CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
Allegato B
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)” E DI SUPPORTO TECNICO MANAGERIALE PER L’ ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
PREMESSA
L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS), ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e socio sanitarie per l’intero territorio provinciale, ha creato nel tempo un’organizzazione per la protezione e la sicurezza dei dati personali, individuando quindi ruoli, competenze e responsabilità e attuando le misure di sicurezza previste in particolare dal Codice privacy e dal relativo allegato B “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”.
La natura di ente pubblico di APSS, che tratta su larga scala dati personali e sensibili, rende necessaria la designazione di Responsabile della Protezione Dati personali (RPD), anche detto Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.
Considerata la delicatezza di tale ruolo, vista la complessità dei compiti affidati e la specificità delle conoscenze e competenze richieste per lo svolgimento dello stesso e preso atto che tale funzione, a norma di Regolamento, non può essere esercitata da soggetti che all’interno dell’organizzazione hanno compiti di natura operativa e gestionale in materia di sicurezza e protezione dei dati personali, APSS ritiene necessario in fase di prima applicazione della normativa esternalizzare tale funzione.
In aggiunta al ruolo di DPO (RPD), il presente capitolato richiede di fornire un servizio di supporto tecnico manageriale al team multidisciplinare aziendale per la protezione dei dati personali, composto dai principali ruoli e strutture aziendali coinvolte nell’attuazione del GDPR.
Il soggetto esterno che APSS andrà ad individuare dovrà essere in grado di offrire elevati e specifici standard qualitativi, e con riferimento in particolare al Servizio di Responsabile della protezione dei dati personali dovrà assicurare i requisiti previsti dall’art. 37 del Regolamento (conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali e capacità ed esperienza per assolvere in maniera autonoma e indipendente i compiti previsti all’art. 39 del Regolamento UE 2016/679).
ART. 1 – OGGETTO
Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) e di supporto tecnico manageriale nell’attuazione del nuovo Regolamento UE 2016/679, in modo da assicurare una gestione ottimale degli adempimenti e delle misure previste in un approccio organico e di sistema.
ART. 2 – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)
1. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), assicura:
a) consulenza sugli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni normative in materia;
b) vigilanza dell’osservanza del Regolamento e di altre disposizioni normative in materia, nonché delle politiche aziendali in materia di protezione dei dati personali;
c) rilascio di parere, se richiesto, e sorveglianza in merito alla valutazione di impatto di cui all’art. 35 del Regolamento UE 2016/679;
d) mantenimento dei rapporti con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali e con gli interessati;
e) supporto nelle attività di formazione e sensibilizzazione del personale di APSS in materia di protezione dei dati.
2. La funzione di Responsabile della protezione dei dati personali deve essere assegnata ad una persona fisica in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del presente capitolato.
3. Per il servizio di cui al presente articolo, dovrà essere garantita la presenza del RPD presso APSS in relazione alle esigenze che si manifestano nel corso del Servizio con un minimo di tre (3) volte al mese (si intende presenza continuativa nelle fasce orarie di ufficio).
4. Al di fuori di tale presenza, ogni richiesta di chiarimento o di supporto da parte di APSS dovrà essere evasa in remoto con un tempo di risposta compreso in tre (3) giorni lavorativi, per un numero illimitato di richieste.
ART. 3 – SUPPORTO TECNICO MANAGERIALE
Il supporto ad APSS nell’attuazione del Regolamento UE 2016/679 si articola nelle seguenti attività principali:
Assessment del livello di conformità alla normativa in materia di protezione dei dati
La finalità è rendere noto ad APSS il grado di adempimento alla vigente normativa (Regolamento UE 2016/679 ) in materia di protezione dei dati con modalità che evidenzino il relativo grado di conformità o di parziale o totale non conformità. Tale attività deve essere svolta nella prima fase di intervento, entro il termine massimo di tre (3) mesi dall’avvio del contratto. A completamento dell’attività dovrà essere prodotto un report dettagliato di analisi della situazione rilevata e del relativo grado di conformità alla normativa, sottoposto ad accettazione da parte di APSS.
Pianificazione e realizzazione delle azioni di adeguamento
1. Definizione, pianificazione temporale e assegnazione per responsabilità delle azioni da intraprendere da parte di APSS per garantire la protezione dei dati personali, graduandole secondo una priorità basata sui rischi derivanti da non conformità evidenziate nell’attività di assessment – al punto precedente - e del livello di complessità delle misure di adeguamento richieste. A completamento dell’attività dovrà essere prodotto un piano di intervento dettagliato e articolato secondo metodi di Project management, entro un (1) mese dall’accettazione da parte di APSS del documento di assessment di cui al punto sopra. Tale piano sarà utilizzato per il controllo periodico di avanzamento su una base mensile.
2. Il piano di adeguamento – impostazione o miglioramento – dei processi e degli strumenti per la gestione della privacy aziendale, riguarderà i seguenti oggetti principali di intervento, da realizzarsi nel corso della durata del contratto:
- Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- DPIA - analisi dei rischi e valutazione di impatto;
- Procedura di gestione del Data Breach;
- Procedura per la verifica sistematica di conformità delle misure per la sicurezza;
- Procedura di nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali e predisposizione delle specifiche clausole previste dall'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679;
- Modelli di informativa e di gestione dei consensi;
- Registro delle segnalazioni e delle richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati;
- Revisione dei ruoli e responsabilità (compreso gli incaricati ed amministratori di sistema e dei
correlati adempimenti);
- Documenti di regolamentazione, policy tecniche, linee guida, istruzioni operative, con riferimento a trattamenti specifici di competenza di una organizzazione sanitaria quali la ricerca scientifica, i registri di patologia e i sistemi di sorveglianza sanitaria e l’utilizzo delle nuove tecnologie (mobili, analitiche, cloud, IoT..);
- Adempimenti connessi alla gestione del personale (videosorveglianza, internet, posta elettronica);
- Linee Guida, regolamenti e pareri relativi al bilanciamento tra riservatezza e trasparenza.
ART. 4 – REQUISITI PROFESSIONALI RPD E TEAM DI SUPPORTO TECNICO MANAGERIALE
1. Per il ruolo di RPD è richiesta una conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati personali. In relazione a tale ruolo deve inoltre essere dichiarata l’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 38 del Regolamento UE 2016/679.
2. In particolare costituisce titolo preferenziale:
a) esperienza specifica quale RPD in organizzazione complesse;
b) esperienza in ambito di gestione, protezione e sicurezza dei dati e delle informazioni in organizzazioni complesse. Assumono particolare rilevanza le esperienze in ambito sanitario pubblico/privato;
c) esperienza di consulenza legale (da documentare con iscrizione all’albo degli avvocati) in organizzazioni complesse, con particolare riguardo alle tematiche legate all'applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza e diritto del lavoro nelle organizzazioni complesse. Assumono particolare rilevanza le esperienze in ambito sanitario pubblico/privato;
d) attività documentata di docenze in convegni e seminari inerenti le materie oggetto della presente procedura di gara.
3. Parimenti per i componenti del team dedicato al servizio di supporto tecnico manageriale, verranno valutate le medesime esperienze e attività di cui ai punti 2b e 2c e 2d.
4. Eventuali sostituzioni del personale assegnato dovranno essere comunicate e concordate con APSS ed assicurare i livelli di competenza ed esperienza documentati in sede di offerta.
ART. 5 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal X.Xxx. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
h) le norme del codice civile;
i) Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
ART. 6 – CONTRATTO E DURATA
La durata del contratto è di due anni a decorrere dalla data di stipulazione che avviene attraverso scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della L.P. 23/90.
ART. 7 – IMPORTO DELL’APPALTO
1. L’importo complessivo dell’appalto per la durata di due anni è pari a € 200.000,00 Iva esclusa; il corrispettivo è comprensivo della fornitura dei servizi di cui al presente capitolato, nonché di ogni altro onere correlato (come ad esempio trasferte, missioni anche presso soggetti diversi da Apss, nonchè le presenze periodiche o su chiamata presso Apss). Essendo un servizio di natura intellettuale ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non è richiesto di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, parimenti ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.lgs n. 81 del 2008 non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI.
2. Il prezzo del servizio alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE CONTRATTO
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Acquisti e Gestione contratti per la
procedura di gara .
2. L’Apss prima dell’avvio del servizio, provvede a nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
ART. 9 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 10 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 11 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.
ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO
1. La fatturazione in formato esclusivamente elettronico per quote costanti con cadenza mensile e posticipata rispetto all’effettuazione del servizio e dovrà essere intestata all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e inviata all’indirizzo I.P.A. indicato dalla struttura liquidante.
2. In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del DM 23/1/2015.
3. Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell’APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta.
4. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.
5. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.Lgs., come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ma potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 c.c.) inviata con Raccomandata AR, ovvero tramite PEC.
6. La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori.
7. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni).
8. Richiamato il precedente art. 4 del presente capitolato, si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati numero e data dell’ordine di APSS e il relativo CIG.
9. Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge,
rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.
10.I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.
11.L’Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato all’art. 9 del presente Capitolato speciale d’appalto.
00.Xx conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte di APSS, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l’APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
13.Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note all’APSS sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
14.Sulla base di quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni sono autorizzate ad operare, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 13- OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, la ditta aggiudicataria è obbligata a:
utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
comunicare all’APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al lotto aggiudicato, ovvero al lotto prevalente in caso di pluralità di lotti, che sarà indicato in contratto;
inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
comunicare all’APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l’eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.
2. In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell’art. 1374 cc.
ART. 14 - CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’Apss si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. L’Apss evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. L’apss si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
ART. 15 – FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell’art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.
ART. 16 – SUBAPPALTO E CESSIONE
1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dell’art. 26 della L.P. 2/2016 e dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 solamente nel caso in cui l’aggiudicataria abbia specificamente indicato nell’offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto, entro il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. La ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell’art. 27 della L.P.2/2106 . Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall’APSS.
3. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 52/1991 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all’APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa.
4. Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all’APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all’APSS e deve contenere la clausola secondo cui l’APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’APSS
5. La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all’APSS il diritto all’esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI
1. La ditta aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. La ditta aggiudicataria è obbligata in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
ART. 18 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’APPALTO
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro di riferimento ed integrativo provinciale se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.
2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall’intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c)maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare; d)eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.
3. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.
4. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l’esecuzione del contratto l’appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.
ART. 19 – SICUREZZA
1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,
nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. In ragione della natura dell’appalto non è previsto l’obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.lgs n. 81 del 2008.
ART. 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n. 196 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti dall’APSS - Servizio Acquisti e Gestione contratti - via Degasperi, 79 – Trento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art. 19 del DLgs 196/2003.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore pro-tempore del Servizio sopra indicato.
7. Titolare del trattamento è l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento via Degasperi n. 79.
ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA
1. Alla ditta aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale 2 (due) anni preferibilmente con uno dei seguenti modi:
- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.
2. Al fine di evitare ulteriori richieste di sostituzione o regolarizzazione, i relativi documenti dovranno contenere e prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- validità fino ad espresso svincolo da parte dell’amministrazione.
3. Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l’imposta di bollo dal DPR 642/1972.
4. La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
5. Si applicano le riduzioni della garanzia previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016.
6. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all’appaltatore mediante PEC.
9. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
10. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.
ART. 23 – RESPONSABILITÀ OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all’Apss copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
ART. 24 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ
1. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto ha titolo ad effettuare verifiche sulla qualità del servizio prestato ed a far rilevare all’Appaltatore le difformità rispetto alle prescrizioni di Capitolato, nonché a segnalare quando tali difformità siano di gravità tale da comportare l’addebito di una penalità o la risoluzione del contratto.
2. Ogni qualvolta venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell’esecuzione del servizio, l’APSS, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare le seguenti penali:
- € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nelle risposte di cui all’art. 2 comma 4 del Capitolato Speciale rispetto a quanto presentato in offerta tecnica o a quanto concordato con l’APSS;
- € 200,00 per ogni giorno di assenza non concordata preventivamente con l’APSS;
- € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei documenti previsti all’art. 3 del Capitolato Speciale, salvo accordo preventivo te con l’APSS;
- da € 100,00 a € 2.000,00 per altre inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra specificate.
3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede ad applicare le sanzioni.
5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle sanzioni amministrative erogate a carico dell’Azienda, per casi di condotte dannose riconducibili al ruolo di Responsabile della protezione dei dati (RPD).
ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall’art. 1453 cc, A.P.S.S. potrà avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, unicamente comunicando alla ditta aggiudicataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:
a) in caso di ripetuta o grave inosservanza degli obblighi contrattuali;
b) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
d) per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
e) per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati da A.P.S.S.;
f) per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
g) nel caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 30;
h) nel caso in cui la ditta aggiudicataria esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell’art. 3, c. 8, della L. 136/2010.
i) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal contratto;
3. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
4. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, questa farà sorgere a favore di A.P.S.S. il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue in graduatoria.
La parte inadempiente, oltre all’immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da A.P.S.S. per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
6. La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256,1463 cc).
7. La risoluzione non si estenderà alle attività già eseguite.
ART. 26 – RECESSO
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs n.50/2016.
ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
ART. 28 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP
1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
ART. 29 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO AFFIDATO
Il personale messo a disposizione dall’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
I professionisti che svolgeranno i servizi di cui agli art. 2 e 3 del presente capitolato saranno nominati da APSS incaricati del trattamento dei dati personali, e come tali sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dalle disposizioni aziendali in materia.
Il professionista dedicato al Servizio di Responsabile del trattamento dei dati personali (RPD) è altresì tenuto al segreto e alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti, in conformità alla normativa.
ART. 30 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DI A.P.S.S.
1. Con l’accettazione del presente contratto l’Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla Legge
n. 190/2012 recante “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella Pubblica Amministrazione”.
2. In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, c. 9, punto e) della L.190/2012.
3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza dell’APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo della Ditta Aggiudicatrice sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano i cui documenti sono accessibili sul sito internet dell’APSS xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx (area amministrazione trasparente). L’aggiudicatario si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.
4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell’Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesterà per iscritto all’Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell’articolo 1 della L. n. 190/2012 (Legge anticorruzione), dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto dell’APSS nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento, inoltre come previsto dal c. 16 ter dell’art 53 D.Lgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. L’aggiudicatario si impegna, infine, a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “AmministrazioneTrasparente”> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> documenti operativi vigenti.
Art.31 – Norma di chiusura
L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
S’intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato, che si ritengono integralmente accettate; non sarà, quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito.
L’Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.