo 24
Le esposizioni pubblicitarie abusive
1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo che ancora residua.
Articolo 25 Limitazioni e divieti
1. In ogni caso, l’installazione di impianti pubblicitari è comunque vietata:
a) ad un’altezza superiore a metri lineari 6, ad eccezione per quella posta nelle vetrine, a ridosso di case, torri, costruzioni in genere, od in caso di fiere, mercati, mostre od esposizioni, gare, parchi di divertimento, feste patronali o simili;
b) nei parchi, giardini, aiuole di verde, ad eccezione di quella eventualmente presente sui cestini porta-rifiuti e negli spazi appositamente allestiti.
2. La pubblicità con palloni frenati e simili non deve essere effettuata al di sopra dei centri abitati, o della fiera, della mostra o del mercato o dell’esposizione, o comunque sopra un assembramento di gente, ma ai bordi di essi ad una distanza, sulla perpendicolare, di almeno metri lineari 100.
3. Le forme pubblicitarie effettuate mediante striscioni, cartelli o manifesti fuori dagli spazi riservati alle pubbliche affissioni su suolo pubblico o aperto al pubblico e la pubblicità acustica sono soggette ad apposita autorizzazione comunale con le seguenti limitazioni:
x. Xxxxxxxxxx, cartelli o manifesti fuori degli spazi riservati alle pubbliche affissioni:
- non è consentita l’esposizione in corrispondenza di curve o dossi e ad una distanza inferiore a metri lineari 30 da incroci o innesti viari;
- per i cartelli o manifesti non è ammesso l’appoggio alle piante né ad altri infissi permanenti esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- per gli striscioni non è consentito fissare gli stessi a strutture di sostegno della rete elettrica o della segnaletica in genere e sui pali dell’illuminazione pubblica;
- l’aggancio di striscioni ad edifici, a piante o ad altro dovrà effettuarsi osservando la massima cautela e sicurezza, in modo da non arrecare danno a persone o cose, ed il soggetto autorizzato è pienamente responsabile agli effetti civili e penali.
b. Pubblicità acustica:
- è esclusa ogni forma di pubblicità inerente attività commerciali, artigianali ed economiche in genere;
- è ammessa solo in forma itinerante;
- è ammessa solo nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dei gironi feriali;
- non è consentita in prossimità (50 ml) delle scuole, chiese, cimiteri e casa di riposo.
4. L’effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare nel rispetto del decoro urbano, paesaggistico ed ambientale.
5. Mediante apposita ordinanza sindacale le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo potranno essere ulteriormente esplicitate.
6. È comunque vietata l’effettuazione della pubblicità mediante distribuzione di materiale se non nelle mani o al domicilio del destinatario e nelle seguenti forme:
- sonora da posti fissi;
- mediante il lancio sulla pubblica via di volantini o manifestini o simili;
- mediante uso di cartelli portati sulla persona;
- mediante abbandono di materiale pubblicitario sui veicoli in sosta.
7. Eventuali eccezioni ai divieti di cui al precedente comma, dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Sindaco.
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI
Articolo 26
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) durata dell’occupazione;
b) superfice oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
c) tipologia;
d) finalità;
e) zona occupata, in ordine di importanza, che determina il coefficiente legato al beneficio economico in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro “convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Per i passi carrai "a raso", qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma dei Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione determinato in relazione alla larghezza dell'apertura o dei cancello per una profondità convenzionale di un metro.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni di suolo che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato si procede alla loro sommatoria, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato superiore, purché l’occupazione insista all’interno della medesima area di riferimento.
5. Per le superfici superiori al mezzo metro quadrato e quindi autonomamente imponibili, purché insistenti all’interno della medesima area di riferimento, il canone è determinato dalla sommatoria delle stesse con arrotondamento per eccesso al metro quadrato superiore.
6. Per le occupazioni temporanee consecutive che si protraggono nel primo semestre dell’anno solare successivo trova applicazione la tariffa in vigore all’inizio dell’occupazione; oltre al primo semestre la tariffa sarà conteggiata considerando i singoli periodi di occupazione dei diversi anni solari. Per occupazioni temporanee riferite a periodi pluriennali non consecutivi le stesse vanno calcolate considerando autonomamente ciascun anno solare.
7. Per l’autorizzazione/concessione riguardante più giorni/periodi non consecutivi all’interno del medesimo anno solare, gli stessi saranno computati singolarmente ed il limite di cui al successivo art. 29, comma 6 sarà applicato all'ammontare totale dell’atto.
8. Le occupazioni con superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.
Articolo 27
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. La pubblicità di cui commi 5 e 6 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto a prescindere dal tempo d’uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%.
8. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, laddove autorizzati, è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora, qualora autorizzata, il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
11. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestazioni, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa applicata prevista dall’allegato C del presente regolamento.
12. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal precedente comma 11.
13. L’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private gravate da servitù di
pubblico passaggio, purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell’intero territorio comunale, esclude l’applicazione del canone per l’occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l’occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
14. Per l’esposizione di mezzi pubblicitari individuati nell’allegato C del presente regolamento ai punti 1.1 (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti), 1.2 (pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1la tariffa base è maggiorata del 100%), 3.1 (pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi e simili, display e diodi, si applica l’imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie) e 3.2 (per la pubblicità prevista al precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell’impresa, si applica l’imposta in misura pari al 50% della tariffa sopra stabilita), il calcolo del canone è effettuato su base mensile per i primi tre mesi, con arrotondamento del periodo per eccesso; per durate superiori la tariffa applicata è quella stabilita per anno solare.
15. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, la tariffa applicata per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
16. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al precedente comma 13, primo periodo, previste nell’allegato X xx xxxxx 0, 0, 0 x 0, xx xxxxxxx base è maggiorata del 10%.
17. Nel caso di veicolo utilizzato per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, che riportano scritte e/o immagini soggette al pagamento del canone, la superfice imponibile è quella complessiva.
Articolo 28 Suddivisione del territorio comunale
1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Per le occupazioni, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche comunali è suddivisa in n. 2 categorie tariffarie, a cui corrispondono le zone A e B, secondo quanto definito dall’allegato A del presente Regolamento. La suddivisione è effettuata in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Alla prima categoria (zona A) è applicata la tariffa più elevata. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di competenza del bilancio. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari l’intero territorio comunale è classificato in un’unica categoria tariffaria e si stabilisce che la tariffa ordinaria è sempre quella annuale o giornaliera prevista per la prima categoria.
4. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti zone, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.
Articolo 29 Determinazione delle tariffe annuali
1. Le tariffe sono determinate in relazione al beneficio economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività e per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, che, moltiplicata per il coefficiente di cui al successivo comma 3, costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo le zone previste nell’allegato A.
3. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari, la tariffa standard annua per i Comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti è pari ad € 30,00, mentre la tariffa standard giornaliera è fissata in € 0,60. Entrambe, ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019, possono essere modificate tramite dei coefficienti moltiplicatori. In sede di prima applicazione del nuovo canone, i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e la risultante tariffa ordinaria sono di seguito riportati:
Tariffa ordinaria annuale per le occupazioni (zone A e B) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):
Zona A 1^ cat. | Zona B 2^ cat. | ||
Tariffa standard | 30,00 | 30,00 | |
Coefficiente di adeguamento territoriale | 0,30 | 0,233 | |
Tariffa ordinaria risultante | 9,00 | 7,00 |
Tariffa ordinaria giornaliera per periodi inferiori all’anno per le occupazioni (zone A e B) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):
Zona A 1^ cat. | Zona B 2^ cat. | ||
Tariffa standard | 0,60 | 0,60 | |
Coefficiente di adeguamento territoriale | 0,333 | 0,25 | |
Tariffa ordinaria risultante | 0,20 | 0,15 |
4. Per gli anni successivi, al fine di determinare la tariffa ordinaria, la Giunta Comunale potrà variare i predetti coefficienti moltiplicatori in un range di più o meno il 20%, tenuto conto della situazione socio economica del territorio. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.
5. La tariffa applicata viene determinata utilizzando i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico indicati negli allegati B e C al presente regolamento, che tengono conto del maggior o minor valore rispetto alle tariffe ordinarie, in relazione alla disponibilità dell'area, al vantaggio ricavabile da essa da parte del
concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, all’impatto ambientale e sull’arredo urbano, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
6. In relazione alle spese legate allo svolgimento dell’attività istruttoria, per il rilascio di provvedimenti di concessione o autorizzazione, è dovuto dal richiedente un importo che si somma al canone per un valore minimo complessivo non inferiore di € 15,00.
Articolo 30 Determinazione del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria. La tariffa applicata è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria risultante da quanto previsto all’art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui agli allegati B (occupazione) e C (pubblicità). Quest’ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.
Per la diffusione di messaggi pubblicitari aventi inizio in corso d’anno il canone è dovuto per l’intero anno solare, ad eccezione del periodo 1 ottobre – 31 dicembre, esclusivamente per il primo anno di applicazione, per il quale l’importo del canone si applica per ogni mese o frazione con una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita. Tale eccezione trova applicazione anche nel caso di rimozione del messaggio pubblicitario nel corso del 1° trimestre dell’anno.
2. Per le occupazioni temporanee la tariffa applicata è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria prevista all’art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all’allegato B. Quest’ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati e per il periodo di occupazione.
Per le esposizioni pubblicitarie temporanee la tariffa applicata è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria relativa alla prima categoria, prevista all’art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all’allegato C. Quest’ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o lineari e per il periodo di esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. e), è ridotta al 25%, mentre per le occupazioni di soprassuolo la tariffa applicata di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. f) è ridotta al 20%.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
6. Per le occupazioni con spettacoli viaggianti di cui all’art. 50 del presente regolamento e per aree destinate alla sosta temporanea di veicoli per particolari manifestazioni od eventi individuati con ordinanza sindacale, la tariffa ordinaria applicabile a metro quadrato è quella giornaliera prevista per la zona A.
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
8. Qualora l’esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa applicata è maggiorata del 100 per cento.
9. Per la pubblicità effettuata con teli estetici o pannelli pittorici mono-facciali non si considera rilevante ai fini del canone la superficie che riproduce il prospetto dell’edificio oggetto dell’intervento o l’immagine di un’opera d’arte che abbia attinenza con l’edificio o un’immagine a contenuto artistico espressamente riconosciuto nel provvedimento autorizzativo. La presenza di qualsiasi ulteriore elemento rientrante nel presupposto del canone, che non potrà superare il 10% della superficie totale dell’impianto, comporta il pagamento del medesimo calcolato in base alla vigente normativa.
10. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,0 e 8,0 la tariffa applicata è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,0 la maggiorazione è del 100 per cento.
Articolo 31
Fattispecie non assoggettate al canone
1. Sono esenti dal canone, in base quanto disposto dall’art. 1, comma 833, della Legge 160/2019, le seguenti fattispecie:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di cui al precedente art. 8;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
o) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono esenti dal canone, in base quanto disposto dall’art. 1, comma 821, lettera f), della Legge 160/2019, le seguenti fattispecie:
a) le occupazioni di suolo o soprassuolo con balconi, bow-windows, griglie, griglie su pavimentazioni, intercapedini e simili infissi di carattere stabile, coibentazioni termiche o altri aggetti e sporti come normati dal regolamento edilizio;
b) le occupazioni di suolo relative a parcheggi pubblici qualora affidati in concessione a società a prevalente capitale pubblico partecipate dal Comune;
c) le occupazioni di suolo temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
d) le occupazioni di suolo con pensiline per attesa autobus, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, aste delle bandiere, cassette postali, specchi parabolici, monumenti commemorativi;
e) le occupazioni di suolo effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
f) le occupazioni di suolo relative al servizio di autonoleggio con conducente da piazza (taxi);
g) le occupazioni per operazioni di carico e scarico effettuate nei limiti di tempo previsti da specifica normativa e comunque entro il tempo strettamente necessario;
h) le occupazioni di suolo utilizzate al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi quali fioriere e piante;
i) le occupazioni di suolo relative all’attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell’ordinanza, per le operazioni di messa in sicurezza;
j) le occupazioni di suolo permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;
k) le occupazioni di soprassuolo con tende e striscioni comprese le tende per le attività rientranti fra i mercati, banchi di vendita occasionali e circhi e spettacoli viaggianti;
l) le occupazioni di suolo realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
m) le occupazioni di suolo necessarie per l’esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti;
n) le occupazioni di suolo per l’esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;
o) le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
p) le occupazioni di suolo per manifestazioni culturali, sociale, turistico, sportivo ed economico previa attestazione da parte del sindaco dell’interesse pubblico rilevante;
q) le occupazioni di suolo da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si
protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l’esercizio dell’attività, limitatamente al periodo di impedimento. L’esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;
r) le occupazioni di suolo con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
s) le occupazioni di suolo realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere politico, sportivo, ricreativo, educativo, culturale, sociale, assistenziale, organizzate da enti/associazioni senza scopo di lucro, purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
t) le occupazioni di suolo previste dall’art. 7) comma 11. Del D.lgs. 285/92 (Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso) limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici;
u) le occupazioni di suolo per manifestazioni sportive, ricreative, educative, culturali, sociali, assistenziali, folcloristiche, comprese le eventuali attività economiche facenti parte della manifestazione stessa, organizzate direttamente dal comune o da associazioni regolarmente iscritte nell’apposito albo comunale;
v) le occupazioni di sottosuolo con durata inferiore a 6 mesi di occupazione per anno solare, quelle relative ai corsi d’acqua e quelle con metratura complessiva uguale o inferiore a mq. 3;
w) le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie patrocinate dal Comune effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.
x) le occupazioni di suolo con metratura complessiva fino ad 1 mq. tenuto conto di quanto previsto dall’art. 26, commi 4 e 5;
y) Le esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
z) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
Articolo 32 Riduzioni del canone
1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni del canone:
a) del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficienza e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l’esenzione dal canone;
b) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
Articolo 33
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via
mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (PagoPA)
Articolo 34
Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all’art. 2, comma 5, della L.P. 28.4.1997, N.9.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
0.Xx concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
a) durata minima 9 (nove) anni;
b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
c) è fatto obbligo di ospitare impianti di proprietà pubblica a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per i coefficienti di cui all’allegato B.
5. Per le occupazioni oggetto del presente articolo la zona di riferimento per le tariffe è sempre la zona "A", indifferentemente dalla localizzazione effettiva.
6. Per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50%.
7. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato come previsto dal precedente comma 4.
8. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
TITOLO V - Pubbliche Affissioni
Articolo 35 Pubbliche Affissioni
1. Nel Comune di Cavedine non è istituito il servizio delle pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il comune garantisce in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
3. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all’esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi. In caso di sponsorizzazioni è consentita l’indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell’ambito del manifesto.
4. L’obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet
5. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell’ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.
Articolo 36
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite, di cui al precedente art. 35, comma 2, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune;
2. La misura del canone comprensivo anche del servizio da applicare alle pubbliche affissioni è calcolata per il formato standard di cm. 70x100 ovvero 100x70 o frazioni ed è la seguente:
per i primi 10 giorni | per ogni 5 giorni successivi | |
Tariffa standard giornaliera €/mq. (art. 1, c. 827 L. 160/2019) | 0,60 | 0,60 |
Tariffa standard per formato cm 70x100 (0,60/cm 100xcm70) | 0,42 | 0,42 |
Coefficiente di adeguamento territoriale | 2,4523 | 0,7380 |
Tariffa applicata risultante, arrotondata al 3° decimale | 1,03 | 0,31 |
3.Per formati maggiori, multipli del formato standard, la stessa è adeguata proporzionalmente, come meglio evidenziato nell’allegato C, punto 10 del presente regolamento.
4. Per gli anni successivi, al fine di determinare la tariffa ordinaria, la Giunta Comunale potrà variare i predetti coefficienti moltiplicatori in un range di più o meno il 20%, tenuto conto della situazione socio economica del territorio. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
Articolo 37
Maggiorazione del canone Pubbliche Affissioni
1. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.
2. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
Articolo 38
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
Articolo 39
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
1. Le affissioni garantite devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell’affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Articolo 40
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione o altro provvedimento analogo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee autorizzate per periodi pluriennali, senza soluzione di continuità, ad ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione, secondo la tariffa ordinaria di anno in anno vigente, con versamento anticipato del relativo canone.
3. Qualora l’importo annuo del canone temporaneo sia superiore ad € 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento rateale anticipato. In ogni caso il versamento dell’acconto pari al 50% va effettuato contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, mentre il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione o esposizione pubblicitaria.
4. Per le occupazioni di suolo permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione ed è calcolato proporzionalmente rispetto alla scadenza dell’anno solare. Per gli anni successivi il canone va corrisposto in due rate con scadenza il 30 aprile e il 31 agosto. La Giunta comunale potrà variare all’interno del medesimo anno solare le scadenze previste.
5. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
6. Nel caso di cessazione dell’occupazione o dell’esposizione pubblicitaria permanente in corso d’anno, il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro la data di cessazione.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art 42 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno prefestivo o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
10. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 41 Accertamenti - Recupero canone
1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale, il Responsabile dell’Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, ai
quali siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dell’art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
Articolo 42 Sanzioni e indennità
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 della Legge 449/1997, si stabilisce che per l’omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell’importo del canone per un massimo di euro 500. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 165, della legge 296/2006.
2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le altre occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari. Per tutte le fattispecie temporanee, ai fini del calcolo della sopra citata indennità, il periodo minimo da considerare è sempre di trenta giorni, salvo che dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale non risulti un periodo superiore. In presenza di più accertamenti nei trenta giorni successivi al precedente, non sarà conteggiato nel calcolo dei trenta giorni, il periodo già eventualmente addebitato.
b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui alla lettera a) del presente comma.
c) in ogni caso quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
4. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 689/1981, in deroga a quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera b) del precedente comma sono ridotte al 50% se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La riduzione del presente comma non è applicabile in presenza di ricorso o impugnazione dell’avviso di accertamento esecutivo.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
8. L’omesso pagamento dell’avviso di accertamento esecutivo può consentire all’Ente di considerare decaduta la concessione come previsto dall’art. 14 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l’occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all’applicazione delle indennità e sanzioni previste dal presente articolo.
Articolo 43
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Xxxxx restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti posso essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.
Articolo 44 Autotutela
1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione o al Concessionario del servizio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni,
può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile di cui all’art. 5, comma 4 del presente Regolamento, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.
Articolo 45 Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE
Articolo 46
Passi carrabili e accessi a raso
1. Fatte salve le possibili esenzioni previste dall’art. 31 del presente regolamento, le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell’applicazione del canone, la superficie dell’occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o dell’area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un’area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante. L’accesso a raso è soggetto all’applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.
Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l’attuazione di provvedimenti influenti sull’assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra, secondo le modalità indicate nell’atto autorizzativo. Quest’area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
Articolo 47
Occupazione con impianti di distribuzione carburante
1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull’occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità, secondo quanto previsto al successivo art. 60.
Articolo 48
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all’allegato B del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
Articolo 49
Occupazioni con griglie intercapedini
1. Fatte salve le possibili esenzioni previste dall’art. 31 del presente regolamento, per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini la tariffa applicata è quella annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all’atto di concessione un importo pari a cinque volte l’importo annuale dovuto.
Articolo 50
Occupazioni dello spettacolo viaggiante
1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
d) xxxxxx e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per i coefficienti di cui all’allegato B del presente regolamento.
Articolo 51 Occupazioni a sviluppo progressivo
1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell’entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all’Allegato B del presente regolamento.
Articolo 52 Pubblici Esercizi
1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all’esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l’area interessata dall’occupazione.
Articolo 53 Attività Edile
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l’occupazione si protrae per oltre un anno solare.
Articolo 54
Attività di propaganda elettorale
1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
Articolo 55
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
Articolo 56 Occupazione con elementi di arredo
1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
Articolo 57 Esposizione merci fuori negozio
1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
Articolo 58
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.
Articolo 59 Occupazioni per traslochi
1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni non festivi prima all’ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima all’ufficio competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
Articolo 60 Serbatoi
Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa ordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) va considerata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE
Articolo 61 Pubblicità realizzata su veicoli
1. Sui veicoli è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992. In particolare è consentita la pubblicità per conto di terzi a titolo oneroso unicamente sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea o adibiti al servizio taxi.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità; viceversa, se la pubblicità è visibile, tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. Nel caso di sosta autorizzata si applicano le tariffe di cui all’allegato C, punto 2.3.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992 (auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altra usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo), se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari se vigente. Nel caso di sosta autorizzata si applicano le tariffe di cui all’allegato C, punto 2.3.
Articolo 62
Pubblicità realizzata su vetrine e su carrelli dei supermercati
1. E’ consentita l’apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l’attività economica esercitata all’interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi.
Qualora vi fossero degli spazi della vetrina ordinariamente deputati all’esposizione di messaggi pubblicitari, lo spazio può essere considerato come uno specifico mezzo pubblicitario permanente ai fini del presente regolamento.
2. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un’unica inserzione, nell’ambito dello stesso xxxxxxxx, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.
Articolo 63
Frecce direzionali – Pre-insegne
1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.
Articolo 64 Locandine / Volantini
1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
2.Sono vietate le forme pubblicitarie con lancio sulla pubblica via di volantini, manifestini o oggetti similari, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune.
Articolo 65 Striscioni e gonfaloni
1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
Articolo 66
Dichiarazioni per particolari fattispecie
1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell’istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019:
A. Per le occupazioni relative i servizi di rete di cui al precedente art. 33 è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente.
B. Per l’esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l’esposizione. È facoltà dell’ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
C. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
D. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
E. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno.
F. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.
X. Xx pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in
ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall’ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
2.Le dichiarazioni previste dal presente articolo, nel caso di affidamento del servizio ad un Concessionario, vanno inoltrate direttamente a quest’ultimo.
Articolo 67 Regime transitorio
1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
2. L’ufficio comunale competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni dell’articolo 6 e 16 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All’esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
a) procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
4. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
5. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell’articolo 12.
Articolo 68 Affidamento del servizio
1. Ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, il Comune può affidare a terzi la sola gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
TITOLO IX – CANONE MERCATALE
Articolo 69 Istituzione del canone mercatale
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 837, della Legge 27.12.2019 n. 160, è istituito il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito denominato canone mercatale.
2. Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui ai titoli precedenti del presente regolamento e sostituisce il canone/tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all’art. 1, comma 842, della Legge 27.12.2019 n. 160, i prelievi sui rifiuti in vigore.
Articolo 70 Presupposto del canone
1. Il canone mercatale è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile pubblico destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presupposto per la determinazione del canone è il rilascio di atti di concessione di suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali definite nel regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, ad eccezione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
Articolo 71 Soggetto passivo
1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione/autorizzazione o in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Articolo 72
Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio
1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
b) durata dell'occupazione;
c) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Ai fini del canone mercatale non sono previste suddivisioni del territorio.
Articolo 73 Determinazione delle tariffe
1. La tariffa standard per il canone mercatale è quella indicata ai commi 841 e 842 della Legge 160/2019 per i Comuni fino a 10.000 abitanti. Essa è determinata per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
a) tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare, euro 30,00;
b) tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare, euro 0,60.
2. La tariffa di cui al precedente comma 1, lettera b), frazionata per ore fino a un massimo di 9 in relazione all’effettivo orario autorizzato, può essere aumentata nella misura massima del 25%.
3. Per mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
4. Per il Comune di Cavedine la tariffa di cui al precedente comma 1), lettera b), per il primo anno di applicazione, è ridotta del 33,3% per determinare la tariffa applicata giornaliera, che risulta pari ad €. 0,20/ mq. La stessa riduzione è prevista anche per il precedente comma 3.
5. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell’occupazione. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
6. Per gli anni successivi la determinazione delle tariffe è effettuata dalla Giunta Comunale. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.
Articolo 74
Modalità e termini per il pagamento del canone
1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere altresì utilizzati i diversi strumenti di pagamento previsti dall’art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Se le medesime hanno durata pluriennale il versamento del canone deve essere eseguito entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il canone mercatale include il canone di posteggio in base alle disposizioni provinciali attuative dell'art. 16 comma 1 lettera f) della L.P. n. 17/2010.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone mercatale non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 3,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
Articolo 75 Sanzioni e indennità
1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi di quanto previsto dall’artico 1, comma 821, della legge 160/2019 e dagli articoli 42 e 43 del presente regolamento.
Articolo 76 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto per il canone mercatale si applicano le norme previste per il Canone unico.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento trova applicazione dal 1° gennaio 2021.