CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ABBREVIAZIONI E NORME DI RIFERIMENTO
- Decreto del Ministero sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 – Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli artt. 103, comma 9 e 104, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
- D.M. 49/2018 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 – Regolamento recante “Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”);
- D. Lgs. 50/2016 e s.m.ii. (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25UE);
- D. L. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure)
- D.P.R. 207/2010 (Per gli articoli ancora in vigore) (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- D. Lgs. 159/2011
- L. 136 13 agosto 2010
- D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- D.M. 37/2008 (Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- D.P.G.R. Toscana 7 agosto 2008 n. 45/r Regolamento di attuazione;
- Legge Regionale Toscana 38/2007 e s.m.ii. (Legge 13 luglio 2007, n. 38, Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- D.M. 203/2003 (decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203);
- D.M. LL.PP. 145/2000 Capitolato generale d'appalto – (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) e ss.mm.ii.;
- L. 52/1991
- R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii. nella parte non abrogata;
- Legge 2248 /1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- RUP (Responsabile unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D. Lgs.50/2016 e agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 2010);
- DURC (documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 2660.
Azienda Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx - X.X.X. Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, 00 –00000 Xxxxx
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INDICE ANALITICO
PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
Informazioni generali
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 - Oggetto dell’accordo quadro
Art. 2 - Luoghi di intervento, descrizione delle opere e Modalità di ordinazione dei singoli interventi
Art. 3 - Fabbisogno e Valore stimato dell’accordo quadro Art. 4 - Termini di validità dell’appalto e proroghe
Art. 5 - Procedura di affidamento di appalti specifici
Art. 6 - Modalità di aggiudicazione dell’accordo quadro – Criteri di valutazione CAPO 2 – NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 7 - Interpretazione dell’Accordo Quadro, dei singoli affidamenti e del capitolato speciale
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo Quadro ed i singoli affidamenti Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione CAPO 3 – ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Art. 12 - Consegna e inizio dei singoli interventi Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 14 - Sospensioni e proroghe
Art. 15 - Penali in caso di ritardo ai sensi del DM 49/2018 Art. 16 - Struttura tecnica ed operativa
Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 18 - Risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti ai sensi dell’art. 108 D. Lgs. 50/2016
Art. 19 - Procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 CAPO 4 - XXXXXXXX E GARANZIE
Art. 20 - Cauzioni
Art. 21 - Riduzione delle garanzie
Art. 22 - Copertura assicurativa per danni da esecuzione e per responsabilità civile verso terzi
Art. 23 - Lavori a misura
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 23 - Lavori a misura Art. 24 - Lavori a corpo
Art. 25 - Lavori in economia
Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera CAPO 6 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 27 - Anticipazione
Art. 28 - Pagamenti in acconto dei contratti specifici Art. 29 - Funzioni e compiti al termine dei lavori
Art. 30 - Procedura per i pagamenti a saldo dei contratti specifici Art. 31 - Contestazioni e Riserve
Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti Art. 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 34 - Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti attuativi CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35 - Variazioni dei lavori
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi Art. 29 - Funzioni e compiti al termine dei lavori
Art. 30 - Procedura per i pagamenti a saldo dei contratti specifici Art. 31 - Contestazioni e Riserve
Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti Art. 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 34 - Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti attuativi Art. 35 - Variazione dei lavori
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 37 - Subappalto
Art. 38 - Responsabilità in materia di subappalto Art. 39 - Pagamento dei subappaltatori
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 40 - Controversie e Foro competente
Art. 41 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera CAPO 10 - NORME FINALI
Art. 42 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore Art. 43 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
Art. 44 - Proprietà dei materiali di scavo di demolizione e smontaggi Art. 45 - Custodia del cantiere
Art. 46 - Cartello di cantiere
Art. 47 - Spese contrattuali, imposte, tasse
PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 48 - Indicazioni generali
Art. 49 - Direzione e controllo dei lavori
Art. 50 - Interventi eseguiti con materiali o modalità diverse da quelle prescritte Art. 51 - Condizioni particolari
Art. 52 - Compensi all’aggiudicatario per danni cagionati da forza maggiore
Accordo Quadro: accordo normativo concluso tra l’A.O.U.S. e un operatore economico, unico appaltatore della presente procedura di affidamento diretto, il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni relative e disciplinanti gli appalti da affidare durante il periodo di vigenza dell’accordo stesso, così come indicate e specificate negli articoli del presente capitolato speciale.
Contratti specifici: singoli affidamenti di appalto attuativi all’operatore economico unico appaltatore della presente procedura e firmatario dell’Accordo quadro, durante la validità temporale dell’Accordo quadro normativo.
Durata dell’Accordo Quadro: si intende il periodo entro il quale l’A.O.U.S. può ordinare il singolo intervento all’operatore economico appaltatore e firmatario dell’Accordo quadro.
Appaltatore: soggetto risultato affidatario del presente Accordo.
Accordo Quadro per lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria infissi, pareti orizz./vert.
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
Informazioni generali
Le disposizioni richiamate nel presente documento disciplinano gli aspetti generali dell’attività contrattuale per lavori di manutenzione ordinaria sugli immobili in disponibilità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese i cui dati di riferimento sono di seguito riportati:
Denominazione: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Servizio Responsabile: U.O.C. Manutenzioni
Indirizzo: Strada delle Scotte, 14
CAP: 53100
Località/città: Siena
Stato: Italia
Telefono 0577/585010 – 0577/585781
Posta elettronica: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xx-xxxxx.xxxxxxx.xx
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, (nel seguito del documento denominata Azienda) ha redatto il seguente Capitolato Speciale al quale la Ditta, Impresa, affidataria dell’Accordo Quadro (nel seguito del documento denominato Appaltatore) dovrà attenersi sia in fase di offerta che di eventuale aggiudicazione.
L’Appaltatore sarà tenuto al rispetto del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati in tutte le fasi dei lavori.
La sottoscrizione del Capitolato Speciale e dei suoi allegati comporta per i Concorrenti, l’automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei documenti di gara.
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 – Oggetto dell’Accordo Quadro
Oggetto dell’affidamento è la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il quale il legislatore prevede che “quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro”.
Il presente capitolato speciale ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro sul quale basare l’affidamento dei lavori di manutenzione su infissi, pareti orizzontali e verticali e delle eventuali opere connesse, complementari ed accessorie, all’interno di tutti gli immobili dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese escluso l’edificio denominato Asilo Aziendale.
Pertanto la regolamentazione e le caratteristiche degli affidamenti durante il periodo di durata del medesimo accordo quadro rispetteranno le modalità e le condizioni dell’accordo quadro e del presente capitolato fissate originariamente tra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria.
Ai sensi del comma 2 art. 54 gli appalti basati su un accordo quadro con un solo operatore economico non comportano infatti, in nessun caso, modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro.
Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, l’operatore economico affidatario si impegna ad eseguire gli interventi di manutenzione su infissi, pareti orizzontali e verticali e delle eventuali opere connesse, complementari ed accessorie, all’interno di tutti gli immobili dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, escluso l’edificio denominato Asilo Aziendale, previa sottoscrizione di contratti specifici o lettera contratto oppure ordini di lavoro.
La sottoscrizione dell’accordo quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all’appaltatore verso l’A.O.U. Senese che deciderà di intrattenere specifici rapporti con lo stesso sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni, entro il termine finale di validità dell’accordo quadro.
L’appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità dell’accordo quadro non divenisse affidatario di lavori specifici oppure per importi che non esauriscono l’importo complessivo dell’accordo quadro.
L’appalto contempla nello specifico la manutenzione di natura edile, di finiture di opere generali e delle eventuali opere connesse, complementari ed accessorie.
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità dell’Allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere:
• (OG1)
Opere di manutenzione per la costruzione, manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie alle opere principali.
Gli interventi di manutenzione, singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo e previsti in virtù delle esigenze dei servizi, saranno richiesti all’appaltatore al momento dell’effettiva necessità della Stazione Appaltante e fino alla vigenza temporale prevista dall’accordo quadro.
Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entità e da eseguire secondo i criteri stabiliti ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Per ciascun singolo intervento saranno individuati, i lavori da eseguire, il luogo esatto in cui intervenire all’interno del Presidio Ospedaliero, il tempo di esecuzione dei lavori, le modalità operative di accesso al cantiere, la stima del costo dell’intervento manutentivo complessivo e la stima degli oneri della sicurezza, da liquidarsi all’appaltatore per stati di avanzamento in base all’importo predeterminato.
L’esecuzione di tutti i lavori dovrà garantire la continuità dell’esercizio negli immobili oggetto di intervento e, a tal proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con l’Ufficio di Direzione dei Lavori, tutte le metodologie di intervento che risultano necessarie al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo tutti i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi.
Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le lavorazioni di manutenzione riguarderanno i seguenti ambiti:
- Noli per ponteggi e mezzi di sollevamento
- Noli per conglomerati cementiti
- Noli sistemi di puntellatura
- Macchine operatrici diverse
- Noli ausiliari
- Opere provvisionali ed apprestamenti
- Opere per impianto fisso di cantiere
- Sicurezza e segnaletica
- Revisione infissi interni ed esterni
- Riparazione infissi interni ed esterni
- Sostituzione infissi interni ed esterni
- Demolizioni, rimozioni e tagli
- Drenaggi e vespai
- Malte
- Conglomerati cementizi, ferri di armatura e casseforme
- Interventi di ripristino in cemento armato
- Solai coperture e soffitti
- Opere murarie
- Giunti e coprigiunti
- Interventi di ripristino in murature
- Risanamenti, impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti
- Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature e verniciature
- Pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni (qualunque sia il materiale con cui sono realizzate e poste in opera)
- Controsoffitti, pareti divisorie ed opere in cartongesso
- Battiscopa, soglie e cornici
Art. 2– Xxxxxx di intervento, descrizione delle opere e Modalità di ordinazione dei singoli interventi
1. Le attività oggetto dell’appalto saranno svolte presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. Per maggiore chiarezza ed opportuna conoscenza è allegata al presente capitolato una planimetria, con indicati gli edifici numerati (Allegato 1).
2. Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare gli interventi completamente compiuti a regola d’arte e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, indicate dalla
U.O.C. Realizzazioni, che verranno di volta in volta specificate a seconda delle necessità dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo la regola dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e della normativa relativa alla sicurezza.
3 La stipulazione dell’accordo dovrà avere luogo secondo quanto disposto all’art. 32 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
4. I singoli lavori, consegnati in vigenza dell’accordo quadro, potranno protrarsi oltre il termine di scadenza dello stesso.
Per eseguire le opere disciplinate dal presente Capitolato Speciale si fa riferimento alle seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
CATEGORIE | CLASSIFICA | QUALIFICAZIONE OBLIGATORIA | SUBAPPALTABILE |
OG1 | I | SI | Nei limiti di legge |
Trattandosi di opere di importo inferiore a € 150.000,00 oltre IVA, l’operatore economico in assenza di apposita attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010, si potrà qualificare anche dichiarando il possesso dei requisiti indicati all’art. 90 c1 lett a) b) e c) del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente di:
a) aver effettuato lavori analoghi di importo non inferiore a quello della categoria indicata, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di offerta;
b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori dichiarati eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta di offerta. In caso di rapporto tra costo del personale importo dei lavori inferiore a quanto richiesto, troverà applicazione quanto indicato all’art. 90 del DPR 207/2000;
c) avere in dotazione adeguata attrezzatura tecnica.
I singoli interventi saranno affidati e dovranno essere eseguiti conformemente a quanto prescritto nei singoli contratti attuativi, nelle presenti condizioni di affidamento del Capitolato Speciale e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nella Documentazione tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessità dell’intervento e/o lavoro potrà essere costituita dal progetto Esecutivo o, nei casi di manutenzione dal progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento con l’individuazione analitica dei costi di sicurezza da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell’art. 216, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016, applicabile fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 23 comma 3 del precitato decreto legislativo.
Art. 3 – Fabbisogno e Valore stimato dell’accordo quadro
Il valore presunto dell’Accordo Quadro è definito, IVA esclusa (22%), pari a € 149.500,00. Il ribasso offerto dall’ affidatario verrà applicato ai prezzi di cui all'elenco prezzi ufficiale delle lavorazioni, atteso che l'importo di € 149.500,00 oltre IVA rappresenta il costo massimo sostenibile nel periodo di durata dell'accordo quadro da parte di A.O.U.S. ed i singoli lavori affidati in esecuzione dell’accordo quadro saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi ribassati secondo la percentuale offerta in sede di presentazione offerta; come segue:
TABELLA «A» IMPORTO DELL’APPALTO | |||||
Importi in euro | Importi in euro | Importi in euro | Importi in euro | ||
A corpo | A misura | In economia | TOTALE | ||
a) | Importo Totale esecuzione (OG 1) | € 108.500,00 | € 35.020,00 | € 143.520,00 | |
b) | Importo Oneri per attuazione piani di sicurezza lavori | € 5.980,00 | € 5.980,00 | ||
a) + b) | IMPORTO TOTALE APPALTO LAVORI compresa sicurezza | €.108.500,00 | €.35.020,00 | €.149.500,00 |
L’importo a base d’asta corrisponde all’importo dei lavori di cui alla Tabella “A", righe a)+b). All’importo ottenuto di cui alla Tabella “A” riga a) sarà applicato il ribasso percentuale, sui prezzi unitari de:
- Il Prezzario dei lavori pubblici della Toscana. Anno 2021”, Provincia di Siena, Elenco prezzi regionale per Lavori pubblicato con Delibera regionale n. 443 del 26/04/2021
in seconda battuta su:
- “Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche – Edizione 2019. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - Edizione 2019” dell’Umbria, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il 10 Giugno 2020 – Testo coordinato con le modifiche approvate dalla Commissione Tecnica del 20 Ottobre 2020.
ed infine su:
- il Prezziario DEI “Prezzi informativi dell’Edilizia” Edizioni DEI (Tipografia del Genio Civile), Roma, edizioni secondo semestre 2020 (Recupero ristrutturazione manutenzione – Ottobre 2020, Architettura e Interior design – Settembre 2020)
adottati come prezzario di riferimento dell’A.O.U.S. offerto dall’appaltatore.
Qualora venissero realizzati lavori, forniture o impiego di materiali per i quali non risultino i corrispondenti prezzi negli elenchi contrattuali vengono stabiliti nuovi prezzi in contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore e approvati dal responsabile del procedimento; tali prezzi sono concordati con riferimento a tutte le condizioni del presente Capitolato desumendoli in sequenza dall’analisi dei prezzi unitari.
All’importo di cui alla Tabella “A” riga b) non sarà applicato nessun ribasso.
Gli effettivi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso secondo quanto previsto dal punto 4.1.4 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008, saranno valutati per ogni singolo intervento facendo riferimento al DUVRI, parte integrante del presente Capitolato Speciale, e computati nella relativa contabilità sulla base dell’elenco prezzi unitari.
Nel caso in cui si renda necessaria la predisposizione di un P.S.C. i costi della sicurezza sono quelli analiticamente determinati ai sensi del punto 4.1 allegato XV.
La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell’A.O.U.S. nell’arco temporale della durata di sei mesi dell’Accordo Quadro ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze storiche ed attuali.
In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze l’Azienda si riserva la facoltà di affidare i lavori e le forniture in opera dello stesso genere e nell’ambito dello stesso appalto anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l’A.O.U.S.
Sia i costi della sicurezza che i costi della manodopera saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo, sulla base del computo metrico/progetto dell’intervento medesimo.
Il costo della manodopera sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezzario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezzari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della mano d’opera.
L’operatore economico, unico affidatario, non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto, offerta in fase di gara. Lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’accordo quadro.
Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono determinati con riferimento agli interventi della medesima tipologia effettuati nel corso degli anni dall’Azienda e sulla base di una programmazione di medio periodo, gli stessi devono intendersi come presunti e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che in base al presente appalto, saranno richiesti con specifici ordini (contratti applicativi), qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti medesimi nei limiti definiti dall’appalto.
Art. 4 - Termini di validità dell’appalto e proroghe
Il contratto (o foglio patti e condizioni) che verrà stipulato con l'appaltatore del presente affidamento avrà durata presunta di sei mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori (è richiesta la disponibilità dal mese di settembre di questo stesso anno); esso comunque cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto detto termine, una volta che sia raggiunto il tetto di spesa massimo previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto.
Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dal direttore lavori (direttore operativo o delegato), esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione.
Ciascun intervento di cui al precedente articolo 1 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 2.
Art. 5 – Procedura di affidamento di appalti specifici
L’ A.O.U.S. procederà all’affidamento dei singoli lavori, sulla base delle condizioni fissate nell’Accordo Quadro, definendo l’intervento e la durata dei medesimi.
Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i singoli contratti specifici saranno stipulati senza l’osservanza del termine dilatorio dei 35 giorni.
In sede contrattuale dovranno essere sempre indicati gli oneri da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
In nessun caso saranno ammesse modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’Accordo Quadro.
Art. 6 - Modalità di aggiudicazione dell’accordo quadro – Criteri di valutazione
1. Ai sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni bis) l’aggiudicazione avverrà tramite Affidamento Diretto in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore ai 150.000,00
€.
2. L’accordo prevede singoli interventi affidati “a corpo/misura” e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9 bis dell’art. 36 del D. Lgs.50/2016.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
4. L’offerta dovrà essere predisposta secondo le indicazioni riportate nel bando e nella lettera di invito.
5. Il prezzo indicato nell’offerta dovrà essere considerato dal soggetto proponente remunerativo in quanto dovrà tener conto di ogni circostanza, presente o futura, comprese le spese connesse di qualsiasi natura, che per qualsiasi motivo può o potrà influire sui singoli contratti attuativi eventuali, pertanto i soggetti proponenti si dovranno impegnare a non richiedere sovrapprezzi o indennità speciali (aumento costo di materiale, della manodopera o maggior impiego, oneri vari) durante
l’esecuzione delle singole prestazioni richieste.
6. La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente Capitolato.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 – Interpretazione dell’Accordo Quadro, dei singoli affidamenti e del capitolato speciale
1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della stazione appaltante:
a) il presente capitolato speciale compreso gli allegati allo stesso;
b) l’elenco prezzi ufficiale dell’Azienda Ospedaliera Senese ovvero:
- Il Prezzario dei lavori pubblici della Toscana. Anno 2021”, Provincia di Siena, Elenco prezzi regionale per Lavori pubblicato con Delibera regionale n. 443 del 26/04/2021
- “Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche – Edizione 2019. Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - Edizione 2019” dell’Umbria, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il 10 Giugno 2020 – Testo coordinato con le modifiche approvate dalla Commissione Tecnica del 20 Ottobre 2020.
- il Prezziario DEI “Prezzi informativi dell’Edilizia” Edizioni DEI (Tipografia del Genio Civile), Roma, edizioni secondo semestre 2020 (Recupero ristrutturazione manutenzione – Ottobre 2020, Architettura e Interior design – Settembre 2020)
c) le polizze di garanzia
d) DUVRI
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’Accordo Quadro ed i singoli affidamenti
1. La sottoscrizione dell’accordo quadro e dei successivi contratti specifici con relativi allegati da parte dell’appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio presso il quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’accordo quadro.
2. L’ appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora il Legale Rappresentante non presenzi ai lavori personalmente, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, al quale il RUP ed il DL potranno fare riferimento per qualsiasi necessità, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La responsabilità di quanto accade nell’area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all’appaltatore stesso.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’ appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. L’ appaltatore dovrà altresì essere in regola con gli adempimenti del D. Lgs. n. 81/2008 e rendere noto alla stazione appaltante il nominativo del proprio responsabile della sicurezza, regolarmente abilitato secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Il Direttore di cantiere ed il responsabile della sicurezza, qualora persone diverse, dovranno rendersi reperibili in qualunque momento. La responsabilità gravante in capo alle suddette figure non esonera comunque quella dell’Impresa Appaltatrice.
7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto, ove previsti, e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato ed essere della migliore qualità. L’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, devono essere concordate con la D.L. della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 49/2018 il Direttore dei Lavori deve rifiutare in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo dell’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
I materiali ed i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori.
CAPO 3 – ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE
Art. 12 - Consegna e inizio dei singoli interventi
1. Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto, le tempistiche per lo svolgimento dei lavori e l’appaltatore non potrà dare inizio ad alcun intervento se non sarà stipulato preventivamente il contratto specifico ed avrà ricevuto successive disposizioni per iscritto.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, per comprovati motivi di urgenza alla richiesta d’intervento all’operatore economico, anche nelle more della stipula formale del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii. in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente in via d’urgenza. Quanto sopra potrà avvenire solo previa costituzione delle garanzie previste per legge.
3. Ai sensi dell’art. 5 D.M. n. 49 del 07.03.2018 se nel giorno fissato e comunicato dal direttore di lavori l’operatore economico non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, senza giustificato motivo, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni, ma i termini per la decorrenza contrattuale resta ferma dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto la Stazione appaltante risolverà l’accordo, fermo restando la richiesta di risarcimento per maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera C D. Lgs. 50/2016 e s.m.ii..
4. L' appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; egli trasmette altresì il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008. L’obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto.
5. Per ogni intervento verrà quindi stipulato un contratto con riportato il tempo utile per dare ultimata la singola prestazione di lavoro richiesta.
6. L'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese si riserva, l'insindacabile facoltà di stabilire l’inizio lavori entro un determinato tempo senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di speciali compensi.
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare i singoli interventi sarà stabilito di volta in volta tramite singolo contratto/ordine di lavoro.
2. In considerazione dell’attività svolta nei Reparti, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi. Quindi, durante i lavori l’appaltatore comunque dovrà:
· prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
· mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell’impresa appaltatrice ed il personale delle amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.
3. È fatto divieto all’ appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, di depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario.
Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a cura dell’appaltatore. L’amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all’appaltatore. Il tempo utile relativo a ciascun intervento potrà essere sospeso o ritardato nella consegna per esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ed in particolare per esigenze dei Reparti nei quali si svolgeranno le lavorazioni, a discrezione della direzione lavori e del RUP. In tal caso la stazione appaltante ha facoltà di non accogliere l’eventuale istanza di recesso da parte dell’esecutore.
4. Ove alla data di scadenza dell’accordo quadro fossero ancora in corso l’esecuzione o il completamento dei lavori richiesti con contratti specifici emessi dalla stazione appaltante la scadenza si intenderà prorogata del tempo previsto dal contratto specifico per l’ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà alcun titolo all’appaltatore per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere. Non potranno essere emessi nuovi contratti specifici dopo la scadenza del suddetto termine di validità dell’accordo quadro.
Art. 14 - Sospensioni e proroghe
I casi ed i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ii.:
1. Qualora vi siano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. L’’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal RUP sentita la direzione dei lavori purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
3. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal singolo contratto, l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
5. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo contratto, una volta accettato dal responsabile del procedimento o comunque nel caso in cui si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di motivazioni o in presenza di motivazioni che non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Nel caso l’appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la stazione appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso appaltatore.
Art. 15 - Penali in caso di ritardo ai sensi del DM 49/2018
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei singoli interventi, ai sensi dell’art.113 bis D. Lgs. 50/2016 s.m.ii., per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo stimato di ogni singolo intervento.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata nel singolo contratto dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi.
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini fissati nel singolo contratto dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo dei singoli lavori assegnati; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 s.m.ii., in materia di risoluzione dell’Accordo quadro.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. L’accordo quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell’esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell’accordo quadro.
9. In tutti i casi di risoluzione dell’accordo quadro rimane a carico dell’appaltatore l’onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’accordo quadro ed in corso di esecuzione.
Art. 16 – Struttura tecnica ed operativa
Per dare corso all’esecuzione dei singoli lavori richiesti l'appaltatore dovrà garantire, per la durata di ciascun singolo lavoro, la disponibilità minima di una struttura tecnica ed operativa dedicata, previa richiesta di intervento da parte dei tecnici della U.O.C. Realizzazioni dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese, costituita come segue:
- Un tecnico diplomato o laureato nel settore attinente alle opere da realizzare, potrà altresì essere una figura alle dipendenze del concorrente che abbia maturato una esperienza ventennale nel settore oggetto dell’appalto che rivestirà la qualifica di “Direttore di Cantiere", il quale dovrà essere indicato dall’appaltatore per l’organizzazione del cantiere e la conduzione dei lavori previsti.
Il Direttore di Cantiere inoltre avrà le seguenti funzioni:
1. Incontro giornaliero o periodico stabilito dai tecnici A.O.U.S. per concordare i lavori di manutenzione stabiliti nei singoli contratti;
2. Eseguire i sopralluoghi necessari con i tecnici di riferimento dell'A.O.U.S. presso i luoghi oggetto degli interventi da eseguire;
3. Concordare, con adeguato preavviso i tempi e le modalità di intervento di manutenzione, che dovrà
essere realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dai tecnici dell'A.O.U.S.;
4. Consegna della documentazione relativa agli interventi già eseguiti e comunicazioni di vario genere;
5. Coordinare la squadra di operatori in dotazione ed adoperarsi affinché tutti i lavori vengano eseguiti a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle condizioni stabilite nel presente capitolato;
6. Seguire l'andamento dei lavori aggiornando quotidianamente i tecnici di riferimento dell’A.O.U.S. avvisandoli immediatamente qualora durante il corso dei lavori nascessero problemi o complicazioni di qualsiasi tipo e natura.
Capo cantiere: dovrà possedere un’esperienza maturata nel settore, dimostrabile su richiesta, di almeno dieci anni.
· Numero di operatori tecnici congruo alla tipologia di lavoro da effettuare e comunque previamente concordato dal direttore di cantiere dell’impresa appaltatrice con il direttore dei
lavori del contratto.
La disponibilità del personale destinato al seguente appalto dovrà essere così garantita:
a) Ogni unità di personale dovrà garantire la disponibilità per il periodo dell’Accordo;
b) Il Direttore di Cantiere deve essere sempre presente e per garantire tale copertura dovrà essere indicato anche un suo sostituto in caso di malattia o ferie;
c) In caso di malattia o altre assenze di personale, l’appaltatore dovrà garantire la pronta sostituzione del personale in modo da riequilibrare la dotazione quotidiana garantita;
d) Disponibilità immediata in caso di interventi di emergenza compreso notturni e festivi;
e) Disponibilità per effettuare lavori in giorni festivi e notturni;
f) Sarà cura dell'’appaltatore produrre una scheda dell'organico aziendale in cui siano evidenziati oltre ai nominativi dei rappresentanti legali, del Direttore Tecnico anche quello del Direttore tecnico di cantiere e di un suo eventuale sostituto, nonché una più ampia rosa di nominativi di operatori che potranno essere impiegati nell'appalto in oggetto; la Committenza si riserva di richiedere la sostituzione del personale che sia ritenuto inidoneo alle mansioni svolte o che risulti indesiderato per il comportamento tenuto nei confronti dell'utenza ospedaliera o del personale dell'Azienda.
Gli interventi con carattere di urgenza saranno direttamente ordinati dal RUP o dal tecnico di A.O.U.S..
Qualora essi si verificassero all’interno dell’area di cantiere l'impresa dovrà garantire, anche al di fuori del normale orario di lavorativo, in ore notturne, giorni festivi, periodi di ferie annuali ecc, quando siano richieste, la reperibilità di una squadra tipo da concordare con i tecnici dell'A.O.U.S., comprensiva del Direttore di cantiere, con il supporto dei macchinari e delle attrezzature necessarie ad un intervento in emergenza. In caso di comprovata necessità l'impresa dovrà utilizzare altro personale in aggiunta e rinforzo a quello di cui alla "squadra tipo".
L'ordine sarà comunicato telefonicamente quindi per tale servizio di reperibilità dovrà essere attivato un numero telefonico 24 ore su 24, al quale risponderà unicamente un operatore dell’impresa aggiudicataria giudicato idoneo ad eseguire i vari interventi con la rapidità richiesta.
Qualora, al di fuori dell’attività di cantiere, si manifestino problematiche derivanti dall’ area di cantiere stessa, ivi compresi i manufatti di allestimento, l’Impresa sarà tenuta ad intervenire tempestivamente per la messa in sicurezza ed il ripristino secondo le modalità di cui sopra, senza che questo causi alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
Qualora un mancato e/o ritardato intervento fosse causa di danni maggiori rispetto a quelli verificatisi al momento della chiamata, l'Amministrazione si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull'impresa per il risarcimento degli eventuali danni indirettamente provocati.
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono giustificazioni per richieste di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo le richieste e quanto concordato con la U.O.C. Realizzazioni, il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; si precisa che l’A.O.U. Senese si farà carico di indicare uno spazio dove posizionare una eventuale baracca di cantiere ma che le spese per la sua fornitura e messa in opera sono a carico dell’appaltatore;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
d) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 18 - Risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli contratti ai sensi dell’art. 108 D. Lgs. 50/2016
1. Nei casi previsti dall’art. 108 D. Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento potrà disporre la risoluzione dei contratti specifici e dell’Accordo quadro.
1.1. Si elencano qui di seguito alcuni esempi di comportamenti ritenuti come gravi inadempimenti e gravemente irregolari, a mero titolo indicativo:
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’A.O.U.S.;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’A.O.U.S. in caso di proroga del contratto;
- nel caso di indisponibilità dell’appaltatore alla stipula degli appalti specifici o del rinnovo di un anno dell’accordo quadro;
- mancata esecuzione del singolo contratto, considerando tale il contratto non ultimato, decorso infruttuosamente un ritardo pari al 10% del tempo di esecuzione lavori;
- qualora siano contestate all’appaltatore almeno per tre volte gravi e ripetute inadempienze con applicazione di penali;
- l’appaltatore ceda l’Accordo quadro o il contratto specifico;
- l’’appaltatore subappalti senza preventiva autorizzazione dell’A.O.U.S.;
- nel caso i cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l’A.O.U.S. provvederà ad incamerare la cauzione prestata dall’appaltatore, fatta salvo la richiesta di risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi delle lavorazioni che consentano il completamento dell’appalto specifico. La eventuale penale applicata è computata sul periodo determinato dalla sommatoria tra il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
3. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto, il Responsabile Unico del Procedimento assumerà i provvedimenti previsti dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii.
4. L’esecuzione in danno non esime l’operatore economico dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
5. Nel caso di risoluzione del contratto dell’Accordo Quadro, la stazione appaltante questa si riserva la facoltà di fare subentrare altro operatore economico per il solo completamento del contratto specifico in essere, ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
a) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione dell’affidamento;
b) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ii. la stazione appaltante si avvarrà della cauzione definitiva nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore nei modi indicati nel predetto articolo.
Art. 19 – Procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016
1. La Stazione Appaltante anche nei casi ulteriori alla risoluzione in danno si avvarrà della procedura prevista dall’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016. e s.m.ii..
2. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art 48 del X.X.xx 50/2016 e s.m.ii..
Art. 20 - Cauzioni
Ai sensi del D.L. 76 del 16/07/2020 comma 4 non è dovuta la garanzia provvisoria.
L’appaltatore dell’Accordo Quadro nella fase di perfezionamento deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” o cauzione definitiva, con eventuale riduzione valevole come da art.
93 D. Lgs. 50/2016 e s.m.ii.., da calcolarsi secondo quanto previsto all’art. 103 del codice dei contratti. Detta cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con l’accordo quadro e con i relativi contratti d’appalto attuativi, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’’appaltatore.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore sia in virtù della sottoscrizione dell’Accordo Quadro che in virtù della sottoscrizione dei contratti di appalto specifici disciplinati dal presente capitolato speciale, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’A.O.U. Senese in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia deve riportare il periodo di validità dell’Accordo Quadro cui si riferisce e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e deve espressamente prevedere le clausole e condizioni di cui al comma 5 dell’art. 103 cit.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto d’appalto attuativo affidato sino alla scadenza dell’accordo quadro.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’A.O.U.S..
Art. 21– Riduzione delle garanzie
1. L'importo delle cauzioni provvisoria e definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ed aggiudicatari di lavori, servizi e forniture in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 D. Lgs.50/2016 e
s.m.ii. per fruire del predetto beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e la documentazione nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidette è automatico senza necessità di benestare del committente in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.50/2016, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
3. L’appaltatore si impegna a fronte dello svincolo di volta in volta effettuato, a fornire all’A.O.U.S. l’originale della garanzia aggiornata
Art. 22 – Copertura assicurativa per danni da esecuzione e per responsabilità civile
verso terzi
E’ fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’A.O.U.S. sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione dei singoli contratti di appalto, nei confronti di terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dello stesso Ente.
Fermo quindi quanto disposto dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ii., l’appaltatore al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro dovrà stipulare una polizza assicurativa (CAR) ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ii. che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a:
- Partita 1: opere-corrisponde all’importo del contratto;
- Partita 2: opere-preesistenti € 500.000,00;
- Responsabilità civile: verso terzi, per un massimale pari a € 500.000,00 e verso prestatori di lavori (RCO), per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro ed € 500.000,00 per persona.
Sia per quanto riguarda la polizza CAR che la Responsabilità Civile le suddette:
- dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto specifico ed aggiornate ed adeguate negli importi e nella nuova durata in virtù delle varianti che dovessero essere disposte e/o accettate, ed in virtù di proroghe, inclusa la fase di collaudo, con durata dalla data del verbale di consegna e/o inizio lavori (quali di tali due circostanze si verifichi per prima) fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio; copia autentica di tali coperture assicurative e delle proroghe quietanzate per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata all’Ente Appaltante.
- L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici o subfornitrici. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Le suddette garanzie (provvisoria e definitiva) e le polizze assicurative previste ai sensi del D. Lgs. 50/2016 sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 23 - Lavori a misura
1. L’accordo quadro è stipulato “a corpo” e/o “a misura”. Qualora sia a misura la contabilità dei lavori è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento. Per le opere stimate a misura, il prezzo unitario rappresenta il corrispettivo fisso per ogni unità di misura delle varie categorie di lavoro che determinano l’intera opera. Il prodotto della quantità di ogni specie di lavoro per il relativo prezzo unitario rappresenta la somma da corrispondere per la esecuzione dei lavori e/o delle forniture eventualmente comprese, tutti scritti dettagliatamente ed analiticamente nella corrispondente voce di elenco e secondo i dettami contenuti nel presente Capitolato Speciale.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende pertanto sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo quanto stabilito dal singolo contratto.
3. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari contrattuale. Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi comprensivi di costo per mano d’opera al netto del ribasso contrattuale.
4. I prezzi di elenco così determinati costituiranno i prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso d’asta, saranno appaltati i lavori pagati a misura e le somministrazioni per le opere ad economia. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli atti di progetto o di perizia se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. I lavori contabilizzati in conto provvisorio saranno oggetto di verifica in occasione della prima visita in cantiere della D.L..
5. Gli oneri per la sicurezza e interferenza relativi ad ogni singolo intervento, se dovuti, sono contabilizzati di volta in volta a parte come riportato nell’articolo 3 mediante la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento/DUVRI, dal punto 4.1.4. allegato XV D. Lgs. 81/2008 e dalle integrazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza con successiva specificazione n. 4 del 26 luglio 2006, attingendo dai prezzi specifici dell’elenco prezzi unitari.
6. I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori affidati a misura, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiale e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiale, dazi, noli, perdite, etc. e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l’appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.
7. In mancanza di quotazioni in detti “listino”, i prezzi mancanti verranno concordati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice di volta in volta e di ciò sarà redatto apposito verbale. Tali prezzi andranno ad integrare i Prezzari di riferimento di cui all’art. 3.
8. Qualora l’appaltatore variasse arbitrariamente le dimensioni delle opere affidate, nessun maggior compenso gli spetterà per gli eventuali lavori eseguiti oltre il previsto.
9. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
Art. 24 - Lavori a corpo
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 106 del
D. Lgs. 50/2016, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo quanto stabilito dai singoli contratti.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, il ribasso contrattuale.
5. Gli oneri per la sicurezza ed interferenza, sono contabilizzati come riportato nel presente capitolato.
Art. 25 - Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa. Per la manodopera, trasporti e noli la contabilizzazione avviene con le modalità indicate dal Direttore Lavori ed i prezzi della mano d'opera indicata nell'elenco dei prezzi unitari saranno incrementati del 16,5% per “spese generali” e del 10% per “utili di impresa” con le modalità previste dall’articolo 179 del regolamento generale DPR 207/2010.
Gli oneri per la sicurezza e interferenza, come evidenziati nel presente Capitolato Speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente senza l'applicazione del ribasso.
Tutti gli altri lavori in economia diversi dai commi precedenti saranno eseguiti sulla base dell’Elenco prezzi depurato dall’applicazione del ribasso d’asta offerto.
Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
Nelle prestazioni dei mezzi d’opera saranno computate soltanto le ore di effettivo funzionamento in cantiere.
In ogni caso non sarà riconosciuto alcun altro compenso per il trasporto del mezzo sul luogo di impiego.
Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste (forniture di materiali, noleggi) per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi.
Nella formazione dei nuovi prezzi si terrà conto degli art. 12 e 15 della legge regionale n° 38/2007 e ss.mm.ii..
I lavori in economia devono essere preventivamente autorizzati dalla DD.LL. e saranno contabilizzati tramite liste in economia basate su “rapporti di lavoro”, dove dovranno essere indicate e annotate le ore prestate per eseguire il lavoro, i materiali, provviste, accessori eventualmente adoperati e/o misure, la data di esecuzione, i rapporti dovranno essere firmati dal responsabile del reparto, ufficio o altro, per intervento eseguito. Per il noleggio di automezzi da lavoro e/o macchine necessarie ai lavori, che si intendono in perfetto stato di servibilità, saranno contabilizzate le ore di effettivo funzionamento in base ai “rapporti di lavoro”.
Gli oneri per la sicurezza e interferenza, come evidenziati nel presente Capitolato Speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente senza l'applicazione del ribasso.
Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. I manufatti e materiali, il cui valore fosse superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di
quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
Art. 27– Anticipazione
La Stazione Appaltante erogherà una somma a titolo di anticipazione del prezzo fino al 30% dell’importo di ogni singolo contratto specifico d’appalto secondo quanto disposto ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’erogazione della somma è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.
L’A.O.U. Senese erogherà all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP, l’anticipazione di cui sopra.
L’appaltatore decadrà dal diritto a percepire la suddetta anticipazione qualora l’esecuzione dei lavori non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. In quest’ultimo caso sulle somme eventualmente da restituire alla Stazione Appaltante sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 28 - Pagamenti in acconto dei contratti specifici
1. Ai sensi dell’art. 14 del DM n. 49/2018 i pagamenti in acconto dei corrispettivi dei singoli contratti specifici avvengono a misura dell’avanzamento dei lavori mensili regolarmente eseguiti ed entro 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte dell’appaltatore che potrà essere emessa, ai sensi dell’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 solo al momento dell’emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
2. Ai sensi del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori redige il SAL nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite. Il Direttore dei lavori si riserva la facoltà di rifiutare, in tutto o in parte, quelle opere ritenute non eseguite a perfetta regola d’arte o secondo accordi. La conclusione di ogni intervento dovrà essere tempestivamente comunicata agli Uffici della Committente al fine di attivare la fase di controllo e contabilizzazione.
3. Il RUP emetterà quindi contestualmente al SAL il relativo certificato di pagamento o comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’emissione del SAL ai sensi dell’art. 113 bis D. Lgs. 50/2016, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e per interferenza (attribuibili in relazione alle lavorazioni effettuate), al netto della ritenuta dello 0,50 % ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis D. Lgs. 50/2016;
4. Gli importi maturati con il SAL potranno essere corrisposti a seguito di acquisizione del DURC regolare da parte della stazione appaltante sia dell’appaltatore che delle eventuali imprese subappaltatrici e dell’approvazione della contabilità nonché dell’accertamento dell’effettiva esecuzione a regola d’arte dei lavori. In caso di inadempienza ai sensi del comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante trattiene dal relativo certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile.
5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata la ritenuta “a garanzia” dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 da svincolare soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.
6. Si prevede l’intervento sostitutivo in corso d’opera della Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 30. comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 29 - Funzioni e compiti al termine dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 14 del D.M. n. 49/2018 il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione da parte dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, elabora tempestivamente entro 15 giorni il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al Responsabile Unico del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme all’appaltatore. Entro il predetto termine il DL redige in contraddittorio con l’appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei luoghi, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal DL come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. Ai sensi dell’art. 102 comma 2 D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante sostituirà il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione a cura del direttore dei lavori che sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
Art. 30 - Procedura per i pagamenti a saldo dei contratti specifici
1. Il conto finale dei lavori relativo ad ogni contratto specifico dovrà essere compilato dal Direttore dei lavori insieme alla sua specifica relazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP che dovrà invitare l’appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 15 giorni. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 1 dell’art. 14 DM 49/2018.
2. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute dello 0.5% ai sensi del comma 5 bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 è subordinato all’accertamento, da parte della Committente, della situazione di regolarità contributiva e previdenziale da parte dell’impresa Appaltatrice e Subappaltatrice.
3. La contabilità dei lavori e il conto finale di ogni contratto specifico sono tenuti e redatti in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018.
Art. 31 – Contestazioni e Riserve
1. Il registro di contabilità è sottoposto all’ dell'appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento, con o senza riserve;
2. Nel caso in cui l’esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui crede avere diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di comprendere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l’esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicarla nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. L’appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
11. All’atto della firma del conto finale, l’appaltatore non può iscrivere domande, per oggetto o per importo, diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208 del codice o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del codice.
12. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
13. Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
Art. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici attuativi derivati sotto qualsiasi forma.
2. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e della Legge n. 52/1991 derivanti dal contratto specifico qualora sia stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata alla Stazione Appaltante. La cessione di credito notificata ai sensi di legge sarà efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla eseguita notifica.
Il cessionario dovrà essere uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 lettera c) della Legge n. 52/1991.
4. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.
Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136.
In particolare i pagamenti relativi ai singoli contratti specifici verranno effettuati a mezzo Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso Banche o Poste Italiane SPA, a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all’A.O.U.S. entro sette giorni dalla loro accensione e, o comunque, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto specifico.
L’appaltatore assicura di prevedere analoga condizione di tracciabilità, obblighi ed adempimenti, nei sub-contratti, ai sensi della Legge n. 136/2010. L’A.O.U.S. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo e adempimento.
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.
Nelle fatture l’appaltatore s’impegna ad inserire il numero di ordine o di contratto specifico ed il codice CIG di riferimento.
In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
Art. 34 – Recesso dall’Accordo Quadro e dai contratti attuativi
1. La Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro previo pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di tutti i contratti attuativi specifici stipulati in forza dell’accordo quadro, e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
2. La Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo anche dal singolo contratto d’appalto attuativo, previo pagamento dei lavori realizzati in esecuzione del contratto specifico e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
3. Si applica l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35 - Variazione dei lavori
Non sono riconosciute varianti ai lavori concordati tramite contratto del singolo intervento da eseguire, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui i nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante
su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
CAPO 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 37 - Subappalto
Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, con i limiti, le modalità ed ai sensi di legge.
È fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione del contratto specifico, il nome del subcontraente, l’importo del subcontratto e l’oggetto del lavoro affidato. Sono altresì comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni, avvenute nel corso del subcontratto ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice e ss.mm.ii .
Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di sub appalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori sub appaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC irregolare del subappaltatore applica il comma 4 dell’articolo 30 del X.X.xx 50/2016 e pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105, del D. Lgs. 50/2016 dando contestuale segnalazione all’Osservatorio.
5. Si applicano e sono valide le responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore.
Art. 39 – Pagamento dei subappaltatori
Ai sensi dell’art. n.105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite qualora ricorrano le condizioni di cui al comma sopracitato.
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 40 - Controversie e Foro competente
1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico del singolo appalto specifico possa variare tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale complessivo, si applicano le procedure volte al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal comma 2 del predetto articolo.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15% dell’importo contrattuale.
La procedura per la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
3. Tutte le controversie tanto durante il corso dei lavori quanto dopo il collaudo o certificato di
regolare esecuzione quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D. Lgs. n.50/2016 saranno deferite al giudizio della Magistratura ordinaria, in questo caso al Foro di Siena.
4. Non si ricorrerà alla procedura arbitrale di cui all’art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di dirimere le controversie insorte con l’impresa appaltatrice mediante transazione.
Art. 41 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’ appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, da parte dell’appaltatore, si procederà ai sensi dell’art. 30 c. 6 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CAPO 10 - NORME FINALI
Art. 42 - Oneri e obblighi a carico appaltatore
1. Oltre agli oneri di legge ed al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore, a titolo indicativo e non esaustivo, gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade e della segnaletica, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
b) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o concordati con la direzione lavori o previsti dal capitolato;
d) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente Accordo Quadro e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
f) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente Accordo Quadro, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che seguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori;
m) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
n) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
o) attenersi alle disposizioni dettate dal personale tecnico della Committenza nell'intento di arrecare il minimo intralcio o disturbo al regolare funzionamento dell'attività negli ambienti eventualmente interessati ai lavori appaltati, anche se ciò comporti l'esecuzione delle opere a gradi, frazionando l'intervento, limitando così l'attività lavorativa ad alcuni ambienti per volta e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
p) mantenere sul luogo di lavoro un aspetto decoroso ed una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con
facoltà, da parte della Committenza, di chiedere l'allontanamento di quegli operai che non fossero - per qualsiasi motivo – graditi alla Committenza;
q) dotare il proprio personale di una divisa uguale per tutti che costituisca così un elemento di riconoscimento da parte del personale dell'Azienda insieme ad un ben visibile contrassegno da apporre sulla divisa recante la ragione sociale della ditta appaltatrice, la foto dell'operaio, il suo nome e cognome, riscontrabili dal documento di identità personale valido e dal libro matricola e/o libro unico;
r) firmare, a richiesta dell’U.O. competente, il registro dell’orario di presenza di ogni operatore tecnico dell’Impresa presente all’interno del comprensorio ospedaliero, presso l’ufficio dell’U.O. stessa;
s) fornire, a richiesta dell’U.O. competente il libro matricola e /o libro unico con riportato i nominativi dei dipendenti dell’Impresa.
t) i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da produrre meno sporco possibile e comunque al termine dei lavori dovrà essere sempre eseguita una pulizia generale degli ambienti in cui si è intervenuti con conseguente rimozione e trasporto a discarica esterna di tutti i materiali di risulta del cantiere ed altresì i locali stessi dovranno risultare sgombri di attrezzature, avanzi di materiali utilizzati e quant'altro. Tutti gli oneri/spese di conferimento a discarica esterna autorizzata saranno a carico dell'appaltatore.
u) lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature e dei materiali residui; questi ultimi dovranno essere avviati alle discariche autorizzate secondo le leggi ed i regolamenti comunali, restando a carico dell’impresa appaltatrice il pagamento di qualsivoglia diritto e/o onere relativo.
2. L’ appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 43 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’ appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, per ogni singolo intervento, e in particolare:
a) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
L’appaltatore inoltre accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, con rinuncia a diritto di rivalsa:
- Le spese di contratto, di registro ed accessorie, nessuna eccettuata od esclusa;
- la redazione degli As - Built che saranno consegnati, con le schede tecniche, e dichiarazioni di conformità, i manuali d’uso e manutenzione, tutti in triplice copia. La consegna di questo materiale sarà parte essenziale per la liquidazione dei lavori eseguiti;
- l’istituzione del cantiere di lavoro con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali e il personale occorrente, con l’osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto;
- le spese per tutte le analisi e i saggi, sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, che verranno ordinati
in ogni tempo dai tecnici dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria Senese;
- apporre cartelli e segnalazioni luminose diurne e notturne nei tratti stradali indicati dalla direzione dei lavori e osservare tutte le prescrizioni stabilite dal Codice della strada;
- eseguire i ponti di servizio e le puntellature per la costruzione, riparazione o demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
- provvedere alla fornitura e installazione a propria cura e spese delle richieste tabelle con l’indicazione dei lavori, con la dicitura che sarà indicata dai tecnici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, ove necessario;
- le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull’appaltatore, con pieno sollievo tanto del committente quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- porre in essere protezioni, segnalazioni e delimitazione aree di cantiere conformemente alle vigenti normative in materia;
- il risarcimento di danni di ogni genere causati a locali, infissi, mobili, apparecchiature, suppellettili che fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori;
- lo sgombero dei diversi materiali usati nella lavorazione e di ogni altro tipo di detrito per lasciare puliti i locali interessati dai lavori, inoltre tutto il materiale non più utilizzabile dovrà essere convogliato alla discarica autorizzata secondo le vigenti normative, ed a totale carico della ditta appaltatrice;
- il personale della ditta aggiudicataria dotato di apposito cartellino di riconoscimento avrà libero accesso ai locali ove dovranno essere effettuati gli interventi di manutenzione, dovrà possedere ottimi requisiti di moralità, capacità professionale ed inoltre dovrà essere di gradimento al personale preposto da codesta Azienda; la ditta aggiudicataria si impegna a sostituire, senza alcun compenso, gli operai che non risultino di gradimento alla D.L.;
- l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà del committente, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dai tecnici dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese;
- l’esecuzione dei lavori in condizioni e tempi particolari quando ciò sia causato dl consentire lo svolgimento delle attività sanitarie e di istituto.
Qualora l’appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, il committente sarà in diritto (previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto entro il termine fissato dalla notifica) di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’appaltatore.
Anche in caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’appaltatore, essi saranno assunti d’ufficio e il committente potrà ripetere la spesa sostenuta.
Sarà comunque addebitata all’impresa ’aggiudicataria una penale pari al 10% dell’importo pagato a cura del committente, a causa della mancata ottemperanza da parte della stessa.
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l’appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro il termine fissato nell’atto di notifica.
Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo si è tenuto conto nella determinazione dei prezzi a misura sicché resta escluso qualsiasi speciale compenso.
Art. 44 – Proprietà dei materiali di scavo di demolizione e smontaggi
1. I materiali provenienti dalle escavazioni, dalle demolizioni e dagli smontaggi sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato generale d’appalto (D.M. n. 145/2000) i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso nel luogo che verrà indicato dalla Direzione dei Lavori, oppure in alternativa dovranno essere smaltiti in discarica, il tutto a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 45 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela dei singoli cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 46 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre, per ogni cantiere, compatibilmente con la tipologia dei reparti nei quali verranno eseguiti i lavori, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729 /UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «A», curandone i necessari aggiornamenti periodici, per lavori di importo superiore ad € 50.000,00.
Art. 47– Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore in applicazione dell’art 8 del D.M. 145/2000.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla normativa vigente; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono
I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 48– Indicazioni generali
Ai sensi dell’articolo 101 comma 3, del D. Lgs. 50/2016 il direttore dei lavori verifica le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni.
In considerazione della tipologia di contratto, a corpo/misura, che si riferisce cioè ad interventi non predeterminati, ma resi necessari secondo le necessità della Stazione appaltante, in questa fase non è inserita alcuna prescrizione tecnica specifica, se non il richiamo alle norme di legge e tecniche attualmente vigenti.
Le prescrizioni tecniche specifiche per ciascun intervento verranno fornite successivamente ed ovviamente dovranno rispettare le esigenze dei reparti nei quali i lavori verranno effettuati. I lavori di manutenzione andranno altresì eseguiti impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati agli interventi.
La lavorazione a mano è consentita per quei lavori la cui qualità e quantità non richiedono l’uso dei macchinari.
È compito dell'appaltatore mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di taratura e calibrazione non scaduto e rilasciato da laboratorio specializzato ed accreditato.
Art. 49– Direzione e controllo dei lavori
I lavori si svolgeranno sotto la direzione ed il controllo tecnico e contabile del direttore dei lavori, del responsabile del procedimento e dagli altri tecnici del medesimo servizio da lui delegati i che controlleranno altresì la qualità degli interventi eseguiti e dei materiali impiegati.
Art. 50 – Interventi eseguiti con materiali o modalità diverse da quelle prescritte
Qualora si riscontri che nell’intervento eseguito od in corso di esecuzione l’impresa appaltatrice abbia impiegato materiali di qualità inferiore a quelli prescritti o stabiliti con la Direzione Lavori, o di minor lavorazione, sempre che l’intervento eseguito od in corso di esecuzione risulti accettabile senza pregiudizio alcuno, la Committente potrà determinare un’adeguata riduzione del relativo prezzo. La riduzione sarà proporzionale al minor valore dell’opera e comunque tale da compensare il difetto ingenerato.
Qualora l’opera eseguita in difformità rispetto alle prescrizioni della normativa tecnica vigente e del presente capitolato, sia tale da non poter essere accettata senza pregiudizio alcuno, la Committente potrà dichiarare, con motivato giudizio, l’opera medesima inaccettabile. In tal caso l’Impresa dovrà provvedere immediatamente alla modifica secondo le indicazioni della D.L. all’allontanamento di tutto il materiale di risulta ed alla ricostruzione e/o riparazione dell’opera stessa con materiali e modalità esecutive riconosciuti perfettamente idonei a garantire l’eliminazione delle cause che hanno determinato l’intervento. Non saranno in questo caso previsti compensi di alcun genere salvo la contabilizzazione ed il pagamento di una sola volta dell’intervento effettivamente e correttamente seguito.
Qualora l’Impresa rifiuti di eseguire la sostituzione dell’opera, ovvero la esegua soltanto in parte od ancora ritardi in maniera ingiustificata, la Committente potrà applicare le penali per ritardata consegna rispetto delle scadenze, oltre a sospendere i pagamenti sino al momento in cui non venga attestata la completa e soddisfacente esecuzione dell’opera. Per il ritardo nei pagamenti conseguente la sospensione di cui sopra non è dovuto all’Impresa alcun interesse o maggiorazione. Ove l’Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita di ufficio.
Art. 51– Condizioni particolari
L’appaltatore è tenuto a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, delle forniture e dei lavori eseguiti da altre ditte per conto dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese.
È facoltà della stazione appaltante provvedere per proprio conto all’acquisto dei materiali necessari per l’esecuzione di particolari lavori; in questa ipotesi, tale intenzione, sarà specificata sul singolo contratto e 27 di 28 verrà consegnata alla ditta una bolla di prelievo con indicate la tipologia del materiale, la quantità ed il magazzino di prelievo ed all’appaltatore o sarà contabilizzata la sola prestazione d’opera.
Art. 51 – Compensi all’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore
Qualora si verifichino danni alle opere in corso di esecuzione o alle provviste causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Xxxxxx al direttore dei lavori redigere il processo verbale accertando lo stato delle cose e l’eventuale omissione delle cautele necessarie alla prevenzione dei danni.
L’indennizzo per i danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere, ponti di servizio, baracche, tettoie, recinzioni, impianti, attrezzature, mezzi d’opera ecc. ed in genere di tutti quegli apprestamenti che hanno funzione puramente strumentale ai fini dell’esecuzione, e di mezzi d’opera.
Per opere s’intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto, e destinati a costituire parte integrante dell’opera finita ovvero dell’opera stessa.
Per provviste si intendono i materiali approvvigionati per la esecuzione dei lavori introdotti in cantiere.