CAPITOLATO SPECIALE
Dipartimento Amministrativo
Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato da KIWA CERMET secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008
Servizio Acquisti Metropolitano Settore Beni Sanitari
Il direttore
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA N. 79/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI MATERIALE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA VERTEBRALE PER LE ESIGENZE DI ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI IMOLA E AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA, APPARTENENTI ALL’AREA XXXXX XXXXXX CENTRALE.
PERIODO: Quadriennale
IMPORTO MASSIMO QUADRIENNALE € 21.273.760,00= IVA esclusa
Codice d’Identificazione Gare (CIG) indicati nell’allegato Scheda CIG / GARANZIA PROVVISORIA
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
x.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
Art. 2) Durata della fornitura 3
Art. 4) Conformità dei prodotti 3
Art. 5) Aggiornamento tecnologico 4
Art. 6) Acquisto di prodotti non espressamente richiesti in gara 4
Art. 8) Strumentario in comodato d’uso gratuito 4
Art. 9) Stoccaggio di base/conto deposito 5
Art.11) Clausola di adesione 6
Art.12) Obblighi dell’aggiudicatario 6
Art.15) Controlli - Resi per merci non conformi 8
Art.17) Obbligo di Riservatezza dei dati 8
Art.18) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro 9
Art.20) Risoluzione del contratto 10
Art.22) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto 10
Art.23) Cessione e subappalto del contratto 13
Art.24) Recesso dal contratto 13
Art.25) Controversie e Foro competente 14
Art. 1) Oggetto della Gara
L’affidamento della fornitura ha per oggetto materiale per interventi di chirurgia vertebrale per le esigenze di Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna, Azienda USL di Imola e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara appartenenti all’Area Xxxxx Xxxxxx Centrale e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.
Le caratteristiche dei prodotti da fornire per ciascun lotto sono analiticamente descritte nella “Scheda Offerta” allegata alla lettera d’invito .
Nello stesso allegato è altresì fissato e indicato, per ciascun lotto, il prezzo a base d’asta che non dovrà essere superato, pena l’esclusione dalla gara.
Le quantità indicate sono solo ai fini della qualificazione delle ditte idonee a partecipare all’Accordo Quadro: i fabbisogni, stimati sulla base del consumo normale delle Aziende Sanitarie, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l’Azienda Sanitaria richiederà.
Art. 2) Durata della fornitura
L’Accordo Quadro che sarà stipulato con le ditte aggiudicatarie/qualificate della presente procedura avrà la durata massima di 4 anni.
L’AUSL di Bologna, quale Capofila, si riserva la facoltà, che la Ditta si impegna ad accettare con la firma del presente Capitolato, di prorogare il contratto per non oltre 180 giorni alle condizioni pattuite fino a quando non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.
Durante il periodo contrattuale l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di modificare o rescindere il contratto qualora, dietro segnalazione dell’organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione o venga attivata apposita convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER o di Consip.
Art. 3) Quantitativi
Richiamato quanto riportato all’art.1, le ditte accreditate alla fornitura saranno tenute a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo relativamente alle quantità ordinate.
Art. 4) Conformità dei prodotti
I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto descritto nell’allegato “Scheda offerta” e possedere tutte le caratteristiche richieste.
I prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all’immissione in commercio. In particolare i prodotti offerti devono essere conformi a quanto previsto nelle relative e specifiche monografie della F.U. XII edizione e successivi supplementi e aggiornamenti e a tutte le norme di legge vigenti in materia, in particolare al D.lgs. 46/97 (applicazione Dir. 93/42 CEE) e D.lgs. 37/2010 (recepimento Dir. 2007/47 CE).
In ciascun involucro di confezione (pacchi, buste, ecc.) deve essere apposta una etichetta portante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, il quantitativo (espresso in peso o in misura) e dovranno essere comunque riportate tutte le indicazioni fissate dalla vigente normativa per il materiale oggetto della presente gara.
La Ditta dovrà inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del lotto oggetto della segnalazione ed una rapida sostituzione dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo.
La garanzia sui materiali dovrà essere completa; qualora sui prodotti siano rilevati difetti funzionali o strutturali, la Ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i prodotti forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati.
Tutti i prodotti offerti, salvo diversa specifica espressamente indicata nella scheda tecnica, dovranno essere privi di lattice (LATEX FREE). La presenza o l’assenza di lattice dovrà essere riportata espressamente nella scheda tecnica di ciascun prodotto offerto.
Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale.
Le etichette dei prodotti, sia sulla confezione singola, sia sull’imballaggio esterno, devono riportare la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, secondo le disposizioni di cui al punto 13.3 dell’allegato I del D.L. 46/97 e successivo aggiornamento (D.L. 95/98) quali:
- denominazione di vendita del prodotto
- descrizione
- dimensioni e materiali
- nome ed indirizzo della officina di produzione
- data e numero di lotto di fabbricazione
Se trattasi di prodotto sterile, monouso:
- metodo di sterilizzazione
- dicitura “sterile, monouso”
- data di scadenza o validità del prodotto
Nel caso in cui la sterilizzazione sia a ossido di etilene devono essere fornite le certificazioni del controllo dei residui sui singoli lotti.
Dovranno inoltre essere fornite indicazioni relative alla eventuale possibilità e modalità di risterilizzazione dei materiale.
Oltre a quanto precedentemente indicato, le etichette dovranno riportare ogni ulteriore indicazione prevista dalla vigente normativa in materia.
Le ditte assegnatarie devono fornire, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. I fornitori si assumono tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.
Art. 5) Aggiornamento tecnologico
Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, potrà fornire senza maggiorazione di prezzo e previo accordi con l’UO aziendale competente, il nuovo articolo.
Nel caso in cui la Ditta interrompa la produzione dei prodotti offerti sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi al medesimo prezzo, previo parere tecnico favorevole dell’Aziende Sanitarie interessate.
Art. 6) Acquisto di prodotti non espressamente richiesti in gara
L’ Azienda sanitaria si riserva di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale unica di sconto offerta in sede di gara.
Nel caso di richiesta di prodotti, inseriti in listini successivi, dovrà comunque essere applicata la medesima percentuale di sconto offerta in sede di gara.
Art. 7) Consulenza tecnica
La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il servizio di consulenza tecnica relativa alle nuove tipologie di materiali e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell’Azienda Sanitaria nell’attività di controllo e revisione della merce ed effettuare gratuitamente corsi di formazione al personale interessato delle Aziende Sanitarie in relazione ai dispositivi di nuova introduzione.
Art. 8) Strumentario in comodato d’uso gratuito
Contestualmente alla fornitura degli impianti, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso gratuito, secondo le indicazioni che verranno fornite dalle diverse UU.OO.delle Aziende Sanitarie interessate, come dichiarato in sede di gara, strumentario e attrezzatura di applicazione del materiale nella misura necessaria e sufficiente allo scopo, per l’intero periodo contrattuale.
Gli strumentari e le attrezzature dovranno essere sempre tempestivamente mantenuti nella dotazione concordata a cura della Ditta aggiudicataria, la qual cosa dovrà avvenire con la consegna di quanto necessario entro i tempi previsti per l’utilizzo dei relativi impianti.
Lo strumentario e l’attrezzatura nelle loro componenti dovranno comunque e sempre garantire la possibilità di applicazione corretta e più agevole di tutto il materiale aggiudicato.
Le Aziende sanitarie interessate si riservano di adeguare la dotazione dello strumentario e delle attrezzature in prestito d’uso in relazione alle effettive esigenze dei servizi.
Al fine di evitare ritardi sarà comunque necessario concordare una scorta minima suppletiva di strumenti e attrezzature di applicazione da mantenere a magazzino in accordo con le singole Aziende sanitarie interessate.
La Ditta dovrà anche elencare compiutamente, con indicazione del valore scontato, tutto il materiale di consumo necessario all’applicazione di quanto offerto e utilizzabile con gli strumentari e le attrezzature fornite in prestito d’uso e/o compatibile con gli altri strumentari di proprietà di ogni Azienda sanitaria.
L’elencazione dovrà essere comunque comprensiva di tutto, la verifica circa la eventuale compatibilità con gli strumentari di proprietà di ogni Azienda sanitaria sarà fatta successivamente.
Al cessare dell’utilizzo degli impianti, lo strumentario e l’attrezzatura verranno restituiti alla Ditta nelle condizioni d’uso e nei quantitativi esistenti, a meno che le Aziende sanitarie interessate non ritengano opportuno mantenerli in tutto o in parte.
Qualora le tecniche relative all’utilizzo degli impianti subiscano modifiche che richiedano la disponibilità di ulteriori strumenti e attrezzature o, totalmente o parzialmente, diversi da quelli già disponibili, la Ditta si impegna a fornirli in uso secondo le modalità previste dal presente capitolato.
Alla scadenza contrattuale, la situazione esistente a livello di strumentari e attrezzature deve essere sottoposta a inventariazione congiunta e, qualora la Ditta risulti ancora aggiudicataria nella successiva fornitura, la inventariazione finale costituirà la base di partenza del nuovo rapporto.
Nel caso in cui la Ditta non risulti più aggiudicataria nella successiva fornitura verrà reso quanto risulta dall’inventariazione stessa. La Ditta s’impegna a ritirare a propria cura e spesa, alla scadenza del contratto, gli strumentari forniti in comodato d’uso gratuito. Al momento della restituzione, lo strumentario verrà decontaminato e sterilizzato secondo le prescrizioni della ditta e/o le norme di legge in materia.
Qualora dalla inventariazione risultino delle mancanze nella dotazione dello strumentario e delle attrezzature fornite, queste saranno fatturate, ma non reintegrate, dalla Ditta aggiudicataria all’Azienda sanitaria al valore dichiarato dalla Ditta, progressivamente ridotto del 15% per ogni anno di utilizzo a partire dal 2° anno.
Si conviene che non sarà effettuata dalle Aziende sanitarie interessate alcuna manutenzione ordinaria sullo strumentario e l’attrezzatura, ma la Ditta aggiudicataria provvederà alla sua sostituzione ogniqualvolta non siano perfettamente idonei allo scopo.
E’ compito della Ditta aggiudicataria specificare dettagliatamente le caratteristiche di strumentario e attrezzature utili al loro utilizzo.
Per strumentario e attrezzature di particolare complessità, la Ditta è tenuta ad effettuare opportuni sopralluoghi al fine di verificare le peculiari condizioni di utilizzo ed evidenziarle anche mediante la presentazione di apposita relazione.
Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla istruzione del personale dipendente delle Aziende Sanitarie interessate mediante la diretta assistenza di personale specializzato, sia per quanto riguarda l’utilizzo sia per quanto riguarda le misure conservative del bene.
Art. 9) Stoccaggio di base / conto deposito
Per tutti i prodotti indicati nella scheda offerta la fornitura dovrà essere effettuata in conto deposito, qualora le singole aziende optino per tale modalità gestionale.
La Ditta aggiudicataria dovrà costituire deposito presso ogni Azienda sanitaria per tutti i dispositivi medici aggiudicati in relazione alle modalità di applicazione ed ai quantitativi di utilizzo.
Le scorte dei prodotti di consumo saranno concordate con i responsabili individuati dalle Aziende sanitarie interessate tenendo conto dei pareri e delle situazioni oggettivamente riscontrabili a livello di utilizzazione.
Nel corso del rapporto le Aziende sanitarie, sulla base di effettive necessità e di razionalizzazione interna, potranno richiedere modifiche o cessare l’utilizzo del materiale in oggetto.
I prodotti verranno ordinati dai Servizi competenti delle Aziende sanitarie alle ditte aggiudicatarie che provvederanno ad emettere bolla e relativa fattura.
Le aziende sanitarie interessate si impegnano alla custodia del materiale, sia presso i magazzini sia presso le sale operatorie, con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia e a restituire quello non utilizzato nello stato di integrità e di funzionalità.
La restituzione del materiale non utilizzato sarà effettuata, al termine del rapporto contrattuale, presso i magazzini individuati dalle singole Aziende sanitarie .
Di detta operazione dovrà essere redatto verbale sottoscritto dalle parti e copia dello stesso dovrà essere inoltrata ai Servizi Acquisti delle Aziende sanitarie interessate a chiusura del rapporto contrattuale e per l’assunzione di eventuali atti formali concernenti differenze riscontrate nella rilevazione.
Art.10) Periodo di prova
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 180 giorni a far data dall’inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere. Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto.
In tal caso la ditta aggiudicataria:
dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati.
Art.11) Clausola di adesione
Questa Azienda USL si riserva la facoltà di estendere le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, anche alle altre Aziende appartenenti all’Area Xxxxx Xxxxxx Centrale. L’adesione contrattuale potrà essere effettuata fino a un massimo del 20% dell’importo aggiudicato. Qualora l’adesione/ampliamento comporti un aumento del valore contrattuale originario superiore al 20%, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinegoziare con la ditta aggiudicataria le condizioni economiche contrattuali
Art.12) Obblighi dell’aggiudicatario
La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:
consegnare materiali di recente produzione e se soggetti a scadenza, con almeno 2/3 della loro validità al momento della consegna;
comunicare all’Ufficio Ordini, in via formale, al momento del ricevimento dell’ordine, l’eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto all’art.14 del presente capitolato;
fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura; inviare ciascun prodotto offerto appartenente possibilmente ad un unico lotto di produzione e comunque ad indicare sulla bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e la /e data/e di scadenza; in caso contrario l’accettazione sarà rimessa al Farmacista/Xxxxxxxxxxxx incaricato del controllo in entrata;
comunicare tempestivamente alla Farmacia interna e/o l’U.O. di competenza di ciascuna Azienda Sanitaria interessata, qualsiasi variazione eventualmente intervenuta relativa ai prodotti aggiudicati;
ricevere estemporaneamente prodotti resi dalla Farmacia/Economato anche nella eventualità di revoca, di ridotta o cessata movimentazione o prossimi alla scadenza e a concordare con il
Servizio interessato l’accredito di pari valore o la sostituzione con uguali prodotti a scadenza differita;
effettuare gratuitamente corsi di formazione al personale interessato delle Aziende Sanitarie in parola, particolarmente in caso di dispositivi di nuova introduzione.
Art.13) Confezionamento
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle norme vigenti.
Gli imballi dovranno essere gratis e a norma di legge.
All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte del personale dei Servizi di Farmacia/Economato campioni dei prodotti consegnati su cui effettuare i relativi controlli.
Gli imballi dovranno essere “a perdere”; quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
Se la consegna dovesse avvenire a pallet, questi dovranno essere tassativamente di tipo EURONORM / EPAL da cm 120 x 80cm , correttamente imballato con cellophane di altezza max.160cm (compreso il pallet), con i colli perfettamente allineati non debordanti dalla sagoma del pallet. Devono essere scaricati a terra con mezzo dotato di sponda idraulica.
Sull’imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere facilmente visibile il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, le dimensioni e materiali, il nome e l’indirizzo dell’officina di produzione, data e numero del lotto di fabbricazione, il quantitativo espresso nell’unità propria del prodotto e preferibilmente il codice a barre.
La ditta dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna dei beni.
Art.14) Consegna
La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre 48 ore dal ricevimento dell’ordine, di volta in volta trasmesso dal servizio competente per iscritto o via fax, presso il Magazzino indicato in calce all’ordine, ovvero, per il materiale in conto deposito il reintegro dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione al fornitore di avvenuto utilizzo
I magazzini di riferimento sono:
Ausl di Bologna:
Magazzino Farmacia Centralizzata Ospedale Maggiore, X.xx Xxxxxxxxx,0 Edificio G – 00000 Xxxxxxx
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna:
Farmacia – Via Pupilli, 1 – 40136 Bologna
Si ricorda che, dall’01/01/2012 l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ha aperto un Dipartimento presso Villa Santa Xxxxxx – situata a Bagheria (PA); pertanto, qualora lo IOR ne ravvisasse la necessità, la Ditta s’impegnerà a fornire il materiale in oggetto al Dipartimento IOR Sicilia, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Qualora la ditta ritenga di non effettuare direttamente le consegne alla sede di Bagheria, ma di avvalersi di un terzo distributore, dovrà segnalare tempestivamente il nominativo, la ragione sociale, il codice fiscale dello stesso e la tipologia contrattuale (subentro, cessione …etc) affinché questa Amministrazione possa porre in essere i controlli di legge e autorizzare formalmente il diverso fornitore dei prodotti aggiudicati.
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico X.Xxxxxx-Xxxxxxxx:
Centro Logistico dei Beni Sanitari ed Economali - Area S. Orsola: Xxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - Padiglione n. 12 (si rimanda all’allegato “Modalità di consegna per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S,Orsola-Malpighi”).
Ausl di Imola:
Magazzino Economale, xxx Xxxxx - Xxxx Xxxxxxxxxxx - 00000 Xxxxx XX
Aziende Sanitarie di Ferrara :
Magazzino Centrale – Via Fossato di Mortara, 70 – Ferrara
La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con l’esatta indicazione della qualità e quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta.
La firma per ricevuta della merce non impegna l’Azienda U.S.L..
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
Art.15) Controlli - Resi per merci non conformi
L'accettazione dei prodotti forniti avverrà ad insindacabile giudizio degli organi competenti delle Aziende Sanitarie.
Qualora al controllo quali-quantitativo risultasse la non rispondenza ai requisiti contrattuali, si procederà a restituire la merce chiedendone la sostituzione entro (5) cinque giorni con altra avente le caratteristiche richieste.
In caso di mancato ritiro da parte della ditta del reso entro 10 gg. dalla comunicazione, l’Azienda Sanitaria interessata, si riserva la facoltà di rendere, franco destino, la merce non ritirata e risultata non conforme.
Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate.
L’accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza fra il numero dei colli consegnati e quanto riportato nella bolla di accompagnamento.
La ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
Pertanto il fornitore è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della merce non rilevati all’atto della consegna, fino all’utilizzazione del materiale.
Le Aziende Sanitarie si riservano di effettuare controlli sul prodotto fornito in un momento successivo a quello della consegna; tali controlli potranno consistere anche in analisi tecniche la cui esecuzione sarà affidata a laboratori legalmente riconosciuti il cui risultato dovrà essere accettato dalla ditta fornitrice. Qualora vengano riscontrate delle non conformità rispetto alle specifiche tecniche, le spese delle analisi saranno a carico del fornitore.
Art.16) Acquisto in danno
Qualora l’Azienda USL (la Farmacia) riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Inoltre l’Azienda USL avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Art.17) Obbligo di Riservatezza dei dati
Le notizie e i dati relativi all’Azienda USL di Bologna e a quanto oggetto della presente gara, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello
stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente disciplinare.
L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.
La Ditta è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come espressamente indicato all’articolo 20 “Risoluzione del contratto” del presente capitolato speciale.
Art.18) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art. 26 c. 1-lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende, come segue:
Azienda USL di Bologna: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione,
Istituto Ortopedico Rizzoli: al link xxxx://xxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx-x-xxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx- e-protezione.
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx: al link
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxx.00.xxx ,
Azienda USL di Imola: xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/ sezione bandi e gare – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell’Azienda USL di Imola.
Aziende Sanitarie di Ferrara: il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Xxx Xxxxxxxx 000, Xxxxxxx tel. 0532-250301- xxx.xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Art.19) Penalità
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) ritardo nella consegna rispetto ai termini di cui all’art. 14; in tal caso, la penale prevista è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo;
b) merce che a seguito del controllo quali-quantitativo risultasse priva delle qualità essenziali richieste o viziata al punto da renderla inidonea all’uso, e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio sopra indicato dalla data di comunicazione del rifiuto; in tal caso, la penale prevista è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo;
c) se in seguito a rifiuto della merce, la Ditta non abbia provveduto a sostituire la stessa nel termine di 5 giorni e/o al ritiro della merce rifiutata presso il luogo ove è avvenuta l’operazione di collaudo; la penale prevista in tal caso, è pari al 2% dell’importo della merce non ritirata.
Ciascuna Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non ritirata, fatto salvo il richiamo alle norme contenute nel Capitolato Generale d’Oneri.
L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici
amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15, I comma, del D.P.R. n. 633/72.
La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art.20) Risoluzione del contratto
L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo pec, su pec della ditta, o fax, nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 c.c.;
b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
c) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL;
e) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL;
f) qualora l’Azienda capofila notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
g) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
h) per mancato superamento del periodo di prova
i) qualora venga attivata apposita convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER o di Consip.
In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda USL si riserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria interessata incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Art.21) Responsabilità
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda USL che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Art.22) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie interessate esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Istituto Rizzoli di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Azienda USL di Imola:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66 codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47 Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Codice Fiscale: 00302030374
Sede Legale: Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
L’originale della fattura dovrà essere così intestato:
AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 XXXXX (XX)
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388
Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 0 - 00000 Xxx. XXXX XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 o, per la sola Azienda USL di Imola, l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende sanitarie dovranno emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Art.23) Cessione e subappalto del contratto
Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all’art. 106 del D.lgs 50/2016.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
L’Azienda USL di Bologna corrisponderà gli importi della fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Art.24) Recesso dal contratto
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
Art.25) Controversie e Foro competente
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
I mezzi per la comunicazione e lo scambio d’informazioni con le imprese partecipanti alla presente procedura di gara sono: la pubblicazione sul sito aziendale della AUSL di Bologna (xxx.xxxx.xxxxxxx.xx), la posta elettronica (xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx) o il fax (000 0000000).
Distinti saluti.
PER ACCETTAZIONE
(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante)
Firma e timbro del Legale Rappresentante della ditta, per espressa accettazione ai sensi degli artt. 1341-1342 del vigente Codice Civile, degli articoli da 1 a 25 del presente Capitolato speciale.
Firma e timbro per accettazione