CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L SSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
CONVENZIONE MULTIRISCHI PER L SSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
BOCCE
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI
LOTTO UNICO INFORTUNI / RCTO
DECORRENZA : 31.03.2022
SCADENZA : 31.03.2023
POLIZZA INFORTUNI N. : 2022/05/3016034 POLIZZA RC N. : 2022/03/2482764
COMPAGNIA: REALE MUTUA XXX.XX AGENZIA MILANO MAGENTA CIG: 9159359E25
Tra la FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE (F.I.B.) e la Compagnia di Assicurazioni, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente Convenzione per le garanzie contro Infortuni, Responsabilità Civile Generale a favore della F.I.B. dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società e dei suoi Tesserati.
Art. 1 Durata e decorrenza della convenzione
La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1 (uno) , con inizio dalle ore 24.00 del 31 marzo 2022 e termina alle ore 24.00 del 31 marzo 2023. Senza il tacito rinnovo.
Art. 2 Obblighi della Federazione
La Federazione si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle norme federali ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall rt. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall accordo.
Art. 3 Foro competente - clausola arbitrale
La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione a validità, interpretazione, esecuzione e/o scioglimento della presente Convenzione sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo dai primi due.
La Parte che intenda promuovere l arbitrato notificherà all ltra, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina del proprio arbitro. L ltra parte, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta notifica, a sua volta notificherà, a mezzo Ufficiale Giudiziario, atto di nomina dell bitro da lei designato. I due arbitri così nominati dalle parti designeranno, entro 20 giorni dalla notifica del atto di nomina del secondo arbitro, il terzo che presiederà il Collegio. Ove, nei predetti termini, le parti non provvedano alla nomina del proprio arbitro ovvero i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale di Roma.
Salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 806 e seguenti c.p.c. competerà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà dagli stessi ritenuto più opportuno in relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, e disporre in ordine alle spese.
Il Collegio, che avrà Sede in Roma, deciderà in via rituale e secondo diritto e dovrà pronunciare il lodo entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla accettazione salvo proroga del termine.
Salvo quanto sopra convenuto, per le controversie non deferibili ad arbitri è competente in via esclusiva il foro di Roma.
Art. 4 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker Mag SpA fino alla scadenza
i anni successivi il broker è da assegnare, e di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contr n nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte mpresa, prevarranno queste ultime.
nerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo dalle Compagnie di
assicurazione aggiud le del 10% (diecipercento)
da applicarsi ai premi imponibili della Convenzione. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttam ai sensi
Art. 5 Obblig
La società si impegna a fornire alle scadenze annuali al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva;
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed
efficace sinistrosità.
verifica dell'andamento della
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 6 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
straordinario contro le mafie, nonché deleg
Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
t. 3,
commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avva
S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che
bilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la
verno territorialmente competente.
Art. 7 Prescrizione dei diritti
I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (il diritto si fonda art. 2952 del codice civile).
Art. 8 Disposizioni finali
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti alla Coassicuratrici.
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
PER L SSICURAZIONE INFORTUNI, RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI
DEFINIZIONI
Assicurato: la persona o l'ente garantito dalla copertura assicurativa Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l ssicurazione
Società: Compagnia di Assicurazioni
Contraente: la FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE (F.I.B.)
Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società
Tesserato: ogni singolo soggetto od Ente iscritto o aderente alla Contraente
Atleta: Il tesserato che svolge attività sportiva rientrante negli scopi della Contraente a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico.
Dirigente: Il soggetto tesserato con tale titolo
Tecnici: I soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le
a
atleti ed al loro perfezionamento tecnico.
e sportive,
Istruttore Giovanile Il soggetto tesserato che ha il compito di avvicinare i ragazzi provenienti dalle attività promozionali scolastiche allo sport delle bocce.
Istruttore di Specialità Il soggetto tesserato preposto all
bocce, intesi come gesti tecnici e regolamenti agonistici specifici per ognuna delle specialità.
Istruttore Tecnico il soggetto tesserato che può assumere il ruolo di allenatore nei campionati di serie A2 e di vice allenatore nei campionati di serie A e A2, sia maschile che femminile, in qualsiasi specialità. Può svolgere il ruolo di Tecnico nei Campionati di promozione.
Allenatore il soggetto tesserato che assume il ruolo di allenatore nei campionati di serie A/ A2, sia maschile che femminile, in qualsiasi specialità.
Beneficiari: l ssicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato
Franchigia: è l'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico che per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.
Massimale: è l'importo massimo della prestazione della Società
Scoperto: è l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.
Infortunio: ogni evento improvviso, che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell ssicurato, dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per quel che concerne
nte l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertata in base alla Tabella A di cui al Decreto del 3-11-2010, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2010, n° 296. S, al netto della franchigia prevista dalla presente convenzione.
Indennizzo
Paralimpici nente l'indennizzo viene calcolato
sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente
-11-2011,
emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 03.02.2012, al netto della franchigia prevista dalla presente convenzione
Ricovero: permanenza in istituto di cura (pubblico o privato) con almeno un pernottamento.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge
all sercizio della professione medica individuale;
Istituto di cura: l ospedale, la clinica universitaria, l istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, all ogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. non si considerano istituto di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Trattamento
chirurgico: provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in Istituto di cura
Day Hospital: struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata a erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica
Soggetti A1: Giocatori appartenenti alla categoria A1/ Arbitri ed Allenatori Nazionali iscritti
Soggetti A: Giocatori di Categoria A.
Soggetti B: Revisori dei Conti, Direttore e Commissari tecnici, Coordinatori Tecnici Regionali, Arbitri, Istruttori, Commissione Direttiva Arbitrale, Commissione Medica, Dirigenti Nazionali, Periferici e Societari, Presidenti
e Delegati Regionali, Segretario Generale, Collaboratori, Presidente e Consiglio Federale.
Soggetti C: Tesserati della Categoria B/C/D e Paralimpico Soggetti D: Xxxxxxx Xxxxxxxxx ed
Soggetti E: Tessere Sociali
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 9 Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali F.I.B. abbia ufficialmente aderito.
Art. 10 Assicurazioni per conto altrui
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall ssicurato, così come disposto dall t. 1891 del Codice Civile.
Art.11 Assicurazione obbligatoria degli sportivi
infortuni per atleti, tecnici e dirigenti. Pe Assicuratore e Contraente concorda Assic
salvo il diritto di rivalersi nei confronti della Contraente, per le garanzie previste dal regolamento di attuazione della legge stessa.
Art. 12 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Art. 13 Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l ssicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell ssicurazione ai sensi dell t. 1898 del Codice Civile
Art. 14 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell t. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 15 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio
Premesso che:
- i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
- l importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni premio unitario premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato alla Società per ciascun anno assicurativo;
Si conviene che:
- il conguaglio dei premi in sede di regolazione verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi solo qualora vi sia un incremento nel numero dei soggetti assicurati rispetto al numero preventivato.
Entro la data del 30.05 di ciascun anno la Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero degli Assicurati (iscritti) suddivisi per categoria riferito all anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalle regolazioni attive e passive devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione.
Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il
tto formale un ulteriore termine non inferiore a 30 gg, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a
per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.
Consegu icurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiu dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Allo scadere della presente Convenzione, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regol bbligata
per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 16 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.
Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dal momento in cui consegua il titolo che dà diritto all ssicurazione ai sensi del successivo art.17 itoli che danno diritto all assicurazione della presente Sezione, e scadrà al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del titolo anzidetto.
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker.
In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che se la prima rata di premio viene pagata successivamente alla decorrenza della polizza, comunque entro e non oltre il 30.04.2022, la garanzia per ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del 31.03.2022.
Per il pagamento delle rate successive è concesso il termine di rispetto di 60 giorni.
Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l ssicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo, in data posteriore alla adesione alla Convenzione, ma anteriore alla segnalazione dei nominativi alla Società, quest ultima esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l ventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro. L'assicurazione vale pregiudizialmente, solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi della legge dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla Federazione stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dalla organizzazione della Federazione.
Art. 17 Xxxxxx che danno diritto all assicurazione
Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative è:
Per i tesserati la presenza nel Sistema informatico denominato affiliazione e tesseramento Contraente (raggiungibile dal sito FIB) e/o la tessera nominativa numerata o il documento sostitutivo rilasciato dalla FIB.
Le tessere verranno rilasciate dalla FIB e dalle Società affiliate a questa specificatamente autorizzate attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.
Ai fini assicurativi i documenti sopra indicati sono equipollenti e qualificano il soggetto
fini della presente Convenzione. Per i Soggetti A/B costituisce titolo il presente contratto.
Si prende atto inoltre, che la Federazione Italiana Bocce concede ai tesserati una proroga del
nno successivo al rilascio della tessera, valida come titolo che dà diritto alle prestazioni assicurative. Pertanto, il titolo dà diritto alle prestazioni assicurative si intenderà valido per l
Per le Società la presenza nel Sistema informatico denominato affiliazione e tesseramento della Contraente;
Art. 18 Denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato al Broker entro 30 giorni dall vento ovvero dal momento in cui l ssicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art.1913 e 1915 del Codice Civile.
Art. 19 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all ssicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 Modifiche dell ssicurazione
Le eventuali modifiche dell ssicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 21 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 22 Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali controversie sull interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 23 Rescissione del contratto
La Società può recedere dal contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Articolo 1 Durata e decorrenza della Convenzione .
Art. 24 Dichiarazioni della Società
La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.
Art. 25 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Art.26 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i.
I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice iI Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.
SEZIONE INFORTUNI
Art. 27 Soggetti Assicurati
tutti i Tesserati alla Federazione Italiana Bocce.
Art. 28 Oggetto del rischio
L assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli infortuni che l ssicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva organizzata sotto l egida della Federazione Italiana Bocce, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l ttività agonistica nazionale ed internazionale e comprese le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento. La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività sportiva.
Inoltre le garanzie saranno operanti contro i rischi di infortuni nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della Contraente e delle Società affiliate, e più precisamente in occasione di riunioni, incarichi missioni e relativi trasferimenti, compreso il rischio in itinere, sempreché documentati attraverso verbali, corrispondenza certa con data, atti di repertorio della Contraente e/o delle Società affiliate.
L assicurazione opera a condizione che le attività anzi descritte si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dal regolamento sportivo federale.
L assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e da luogo di svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.
L assicurazione opera a condizione che l infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato all ttività di cui ai precedenti commi, ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell attività stessa
Art. 29 Estensioni di garanzia
Sono compresi in garanzia anche:
1. l sfissia non di origine morbosa;
2. infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze;
3. gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti;
4. l nnegamento;
5. l ssideramento e/o il congelamento;
6. colpi di sole e/o di calore;
7. gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
8. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze anche gravi;
9. le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari
valido solo per la categoria Atleti Assoluti e Giovanili.
Art. 30 Esclusioni
Sono esclusi dall ssicurazione gli infortuni causati:
a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l ssicurato è privo dell bilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l ssicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) dall uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e dall sercizio di sport aerei in genere, salvo quanto previsto al successivo Art. 41 Rischio volo;
c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti, allucinogeni e sostanze psicotrope;
d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
e) dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
f) dalla partecipazione dell Assicurato a delitti dolosi da lui commessi o tentati;
g) da guerra e insurrezioni;
h) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere;
i) da malaria, malattie tropicali e carbonchio;
j) da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell tomo, naturali e/o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X, ecc.);
k) dall ssunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell ordinamento statale o dell ordinamento sportivo, accertate in base alle normative vigenti.
Art. 31 Esonero denuncia di infermità
La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire.
Se l vento indennizzabile a termini di polizza colpisce una persona che non è fisicamente sana si applicherà quanto disposto dall t. 40 Criteri di indennizzabilità.
Art. 32 Esonero denuncia altre assicurazioni
Si dà atto che il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Compagnie per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, lesione, ed indennità di ricovero, ad eccezion fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.
Art. 33 Rinuncia alla rivalsa
L Assicuratore rinuncia, a favore dell ssicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 34 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV.
Il manifestarsi nell ssicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l ssicurazione ai sensi dell t. 1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.
Si intendono inoltre assicurati i soggetti affetti da Trisomia 21.
Art. 35 Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari
A parziale deroga dell rt. 1900 del Codice Civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell ssicurato, del Contraente e del Beneficiario.
A parziale deroga dell rt. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l ssicurato non abbia partecipato.
Art. 36 Infortuni determinati da calamità naturali
Con riferimento all t. 1912 del Codice Civile, si pattuisce l estensione dell ssicurazione agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite:
In caso di evento che colpisca più persone assicurate con la stessa Società l sborso massimo di quest ultima non potrà superare il 10% dei premi del Ramo Infortuni raccolti nell nno precedente l vento, rilevabile nel relativo bilancio di esercizio.
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopraindicato, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti.
Art. 37 Evento con pluralità di infortuni
Nel caso di un evento che colpisca più persone assicurate, l indennizzo dovuto dalla Società non potrà superare complessivamente l importo massimo di Euro 15.000.000,00.
Art. 38 Validità territoriale
L assicurazione è valida in tutto il mondo, con l intesa che la valutazione e la liquidazione dei danni avvengono in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro.
Art. 39 Limite di età
Xxxxx restando i limiti dettati dai Regolamenti Federali, comunque l ssicurazione viene prestata senza limiti di età.
Art. 40 Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all infortunio stesso; pertanto, l influenza che l infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all sito delle lesioni prodotte dall infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
In caso di perdita anatomica e/o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali di cui al successivo Art. 42 lett. c) lesioni, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva (indetta dalla FSN o a cui partecipi la Società Sportiva previa approvazione della Federazione di appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato) iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell infortunio.
Art. 41 Rischio volo
L assicurazione vale anche per gli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi in aereo di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico passeggeri;
da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall ssicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi per aeromobile:
Euro 5.200.000,00 per il caso morte
Euro 5.200.000,00 per il caso invalidità permanente Euro 5.200,00 per il caso inabilità temporanea;
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano i limiti sopra indicati, le somme spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotte in proporzione al rapporto che intercorre tra i detti limiti ed il totale degli indennizzi dovuti.
La garanzia inizia dal momento in cui l ssicurato sale a bordo dell eromobile e cessa al momento in cui ne discende.
Art.42 Prestazioni
a) Morte
Se l infortunio ha come conseguenza la morte dell ssicurato, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell ssicurato in parti uguali.
L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l ssicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai
Beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per la morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente.
b) Morte presunta
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell ssicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società
liquiderà il capitale previsto per il caso morte agli eredi dell ssicurato in parti uguali.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione
dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Nel caso in cui, dopo il pagamento dell indennizzo, risulti che l ssicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l ssicurato potrà far valere i propri diritti per l invalidità permanente eventualmente subita.
c) Lesioni
L Assicuratore corrisponde l indennizzo nella misura prevista come segue:
per i tutti gli Assicurati saranno operanti le prestazioni previste nella tabella lesioni Allegato A del Decreto del 03.11.2010 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20.11.2010 n. 296 alla quale verrà applicato il massimale di riferimento.
per tutti gli Assicurati Paralimpici saranno operanti le prestazioni nella tabella lesioni
cui al Decreto del 06-11-2011, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale 03.02.2012, al netto della franchigia prevista dalla presente convenzione
Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Precisazioni:
Per ttura s intende una soluzione di continuo dell osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell indennizzo.
Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all ssicurato)
Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell indennizzo indicato.
Le fratture scomposte determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
I casi assicurati relativi alle mputazion si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomo-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell indennizzo.
Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un ticolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
Qualora la lesione riportata dall ssicurato produca allo stesso, nell rco dei 60 giorni dall vento, tetraplegia o paraplegia, l indennizzo previsto per la lesione sarà 2 volte
superiore a quanto indicato nella relativa tabella di riferimento.
Per i casi di lesioni legamentose l indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell vento stesso, eccetto per casi di cartilagini di accrescimento ancora aperte deve obbligatoriamente essere
posticipato.
Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l certamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall evento che ne abbia determinato la causa, l ssicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di Frattura dell osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali oss .
In presenza di frattura cranica l indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post- traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni. L indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovra riscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) x xxxx documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.
Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.
Art. 43 Invalidità permanente franchigia assoluta
Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se la percentuale complessiva delle lesioni indennizzabili, accertata secondo i cri c) non supera il 3%.
Qualora la percentuale complessiva delle lesioni ind
da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente.
nente accertato ecceda il 20%, non si darà luogo ad
applicazione di nessuna franchigia.
A deroga di quanto garanzia è prestata senza nessuna franchigia.
Art. 44 Controversie sulla natura degli infortuni
In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull pplicazione dei criteri di indennizzabilità, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell dine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico, a scelta dell ssicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell ssicurato stesso.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l rtamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 45 Pagamento dell indennità
Nel caso di Infortunio il pagamento dell'indennità sarà effettuato in Euro e comunque in Italia.
Art. 46 Estensioni speciali
Perdita dell anno scolastico
Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità delle lesioni, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita dell'anno scolastico, all ssicurato verrà corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.
La predetta garanzia è operante anche nei confronti degli studenti assicurati che frequentano scuole nella Repubblica di San Marino, nonché scuole straniere situate nel territorio della Repubblica Italiana.
Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.
Rischio guerra
A parziale deroga dell rt. 30 lettera g), l ssicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l ssicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l ssicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Rimpatrio salma
In caso di decesso dell Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all stero, la Società, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell infortunio al luogo di sepoltura in Italia.
Rientro sanitario
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall ssicurato in caso di infortunio occorso all stero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.500,00.
Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 42 lett c), per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all ssicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate.
Avvelenamenti
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 42 lett. c), a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate
Assideramento congelamento colpi di sole o di calore
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 42 lett. c), a seguito di ricovero dell ssicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate
Danno estetico
Al soggetto assicurato che non abbia compiuto il 14° anno di età alla data dell infortunio, sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all infortunio subito.
Art. 47) Denuncia degli infortuni
In caso di sinistro, il Contraente e/o l Assicurato e/o i suoi aventi diritto devono:
a) Darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data dell vento e/o dal momento in cui il Contraente e/o l ssicurato e/o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile. La denuncia deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell vento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento; alla stessa, qualora non fosse stato prestato in precedenza, deve inoltre essere allegato il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03; il mancato conferimento del consenso costituisce per la Compagnia legittimo impedimento alla trattazione del sinistro;
b) In caso di sinistro occorso in allenamento anche individuale previsto disposto ed autorizzato o controllato dall organizzazione sportiva, anche per i tramite dei suoi organismi periferici e delle società affiliate o aggregate della Federazione, ai fini dell mmissione del sinistro all indennizzo, la denuncia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell organismo sportivo per il quale l ssicurato è tesserato che attesti, sotto la propria responsabilità , la veridicità della dichiarazione stessa.
c) Documentare, fornendo ulteriori certificati medici il decorso delle lesioni; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze;
d) Trasmettere, in caso di ricovero, copia integrale della cartella clinica e di ogni documento
medico e non;
e) Consentire in ogni caso alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli accertamenti, anche di carattere medico sulla persona dell Assicurato, ritenuti, ad insindacabile giudizio della stessa e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura del sinistro, necessari ai fini dell certamento del diritto all indennizzo ed alla sua quantificazione.
Art. 48) Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell ssicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all rt. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell infortunio.
Art. 49) Rimborso spese mediche ove previsto nella sezione Somme Assicurate -
In caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, la Società rimborsa agli Assicurati il costo delle cure mediche fino a concorrenza, per ogni ev sezione Somme Assicurate.
Per cure mediche si intendono:
a) Spese ospedaliere o cliniche;
b) Onorari a medici e a chirurghi;
c) Spese per il trasporto su ambulanz c
d) Spese fisioterapeut za domiciliare,
da parte di personale sanitario qualificato, purché prescritte dal medico curante;
e) Spese per le prime protesi, escluse comunque le protesi dentarie.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per le operazioni di plastica, salvo quelle necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.
Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende pres 1.000,00 per anno e one.
xxxxxxxx varrà per le spese o eccedenze di urato stesso purché adeguatamente documentate.
Cure dentarie, rese necessarie dall infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l vento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista
I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto di Euro 100,00 per sinistro.
La presente garanzia è prestata senza nessuna franchigia e/o scoperto solo in caso di convocazione in nazionale per gli Atleti da parte della FIB.
Art. 50 Indennità giornaliera da ricovero ove previsto nella sezione Somme Assicurate -
In caso di ricovero in Istituto di cura (pubblico o privato) reso necessario da infortunio, la Società liquiderà la somma giornaliera indicata nella Sezione Somme Assicurate, per ogni giorno di degenza.
L indennità per la diaria da ricovero viene corrisposta per un periodo massimo di 60 giorni e con una franchigia di 3 giorni
Il giorno di ricovero ed il giorno di dimissione saranno considerati come unico giorno.
In caso di Day Hospital la diaria da ricovero si intenderà pari al 50% del valore assicurato.
Detta estensione di garanzia, solo per la categoria Soggetti A e Soggetti C esclusi i tesserati sociali viene liquidata esclusivamente in presenza di IP indennizzabile di grado superiore al 3%.
Art. 51 Indennità giornaliera da gesso - ove previsto nella sezione Somme Assicurate -
In caso d liquiderà la
somma giornaliera indicata nella Sezione Somme Assicurate, per ogni giorno di gesso e/o apparecchio immobilizzatore.
rrisposta per un periodo massimo di 50 giorni, dietro
presentazione di certificato quale
è stato applicato il gesso e/o apparecchio immobilizzante nonché di certificato attestante la data di
Art. 52 Inabilità Temporanea - ove previsto nella sezione Somme Assicurate -
lità temporanea a seguito di infortunio indennizzabile è corrisposta nella misura del 100% per i giorni ale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni e nella misura del 50% per i giorni in cui ha potuto attendere solo in parte alle sue occupazioni. Detta indennità spetta per un periodo massimo di 60 giorni, con esclusione dei primi 5 giorni di inab
denunciato o, in caso di ritardo, dalle ore 24.00 del giorno della denuncia e ces giorno di inabilità.
ALLEGATO A Paralimpici
Allegato relativo alle modalità di indennizzo
L'indennizzo previsto per ciascuna lesione, indicata nella seguente tabella, si calcola sulla base delle percentuali del capitale previsto in caso di morte (ad esempio 150.000 euro). Sulla base della tipologia di atleta l'indennizzo viene modificato rispetto ai normodotati prendendo in considerazione sia la condizione (danno e/o menomazione e/o patologia) determinante la disabilità sia le funzioni fisiologicamente intatte, utilizzando i seguenti coefficienti che "scalano" l'indennizzo sulla base del significato sportivo della struttura/funzione danneggiata. Il primo aspetto da prendere in considerazione è semplicemente di valutare se il danno da indennizzare riguarda una parte precedentemente funzionante o no. Qualora la lesione influisca sulla condizione determinante la disabilità dell'atleta e sulla sua funzionalità nelle comuni attività della vita quotidiana (ad esempio muoversi) e nello specifico sport praticato si applicano i seguenti coefficienti moltiplicativi sulla percentuale di indennizzo che prende in considerazione come la sede della lesione (infortunio) influisce nella vita di relazione e nel contesto specifico in cui l'atleta gareggia.
I disabili fisici', che nei contesti sportivi al di là della peculiarità della condizione disabilitante sono accorpati insieme, per scalare lo specifico livello di lesione vengono classificati sulla base della funzionalità motoria (forza muscolare e/o ambito di movimento articolare in condizioni statiche e dinamiche) in 1O gruppi, dai più gravi ai meno gravi secondo la classificazione del nuoto. Nella classe 1 sono presenti gli atleti con minore funzionalità, nella classe 10 gli atleti con maggiore funzionalità. Nel caso in cui la lesione riguardi una parte del corpo che precedentemente non funzionava nella modalità tipica di un normodotato (ad esempio frattura di femore in un atleta paraplegico) si
applicano direttamente gli indennizzi di seguito elencati aggiungendo una quota maggiorata del 5% negli atleti del Club Paralimpico. Nel caso in cui il danno riguardi una parte prima funzionante si dovrà utilizzare la classificazione citata con il razionale che in primo luogo quella lesione potrebbe incidere sulla vita di relazione del soggetto (attività della vita quotidiana) ed in secondo luogo che più grave la disabilità maggiore il danno relativo su quella funzione e quindi maggiore l'indennizzo. Il valore dell'indennizzo indicato in tabella verrà maggiorato in funzione inversa alla classificazione con un coefficiente oscillante dal 15% (classe 1) al 6% (classe 10) in tutti gli atleti tesserati e dal 25% al 16% negli atleti del Club Paralimpico. Il valore dell'indennizzo così ottenuto è ulteriormente aumentato sulla base dell'impatto della lesione in una funzione specifica dello sport in cui l'atleta gareggia. Il coefficiente moltiplicativo verrà basato sulla classe sportiva dello specifico sport praticato dall'atleta. Tale suddivisione in classi è reperibile sia sul sito del Comitato Paralimpico Internazionale (xxx.xxxxxxxxxx.xxx) che sul sito del Comitato Nazionale (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Ogni atleta per gareggiare deve essere preventivamente classificato. La classificazione è specifica per ogni sport'. Tale indennizzo prende in considerazione come la sede della lesione (infortunio) influisce sul livello e sulla condizione determinante la disabilità dell'atleta e sulla sua prestazione nello specifico sport praticato. I punteggi delle classi vengono ribaltati (il più grave è infatti quello con lesione più bassa) e moltiplicati come percentuali da aggiungere al valore di indennizzo'. Anche tale valore viene raddoppiato nel caso di atleti del Club Paralimpico.
1 I Disabili fisici cioè gli individui con danni di tipo motorio a loro volta sono suddivisi in "Mielolesi" (per lesione traversa del midollo spinale, Tetraplegici e Paraplegici, per spina bifida o per poliomelite) con possibili danni motori e/o sensitivi e/o del sistema nervoso autonomo; Amputati (nei differenti arti ed a differenti livelli) con danni motori e specifiche patologie nei monconi; Cerebrolesi (per paralisi cerebrale
infantile o lesione cerebrale da trauma cranico o altre cause) con danni quali spasticità e/o mancanza di coordinazione e/o atetosi; e "Gli Altri" (soggetti con altre patologie, di interesse neurologico od ortopedico, non incluse nelle precedenti) con variegate possibilità e/o associazioni dei danni citati.
2 Ad esempio nella pallacanestro su sedia a ruote gli atleti sono suddivisi in classi con punteggi da I, i più gravi, a 4,5, i meno gravi.
Per i disabili visivi', nel caso di danni non relativi al sistema visivo, l'indennizzo sarà maggiore rispetto ai normodotati in funzione del livello di danno visivo. L'indennizzo sarà maggiorato del 50% negli ipovedenti con minore danno (B3), del 75% nel caso del gruppo classificato come B2 e del 100% (cioè indennizzo doppio rispetto ai normodotati) nei non vedenti completi (B1). Negli atleti del Club Paralimpico l'indennizzo verrà ulteriormente ampliato del 50% indipendentemente dalla classe. Tale maggiorazione rispetto agli atleti normodotati è, come per i disabili fisici, giustificata dal fatto che la lesione da indennizzare può avere effetti sia nella vita di relazione sia nella prestazione della specifica attività sportiva praticata. Sulla base di ciascuno di questi parametri l'indennizzo potrà essere soggetto a modificazioni. Il razionale citato si applica anche alle seguenti tipologie di atleti disabili. Per il danno riguardante il residuo funzionale visivo l'indennizzo dovrà essere commisurato alla capacità successiva del soggetto di poter partecipare ad eventi sportivi. Qualora ciò diventasse impossibile l'indennizzo dovrà essere dell'ordine del 50% del capitale assicurato (caso morte) in tutti gli atleti tesserati e del 75% nei paralimpici.
Per i disabili uditivi' gli indennizzi indicati di seguito saranno maggiorati del 10% rispetto a quelli in tabella nel caso di danno fisico e pari al doppio dei normodotati in caso di danno neurosensoriale non relativo alla funzione uditiva. Nel caso di danno della funzione uditiva le stesse condizioni previste per i disabili visivi verranno applicate.
Per i disabili mentali gli indennizzi saranno pari al doppio dei normodotati in tutti gli atleti tesserati ed al triplo nei paralimpici. Gli atleti disabili mentali, nonostante la possibile varietà di livelli intellettivi e le diverse patologie determinanti tali disabilità (che possono includere danni funzionali di tipo motorio) non sono attualmente suddivisi in classi. Il criterio di eleggibilità alla partecipazione sportiva (definizione di "ritardo mentale") è il seguente: "funzionamento intellettivo generale" significativamente sotto la media (quoziente intellettivo - Q.I. - approssimativamente di 70 - 75 o inferiore) il quale determini o si associ a difficoltà di adattamento e/o difetti di prestazione che si manifestano inizialmente durante il periodo evolutivo prima dei 18 anni.
3 Ad esempio nel caso di un atleta paraplegico della pallacanestro su sedia a ruote con punteggio I (solo gli arti superiori sono funzionanti ed è mancante la stabilità del tronco e la fimzionalità degli arti inferiori) in cui vi sia un danno agli arti superiori ad esempio la frattura della epifisi prossimale ulna (olecrano o processo coronoideo o incisura semilunare e radiale) in cui l'indennizzo previsto è pari al 4% del capitale assicurato in caso di morte (6000 euro). Tale valore verrebbe aggiunto del 10% secondo la classe del nuoto e del 4,5% secondo l'aggiustamento relativo alla tipica disciplina sportiva. L'operazione sarebbe 6000 + 600 + 270 per un totale di 6870. Tale indennizzo sarebbe raddoppiato nel caso di Atleta Paralimpico (13740 euro).
4 I disabili non vedenti o ipovedenti, che includono patologie a carico dei mezzi diottrici e/o della retina e/o del nervo ottico e/o dell'encefalo, vengono suddivisi in tre classi dove la meno grave (B3) comprende gli atleti la cui acuità visiva nell'occhio migliore sia compresa tra 2/60 e 6/60 o il campo visivo sia compreso tra 5 e 20 gradi.
5 I disabili uditivi, che includono patologie a carico dello specifico organo sensitivo e/o del nervo acustico e/o dell'encefalo devono aver subito la perdita dell'udito di almeno 55 Decibel nell'orecchio migliore, e non vengono suddivisi in classi.
SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI AD ADESIONE
Art. 53 Oggetto della garanzia
Alle condizioni che seguono è data facoltà ai singoli tesserati con la presente polizza (ad eccezione della Categoria A1 e tessera E/L/R Giovanile) che ne facciano espressa richiesta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione.
Art. 54 Adesione alla formula integrativa
Al fine di aderire alla formula integrativa, il singolo tesserato dopo aver provveduto alla compilazione del modulo allegato ed al versamento del relativo premio, dovrà inviare copia degli stessi via e-mail indirizzo xxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
Art. 55 Decorrenza e scadenza della formula integrativa
Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di adesione e scadranno inderogabilmente alle ore 24.00 del successivo 31.03.
Art. 56 Somme Assicurate
Le somme garantite si intenderanno quelle indicate nella successiva sezione Somme assicurate afferenti la formula integrativa prescelta.
Tali somme si intendono in sostituzione a quelle previste dalla copertura di riferimento.
Art. 57 Premi
I premi previsti nella successiva sezione premi vanno pagati direttamente all ssicuratore per il tramite del broker.
Art. 58 INTEGRATIVA SILVER
PREMIO LORDO PRO-CAPITE INTEGRATIVA SILVER EURO 10,00
Art. 59 INTEGRATIVA GOLD
PREMIO LORDO PRO-CAPITE INTEGRATIVA GOLD EURO 15,00
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 60 Descrizione del rischio
L'assicurazione è prestata per tutte le attività inerenti l sercizio, l organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente.
Sono comprese tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di gare, organizzate dalla F.I.B. per proprio conto, dai Comitati Centrali e Periferici, Delegazioni Territ oriali e dalle Società Sportive affiliate ed aggregate.
Art. 61 Oggetto dell assicurazione
Italiana Bocce (organi centrali e periferici) nella sua qualità di Federazione Sportiva. La Società si obbliga a tenere indenne:
o la Contraente, le sue strutture e le Società di Capitali da essa partecipate;
o i tesserati alla FIB;
o le Società affiliate ed aggregate alla FIB;
o I Soggetti A/B/C/D/E
Per quanto siano tenuti a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l ssicurazione.
L Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall INAIL ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 nr. 222.
Art. 62 Limiti Territoriali
La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero. Non saranno risarciti i danni derivanti da condanne punitive e/o esemplari.
Art. 63 Responsabilità civile personale
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale derivante ai tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di gare organizzate dalla Contraente e dai Comitati Centrali e Periferici, dalle Società Sportive affiliate ed aggregate, per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge.
La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti
per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O.
convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di loro.
Per quanto attiene la figura degli istruttori, le garanzie si intenderanno operanti solo ed esclusivamente se all'atto del sinistro, l'assicurato risulti in regola con l'autorizzazione federale e con i corsi di formazione.
Art. 64 Novero dei terzi
Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro - dipendenti e non dipendenti - nei confronti dei quali la Contraente, le sue strutture e le Società affilate ed aggregate alla F.I.B. siano tenute all ssicurazione obbligatoria I.N.A.I.L., quando subiscano il danno in occasione di servizio.
Sono considerati Terzi fra di loro:
i Tesserati, ed i Tesserati stessi aderenti alla F.I.B. nei confronti di quest'ultima, dei Comitati Regionali, Provinciali e delle Società Sportive affiliate ed aggregate;
il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l fettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.
Art. 65 Altre assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti
Qualora a favore dell ssicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:
a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell ssicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l intero danno, la presente Polizza risarcirà l ssicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.
Art. 66 Cumulabilità indennizzo
Ai fini della presente Sezione, qualora il verificarsi di un evento dannoso dia diritto alla liquidazione di un capitale nella sezione infortuni della presente convenzione, la garanzia opererà con una franchigia pari all mporto liquidato dalla Sezione Infortuni.
Art. 67 Gestione delle vertenze e spese di resistenza
La Società assume, fino a quando né ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell ssicurato, designando, previa intesa con lo stesso, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all ssicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa dal danneggiato contro l ssicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza
per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall ssicurato per legali e/o tecnici che non siano designati nelle modalità di cui sopra e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all andamento delle liti giudiziali.
Si precisa che la difesa dell ssicurato viene assunta dalla Società in sede sia civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.
Art. 68 Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
a) le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette alla legge 990 del 24/12/1969;
b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni:
c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) provocati a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
e) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell ssicurato o da questi detenute;
f) da furto;
g) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
h) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
i) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori;
j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;
k) derivanti dalla detenzione o dall impiego di aeromobili;
l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l secuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l ultimazione dei lavori che la
riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all uso od aperta al pubblico;
m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
n) da detenzione od impiego di esplosivi;
o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo,
naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
p) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l mianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
q) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
r) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni
s) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Art. 69 Franchigia
L'assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 250,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose.
Si prende atto tra le parti che la liquidazione dei sinistri verrà effettuata al terzo danneggiato al netto della franchigia prevista dalle condizioni della presente convenzione
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Art. 70 Soggetti assicurati
Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per la Contraente, per i Comitati Centrali e Periferici, per i Comitati Organizzatori Locali, per le Società di Capitali dalla Contraente partecipate, per le Società Sportive affiliate ed aggregate quando svolgono attività organizzate F.I.B.
Art. 71 Oggetto dell'assicurazione -Responsabilità Civile verso figure soggette all assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.)
La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:
- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonchè ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.
Relativamente alla componente "Danno Biologico" l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di 2.582,28 per ogni persona infortunata.
La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
L'assicurazione R.C.O.D. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall INAIL ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 72 Estensione malattie professionali
A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al
D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonchè a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.
L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Art. 73 Esclusioni
La presente garanzia non comprende unicamente i danni:
da detenzione od impiego di esplosivi;
verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l mianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Art. 74 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato
La Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.
Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI GESTIONE IMPIANTI
(Estensione della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi)
Art. 75 Soggetti assicurati
Le garanzie previste nella presente sezione sono operanti per la Contraente, per le sue strutture Regionali e Provinciali, per i Comitati Organizzatori Locali, per le Società di Capitali dalla Contraente partecipate e per tutte le Società Affiliate/Aggregate quando svolgono attività sotto
Art. 76 Collaboratori
La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione nei confronti delle persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere.
Art. 77 Danni da sospensione od interruzione di esercizio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all ssicurato per i danni arrecati a terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. A condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.
La presente estensione di garanzia viene prestata nell mbito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.
Art. 78 Danni da incendio
A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all ssicurato per i danni di cose da terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l sclusione dei danni alle cose che l ssicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
Qualora l Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.
Detta estensione di garan
10% con il minimo di Euro 1.000,00 ed un limite di indennizzo di Euro 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Art. 79 Xxxxx a cose in consegna e custodia
A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende i danni alle cose che l ssicurato abbia in consegna e/o custodia.
Sono comunque esclusi:
i danni alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza;
i danni ai beni strumentali utilizzati per l ttività assicurata.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 150,00 fermo restando che la Società non risponde oltre il 20% del massimale assicurato per uno o più sinistri verificatesi nel corso di uno stesso anno.
Art. 80 Servizi complementari di impianti sportivi
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di impianti sportivi in genere anche
per danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.
Art. 81 Parchi
La garanzia comprende il rischio della proprietà e/o conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite ad attività F.I.B., compresa la manutenzione degli stessi, anche se effettuata attraverso Ditte e/o persone non alle dipendenze e con l uso di macchine e attrezzi sia di proprietà dell ssicurato che di terzi.
Art. 82 Estensione di garanzia
A maggiore precisazione e/o estensione dell oggetto dell ssicurazione si conviene che sono comprese in garanzia i sotto - elencati rischi e/o attività anche cedute in appalto con l intesa che in tal caso la garanzia comprende solo la R.C. dell ppaltante per contratti per un valore massimo di Euro 6 ML
A. servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
B. organizzazione o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l allestimento e lo smontaggio
C. servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
D. operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell ssicurato;
E. conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione e proprietà dei fabbricati in cui si svolge l attività;
F. servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dello stabilimento;
G. servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell ea dell zienda e/o circolo;
H. proprietà ed uso, anche all sterno dell zienda e/o circolo, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
I. operazione di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
J. servizi sanitari prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso, siti all interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliare addetto purché tesserato.
K. esercizio di uffici, depositi, magazzini e dalle attrezzature ivi esistenti, ovunque ubicati sul territorio italiano purché inerenti all attività dichiarata in polizza, esclusa la responsabilità civile professionale derivante dall attività svolta negli stessi.
L. proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva compresi tribune, stadi.
SEZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA CIVILE AD ADESIONE VOLONTARIA PER PERSONALE E PARTECIPANTI NON TESSERATI IN CASO DI GARE O MANIFESTAZIONI
Art. 83 Oggetto della garanzia
Alle condizioni che seguono è data facoltà agli aderenti, che ne facciano espressa richiesta scritta e ne onorino il relativo premio, di integrare le coperture previste nella presente convenzione.
Art. 84 Adesione alla formula integrativa
Al fine di aderire alla formula integrativa, l'aderente dopo aver provveduto alla compilazione del modulo allegato ed al versamento del relativo premio, dovrà inviare copia degli stessi via
email all'indirizzo xxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx con indicazione di:
- Denominazione della manifestazione da assicurare;
- L'elenco nominativo del personale addetto;
- Decorrenza e durata della manifestazione;
- Fotocopia dell'avvenuto versamento al broker a mezzo bonifico bancario, dell'importo del premio dovuto.
Art. 85 Decorrenza e scadenza della formula integrativa
Le garanzie previste dalla formula integrativa decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di adesione.
Art. 86 Premi
I premi previsti vanno pagati direttamente all assicuratore per il tramite del broker.
Il premio minimo per ogni gara o manifestazione è stabilito in Euro 30,00 giornaliere, fino a 30 addetti. Il premio per ogni addetto oltre i primi 30 è stabilito in Euro 0,40 per giornata.
SEZIONE SOMME ASSICURATE
INFORTUNI
SOGGETTI A1 GIOCATORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA A1 ED ARBITRI NAZIONALI ED
ALBO FEDERALE
Morte | Euro | 150.000,00 |
Invalidità Permanente | Euro | 150.000,00 |
Inabilità giornaliera | Euro | 15,00 |
Diaria da ricovero | Euro | 20,00 |
Diaria da gesso | Euro | 20,00 |
Rimborso Spese Mediche | Euro | 5.000,00 |
SOGGETTI A GIOCATORI DI CATEGORIA A
Morte Euro 100.000,00
Invalidità Permanente Euro 100.000,00
Diaria da ricovero Euro 20,00
Diaria da gesso Euro 20,00
SOGGETTI B REVISORI DEI CONTI, DIRETTORE E COMMISSARI TECNICI, COORDINATORI, TECNICI REGIONALI, ARBITRI, ISTRUTTORI, COMMISSIONE DIRETTIVA ARBITRALE, COMMISSIONE MEDICA, DIRIGENTI NAZIONALI, PERIFERICI E SOCIETARI, PRESIDENTI E DELEGATI REGIONALI, SEGRETARIO GENERALE, COLLABORATORI, PRESIDENTE E CONSIGLIO FEDERALE.
Morte Euro 100.000,00
Invalidità Permanente Euro 100.000,00
SOGGETTI C TESSERATI CAT. B/D/C E TESSERATI PARALIMPICI
Morte Euro 80.000,00
Invalidità Permanente Euro 80.000,00
Diaria da ricovero Euro 26,00
SOGGETTI D - TESSERA GIOVANILE ED ISTRUTTO
Morte | Euro | 100.000,00 |
Invalidità Permanente | Euro | 100.000,00 |
Inabilità giornaliera | Euro | 15,00 |
Diaria da ricovero | Euro | 20,00 |
Diaria da gesso | Euro | 20,00 |
Rimborso Spese Mediche | Euro | 3.000,00 |
SOGGETTI E - TESSERE SOCIALI
Morte Euro 80.000,00
Invalidità Permanente Euro 80.000,00
FORMULE INTEGRATIVE
INTEGRATIVA SILVER | CAPITALI INIZIALI ASSICURATI COMPRESI NELLA GARANZIA | TOTALE SOMME ASSICURATE CON INTEGRATIVA SILVER |
TESSERATI CATEGORIA B - C - D E TESSERATI PARALIMPICI | ||
CASO MORTE | 100 | |
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE | ||
DIARIA DA RICOVERO | gg | 26 |
SOGGETTI B | ||
CASO MORTE | ||
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE | 100.000,00 | |
DIARIA DA RICOVERO | Esclusa | 15 |
INTEGRATIVA GOLD | CAPITALI INIZIALI ASSICURATI COMPRESI NELLA GARANZIA | TOTALE SOMME ASSICURATE CON INTEGRATIVA GOLD |
TESSERATI CATEGORIA B - C - D E TESSERATI PARALIMPICI | ||
CASO MORTE | ||
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE | ||
DIARIA DA RICOVERO | gg | 26 |
RIMBORSO SPESE DI CURA | Esclusa | |
SOGGETTI B | ||
CASO MORTE | ||
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE | ||
DIARIA DA RICOVERO | Esclusa | |
RIMBORSO SPESE DI CURA | Esclusa |
SOGGETTI CATEGORIA A | ||
INTEGRATIVA GOLD | CAPITALI INIZIALI ASSICURATI COMPRESI NELLA GARANZIA | TOTALE SOMME ASSICURATE CON INTEGRATIVA GOLD |
CASO MORTE | 100.000 | |
CASO INVALIDITÀ PERMANENTE | 10 | |
DIARIA DA RICOVERO | ,00gg | 26 |
RIMBORSO SPESE DI CURA | Esclusa |
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
TESSERATI
per ogni sinistro 550.000,00
ma con il limite per ogni persona danneggiata di
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di
SOCIETÀ AFFILIATE E AGGREGATE
per ogni sinistro
ma con il limite per ogni persona danneggiata di
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone di
00
CONTRAENTE
per ogni sinistro
ma con il limite per ogni persona danneggiata di
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di
000.000,00
RESPONSABILITA VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
CONTRAENTE, SOCIETÀ AFFILIATE E AGGREGATE
per ogni sinistro
ma con il limite per ogni persona danneggiata di