DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (versione 05-18)
DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI
Fatta salva una differente e più dettagliata definizione, con i seguenti termini si intende:
• per “Committente”, Opac S.r.l., società con sede legale in Torino, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00, e operativa in Xxxxxxx xx Xxxxxx (Xx), xxx Xxxxxx 00, CF/P.Iva 05053860010;
• per “Fornitore”, la parte che fornisce i beni e i servizi alla Committente;
• per “Beni”, i beni mobili materiali da consegnarsi dal Fornitore in conformità con il Contratto;
• per “Consegna”, il completamento della consegna dei beni e dei servizi da parte del Fornitore oggetto della fornitura;
• per “Ordine” o “Ordine d’Acquisto”, l’ordine della Committente emesso nei confronti del Fornitore per l’acquisto di beni o servizi specificati nell’Ordine stesso.
1. ASPETTI GENERALI
1.1. Il rapporto contrattuale tra Committente e Fornitore è retto dalle presenti condizioni e da quelle specifiche espresse nell’ordine, nonché dai capitolati generici o specifici riguardanti l’esecuzione dell’ordine emessi dalla Committente. Non sono pertanto ritenute valide eventuali condizioni di vendita in uso presso il Fornitore contrastanti con esse. Deroghe e condizioni aggiuntive sono valide solo se concordate per iscritto.
1.2. Il fornitore è tenuto a formalizzare la propria accettazione con la restituzione del duplicato dell’ordine debitamente sottoscritto. Qualora la Committente non riceva la copia del duplicato stesso, l’esecuzione della fornitura da parte del Fornitore costituisce in ogni caso accettazione delle condizioni generali e particolari di cui al punto 1.1.
1.3. Con l’assunzione dell’ordine il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia civile, fiscale, amministrativa, valutaria, doganale, previdenziale, ecc. e di conseguenza la Committente non può in alcun modo essere chiamata a rispondere elle eventuali irregolarità del Fornitore stesso.
1.4. Nel caso in cui intervengano gravi ed evidenti circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sia in grado di assicurare l’assolvimento degli impegni assunti nonché in caso di fallimento, concordato, amministrazione straordinaria o ammissione a qualsiasi procedura concorsuale a carico del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione dell’azienda la Committente ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.
2. GARANZIA
Ogni fornitura si intende eseguita con la garanzia del Fornitore che la merce fornita è esente da vizi di qualsiasi genere, anche non apparenti; le denunzie di ogni vizio o difetto possono essere fatte dalla Committente, in deroga al disposto di cui gli articoli 1495 e 1667 del Codice Civile, in qualsiasi momento. Trova inoltre applicazione quanto stabilito al successivo punto 8.
3. INADEMPIENZE
In caso di inadempienza a una qualsiasi delle presenti condizioni generali di fornitura, la Committente si riserva il diritto di trattenere la somma dovuta al Fornitore a qualsiasi titolo, a parziale copertura del risarcimento dei danni.
4. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI TECNICHE
4.1. Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con la Committente e a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l’esecuzione dell’ordine. Con l’accettazione delle presenti condizioni generali, il Fornitore si vincola altresì e si obbliga al rispetto dell’Accordo di Riservatezza, qui allegato.
4.2. Le informazioni tecniche (come tali devono intendersi, oltre quelle sopra indicate, ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica, nonché modelli, prototipi, campioni, attrezzature che la Committente mette a disposizione del Fornitore per l’esecuzione dei suoi ordini) restano di esclusiva proprietà della Committente e possono essere utilizzate esclusivamente per l’esecuzione degli ordini stessi. Il Fornitore è tenuto a conservarle con la massima cura e a restituirle alla cessazione della causa di affidamento o su semplice richiesta, nonché a far rispettare a eventuali terzi gli obblighi previsti al presente punto 4.
4.3. Il Fornitore si obbliga a non offrire né a svolgere, direttamente o indirettamente, la propria attività, di qualsivoglia tipo, al Cliente finale della commessa nella quale la Committente è impegnata.
4.4. La violazione del presente articolo 4 da parte del Fornitore comporta la facoltà della Committente di risolvere immediatamente il contratto con il Fornitore e l’obbligo del Fornitore di corrispondere alla Committente il pagamento di una penale pari al 30% (trenta per cento) dell’importo annuo fatturato del Fornitore alla Committente e, comunque, non inferiore a 30.000 (trentamila) euro.
5. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Il Fornitore garantisce la libertà di uso e di commercio dei materiali forniti, sia in Italia sia all’estero, assumendosi di conseguenza ogni responsabilità nei confronti di titolari di brevetti o di altre privative industriali, in ciò tenendo manlevata e indenne la Committente da ogni azione di terzi.
6. ATTREZZATURE SPECIFICHE E MATERIALI IN CONTO LAVORAZIONE
6.1. Le attrezzature specifiche (modelli, stampi, calibri, attrezzature di controllo, nonché quelle in tal modo definite dalla Committente, ecc.) messe a disposizione del Fornitore dalla Committente per l’espletamento dell’ordine a esso conferito si intendono cedute a titolo di comodato (prestito d’uso) ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile. In relazione alle predette attrezzature specifiche, il Fornitore è tenuto inoltre a:
a) registrarle e contrassegnarle in modo che risulti in maniera inequivocabile la provenienza;
b) adoperarle con diligenza, perizia e secondo le norme di utilizzo, adottare tutte le misure necessarie per la loro buona conservazione e provvedere altresì a proprie spese alla manutenzione ordinaria;
c) provvedere a sue spese all’adeguata assicurazione contro rischi derivanti da incendio, furto, manomissioni, vandalismo, disastri, nonché contro rischi di perdite o danneggiamenti. In ogni caso, il Fornitore deve rispondere alla perdita o del deterioramento subiti da dette attrezzature, rispondendo per la parte eventualmente non coperta dall’Assicurazione;
d) segnalare tempestivamente alla Committente le eventuali necessità di interventi di manutenzione straordinaria che devono essere concordati e autorizzati dalla stessa con ordinazione scritta. Nell’ipotesi in cui la necessità derivi da caso fortuito o forza maggiore, dolo, colpa anche lieve, negligenze e da altre cause imputabili al Fornitore, ogni spesa resta a carico di quest’ultimo;
e) consentire agli incaricati della Committente di controllare, durante il normale orario di lavoro, lo stato di conservazione e di utilizzazione e il rispetto della presente disciplina.
6.2. Gli obblighi di cui al punto 6.1. si intendono applicabili, con i necessari adattamenti in funzione della loro diversa natura rispetto all’attrezzatura specifica, anche ai materiali (semilavorati, materie prime) che la Committente mette a disposizione del Fornitore in conto lavorazione per l’esecuzione dell’ordine.
7. QUALITÀ E AFFIDABILITÀ DELLE FORNITURE
7.1. I prodotti forniti devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni tecniche (disegni, specifiche, norme, tabelle, capitolati tecnici, eventuali campioni messi a disposizione del Fornitore della Committente) alla normativa di settore e ai requisiti cogenti in vigore.
7.2. Il Fornitore si obbliga altresì ad allegare alla fornitura oggetto dell’ordine la documentazione di controllo richiesta sull’ordine stesso (tra le quali “certificato di qualità e conformità”, “scheda di sicurezza”, “indicazione del lotto di appartenenza”) o sulle specifiche tecniche ricevute dalla Committente (quali, per esempio, “Capitolato Opac S.r.l.”).
8. ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
8.1. Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 2, la semplice consegna delle merci non può essere considerata come accettazione delle stesse se non dopo accertamento ed esito positivo del controllo, da parte degli enti competenti della Committente, delle conformità qualitative e quantitative dei lotti forniti.
8.2. In presenza di materiali difettosi o non conformi, la Committente può alternativamente:
a) ottenere l’immediata sostituzione a spese del Fornitore;
b) rifiutare la fornitura senza richiedere la sostituzione, ritenendo perciò annullato di conseguenza l’ordine con diritto all’immediato rimborso di somme già pagate, fatto salvo il risarcimento del danno.
8.3. I materiali risultati non conformi o consegnati in quantità superiore rispetto all’ordinato, la cui parte eccedente non risulti di interesse della Committente, vengono posti a disposizione del Fornitore mediante preavviso scritto. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro trascorsi trenta giorni lavorativi dalla data del preavviso, i materiali vengono resi a spese e rischio del Fornitore stesso.
9. CONSEGNE
9.1. La marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione, la spedizione e il trasporto dei materiali ordinati devono avvenire in conformità con le istruzioni della Committente.
9.2. La consegna dei materiali ordinati, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio dal Fornitore alla Committente, ha luogo all’atto della consegna della merce presso i magazzini e/o gli stabilimenti di destinazione indicati nell’ordine qualora il trasporto avvenga a cura del Fornitore.
9.3. I termini di consegna convenuti con il Fornitore vengono precisati nelle singole ordinazioni e si intendono tassativi.
9.4. Nel caso in cui il Fornitore anticipi di sua iniziativa le consegne prescritte (resta fermo che, ad ogni modo, la consegna del materiale va concordata e autorizzata dalla Committente) resta convenuto che i relativi pagamenti vengono effettuati considerando come data di inizio dei termini di pagamento quella prevista per la consegna e indicata in ordine o sul programma consegne.
9.5. Nel caso in cui la puntuale esecuzione dell’ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna si intendono prorogati per la durata dell’evento di forza maggiore a condizione che il Fornitore informi tempestivamente per iscritto, a mezzo di fax o e-mail, la Committente dell’insorgere della circostanza e prenda tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti, salvo il risarcimento del danno. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo incompatibile con le esigenze produttive della Committente, quest’ultima ha la facoltà di risolvere in tutto o in parte l’ordine, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, il quale non avrà comunque nulla a pretendere dalla Committente per l’avvenuta risoluzione.
9.6. In caso di ritardi non dovuti a circostanze di forza maggiore, nonché in caso di controversie sindacali che coinvolgano la Committente, interruzioni delle attività o altri eventi al di fuori del controllo della Committente, quest’ultima ha la possibilità di avvalersi di una delle seguenti facoltà:
a) pretendere l’esecuzione dell’ordine, in tutto o in parte, applicando una penalità convenzionale del 1% per ogni settimana di ritardo sul valore della merce non consegnata, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
b) approvvigionarsi presso terzi, in tutto o in parte, dei materiali ordinati dandone comunicazione al Fornitore con addebito allo stesso degli eventuali maggiori costi;
c) risolvere con effetto immediato l’ordine, dandone comunicazione al Fornitore, secondo quando disposto dall’articolo 1456 del Codice Civile.
In tutti i casi suddetti, previsti dal presente punto 9.6., il Fornitore non avrà nulla a pretendere dalla Committente per alcun titolo o ragione, mentre è sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del danno in favore della Committente.
9.7 Nel caso in cui la Committente emetta nuovo ordine per il medesimo materiale, in fase antecedente alla consegna del suddetto con ordine precedente, si intende sottointeso che l’evasione degli ordini va effettuata cronologicamente consegnando dapprima le merci dell’ordine antecedente fino alla sua totale evasione e, successivamente, evadendo l’ordine seguente.
10. DOCUMENTI ACCOMPAGNAMENTO MERCI, FATTURE E PAGAMENTI
10.1. Il Fornitore è tenuto alla compilazione dei documenti di accompagnamento delle merci di fatturazione secondo la normativa fiscale e civilistica in vigore e in numero di copie come richiesto dalla Committente.
10.2. Documento accompagnamento merce.
10.2.1. Oltre a quanto indicato al punto 10.1 il documento di accompagnamento deve riportare:
a) nome e codice anagrafico del Fornitore;
b) nome ed indirizzo fiscale della Committente;
c) luogo di destinazione (se diverso da quello indicato al punto b);
d) numero e data dell’ordine;
e) disegno e descrizione del prodotto come riportato in ordine;
f) unità di misura e quantità di ciascun lotto spedito, numero dei colli costituenti il lotto ed ogni altra indicazione richiesta dall’ordine.
Ogni documentazione che deve venire fornita costituisce ad ogni effetto parte integrante della fornitura in oggetto all’ordine. Il mancato invio della documentazione potrà rappresentare valido motivo per rifiutare il materiale ricevuto e, qualora il materiale venga ugualmente accettato e utilizzato dalla Committente, i termini di pagamento della relativa fattura decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione ancora mancante.
10.3. Fatture.
10.3.1. Le fatture vanno intestate e inviate in originale alla sede amministrativa della Committente e devono contemplare prodotti facenti parte di un solo ordine.
10.3.2. Xxxxxx inoltre riportare:
a) codice anagrafico del Fornitore;
b) numero e data dell’ordine;
c) numero e data del documento di accompagnamento delle merci;
d) unità di misura, quantità e descrizione dei prodotti venduti così come riportato nel documento di accompagnamento merci.
10.4. Pagamenti.
10.4.1. I pagamenti vengono eseguiti secondo le modalità riportate nell’ordine.
10.4.2. Non si accettano tratte e/o ricevute bancarie se non espressamente per iscritto autorizzate.
10.4.3. Qualora la consegna delle merci avvenga nel mese successivo alla data della fattura, i termini di pagamento decorrono dalla data del ricevimento merci.
10.4.5. Nel caso in cui su uno o più lotti di fornitura, rilevata la non conformità di materiali la Committente proceda come
stabilito al punto 8.2. (a) ha la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, il pagamento di un importo pari al valore dei lotti interessati sino a quando il Fornitore provveda alla sostituzione.
11. PREZZI
I prezzi indicati negli ordini sono fissi e invariabili, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Non sarà riconosciuto al Fornitore alcun costo aggiuntivo che non sia stato preventivamente concordato e accettato per iscritto dalla Committente.
Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa “reso sdoganato” (DDP - INCOTERMS 2010) e includono l’imballaggio necessario a garantire l’integrità del prodotto secondo accordi presi con la Committente. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo diversamente specificato. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta dalla Committente, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato.
12. RESTITUZIONI
Nell’ipotesi di una risoluzione di cui ai punti 1.4., 9.5., 9.6.c), nonché di interruzione del rapporto per qualsivoglia motivo, il Fornitore è tenuto all’immediata restituzione alla Committente delle informazioni tecniche, delle attrezzature specifiche, dei materiali in conto lavorazione (semilavorati e materie prime) e dei prototipi.
13. RESPONSABILITÀ SOCIALE E TUTELA DELL’AMBIENTE
Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare o almeno minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull’uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il Fornitore attuerà i provvedimenti e le azioni necessarie per ridurre costantemente l’impatto ambientale dei propri processi e delle proprie lavorazioni, è preferibile un modello organizzativo basato sui principi della norma ISO 14001, proporzionalmente alle proprie possibilità.
Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell'iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione.
14. ACCESSO ALL’IMPIANTO, ISPEZIONE DEL MATERIALE, CONTROLLO SUI SERVIZI
14.1 Al fine di consentire alla Committente di ispezionare e testare la qualità del materiale oggetto dell’ordine e di controllare e testare la corretta esecuzione dei servizi oggetto dell’ordine, previa notifica al Fornitore di una tale volontà, il Fornitore dovrà consentire alla Committente e ai suoi rappresentanti (e dovrà ottenere un tale simile diritto da parte di eventuali subfornitori autorizzati) il ragionevole accesso in:
a) tutti i luoghi dove il materiale viene prodotto o è in deposito, e
b) tutti i luoghi dove i servizi vengono eseguiti.
14.2 Se deve essere eseguita un’ispezione o un controllo presso gli stabilimenti del Fornitore o dei suoi sub-fornitori, il Fornitore, senza alcun costo aggiuntivo per la Committente, dovrà mettere a disposizione adeguate strutture e fornire assistenza al fine di garantire agli ispettori, durante l’esercizio dei loro doveri, sicurezza e comodità.
Il Fornitore permetterà al rappresentante o al cliente della Committente di accedere ai locali adibiti all’esecuzione dell’ordine di acquisto e a tutta la documentazione pertinente afferente a quanto richiesto nell’ordine di acquisto al fine di verificare lo stato ed il progresso della produzione e di assistere ad ogni ispezione e controllo. Tale accesso non solleverà il Fornitore da alcuno dei suoi obblighi.
15. CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
15.1 Senza il previo consenso scritto della Committente il Fornitore non potrà cedere o trasferire (incluso il cambiamento di proprietà o di controllo) né subappaltare a terzi l’ordine di acquisto o alcun interesse, diritto e obbligazione derivante o collegato al suddetto ordine. Qualsiasi tipo di cessione dell’ordine di acquisto effettuato dal Fornitore in violazione della menzionata condizione sarà considerato invalido e/o inefficace e determinerà la risoluzione di diritto dell’ordine stesso. In tale ipotesi, la Committente avrà la facoltà di cessare i pagamenti in favore del Fornitore e richiedere il risarcimento dei danni.
15.2 Nel caso in cui la Committente autorizzi il Fornitore alla cessione o subappalto, il cessionario o subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi termini e le stesse condizioni dell’ordine di acquisto. In questo caso, il Fornitore dovrà ottenere a favore della Committente, salvo diversamente stabilito per iscritto, un impegno scritto da parte del cessionario o subappaltatore nei confronti del Fornitore ad agire in modo conforme alle politiche di integrità della Committente ed a permettere di volta in volta ispezioni o verifiche da parte della Committente o di terze parti designate dalla Committente stessa.
Il Fornitore rimarrà comunque direttamente responsabile nei confronti della Committente per la corretta esecuzione del lavoro e solidalmente responsabile con il cessionario del contratto o il subappaltatore in relazione a tutti gli eventuali danni provocati dal mancato, tardato o inesatto adempimento dell’ordine.
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1 Il contratto vendita concluso ai sensi delle Condizioni generali è disciplinato dalla legge italiana.
16.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione delle Condizioni generali e all’esecuzione del contratto concluso ai sensi di codeste norme sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali del Fornitore raccolti dalla Committente saranno oggetto di trattamento improntato ai principî di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e saranno utilizzati in forma cartacea ed elettronica per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge oltre all’effettiva gestione delle relazioni commerciali, anche per usi futuri. È facoltà del Fornitore esercitare i diritti conferitigli dall’art. 15 del regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Al presente documento è allegata l’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16.
TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE
Si approvano esplicitamente, presane visione, per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole
1.3. e 1.4. (Aspetti Generali); 2 (Garanzia); 4 (Pubblicità e Informazioni tecniche); 5 (Diritti di proprietà industriale);
6.1.d. e 6.2. (Attrezzature specifiche e Materiali in conto lavorazione); 9.2, 9.5 e 9.6 (Consegne); 15.2 (Cessione del contratto e Divieto di subappalto) e 16 (Legge applicabile e Foro competente).
TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE