STATUTO
STATUTO
del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme
Testo vigente dal 1° Settembre 2022
Adottato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con delibera del 12 Aprile 2022 ai sensi dell’art. 37 del presente Statuto.
INDICE
IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO 4
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti 4
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO 4
Art. 4 - Regime della forma pensionistica 4
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione 4
Art. 6 - Scelte di investimento 4
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale 6
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche 6
Art. 11 - Erogazione della rendita 7
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale 7
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie 8
Art. 15 - Assemblea - Criteri di costituzione e composizione 9
Art. 16 - Assemblea - Attribuzioni 9
Art. 17 - Assemblea - Modalità di funzionamento e deliberazioni 9
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione 10
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori 10
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni 10
Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità 11
Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione 12
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni 12
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità 13
Art. 26 - Direttore Generale 13
Art. 27 - Funzioni fondamentali 13
B) GESTIONE PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 14
Art. 28 - Incarichi di gestione 14
Art. 30 - Conflitti di interesse 14
Art. 31 - Gestione amministrativa 14
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio 15
Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio 15
2
Art. 34 - Modalità di adesione 15
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli Associati e dei beneficiari 15
Art. 36 - Comunicazioni e reclami 16
Art. 36-bis - Clausola compromissoria 16
Art. 37 - Modifica dello Statuto 16
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio 16
3
IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
1. Il “Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme” (di seguito, “Fondo”) già denominato Associazione Fondo di Previdenza Bipiemme, costituito con atto pubblico del 29 dicembre 1988, a rogito Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, notaio in Milano, attua la forma pensionistica definita con gli accordi stipulati in data 30 settembre 1988 tra la Banca Popolare di Milano e le XX.XX. Aziendali ed i successivi accordi (di seguito nel complesso denominati “Fonti Istitutive”), nonché quelli eventualmente stipulati per i soggetti di cui al successivo art. 5.
2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano, Piazza Xxxxxxx Xxxx al n. 4.
1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta con personalità giuridica a norma del Codice civile, è dotato di autonomia patrimoniale ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Covip - sezione speciale fondi preesistenti - al n. 1223.
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli Associati di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio; a tal fine provvede alla raccolta della contribuzione, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Associati ed all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente.
2. Il Fondo non ha scopo di lucro.
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
1. La forma pensionistica attuata dal Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione individuale.
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
1. L’adesione alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo e disciplinata dal presente Statuto è libera e volontaria e può essere esplicita ovvero tacita ai sensi dell’art.6, comma 2.
2. Fermo restando il principio di cui al comma 1, possono aderire al Fondo:
- tutti i dipendenti della ex Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. in attività di servizio;
- tutti i dipendenti di tutte le società a suo tempo facenti parte del Gruppo bancario Banca Popolare di Milano, ove siano stati stipulati specifici accordi con le XX.XX. in attività di servizio;
- tutti i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 da Banco BPM S.p.A.;
- tutti coloro che siano alle dipendenze di società appartenenti al Gruppo bancario Banco BPM per le quali siano stati stipulati specifici accordi con le XX.XX..
3. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
Art. 6 - Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in comparti differenziati per caratteristiche, profili di rischio e di rendimento atteso, in modo tale da assicurare agli Associati un’adeguata possibilità di scelta.
La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento atteso.
2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui all’art.12.
3. L’Associato, all’atto dell’adesione, sceglie il comparto o i comparti cui far affluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa.
L’Associato può successivamente variare il comparto o i comparti d’investimento, nel rispetto, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, del periodo minino di permanenza di almeno un anno.
4. L’Associato può suddividere ‘pro quota’ il capitale e le contribuzioni al Fondo tra più comparti di investimento con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed evidenziate nella Nota informativa.
5. L’Associato che intenda modificare la propria scelta deve darne comunicazione al Fondo, accedendo alla sezione riservata del sito del Fondo, entro il 30 novembre dell’anno in cui matura il diritto alla variazione. La scelta avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
I termini che precedono possono essere modificati nell’interesse degli Associati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
1. Le spese per la gestione amministrativa restano a carico degli Associati, come segue:
- per i lavoratori attivi, per coloro che aderiscono al “Fondo di Solidarietà” e non hanno esercitato il riscatto totale della posizione individuale e per coloro che sono pensionati ma non hanno esercitato il riscatto totale della posizione individuale, versamento di un contributo ‘pro capite’ stabilito di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, che ne definisce i criteri e le modalità di prelievo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa;
- il contributo sarà addebitato sulla posizione individuale maturata. A carico dei soggetti che si iscriveranno per la prima volta al Fondo in corso d’anno l’addebito del detto contributo avverrà all’atto del primo versamento dei contributi che affluiranno nelle posizioni individuali;
- il contributo di cui sopra sarà destinato a coprire l’eventuale differenza negativa tra le spese di carattere amministrativo e generali del Fondo ed eventuali entrate derivanti da:
∗ contributi di cui all’art. 8 comma 4 destinati a copertura di oneri amministrativi;
∗ contributi derivanti dall’applicazione dell’art. 12 comma 3, ultimo periodo.
2. Durante la fase di accumulo sono indirettamente a carico degli Associati:
- le commissioni di gestione calcolate in percentuale sul patrimonio gestito e di entità diversa da comparto a comparto. Tali commissioni di gestione possono essere nel tempo soggette a variazioni;
- le commissioni dovute al Depositario;
- le commissioni di negoziazione titoli e, se dovute, le ritenute o imposte previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
1. Il finanziamento del Fondo è attuato mediante i contributi dell’Associato, i contributi dei datori di lavoro e/o attraverso il conferimento, in forma tacita o esplicita, del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e degli Associati è stabilita dalle Fonti Istitutive in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I datori di lavoro e gli Associati, sia in via congiunta fra di loro sia autonomamente, possono effettuare, previ accordi con le XX.XX., contribuzioni di carattere straordinario. Detti accordi, in caso di contribuzione di carattere straordinario che non sia destinata a coprire gli oneri per la gestione amministrativa del Fondo e/o prestazioni accessorie, dovranno prevedere, fra l’altro, i criteri di attribuzione alle posizioni individuali.
4. Il Fondo può ricevere contributi, elargizioni e donazioni da qualsiasi soggetto anche se terzo rispetto alle parti che hanno sottoscritto le Fonti Istitutive ed in qualsiasi forma, purché compatibile con la normativa tempo per tempo vigente e senza vincoli diversi da quelli rappresentati dagli scopi istituzionali.
5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’Associato determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, scegliendo nell’ambito di percentuali intere a partire da un minimo dell’1%, secondo le modalità previste dalle Fonti Istitutive per quanto riguarda la contribuzione effettuata tramite il datore di lavoro. L’Associato può chiedere di variare la percentuale di contribuzione prescelta, in misura corrispondente ad unità intere entro, salva diversa determinazione dal Consiglio di Amministrazione, il 30 novembre di ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, mediante comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo.
6. L’Associato può effettuare ulteriori contribuzioni volontarie secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed evidenziate nella Nota informativa.
7. E’ prevista l’integrale destinazione al Fondo del TFR degli Associati tempo per tempo maturato, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, evidenziati nella Nota informativa.
8. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico dell’Associato né del datore di lavoro, salvo diversa volontà manifestata
dagli stessi. Qualora l’Associato contribuisca al Fondo in misura corrispondente ad una percentuale della retribuzione, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutive.
9. L’Associato che non abbia chiesto il riscatto totale della posizione individuale può proseguire la propria contribuzione al Fondo anche oltre la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare.
10. In costanza del rapporto di lavoro l’Associato ha facoltà di sospendere la contribuzione, di cui al precedente comma 2 a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta cessazione della partecipazione al Fondo.
11. Agli Associati nei cui riguardi trovino applicazione gli strumenti previsti dal D.M. n. 158/2000 recante “Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale dipendente dalle Imprese di Credito”, i connessi Accordi di settore ed eventuali successive modifiche od integrazioni, è consentita la prosecuzione della partecipazione ed il versamento della contribuzione, con esclusione del TFR, secondo gli accordi sottoscritti tra il datore di lavoro ed il lavoratore interessato.
Per tali soggetti è altresì consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo, se non abbiano esercitato il riscatto totale della posizione individuale, a condizione che alla data di iscrizione al Fondo di Solidarietà possano far valere almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare.
12. In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, lo stesso è tenuto a reintegrare entro 30 giorni la posizione individuale dell’Associato corrispondendo al Fondo, oltre all’importo dovuto, gli interessi legali al tasso tempo per tempo vigente. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
13. Le modalità e i termini inerenti alle trattenute dei contributi a carico degli Associati e al versamento al Fondo sia degli stessi, sia del TFR, nonché dei contributi a carico dei datori di lavoro, sono stabiliti dalle Fonti Istitutive ed evidenziati nella Nota informativa.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1. La posizione individuale è costituita dal capitale accumulato di pertinenza di ciascun Associato ed è alimentata dai contributi netti versati, TFR compreso, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle eventuali somme espressamente destinate a copertura delle prestazioni accessorie e delle somme addebitate a fronte delle spese ed oneri di cui all’art. 7.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ciascun comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota, le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato, se disponibile, ovvero al presumibile valore di realizzo determinato attraverso l’applicazione di metodi di stima, modelli di valutazione e/o altre tecniche comunemente utilizzate dagli operatori di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore delle quote e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun Associato, con cadenza mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del D.Lgs 252/2005, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell’Associato.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Associato con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
L’Associato che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’art. 8 comma 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche
2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L’Associato che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L’Associato che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel caso di rendita di cui al precedente comma 3, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’Associato, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’Associato può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell’erogazione della XXXX l’Associato può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’Associato ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
9. L’Associato ha facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Associato il 70% della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335/1995 ed eventuali successive integrazioni e/o modifiche, l’Associato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. L’Associato che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare già istituita alla data di entrata in vigore della L.
n. 421/1992, può chiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L’Associato che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12, commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’Associato è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L’Associato può richiedere l’erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa o in altro documento previsto dalla Covip.
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’Associato può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l’Associato che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
d) riscattare, l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs n. 252/2005;
e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione; tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’Associato; qualora il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995, il Fondo informa l’Associato della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione, di cui alla lett. d).
3. In caso di decesso dell’Associato prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’Associato il Fondo provvede con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Qualora la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi ed il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
L’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
1. L’Associato può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001;
c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze;
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito “Regolamento Anticipazioni”, consultabile sul sito web del Fondo ed evidenziato nella Nota informativa.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’Associato ed in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lett. a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell’Associato con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso sino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie
1. Il Fondo può prevedere a favore degli Associati prestazioni accessorie per i casi di premorienza, di invalidità e per il rischio perdita di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie o licenziamenti per giusta causa, mediante convenzioni assicurative anche “Long Term Care”.
2. Ai fini di cui sopra il Consiglio di Amministrazione tiene conto degli accordi che in materia intervenissero a livello di Fonti Istitutive e può adottare ogni iniziativa necessaria affinché l’Assemblea possa assumere le delibere di competenza.
3. L’adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all’atto dell’adesione o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
4. L’erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposite convenzioni con imprese assicurative.
5. Ove introdotte, le prestazioni accessorie saranno disciplinate dal Consiglio di Amministrazione in apposita regolamentazione, ed indicate nella Nota informativa.
1. Sono organi del Fondo:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 - Assemblea - Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea è composta dagli Associati che risultino tali il primo giorno del mese precedente a quello in cui viene diramata la convocazione di cui all’art. 17.
2. A ciascun Associato è riconosciuto il diritto di voto.
3. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea e può essere portatore di non più di una delega.
Art. 16 - Assemblea - Attribuzioni
1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea in seduta ordinaria delibera:
- sul bilancio annuale ad essa presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione che rappresentano gli Associati;
- sulla nomina dei Sindaci che rappresentano gli Associati;
- sui compensi spettanti al Collegio dei Sindaci;
- sull’attribuzione della funzione di revisione legale dei conti ad una società di revisione o ad altro soggetto abilitato, nonché sulla revoca del relativo incarico e sull’eventuale azione di responsabilità nei riguardi del soggetto incaricato, tenendo conto della proposta e del parere del Collegio dei Sindaci, di cui al comma 2 dell’art. 24;
- sulle azioni di responsabilità nei confronti degli Amministratori;
- sulla proposta del Consiglio di Amministrazione per investimenti immobiliari il cui ammontare ecceda, per singolo investimento, il 5% del patrimonio del Fondo iscritto nell’ultimo bilancio approvato;
- su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:
a) sulle proposte del Consiglio di Amministrazione di modifica del presente Statuto;
b) sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di scioglimento del Fondo;
c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Art. 17 - Assemblea - Modalità di funzionamento e deliberazioni
1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio, entro quattro mesi ovvero, qualora ricorrano particolari ragioni o impedimenti, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza assoluta degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
3. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto della maggioranza degli Associati intervenuti. Trova applicazione l’articolo 21 del Codice civile.
4. Le proposte da sottoporre all’Assemblea straordinaria sono messe a disposizione, anche con modalità telematiche, di tutti gli Associati almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea.
5. Tutti gli Associati possono far pervenire in tempo utile il proprio voto con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto recepimento. I voti cosi ricevuti sono equiparati, ai fini dell’accertamento dell’esito della votazione, a quelli espressi in Assemblea.
Le Assemblee possono essere effettuate anche in modalità esclusivamente telematica.
6. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza assoluta degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
7. L’Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati intervenuti.
Per deliberare lo scioglimento del Fondo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, ai sensi dell’art. 21 del Codice civile.
8. Le Assemblee sono convocate tramite il sito web nonché affissione, nei locali del Banco BPM S.p.A. e delle Società di cui all’art. 5, di avvisi adeguatamente evidenziati, contenenti l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in seconda convocazione, per la quale non può essere previsto lo stesso giorno indicato per la prima convocazione.
9. La convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la prima riunione.
10. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea quando ne ravvisa la necessità o qualora un decimo degli Associati ne faccia motivata richiesta con l'ordine del giorno da sottoporre; in quest’ultimo caso trova applicazione l’art. 20 del Codice civile.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, assistito da un segretario di sua scelta che redige il verbale; il segretario dell'Assemblea straordinaria è un notaio.
12. In caso di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, ovvero in caso di impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità di partecipazione al Fondo.
13. Il Presidente, ove ritenuto necessario, propone all'Assemblea la designazione di scrutatori.
Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da dieci componenti individuati tra gli Associati. La composizione del Consiglio di Amministrazione è caratterizzata dal criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli Associati.
2. I Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro sono direttamente nominati da Banco BPM S.p.A.; quelli in rappresentanza degli Associati sono eletti dall’Assemblea ai sensi dell’art. 16, comma 2.
3. Non possono assumere la carica di Consigliere coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
4. Tutti i Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non trovarsi in presenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità, o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità, comportano la decadenza dalla carica di Consigliere.
6. I Consiglieri durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti/nominati per non più di tre mandati consecutivi; possono, peraltro, essere nuovamente eletti/nominati dopo che sia decorso almeno un triennio dalla conclusione dell’ultimo mandato.
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. La cessazione dei Consiglieri per scadenza del mandato ha effetto nel momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.
2. Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri in rappresentanza degli Associati vengano a cessare per qualsiasi motivo, subentra/subentrano colui/coloro che ha/hanno raccolto il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo eletto. Qualora non sia praticabile detta procedura di sostituzione dovrà essere convocata l’Assemblea per procedere ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti.
3. Qualora vengano a cessare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro, Banco BPM S.p.A. provvederà tempestivamente a nominare il/i sostituto/i e a darne notizia al Presidente del Fondo.
4. I Consiglieri eletti o nominati ai sensi dei commi 2 e 3 scadono insieme con quelli in carica all’atto del loro subentro.
5. Se per effetto dei subentri di cui ai commi 2 e 3 risulta sostituita oltre la metà dei componenti del Consiglio, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni e sollecitare Banco BPM S.p.A. affinché provveda al rinnovo delle nomine di sua competenza di cui al comma 3.
6. Qualora vengano a cessare tutti i Consiglieri, il Collegio dei Sindaci convoca l’Assemblea e sollecita Banco BPM
S.p.A. ai fini delle nomine di rispettiva competenza; il Collegio nel frattempo può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
7. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, con facoltà di deliberare e compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano riservati all’Assemblea, incluso il conferimento di deleghe a propri membri, anche riuniti in apposite Commissioni, o a terzi.
2. In particolare compete al Consiglio deliberare:
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente tra i componenti del Consiglio;
- il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la convocazione dell'Assemblea con il relativo ordine del giorno;
- le modifiche del presente Statuto occorrenti per l’adeguamento a sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della Covip;
- la definizione del modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle Funzioni fondamentali di cui all’art. 27 e, in tale ambito, del sistema di controllo interno e del sistema di gestione dei rischi;
- la definizione delle politiche scritte relative alla gestione dei rischi ed alla revisione interna, con osservanza di quanto disposto nell’art. 27;
- la definizione della politica di remunerazione;
- la definizione della politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- la definizione della politica di gestione dei conflitti di interesse;
- la definizione dei piani di emergenza:
- l’effettuazione della valutazione interna del rischio;
- la definizione della politica d’investimento e del sistema di controllo della gestione finanziaria;
- la definizione dei contenuti delle convenzioni di gestione, delle competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- la definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- la definizione della politica di impegno per gli investimenti azionari;
- la definizione del piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- la definizione del sistema informativo del Fondo e dei presidi di sicurezza informatici;
- l’adozione del Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi, del Regolamento per la gestione dei reclami e del Regolamento Anticipazioni di cui all’art. 13, comma 2;
- la predisposizione della Nota informativa;
- l’istituzione, avuto riguardo ai destinatari ed ai relativi bisogni previdenziali, di comparti del patrimonio diversi per profili di rischio e di rendimento atteso, caratterizzati da linee di investimento distinte e differenziate;
- gli acquisti di immobili, terreni urbani, fondi agricoli sotto forma di quote sociali o partecipazioni azionarie anche totalitarie anche mediante costituzione di Società, ovvero di quote di fondi comuni di investimento immobiliare entro il limite complessivo del 20% del patrimonio, individuando i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e determinandone i poteri;
- la gestione delle risorse di pertinenza del Fondo anche mediante convenzioni con Società di Gestione del Risparmio ovvero con altri soggetti abilitati;
- l’attuazione degli accordi di cui all'art. 5, comma 2, del presente Statuto;
- la nomina del Direttore Generale, ai sensi del successivo art. 26;
- la scelta del soggetto cui eventualmente affidare la gestione amministrativa, la scelta di uno o più soggetti a cui affidare l’erogazione delle eventuali prestazioni accessorie e delle rendite, nonché la stipula delle relative convenzioni, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte, con l’osservanza della normativa tempo per tempo vigente;
- la scelta del Depositario e la stipula della relativa convenzione;
- l’indizione di eventuali referendum consultivi fra tutti gli Associati su temi di interesse comune;
- l’istituzione di Commissioni cui attribuire compiti di controllo, di supporto e di approfondimento di talune attività del Fondo ed eventualmente delegare specifiche funzioni e attribuzioni, con obbligo di riporto sistematico al Consiglio stesso;
- le misure ritenute opportune, comunque conformi ai criteri dettati dalla Covip, di trasparenza nel rapporto con gli Associati e per l’informazione periodica agli stessi circa l’andamento amministrativo e finanziario;
- la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione, per i Consiglieri, i Sindaci, il Direttore Generale ed i titolari delle Funzioni fondamentali;
- la designazione delle persone autorizzate a firmare gli atti e la corrispondenza del Fondo, stabilendone le facoltà;
- ogni altro adempimento necessario per il funzionamento del Fondo, nel rispetto dello Statuto.
3. In presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, il Consiglio ha l’obbligo di riferire alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari.
Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni mediante lettera raccomandata o e-mail o fax contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.
2. Il Consiglio si riunisce almeno sei volte all'anno ed anche più frequentemente qualora il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è inoltre obbligato all'immediata convocazione del Consiglio qualora gliene facciano richiesta almeno tre Consiglieri.
3. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
E' peraltro necessaria la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica per:
1) la convocazione di Assemblea straordinaria;
2) la scelta delle politiche di investimento, delle eventuali connesse scelte di Società cui affidare la gestione degli investimenti, nonché per la sottoscrizione delle convenzioni con le stesse;
3) le iniziative referendarie.
4. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi mediante l’utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza purché risulti garantita, su accertamento di chi presiede la riunione, la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
5. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, firmato da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario, che viene nominato dal Consiglio e può anche non essere membro dello stesso.
6. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Consiglieri.
7. Le funzioni di Consigliere sono prestate a titolo gratuito.
8. Nei confronti dei Consiglieri trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394- bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice civile, nonché ogni altra previsione del Codice civile ad essi direttamente applicabile.
9. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione Europea direttamente applicabili.
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti gli Associati.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione del Fondo; svolge ogni funzione a lui attribuita dalla normativa e dal presente Statuto; in particolare, trasmette alla Covip ogni variazione delle Fonti Istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. Il Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce assumendone tutti i poteri e le funzioni. Nei confronti dei terzi, la firma del Vice Presidente fa prova dell’impedimento del Presidente.
5. Le funzioni di Presidente e Vice Presidente sono prestate a titolo gratuito.
Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 membri effettivi, di cui 2 eletti dall’Assemblea, che elegge anche 1 supplente; a Banco BPM S.p.A. spetta la nomina di 2 membri effettivi e di 1 supplente.
2. Tutti i Sindaci devono essere iscritti all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili, possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità e non trovarsi in presenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
4. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Consigliere.
5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere eletti/nominati per non più di tre mandati consecutivi; possono, peraltro, essere nuovamente eletti/nominati dopo che sia decorso almeno un triennio dalla conclusione dell’ultimo mandato.
6. I diritti, i poteri, i doveri, la responsabilità dei Sindaci e l'attività del Collegio sono regolati dalle disposizioni del Codice civile e dalla normativa vigente in materia.
7. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nel rispetto della partecipazione paritetica della relativa componente. Qualora non sia praticabile detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione e/o nomina limitatamente ai posti vacanti. In caso di cessazione, anche non contemporanea, di più di due Sindaci effettivi, si provvede al rinnovo integrale del Collegio.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del mandato ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Presidente del Collegio dei Sindaci viene nominato dal Collegio stesso nel proprio ambito.
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione o ad altro soggetto abilitato individuato con delibera dell’Assemblea. Il Collegio formula all’Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della Funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404, comma 4, del Codice civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno quattro volte l’anno.
2. Le convocazioni sono fatte, anche in via telematica e comunque con modalità documentabili, dal suo Presidente.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.
Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni del Collegio possono svolgersi mediante l’utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza purché risulti garantita, su accertamento di chi presiede la riunione, la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I Sindaci effettivi devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. I Sindaci sono responsabili in solido con i Consiglieri per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice civile. nonché ogni altra previsione del Codice civile ad essi direttamente applicabile.
1. Il Direttore Generale del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su candidatura e designazione di Banco BPM S.p.A.
2. Il Direttore Generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta il Consiglio di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Il venir meno dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 27 - Funzioni fondamentali
1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le Funzioni fondamentali relative alla Gestione dei rischi ed alla Revisione interna
2. Coloro che svolgono Funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della Funzione di Gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogni qualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore Generale, che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di Revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 28 - Incarichi di gestione
1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione ad uno o più gestori professionali mediante convenzione ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
2. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs 252/2005, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente applicabile ai fondi pensione preesistenti.
4. I soggetti gestori sono individuati con modalità e procedure, decise preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, che rispettino le previsioni della normativa tempo per tempo vigente applicabili ai fondi pensione preesistenti, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali. A tal fine il Consiglio si attiene alle disposizioni emanate dalla Covip.
5. Il Consiglio definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione preesistenti, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.
1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto (“Depositario”) distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, sulla base di apposita convenzione conforme alla normativa tempo per tempo vigente e approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Depositario è scelto con modalità e procedure che rispettano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs 252/2005.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al Depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di Depositario.
5. Gli Amministratori e i Sindaci del Depositario riferiscono senza ritardo alla Covip sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di Depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di danaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub depositario o nell’interesse degli stessi.
Art. 30 - Conflitti di interesse
1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.
Art. 31 - Gestione amministrativa
1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e il Depositario;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli Associati;
e) la gestione delle prestazioni;
f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli Associati e ai beneficiari;
h) gli adempimenti fiscali e civilistici;
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli Associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla Covip, avvalendosi
della collaborazione del Direttore Generale e della Struttura operativa del Fondo ed eventualmente di terzi per la gestione di specifiche attività.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip.
Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno, entro il 30 aprile ovvero, qualora ricorrano particolari ragioni e impedimenti, entro il 30 giugno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Il bilancio, le relazioni del Consiglio, del Collegio dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli Associati possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.
Art. 34 - Modalità di adesione
1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta
dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L’Associato è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata contestualmente al Fondo ed al datore di lavoro, che la sottoscrive; essa, secondo le norme del presente Statuto e della Fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni viene svolta nei luoghi di lavoro, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive, e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive, nonché eventualmente attraverso il sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’Associato all’utilizzo di tale strumento. L’Associato ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’Associato invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’Associato il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’Associato l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L’adesione al Fondo ha decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di ricezione dell’adesione, fatte salve le diverse previsioni di legge circa la decorrenza della destinazione del TFR.
9. L’Associato perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’Associato che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli Associati, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli Associati e dei beneficiari
1. Il Fondo mette a disposizione degli Associati la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto
previsto dalle disposizioni Covip in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo.
I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l’attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli Associati e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
Art. 36 - Comunicazioni e reclami
1. Il Fondo definisce, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Covip, le modalità attraverso le quali gli Associati e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami, riportandole nella Nota informativa.
Art. 36-bis - Clausola compromissoria
1. Qualunque controversia comunque derivante dal rapporto associativo sarà definita -con esclusione di qualsiasi intervento dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria- con decisione inappellabile di un Collegio arbitrale irrituale di equità, composto da tre membri.
2. L'Associato che intenda sollevare una contestazione deve nominare il proprio arbitro e notificare la sua decisione al Fondo, il quale deve provvedere alla nomina di un proprio arbitro entro trenta giorni. I due arbitri così designati nomineranno entro trenta giorni di comune accordo il terzo, con funzione di Presidente del Collegio. In caso di mancato accordo, come pure nel caso di inerzia di una delle parti, l’arbitro mancante o il Presidente del Collegio sarà nominato da Banco BPM S.p.A.
3. Il Collegio arbitrale decide, anche a maggioranza, in veste di amichevole compositore, senza alcuna formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, completata dall'accettazione della nomina da parte del Presidente.
4. Nel caso che nel corso della procedura uno degli arbitri venga a cessare per qualsiasi causa dalla sua carica, sarà sostituito con gli stessi criteri e con le stesse competenze con cui era stato designato.
5. Il Collegio arbitrale comunica alle parti la propria decisione, con lodo assunto secondo diritto, accompagnata da una sintetica motivazione.
6. La decisione arbitrale vincola le parti come se fosse espressione di una loro diretta volontà contrattuale.
7. Per ogni eventuale controversia il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Fondo.
Art. 37 - Modifica dello Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria e sottoposte all’approvazione della Covip. Per le modifiche dell’atto costitutivo e del presente Statuto sono richieste le maggioranze di cui ai commi 6 e 7 dell’art.17.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie come previsto dall’art 20, comma 2, 4° alinea.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea, alla prima riunione utile, nonché di tutti gli Associati e sono trasmesse alla Covip.
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea straordinaria può inoltre deliberare altresì, lo scioglimento del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. L’Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di iniziativa delle Fonti Istitutive.
4. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla Covip tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
5. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Associati e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.