SCHEMA DI
Allegato A
SCHEMA DI
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BAR UBICATO PRESSO IL
PARCHEGGIO INTERRATO NEL PARCO NOVI SAD DI MODENA
TRA
“MODENA PARCHEGGI S.p.A.”, (nel seguito denominata MODENA PARCHEGGI), con sede in Carpi, via X. Xxxxxxxx n. 2, iscritta al REA di Modena al n. 368689, C.F. e P.IVA n. 03216730360, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del [●];
E
“ALFA.”, (nel seguito denominata GESTORE), con sede in , via , REA e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di , C.F.
, P. IVA , in persona del
;
PREMESSO
(a) che MODENA PARCHEGGI, in qualità di Concessionario, ha sottoscritto in data 29/10/2008 con il Comune di Modena (nel seguito anche “Concedente”) la “Concessione della progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio interrato nel parco “Novi Sad” e opere collaterali nonché interventi di riqualificazione del sistema di sosta su strada del Comune di Modena” (nel seguito per brevità la “Convenzione” o “Concessione”);
(b) che la Convenzione comprende la progettazione definitiva ed esecutiva del Parcheggio Novi Sad e relative opere collaterali e degli interventi di riqualificazione degli spazi per la sosta su strada del Comune di Modena nonché la gestione e sfruttamento economico del Parcheggio Novi Sad, delle opere collaterali e degli interventi compresi nell’ambito della concessione;
(c) che la Convenzione prevede altresì che MODENA PARCHEGGI possa affidare a terzi l’esercizio di attività commerciali e/o artigianali o sfruttare i locali interni al parcheggio ed a ciò preposti mediante affidamento ad operatori di attività economiche
(d) che l’attività che forma oggetto del presente Contratto è compresa nel parcheggio Novi Sad e ne costituisce pertanto esercizio connesso al cui servizio è stabilmente, funzionalmente e logisticamente collegato;
(e) che la gestione del parcheggio e delle strutture di servizio, tra le quali il Bar, rappresenta la controprestazione per l’esecuzione dei lavori, in favore di MODENA PARCHEGGI che, in conformità alla Convenzione, manterrà nella propria disponibilità gli spazi commerciali, ai soli fini della gestione funzionale e dello sfruttamento economico, per tutta la durata della Concessione;
(f) che MODENA PARCHEGGI intende provvedere alla gestione mediante affidamento a terzi, degli esercizi commerciali connessi al parcheggio Novi Sad;
(g) che il GESTORE, considerate le circostanze e le condizioni della gestione, con particolare riferimento ai vincoli e ai vantaggi derivanti dall’inscindibile asservimento alle esigenze del parcheggio, ha manifestato l’intenzione di ottenere l’affidamento dell’Esercizio commerciale di Bar, come meglio individuato nell’oggetto del presente Contratto;
(h) che il GESTORE è in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della predetta attività;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.
Art. 1. Premesse.
Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrale ed essenziale del presente Contratto ed hanno contenuto pattizio.
Art. 2. Definizioni.
Nel presente Contratto le espressioni qui di seguito elencate avranno il significato ad esse rispettivamente attribuito.
Allegati: indica i documenti elencati nel successivo art. 22.
Concedente: indica il Comune di Modena;
Concessione: indica la “Concessione della progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio interrato nel parco Novi Sad e opere collaterali nonché interventi di riqualificazione del sistema di sosta su strada del Comune di Modena”;
Contratto: indica il presente contratto;
Convenzione: indica il Contratto di Concessione, comprensivo dei suoi allegati, stipulato tra Comune di Modena e MODENA PARCHEGGI il 29/10/2008, in cui sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti fra le predette parti;
Corrispettivo: indica il corrispettivo che il GESTORE corrisponde a MODENA PARCHEGGI a fronte della gestione dell’attività commerciale oggetto del presente Contratto;
Esercizio commerciale: indica l’attività commerciale svolta dal GESTORE nella Porzione immobiliare connessa al parcheggio a ciò destinata;
GESTORE: indica il soggetto GESTORE dell’Esercizio commerciale di Bar, come meglio individuato nell’oggetto del presente Contratto;
Parti: indica MODENA PARCHEGGI ed il GESTORE unitamente considerati;
Porzione immobiliare: indica gli spazi connessi al parcheggio Novi Sad messi a disposizione del GESTORE al fine di esercitare la propria attività commerciale;
MODENA PARCHEGGI: indica la società di progetto costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 quinquies della legge n. 109/1994 e s.m.i. per l’esecuzione della Concessione; Schema di regolamento di Gestione: indica il documento, allegato al presente contratto, che specifica le modalità di gestione dell’Esercizio commerciale;
Parcheggio Novi Sad: indica il parcheggio interrato nel parco Novi Sad, come risultante a seguito dell’intervento oggetto della Concessione.
Art. 3. Oggetto del Contratto.
3.1. Con il presente Contratto MODENA PARCHEGGI affida al GESTORE, che accetta, la gestione dell’attività commerciale di Bar (di seguito per brevità denominato Bar), da svolgere nella Porzione immobiliare del parcheggio Novi Sad a ciò preposta .
3.2. Al solo fine di consentire la gestione dell’Esercizio commerciale, MODENA PARCHEGGI
mette a disposizione del GESTORE, alle condizioni e nei modi di cui ai successivi artt. 9, 10 e 11 la Porzione immobiliare, identificata con colore azzurro nella planimetria, che, sottoscritta dalle parti, è allegata al presente Contratto per farne parte integrante (Allegato A1), in corso di costruzione e pertanto non ancora accatastata.
3.3. La cessione da parte del GESTORE del presente Contratto o dei diritti anche di credito dallo stesso derivanti è vietata e la violazione di detta norma è causa di risoluzione di diritto del presente Contratto.
Art. 4. Caratteristiche generali del Contratto.
4.1. Il GESTORE dichiara di avere preso visione ed accuratamente valutato tutte le modalità di esecuzione del Contratto, ed in particolare:
(a) di avere considerato che l’Esercizio commerciale costituisce una delle controprestazioni comprese nella Concessione di costruzione e gestione facente parte della Convenzione a favore di MODENA PARCHEGGI, e la circostanza che, in tutti i casi di estinzione, anche anticipata, della Convenzione il Concedente potrà subentrare nella posizione di MODENA PARCHEGGI a tutte le condizioni di cui al presente Contratto;
(b) di aver preso atto che l’Esercizio commerciale è posto stabilmente, funzionalmente e logisticamente a servizio del parcheggio Novi Sad e di accettarne tutti i benefici e i vincoli derivanti dall’opportunità di soddisfare le complessive esigenze degli utenti e degli avventori in genere, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
(c) di essere edotto che la Porzione immobiliare è di proprietà del Concedente ed è nella disponibilità di MODENA PARCHEGGI ai soli fini della gestione funzionale e dello sfruttamento economico previsto nella Convenzione;
(d) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, la durata della Concessione è fissata in complessivi 39 anni e 3 mesi decorrenti dal 01/11/2008 e che, a tale scadenza, cesserà il diritto di MODENA PARCHEGGI alla gestione funzionale e allo sfruttamento economico degli spazi commerciali e, conseguentemente, a mantenere nella propria disponibilità le porzioni immobiliari che li costituiscono;
(e) di avere preso atto, anche mediante sopralluogo e visione degli elaborati progettuali, della consistenza e delle caratteristiche della Porzione immobiliare, nonché della sua collocazione rispetto al parcheggio Novi Sad, e di avere accertato la sua attitudine allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 3.
Art. 5. Durata.
5.1. Il presente Contratto è efficace e vincolante dalla data della sua sottoscrizione. La durata della gestione dell’attività commerciale è fissata in anni 8, decorrenti dalla data di disponibilità dei locali dell’Esercizio commerciale, constatata con apposito verbale sottoscritto dalle Parti.
5.2. Il presente Xxxxxxxxx si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di anni 4 ciascuno, salvo disdetta di una delle parti, a mezzo raccomandata a.r., indirizzata all’altra parte con un preavviso di almeno 6 mesi.
Art. 6. Corrispettivo e Pagamenti.
6.1. Il Corrispettivo annuo del presente Contratto è fissato nell’importo pari alla somma di:
i) una quota fissa pari ad euro ( /00), oltre IVA;
ii) una quota variabile pari al 10% (oltre all’IVA di legge) dei ricavi conseguiti con la gestione del Bar, eccedenti l’importo di € 300.000,00 annui al netto dell’IVA.
6.2. Il pagamento del corrispettivo decorrerà dalla data di disponibilità dei locali dell’Esercizio commerciale come risultante dal verbale di cui all’art. 5.1..
6.3. Il corrispettivo verrà liquidato, previa emissione da parte di MODENA PARCHEGGI di regolare fattura, secondo le seguenti modalità:
a) quanto alla parte fissa di corrispettivo di cui al pt. 6.1 i) in 4 rate trimestrali anticipate secondo le seguenti scadenze:
- entro il 01/01 di ogni anno per la rata riferita ai mesi di gennaio, febbraio e marzo;
- entro il 01/04 di ogni anno per la rata riferita ai mesi di aprile, maggio e giugno;
- entro il 01/07 di ogni anno per la rata riferita ai mesi di luglio, agosto e settembre;
- entro il 01/10 di ogni anno per la rata riferita ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Nel caso in cui la data di disponibilità dei locali non coincida con una delle suddette scadenze, la prima rata versata dal GESTORE a MODENA PARCHEGGI sarà proporzionata alla frazione di trimestre, calcolata in giorni, compresa tra la suddetta data di disponibilità dei locali e la più prossima delle suddette scadenze (esempio: nel caso in cui la data di disponibilità dei locali coincida con il 09/07/2012 la prima rata da versare anticipatamente da parte del GESTORE a MODENA PARCHEGGI sarà proporzionata al periodo intercorrente tra il 09/07/2012 ed il 30/09/2012, ovvero pari a 84/92 della rata trimestrale);
b) quanto alla parte variabile di corrispettivo di cui al pt. 6.1 ii) in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno per il periodo riferito all’intera annualità precedente. A tal fine il Gestore dovrà comunicare a MODENA PARCHEGGI i dati relativi ai ricavi di ogni esercizio entro il 15/01 dell’anno successivo.
6.4. La parte fissa di corrispettivo di cui al pt. 6.1 i) sarà annualmente aggiornata, a decorrere dal 01/01/2014, e così per ogni anno solare, mediante applicazione della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi, intervenuta tra ottobre 2012 ed il mese di ottobre dell’anno precedente a quello oggetto di
aggiornamento. L’aggiornamento del Corrispettivo opererà in modo automatico, senza che MODENA PARCHEGGI debba farne richiesta al GESTORE.
6.5. In caso di ritardato pagamento del Corrispettivo e/o di ogni altra eventuale somma dovuta, MODENA PARCHEGGI avrà diritto agli interessi di mora nella misura dell’EURIBOR trimestrale maggiorato di 3 punti percentuali, vigente alla data prevista per il pagamento, decorrenti dalla scadenza fino alla data del saldo effettivo. In espressa deroga pattizia alle disposizioni dell’art. 1193, co. 1 (Imputazione del pagamento) del Codice Civile, MODENA PARCHEGGI avrà facoltà di imputare qualsiasi pagamento, secondo i criteri di cui all’art. 1193, co. 2, indipendentemente da eventuali diverse indicazioni del GESTORE. Si applicano comunque le disposizioni del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
6.6. Qualora il mancato pagamento di somme, a qualsiasi titolo dovute, raggiunga un importo pari a due rate di Corrispettivo, il presente Contratto, decorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento di diffida ad adempiere (a mezzo raccomandata a.r.), sarà risolto di diritto ai sensi del successivo art. 15.
6.7. In tutti i casi di ritardo nei pagamenti, il GESTORE non potrà opporre nei confronti di MODENA PARCHEGGI alcuna eccezione, fermo restando in ogni caso il diritto di MODENA PARCHEGGI ad eccepire, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’inadempimento del GESTORE e la sospensione di ogni obbligazione a suo carico. La clausola di cui al presente punto viene ritenuta dalle Parti condizione essenziale ed imprescindibile per la stipulazione e la validità del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni) del Codice Civile.
Art. 7. Modalità di gestione dell’Esercizio commerciale.
7.1. Il GESTORE è tenuto alla gestione dell’Esercizio commerciale, con propria ed autonoma organizzazione, con assunzione delle spese di gestione, del rischio economico e delle conseguenti responsabilità, nel rispetto delle disposizioni dello “Schema di regolamento di Gestione” (Allegato A3) , che accettati e sottoscritti dalle parti, sono allegati al presente
Contratto per farne parte integrante tenendo costantemente in considerazione le caratteristiche di cui al precedente art. 4.
7.2. Nell’esecuzione del presente Contratto, il GESTORE s’impegna al rispetto della normativa vigente, anche di carattere locale, con particolare riferimento alle norme applicabili all’Esercizio commerciale e, segnatamente, alle norme in materia di ordine pubblico, di imposte e tasse, di igiene e sanità, di tutela dell’ambiente, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità. Il GESTORE è tenuto ad osservare tutta la legislazione vigente in materia di trattamento economico e previdenziale e di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
7.3. Il GESTORE prende atto ed accetta, rinunciando sin da ora a qualsiasi pretesa di risarcimento e/o indennizzo, che l’Esercizio commerciale potrà subire sospensioni o limitazioni in dipendenza di esigenze manutentive, di carattere ordinario o straordinario, o per cause impreviste non dipendenti da MODENA PARCHEGGI.
Art. 8. Disciplina delle autorizzazioni.
8.1. Il GESTORE dichiara fin d’ora di essere in possesso dei requisiti richiesti per la gestione dell’Esercizio commerciale e s’impegna a mantenerli per tutta la durata del Contratto.
8.2. Il GESTORE dovrà provvedere, a sue cure e spese, all’ottenimento di tutte le ulteriori
autorizzazioni, nulla osta e permessi, eventualmente richiesti, e non già esistenti in capo a MODENA PARCHEGGI o al Concedente, dalle norme vigenti per la gestione dell’Esercizio commerciale.
Art. 9. Disciplina della Porzione immobiliare.
9.1. MODENA PARCHEGGI mette a disposizione del GESTORE la Porzione immobiliare al solo fine di consentire la gestione dell’Esercizio commerciale.
9.2. MODENA PARCHEGGI provvederà ad eseguire i lavori di completamento dei locali
come da Scheda tecnica allegata (Allegato A2).
9.3. Il GESTORE provvederà a sue complete cure e spese, ad arredare e ad attrezzare la Porzione immobiliare ai fini della gestione dell’Esercizio commerciale, con piena
discrezionalità nella scelta dell’arredo, fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni del Concedente, e la responsabilità per la conformità alle norme vigenti e per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente richiesti per la gestione dell’Esercizio commerciale.
Il GESTORE si impegna a completare l’allestimento della Porzione immobiliare ed a dare avvio all’attività di gestione del Bar, secondo le modalità previste dallo “Schema di regolamento di gestione”, entro 30 giorni dalla data di disponibilità dei locali di cui all’art. 5.1.
9.4. Le spese relative ai consumi e alle utenze afferenti l’Esercizio commerciale saranno ad esclusivo carico del GESTORE.
9.5. In tutti i casi di estinzione del presente Contratto, il GESTORE provvederà al rilascio della Porzione immobiliare secondo quanto previsto al successivo art. 17.
Art. 10. Consegna e uso della Porzione immobiliare.
10.1. Completati i lavori di finitura di cui al precedente art. 9.2, il GESTORE viene autorizzato mediante sottoscrizione dell’apposito “Verbale di consegna della porzione immobiliare” ad accedere alla Porzione immobiliare, al fine di predisporre gli interventi di cui al precedente art. 9.3.
10.2. Il GESTORE prenderà in consegna la Porzione immobiliare ad ogni effetto di legge, assumendo l’obbligo di utilizzarla secondo l’uso convenuto e di conservarla con la ordinaria diligenza, adottando tutti gli accorgimenti e le misure necessarie ed opportune ad evitare danni alla stessa ed al parcheggio Novi Sad. MODENA PARCHEGGI resta pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare a chiunque dall’utilizzo della Porzione immobiliare da parte del GESTORE e di coloro del cui operato la stessa debba rispondere per legge, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2043 (Risarcimento per fatto illecito), 2049 (Responsabilità dei padroni e committenti) e 2051 (Danno cagionato da cose in custodia) del Codice Civile.
Art. 11. Manutenzioni, addizioni e migliorie.
11.1. Tutte le piccole manutenzioni e/o riparazioni di carattere ordinario sulla Porzione immobiliare e sugli impianti tecnologici, che non siano riservate a MODENA PARCHEGGI dalla Convenzione, nel qual caso sarà dovuto il rimborso alla stessa dei costi sostenuti, saranno a esclusive cure e spese del GESTORE. In caso di inadempimento, MODENA PARCHEGGI potrà provvedere direttamente alle predette manutenzioni addebitando al GESTORE tutte le spese sostenute, che dovranno peraltro rispettare i normali prezzi di mercato. Il pagamento dovrà avvenire, entro e non oltre 30 giorni dall’ultimazione dei lavori di manutenzione.
11.2. Le addizioni e le migliorie o qualsiasi altro intervento che il GESTORE intenda effettuare dopo la consegna della Porzione immobiliare, potranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
(a) Gli interventi dovranno essere esclusivamente finalizzati ad adeguare ed adattare la Porzione immobiliare a esigenze operative e gestionali della attività affidata.
(b) La richiesta di autorizzazione da trasmettere a MODENA PARCHEGGI, unitamente agli elaborati progettuali, dovrà contenere l’indicazione specifica degli interventi, corredata dalle necessarie spiegazioni sulle esigenze che il GESTORE intende soddisfare.
(c) In tutti i casi di estinzione del presente Contratto MODENA PARCHEGGI avrà la facoltà di richiedere la rimessa in pristino della Porzione immobiliare, a cure e spese del GESTORE o, alternativamente di acquisire, senza corrispettivo, le modifiche effettuate.
11.3. In nessun caso addizioni e/o migliorie daranno diritto ad indennità o compensazioni di sorta a favore del GESTORE.
11.4. Gli Adeguamenti che sarà necessario effettuare sulla Porzione Immobiliare per renderla conforme a leggi sopravvenute rispetto alla conclusione del Contratto, dovranno essere eseguite nei tempi di legge, a cura e spese del GESTORE.
Art. 12. Responsabilità del GESTORE. Manleva.
12.1. Il GESTORE s’impegna ad eseguire il presente Contratto con diligenza e correttezza assumendo nei confronti di MODENA PARCHEGGI la responsabilità di qualsiasi inadempimento.
12.2. Il GESTORE assume inoltre autonoma e completa responsabilità della gestione dell’Esercizio commerciale e risponderà direttamente nei confronti del Concedente, delle Autorità competenti, e dei terzi in genere, delle conseguenze di inadempimenti di qualsiasi natura derivanti o comunque connessi alla gestione dell’Esercizio commerciale.
12.3. In relazione alla responsabilità derivante dalla stipulazione ed esecuzione del presente Contratto, il GESTORE esonera espressamente MODENA PARCHEGGI da ogni responsabilità per danni, diretti ed indiretti, che potessero derivarle dallo svolgimento dell’Esercizio commerciale e dalla conseguente utilizzazione della Porzione immobiliare, impegnandosi a tenerla pienamente sollevata e indenne da qualunque molestia, reclamo, pretesa, pregiudizio, sanzione o danno derivanti a qualsiasi titolo dall’Esercizio commerciale. Art. 13. Garanzie.
13.1. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto il GESTORE costituisce, in
favore di MODENA PARCHEGGI, una cauzione di importo pari a una annualità della quota fissa di corrispettivo, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente Contratto e del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti derivanti da qualsiasi inadempimento, fermo restando il diritto di MODENA PARCHEGGI al risarcimento dei maggiori danni eventualmente sopportati. La cauzione cessa decorsi 3 mesi dalla scadenza del termine di durata di cui al precedente art. 5 e comunque dall’estinzione per qualsiasi motivo del presente Contratto. In tutti i casi in cui MODENA PARCHEGGI abbia escusso, in tutto o in parte, la predetta cauzione, il GESTORE è obbligato a reintegrarla nella misura prevista.
13.2. La cauzione potrà essere costituita:
(a) in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, con interessi maturandi a favore del GESTORE;
(b) mediante fideiussione bancaria, conforme al modello che, sottoscritto dalle Parti, è allegato al presente Contratto per farne parte integrante (Allegato A4), avente efficacia e validità dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
Art. 14. Vigilanza e controlli.
14.1. Considerate le caratteristiche dell’Esercizio commerciale, MODENA PARCHEGGI mantiene il diritto di verificare, tramite propri incaricati, compatibilmente con le esigenze della gestione e senza arrecare disagi al GESTORE, lo standard di gestione e lo stato di conservazione della Porzione immobiliare, segnalando eventuali disfunzioni e disservizi con le opportune prescrizioni.
14.2. Il GESTORE prende atto ed accetta altresì che il Concedente mantiene poteri di vigilanza e controllo sulla gestione degli esercizi interni, con piena facoltà di segnalare disfunzioni e disservizi e di impartire motivate prescrizioni per la loro eliminazione.
14.3. La mancata ottemperanza da parte del GESTORE alle prescrizioni ad esso impartite ai
sensi del presente articolo, costituisce grave inadempimento e autorizza MODENA PARCHEGGI a risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 15.
Art. 15. Inadempimenti. Risoluzione.
15.1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 14, in tutti i casi di inadempimento al presente Contratto, MODENA PARCHEGGI diffida per iscritto (a mezzo raccomandata a.r.) il GESTORE ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, entro un termine di 15 giorni, fatta salva l’indicazione di un minor termine in caso di inadempimenti che possano compromettere la qualità e la funzionalità dell’Esercizio commerciale in considerazione della sua particolare natura. Qualora il GESTORE non ottemperi, tempestivamente alla diffida, MODENA PARCHEGGI potrà dichiarare risolto il Contratto, con semplice comunicazione scritta (a mezzo raccomandata a.r.).
15.2. MODENA PARCHEGGI ha facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile, con semplice comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r., in conseguenza dei seguenti gravi inadempimenti:
(a) cessione del presente Contratto, o trasferimento a qualsiasi titolo dei diritti ad esso connessi, in violazione del precedente art. 3.3;
(b) perdita dei requisiti per la gestione dell’Esercizio commerciale, compresi i requisiti di carattere morale e professionale;
(c) violazione di norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizio-urbanistica, igienico- sanitaria, inquinamento acustico, destinazione d’uso della Porzione Immobiliare, di sicurezza, di tutela del lavoro e dell’ambiente, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità, allorché abbiano determinato un grave pericolo o prodotto danni a persone o cose o abbiano pregiudicato la regolare gestione dell’Esercizio commerciale;
(d) mancato pagamento delle somme dovute come previsto al precedente art. 6.7;
(e) utilizzo della Porzione immobiliare in maniera difforme rispetto alle previsione di Contratto o non conforme a norme di legge;
(f) mancata ottemperanza alle prescrizioni di MODENA PARCHEGGI e/o del Concedente di cui al precedente art. 14.3;
(g) violazione degli obblighi di garanzia di cui al precedente art. 13.
15.3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l’affidamento della gestione dell’Esercizio commerciale ed i relativi diritti debbono intendersi immediatamente ed automaticamente estinti, con diritto di MODENA PARCHEGGI di trattenere definitivamente la cauzione o di escutere la relativa fideiussione, a titolo di penale, fermo restando l’obbligo del GESTORE al risarcimento del maggior danno. Ogni autorizzazione verrà trasferita o rientrerà in capo a MODENA PARCHEGGI e/o al Concedente ed il GESTORE dovrà liberare immediatamente la Porzione immobiliare da persone e cose di sua pertinenza, ai sensi del successivo art. 17.
Art. 16. Estinzione del Contratto per fatto del Concedente.
16.1. Il GESTORE prende atto ed accetta che in caso di revoca della Concessione o di sua risoluzione per inadempimento del Concedente, tali eventi saranno considerati condizione
risolutiva del presente Contratto, che perderà efficacia contestualmente al verificarsi degli eventi medesimi.
16.2. In tal caso il GESTORE rinuncia a qualunque pretesa, richiesta o indennizzo a carico di MODENA PARCHEGGI.
Art. 17. Estinzione del Contratto e restituzione della Porzione immobiliare.
17.1. In tutti i casi di estinzione del presente Contratto cessa il diritto alla gestione dell’Esercizio commerciale da parte del GESTORE.
17.2. Dopo aver rimosso gli arredi, le attrezzature mobili e i beni in genere di sua proprietà,
nei tempi tecnici ordinariamente necessari, il GESTORE dovrà assicurare il pieno e tempestivo reintegro della Porzione immobiliare nella disponibilità di MODENA PARCHEGGI, senza oneri o spese per quest’ultima, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d’uso.
17.3. A tal fine, considerata la natura dell’Esercizio commerciale e la funzione della Porzione immobiliare ad esso strumentale, il GESTORE dichiara espressamente e riconosce che, alla cessazione del presente rapporto contrattuale per qualsivoglia motivo e/o causa, non avrà diritto né farà valere qualsivoglia pretesa o eccezione a qualsivoglia titolo, ragione o causa, e così per indennizzo, risarcimento, rimborsi, avviamento od altro nei confronti di MODENA PARCHEGGI e comunque vi rinuncia fin d’ora irrevocabilmente. Le Parti danno atto che l’esposta dichiarazione del GESTORE riveste carattere essenziale e di essa si è tenuto conto nella definizione degli aspetti economici del presente rapporto contrattuale.
17.4. Decorso un termine ragionevole per la restituzione della Porzione immobiliare, non superiore a 30 gg. dalla estinzione del presente Contratto, ferma restando ogni azione di MODENA PARCHEGGI diretta ad ottenere la restituzione della stessa, il GESTORE dovrà corrispondere a MODENA PARCHEGGI una penale pari ad Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella sua liberazione, salvo il diritto di MODENA PARCHEGGI di trattenere definitivamente la cauzione o di escutere la relativa fideiussione e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
17.5. In ogni caso di estinzione del presente Xxxxxxxxx, il GESTORE sarà tenuto a consentire la visita da parte dei potenziali subentranti 3 volte alla settimana negli ultimi 6 mesi di vigenza del Contratto, secondo modalità di orario che saranno ragionevolmente concordate tra le Parti.
17.6. Ogni autorizzazione ceduta al GESTORE per l’Esercizio commerciale rientrerà in capo a MODENA PARCHEGGI e/o al Concedente ed il GESTORE dovrà liberare immediatamente la Porzione immobiliare da persone e cose di sua pertinenza.
Art. 18. Elezione di domicilio. Comunicazioni.
18.1. Ai fini del presente Contratto le Parti eleggono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 (Elezione di domicilio) del Codice Civile, il loro domicilio speciale come segue:
- MODENA PARCHEGGI, con sede in 41012 Carpi, Xxx X. Xxxxxxxx x. 0; n. fax
;
- ALFA, con sede in , Via n. ; n. fax
18.2. Qualsiasi comunicazione, relativa al presente Contratto, dovrà essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata a.r., anticipata a mezzo fax agli indirizzi sopra specificati.
Art. 19. Imposte, tasse e registrazione.
19.1. Tutte le spese ed i relativi accessori, afferenti l’assolvimento dell’imposta di bollo, di quietanza, di esazione del corrispettivo, ivi compresi i diritti di banca o altro, sono ad esclusivo carico ed onere del GESTORE.
19.2. Le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette all’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto; pertanto l’imposta di registro si applica in misura fissa.
19.3. Alla registrazione, se ed in quanto dovuta, provvederà MODENA PARCHEGGI, mentre la relativa imposta ed accessori anche per le eventuali proroghe future sono a carico del GESTORE.
Art. 20. Controversie.
20.1. Qualora la natura e l’oggetto della controversia insorta tra le Parti siano tali da poter essere agevolmente risolte con il supporto tecnico specialistico di un terzo, è data facoltà alle Parti di comporla amichevolmente, rimettendone la risoluzione al terzo nominato di comune accordo, ai sensi dell’art. 1349 c.c..
La decisione del terzo sarà in tal caso vincolante per le Parti.
20.2. Il mancato esperimento della procedura di cui al precedente art. 20.1 non comporta l’impossibilità di agire in giudizio e/o l’improcedibilità dell’azione.
Tutte le controversie che possono sorgere tra le Parti in ordine al presente Contratto, inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, decadenza, nessuna esclusa, saranno devolute alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria .
Foro competente sarà quello di Modena.
Art. 21. Pattuizioni finali.
Qualunque eventuale modifica e/o aggiunta al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto scritto e debitamente sottoscritto dalle Parti e potrà essere provata solo per iscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1352 (Forme convenzionali) del Codice Civile.
Art. 22. Allegati.
Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti Allegati sottoscritti dalle Parti:
- ALLEGATO A1 – Planimetria della Porzione immobiliare;
- ALLEGATO A2 – Scheda tecnica della Porzione immobiliare;
- ALLEGATO A3 – Schema di regolamento di Gestione;
- ALLEGATO A4 – Schema di garanzia fideiussoria – garanzia fideiussoria.
Carpi,
MODENA PARCHEGGI S.p.A. ALFA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1342 (Condizioni generali di contratto) del Codice Civile le Parti dichiarano di approvare tutte le clausole del presente Contratto ed in particolare, specificamente, le seguenti condizioni generali di contratto:
- articolo 3.3. Oggetto del contratto.
- articolo 5.2. Durata.
- articolo 6.8. Corrispettivo e pagamenti.
- articolo 7 Modalità di gestione dell’Esercizio commerciale.
- articolo 10.2. Consegna e uso della Porzione immobiliare.
- articolo 11.3. Manutenzioni, addizioni e migliorie.
- Articolo 16 Estinzione del Contratto per fatto del Concedente.
- articolo 17.3. Estinzione del Contratto.
- articolo 20. Controversie.
ALFA