CAPITOLATO GLOBALE FABBRICATI
SACUAG AREA ACQUISTI
CAPITOLATO GLOBALE FABBRICATI
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurazione il contratto di assicurazione
Polizza il documento che prova l'assicurazione
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società l'impresa assicuratrice
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e l'entità dei danni che possono derivarne
Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Incendio combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità
Xxxxxxx repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di liquidi non dovuto ad esplosione.
Implosione repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi
Fabbricato Contenuto | l'intera costruzione edile o la parte di essa (appartamento), compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, strade, viali, piazzali, tettoie, minori dipendenze e simili) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti ed in particolare, gli impianti idrici, igienici, idrosanitari, elettrici, di riscaldamento, e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, citofoni, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e decorazioni mobilio, arredamento in genere, beni aventi valore artistico, macchine per ufficio (manuali, elettriche, elettroniche, da calcolo, fotocopiatrici, fotoriproduttore, sistemi di gestione delle informazioni, terminali, ecc.), macchinari ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, vestiario e biancheria, materiale elettorale, didattico, archivi, medicinali, elettrodomestici, viveri, merci |
N.B.Sono esclusi: valori (titoli di credito, denaro, valori bollati), oggetti di metallo e pietre preziosi.
CONDIZIONI GENERALI
La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.
Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.
In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Xxxxxx.
In caso di gravi e reiterati violazioni del Codice di Comportamento, la Stazione appaltante risolverà unilateralmente il contratto.
Norme che regolano l'assicurazione in generale Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1898 C.C., la mancata comunicazione da parte del Contraente/ Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti del rischio, così come le incomplete inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto a risarcimento, sempreché tali omissioni o inesatte/ incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo.
Art. 2 Durata del Contratto e pagamento del premio
Il presente contratto avrà la durata di trentadue mesi a partire dalle ore 24.00 del 21.12.2017, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
Il Contraente si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto dopo la scadenza finale, con preavviso di almeno 30 giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata, per il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.
Il pagamento del premio avverrà in 3 rate annuali; la prima sarà pagata nei 60 giorni successivi alla data di effetto del medesimo. Le successive dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla scadenza del pagamento precedente.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive la garanzia, salvo accordi diversi tra le parti, resterà sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 3 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società d'ogni aggravamento del rischio.
Per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell’evento previsto dal contratto di assicurazione e che tale situazione presenti i caratteri della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dalle parti contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Art. 4 Revisione dei prezzi
Qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 3 (Aggravamento del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 5 Clausola di recesso
In caso di mancato accordo tra le parti di cui al precedente articolo, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di revisione dei prezzi, presentata dall’Assicuratore, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30* (trenta*) giorni (*ovvero sostituito in 120 giorni come da opzione migliorativa offerta in sede di gara). L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione di tutte le informazioni sui sinistri riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso (v. art. 31).
Art. 6 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave
1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 5 (Clausola di recesso) ( ovvero rinuncia al diritto di ricesso come da opzione migliorativa offerta in sede di gara)
2. Ai sensi dell'art. 1893 comma 2 del c.c., se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose ( ovvero rinuncia alla riduzione degli importi come da opzione migliorativa offerta in sede di gara).
Art. 7 Recesso in caso di sinistro
Non previsto.
Art. 8 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9 Assicurazione presso diversi assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi
dell'art. 1910 C.C.
Art. 10 Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 11 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 12 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 13 Clausola broker
Si comunica che è attualmente in corso una procedura per l’affidamento dell’incarico di intermediazione e assistenza assicurativa, a seguito della quale verrà individuato il nuovo Broker incaricato e le provvigioni a esso spettanti. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del Broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.
Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.
Art. 14 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato
Il Contraente o l'Assicurato deve:
1. fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;
2. a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, darne avviso scritto all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza;
3. conservare, ove possibile, le tracce ed i residui del sinistro fino a verifica del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
4. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo limitatamente al disposto del I° Comma dell' Art. 1915 Codice Civile (inadempimento doloso).
Art. 15 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 16 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 17 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente attraverso la verifica congiunta degli effetti dell'evento assicurato, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Napoli. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 18 Mandato dei periti
I periti devono:
• Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro.
• Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 13
• Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 18
• Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure della maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni. di cui ai punti 3 e 4, effettuate sulla base di quanto indicato all'art.l6 "Procedura per la valutazione del danno", sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 19 Determinazione del danno
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, il risarcimento verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
1) In caso di distruzione:
Per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area), intendendosi per tale l' importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato.
Per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Per le opere d'arte il risarcimento verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, nei limiti di risarcimento specificati alla definizione "Contenuto".
In entrambi i casi non saranno risarcibili migliorie a fabbricati o beni mobili.
2) In caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
3) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
4) I lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
5)Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C., comma 1.
6) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
7) L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti 1 usque 5 che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte risarcibili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.
Art. 20 Determinazione dell'indennizzo per fabbricati di valore storico
A precisazione ed integrazione di quanto previsto all'art. 17 comma 1, si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca fabbricati di valore storico, l'indennizzo sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della Sovrintendenza alle Belle Arti e dell'utilizzo di materiali similari a quelli preesistenti entro il limite di € 15.493.706,00 (quindimilioniquattrocentonovantatremilasettecentosei)
Art. 21 Materiale bibliografico
Relativamente al “materiale bibliografico” e patrimonio documentale in genere della Contraente si conviene che in caso di danni a volumi di opere bibliografiche, la Società compenserà soltanto il relativo valore proporzionale dei medesimi volumi rispetto al valore intero dell'opera danneggiata. La società risponde sino a concorrenza dell'importo massimo di € 774,00 ( settecento settantaquattro)
Art. 22 Deroga alla proporzionale e massimo risarcimento
La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C. Si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nel solo caso in cui si abbia a riscontrare, per i beni colpiti da sinistro una copertura inferiore al suo “valore a nuovo” di oltre il 20%. Relativamente alle partite “FABBRICATI e CONTENUTO” , il massimo risarcimento, per ciascun evento è di € 51.645.690,00 (cinquantunomilioniseicentoquarantacinquemilaseicentonovanta)
Art. 23 Recepimento automatico acquisto/alienazione beni e regolazione premio
In caso di acquisizione di nuovi beni nel corso dell'anno la compagnia si impegna ad assicurare i beni di cui all'art. 1 fino ad un massimo del 20% delle somme assicurate per singola partita. La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
• l'assicurato non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla compagnia al momento acquisto/alienazione dei beni. Tale garanzia decorre dalle ore 24,00 del giorno in cui
l'acquisto/alienazione ha avuto luogo. Il premio dovuto è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza ( o quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso imponibile di ciascuna partita interessata.
Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiate le imposte secondo le leggi vigenti. Se dalle regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all'assicurato lo stesso verrà conteggiato senza l'aggiunta delle imposte.
Il contraente è tenuto, entro 180 giorni dal termine di ogni anno, a comunicare il nuovo valore dei beni da assicurare; in caso di regolazione, il rimborso o il pagamento, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della comunicazione.
Si conviene, inoltre, quanto segue:
⮚ che è ammessa la compensazione tra le diverse partite, sia in caso di variazione in diminuzione che in aumento
⮚ che, qualora l'incremento o il decremento del valore complessivo di tutte le partite assicurate a termine dell'anno assicurativo non superi il 10% le parti non avranno diritto alla regolazione del premio, sia attiva che passiva.
Art. 24 Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'Art. 17 "Determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto a titolo di indennizzo per il sinistro.
Art. 25 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. I danni relativamente agli immobili e beni di proprietà del Comune vanno indennizzati direttamente al Contraente; i danni relativi ai beni di terzi potranno essere indennizzati direttamente al terzo danneggiato.
Art. 26 Anticipo degli indennizzi
L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno di € 100.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art. 27 Rinuncia all'azione di rivalsa
A parziale deroga dell'Art. 1916 del C.C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti, clienti e fornitori dell'Assicurato, nonché dei proprietari e dei dipendenti degli stessi dei fabbricati o parti di essi occupati a qualunque titolo dall'Assicurato.
La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
Art. 28 Beni di Terzi Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con
l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 29 Coassicurazione e delega di contratti
L'assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società in qualità di assicuratrici.
Ciascuna di esse è tenuta alla presentazione in proporzione della rispettiva quota esclusa ogni responsabilità solidale.
La Società aggiudicataria, all'uopo Coassicuratrice Delegataria, è tenuta a dichiarare di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici a firmare gli atti sopra indicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza ( ivi comprese le comunicazioni relative al recesso e alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della società aggiudicataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola le conferiscono mandato.
La Delegataria è anche incaricata dalla Coassicuratrice della esazione di premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza dei contratto contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici a resistere in giudizio sia giudiziale che penale, civile o amministrativo nonché alla liquidazione integrale del danno. Le società Coassicuratrici devono possedere gli stessi requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla gara.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del C.C. essendo tutte le imprese responsabili in solido.
Art 30 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di assicurazione o in caso di gestione tramite Agenzia a quest'ultima, a parziale deroga dell'Art. 1913 CC, entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare, nei termini di cui sopra, soltanto i sinistri:
1. in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
2. in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché
da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di a surroga ai sensi del D.P.R. 1124 del 30/06/1965.
Art. 31 Gestione dei sinistri
La Società si impegna ad inviare al Contraente entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre assicurativo l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito, la tipologia ossia la causale del danno, gli eventuali importi liquidati e riservati con indicazione della data di accadimento del sinistro, la data di pagamento e il nominativo della controparte. La richiesta dei dati può essere avanzata anche in data successiva alla cessazione del contratto. I dati richiesti dovranno essere forniti ia in forma cartacea sia in formato standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).
In caso di mancata ricezione di tali dati, il Contraente invierà formale comunicazione alla Società inerenti l'invio di tali dati e la Società è obbligata all'invio entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Nel caso di mancato invio successivo alla scadenza del 10 giorno verrà comminata una penale di Euro 2.000,00 per ogni mese o frazione di ritardo che verranno defalcati dal versamento della rata del premio successivo.
Art. 32 Gestione delle vertenze dei danni/spese legali
La Società nella gestione delle vertenze dovrà promuovere tutte le attività tendenti a tenere indenne l'Assicurato dalle responsabilità sullo stesso gravanti, se comprese nella copertura assicurativa, a prescindere da eventuali eccezioni di carattere personale.
La Società assume la gestione delle vertenze,tanto in sede stragiudiziale che giudiziale,sia civile che penale, a nome dell'Assicurato,designando ove occorra,legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro 1'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale,le spese vengono ripartite fra la Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
E' fatto, altresì, obbligo alla Società Delegataria di comunicare per tempo all'Amministrazione le determinazioni per cui ritenga di non dover o poter assistere il Comune nella difesa, pena la comminazione di una sanzione pari all' importo liquidato in caso di inadempienza.
Art. 33 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 34 Interpretazione del contratto
Si conviene tra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.
Art. 35 Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro Competente è quello di Napoli.
SEZIONE A — INCENDIO ED ALTRI EVENTI
ART. 1 BENI ASSICURATI
Con il presente contratto si intendono assicurati:
Per “Fabbricato”:
l'intera costruzione edile, fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; sono pure compresi i vetri, cristalli, parquet, tappezzerie e moquette facenti parte della proprietà del fabbricato.
Nell’ambito del patrimonio del Comune di Napoli la struttura avente maggior valore economico è l’edificio sito in Napoli alla via Verdi 33 ( attuale sede del Consiglio Comunale) il quale ha un valore inventariale pari a € 33.996.000,00
Per “Contenuto”:
1. Macchinari ed attrezzature:
macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), scale mobili, apparecchiature di segnalazione, comunicazione ed altri impianti di pertinenza dell'attività dichiarata; rivestimenti, soffittature, soppalchi ed opere in genere non facenti parte della proprietà del fabbricato, ma di proprietà dell'Assicurato quale locatario. Macchinari ed attrezzature della centrale termica e quanto costituisce arredamento ed attrezzatura dell'attività esercitata e delle relative dipendenze, anche se separate nonché enti all'aperto nell'ambito dell'area pertinente all'attività stessa;
2. opere d'arte:
beni di valore artistico e storico, compreso statue, elementi decorativi, affreschi e mobilio in genere:
3. arredamento macchine per ufficio:
complesso mobiliare (mobilio, cancelleria. Stampanti), oggetti d'arte e quadri d'autore di valore singolo non superiore a Euro 51.645,00 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque), nonché macchine per ufficio compresi elaboratori elettronici, con l'esclusione di quanto rientra nella definizione di cose particolari;
4. merci e prodotti:
merci, prodotti dell'attività, scorte e materiali di consumo, imballaggi anche combustibili, compresi quelli in materia plastica espansa od alveolare fino a Euro 25.822,00 (venticinquemilaottocentoventidue), infiammabili strettamente attinenti all'attività dichiarata fino al 30% del valore delle merci coesistenti, e quant'altro occorrente per esercitare l'attività, compresi denaro titolo di credito e carte rappresentanti valori, sino alla concorrenza di Euro 15.493,00(quindicimilaquattrocentonovantatre). Sono, inoltre, compresi: merci poste all'aperto, nell'ambito dell'area pertinente all'attività;
per "Cose Particolari": archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor, cliché, schede oppure dischi e nastri per elaboratori elettronici;
per infiammabili": merci o sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°c compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. II punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977
per "Merci Speciali": celluloide, espansite di sughero, gomma spugna o microporosa, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi, materie plastiche espanse o alveolari, schiuma di lattice . non si considerano materie speciali quelle entrate a
far parte del prodotto finito.
ART. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati (senza l'intervento di circostanze indipendenti dagli eventi previsti in polizza) ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi, verificatisi in conseguenza di uno o più degli eventi di seguito elencati:
INCENDIO:
definito come combustione con fiamma al di fuori di apposito focolare o che dallo stesso si autoestende o propaga;
FULMINE
ESPLOSIONE:
definito come sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e/o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con alta velocità;
SCOPPIO:
definito come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi. Sono esclusi i danni da ordigni esplosivi.
IMPLOSIONE:
definita come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi;
CADUTA DI AEROMOBILI
loro parti o cose da essi trasportate, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.
URTO DI VEICOLI STRADALI E/O CARRI FERROVIARI
non di proprietà dell'Assicurato.
FUMO GAS E VAPORI
dovuti a guasti improvvisi ed accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio dei fabbricati, oppure sviluppatisi a seguito di eventi garantiti dalla presente polizza e che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti nelle immediate vicinanze.
EVENTI SOCIOPOLITICI
scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, anche connessi a furto, rapina ed estorsione, atti di sabotaggio o terrorismo, dimostrazioni di folla.
Sono inoltre compresi i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% (diecipercento) con un minimo di Euro 1.500,00. (millecinquecento) ed un massimo risarcimento pari Euro 10.329.138,00 (diecimilionitrecentoventinovemilacentotrentotto).
Sono esclusi i danni:
− di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità;
− subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
− causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
EVENTI ATMOSFERICI
uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, nubifragi, azione del vento, grandine e simili manifestazioni atmosferiche, quando detti eventi sono caratterizzati da violenza o intensità riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non.
Sono garantiti anche i danni causati da bagnamento che si dovesse verificare all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine, neve, gelo, ghiaccio attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 1.000,00 (mille) ed un massimo risarcimento pari a Euro 15.493.707,00 =(quindicimilioniquattrocentonovantatresettecentosette).
Sono esclusi i danni, verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, causati da:
⮚ cedimento o franamento del terreno;
⮚ allagamenti, frane, mareggiate o penetrazione di acqua marina; gelo e neve, eccetto nei casi previsti al 2° capoverso (bagnamento);
Sono inoltre esclusi i danni subiti da:
⮚ alberi, siepi, coltivazioni in genere;
enti all'aperto, ad eccezione di installazioni ed impianti fissi per natura e destinazione; serramenti, vetrate e lucernari in genere. a meno che non siano derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
⮚ baracche in legno o in plastica e quanto in esse contenuto;
accumulo esterno d'acqua, formazione di rivoli e ruscelli, mancata ricezione fogne;
FENOMENI ELETTRICI
Danni arrecati a macchine, impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni di natura elettrica, elettromagnetica e/o elettrostatica, da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sono forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.
Sono esclusi i danni a usura o manomissione avvenuti durante le fasi di montaggio, prova o manutenzione
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile.
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di Euro. 300,00. (trecento) ed un massimo risarcimento per sinistro di Euro. 25.822,00. (venticinquemilaottocentoventidue).
FUORIUSCITA DI ACQUA, FLUIDI E LIQUIDI CONDOTTI IN GENERE TRABOCCHI E RIGURGITI DI FOGNE
Conseguente ad occlusione, guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, termici, di estinzione automatica, incluse le relative tubazioni e alimentazioni.
In ogni caso il pagamento dell'indennizzo, sarà effettuato previa detrazione di Euro 516,00 (cinquecentosedici) ed un massimo risarcimento di Euro 51.645,00 (cinquantunomilaseicentoquarantacinquemila) per ogni sinistro ed un limite di Euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto) per anno assicurativo.
Sono, inoltre, comprese le spese comunque sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e le spese sostenute per il ripristino delle parti danneggiate.
Queste spese saranno risarcite, per ogni sinistro, previa detrazione di Euro 1000,00 (mille) e sino alla concorrenza di Euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove) led un limite per anno assicurativo di Euro 206.582,00(duecentoseimilacinquecentoottantadue)
INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI
In deroga a quanto stabilito all’art. 2 , paragrafo “EVENTI ATMOSFERICI”, la Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti agli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni causati da:
o mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
o frana, cedimento o smottamento del terreno, ed i danni ad enti all'aperto, eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione.
o Mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli Enti assicurati;
Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di Euro 5.164,00. (cinquemilacentosessantaquattro) ed un massimo risarcimento pari a Euro 10.329.137,00(diecimilionitrecentoventinovemilacentotrentotto).
ONDA SONICA
Danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.
AUTOCOMBUSTIONE:
Sono garantiti i danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma, agli enti assicurati.
RICORSO DEI LOCATARI
La società nei casi di Responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali descritti in polizza, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari ex artt. 1588, 1589, 1611 C.C..
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società
COLPA GRAVE
Sono garantiti i danni derivanti dagli eventi determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del contraente.
RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese — quale civilmente responsabile ai sensi di Legge — per danni materiali, indennizzabili a termini della presente polizza, cagionati alle cose di terzi.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni — totali o parziali — di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, nonché dell'utilizzo di beni, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto per la garanzia "ricorso terzi".
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
Relativamente alle spese giudiziali si applica l'Art.1917 del C.C..
RICOSTRUZIONE DOCUMENTI, ARCHIVI E MATERIALE MECCANOGRAFICO
La Società risponde del costo del materiale relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, libri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per
elaboratori elettronici, distrutti o danneggiati da eventi risarcibili a termini di polizza.
Il limite di indennizzo per sinistro è pari al 10% dell'importo indennizzabile per la partita "contenuto", senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 C.C..
Inoltre la Società rimborserà anche le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricostruzione.
Per la garanzia relativa alle spese di rifacimento o ricostruzione, la Società risponderà fino alla concorrenza massima dell'importo di Euro 516.456,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei) senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
Per queste garanzie verrà applicata una franchigia assoluta di Euro 1.000,00(mille) per evento.
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La Società risponde delle spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento di eventuali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, io svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.
Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di Euro 41.316,00 = (quarantunomilatrecentosedici).
Per queste garanzie verrà applicata una franchigia assoluta di Euro 516,00(cinquecentosedici) per evento.
ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
La compagnia indennizza materiali e diretti arrecati agli enti assicurati in polizza da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni
ONORARI DEGLI ARCHITETTI, INGEGNIERI, CONSULENTI E PERITI
La Società risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro, elemento laddove il Comune ne abbia l'obbligo, sono comunque escluse dalla presente garanzia le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.
Per tali spese il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, con il massimo di Euro. 154.937,00 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette) per annualità assicurativa.
GUASTI FATTI PER ORDINE DELLE AUTORITA’
Sono risarcite le spese comunque. sostenute per guasti causati da ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o ridurre un danno garantito con la presente polizza;
DANNI CONSEGUENZIALI
I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento e di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione e scoppio, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di venti metri da esse.
La garanzia verrà prestata con un massimo indennizzo di Euro 10.329.138,00 (diecimilionitrecentoventinovemilacentotrentotto) per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione dell'Art.1907 del C.C..
SPESE DI RESTAURO
Relativamente a fabbricati di particolare struttura e pregio architettonico, l'assicurazione è prestata contro i danni diretti, comprese le spese di restauro, prodotti dagli eventi assicurati con la presente polizza, a seguito dei quali risultino anche solo parzialmente deteriorati i suddetti beni.
La garanzia verrà prestata con un massimo indennizzo di Euro 2.065.827,00(duemilionizerosessanticinquemilaottocentoventisette) per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione dell'Art.1907 del C.C..
La presente garanzia è prestata con una franchigia di Euro 1.032,00. (milletrentadue) per sinistro.
ART. 3 ESCLUSIONI
La Società assicuratrice non risarcisce i danni:
• cagionati da dolo del Contraente - Assicurato;
• verificatisi in conseguenza di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
• verificatisi in conseguenza di esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che tali danni siano conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente polizza;
• cagionati da materiale chimico/biologico utilizzato per compiere un atto terroristico
• determinati da mareggiate, eruzioni vulcaniche e terremoto;
• dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione;
• di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
SEZIONE "B" - RESPONSABILITA' CIVILE
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente/Assicurata, nei limiti dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti la qualifica di proprietario del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. e/o per la conduzione di immobili e dei relativi impianti, compresi ascensori e montacarichi per attività istituzionali.
L’ assicurazione comprendere i rischi derivanti da antenne di qualsiasi tipo e dagli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi ( anche tenuti a giardino), compresi parchi, attrezzature sportive e per giochi.
L’ assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Art. 2 Responsabilità dei conduttori, condomini e/o locatari
L'assicurazione è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori a qualsiasi titolo delle singole strutture e/o locatari, per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere
Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla conduzione dell'immobile e, quindi, inerente l'uso del fabbricato, relative parti comuni, impianti fissi (nulla escluso né eccettuato), ed apparecchi elettrodomestici, compresi i relativi allacciamenti.
I conduttori a qualsiasi titolo dei singoli immobili, anche se locatari, sono considerati terzi tra di loro così come terzo rispetto ad ognuno di loro è considerato l'amministratore dell'immobile garantito.
Tale estensione di garanzia viene prestata con un massimale pari ad € 300.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 3 Neve e/o ghiaccio
A titolo di precisazione e non di limitazione si prende atto che sono compresi in garanzia i danni causati da neve e/o ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti.
Art. 4 Novero dei terzi
Si prende atto tra le Parti che sono considerati Terzi tutte le Persone, fisiche e giuridiche, ad esclusione degli Amministratori e Dipendenti dell’Assicurato, iscritti al’I.N.A.I.L., qualora subiscano il danno per causa di lavoro.
Non sono considerati terzi esclusivamente i Prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazione, interpretazioni, ed i loro aventi diritto, nonché il legale rappresentante dell'Ente, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio.
Quindi i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano un danno mentre non sono in servizio.
.
Art. 5 Esclusioni
Sono esclusi i danni derivanti da:
⮚ Lavori di costruzione, finitura, manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.
⮚ Derivanti da umidità, stillicidio ed, in genere, da insalubrità dei locali.
⮚ Dall'esercizio nel fabbricato di attività industriale e/o commerciale
⮚ Amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.
⮚ Campi elettromagnetici.
⮚ Alle cose in consegna e/o custodia.
⮚ Furto
⮚ Danni da acqua condotta diversi da rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento o di estinzione pertinenti al fabbricato assicurato conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.
Art. 6 Garanzia Furto Agevolato
Sono compresi in garanzia i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l' azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione, da parte di Imprese autorizzate dal Contraente, di lavori di straordinaria manutenzione. Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e di € 50.000,00 per anno assicurativo.
Rimane a carico del Contraente il 10 % dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00 per ogni sinistro.
Sono esclusi i furti compiuti da persone del cui operato debba rispondere il Contraente.
Art. 7 Manutenzione Ordinaria e straordinaria
E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per le manutenzioni ordinarie se effettuate in economia ovvero la Responsabilità che gli deriva nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Art. 8 Dolo e Colpa Grave
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato e delle quali deve rispondere a norma di legge, nonché da colpa grave dell'Assicurato stesso.
Art. 9 RC del Committente
E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi inerenti il funzionamento dei beni assicurati alla prima sezione.
Art. 10 Terreni
E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile derivante all'assicurato da proprietà e gestione di terreni, purché recintati in base alle attuali disposizioni di legge.
Art. 11 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia in sede civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale previsto nel presente capitolo per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.
La Società non risponde di multe od ammende.
SEZIONE "C" - CRISTALLI
La Società risarcisce i danni materiali e diretti a vetri, lastre di cristallo, specchi ed insegne pertinenti ai fabbricati assicurati dovuti a:
• rottura accidentale
• rottura conseguente ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
Sono esclusi i danni:
− avvenuti in occasione di rimozioni, traslochi e lavori di straordinaria manutenzione;
− dovuti a vizio di costruzione, a rigature, segnature, screpolature e scheggiature.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro della franchigia di € 500,00.
L'assicurazione è prestata nei limiti della Somma Assicurata, indicata nella Scheda di Quotazione a "Primo Rischio Assoluto.
le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
SCHEMA SOMME ASSICURATE
INCENDIO: | ||
A) Fabbricati € | 3.347.456.825,55 | |
B) Contenuto € | 136.107.795,00 | |
C) Ricorso terzi € | 1.239.496,00 | |
D) Opere d'arte € 51.646.000,00 TOTALE SOMME ASSICURATE: € 3.536.450.116,55 RESPONSABILITA' CIVILE Massimale per sinistro unico : € 5.000.000,00 Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo complessivo è fissato in € 51.645.690,00 | ||
CRISTALLI | ||
Somma Assicurata a Xxxxx Xxxxxxx: | € 20.000,00 | |
Con il massimo per : - singola lastra | € 2.500,00 | |
-anno assicurativo | € 50.000,00 |
CALCOLO DEL PREMIO | |
Il calcolo del premio anticipato viene così determinato: | |
TOTALE SOMME ASSICURATE | € 3.536.450.116,55 |
Xxxxx Xxxxx promille Premio posto a base d'asta per 32 mesi | € 2.702.486,75 |