CONVENZIONE TRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI SORSO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI E LA FORNITURA DEI RELATIVI FLUSSI...
Direzione Regionale della Sardegna
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CONVENZIONE TRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI SORSO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI/TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI E LA FORNITURA DEI RELATIVI FLUSSI INFORMATIVI MEDIANTE IL MODELLO F24.
L’Agenzia delle Entrate (di seguito denominata “Agenzia” o, congiuntamente al Comune di Sorso, “le Parti”), con sede in Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 426c/d – Codice Fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dalla dottoressa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Regionale della Sardegna, su delega del Direttore dell’Agenzia, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, conferita con atto prot. n. 2014/102747 del 1 agosto 2014
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il Comune di Sorso (di seguito denominato “Comune”), con sede in Sorso, Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, C.F. 80001140906, legalmente rappresentato dal dottor Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di sindaco pro tempore
premesso che:
- il Comune con atto n. 91 del 3 maggio 2016 ha deliberato di utilizzare, per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delle sanzioni e degli interessi ad essa relativi, le modalità di versamento previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in aggiunta a quelle attualmente in vigore;
- l’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all’Agenzia le funzioni relative alle entrate erariali ed individua i servizi che può svolgere con riguardo ad altre entrate sulla base di un’apposita convenzione;
- ai sensi dell’art. 3 del proprio statuto l’Agenzia, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale, promuove e fornisce servizi alle regioni e agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali;
- l’articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, fissa i termini di versamento delle somme riscosse dagli intermediari abilitati e di predisposizione e trasmissione dei dati riepilogativi relativi alle somme a debito o a credito evidenziate nelle deleghe di pagamento dagli intermediari abilitati ad una apposita struttura dell’Agenzia;
- l’articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo 241/1997, fissa i termini entro i quali le somme riscosse sono attribuite agli enti destinatari;
- il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, reca la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di “Codice dell'amministrazione digitale”;
- con parere n. 0118459 del 10 ottobre 2003 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2003, ha espresso la prescritta intesa sul testo della presente convenzione;
convengono quanto segue:
ART. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a) “tassa”, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la gestione dei rifiuti urbani;
b) “modello F24”, il modello di pagamento per il versamento della tassa, delle sanzioni e degli interessi ad essa relativi, già utilizzato per i versamenti unitari di cui al capo III, sezione I, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) “codice”, il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
ART. 2
Oggetto
1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativamente:
a) all’attività di riscossione della tassa, delle sanzioni e degli interessi mediante il modello F24;
b) all’attività di predisposizione della relativa modulistica;
c) alla trasmissione dei dati analitici delle somme evidenziate nelle deleghe di pagamento e dei dati contabili riepilogativi;
d) al riversamento delle somme riscosse.
2. Resta di spettanza del Comune l’attività di assistenza ai contribuenti per la compilazione del modello F24. Esula dalle competenze dell’Agenzia l’attività di rettifica degli errori compiuti in sede di compilazione del modello F24, nonché il controllo delle somme.
3. Per la tassa del Comune il modello F24 sarà accettato solo per importi a credito del Comune, escludendo pertanto la possibilità per il contribuente di compensare eventuali crediti relativi alla tassa/tariffa.
ART. 3
Flussi informativi delle operazioni di riscossione
1. 1. L’Agenzia fornisce al Comune, tramite il sistema Siatel - PuntoFisco, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1, i dati relativi:
a) alle operazioni di riscossione della tassa, entro 9 giorni lavorativi dalla stessa riscossione e alle regolazioni contabili conseguenti agli annullamenti di cui al successivo punto b);
b) ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta degli intermediari della riscossione per errori di rendicontazione o dei contribuenti, fermo restando che l’Agenzia non è in alcun caso responsabile delle conseguenze generate da tali errori e annullamenti né é tenuta a gestirle, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di elaborazione dei dati.
ART. 4
Riversamento delle somme
2. L’Agenzia non risponde delle anomalie riscontrate relativamente a coordinate bancarie che generano uno storno dell’operazione di accredito delle somme riscosse e che determinano un ritardo nel riversamento delle stesse.
3. L’Agenzia comunica al Comune l’importo dei fondi utilizzati per le regolazioni contabili che si dovessero rendere necessarie a seguito di compensazioni operate dai contribuenti e provvede a scomputare tale importo dalle somme dovute allo stesso Comune.
ART. 5
Rimborso spese
1. Per i servizi resi ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente convenzione, spetta all’Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto, attualmente nella misura di seguito indicata, agli intermediari della riscossione, compenso cui devono aggiungersi € 0,10 per ciascuna delega di versamento a titolo di rimborso delle spese generali amministrative e in particolare:
a) per le deleghe conferite telematicamente all’Agenzia:
✓ non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
✓ € 0,50, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario;
✓ € 0,60, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente postale;
b) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.:
✓ € 1,35, per il modello F24 “conferito con modalità telematiche”;
✓ € 1,55, per il modello F24 “cartaceo”;
c) per le deleghe conferite agli altri intermediari della riscossione (banche, altri prestatori di servizio di pagamento ed Agenti della riscossione):
✓ € 0,85, per il modello F24 “conferito con modalità telematiche”;
✓ € 1,20, per il modello F24 “cartaceo”.
2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento della tassa dovuta al Comune e di altri tributi o entrate, è a carico del Comune una percentuale del rimborso spese, come individuato al comma precedente; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente alla tassa di pertinenza del Comune ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura dell’Agenzia.
4. Gli importi di cui al comma 1 devono intendersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
ART. 6
Modalità e termini di pagamento del rimborso delle spese
1. L’Agenzia trasmette, con le modalità di fatturazione elettronica previste dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, al Comune Codice Univoco Ufficio UF31D3, le fatture con l’indicazione dell’ammontare delle somme spettanti ai sensi dell’articolo 4, unitamente ai dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato:
a) entro il 30 novembre, per le riscossioni elaborate nei primi nove mesi dell’anno;
b) entro il 28 febbraio, per le riscossioni elaborate nell’ultimo trimestre dell’anno precedente.
2. Il Comune provvede a versare, in conformità alle indicazioni fornite dall’Agenzia, gli importi comunicati ai sensi del comma 1, lettere a) e b), entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento di ciascuna comunicazione.
3. Le riscossioni oggetto della presente convenzione, accertate successivamente ai termini indicati nei commi precedenti, saranno oggetto di comunicazione di pagamento integrativa, con specifica indicazione di termini e modalità.
4. In caso di pagamento tardivo sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso ed il giorno del pagamento.
5. Le eventuali variazioni inerenti al Codice Univoco ufficio di cui al comma 1 devono essere comunicate dal Comune, agli uffici di seguito specificati, almeno 30 giorni prima della modifica stessa, tramite i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata:
• xx.xxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Direzione Regionale della Sardegna Ufficio Servizi e Consulenza
• xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx,
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Settore Contabilità e bilancio;
Settore Rapporti istituzionali.
ART. 7
Trattamento dei dati personali
1. Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente convenzione. Le Parti si attengono, nel trattamento dei dati, alle disposizioni del codice.
2. Le informazioni di cui all’allegato 1 della presente convenzione sono rese disponibili con le modalità e le cautele previste dal codice, attraverso separato accordo 1.
ART. 8
Durata della Convenzione
1. La presente convenzione si applica alle riscossioni della tassa, delle sanzioni e degli interessi effettuate dal 31 maggio 2016 fino al 31 dicembre 2016.
ART. 9
Modifiche
1. Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio previsti nella presente convenzione che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge.
1 Trattasi dell’accordo per regolare l’accesso all’applicativo Siatel -PuntoFisco.
ART. 10
Rinvii
1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.
Data
Agenzia delle Entrate Il Direttore Regionale della Sardegna Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx | Comune di Sorso Legale Rappresentante dell’Ente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
Convenzione sottoscritta con firma digitale
Allegati:
n. 1. Specifiche tecniche di fornitura al Comune dei flussi informativi relativi alle operazioni di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani/della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
n. 2. Schema esemplificativo per l’indicazione del codice di conto corrente bancario.