Imposta di bollo assolta con modalità telematica ai sensi del D.M. 22.2.2007 mediante UniMod per l’importo di € 45,00
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Rep. n. 1171
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PREVIA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA, DI EMERGENZA E DEI QUADRI MULTIFUNZIONE SULL’IMPIANTO DI FORZA MOTRICE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BRESCIA, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016.
Committente: Comune di Brescia--------------------
REPUBBLICA ITALIANA
In Brescia, addì 25.5.2021 (venticinque maggio duemilaventuno) in una sala del Civico Palazzo Comunale, in Piazza Loggia, avanti a me Barilla dr.a Carmelina, Segretario Generale del Comune di Brescia, autorizzata a rogare i contratti nei quali il Comune è parte contraente, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000, sono presenti:
- In nome e per conto del Comune di Brescia, il Dirigente Responsabile del Settore Edilizia Scolastica xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a XXX il XXX ed ivi residente, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale, il quale
interviene ai sensi dell’art. 76 del vigente Statuto Comunale ed in forza di incarico conferito dal Sindaco di Brescia con provvedimento in data 18 dicembre 2020 P.G. n. 291821.
Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177----
(Concedente)
- Per la società A2A CALORE & SERVIZI S.r.l., con sede legale a Brescia in Xxx Xxxxxxxxx x. 000 – codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Brescia: 10421210153 - l’ing. XXX, nato a XXX il XXX, residente a XXX (XX) e domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della suddetta società, in forza dei poteri conferiti con l’atto di nomina in data 12 marzo 2021 e risultanti dal certificato di iscrizione nel Registro Imprese.-
(Concessionario)
Concedente e Concessionario sono denominati di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti"
(congiuntamente).
Detti comparenti, della cui identità personale e
qualità io funzionario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto. ---------
PREMESSO CHE
- Con nota in data 29.11.2019 P.G. n. 257307, la società A2A CALORE & SERVIZI S.r.l. ha presentato la “Proposta di finanza di progetto per l’affidamento in concessione della riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza mediante sistemi ad alta efficienza LED degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Brescia”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 15, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (di seguito, per brevità, il “Codice”);-------------
- in data 2.9.2020 con deliberazione n. 414, in esito all’istruttoria sulla proposta sopra citata, la Giunta Comunale di Brescia ha dichiarato la fattibilità dell’operazione di finanza di progetto, rinviando a successivo provvedimento l’inserimento del progetto di fattibilità tecnico-economica negli strumenti di programmazione approvati dall’Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10.2.2020 n. 30, mediante procedura di variazione ai sensi della normativa vigente;----
- con la medesima deliberazione sopra citata è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed i relativi allegati ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016; ------
- a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 28.9.2020 si è provveduto all’inserimento del predetto progetto di fattibilità nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 con investimenti, mediante finanza di progetto, pari ad € 6 147.110,00
oltre I.V.A. a carico del Concessionario;-------
- con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale n. 2088 in data 9.11.2020 è stata avviata la procedura per la selezione di un operatore economico qualificato a cui affidare in concessione i servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, previa realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, dell’impianto di illuminazione ordinaria, di emergenza e dei quadri multifunzione sull’impianto di forza motrice degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Brescia, tramite finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15, del
D.Lgs. n. 50/2016, da individuare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice, per un importo complessivo stimato della concessione pari ad € 18.155.540,00 oltre I.V.A.;
- con il provvedimento da ultimo citato sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e l’atto di precisazione ed integrazione agli elaborati di gara già approvati con la sopra citata deliberazione G.C. n. 414 del 2.9.2020;
- la pubblicazione del bando di gara ha avuto regolarmente luogo con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia; --------
- con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Edilizia scolastica n. 129 del 28.1.2021 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; ----
- entro il termine indicato nel disciplinare di gara è pervenuta la sola offerta del soggetto
proponente A2A CALORE E SERVIZI S.r.l.; --------
- con verbali di gara in data 19.1, 3.2 e 22.2.2021 e successivo verbale di verifica di congruità dell’offerta in data 17.3.2021, il Responsabile del Procedimento ha proposto l’aggiudicazione della concessione alla società A2A CALORE & SERVIZI S.r.l., entro l’importo complessivo di € 17.926.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui € 34.865,040 per oneri per la sicurezza ed € 1.302.665,130 per costo della manodopera, come da offerta in data 14.1.2021; -
- le verifiche circa il possesso dei requisiti da parte del suddetto operatore economico hanno dato esito positivo e, pertanto, il Responsabile del Settore Edilizia scolastica con determinazione dirigenziale n. 637 in data 24.3.2021 ha aggiudicato con efficacia la concessione ad A2A CALORE & SERVIZI S.r.l., alle condizioni stabilite nella bozza di concessione, nell’atto di precisazione ed integrazione alla documentazione di gara e nell’offerta tecnica ed economica presentata dalla Società aggiudica- taria;
- il Concessionario, in sede di partecipazione alla gara, ha sottoscritto per accettazione il
Patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 18 marzo 2020;
- l’avviso di espletamento della gara d’appalto è stato regolarmente pubblicato con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; ---
- in data 31.3.2021 Prot. n. 24778 è stata inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la richiesta di informazione antimafia liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3 - comma 2 – del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, attestante l’assenza nei riguardi del Concessionario delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dagli artt. 67 e 84 del D.Lgs. 159/2011; il presente atto viene stipulato sotto condizione risolutiva ed il Comune potrà recedere dal medesimo qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei riguardi del Concessionario A2A CALORE & SERVIZI S.r.l.; ----
- è stato acquisito il DURC On Line Prot. INAIL 26438478 valido fino al 2.7.2021, attestante l’assolvimento da parte del Concessionario degli obblighi contributivi stabiliti dalle
vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002
n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002 n. 266);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 in data 5.5.2021 è stato approvato il progetto definitivo presentato da A2A CALORE & SERVIZI
S.r.l..
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue. --------------
SEZIONE I CONDIZIONI GENERALI
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI----
1. La presente Concessione regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Concessione. -------------------
3. I Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato
1 del presente atto, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati alla Concessione, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nella
Concessione, si applica la normativa nazionale e dell’Unione europea.
2. DEFINIZIONI
1. Ai fini della Concessione, i termini elencati nel Documento “2.2.12.2 Definizioni (già DOC. 4.3 Definizioni)” ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nel documento medesimo.
3. CONDIZIONI GENERALI
1. La Concessione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili. ------------------------
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere la Concessione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa derivanti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, falli- mento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure
concorsuali, nè sottoposto ad alcun proce- dimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) è in possesso al momento della stipula della Concessione e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario; -----------------
d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Concessione; -----
e) non esistono motivi ostativi alla stipula della Concessione ai sensi dell’articolo 32, commi 9
e 11, del Codice.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre
2004 n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3,
dalla legge 13 agosto 2010 n. 136. ---------------
4. Non è ammessa la cessione della Concessione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
4. OGGETTO
1. Il presente atto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione:
a) della progettazione esecutiva; ----------------
b) della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza mediante sistemi ad alta efficienza “LED” degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Brescia (di seguito e per brevità l’“Opera”) consistenti in: sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con sistemi ad alta efficienza “LED”, rifacimento dell’impianto di distribuzione dellTenergia elettrica a servizio dell’illuminazione ordinaria e di emergenza, installazione del sistema di sensoristica per la rilevazione di presenza e di luce diurna, posa di centraline di gestione dell’illu- minazione ordinaria e di autodiagnosi per l’impianto di illuminazione di emergenza; ivi
compresa la certificazione degli impianti oggetto di intervento, l’adeguamento normativo degli impianti elettrici a servizio dell’illuminazione e la realizzazione di nuovi punti di prelievo dell’energia elettrica a servizio della forza motrice;------------------
c) della successiva conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Opera realizzata, nonché del servizio di monitoraggio dei consumi e della gestione e la manutenzione ordinaria dell’Impianto Elettrico oltre all’Illuminazione, al fine di garantirne la costante piena funzionalità (di seguito e per brevità “Servizi”)
degli edifici scolastici di proprietà del Comune, identificati in 70 (settanta) scuole, distribuite sul territorio comunale in 65 (sessantacinque) plessi, così suddivise:
□ 8 (otto) asili nido;
□ | 28 | (ventotto) scuole dell’infanzia; ------------ |
□ | 23 | (ventitré) scuole primarie; ----------------- |
□ | 11 | (undici) scuole secondarie di primo grado. -- |
La realizzazione dell’Opera è suddivisa in 3 fasi temporali ciascuna delle quali identifica un lotto denominati lotto 1, lotto 2 e lotto 3, come meglio
dettagliato nel Progetto Definitivo proposto dal Concessionario in sede di gara. ------------------
2. In particolare, formano oggetto della Con- cessione le seguenti attività: -------------------
a) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla redazione del Progetto Esecutivo; --------
b) l’esecuzione dell’Opera a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo; -------------
c) la progettazione e la realizzazione dei lavori di adeguamento normativo e di efficientamento energetico descritti nell’offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del programma operativo ad essa allegato; -------------------
d) la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell’Opera nella quantità e nella qualità descritte nell’offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del programma operativo ivi previsto; -----------------------
e) la gestione dell’Opera e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione IV – Gestione. -
3. I Servizi sono puntualmente descritti nel Capi
tolato di Gestione presentato in gara dal Concessionario (di seguito e per brevità, il
“Capitolato di Gestione”) che qui si intende integralmente riportato. -------------------------
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
182 - comma 3 - del Codice, il Concessionario ha provveduto ad elaborare un piano economico- finanziario (di seguito e per brevità, “PEF”). Costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario:
a) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara, per quanto attiene: (i) il numero dei corpi illuminanti ordinari e di emergenza oggetto di sostituzione (di seguito e per brevità, “La Consistenza”) (ii) la potenza di accensione nonché (iii) la tipologia di illuminamento in ciascun ambiente interno, come previsto nell’offerta tecnica del Concessionario. Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;
b) che la quantità e la qualità dei lavori di adeguamento normativo e di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione
ordinaria e di emergenza siano quelle offerte in gara dal Concessionario, nella composizione qualitativa e secondo il programma operativo descritto nell’offerta tecnica del Concessionario;
c) che quantità e la qualità delle manutenzioni, nel corso dell’intera durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario;
d) che il Concessionario riceva un Corrispettivo di Disponibilità, ai sensi del successivo articolo 20 - comma 1 - per la fornitura dei Servizi di Disponibilità dell’Opera di cui al successivo articolo 19 - comma 2 - lettere a), b), c) d);
e) che il Concessionario riceva un Corrispettivo per Servizi Accessori alla Disponibilità ai sensi del successivo articolo 20 - comma 3 - per la fornitura dei Servizi Accessori alla Disponibilità di cui al successivo articolo 19
- comma 3 - lettera a);
f) che il Corrispettivo di Disponibilità sia rivalutato annualmente secondo quanto riportato al successivo articolo 20 - comma 2; ----------
g) che la prima rivalutazione del Corrispettivo di
Disponibilità annuale venga effettuata a partire dalla data di sottoscrizione della presente Concessione;
h) che i Corrispettivi siano regolarmente pagati dal Concedente al Concessionario; -------------
i) che per tutta la durata della Concessione permanga la vigente disciplina in materia di accesso ai contributi da Conto Termico 2.0 ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016; --------------
j) che i benefici derivanti dal Conto Termico siano interamente incassati dal Concessionario;
k) che tutte le eventuali spese e procedure necessarie per l’ottenimento degli incentivi previsti dal Conto Termico 2.0 sono a carico del Concessionario, così come ogni rischio derivante dal suo non ottenimento. Nel caso di mutamento del quadro normativo tale per cui venga meno la disciplina di cui alla precedente lettera i) e nel caso di mancata accettazione della pratica per l’accesso al Conto Termico da parte del GSE non imputabile al Concessionario, le Parti procederanno al riequilibrio economico finanziario del PEF, ai sensi degli articoli
165 - comma 6 - e 182 – comma 3 - del Codice, secondo quanto disciplinato per il riequilibrio
economico finanziario al successivo art. 24 - commi 4 e 5.
5. Il valore della Concessione è pari a € 17.926.000,00 (diciassettemilioninovecentoventisei mila Euro) oltre I.V.A.
Il valore dell’investimento è pari a € 6.147.110,00 (seimilionicentoquarantasettemilacen- todieci Euro) oltre I.V.A., comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 34.865,04 (trentaquattromilaottocentosessantacinque Euro e quattro centesimi) oltre I.V.A. ------------------
6. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trova in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) laddove:
a) per convenienza economica, s’intende la capacità del progetto di creare valore nellTarco della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dellTinvestitore privato; ---------------------
b) per sostenibilità finanziaria, si intende la
capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori: -
a) Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir di Progetto) pari a 6,02% (sei virgola zero due per cento);
b) Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Xxxxxxxx) pari a 10.342,17 (diecimilatre- centoquarantadue virgola diciassette). ------
8. L’importo degli Interventi che risulterà dal quadro economico dell’offerta tecnica e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, è da intendersi fisso e invariabile. Tutti i lavori sono riconducibili alla categoria SOA OS30. ------
9. Le Parti convengono altresì che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno: --------------------
a) estendere i Servizi a nuove porzioni di impianto; ovvero
b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell’offerta tecnica del Concessionario, allo scopo di estendere l’Opera e i Servizi ad altre parti di impianto degli stessi edifici oggetto della Concessione e/o ad altri edifici di proprietà del Concedente al fine di migliorare lo stato degli impianti e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata
potranno concordare, per il tramite del Comitato di Coordinamento di cui al successivo articolo 25, le opportune variazioni alla Concessione e rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.
10. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, di
cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto.
11. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno. ------------------------
12. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella Concessione stessa. ------------------------
5. DURATA DELLA CONCESSIONE ----------------------
1. La Concessione ha una durata complessiva pari a
22 (ventidue) anni ricadenti in 23 (ventitré) esercizi sociali.
2. La durata della Concessione decorre dalla data
di efficacia di cui al successivo articolo 37, ossia dalla data della sua sottoscrizione. -------
3. Nel corso della durata della Concessione saranno attivati 65 (sessantacinque) contratti di rendimento energetico Energy Performance Contract ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014 e del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 (di seguito “Contratti EPC”) ciascuno dei quali riferito ad uno specifico plesso scolastico.
4. Ciascun Contratto EPC dovrà essere conforme al format facente parte della documentazione di gara denominato “Modello Contratto di rendimento energetico Energy Performance Contract (EPC)” conforme alla norma UNI CEI 11352, di seguito e per brevità “Contratto EPC–iesimo”. --------------
5. Ciascun Contratto EPC-iesimo avrà effetto e decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso da entrambe le Parti e cesserà di produrre effetti allo scadere della Concessione. ----------
SEZIONE II
OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
6. AUTORIZZAZIONI
1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle
Autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e messa in esercizio dell’Opera, di seguito indicate:
a) Autorizzazioni da rilasciare: -----------------
(i) Autorizzazione ad accedere ad edifici posizionati in aree della città di Brescia soggette a restrizioni del traffico per i soggetti autorizzati all’accesso in cantiere nella fase di realizzazione degli interventi;-------------------
(ii) Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico nel caso in cui per carichi/scarichi o per l’installazione di ponteggi si renda necessaria la sua occupazione; -------------------
(iii) Tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze del Concedente previsti dalle vigenti norme in materia di lavori, servizi e forniture, di tutela dellTambiente, urbanistica, ecc.; ----------------
(iv) Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) disciplinata dall’art. 6 bis del Testo Unico Edilizia, norma introdotta dall’art. 3 del D.Lgs.n. 222/2016;
(v) Modello di autorizzazione del proprietario (Modello 8 ai sensi del DM 16.2.2016): è il
modello per lTautorizzazione alla realizzazione dellTintervento, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il proprietario dellTedificio/immobile deve rilasciare al Soggetto Responsabile dellTintervento/i al fine dell’ottenimento degli incentivi da Conto Termico; ----------------------
(vi) Autorizzazione al subappalto da parte del Concessionario secondo il D.Lgs. n. 50/2016. -----
b) Autorizzazioni da ottenere: -------------------
(i) Autorizzazione all’intervento da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brescia e Bergamo per eventuali edifici oggetto di tutela non ottenibili in via diretta dal Concessionario; ---------------
(ii) Titoli autorizzativi rilasciati dalle commissioni di pubblico spettacolo per locali specifici (palestre utilizzate per attività agonistiche, auditorium, ecc.) non ottenibili in via diretta dal Concessionario; ------------------
(iii) Tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, di Enti pubblici e di Amministrazioni ed Organi pubblici previsti dalle vigenti norme in
materia di lavori, servizi e forniture, di tutela dellTambiente, urbanistica, ecc., non ottenibili in via diretta dal Concessionario. ---------------
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio dell’Opera, di seguito indicate:
(i) Richiesta al Concedente dell’Autorizzazione ad accedere ad edifici posizionati in aree della città di Brescia soggette a restrizioni del traffico per i soggetti autorizzati all’accesso in cantiere nella fase di realizzazione degli interventi;
(ii) Richiesta al Concedente dell’Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico nel caso in cui per carichi/scarichi o per l’installazione di ponteggi si renda necessaria la sua occupazione; -
(iii) Richiesta al Concedente di tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze del Concedente previsti dalle vigenti norme in materia di lavori, servizi
e forniture, di tutela dellTambiente, urbanistica, ecc.;
(iv) Comunicazione al Concedente di inizio lavori asseverata (CILA) disciplinata dall’art. 6 bis del Testo Unico Edilizia, norma introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 222/2016;
(v) Richiesta al Concedente di firma del modello di autorizzazione del proprietario (Modello 8 ai sensi del DM 16.02.16): è il modello per lTautorizzazione alla realizzazione dellTinter- vento, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il proprietario dellTedificio/immobile deve rilasciare al Soggetto Responsabile dellTintervento/i al fine dell’ottenimento degli incentivi da Conto Termico;
(vi) Espletamento di tutte le attività e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per consentire al Concedente di procedere in via diretta per l’ottenimento dell’Autorizzazione all’intervento da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brescia e Bergamo per eventuali edifici oggetto di tutela non ottenibili in via diretta dal Concessionario; ---------------
(vii) Espletamento di tutte le attività e
predisposizione di tutta la documentazione necessaria per consentire al Concedente di procedere in via diretta per l’ottenimento dei Titoli autorizzativi dalle commissioni di pubblico spettacolo per locali specifici (palestre utilizzate per attività agonistiche, auditorium, ecc.) non ottenibili in via diretta dal Concessionario;
(viii) Espletamento di tutte le attività e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per consentire al Concedente di procedere in via diretta per l’ottenimento di tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, di Enti pubblici e di Amministrazioni ed Organi pubblici previsti dalle vigenti norme in materia di lavori, servizi e forniture, di tutela dellTambiente, urbanistica, ecc., non ottenibili in via diretta dal Concessionario; ---------------
(ix) Richiesta al Concedente dell’autorizzazione al subappalto secondo il D.Lgs. n. 50/2016. ------
Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a
carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il ritardo derivi da fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In caso di aggravio causato dal Concessionario si applica altresì la penale di cui al successivo articolo 21, comma 3.
3. Qualora la Parte competente all’ottenimento delle Autorizzazioni ai sensi del comma 1, lettera b), ovvero del comma 2, dimostri che il ritardo derivi da fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso, nulla è dovuto tra le Parti. ---------------------
4. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite. ------
7. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE ----------
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, tutte le somme dovute ai sensi del successivo articolo 20, secondo i tempi e le modalità ivi previsti. ----------------------
2. Compete al Concedente: ------------------------
a) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi del successivo articolo 8 - comma 3 lettere a) e b) - corredato dalle Autorizzazioni di cui al precedente articolo 6 entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
b) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l’Ufficio di Direzione dei Lavori, l’Organismo di Collaudo, il Direttore dell’Esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice;
c) richiedere informazioni ed effettuare control- li con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
d) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi
da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e ai livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato di Gestione dell’Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie; -------------------
e) segnalare all’Autorità garante della concorren za e del mercato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese affidatarie di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990 n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati. -
3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pub
blica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi del successivo articolo 20; ------------
b) ogni informazione e/documento utile in relazio ne allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione; ---------------
c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione; ---------------
d) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo articolo 34.
4. Il Concedente si obbliga, inoltre, a: --------
a) non eseguire modifiche impiantistiche o modifiche al layout o ai tempi di occupazione (e quindi alla modalità di conduzione dei locali) non condivise con il Concessionario e tali da poter alterare i consumi ordinari ed inficiare il risultato atteso o le misurazioni attese;
b) consentire al Concessionario la completa accessibilità dei locali in caso di manutenzione programmata e intervento non programmato;
c) non imporre limitazioni alla lettura dei contatori da parte del Concessionario o terze parti da esso delegate; ----------------------
d) collaborare con il Concessionario al fine dell’ottenimento dei benefici previsti dal conto termico;
e) consentire al Concessionario di usufruire degli eventuali benefici fiscali connessi alla realizzazione e gestione degli interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, qualora previsti anche a beneficio dell’esecutore di tali interventi;------------
f) esercitare una buona custodia dei beni e attrezzature installate dal Concessionario;---
g) utilizzare gli impianti in modo conforme alla formazione effettuata dal Concessionario al personale preposto;
h) segnalare con tempestività eventuali guasti e/o malfunzionamenti.
5. Il Concedente si impegna altresì a rispettare le condizioni riportate all’art. 3 del Contratto EPC–iesimo.
8. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL
CONCESSIONARIO
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione dell’Opera. ---------
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di: ---
a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi, salvo quanto specificamente previsto nel Contratto EPC- iesimo;
b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, risultante dalla gara e approvato dal Concedente, e i relativi allegati. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione
dell’Opera, i vizi della progettazione, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:--
a) redigere il Progetto Esecutivo in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla Sezione IV del D.P.R.
n. 207/2010 secondo le previsioni del cronoprogramma lavori contenuto nel Progetto Definitivo, risultante dalla gara e approvato dal Concedente;
b) sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo entro il termine previsto nel Cronoprogramma dei Lavori contenuto nel Progetto Definitivo. Decorso inutilmente tale termine, si applica il successivo articolo 16. Il progetto esecutivo è articolato in tre fasi temporali che prevedono l’esecuzione di tre lotti di edifici. Il primo lotto (riguardante dieci scuole) dovrà essere
consegnato al Concedente, ai fini dell’approvazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla firma del presente atto di concessione, a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e del successivo articolo 29, senza alcun diritto del Concessionario al rimborso delle spese sostenute comprese quelle relative all’attività di progettazione già svolte. I progetti esecutivi del secondo e terzo lotto (riguardanti ciascuno trenta scuole) dovranno essere consegnati, completi di verifica, rispettivamente entro il 31 dicembre 2021 e il
31 dicembre 2022.
c) acquisire e mantenere valide ed efficaci le Autorizzazioni di cui all’articolo 6; ---------
d) realizzare l’Opera a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti; --------------
e) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi oggetto del Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale
e nel Capitolato di Gestione; -----------------
f) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
g) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo; -------------------
h) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste; -----------------------
i) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di
Gestione.
5. Il Concessionario si impegna altresì a: -------
a) organizzare una banca dati contenente ogni da- to, documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale, tramite l’implementazione e messa a disposizione di un sistema informatico Energy Management System (“EMS”); --------------------
b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Xxxxxxxx;
e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera e/o dei Servizi;
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Concessione; --------
(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali; --------------------
f) inviare con la periodicità dettagliata di seguito le informazioni economiche e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui
relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato”: --
1. come descritto nell’Art.4 del Contratto EPC-iesimo, con periodicità pari a 1 volta l’anno verrà trasmesso dal Concessionario al Concedente un report consumi, al fine di verificare il risparmio energetico conseguito, dando evidenza delle garanzie descritte nel Contratto EPC-iesimo, dei parametri di normalizzazione e dei dati relativi al monitoraggio dei consumi rilevati dai contatori fiscali di energia elettrica a servizio dell’Edificio e dal sistema EMS (“Energy Management System”) di monitoraggio di cui all’Art.2.5 del Contratto EPC-iesimo. La trasmissione di tale reportistica avverrà per via telematica e/o cartacea entro il 30 settembre di ciascun anno e in riferimento al precedente periodo 1 luglio – 30 giugno, con format tipo come da “Fac simile Report Consumi”
del 2.2.3 Capitolato di Gestione (già DOC. 3.1 “Capitolato di Gestione”); --------------------
2. come descritto nell’Art.2.5 del Contratto EPC-iesimo, per tutta la durata del Contratto il Concessionario si impegna ad assicurare al Concedente l’accessibilità al servizio di monitoraggio dei consumi energetici dell’impianto mediante l’impiego di un sistema EMS collegato al Centro di Controllo del Concessionario o fornitore terzo autorizzato, che permetterà di registrare il consumo giornaliero orario di energia elettrica dell’Edificio. Tramite accesso al sistema EMS il Concedente potrà in ogni momento: ----------
□ visualizzare i contatori presenti presso tutti gli edifici scolastici tramite una mappa satellitare;
□ per ogni edificio, visualizzare e scaricare (in formato excel) i dati aggregati mensili di consumo del contatore iesimo, comprensivi del dettaglio giornaliero;
□ per ogni edificio, visualizzare il report consumi comparati su grafico annuale con dettaglio mensile. Oltre ai consumi dell’anno in corso, il Concedente potrà accedere ai
consumi delle quattro annualità precedenti. Il grafico, interattivo, permetterà inoltre al Concedente di eseguire comparazioni tra i principali valori contrattuali (Consumo Baseline, Consumo Garantito, Risparmio) permettendo di filtrare la visualizzazione delle serie di interesse; ---------------------
□ per ogni edificio, visualizzare e scaricare nella sezione dedicata, l’eventuale documen- tazione amministrativa, contrattuale e tecnica messa a disposizione dal Concessionario. ------
3. come descritto nell’Allegato III “Relazione Tecnica degli Interventi” al Contratto EPC- iesimo si prevede di installare un sistema di gestione e monitoraggio relativo al solo impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza. I dati relativi ai consumi dei corpi illuminanti, al loro grado di utilizzo e tutte le informazioni legate alla sensoristica saranno accessibili in ogni momento al Concedente su piattaforma/pagina grafica/app/ software messo a disposizione dal Conces- sionario.
6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo,
ove non specificato, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 5 lettera e). ------------
7. Il Concessionario si impegna altresì a rispettare le condizioni riportate all’art. 4 del Contratto EPC–iesimo.
8. Qualora la Soprintendenza dovesse richiedere un progetto diverso da quello contenuto nella proposta, il Concessionario si impegna a rielaborare e/o modificare il progetto contenuto nell’Allegato III “Relazione Tecnica degli Interventi” al Contratto EPC-iesimo, fermo restando quanto indicato nel successivo articolo
24 “Riequilibrio economico finanziario”. ---------
9. Il Concessionario si impegna a sottoporre al Concedente la proposta di nomina di un Direttore dei Lavori “Terzo”, ovvero esterno ed indipendente dalla propria struttura; tale proposta dovrà essere approvata ad insindacabile giudizio del Concedente, fermo restando quanto riportato all’art. 7 - comma 2 lettera b) - che precede. Il Concessionario ha l’obbligo di remunerare il Direttore Lavori individuato. --------------------
10. Il Concessionario ha l’obbligo di nominare e
retribuire il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) ossia il soggetto, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., incaricato dell’esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008.------------
11. Il Concessionario ha l’obbligo di nominare e retribuire il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori (CSP) ossia il soggetto, in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., incaricato dell’esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori in fase di progettazione di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008.
9. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO -------------
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Concessione e dai suoi allegati. In particolare, egli è responsabile:
a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le
prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto EPC-iesimo, nei Documenti Contrattuali e nei Documenti di cui
all’Allegato | 1 sono state da esso | esaminate e |
riconosciute | idonee ad assicurare | il corretto |
adempimento; |
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura cau- sati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione;
c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse. ---------
10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. -------------
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga: -----
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i] dedicato/i anche non in via esclusiva alla Concessione, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i
movimenti finanziari relativi alla Concessione e al Contratto EPC-iesimo, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13
agosto 2010 n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre sette giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i
dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente; ----------
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) nella specie CIG 84929625F4 – CUP C81D20000400005.
Si dà atto che il Concessionario con nota in data
4 maggio 2021 protocollata l’11 maggio 2021 P.G.
n. 111067, depositata agli atti del Comune, ha comunicato al Concedente i conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale e l’elenco delle persone abilitate ad operare sui conti correnti medesimi.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del
Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136. ---------------
4. Il Concessionario si obbliga altresì: ---------
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori ed i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia - della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare
immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia - qualora abbiano notizia dell’ina- dempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. -----------
5. Il Concedente verifica, senza alcuna respon- sabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. ---------
11. FORZA MAGGIORE
1. Per cause di forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile al Concessionario, che non sia stato possibile impedire usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata dal Concessionario
e sia tale da rendere impossibile in modo obiettivo ed assoluto l’adempimento, in tutto o in parte, anche temporaneamente, di alcune delle obbligazioni scaturenti dalla presente Convenzione, esclusivamente qualora e nella misura in cui tali eventi, atti, fatti o circostanze: (i) siano al di fuori del controllo, diretto o indiretto del Concessionario; (ii) non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata dal Concessionario; (iii) siano tali che il Concessionario non avrebbe potuto ragionevolmente prevederli o prevenirli usando la diligenza richiesta; (iv) siano invocati dal Concessionario come eventi di forza maggiore (la “Causa di Forza Maggiore”). Le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono Causa di Forza Maggiore a titolo esemplificativo e non esaustivo: -----------------
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; ----------------------
c) incidenti aerei;
d) eventi calamitosi di origine naturale che
configurino disastri o catastrofi; ---------------
e) tumulti ed occupazioni delle aree su cui insiste la concessione in oggetto o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione aziendale, tali da impedire le normali attività realizzative e gestionali;
f) scioperi di categoria su base nazionale o provinciale, sabotaggi o atti di scioperanti; ----
g) indisponibilità delle aree per causa imputabile al Concedente o comunque non imputabili al Concessionario;
h) indisponibilità di fonti energetiche; -------
i) espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate da autorità governative civili, militari non dipendenti da fatto del Concessionario;
j) catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, gravi incidenti a mezzi e vie di trasporto, non imputabili alla negligenza del Concessionario;
k) ritrovamenti archeologici che determinino apposita ordinanza inibitoria o analogo atto delle autorità competenti;
l) inquinamenti che necessitino di bonifica
delle aree;
m) blocchi o embarghi, anche di natura finanziaria;
n) epidemie sulla popolazione residente nella Regione Lombardia;
o) ogni altro atto e/o fatto e/o evento e/o circostanza non prevedibile al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario. --------
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.
3. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni previste dalla Concessione, si applicano i successivi articoli 14, 18 e 27. -----
4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione della Concessione ai sensi
dell’articolo 1463 del Codice Civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme di cui all’articolo 27 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti e delle somme di cui all’articolo 27.
SEZIONE III
-------------PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE----------
12. SUBAPPALTO
1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci o da società controllate dal medesimo controllore del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice. ------------------------
2. Le società cui sono affidati direttamente i
lavori sono tenute ad eseguirli nel rispetto delle
percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L’esecuzione diretta dei lavori di cui al comma
1 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni: ----------
a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità al Progetto Esecutivo approvato;
b) i lavori possono essere subappaltati, nel rispetto delle norme vigenti, conformemente a quanto indicato dal Concessionario in sede di Offerta;
c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del Codice. ---------------
5. Il Concessionario procede all’affidamento a terzi dei lavori non eseguiti direttamente dai
soci o in subappalto, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 164 del Codice, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice, dalla normativa vigente e dalla Documentazione di Gara. ----------
6. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto e/o subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto e/o subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso in capo all’appaltatore e/o al subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali dichiarati in sede di Offerta.
7. Il Concessionario resta in ogni caso respon- sabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.
8. Per quanto attiene le specifiche tecniche di esecuzione dei lavori, si rimanda all’art. 2.3 del Contratto EPC-iesimo.
13. COLLAUDO
1. Le attività di Xxxxxxxx, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a
Collaudatore/Commissione di Xxxxxxxx nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dall’articolo 216 del D.P.R. n. 207/2010. --------
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel Quadro Economico allegato alla Documentazione di Gara dal Concedente. -----------
3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del
D.P.R. n. 207/2010, Parte II, Titolo X. ----------
4. Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti. ------------------------
5. Xxx Xxxxxxxx in Corso d’Opera è redatto apposito verbale.
6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 102, comma 3, del Codice. -----------
14. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE
1. La sospensione e l’eventuale proroga
nell’esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all’articolo 107 del Codice e articolo 10 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. –--------
2. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori può essere sospesa: -----------------------
a) al ricorrere di circostanze speciali impediti- ve, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei lavori a regola d’arte; -------------------
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui al precedente articolo 11. -----------------------
In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario. ------------------------
3. Il Concessionario non può sospendere unila- teralmente l’esecuzione dei lavori. --------------
4. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di
lavoro eseguibili.
5. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del Codice. ----------
6. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. ------------------------
7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttife-
re si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 ottobre 2002
n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore dei Lavori; -----------
d) la determinazione dell’ammortamento avviene
sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
15. MODIFICHE DELLA CONCESSIONE ------------------
1. La Concessione può essere modificata nei casi e alle condizioni previsti dall’articolo 175 del Codice.
16. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE.
1. Il Concessionario è responsabile, indi- pendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e/o di Costruzione. In tal caso, i giorni di ritardo in Fase di Progettazione e/o Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
2. In Fase di Progettazione, ai sensi del precedente articolo 8, comma 3, lettera b), per ogni giorno di ritardo nella presentazione degli elaborati tecnici esecutivi rispetto a quanto previsto nel Cronoprogramma delle attività aggiornato richiamato nell’Allegato 1 (Documento 4) al Concessionario si applica una penale pari € 1.000,00 (mille Euro).
3. In Fase di Costruzione, ai sensi del precedente
articolo 8, comma 3, lettera d), per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma delle attività aggiornato richiamato nell’Allegato
1 (Documento 4) si applica una penale pari a € 1.000,00 (mille Euro).
4. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali sia complessivamente superiore al valore del 10% da computare sull’importo totale dei lavori al netto dell’I.V.A., il Concedente può esercitare la facoltà di cui al successivo articolo 32. --------
5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile. ---
6. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza aver cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi o ulteriori oneri. ---------------------
SEZIONE IV GESTIONE
17. FASE DI GESTIONE
1. L’erogazione del Servizio su ogni singolo plesso scolastico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del Certificato di Xxxxxxxx riferito all’Opera realizzata in quello stesso plesso scolastico.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione dei Servizi.
3. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni: ------------------
a) i soci che svolgono direttamente i Servizi devo
no essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
b) i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;-
c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre quindici
giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell’appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
18. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI ------------
1. La sospensione e l’eventuale proroga dell’erogazione dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all’articolo 107 del Codice. –
2. La sospensione totale o parziale dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei Servizi e la ripresa dei medesimi. L’erogazione dei Servizi può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impediti- ve, in via temporanea, dell’erogazione dei servizi;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubbli
co;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui al precedente articolo 11. ----------------------
In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario. ------------------------
3. Il Concessionario non può sospendere unila- teralmente la Gestione.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i, nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli evento/i.
5. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione dell’erogazione dei Servizi, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile
per la ripresa del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo, entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.------------
6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. ----
7. Nelle ipotesi di cui al comma 2: --------------
a) i Corrispettivi di cui all’articolo 20 conti- nueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo 3
(tre) giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
b) qualora la sospensione, singolarmente o nel ca so di più eventi cumulativamente considerati,
ecceda i 30 (trenta) giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda 180 (centoottanta) giorni determinando una variazione dell’indicatore di equilibrio denominato TIR di progetto superiore in valore assoluto a 2 (due) punti, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui al successivo articolo 24. ---------------
8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a questTultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
9. Nei casi di sospensione totale o parziale dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 14, comma 7, in quanto compatibili.
19. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI ---------
1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i
Servizi di Disponibilità dell’Opera e tutti i
Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Capitolato di Gestione. ---------
2. Sono Servizi di Disponibilità dell’Opera: -----
a) i Servizi di Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dell’Impianto di Illuminazione Ordinaria;
b) i Servizi di Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dell’Impianto di Illuminazione di Emergenza;
c) i Servizi di Gestione e Manutenzione Ordinaria Straordinaria dei Quadri Multifunzione sull’impianto di Forza Motrice; ---------------
d) i Servizi di Gestione e Manutenzione Ordinaria dell’impianto elettrico oltre all’illumina-
zione;
3. Sono Servizi Accessori alla Disponibilità: ----
a) il servizio di monitoraggio dei consumi energe- tici e di rendicontazione economica degli stessi;
4. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell’Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo di cui al Capitolato di Gestione, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso. -----------------------
5. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell’Opera esente dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e ad eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell’Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell’Opera per tutta la durata del Contratto.
6. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto EPC-iesimo, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 23. --------------
20. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO----------
1. A fronte della fornitura dei Servizi di Disponibilità dell’Opera, cui all’articolo 19 che precede, il Concessionario riceverà dal Concedente:
a) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a): come meglio disciplinato all’art. 6 del Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (i) e comma c) lettera (i);
b) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b): come meglio disciplinato all’art. 6 del Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (ii) e comma c) lettera (ii);
c) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c): come meglio disciplinato all’art. 6 del Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (iii) e comma c) lettera (iii); -----------------------
d) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi
di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d): come meglio disciplinato all’art. 6 del Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (iv) e comma c) lettera (iv).
2. Le componenti dei Corrispettivi di Dispo- nibilità saranno annualmente rivalutate a partire dalla data di sottoscrizione della Concessione mediante applicazione agli stessi dell’indice ISTAT di rivalutazione su base annua dei prezzi al consumo per famiglie ed impiegati (ip) come meglio specificato all’art. 6 comma c), lettere (i), (ii), (iii) e (iv) del Contratto EPC–iesimo. -----
3. A fronte della fornitura dei Servizi Accessori alla Disponibilità dell’Opera, cui all’articolo 19 che precede, il Concessionario riceverà dal Concedente:
a) il Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità di cui all’articolo 19, comma 3, come meglio disciplinato all’art. 6 del Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (v) e comma d). –
4. Le componenti del Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità sono fisse come meglio specificato all’art. 6 comma d), lettera
(i) del Contratto EPC–iesimo. --------------------
5. Il pagamento dei Corrispettivi di cui al comma
1 che precede, è effettuato sul conto corrente di cui al precedente articolo 10, comma 2, secondo le modalità di cui all’art. 8 del Contratto EPC– iesimo, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento del corretto adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute.
6. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 33, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione dei Corrispettivi, saranno applicate le condizioni di cui all’art. 9 del Contratto EPC-iesimo. ------------------------
7. A fronte delle spese sostenute dal Concedente per gli adempimenti connessi alla procedura di valutazione e approvazione di tutti i livelli di progettazione (Studio di Fattibilità, Proget- tazione Definitiva, Progettazione Esecutiva) degli interventi di riqualificazione energetica oggetto del presente Contratto, nonché degli oneri sostenuti dal Concedente per l’espletamento della procedura di gara, il Concessionario riconoscerà al Concedente un importo “una tantum” stabilito in
€ 60.000,00 (sessantamila Euro) oltre I.V.A. di legge.
8. L’importo di cui al precedente comma 7 dovrà essere considerato a riduzione del valore totale del Corrispettivo di Disponibilità di cui al comma 1, dovuto al Concessionario nei primi tre anni di gestione decorrenti dalla data di sottoscrizione della Concessione, e riconosciuto al Concedente suddiviso nelle seguenti tre quote annue: (i) € 15.000,00 (quindicimila Euro) oltre I.V.A. a scomputo del Corrispettivo di Disponibilità relativo al primo anno di gestione a decorrere dalla data di sottoscrizione della Concessione;
(ii) € 20.000,00 (ventimila Euro) oltre I.V.A. a scomputo del Corrispettivo di Disponibilità relativo al secondo anno di gestione a decorrere dalla data di sottoscrizione della Concessione;
(iii) € 25.000,00 (venticinquemila Euro) oltre
I.V.A. a scomputo del Corrispettivo di Dispo- nibilità relativo al terzo anno di gestione a decorrere dalla data di sottoscrizione della Concessione.
21. APPLICAZIONE DELLE PENALI --------------------
1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente penali per la mancata effettuazione dei Servizi di Disponibilità ed Accessori e dei servizi e delle attività declinate in ogni singolo
contratto EPC–iesimo. In particolare a ciascun
Contratto | EPC–iesimo sono applicate le | penali di |
cui alla | Tabella dell’art. 14, comma | a), dello |
stesso Contratto EPC–iesimo. -------------------
2. Qualora l’ammontare complessivo delle penali dei 65 Contratti EPC–iesimo risulti superiore al 10% della somma del valore del Corrispettivo di Disponibilità e del Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità, opportunamente rivalutati, si attiveranno le procedure previste dall’art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016. -------------
3. Il Concedente decurta gli importi derivanti dall’applicazione delle penali dai relativi Corrispettivi di Disponibilità e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilità alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Qualora le penali eccedano l’ammontare del Corrispettivo (di Disponibilità e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilità) il Concedente recupera la parte residua nel successivo Corrispettivo. ------------------------
22. MODIFICHE LEGISLATIVE ED INNOVAZIONI ---------
1. Resta in ogni caso espressamente escluso dagli obblighi del Concessionario ogni onere e/o costo che si dovesse rendere necessario per adeguare
alcuna delle Opere e/o dei Servizi a disposizioni di legge, di qualunque genere, il cui obbligo di adeguamento non sia scaduto alla data di sottoscrizione del Contratto EPC-iesimo. ---------
2. Se dovesse entrare in vigore una nuova disposizione legislativa e/o regolamentare che comporti una modifica delle Opere ovvero dei Servizi e/o dei loro tempi e/o delle loro modalità di erogazione, il Concessionario ne darà tempestiva comunicazione scritta al Comune e provvederà ad indicare: i) i costi connessi all’intervento necessari per far si che rispettivamente le Opere e/o i Servizi siano conformi a tali nuove disposizioni, da calcolarsi sulla base dei prezzi di mercato correnti a tale data (ed, in caso di contestazione, quelli vigenti a tale data nel listino della Regione Lombardia, ovvero determinati in contraddittorio); ii) il contestuale necessario differimento dei termini contrattuali per il completamento delle Opere;
iii) gli eventuali maggiori costi connessi alla prestazione dei Servizi e/o allTadeguamento delle Opere; iv) una proposta di revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi del successivo articolo 24. La procedura che precede troverà
applicazione anche nell’ipotesi in cui la modifica legislativa venga comunicata dal Comune al Concessionario.
3. Il Concedente dovrà fornire le proprie determinazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Concessionario, ferma comunque restando lTapplicazione dellTart. 24. ---------------------
4. La procedura di cui ai precedenti articoli troverà applicazione anche qualora, ulteriormente, durante il periodo di efficacia del presente Contratto, dovesse entrare in vigore alcuna nuova disposizione legislativa, interpretativa e/o giurisprudenziale avente valore vincolante, che comporti una variazione degli oneri fiscali a carico del Concessionario rispetto a quelli previsti nel Piano Economico-Finanziario. --------
SEZIONE V
--------- EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF ---------
23. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO -------------
1. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di
tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente: -------------
a) Tasso Interno di Rendimento del Progetto (Tir di Progetto) pari a 6,02% (sei virgola zero due per cento);
b) Valore Attuale Netto del Progetto (VAN Xxxxxxxx) pari a 10.342,17 (diecimilatre- centoquarantadue virgola diciassette). ------
24. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO -----------
1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6 e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione dell’indicatore di equilibrio economico finanziario TIR di Progetto di cui all’articolo 23 che precede superiore in valore assoluto a 2 (due) punti. ------------------------
Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
a) il venir meno della normativa in materia di accesso ai contributi da Conto Termico 2.0 ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 o il mancato
riconoscimento degli incentivi da parte del GSE per dei contributi per fatti non ascrivibili al Concessionario;
b) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi, ai sensi anche dell’articolo 22, comma 3) che precede;--
c) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui al precedente articolo 6, comma 1, per cause ascrivibili al Concedente;--
d) nei casi di sospensione di cui al precedente articolo 18, comma 7, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di 180
(centoottanta) giorni;
e) nei Casi di Forza Maggiore così come definiti all’articolo 11 che precede. ------------------
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma
successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equi- librio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa: ------------
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in for mato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti; -------------
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. ------------
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è
finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla trasmissione del Piano Economico Finanziario ricalcolato, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie della Concessione e allTesame delle disposizioni della presente Convenzione e ne concorderanno la revisione che, a titolo esemplificativo, potrà prevedere, in via alternativa o congiunta: -------------------------
a) la variazione dellTammontare del Canone Concessorio;
b) lTanticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione, ovvero ------------
c) la rideterminazione delle opere e/o dei servizi da realizzare in forza della presente Convenzione sino a ripristinare lTequilibrio economico finanziario a livelli rilevati alla
data antecedente il verificarsi della lesione dellTequilibrio.
6. Gli indicatori di equilibrio di cui al comma 1 del precedente articolo 23 dovranno essere rideterminati alla data iniziale della Concessione considerando i dati di input inseriti nel PEF asseverato con la sola eccezione della variazione degli elementi economici strettamente riconducibili ad uno degli eventi di cui al comma 1, dalla data di accadimento dellTevento sino al termine della Concessione. -----------------------
7. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi del successivo articolo 35. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 35, comma 2.
25. COMITATO DI COORDINAMENTO --------------------
1. Le parti convengono di istituire entro 30
(trenta) giorni dalla sottoscrizione della Concessione, un organo denominato Comitato di Coordinamento avente la funzione di prevenire o esaminare le criticità o le questioni di carattere straordinario relative all’andamento della Concessione.
2. Il Comitato di Coordinamento sarà composto da tre membri: il RUP (o suo delegato) con funzione di presidente, un membro nominato dal Concedente e un membro nominato dal Concessionario. -----------
3. Le parti concordano che, con apposito atto separato e sottoscritto da entrambe, verranno stabilite le regole per il funzionamento e le competenze del Comitato, che dovranno comunque almeno riguardare:
- l’analisi e la formazione dell’accordo tra il Concedente e il Concessionario in ordine alle modificazioni dei presupposti di equilibrio del Piano Economico Finanziario (PEF) che richiedano degli aggiustamenti nei termini e nelle condizioni della Concessione, al fine di consentirne l’esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti, così come previsto e disciplinato nell’articolo 182, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;------------------
- le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione del Servizio da parte del Concessionario, nell’esclusivo interesse del
Concedente;
- quegli ulteriori interventi, proposti dalle Parti, finalizzati a migliorare il rendimento della Concessione.
4. Le spese sostenute dal Concedente per la remunerazione delle attività svolte dal membro esterno di cui al comma 2, verranno addebitate al Concessionario per i relativi esercizi di competenza a scomputo del Corrispettivo di Disponibilità di cui all’articolo 20, comma 1, che
precede.
SEZIONE VI
-----ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I-----
FINANZIATORI
26. CAUZIONI
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione e alla gestione dell’Opera, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario ha prestato la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. Si dà atto che il
Concessionario è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2015 e della serie ISO 14001:2015, valide fino al 15 luglio 2021, entrambe rilasciate da RINA Services S.p.A.; pertanto, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della garanzia da costituire, pari al 10 per cento del valore della concessione, viene ridotto del 50 per cento e di un ulteriore 20 per cento e risulta pari ad € 717.040,00 (settecentodiciassettemilaquaranta Eu- ro). Detta cauzione è stata costituita mediante fideiussione bancaria n. FDI 270170/21 emessa in data 7 maggio 2021 dalla Banca Popolare di Sondrio (P.G. n. 111782 del 12 maggio 2021). -------------
2. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell’Opera, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all’articolo 20 eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell’avvio della Fase di Gestione, la garanzia definitiva di cui all’art. 103, comma 1, del Codice con le modalità di cui all’art. 93, commi 2
e 3 del Codice, per un importo pari al 10 per cento dell’importo annuale dei Corrispettivi di cui al precedente articolo 20. Tale cauzione ha validità minima annuale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.
3. La garanzia di cui al comma 1 sarà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del Codice. -----
4. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
27. POLIZZE ASSICURATIVE
1. Il Concessionario è responsabile per i danni che lo stesso o i suoi dipendenti o incaricati dovessero arrecare a persone e/o cose di terzi, compresa la Stazione Appaltante, nell’esecuzione delle attività previste dalla presente Concessione.
Il Concessionario per quanto sopra si impegna a mantenere in essere, per tutta la durata del contratto, le seguenti polizze assicurative: -----
• polizza di Responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale non inferiore ad € 6.000.000,00 (sei milioni di Euro) per sinistro e per anno, che comprenda le seguenti garanzie:-
- danni alle cose trovantisi in ambito dei lavori
- danni alle cose oggetto dei lavori ----------
- responsabilità civile postuma di 12 (dodici) mesi per l’esecuzione del servizio ----------
- responsabilità civile dei subappaltatori; ---
• polizza di Responsabilità civile prestatori d’Opera (RCO) con un massimale non inferiore ad
€ 5.000.000,00 (cinque milioni di Euro) per sinistro con il limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 2 500.000,00
(duemilionicinquecentomila Euro); --------------
• polizza di Responsabilità civile Professionale con massimale non inferiore a € 1 500.000,00
(unmilionecinquecentomila Euro) a copertura dei danni conseguenti ad errori od omissioni derivanti dal progetto. ------------------------
Resta intesto che eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico del Concessionario.
Il Concessionario dovrà trasmettere copia delle
polizze con attestazione del pagamento del relativo premio o, in alternativa, relativa dichiarazione di esistenza di tali polizze emessa dalla Compagnia di assicurazioni, almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto.
Resta inoltre inteso che il Concessionario dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l’utilizzo e la circolazione di veicoli del Concessionario nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.
28. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI
1. Il Concedente prende atto e accetta sin d’ora l’eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell’Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei
confronti del Concedente. ------------------------
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto. -------------
3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l’opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto. -------------------------
SEZIONE VII
-------------VICENDE DELLA CONCESSIONE -----------
29. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA------------------
1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui al precedente articolo 8, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto della Concessione, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile. ------------
2. È altresì causa di risoluzione della Concessione la risoluzione di tutti i contratti EPC attivati nel corso di durata della Concessione stessa, per ciascuno dei quali vale quale causa di risoluzione quanto riportato all’articolo 12 del Contratto EPC-iesimo.
3. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 180 (centoottanta) giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
4. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
5. In caso di risoluzione di diritto del
Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del Concessionario. --------------
30. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCES- SIONARIO
1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 29 e successivo articolo 32, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni.
La diffida ad adempiere deve essere comunicata alla Direzione Gestione Calore, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario: a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu.-----
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere
esercitata, tra l’altro, nei seguenti casi: ------
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardi in Fase di Progettazione e di costruzione ai sensi del precedente articolo 16; -------------
b) gravi vizi o difformità dell’Opera; -----------
c) perimento totale o parziale dell’Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione; ------------
d) grave danneggiamento dell’Opera dovuto a inadeguata o carente manutenzione; ------------
e) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi del precedente articolo 16, comma 4; --------------
f) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli 26 e 27;
g) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
h) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive (fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice) e fiscali.
3. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l’Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi
di cui al comma 2, lettere | c), d) ed | e) (iii) |
tutti i costi necessari ad | indire la | gara per |
la selezione del nuovo Concessionario; (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata; (v) le penali a carico del Concessionario;
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata e al netto dell’ammortamento; (v) le penali a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale
senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. ------
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE--
1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi: ---------------------
a) decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;
b) provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011; -----
c) sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice; ----------------------
d) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 10. ----------------------
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del Concessionario.
32. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO --------------
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto per inadempimento del
Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 176, comma 8, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intenderà risolto di diritto. -------
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata
dai Finanziatori a condizione che: ---------------
a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) la società si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2, ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del
Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 30, comma 5. -------
33. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE--
1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 180 (centoottanta) giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al Settore Edilizia Scolastica del Comune, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione,
alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per 12 (dodici) mesi.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario: -----------
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; ---------
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del
valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario per gli anni residui di Gestione della Concessione.
La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario. ---------------
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60
(sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i
dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti. ------
5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 sono destinate
prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti. ----------------
34. REVOCA DELLA CONCESSIONE ---------------------
1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato alla Direzione Gestione Calore, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario: x0x.xxxxxxxxxxxxx@xxx.x0x.xx. --------------------
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 33. --------------------
3. L’efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell’articolo 176, comma 4, del Codice.
35. RECESSO
1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui
all’articolo 24, comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.
2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documen- tazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori; ----------
b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dalla Concessione, ad esclusione degli oneri