UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA
ART. 1 – Oggetto
Servizio di manutenzione degli impianti Termici (riscaldamento e raffrescamento), elettrici , idrico-sanitari ed antincendio in dotazione a tutti gli Uffici dipendenti dall’Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia.
ART. 2 – Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti
Il Fornitore dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti relative agli impianti e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l’erogazione del servizio, ed, in particolare, nella piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di:
▪ gestione ed esecuzione dei servizi affidati;
▪ sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
▪ sicurezza degli impianti;
▪ prevenzione incendi;
▪ tutela dell’ambiente (es. tutela del suolo, delle acque, delle risorse idriche, dell’aria, gestione rifiuti, etc.);
▪ tutela della salute umana;
▪ rispetto delle normative nazionali e locali vigenti in materia di gestione contrattuale dei lavoratori.
Si precisa, inoltre, che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti, rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 37/2008 e s.m.i., devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie.
00000 Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, 00 Telefono x00 0000000000
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx - PEC: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Tutte le attività connesse ai servizi di manutenzione degli impianti dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell’arte (ivi intendendo tutte le norme, codificate e non, di corretta esecuzione delle attività (UNI, CEI, norme CEN o di enti normatori ufficiali della UE). Il Fornitore è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori per le prestazioni eventualmente rese nell’ambito del subappalto.
ART. 3 - Prescrizioni riguardanti il personale
Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto, il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovrà garantire, altresì, l’impiego di personale specializzato nel campo delle attività di manutenzione degli impianti e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche degli impianti oggetto del servizio e all’utilizzo delle attrezzature in dotazione, nonché dotato, ove previsto per legge, delle apposite certificazioni/abilitazioni (es. patentino).
Il Fornitore dovrà adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione ed a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività. Egli si assume le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche e infortunistiche esonerando, di conseguenza, la Stazione appaltante da ogni responsabilità in merito.
Il personale del Fornitore dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro e dovrà rispettare tutte le procedure eventualmente previste dalla Stazione appaltante per l’accesso ai locali e indossare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalle norme vigenti.
Il personale del Fornitore adibito ai Servizi dovrà garantire la massima riservatezza relativamente a quanto può venire a sua conoscenza durante l’espletamento dei servizi medesimi, con particolare riferimento alle informazioni relative agli utenti, al personale e all’organizzazione delle attività svolte dalla Stazione appaltante. Nello specifico, il Fornitore dovrà mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale ed impegnarsi a non divulgare in alcun modo le informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività. Il personale del Fornitore dovrà adottare un comportamento consono alla funzione ed alle circostanze in cui si svolgono le attività oggetto del servizio.
La Stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione del contratto, con motivazione scritta relativa all’inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.
Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti della Stazione appaltante che di soggetti terzi.
ART. 4 - Prescrizioni riguardanti mezzi, attrezzature di servizio e materiali utilizzati
Il Fornitore dovrà utilizzare propri mezzi ed attrezzature, compresi gli strumenti per la misura di parametri indicativi del buon funzionamento degli impianti ed adeguati all’attività da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente.
Tutti gli attrezzi e le eventuali macchine utilizzati per la manutenzione degli impianti, dovranno essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’Unione Europea.
A tale riguardo il Fornitore dovrà poter dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino i criteri definiti dal D. Lgs 17/2010 e s.m.i. (che recepisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE) e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
Tutti i prodotti impiegati dovranno rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE relativamente a “etichettatura “, “biodegradabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità” e “modalità d’uso”.
Nell’eseguire le operazioni di trasporto e scarico di materiali e componenti necessari all’espletamento del servizio, il Fornitore sarà tenuto a seguire i percorsi, gli orari e le modalità concordati con la Stazione appaltante per ragioni di ordine, di sicurezza e di igiene. Resta a carico del Fornitore ogni attività di pulizia o provvedimento atto a garantire l’igiene ed il decoro dell’immobile ove sono ubicati gli impianti oggetto dei servizi, in relazione alle predette operazioni.
ART. 5 - Locali e utenze
La Stazione appaltante non metterà a disposizione dei locali all’interno dei quali depositare le attrezzature e i materiali necessari allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
Il Fornitore, per l’espletamento del servizio, potrà avere accesso, previo accordo con il Direttore dell’esecuzione, alle utenze (energia elettrica, acqua, etc.) presenti all’interno dell’edificio. Il Fornitore non potrà utilizzare l’acqua e/o l’energia a cui ha accesso per attività non inerenti il servizio disciplinato all’interno del presente Capitolato.
ART. 6 - Sopralluoghi preliminari
È facoltà dei partecipanti alla procedura, l’effettuazione di uno o più sopralluoghi preliminari presso tutti i siti in cui sono ubicati gli impianti oggetto del servizio di manutenzione. Ciò per consentire agli stessi di prendere visione di tutti gli impianti e delle strutture oggetto del servizio, ai fini di una corretta quantificazione dei prezzi del servizio e delle caratteristiche dell’offerta.
Ai soggetti che effettueranno detti sopralluoghi sarà rilasciata, a valle di tale attività, un’attestazione di avvenuto sopralluogo. La mancata effettuazione del sopralluogo, totale o parziale, la cui valutazione di opportunità è rimessa ai singoli concorrenti, non potrà costituire motivo per l'opposizione di eccezioni e/o variazioni alle condizioni contrattuali di aggiudicazione.
ART. 7 – Modalità di erogazione dei servizi
I servizi di manutenzione e riparazione riguardano tutti i componenti e sotto componenti, sia strutturali che impiantistici, che compongono gli impianti oggetto del contratto.
Per i dettagli si rimanda alla Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale di Appalto.
L’impianto o gli impianti, sui quali saranno erogati i Servizi di manutenzione e riparazione, saranno consegnati dalla Stazione appaltante in contraddittorio con il Fornitore; di tale consegna sarà redatto apposito Xxxxxxx, firmato dal Soggetto Aggiudicatore e dal Fornitore.
La presa in consegna degli impianti segnerà quindi l’inizio dell’erogazione dei servizi da parte del Fornitore.
All’atto dell’attivazione dei servizi oggetto del presente Capitolato verrà redatto, in forma scritta, un verbale di attivazione del servizio, che dovrà essere redatto dal Fornitore contraente e controfirmato per accettazione dalla Stazione appaltante e che conterrà la data di avvio del servizio (che, salvo diversi accordi tra le parti coinciderà con la data di presa in consegna degli impianti e con la data di sottoscrizione del verbale stesso), nonché l’attestazione della presa in consegna dell’impianto/i. Al suo interno sarà riportato il dettaglio delle informazioni relative all’impianto/i sui quali viene attivato il servizio ordinato. In particolare dovranno essere indicate l’ubicazione degli impianti, le sue consistenze e il relativo stato.
Lo stesso documento conterrà gli estremi identificativi del Fornitore, della Stazione appaltante, dei relativi riferimenti e la calendarizzazione di base degli interventi che verranno effettuati nel corso dell’esecuzione del contratto.
La decorrenza del servizio e la presa in consegna degli impianti dovrà comunque essere formalizzata come sopra, entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del contratto nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore contraente dovrà inoltre indicare le figure di riferimento per la gestione del contratto (Referente operativo dell’appalto, Capo Squadra, ecc.) e/o quant’altro necessario per la gestione del servizio. A richiesta, il Fornitore dovrà fornire la lista dei nominativi del personale adibito allo svolgimento delle attività.
Qualunque variazione relativa ai contenuti del Verbale di attivazione dovrà essere sempre formalizzata per iscritto e controfirmata dalle parti.
Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici dipendenti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, salvo motivati casi eccezionali per i quali la Stazione appaltante, potrà richiedere al Fornitore di effettuare le prestazioni anche di notte o nei giorni festivi o in particolari periodi dell’anno, senza che questi possa pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.
L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività della Stazione appaltante, evitando la prolungata sospensione del funzionamento degli impianti. Qualora fosse necessaria l’interruzione del funzionamento dell’impianto, l’attività dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.
È fatto divieto al Fornitore di effettuare modifiche che possano alterare o compromettere la funzionalità e la sicurezza dell’impianto, nonché di estendere le prestazioni ad altri impianti non oggetto del servizio. Inoltre, il Fornitore non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante.
ART. 8 - Programma Operativo delle Attività (POA)
Il Fornitore dovrà redigere un Programma Operativo delle Attività (POA), che consiste in un documento contenete la schedulazione, per ciascun impianto e relativi componenti, di tutte le singole attività oggetto del servizio, sulla base delle attività previste nella Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale di Appalto.
Il primo Programma Operativo dovrà essere consegnato alla Stazione appaltante contestualmente all’avvio dell’esecuzione del contratto.
Eventuali modifiche alla programmazione delle attività dovranno essere concordate tra le parti.
ART. 9 - Rendiconto delle attività
Il Fornitore avrà l’obbligo di presentare un rendiconto delle attività svolte nell’arco del periodo di riferimento secondo le modalità e le tempistiche previste negli atti di gara e nel POA.
ART. 10 - Scheda di consuntivo intervento
Tutte le attività di manutenzione a richiesta/guasto, eseguite previa richiesta ed autorizzazione della Stazione Appaltante per rimuovere anomalie non prevedibili ex ante ovvero a seguito di rottura dovranno essere consuntivate dal Fornitore mediante la “Scheda di Consuntivo Intervento”.
Nella Scheda di Consuntivo Intervento dovranno essere riportate le informazioni di natura tecnica ed economica che descrivono l’entità dell’intervento in termini di risorse impiegate. In particolare nella Scheda di Consuntivo Intervento dovranno essere presenti le seguenti informazioni:
▪ descrizione sintetica dell’intervento (specificando se l’intervento è scaturito da una richiesta del Soggetto Aggiudicatore);
▪ data e ora di inizio e di fine intervento;
▪ quantità eseguite secondo le voci dell’elenco prezzi;
▪ importo complessivo.
Qualora l’intervento sia scaturito da una segnalazione della Stazione appaltante, il Fornitore dovrà specificare, all’interno della Scheda di Consuntivo Intervento, la data e l’ora di ricezione della segnalazione.
La Scheda di Consuntivo Intervento, compilata in ogni sua parte e firmata dal Fornitore, dovrà essere controfirmata dalla Stazione appaltante come attestazione dell’avvenuta esecuzione dell’intervento e della accettazione dello stesso.
La Stazione Appaltante potrà definire ulteriori elementi o informazioni complementari a quelle sopra elencate, da riportare all’interno della Scheda di Consuntivo Intervento
ART. 11 – Criteri per la remunerazione dei servizi
a) Il corrispettivo per le attività programmate sarà calcolato a canone, con periodicità trimestrale;
b) Per l’individuazione dei prezzi unitari dei servizi di manutenzione straordinaria di cui alla Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale d’Appalto si farà riferimento al Listino “DEI”, scontato di una percentuale almeno pari al 15%, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di affidare tali servizi ad altro operatore;
c) In relazione alla modalità di redazione dei preventivi e della relativa autorizzazione, è stabilito che il preventivo richiesto dalla Stazione Appaltante dovrà essere inviato tramite posta elettronica e dovrà essere autorizzato per iscritto;
Le (eventuali) franchigie relative agli interventi di manutenzione straordinaria saranno applicate come da offerta presentata in sede di gara. Si precisa che per “franchigia” deve intendersi tutto o una parte del costo degli interventi di manutenzione straordinaria che il fornitore in sede di offerta, tramite la Dichiarazione di responsabilità, dichiara di voler sostenere e che sarà compresa nel canone; i suddetti interventi di importo pari o inferiore alla franchigia, pertanto, saranno sostenuti dal fornitore senza alcun compenso aggiuntivo; per gli interventi di manutenzione straordinaria di importo superiore alla franchigia, invece, la committente corrisponderà la differenza tra tale importo e la franchigia medesima.
d) Non sarà riconosciuto alcun diritto di chiamata per attività di pronto intervento;
Il prezzo comprende, tra l’altro:
▪ l’eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
▪ le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
▪ tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto e in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali di Contratto.
Il prezzo, da intendersi IVA esclusa, include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dalla Stazione appaltante (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell’Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.
L’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel corrispettivo e restano, pertanto, a carico dell’Esecutore contraente.
Sono compresi nel prezzo tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
Il prezzo dei servizi, derivante dalla presentazione dell’offerta, è formulato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi. Per tutto quanto non diversamente disciplinato, si rinvia a quanto previsto dall’art.106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
ART. 12 - Controllo e verifica delle prestazioni erogate
Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l’esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dal Direttore dell’esecuzione e dal Responsabile del Servizio (o loro delegati).
Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere annotati, indipendentemente dagli aspetti riguardanti l’applicazione delle penali, per monitorare l’andamento generale del servizio e certificare l’assenza di non conformità.
ART. 13 - Servizi alla Pubblica Amministrazione
Oltre alla casella di posta elettronica il Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione della Stazione Appaltante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 18:30 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni alla Stazione Appaltante circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, l’eventuale assistenza, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere “Numeri per servizi di addebito al chiamato” secondo quanto definito dall’art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177, ovvero “Numerazione per i servizi di addebito ripartito” Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall’art. 17 della citata Delibera.
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante un servizio di Contact Center consistente in una linea telefonica ed un indirizzo di posta elettronica dedicati al fine di comunicare guasti, malfunzionamenti o altro, attivi nei giorni e nelle fasce orarie previste al precedente paragrafo, per tutta la durata contrattuale.
Dovrà, altresì, comunicare alla Stazione appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto i nominativi ed i recapiti telefonici e di posta elettronica di un Referente e di un suo sostituto, reperibili nelle giornate di sabato, di domenica, dei festivi e dei giorni di chiusura aziendale.
ART. 14 - Fatturazione e pagamenti
Il corrispettivo a canone sarà fatturato dal Fornitore con rate trimestrali posticipate. Le relative fatture potranno essere emesse soltanto dopo la realizzazione di tutte le attività previste e relative verifiche, così come attestata nei Verbali di regolare esecuzione redatti dagli Uffici fruitori dei servizi, a seguito della ricezione del messaggio di posta elettronica inviato dall’applicativo gestionale SIGMA utilizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
La fattura in formato elettronico dovrà:
- riportare il C.I.G. dell’affidamento e deve essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXX C.F. 97210890584;
- essere trasmessa indicando il Codice Univoco Ufficio UMQDV9;
- essere emessa in regime IVA ordinario (in split payment) con applicazione dell’aliquota del 22% e/o, nei casi espressamente previsti dal D.P.R. n. 633/1972 su indicazione della Stazione appaltante, essere emessa esponendo prestazioni “non imponibili” ai sensi dell’art. 9, pt. 6 del predetto Decreto;
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva la verifica di regolarità dei controlli in materia di affidamenti di contratti pubblici (a titolo esemplificativo DURC, Equitalia, etc.), sul c/c dedicato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., fermo restando l’onere del Fornitore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del c/c dedicato.
ART. 15 - Penali
In caso di parziale o mancata esecuzione di una o più attività programmate, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’3 ‰ (tre per mille) del corrispettivo contrattuale del trimestre di riferimento, fino all’ esecuzione del servizio stesso.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi la Stazione appaltante avrà facoltà di applicare al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali
applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato speciale.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche come corrispettivo per il servizio prestato.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
ART. 16 - Responsabilità
Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest’ultimo per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
ART. 17 - Clausola risolutiva espressa
Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore, senza fornire alcun termine di preavviso, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 80;
d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
f) violazione del divieto di interruzione del Servizio;
g) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
h) violazione del dovere di riservatezza;
i) azioni giudiziarie contro la Stazione appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
l) nel caso di cui all’art. 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
m) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 15 del presente Capitolato speciale;
n) mancato rispetto del termine di presa in consegna ed attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto concordato con la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 7 del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
o) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all’impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
p) violazione degli obblighi di cui all’art. 20 del presente Capitolato speciale;
q) mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario degli impegni assunti con la dichiarazione di responsabilità presentata in sede di offerta. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della Stazione appaltante.
ART. 18 - Recesso
La Stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione appaltante, che abbiano incidenza sull’esecuzione della Contratto;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
In caso di recesso si applica quanto previsto all’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.
ART. 19 - Divieto di cessione del contratto e disciplina cessione dei crediti
É fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato speciale.
É ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Restano fermi i connessi obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 20 - Trasparenza
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del presente Capitolato speciale, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del Soggetto Aggiudicatore di incamerare la garanzia prestata.
Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni contenute nel Patto di integrità.
ART. 21 - Riservatezza
Il Fornitore assumerà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante medesima.
Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e ulteriori provvedimenti in materia.
ART. 22 - Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici
Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emesse dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Il Fornitore con la stipula del Contratto si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
ART. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 17 del presente Capitolato speciale, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli contratti nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora “Autorità Nazionale Anticorruzione”, di seguito “X.X.XX.”) n. 4 del 7 luglio 2011.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante medesima.
Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore sarà tenuto a comunicare alla Stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i
corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall’X.X.XX.
ART. 24 – Subappalto
Qualora il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto previsti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e/o indicati nei successivi commi.
Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti, cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
Il Fornitore si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
a) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b) la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dalla R.d.O. per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, qualora le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza, in capo a quest’ultimo, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
d) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
e) (se del caso) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione appaltante revocherà l’autorizzazione.
Il Fornitore, qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non potrà essere autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla R.d.O..
Per le prestazioni affidate in subappalto:
a) dovranno essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto;
b) dovranno essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
La Stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante dei danni che dovessero derivare, alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione appaltante può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
Il Fornitore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della R.d.O. e devono essere depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
ART. 25 - Certificazione del credito
Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nella piattaforma PCC (DM 22 maggio 2012, art. 3, comma 3), dovrà essere fatto esclusivo riferimento a Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Codice fiscale: 97210890584 indirizzo P.E.C. xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx indirizzo: Xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxx (XX).
ART. 26 – Rinvio alla disciplina vigente in materia di affidamento di appalti pubblici
Per tutto quanto non espressamente previsto in tutti gli atti di gara, si rimanda alla normativa vigente in tema di appalti pubblici.