Contratto di locazione abitativa di natura transitoria
ALL. 5
Contratto di locazione abitativa di natura transitoria
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)
Il/La sig./ [1] nato/a a ( ), il giorno / / , C.F. di seguito denominato locatore (assistito/a da [2] in persona di ),
Firma del Locatore
concede in locazione
al / alla sig. [1] nato/a a ( ), il giorno / / ,C.F.:
C.I. n. , di seguito denominato conduttore (assistito/a da [2]
in persona di ), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Torino - Via n. , piano
Firma del Conduttore
, scala , int. , composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.): ; non ammobiliata/ammobiliata [4] come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: foglio / particella n. / sub. / cat.
, rendita Euro , ;
b) prestazione energetica: APE n. del / / , a firma di:
;
c) sicurezza impianti: ;
d) tabelle millesimali: proprietà /1000, riscaldamento mc. , acqua , altre:
.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1 (Durata)
Il contratto stipulato per la durata di mesi/giorni, dal al , allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2 (Esigenza del locatore/conduttore)
A) Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma
2, della legge n. 431/98 - di cui il presente contratto costituisce l’Allegato B – e dall’Accordo territoriale tra le Associazioni di Categoria depositato il 28/12/2017 presso il Comune di Torino, ovvero dall’Accordo
integrativo sottoscritto tra
in data
dichiara la seguente esigenza che
giustifica la transitorietà del contratto , e che documenta, in caso di durata superiore a 30 giorni, allegando .
Firma del Locatore
B) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 4 del decreto Ministero delle infrastrutture e trasporti, ex art. 4 comma 2 legge 431/98, e dall’Accordo territoriale tra Associazioni di Categoria depositato il 28/12/2017 presso il Comune di Torino, ovvero dall’Accordo integrativo sottoscritto tra in data le parti concordano, assistite con il supporto, quanto al locatore da in persona di e quanto al conduttore da in persona di
che la presente locazione ha natura transitoria per il seguente motivo
.
Articolo 3 (Inadempimento delle modalità di stipula)
Firma del Conduttore
Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall’art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall’art. 2, commi 1,2,3,4,5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 4 (Canone)
Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dell’Accordo territoriale depositato il 28/12/2017 presso il Comune di Torino, sottoscritto tra Associazioni degli Inquilini e dei Proprietari in data 28/12/2017, è convenuto in euro , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario, ovvero , in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: .
Articolo 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a n. mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della
locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: . Articolo 6 (Oneri accessori)
Firma del Locatore
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l’Allegato B. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell’anno precedente. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro ). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro , salvo conguaglio.
Firma del Conduttore
Articolo 7 (Spese di bollo e registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, ove dovuta, dandone comunicazione al conduttore – che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà – e all’amministratore del condominio ai sensi dell’art.13 della legge 431/98. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 8 (Pagamento)
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto) costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 9 (Uso)
L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi . Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione del contratto, si applica l’articolo
6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 10 (Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.
Articolo 11 (Consegna)
Firma del Locatore
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto con ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice Civile, di quanto segue: / di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna.
Firma del Conduttore
Articolo 12 (Modifiche e danni)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 13 (Assemblee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto d’intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 14 (Impianti)
Il conduttore – in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far
rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d. lgs. N. 192/05, con particolare riferimento all’art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.
Articolo 15 (Accesso)
Firma del Locatore
Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l’unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:
.
Articolo 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)
Firma del Conduttore
La commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L’operato della Commissione è disciplinato dal documento “Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione” Allegato E, al sopracitato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.
Articolo 17 (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi, o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con rapporto di locazione (d.lgs.196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’accordo territoriale.
Altre clausole: Il locatore opta/non opta per l’opzione del sistema denominato “cedolare secca” introdotto dall’art. 3
del D.Lgs. 23/2011 restando pertanto, in caso d’opzione, esonerato dall’obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall’obbligo di corrispondere l’imposta di registro e di bollo per tutta la durata dell’opzione, ivi comprese quelle relative alla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso.
Xxxxx, approvato, sottoscritto , lì,
Il Locatore: Il Conduttore:
A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice Civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia ), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accessi), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.
Il Locatore: Il Conduttore:
ALL. 9
Certificazione di congruità
I sottoscritti -
C.F. nato a ( ) il
C.F. nato a ( ) il Avendo sottoscritto in data un contratto di locazione agevolata ai sensi dell’art. c. lg. 431/98 per un appartamento in Via n. a , il cui canone annuo di locazione per m² + % (maggiorazione prevista per i m²), in zona , con la presenza di n. elementi (ovvero: elenco elementi ), è stato stabilito in € al m² mensili, al quale sarà applicato una maggiorazione del % per (specificare maggiorazioni: cert. Energetica, lavori straordinari, arredamento, etc.), pertanto il canone mensile corrisponde ad € , in conformità all’accordo depositato presso il Comune di Torino il 28/12/2017.
Il Locatore in fede Il Conduttore
CERTIFICAZIONE DI APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ACCORDO TERRITORIALE
Le associazioni della proprietà e dell’inquilinato dichiarano che il canone di locazione pattuito, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali e della documentazione presentata, rientra nei parametri previsti dell’accordo territoriale sottoscritto presso il Comune di Torino in data 28/12/2017.
ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ ASSOCIAZIONE INQUILINI