P R O S P E T T O
P R O S P E T T O
del fondo
Alpen Privatbank Bond Strategy
(Nome del fondo tedesco originale: Alpen Privatbank
Anleihenstrategie)
Fondo d’investimento ai sensi del § 2 comma 1 e § 2 in
combinazione con § 50 della Legge sui fondi
d’investimento (in prosieguo “InvFG”) (o.i.c.v.m.)
di
XXXXXX-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
4020 Linz, Xxxxxxxxxxx 0x
(di seguito “Società di Gestione”)
- AT0000A09F49 (ISIN a distribuzione)
- AT0000A09F56 (ISIN ad accumulazione)
- AT0000A0AZU5 (ISIN ad accumulazione totale nazionale ed estera)
- AT0000A0E0U8 (ISIN ad accumulazione totale nazionale ed estera – per investitori Istituzionali)
Il presente prospetto è stato redatto nel mese di aprile 2022 sulla base del regolamento del fondo redatto conformemente alle disposizioni della Legge sui fondi d’investimento (InvFG) 2011 (in vigore dal 01 giugno 2022). Il prospetto entra in vigore il 01 giugno 2022.
Il presente prospetto viene di volta in volta integrato dall’ultima relazione sulla gestione o relazione semestrale. Ogni acquisto o vendita di quote avviene sulla base del presente prospetto, inclusi il regolamento del fondo allegato al medesimo e l’ultima relazione sulla gestione o relazione semestrale pubblicata.
Le informazioni essenziali per gli investitori – documento informativo per i clienti devono essere messi prontamente a disposizione dell’investitore, a titolo gratuito, prima della sottoscrizione proposta delle quote. Su richiesta, il prospetto attualmente valido, il regolamento del fondo, la relazione sulla gestione e la relazione semestrale sono messi a disposizione dalla società di gestione a titolo gratuito. I documenti menzionati possono essere richiamati insieme alle informazioni essenziali per gli investitori
– documento informativo per i clienti sul sito web xxx.xxxxxx.xx in lingua tedesca e sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx-xxxxxx in lingua italiana. I succitati documenti possono essere forniti sia in formato cartaceo sia in formato elettronico e sono disponibili anche presso la banca depositaria e le casse di distribuzione indicate nell’allegato al presente prospetto.
Limitazione alla distribuzione
Le quote emesse di questo patrimonio speciale possono essere offerte pubblicamente o distribuite soltanto in paesi in cui è ammessa una simile offerta pubblica o una simile distribuzione. Se la società di gestione o una parte terza da essa incaricata non ha presentato una notifica alle autorità di vigilanza locali e/o non ha richiesto un permesso alle autorità di vigilanza locali e in assenza di una simile notifica o autorizzazione non si può parlare di un’offerta per l’acquisizione di quote di fondi d’investimento.
Il fondo di investimento non è sottoscrivibile da investitori residenti fiscalmente in Finlandia, Giappone, Portogallo e Serbia.
Il fondo d’investimento non è stato registrato negli Stati Uniti ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge. Le quote del fondo d’investimento non sono quindi destinate né alla distribuzione oppure per il trasferimento negli Stati Uniti né alla distribuzione a cittadini statunitensi (o a persone che vi hanno la loro residenza permanente) e neppure a società di persone o di capitale costituite secondo le leggi degli Stati Uniti.
NOTA:
Il fondo d’investimento è stato regolarmente registrato all’IRS (Internal Revenue Service, = autorità fiscale statunitense) ed adempie gli obblighi dichiarativi legati al FATCA (una legge statunitense che mira ad impedire l’evasione fiscale da parte di persone soggette all’obbligo d’imposta negli Stati Uniti attraverso istituzioni finanziarie estere od altre entità giuridiche non-statunitensi). Il fondo d’investimento, pertanto, possiede lo status di “FATCA compliant”. Il codice GIIN (“Global Intermediary Number”) è disponibile presso la società di gestione e può essere comunicata al cliente su richiesta.
SEZIONE I – INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI GESTIONE
1. Informazioni sulla società di gestione con indicazione se la società di gestione è
stabilita in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine del fondo d’investimento
1.1 Designazione o denominazione sociale, forma giuridica, sede societaria e luogo di amministrazione principale, se questo non coincide con la sede societaria
La società di gestione del fondo d’investimento più dettagliatamente descritto nel presente prospetto è
la XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. con sede in 4020 Xxxx, Xxxxxxxxxxx 0x.
La società di gestione non è stabilita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine (Austria)
del presente fondo d’investimento.
La XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. è una società di gestione ai sensi della Legge federale sui fondi d’investimento (InvFG). Essa ha la forma giuridica di una società a responsabilità limitata (Ges.m.b.H), è sottoposta all’ordinamento giuridico austriaco ed è registrata nel registro delle imprese di Linz al numero FN 169380p.
1.2 Data di costituzione della società
La XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. è stata costituita il 1° aprile 1998 a tempo indeterminato.
2. Indicazione di tutti i fondi d’investimento gestiti dalla società
Queste indicazioni sono riportate nell’allegato al presente prospetto.
3. Amministrazione
Dir. Xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxx, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
4. Consiglio di vigilanza
Vice presidente Proc. Xxxxxxxxx Xxxx (presidente), Dir. gen. Mag. Xxxxx Xxxxxxxxxxx (vicepresidente), Proc. Mag. Xxxxxx Xxxxxxxx, Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxx, Proc. Xxxxxxx Xxxxx, Dir. gen Mag. Xxxxxx Xxxx
5. Indicazione delle altre funzioni principali dei membri dell’Amministrazione e del
Consiglio di vigilanza
Queste indicazioni sono riportate nell’allegato al presente prospetto.
6. Capitale proprio
Il capitale proprio della società ammonta a EUR 5.507.292,89.
7. Politica retributiva
In applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 17a–17c della legge sui fondi di investimento (InvFG), nell’articolo 11 della legge sui gestori di fondi di investimento alternativo (AIFMG) e nell’allegato 2 all’articolo 11 AIFMG relativamente alle politiche e alle prassi di remunerazione, XXXXXX-FONDS KAG (“KAG”) si è dotata di “Principi della politica e delle pratiche di remunerazione di XXXXXX-FONDS KAG” (“Linee guida sulla remunerazione”). Queste regolamentazioni prevedono indicazioni in merito alla politica retributiva generale e indicazioni applicabili esclusivamente ai collaboratori identificati ai sensi dell’articolo 17a dell’InvFG e dell’articolo 11 dell’AIFMG (“assuntori di rischio”), ivi compresa la determinazione della cerchia di tali assuntori di rischio. Nelle Linee guida sulla remunerazione sono stabilite le regole per la corretta determinazione delle retribuzioni fisse e variabili, delle prestazioni previdenziali e delle altre prestazioni sociali volontarie, le regole per l’attribuzione e il pagamento di compensi variabili e per la valutazione delle performance a tale fine.
Le Linee guida sulla remunerazione garantiscono che la politica e la prassi di remunerazione di KAG siano compatibili con una solida ed efficace gestione del rischio e che favoriscano la stessa senza incentivare l’assunzione di rischi non compatibili con i profili di rischio o con lo statuto del fondo dei portafogli da essa amministrati. Da sempre è stata attribuita una particolare importanza ad un approccio aziendale solido ed equilibrato, il quale consenta di conciliare la protezione dell'ambiente, la responsabilità sociale, la buona governance aziendale ed il successo economico.
Il raggiungimento di questo obiettivo viene principalmente garantito attraverso i criteri di rendimento ed il processo di gestione del rischio.
Le Linee guida sulla remunerazione sono in linea con la strategia d’impresa, gli obiettivi, i valori e gli interessi di KAG, dei portafogli da essa amministrati e dei rispettivi possessori di quote, grazie anche all’utilizzo di criteri di performance che tengono conto del rischio, e prevedono inoltre misure tese a evitare i conflitti di interesse.
Sulla base delle Linee guida sulla remunerazione vengono definite le componenti di remunerazione fissa e variabile.
La remunerazione complessiva è in linea con le prassi di mercato ed è finanziariamente sostenibile.
La retribuzione fissa è una remunerazione che non varia in funzione dei risultati ottenuti dall’impresa
(risultato finanziario) o dal singolo (raggiungimento degli obiettivi individuali).
I criteri determinanti per la misurazione della retribuzione fissa sono il livello di formazione, l’anzianità di servizio, l’esperienza professionale, le competenze (tecniche) specifiche, l’attività effettivamente da svolgere e la relativa responsabilità assunta.
Nella remunerazione complessiva, la proporzione tra la componente fissa e l’eventuale componente variabile viene stabilita opportunamente al fine di consentire a ciascun collaboratore di condurre una vita adeguata sulla base della quota fissa di reddito.
Precondizione per il pagamento delle componenti variabili della retribuzione è un congruo risultato positivo di KAG e un’adeguata sostenibilità finanziaria. Un risultato scarso o negativo di KAG comporta solitamente una significativa riduzione della retribuzione variabile complessiva.
Il consiglio di sorveglianza di KAG è responsabile della deliberazione delle Linee guida sulla remunerazione, della verifica costante, dell’attuazione delle Linee guida sulla remunerazione e del monitoraggio dell’osservanza delle stesse nonché della determinazione della remunerazione variabile della direzione.
Il comitato per le remunerazioni è responsabile della preparazione delle decisioni del consiglio di sorveglianza nonché della verifica della remunerazione dei responsabili di alto livello nei settori gestione del rischio e conformità.
Per i dettagli delle Linee guida sulla remunerazione e per la composizione del comitato per le remunerazioni si rimanda al sito Web di KAG all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx (menu “Service”, sottomenu “Infocenter”, sottomenu “Downloads”, sezione “Sonstige Informationen”).
Su richiesta è possibile ottenere le suddette informazioni gratuitamente in versione cartacea.
8. La società di gestione ha delegato a terzi le attività di seguito elencate
Alla Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Xxxxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxx:
- Esecuzione delle registrazioni
- Ragioneria finanziaria e contabilità, compreso segnalazioni (esecuzione di segnalazioni)
- revisione interna
- attività con riguardo all’antiriciclaggio ed al finanziamento del terrorismo
- compliance (market abuse, operazioni personali, formazione compliance, registro dei conflitti, reclami)
- gestione dei diritti degli utenti
La società di gestione segnala di avere delegato incarichi a un’impresa ad essa strettamente associata, quindi ad un’impresa collegata ai sensi dell’art. 4, comma 1, Z 38 VO (EU) 575/2013.
Alla EQS Group AG (precedentemente Integrity Line GmbH), Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxx: realizazzione delle procedure per la ricezione delle segnalazioni in merito a violazioni e persecuzioni ai sensi dell art. 99g BWG
Il trattamento elettronico dei dati alla
- GRZ IT Center GmbH, Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx (Infrastruttura IT, Simcorp Dimension, UnRisk, Website)
- Bloomberg Finance L. P., 000 Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx, XX 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Bloomberg)
- MSCI Limited, Xxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx XX00 Xxxxxx, X0 0XX, Xxxxxx Xxxxxxx (BarraOne)
- StatPro Group Limited, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx XX00 0XX, Xxxxxx Xxxxxxx (StatPro Seven)
9. Esercizio
L’esercizio corrisponde all’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
10. Soci (che esercitano o sono in grado di esercitare un controllo diretto o indiretto)
- diretto: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Linz Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, Linz Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft, Linz
- indiretto: Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich Verbund eingetragene Genossenschaft, Linz HYPO Holding GmbH, Linz
Oberösterreichische Landesholding GmbH, Linz
SEZIONE II – INFORMAZIONI SUL FONDO D’INVESTIMENTO
1. Designazione del fondo d’investimento
Il fondo d’investimento è denominato Alpen Privatbank Bond Strategy ed è un fondo d’investimento ai sensi del § 2 comma 1 e § 2 in combinazione con § 50 InvFG, conforme alla direttiva (UE) 2009/65/CE (“Direttiva o.i.c.v.m.”) nella versione della direttiva n. 2014/91/UE (OICVM V).
2. Data di costituzione del fondo d’investimento e indicazione della durata, in caso di
durata limitata
Il fondo Alpen Privatbank Bond Strategy è stato costituito il 5 maggio 2008 a tempo indeterminato.
3. Cenni sulle norme tributarie applicabili al fondo d’investimento, se rilevanti per il possessore di quote. Indicazione dell’eventuale riscossione di ritenute alla fonte sulle entrate e sui redditi da capitale realizzati dai possessori di quote del fondo d’investimento
TRATTAMENTO FISCALE degli investitori soggetti a obbligo fiscale illimitato in Austria
Nota (giuridica):
Le argomentazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica attualmente conosciuta e si riferiscono alle persone soggette a obbligo illimitato in relazione all’imposta sul reddito o all’imposta sugli enti collettivi in Austria. Gli effetti fiscali dipendono tra l’altro anche dalla situazione personale del rispettivo investitore e possono essere soggetti a modifiche future. Non esiste pertanto alcuna garanzia che il trattamento fiscale non sarà modificato dalla legislazione, dalla giurisprudenza o da altri atti formali dell’amministrazione finanziaria. Per tali motivi, raccomandiamo di richiedere la consulenza di un esperto fiscale prima di acquistare o vendere quote di fondi d’investimento e di chiarire le conseguenze fiscali personali di una simile acquisizione o vendita di quote di fondi d’investimento.
Le relazioni sulla gestione contengono indicazioni dettagliate sul trattamento fiscale dei dividendi e/o dei redditi equivalenti a dividendi.
Le seguenti argomentazioni si riferiscono sostanzialmente alla tenuta di depositi in Austria.
Calcolo delle entrate a livello del fondo d'investimento:
I redditi di un fondo d'investimento sono composti essenzialmente dai redditi ordinari e dai redditi straordinari.
I redditi ordinari sono costituiti sostanzialmente dai proventi da interessi e da dividendi. Le spese del fondo d'investimento (ad es. commissioni di gestione, spese per la revisione dei conti) riducono i redditi ordinari.
I redditi straordinari sono costituiti dagli utili dalla realizzazione di valori patrimoniali (essenzialmente da azioni, titoli di credito e relativi derivati), compensati con le perdite realizzate. Anche i riporti delle perdite e un'eventuale eccedenza delle spese riducono gli utili correnti. È possibile compensare un'eventuale assunzione di perdite con i redditi ordinari.
Il riporto di eventuali perdite non compensate può essere effettuato senza limiti temporali.
Patrimonio privato
Versamento totale d’imposta (tassazione finale), nessun obbligo di dichiarazione tributaria dell’investitore
Nella misura in cui la distribuzione (distribuzione intermedia) di un fondo d’investimento ai possessori di quote proviene da redditi di capitale soggetti all’imposta sui redditi da capitale (KESt) e il destinatario della distribuzione è soggetto all’imposta sui redditi da capitale, la cassa nazionale cedole trattiene da tale distribuzione una KESt nell’importo stabilito per legge per tali redditi. In base allo stesso presupposto, dai fondi di capitalizzazione si trattengono “versamenti” sotto forma di KESt per il reddito equivalente ai dividendi contenuto nel valore della quota (fanno eccezione i fondi d’investimento a capitalizzazione completa).
In linea di massima l’investitore privato non deve osservare alcun obbligo di dichiarazione tributaria. Con la trattenuta d’imposta sui redditi da capitale risultano pagati tutti gli obblighi fiscali dell’investitore. La trattenuta d’imposta sui redditi da capitale produce gli effetti completi della tassazione finale in rapporto all’imposta sul reddito.
Eccezioni alla tassazione finale Una tassazione finale è esclusa:
a) per i titoli di credito esenti dalla KESt II contenuti nel patrimonio del fondo (cd. emissioni in essere) se non è stata rilasciata alcuna dichiarazione d’opzione. I redditi di questo tipo rimangono soggetti all’obbligo di dichiarazione tributaria;
b) per i titoli sottratti alla sovranità fiscale austriaca contenuti nel patrimonio del fondo se non si rinuncia alla rivendicazione dei vantaggi delle convenzioni di doppia imposizione. I redditi di questo tipo devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi nella colonna “Oltre alle entrate indicate sono state percepite entrate per le quali il diritto di tassazione compete a un altro Stato in virtù di convenzioni di doppia imposizione”.
In questo caso è però possibile mettere in conto la KESt detratta a tal fine e/o chiederne il rimborso ai sensi del § 240 BAO.
Tassazione a livello del fondo d'investimento
I redditi ordinari del fondo d’investimento (interessi, dividendi) sono soggetti, dopo la detrazione delle spese, alla KESt nell'importo del 27,5%. Le perdite di quotazione realizzate (dopo la precedente compensazione con gli utili di quotazione realizzati) e i nuovi riporti di perdite (perdite di esercizi iniziati nel 2013) riducono ugualmente i redditi ordinari.
Almeno il 60% di tutti i redditi straordinari realizzati, anche se capitalizzati, è soggetto parimenti alla KESt nell'importo del 27,5%. Qualora le plusvalenze realizzate siano distribuite, esse sono totalmente imponibili (se, ad es., vengono distribuite al 100%, sono imponibili al 100%; se, ad es., vengono distribuite al 75%, sono imponibili al 75%).
Tassazione al livello del possessore di quote di fondi d'investimento:
Cessione della quota del fondo d’investimento:
Per le quote del fondo d’investimento acquistate prima del 01.01.2011 (quote in essere) continua ad essere applicato il periodo speculativo di un anno (§ 30 della Legge sull’imposta sul reddito nella versione antecedente alla BudgetbegleitG 2011). Attualmente queste quote non sono più soggette a tassazione.
Le quote del fondo d’investimento acquistate a partire dal 01.01.2011 (nuove quote) sono soggette in caso di cessione, indipendentemente dal periodo di detenzione, a una tassazione dell’incremento di valore realizzato. La tassazione avviene a cura dello sportello di deposito che sulla differenza tra il ricavo dalla cessione e il valore d’acquisto fiscalmente rettificato (i costi d’acquisto vengono aumentati dei redditi equivalenti a dividendi e ridotti dei dividendi esentasse) trattiene una KESt al 27,5%.
Compensazione delle perdite a livello di deposito del possessore di quote di fondi d'investimento:
A partire dal 01.04.2012 la banca di deposito deve compensare entro un anno solare gli utili di quotazione e le perdite di quotazione nonché i redditi (eccetto cedole di portafogli in essere, proventi da interessi da depositi di denaro e depositi a risparmio) da tutti i tipi di titoli di tutti i depositi di un singolo possessore presso un istituto di credito (cd. compensazione delle perdite). Tuttavia è possibile accreditare al massimo le KESt già versate. Decadono eventuali altre perdite nell'anno solare non compensate con (altri) utili e/o redditi. Non è possibile un'assunzione di perdite oltre l'anno solare.
Gli investitori, la cui tariffa standard dell'imposta sul reddito è inferiore al 27,5%, hanno la possibilità di tassare tutti i redditi di capitale soggetti all'aliquota d'imposta del 27,5% in base all'aliquota d'imposta sul reddito inferiore nell'ambito della dichiarazione dei redditi (opzione di tassazione normale). A tal fine non è possibile una detrazione delle spese professionali (ad es. spese di deposito). L'imposta sui redditi da capitale trattenuta è rimborsabile nell'ambito della dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente desideri solo una compensazione delle perdite entro i redditi di capitale tassati al 27,5%, può – indipendentemente dall'opzione di tassazione normale – esercitare l'opzione di compensazione delle perdite. Lo stesso vale nei casi in cui possono essere assunti obblighi di sgravio in virtù di convenzioni di doppia imposizione. A tale scopo non è necessaria una dichiarazione di tutti i redditi di capitale soggetti a tassazione finale.
Capitale circolante
Tassazione e versamento d’imposta per le quote nel patrimonio circolante di persone fisiche
Per le persone fisiche che percepiscono redditi di capitale o di attività commerciale (imprenditori individuali, coimprenditori), l’imposta sul reddito per i redditi soggetti alla KESt (interessi da titoli di credito, dividendi nazionali ed esteri e altri redditi ordinari) si ritiene pagata con la trattenuta della KESt.
Nel patrimonio del fondo i guadagni di prezzo realizzati sono immediati sono completamente (ossia non è più possibile una capitalizzazione esentasse delle plusvalenze). La trattenuta della KESt al 27,5%, non ha tuttavia alcun effetto ai fini della tassazione finale, bensì costituisce unicamente un versamento anticipato sull'aliquota d’imposta sul reddito speciale nell'ambito dell'investimento.
Anche gli utili dalla cessione della quota del fondo d’investimento sono soggetti in linea di massima all'aliquota della KESt al 27,5%. Tale trattenuta della KESt costituisce di nuovo unicamente un versamento anticipato nell'ambito dell'investimento sull'aliquota d'imposta sul reddito speciale da imporre nell'importo del 27,5% (utile = importo della differenza tra il ricavo dalla cessione e i costi d’acquisto; da questo vanno detratti i redditi equivalenti a dividendi già tassati durante il periodo di detenzione ovvero fino alla data della vendita; i redditi equivalenti a dividendi devono essere iscritti fuori bilancio sotto forma di una "voce per memoria" fiscale per il periodo di detenzione della quota del fondo d'investimento. Gli ammortamenti di diritto aziendale della quota del fondo d’investimento riducono in modo corrispondente i redditi equivalenti a dividendi del rispettivo anno).
Nel caso dei depositi nel capitale circolante non è consentita una compensazione delle perdite da parte della banca. Una compensazione è possibile unicamente tramite la dichiarazione dei redditi.
Tassazione in caso di quote nel capitale circolante di persone giuridiche
I redditi ordinari realizzati nel fondo d'investimento (ad es. interessi, dividendi) sono soggetti in linea di massima a imposta.
Sono tuttavia esentasse:
- dividendi nazionali (la KESt trattenuta per l'afflusso al fondo d'investimento è rimborsabile);
- quote di utile da partecipazioni a enti collettivi dell'UE;
- quote di utile da partecipazioni a enti collettivi esteri equiparabili con un ente collettivo disciplinato dal § 7 cpv. 3 KStG e con il cui Stato di residenza è in essere un'ampia rogatoria.
Le quote di utile da enti collettivi esteri non sono tuttavia esentasse se l'ente collettivo estero non è soggetto ad alcuna imposta equiparabile all'imposta austriaca sugli enti collettivi (questo accade se l'imposta estera è inferiore di oltre il 10% all'imposta austriaca sugli enti collettivi o se l'ente estero è soggetto all'estero a un'esenzione personale o reale).
I dividendi da altri Paesi sono soggetti alla KÖSt.
Per gli esercizi dei fondi iniziati dopo il 31.12.2012 sono imponibili con effetto immediato tutti gli utili di quotazione realizzati nel patrimonio del fondo (ossia non è più possibile una capitalizzazione esentasse delle plusvalenze).
In mancanza di una dichiarazione d’esonero ai sensi del § 94 Z 5 EStG, la cassa cedole deve trattenere dai dividendi l’imposta sui redditi da capitale anche per le quote nel capitale circolante e/o corrispondere i versamenti dal fondo di capitalizzazione all'ufficio delle imposte ai fini della KESt. Una KESt trattenuta e versata all’ufficio delle imposte può essere messa in conto all’imposta diretta sugli enti collettivi ovvero è rimborsabile.
Gli utili dalla cessione della quota del fondo d’investimento sono soggetti all'imposta sugli enti collettivi al 25%. Le perdite di quotazione e/o gli ammortamenti parziali possono essere detratti con effetto immediato ai fini fiscali.
Enti collettivi con redditi di capitale
Se gli enti collettivi (ad es. associazioni) percepiscono redditi di capitale, l’imposta sugli enti collettivi si ritiene pagata con la trattenuta d’imposta. Una KESt sui dividendi esentasse è rimborsabile.
Per gli afflussi fiscali a partire dal 01.01.2016 l'aliquota KESt viene aumentata dal 25% al 27,5%. Per gli enti collettivi con redditi di capitale tali redditi rimangono tuttavia soggetti all'aliquota KÖSt al 25%.
Qualora la cassa cedole non continui ad applicare l'aliquota KESt al 25% per tale contribuente, il contribuente può richiedere presso l'ufficio delle imposte il rimborso dell'importo della KESt trattenuto in eccedenza.
I redditi realizzati nel fondo d'investimento delle fondazioni private sono soggetti in linea di massima all'imposta intermedia al 25%.
Sono tuttavia esentasse i dividendi nazionali (la KESt trattenuta per l'afflusso al fondo d'investimento è rimborsabile) e le quote di utile da partecipazioni a enti collettivi dell'UE nonché da partecipazioni a enti collettivi esteri equiparabili con un ente collettivo disciplinato dal § 7 cpv. 3 KStG e con il cui Stato di residenza è in essere un'ampia rogatoria.
Le quote di utile da enti collettivi esteri non sono tuttavia esentasse se l'ente collettivo estero non è soggetto ad alcuna imposta equiparabile all'imposta austriaca sugli enti collettivi (questo accade se l'imposta estera è inferiore di oltre il 10% all'imposta austriaca sugli enti collettivi o se l'ente estero è soggetto all'estero a un'esenzione personale o reale).
I dividendi da altri Paesi sono soggetti alla KÖSt.
Almeno il 60% di tutte le plusvalenze realizzate anche se capitalizzate (utili di quotazione da azioni e derivati azionari realizzati nonché da obbligazioni e derivati obbligazionari) è soggetto parimenti all'imposta intermedia al 25%. Qualora le plusvalenze realizzate siano distribuite, esse sono totalmente imponibili (se, ad es., vengono distribuite al 100%, sono imponibili al 100%; se, ad es., vengono distribuite al 75%, sono imponibili al 75%).
Le quote del fondo d’investimento acquistate a partire dal 01.01.2011 sono soggette, in caso di cessione, a una tassazione dell’incremento di valore realizzato. La base imponibile per la tassazione è la differenza tra il ricavo dalla vendita e il valore d’acquisto fiscalmente rettificato delle quote del fondo d’investimento. Ai fini del valore d’acquisto fiscalmente rettificato, i ricavi tassati durante il periodo di detenzione incrementano i costi d’acquisto della parte, mentre le distribuzioni effettuate o la KESt versata riducono i costi d’acquisto.
4. Giorno di riferimento per la chiusura dei conti e indicazione della frequenza di distribuzione
L’esercizio del fondo d’investimento inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile del successivo anno solare.
Il giorno di riferimento per la chiusura dei conti è quindi il 30 aprile.
La distribuzione o – qualora non siano previste distribuzioni ai possessori di quote (fondi d’investimento a capitalizzazione) – il versamento dell’imposta sui redditi da capitale (KESt)*) ai sensi del § 58 comma 2 InvFG in combinazione con l’articolo 6 del regolamento del fondo avviene a partire dal 15 luglio dell’esercizio successivo. Sono possibili dividendi intermedi.
La società di gestione deve redigere un rapporto di gestione relativo ad ogni esercizio, nonché una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi del medesimo. Il rapporto di gestione dovrà essere pubblicata entro 4 mesi e la relazione semestrale entro 2 mesi dalla fine del relativo periodo di riferimento.
*) non nel caso di fondi d’investimento a capitalizzazione completa
5. Nome delle persone incaricate della revisione di bilancio ai sensi del § 49 comma 5 InvFG
Quale revisore dei conti ai sensi del § 49 comma 5 InvFG viene nominata la KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx.
Le persone fisiche di volta in volta incaricate della revisione concreta sono riportate nell’attestazione di
conformità della relazione sulla gestione, richiamabile anche dal sito web xxx.xxxxxx.xx.
6. Indicazione della tipologia e delle caratteristiche principali delle quote
Tipo di diritto associato alla quota del fondo d’investimento
Gli investitori sono comproprietari dei valori patrimoniali del fondo d’investimento in proporzione al numero delle loro quote nel fondo d’investimento. Ogni quota del fondo d’investimento rappresenta quindi un diritto reale, nello specifico un diritto di comproprietà, nei confronti del patrimonio del fondo. Il valore della quota di comproprietà di volta in volta rappresentata risulta dalla suddivisione del valore patrimoniale complessivo del fondo d’investimento, compresi i redditi, per il numero delle quote emesse. Il valore di ogni quota di comproprietà è quindi uguale all’interno di una categoria di parte. Le quote del fondo d’investimento sono emesse in numero illimitato.
Parti come titoli originali o certificati relativi a tali titoli
Le parti (certificati) sono titoli che rappresentano le quote di comproprietà riferite ai valori patrimoniali del fondo d’investimento e i diritti degli investitori nei confronti della società di gestione e della banca depositaria. Sono qualificabili come strumenti finanziari ai sensi del § 1 punto 7 lettera c della Legge per il controllo sui titoli monetari (WAG 2018).
Le parti sono rappresentate da certificati cumulativi (ai sensi del § 24 della Legge sui depositi, BGBI. I Nr. 424/1969 nella versione vigente) per ogni categoria di parte.
La società di gestione ha la facoltà di suddividere le quote di comproprietà con l’autorizzazione del suo consiglio di vigilanza e di emettere inoltre parti a favore dei possessori di quote oppure di convertire le parti esistenti in nuove, qualora la società di gestione ritenga sia nell’interesse dei possessori di quote suddividere le quote di comproprietà a causa dell’ammontare del valore calcolato delle quote.
Categorie di parte
Per il fondo d’investimento è possibile emettere parti di distribuzione e/o parti di capitalizzazione con trattenuta dell’imposta sui redditi da capitale e/o parti di capitalizzazione senza trattenuta dell’imposta sui redditi da capitale (capitalizzazione completa). Inoltre, le classi di azioni possono essere emesse con differenti altezze del premio di emissione e / o con valute diverse e / o con un diverso livello della commissione di gestione.
Parti come titoli nominativi o al portatore
Le parti sono intestate al portatore. Possono essere emesse tramite una o più quote o frazioni di esse.
Diritti di voto
Alle parti non è associato alcun diritto di voto.
7. Presupposti in base ai quali può essere deliberato lo scioglimento o la cessazione del fondo d’investimento e dettagli dello scioglimento o della cessazione, in particolare in relazione ai diritti dei possessori di quote
Lo scioglimento di un fondo d’investimento può avvenire per varie ragioni. Tra le cause vi sono la disdetta dell’amministrazione da parte della società di gestione o il trasferimento dei valori patrimoniali in conseguenza di una fusione o di una scissione. L’amministrazione del fondo d’investimento da parte della società di gestione termina anche nel caso in cui la società di gestione perda la propria concessione per l’amministrazione di fondi d’investimento o disdica l’amministrazione prima che sia deliberato il suo scioglimento. I fondi a scadenza terminano con la scadenza del periodo per il quale era stato costituito il fondo d’investimento. Nel dettaglio, le cause di scioglimento e i loro presupposti si configurano come segue:
a) Disdetta dell’amministrazione
La società di gestione può disdire/cessare l’amministrazione del fondo d’investimento alle seguenti
condizioni:
i) con l’autorizzazione della FMA, rispettando un termine (minimo) di sei mesi, tramite pubblica divulgazione della disdetta. La FMA deve concedere la propria autorizzazione soltanto se gli interessi dei possessori di quote sono sufficientemente tutelati. La pubblicazione può essere omessa se la disdetta viene comunicata in maniera dimostrabile a tutti i possessori di quote (§ 133 InvFG). In questo caso la disdetta ha effetto a partire dal giorno indicato nella comunicazione, ma comunque non prima di 30 giorni dalla comunicazione ai possessori di quote. I possessori di quote possono (fatta salva una sospensione dei prezzi) restituire le loro quote del fondo d’investimento dietro pagamento del prezzo di riscatto per tutta la durata del termine di volta in volta indicato.
ii) con effetto immediato via giorno della pubblica divulgazione, con contemporanea notifica alla FMA, se il patrimonio del fondo è inferiore a EUR 1.150.000,–.
Una disdetta ai sensi del punto ii) non è ammessa durante una disdetta ai sensi del punto i).
Se la gestione cessa per recesso, la società di gestione deve avviare la liquidazione. Con l'apertura della liquidazione, il diritto del titolare di quote alla gestione viene sostituito dal diritto dall'ordinata liquidazione, mentre il diritto al rimborso in qualunque momento del valore della quota viene sostituito con il diritto alla distribuzione dei proventi della liquidazione al termine della stessa; in caso di beni illiquidi, su richiesta del titolare di quote, è ammessa anche la distribuzione in natura previo consenso esplicito di tutti gli altri titolari di quote.
b) Trasferimento dell’amministrazione
La società di gestione può trasferire l’amministrazione del fondo d’investimento, tra l’altro con l’autorizzazione della FMA, a un’altra società di gestione. Il trasferimento dell’amministrazione è soggetto a pubblicazione e ha effetto dal giorno indicato nella pubblicazione, ma non prima che siano trascorsi tre mesi dalla pubblicazione stessa. La pubblicazione può essere omessa se il trasferimento dell’amministrazione a un’altra società di gestione viene comunicato a tutti i possessori di quote con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al trasferimento dell’amministrazione (§ 133 InvFG).
I possessori di quote possono restituire le loro quote del fondo d’investimento dietro pagamento del prezzo di riscatto per tutta la durata del termine di volta in volta indicato.
c) Altre cause di cessazione dell’amministrazione
Il diritto della società di gestione di amministrare un fondo d’investimento decade con il venir meno della concessione per l’attività d’investimento (§ 1 comma 1 punto 13 BWG in combinazione con § 6 comma 2 InvFG) o dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2009/65/CE, oppure con la delibera della società di gestione in merito al proprio scioglimento o con il ritiro dell’autorizzazione per la società di gestione da parte della FMA, ai sensi del § 50 comma 7 InvFG, in merito all’emissione di ulteriori parti del fondo d’investimento in questione.
Qualora venga meno il diritto della società di gestione di amministrare il fondo d’investimento (a seguito di una disdetta dell’amministrazione o per altro motivo), l’amministrazione passa alla banca depositaria. In caso di disdetta dell’amministrazione ai sensi del punto a) i), la banca depositaria può trasferire l’amministrazione del fondo d’investimento con l’autorizzazione della FMA, entro sei mesi dalla cessazione dell’amministrazione da parte della società di gestione originaria, a una nuova società di gestione. La FMA deve concedere la propria autorizzazione soltanto se gli interessi dei possessori di quote sono sufficientemente tutelati. Qualora la società depositaria non trasferisca l’amministrazione del fondo d’investimento a un’altra società di gestione entro sei mesi, deve avviarne la liquidazione. Con l’inizio della liquidazione, al posto del diritto dei possessori di quote alla gestione subentra il diritto alla regolare liquidazione e al posto del diritto al rimborso in ogni momento del valore della quota subentra il diritto al pagamento del ricavato della liquidazione al termine della stessa.
Il pagamento delle parti non è consentito a partire dal giorno della pubblica divulgazione fino all’inizio
della liquidazione.
Qualora l'amministrazione cessi per il venir meno della concessione, la gestione si trasferisce alla banca depositaria. La banca depositaria può trasferire l'amministrazione del fondo di investimento, con l'approvazione della FMA, a una nuova società di gestione entro sei mesi dal momento in cui cessa la gestione da parte dell'originaria società di gestione. La FMA può dare la propria autorizzazione unicamente se risultano sufficientemente tutelati i diritti legittimi dei titolari di quote. Nell'eventualità in cui la banca depositaria non trasferisca la gestione del fondo a una nuova società di gestione entro il termine di sei mesi, dovrà aprire la liquidazione del fondo.
Con l'apertura della liquidazione, il diritto del titolare di quote alla gestione viene sostituito dal diritto all'ordinata liquidazione, mentre il diritto al rimborso in qualunque momento del valore della quota viene sostituito con il diritto alla distribuzione dei proventi della liquidazione al termine della stessa; in caso di beni illiquidi, su richiesta del titolare di quote, è ammessa anche la distribuzione in natura previo consenso esplicito di tutti gli altri titolari di quote.
d) Fusione / raggruppamento del fondo d’investimento con un altro fondo d’investimento
La società di gestione può effettuare la fusione di fondi d’investimento previa corrispondente autorizzazione della FMA e informazione degli investitori. La fusione può avvenire tra fondi d’investimento nazionali o anche a livello transnazionale tra fondi d’investimento di Stati membri differenti dell’Unione europea. La legge prevede le seguenti procedure di fusione per i fondi d’investimento:
i) La società di gestione può trasferire tutti i valori patrimoniali e i debiti di uno o più fondi d’investimento
a un altro fondo d’investimento esistente (“fusione lorda tramite acquisizione”)
ii) La società di gestione può trasferire tutti i valori patrimoniali e i debiti di due o più fondi d’investimento a un nuovo fondo d’investimento da costituire (“fusione lorda tramite nuova costituzione”)
iii) La società di gestione può trasferire a un nuovo fondo d’investimento da costituire il patrimonio netto di due o più fondi d’investimento che continuano a esistere fino a quando non vengono estinti i debiti di questi fondi d’investimento (“fusione netta”).
Dopo l’autorizzazione della fusione da parte della FMA, i possessori di quote devono essere informati in merito ai dettagli tramite pubblicazione o comunicazione (§ 133 InvFG). I possessori di quote possono restituire le loro quote del fondo d’investimento durante il termine indicato in tale pubblicazione o comunicazione dietro pagamento del prezzo di riscatto oppure, se consentito, possono scambiarle con
quote di un altro fondo d’investimento della stessa società di gestione o di una società di gestione
collegata con simile politica d’investimento.
I possessori di quote dei fondi d’investimento trasferiti diventano possessori di quote del fondo d’investimento incorporante nel caso della “fusione lorda tramite acquisizione” e possessori di quote del nuovo fondo d’investimento costituito nel caso della “fusione lorda tramite nuova costituzione”. Lo scambio avviene di volta in volta in base al rapporto di cambio, come pure a fronte dell’eventuale pagamento di un importo in contanti pari al massimo al 10% del valore netto della quota da scambiare. Il rapporto di cambio viene determinato nel caso della “fusione lorda tramite acquisizione” in base al rapporto dei valori d’inventario netti del fondo d’investimento trasferito e del fondo d’investimento incorporante, nel caso della “fusione lorda tramite nuova costituzione” in base al rapporto tra i valori d’inventario netti dei fondi d’investimento da trasferire al nuovo fondo d’investimento da costituire.
e) Scissione del patrimonio del fondo
La società di gestione può scindere i titoli del patrimonio del fondo che sono divenuti illiquidi in maniera imprevedibile. La scissione presuppone tra l’altro l’autorizzazione della FMA e la pubblicazione dei dettagli in merito alla scissione programmata. Proporzionalmente alle loro quote, i possessori di quote diventano comproprietari del fondo d’investimento scisso che viene liquidato dalla banca depositaria. Dopo la liquidazione ha luogo il pagamento del ricavato a favore dei possessori di quote.
8. Indicazione delle borse o dei mercati sui quali vengono quotate o negoziate le quote L’emissione e il riscatto delle quote avvengono tramite la banca depositaria. La società di gestione si riserva la possibilità di richiedere l’ammissione alla quotazione in borsa del fondo d’investimento.
Al momento la società di gestione non ha predisposto una quotazione al mercato e non intende fare richiesta.
9. Emissione e riscatto delle quote
9.1 Modalità e condizioni per l’emissione e/o la vendita delle quote
Emissione delle quote
L’emissione avviene nei momenti indicati nel regolamento del fondo.
In linea di massima, il numero delle quote emesse e delle parti corrispondenti per ogni categoria di parte non è limitato. Le quote possono essere acquisite presso le casse di distribuzione elencate nell’allegato. La società di gestione si riserva il diritto di sospendere provvisoriamente o completamente l’emissione di quote.
Sovrapprezzo d’emissione e prezzo d’emissione
Al momento della determinazione del prezzo d’emissione, al valore di una quota viene aggiunto un sovrapprezzo d’emissione tra l’altro per compensare i costi d’emissione. Il sovrapprezzo d’emissione ammonta fino al 3,00 % del valore di una quota, arrotondato commercialmente a due decimali.
Tale sovrapprezzo d’emissione può ridurre la performance o addirittura annullarla del tutto in presenza di una durata solo breve dell’investimento. Per questo motivo si raccomanda una durata più lunga dell’investimento nel caso di acquisizione di parti d’investimento.
Giorno di riferimento per il regolamento
Il prezzo di emissione valido ai fini del regolamento è il valore calcolato del secondo giorno lavorativo bancario successivo in Austria*), sempre maggiorato delle commissioni di emissione.
Sono esclusi i piani di risparmio in fondi chiusi; in questo caso l'acquisto avviene al prezzo di emissione (prezzo calcolato corrente maggiorato delle commissioni di emissione) il lunedì concordato nell'incarico o il successivo giorno lavorativo bancario in Austria*).
L'orario limite per l'accettazione degli ordini è le ore 13:00 (ora locale nella sede della banca depositaria) di un giorno lavorativo bancario in Austria*).
Gli orari limite per le operazioni sulle quote si riferiscono al momento in cui informazioni sull'operazione giungono alla banca depositaria. Occorre quindi considerare i tempi di trasmissione allo specifico ufficio che riceve gli ordini. Si consiglia di informarsi presso il proprio rappresentante.
La data di valuta per l'addebito del prezzo di acquisto è un giorno lavorativo bancario in Austria*) dopo la data di calcolo del valore dell'ordine di acquisto o dopo l'esecuzione del piano di risparmio in fondi.
*) esclusi Venerdì santo e 31 dicembre
9.2 Modalità e condizioni di riscatto o liquidazione delle quote e presupposti per la relativa sospensione
Riscatto delle quote
I possessori di quote possono richiedere in ogni momento alla banca depositaria il riscatto delle quote mediante la trasmissione di un ordine di riscatto. La società di gestione è tenuta a riscattare le quote al prezzo di riscatto di volta in volta valido per conto del fondo d’investimento.
Il riscatto avviene nei momenti indicati nel regolamento del fondo.
La liquidazione del prezzo di riscatto e il calcolo e la pubblicazione del prezzo di riscatto possono non avere provvisoriamente luogo con contemporanea comunicazione all’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (FMA) e corrispondente pubblicazione ed essere subordinati alla vendita dei valori patrimoniali del fondo d’investimento e al ricevimento del ricavato dal realizzo in presenza di circostanze straordinarie che lo facciano apparire necessario alla luce dei legittimi interessi dei possessori di quote. La ripresa del riscatto delle parti deve essere anch’essa pubblicata all’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (FMA) nella medesima comunicazione.
Commissione d’uscita e prezzo di riscatto
Al momento del riscatto delle parti non si deve pagare alcuna commissione di uscita. Il prezzo di riscatto corrisponde al valore di una quota.
Giorno di riferimento per il regolamento
Il prezzo di rimborso valido ai fini del regolamento è il valore calcolato del secondo lavorativo bancario successivo in Austria*).
Sono esclusi i pagamenti effettuati secondo un eventuale calendario dei pagamenti per piani di risparmio in fondi (piano di pagamento); in questo caso il pagamento del prezzo di rimborso avviene il lunedì concordato nell'incarico o il successivo lavorativo bancario in Austria*).
L'orario limite per l'accettazione degli ordini è le ore 13:00 (ora locale nella sede della banca depositaria) di un giorno lavorativo bancario in Austria*).. Gli orari limite per le operazioni sulle quote si riferiscono al momento in cui informazioni sull'operazione giungono alla banca depositaria. Occorre quindi considerare i tempi di trasmissione allo specifico ufficio che riceve gli ordini. Si consiglia di informarsi presso il proprio rappresentante.
La data di valuta per l'accredito del prezzo di rimborso è un giorno lavorativo bancario in Austria*) dopo la data di calcolo del valore dell'ordine di vendita o di esecuzione del piano di pagamento.
*) esclusi Venerdì santo e 31 dicembre
9.3 Determinazione dei prezzi di vendita o di emissione e dei prezzi di liquidazione o riscatto delle quote, in particolare:
Metodo di calcolo
Per calcolare il prezzo del fondo d’investimento si utilizzano principalmente gli ultimi corsi di volta in volta pubblicati o disponibili dei valori patrimoniali acquisiti dal fondo d’investimento. Qualora a causa della situazione politica o economica l’ultimo corso pubblicato non corrisponda ai valori effettivi in maniera evidente e non solo nel singolo caso, si può omettere il calcolo del prezzo per il fondo d’investimento se questo ha investito il 5% o più del suo patrimonio del fondo in valori patrimoniali che non presentano corsi di sorta o corsi conformi al mercato.
Frequenza di calcolo dei prezzi
Il calcolo del prezzo di emissione e di rimborso avviene nei giorni lavorativi bancari in Austria (esclusi Venerdì santo e 31 dicembre),
Costi per l’emissione e il riscatto delle quote
L’emissione e il riscatto di quote a cura della banca depositaria oppure l’acquisizione di quote presso le casse di distribuzione elencate nell’allegato avviene, a eccezione del calcolo del sovrapprezzo d’emissione al momento dell’emissione di parti, senza il calcolo di costi aggiuntivi.
Se le parti sono restituite a terzi, possono insorgere costi al momento della loro restituzione. La misura in cui il singolo investitore deve pagare commissioni aggiuntive per l’acquisizione e la restituzione di parti (oltre al sovrapprezzo d’emissione e/o alla commissione d’uscita) dipende dagli accordi individuali dell’investitore con il rispettivo istituto di credito di deposito e non è quindi soggetta all’influenza della società di gestione.
Tipo, luogo e frequenza di pubblicazione dei prezzi di emissione e di riscatto
Il valore calcolato (valore d’inventario netto) di una quota e il prezzo di emissione e di riscatto sono rilevati fondamentalmente avviene nei giorni lavorativi bancari in Austria (esclusi Venerdì santo e 31 dicembre), e comunque almeno due volte al mese, e pubblicati in formato elettronico su xxx.xxxxxx.xx I corsi sono inoltre pubblicati su xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx-xxxxxx..
9.4 Regole per la valutazione del patrimonio
Il valore di una quota di una categoria di parte risulta dalla divisione del valore di una categoria di parte, compresi i redditi, per il numero delle quote emesse di tale categoria di parte.
In caso di prima emissione di quote di una categoria di parte, il loro valore deve essere calcolato sulla base del valore determinato per l’intero fondo d’investimento. In seguito il valore di una categoria di parte risulta dalla somma dei valori patrimoniali netti pro quota del fondo d’investimento da calcolare per tale categoria di parte.
Il valore delle quote così calcolato è arrotondato a due decimali, senza alcun arrotondamento commerciale della seconda cifra decimale.
Il valore complessivo del fondo d’investimento deve essere determinato sulla base dei rispettivi valori quotati dei titoli, degli strumenti del mercato monetario, delle quote in fondi d’investimento e dei diritti d’opzione facenti parte del fondo d’investimento, più il valore degli investimenti finanziari, delle somme di denaro, degli averi, dei crediti e degli altri diritti facenti parte del fondo d’investimento, meno i debiti.
I valori di quotazione dei valori patrimoniali sono calcolati come segue:
a) Il valore dei valori patrimoniali che sono quotati o negoziati su una borsa o su un altro mercato
regolamentato viene determinato sostanzialmente sulla base dell’ultimo corso disponibile.
b) Se un valore patrimoniale non è quotato o negoziato su una borsa o su un altro mercato regolamentato oppure se il corso di un valore patrimoniale quotato o negoziato su una borsa o su un altro mercato regolamentato non rispecchia adeguatamente l’effettivo valore di mercato, si ricorre ai corsi di data provider affidabili o, in alternativa, ai prezzi di mercato di titoli simili o ad altri metodi di valutazione riconosciuti.
c) Le quote di un OICVM o OIC vengono calcolate sulla base degli ultimi prezzi di riscatto disponibili, ovvero sulla base delle ultime quotazioni di chiusura disponibili, laddove le quote siano negoziate in borsa o su mercati regolamentati (ad es. ETF).
d) Il valore di liquidazione di future e opzioni, negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato, è calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di liquidazione disponibile.
10. Regole per la determinazione e l’utilizzo dei redditi / diritti dei possessori di quote ai
redditi
Utilizzo dei redditi in caso di parti di distribuzione (quote a distribuzione)
I redditi (interessi e dividendi) incassati durante l’esercizio possono essere distribuiti dopo aver coperto i costi a discrezione della società di gestione. La distribuzione può essere omessa in considerazione degli interessi dei possessori di quote. Allo stesso modo, la distribuzione dei redditi dall’alienazione di valori patrimoniali del fondo d’investimento compresi i diritti d’opzione viene stabilita a discrezione della società di gestione. Sono ammesse una distribuzione dalla sostanza del fondo come pure distribuzioni intermedie.
Per effetto delle distribuzioni, il patrimonio del fondo non può scendere in alcun caso sotto il volume minimo previsto dalla legge per una disdetta.
Gli importi devono essere distribuiti ai possessori di parti di distribuzione a partire dal 15.07.
dell’esercizio successivo, mentre l’importo residuo viene portato a nuovo.
In ogni caso, a partire 15.07. deve essere pagato l’importo determinato conformemente alla InvFG e destinato, se del caso, alla copertura di un obbligo di versamento dell’imposta sui redditi da capitale applicabile al reddito della parte equivalente ai dividendi, salvo il caso il cui la società di gestione si assicuri – producendo le prove corrispondenti degli sportelli di deposito – che le parti al momento del versamento siano detenute esclusivamente da possessori di quote che non sono soggetti all’imposta nazionale sul reddito o sugli enti collettivi oppure per i quali sussistono i presupposti per un’esenzione ai sensi del § 94 della Legge sull’imposta sul reddito (EstG) o per un’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale.
Utilizzo dei redditi in caso di parti di capitalizzazione con trattenuta della KESt (quote ad accumulo)
I redditi incassati durante l’esercizio dopo la copertura dei costi non vengono distribuiti. In caso di parti di capitalizzazione, a partire dal 15.07. deve essere pagato l’importo determinato conformemente alla InvFG e destinato, se del caso, alla copertura di un obbligo di versamento dell’imposta sui redditi da capitale applicabile al reddito della parte equivalente ai dividendi, salvo il caso il cui la società di gestione si assicuri – producendo le prove corrispondenti degli sportelli di deposito – che le parti al momento del versamento siano detenute esclusivamente da possessori di quote che non sono soggetti all’imposta nazionale sul reddito o sugli enti collettivi oppure per i quali sussistono i presupposti per un’esenzione ai sensi del § 94 della Legge sull’imposta sul reddito (EstG) o per un’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale.
Utilizzo dei redditi in caso di parti di capitalizzazione senza trattenuta della KESt (capitalizzazione completa tranche nazionali ed estere)
I redditi incassati durante l’esercizio dopo la copertura dei costi non vengono distribuiti. Non viene effettuato alcun versamento ai sensi della InvFG. La data determinante per il mancato versamento dell’imposta sui redditi da capitale in rapporto al reddito annuo ai sensi della InvFG è rispettivamente il
15.07. del successivo esercizio.
Producendo le prove corrispondenti degli sportelli di deposito, la società di gestione si assicura che le parti al momento del versamento siano detenute solo da possessori di quote che non sono soggetti all’imposta nazionale sul reddito o sugli enti collettivi o per i quali sussistono i presupposti per un’esenzione ai sensi del § 94 della Legge sull’imposta sul reddito (EStG) ovvero una esenzione dall’imposta dei redditi di capitale.
Qualora questi presupposti non siano soddisfatti al momento del versamento, l’importo determinato ai
sensi della InvFG deve essere versato tramite accredito del rispettivo istituto di credito depositario.
11. Descrizione degli obiettivi d’investimento del fondo d’investimento, inclusi gli obiettivi finanziari (es. incremento del reddito o del capitale), la politica d’investimento (es. specializzazione su aree geografiche o ambiti economici), eventuali limitazioni di tale politica d’investimento e l’indicazione di eventuali tecniche e strumenti o autorizzazioni all’assunzione di credito che possono essere utilizzati per l’amministrazione del fondo d’investimento.
Attenzione:
Il fondo d’investimento persegue il raggiungimento degli obiettivi d’investimento. Non si può
tuttavia garantire che tali obiettivi vengano effettivamente raggiunti.
La seguente descrizione non prende in considerazione il profilo di rischio del potenziale investitore. Per la valutazione dell’idoneità e adeguatezza personale del fondo d’investimento raccomandiamo di richiedere la consulenza finanziaria di esperti.
L’Alpen Privatbank Bond Strategy è un fondo obbligazionario che ha per obiettivo d’investimento un rendimento costante. Il fondo d’investimento investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del fondo) in tutti i tipi di obbligazioni e strumenti del mercato monetario di emittenti nazionali e internazionali. Emittenti dei titoli obbligazionari e monetari compresi nel fondo possono essere Paesi e le autorità, emittenti supranazionali e/o società.
A tal fine, nell’ambito della sua politica d’investimento acquisirà e alienerà gli elementi patrimoniali (titoli, strumenti del mercato monetario, depositi a vista, quote di fondi d’investimento e strumenti finanziari) autorizzati dalla Legge sui fondi d’investimento e dal regolamento del fondo in base alla valutazione della situazione economica e dei mercati finanziari e alle previsioni di borsa.
A tal fine viene presa in particolare considerazione la diversificazione del rischio.
Il fondo viene gestito attivamente (decisione di investimento discrezionale) senza limitazioni legate al benchmark.
È possibile acquistare quote di fondi d'investimento con restrizioni/strumenti e/o strategie d'investimento diversi da quelli del Alpen Privatbank Bond Strategy. Sono ammesse differenze in particolare per quanto concerne la strategia di investimento, l'uso di strumenti di investimento (titoli, strumenti del mercato monetario, quote di fondi di investimento, strumenti derivati, depositi a vista e callable). Il profilo di rischio complessivo del fondo non deve essere modificato in modo significativo in nessun momento per quanto riguarda il suo obiettivo d'investimento. Altre informazioni sul calcolo del rischio complessivo del fondo d'investimento sono disponibili anche al punto 12.4. Strumenti finanziari derivati e nel rendiconto.
Informazione secondo l’Art 7 Regolamento (UE) 2020/852:
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le
attività economiche ecosostenibili.
La valuta del fondo d’investimento è l’Euro.
I titoli (compresi i titoli con strumenti derivati incorporati) possono essere acquisiti entro i limiti previsti
dalla legge, nel rispetto degli obiettivi d’investimento sopra descritti.
Gli strumenti del mercato monetario possono essere acquisiti entro i limiti previsti dalla legge.
Le quote in fondi d’investimento (o.i.c.v.m., o.i.c.) possono essere acquisite rispettivamente fino al 20% del patrimonio del fondo e complessivamente entro i limiti previsti dalla legge, sempre che questi (o.i.c.v.m. o o.i.c.) investano a loro volta rispettivamente non più del 10% del patrimonio del fondo in quote di altri fondi d’investimento. Le quote in o.i.c. possono essere acquisite fino a un massimo complessivo del 30% del patrimonio del fondo.
Gli strumenti derivati possono essere utilizzati nell’ambito della strategia d’investimento entro i limiti
previsti dalla legge e, in aggiunta, a scopo di copertura.
I depositi a vista e i depositi a termine con una scadenza non superiore a 12 mesi possono essere detenuti fino al 49 % del patrimonio del fondo. Nell’ambito di modifiche al portafoglio del fondo e/o
dell’assunzione motivata di perdite incombenti, il fondo d'investimento può presentare una percentuale più elevata di depositi a vista o depositi a termine con una durata massima di 12 mesi. La società di gestione è autorizzata ad accettare per conto del fondo d’investimento crediti provvisori per un valore massimo pari al 10% del patrimonio del fondo.
Per il fondo Alpen Privatbank Bond Strategy, la società di gestione può avviare operazioni con derivati nell’ambito della strategia d’investimento. Ciò può comportare un del rischio di perdita in rapporto ai valori patrimoniali presenti nel fondo d’investimento.
Il rischio complessivo degli strumenti derivati non utilizzati per fini di copertura non deve superare il 100% del valore netto complessivo del patrimonio del fondo.
Nella scelta dei valori d’investimento occorre considerare che i strumenti finanziari comportano anche rischi e non solo opportunità di aumento delle quotazioni.
Attenzione:
- Nell’ambito della strategia d’investimento è possibile investire in misura considerevole in fondi d’investimento e derivati.
- In conformità con il regolamento del fondo approvato dall’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari, titoli o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dalla Repubblica d’Austria o della Repubblica Federale di Germania possono avere una ponderazione superiore al 35%.
- Rendimenti di mercato negativi ovvero rendimenti negativi di strumenti monetari o di obbligazioni possono influenzare negativamente il valore netto dei fondi d'investimento oppure non possono essere sufficienti a coprire i costi correnti.
12. Tecniche e strumenti della politica d’investimento
Il fondo d’investimento investe nel rispetto dei limiti d’investimento ed emissione stabiliti dalla InvFG in combinazione con il regolamento del fondo, nonché conformemente al principio della ripartizione dei rischi. Di seguito sono descritti i limiti d’investimento generalmente applicabili per il fondo d’investimento. Al punto 11 del prospetto, come pure nel regolamento del fondo (v. allegato), sono riportati i limiti d’investimento specifici per questo fondo d’investimento.
12.1 Titoli
I titoli sono
a) azioni e altri titoli equipollenti,
b) obbligazioni e altri titoli di debito,
c) tutti gli altri strumenti finanziari negoziabili (es. diritti d’opzione) che legittimano all’acquisizione di strumenti finanziari ai sensi della InvFG tramite sottoscrizione o scambio, secondo quando prescritto al § 69 InvFG, a eccezione delle tecniche e degli strumenti finanziari derivati menzionati nel § 73 InvFG.
I titoli includono inoltre, sempre che siano soddisfatti i criteri meglio descritti nel testo di legge (§ 69 comma 2 InvFG):
1. quote di fondi d’investimento chiusi sotto forma di una società d’investimento o di un fondo
d’investimento,
2. quote di fondi d’investimento chiusi in forma contrattuale,
3. strumenti finanziari ai sensi del § 69 comma 2 punto 3 InvFG.
La società di gestione può acquistare titoli che sono ammessi alla quotazione ufficiale su una delle borse nazionali ed estere menzionate nell’allegato al regolamento del fondo o che vengono negoziati su uno dei mercati regolamentati menzionati nell’allegato al regolamento del fondo, riconosciuti e aperti al pubblico e dal funzionamento regolare. Può acquistare inoltre titoli provenienti da nuove emissioni, le cui condizioni di emissione contengono l’obbligo di richiedere l’ammissione alla quotazione ufficiale su
una borsa o su un mercato regolamentato, a patto che la loro ammissione sia ottenuta al più tardi prima
che sia trascorso un anno dall’emissione.
12.2 Strumenti del mercato monetario
Strumenti del mercato monetario sono strumenti che vengono solitamente negoziati sul mercato monetario, sono liquidi, hanno un valore che può essere determinato con esattezza in qualunque momento e soddisfano i requisiti di cui al § 70 InvFG.
Per il fondo d’investimento si possono acquisire strumenti del mercato monetario che
1. sono ammessi alla quotazione ufficiale su una delle borse nazionali ed estere menzionate nell’allegato al regolamento del fondo o che vengono negoziati su uno dei mercati regolamentati menzionati nell’allegato al regolamento del fondo, riconosciuti e aperti al pubblico e dal funzionamento regolare.
2. vengono solitamente negoziati sul mercato monetario, sono liberamente trasferibili, sono liquidi e hanno un valore che può essere determinato con esattezza in qualunque momento e sui quali si dispone di informazioni adeguate, comprese le informazioni che consentono un’adeguata valutazione dei rischi di credito associati all’investimento in tali strumenti; tali strumenti possono essere acquisiti anche se non sono negoziati su mercati regolamentati nella misura in cui l’emissione o l’emittente di questi strumenti sono già soggetti alle disposizioni sulla tutela dei depositi e degli investitori, a patto che siano:
a) emessi o garantiti da un ente statale centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, se si tratta di uno Stato federale, da uno Stato membro della federazione, o da un istituto internazionale di diritto pubblico cui appartiene almeno uno Stato membro o
b) emessi da un’impresa i cui titoli sono ammessi alla quotazione ufficiale su un mercato regolamentato menzionato nell’allegato al regolamento del fondo o
c) emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza in base ai criteri sanciti dalla legislazione dell’Unione (legislazione UE), oppure emessi o garantiti da un istituto soggetto e conforme a norme prudenziali che la FMA giudica almeno altrettanto rigorose quanto quelle della legislazione dell’Unione o
d) emessi da altri emittenti che appartengono a una categoria che è stata autorizzata dalla FMA nella misura in cui gli investimenti in questi strumenti sono disciplinati dalle disposizioni per la tutela degli investitori, che sono equipollenti a quelle di cui alle lettere a-c e nella misura in cui l’emittente è un’impresa con capitale proprio pari ad almeno EUR 10 milioni, che ha redatto e pubblicato il proprio bilancio conformemente alla direttiva 2013/34/EU, oppure un soggetto di diritto che, all’interno di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate in borsa, è responsabile del finanziamento di tale gruppo oppure un soggetto di diritto che sotto forma di impresa, società o contratto deve finanziare la cartolarizzazione di debiti attraverso il ricorso a una linea di credito concessa da una banca; la linea di credito deve essere garantita da un istituto finanziario anch’esso conforme ai criteri menzionati al punto 2 lettera c.
Titoli e strumenti del mercato monetario non quotati
Al massimo fino al 10% del patrimonio del fondo può essere investito in titoli o strumenti del mercato monetario che non sono ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa menzionata nell’allegato al regolamento del fondo o non sono negoziati su uno dei mercati regolamentati menzionati nell’allegato al regolamento del fondo e che, nel caso di nuove emissioni di titoli, anche se non ottengono la relativa autorizzazione prima che sia trascorso un anno dall’emissione.
12.3 Quote in fondi d’investimento
1. Le quote in fondi d’investimento (= fondi d’investimento e società d’investimento di tipo aperto) ai sensi della InvFG che soddisfano le disposizioni della direttiva 2009/65/CE (o.i.c.v.m.) possono essere acquisite rispettivamente fino al 20% del patrimonio del fondo e complessivamente entro i limiti previsti dalla legge, sempre che questi a loro volta non investano più del 10% del patrimonio del fondo in quote di altri fondi d’investimento.
2. Le quote nel medesimo fondo d’investimento ai sensi del § 71 comma 2 InvFG che non soddisfano pienamente le disposizioni della direttiva 2009/65/CE (o.i.c.) e il cui scopo esclusivo è
- l’investimento collettivo in titoli e in altri strumenti finanziari liquidi dei capitali raccolti presso il
pubblico e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e
- le cui quote sono, su richiesta dei possessori di quote, riacquistate o rimborsate, direttamente
o indirettamente, a carico del patrimonio dei fondi d’investimento,
possono essere acquisite rispettivamente fino al 20% del patrimonio del fondo, ma complessivamente solo fino al 30% del patrimonio del fondo se
a) questi a loro volta investono non più del 10% del patrimonio del fondo in quote di altri fondi
d’investimento e
b) sono stati autorizzati da disposizioni di legge che li sottopongono a una vigilanza che l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (FMA) giudica equivalente alle disposizioni della legislazione dell’Unione (legislazione UE) e vi è una garanzia sufficiente di collaborazione tra le autorità e
c) il livello di tutela dei possessori di quote è equivalente al livello di tutela dei possessori di quote dei fondi d’investimento conformi alle disposizioni della direttiva 2009/65/CE (o. i. c. v. m.) e in particolare se le prescrizioni per una custodia separata del patrimonio speciale, l’assunzione di credito, la concessione di credito e le vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario sono equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CE e
d) l’attività commerciale è oggetto di relazioni semestrali e annuali che permettono di farsi un’idea
del patrimonio e dei debiti, dei redditi e delle transazioni nel periodo in esame.
Per giudicare l’equivalenza del livello di tutela dei possessori di quote ai sensi della lettera c) occorre fare affidamento sui criteri menzionati nel § 3 dell’ordinanza sulla determinazione delle informazioni e dell’equivalenza (IG-FestV) nella versione di volta in volta valida.
3. Per il fondo d’investimento si possono acquisire anche quote di fondi d’investimento gestiti direttamente o indirettamente dalla stessa società di gestione o da una società cui la società di gestione è associata in virtù di una gestione o di un controllo comune oppure di una partecipazione sostanziale diretta o indiretta.
12.4 Strumenti finanziari derivati
Strumenti finanziari derivati quotati e non quotati
Per un fondo d’investimento si possono impiegare strumenti finanziari derivati compresi strumenti equivalenti regolati in contanti che sono ammessi alla quotazione ufficiale su una delle borse elencate nell’allegato al regolamento del fondo o che vengono negoziati su uno dei mercati regolamentati menzionati nell’allegato al regolamento del fondo, oppure strumenti finanziari derivati che non sono ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa o non vengono negoziati su un mercato regolamentato (derivati OTC), nella misura in cui
1. i valori base sono strumenti ai sensi del § 67 comma 1 punti da 1 a 4 InvFG oppure indici finanziari, tassi d’interesse, cambi o valute in cui il fondo d’investimento è autorizzato a investire conformemente al regolamento del fondo;
2. la controparte nelle operazioni con derivati OTC sono istituti soggetti a vigilanza rientranti nelle categorie che sono state autorizzate con ordinanza della FMA;
3. i derivati OTC sono soggetti a una valutazione giornaliera affidabile e verificabile e possono essere alienati, liquidati o compensati con un’operazione di compensazione in qualunque momento al valore corrente adeguato su iniziativa della società di gestione e
4. non comportano la consegna o il trasferimento di valori patrimoniali diversi da quelli menzionati nel
§ 67 comma 1 InvFG.
Il rischio di inadempimento nelle operazioni di un fondo d’investimento con derivati OTC non deve
superare le percentuali seguenti:
1. se la controparte è un istituto di credito ai sensi del § 72 InvFG, il 10% del patrimonio del fondo,
2. altrimenti il 5% del patrimonio del fondo.
A fronte di garanzie ricevute il rischio può essere ridotto con derivati OTC.
Ai fini dei limiti specifici d’investimento non si considerano gli investimenti di un fondo d’investimento in strumenti derivati indicizzati. Qualora un derivato sia incorporato in un titolo o uno strumento del mercato monetario, bisogna tenerne conto in relazione al rispetto delle disposizioni sopra menzionate.
Sono compresi anche gli strumenti aventi per oggetto il trasferimento del rischio di credito.
Scopo
Nel fondo Alpen Privatbank Bond Strategy, gli strumenti derivati vengono utilizzati nell’ambito dell’investimento, a discrezione della società di gestione, sia a scopo di copertura sia come parte della strategia d’investimento (es. per garantire il reddito, per aumentare il reddito, in sostituzione dei titoli, per gestire il profilo di rischio del fondo d’investimento o per gestire la liquidità sintetica ecc.). Ciò significa che gli strumenti derivati possono essere utilizzati anche in sostituzione dell’investimento diretto in elementi patrimoniali, nonché in particolare per aumentare il reddito, il che può comportare un incremento del rischio di perdita associato al fondo d’investimento.
Total Return Swap o strumenti derivati analoghi
Un Total Return Swap è un derivato del credito, tramite il quale i ricavi e le oscillazioni di valore dello strumento finanziario sottostante (valore di base o obbligazione di riferimento) vengono scambiati a interessi concordati. Attualmente, il Fondo d’investimento non fa uso di Total Return Swap o strumenti derivati analoghi. Non si rendono pertanto necessarie ulteriori indicazioni ai sensi dell’art 14 regolamento (UE) n. 2015/2365.
Gestione del rischio
La società di gestione deve adottare un processo di gestione del rischio che le consenta di monitorare e misurare in ogni momento il rischio associato alle posizioni d’investimento e la sua quota rispettiva in relazione al profilo di rischio complessivo del patrimonio del fondo.
Il rischio complessivo deve essere determinato secondo l’approccio del commitment o l’approccio del Value-at-Risk.
La società di gestione deve stabilire, applicare e mantenere principi di gestione del rischio documentati e adeguati. I principi di gestione del rischio devono includere le procedure necessarie per valutare i rischi di mercato, liquidità e contraente nonché altri rischi, tra cui i rischi operativi.
Rischio complessivo
Approccio del commitment
La società di gestione applica per la determinazione del rischio complessivo l’approccio del commitment. In base a tale approccio, tutte le posizioni in strumenti finanziari derivati, compresi i derivati incorporati ai sensi del § 73 comma 6 InvFG, vengono convertite nel valore di mercato di una posizione equivalente nel valore di base del derivato interessato (equivalente del valore di base).
Nel calcolo del rischio complessivo si possono considerare gli accordi sulla compensazione dei valori patrimoniali (cosiddetti accordi di netting) o gli accordi sulla copertura dei valori patrimoniali (cosiddetti accordi di hedging), nella misura in cui questi non tralasciano rischi evidenti e sostanziali e determinano chiaramente una riduzione del rischio.
Le posizioni in strumenti derivati che non generano alcun rischio aggiuntivo per il fondo d’investimento
non devono essere incluse nel calcolo.
Il rischio complessivo così associato ai derivati non deve superare il 100% del valore netto complessivo del patrimonio del fondo.
12.5 Depositi a vista o depositi a termine
Si possono acquisire averi in banca sotto forma di depositi a vista o depositi a termine con una durata massima di 12 mesi alle seguenti condizioni:
1. Si possono investire presso il medesimo istituto di credito depositi a vista o depositi a termine con una durata massima di 12 mesi fino al 20% del patrimonio del fondo a patto che l’istituto di credito interessato
- abbia la sua sede in uno Stato membro o
- si trovi in uno Stato terzo e sia soggetto a norme prudenziali che la FMA ritiene equivalenti a
quelle della legislazione dell’Unione.
2. A prescindere da tutti i limiti massimi individuali, un fondo d’investimento può investire presso il medesimo istituto di credito al massimo il 20% del patrimonio del fondo in una combinazione di titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale istituto di credito e/o depositi presso tale istituto di credito e/o derivati OTC acquisiti da tale istituto di credito.
3. Non serve alcun deposito bancario minimo.
12.6 Assunzione di credito
L’assunzione di crediti fino al 10% del patrimonio del fondo è ammessa in via provvisoria.
Il rischio del fondo d’investimento può così aumentare in egual misura.
12.7 Operazioni di pensionamento titoli
La società di gestione è autorizzata ad acquistare elementi patrimoniali per conto del fondo d’investimento fino al 100% del patrimonio del fondo con l’impegno del venditore a riacquistare tali elementi patrimoniali in un momento precedentemente stabilito e a un prezzo precedentemente stabilito. Questo significa che la caratteristica di un valore patrimoniale, per esempio di un valore mobiliare, si distingue dalla caratteristica di un’operazione di pensionamento titoli. Così, per esempio, il tasso d’interesse, la durata e il corso di acquisto e di vendita di un’operazione di pensionamento titoli possono divergere sostanzialmente dall’elemento patrimoniale sottostante.
Attenzione:
Nel regolamento del Fondo sono riportate indicazioni relative a operazioni di pensionamento; tuttavia, sebbene sussista tale possibilità, l’attuale strategia del fondo d’investimento non la prevede e pertanto la tecnica non viene applicata. In tal senso, non sono necessarie ulteriori indicazioni sulla Gestione del collaterale. Non si rendono pertanto necessarie ulteriori indicazioni ai sensi dell’art 14 regolamento (UE) n. 2015/2365.
12.8 Prestito di titoli
La società di gestione è autorizzata, entro i limiti d’investimento stabiliti dalla Legge sui fondi d’investimento, a trasferire temporaneamente la proprietà di titoli fino al 30% del patrimonio del fondo nel quadro di un sistema riconosciuto di prestito di titoli a terzi, a patto che la parte terza sia tenuta a restituire i titoli trasferiti in proprietà una volta decorso il termine di prestito precedentemente stabilito.
I premi incassati costituiscono un ulteriore componente di ricavi e possono contribuire quindi all'evoluzione del valore del fondo di investimento.
Attenzione:
Nello statuto del fondo vengono fornite indicazioni in materia di prestito titoli, possibilità che sarebbe comunque contemplata, sebbene la strategia attuale del fondo d’investimento non lo preveda e tale tecnica non venga quindi adottata. Ne deriva quindi che non dovranno essere fornite ulteriori indicazioni in merito al Collateral Management ai sensi dell’art. 14 regolamento (UE) n. 2015/2365.
13. Profilo di rischio del fondo d’investimento
Avviso:
La seguente descrizione del rischio del fondo d’investimento non tiene in considerazione il profilo di rischio individuale del potenziale investitore. Per la valutazione dell’idoneità e adeguatezza personale del fondo d’investimento rispetto all’investitore, raccomandiamo di richiedere la consulenza finanziaria di esperti.
Informazioni generali
Gli elementi patrimoniali nei quali la società di gestione investe per conto del fondo d’investimento comportano non solo opportunità di reddito ma anche rischi. Vendendo quote del fondo d’investimento in un momento in cui le quotazioni degli elementi patrimoniali sono calate rispetto al momento dell’acquisizione, l’investitore non riceve indietro la totalità della somma investita nel fondo d’investimento. Il rischio per l’investitore è tuttavia limitato alla somma investita, in quanto non esiste alcun obbligo di versamento suppletivo.
L’elenco non è esaustivo e i rischi menzionati possono influire con varia intensità sul fondo
d’investimento.
A causa delle differenze tra le singole categorie di parte, il risultato economico realizzato dall’investitore tramite il suo investimento può variare in funzione della categoria di parte alla quale appartengono le quote da questi acquisite.
A seconda del tipo di fondo d’investimento, i rischi possibili sono in particolare i seguenti:
Rischi particolari
Nota per gli investitori con una valuta nazionale diversa dalla valuta del fondo (EUR): si tenga presente che il rendimento può aumentare o calare a seguito di oscillazioni valutarie.
Per il fondo Alpen Privatbank Bond Strategy rivestono importanza, sulla base del regolamento del Fondo, i rischi seguenti, che saranno in seguito descritti più dettagliatamente:
Principali rischi
- Rischio di mercato
- Rischio di credito o rischio emittente
- Rischio di adempimento o rischio contraente
- Rischio di liquidità
- Rischio operativo
Ulteriori rischi rilevanti per il Fondo d’investimento
- Rischio di cambio o di valuta
- Rischio di custodia
- Rischio di concentrazione
- Rischio di performance
- Informazioni sulla capacità di eventuali garanti (rischio d’informazione)
- Rischio d’inflazione
- Rischio di capitale
- Rischio di variazione di altre condizioni quadro
- Rischio di valutazione
- Rischio di paese o di trasferimento
- Rischio di sospensione del riscatto
- Rischi associati a quote in altri fondi d’investimento (comparti)
- Rischio di commodity
- Rischi particolari associati a obbligazioni subordinate
- Rischi associati ad Asset Backed Securities (ABS) / Mortgage Backed Securities (MBS) / Collateralized Debt Obligations (CDO)
- Rischi associati a titoli strutturati
- Rischio di volatilità
- Rischio di prestito tituli
- Rischio per la garanzia degli elementi patrimoniali depositati (rischio collateral)
- Rischio legato a strumenti finanziari derivati
- Rischio di sostenibilità
Questi rischi assumono particolare rilevanza per il fondo d’investimento. Si tenga però presente che anche gli altri rischi generali descritti di seguito possono divenire rilevanti per questo fondo d’investimento.
Rischi generali e definizioni
Rischio di mercato
L’andamento delle quotazioni dei titoli dipende in particolare dall’andamento dei mercati finanziari, che è a sua volta influenzato dalla situazione generale dell’economia mondiale e dalle condizioni quadro economiche e politiche nei rispettivi paesi.
Il rischio di mercato si manifesta in forme diverse: può accadere per esempio che un paese di una classe di attività si evolva in modo negativo e influenzi così negativamente il prezzo e il valore di tali attività (rischio di paese), oppure che un settore di una classe di attività si evolva in modo negativo e influenzi così negativamente il prezzo e il valore di tali attività (rischio di settore).
Una forma particolare del rischio di mercato è il rischio di variazione dei tassi d’interesse. Con esso si intende la possibilità che il livello dei tassi di mercato esistente al momento dell’emissione di un titolo a reddito fisso o di uno strumento del mercato monetario possa cambiare. Le variazioni nel livello dei tassi di mercato possono dipendere tra le altre cose da variazioni nella situazione economica e nella conseguente politica della rispettiva banca d’emissione. Se i tassi di mercato aumentano (es. per effetto dell’inflazione – rischio d’inflazione), di norma le quotazioni dei titoli a reddito fisso o degli strumenti del mercato monetario scendono di riflesso. Se invece il livello dei tassi di mercato scende, nei titoli a reddito fisso o negli strumenti del mercato monetario si innesca un andamento opposto delle quotazioni. In entrambi i casi, l’andamento delle quotazioni fa sì che il rendimento del titolo o dello strumento del mercato monetario corrisponda più o meno al tasso di mercato. Le oscillazioni delle quotazioni appaiono però diverse a seconda della durata del titolo a reddito fisso o dello strumento del mercato monetario. Così, per esempio, i titoli a reddito fisso o gli strumenti del mercato monetario con durate più brevi hanno rischi di quotazione inferiori rispetto a quelli con durate più lunghe. Di norma, però, i titoli a reddito fisso o gli strumenti del mercato monetario con durate più brevi hanno rendimenti inferiori rispetto ai titoli a reddito fisso o agli strumenti del mercato monetario con durate più lunghe.
Nel caso di titoli o strumenti del mercato monetario indicizzati all’inflazione, il fattore di rischio rilevante per il tasso d’interesse è il livello dei tassi di mercato reali, nel senso che variazioni nel livello dei tassi di mercato reali determinano – analogamente alla precedente descrizione del livello dei tassi di mercato (nominali) – variazioni nella quotazione dei titoli o strumenti del mercato monetario indicizzati all’inflazione. Al contrario, variazioni determinate esclusivamente dall’inflazione nel livello dei tassi di mercato (nominali) causano di norma soltanto variazioni minori nella quotazione dei titoli o degli strumenti del mercato monetario indicizzati all’inflazione.
L’effetto del rischio di mercato in merito al rischio dei tassi d‘interesse per depositi a vista e depositi a termini a causa di tassi avere negativi oppure altre condizioni negative possono realizzarsi in cui l’ultimo effetto può avere sia positivamente che negativamente anche una frequenza di modifica maggiore.
Oltre alle variazioni dei tassi, anche le variazioni degli spread creditizi influiscono sul valore corrente dei titoli o strumenti del mercato monetario. Se il differenziale di rendimento rispetto a un'obbligazione di riferimento "priva di rischio di inadempimento" (spread creditizio) si amplia, il valore varia negativamente.
Un’altra forma particolare del rischio di mercato è il rischio di quotazione azionaria. Con esso si intende la possibilità che le azioni o i titoli assimilabili ad azioni siano soggetti a considerevoli oscillazioni di quotazione. Ciò comporta in particolare il rischio che l’attuale quotazione di un’azione o di un titolo assimilabile ad azione scenda al di sotto della quotazione alla quale il titolo era stato acquistato. Come prezzo di mercato, la quotazione è il risultato del rapporto tra offerta e domanda esistente al momento della formazione del corso. Importanti fattori d’influenza sono le aspettative economiche riposte in singole imprese o in singoli settori, come anche le condizioni quadro economiche, le aspettative politiche, le speculazioni e l’acquisizione di interessi.
Rischio di credito o rischio emittente
Oltre che dalle tendenze generali dei mercati dei capitali, il corso di un titolo o uno strumento del mercato monetario, oppure il valore di un deposito di liquidità, è influenzato anche dalle specifiche evoluzioni che interessano lo specifico emittente o istituto di credito. Il rischio di credito può presentarsi sostanzialmente nelle seguenti forme:
1. Rischio di inadempimento: Pur selezionando attentamente i valori mobiliari, non si possono escludere perdite causate dal peggioramento della situazione patrimoniale di emittenti, istituti di credito o valori patrimoniali sottostanti al titolo (rischio di credito underlying).
2. Rischio di migrazione del rating creditizio: Un abbassamento del giudizio di solvibilità da parte delle agenzie di rating può comportare delle perdite di valore.
3. Rischio di bail-in: In caso di risoluzione coatta di una banca, è possibile che i creditori debbano partecipare alle perdite (bail-in). Questa procedura può comportare anche la perdita totale del capitale investito. In un programma di risanamento o liquidazione è anche possibile che risulti difficile vendere i titoli interessati, oppure che la vendita sia possibile solo a fronte di sostanziali perdite di valore. Anche se la documentazione di emissione originaria o il materiale promozionale di un titolo emesso da una banca non presenta esplicitamente la possibilità di partecipare alle perdite, questa può essere prevista per legge con un provvedimento di bail-in.
Rischio di adempimento o rischio contraente (rischio di inadempimento della controparte)
A questa categoria deve essere ricondotto il rischio che un regolamento all’interno di un sistema di trasferimento non avvenga come previsto, in quanto una controparte non paga o consegna come atteso oppure lo fa in ritardo. Il rischio di regolamento consiste nel rischio di non ricevere la contropartita corrispondente per il completamento di un’operazione, a prestazione avvenuta.
Soprattutto nel caso di acquisizione di prodotti finanziari non quotati o della loro liquidazione attraverso uno sportello di trasferimento, sussiste il rischio che un’operazione conclusa non sia onorata come atteso a causa del mancato pagamento o della mancata consegna da parte di una controparte, oppure che si verifichino perdite dovute a errori a livello operativo nell’ambito della liquidazione di un’operazione. A fronte di garanzie ricevute il rischio può essere ridotto con derivati OTC.
Rischio di liquidità
Tenuto conto delle opportunità e dei rischi dell'investimento in azioni e obbligazioni, la società di gestione acquista per il fondo di investimento soprattutto titoli quotati su mercati borsistici nazionali o esteri, o negoziati in altri mercati regolamentati, abilitati, aperti al pubblico e correttamente funzionanti. Per ulteriori dettagli sulle borse e sui mercati regolamentati in cui il fondo può investire si rimanda all'allegato allo statuto del fondo.
Inoltre, per specifici titoli e in specifiche fasi, oppure in specifici segmenti di borsa, può presentarsi il problema della vendita nel momento desiderato. Sussiste infatti il rischio che i titoli negoziati in un segmento ristretto siano soggetti a notevole volatilità del prezzo.
Il fondo acquista anche titoli di nuovi emissioni le cui condizioni di emissione prevedono l'obbligo di richiedere la quotazione in una borsa o in un altro mercato regolamentato, purché l'ammissione alle quotazioni avvenga entro un anno dall'emissione.
Rischio di cambio o di valuta
Un’altra variante del rischio di mercato è rappresentata dal rischio di cambio/valuta. Ove non sia stato stabilito diversamente, i valori patrimoniali di un fondo d’investimento possono essere investiti in valute diverse dalla rispettiva valuta del fondo. Il fondo d’investimento percepisce i redditi, i rimborsi e i ricavi da tali investimenti nelle valute nelle quali investe. Il valore di queste valute può scendere rispetto alla valuta del fondo. Ciò determina un rischio di valuta che pregiudica il valore delle quote nella misura in cui il fondo d’investimento investe in valute diverse dalla valuta del fondo.
Rischio di custodia
Alla custodia di elementi patrimoniali del fondo d’investimento è associato un rischio di perdita che può essere causato da insolvenza, violazioni dell’obbligo di diligenza o comportamento improprio del depositario o di un sotto-depositario. In particolare, è possibile che il ricorso a un prime broker in qualità di depositario non garantisca la stessa sicurezza del ricorso a una banca in qualità di depositario.
Rischio di accumulazione o rischio di concentrazione
Altri rischi possono insorgere per il fatto che avviene una concentrazione dell’investimento in determinati
elementi patrimoniali o mercati.
Rischio di performance
Gli elementi patrimoniali acquisiti per il fondo d’investimento possono registrare una performance diversa da quella attesa al momento dell’acquisizione. Non si possono escludere flessioni delle quotazioni. Non si può così assicurare una performance positiva, se non nel caso di una concessione di garanzia da parte di una parte terza.
Informazioni sulla capacità di eventuali garanti
Il rischio dell’investimento aumenta o cala in funzione della capacità di eventuali garanti. Tra le altre cose, un’insolvenza del garante può far sì che la garanzia non sia più efficace o quanto meno che non lo sia più in relazione all’intero importo.
Rischio di inflessibilità
Il rischio di inflessibilità può essere determinato sia dal prodotto stesso sia da limitazioni nel cambio con
altri fondi d’investimento.
Rischio d’inflazione
Il reddito di un investimento può essere influenzato negativamente dall’andamento dell’inflazione. Da un lato, il denaro investito può subire una perdita del potere d’acquisto a seguito della svalutazione monetaria e, dall’altro, l’andamento dell’inflazione può esercitare un’influenza (negativa) diretta sull’andamento della quotazione degli elementi patrimoniali.
Rischio di capitale
Il rischio riguardante il capitale del fondo d’investimento può essere determinato soprattutto dall’eventualità che i valori patrimoniali siano venduti a una cifra inferiore rispetto a quella a cui erano stati acquistati. Questo rischio include anche il rischio di esaurimento nel caso di riscatti e di eccesso di distribuzione di rendimenti dell’investimento.
Rischio di variazione di altre condizioni quadro
Il valore degli elementi patrimoniali del fondo d’investimento può essere influenzato da insicurezze in paesi in cui sono stati fatti degli investimenti ovvero nei quali sono le piazze di mercato. Questo vale per le piazze di mercato che prevedono una regolamentazione meno stringente in confronto a Paesi europei o degli Stati Uniti in merito a sviluppi politici, modifiche del governo, disposizioni tributarie e altri sviluppi giuridici (limitazioni per investimenti esteri)
Rischio di valutazione
In particolare in tempi di carenza di liquidità dei partecipanti al mercato a causa delle crisi finanziarie e di una generalizzata perdita di fiducia, la formazione dei corsi di determinati titoli e di altri strumenti finanziari sui mercati dei capitali può essere limitata e rendere difficile la valutazione nel fondo d’investimento. Se in simili momenti il pubblico comincia anche ad attivare importanti riscatti di quote, la gestione del fondo può vedersi obbligata – per mantenere la liquidità complessiva del fondo d’investimento – a effettuare operazioni di cessione di titoli a quotazioni diverse dai corsi di valutazione effettivi.
Rischio di paese o di trasferimento
Si parla di rischio di paese o di trasferimento quando un debitore estero, nonostante la propria capacità di pagamento, non è in grado di fornire puntualmente prestazioni o di fornirle in generale a causa della mancanza di capacità di trasferimento o disponibilità al trasferimento del paese in cui ha sede. Così, ad esempio, può accadere che non siano effettuati pagamenti ai quali il fondo d’investimento avrebbe diritto o che tali pagamenti avvengano in una valuta che a causa di limitazioni valutarie non risulta più essere convertibile.
Rischio di sospensione del riscatto
I possessori di quote possono richiedere fondamentalmente in ogni momento il riscatto delle loro quote. La società di gestione può tuttavia sospendere provvisoriamente il riscatto delle quote in presenza di circostanze straordinarie, con la conseguenza che il prezzo delle quote può essere inferiore a quello precedente alla sospensione del riscatto.
Rischio legato alle persone chiave
I fondi d’investimento il cui risultato dell’investimento è molto positivo in un determinato periodo di tempo devono questo successo anche all’idoneità delle persone incaricate e quindi alla capacità del management di prendere le giuste decisioni. La composizione del management del fondo può però cambiare e i nuovi responsabili decisionali potrebbero avere meno successo di chi li ha preceduti.
Rischio operativo
Il fondo d'investimento è esposto a un rischio di perdita dovuta a inadeguatezza dei processi interni, errori umani o malfunzionamento di sistemi nella società di gestione o da eventi esterni, come ad esempio gli effetti negativi esercitati sugli strumenti finanziari da variazioni o dalla cessazione di un benchmark o di un tasso d'interesse interbancario. Tale rischio comprende rischi legali, contrattuali e di documentazione, nonché i rischi derivanti dalle procedure di negoziazione, liquidazione e valutazione gestite per il fondo d'investimento.
Rischi associati a quote in altri fondi d’investimento (comparti)
I rischi dei comparti acquistati per il fondo d’investimento sono strettamente correlati ai rischi degli elementi patrimoniali contenuti in tali comparti o delle strategie d’investimento da questi perseguite.
Poiché i manager dei singoli comparti agiscono in maniera indipendente gli uni dagli altri, può accadere che più comparti perseguano strategie d’investimento uguali o contrapposte. Ciò può far sì che i rischi esistenti si accumulino e che le eventuali opportunità vengano meno.
Rischi associati ai modelli di trend following
Nelle fasi di mercato prive di trend evidenti (mercati laterali) posso manifestarsi molteplici segnali erronei legati ai modelli di trend following. Ecco allora che i costi di transazione correlati unitamente a un posizionamento errato del fondo possono comportare delle perdite.
Rischio di commodity
Sia i titoli con riferimento alle materie prime, tra cui in particolare le azioni o le obbligazioni emesse da imprese operanti nel settore delle materie prime e le obbligazioni strutturate che sono garantite da materie prime o derivati su materie prime o che sono abbinate all’andamento dei loro prezzi, sia gli strumenti finanziari derivati collegati alla performance degli indici su materie prime o i fondi di materie prime (ovvero i fondi d’investimento con una componente di (indice su) materie prime) nei quali il fondo d’investimento investe come comparti sono soggetti in particolar modo ai seguenti rischi tipici dei mercati delle materie prime o dei mercati a termine su merci che possono ripercuotersi negativamente sul valore delle quote: forti oscillazioni nel rapporto tra offerta e/o domanda, interventi statali, condizioni climatiche sfavorevoli, calamità naturali, conflitti politici (globali), guerra e terrorismo.
Rischi particolari associati a obbligazioni subordinate
Le obbligazioni subordinate, in particolare le obbligazioni ibride o le obbligazioni con caratteristiche di capitale di base emesse da istituti di credito o da altri fornitori di servizi finanziari, possono presentare in determinate circostanze un profilo di rischio simile a quello delle azioni. Esse sono soggette a un rischio più elevato che l’emittente non sia in grado di onorare i suoi obblighi di estinzione e di pagamento degli interessi o che sia in grado di farlo solo in parte o solo in maniera dilazionata. Dato il carattere secondario, in caso di insolvenza, liquidazione o eventi simili che interessano l’emittente, i diritti dei creditori di obbligazioni secondarie vengono dopo quelli dei creditori privilegiati ed è quindi possibile che non siano retribuiti o che lo siano solo in parte.
Anche in caso di continuazione dell’attività, è possibile che – senza che sia avviato un procedimento per insolvenza – i pagamenti degli interessi (eventualmente senza obbligo di pagamento suppletivo da parte dell’emittente) siano cancellati, ridotti, dilazionati o retribuiti in una forma alternativa (es. sotto forma di azioni); si può inoltre giungere a una riduzione permanente o provvisoria del valore nominale delle obbligazioni secondarie, che può anche essere accompagnata da una conversione ad esempio in azioni. A ciò si aggiunga che alle obbligazioni secondarie manca spesso la scadenza (“rendite perpetue”, “perpetuals”) oppure l’estinzione o il rimborso possono essere vietati da un’autorità di vigilanza. Infine, le obbligazioni secondarie possono essere soggette a rischi più elevati di liquidità.
Rischi associati ad Asset Backed Securities (ABS) / Mortgage Backed Securities (MBS) / Collateralized Debt Obligations (CDO)
ABS, MBS e CDO (in seguito “ABS”) sono basati sul trasferimento (effettivo o sintetico) di posizioni patrimoniali (di norma un pool di crediti nei confronti di beneficiari di crediti o leasing; in alternativa o in aggiunta, titoli) a una società veicolo (Special Purpose Vehicle / SPV) costituita esclusivamente a tal fine. Lo SPV si rifinanzia tramite l’emissione di titoli designati come ABS, per il cui pagamento degli interessi o la cui estinzione è disponibile soltanto il pool trasferito. Di norma l’emissione di ABS viene “strutturata”, nel senso che il pool costituisce la base per diverse tranche di ABS che si differenziano nella priorità di soddisfacimento dei loro diritti in caso di perdita di valori patrimoniali del pool, sicché le tranche da retribuire in via (più) secondaria fungono da tampone delle perdite per le tranche da retribuire in via (più) prioritaria. Oltre alle estinzioni o alle perdite, il pool può anche essere soggetto, in presenza di una corrispondente configurazione ABS, a variazioni dovute a transazioni da parte del soggetto / dei soggetti di diritto che amministra / amministrano il pool. Inoltre, le caratteristiche di configurazione volte alla riduzione dei rischi possono comprendere anche, a titolo esemplificativo, garanzie o assicurazioni dei crediti da parte di terzi.
Data la varietà e la complessità degli ABS, in singoli casi questi possono presentare rischi molto specifici, sicché non è possibile attribuire loro un profilo di rischio universalmente valido. In linea di massima rivestono spesso particolare rilevanza i rischi elencati di seguito, anche se nei singoli casi è possibile che l’importanza relativa dei singoli rischi subisca variazioni o che emergano rischi differenti.
− Particolarità riguardanti il rischio di credito: gli investitori in ABS sono esposti soprattutto al rischio che i diritti derivanti dal pool sottostante non siano onorati in parte o in toto (rischio di inadempimento underlying). Oltre a ciò non è da escludere che altre parti coinvolte, come ad esempio gli eventuali garanti o assicuratori dei crediti, controparti di derivati finanziari, amministratori o altri non ottemperino ai loro obblighi come concordato.
− Rischio di liquidità più elevato: rispetto alle obbligazioni tradizionali con uguale solvibilità, gli ABS sono generalmente soggetti a un rischio più elevato di non poter essere alienati puntualmente senza una riduzione superiore alla media nel valore della quotazione.
− Una forma specifica del rischio di mercato è data ad esempio dalle estinzioni anticipate nel pool
sottostante che possono accentuare il rischio di variazione dei tassi d’interesse.
− Xxxxxx di complessità dovuto alla strutturazione spesso stratificata e ramificata e alla mancanza di standardizzazione.
− Rischi giuridici tra cui in particolare il rischio di nullità del trasferimento del patrimonio in caso di insolvenza del proprietario originario (rischio di fallimento dello SPV).
− Rischi operativi: in particolare nelle attività del/i gestore/i dell’investimento, del/i custode/i e del/i servicer sussiste il rischio di insufficienza o indisponibilità di procedure interne, persone e sistemi, come ad esempio la mancanza di risorse di personale o IT o anche atti fraudolenti.
Rischi associati a titoli strutturati
Nel caso dei titoli strutturati si tratta di obbligazioni con derivati incorporati. I proventi e/o i rimborsi di capitali di tali prodotti di investimento non risultano pertanto fissi, bensì dipendono da determinati eventi o sviluppi futuri. Oltre ai rischi tradizionali, correlati alle obbligazioni, possono altresì presentarsi ulteriori rischi la cui tipologia ed entità dipendono dal tipo e dalla complessità del derivato incorporato.
La valutazione del rischio di mercato sottostante viene pertanto complicata dalla presenza dei derivati incorporati. A questo si aggiunge il fatto che le emissioni strutturate presentano spesso una liquidità più ridotta rispetto a quelle delle tradizionali emissioni obbligazionarie.
Rischio di volatilità
Nel caso degli investimenti in opzioni ovvero in altri titoli con componenti di opzioni incorporati possono verificarsi delle oscillazioni legate alle variazioni delle volatilità implicite.
Rischio di prestito titoli
Qualora il fondo d’investimento presti titoli ai sensi dell’articolo 3 dello statuto del fondo, questi sono soggetti al rischi di mora o di mancata restituzione. In particolare alla luce delle perdite finanziarie del mutuatario dei titoli, è possibile che questi non sia in grado di onorare i propri impegni nei confronti del fondo d’investimento. Nella misura in cui il mutuatario dei titoli concede garanzie al fondo d’investimento in relazione all’operazione di prestito titoli, queste sono soggette al rischio collateral.
Rischio per la garanzia degli elementi patrimoniali depositati (rischio collateral)
Se nei confronti del fondo d’investimento vengono prestate garanzie di terzi ovvero nel caso in cui il fondo d’investimento presta garanzie, queste sono soggette ai rischi d’investimento ad esse generalmente associati. Un reinvestimento di tali garanzie da parte del fondo d’investimento è escluso.
Xxxxxxx legato a strumenti finanziari derivati
La società di gestione può, in determinate condizioni e nel rispetto di talune limitazioni, acquistare strumenti derivati nell’ambito della sua ordinaria amministrazione di un fondo d’investimento.
Occorre tenere presente che i prodotti derivati possono comportare i rischi seguenti:
a) I diritti a termine acquisiti possono decadere o subire una riduzione di valore.
b) Il rischio di perdita può non essere determinabile e anche estendersi oltre le eventuali garanzie concesse.
c) È possibile che le operazioni con le quali si escludono o si devono limitare i rischi non siano effettuate o lo siano soltanto a un prezzo di mercato che comporta una perdita.
d) Il rischio di perdita può aumentare se l’obbligo derivante da simili operazioni o la
contropartita rivendicata in relazione ad esse sono espressi in valuta estera.
Nelle operazioni con derivati OTC (Over the Counter) possono emergere i seguenti ulteriori rischi:
a) problemi nella cessione degli strumenti finanziari acquisiti sul mercato OTC a terzi, a causa dell’assenza di un mercato organizzato; una compensazione degli obblighi assunti può essere difficile a causa dell’accordo individuale oppure associata a costi elevati (rischio di liquidità);
b) il successo economico dell’operazione OTC può essere compromesso dall’inadempimento del contraente (rischio del contraente); a fronte di garanzie ricevute il rischio può essere ridotto con derivati OTC.
Rischio di sostenibilità
Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance, il cui verificarsi potrebbe avere un significativo effetto negativo, reale o potenziale, sul valore dell'investimento.
I rischi di sostenibilità non sono considerati come un tipo di rischio distinto, al contrario trovano espressione all’interno delle categorie di rischio esistenti (rischi principali o altri rischi aggiuntivi elencati del fondo d'investimento), perché influenzano le tipologie di rischio esistenti a cui il fondo d'investimento è potenzialmente esposto.
La società di gestione ha individuato i seguenti rischi di sostenibilità rilevanti:
• Rischi ambientali, ad esempio in relazione alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, all'adattamento al cambiamento climatico e alla transizione verso un'economia a basse emissioni, alla protezione della biodiversità, alla gestione delle risorse e alle emissioni di rifiuti e altri inquinanti.
• Rischi sociali, compresi quelli relativi alle condizioni di lavoro e di sicurezza e al rispetto degli standard lavorativi riconosciuti, al rispetto dei diritti umani e alla sicurezza della produzione.
• Rischi di governance, compresi quelli relativi all’obbligo di diligenza degli organi direttivi a
ziendali, alle misure anticorruzione e al rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.
I rischi di sostenibilità non sono inclusi nelle decisioni di investimento, ma vengono presi in considerazione negli indicatori chiave del sistema interno di limiti ed eventualmente nelle analisi di scenario. A tal fine la Società di gestione si avvale di dati di fornitori di dati esterni.
I dati utilizzati potrebbero essere incompleti, imprecisi o temporaneamente non disponibili.
Per quanto concerne la valutazione dei rischi di sostenibilità sul rendimento del fondo d'investimento, sussiste la possibilità che in talune fasi di mercato un investimento sostenibile possa generare una curva di rendimento diversa o un rendimento inferiore rispetto ad altri prodotti finanziari che nella selezione degli asset non tengono conto dei criteri di sostenibilità e dei rischi di sostenibilità. La considerazione dei rischi di sostenibilità nell’ambito di un approccio di sostenibilità può portare a non investire più in determinati titoli, benché essi possano avere, attualmente e successivamente, un effetto positivo sul rendimento complessivo.
La Società di gestione ritiene tuttavia che tenere conto dei rischi di sostenibilità possa avere un impatto positivo sui rendimenti a medio termine, in quanto eventuali risultati sproporzionatamente carenti dovuti al verificarsi di un rischio di sostenibilità possono essere mitigati o esclusi del tutto abbassando o eliminando completamente la ponderazione di alcuni titoli nel portafoglio di investimento. Non è tuttavia possibile prendere alcun impegno/garanzia in proposito.
Ulteriori informazioni sull'inclusione di criteri di sostenibilità nei processi decisionali di investimento della Società di gestione sono disponibili sul sito web all'indirizzo xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx- geldanlage.
14. Indicazioni sul metodo, l’ammontare e il calcolo delle provvigioni a carico del fondo d’investimento per la società di gestione, la banca depositaria o terzi, nonché dei rimborsi spese alla società di gestione, alla banca depositaria o a terzi da parte del fondo d’investimento.
Imposte amministrative
La società di gestione riceve per la sua attività di gestione una provvigione annua fino all’1,50 %.
La remunerazione viene calcolata per ogni giorno di calendario sulla base del rispettivo patrimonio del fondo del giorno precedente, differito nel calcolo del valore unitario e prelevato mensilmente dal fondo. La commissione di gestione copre oltre alla commissione di management anche gli eventuali costi di distribuzione e le prestazioni di manager terzi o di consulenza.
Le singole categorie di parte possono essere associate a diverse commissioni di gestione.
Commissione di gestione massima dei comparti investiti
Il fondo di investimento può investire anche oltre il 10% del proprio patrimonio in altri fondi di investimento (comparti). Le società di gestione che amministrano questi comparti addebitano ulteriori commissioni di gestione fino al 4,00% annuo. È possibile che in aggiunta venga applicata anche una performance fee.
Per l'acquisto delle quote di comparti non sono stati addebitati sovrapprezzi di emissione.
Costi di liquidazione
In caso di liquidazione del fondo di investimento ai sensi dell’ articulo 60 (1) e (2) InvFG, la società di gestione riceve una retribuzione pari allo 0,50% del patrimonio del fondo.
Altre spese
Oltre alle provvigioni spettanti alla società di gestione, al fondo d’investimento possono essere imputate
le spese elencate di seguito.
a) Costi di transazione
Per costi di transazione si intendono i costi che insorgono in associazione all’acquisizione e alienazione di elementi patrimoniali del fondo d’investimento, se non sono già stati considerati nell’ambito della liquidazione sulla quotazione dei valori patrimoniali. Nei costi di transazione sono inclusi altresì i costi di una controparte centrale di strumenti derivati XXX (xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx (XX) 000/0000 (XXXX)). Inoltre, tutte le consuete spese bancarie sono incluse nei costi di transazione. La società di gestione segnala di poter liquidare le transazioni per il fondo d’investimento tramite un’impresa ad essa strettamente associata, quindi un’impresa collegata ai sensi dell’art. 4, comma 1, Z 38 VO (EU) 575/2013.
b) Costi per la revisione di bilancio e la consulenza fiscale
L’ammontare della provvigione al revisore dei conti dipende da un lato dal volume del fondo e dall’altro dai principi d’investimento.
I costi della consulenza fiscale comprendono il rilevamento dei dati fiscali a quota per i possessori di quote che sono soggetti a imposta in Austria, nonché eventualmente per quelli che non sono soggetti a imposta in Austria.
c) Costi pubblicitari e costi di sorveglianza
Tali si intendono i costi che insorgono in associazione alla stesura e pubblicazione delle informazioni previste per legge nei confronti dei possessori di quote in patria e all’estero. Inoltre, al fondo d’investimento possono essere imputati tutti i costi computati dalle autorità di vigilanza, i costi derivanti dall’adempimento dei requisiti legali di distribuzione in eventuali Stati di distribuzione. Inoltre sono ricompresi i costi per l’elaborazione e l’utilizzo di un supporto informatico durevole (salvo i casi vietati dalla legge).
d) Costi per il deposito e costi per altri servizi/incarichi forniti dalla banca depositaria
Al fondo vengono addebitati costi di deposito, costi di incasso cedole, inclusi i costi di deposito applicati di norma a titoli esteri e strumenti finanziari esteri ed un saldo per altri servizi offerti dalla banca depositaria in merito alla custodia dei titoli e strumenti finanziari (costi di deposito).
e) Costi per i servizi di società di consulenza esterne o di consulenti agli investimenti
Qualora ci si avvalga per il fondo di investimento di consulenti esterni o consulenti per gli investimenti, i costi sostenuti verranno aggregati in questa voce e addebitati al fondo di investimento, purché tali costi non siano già coperti dalla commissione di gestione.
f) Costi associati alla distribuzione all’estero
Le spese una tantum e correnti sostenute in associazione con un’autorizzazione alla distribuzione del fondo d’investimento all’estero, tra cui in particolare i costi delle autorità competenti, i costi di pubblicazione, i costi di traduzione, i costi di registrazione, i costi per le autenticazioni, i costi della consulenza fiscale e i costi di consulenza, nella misura in cui tali costi non rientrano nelle posizioni sopra elencate alle lettere da b) a e), sono riassunte in questa posizione e imputate al fondo d’investimento. In rapporto alla distribuzione transfrontaliera, è possibile che si renda necessario incaricare sportelli di pagamento o altre persone giuridiche affinché imputino agli investitori i costi associati alla funzione di sportello di pagamento.
g) altri costi di gestione
La società di gestione riceve un compenso annuale per la tenuta della contabilità e delle scritture contabili del fondo, l'approvvigionamento di quotazioni, la valutazione dei valori patrimoniali, la fissazione del prezzo del fondo di investimento (compresa la certificazione delle ritenute fiscali e dei relativi criteri di determinazione), per la distribuzione degli utili e per la pubblicazione dei prezzi.
Inoltre al fondo di investimento possono essere addebitati anche altri costi sostenuti a beneficio dei titolari di quote e non compresi nei suddetti costi, secondo il giudizio della società di gestione e nell'interesse dei titolari di quote. Tali costi possono essere in particolare
• costi connessi all'acquisizione di quotazioni (licenze dati, fornitori esterni di quotazioni) per la valutazione dei valori patrimoniali e la fissazione del prezzo,
• costi per licenze per indici finanziari o benchmark necessari per l'investimento, il calcolo del VaR o per altri motivi,
• costi per licenze necessari per l'identificazione del fondo di investimento,
• costi per rating utilizzati per valutare la solvibilità e il rischio dei valori patrimoniali del fondo di investimento,
• costi per ricerca, analisi finanziarie e altri sistemi di informazioni di mercato e di quotazioni
• costi della collateral management,
• costi associati all'esercizio dei diritti di voto,
• costi per il calcolo esterno dei coefficienti di fondo previsti dalla normativa di vigilanza,
• Costi per la certificazione di alcune caratteristiche del prodotto (ad es. costi per la certificazione con il marchio di qualità ecologica austriaco o altri marchi di sostenibilità).
Le voci che precedono sono illustrate nella relazione sulla gestione, nel punto "costi" nella sezione "Risultato del fondo". Le singole poste delle lettere da b) a g) possono essere anche presentate separatamente.
Benefici
La società di gestione fa presente che percepisce (altri) benefici (monetari) (es. per la ricerca di broker, le analisi finanziarie, i sistemi informativi sui mercati e sulle quotazioni) a seguito della sua attività di gestione per il fondo d’investimento soltanto se questi vengono impiegati nell’interesse dei possessori di quote.
Ulteriori informazioni in merito agli benefici percepiti dalla società di gestione oppure in merito alla retrocessione della commissione di gestione verrà rilasciata su richiesta.
Inoltre la società di gestione può corrispondere retrocessioni dalle commissioni di gestione (provvigioni). La corresponsione di tale retrocessione non porta ad un aumento dei costi del fondo d’investimento.
I rimborsi concessi da terzi (in forma di provvigioni) sono girati al fondo d’investimento e iscritti nella
relazione sulla gestione.
15. Società di consulenza o consulenti all’investimento esterni
La XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. si avvale delle prestazioni delle seguenti società
di consulenza o consulenti all’investimento esterni:
Gestione degli investimenti
La gestione degli investimenti è curata da Alpen Privatbank AG, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx.
Per i relativi costi si rimanda al punto 14 del presente prospetto d’emissione.
16. Indicazioni sulle misure adottate per effettuare i pagamenti a favore dei possessori di quote, nonché ai fini del riacquisto o del riscatto di quote e della divulgazione di informazioni sull’o.i.c.v.m.
L’emissione e il riscatto di parti nonché l’esecuzione di pagamenti a favore dei possessori di quote vengono eseguiti tramite la banca depositaria. L’accredito dei dividendi o delle liquidazioni avviene a cura dell’istituto di credito depositario per il rispettivo possessore di quote che dispone di un rapporto di deposito diretto o indiretto con la banca depositaria. Ciò vale anche per eventuali parti distribuite all’estero.
Il prospetto (incluso il regolamento del fondo), le informazioni essenziali per gli investitori – documento informativo per i clienti e la relazione sulla gestione e semestrale possono essere richiesti gratuitamente presso la società di gestione e la banca depositaria, oltre a essere messi a disposizione degli interessati alla pagina Internet xxx.xxxxxx.xx. Questi documenti sono disponibili anche presso le casse di distribuzione elencate nell’allegato.
Il valore calcolato (valore d’inventario netto) di una quota e il prezzo di emissione e di riscatto sono determinati nei giorni lavorativi bancari in Austria (esclusi Venerdì santo e 31 dicembre) e pubblicati in formato elettronico all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx.
17. Ulteriori informazioni per gli investitori
17.1. Politica di voto della XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. in occasione delle assemblee generali
La società di gestione esercita i diritti di voto in maniera indipendente ed esclusivamente nel miglior interesse dei possessori di quote. I diritti di voto possono essere delegati a terzi soltanto con l’espressa indicazione di come deve essere esercitato il diritto. La società di gestione persegue l’obiettivo di evitare conflitti d’interesse associati all’esercizio del diritto di voto o di risolverli o regolamentarli nel miglior interesse degli investitori. Un esercizio uniforme del diritto di voto per le consistenze presenti in tutti i fondi d’investimento della società di gestione può avvenire soltanto se esso non comporta alcun conflitto d’interesse tra i fondi d’investimento o gli investitori. La società di gestione riporterà in una relazione scritta il proprio comportamento di voto o quello dei suoi rappresentanti ai fini del voto.
La società di gestione si attiene nelle votazioni ai seguenti principi:
- La società di gestione si impegna ai fini della parità di trattamento di tutti gli azionisti e contro la limitazione dei diritti degli azionisti.
- L’approvazione delle relazioni di bilancio e dei bilanci annuali da parte della società di gestione è
vincolata a un grado sufficiente di trasparenza.
- La società di gestione respinge i revisori dei conti in caso di dubbio legittimo in merito alla loro indipendenza, e i membri dell’Amministrazione e del Consiglio di vigilanza in caso di insufficiente qualifica tecnica o imparzialità.
- Qualora sussistano dubbi sostanziali in merito all’operato dell’Amministrazione / del Consiglio di vigilanza o in presenza di un comportamento improprio dal punto di vista giuridico dell’Amministrazione / del Consiglio di vigilanza, la società di gestione esprimerà voto contrario all’approvazione.
- Se ritenuto utile ai fini dello sviluppo a lungo termine dell’impresa, la società di gestione esprimerà voto favorevole agli aumenti di capitale e ai riscatti di azioni. I riscatti di azioni non dovranno però rappresentare né una mera misura di tutela né il semplice tentativo di rafforzare la posizione del management.
- Il comportamento di voto della società di gestione in caso di acquisizioni e fusioni dipende sostanzialmente da un equo prezzo d’acquisto, da un valore aggiunto chiaramente riconoscibile e dalla sostenibilità della decisione.
Vista l’elevata diversificazione nei fondi d’investimento e la conseguente partecipazione limitata alle singole imprese da un lato nonché l’onere elevato legato all’esercizio del diritto di voto in occasione delle assemblee generali dall’altro, la società di gestione eserciterà concretamente i propri diritti di voto soltanto in determinati casi. Quale limite rilevante per la partecipazione a un’assemblea generale viene indicato l’1% dei diritti di voto di una società, complessivamente detenuti da tutti i fondi d’investimento amministrati dalla società di gestione.
17.2. Procedura di elaborazione dei reclami degli investitori
XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. si è dotata di una procedura efficace e trasparente per gestire in modo opportuno e tempestivo i reclami degli investitori. Ogni reclamo e ogni intervento adottato in risposta viene puntualmente raccolto, registrato e conservato.
I reclami degli investitori riguardanti i prodotti di XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. possono essere inviati gratuitamente per posta, e-mail, telefono o fax a tutti gli agenti di distribuzione di XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (tra cui Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Oberösterreichische Landesbank AG e Raiffeisenbanken).
Per i fondi di investimento di cui è consentita la distribuzione in Germania, i reclami possono essere inviati tra l'altro a Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG e alle sue filiali, nonché a DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank e alle loro agenzie di distribuzione.
Per i fondi di investimento di cui è consentita la distribuzione in Italia, i reclami possono essere inviati a Alpen Privatbank AG nonché alla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA, Bolzano.
Per i fondi di investimento di cui è consentita la distribuzione in Repubblica Ceca, gli investitori possono rivolgersi a Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG e Raiffeisenbank a.s., Praga.
I dati di contatto delle agenzie di distribuzione sono riportati nell'allegato al prospetto.
XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. mette a disposizione delle proprie agenzie di distribuzione informazioni sui fondi gratuite, aggiornate e complete. Le agenzie di distribuzione sono quindi in grado di chiarire eventuali quesiti sui prodotti di XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft
m.b.H. ed eventuali reclami. Qualora non sia possibile ottenere un chiarimento in questo modo, oppure l'investitore desideri presentare reclamo direttamente alla società di gestione, potrà utilizzare il seguente contatto:
XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Xxxxxxxxxxx 0x
0000 Xxxx
Tel.: x00 (0)000 0000 00000
Fax: x00 (0)000 0000 00000
Per altre modalità di presentazione di un reclamo si rimanda alla homepage di KAG all'indirizzo xxx.xxxxxx.xx ("Quicklinks" nel footer della pagina iniziale, selezione "Beschwerden").
17.3. Procedura di elaborazione delle richieste di informazioni
XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. si impegna, ai sensi del § 132 comma 1 InvFG 2011, a fare in modo che un investitore ottenga su richiesta le dovute informazioni in merito ai limiti d’investimento secondo i principi di gestione del rischio del relativo Fondo d’investimento, ai metodi di gestione del rischio e ai più recenti sviluppi in fatto di rischi e rendimenti delle principali categorie di strumenti d'investimento, come stabilito dal § 133 InvFG.
Gli investitori possono avanzare richieste di informazioni alla Società di gestione in forma scritta, telefonica, tramite fax o per e-mail:
XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Xxxxxxxxxxx 0x
0000 Xxxx
Tel.: x00 (0)000 0000 00000
Fax: x00 (0)000 0000 00000
La Società di gestione si impegnerà a fornire una risposta alla richiesta di informazioni entro un periodo di tempo ragionevole. Laddove le richieste di informazioni dovessero risultare poco chiare o equivoche, la Società di gestione provvederà a prendere tempestivo contatto con l’investitore per ottenere le dovute spiegazioni.
17.4. Politica in materia di esecuzione della XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. nella gestione di fondi e portafogli (Best Execution Policy)
1. Premessa
In ottemperanza alle corrispondenti disposizioni della Legge sui fondi d’investimento 2011 (InvFG 2011),
della legge denominata Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG), del regolamento (CE)
n. 231/2013, del regolamento (CE) n. 2017/565 e della legge per il controllo sui titoli monetari 2018 (WAG 2018) la società di gestione stabilisce misure ai fini della migliore esecuzione possibile delle decisioni di negoziazione nell’ambito della gestione di fondi e portafogli, nell’intento di realizzare il miglior risultato possibile per i fondi d’investimento e i portafogli da essa gestiti. La determinazione del miglior luogo di esecuzione possibile non fornisce alcuna garanzia associata al raggiungimento del miglior risultato per ogni singolo incarico. Appare invece decisivo il fatto che la procedura adottata porti di norma al miglior risultato per i fondi d’investimento e i portafogli gestiti.
2. Criteri di esecuzione e piazze di esecuzione
Per conseguire in maniera duratura i migliori risultati di esecuzione possibili per i fondi d’investimento e
i mandati di portafogli, la società di gestione applica i seguenti criteri rilevanti:
- Quotazione/prezzo
Per la quotazione (prezzo) sono anzitutto determinanti criteri quantitativi: a seconda del tipo di ordine (ordine di acquisto o di cessione) la transazione viene eseguita ad una quotazione possibilmente bassa (in caso di acquisto) ovvero alta (in caso di vendita). Rileva, inoltre, la qualità del prezzo della piazza di esecuzione. La qualità del prezzo può essere accertata sia in base alla liquidità di volta in volta presente, che in base ad ulteriori criteri della piazza di esecuzione (e.g. prezzi vincolanti determinati da market-maker tenuto conto del divario tra acquisto e vendita e dei minimum-sizes).
- Influenza di mercato
Con il presente criterio si fa riferimento all’effetto di una transazione sulla quotazione/prezzo. Maggiore è la profondità di mercato di un titolo all’interno della relativa piazza di esecuzione (vale a dire, più elevato risulta essere il numero ed il volume degli ordini di acquisto e di vendita presso la rispettiva borsa), e minore sarà l’effetto atteso di una transazione sulla quotazione/prezzo.
- Costi
I costi comprendono le spese direttamente connesse all’esecuzione di una transazione (comprese le imposte relative alla piazza di esecuzione, imposte di clearing ed esecuzione), nonché tutte le imposte corrisposte ai terzi coinvolti nell’esecuzione dell’ordine (e.g. le spese dei broker).
- Tipologia e volume dell’ordine
Con la tipologia dell’ordine si intendono le varie tipologie di ordine che possono essere emessi presso le rispettive piazze di esecuzione (e.g. ordini illimitati/limitati, ordini circoscritti nel tempo, ordini stop- loss, ecc.). Con la portata dell’ordine si intende la dimensione dell’ordine.
- Rapidità
Con questo criterio si fa riferimento all’arco temporale che intercorre tra la ricezione dell’ordine e l’eseguibilità teorica da parte di un broker o di una piazza di esecuzione. La rapidità dell’esecuzione presso la piazza di esecuzione è determinata dalla tipologia di modello di mercato. Essa dipende altresì dal procedimento relativo all’inoltro dell’ordine alla piazza di esecuzione.
- Probabilità dell’esecuzione e della liquidazione
La probabilità di esecuzione dell’ordine presso una determinata piazza dipende in modo determinante dalla liquidità presente in tale piazza, e può essere valutata in base alla situazione esistente nel rispettivo libro degli ordini al momento dell’esecuzione. La probabilità relativa alla liquidazione dipende dai rischi di liquidazione dei singoli negozi esecutivi, i quali potrebbero causare un’alterazione della consegna degli strumenti finanziari (garanzia relativa alla liquidazione presso le singole piazze di esecuzione).
3. Ponderazione dei criteri
Nella gestione del portafoglio, il miglior risultato conseguibile viene determinato, in prima linea, in base al corrispettivo complessivo. Questo comprende il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all’esecuzione dell’ordine.
Per tutte le ulteriori decisioni commerciali vale quanto segue: l’importanza relativa dei criteri esposti dipende in primo luogo dalla tipologia dello strumento finanziario che costituisce l’oggetto dell’ordine in questione. Per l’importanza relativa dei criteri sono inoltre determinanti la strategia d’investimento del fondo d’investimento o del portafoglio, le caratteristiche dell’ordine e le caratteristiche delle piazze di esecuzione.
a. Azioni, fondi d’investimento negoziati in borsa, derivati negoziati in borsa, altri titoli partecipativi, certificati
Le transazioni che riguardano azioni e altri titoli di partecipazione, fondi d’investimento negoziati in borsa, derivati e certificati sono effettuate alla quotazione di borsa di volta in volta attuale. La società di gestione trasmette gli ordini relativi a questi strumenti finanziari fondamentalmente alla RLB OÖ (negoziazione su commissione della RLB OÖ, separata fisicamente e a livello organizzativo dalla negoziazione in proprio della RLB OÖ) per l’esecuzione. Di norma il broker viene selezionato dal rispettivo manager di portafoglio e indicato alla RLB OÖ (l’attuale elenco dei broker è accluso al presente prospetto come allegato). È anche possibile che come broker sia selezionata la RLB OÖ stessa, in particolare in funzione delle relazioni di borsa esistenti.
La RLB OÖ si fa carico della comunicazione sui dettagli di esecuzione e liquidazione con i broker e dispone di tutte le risorse di personale e tecniche necessarie a tal fine. La collaborazione con la RLB OÖ dà un contributo fondamentale alla migliore esecuzione possibile delle decisioni di negoziazione in virtù dell’elevato standard qualitativo e della particolare efficienza dovuta al collegamento telematico esistente con la società di gestione.
Nella selezione dei broker da parte dei manager di portafogli trovano applicazione i criteri di seguito descritti. Si collabora esclusivamente con broker che corrispondono a tali criteri e che vengono regolarmente sottoposti a una valutazione.
Criteri di selezione dei broker
- Accesso alle piazze di negoziazione che dispongono della necessaria liquidità
- Diritti di commissione conformi alle prassi di mercato
- Elevata qualità delle esecuzioni
- Equilibrio tra rapidità delle esecuzioni da un lato e riduzione dell’influenza di mercato dall’altro, in
funzione della liquidità e della profondità di mercato
- Collegamento a un sistema di negoziazione elettronico utilizzato dalla RLB OÖ
- Trattamento e correzione tempestivi degli errori nell’esecuzione
- Liquidazione efficiente e trasparente
Secondo la modalità descritta, gli ordini sono eseguiti principalmente nella rispettiva piazza commerciale principale o in un altro mercato regolamentato o in un sistema di negoziazione multilaterale, in quanto qui è regolarmente possibile un’esecuzione conforme ai criteri di esecuzione ponderati, tenuto conto della condizione di membro di borsa e della liquidità dei mercati. Per piazza commerciale principale si intende la borsa stabilita da un emittente e/o sulla quale si realizza un elevato volume di scambi commerciali. Gli ordini sono eseguiti principalmente sulle piazze commerciali che presentano elevati volumi di scambi nei rispettivi titoli. Se opportuno alla luce dei summenzionati criteri, i manager di portafogli possono anche indicare altre piazze di esecuzione. Inoltre, i broker possono scegliere liberamente le piazze di esecuzione a patto che ciò non pregiudichi il rispetto dei criteri menzionati.
Se la RLB OÖ agisce senza indicazione di un broker da parte della società di gestione, essa si impegna
per garantire la migliore esecuzione possibile ai sensi della sua “Politica Esecutiva”.
b. Titoli di credito (obbligazioni)
Operazioni in merito a obbligazioni vengono inoltrati dalla società di gestione al servizio di negoziazione della RLB OÖ con o senza indicazioni del Broker da parte del Portfoliomanager. (l’attuale elenco dei broker è accluso al presente prospetto come allegato).
Il criterio principale per la decisione se è prevista un’indicazione del broker dipende dalla liquidità della obbligazione. Meno liquida è l’obbligazione più maggiore sarà, a seguito della conoscenza del mercato sarà la probabilità che tali operazioni saranno eseguiti dalla RLB OÖ a seguito della indicazione del broker da parte del portfolio manager. La società di gestione dispone di mezzi di prezzamento per titoli obbligazionari con liquidità limitata.
La liquidazione avviene talvolta tramite la RLB OÖ. La RLB OÖ si fa carico della comunicazione sui dettagli di esecuzione e liquidazione con i broker e dispone di tutte le risorse di personale e tecniche necessarie a tal fine. La collaborazione con la RLB OÖ dà un contributo fondamentale alla migliore esecuzione possibile delle decisioni di negoziazione in virtù dell’elevato standard qualitativo e della particolare efficienza dovuta al collegamento telematico esistente con la società di gestione.
L’esecuzione può avere luogo sia in borsa (perlopiù la piazza commerciale principale) sia fuori borsa. Obbligazioni vengono, a differenza delle azioni, negoziate principalmente fuori borsa sulla base di accordi di quotazioni e non sulla base di quotazioni di borsa (sempre che siano disponibili).
Nel caso di ordini relativi a obbligazioni, si applicano principalmente i criteri della remunerazione complessiva (corso e costi) e della probabilità di esecuzione. Nel caso di obbligazioni liquide, la transazione non produce di norma alcuna influenza di mercato. Per i titoli con liquidità limitata si presta invece attenzione ad agire con cautela sul mercato (ad esempio eseguendo transazioni in più fasi). Anche la rapidità di esecuzione delle transazioni rappresenta un criterio importante, che nel caso delle obbligazioni liquide può essere generalmente seguito senza tenere conto degli svantaggi a livello di prezzo. Per i titoli con liquidità limitata, il criterio della rapidità di esecuzione può essere messo in secondo piano a favore dell’ottenimento del prezzo migliore.
c. Parti di fondi
In genere la società di gestione conferisce ordini di negoziazione riguardanti parti di fondi soltanto se il partner di negoziazione è in grado di garantire l’esecuzione al NAV (Net Asset Value – valore attuale calcolato) e l’esenzione dalle spese.
Negli ordini di negoziazione relativi a parti di fondi è richiesta soprattutto una particolare flessibilità.
Un’esecuzione e liquidazione rapida e affidabile e un’elevata flessibilità in rapporto ai termini
d’accettazione e al regolamento di eventuali provvigioni sul volume (rimborsi di commissioni di gestione) rivestono la massima importanza, come anche l’ammontare delle provvigioni sul volume. La società di gestione trasmette ai rispettivi fondi d’investimento tutte le provvigioni sul volume.
d. Derivati OTC
Nel caso di operazioni di negoziazione riguardanti derivati OTC (derivati non quotati in borsa), oltre al prezzo e ai costi sono determinanti soprattutto un’elevata flessibilità, solvibilità e serietà del partner di negoziazione, data la potenziale complessità di questo genere di strumenti finanziari e il rischio di inadempimento del partner di negoziazione. Un criterio decisionale può essere rappresentato anche dai requisiti tecnici della banca depositaria.
Per operazioni di cambio a termine (derivato OTC più importante nella società di gestione viene stabilito:
in linea di principio le operazioni a termine su divise vengono negoziate attraverso la RLB OÖ, finché sono soddisfatti i criteri principali dell’elevata sicurezza del partner di negoziazione e del corso di cambio competitivo. Inoltre operazioni a termine possono essere conclusi anche con altri partner di negoziazione a fronte degli stessi criteri.
4. Particolari piazze di esecuzione
Gli ordini di negoziazione possono essere eseguiti al di fuori delle piazze commerciali regolamentate, se l’esecuzione e la liquidazione sarebbero altrimenti improbabili (si verificano ad esempio esecuzioni al di fuori delle piazze regolamentate di certificati od obbligazioni negoziati in borsa in assenza di liquidità in borsa).
5. Istruzioni
Per istruzione si intende ogni disposizione in forma scritta (anche elettronica) in merito alla sede di esecuzione. Se il mandante impartisce istruzioni, egli riconosce che tali istruzioni sollevano la società di gestione (o la banca da quest’ultima incaricata) dall’obbligo di eseguire l’ordine conformemente alla presente politica in materia di esecuzione. Si fa notare espressamente che un’istruzione del mandante potrebbe distogliere la società di gestione dal raggiungimento del miglior risultato possibile per il mandante o il proprietario del fondo nell’ambito della presente politica in materia di esecuzione.
6. Benefici
La società di gestione percepisce (altri) benefici (monetari) (es. per la ricerca di broker, le analisi finanziarie, i sistemi informativi sui mercati e sulle quotazioni) a seguito della sua attività di gestione per fondi d’investimento e mandati di gestione del portafoglio soltanto se questi vengono impiegati nell’interesse dei possessori di quote.
7. Impedimento di prassi non consentite
Grazie a regole chiare sugli orari di accettazione, la società di gestione vieta la pratica del "Market Timing" (ovvero la negoziazione a corsi precedenti conoscendo la tendenza per i nuovi corsi previsti) e il "Late Trading" (ovvero la negoziazione ai corsi precedenti conoscendo quelli nuovi) per gli ordini riguardanti quote del fondo.
L'orario limite per l'accettazione degli ordini è le ore 13:00 (ora locale nella sede della banca depositaria) di un giorno lavorativo bancario in Austria (esclusi Venerdì santo e 31 dicembre).
Se un ordine viene ricevuto dalla banca depositaria prima dell'orario limite per l'accettazione degli ordini, il prezzo di emissione valido per il regolamento è il prezzo calcolato (Net Asset Value) del successivo giorno lavorativo bancario in Austria, oppure del secondo giorno lavorativo bancario successivo in Austria, nel caso in cui il fondo di investimento investa in modo considerevole in quote di fondi (esclusi sempre Venerdì santo e 31 dicembre), sempre maggiorato delle commissioni di emissione. Sono esclusi unicamente i piani di risparmio in fondi chiusi.
Se un ordine viene ricevuto dalla banca depositaria prima dell'orario limite per l'accettazione degli ordini, il prezzo di rimborso valido per il regolamento è il prezzo calcolato (Net Asset Value) del successivo giorno lavorativo bancario in Austria, oppure del secondo giorno lavorativo bancario successivo in Austria nel caso in cui il fondo di investimento investa in modo considerevole in quote di fondi (esclusi sempre Venerdì santo e 31 dicembre). Sono esclusi i pagamenti nell'ambito di una fase di distribuzione concordata di piani di risparmio in fondi (piano di distribuzione).
Inoltre, la società di gestione non pratica in modo mirato né il Market Timing né il Late Trading negli acquisiti di fondi (o comparti) per i fondi d’investimento e mandati di gestione del portafoglio da essa amministrati.
La società di gestione dispone anche di procedure chiaramente strutturate e di misure per impedire
un’eccessiva generazione di operazioni (“excessive trading”).
8. Procedura di delega dell’amministrazione dell’investimento
La società di gestione ha delegato a terzi l’amministrazione dell’investimento per una parte dei fondi d’investimento da essa amministrati. In caso di delegazione, la procedura per il raggiungimento del miglior risultato possibile nell’esecuzione delle decisioni di negoziazione dipende sostanzialmente dalla scelta di mantenere o meno l’esecuzione degli ordini presso la società di gestione. In caso di gestione degli ordini da parte della società di gestione, si può fare riferimento al punto 3 della procedura summenzionata. Nei casi in cui si consente alla parte terza di conferire transazioni senza la partecipazione della società di gestione, quest’ultima provvede affinché la politica in materia di esecuzione per la migliore esecuzione possibile delle decisioni di negoziazione della parte terza corrisponda alla relative disposizioni, non sia in contrasto con i principi summenzionati della politica in materia di esecuzione della società di gestione e venga rispettata.
9. Situazioni eccezionali
In casi eccezionali motivati (es. fasi di mercato turbolente che possono provocare sulle borse l’annuncio di un fast market; ritardi attesi nell’esecuzione ecc.) è possibile derogare alla summenzionata ponderazione dei criteri nell’interesse degli investitori.
10. Efficacia delle misure precauzionali
La società di gestione monitora regolarmente l’efficacia delle sue misure precauzionali e dei criteri stabiliti per l’esecuzione degli ordini e, in caso di trasmissione degli ordini di negoziazione ad altri organismi, la qualità dell’esecuzione (almeno a cadenza annuale, in casi motivati anche più frequentemente) al fine di scoprire eventuali carenze e rimuoverle all’occorrenza.
Allegato:
Elenco dei broker | |||||||
Nome | Indirizzo | Paese | Azioni | Exchange cambiati derivati | Obbligazioni | Derivati OTC | ETFs / ETCs |
Aurel BGC | 00-00 xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx | XX | x | ||||
Baader Bank Aktiengesellschaft | Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxxxxxxx | XX | x | x | |||
Banca Promos Spa | Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx | XX | x | ||||
Barclays Bank Ireland Plc | Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, X00 XX00, Xxxxxxx | IRL | x | x | |||
CMTA AG | Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx | XX | x | ||||
COMMERZBANK Aktiengesellschaft | Xxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx | XX | x | x | |||
Credit Suisse Bank (Europe) S.A. | Xxxxx Xxxxx 00, 0 Xxxxxx-X, Xxxxxx, 00000 | XXX | x | ||||
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main | DE | x |
DZ BANK AG | Xxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx | XX | x | x | x | ||
Xxxxx Xxxxx Xxxx XX | Xx Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxx | XX | x | x | |||
EXANE DERIVATIVES | 00 xxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx | XX | x | ||||
First Xxxxx Securities | 0000 Xxxxxxxxx Xxxxx Xx #000, Xxxxxxxxx XX 00000x | XX | x | ||||
Xxxxxxx Sachs Bank Europe SE | Marienturm, Taunusanlage 9- 10, 60329 Frankfurt am Main | DE | x | x | |||
HYPO-BANK BURGENLAND AG | Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx | XX | x | ||||
Instinet Germany GmbH | Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main | DE | x | x | |||
Invest Banca Spa | Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx | XX | x | ||||
Invicta Securities Limited | 104-105 Xxxxxxxxx Xxxxx, 000 Xxxxxx Xxxx, XX0X 0XX Xxxxxx | XX | x | ||||
X.X. Xxxxxx XX | Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx | XX | x | ||||
Xxxxxxxxx XxxX | Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx | UK | x | ||||
Joh. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx & Co. KG | Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx | XX | x | ||||
Xxxxxx Xxxxxxx Europe SE | Grosse Xxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx | XX | x | x | |||
Octo Finances SA | 117 Xxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxxx, 00000 Xxxxx | XX | x | ||||
Xxxx BHF SCA | 00 xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx | XX | x | ||||
Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx XX | Xx Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxx | XX | x | x | |||
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX | Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxx | XX | x | x | |||
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | Xxxxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxx | XX | x | x | x | x | x |
Square Global SAS | 00 Xxxxxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx | XX | x | x | |||
STX Fixed Income B.V. | Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxxx | XX | x | ||||
Synesis Finance SA | Via Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx | XX | x |
TP ICAP (Europe) SA, Frankfurt Branch | Xxxxxxxxxxxxxx 00- 00, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx | XX | x | ||||
XXXX XXX | 0 Xxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx | XX | x | ||||
Tradition (UK) Ltd. | Xxxxxxxx Xxxxx, 00 Xx.Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX | XX | x | ||||
UniCredit Bank AG | Xxxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx | XX | x | ||||
Xxxxxxxx SA | Rue de la Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx | XX | x |
La versione aggiornata della Best Execution Policy comprensiva dell’elenco dei broker– Allegato sulla Best Execution Policy – è scaricabile dalla home page della società di gestione all’indirizzo web xxx.xxxxxx.xx (categoria “Service”, elemento del menu “Infocenter/Downloadcenter)
18. Risultati finora conseguiti dal fondo d’investimento
Il grafico seguente mostra la performance annuale del fondo d’investimento fino al giorno di riferimento: 30.12.2021.
Alpen Privatbank Bond Strategy (AT0000A09F49, AT0000A09F56, AT0000A0AZU5):
la performance annuale al: 03.01.2022 (ISIN: AT0000A09F56, è stato 05.05.2008)
in % all’anno | da apertura all’anno | 1 anno | 3 anni all’anno | 5 anni all’anno | 10 anni all’anno |
prima di AGA | 2,37% | -0,55% | 1,87% | 0,83% | 2,11% |
dopo AGA | 2,15% | -3,41% | 0,87% | 0,23% | 1,81% |
Alpen Privatbank Bond Strategy (IT) (AT0000A0E0U8):
la performance annuale al: 03.01.2022 (il fondo è stato 09.07.2009)
in % all’anno | da apertura all’anno | 1 anno | 3 anni all’anno | 5 anni all’anno | 10 anni all’anno |
prima di AGA | 2,50% | -0,15% | 2,29% | 1,25% | 2,43% |
dopo AGA | 2,26% | -3,02% | 1,29% | 0,65% | 2,13% |
La performance dal 30.12.2021 o le indicazioni attuali sulla performance sono riportate nelle informazioni essenziali per gli investitori aggiornate – documento informativo per i clienti o nell’attuale scheda di prodotto del fondo d’investimento e sulla homepage della società di gestione all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx.
Attenzione:
Le informazioni sulla performance (rilevate secondo il metodo dell’OeKB, sulla base dei prezzi pubblicati dei fondi, ovvero, in caso di interruzione del pagamento del prezzo di riscatto, per mezzo dell’utilizzo di possibili valori indicativi) si riferiscono al passato e non costituiscono pertanto un valido indicatore della performance futura del fondo d’investimento. Oscillazioni valutarie degli investimenti non in euro possono ripercuotersi sulla performance, facendo aumentare o calare i redditi. Nota per gli investitori con una valuta nazionale diversa dalla valuta del fondo: si tenga presente che il rendimento può aumentare o calare a seguito di oscillazioni valutarie.
19. Profilo dell’investitore tipo al quale è destinato il fondo d’investimento
Il fondo d’investimento si rivolge a investitori conservativi che perseguono soprattutto redditi d’interessi ed eventualmente utili di quotazione moderati. Gli investitori devono essere disposti e in grado di sostenere determinate oscillazioni di valore ed eventualmente perdite corrispondenti. Per poter valutare i rischi e le opportunità associati all’investimento, gli investitori devono disporre delle necessarie esperienze e conoscenze riguardo ai prodotti d’investimento e ai mercati finanziari o aver ricevuto una consulenza a riguardo.
Il periodo di detenzione raccomandato (orizzonte d’investimento) del fondo d’investimento è pari almeno
a 5 anni.
20. Informazioni economiche
Eventuali costi o commissioni a eccezione dei costi menzionati ai punti 9.1 e 9.2, suddivisi in base a quelli che devono essere corrisposti dal possessore di quote e a quelli che devono essere pagati attingendo al patrimonio speciale del fondo d’investimento.
Le commissioni per la custodia delle parti dipendono dall’accordo del possessore di quote con il suo
sportello di deposito.
Se le parti sono restituite, possono insorgere costi (es. commissioni su ordini) al momento del riscatto delle parti.
Altrimenti non insorgono costi di sorta in aggiunta a quelli menzionati al punto 14.
SEZIONE III – INFORMAZIONI SULLA BANCA DEPOSITARIA
1. Identità della banca depositaria del OICR e descrizione degli doveri e degli conflitti di interesse che possono emergere
Identità della Banca depositaria
La Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Xxxxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxx, svolge, ai sensi della delibera del 31. gennaio 2001, GZ 25 5542/1-V/13/01 dell’ Autorità di vigilanza la funzione di banca depositaria.
È un’istituto di credito di diritto austriaco. La sua attività prinicpale è la raccolta di depositi e la
concessione di finanziamenti ed i servizi finanziari.
La nomina ed il cambiamento della banca depositaria necessita l'autorizazzione della FMA. Puó essere concessa solo se é assicurato se l'istituto é in grado di svolgere i compiti della banca depositaria. La nomina ed il cambiamento della banca depositaria deve essere pubblicata; la pubblicazione deve riportare l'autorizazzione.
Doveri ed oneri della banca depositaria
La banca depositaria esegue i doveri ed oneri ai sensi del art. 40 e seguenti InvFG 2011.
Alla banca depositaria compete l'onere del deposito dei valori del fondo d'investimento e la tenuta dei conti e depositi del fondo d'investimento (art. 40, comma 1 InvFG 2011). Inoltre le compete l'onere del deposito delle quote del fondo d'investimento (art. 39, comma 2 InvFG 2011).
La banca depositoria deve attenersi alle disposizioni della societá di gestione a meno che le disposizioni violino la normativa del InvFG 2011 oppure contro il regolamento del fondo.
Nell'ambito degli doveri di controllo la banca depositaria deve sooratutto:
- la distribuzione, il rimborso, il pagamento delle quote per conto del fondo vengono eseguito ai sensi
del InvFG 2011 e del regolamento del fondo nell’interesse degli investitori;
- il calcolo del valore delle quote venga eseguito secondo le disposizioni del InvFG 2011 e del regolamento del fondo nell’interesse degli investitori;
- che venga trasferito immediatamente il controvalore delle operazioni che si riferiscono al patrimonio
del fondo d’investimento;
- che i redditi del fondo d’investimento vengano utilizzati ai sensi del InvFG e del regolamento del fondo;
- che tutti i pagamenti nell’ambito della sottoscrizione di quote del fondo d’ivestimento oppure pagamenti eseguiti per conto degli investitori e tutta la liquidità del fondo d’investimento siano contabilizzati su conti di liquidità che devono essere assegnati chiaramente e che devono essere tenuti ai sensi delle disposizioni normative da soggetti autorizzati.
Nell'ambito degli oneri e doveri la banca deve essere onesta, diligente e professionale, indipendente e deve lavorare nel solo interesse dell'investitore (art, 44, comma 2, InvFG 2011).
La societá di gestione, puó percepire, secondo il regolamento del fondo, la remunerazione dell'attivitá dalla banca depositaria e vengono addebitati dai conti del fondo d'investimento. La banca depositario puó addebitare la sua remunerazione al fondo d'investimento. Per questo la banca depositaria puó eseguire solo a fronte di una disposizione della societá di gestione.
Inoltre la banca depositaria svolge le seguenti attivitá secondo art. 28 InvFG, sezione I punto 8.
Potenziali conflitti di interesse
La societá di gestione fa presente che la banca depositaria é una societá collegata ai sensi del art. 4, comma 1, lettera Z 38 VO (EU) 575/2013.
Dettagli in merito ai potenziali conflitti di interesse posso essere trovate nel regolamento dei conflitti di interesse e degli incentivi della XXXXXX FONDS KG (conflict of interest policy) sul sito della società di gestione xxx.xxxxxx.xx (categoria “Service”, elemento del menu “Infocenter/Downloadcenter”).
2. Descrizione delle funzioni che sono stati trasferiti alle banche depositarie e sub depositari ed indicazioni dei conflitti di interesse che possono emergere:
La Banca depositaria può insediare i seguenti sub depositari:
- OeKB CSD GmbH, Xxxxxxxxxxxx 0-0, 0000 Xxxx
- Euroclear Bank SA/NV, 0 Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx XX, 0000 Xxxxxxx, Belgien
- Clearstream Banking S.A., 00 Xxxxxx XX Xxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Messe Turm, Xxxxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxxxxx
- Raiffeisen Bank International AG, Xx Xxxxxxxxx 0, 0000 Xxxx
- Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx,
Per la custodia delle quote la società di gestione può incaricare la subdepositaria:
- OeKB CSD GmbH, Xxxxxxxxxxxx 0-0, 0000 Xxxx
Dettagli in merito a potenziali conflitti di interesse che vi possono essere sono riportati nel documento “informazioni in merito a potenziali conflitti di interesse dei sub depositari” ed è disponibile sulla homepage della società di gestione xxx.xxxxxx.xx (categoria “Service”, elemento del menu “Infocenter/Downloadcenter”).
3. Dichiarazioni che gli investitori ricevono su richiesta le informazioni attuali in merito alle informazioni sopra riportate.
Su richiesta degli investitori del fondo d’investimento vengono messi a disposizione le informazioni sopra riportate.
XXXXXX-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Unterzeichner | Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx | |
Datum/Zeit-UTC | 2022-05-18T08:18:19+02:00 | |
Prüfinformation | ||
Hinweis | Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 0 xxx Xxxxxxxxxx (XX) Xx. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument. |
Xxxxxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx | |
Datum/Zeit-UTC | 2022-05-18T09:21:37+02:00 | |
Prüfinformation | ||
Hinweis | Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 0 xxx Xxxxxxxxxx (XX) Xx. 910/2014 vom 23. Juli 2014 ("eIDAS-VO") die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument. |
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Mag. Xxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO
1. Casse di distribuzione
- Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft Xxxxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxx, xxx.xxxxxx.xx e le sue filiali
- Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxx, xxx.xxxx.xx e tutte le filiali
- Tutte le casse rurali
- DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx, xxx.xxxxxx.xx
- Alpen Privatbank AG
Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
- Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA, Bolzano
ed eventuali altre casse di distribuzione in Austria, Germania e Italia.
2. Borse e mercati sui quali si possono acquistare titoli
V. l’allegato al regolamento del fondo
3. Elenco dei fondi d’investimento (OGAW e AIF), gestiti dalla XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Linz (aggiornato al mese di aprile 2022):
Active World Portfolio, AlpenBank Aktienstrategie, AlpenBank Anleihenstrategie, AlpenBank Ausgewogene Strategie, Banner Power Alpha, Dynamik Ertrag, Dynamik Invest, Ethik Mix Ausgewogen, Ethik Mix Dynamisch, Ethik Mix Solide, H 500, HYPO 3-Wert, Hypo K 7, Hypo K 36, K 101, K 120, K 122, K 125, K 14, K 141, K 150, K 17, K 19, K 20 Fonds, K 2004,
K 222, K 274, K 33, K 380, K 39, K 40, K 42, K 46, K 460, K 5, K 51, K 56 XXX, X 00 XXX, K 6, K 61, K 62 ESG, K 64, K
66, K 76, K 77, K 79, K 81, K 82, K 88, K 95, K 96, XXX 0, Xxxxx Xxxxxx Aktiv - VLV Aktiv, Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ, Keine Sorgen Top - VLV Offensiv, Xxxxxx 333, XXXXXX Dachfonds Hoffnung, XXXXXX D-A-CH Plus Aktienfonds, XXXXXX Dollar Rentenfonds, XXXXXX Emerging Markets Rentenfonds, XXXXXX Ethik Aktienfonds, XXXXXX Ethik Rentenfonds, XXXXXX Ethik Quality Aktienfonds, XXXXXX Euro Rentenfonds, XXXXXX Euro Plus Rentenfonds, XXXXXX Europa Aktienfonds, XXXXXX Europa Rentenfonds, XXXXXX Growth Aktienfonds, XXXXXX High Grade Corporate Rentenfonds, XXXXXX High Yield Corporate Rentenfonds, XXXXXX JR7X7 INVEST; XXXXXX KARUM Fonds, XXXXXX Liquid Rentenfonds, XXXXXX Mix Ausgewogen, XXXXXX Mix Dynamisch, XXXXXX Mix Solide, XXXXXX Multi-Flex Portfolio, XXXXXX Multi-Med Fund, XXXXXX Osteuropa Plus Rentenfonds, XXXXXX Put Write Strategy Fonds, XXXXXX Realzins Plus Rentenfonds, XXXXXX Rent 2024, XXXXXX Rent 2026, XXXXXX Rent 2028, XXXXXX Risk Select Aktienfonds, XXXXXX Short Invest Rentenfonds, XXXXXX Small Cap Aktienfonds, XXXXXX Umwelt Aktienfonds, XXXXXX US Aktienfonds, XXXXXX V 1832, XXXXXX Value Aktienfonds, XXXXXX Vorsorge Mixfonds, XXXXXX Vorsorge Rentenfonds, Macro + Strategy, MANDO aktiv Multi Assets, META FONDS, MF 43, Minimum Varianz Fonds, Mündelrent, Novogenia, OE5-3, OOEV 1, OOEV 2, Optima Rentenfonds, P 81, Pension Income D 2, Portfolio Management AUSGEWOGEN, Portfolio Management DYNAMISCH, Portfolio Management KONSERVATIV, Portfolio Management SOLIDE, PPF 6, PRIVAT BANK 19, PRIVAT BANK ECI, PRIVAT BANK SWA, PRIVAT BANK VALERE, PRIVAT BANK WEF, RBW Dynamik
Alpha, RGO Südtirol Management Depot A, Starmix Ausgewogen, Starmix Konservativ, TTM PM Fonds, Valida Aktien Europa 2, Valida Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0, Xxxxxx Xxxxxxxx Emerging Markets 2, VAP 1, VAP 2, VM Aktien Select, Vorsorgezertifikat-Fonds, WSTW V, Zukunftsvorsorge15, Zukunftsvorsorge25, Zukunftsvorsorge30;
Indicazione delle altre funzioni principali dei membri dell’Amministrazione e del
Consiglio di vigilanza
Amministrazione
Dir. Xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxx
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Consiglio di vigilanza
Vice presidente. Proc. Mag. Xxxxxxxxx Xxxx, presidente
Procuratore | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 0000 Xxxx rappresentante dal 17.12.2012 insieme a un altro amministratore |
Dir. gen. Mag. Xxxxx Xxxxxxxxxxx; vicepresidente
Direzione | Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, 4010 Linz membro rappresentante dal 10.08.2020 assieme ad un altro membro del comitato di gestione e/o procuratore |
Consiglio di vigilanza | EBS Wohnungsgesellschaft mbH Linz, 4020 Linz,vicepresidente |
WAG Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.H., 0000 Xxxx, vicepresidente | |
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft, 1040 Wien, presidente | |
Hypo-Banken-Holding Gesellschaft m.b.H., 1040 Wien membro |
Proc. Mag. Xxxxxx Xxxxxxxx
Procuratore | Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, 4010 Linz con poteri di rappresentanza dal 08/09/2004 congiuntamente a un altro membro del Consiglio di amministrazione o un altro procuratore |
Prof. Dr. Xxxxxxx Xxxxx
proprietario | Cocca Asset Management KG, 4616 Weißkirchen an der Traun rappresentante indipendente dal 18.12.2009 g |
Consiglio di vigilanza | APK Xxxxxxxxxxxxx XX, 0000 Xxxx membro |
Proc. Xxxxxxx Xxxxx
Procuratore | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, 4020 Linz rappresentante dal 22/12/2008 insieme a un membro della Direzione |
Dir. gen. Mag. Xxxxxx Xxxx
Direzione | Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft, 4020 Linz (Finanzen) membro rappresentante dal 01.07.2008 assieme ad un altro membro del comitato di gestione e/o procuratore |
Oberösterreichische Wechselseitige Versicherung Vermögensverwaltung, 4020 Linz membro rappresentante dal 01.07.2008 assieme ad un altro membro del comitato di gestione e/o procuratore | |
XX Xxxxxxx Privatstiftung, 4020 Linz vicepresidente rappresentante assieme ad un altro membro del comitato di gestione | |
Amministratore | OÖV-Holding Gesellschaft m.b.H., 0000 Xxxx rappresentante dal 15.07.2002 assieme ad un altro direttore e/o totale procuratore |
Consiglio di vigilanza | ELAG Immobilien AG, 4020 Linz membro |
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft, 4010 Linz (ARVors) presidente |
Ulteriori informazioni per gli investitori nella Repubblica Federale di Germania
La distribuzione di quote dell’Alpen Privatbank Bond Strategy, fondo di comproprietà ai sensi del § 2 comma 1 e § 2 in combinazione con il § 50 InvFG 2011 con il numero di identificazione WKN tedesco (WKN-A A0MVVK, XXX-X X0XXXX, XXX-XX X0X0X0, XXX-XX X0X0XX) nella Repubblica Federale
di Germania, è stata annunciata all’ente federale di vigilanza sui servizi finanziaria (BaFin), Bonn.
Prima della stipula del contratto, occorre mettere a disposizione dell’acquirente di una quota le informazioni essenziali per gli investitori – documento informativo per i clienti e il prospetto della società di gestione nella versione di volta in volta valida, a titolo gratuito. Il prospetto deve essere integrato dall’ultima relazione sulla gestione pubblicata e dalla successiva relazione semestrale, qualora venga pubblicata.
Sportello di pagamento ed informazione per la Germania
DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main
Xxxxx xxx Xxxxxxxx
00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xxx.xxxxxx.xx
Presso lo sportello di pagamento ed informazione tedesco possono essere presentate le domande di riscatto per le quote dell’Alpen Privatbank Bond Strategy. Tutti i pagamenti eseguiti in favore dei titolari di quote (ricavi da riscatto, eventuali dividendi e altri pagamenti) possono essere gestiti mediante lo sportello tedesco di informazione e pagamento.
Presso lo sportello tedesco di informazione e pagamento sono inoltre gratuitamente disponibili tutte le informazioni necessarie per gli investitori:
- il prospetto
- le informazioni essenziali per gli investitori – documento informativo per i clienti
- il regolamento del fondo
- le relazioni annuali e semestrali e
- i prezzi d’emissione e di riscatto.
Oltre ai documenti summenzionati, presso lo sportello di informazione e pagamento tedesco è possibile visionare la legge austriaca sui fondi d’investimento nonché l’accordo sugli sportelli di pagamento e sulle casse di distribuzione stipulato tra la XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Linz, e la DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx.
Pubblicazioni
Si effettuano le seguenti pubblicazioni:
Prezzi d’emissione e di riscatto xxx.xxxxxx.xx
Le restanti informazioni per i possessori di quote sono pubblicate sul “Bundesanzeiger”.
Nei casi previsti dalla legge, l'informazione è trasmessa anche ai titolari di quote per mezzo di un supporto dati durevole.
Inoltre, tutte le informazioni sono disponibili gratuitamente presso la sede della XXXXXX-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., della Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Xxxxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxx e della DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx.
Gli investitori o potenziali investitori possono trovare una sintesi dei loro diritti di investitore e gli strumenti di ricorso collettivo in tedesco e inglese all'indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx.
Casse di distribuzione nella Repubblica Federale di Germania
- DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Xxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx e le sue casse di distribuzione
- Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Xxxxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxx e le sue filiali
- Commerzbank AG
Kaiserplatz, 60311 Francoforte sul Meno
Con le casse di distribuzione sopra elencate sono stati stipulati accordi di distribuzione corrispondenti.
Ulteriori informazioni per gli investitori in Italia
Il prospetto (incluso il regolamento del fondo), le informazioni essenziali per gli investitori – documento informativo per i clienti e le relazioni sulla gestione e semestrali attuali sono disponibili in lingua tedesca all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx o in lingua italiana all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx-xxxxxx.
Il valore calcolato (valore d’inventario netto) di una quota e il prezzo di emissione e di riscatto sono determinati nei giorni lavorativi bancari in Austria (esclusi Venerdì santo e 31 dicembre) e pubblicati in formato elettronico all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx o all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx-xxxxxx..
In rapporto alla distribuzione transfrontaliera di parti del fondo d’investimento Alpen Privatbank Bond Strategy, è possibile che si renda necessario incaricare sportelli di pagamento o altre persone giuridiche affinché imputino agli investitori i costi associati alla funzione di sportello di pagamento.
ISIN: AT0000A0AZU5
Panoramica delle modifiche del prospetto riguardanti le informazioni di cui all'articolo 131, commi 1–4 della legge sui fondi di investimento del 2011 (InvFG), suscettibili di influenzare la valutazione delle quote dell'OICVM:
Validità | variazioni |
Dal 01 giugno 2022 | - Nuova dicitura per la commissione di gestione per mutata logica di calcolo - Modifica del nome del fondo da AlpenBank Bond Strategy ad Alpen Privatbank Bond Stratagey |
Per le precedenti modifiche che potrebbero influire sulla valutazione delle azioni del fondo di investimento, vedere la rispettiva versione precedente.
Valido da giugno 2022
Statuto del fondo
Lo statuto del fondo per il fondo di investimento Alpen Privatbank Bond Strategy, fondo di comproprietà ai sensi della Legge sui fondi di investimento (InvFG) del 2011 nella versione attualmente in vigore, è stato approvato dall’organo di vigilanza sui mercati finanziari.
Il fondo di investimento è un organismo di investimento colletivo in valori mobiliari (OICVM) e gestito da XXXXXX-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (di seguito “società di gestione”) con sede a Linz.
Articolo 1 Quota di comproprietà
La quota di comproprietà è rappresentata da quote del fondo (certificati) a carattere di titoli immobiliari nominativi.
Le quote del fondo sono rappresentate in certificati di massa in funzione della classe di quota. Non è pertanto possibile conferire porzioni effettive.
Articolo 2 Banca depositaria (soggetto depositario)
La banca depositaria incaricata (soggetto depositario) per il fondo di investimento è Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Linz.
Gli organismi per i pagamenti per le quote del fondo sono la banca depositaria (soggetto depositario) o altri organismi per i pagamenti citati nel prospetto.
Articolo 3 Strumenti e principi di investimento
I seguenti valori patrimoniali per il fondo di investimento devono essere selezionati ai sensi della legge sui fondi di investimento.
Il fondo di investimento investe principalmente, vale a dire almeno il 51% del patrimonio del fondo, in tutti i tipi di obbligazioni e strumenti del mercato monetario di emittenti nazionali e internazionali, sotto forma di titoli singoli acquisiti direttamente e direttamente e indirettamente in fondi di investimento o derivati.
I seguenti strumenti d'investimento vengono acquistati per il patrimonio del fondo in conformità con l'obiettivo d'investimento sopra descritto.
Eventualmente possono essere acquisite quote di fondi d'investimento con restrizioni d'investimento diverse da quelle indicate di seguito per gli strumenti d'investimento, fermo restando il rispetto costante dell'obiettivo d'investimento descritto sopra.
- Titoli mobiliari
I titoli mobiliari (inclusi i titoli con strumenti derivati integrati) possono essere acquisiti rispettando i principi di investimento sopra descritti nella misura consentita dalla legge.
- Strumenti del mercato monetario
Gli strumenti del mercato monetario possono essere acquistati nella misura consentita dalla legge.
- Titoli mobiliari e strumenti del mercato monetario
I titoli mobiliari e gli strumenti del mercato monetario collocati o garantiti dalla Repubblica d’Austria o dalla Repubblica federale tedesca possono essere acquisiti fino al 35% del patrimonio del fondo, salvo che l’investimento avvenga in almeno sei emissioni diverse, e nella misura in cui l’investimento nella stessa emissione non superi il 30% del patrimonio del fondo.
L’acquisizione di titoli mobiliari o di strumenti del mercato monetario non interamente liberati e dei diritti di opzione derivanti da tali strumenti o di altri strumenti finanziari con interamente liberati è consentita fino al 10% del patrimonio del fondo.
I titoli e gli strumenti del mercato monetario possono essere acquisiti se rispettano i criteri riguardanti la quotazione o la negoziazione su un mercato regolamentato o una borsa valori ai sensi della legge sui fondi di investimento.
I titoli e gli strumenti del mercato monetario che non soddisfano i criteri indicati nel paragrafo precedente, possono essere acquistati complessivamente fino al 10% del patrimonio del fondo.
- Quote in fondi di investimento
Le quote in fondi di investimento (OICVM, OICR) possono essere acquisite singolarmente fino al 20% del patrimonio del fondo e complessivamente nella misura consentita dalla legge, salvo che tali OICVM o OICR non investano a loro volta più del 10% del patrimonio del fondo in quote di altri fondi di investimento.
Le quote in OICR possono essere acquistate complessivamente fino al 30% del patrimonio del fondo.
- Strumenti derivati
Gli strumenti derivati possono essere impiegati nell’ambito della strategia di investimento nella misura consentita dalla legge e inoltre come copertura.
- Metodo(i) di misurazione del rischio del fondo di investimento
Il fondo di investimento utilizza il seguente metodo di misurazione del rischio:
Approccio basato sugli impegni:
Il valore dell’impegno viene rilevato ai sensi del capitolo 3 della 4a ordinanza in materia di valutazione del rischio e registrazione di strumenti derivati nella versione attualmente in vigore.
Il rischio complessivo degli strumenti derivati non detenuti ai fini di copertura, non può superare il 100% del valore netto complessivo del patrimonio del fondo.
- Depositi a vista e depositi con preavviso
I depositi a vista e i depositi con preavviso con una durata non superiore a 12 mesi possono essere mantenuti fino al 49%
del patrimonio del fondo.
Non è previsto alcun saldo bancario minimo.
Nell'ambito di spostamenti nel portafoglio del fondo e/o del giustificato presupposto di perdite imminenti in titoli, strumenti del mercato monetario, quote di fondi d'investimento e strumenti derivati, il fondo d'investimento può avere una quota maggiore di depositi a vista o depositi che possono essere cancellati con una durata massima di 12 mesi.
- Crediti temporanei
La società di gestione può contrarre crediti temporanei per conto del fondo di investimento per un ammontare fino al 10%
del patrimonio del fondo.
- Operazioni pronti contro termine
Le operazioni pronti contro termine possono essere impiegate fino al 100% del patrimonio del fondo.
- Prestiti di titoli
Le operazioni di prestito di titoli possono essere impiegate fino al 30% del patrimonio del fondo.
L’acquisto di strumenti di investimento è consentito solo in modo unificato per l’intero fondo di investimento, e non per una singola classe di quote o un gruppo di classi di quote.
Questo tuttavia non vale per le operazioni di copertura del rischio valutario, che possono essere concluse anche esclusivamente a vantaggio di una singola classe di quote. I costi e i ricavi derivanti da un’operazione di copertura del rischio valutario vengono attribuiti esclusivamente alla classe di quote relativa.
Articolo 4 Modalità di emissione e riscatto
Il valore delle quote è denominato in EUR o nella valuta della classe di quote.
Il momento del calcolo del valore della quota coincide con il momento di valutazione del prezzo di emissione e di riscatto.
- Emissione e sovrapprezzo di emissione
Il calcolo del prezzo di emissione ovvero l’emissione avviene nei giorni lavorativi austriaci (eccetto venerdì santo e la vigilia di capodanno).
Il prezzo di emissione deriva dal valore della quota al lordo di un ricarico per quota pari al massimo al 3,00 % a copertura dei costi di emissione della società di gestione, con arrotondamento commerciale a due cifre decimali.
Fondamentalmente l’emissione delle quote non è limitata, tuttavia la società di gestione si riserva di cessare l’emissione di
quote del fondo temporaneamente o definitivamente.
È a discrezione della società di gestione valutare la ripartizione del sovrapprezzo di emissione.
- Riscatto e commissione di riscatto
Il calcolo della commissione di riscatto ovvero l’emissione avviene nei giorni lavorativi austriaci (eccetto venerdì santo e la vigilia di capodanno).
Il prezzo di riscatto deriva dal valore della quota. Non viene riscossa alcuna commissione di riscatto.
Su sua richiesta, la sua quota nel fondo di investimento di un titolare di quote deve essergli ripagata al prezzo di riscatto contestualmente alla restituzione delle quote del fondo.
Articolo 5 Esercizio
L’esercizio del fondo di investimento è il periodo dal 1 maggio al 30 aprile.
Articolo 6 Classi di quote e destinazione dei proventi
Per il fondo di investimento possono essere emesse quote di distribuzione e/o quote di capitalizzazione con trattenuta per
l’imposta sul reddito da capitale e/o quote di capitalizzazione senza trattenuta per l’imposta sul reddito da capitale.
Per questo fondo di investimento possono essere emesse diverse classi di quote. La composizione della classe di quote nonché
l’emissione di quote di una classe è a discrezione della società di gestione.
- Destinazione dei proventi delle quote di distribuzione (quote a distribuzione)
Dopo aver coperto i costi, i proventi realizzati nel corso dell’esercizio (interessi e dividendi) possono essere distribuiti a discrezione della società di gestione. La distribuzione può avvenire tenendo in considerazione gli interessi dei titolari di quote. Anche la distribuzione dei proventi derivati dalla cessione di valori patrimoniali del fondo di investimento, inclusi i diritti di opzione, è a discrezione della società di gestione. Sono consentite la distribuzione dalla consistenza del fondo e distribuzioni intermedie. A seguito di distribuzioni, il patrimonio del fondo non può in nessun caso registrare un valore inferiore al valore minimo per un recesso indicato nella legge. Gli importi devono essere distribuiti ai titolari delle quote di distribuzione a partire dal 15 luglio dell’esercizio successivo, il resto viene portato a nuovo.
In ogni caso a partire dal 15 luglio deve avvenire il pagamento dell’importo rilevato ai sensi della legge sui fondi di investimento che deve essere eventualmente utilizzato a copertura di un obbligo di pagamento dell’imposta sul reddito da capitale spettante alle presunte distribuzioni delle quote del fondo, salvo che la società di gestione garantisca, fornendo le relative prove degli organismi depositari, che le quote del fondo al momento del pagamento sono detenute solo da titolari di quote non soggetti alle imposte nazionali sul reddito o sulle società, o per i quali valgono le condizioni per l’esenzione ai sensi dell’art. 94 della legge sull’imposta sul reddito o per l’esenzione dall’imposta sul reddito da capitale.
- Destinazione dei proventi delle quote di capitalizzazione con trattenuta per l’imposta sul
reddito da capitale (quote ad accumulo)
Dopo aver coperto i costi, i proventi realizzati nel corso dell’esercizio non vengono distribuiti. In caso di quote di capitalizzazione a partire dal 15 luglio deve avvenire il pagamento dell’importo rilevato ai sensi della legge sui fondi di investimento che deve essere eventualmente utilizzato a copertura di un obbligo di pagamento dell’imposta sul reddito da capitale spettante alle presunte distribuzioni delle quote del fondo, salvo che la società di gestione garantisca, fornendo le relative prove degli organismi depositari, che le quote del fondo al momento del pagamento sono detenute solo da titolari di quote non soggetti alle imposte nazionali sul reddito o sulle società, o per i quali valgono le condizioni per l’esenzione ai sensi dell’art. 94 della legge sull’imposta sul reddito o per l’esenzione dall’imposta sul reddito da capitale.
- Destinazione dei proventi delle quote di capitalizzazione senza trattenuta per l’imposta sul
reddito da capitale (quote ad accumulo totale tranche nazionale ed estera)
Dopo aver coperto i costi, i proventi realizzati nel corso dell’esercizio non vengono distribuiti. Non avviene alcun pagamento ai sensi della legge sui fondi di investimento. Il momento determinante per il mancato pagamento dell’imposta sul reddito da capitale per il risultato d’esercizio ai sensi della legge sui fondi di investimento è il 15 luglio dell’esercizio successivo. La società di gestione garantisce, fornendo le relative prove degli organismi depositari, che le quote del fondo al momento del pagamento sono detenute solo da titolari di quote non soggetti alle imposte nazionali sul reddito o sulle società, o per i quali valgono le condizioni per l’esenzione ai sensi della legge sull’imposta sul reddito (art. 94).
Qualora non vengano soddisfatte tali condizioni al momento del pagamento, l’importo rilevato ai sensi della legge sui fondi di investimento deve essere pagato mediante nota di credito dell’istituto di credito depositante.
Articolo 7 Commissione di gestione, rimborso spese, commissione di liquidazione
La società di gestione riceve per la sua attività di gestione una provvigione annua fino all’1,50 %.
La remunerazione viene calcolata per ogni giorno di calendario sulla base del rispettivo patrimonio del fondo del giorno precedente, differito nel calcolo del valore unitario e prelevato mensilmente dal fondo.
È a discrezione della società di gestione valutare la ripartizione della commissione di gestione. La società di gestione ha diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dalla gestione.
I costi per l’introduzione di nuove classi di quote per il patrimonio separato esistente vengono fatti gravare sul prezzo per quota delle nuove classi di quote.
In caso di liquidazione del fondo di investimento, il liquidatore riceve una retribuzione pari allo 0,50% del patrimonio del fondo. Per ulteriori informazioni e spiegazioni su questo fondo d'investimento si rimanda al prospetto.
Nota
Elenco delle borse con negoziazione ufficiale e dei mercati organizzati
1. Borse con negoziazione ufficiale e mercati organizzati negli stati membri del SEE e borse in paesi europei fuori dai stati membri del SEE che sono parificati ai mercati organizzati
Ogni stato membro deve tenere un elenco dei mercati da lui approvati, che deve essere trasmesso agli altri stati membri e alla Commissione.
Ai sensi di tale disposizione, la Commissione è tenuta a pubblicare annualmente un elenco dei mercati regolamentati che le sono stati comunicati.
A causa della diminuzione delle barriere all’ingresso e della specializzazione dei segmenti di mercato, l’elenco dei “mercati regolamentati” ha subito consistenti modifiche. Pertanto, unitamente alla pubblicazione annuale di un elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione mette a disposizione una versione aggiornata sul proprio sito internet ufficiale.
1.1. L’elenco attualmente in vigore dei mercati regolamentati è disponibile all’indirizzo
xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxXxxxxxxx?xxxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxx00
1.2 Le seguenti borse devono essere ricondotte all’elenco dei mercati regolamentati:
1.2.1 Lussemburgo Euro MTF Luxemburg
1.3. Mercati riconosciuti nel SEE ai sensi dell’art. 67, paragrafo 2 Z 2 della legge sui fondi di investimento:
Mercati nel SEE catalogati come mercati riconosciuti dalle relative autorità di vigilanza preposte.
2. Borse in paesi europei diversi dagli stati membri del SEE
2.1 Bosnia Erzegovina: Sarajevo, Banja Luka
2.2 Montenegro: Podgorica
2.3 Russia: Moscow Exchange
2.4 Svizzera SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
2.5 Serbia Belgrad
2.6 Turchia: Istanbul (ogg. Stock Market solo "National Market")
2.7. Regno Unito, Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE -
1 Per aprire l'elenco, selezionare la restrizione a "Regulated market" nella colonna a sinistra sotto "Entity Type" e fare clic su "Search" (o su "Show table columns" e "Update"). Il link può essere modificato dall'ESMA.
FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY
PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange
3. Borse nei paesi extraeuropei
3.1 Australia: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2 Argentina: Buenos Aires
3.3 Brasile: Xxx xx Xxxxxxx, Xxx Xxxxx
0.0 Xxxx: Xxxxxxxx
3.5 Cina Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6 Hong Kong: Hongkong Stock Exchange
3.7 India: Mumbay
3.8 Indonesia: Jakarta
3.9 Israele: Tel Aviv
3.10 Giappone: Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx
0.00 Xxxxxx: Toronto, Vancouver, Montreal
3.12 Colombia: Bolsa de Valores de Colombia
3.13 Corea: Korea Exchange (Seul, Busan)
3.14 Malesia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Burhad
3.15 Messico: Città del Messico
3.16 Nuova Zelanda: Wellington, Auckland
3.17 Perù: Xxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxx
0.00 Xxxxxxxxx: Philippine Stock Exchange
3.19 Singapore: Singapur Stock Exchange
3.20 Sudafrica: Johannesburg
3.21 Taiwan: Taipei
3.22 Tailandia: Bangkok
3.23 USA: New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24 Venezuela: Caracas
3.25 Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)
4. Mercati organizzati in paesi diversi dagli stati membri della Unione europea
4.1 Giappone: Over the Counter Market
4.2 Canada: Over the Counter Market
4.3 Corea: Over the Counter Market
4.4 Svizzera: Over the Counter Market di mebri della International Capital Market Association (ICMA),
Zurigo
4.5 USA Over the Counter Market (sotto supervisione regolamentare come SEC, FINRA)
5. Borse con mercati di operazioni a termine e opzioni
5.1 Argentina: Xxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx
0.0 Xxxxxxxxx: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX)
5.3 Brasile: Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4 Hong Kong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5 Giappone: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange,
Tokyo Stock Exchange
5.6 Canada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7 Corea: Korea Exchange (KRX)
5.8 Messico: Mercado Mexicano de Derivados
5.9 Nuova Zelanda: New Zealand Futures & Options Exchange
5.10 Filippine: Manila International Futures Exchange
5.11 Singapore: The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12 Sudafrica: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX)
5.13 Turchia: TurkDEX
5.14 USA: NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago
Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Ex-change, Boston Options Exchange (BOX)