Assicurazione Multirischi Casa&Famiglia
Assicurazione Multirischi Casa&Famiglia
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Compagnia di assicurazione Sace BT Spa società iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149
Prodotto: SACE BT Protezione Casa&Famiglia
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nelle Condizioni di polizza e nel set informativo.
Che tipo di assicurazione è?
La Polizza Sace BT Protezione Casa&Famiglia è un prodotto ramo danni ideato per risolvere in maniera completa le necessità assicurative della proprietà e conduzione di una dimora, ad uso civile abitazione – con eventuali annessi uffici e/o studi professionali.
Che cosa è assicurato? La polizza Sace BT Protezione Casa&Famiglia, su scelta del cliente, copre gli eventi riportati nelle condizioni generali di polizza, come a titolo esemplificativo: ✓ Incendio ✓ Scoppio ✓ Fulmine ✓ Esplosione ✓ Fumo o vapori derivanti da guasti all’impianto di riscaldamento ✓ Urto di veicoli stradali ✓ Acqua condotta ✓ Eventi atmosferici ✓ Eventi sociopolitici ✓ Spese di ricerca e riparazione ✓ Fenomeno elettrico ✓ Furto ✓ Rapina ✓ Responsabilità Civile L’Assicurazione è prestata per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati in Polizza ed è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio | Che cosa non è assicurato? La polizza Sace BT Protezione Casa&Famiglia non copre gli eventi esclusi nelle condizioni generali di polizza, come a titolo esemplificativo: 🗶 Xxxxx non caratterizzati da accidentalità 🗶 Danni verificatisi in occasioni di atti di Guerra 🗶 Danni avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoto, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate 🗶 Danni avvenuti in occasione di frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, accumuli esterni di acqua 🗶 Danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o di suoi familiari conviventi 🗶 Xxxxx acose all’aperto o in spazi di uso comune |
Ci sono limiti di copertura? Limiti d’indennizzo Scoperti franchigie |
MOD. 13 CASA VERSIONE 10/2018
Dove vale la copertura? ✓ La Polizza Sace BT Protezione Casa&Famiglia vale in relazione all’ubicazione dell’immobile riportata nella scheda di polizza. |
Che obblighi ho? All inizio del contratto: - Fornire dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio - Procedere al pagamento del premio pattuito verso l’Intermediario o alla Società. Nel corso della durata del contratto: - comunicare alla Società eventuali circostanze di modifica e/o aggravamento del rischio; In caso di presentazione di una richiesta di risarcimento: - dare immediata comunicazione alla Società mediante Lettera Raccomandata - inviare un dettaglio relativo al sinistro nonche documenti, informazioni e prove che gli vengono richieste dalla società assicuratrice - provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; - conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli |
Quando e come devo pagare? Alla firma della polizza ed entro il termine previsto dalla scadenza di ogni annualità successiva, l’Assicurato corrisponde in via anticipata il premio alla Società. I Premi in relazione al frazionamento scelto, devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di assicurazione di durata non inferiore ad 1 anno, La Polizza Sace BT Protezione Casa&Famiglia prevede il tacito rinnovo ad ogni scadenza (in mancanza di disdetta da comunicarsi con raccomandata entro i termini previsti dal contratto). |
Come posso disdire la polizza? E' possibile disdire la polizza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta alla Società entro il termine previsto dalla Polizza. |
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
SACE BT S.p.A.
Prodotto: Polizza Protezione Casa Data di realizzazione: 01/01/2019
Il presente DIP Aggiuntivo Xxxxx è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SACE BT S.p.A., società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "SACE S.p.A." (Gruppo CDP), con sede legale in Xxxx 00000, Xxxxxx Xxxx x. 00, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane; autorizzata all’esercizio d’impresa con provvedimento ISVAP n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l’attività assicurativa dei Rami 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.
Recapito telefonico:06.6976971 Sito internet: xxx.xxxx.xx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx
Il Patrimonio netto di SACE BT S.p.A. al 31 dicembre 2017 ammonta a € 61,1 mln; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a € 56,5 mln e le riserve di patrimonio sono pari a € 4,6 mln.
Il Solvency Ratio alla data dell’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2017, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari a 1,75.
Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.
In particolare:
✓ il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato per il quarto trimestre 2017, con la formula standard è pari a € 61,2 mln;
✓ il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all’articolo di cui all’articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 19,6 mln;
✓ l’importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 95,4 mln di cui € 75,8 mln Tier 1, € 14,8 mln Tier 2 e € 4,8 mila Tier 3.
Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxx-xxxxx/xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxx/xxxx-xx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di Sace BT S.p.A. per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. | |
Incendio ed altri danni ai beni | La garanzia copre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: Incendio, implosione, esplosione, scoppio Azione del fulmine, Caduta di aeromobili, Urto di veicoli stradali o natanti Fumo, gas e vapori, quali eventi socio – politici, eventi atmosferici, sovraccarico neve, pannelli solari e/o fotovoltaici per danni da fenomeno elettrico, acqua condotta, spese di ricerca e riparazione, Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato, Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, fenomeno elettrico, merci in refrigerazione, cristalli, rischio locativo, ricorso terzi. L’assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Furto e Rapina | La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato sui beni assicurati derivanti da Furto e Rapina. Si può scegliere di acquistare la sola garanzia Furto o aggiungere la garanzia Rapina e altre garanzie quali pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere; denaro, cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, locali di villeggiatura, Furto, Scippo, Rapina o Estorsione fuori dall’abitazione, uso di chiavi vere, Furto dei dipendenti e collaboratori domestici, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Responsabilità Civile RCT-O | La Società si obbliga, nei limiti del massimale assicurato, a tenere indenne l'Assicurato, inteso come: il Contraente, il coniuge convivente od il convivente more-uxorio; i componenti il suo nucleo familiare purché conviventi nella medesima ubicazione, i figli minorenni dell’Assicurato/Contraente, non appartenenti al suo nucleo familiare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio, nonché i minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo di affidamento; persona diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulta assicurata con la presente polizza; di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale inerente: 1) la vita privata (esclusi rischi inerenti a qualsiasi attività professionale, salvo che per i domestici); 2) la proprietà e/o conduzione di fabbricati (per intero o per la quota spettante), ubicati nel territorio Italiano e che costituiscono dimora abituale, saltuaria del Contraente - a condizione che siano indicate in polizza le relative ubicazioni. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
Terremoto | A parziale deroga delle Condizioni Generali la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subìti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni: La Società non risponde dei danni: a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto; c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Agli effetti della presente garanzia: le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". | |
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti | A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. L'Impresa non risponde dei danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) a enti mobili all'aperto; d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; |
e) causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a riceve le acque durante gli eventi alluvionali. | |
Valore a nuovo – valido per la partita contenuto | Si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento e funzionalità anche estetica, e pertanto, in caso di sinistro, l’ammontare del danno si determina senza applicazione del deprezzamento stabilito in relaziona allo stato d’uso, restando però convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente assicurato, importo superiore. |
Che cosa NON è assicurato? |
Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire: - tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione, ossia: il Contraente ed i suoi familiari (coniuge, convivente “more uxorio” e figli maggiorenni, parenti e affini se con lui conviventi), come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente “more uxorio” del Contraente; - i genitori e i figli degli assicurati sopra indicati; - le persone che, essendo o non, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente previsto da apposito articolo; - ai soli fini della Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del fabbricato, il coniuge, i parenti e gli affini, con l'Assicurato sono considerati terzi solo se non conviventi con l'Assicurato. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Incendio | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato |
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO Per annualità assicurativa e/o per sinistro | FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro |
Sezione - A - INCENDIO | ||
Incendio, implosione, esplosione, scoppio | € 150,00 | |
Azione del fulmine | € 150,00 | |
Caduta di aeromobili | € 150,00 | |
Urto di veicoli stradali o natanti | € 150,00 | |
Fumo, gas e vapori | € 150,00 | |
Acqua condotta – Occlusione | € 5.000,00 per sinistro Max € 10.000,00 per annualità | € 150,00 |
Acqua condotta – Rottura accidentale | € 5.000,00 per sinistro e per annualità | € 150,00 |
Oneri di urbanizzazione | 5% della S.A. del Fabbricato – Max € 8.000,00 per sinistro e per annualità | € 250,00 |
Guasti per impedire/limitare incendio | € 150,00 | |
Spese per demolire | 10% dell’indennizzo – Max € 50.000,00 per sinistro e per annualità | € 150,00 |
Perdita pigione | € 150,00 | |
Onorari Periti | 5% dell’indennizzo – Max € 8.000,00 per sinistro e | € 150,00 |
annualità | ||
Eventi Atmosferici | 80% della S. A. per sinistro e per annualità | Scoperto 10% min. € 500,00 |
Eventi socio politici | 80% della S. A. per sinistro e per annualità | Scoperto 10% min. € 500,00 |
Sovraccarico Neve | 50% della somma assicurata per sinistro e per annualità | Scoperto 10% min. € 500,00 |
Pannelli Solari | € 10.000,00 per sinistro e per annualità. | Scoperto 10% min. € 500,00 |
Pannelli Solari per danni da fenomeno elettrico | € 3.000,00 per sinistro e per annualità | Scoperto 10% min. € 500,00 |
Spese di ricerca e riparazione | 3% somma assicurata per singolo fabbricato – Max € 5.000,00 per sinistro e per annualità | € 150,00 |
Spese di ricerca e riparazione per impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento | € 2.500,00 per sinistro e per annualità | € 250,00 |
Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza al fabbricato | € 1.500,00 per sinistro e per annualità | € 350,00 |
Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas | € 3.000,00 per sinistro e per annualità | € 250,00 |
Anticipo Indennizzi | 50% dell’ammontare indennizzabile Max € 500.000,00 per annualità | |
Deflagrazione in apparecchiature per riscaldamento | € 5.000,00 per sinistro e per annualità | € 300,00 |
Gelo | € 2.500,00 per sinistro e € 5.000,00 per annualità | € 200,00 |
Costi accessori per smontaggio e rimontaggio | 10% dell’indennizzo – Max € 10.000,00 per sinistro e per annualità | € 150,00 |
Migliorie costruttive | 10% dell’indennizzo – Max € 10.000,00 per sinistro e per annualità | € 150,00 |
I danni da incendio agli oggetti posti all’aperto | € 600,00 per sinistro e per annualità | € 250,00 |
Fenomeno Elettrico | € 4.000,00 per sinistro e per annualità | € 150,00 |
Spese di rimpiazzo di combustibile | € 2.000,00 per sinistro e per annualità | € 150,00 |
Merci in refrigerazione | € 400,00 per sinistro e per annualità | € 150,00 |
Cristalli | € 5.000,00 per sinistro e per annualità. Limite per singola lastra di € 1.000,00 | €250,00 |
Valori: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, preziosi, valori (escluso denaro), raccolte e collezioni | € 10.000,00 per singolo oggetto | € 200,00 |
Denaro | € 2.000,00 per sinistro e per annualità |
XXXXX E RAPINA | ||
Pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria | 50% della somma assicurata col Max di € 8.000,00 per singolo oggetto | |
Gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere; | 40% della somma assicurata col Max di € 10.000,00 per singolo oggetto | |
Denaro | 10% della somma assicurata. Max € 2.000,00 | |
Cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. | 10% della somma assicurata col Max di € 500,00 per singolo oggetto | |
Locali di Villeggiatura | 20% S.A. Max € 5.000,00. Per gioielli, oggetti di metallo, preziosi riposti in mobili o cassetti chiusi a chiave Max 1.500,00 | |
Furto, Xxxxxx, Rapina o Estorsione fuori dall’abitazione | 20% della S. A. Max € 2.000,00 per sinistro e per annualità | Scoperto 20% min. € 100,00 |
Furto dei dipendenti e collaboratori domestici | 20% della S. A. Max € 2.000,00 per sinistro e per annualità | |
Guasti dei ladri ai locali ed infissi | € 1.000,00 per sinistro e per annualità | |
Atti Vandalici | € 1.000,00 per sinistro e per annualità | |
Uso di chiavi vere | Scoperto 20% min. € 150,00 |
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato
Furto
Sezione - C – RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI | ||
Caduta di neve | € 50.000,00 per sinistro e per annualità | € 250,00 |
Spargimenti di acqua o rigurgito di fogne | € 5.000,00 per sinistro e per annualità | € 250,00 |
Animali domestici | € 200,00 | |
Committenza lavori | € 150.000,00 per sinistro e per annualità | € 200,00 |
Manutenzione delle piante | € 250,00 | |
Inquinamento accidentale | € 50.000,00 per sinistro e per annualità | Scoperto 10% min. € 500,00 |
Inquinamento da olio combustibile | € 10.000,00 per sinistro e per annualità | Scoperto 10% min. € 500,00 |
Fuoriuscita di liquidi | € 3.000,00 per sinistro e per annualità | € 200,00 |
Danni da Interruzione e sospensione di attività | 10% del massimale Max € 100.000,00 per sinistro e per annualità | Scoperto 10% min. € 1.500,00 |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l’assicurato deve farne denuncia, entro 3 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza, tramite lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo: SACE BT S.p.A. Ufficio Sinistri Xxx Xxx Xxxxx, 00/x 00000 - Xxxxxx Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: a) fare, nei 3 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società mediante lettera raccomandata o telefax; b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno; c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità, e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista. |
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione Responsabilità Civile Rct/o, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato
Responsabilità Civile RCT/O
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Obblighi dell’impresa | SACE BT si impegna a pagare l’indennizzo dovuto entro 30 giorni dal completamento dell’istruttoria. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Rimborso | In caso di recesso esercitato dalla Società questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. In caso di recesso esercitato dall'Assicurato/Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e la Società non é tenuta a rimborso della parte di premio relativo al periodo di rischio non corso. |
Regolazione del Premio | Non prevista. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Sospensione | Se l'Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C. C. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione |
Risoluzione | In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
La Polizza Protezione Casa&Famiglia è un prodotto ramo danni ideato per risolvere in maniera completa le necessità assicurative della proprietà e conduzione di una dimora, ad uso civile abitazione – con eventuali annessi uffici e/o studi professionali. |
Quali costi devo sostenere? |
! Costi intermediazione La quota parte di remunerazione riconosciuta all’intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta al 22% calcolato sul premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con SACE BT devono essere inoltrati tramite comunicazione scritta a: SACE BT S.p.A. Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxx È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxx.xx. La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all’IVASS: IVASS Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000 |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando l’Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie | - Non previsti. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Nel testo che segue, ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
"Abitazione" | Il fabbricato o porzione di fabbricato luogo di domicilio dell'Assicurato, adibito ad esclusivo uso abitativo |
"Assicurato" | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
"Assicurazione" | Il contratto di assicurazione. |
"Cose" | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
" C as s af o r t e xxxxxx" | Il mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: • Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm • Battente in acciaio, con aderente piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm. • movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione. • dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo |
"Cassaforte non murata"" | Il mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: • pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.); • movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti; rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali; • peso minimo:200 Kg |
"Collaboratori familiari" | Gli addetti in genere ai servizi domestici - anche saltuari o occasionali - compresi giardinieri, infermieri, badanti, baby - sitter e ragazzi alla pari; che prestano la loro opera, direttamente al servizio delle persone assicurate, con mansioni svolte nei luoghi dove gli assicurati dimorano abitualmente o saltuariamente. |
" C o n t e n u t o dell'abitazione" | L'arredamento tutto dei locali di abitazione, attrezzature e scorte domestiche, apparecchi elettrodomestici, audiofonovisivi e simili, vestiario, pellicce, tappeti, moquettes, quadri, arazzi, oggetti e servizi di argenteria per uso domestico, soprammobili, oggetti di casa e personali costituenti la normale dotazione di una famiglia (e dell'eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante) compresi gioielli e preziosi per uso personale. Sono esclusi i veicoli a motore e loro parti. |
"Contraente" | La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione. |
" D i m o r a abituale" | L'abitazione, indicata in polizza, dove l'Assicurato ed i suoi familiari conviventi dimorano abitualmente. |
" D i m o r a saltuaria" | Villa unifamiliare o appartamento, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento. |
"Disabitazione" | L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. |
"Documenti" | Documenti personali, registri, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici. |
"Esplosione" | Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
"Fabbricato" | L'intero fabbricato adibito per almeno 2/3 della superficie dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali e costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture in materiali incombustibili; solai e armatura del tetto anche in legno,compresi fissi, infissi e tutti gli impianti fissi di servizio e quant'altro non costituente contenuto, escluso il solo valore dell'area, se il fabbricato medesimo è completamente occupato dall'abitazione o dall'ufficio dell'Assicurato; diversamente la sola parte del fabbricato costituente l'abitazione o l'ufficio dell'Assicurato/Contraente, compresi i locali ad uso soffitta, box e cantina e la pertinente quota di parti del fabbricato costituenti proprietà comune, compresi altresì tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue che non abbiano particolare valore artistico, nonché muri di recinzione e cancelli. |
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
"Fissi ed infissi" | I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni in genere; quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finitura o protezione. |
"Franchigia" | La parte di indennizzo, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. |
"Furto" | L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per se stessi o per gli altri. |
"Implosione" | Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. |
"Incendio" | La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di apposito focolare che può auto estendersi e propagarsi con l'esclusione dei danni dovuti a fuoco senza fiamma ad es. sigarette. |
"Incombustibili" | Le sostanze e i prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né reazione esotermica. |
"Indennizzo" | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
" M a s s im a li di Responsabilità civile verso terzi" | Le somme fino alla concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro. |
"Persone assicurate (ai sensi della sezione RCT)" | L'Assicurato/Contraente; i familiari dell'Assicurato (coniuge, parenti, affini) con lui stabilmente conviventi; qualsiasi altra persona con lui stabilmente convivente nonché i collaboratori familiari mentre prestano la loro opera continuativamente o con periodicità regolare, direttamente al servizio dell'Assicurato o di taluno dei familiari con lui conviventi. |
"Nucleo familiare" | L'insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell'Assicurato, anche non a carico, purché con lui stabilmente conviventi in quanto domiciliate presso lo stesso. |
"Onda sonica" | L'effetto prodotto dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili. |
"Polizza" | Il documento che prova l'assicurazione. |
"Premio" | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
"Primo rischio assoluto" | La forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo che le cose assicurative avevano al momento del sinistro, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.. |
"Rapina" | L'impossessamento di cosa mobile di cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia. |
"Rischio" | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
"Scoperto" | La parte dell'indennizzo, con eventuale minimo o massimo, espressa in percentuale, che rimane sempre a carico dell'Assicurato. |
"Scoppio" | Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. |
"Sinistro" | Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
"Società" | La SACE BT S.p.A. |
"Tetto" | L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. |
"Valore intero" | La forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l'Assicurazione sopporta una parte proporzionale del danno come previsto dall'art. 1907 C.C.. |
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Si conviene quanto segue
• si intendono richiamate, a tutti gli affetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
• l'Assicurazione è prestata per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente ivi previsti o nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
• l'Assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
• le definizioni contenute nel glossario della Nota informativa hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
NORMA CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Art.2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come regolato dall'art. 1910 C.C..
Art.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 C.C.. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art.4 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5 - Aggravamento del rischio.
II Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Art.6 - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art.7 - Recesso in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
In caso di recesso esercitato dalla Società questo ha effetto dopo 30 giorni e la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
In caso di recesso esercitato dal Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della comunicazione e la Società non è tenuta al rimborso della parte di premio relativa al periodo non corso.
Art.8 - Proroga dell'assicurazione - periodo di assicurazione.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Art.9 - Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Art.10 - Foro competente.
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o di sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.12 - Coassicurazione e delega.
L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nella polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della spett.le SACE BT S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria a nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi Estratti di polizza da esse firmati ed allegati alla presente, oppure dall'Estratto unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve:
1. Se trattasi di sinistro interessante le garanzie di cui alle Sezioni A) e B):
a) Xxxx quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e/o salvare le cose assicurate;
b) Darne avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913C.C..
L'Assicurato o il Contraente deve inoltre:
c) In tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, specificando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno, inviandone copia alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
d) In caso di sottrazione o distruzione di titoli di credito, fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, qualora consentito dalla legge, la procedura di ammortamento.
e) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate o sottratte, mettendo comunque a disposizione della Società registri, conti, fatture o qualunque documento che possa risultare utile ai fini delle verifiche o indagini.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..
2. Se trattasi di sinistro interessante la garanzia di cui alla Sezione C):
a) farne denuncia alla Società, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, entro 3 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza; la denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause delsinistro;
b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché se la Società lo chieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Art. 14 - Conservazione delle tracce del sinistro e giustificazione della preesistenza.
L'Assicurato/Contraente è obbligato a conservare le tracce e resti del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Egli deve, fino alla chiusura della liquidazione, tenere a disposizione, tanto della Società, quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i titoli di proprietà, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento. Deve, a richiesta, giustificare, anche con altri mezzi, l'esistenza, la quantità ed il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno, fornire ogni chiarimento che venisse richiesto, tanto dalla Società, quanto dai Periti, reclamare dai terzi copie e duplicati dei documenti originali che egli non potesse presentare e dare alla Società ed ai Periti, piena facoltà di esperire ogni e qualsiasi investigazione al riguardo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..
Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno.
L'Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara cose distrutte che non esistevano al momento del sinistro od occulta, sottrae o manomette cose salvate, od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e gli indirizzi del sinistro, o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'indennizzo.
Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, in mancanza di accordo, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato/Contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare detta quota dall'indennizzo dovutogli.
Art. 17 - Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17 (obblighi in caso di sinistro);
3) verificare la quantità, la qualità e l'esistenza delle cose assicurate, illese, distrutte od avariate;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero in conformità alle disposizioni che seguono.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Art. 18 - Determinazione del danno
Premesso che la determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, secondo le norme seguenti salvo specifica deroga ai singoli settori:
I. Per i danni ai fabbricati si stimano:
a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
b) il valore del fabbricato al momento del sinistro, il che si ottiene applicando ai risultati della stima indicata sub a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
c) la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate con esclusione delle spese di demolizione;
d) il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplate nella stima sub c).
L'ammontare del danno si ottiene applicando all'importo della stima sub c) il deprezzamento sub b) e deducendo dal risultato l'importo della stima sub d).
II. Per i danni alle cose mobili:
a) si stima il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati, od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento, avevano al momento del sinistro tutte le cose assicurate che esistevano in detto momento tanto nel locale del sinistro, quanto in altri locali nei quali si trovassero altre cose cumulativamente assicurate, anche se rimaste illese;
b) in base alla stima sub a) si determina il valore di quelle fra le cose stesse che rimasero, o furono salvate, illese;
c) si stima il valore ricavabile delle cose danneggiate.
Il risultato della stima sub a) diminuito di quelli delle stime sub b) e c), costituisce l'ammontare del danno, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 19 - Assicurazione parziale (operante solo per le partite prestate nella forma a Valore Intero)
Se al momento del sinistro le somme assicurate per una o più Partite, ciascuna separatamente considerata, risulteranno inferiori alle stime effettuate, la Società risponderà dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi. Tuttavia se il valore del Fabbricato stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale prevista dalla normativa dell'art. 1907 C.C..
Se il detto limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.
Art. 20 - Limiti di indennizzo
La Società non può in nessun caso essere chiamata a liquidare per ciascuna garanzia somme superiori a quelle per essa assicurate, salvo quanto stabilito dall'art. 1914 C.C..
Art. 21 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudizio, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art. 30 c) e 36 b).
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Art. 22 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato/Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazionevale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Art. 23 - Raccolta e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione delle rispettive parti.
Art. 24 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. In caso di sinistro, peraltro, spetta esclusivamente all'Assicurato/Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari e comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Art. 25 - Buona fede
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona f ede e con l'intesa che l'Assicurato/Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 26 - Cambio domicilio - trasloco degli enti assicurati
Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengono trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempre che la nuova dimora sia ubicata nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. 5).
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE A
INCENDIO
Art. 27 - Rischi assicurati.
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
REI001) - Incendio, implosione, esplosione, scoppio anche esterni non causati da ordigni esplosivi. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI002) - Azione del fulmine. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI003) - Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, corpi celesti, nonché da onda sonica determinata dal superamento da parte di aeromobili del muro del suono, oggetti orbitanti e satelliti.Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI004) - Urto di veicoli stradali o natanti - non appartenenti all'Assicurato - in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua.Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI006) - Fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasti improvvisi ed accidentali verificatisi negli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito cose assicurate od altri enti, anche di terzi, posti nell'ambito di 20 metri. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI007) - Acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:
Occlusione delle condutture di impianti idrici ed igienici, nonché rigurgiti e traboccamenti delle fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato.
In fabbricati non abitati per un periodo più lungo di 72 ore le condutture idriche (conduttura principale) devono essere chiuse durante il periodo di assenza. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
XXX000) - Acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di:
Rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento e/o di condizionamento dell'aria installati.
In fabbricati non abitati per un periodo più lungo di 72 ore le condutture idriche (conduttura principale) devono essere chiuse durante il periodo di assenza. Limiti e franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI014) - Oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato o che questi dovesse pagare ad Enti o all'Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
La Società indennizza altresì:
REI015) - Guasti cagionati dall'Assicurato, da terze persone o dalle Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare l'incendio. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI016) - Spese per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro, esclusi i materiali tossici e nocivi classificati tali dalle leggi in vigore. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI017) - I danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dal'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino col massimo di 1 anno. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.L'indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore assicurato, rapportato alle singole unità immobiliari colpite dal sinistro. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI018) - Onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
REI019) - Eventi atmosferici
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate causati da:
1. uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria quando la violenza che caratterizza detti fenomeni sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti assicurati o non;
2. bagnamento che si verificasse alle parti interne del Fabbricato purché direttamente causati dalla pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 1.
La Società non indennizza i danni:
causati da:
• intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi, bacini o specchi d'acqua naturali od artificiali, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
• mareggiata o penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• gelo, sovraccarico di neve;
• umidità , stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
• valanghe, cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni atmosferici di cui al punto 1 che precede, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2 che precede;
subiti da:
• recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
• alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricoli in genere;
• enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento amianto, capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in esso contenuto;
• serramenti, vetrate e lucernari ingenere;
• lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
REI020) - Eventi sociopolitici
La Società si obbliga ad indennizzare:
a) danni materiali e diretti al fabbricato assicurato da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse o di atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
b) gli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da scioperanti o persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
In tali casi sono comunque esclusi i danni:
• da furto e -salvo quanto previsto delle Condizioni Generali di Assicurazione- i guasti o rotture ai serramenti causati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato;
• di smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità , di diritto o di fatto, od in occasione diserrata;
• da imbrattamento;
• da inondazione, alluvione, allagamento ofrana;
• di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
• causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al precedenti punto
a) e b), anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI021) - Sovraccarico neve
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati - escluso il loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato del peso della neve.
La Società non risponde dei danni causati:
• da valanghe o slavine;
• da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
• ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e/o eventuali disposizioni locali, ed al loro contenuto;
• ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al lorocontenuto;
• ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
• a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
REI022) - Pannelli Solari e/o Fotovoltaici(garanzia a primo rischio assoluto)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato- ferme le esclusioni previste in polizza - da:
a) eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, sollevate o abbattute grandine e tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona;
b) incendio, fulmine, scoppio, esplosione, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, sono compresi anche i danni a seguito di caduta di alberi o di distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine ed i guasti causati ai pannelli solari assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
c) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
d) urto veicoli stradali che non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
e) onda sonica, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI023) - Pannelli Solari e/o Fotovoltaici(garanzia a primo rischio assoluto) per danni da fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli solari.Sono inoltre escluse tutte le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI024) - Spese di ricerca e riparazione
La Società si obbliga in caso di danno indennizzabile a termine di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta, anche causate da gelo, a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. La Società non risponde di eventuali maggiori spese conseguenti all'impossibilità di reperire materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati. Sono inoltre escluse tutte le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI025) - Spese di ricerca e riparazione per impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento
La Società si obbliga in caso di danno indennizzabile a termine di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta, anche causate da gelo, a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi per gli impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale e diretto al fabbricato xxxxxxxxxx.Xx Società non risponde di eventuali maggiori spese conseguenti all'impossibilità di reperire materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati. Sono inoltre escluse tutte le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI026) - Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza al fabbricato
La Società si obbliga in caso di danno indennizzabile a termine di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta, anche causate da gelo, a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi per gli impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato, esclusi quelli destinati ad irrigazione od a servizio di piscine, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale e diretto al fabbricato assicurato. La Società non risponde di eventuali maggiori spese conseguenti all'impossibilità di reperire materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati. Sono inoltre escluse tutte le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
REI027) - Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas
La Società si obbliga - in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione posti a servizio del fabbricato assicurato che comporti il blocco dell'erogazione del gas da parte dell'Azienda di distribuzione - a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale e diretto al fabbricato assicurato
La Società non risponde di eventuali maggiori spese conseguenti all'impossibilità di reperire materiali di rivestimento di pavimentazioni e/o pareti conformi a quelli originariamente installati. Sono inoltre escluse tutte le spese necessarie per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI029) - Anticipi di indennizzo
L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, un importo pari alla percentuale riportata nel Prospetto Riepilogativo dell'ammontare presumibilmente indennizzabile e sino al massimo per sinistro e annualità di
€ 500.000,00, in base alle risultanze acquisite, purché:
• l'indennizzo non sia inferiore a €50.000,00;
• non siano sorte contestazioni sulla risarcibilità del sinistro;
• il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
• l'indennizzo presumibile non sia inferiore a quanto riportato nel prospetto riepilogativo;
• non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.
L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo
REI030) - Deflagrazione in apparecchiature per riscaldamento (sottoposti a ordinaria manutenzione). Limiti e franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI031) - Xxxxx materiali e diretti arrecati all'abitazione e al suo contenuto causati da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'abitazione ed al servizio della stessa, a condizione che il danno sia conseguente a Sinistro indennizzabile e l'abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del Sinistro. Limiti e franchigie come da Prospetto Riepilogativo.
REI032) - Costi accessori (smontaggio e rimontaggio, deposito presso terzi, costi per l'isolamento e per l'estinzione Incendi), compresi i costi per la riparazioni dei locali e necessari a seguito del sinistro.Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI033) - Migliorie costruttive effettuate dopo i danni provocati da Incendi.Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI034) - Danni da incendio, qualora sia assicurata la partita "Contenuto", agli oggetti posti all'aperto e nelle pertinenze.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI035) - Fenomeno elettrico
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualunque causa dovuti, causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, che si manifestassero:
a) negli impianti motore, impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato;
b) nelle macchine ed apparecchiature elettriche o elettroniche, compresi apparecchi sonori ed audiovisivi, elaboratori elettronici con i relativi supporti magnetici, qualora sia assicurata la Partita Contenuto.
La società non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione, imperizia e/o negligenza. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI036) - Spese relative al rimpiazzo combustibile
La Società indennizza le spese necessarie al rimpiazzo di combustibile conseguente a fuoriuscita dello stesso dovuta a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato o della porzione assicurata.Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
REI037) - Merci in refrigerazione
La Società indennizza i danni conseguenti a deterioramento di generi alimentari, a seguito di mancanza o anormale produzione del freddo, riposti in apparecchi refrigeratori e/o congelatori nella dimora abituale, conseguenti a:
1. sinistro indennizzabile a termini di polizza;
2. eventi accidentali a seguito di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.
Sono esclusi:
1. i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o installazione;
2. i danni derivanti da errata manovra o da scarso rendimento degli impianti.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore. Opera solo se assicurata la Partita Contenuto.Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
REI038) - Cristalli
La Società indennizza nella forma a "Primo Rischio Assoluto" i danni materiali e diretti a seguito di rotture dovute a fatto di terzi o causa accidentale, di lastre di cristallo, specchi e vetri installati nell'abitazione o sui suoi serramenti,sempreché alla data di entrata in vigore della presente esse siano integre ed esenti da difetti.
Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a sensi di polizza. L'Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe, inondazioni, alluvioni, grandine, fulmine, gelo, incendio, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore e radiazioni atomiche, purché¿ il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre
o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
Art.28 - Rischio Locativo.
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato/Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato/Contraente
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Art.29 - Ricorso Terzi.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia, il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato/Contraente.
L'Assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato/Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
• quando l'Assicurato/Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali rispetto all'Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n° 216, nonché gli amministratori dellemedesime.
L'Assicurato/Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato/Contraente. L'Assicurato/Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C..
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Art.30 - Esclusioni.
La Società, salvo specifica deroga o precisazione alle singole Sezioni, non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;
b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioniradioattive;
c) causati da dolo e colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
d) avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoto, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, accumuli esterni di acqua.
e) dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del fabbricato oggettivamente riscontrabile;
f) da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture non installate nel fabbricato assicurato;
g) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o un fenomeno elettrico, dovuto ad usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione o da manomissione;
h) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali;
i) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
j) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
k) ai lucernari, alle lastre se derivanti da vizio di costruzione o difettosa installazione nonché quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, e lavori di manutenzione straordinaria;
l) da furto, rapina, saccheggio o estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, anche avvenuti in occasione degli eventi per i quali è operante l'assicurazione;
m) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo provocati da: produzione, distribuzione, manutenzione o detenzione di amianto o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o natura l'amianto, dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
n) di semplici bruciature non accompagnati da sviluppo di fiamma;
o) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
p) i danni da rottura di tubazioniinterrate.
Nonchè i danni subiti da:
q) coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, verande, tende esterne, gazebo e cose mobili all'aperto;
r) lastre di vetro, cristallo, in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine,
s) alberi e cespugli;
t) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, camini, tende, tendoni, impianti ed attrezzature sportive, impianti dedicati a produzione di energia alternativa, antenne e installazioni a servizio;
u) fabbricato o tettoie aperte su uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistri e da quanto in essi contenuto;
v) vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
w) guasti o rotture in genere a seguito di cadute ed urti;
Art.31 - Fabbricati in condominio.
Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Art.32 - Efficacia dell'assicurazione.
L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato sia corrispondente alle dichiarazioni scritte del Contraente riportate nella Scheda Tecnica di polizza.
Art.33 - Rinuncia alla rivalsa.
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 C.C., verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.
Art.34 - Limitazioni.
La garanzia è operante, fermo il limite della somma assicurata, con le limitazioni come da Prospetto Riepilogativo ed inerente a:
REI039) - pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
REI040) - denaro.
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE B
XXXXX E RAPINA
Art.35 - Oggetto dell'assicurazione.
L'assicurazione, nei limiti della somma assicurata ed alle condizioni che seguono, indennizza i danni materiali e diretti causati da sottrazione o danneggiamento del contenuto dell'abitazione dell'Assicurato, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimandelli o arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità del personale;
c) in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi
d) con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti dei locali
REF010) - con uso di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare. In tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 del quinto giorno successivo. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza particolari sistemi di difesa la Società indennizza il danno soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali sistemi di difesa come previsto dalla precedente lettera a).
Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati al contenuto e all'abitazione nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli e le spese per la sostituzione delle serrature e rifacimento delle chiavi(anche condominiali) con altre equivalenti per qualità, in presenza di denuncia all'Autorità competente di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse.
Art.36 - Esclusioni.
La società non indennizza i danni:
a) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei familiari e di altre persone con lui stabilmente conviventi o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato/Contraente, di altre persone di cui debba rispondere, di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o comunque da lui ammesse nei locali stessi;
c) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, occupazione militare, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, qualora il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
d) avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, qualora non custoditi in cassaforte, la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
e) relativi ai danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
f) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune.
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Art. 37 - Mezzi di chiusura dei locali
L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, xxxxxxxxx od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangoli, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
In caso di sinistro furto, perpetrato con le modalità previste all'art. 28) delle Condizioni Generali di Assicurazione relative alla Sezione Furto e qualora i mezzi di chiusura e protezione di cui sono dotati i locali non siano riconducibili a quelli sopra descritti, la Società rimborserà l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.
Sono peraltro esclusi i danni da furto quando non è operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.
E' tuttavia ammesso che, quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte o delle finestre. In tal caso, qualora avvenga un sinistro, la Società corrisponderà l'80% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.
Art. 38 - Limitazioni
La garanzia è operante, fermo il limite della somma assicurata, con le limitazioni come da Prospetto Riepilogativo ed inerente a:
REF001) - pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
REF002) - gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
REF003) - denaro;
REF004) - per le cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni.
Art. 39 - Locali di villeggiatura
REF005) - L'assicurazione è prestata per il furto delle cose assicurate limitatamente al periodo durante il quale l'Assicurato e suoi familiari conviventi, risiedono temporaneamente in locali di villeggiatura non di proprietà dell'Assicurato/Contraente, a seguito di furto con scasso dei locali stessi.
Restano esclusi denaro, titoli di credito, quadri, arazzi ed oggetti d'arte, collezioni in genere. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.
Art. 40 - Forma dell'assicurazione
L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..
Art. 41 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato/Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato/Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato/ Contraente.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Art. 42 - Riduzione delle somme assicurate - reintegro automatico
In caso di sinistro, la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato, di un importo uguale a quello indennizzabile, ma verrà automaticamente reintegrata del valore del danno stesso. Per i danni da furto, il reintegro avverrà solamente dal momento in cui i locali e/o i mezzi posti a riparo e protezione delle cose assicurate, saranno stati ripristinati alle stesse o migliori condizioni previste dalla polizza per l'operatività della copertura assicurativa. Resta inteso che l'Assicurato si impegna a versare alla Società il corrispondente premio di reintegro.
Art. 43 - Furto, scippo, rapina o estorsione fuori dall'abitazione
REF006) - La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato ed i suoi familiari con lui stabilmente conviventi dei danni materiali e diretti a loro derivanti da:
a) scippo (sottrazione di cose strappando le stesse di mano o di dosso alla persona che le detiene) o da rapina ed estorsione (sottrazione di cose con violenza, minaccia o costrizione), effettuati al di fuori dei locali dell'abitazione assicurata, ma entro i confini del territorio italiano, ivi comprese le spese per la duplicazione dei documenti e per il rifacimento delle chiavi;
b) furto, rapina ed estorsione di affetti personali al seguito dell'Assicurato o dei suoi familiari in alberghi o locali di villeggiatura, non di proprietà, temporaneamente occupati per il periodi di villeggiatura;
c) furto con scasso, esclusi i valori, qualora le cose assicurate si trovassero a bordo di autovetture, in cabine di navi o di vagoni letto, od in altri locali, purché il furto sia avvenuto con scasso o rottura delle serrature o di altri congegni posti a chiusura e protezione delle autovetture o dei vani indicati. Il furto su autovetture è compreso solo se le cose assicurate siano state riposte, in modo non visibile dall'esterno, nel bagagliaio chiuso a chiave
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.
Art. 44 - Furto dei dipendenti e collaboratori domestici
REF007) - La garanzia è prestata contro i furti commessi da dipendenti o collaboratori familiari dell'Assicurato/Contraente, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, anche in servizio non continuativo, purché l'Assicurato/ Contraente ne denunci l'infedeltà all'Autorità competente.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo. Art. 45 - Guasti dei ladri ai locali ed infissi
REF008) - Guasti dei ladri ai locali ed infissi
L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi casseforti, armadi e camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte.
Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo. Art. 46 - Atti vandalici
REF009) - Atti vandalici
La Società, risponde dei danni materiali e diretti ai locali ed alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.
Art. 47 Concomitanza Scoperti
Qualora, in caso di sinistro, vi sia applicazione di più scoperti previsti dalla presente Sezione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del:
• 15% se coesistono due scoperti;
• 25% se coesistono più di due scoperti.
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVI ALLA SEZIONE C
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI - R.C.T./R.C.O.
Art. 48 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga, nei limiti del massimale assicurato, a tenere indenne l''Assicurato, inteso come:
• Il Contraente, il coniuge convivente od il convivente more-uxorio;
• I componenti il suo nucleo familiare purchè conviventi nella medesima ubicazione, i figli minorenni dellAssicurato/ Contraente, non appartenenti al suo nucleo familiare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio, nonché i minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo di affidamento;
• Persona diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulta assicurata con la presente polizza;
di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale inerente:
1) la vita privata (esclusi rischi inerenti a qualsiasi attività professionale, salvo che per i domestici); La garanzia comprende altresì i danni derivanti:
a) cagionati a terzi da domestici, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge;
b) dalla proprietà e conduzione di piscine, attrezzature sportive e per il gioco, giardini, strade private, parchi ed orti e relative recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici, purché pertinenti la dimora abituale o saltuaria del Contraente;
c) dalla caduta di antenne per la televisione o per radioamatori e di pannelli solari;
d) da scoppio, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi, elettrodomestici, gas ad uso domestico;
e) dalla pratica amatoriale di sport comuni e altre attività del tempo libero quali giardinaggio, modellismo, campeggio, bricolage;
f) dalla proprietà ed uso da parte dell'Assicurato di armi, anche da fuoco, nonché all'uso di esse a scopo di difesa purché l'Assicurato sia in regola con le leggi vigenti e con esclusione del loro impiego per l'esercizio della caccia
g) a intossicazione ed avvelenamento provocati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
h) dalla proprietà e uso di biciclette, veicoli non a motore, windsurf, imbarcazioni a remi e a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, di cavalli da sella esclusi il noleggio, la locazione e la partecipazione a gare;
i) da lavori di ordinaria manutenzione dei locali di abitazione destinati a dimora abituale;
j) a terzi, trasportati e non, da figli minori o incapaci dell'Assicurato, in conseguenza di messa in circolazione e/o guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti, propri e/o di terzi, in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida o uso,purché i minori stessi risultino sprovvisti di patente di guida. La validità della garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli soggetti all'assicurazione RC obbligatoria, all'esistenza di operante copertura assicurativa verso terzi e, ove possibile, verso trasportati anche ai sensi della Legge stessa. La garanzia è operante solo in relazione all'azione di rivalsa eventualmente svolta dall'Assicuratore della Responsabilità Civile del veicolo a motore che ha pagato i danni derivanti dal sinistro;
k) dai figli minori del Contraente/Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
l)
nonché per i danni derivanti:
RER013) - da caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti, per colpa dell'Assicurato / Contraente, purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle componenti autorità. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
RER014) - da spargimenti di acqua o rigurgito di fogne solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture per la sola quota di competenza dell'Assicurato/Contraente.Sono anche compresi i danni da spargimento di acqua comunque determinatosi, purché imputabili alla conduzione del fabbricato occupato dall'Assicurato/ Contraente. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
RER015) - al possesso di animali domestici e da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del Contraente,
purché detti terzi non svolgano per professione tale attività.
Per danni da proprietà di cani è operante la Franchigia presente nel Prospetto Riepilogativo esclusivamente per i cani elencati nell'ordinanza del 27/04/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani" e successive modifiche. La garanzia si intende prestata sempreché l'Assicurato sia in regola con la normativa vigente per la proprietà e il possesso e la detenzione dei cani. Qualora vengono meno tali requisiti, la Società risponderà integralmente del danno cagionato a terzi, con applicazione di uno scoperto del 20% dell'importo di ciascun sinistro, a carico dell'Assicurato. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
RER016) - da lavori - affidati a terzi - da straordinaria manutenzione, limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato quale committente di detti lavori, purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
RER017) - dall'abbattimento e dalla manutenzione delle piante e/o alberi, caduta di piante e/o alberi, rami e parti di essi.
Limiti e franchigie come da prospetto riepilogativo; Art. 49 - Esclusioni
A. L'Assicurazione non comprende idanni:
• derivanti dalla proprietà, guida ed uso di veicoli e natanti a motore nonché aeromobili, salvo quanto specificamente previsto;
• alle cose ad agli animali che l''Assicurato/Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
• derivanti dai lavori di manutenzione straordinaria relativi ad ampliamenti, sopraelevazioni di fabbricati;
• di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell''atmosfera, contaminazione di acque, terreni ocolture;
• derivanti da incendio delle cose dell''Assicurato/Contraente, da furto o rapina;
• cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
• dalla pratica dei seguenti sport; pugilato, rugby, lotta nelle sue varie forme, guida di slitta, sport aerei o attività aeree in genere;
• provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e logoramento per vetustà;
• verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
• direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
• derivanti dall'esercizio della caccia compreso l'uso di cani;
• derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
• causati a terzi durante combattimenti illegali tra animali;
• da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
• provocati sotto l'influsso di sostanza alcoliche o stupefacenti.
B. Non sono considerati terzi:
• il coniuge, i genitori, i figli dell''Assicurato/Contraente nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, nonché gli addetti ai servizi domestici e le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio (salvo quanto previsto all'Art. 48)
• tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Art. 50 - Validità territoriale
La garanzia è valida per danni che avvengano nel mondo intero.
Art. 51 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell''Assicurato/Contraente, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all''Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all''azione promossa contro l''Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l''Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall''Assicurato/Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale.
Art. 52 - Inquinamento accidentale
Ferma l'esclusione dell'Art.39 Esclusioni, sono compresi i danni:
RER018) - conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo esclusivamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale; Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.
RER019) - i danni materiali provocati dall'olio combustibile immagazzinato per il riscaldamento se derivanti da fatto improvviso ed accidentale; Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.
Art. 53 - Fuoriuscita di liquidi
RER020) - La garanzia comprende i danni causati a terzi da fuoriuscita di liquidi, con i criteri di seguito indicati:
1. Relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario della dimora abituale o non abituale, la garanzia opera, ferma l'esclusione dei danni da gelo, quando la fuoriuscita di liquidi sia conseguente alla rottura accidentale di condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio del Fabbricato assicurato, gronde e pluviali, condutture di scarico di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, apparecchi e macchine ad uso domestico utilizzati dall'Assicurato.
2. Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato. Resta inteso che per questa garanzia il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con applicazione della Franchigia per Sinistro indicata sulla Scheda di polizza o, comunque, con quella maggiore eventualmente prevista per l'analoga garanzia nella sezione Incendio. Si conviene tra le parti che per le garanzie indicate l'Assicurazione è operante sino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla Scheda di polizza, che costituisce il massimo esborso per Sinistro e annualità assicurativa a carico della Società. Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo.
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Art. 54 - Responsabilità civile verso dipendenti e addetti ai servizi domestici (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l''Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, e spese), quale civilmente responsabile per i danni a persona, entro il limite indicato in polizza:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n° 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla stipula del presente contratto, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti ai sensi del D.Lgs 10 Settembre 2003 n. 276, addetti alla manutenzione, pulizia e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n° 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla stipula del presente contratto, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un''invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base alla Tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lettera a) del D.Lgs 23/02/2003 n. 38 e successive modificazioni e/o integrazioni intervenute sino alla stipula del presente contratto, debitamenteapprovata.
L'assicurazione non comprende le malattie professionali.L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall''INPS ai sensi dell''Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222. L''assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l''Assicurato sia in regola con gli obblighi dell''assicurazione di legge. Tuttavia la garanzia conserva la propria efficacia anche se l''Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall''assicurazione di legge, in quanto ciò sia dovuto ad inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. Per quanto riguarda la gestione delle vertenze di danno e le spese legali vale quanto disposto dall''art. 36.
Art. 55 Pluralità di assicurati
Qualora l'assicurazione sia prestata per una pluralità di assicurati,il massimale stabilito in Polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Art. 56 - Danni da interruzione e sospensione di attività
Sono compresi i danni da:
RER004) - La garanzia si estende ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.Limiti e Franchigie come da Prospetto Riepilogativo;
L'ASSICURATO/CONTRAENTE L'Agente Speciale
CREA Assicurazioni S.p.A.
Esemplare per: Contraente da rendere firmato a SACE BT Intermediario
Proposal Form - CREA per SACE BT - Protezione Casa e Famiglia
Tutte le dichiarazioni del contraente/assicurato al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione e del questionario devono essere esatte, complete e veritiere (artt. 1892, 1893 e 1894 cc). Si considera rilevante qualsiasi informazione che potrebbe influenzare la valutazione e l’accettazione della proposta da parte dei sottoscrittori, per cui in caso di dubbi nel considerare un informazione rilevante o meno, la stessa deve essere specificata.
(NB. compilare un questionario per ogni dimora da assicurare) Anagrafica contraente/assicurato
Tipologia soggetto richiedente (persona fisica/persona giuridica) | ||
……. | ||
Se Persona giuridica indicare tipologia (se ditta individuale, aggiungere oltre la P.iva, anche il CF del titolare) | ||
……. | ||
Cognome Nome / ragione sociale | Codice fiscale / Partita IVA | |
……. | ……. | |
Nazione* | Provincia* | Comune/Città* |
……. | ……. | ……. |
Indirizzo* | Numero civico* | Cap* |
……. | ……. | ……. |
Recapito telefonico* | Indirizzo di posta elettronica* | |
……. | ……. |
Caratteristiche Polizza
Data di decorrenza | ……/……/……… | |
Durata | Annuale | |
Proroga | Annuale tacito rinnovo | |
Frazionamento delle quietanze | Unica soluzione | |
Polizze in corso per gli stessi rischi (se si, indicare sotto) | Sì No | |
……. | ||
Polizze annullate negli ultimi due anni (se si indicare sotto il motivo dell’annullamento) | Sì No | |
……. |
Dimora da assicurare
Nazione* | Provincia* | Comune/Città* | |
……. | ……. | ……. | |
Indirizzo* | Numero civico* | Cap* | |
……. | ……. | ……. | |
Utilizzo ubicazione | Dimora abituale | Dimora saltuaria (assicurabile solo se richiesta copertura per la dimora abituale) | |
Tipologia di ubicazione | Villa a Schiera | Villa Singola | Abitazione in condominio |
Il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate è costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiale incombustibile, solai e armatura del tetto comunque costruiti: | Sì No |
Corsi d’acqua nelle vicinanze (se si, Indicare denominazione) | ……. |
NB Verificare esistenza di cinematografi, discoteche, teatri, night clubs, grandi empori, supermercati, rimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi infiammabili ad uso commercio. | |
Xxxxx subiti negli ultimi 20 anni (se esistenti specificare sotto) | Sì No |
……. |
Garanzie di Polizza relative alla suddetta ubicazione:
Garanzia | Somme Assicurate | ||
Sez. A – Incendio (obbligatorio) | |||
Incendio Fabbricato (esclude la presenza della garanzia rischio locativo sotto) | P.R.A | Valore intero | € ……. |
Incendio Contenuto | P.R.A | Valore intero | € ……. |
Rischio Locativo (solo se il richiedente è l’inquilino esclude la presenza della garanzia fabbricato sopra) | P.R.A | Valore intero | € ……. |
Ricorso a terzi | € ……. | ||
Sez. B – Furto (opzionale) | |||
Furto Contenuto | P.R.A | Valore intero | € ……. |
Garanzia comune a molteplici ubicazioni
Sez. C – Responsabilità Civile famiglia (opzionale) | Sì No | € ……. |
Dati eventuale vincolo
Fabbricato vincolato (se si, indicare valore vincolo) | Sì No | € ……. | |
Istituto di credito | ……. | ||
Denominazione e indirizzo agenzia | ……. | ||
Scadenza vincolo | ……. | ||
Notaio | ……. | Rep. | ……. |
Dichiarazioni richiedente
Esistono polizze in corso stessi rischi? | Sì No |
Qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura assicurativa per la Casa e Famiglia dell’Assicurato negli ultimi 5 anni? | Sì No |
Sinistri pregressi
Sinistri negli ultimi due anni (se esistenti, specifica sotto) | Sì No | ||||
Data di accadimento | Sinistro: Incendio, RCT, RCO, RC Professionale Amministratore | Tipologia di sinistro | Importo del danno in € | P = Pagato R = Riserva | Copertura Assicurativa |
Sì No | |||||
Sì No | |||||
Sì No |
Note e altre informazioni utili alla valutazione del rischio
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L’Assicurando conferma la veridicità delle informazioni e dei dettagli forniti nel presente Questionario che farà parte integrante del Contratto di assicurazione.
Data_ _ Firma dell’Assicurando