Contract
Imposa di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € 45,00.
CONTRATTO D’APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI BAR E TAVOLA FREDDA FREDDA PRESSO L’OSPEDALE SAN XXXXXXXX XXXXXX DI MERATE
TRA
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, in seguito denominata ASST, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03622120131, rappresentata dal Direttore della S.C. Provveditorato - Economato, Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Merate (LC) il 17.10.1959 e domiciliato per la carica in Lecco, Via dell’eremo, 9/11
E
la ditta PUNTO GRILL SERVICES SRL, Via 4 novembre, 7 - 38023 Cles (TN), P. IVA: 01066300227, in persona del sig. Xxxx Xxxxx, nato a Cles il 02/10/1956, C.F. RSTNZE56R02C794T, in qualità di Amministratore Unico della E.S.P. Invest srl, quale l’Amministratore Delegato della predetta società Punto Grill Services SRL.
PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 358 del 15 giugno 2017, l’ASST di Lecco ha aggiudicato della concessione del servizio per la gestione dell’attività di BAR e tavola fredda presso l’Ospedale San Xxxxxxxx Xxxxxx di Merate alla ditta PUNTO GRILL SERVICES SRL;
- che con polizza fidejussoria n. 377, rilasciata da Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non, è stata costituita garanzia fideiussoria di € 63.720,00 come previsto dall’articolo 103, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
Rep. Gen. N. 223/2017
50.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Norme regolatrici.- Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, il Capitolato di gara, la documentazione amministrativa integrale, l’offerta economica, ancorcé non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nello stesso, da quanto segue:
a) dalle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, per quanto applicabili, del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.
Art. 2 – Oggetto del contratto.- L’ASST di Lecco affida la concessione del servizio per la gestione dell’attività di BAR e tavola fredda presso l’Ospedale San Xxxxxxxx Xxxxxx di Merate alla ditta PUNTO GRILL SERVICES SRL, nel rispetto delle condizioni riportate nel presente contratto e nei relativi allegati così come meglio specificato ai successivi articoli e nei limiti delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità;
Art. 3 – Canone annuo per la concessione.- Il gestore dovrà corrispondere
all’Amminstrazione, quale corrispettivo per la concessione dell’attività commerciale, un canone mensile omnicomprensivo pari ad € 14.750,00 + IVA, per un totale di € 1.593.000,00 + IVA per i 9 anni di contratto, da corrispondersi posticipatamente entro il 10° giorno del mese successivo. Tale canone include i consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, condizionamento, occorrenti per il funzionamento dell’esercizio commerciale e forniti dall’Amministrazione.
Art. 4 - Durata del contratto.- Il contratto avrà validità di 9 anni, presumibilmente a partire dal 01/11/2017 fino al 31/10/2026.
ART. 5 - Locali ed impianti.- Per lo svolgimento dell’attività commerciale di BAR e tavola fredda l’ASST di Lecco mette a disposizione del gestore i locali siti nell’Ospedale San Xxxxxxxx Xxxxxx di Merate. Gli ambienti sono già completi e pienamente funzionali e funzionanti per il servizio. In particolare tali ambienti sono già completi di pavimenti, porte, serramenti, vetrina d’ingresso, di quadro e impianto elettrico, di servizi igienici, di impianti idrici, di arredi e attrezzature.
Le insegne o eventuali etichette identificative da porre sulla vetrina dell’esercizio commerciale devono essere concordate, per contenuti ed aspetti estetici, con l’Amministrazione. Le eventuali modifiche dei locali (di carattere murario e d’impiantistica e relativi a controsoffitto, corpi illuminanti e tinteggiature) saranno a carico del concessionario, e dovranno essere preventivamente autorizzati da questa Amministrazione.
E' a carico del concessionario l'ottenimento ed il mantenimento di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per l'attività, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie.
Il concessionario potrà utilizzare, senza ulteriori spese, i beni mobili e strumentali di proprietà dell'Amministrazione, provvedendo, a propria cura e spese, alla integrazione di arredi, attrezzature, macchine che dovranno risultare compatibili con gli spazi e gli impianti predisposti dall’Amministrazione, nonché con la tipologia propria per garantire la fruizione del servizio agli utenti portatori di “handicap”.
ART. 6 - Modalità di conduzione del servizio.- Devono essere assicurati almeno i seguenti orari di apertura per ogni giorno feriale e festivo (compresa la domenica): dalle ore 7.30 alle 20.30.
Eventuali ampliamenti della durata di apertura dell’esercizio devono essere concordati con l’Amministrazione.
Il concessionario è ritenuto responsabile a tutti gli effetti del servizio, sia per la propria condotta che per quella del personale dipendente ai fini disciplinari interni e sia per ogni danno e molestia che potesse derivarne ai clienti o a terzi. Il concessionario deve altresì provvedere con proprio personale ed attrezzature alla pulizia (dei pavimenti, degli infissi, dei vetri, ecc.) e al riordino di tutti i locali e servizi (spogliatoio, magazzino, ecc. eventualmente messi a disposizione dall’Amministrazione) nel rispetto assoluto del decoro e dell’igiene, comprese periodiche ritinteggiature.
L’Amministrazione potrà effettuare ispezioni, senza alcun obbligo di preavviso, per verificare il rispetto delle norme igieniche.
Deve essere installato idoneo registratore di cassa ai fini fiscali.
Il concessionario non può cedere o affittare in tutto e in parte gli spazi assegnati, come non può servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze per adibirli ad uso diverso da quello indicato nel presente contratto. Il
concessionario si impegna a gestire conformemente alle indicazioni della Direzione Medica di Presidio lo smaltimento dei rifiuti prodotti nello svolgimento della propria attività.
ART. 7 - Operatori addetti al servizio.- Il concessionario si impegna a prevedere la riassunzione a titolo preferenziale e conformemente alle tipologie contrattuali già in essere, così come definite dal CCNL di riferimento e dalla contrattazione di secondo livello, del personale tecnico dipendente, operante presso questa ASST, del concessionario uscente e a rispettare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai propri dipendenti.
Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti, sia nazionali che comunitarie, in materia di condizioni di lavoro e di sicurezza del lavoro, di tutela dei diritti sindacali e di rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale del concessionario. Il concessionario si impegna a fornire tutte le coperture assicurative previdenziali ed assistenziali a garanzia del formale buon andamento della convenzione esonerando l’ASST da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale – utente - datore di lavoro.
Il personale in servizio deve risultare regolarmente iscritto a libro paga ed assicurato, secondo le norme di cui al vigente contratto di lavoro di categoria. A tal fine il concessionario deve fornire almeno quadrimestralmente l’elenco del personale addetto con indicazione di generalità, domicilio, qualifica e orari di servizio.
Il personale suddetto deve inoltre essere munito, ove previsto, di aggiornato libretto sanitario ed è tenuto al pieno rispetto di tutte le norme di carattere igienico-sanitarie previste per l’attività in oggetto.
L’Amministrazione si riserva di procedere a sistematici controlli del pieno rispetto ed osservanza di tutto quanto sopra descritto.
Il numero del personale da adibire al servizio dovrà essere tale da assicurare un’organizzazione efficiente ed adeguata alle specifiche esigenze dell’utenza. ART. 8 - Prezzi di vendita.- Il concessionario potrà esercitare esclusivamente le attività relative al servizio di BAR e tavola fredda.
I listini prezzi con le tariffe da applicare dovranno essere sottoposti preventivamente all’autorizzazione dell’Amministrazione che li esaminerà sotto il profilo della congruità. Tutti i prezzi del servizio dovranno essere esposti al pubblico in modo chiaro e visibile.
Sarà consentita la vendita di toast, pizzette e panini caldi purché gli stessi vengano consumati all’interno del locale. E’ esclusa, in ogni caso, la possibilità di somministrazione di piatti caldi anche precotti.
I generi di consumo devono essere di ottima qualità; per il rifornimenti di questi da parte dei fornitori, l'aggiudicatario deve adoperarsi affinché avvenga nelle ore di minor affluenza del pubblico.
Ai dipendenti dell'Azienda dovrà essere praticata la riduzione del 10% su tutti i prezzi delle bevande, caffetteria e prodotti da forno.
L'aggiudicatario deve porre particolare attenzione per evitare eventuali abusi nel consumo di alcolici; la somministrazione di questi deve avvenire al solo servizio di banco, con esclusione assoluta di vendita ai degenti.
L'aggiudicatario non può e non potrà sollevare obiezioni al fatto che siano installati distributori automatici all'interno dell'Ospedale San Xxxxxxxx Xxxxxx di Merate, o per eventuali integrazioni degli stessi che l’Amministrazione riterrà necessario realizzare.
L’aggiudicatario dovrà altresì provvedere alla vendita, all’interno dell’area bar, di biglietti di trasporto pubblico, ed eventualmente potrà vendere, dietro autorizzazione di questa ASST, quotidiani e periodici.
L’Amministrazione, come per l’esposizione delle pubblicazioni in vendita, si riserva anche per tutti gli altri articoli in vendita la facoltà di dare indicazioni che siano ritenute opportune o necessarie, che saranno vincolanti per l’affidatario.
Si precisa che non sarà ammessa l’installazione di videogiochi o impianti similari all’interno dell’esercizio commerciale né la vendita di sigarette.
Non è altresì consentita l’installazione di impianti televisivi. E’ consentita la eventuale diffusione musicale a volume ridotto.
L'aggiudicatario si impegna all’eventuale stipula di apposite convenzioni relative all'erogazione delle colazioni ai donatori di sangue.
L'aggiudicatario dovrà, inoltre, essere disponibile a fornire eventuali ulteriori servizi, da concordare di volta in volta, ove l’Amministrazione ne faccia richiesta. Ai dipendenti dell'Azienda dovrà essere praticata la riduzione del 10% su tutti i prezzi delle bevande, caffetteria e prodotti da forno. E’ previsto uno sconto del 20% sul prezzo di listino al pubblico a fronte di abbonamenti settimanali prepagati.
ART. 9 - Revisione dei prezzi. - In applicazione e con le modalità di cui all’art. 175 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al termine di ogni anno il contributo dovrà essere revisionato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.
ART. 10 – Manutenzioni.- Sono a carico del concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riferiti alle opere ed
impianti all’interno dell’unità concessa; relativamente alle attrezzature ed arredi di proprietà sia dell'Amministrazione che del concorrente affidatario, i suddetti interventi saranno a carico dello stesso.
ART. 11 - Assicurazioni e Responsabilità.- Il concessionario deve essere intestatario, per l’intera durata del contratto, di polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dall’attività esercitata con massimali di almeno € 1.500.000,00 per ogni sinistro.
Deve inoltre essere stipulata apposita polizza incendio comprensiva di garanzia su ricorso terzi per un massimale di € 1.500.000,00.
Copie di tali polizze devono essere consegnate all’Amministrazione entro 30 giorni dalla firma del contratto e provata la loro adempienza in qualsiasi momento.
Questa Amministrazione si riterrà sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni o mancanze che si dovessero riscontrare relativamente ad attrezzature e merci di proprietà del concessionario.
Viene altresì declinata ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai rapporti di lavoro tra il concorrente affidatario ed il proprio personale dipendente, pur riservandosi la possibilità ispettiva.
ART. 12 - Direttore dell’esecuzione del contratto. – Il DEC, con cadenza mensile o comunque ogni volta che rilevi anomalie nell’esecuzione delle prestazioni da parte del concessionario (inesatti adempimenti, violazioni delle clausole contrattuali) provvede a formulare allo stesso la contestazione assegnandogli un termine per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Al contempo il DEC riferisce tempestivamente e comunque entro tre giorni dalla contestazione, per iscritto al RUP il quale, ricevute le controdeduzioni
del fornitore, provvederà, sentito il DEC, a comminare le penali contrattualmente previste o a valutare l’esistenza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.
Al termine del contratto, il DEC, verificata l’esatta esecuzione delle prestazioni, richiederà al RUP il rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio ex art. 102 d.lgs. 50/16 sulla base del quale si procederà allo svincolo della cauzione definitiva.
ART. 13 - Penalità. - In caso di ritardato pagamento del canone gli eventuali interessi di mora verranno corrisposti avendo quale riferimento l’indice Euribor maggiorato di otto (8) punti percentuali.
In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione del servizio senza giusta causa, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà:
✓ applicare una penalità nella misura del 3% sul valore mensile del contributo per irregolarità nella esecuzione del servizio;
✓ applicare una penalità nella misura dell’1% sul valore mensile del contributo per ogni giorno di interruzione nella esecuzione del servizio.
Nel caso di variazioni non concordate del prezzo al pubblico o al personale dipendente dell’ASST sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni violazione riscontrata.
In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile.
ART. 14 – Foro competente.- Per le controversie relative alla procedura di gara e all'esecuzione dei contratti, Xxxx competente è esclusivamente quello di
Lecco.
Nelle more di un eventuale giudizio, il concessionario non potrà sospendere o interrompere il servizio: in caso contrario l’Amministrazione potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 15 - Risoluzione del contratto. - Con comunicazione scritta da parte dell’amministrazione il contratto potrà essere risolto, nei seguenti casi:
• quando il concessionario senza giustificato motivo abbandoni il
servizio;
• quando il concessionario incorra in grave inadempienza agli obblighi contrattuali;
• quando il concessionario comprometta il buon andamento e la regolare esecuzione del servizio affidato, con l’inosservanza degli obblighi direttamente ascrivibili a sé ed al proprio personale.
ART. 16 – Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali. - Il Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali, approvato con deliberazione n. X/1299 del 30/01/2014, in sostituzione del Codice etico degli appalti, adottato con deliberazione X/1644 del 04/05/2011, costituisce parte integrante del presente contratto e le parti si impegnano a rispettarne i principi e i contenuti.
ART. 17 – Normativa prevenzione della corruzione e illegalità – Legge n. 190/2012 e s.m.i..- Il concessionario dichiara di essere consapevole che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i., comunque accertato dall’ASST, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e risarcimento del danno
- escussione della cauzione definitiva
- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia
Il contenuto delle norme succitate e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino al termine dell’esecuzione del contratto e pertanto le stesse, anche se formalmente non allegate al contratto, ne formano parte integrante, sostanziale e pattizia.
ART. 18 – Codice Etico Aziendale.- Il fornitore si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico adottato dall’ASST di Lecco e pubblicato sul sito internet xxx.xxxx-xxxxx.xx a cui si rimanda per la sua consultazione.
In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte della Società, il presente contratto si intenderà risolto con le modalità dell’art. 1456 del codice civile, con diritto dell’ASST di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
ART. 19 - Riconsegna al termine del periodo di gestione.- I locali per l’esercizio dell’attività ed i loro accessori, gli arredi, le attrezzature, macchine e suppellettili di proprietà sia dell'Amministrazione che del concorrente affidatario, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati previa verifica, in contraddittorio tra committente e assuntore, con verbale attestante la loro piena efficienza e lo stato di corretta manutenzione. Al
termine del contratto tutte le attrezzature e gli arredi eventualmente acquistati dal concessionario diverranno di proprietà dell’ASST di Lecco.
ART. 20 – Normativa prevenzione della corruzione e illegalità – Legge n. 190/2012 e s.m.i.- L’APPALTATORE dichiara di essere consapevole che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i., comunque accertato da questa Azienda, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e risarcimento del danno
- escussione della cauzione definitiva
- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia
Il contenuto delle norme succitate e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino al termine dell’esecuzione del contratto e pertanto le stesse, anche se formalmente non allegate al contratto, ne formano parte integrante, sostanziale e pattizia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per l’ASST di Lecco, x.xx digitalmente
IL DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO – ECONOMATO
Per PUNTO GRILL SERVICES SRL
x.xx digitalmente Sig. Xxxx Xxxxx
PATTO DI INTEGRITA’
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 l.r. n. 30/2006, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 50/2016.
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1
l.r. n. 30/2006. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00, nonché per l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere
consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell’iscrizione all’Albo/Elenco. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad Albi/Elenchi Fornitori, l’operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.3. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della l. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta
normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
1.4. si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
1.5. si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;
1.6. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
1.7. si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiale a discarica;
B. fornitura e/o trasporto terra;
C. fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
D. fornitura e/o trasporto di bitume;
E. smaltimento rifiuti;
F. noli a caldo e a freddo di macchinari;
G. forniture di ferro lavorato;
H. servizi di guardiania dei cantieri.
2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.
Articolo 3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
1. L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione dello stesso.
2. L’amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall’affidatario ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 118 del codice dei contratti pubblici nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dal Comitato previsto all’art. 10 della l.r. 9/2011 di concerto con i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ allegato A1 sez.1 della l.r. 30/2006.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga
garantito adeguato contradditorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall’articolo 2 comporta:
A. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
B. la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
C. l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all’All. A1 l.r. n. 30/2006 l’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 2. La Giunta e i soggetti del Sistema Regionale di cui all’ All. A1 l.r. 30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/16.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
Il presente Patto di Integrità degli Appalti Regionali dispiega i suoi effetti fino
alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.
1. Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 l.r. n. 30/2006.
x.xx digitalmente
Per l’ASST di Lecco
Il Direttore S.C. Provveditorato – Economato
x.xx digitalmente
Per la Società PUNTO GRILL SERVICES SRL Sig. Xxxx Xxxxx