RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
1) INADEMPIENZE CONTRATTUALI 3
1.1) Inadempienza del Trasportatore 3
1.1.1) Specifiche di pressione 3
1.1.2) Specifica di qualità 3
1.1.3) Mancata erogazione della prestazione 3
1.1.4) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 7
del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto” 4
1.1.5) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 8
del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto” 4
1.1.6) Xxxxxxx nella messa a disposizione della capacità di trasporto in relazione alla connessione di produzioni di biometano 5
1.2) Inadempienza dell'Utente 5
1.2.1) Specifiche di pressione 5
1.2.2) Specifica di qualità 6
1.2.3) Conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione 6
1.3) Gestione e manutenzione delle stazioni di misura ed utilizzo dei dati rilevati 7
1.4) Responsabilità in relazione al servizio di odorizzazione 7
1.4.1) Utente 7
1.4.2) Trasportatore 8
2) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' 9
2.1) Dolo/colpa grave 9
2.2) Esclusione di responsabilità 9
3) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO 9
3.1) Cause 9
3.1.1) Perdita dei requisiti di accesso 10
3.1.2) Procedura concorsuale 10
3.1.3) Mancato pagamento 10
3.1.4) Utilizzo improprio del sistema informativo 10
3.2) Importi maturati 10
3.3) Escussione delle garanzie prestate 11
3.4) Risoluzione da parte dell'Utente 11
3.5) Risoluzione contrattuale da parte dell’Utente ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della
DELIBERA N°168/06 12
3.6) RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELL’UTENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10 12
3.6.1) Risoluzione contrattuale da parte dell’Utente ai sensi del comma 10.5 della Delibera ARG/gas 02/10 13
3.6.2) Oneri connessi alla risoluzione anticipata del Contratto di trasporto 14
4) FORZA MAGGIORE 15
4.1) Definizione 15
4.2) Cause 15
4.3) Effetti 15
4.4) Notifica 16
4.5) Impatto sui corrispettivi di trasporto 16
4.6) Impatto sulla penale di cui all’Articolo 10 comma 2 della Delibera n°168/06 16
4.7) Impatto sulla penale di cui all’Articolo 10 comma 4 della Delibera ARG/gas 02/10 16
5) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 17
5.1) Competenze dell'Autorità 17
5.2) Disposizioni transitorie 17
5.2.1) Esame preventivo 17
5.2.2) Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale 17
5.2.3) Arbitrato tecnico 17
5.2.4) Applicazione 18
6) CESSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO 18
1) INADEMPIENZE CONTRATTUALI
1.1) Inadempienza del Trasportatore
1.1.1) Specifiche di pressione
Qualora il gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme ai valori di pressione minima contrattuale, così come previsto nel paragrafo 2 del capitolo “Pressioni di consegna e riconsegna”, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato al Trasportatore stesso e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 1.1.3), avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore.
Ai fini del presente paragrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più punti aggregati contrattualmente in un singolo Punto di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima indicata da Snam Rete Gas all’operatore della rete a valle del Punto di Riconsegna.
1.1.2) Specifica di qualità
Qualora il gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il fuori specifica rilevato al Trasportatore stesso ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale gas.
L’Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 1.1.3), avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore - fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.
Resta fermo che il Trasportatore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o effetti derivanti dalla riconsegna di gas contenente elementi o composti non previsti dalla Specifica di Qualità di cui all’Allegato 11/A.
1.1.3) Mancata erogazione della prestazione
Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore e fatto salvo quanto previsto al Capitolo 14, paragrafo 3.3, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di gas da parte dell’Utente, l’Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato
da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2: nello stesso periodo non troveranno inoltre applicazione nei confronti dell’Utente, in relazione alla mancata prestazione, i corrispettivi di disequilibrio di cui al paragrafo 3.6.1 del capitolo “Bilanciamento”.
1.1.4) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 7 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”
Ai sensi dell’Articolo 10.2 della Delibera n°168/06, in caso di ritardo da parte del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”, il Trasportatore stesso corrisponde all’Utente, a titolo di penale, un ammontare pari a:
P = 1,5 * CPe* Q* ggR
T ggA
dove:
CPe è il corrispettivo unitario di capacità di trasporto relativo al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, di cui al paragrafo 7.3.3 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”;
Q è la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in kWh/giorno;
ggR è il numero di giorni di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”;
ggA è il numero di giorni dell’anno in cui è compresa la data definitiva di messa
disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”.
Con riferimento ai Contratti di Trasporto di durata annuale, detto ammontare non è superiore al ricavo relativo alla quota della componente di capacità del Contratto di Trasporto stesso.
1.1.5) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 8 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”
Ai sensi dell’Articolo 10.4 della Delibera ARG/gas 02/10, fatti salvi i casi di Forza Maggiore, in caso di ritardo da parte del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso un Punto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel medesimo Contratto, il Trasportatore corrisponde all’Utente, entro i tre mesi successivi alla data effettiva di messa a disposizione della capacità di trasporto oggetto del ritardo, a titolo di penale, un ammontare pari a:
P = CPe/u * Q* ggR* (1 + 0,05 * mmR )
T ggA
dove:
CPe/u
è il corrispettivo di capacità di trasporto relativo all’anno in cui ricade la data
effettiva di messa a disposizione della capacità di trasporto;
Q è la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in kWh/giorno;
ggR è il numero di giorni di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto oggetto del Contratto di Trasporto, rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto stesso;
ggA è il numero di giorni dell’anno in cui è compresa la data definitiva di messa disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto;
mmR è il numero di mesi, o frazione di essi, successivi al ventiquattresimo mese
precedente alla data prevista di messa a disposizione della capacità, rispetto alla data in cui è trasmessa la comunicazione del ritardo da parte del Trasportatore ai soggetti interessati. Il valore mmR è compreso tra 0 e 24.
L’ammontare PT non può in ogni caso essere superiore al valore del Contratto di Trasporto.
1.1.6) Xxxxxxx nella messa a disposizione della capacità di trasporto in relazione alla connessione di produzioni di biometano
Ai sensi della Delibera 46/15, articolo 27, comma 2, laddove la realizzazione di una connessione alla rete di un impianto di biometano avvenga oltre i termini previsti dal contratto di allacciamento di cui al precedente Capitolo 6, il Trasportatore corrisponde al richiedente a titolo di indennizzo un ammontare pari al valor massimo tra 35 euro/giorno per il numero dei giorni lavorativi del periodo in cui è perdurato il ritardo fino a un massimo di 120 giorni, e il 5% dell’importo dell’eventuale contributo richiesto per la realizzazione della connessione di cui al Capitolo 6. Tale ammontare sarà corrisposto mediante emissione della relativa nota di credito secondo le modalità di cui al Capitolo 18. L’indennizzo è escluso in tutti i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di Forza Maggiore o a cause imputabili al richiedente o a terzi.
1.2) Inadempienza dell'Utente
1.2.1) Specifiche di pressione
Qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata o presso un Punto di Consegna contrattualmente aggregato ad altri risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione minima contrattuale, così come previsto al paragrafo 1 del precedente Capitolo 12 “Pressioni di consegna e riconsegna”, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell’Utente, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato all'Utente stesso e, oltre ad essere sollevato dall’obbligo di vettoriamento dei quantitativi di gas programmati dall’Utente al Punto di Entrata per il giorno in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall’effettiva pressione di consegna, avrà diritto
a ridurre l'immissione del gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.
Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell’Utente - saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.
1.2.2) Specifica di qualità
Fatto salvo quanto specificamente previsto in relazione alle produzioni di biometano, qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità di cui all’Allegato 11/A del Codice di Rete, il Trasportatore provvederà ad intercettare il gas fuori specifica, fatti salvi i casi in cui sia possibile rendere il gas naturale compatibile con la Specifica di Qualità attraverso un’opportuna miscelazione.
Nei casi di fuori specifica, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell’Utente, il Trasportatore provvederà a darne comunicazione scritta.
In relazione alle produzioni di biometano, ai sensi della Delibera 46/15, il Trasportatore provvede, in tutti i casi di fuori specifica, all’intercettazione immediata dell’immissione. A seguito dell’intercettazione, il Trasportatore provvederà a darne comunicazione agli Utenti interessati specificando il/i parametro/i di qualità fuori specifica. Il Trasportatore provvederà alla riapertura del Punto di Consegna solo in caso di esito positivo delle verifiche di cui al Capitolo 10 effettuate presso l’impianto interessato ovvero a seguito del ripristino di valori conformi alla Specifica di Qualità.
Per tutto il periodo intercorrente tra l’intercettazione del flusso di biometano e la riapertura del Punto di Consegna, il Trasportatore sarà sollevato dall’obbligo di vettoriamento dei quantitativi di gas programmati dagli Utenti al Punto di Entrata, nonché dall’obbligo della presa in carico del gas.
Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell’Utente - saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.
1.2.3) Conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione
Per la correttezza dei dati in base ai quali, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Rete, è effettuata la verifica di conformità del gas alla Specifica di Qualità e di pressione, è responsabile il Trasportatore qualora sia proprietario dell’impianto di misura presso cui vengono rilevati.
Qualora il Trasportatore non sia il Titolare dell’impianto di misura, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale assumerà la piena responsabilità sia della tempestività della comunicazione che della correttezza e
completezza dei dati stessi, fatto salvo quanto previsto in relazione al sistema di monitoraggio della pressione di cui al precedente Capitolo 12, paragrafo 2.
In relazione ai Punti di Consegna laddove il Trasportatore non sia il Titolare dell’impianto di misura, ai fini della conformità dei dati alla Specifica di Qualità, il Trasportatore si riserva di effettuare verifiche e controlli anche sulla base di rilevazioni presso proprie apparecchiature.
In relazione ai dati di cui al presente paragrafo trova applicazione quanto previsto al precedente Capitolo 10, paragrafo 5.
1.3) Gestione e manutenzione delle stazioni di misura ed utilizzo dei dati rilevati
Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.
Con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto l'Utente garantisce altresì al Trasportatore la possibilità di accedere in sicurezza in qualsiasi momento alle apparecchiature della stazione di misura, qualora la stessa non sia di proprietà del Trasportatore, per il rilevamento dei per le opportune verifiche dell’impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura e del relativo stato di manutenzione , nonché per l’installazione e gestione di eventuali apparecchiature di proprietà del Trasportatore.
In relazione agli impianti di misura non di proprietà del Trasportatore si applica quanto previsto al capitolo 10, paragrafo 5.
In assenza di esplicita autorizzazione del proprietario dell'impianto, il Trasportatore non potrà comunicare a terzi informazioni relative l'impianto di misura, ad eccezione della comunicazione agli Utenti dei dati inclusi nei verbali di misura.
Il Trasportatore non assume responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente o di terzi dei dati di misura che quest'ultimo abbia rilevato presso l'impianto per i propri fini di fatturazione al Cliente Finale e/o per i conseguenti adempimenti fiscali.
1.4) Responsabilità in relazione al servizio di odorizzazione
1.4.1) Utente
L’Utente è responsabile:
⮚ di informare il Cliente Finale direttamente allacciato alla rete di trasporto circa le disposizioni in materia di odorizzazione e circa le informazioni e le dichiarazioni da fornire al Trasportatore;
⮚ di fornire al Trasportatore e mantenere aggiornata l’indicazione della categoria d’uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto presso cui è titolare di capacità, secondo le modalità e i termini indicati nel presente Codice e nelle procedure pubblicate sul proprio sito Internet;
⮚ della veridicità, correttezza e completezza delle dichiarazioni e informazioni fornite al Trasportatore ai sensi del presente Codice di Rete in relazione alla categoria d’uso di cui al TISG del Cliente Finale;
⮚ di assicurare al Trasportatore e/o a soggetti terzi da questo incaricati la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso in sicurezza all'impianto di odorizzazione per l’esercizio delle attività di competenza;
⮚ di dare tempestiva comunicazione al Trasportatore in caso di modifica impiantistica da parte del Cliente Finale che comporti un mutamento e/o integrazione della categoria d’uso del Punto di Riconsegna. Resta inteso che fino alla disponibilità all’esercizio dell’impianto di odorizzazione il Cliente Finale non potrà utilizzare il gas per uso diverso da quello dichiarato in precedenza; in caso contrario, il Trasportatore procederà all’attivazione della procedura di discatura e solo a seguito della disponibilità all’esercizio dell’impianto di odorizzazione. È fatto salvo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 3.11.1.
1.4.2) Trasportatore
Il Trasportatore provvede:
⮚ all’odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas per i quali l’Utente abbia dichiarato la categoria d’uso di cui al TISG descritta al Capitolo 3, paragrafo 3.11, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.11.1;
⮚ alla realizzazione (o adeguamento) e alla gestione dell’impianto di odorizzazione nel rispetto delle condizioni di cui al presente Codice di Rete;
⮚ alla pubblicazione e all’aggiornamento delle informazioni pervenute dall’Utente circa la categoria d’uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna,
⮚ alla pubblicazione dei Punti oggetto del Piano di adeguamento di cui alla RQTG in esito alle attività previste dalla medesima deliberazione;
⮚ alla pubblicazione delle soluzioni tecnico/applicative adottate per l’odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna, ai sensi della RQTG.
Il Trasportatore non risponde, anche nei confronti di soggetti terzi, della veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni funzionali all’odorizzazione al Punto di Riconsegna presso il Cliente Finale.
Il Trasportatore non assicura il servizio di odorizzazione in tutti i casi di:
⮚ mancato accesso in sicurezza all'impianto di odorizzazione per il proprio personale e/o per i soggetti incaricati dal Trasportatore stesso;
⮚ danneggiamento da parte di terzi di apparati e strumentazione funzionale alla rilevazione dei dati di odorizzazione del Trasportatore;
⮚ impianti presenti nella titolarità del Cliente Finale ritenuti non idonei da Snam Rete Gas ai fini del servizio di odorizzazione.
In tal casi il Trasportatore effettuerà le opportune segnalazioni all’Autorità per i seguiti di competenza nonché procederà ad avviare le procedure per la chiusura del Punto di Riconsegna ai sensi del Capitolo 6. Resta fermo che in tali casi Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità per eventuali effetti o danni nei confronti dell’Utente o di terzi derivanti dalla mancata prestazione dei servizi.
Il Trasportatore non effettua il servizio di odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas per
i quali l’Utente non abbia comunicato alcuna categoria d’uso di cui al TISG ai sensi della delibera 250/2015/R/gas, secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3.
Il Trasportatore procederà in ogni caso a segnalare tali Punti di Riconsegna all’Autorità. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità per eventuali effetti o danni nei confronti dell’Utente o di terzi derivanti dalla mancata comunicazione da parte dell’Utente.
2) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
2.1) Dolo/colpa grave
La responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell’altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.
2.2) Esclusione di responsabilità
Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 2.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una parte nei confronti dell’altra per:
⮚ danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
⮚ lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
⮚ danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine
Ciascuna parte resta espressamente manlevata da parte dell’altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.
3) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
3.1) Cause
Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:
1) perdita dei requisiti di accesso da parte dell'Utente;
2) procedura concorsuale a carico dell'Utente;
3) mancato pagamento;
4) utilizzo improprio del sistema informativo;
5) tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice, in cui la risoluzione del Contratto di Trasporto sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dall’Utente con la sottoscrizione del Contratto medesimo.
3.1.1) Perdita dei requisiti di accesso
Fatte salve le specifiche disposizioni altrimenti previste dal Codice di Rete, qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l’accesso al sistema, così come indicati nel capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”, e non provveda al ripristino di tale requisito entro il settimo giorno di calendario successivo alla data di comunicazione di avvenuta perdita dei requisiti trasmessa da Snam Rete Gas all’Utente con anticipo via fax, il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore.
3.1.2) Procedura concorsuale
L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.
3.1.3) Mancato pagamento
L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti anche ad una sola fattura, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso.
Inoltre il mancato pagamento, entro la scadenza, anche di una sola fattura relativa ai corrispettivi di cui ai paragrafi 4.1.2 e 4.1.6, del Capitolo 18, darà diritto al Trasportatore di risolvere il Contratto di Trasporto in via anticipata, mediante invio di comunicazione scritta all’Utente secondo le modalità descritte al Capitolo 5, paragrafo 1.4.5.
3.1.4) Utilizzo improprio del sistema informativo
Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell’Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso ovvero del Sistema, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti. Rientra nella fattispecie descritta l’utilizzo improprio dei sistemi nell’ambito dei processi di prenotazione di cui al Capitolo 9.
3.2) Importi maturati
In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 3.1 l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del Contratto di Trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro
decennali dell’ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall’Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto.
3.3) Escussione delle garanzie prestate
Nei casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ovvero in caso di mancato pagamento delle fatture emesse e/o ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.5 - Snam Rete Gas provvederà ad escutere le garanzie prestate in relazione a tutti gli importi non pagati. L’escussione delle garanzie prestate verrà comunicata da Snam Rete Gas all’Utente in forma scritta.
In particolare, con riferimento al servizio di bilanciamento, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad escutere le garanzie fornite dall’Utente ai sensi di quanto previsto al Capitolo 5 “Conferimento di capacità”, paragrafo 1.4, secondo il seguente ordine di priorità:
- Deposito cauzionale;
- Garanzia bancaria;
- Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia.
L’Utente accetta espressamente che in tutti i casi di mancato pagamento di fatture in ordine al servizio di trasporto e di bilanciamento Snam Rete Gas, previo sollecito, procede immediatamente all’escussione della garanzia prestata dal medesimo Utente, al fine di limitare gli oneri a carico del Sistema.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Trasporto previsti nel presente Capitolo Snam Rete Gas, previa notifica, procede all’escussione di tutte le garanzie prestate dal medesimo Utente sino alla copertura di tutti i crediti in ordine al servizio di trasporto e bilanciamento, al fine di limitare gli oneri a carico del Sistema.
Nel caso in cui l’escussione delle garanzie prestate dall’Utente comporti un introito superiore agli importi dovuti dall’Utente Snam Rete Gas provvederà a restituire all’Utente stesso gli ammontari recuperati eccedenti il credito nei suoi confronti
Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della esposizione dell’Utente in relazione ai servizi di trasporto e di bilanciamento.
Snam Rete Gas provvede inoltre ad applicare quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 1.5.
3.4) Risoluzione da parte dell'Utente
Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere gas nella rete di metanodotti del Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore e all’Autorità nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto: l’Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore gli importi di cui al precedente paragrafo 3.2
Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita da Snam Rete Gas – in tutto o in parte - ad un altro Utente, l’importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all’Utente interessato dalla risoluzione. Resta fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.2 e 3.3.
3.5) Risoluzione contrattuale da parte dell’Utente ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della Delibera n°168/06
Ai sensi dell’Articolo 10.1 della Delibera n°168/06, nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto” e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso sia superiore a due anni, l’Utente può richiedere la risoluzione anticipata del Contratto stesso entro la metà di tale periodo, corrispondendo a Snam Rete Gas un importo pari a:
P = (V
− V )* (GGP − 1)* Q + V * Q
dove:
U max
min
(GGI
− 1)
min
Vmax
Vmin
è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di kWh/giorno; è un ammontare pari a 1.000 euro per milione di kWh/giorno;
GGP è il numero di giorni trascorsi tra la data di sottoscrizione del Contratto di
Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto” e la data della richiesta di risoluzione del Contratto stesso;
GGI
è il numero di giorni del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto” e la data corrispondente alla metà del periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto e la data di messa a
disposizione della capacità indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso;
Q è la capacità di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2
del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”, espressa in milioni di kWh/giorno.
In tutti gli altri casi in cui l’Utente richieda la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto” si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.4.
3.6) Risoluzione contrattuale da parte dell’Utente ai sensi dell’articolo 10 della Delibera ARG/gas 02/10
Ai sensi dell’Articolo 10.3 della Delibera ARG/gas 02/10, l‘Utente ha facoltà di chiedere la modifica o risoluzione del Contratto di trasporto qualora il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto stesso e la data prevista di messa a disposizione della capacità di trasporto sia superiore a due anni.
La richiesta deve essere inviata, pena l’irricevibilità della stessa, entro il termine del giorno che individua la metà del suddetto periodo tramite comunicazione scritta a Snam Rete Gas ed alle altre imprese di trasporto interessate.
In tal caso, al fine dell’accettazione di tale richiesta, l’Utente è tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas, a titolo di penale, un ammontare espresso in Euro pari al minore tra:
⮚ Pmax = Vmax * Q
e
⮚ PU
= 0,2 * CPe/u
* Q + (Pmax
− 0,2 * CPe/u
* Q)* (GGP
(GGI
− 1)
− 1)
dove:
Vmax
è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di Smc/giorno;
Q è la capacità di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, o la capacità eventualmente oggetto di modifica/riduzione, espressa in milioni di kWh/giorno1;
CPe/u
è il corrispettivo di capacità di trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.5.1, relativo al Punto oggetto del Contratto di Trasporto interessato dalla richiesta;
GGP è il numero di giorni trascorsi tra la data di sottoscrizione del Contratto di
Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, e la data della richiesta di risoluzione/modifica del Contratto stesso;
GGI
è il numero di giorni del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, e la data corrispondente alla metà del periodo tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto e la data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto al momento della
sottoscrizione dello stesso (nel seguito: Primo Periodo).
Resta inteso che eventuali oneri sostenuti/impegni di spesa assunti dalle Imprese di Trasporto eccedenti l’ammontare del corrispettivo, sono a carico dell’Utente.
In tutti gli altri casi in cui l’Utente richieda la risoluzione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.1, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.4.
3.6.1) Risoluzione contrattuale da parte dell’Utente ai sensi del comma 10.5 della Delibera ARG/gas 02/10
Qualora nel periodo compreso tra il giorno successivo al Primo Periodo e il 30° giorno antecedente la data di messa a disposizione della capacità come indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso (nel seguito: Data di Messa a Disposizione), ovvero nel periodo tra la sottoscrizione del Contratto e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione ove tale periodo sia inferiore a 2 anni, si verifichino eventi connessi alla realizzazione/potenziamento dell’infrastruttura interconnessa in ragione
1 Fattore di conversione kWh/Smc pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.
dei quali l’Utente richieda la risoluzione del Contratto di trasporto si applicano le condizioni sotto indicate.
La richiesta debitamente motivata deve essere inviata, pena l’irricevibilità della stessa, entro il giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione tramite comunicazione scritta a Snam Rete Gas ed alle altre imprese di trasporto interessate.
A fronte di tale richiesta Snam Rete Gas, sentita l’Autorità, applica all’Utente, in luogo degli importi di cui al precedente paragrafo 3.2, un corrispettivo espresso in Euro pari al minore tra:
• l’ammontare di seguito descritto
II
P = P
+ (V − P
)* (GG P )
UII
max2
C max2
(GG II )
dove:
Pmax2 = Vmax 2 * Q
Vmax 2 è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di kWh/giorno;
VC è il valore del contratto come definito al paragrafo 3.4;
P
GG
II
GGII
e
è il numero di giorni trascorsi tra il giorno successivo al termine del Primo Periodo
e la data della richiesta di risoluzione del Contratto, ovvero tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, e la data della richiesta di risoluzione del Contratto qualora inferiore a 2 anni;
è il numero di giorni del periodo compreso tra il giorno successivo al termine del Primo Periodo e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione, ovvero del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3 e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a
Disposizione qualora inferiore a 2 anni;
• l’ammontare degli oneri complessivamente sostenuti dalle Imprese di trasporto sino alla data di risoluzione anticipata del Contratto nonché degli oneri relativi agli impegni di spesa assunti dalle medesime imprese per la realizzazione della nuova capacità oggetto del Contratto sino alla data effettiva di messa a disposizione della stessa, debitamente documentati.
3.6.2) Oneri connessi alla risoluzione anticipata del Contratto di trasporto
In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto in data antecedente alla Data di Messa a Disposizione, tutti gli eventuali oneri delle Imprese di Trasporto relativi alla realizzazione della nuova capacità che non abbiano concorso alla determinazione del capitale investito riconosciuto, eccedenti gli ammontari corrisposti dall’Utente ai sensi dei paragrafi 3.6 e 3.6.1, saranno considerati ai fini della determinazione dei corrispettivi di trasporto.
4) FORZA MAGGIORE
4.1) Definizione
Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sulla rete di metanodotti del Trasportatore, non imputabile alla parte che la invoca ("Parte Interessata"), che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata previsti nel Contratto di Trasporto fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole.
4.2) Cause
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:
a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
e) ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l’esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d’urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;
f) atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
g) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.
Le parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti del Trasportatore.
4.3) Effetti
La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.
Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.
L'impossibilità di una parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.
4.4) Notifica
La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra parte, in maniera tempestiva:
a) il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel Contratto di Trasporto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.
4.5) Impatto sui corrispettivi di trasporto
In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell’Utente verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva delle prestazioni di trasporto:
⮚ al Punto di Entrata presso il quale, a causa dell’evento di Forza Maggiore, l’Utente riduca l’immissione di gas nella rete del Trasportatore;
⮚ al Punto di Riconsegna presso il quale, a causa dell’evento di Forza Maggiore, il Trasportatore riduca la quantità di gas riconsegnata all’Utente, nonché al Punto di Uscita della RN corrispondente.
Qualora l’evento di Forza Maggiore determinasse l’interruzione totale della prestazione di trasporto in uno dei sopra citati punti, l’Utente sarà sollevato, pro rata temporis, dal pagamento dei corrispettivi ad esso associati.
4.6) Impatto sulla penale di cui all’Articolo 10 comma 2 della Delibera n°168/06
Qualora il ritardo del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 9.2 del capitolo “Conferimento di capacità di trasporto” sia determinato da un evento di Forza Maggiore, la penale di cui al precedente paragrafo 1.1.4 non dovrà essere corrisposta.
4.7) Impatto sulla penale di cui all’Articolo 10 comma 4 della Delibera ARG/gas 02/10 Qualora il ritardo del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso un Punto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 9.3, rispetto alla data definitiva indicata nel Contratto stesso sia determinato da un evento di
Forza Maggiore, la penale di cui al precedente paragrafo 1.1.5 non dovrà essere corrisposta.
5) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
5.1) Competenze dell'Autorità
In caso di controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del Contratto di Trasporto, l’Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell’Articolo 17 comma 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l’esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l’Autorità.
5.2) Disposizioni transitorie
Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto 5.1 che precede le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.
5.2.1) Esame preventivo
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di Trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.
5.2.2) Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale
Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente paragrafo 5.2.1, la decisione sulla controversia potrà alternativamente:
a) essere deferita, previo accordo tra le parti, alla competenza dell’Autorità secondo le modalità previste nello “Schema di compromesso arbitrale” di cui all’Allegato A della Delibera n° 42/05 e successivi aggiornamenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare (Allegato 19/A del presente documento);
b) essere sottoposta da ciascuna delle parti al giudizio dell’Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.
5.2.3) Arbitrato tecnico
Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le parti si accorderanno per sottoporre la controversia stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato.
In caso di mancato accordo tra Trasportatore ed Utente sulla nomina dell'esperto entro
15 giorni dalla comunicazione della parte richiedente, ciascuna delle parti potrà richiedere la nomina al Rettore del Politecnico di Milano. L'esperto così nominato stabilirà le norme procedurali per la risoluzione della controversia garantendo il rispetto del contraddittorio tra le parti.
La decisione di tale esperto si intenderà definitiva e vincolante per le parti, che si impegnano ad osservarla.
5.2.4) Applicazione
Le presenti disposizioni si applicheranno anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da Contratti di Trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.
6) CESSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
Nessuna delle parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell’altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possegga i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.
L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.