Regolamento per la concessione in uso extrascolastico e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Provincia di Brindisi
Allegato alla delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 23/11/2017
Regolamento per la concessione in uso extrascolastico e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della Provincia di Brindisi
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni, finalità
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per il rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza della provincia di Brindisi a norma delle disposizioni contenute nell’art. 12 della legge 4/8/1977 n. 517, nell’art. 96 comma 4 D.lgs. n. 297/1994, nell’art. 1 della legge n° 23 del 11.01.1996, nell’art. 90 della L 289/2002 e nella L.R. 33/2006.
2. La Provincia di Brindisi riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mettendo a disposizione dei soggetti di cui al successivo art. 3, in orario extrascolastico, gli impianti sportivi situati presso gli edifici scolastici di propria competenza e disciplinandone l’uso.
3. Gli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici e le attrezzature connesse esistenti sono parte integrante del patrimonio indisponibile della Provincia di Brindisi e sono destinati in via prioritaria all’uso scolastico.
4. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a. per “concessioni relative a bandi triennali” le concessioni annuali, rinnovabili di anno in anno fino a un massimo di tre anni, rilasciate a seguito di Bando indetto ogni tre anni ai sensi delle norme del presente Regolamento;
b. per “concessioni pluriennali” le concessioni finalizzate a valorizzare e riqualificare le palestre esistenti a cura e spese delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e degli altri soggetti di cui al presente art. 14 del presente Regolamento.
c. per “concessioni temporanee” le concessioni di durata inferiore alle precedenti comprese quelle di breve durata per attività e/o manifestazioni di alto profilo sportivo e sociale, ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento.
Art 2 - rapporti con le Istituzioni scolastiche
1. La Provincia, previa deliberazione dei Consigli d’istituto, opportunamente e doverosamente motivata, stipula, con il Dirigente scolastico, apposita protocollo d’intesa per l’uso degli impianti sportivi, delle palestre e delle attrezzature di pertinenza della stessa, nel quale evidenziare le condizioni e gli orari e le giornate di utilizzo da parte dei concessionari.
2. nel protocollo le parti concorderanno il numero di ore e il numero di giornate settimanali in cui la struttura sportiva sarà disponibile per i beneficiari; programmandone anche il relativo
calendario e fasce orarie che, annualmente la scuola può chiedere di variare in funzione della programmazione didattica, fermo restando le quantità pattuite.
3. Il protocollo d’intesa può essere modificato, su richiesta delle parti, quando sopraggiungono sostanziali modifiche o nuove esigenze della scuola e/o della provincia
4. il protocollo d’intesa potrà essere modificato in caso di sopravvenute gravi, documentate e motivate esigenze delle Parti; in tal caso la parte interessata alla modifica dovrà darne formale comunicazione all’altra parte, con nota scritta, con un margine temporale tale da consentire la notifica al concessionario qualora la stessa incida sulla concessione in atto. In ogni caso, la modifica deve essere accettata dall’altra parte .
5. l’eventuale richiesta di risoluzione del protocollo deve essere, oltrechè motivata da fatti gravi e sopravvenuti, anche avanzata almeno 3 mesi prima rispetto alla sua operatività e deve essere esercitata nei termini previsti dal protocollo.
Art. 3 - Enti sportivi beneficiari delle concessioni
1. Possono concorrere nelle procedure di cui al presente Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi provinciali: società ed associazioni sportive dilettantistiche, associazioni polisportive, purché affiliate a Federazioni sportive Nazionali del CONI e/o a Discipline sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, entità e organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico (tutte di seguito “Associazioni sportive” o “Società sportive”), nonché lo stesso CONI, il Comitato Paralimpico, le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, o gli altri organismi di diritto pubblico operanti in ambito sportivo, per la realizzazione di specifici progetti sportivi.
Art. 4 - Classificazione degli Impianti Sportivi
1. L’Ufficio competente censirà gli impianti sportivi di pertinenza, classificandoli, in base alla struttura, alle attività, alle dimensioni, all’uso cui possono essere destinati prevalentemente, e curerà l’aggiornamento del data-base a seguito di sopralluoghi onde verificare le modificazioni strutturali eventualmente sopraggiunte.
Art. 5 – Esclusioni
1. Sono esclusi comunque dalle concessioni di cui al presente Regolamento, gli enti per i quali non ricorrono i presupposti di moralità ed idoneità richiesti dalla vigente normativa per concludere un contratto con la pubblica amministrazione.
2. Sono esclusi dal beneficio dell’uso degli impianti, delle palestre e delle attrezzature scolastiche, le Associazioni, Società o Enti che perseguono esclusivamente finalità di lucro e di speculazione e la cui attività non sia rivolta ad incrementare lo sport come servizio sociale e come fatto culturale e di massa.
3. Non è determinativa della finalità di lucro la corresponsione di una quota di iscrizione e/o di partecipazione alle attività della Società od Associazione, purché essa quota rientri nei normali limiti del corrispettivo delle spese di gestione dei corsi delle attività.
TITOLO II CONCESSIONI ANNUALI, RINNOVABILI
Art. 6 - concessione annuale rinnovabile
1. la Provincia di Brindisi provvede alla pubblicazione del bando per le concessioni annuali degli impianti sportivi. Tali concessioni sono rinnovabili, di anno in anno, fino a un massimo di tre anni a favore dello stesso beneficiario per cui non devono ricorrere le cause di esclusione.
2. Il bando, predisposto dalla struttura gestionale procedente deve contenere:
• l’elenco delle palestre e degli impianti sportivi annessi agli istituti di pertinenza provinciale
• i termini e le modalità di presentazione delle domande;
• la modulistica per la presentazione della domanda
• le forme di pubblicità e le eventuali possibilità di ricorso contro le assegnazioni degli impianti;
• ogni altro elemento utile a garantire la trasparenza e la partecipazione degli interessati
3. L’Amministrazione pubblicherà, in allegato al Bando per le concessioni di cui al presente Titolo, l’elenco degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici, ferma restando la competenza dei singoli Consigli di Istituto in merito alla effettiva disponibilità degli impianti e alle fasce orarie come disciplinato nel protocollo d’intesa.
Art. 7 - Orari di utilizzo Impianti Sportivi
1. La Provincia di Brindisi dispone la concessione degli impianti sportivi annessi alle scuole di pertinenza, limitatamente alle ore ed agli spazi liberi da impegni e/o necessità della scuola, secondo quanto stabilito nel relativo protocollo d’intesa.
2. Entro il 30 Settembre di ciascun anno, l’Istituzione scolastica comunicherà eventuali modifiche delle fasce orarie concordate, sulla base della propria programmazione didattica.
3. In assenza di tale comunicazione, nel termine di cui al precedente comma 2, la Provincia intenderà confermata la disponibilità nelle ore e nei giorni originariamente programmati e pattuiti.
4. Le attività sportive svolte dall’Istituto in orario extrascolastico rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa ed devono essere rivolte esclusivamente all’utenza scolastica attuale, qualsiasi altra formula di utilizzo sarà segnalata alla Direzione Scolastica Regionale e agli altri organi competenti al fine di verificare abusi ed eventuali danni, anche di carattere erariale.
Art. 8 - Criteri di individuazione dei concessionari
1) In presenza di una pluralità di richieste volte ad ottenere la concessione in uso della stessa struttura, si darà la preferenza, nell’ordine, a quelle concessioni che soddisfano le esigenze sportive e formative espresse dalla scuola assegnataria della sede a cui è annesso l’impianto, e, quindi, agli interessi di cui sono portatrici le società/associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o associazioni in genere, sulla base dei seguenti parametri, che si indicano secondo ordine di valore ed importanza:
a) svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate di utenti;
b) livello dei campionati disputati e da disputare;
c) risultati di rilievo ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
d) numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l’attività a livello agonistico.
e) utilizzo della palestra, o di altre palestre di proprietà provinciale, in anni precedenti nei quali si è potuto riscontrare la correttezza e la diligenza della società o associazione sportiva, certificata dalla scuola in merito alla correttezza dei comportamenti adottati durante la precedente concessione, nonché anche sulla base della regolarità dei versamenti effettuati per rimborsi spese, tariffe e risarcimenti eventuali danni;
A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune in cui è ubicata la Scuola.
2) In presenza di una pluralità di richieste volte ad ottenere la concessione in uso della stessa struttura, prima ancora di praticare la valutazione comparativa sulla base dei criteri di cui al comma precedente, si potrà procedere ad un incontro con le Associazioni interessate per addivenire ad una soluzione negoziata per la concessione degli spazi orari. i criteri di cui al precedente comma 1, regolano, in ogni caso, la decisione finale e motivata dell’Ente, in caso di esito negativo della procedura negoziata.
Art. 9 - Rilascio e durata della concessione
1. Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 8 e delle domande pervenute, il competente Ufficio Patrimonio provvederà alla formazione della graduatoria del Bando pubblico rilasciando, per ciascun impianto e associazione, una formale concessione d’uso annuale, rinnovabile, fino a un massimo di tre anni, in mancanza di sopravvenute esigenze fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10.
2. Qualora lo ritenga opportuno, per una migliore efficacia e trasparenza del procedimento, il Dirigente del Servizio competente può indire una o più riunioni tra le associazioni partecipanti al bando al fine di addivenire ad una maggiore condivisione delle concessioni per singole strutture, anche sulla base degli orari e delle palestre disponibili.
3. nel caso di concessione di palestra a più associazioni sportive, la Provincia può esigere che le stesse si costituiscano in raggruppamento temporaneo, sottoscrivendo apposita convenzione, nella quale, oltre ad individuare le modalità d’uso congiunto dell’impianto, dovrà essere designata l’associazione capofila, con funzioni di coordinamento operativo al fine di agevolare i rapporti tra le parti, la provincia e l’Istituto Scolastico, per garantire una effettiva responsabilità solidale tra le società sportive per la custodia dell’immobile, la pulizia, il pagamento del canone concessorio e delle spese accessorie xx.xx..
Art. 10 - Rinuncia, sospensione, revoca e modifica
1. Il concessionario può rinunciare alla concessione, in qualsiasi momento, con avviso notificato a mezzo pec alla provincia ed alla scuola, almeno trenta giorni prima della data prevista di efficacia della rinuncia. La rinuncia non deve essere motivata e non necessita di accettazione. Non da diritto alla restituzione del canone concessorio già versato.
2. La Provincia può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d’uso degli impianti sportivi, qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per motivi tecnici di manutenzione delle strutture oggetto delle autorizzazioni, dandone comunicazione al concessionario ed alla scuola, con congruo anticipo. È, altresì, in facoltà della provincia sospendere temporaneamente la concessione per qualsivoglia ragione di tutela del pubblico interesse, con motivato provvedimento.
3. La sospensione si può operare qualora dovessero verificarsi condizioni tali da rendere gli impianti inagibili, ad insindacabile giudizio degli Uffici Provinciali competenti. Il concessionario interessato, qualora voglia evitare la sospensione temporanea, potrà chiedere di essere autorizzato dalla Provincia medesima, a sua cura e spese, ad eliminare le cause che abbiano comportato la inagibilità, senza nulla pretendere dalla Provincia. In caso contrario, la concessione si intende sospesa de jure, anche in riferimento agli oneri assunti. Durante il periodo della sospensione non sono dovuti oneri e canoni concessori in misura corrispondente al tempo di non utilizzo dell’impianto da parte del concessionario.
4. Per le sospensioni di cui sopra, nulla è dovuto dalla Provincia alle Associazioni/Società interessate a titolo di ristoro o risarcimento.
5. La Provincia di Brindisi può revocare la concessione in uso, nei seguenti casi:
• a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento (dichiarazioni mendaci all’atto della presentazione delle istanze ….) e nell’atto concessorio e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell’uso degli impianti concessi in uso;
• per morosità nel pagamento delle tariffe;
• per motivi di pubblico interesse senza che il titolare della concessione in uso possa eccepire o pretendere alcunché;
• Mancata presentazione nei termini richiesti della documentazione di cui all’art. 12.
6. Il rapporto di concessione in uso è risolto automaticamente, anche prima della fine dell’anno di sua vigenza, qualora si verifichi l’indisponibilità della struttura per cause di forza maggiore.
7. L’Amministrazione procederà alla notifica al concessionario interessato e la revoca opererà de jure, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla notifica. Nel caso in cui la revoca discenda da cause di inagibilità dell’impianto, l’Amministrazione procederà alla notifica nei termini indicati al precedente comma e in caso di inadempienze del concessionario la Provincia, previa diffida scritta, ha la facoltà di revocare, con effetto immediato, la concessione e, senza che il concessionario nulla abbia a pretendere, salva ed impregiudicata la liquidazione dei danni subiti dall’ Ente.
Art. 11 - Oneri a carico del concessionario
1. Il Concessionario si impegna ad usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell’atto di concessione e a versare, trimestralmente, in xxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx un canone concessorio, comprensivo dei consumi per acqua, gas ed energia elettrica;
2. Le tariffe da applicare alle concessioni saranno stabilite annualmente dall’organo competente dell’Amministrazione Provinciale e saranno commisurate alle superfici connesse ed alla tipologia dell’impianto.
3. La regolarità dei pagamenti dei canoni concessori costituisce condizione necessaria per la conservazione della concessione ed il suo mancato pagamento costituisce causa di immediata revoca del titolo, inibisce il rilascio di nuove concessioni e il rinnovo di quelle in corso.
4. il concessionario ha il dovere di custodire l’impianto e di farne l’uso consentito con la diligenza del buon padre di famiglia. A tal fine, prima della materiale consegna, sarà redatto, in contraddittorio tra il concessionario, la Provincia e l’istituto Scolastico, verbale di constatazione dei luoghi, delle cose e degli impianti tecnici esistenti, di consistenza di arredi ed attrezzi e quant’altro ricompreso nell’utilizzazione dell’impianto. Nelle identiche forme e modalità si
procederà al termine della concessione, al fine di verificarne e quantificarne eventuali risarcimenti da parte della concessionaria.
5. La chiave della porta di accesso ai locali deve essere consegnata al concessionario che diventa personalmente responsabile del suo uso, nonché del materiale ivi custodito per il periodo in cui la chiave rimarrà formalmente in suo possesso. Il concessionario consente esclusivamente l’accesso ai locali ed alle attrezzature sportive scolastiche ai soggetti dichiarati nell’istanza di concessione, controlla che tutto sia efficiente all’inizio ed alla fine delle esercitazioni e dell’orario stabilito, cura la chiusura dell’impianto sportivo concesso e provvede, infine, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle norme anche fiscali vigenti, alla pulizia dei locali dati in concessione. La chiave della porta di accesso ai locali sarà riconsegnata al Dirigente dell’Istituto Scolastico al termine del periodo d’uso.
6. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Provinciale di disporre controlli e/o ispezioni nel corso del periodo di concessione in uso delle palestre e delle attrezzature e di procedere a periodici monitoraggi per verificare l’esatta osservanza da parte del concessionario di tutti gli oneri concessori e del rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle norme fiscali vigenti.
Art. 12 - Doveri e responsabilità
1. Al momento della presentazione dell’istanza e, annualmente, prima dell’eventuale rinnovo della concessione, il concessionario dovrà trasmessa alla Provincia, la seguente documentazione:
• copia dell’atto costitutivo e statuto del Sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell’Ufficio Patrimonio e che non ha subito modificazioni;
• polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti dall’esercizio dell’attività autorizzata;
• polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni e/o a terzi che dovessero derivare alle strutture ed ai beni mobili di proprietà della Provincia o della scuola, il cui massimale non deve essere inferiore a € 500.000,00.
• certificato di affiliazione alla Federazione o all’Ente di Promozione sportiva, relativamente alla disciplina per l’esercizio della quale è richiesta la concessione all’utilizzo dell’impianto in corso di validità;
• iscrizione o richiesta di iscrizione ai campionati, con obbligo di comunicare la conferma di tale iscrizione o l’eventuale rinuncia;
• dichiarazione di non perseguire fini di lucro;
• dichiarazione di accettazione del presente Regolamento Provinciale;
• designazione del responsabile delle attività in palestra;
• relazione, a firma del legale rappresentante, in ordine alla attività svolta in precedenza ed ai risultati ottenuti;
• formale dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga, sotto la propria responsabilità:
a. ad usare la struttura sportiva, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza come da inventario redatto dalla Scuola.
b. ad accettare senza riserve le norme previste dal bando e dal regolamento provinciale per l’uso degli impianti sportivi delle palestre e delle attrezzature sportive di pertinenza da parte delle associazioni sportive;
c. a riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso; a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano all’inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nella struttura concessa, salvo deroghe autorizzate da questa Provincia;
d. a segnalare tempestivamente all’Ufficio competente, Servizi Beni Demaniali e Patrimoniali, ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
e. ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori, alle attrezzature sportive agli arredi presenti nella palestra e negli spogliatoi ed a tutte le pertinenze dell’Istituto Scolastico, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’uso della struttura, pena la revoca della concessione.
f. a sollevare la Provincia di Brindisi e l’istituzione Scolastica da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l’utilizzo delle strutture;
g. a contrarre apposita polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni e/o a terzi che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti di competenza provinciale;
h. a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione di eventuali manifestazioni programmate, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa. Sia agli interessati sia a terzi;
i. a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive e non sportive;
j. ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso dei locali stessi e delle attrezzature;
k. a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l’idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l’attività delle singole discipline sportive;
l. ad assicurare la presenza, durante l’utilizzo della struttura negli spazi orari autorizzati, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all’associazione richiedente;
m. ad usare la struttura esclusivamente per gli scopi indicati nella richiesta di utilizzo e, quindi, nella concessione, e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l’uso dell’impianto e delle attrezzature annesse;
n. a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie alle strutture concesse senza l’ autorizzazione scritta della Provincia di Brindisi;
o. a munirsi di apposito defibrillatore;
p. a impedire l’accesso di estranei negli impianti sportivi, fatta salva l’ipotesi delle palestre dichiarate agibili per pubblici spettacoli, ove comunque la responsabilità per eventuali danni e/o incidenti e quanto altro ricade sulla società sportiva;
2. L’eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento dell’attività all’interno della palestra, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia. Le attrezzature installate al termine della concessione o diverranno, di piena ed esclusiva proprietà dell’Istituto Scolastico, senza nulla pretendere a titolo di rimborso o di pagamento o dovranno essere rimosse, con completo e totale ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del concessionario. Dette attrezzature potranno, comunque, essere utilizzate dall’istituto Scolastico per le attività ordinarie di educazione fisica, durante la vigenza della concessione.
3. Qualora il concessionario si avvalga di attrezzi mobili (tabelloni basket, segnapunti, ecc.) di sua esclusiva proprietà, è ammessa l’installazione, con l’impegno di disinstallazione a fine gara o manifestazione, con l’obbligo e l’onere di riparazione diretta o del risarcimento per ogni eventuale danno causato alla struttura o agli impianti; I relativi montaggi e smontaggi devono avvenire nei tempi autorizzati e, comunque, nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività che precedono o seguono quella
considerata, in particolare senza recare disturbo, ritardo o intralcio all’attività sportiva della scuola.
4. Il personale dell’Ufficio Patrimonio della Provincia di Brindisi, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in orario extrascolastico alle palestre annesse alle Scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto e dell’attività che vi si svolge.
TITOLO III CONCESSIONI PLURIENNALI
Art. 13 - oggetto e finalità
1. La Provincia di Brindisi, al fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare indisponibile e favorire forme di partenariato pubblico-privato finalizzate al miglioramento della pratica sportiva, promuove e sostiene la presentazione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui al presente Regolamento, di specifici progetti di riqualificazione e valorizzazione delle palestre scolastiche esistenti e, più in generale, degli spazi ad uso sportivo presenti nelle scuole, a totale cura e spese dei proponenti, in conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016.
2. le concessioni pluriennali hanno ad oggetto la concessioni in uso di un impianto sportivo di proprietà della Provincia e la delega al concessionario ad eseguire sul medesimo impianto, opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi strutturali, alle condizioni tutte indicate nel bando e nel successivo atto concessorio, con oneri a totale carico del beneficiario, secondo un progetto esecutivo preventivamente approvato dalla Provincia.
Art. 14 - Procedure per il rilascio delle concessioni pluriennali
1. Le concessioni pluriennali potranno essere ammesse nei modi seguenti:
a) previa pubblicazione di apposito bando che individua le strutture oggetto di tali concessioni;
b) a seguito di spontanea manifestazione d’interesse da parte dell’eventuale beneficiario.
3. Le manifestazioni di interesse alla concessione pluriennale di cui al precedente comma 1 lett. b) potranno essere presentate in qualunque momento alla Provincia la quale le renderà note a mezzo di avviso competitivo a cui potranno partecipare eventuali altri interessati sul medesimo impianto. Le concessioni pluriennali saranno stipulate con il soggetto vincitore della procedura pubblica competitiva con la decorrenza indicata nel relativo bando di gara.
4. Il concessionario dovrà effettuare, sotto la propria ed esclusiva responsabilità nei confronti della Provincia, della scuola e dei terzi, obbligatoriamente tutti i lavori indicati nella propria offerta tecnica. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni vincolanti del Servizio Tecnico Provinciale, che tra l’altro, provvederà a nominare il R.U.P. e a rilasciare le preventive e successive necessarie autorizzazioni, nonché procedere al controllo sul collaudo dei lavori.
5. La durata, gli oneri, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione pluriennale saranno stabiliti nel bando o nell’avviso competitivo e saranno, ulteriormente precisati in sede di offerta tecnica ed economica, in base al piano di ammortamento degli investimenti proposti dall’offerente e selezionato dalla Provincia.
6. le procedure volte a individuare il concessionario di cui al presente articolo saranno aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri stabiliti dal bando o dall’avviso competitivo, con preferenza per l’aspetto qualitativo rispetto a quello economico.
7. Il bando di gara pubblico o l’avviso competitivo per la concessione pluriennale delle palestre potrà regolamentare e favorire, forme di aggregazione tra le associazioni.
8. Alle concessioni pluriennali trovano applicazione tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, in quanto compatibili.
9. la concessione pluriennale darà luogo ad un accordo formale tra Provincia e concessionario contenente ogni aspetto del rapporto reciproco per tutta la sua durata.
10. anche in questo caso è necessario il preventivo nulla osta dell’Istituzione Scolastica con la quale sarà sottoscritto protocollo d’intesa, analogamente alle concessioni annuali rinnovabili di cui al titolo precedente.
Art. 15 - Canone concessorio e tariffe nelle concessioni pluriennali
1. Il Bando di gara o l’avviso competitivo per le concessioni a pluriennali, tenuto conto dell’entità dei lavori e del tempo di durata della concessione, nonché del piano finanziario e dei costi presentato dall’offerente in sede di gara, potrà prevedere o una riduzione del canone concessorio o l’esonero totale per un tempo determinato, in funzione della necessità di recupero per il concessionario, dell’investimento effettuato o da effettuarsi sull’immobile pubblico.
2. in ogni caso, il concessionario deve corrispondere gli oneri a copertura dei consumi per acqua, luce e gas, nonché pulizia e custodia dell’immobile concesso.
TITOLO IV CONCESSIONE TEMPORANEA
Art. 16 - Oggetto finalità
1. Può essere concesso l’utilizzo temporaneo degli impianti sportivi, per attività e/o manifestazioni sportive di breve durata, di elevata rilevanza sportiva e culturale alle Associazioni sportive aventi i requisiti previsti dall’art. 3. Il Dirigente del Servizio competente, previo nulla osta del Dirigente Scolastico, potrà concedere l’utilizzo dell’impianto, anche previa sospensione temporanea delle concessioni in essere.
Art. 17 - Procedure per il rilascio della concessione temporanea
1. L’associazione sportiva deve presentare l’istanza formale per la concessione in uso temporaneo alla Provincia almeno 30 giorni prima rispetto alla data di utilizzazione dell’impianto, specificando il giorno/i, gli spazi orari, l’attività da svolgere, i partecipanti e qualificare la natura eccezionale e/o transitoria dell’evento, potendo richiedere, anche in via preventiva il nulla osta all’ Istituzione Scolastica interessata.
2. L’Istituzione scolastica, su richiesta della Provincia, ovvero, su istanza di parte privata, dovrà rilasciare il nulla osta entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta formale. Decorso inutilmente detto termine, s’intenderà tacitamente dato il nulla osta per come richiesto formalmente. Xxxxxxxxx e nulla osta s’intendono validamente richiesti e rilasciati con comunicazioni notificate a mezzo pec.
3. In caso di diniego del nulla osta l’Istituzione scolastica dovrà adeguatamente motivare le ragioni ostative, tenendo debitamente presente il necessario contemperamento delle esigenze dell’attività didattica propria della scuola con le esigenze e le finalità strategiche cui le istituzioni pubbliche sinergicamente mirano e di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
4. Previo il nulla osta di cui al precedente comma 2 la Provincia rilascerà formale provvedimento di concessione in uso temporaneo al richiedente con indicazione di ogni onere e responsabilità a carico del beneficiario.
5. Le concessioni temporanee potranno essere anche delegate agli Istituti Scolastici e regolamentate nel protocollo di intesa di cui all’art. 2.
Art 18 - oneri a carico del concessionario; Doveri e responsabilità
Alle concessioni temporanee trovano applicazione tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento relative alle concessioni annuali, in quanto compatibili.
Art. 19 - Norme di rinvio, finali e transitorie
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme regolamentari vigenti presso la Provincia di Brindisi ed alle norme generali per la concessione di beni patrimoniali pubblici.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio provinciale, dopo intervenuta, a norma di legge, l’esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento.
3. Le concessioni temporanee rilasciate e/o prorogate in vigenza del precedente Regolamento restano, transitoriamente valide e disciplinate da quest’ultimo fino alla loro naturale scadenza.