COMUNE DI CUORGNE’
COMUNE DI CUORGNE’
Città Metropolitana di Torino
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
********************************************************************************************* Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 in data 5/08/2020
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REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE - INDICE | |
Titolo I | DISPOSIZIONI GENERALI |
Art. 1 | Oggetto e finalità del regolamento |
Art. 2 | Limiti alla potestà regolamentare |
Art. 3 | Rapporti ed assistenza al contribuente |
Art. 4 | Chiarezza delle norme regolamentari |
Art. 5 | Pubblicità dei provvedimenti comunali |
Titolo II | ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE |
Art. 6 | Individuazione delle entrate |
Art. 7 | Regolamenti particolari per tipologia di entrata |
Art. 8 | Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni, canoni e scadenze di versamento |
Art. 9 | Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni |
Titolo III | GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE |
Art. 10 | Forme di gestione delle entrate |
Art. 11 | Soggetti responsabili delle entrate |
Art. 12 | Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali |
Art. 13 | Modalità di pagamento dei tributi |
Art. 14 | Attività di verifica e controllo delle entrate |
Art. 15 | Attività di accertamento delle entrate tributarie |
Art. 16 | Importo minimo per recupero tributario |
Art. 17 | Ravvedimento |
Art. 18 | Rimborsi |
Titolo IV | ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE |
Art. 19 | Recupero bonario |
Art. 20 | Accertamento esecutivo tributario |
Art. 21 | Accertamento esecutivo patrimoniale |
Art. 22 | Sanzioni e interessi moratori |
Art. 23 | Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore |
Art. 24 | Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento |
Art. 25 | Riscossione coattiva delle entrate |
Art. 26 | Discarico per crediti inesigibili |
Art. 27 | Ingiunzioni di pagamento |
Titolo V | CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI |
Art. 28 | Contenzioso |
Art. 29 | Diritto di interpello |
Art. 30 | Presentazione dell’istanza di interpello |
Art. 31 | Istanza di interpello |
Art. 32 | Adempimenti del Comune |
Art. 33 | Efficacia della risposta all’istanza di interpello |
Art. 34 | Autotutela – Principi |
Art. 35 | Autotutela su istanza di parte |
Art. 36 | Procedimento in autotutela d’ufficio |
Art. 37 | Disciplina dell’istituto dell'accertamento con adesione |
Art. 38 | Ambito di applicazione dell’accertamento con adesione |
Art. 39 | Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione |
Art. 40 | Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio |
Art. 41 | Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente |
Art. 42 | Esame dell’istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento |
Art. 43 | Atto di accertamento con adesione |
Art. 44 | Perfezionamento della definizione |
Art. 45 | Effetti della definizione |
Art. 46 | Riduzione della sanzione |
Art. 47 | Conciliazione giudiziale |
Titolo VI | RECLAMO E MEDIAZIONE |
Art. 48 | Reclamo/Mediazione- ambito di applicazione |
Art. 49 | Effetti della presentazione dell’istanza di mediazione |
Art. 50 | Trattazione dell’istanza |
Art. 51 | Accordo di mediazione |
Art. 52 | Perfezionamento dell’accordo di mediazione |
Art. 53 | Sanzioni |
Art. 54 | Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale |
Art. 55 | Provvedimento di xxxxxxx |
Art. 56 | Irregolarità nel perfezionamento della definizione |
Titolo VII | DISPOSIZIONI FINALI |
Art. 57 | Decorrenza e validità |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad individuare le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate tributarie ed extra tributarie, individuare le competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest’ultimo.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico/finanziario di bilancio del Comune.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare
1. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.
Articolo 3 - Rapporti ed assistenza al contribuente
1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficace.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.
Articolo 4 - Chiarezza delle norme regolamentari
1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un’agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l’obiettivo della certezza nell’applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
Articolo 5 - Pubblicità dei provvedimenti comunali
1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di entrate mediante:
a) apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;
b) distribuzione di guide informative;
c) affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
d) comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale;
e) spazi informativi sul sito del Comune.
TITOLO II – ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE
Articolo 6 - Individuazione delle entrate
1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate extra tributarie, tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma 1:
a) entrate patrimoniali e assimilate e relativi accessori
b) i corrispettivi per concessioni di beni demaniali
c) i canoni d’uso
d) i corrispettivi dei servizi pubblici e a domanda individuale
e) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti o a titolo di liberalità
f) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
Articolo 7 - Regolamenti particolari per tipologia di entrata
1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie hanno efficacia nei termini previsti dall’art. 13, commi 15 e s.s. del D.L. 201/2011 e s.m.i.
3. I regolamenti che disciplinano entrate extra tributarie hanno efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo a quello dell’approvazione, salvo diversa disposizione di legge.
4. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi agli organi competenti secondo le modalità e termini previsti dalle norme procedurali agli stessi afferenti.
5. Il funzionario responsabile del tributo provvede, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l’obbligo di cui al comma 4.
Articolo 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni, canoni e scadenze di versamento
1. Le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo competente, nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge ed acquistano efficacia nei tempi e nei modi da questa stabiliti. In assenza di specifica disposizione normativa, le deliberazioni sono adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
2. L’efficacia delle deliberazioni di cui al comma 1 è stabilita dalla legge. In assenza di specifica disposizione normativa, nel caso di adozione delle deliberazioni oltre il termine massimo, le stesse esplicano efficacia dall’esercizio finanziario successivo.
3. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe, i canoni o prezzi fissati per l’anno precedente.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali,
emergenze, o da particolari situazioni di disagio economico, e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, nonché in caso di repentino e sostanziale mutamento del quadro normativo sovracomunale.
Articolo 9 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. L’organo comunale competente provvede a disciplinare le fattispecie di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all’adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l’esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l’esclusione dell’agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile. È fatta salva, comunque, l’applicazione degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000.
TITOLO III - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
Articolo 10 - Forme di gestione delle entrate
1. La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall’art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i principi dell’art. 00 xxx xxx xxxxxxx legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
2. La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
Articolo 11 - Soggetti responsabili delle entrate
1. I responsabili dei singoli servizi sono tenuti a conseguire le entrate afferenti le risorse loro attribuite con il piano esecutivo di gestione. Lo stesso obbligo ricade sui funzionari responsabili dei singoli tributi, appositamente nominati.
2. Il responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo e accertamento, nonché l’attività inerente il recupero bonario come disciplinato dall’art.19 comma 1 del presente regolamento; decorso infruttuosamente il termine per il pagamento da parte del debitore provvede all’inoltro di tutta la documentazione inerente il credito al responsabile del settore finanziario per le successive fasi di recupero dell’entrata.
3. Il funzionario responsabile delle entrate tributarie cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività istruttoria di controllo, verifica, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni. Sottoscrive gli avvisi di accertamento, dispone i rimborsi, cura l’attività inerente la riscossione coattiva dei tributi, nonché tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario oltre al contenzioso stesso così come disciplinati dal presente regolamento.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.446/97, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
Articolo 12 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti in relazione alle esigenze di gestione delle entrate e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali in quanto applicabile, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o permessi di costruire, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare con l’ufficio stesso.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall’ufficio tributi.
Articolo 13 - Modalità di pagamento dei tributi
1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all’art 52 del D.Lgs.446/1997 e s.m.i. e all’art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
Articolo 14 - Attività di verifica e controllo delle entrate
1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Ai fini dello svolgimento dell’attività di verifica e di controllo l’ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
3. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.
4. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell’esercizio dell’attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/1990 n. 241.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l’ausilio di soggetti esterni all’ente nelle forme previste dall’art. 52 del D.Lgs.446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell’ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.
6. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l’attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
7. Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’elusione ed evasione relative a:
a) risorse tributarie comunali
b) risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell’art. 1 del D.L. 203/2005,
individuate ai sensi dell’art. 1 comma 1091 della L. 145/2018 e s.m.i. è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale fondo è costituito da un importo percentuale delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all’incentivazione del personale del servizio tributi, nonché di personale dipendente del Comune di Cuorgnè specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo. La disciplina relativa all’ambito di applicazione del Fondo di cui al comma precedente, l’individuazione del personale incaricato, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione e la liquidazione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale.
Articolo 15 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
1. L’attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
b) all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L’avviso in rettifica o d’ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.
Articolo 16 - Importo minimo per recupero tributario
1. Non si fa luogo all’accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l’ammontare fissato in Euro 16,00 (sedici/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l’importo sopra indicato.
2. In caso di riscossione coattiva diretta o di affidamento della stessa ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.n.446/1997, non si procede all’attivazione di misure cautelari od esecutive se l’importo del titolo esecutivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) è inferiore ad Euro 100,00 (cento/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero in via cumulativa, sempre superiore all’importo sopra indicato, con crediti oggetto di successiva notifica di separati atti.
Articolo 17 - Ravvedimento
1. In caso di violazione dell’obbligo di pagamento del tributo o di un acconto si applicano le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, così come dettate dall’art. 13 del D.lgs.472/1997 come da ultimo modificato dal D.L.124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 e s.m.i.
2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
a) ad un quindicesimo del minimo per ogni giorno di ritardo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di quattordici giorni dalla scadenza;
b) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della violazione;
c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
d) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
e) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
f) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l’articolo 13-bis comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997.
Articolo 18 - Rimborsi
1. Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal Responsabile del Settore Finanziario previa richiesta da parte del Responsabile dell’entrata così come individuato nel piano esecutivo di gestione.
4. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.
5. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
6. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
7. Nello stesso termine l’Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
8. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell’istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
9. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso di tributi sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all’art.22, comma 4 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
TITOLO IV - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Articolo 19 - Recupero bonario
1. Prima dell’attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell’entrata, intendendosi per tale il Responsabile del Settore al quale le entrate sono state affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell’attività di riscossione coattiva il Responsabile del Settore Finanziario provvede di norma a notificare l’atto di cui al successivo articolo 21, entro l’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.
Articolo 20 - Accertamento esecutivo tributario
1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L’obbligo si ritiene assolto qualora dall’esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli atti devono, altresì, contenere l’indicazione:
a) dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato;
b) del responsabile del procedimento;
c) dell’organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell’atto;
d) delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
f) dell’importo degli oneri di riscossione connessi all’emissione dell’atto impositivo;
g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all’attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
3. Nel caso in cui l’avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
4. L’avviso di accertamento deve contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del D.Lgs.472/1997 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
5. L’avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l’efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, senza la necessità di procedere a
successiva emissione di altro atto.
6. L’avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 25.
Articolo 21 - Accertamento esecutivo patrimoniale
1. L’accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali (ad eccezione delle sanzioni del Codice della Strada), deve essere notificato, entro l’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell’accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L’accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo 22 - Sanzioni e interessi moratori
1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrata tributaria, ed il funzionario responsabile del settore finanziario se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn.471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i; nell’atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell’atto, correlato al versamento degli importi complessivamente dovuti entro il termine indicato ed intimato nell’atto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
4. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo o di altra entrata patrimoniale (fatta eccezione per le sanzioni del codice della strada) sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di tre punti percentuali; l’avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l’importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
5. In caso di omesso pagamento dell’importo indicato nell’avviso di accertamento o nell’ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di due punti percentuali.
6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.
Articolo 23 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore
1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal servizio tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all’art. 17 bis del D.Lgs.546/92 e s.m.i..
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza, il contenuto dell’atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Responsabile del settore finanziario, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell’atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalla vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.
6. I costi di elaborazione e di notifica dell’atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza
legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
Articolo 24 - Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento
1. Il Funzionario Responsabile del tributo o il Responsabile del settore finanziario possono rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del X.X. 000/0000, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma è in grado di far fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. La determinazione dello stato di temporanea difficoltà del richiedente la rateizzazione, nel caso di persona fisica o ditta individuale con regime fiscale semplificato, viene effettuato sulla base della certificazione relativa all’Indicatore della situazione reddituale (ISEE) da presentarsi contestualmente alla richiesta di rateizzazione; per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria) dovrà essere presentato il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione, viene stabilita la soglia dell’ISEE, l’indice di liquidità e l’indice Alfa, al di sotto dei quali il debitore può presentare richiesta di rateizzazione.
5. Su richiesta del contribuente, in relazione all’entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo o dal Responsabile del Settore finanziario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio secondo il successivo schema:
rate mensili minimo | rate mensili massimo | |
Fino ad € 100,00 | Nessuna dilazione | |
Da € 100,01 a € 500,00 | 4 | |
Da € 500,01 a € 3.000,00 | 5 | 12 |
Da € 3.000,01 a € 6.000,00 | 13 | 24 |
Da € 6.000,01 a € 20.000,00 | 25 | 36 |
Oltre € 20.000,01 | 37 | 72 |
6. Per importi superiori a € 10.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
7. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell’importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell’accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato.
8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
11. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell’avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Tributi.
12. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs.46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell’eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l’attività.
Articolo 25 - Riscossione coattiva delle entrate
1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
a) in forma diretta dal Comune;
b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all’art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs.n.446/1997 e s.m.i.;
c) mediante l’agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto;
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell’intervenuta esecutività di :
a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all’avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.
Articolo 26 - Discarico per crediti inesigibili
1. E’ inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l’importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
Articolo 27 - Ingiunzioni di pagamento
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 26 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma
4 dell’articolo 20 e al comma 2 dell’articolo 21, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
TITOLO V - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Articolo 28 - Contenzioso
1. Xxxxx deve essere il ricorso del Funzionario all’autotutela ed agli altri istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.
2. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione prescritta dall’art. 3 della Legge 07/08/1990 n.241, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
3. Il Comune favorisce il collegamento con gli altri Enti della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione di dati e informazioni utili o necessari per il buon esercizio dell’azione di accertamento. Quando non sia altrimenti possibile l’ufficio acquisisce direttamente le notizie dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
4. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.
5. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate tributarie è disciplinata dal D.Lgs.546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 29 - Diritto di interpello
1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge n. 212/2000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
Articolo 30 - Presentazione dell’istanza di interpello
1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l’istanza di interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 32.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Cuorgnè; l’istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi
professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 33.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Articolo 31 - Istanza di interpello
1. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente e l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione o l'applicazione;
d) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
e) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.
2. All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L’istanza è inammissibile se:
a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell’articolo 30, comma 5;
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell’articolo 30;
d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all’articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
Articolo 32 - Adempimenti del Comune
1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell’istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l’istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune di Cuorgnè.
Articolo 33 - Efficacia della risposta all’istanza di interpello
1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione di cui all’articolo 31 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all’articolo 32 si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
Articolo 34 - Autotutela – Principi
1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) realizzare l’interesse pubblico;
b) ripristinare la legalità;
c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell’atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d’ufficio dall’Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli
articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all’Autorità Giudiziaria procedente.
5. L’atto di annullamento può intervenire fino all’emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appare illegittimo o infondato.
8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell’atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.
Articolo 35 - Autotutela su istanza di parte
1. Il contribuente può chiedere l’annullamento dell’atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell’istante, l’indicazione dell’atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All’interessato viene comunicato l’esito dell’istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
Articolo 36 - Procedimento in autotutela d’ufficio
1. Il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all’annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
4. Nell’esercizio dell’autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell’orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione
sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
Articolo 37 - Disciplina dell’istituto dell'accertamento con adesione
1. Il Comune, per l’instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell’art. 50 della L. n. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio con il contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente si intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.
Articolo 38 - Ambito di applicazione dell’accertamento con adesione
1. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L’adesione del contribuente deve riguardare l’atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all’ atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un’attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
Articolo 39 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione
1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
a) a cura dell’Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell’avvio di procedure ed operazioni di controllo.
Articolo 40 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell’attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
Articolo 41 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L’istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell’attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L’istanza può essere presentata all’Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di
90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche
telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
Articolo 42 - Esame dell’istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento
1. La presentazione dell'istanza di cui all’art. 41 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 38.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l’istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell’invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l’istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
Articolo 43 - Atto di accertamento con adesione
1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
c) le modalità di versamento delle somme dovute.
Articolo 44 - Perfezionamento della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata ai sensi del precedente art. 24.
2. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell’accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Articolo 45 - Effetti della definizione
1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l’Ufficio di
procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
Articolo 46 - Riduzione della sanzione
1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.
Articolo 47 - Conciliazione giudiziale
1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l’istituto dell’accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l’applicazione dell’istituto della conciliazione giudiziale.
TITOLO VI - RECLAMO E MEDIAZIONE
Articolo 48 - Reclamo/Mediazione- ambito di applicazione
1. L’istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell’ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall’art. 17 bis del D.Lgs.n.546/1992 come modificato dal D.Lgs.n.156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 01/01/2016 sugli atti tributari emessi dal Comune.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs.n.546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell’ammontare della pretesa, pertanto, dalla proposizione dell’impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
Articolo 49 - Effetti della presentazione dell’istanza di mediazione
1. La presentazione del ricorso, che costituisce l’istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
a) interrompe il decorso del termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto;
b) apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
c) sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.
Articolo 50 - Trattazione dell’istanza
1. La competenza ad esaminare l’istanza di reclamo-mediazione di cui all’art. 17- bis del D.Lgs.n.546/1992 è, in xxx xxxxxxxx, xx xxxx ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l’istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, il Servizio Tributi verifica che l’istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l’impossibilità di procedere all’annullamento dell’atto impugnato, invia apposita relazione, al responsabile dell’esame dei reclami/proposte di mediazione illustrando la posizione del Servizio Tributi.
3. Il responsabile della struttura incaricata dell’esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
4. Il responsabile della struttura procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
5. La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile della struttura sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa
tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Il responsabile della struttura, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:
a) accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
b) formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.
Articolo 51 - Accordo di mediazione
1. Il responsabile della struttura dell’esame dei reclami/proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
a) accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
b) elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
2. Qualora le parti pervengono ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all’accordo, l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l’ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.
Articolo 52 - Perfezionamento dell’accordo di mediazione
1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, dell’importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del D.Lgs.n.218/1997 e dai precedenti artt. da 37 a 42 del presente Regolamento.
3. Se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo.
4. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l’accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l’azione esecutiva davanti al giudice ordinario.
Articolo 53 - Sanzioni
1. A seguito del perfezionamento dell’accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell’atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.
Articolo 54 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale
1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall’art. 22 del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l’ufficio proceda all’accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.
Articolo 55 - Provvedimento di xxxxxxx
1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell’istanza di mediazione, il responsabile della struttura comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l’assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l’annullamento dell’atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.
Articolo 56 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione
1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
a) versamento dell’intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
b) mancato o tardivo versamento dell’intera somma dovuta o della prima rata;
c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, il responsabile della struttura valuta la sussistenza dell’interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l’interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 57 - Decorrenza e validità
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
2. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.