CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO DI PERSONE PER IL PERIODO 2010- 2015.
n° 15476 Prog n. 10509 Rep.
PROVINCIA DI ASTI
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO DI PERSONE PER IL PERIODO 2010- 2015.
IMPORTO EURO 37.034.258,04 OLTRE IVA.
L’anno duemilanove, il giorno 22 del mese di dicembre (22/12/2009), in Asti, nella sede provinciale, Piazza Alfieri n. 33, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me Xxxxxxxx Xxxxx, Segretario Generale della Provincia di Asti, autorizzato a ricevere atti e contratti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono comparsi i Signori:
- Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato ad Asti il 31 maggio 1957 il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Povincia di Asti,
C.F. e P.I. 80001630054, con sede in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Manutenzione Generale Viabilità e Patrimonio, in applicazione dell’art. 107 comma 3 lett. C) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell’Ente medesimo.
- Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato ad Asti il 16 febbraio 1961, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore di COAS – Consorzio Astigiano, con sede in xxx Xxxxxxxx x. 00, Xxxxxxxxx x’Xxxx (Xxxx), C.F. e P.I. 01467520050.
Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, di comune accordo e con il mio consenso rinunciano all’assistenza di testimoni.
PREMESSO CHE
Il contesto normativo di riferimento per il trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99, nonché dalla L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 e s.m.i e dalla L.R. n. 9 del 23 aprile 2007.
Le norme citate definiscono i principi per l’avvio della riforma del trasporto pubblico locale ed in particolare ne stabiliscono i seguenti obiettivi:
- migliorare l’efficacia del servizio in termini di utenza trasportata, da perseguirsi attraverso l’individuazione di modalità di effettuazione che meglio corrispondano alle caratteristiche e al livello della domanda di mobilità sul territorio regionale;
- accrescere l’efficienza gestionale, da perseguirsi attraverso un miglior utilizzo dei fattori produttivi da parte delle imprese del settore;
- introdurre regole di concorrenzialità per il superamento degli assetti monopolistici nell’affidamento e nella gestione dei servizi;
- migliorare la qualità dei servizi e della comunicazione in un’ottica di qualità totale in cui gli utenti siano considerati come clienti-utenti;
- sviluppare l’integrazione e il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e tra sistemi tariffari anche con l’adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi;
- introdurre modalità innovative di offerta e di erogazione del servizio, per garantire un adeguato supporto alle esigenze di mobilità laddove le modalità di effettuazione tradizionali risultano inefficaci e/o non gestibili in condizioni d’economicità;
- ridurre i fattori di congestione e di inquinamento da traffico ai fini della sostenibilità ambientale dei sistemi di trasporto, promuovendo l’introduzione di mezzi ecologici e favorendo l’utilizzo di vettori collettivi in luogo di quelli individuali.
La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”, modificata ed integrata con la legge regionale19 luglio 2004, n. 17, stabilisce:
all’art. 9 comma 2, la stipula di Accordi di Programma di validità triennale tra la Regione e le province ed i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l’arredo di linea;
all’art. 10, che i contratti di servizio regolano l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all’art. 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera Regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole e stabilisce i contenuti minimi dei contratti di servizio.
La Regione ha approvato il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 4 della l.r. 4 gennaio 2000, n. 1, per il periodo 1 gennaio 2007 – 31
dicembre 2009, con D.G.R. 8-5296 del 19 febbraio 2007.
La Provincia ha approvato il Programma Triennale dei servizi, con D.C.P. n. 10 del 15 marzo 2007, per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009, definendo, tra l’altro, il bacino, i criteri trasportistici, le direttrici di traffico ed il quadro dei servizi minimi.
L’Accordo di Programma tra la Provincia e la Regione, sottoscritto il 26 novembre 2007, definisce gli obiettivi, le azioni e le risorse, per il governo e la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino extraurbano astigiano.
La Regione Piemonte, con DGR n. 32-9796 del 13 ottobre 2008, ha approvato “l’addendum agli accordi di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 tra la Regione Piemonte e gli Enti soggetti di delega. Con lettera prot. n. 11325/DA 12.03 del 6 novembre 2008, la Regione ha trasmesso la Deliberazione citata ed alcuni criteri generali e direttive a cui uniformarsi nell’impostazione dei programmi d’esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale.
La Regione Piemonte, con nota prot. n. 2112/DB1204 del 10 marzo 2009, ha trasmesso una circolare relativa a “Criteri generali e linee d’indirizzo per l’applicazione degli accordi di programma sottoscritti per il triennio 2007-2009 nelle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
La Provincia ha provveduto alla pubblicazione del Bando di gara il 18 giugno 2009.
Dalla procedura di gara l’aggiudicataria del servizio è risultata l’impresa COAS Consorzio Astigiano, di seguito “Impresa affidataria”.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
- Articolo 1 - Premesse
1. Le premesse, le norme richiamate, i documenti di gara e l’offerta, i provvedimenti vigenti per la disciplina del trasporto pubblico locale, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio, di seguito nominato per brevità "Contratto", così come i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati, ma conservati, debitamente firmati dalle parti, agli atti dell’Amministrazione, dei quali viene omessa la lettura per espressa volontà dei convenuti che dichiarano di esserne perfettamente a conoscenza.
- Allegato 1 Modalità d’esercizio.
Allegato 2 Descrizione del parco mezzi all’inizio del servizio. Allegato 3 Piano di rinnovo del parco mezzi e decorazione.
Allegato 4 Ciclo programmato di manutenzione. Allegato 5 Bigliettazione ed informazione.
Allegato 6 Parametri di qualità. Allegato 7 Informazioni alla Provincia.
Allegato 8 Impiego degli autobus di linea in servizi fuori linea. Allegato 9 Adeguamento del corrispettivo chilometrico.
Allegato 10 Penali.
Allegato 11 Piano dei servizi a modalità alternativa. Allegato 12 Piano di organizzazione aziendale.
Allegato 13 Piano sulla sicurezza.
Allegato 14 Piano di sistemazione e manutenzione delle fermate.
Allegato 15 Piano d’iniziative per promuovere l’utilizzo del mezzo pubblico. Allegato 16 Piano d’incremento dei punti vendta.
Allegato 17 Piano di rilevazione della domanda di mobilità. Allegato 18 Piano di formazione aziendale.
- Articolo 2 – Oggetto
1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra la Provincia e l’Impresa affidataria per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano nel Bacino della provincia di Asti (di seguito anche “Servizio TPL”).
2. Il Servizio TPL deve essere svolto dall’Impresa affidataria secondo quanto stabilito: dal presente Contratto, dalla documentazione di gara, dagli impegni assunti in sede di offerta tecnica e nel rispetto della normativa vigente.
COAS Consorzio Astigiano deve:
gestire direttamente i servizi affidati (fatti salvi i subaffidamenti di servizi complementari);
disporre di un unico piano industriale per la gestione dei servizi;
disporre degli uomini e dei mezzi conferiti allo stesso dalle società consorziate.
Le fatture relative allo svolgimento del servizio dovranno essere emesse dal consorzio stesso. La durata del soggetto costituito dovrà essere almeno pari alla durata dell’affidamento.
3. Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all’implementazione del sistema di monitoraggio, all’integrazione tariffaria, ai rapporti con l’utenza e vuole ridurre i fattori di congestione e d’inquinamento da traffico, al fine della sostenibilità ambientale dei sistemi di trasporto, promuovendo l’introduzione di mezzi ecologici e favorendo l’utilizzo di vettori collettivi in luogo di quelli individuali.
- Articolo 3 - Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 72 mesi, a partire dall’avvio del servizio.
2. Decorsa la metà del periodo contrattuale l’Ente affidante, anche sulla base delle indicazioni del Programma triennale dei servizi procederà a verificare:
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Contratto di servizio;
l’idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
l’integrazione della rete dei servizi rispetto all’intero sistema dell’offerta;
la copertura finanziaria, riferita al triennio successivo, relativa alle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio imposti.
3. L’inizio dell’esercizio dovrà avvenire non prima di tre mesi (art. 10, comma 6 L.R.
1/2000) e non oltre il quinto mese, dalla stipula del presente Contratto di servizio. In tale periodo l’Impresa aggiudicataria dovrà acquisire quanto necessario all’espletamento del servizio. La Provincia potrà giustificare unilateralmente ed in forma scritta, eventuali ritardi non imputabili all’Impresa affidataria.
4. L’inizio del servizio, compreso tra i tre ed i cinque mesi dalla sottoscrizione del contratto, deve essere comunicato dall’Impresa affidataria alla Provincia con un preavviso di 30 giorni.
- Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento.
L’importo del corrispettivo per ciascuno degli anni d’applicazione del Contratto, che compenserà tutte le prestazioni necessarie alla corretta e regolare esecuzione del Servizio TPL, così come definito a seguito dell’offerta ed accettato dalle parti, è di euro 6.172.376,34 (diconsi euro seimilionicentosettantaduemilatrecentosettantasei/34), oltre ad IVA al 10% o in altra misura stabilita dalle norme finanziarie, ed altri corrispettivi specificati nei commi seguenti.
Servizio ordinario | Servizi flessibili | Servizio trasporto pubblico per soggetti con gravi difficoltà motorie | Servizio urbano Moncalvo | TOTALE |
4.961.643,51€ | 992.328,70 € | 210.102,91 € | 8.301,22 € | 6.172.376,34 € |
Nella tabella viene fornito il dettaglio del corrispettivo per ciascuna tipologia di servizio:
2. La tabella riporta gli importi a regime. Nel periodo transitorio, necessario per la messa in esercizio dei servizi flessibili, i chilometri previsti per tali servizi verranno svolti come servizi ordinari con il riconoscimento di un corrispettivo calcolato in base alla contribuzione chilometrica risultante dall’affidamento dei servizi ordinari. Nel periodo transitorio il corrispettivo previsto nella colonna dei servizi flessibili (colonna due della tabella) è di € 1.238.757,71, anziché di € 992.328,70, dovendo ancora svolgere le percorrenze, che s’intende trasformare in servizi flessibili, con le modalità del servizio ordinario. Il passaggio tra servizi ordinari e servizi flessibili è previsto avvenga gradualmente ed il corrispettivo sarà progressivamente ridotto contestualmente al passaggio dal servizio ordinario ai servizi flessibili.
Il Corrispettivo unitario chilometrico, per ciascuna tipologia di servizio è:
per il Servizio ordinario:1,39 €/km
per i Servizi flessibili: 1,11 €/km
per il Servizio speciale per persone con gravi difficoltà motorie: 0,96 €/km
per il Servizio urbano Moncalvo: 0,96 €/km
Il Corrispettivo unitario chilometrico sarà utilizzato per determinare l’importo dovuto all’Impresa affidataria in base al numero di vetture*chilometro effettivamente effettuate. Il corrispettivo annuo relativo ai servizi flessibili a modalità alternativa, da svolgere secondo quanto disposto al successivo art. 5, è corrisposto indipendentemente dal numero di chilometri percorsi. Il corrispettivo per l’effettuazione del servizio flessibile è calcolato in base al prodotto del corrispettivo chilometrico per i servizi flessibili ed i chilometri delle corse trasformate da servizio ordinario a servizi flessibili entro il limite dei chilometri posti a base di gara per i servizi flessibili. Nel caso in cui i chilometri del servizio flessibile a chiamata effettivamente percorsi dovessero essere inferiori del 50% dei chilometri corrispondenti al servizio ordinario per cui è disposta la trasformazione, il corrispettivo dovuto è ridotto del 20%. Il corrispettivo per i servizi flessibili è aggiornato in base alla progressiva attivazione degli stessi.
L’importo del corrispettivo unitario chilometrico è soggetto ad un aggiornamento annuo secondo il metodo e le disposizioni descritte nell’Allegato 9 a seconda delle variazioni dell’inflazione programmata, del tasso di variazione del prezzo del carburante e del tasso di variazione effettiva dell’inflazione.
Nell’anno 2010, il corrispettivo chilometrico corrisponde all’importo previsto al comma 2, senza alcun adeguamento.
Per ognuno degli anni solari successivi il corrispettivo chilometrico sarà annualmente incrementato in misura pari al 50% del tasso programmato di inflazione, salvo l’eventuale recupero della differenza in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione (IE). Per rilevante scostamento
si intende un rapporto tra il tasso effettivo di inflazione (IE come definito nell’Allegato 9) e il tasso di inflazione programmata pari a: ±0,33 (VAn>0,33 oppure VAn< -0,33).
VAn= (IEn / IPn ) - 1
Se lo scostamento non risulta rilevante si calcola l’adeguamento del corrispettivo chilometrico con la formula:
C n+1 = Cn * (1+ 0,5*IPn+1)
Se lo scostamento risulta rilevante si calcola l’adeguamento del corrispettivo chilometrico con la formula:
C n+1 = C n * 1+ 0,5 * IPn+1 + (IEn – 0,5 * IPn)
Nel caso d’adeguamento del corrispettivo chilometrico per scostamenti rilevanti, la Provincia comunica al Gestore, con lettera raccomandata A/R entro il 31 ottobre dell’anno in corso (anno n), il corrispettivo chilometrico definito per l’anno successivo (anno n+1).
La copertura dell’eventuale maggiore onere dovuto all’inflazione, calcolato secondo le modalità dell’Allegato 9, sarà a carico dell’Ente affidante che potrà provvedere con l’utilizzo di nuove risorse od attraverso economie di gestione conseguenti a razionalizzazioni dei servizi, con la trasformazione di ulteriori corse da servizio ordinario a servizio flessibile, o con la riduzione delle percorrenze. Le eventuali percorrenze da ridurre saranno determinate unilateralmente dalla Provincia, sentito in via consultiva il Gestore.
4. Eventuali conguagli del corrispettivo annuo, definitivo a seguito di modifiche del Programma di esercizio annuale saranno calcolati sulla base del Corrispettivo unitario chilometrico e/o in conseguenza dell’applicazione del sistema delle penali.
Qualora il consuntivo annuale delle vetture al chilometro svolte nell’anno di riferimento sia maggiore del preventivo computato in base al Programma d’esercizio vigente al 1° gennaio dello stesso anno, nel computo dell’eventuale conguaglio saranno dedotte le vetture/chilometro offerte annualmente dall’Impresa affidataria.
Nel caso in cui il consuntivo annuale delle vetture al chilometro svolte nell’anno di riferimento sia inferiore od uguale al preventivo computato in base al Programma d’esercizio vigente al 1° gennaio dello stesso anno o nel caso in cui non siano state dedotte interamente le vetture al chilometro offerte dall’Impresa affidataria, queste saranno utilizzate per il medesimo fine nei successivi anni di validità del contratto.
In aggiunta al corrispettivo annuo l’impresa affidataria percepirà per tutta la durata dell’affidamento un importo annuo per il rinnovo dei CCNL autoferrotramvieri calcolato secondo le disposizioni nazionali e regionali, riconosciuto parte dalla Regione Piemonte e parte dalla Provincia di Asti.
La Provincia di Asti riconosce per il rinnovo dei CCNL autoferrotramvieri € 723 per addetto. In caso d’avvio del servizio nell’anno 2010 l’Impresa affidataria percepirà il pro-rata spettante di tali contributi.
. L’erogazione dei contributi a copertura degli oneri del C.C.N.L. previsti dalle leggi 47/2004, 58/2005 e 296/2006, è effettuata direttamente dalla Regione Piemonte alle Aziende di Trasporto aventi diritto, nel periodo di validità degli attuali Accordi di Programma 2007/2009.
Gli importi, in relazione alla legge 47/2004, sono calcolati secondo le modalità stabilite dall’art. 2 dell’accordo siglato il 20/12/2003: 81 euro mensili riferiti al parametro 175, riproporzionato a quello medio aziendale (81:175 X parametro medio aziendale X n. dipendenti addetti al TPL X 14 mensilità).
Gli importi, in relazione alla legge 58/2005, sono calcolati secondo le modalità stabilite nell’art. 11 dell’accordo siglato il 18/11/2004: 105 euro mensili riferiti al parametro 175, riproporzionato a quello medio aziendale (105:175 X parametro medio aziendale X n. dipendenti addetti al TPL X 14 mensilità).
Gli importi, in relazione alla legge 296/2006, sono calcolati secondo le modalità stabilite nell’art. 1 comma 1230: 105 euro mensili riferiti al parametro 175, riproporzionato a quello medio aziendale (102:175 X parametro medio aziendale X n. dipendenti addetti al TPL X 14 mensilità).
L’erogazione dei contributi a copertura degli oneri del C.C.N.L. sarà effettuata, per tutta la durata della concessione, in base a quanto previsto nel presente comma, dalle disposizioni regionali e da altre norme.
Decorsa la metà del periodo contrattuale, in seguito alla verifica di cui all’art. 3, il corrispettivo può subire un aumento proporzionale alle risorse aggiuntive effettivamente disponibili. In ogni caso la Provincia trasferirà all’Impresa affidataria ogni eventuale importo che dovesse essere erogato alla Provincia da Istituzioni ed Enti competenti, per l’erogazione dei servizi in esecuzione del presente contratto, ferma comunque la neutralità finanziaria per il bilancio della Provincia.
Il corrispettivo annuo, I.V.A. inclusa, rivalutato secondo le indicazioni del precedente comma 4, sarà erogato, per il 90% dell’importo complessivo, in rate trimestrali posticipate (trimestri: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre- dicembre) a 35 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura da predisporre non prima della fine del secondo mese di ogni trimestre. L’erogazione dell’ultima trimestralità (ottobre-dicembre) sarà corrisposta entro 45 giorni dalla data di presentazione della fattura. Il restante 10% dell’importo, comprensivo degli eventuali
conguagli derivanti da modifiche del programma d’esercizio annuale, determinato sulla base delle percorrenze effettive dichiarate dall’Impresa affidataria e/o riscontrate dalla Provincia, o dall’applicazione di eventuali penali, è corrisposto entro il 31 marzo dell’anno successivo a seguito delle verifiche contabili, delle verifiche del rispetto dei vincoli minimi di qualità del servizio, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, di quella prevista ai fini del monitoraggio ai sensi dell’art. 24 del Capitolato tecnico, nonché dei rendiconti delle percorrenze effettuate. Il ritardo dei suddetti termini nel pagamento dei corrispettivi trimestrali o nel pagamento del saldo del corrispettivo, dovuto ai mancati o tardivi trasferimenti finanziari da parte della Regione Piemonte, danno diritto, a seguito di specifica richiesta da parte dell’Impresa affidataria, al riconoscimento dell’interesse legale come previsto dall’art. 1284 del Cod. Civ..
I ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, dalle sanzioni eventualmente comminate agli utenti, nonché i possibili introiti derivanti dalla valorizzazione commerciale delle infrastrutture, degli impianti e del parco mezzi in sua disponibilità, spettano all'Impresa affidataria la quale è tenuta al rispetto della normativa in materia e degli obblighi di servizio di natura tariffaria. Attualmente la Regione Piemonte ha provveduto con D.G.R. n. 66-6087 del 4 giugno 2007, all’adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale. Pertanto, per il complesso dei servizi extraurbani, l’Impresa affidataria deve applicare le tariffe riportate nell’allegato A alla D.G.R. citata e si impegna ad applicare gli adeguamenti che saranno stabiliti dalla Regione Piemonte.
Spettano altresì all’Impresa affidataria gli introiti derivanti dal Sistema Formula. Attualmente le linee del Programma d’esercizio comprese, in parte, nel sistema formula sono quelle contraddistinte nel sistema con i n. 47 e 48 ed il corrispettivo è attualmente
erogato dall’Agenzia, per un periodo transitorio, in attesa di una diversa ripartizione conseguente alle attività di monitoraggio anche a seguito dell’attivazione della bigliettazione elettronica.
L’Impresa affidataria ha l’obbligo di effettuare le corse suppletive indicate nel Programma di esercizio. Il servizio suppletivo consiste nell’ammettere a bordo del bus, senza altro onere, i viaggiatori in possesso di titolo di viaggio valido rilasciato da Trenitalia. Per le corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale la Provincia riconosce, per l’anno 2009, al Gestore del servizio il corrispettivo di Euro 37.968,84, oltre al contributo chilometrico ordinario. In caso d’avvio del servizio nell’anno 2010 l’Impresa affidataria percepirà il pro-rata dell’importo annuo forfetario. L’importo forfetario non è soggetto all’adeguamento all’inflazione. Per gli anni successivi la Provincia si riserva di ridefinire le percorrenze delle corse suppletive ed a rideterminare i corrispettivi sulla base delle risorse appositamente trasferite dalla Regione. Il corrispettivo sarà erogato con le stesse modalità previste al comma precedente.
La Regione, ai sensi dell’art. 12 comma 4 della L.R. 1/2000 e dell’art. 54 della L.R. 9/2007, ha previsto la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale degli invalidi civili, degli invalidi del lavoro, degli invalidi di guerra e dei portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al 67 per cento o equiparato, nonché delle Forze dell’Ordine. L’Impresa affidataria è obbligata a riconoscere quale titolo di viaggio le tessere di libera circolazione ed i documenti di riconoscimento delle forze dell’ordine. Per le suddette obbligazioni, derivanti dall’agevolazione tariffaria, l’Ente affidante eroga all’Impresa affidataria € 95.637,35 per il trasporto di persone
diversamente abili ed € 13.522,44 per il trasporto di personale delle Forze dell’Ordine, con le stesse modalità previste al comma 8 del presente articolo. A seguito dell’avvio del servizio nell’anno 2010 l’Impresa affidataria percepirà il pro-rata dell’importo annuo forfetario. L’importo forfetario non è soggetto all’adeguamento all’inflazione. Con decorrenza dall’entrata in funzione del sistema di bigliettazione elettronica l’erogazione dei fondi per le agevolazioni tariffarie sarà operata sulla base dei dati a consuntivo rilevati dal sistema di bigliettazione elettronica, con le modalità da concordare a seguito delle disposizioni che saranno impartite dalla Regione Piemonte. L’Impresa affidataria dovrà applicare eventuali ulteriori agevolazioni tariffarie, oltre a quelle di cui sopra, richieste nel corso dell’esercizio, fatto salvo il riconoscimento dei minori introiti.
La compensazione economica è da intendersi comprensiva di ogni onere relativo all’esercizio posto a carico dell’Impresa affidataria in relazione agli obblighi di servizio imposti dal presente contratto. Essa, compensando indistintamente tutti gli obblighi imposti, nessuno escluso, ed essendo riferita all’insieme dei servizi di cui al presente contratto, non costituisce in alcun modo corrispettivo per i singoli servizi resi alle persone trasportate bensì esclusivamente compensazione per la garanzia del rispetto delle modalità di esercizio concordate. Qualsiasi introito non derivante da ricavi del traffico, con qualsiasi modalità riscosso dall’Impresa affidataria a titolo di contributo di Enti o Aziende a fronte di servizi svolti, dovrà essere preventivamente comunicato alla Provincia. E’ in ogni caso vietata l’erogazione di contributi a compensazione di minori ricavi del traffico da parte di Enti locali.
L’Impresa affidataria riconosce espressamente che la compensazione economica sopra indicata compensa integralmente gli obblighi di servizio imposti ed è definita sulla base
di un adeguato esame delle condizioni d’offerta del servizio, con riguardo ai costi dello stesso ed ai ricavi che ne possono derivare.
- Articolo 5 - Prestazioni.
L’Impresa affidataria è tenuta ad esercitare il Servizio TPL, relativamente a linee, percorsi, frequenze e orari, secondo il Programma di esercizio per i servizi extraurbani del Bacino astigiano e per il servizio urbano del Comune di Moncalvo, nel rispetto degli Standard minimi di qualità (Allegato 6) e delle prescrizioni previste dal presente Contratto, dalla documentazione di gara, dagli impegni assunti in sede di offerta tecnica e della normativa vigente.
2. Il numero complessivo di chilometri/anno per i servizi di trasporto pubblico oggetto di gara è pari a 4.683.491,00:
a) 3.564.770,40 km/anno per servizi ordinari, comprensivi delle corse di potenziamento previste in 25.000 km/anno,
b) 891.192,60 km/anno per servizi ordinari da sostituire con servizi a modalità alternativa con una percorrenza di 712.954,08 chilometri all’anno, fatta salva la disponibilità ad effettuare un maggior numero di chilometri come dichiarato dall’Impresa affidataria nell’offerta,
c) 8.648,00 km/anno per servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Moncalvo con meno di 30.000 abitanti,
d) 218.880 km/anno per servizi di trasporto pubblico di soggetti con gravi difficoltà motorie.
I servizi di cui alle lettere a) e c) devono essere svolti secondo il Programma di esercizio con le modalità riportate nell’Allegato 1. I servizi di trasporto pubblico di
soggetti con gravi difficoltà motorie, pari a 218.880 km/anno, devono essere svolti secondo quanto stabilito dalle Disposizioni per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico per soggetti con gravi difficoltà motorie, approvate con D.D. n. 3299 del 30.04.2009 e n. 4870 del 1.07.2009, e le corse del servizio ordinario trasformate in corse del servizio flessibile a chiamata di cui alla lettera b) secondo il Piano dei servizi a modalità alternativa.
L’Impresa affidataria è tenuta ad effettuare anche le vetture/chilometro aggiuntive dichiarate in sede di offerta tecnica, per ognuno degli anni oggetto di affidamento e di durata del Contratto, in aggiunta alle percorrenze chilometriche contemplate nel Programma di Esercizio a base di gara, pari a
187.340 VETTURE*KM AGGIUNTIVE ANNUE CORRISPONDENTI AL 4,0 %
DELLE 4.683.491 VETTURE*KM ANNUE A BASE DI GARA
Le vetture/chilometro offerte sono utilizzate dalla Provincia per far fronte alle esigenze di servizio inclusi i servizi complementari.
La Provincia, in particolare, può utilizzare le vetture/chilometro messe a disposizione dall’Impresa affidataria per:
- attivare delle corse aggiuntive individuando il percorso, le fermate, gli orari, la frequenza, le date di inizio e di fine del servizio, la tipologia del mezzo impiegato e quanto altro necessario alla caratterizzazione delle nuove linee; le corse aggiuntive possono essere chieste, oltre che nella forma di gestione ordinaria, con modalità di gestione a chiamata; non possono essere proposte corse aggiuntive che non prevedano il raggiungimento del rapporto ricavi da traffico su costi operativi minimo del 35%;
- per sopperire alle modifiche del Programma d’esercizio nei casi dovuti a: mutamenti significativi delle esigenze di domanda, razionalizzazione della rete, cambiamenti della disciplina della viabilità, della sosta e del parcheggio, o comunque per comprovate esigenze di pubblica utilità;
- per sopperire a chiusure temporanee di tratti stradali per lavori di manutenzione, frane, cedimenti, od altre cause che comportano interventi alla viabilità;
- per attivare corse aggiuntive o di potenziamento, oltre alle 25.000 vetture/chilometro già comprese nei servizi ordinari, in caso di afflusso straordinario od imprevedibile di viaggiatori tale da determinare sovraccarico dei veicoli oltre i limiti della sicurezza.
Le eventuali corse di trasferimento non sono riconosciute come servizi pubblici di linea e pertanto non sono oggetto di compensazioni economiche ai sensi dell’art. 4.
L’Impresa affidataria conserva la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti dell’Ente affidante, sia nei confronti dell’utenza. Inoltre subentra al Gestore uscente in tutte le attività in essere, concernenti i servizi di trasporto pubblico locale. l’Impresa affidataria deve tra l’altro garantire:
l’esercizio delle corse suppletive al servizio ferroviario regionale, secondo quanto previsto “all’Accordo di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti”, sottoscritto il 26 novembre 2007;
la libera circolazione delle persone diversamente abili titolari di tessera rilasciata ai sensi delle vigenti norme regionali in materia, nonché delle Forze dell’Ordine;
il sistema tariffario Formula;
i sistemi tecnologicamente innovativi finanziati dalla Regione secondo le modalità previste dalle D.G.R. n. 34- 7051 del 08.10.2007, n. 8-8955 del 16
giugno 2008 e n. 6-9981 del 5 novembre 2008;
le garanzie e le obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere ed agli eventuali contratti per l’acquisto di mezzi ed attrezzature stipulati dal Gestore uscente;
l’utilizzazione di tutte le risorse stanziate dalla Regione Piemonte in favore dell’Area omogenea “Provincia di Asti” relativamente al rinnovo del parco mezzi, delle infrastrutture e delle tecnologie.
.Il Responsabile d’Esercizio è tenuto a verificare che la velocità massima per il mantenimento degli orari relativi alle linee del Programma d’esercizio sia contenuta nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di circolazione e che la velocità commerciale garantisca la sicurezza del servizio e la incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico. La persistenza dell’idoneità dei mezzi, dei percorsi e delle fermate e la garanzia del rispetto della velocità massima, devono essere costantemente verificate dal responsabile d’Esercizio che deve informare la Provincia su qualunque aspetto inerente la sicurezza o la regolarità del servizio.
La Provincia potrebbe modificare i tempi di percorrenza qualora ritenga che la velocità massima non sia adeguata.
- Articolo 6 - Modifiche al Programma di esercizio.
Il Programma di esercizio può essere soggetto a modifiche ed integrazioni su richiesta della Provincia e/o dell’Impresa affidataria, qualora assentite dall’Ente affidante, nei casi dovuti a: mutamenti significativi delle esigenze di domanda, razionalizzazione della rete, cambiamenti della disciplina della viabilità, della sosta e del parcheggio o, comunque, per comprovate esigenze di pubblica utilità. Nessuna modifica al Programma d’esercizio potrà essere apportata dall’Impresa affidataria senza aver ottenuto la previa autorizzazione della Provincia.
Le modifiche alle condizioni d’esercizio del TPL, che dovranno essere prodotte tramite apposito software regionale “Omnibus”, sono subordinate al favorevole esito delle verifiche svolte dall’Impresa affidataria, tramite il Responsabile d’esercizio, volte ad accertare che sussistano le condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità. All’espletamento delle verifiche partecipano i competenti uffici della Provincia, i rappresentanti degli Enti proprietari delle strade, il Responsabile d’esercizio o suo delegato ed ogni altro soggetto interessato. Gli accertamenti sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare.
Qualora si renda necessario modificare in aumento o in diminuzione la rete dei servizi, l’Impresa affidataria è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo d’assegnazione per i servizi in aumento e fino alla
concorrenza del 15% per i servizi in diminuzione. In caso di variazioni superiori l’Impresa affidataria può esercitare il diritto alla risoluzione del Contratto.
L’Impresa affidataria deve provvedere allo sviluppo ed alla gestione dei servizi flessibili, quali taxi collettivo e/o bus a chiamata, proposti in sede d’offerta con il Piano sui servizi a modalità alternativa e/o chiesti dalla Provincia, in sostituzione di una parte dei servizi ordinari. La conversione è limitata alle linee od alle corse con un rapporto tra ricavi e costi inferiore al 35% e comunque con l’esclusione delle corse a rilevante valenza scolastica.
L’effettuazione dei servizi a modalità alternativa deve essere svolta secondo i contenuti del Piano sui servizi a modalità alternativa (Allegato 11) con le eventuali modifiche ed integrazioni disposte dalla Provincia.
I servizi flessibili devono essere programmati dall’Impresa affidataria definendo un volume d'offerta, espresso in termini di posti e di ore di servizio, sufficiente a garantire il trasporto di un'utenza quantitativamente non inferiore a quella trasportata dagli attuali servizi ordinari. I servizi a modalità alternativa devono essere organizzati in modo da contenere le percorrenze in misura dell’80% dei servizi ordinari sostituiti, fatta salva la disponibilità ad effettuare maggiori percorrenze, fino al 100% de dei servizi ordinari sostituiti, dichiarata dall’Impresa affidataria in sede d’offerta tecnica.
I servizi flessibili devono essere attivati a partire dal settimo mese dall’inizio del periodo di vigenza contrattuale, previa autorizzazione esplicita della Provincia che deve valutare la fattibilità della trasformazione delle corse ordinarie in corse a chiamata, anche a seguito del monitoraggio dell’utenza. La Provincia si riserva la facoltà di proporre ed autorizzare la trasformazione di servizi ordinari in servizi flessibili comunque entro il limite di 891.192,60 Km/anno di cui all’art. 5, comma 2, lett.b).
Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/2000, decorsa la metà del periodo contrattuale gli Enti, come previsto all’art. 3, comma 2, procederanno alla seguente verifica:
raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo,
idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda,
integrazione della rete dei servizi rispetto all’intero sistema dell’offerta.
copertura finanziaria, riferita al triennio successivo, relativa alle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio imposti.
Qualora, a seguito di tale verifica si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l’Impresa affidataria, come specificato al comma 2, è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo d’assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15% per i servizi in diminuzione. Il computo di tali aumenti o diminuzioni comunque non comprendono la trasformazione di servizi ordinari in servizi flessibili.
Le parti si riuniscono almeno una volta all’anno al fine di verificare il regolare andamento del servizio, le variazioni della domanda di mobilità e le eventuali problematiche legate all’espletamento del Contratto, anche sulla base dei dati di monitoraggio, concordando le modifiche al Programma di esercizio che si rendessero necessarie. Tali modifiche devono essere poste in esercizio in occasione del cambio di orario estivo (1° settimana di giugno) o invernale (1° settimana di settembre), salvo per i casi di particolare urgenza.
Sono possibili variazioni del programma di esercizio a seguito di eventi straordinari o accidentali o comunque non prevedibili dalle parti, quali frane, terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali, incidenti e problemi di ordine pubblico. L’Impresa affidataria è
tenuta a darne comunicazione a mezzo fax all'Ente affidante immediatamente e comunque non oltre 1 ora dal verificarsi dell'evento e deve concordare con detto Ente il nuovo assetto del servizio relativo al periodo per il quale si protraggono gli effetti dell'evento eccezionale.
Sono inoltre possibili variazioni del Programma di esercizio per sopperire a chiusure temporanee di tratti stradali per lavori di manutenzione e/o per manifestazioni pubbliche.
In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, tale da determinare sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l’Impresa affidataria è tenuta ad adottare adeguati provvedimenti, disponendo anche l’effettuazione di corse aggiuntive sullo stesso percorso e traccia oraria, dandone comunicazione, comprensiva di descrizione dettagliata delle cause del fenomeno, all’Ente affidante entro 24 ore dal verificarsi dell’evento. Per afflusso straordinario ed imprevedibile si intende il verificarsi di una situazione eccezionale, diversa dalle punte di traffico che caratterizzano di norma i servizi di tipo turistico, che non era possibile, con la normale diligenza, prevedere al momento della definizione del programma d’esercizio. La Provincia prima di procedere alla contribuzione di tali corse si riserva di verificare l’effettiva necessità. L’Impresa affidataria, qualora l’evento dovesse ripetersi nei periodi successivi, deve concordare con l’Ente affidante l’effettuazione delle corse aggiuntive, con le modalità ed i reciproci obblighi previsti dal presente Contratto. In caso di riduzione della domanda sulle corse che prevedono l’impiego contemporaneo di più mezzi l’Impresa affidataria è tenuta a ridurre in proporzione i mezzi impiegati con tempestività rispetto alla variazione della domanda.
In caso di sciopero l’Impresa Affidataria garantisce i “servizi minimi” previsti dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i., provvedendo agli adempimenti richiesti da dette normative. L’Impresa affidataria, oltre a garantire la tempestiva informazione all’utenza, deve comunicare all’Ente affidante entro 24 ore l’ammontare delle percorrenze relative ai servizi resi al pubblico non effettuati.
In tutti i casi in cui si renda necessario effettuare delle modifiche al Programma di esercizio, è cura dell’Impresa affidataria adottare tutte le misure per una completa e tempestiva informazione all’utenza.
Qualora esigenze di pubblica utilità richiedano l’istituzione di uno o più servizi di linea o la riorganizzazione di servizi esistenti, aventi tutto od in parte percorsi o località in comune con servizi di competenza di altri enti, la Provincia stabilisce le modalità e le norme per regolare i rapporti tra i concessionari al fine di realizzare economie nei finanziamenti necessari all’esercizio.
In applicazione dell’art. 14 della l.r. 1/2000 e fino al suo sussistere nell’attuale formulazione, non potranno essere oggetto del presente contratto e non potranno in ogni caso essere oggetto di erogazione della compensazione economica stabilita dal presente contratto di servizio, nuovi servizi che non prevedano il raggiungimento del rapporto ricavi del traffico su costi operativi minimo del 35 per cento.
Salvo i casi specificatamene normati nei tempi e nei modi in altri commi del presente articolo ed in altri articoli, l’Impresa affidataria è tenuta a comunicare per scritto alla Provincia, anche a mezzo fax, al più tardi entro il quinto giorno successivo, qualsiasi mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente contratto ed in genere ogni irregolarità dell’esercizio svolto rispetto al programma stabilito dalla Provincia, compresi gli incidenti verificatisi e qualsiasi altro fatto che comporti turbativa al
regolare espletamento del servizio. La comunicazione dovrà contenere la dettagliata motivazione dell’avvenuta irregolarità ed i rimedi attuati dal Concessionario per limitare il disservizio nei confronti degli utenti. La mancata comunicazione costituirà essa stessa fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo articolo 21.
- Articolo 7 - Attivazione, interruzione, abbandono del servizio.
L’Impresa affidataria garantisce e dichiara di essere in possesso dei requisiti e delle idoneità previste dal D.Lgs 22 dicembre 2000 n. 395 e si obbliga a mantenere tali requisiti ed idoneità per tutto il periodo di durata del Contratto.
L’Impresa affidataria assicura la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature fisse e degli impianti alla data di stipula del presente Contratto e di compiere tutti gli adempimenti necessari al più tardi 30 giorni prima della data di attivazione del servizio.
L’effettuazione del servizio non può essere interrotta, né sospesa dall’Impresa affidataria per nessun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dall’articolo precedente o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica.
Al verificarsi dell'abbandono o della sospensione del servizio da parte dell’Impresa affidataria, nei casi diversi da quelli previsti dai commi 7, 8 e 10 dell'articolo sei, la Provincia può sostituirsi ad essa senza formalità di sorta per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con diritto di rivalsa per le spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio la Provincia potrà avvalersi di altre imprese nel rispetto della normativa vigente.
- Articolo 8 - Subaffidamento.
1. E’ ammesso, ai sensi dell’art. 10, comma 4 lett. i) della L.R. n. 1/2000, il solo subaffidamento dei servizi complementari di trasporto pubblico.
Ai fini della presente Gara sono da intendersi servizi complementari di trasporto pubblico i servizi in aree a domanda debole, i servizi eccezionali incluse le c.d.
“corse bis”, quelli per sopperire ad esigenze di mobilità limitate nel tempo incluse le navette in occasione di eventi eccezionali, i servizi a chiamata ed i servizi ad utenza ridotta. Non sono subaffidabili i servizi di TPL extraurbani su gomma di competenza della Provincia, fatta eccezione per i servizi complementari.
Il subaffidamento dei servizi complementari è consentito entro il limite del 20% della percorrenza minima dei servizi di linea a base di gara.
L'impresa subaffidataria deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 22 dicembre 2000 n. 395 per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada.
I servizi subaffidati dovranno essere effettuati con standard qualitativi e livelli di servizio non inferiori a quelli previsti nel presente Contratto, fermi restando gli impegni e la responsabilità dell'Impresa affidataria rispetto a tali servizi.
Il subaffidamento è soggetto all'autorizzazione da parte della Provincia, rilasciata sulla base della domanda presentata dall'Impresa affidataria, cui deve essere allegata copia del contratto che sarà sottoscritto dalle due imprese.
In caso di decadenza o di revoca dell’affidamento viene meno contestualmente il subaffidamento dei servizi senza che alcun indennizzo sia dovuto dalla Provincia alla società subaffidataria.
Poiché l’Ente affidante provvederà alla liquidazione di tutti i pagamenti in capo all’Impresa affidataria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118 c. 3 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).
L’Impresa affidataria è tenuta a trasmettere all’Ente affidante con cadenza mensile, entro il 20 del mese successivo, le copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi unitamente ad apposita autocertificazione attestante l’assolvimento dei versamenti degli importi dovuti anche per le imprese subaffidatarie.
- Articolo 9 - Obblighi delle parti alla scadenza dell’affidamento.
L’Impresa affidataria è tenuta ad inviare all’Ente affidante, 15 mesi prima della scadenza dell'affidamento ed a fornire i necessari aggiornamenti fino alla data della nuova aggiudicazione, le seguenti informazioni:
l’elenco delle attrezzature fisse e degli impianti utilizzati per la produzione del servizio;
la consistenza del parco mezzi con l’indicazione dei dati tecnici relativi a ciascun mezzo;
la consistenza del personale, escluso quello dirigente, suddiviso per categoria, con l’indicazione dei dati anagrafici e dell’anzianità di servizio;
altre informazioni eventualmente richieste dall’Ente affidante.
Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato nel rispetto della normativa sulla privacy vigente.
In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al comma 1 l’Ente affidante sospende l’erogazione del corrispettivo per l’intero periodo di ritardo nella trasmissione secondo quanto indicato nell’Allegato 10 (Penali).
Prima della scadenza dell'affidamento, l’Ente affidante e l’Impresa affidataria stabiliranno le modalità ed i reciproci impegni affinché, in caso di nuovo affidamento mediante Bando di gara e di subentro di un nuovo gestore, siano definite le condizioni
tecniche ed economiche per l’eventuale acquisto del parco mezzi ed il passaggio del personale dall’Impresa affidataria all’Impresa subentrante.
Alla scadenza dell’affidamento l’Impresa affidataria è tenuta a garantire la prosecuzione del Servizio fino al subentro della nuova affidataria, alle condizioni disciplinate nel Contratto di servizio vigente per i successivi dodici mesi.
- Articolo 10 - Obblighi concernenti il personale addetto al servizio.
L’Impresa affidataria deve attivare l’organigramma funzionale del Consorzio per un totale di 144 addetti, secondo l’articolazione per qualifica – mansione e per funzione di cui all’Allegato 12, punto 2. Qualora il consorzio dovesse decidere di avvalersi delle risorse delle consorziate, il personale può rimanere alle dipendenze delle società consorziate ma il Direttore Generale del Consorzio deve disporre degli uomini e dei mezzi per l’espletamento dei servizi.
L’Impresa affidataria deve osservare e applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente ed è corresponsabile dell’applicazione di tali norme nei confronti del personale dipendente dalle aziende consorziate che operano per conto del Consorzio. Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 422/97 s.m.i., l’Impresa affidataria e le Imprese consorziate, s’impegnano a rispettare le disposizioni legislative, i contratti di lavoro di settore nonché i contratti integrativi vigenti, che dispongono lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro, il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie, del personale impiegato nell’esercizio dei servizi di TPL. L’Impresa affidataria è inoltre tenuta a garantire un’adeguata formazione del personale secondo quanto evidenziato nell’offerta tecnica Allegato 18).
Al servizio pubblico, oggetto del presente appalto, dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione, in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione allo svolgimento del servizio.
I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento.
L’Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all’Ente affidante, al più tardi quindici giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, l'elenco completo degli autisti che saranno destinati al servizio e di aggiornare tale elenco con cadenza annuale nel corso della durata dell'affidamento.
L’Impresa affidataria deve comunicare all’Ente affidante, almeno trenta giorni prima dell’attivazione del servizio, il nome del Direttore e/o del Responsabile del servizio che deve rispondere dell’efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità. Il Responsabile d’Esercizio cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l’esercizio stesso e delle disposizioni contenute nel presente contratto.
L’eventuale trasferimento del personale dalle imprese aderenti al COAS è disciplinato dall’art. 26, allegato A, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, conservando al personale qualifica, grado e livello retributivo, nonché ogni diritto al medesimo spettante ai sensi dell’artico 7 del vigente Accordo per il CCNL Autoferrotranvieri 2004-2007 del 14 dicembre 2004. La sede di lavoro del personale trasferito deve essere mantenuta nell’ambito del bacino astigiano.
L’Impresa affidataria deve provvedere a comunicare per iscritto a ciascun dipendente il subentro, specificando che il personale conserverà l’attuale qualifica, grado e livello retributivo, nonché ogni diritto al medesimo spettante ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale ed aziendale, fino alla loro rispettiva scadenza.
- Articolo 11 - Obblighi concernenti il parco mezzi.
L’Impresa affidataria assicura, per tutta la durata dell’affidamento, la disponibilità e l’effettiva possibilità di utilizzo di mezzi in numero e di tipo sufficienti a garantire il regolare, sicuro e confortevole esercizio del Servizio. All’esercizio del Servizio sono adibiti unicamente mezzi in regola con la normativa vigente. I mezzi dovranno, tra l’altro, risultare adeguati alla rete viaria ove è previsto il passaggio.
L’Impresa affidataria, almeno 30 giorni prima dell’inizio del servizio, deve presentare, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta (Allegato 2), l’elenco dei mezzi da utilizzare nell’espletamento del servizio medesimo, nonché l’elenco dei mezzi di scorta, in numero sufficiente a garantire il livello di affidabilità del servizio e comunque in misura non inferiore al 15% del parco autobus, corredati di copia del certificato di proprietà e della carta di circolazione, descrivendone le caratteristiche tecniche; qualora i mezzi non siano di proprietà dell’Impresa affidataria, la stessa dovrà presentare la documentazione atta a dimostrare la disponibilità, ai fini dell’impiego nei servizi di cui al presente Capitolato, degli automezzi per tutta la durata del contratto.
L’elenco deve essere costantemente aggiornato e costituisce parte integrante del Rapporto annuale dei servizi che l’Impresa affidataria si impegna a redigere e trasmettere alla Provincia per ogni anno di vigenza contrattuale. Il numero minimo di veicoli da adibire al servizio nel primo anno di validità del contratto è pari a 98. A partire dal secondo anno e fino alla scadenza naturale del contratto, il numero di veicoli
potrà essere incrementato o diminuito in funzione delle variazioni del Programma d’esercizio.
L’Impresa affidataria si obbliga a mantenere gli impegni assunti in sede di offerta tecnica, con particolare riguardo al rispetto degli standard minimi di qualità, in riferimento alle caratteristiche, al comfort e alla pulizia del parco mezzi, per tutta la durata dell’affidamento.
All’interno degli autoveicoli dovrà essere indicato il numero massimo di posti corrispondente a quello stabilito nella carta di circolazione. Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico, superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.
Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo prioritario dello svecchiamento del parco rotabile adibito ai servizi di trasporto pubblico locale con l’introduzione di veicoli conformati ai più recenti standard ecologici per ridurre l’impatto sull’ambiente e conseguire gli obiettivi fissati nell’ambito del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, approvato con D.G.R. n. 66-3589 del 18 settembre 2006, l’Impresa affidataria si impegna alla sostituzione entro il 1° ottobre 2010, salvo diverse disposizioni della Regione Piemonte, degli autobus con motorizzazione Disel PRE EURO ed EURO 0, con autobus nuovi caratterizzati da standard ecologici in linea con le indicazioni della D.G.R. n. 31–3125 del 12 giugno 2006. La Regione Piemonte ha altresì disposto, al Comma 4, del Paragrafo 2..1.1 dello Stralcio di Piano per la Mobilità allegato alla D.G.R. n. 66-3589 del 18 settembre 2006, il divieto di circolazione di tutti i mezzi per il trasporto pubblico locale, con motorizzazione Disel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4, non dotati di sistemi di contenimento del particolato, a partire dal 1° ottobre 2010.
La Regione Piemonte, con la Circolare del 10 marzo 2009, prot. n.2112/DB1204, ha ribadito che la proprietà dei nuovi autobus acquistati con contributo regionale per il periodo di validità degli attuali Accordi di Programma è mantenuta in carico alla Regione. Tale disposizione è formalizzata nel provvedimento regionale d’approvazione del bando di gara per l’acquisizione centralizzata del materiale rotabile.
Per il miglioramento del parco mezzi, sia per gli aspetti funzionali, che per gli aspetti ambientali e per la sicurezza, l’Impresa affidataria adotta il Piano di rinnovo e decorazione del parco mezzi, proposto in sede di offerta tecnica, (Allegato 3) provvedendo tra l’altro:
a. ad adeguare l’età media del Parco mezzi secondo gli impegni assunti nel Piano, età da mantenere per l’intera durata dell’affidamento;
b. ad assicurare che i nuovi mezzi siano dotati di impianti di climatizzazione, di indicatori audiovisivi, di pedana con accesso facilitato;
c. ad attrezzare i mezzi con indicatori audiovisivi ed aria condizionata secondo gli impegni assunti nel Piano;
d. ad attrezzare i mezzi per il trasporto di persone con ridotta capacità motoria secondo gli impegni assunti nel Piano. Comunque almeno il 70% dei mezzi, entro 24 mesi dall’inizio del servizio, ed il 90% dei mezzi, entro 48 mesi dall’inizio del servizio, devono essere dotati dell’attrezzatura per il trasporto di persone con ridotta capacità motoria;
e. ad assicurare la disponibilità dei mezzi a bassa emissione di agenti inquinanti e/o ad energia alternativa secondo gli impegni assunti con il Piano;
f. ad attrezzare i veicoli con sistemi tecnologici per: la realizzazione della bigliettazione elettronica (Biglietto Integrato Piemonte BIP), della localizzazione dei mezzi e della videosorveglianza ai fini della sicurezza. Comunque almeno il 60% dei mezzi, entro 24 mesi dall’inizio del servizio, e l’80% dei mezzi, entro 48 mesi dall’inizio del servizio, devono essere dotati di sistemi tecnologici per la bigliettazione elettronica, per la videosorveglianza e per la prevenzione ai fini della sicurezza.
Il termine per l’adeguamento dei mezzi potrà essere prorogato in relazione al ritardo della Regione Piemonte nella corresponsione dei contributi per l’acquisto e l’adeguamento dei mezzi.
7. Gli autobus devono avere un’immagine omogenea e devono essere facilmente riconoscibili dall’utenza. A tal fine l’Impresa affidataria adotta il Piano di rinnovo e decorazione del parco mezzi, proposto in sede di offerta tecnica, (Allegato 3) nel rispetto della D.G.R. n. 134-22089 del 5 luglio 1988 e della D.G.R. n. 53-46204 del 29 maggio 1995 . In particolare i mezzi devono essere: di colore di fondo azzurro con fascia orizzontale lungo il perimetro di colore giallo con, riportati in positivo, in colore nero, marchio e logotipo “Trasporti della Regione Piemonte” e, nei colori originali, il simbolo della Regione Piemonte. Su ciascun veicolo acquistato con i contributi della Regione Piemonte deve, inoltre, essere applicata la seguente dicitura: “ Veicolo acquistato con contributo della Regione Piemonte”, il logo della Provincia e un numero identificativo progressivo del mezzo rispetto al parco adibito al servizio. L’impresa affidataria può chiedere alla Provincia l’esonero alla colorazione degli autobus oggetto di sostituzione. La Provincia, valutati i tempi per la sostituzione e l’esigenza della soddisfazione degli obiettivi
posti con il Piano di rinnovo e decorazione del paro mezzi, provvederà a determinare in merito alla domanda d’esonero.
L’Impresa affidataria è tenuta all’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi in modo da garantire i più alti livelli di efficienza dell’intero parco adibito al Servizio, rispettando gli impegni assunti in sede di offerta tecnica, (Allegato 4) con particolare riferimento al Ciclo programmato di manutenzione ordinaria.
La Provincia può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l’effettivo rispetto del programma di manutenzione offerto dall’Impresa affidataria in sede di gara. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l’applicazione delle relative penali.
All’esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso pubblico di linea per trasporto di persone in numero e livelli adeguati, secondo le norme vigenti. Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.
L’utilizzo eccezionale di autobus adibiti al servizio di linea in servizi fuori linea deve seguire le regole e le condizioni di cui all’Allegato 8. Sono fatte salve le nuove disposizioni statali e regionali in materia.
Prima di procedere all’acquisto ed all’immatricolazione di autoveicoli da adibire prevalentemente ai servizi oggetto del presente contratto, l’Impresa affidataria è tenuta a chiedere l’autorizzazione della Provincia, segnalando tipo, caratteristiche, linee sulle quali vengono impiegati e le eventuali tratte sulle quali possono essere trasportati
passeggeri in piedi. L’Impresa affidataria è altresì tenuta a chiedere la preventiva autorizzazione della Provincia per:
l’immissione in linea di mezzi anche a titolo occasionale o a titolo di scorta sui servizi oggetto del presente contratto;
l’allienazione degli autoveicoli indicati al precedente capoverso;
la destinazione degli autoveicoli indicati al precedente capoverso, anche in modo occasionale, ad altro uso.
Articolo 12 - Disponibilità degli immobili del magazzino e delle attrezzature L’Impresa affidataria deve dimostrare di disporre, a qualsiasi titolo, trenta giorni prima dell’inizio del servizio, del complesso dei beni costituenti la sede operativa, i depositi, le officine, il magazzino e le attrezzature, in quanto funzionali all’esercizio dello stesso servizio, in attuazione a quanto dichiarato nel Piano di organizzazione aziendale.
La disponibilità dei mezzi e delle attrezzature è descritta nell’Allegato 12 al punto 4. Ogni deposito dovrà disporre di almeno un locale tecnico-operativo riservato al personale di servizio, completo di servizi igienici.
- Articolo 13 - Sistema di sicurezza
L’Impresa affidataria deve adottare il Piano sulla Sicurezza, presentato con l’Offerta tecnica, (Allegato 13) per garantire la massima sicurezza dei viaggiatori e del personale addetto all’espletamento del Servizio, nonché lo scrupoloso rispetto della normativa vigente per l’esercizio dei servizi di trasporto ed in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Al fine di contribuire a ridurre al minimo il numero d’incidenti sul lavoro, l’Impresa affidataria deve - tra l’altro - organizzare specifici corsi di formazione sulla sicurezza rivolti a tutto il personale (sicurezza nei luoghi di lavoro, pronto intervento in caso
d’incidente, ecc.), secondo le modalità definite nel Piano della sicurezza presentato con l’Offerta tecnica.
- Articolo 14 - Sistemazione e manutenzione delle fermate
E’ cura dell’Impresa affidataria provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi di fermata (palina, cestino, pensilina, panchina e barriere) di tutti i siti elencati nell’Allegato 13 al Capitolato tecnico. La Provincia deve provvedere affinchè gli arredi di fermata siano in condizioni di normale manutenzione all’inizio del servizio affidato a COAS e, comunque, l’Impresa affidataria, al’inizio del servizio, deve segnalare eventuali anomalie nella manutenzione delle fermate. Per i siti in fase di progettazione/programmazione la manutenzione ordinaria/straordinaria è assegnata all’Impresa affidataria dal momento della presa in carico degli stessi da parte della Provincia a collaudo degli interventi di posa in opera delle infrastrutture di fermata. Per le attività di manutenzione l’Impresa affidataria può disporre degli arredi appositamente acquistati dalla Provincia al fine di garantire l’omogeneità degli stessi sul territorio. Per i guasti alle stazioni di fermata dovuti ad eventi eccezionali il ripristino sarà concordato tra la Provincia, il Comune territorialmente interessato e l’Impresa affidataria.
L’Aggiudicatario è inoltre chiamato ad impegnarsi nella sistemazione, decoro e manutenzione, di tutte le paline delle fermate previste nel Programma d’esercizio anche secondo quanto indicato in sede di offerta tecnica nel Piano di sistemazione e manutenzione delle paline di fermata (Allegato 14). Tutte le paline devono avere una colorazione omogenea.
Tutte le paline di nuova installazione dovranno essere conformi alle specifiche tecniche evidenziate nel progetto Movilinea e l’Impresa affidataria deve farsi carico anche della
loro messa in opera. L’Impresa affidataria è tenuta all’eventuale rimozione, deposito e/o smaltimento delle vecchie paline di fermata.
L’Impresa affidataria è altresì obbligata ad esporre ad ogni fermata gli orari della linea che vi presta servizio e ad aggiornarli costantemente, con indicazione degli orari di coincidenza delle corse integrate con essa; deve inoltre indicare ad ogni fermata un numero telefonico aziendale da contattare per segnalare situazioni di irregolarità del servizio od ottenere informazioni.
- Articolo 15 - Autostazione della Città di Asti.
Sono tenuti a far capo all’autostazione della Città di Asti tutti gli autobus in servizio sulle autolinee concesse dalla Provincia che abbiano capolinea o transito presso la stessa autostazione, secondo il Programma di esercizio, fatto salvo per le eventuali eccezioni che possono essere determinate dalla Provincia.
Le modalità di gestione dell’autostazione sono definite in modo congiunto da Provincia di Asti e Comune di Asti, attraverso la stipula di una Convenzione per l’uso e la gestione dell’autostazione stessa riportata in bozza nel Capitolato Tecnico all’Allegato 14.
Per ogni passaggio presso l’autostazione (corsa in arrivo, corsa in partenza o transito con scarico e carico) l’Impresa affidataria è tenuta al pagamento di un canone di utenza che rappresenta il corrispettivo per l’uso del complesso arrivi e partenze dell’autostazione, dei relativi accessi e dei servizi per i viaggiatori e per il personale delle aziende delle autolinee. L’entità del canone e le modalità di utilizzo dell’autostazione sono definite nella bozza di Convenzione citata (Allegato 14 al Capitolato tecnico), che l’Impresa affidataria si impegna a rispettare per l’utilizzo dell’autostazione. Nell’anno 2010 il canone è fissato in € 1,00, oltre all’IVA, per ogni
arrivo e per ogni partenza. Nel periodo di vigenza del contratto il canone potrà essere adeguato in base alla verifica dei costi in misura non superiore ad un’indicizzazione annuale del 2.3%. La Provincia valuterà un eventuale proposta dell’Impresa affidataria per la gestione diretta dell’Autostazione.
- Articolo 16 - Qualità dei servizi e Carta della mobilità.
L’Impresa affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo: agli aspetti dell’informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort ed intraprendere azioni finalizzate ad elevarne il livello durante tutta la durata del servizio.
L’Impresa affidataria si impegna quindi ad erogare i servizi garantendo l’affidabilità e la regolarità delle corse, la sicurezza e gli standard minimi di qualità, nonché il livello minimo di informazioni alla clientela secondo quanto previsto nell’Allegato 6 (Parametri di qualità).
L’Impresa affidataria dovrà inoltre intraprendere azioni volte a permettere il progressivo incremento del rapporto tra i ricavi da traffico ed i costi operativi con l’obbiettivo del rapporto pari al 35% computato sull’intero Bacino astigiano; in particolare il gestore dovrà porre in atto azioni volte alla riduzione del costo operativo per vettura/chilometro e/o all’incremento dei ricavi da traffico. Lo sviluppo dei servizi flessibili potrebbe contribuire al miglioramento del rapporto ricavi/costi.
Per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione e gestione del servizio l’Impresa affidataria si impegna ad attuare il Piano di organizzazione aziendale, presentato in sede di offerta tecnica, punto 3 (Allegato 12) .
L’Impresa affidataria si impegna ad emanare la Carta della Mobilità ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge n. 273/95 e secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti pubblici locali allegato al D.P.C.M. 30/12/1998. La Carta della Mobilità, che dovrà essere aggiornata con cadenza annuale e diffusa al pubblico a cura dell’Impresa affidataria definisce gli standard minimi di servizio da garantire all’utenza, rappresenta il manifesto degli impegni dell’impresa con l’utenza, regola le procedure per la gestione dei reclami e dei rimborsi e costituisce uno dei documenti a cui si riferisce il sistema di monitoraggio della qualità. La Carta della mobilità ogni anno deve essere trasmessa alla Provincia entro il 31 gennaio e da questa espressamente approvata o rinviata per le necessarie modifiche. L’Impresa affidataria si obbliga a riservare alla Provincia la prima pagina interna della Carta della Mobilità.
L’Impresa affidataria è obbligata a conservare le Certificazioni di qualità per tutta la durata dell’affidamento.
In caso d’inadempienze si applicano le sanzioni previste nell’Allegato 6 “Penali” al Capitolato tecnico.
- Articolo 17 - Informazione all’utenza e promozione del servizio.
L'Impresa affidataria è obbligata a garantire un livello minimo di informazione alla clientela, consistente in:
posizionamento di paline della stessa tipologia , dimensione e colore ad ogni fermata principale e ad ogni fermata facoltativa, dotate di logo aziendale, con porta-orario completo di indicazione degli orari aggiornati delle linee che vi prestano servizio e degli orari di coincidenza delle corse integrate con essa;
spazi riservati all’informazione all’utenza - sia a terra che a bordo dei bus; su ogni mezzo deve essere affisso un estratto della carta della mobilità, la sintesi
del sistema tariffario e delle sanzioni in vigore ed i riferimenti all’Ufficio di Relazione con il Pubblico (URP);
punto di contatto telefonico (Call center): l’Impresa affidataria attiva entro la data d’avvio del servizio un numero verde gratuito quale punto di contatto telefonico ove l’utenza possa ricevere informazioni e/o presentare reclami inerenti il servizio; tale punto di contatto telefonico dovrà essere disponibile al pubblico almeno dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
Ufficio Relazione con il Pubblico (URP): l’Impresa affidataria attiva entro la data d’avvio del servizio un URP ad Asti, in zona centrale preferibilmente presso il Movicentro, di facile accesso per il pubblico ed in particolare per i soggetti disabili; l’URP fornisce informazioni su orari, linee, tariffe, normative, abbonamenti, oggetti smarriti; si possono presentare reclami, ricorsi e richieste di indennizzo/risarcimento nonché segnalare inadempienze a quanto previsto dalla Carta della Mobilità. Inoltre l’URP rilascia titoli di viaggio incluse eventuali agevolazioni tariffarie disposte dai Comuni;
disponibilità a bordo di tutti i veicoli, presso tutti i punti vendita e presso tutti i punti informativi, di fascicoletti contenenti i quadri orario dei servizi della linea interessata;
indicazione ad ogni fermata di un numero telefonico aziendale da contattare per segnalare situazioni d’irregolarità del servizio od ottenere informazioni;
esposizione presso le autostazioni, i nodi di interscambio principali ferro- gomma dei dati identificativi delle stazioni;
annuncio a bordo, visivo e/o vocale, delle fermate almeno sul 10% dei veicoli adibiti al trasporto sub-urbano ed extraurbano.
Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall’orario invernale a quello estivo e viceversa e, comunque, in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, l’Impresa affidataria si impegna a garantire una tempestiva informazione all’utenza entro i 15 giorni precedenti l’entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
Al fine di garantire la più ampia e tempestiva diffusione delle informazioni, nonché il maggior coinvolgimento degli utenti nelle iniziative volte a promuovere l’utilizzo del mezzo pubblico, l’Impresa affidataria assicura, per tutta la durata dell’affidamento, la disponibilità di un unico sito internet per il Sevizio TPL. Il sito internet dovrà essere aggiornato tempestivamente, essere costantemente adeguato alle tecnologie informatiche più diffuse ed attuali e dovrà rispettare quanto indicato nel Piano Internet in sede di Offerta tecnica.
L’U.R.P. deve essere adibito anche al deposito degli oggetti smarriti e per il recapito dei reclami e dei suggerimenti provenienti dall’utenza.
In considerazione dell’importanza di diffondere adeguatamente i benefici per la collettività derivanti dal maggior utilizzo del mezzo pubblico (riduzione dell’inquinamento, decongestionamento delle aree urbane, ecc.), l’Impresa affidataria deve sviluppare il Piano di iniziative per promuovere il maggior utilizzo del mezzo pubblico presentato con l’Offerta tecnica (Allegato 15).
E’ attribuita all’Impresa affidataria la facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale dei beni funzionali all’esercizio, quali: infrastrutture, impianti e parco mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio. All’Impresa affidataria spettano i ricavi
che ne dovessero derivare e l’Impresa ne determina le specifiche modalità attuative, sentito l’Ente affidante, senza che ciò determini oneri aggiuntivi a carico degli utenti trasportati o dell’Ente affidante. La Provincia si riserva di poter utilizzare gratuitamente una quota non superiore al 15% degli spazi pubblicitari dei beni funzionali all’esercizio per promuovere iniziative ed attività istituzionali.
I Piani citati non dovranno prevedere alcun onere aggiuntivo rispetto al Corrispettivo annuo definito all’art. 4.
- Articolo 18 - Tariffe e servizi commerciali all’utenza.
Spettano all’Impresa affidataria i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, nonché i possibili introiti derivanti dalla valorizzazione commerciale delle infrastrutture, degli impianti e del parco mezzi in sua disponibilità. L’Impresa affidataria effettua il controllo sull’effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio.
L’Impresa affidataria ha l’obbligo di riconoscere la validità degli abbonamenti annuali emessi dal Gestore uscente fino alla loro scadenza, con rivalsa nei confronti del Gestore uscente per il riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l’attivazione del contratto di servizio e la scadenza dei titoli di viaggio. In ogni caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti della Provincia.
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i., la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione sono di competenza della Giunta Regionale. La Regione Piemonte ha provveduto, mediante la D.G.R. n. 66-6087 del 4 giugno 2007, all’adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale. Pertanto, come già previsto all’art. 4, per il complesso dei servizi extraurbani, l’Impresa affidataria deve applicare le tariffe riportate nell’allegato A alla D.G.R. n. 66-6087 del 4 giugno 2007, compreso il sistema formula che potrà essere esteso a seguito dell’attuazione del sistema di bigliettazione
integrata, ed attenersi a quanto stabilito dalla stessa D.G.R.. Allegato 5 (Bigliettazione ed informazione).
La Provincia si impegna ad adottare gli atti di propria competenza ed ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale.
All’Impresa affidataria spetta l’onere della realizzazione e commercializzazione dei titoli di viaggio, dell’organizzazione e gestione della rete di vendita, della diffusione presso l’utenza delle differenti tipologie di titoli di viaggio, nonché del controllo del rispetto delle condizioni di viaggio da parte degli utenti.
L’Impresa affidataria si obbliga ad attivare entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio il Piano d’incremento dei punti vendita ed a mantenere i punti vendita negli anni successivi (Allegato 16).
L’Impresa affidataria si impegna altresì ad applicare le tariffe agevolate e i titoli di gratuità secondo le disposizioni normative statali e regionali in vigore e secondo i piani predisposti dalla Provincia.
- Articolo 19 - Sistema di bigliettazione integrata.
Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato e l’accessibilità al sistema di Trasporto Pubblico regionale e locale, la Regione Piemonte intende realizzare il sistema di bigliettazione elettronica (B.I.P. Biglietto Integrato Piemonte). Tale sistema, oltre a favorire lo sviluppo dell’integrazione tariffaria, consente il monitoraggio e la videosorveglianza della flotta destinata al trasporto pubblico locale.
L’Impresa affidataria si impegna ad aderire al sistema di bigliettazione regionale B.I.P. utilizzando tutte le risorse stanziate dalla Regione per il cofinaziamento di progetti relativi ai sistemi di bigliettazione elettronica e di monitoraggio ed a reperire i capitali
necessari a finanziare la quota residua. L’Impresa affidataria deve acquisire la tecnologia necessaria ad attivare il sistema entro 12 mesi dalla erogazione del finanziamento da parte della Regione.
In caso di subentro il costo a carico della Società cedente è pagato dal subentrante tenuto conto del periodo d’ammortamento fissato in sei anni, a decorrere dalla data di finanziamento regionale secondo le modalità previste nella DGR n. 8-8955 del 16 giugno 2008.
- Articolo 20 - Sistema di monitoraggio.
L’Impresa affidataria deve predisporre durante ciascun esercizio il "Rapporto annuale sui servizi", articolato secondo quanto descritto nell’Allegato 7 (Informazioni alla Provincia), costituito da Rapporti periodici (da presentare all’Ente affidante con cadenza semestrale), quale documento di sintesi dei dati di caratterizzazione e di valutazione del servizio offerto, della qualità erogata e percepita, dei risultati di esercizio raggiunti. Tale Rapporto è redatto dall’Impresa affidataria in regime di autocertificazione. L’Impresa affidataria deve riconosce al Rapporto annuale sui servizi la funzione di strumento di base per la valutazione da parte dell’Ente affidante del rispetto degli impegni dalla stessa assunti in sede di presentazione dell’offerta e di sottoscrizione del Contratto di Servizio nonché per la valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi ivi indicati di miglioramento degli standard. L’Impresa affidataria si impegna a redigere i rapporti periodici per ognuno degli anni di affidamento del servizio ed a trasmetterli all’Ente affidante entro 45 giorni dal termine del periodo cui rispettivamente si riferiscono. L’Ente affidante sulla base dei risultati conseguiti si riserva di individuare, d’intesa con l’Impresa affidataria, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.
In considerazione dell’importanza di offrire un servizio che risponda in maniera adeguata alle effettive esigenze di mobilità dell’utenza, l’Impresa affidataria si impegna a monitorare periodicamente l’andamento della domanda di mobilità, secondo quanto indicato nel Piano sulla rilevazione della domanda di mobilità, presentato in sede di offerta tecnica (Allegato 17).
- Articolo 21 - Penali.
Qualora l’Ente affidante accerti il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione, da parte dell’Impresa affidataria, nell’organizzazione e nella prestazione del servizio, si applicano le penali previste nell’Allegato 10 “Penali”. La Provincia provvederà inoltre a diffidare l’Impresa affidataria, assegnando un termine per ottemperare a quanto chiesto. Se l'Impresa affidataria non ottempera nel termine assegnato e gli inadempimenti sono gravi e ripetuti, l’Ente affidante si riserva il diritto alla revoca dell'affidamento. Se l'Ente rinuncia, anche temporaneamente, all'esercizio di questo diritto deve essere applicata un'ulteriore sanzione, pari al 10% della penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato, fino all’ottemperanza o alla revoca. Le inadempienze e le infrazioni possono essere accertate :
in base ai dati forniti dall’Impresa affidataria secondo le modalità indicate nell’Allegato 6 “Parametri di qualità”.
In base ad accertamenti d’ufficio conseguenti all’esame degli atti e della documentazione disponibile.
In seguito a verbali notificati da agenti di pubblica sicurezza.
In seguito a sopralluoghi e verifiche da parte del personale incaricato dall’Ente affidante.
Sulla base di segnalazioni circostanziate di viaggiatori, previa verifica condotta congiuntamente dalle parti.
Accertata la violazione l’Ente affidante procede alla contestazione della stessa all’Impresa affidataria.
Nel caso in cui l’Impresa affidataria non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti entro un mese dalla contestazione, esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva, che l’Impresa affidataria avrà obbligo di reintegrare nei successivi 15 giorni. In caso di mancato reintegro della cauzione nei termini si procede alla revoca.
3. In ogni caso le sanzioni nel corso dell’anno non potranno comunque superare il limite massimo del 10% dei corrispettivi contrattuali annualmente previsti.
La Provincia esercita tutte le funzioni di programmazione, vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e controllo, la Provincia individua soggetti incaricati delle suddette funzioni, muniti di apposita tessera di riconoscimento, i cui nominativi dovranno essere preventivamente segnalati all’Impresa affidataria.
In nessun caso l’espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall’Impresa affidataria o dal personale da essa dipendente, quale motivo di esonero o limitazione, della responsabilità dell’Impresa affidataria o del personale stesso.
I dipendenti della Provincia con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione dell’apposita tessera di servizio. L’Impresa affidataria ha l’obbligo di agevolare l’esercizio dell’attività di controllo consentendo l’esame degli autoveicoli e degli impianti, nonché l’accesso
alla contabilità, ai bilanci aziendali ed alla documentazione dell’azienda relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto.
L’Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dalla Provincia.
Le sanzioni di cui al presente articolo, sulla base delle risultanze previste, saranno corrisposte dall’Impresa affidataria all’Ente affidante nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
- Articolo 22 - Garanzie finanziarie
A tutela dell’effettivo svolgimento del servizio ed in genere a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l’Impresa affidataria deve costituire, prima della stipula del Contratto, una cauzione definitiva di Euro 1.851.712,90 pari al 5% dell’importo complessivo annuo di cui all’aggiudicazione. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
La garanzia fedejussoria è stata costituita mediante
La cauzione definitiva dovrà permanere fino alla chiusura delle attività e lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale al saldo dell’ultima fattura, in assenza di controversia. COAS, ai sensi del terzo comma dell’art. 113 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163, ha diritto allo svincolo anticipato della fideiussione in misura di 1/6 dell’importo al termine di ciascuno dei primi quattro anni di durata del contratto.
Resta salvo ed impregiudicato il diritto della Provincia al risarcimento di eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall’Impresa affidataria.
Articolo 23 - Autorizzazioni
L'Impresa affidataria è tenuta a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze necessarie per la realizzazione del servizio, tra cui in particolare: il riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, dell’idoneità del percorso delle linee, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate, per il programma di esercizio proposto e le sue eventuali modifiche successive.
Sarà cura dell'Impresa affidataria documentarsi sui tempi di rilascio delle autorizzazioni richieste, tenendone debitamente conto al fine di poter disporre di quanto previsto dal presente articolo in tempi utili per l’attivazione del servizio.
- Articolo 24 - Assicurazioni
E’ fatto obbligo all’Impresa affidataria di stipulare, prima dell’inizio del servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, con copertura decorrente dall’inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.
In particolare il Gestore dovrà stipulare opportuna copertura assicurativa:
per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale con massimale catastrofale non inferiore a € 25.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico,
con massimale catastrofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali;
per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore del Gestore con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00.
2. Il Gestore ha l'obbligo di trasmettere alla Provincia gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l’assolvimento degli obblighi sopra descritti; la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, incluso quello degli eventuali sub affidatari, dovrà essere inoltrata alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno di validità del contratto e, nel primo anno di validità del contratto, 30 giorni prima dell’avvio del servizio. Il Gestore dovrà, inoltre, trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno di validità del contratto l’elenco degli eventuali incidenti e/o danni occorsi nell’ anno precedente.
- Articolo 25 - Decadenza e revoca dell’affidamento
L’Ente affidante ha diritto di far decadere la concessione:
a) in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti o dalle clausole che disciplinano l’intero rapporto ed in particolare quando l’Impresa affidataria:
non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni o lo interrompa;
per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell’esercizio medesimo;
qualora l’Aggiudicatario non ottemperi a quanto presentato nei Piani richiesti dal presente Capitolato tecnico;
qualora l’Aggiudicatario sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora l’Aggiudicatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni;
non ottemperi alle disposizioni impartite dalla Provincia o agli obblighi derivanti dal presente contratto o imposti da norme di legge o di regolamento, ovvero dal contratto di lavoro vigenti;
b) qualora l’Impresa affidataria ceda anche parzialmente il servizio a terzi senza la preventiva autorizzazione dell’Ente affidante;
c) l’Impresa affidataria perde i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla legge;
d) qualora si verifichi, nei riguardi dell’Impresa affidataria, una delle situazioni relative all'attuazione di misure preventive nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 3 della L.1423/1956, nonché degli articoli 10-quater e 10-quinquies della L.575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai sensi della L.R. 1/2000, l’Ente affidante ha facoltà di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:
a) in caso di modifiche o revisione sostanziale dell’organizzazione dei servizi o di parte di essi;
b) nei casi in cui venga meno l’interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità alle sopravvenute esigenze dell’utenza;
d) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
e) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
In caso di revoca dell’affidamento l’Ente affidante può riconoscere un indennizzo all’Impresa aggiudicataria. La stessa Impresa aggiudicataria è comunque tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.
3. In caso di decadenza dall’affidamento e di risoluzione del Contratto è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’Aggiudicatario, il quale dovrà risarcire l’Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.
- Articolo 26 - Definizione delle controversie
Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell’interpretazione del Contratto, ciascuna parte potrà notificare all’altra l’esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l’oggetto; le parti si incontreranno per esaminare l’argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.
In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo il servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.
Le controversie che dovessero insorgere tra le parti dalla interpretazione e/o applicazione del Contratto e che dovessero risultare insanabili nei termini di cui al comma 1 saranno devolute al foro competente.
- Articolo 27 - Spese e Tributi
1. Agli effetti fiscali il presente contratto ha valore di Euro 37.034.258,04 al netto dell’Iva.
2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui trattasi è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 36/04/86, n. 131. e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente contratto, esente dal pagamento dei diritti di segreteria secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, della L. 7.12.99 n. 472, verrà assoggettato all’Imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
4. Le spese di bollo e le spese di registrazione sono a carico dell’affidatario.
- Articolo 28 - Clausole Finali
1. L’Impresa affidataria si assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per la Provincia, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.
2. L’Impresa affidataria è comunque tenuta al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale,
anche se non menzionato esplicitamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione del contributo dovuto.
3. In particolare l’Impresa affidataria è tenuta al rispetto delle disposizioni del Codice Civile inerenti il contratto di trasporto di persone e di cose, anche per quanto non specificamente previsto dal presente contratto.
L’Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dalla Provincia.
Richiesto, io Segretario Generale della Provincia di Asti rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e confermano l’esattezza.
Dopo di che il presente atto viene sottoscritto dai Signori contraenti e da me Segretario rogante.
Questo atto, scritto a personal computer da persona di mia fiducia occupa pagine intere 55.
LA PROVINCIA (Arch. Xxxxxxx XXXXXXXX)
LA DITTA (Sig. Xxxxxx XXXXXXXX)
Il Segretario Generale (Xxxxxxxx XXXXX)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il sig. Xxxxxx Xxxxxxxx dichiara di aver ben letto, di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di tutti gli articoli del presente contratto.
Per COAS Consorzio Astigiano
INDICE
- Articolo 1 Premesse Pag. 5
Articolo 2 | Oggetto | Pag. 6 |
Articolo 3 | Durata | Pag. 7 |
Articolo 4 | Corrispettivo e modalità di pagamento | Pag. 7 |
Articolo 5 | Prestazioni | Pag. 16 |
Articolo 6 Modifiche al programma d’esercizio Pag. 20 Articolo 7 Attivazione, interruzione, abbandono del servizio Pag. 26 Articolo 8 Subaffidamento Pag. 26
Articolo 9 Obblighi delle parti alla scadenza dell’affidamento Pag. 28 Articolo 10 Obblighi concernenti il personale addetto al servizio Pag. 29 Articolo 11 Obblighi concernenti il parco mezzi Pag. 31 Articolo 12 Disponibilità degli immobili, del magazzino e delle
attrezzature Pag. 36
Articolo 13 Sistemi di sicurezza Pag. 37 Articolo 14 Sistemazione e manutenzione delle fermate Pag. 37 Articolo 15 Autostazione della Città di Asti Pag. 39
Articolo 16 Qualità dei servizi e carta della mobilità Pag. 40 Articolo 17 Informazioni all’utenza e promozione del servizio Pag. 41 Articolo 18 Tariffe e servizi commerciali all’utenza Pag. 44
Articolo 19 Sistema di bigliettazione integrata Pag. 45
Articolo 20 Sistema di monitoraggio Pag. 46
Articolo 21 Penali Pag. 47
Articolo 22 Garanzie finanziarie Pag. 49
Articolo 23 Autorizzazioni Pag. 50
Articolo 24 Assicurazioni Pag. 50
Articolo 25 Decadenza e revoca dell’affidamento Pag. 51
Articolo 26 Definizione delle controversie Pag. 54
- Articolo 27 Spese e Tributi Pag. 54