LINEE GUIDA REGIONALI
APPLICAZIONE ARTICOLO 9 DEL CCNL 03/11/2005
Nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle Aziende Ospedaliere, Zone Territoriali ed INRCA, così come previsto dall’articolo 40 del D.Lgs. 165/2001, a seguito del previsto confronto con le XX.XX. della Dirigenza Medica e Veterinaria firmatarie del CCNL 03/11/2005 e rappresentative in campo nazionale, la Regione emana le seguenti Linee Guida di indirizzo alla contrattazione decentrata, in ottemperanza al contenuto dell’articolo 9 del CCNL medesimo.
1. UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 57
L’ammontare economico pari allo 0,32% del Monte Salari (MS) relativo all’anno 2001 è pari ad euro ………………………
Ne deriva che ogni singola Azienda Ospedaliera, Zona Territoriale ed INRCA incrementa il valore economico del Fondo per particolari condizioni di lavoro di cui all’articolo 55 del CCNL a far data dal 01/01/2003 per euro 16,44 x 12 mesi e per ogni dirigente in servizio alla data del 31/12/2001, frazionandoli con le disposizioni di seguito indicate:
a) 4,54 euro mensili x 12 mesi x ciascun dirigente in servizio al 31/12/2001 si costituiscono come ammontare economico da utilizzare per l’incremento delle indennità per turni notturni e festivi (articolo 51);
b) 4,42 euro mensili x 12 mesi x ciascun dirigente in servizio al 31/12/2001 si costituiscono come ammontare economico da utilizzare per l’istituzione dell’indennità ufficiale di polizia giudiziaria (art. 52);
c) 7,48 euro mensili x 12 mesi x ciascun dirigente in servizio al 31/12/2001 si costituiscono come ammontare economico da utilizzare per l’incremento del valore orario dello straordinario.
Ove nelle aziende ed enti non vi siano dirigenti medici e veterinari con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, l’incremento del punto b) è destinato alla quota parte del fondo per il compenso del lavoro straordinario. Inoltre, ove la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 52 non utilizzi completamente la risorsa derivata dalla lettera
b) del presente punto, la parte rimanente è comunque destinata al fondo per le particolari condizioni di lavoro di cui all’art. 55.
Trattandosi di emolumenti a competenza per gli anni 2003 – 2004 – 2005, le somme eventualmente non spese per il pagamento degli istituti previsti (art. 51 – art. 52 – straordinario) si costituiscono come ammontare residuo la cui finalizzazione nel fondo di risultato per l’anno successivo sarà regolata dal Contratto Integrativo Aziendale Decentrato (CIAD).
Art. 57
Risorse economiche regionali
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, al fine di dare attuazione all’art. 55, le Regioni mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente risorse economiche pari allo 0,32% calcolato sul monte salari 2001 da destinare al trattamento economico accessorio dei
dirigenti medici e veterinari. La ripartizione di tali risorse all’interno del fondo per le condizioni di lavoro è indicata nel comma 3 del medesimo articolo.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse economiche occorrenti per l’applicazione del comma 1. L’ammontare del finanziamento aggiuntivo dei fondi aziendali si ottiene applicando il sistema di calcolo per dirigente previsto dall’art. 55 comma 3 ed, al suo interno, le Regioni possono disporre apposite compensazioni tra i vari incrementi sempre nel rispetto del limite massimo di finanziamento del comma 1.
2. REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE MANAGERIALE E FORMAZIONE CONTINUA, COMPRENDENTE L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E LA FORMAZIONE PERMANENTE
Ai fini della realizzazione del comma 3 dell’art. 23 del CCNL …………… ed in particolare per favorire il raggiungimento del n° di crediti minimo previsto dall’attuale legislazione per l’aggiornamento professionale dei Dirigenti, la Regione dispone che le Aziende e/o ZT prevedano l’istituzione di un Fondo per l’Aggiornamento professionale dei Dirigenti, il cui ammontare è pari ad al l’ 1% del MS 2001.
Tale fondo è utilizzato per l’aggiornamento esclusivamente di Dirigenti appartenenti all’area medica e veterinaria. Qualora i progetti ricomprendano figure professionali di aree differenti i loro finanziamenti devono essere integrati da corrispondenti quote economiche provenienti dai rispettivi fondi delle aree di riferimento.
L’ammontare del fondo va destinato per l’anno solare corrispondente a due livelli aziendali: il primo, ricomprendente il 60% dell’ammontare, rimane a disposizione dei dipartimenti per l’aggiornamento delle UU.OO. che vi afferiscono, secondo le modalità individuate dai comitati di dipartimento; il secondo, pari al rimanente 40%, resta a disposizione per iniziative di formazione di interesse aziendale che riguardino l’area medico-veterinaria. A tale proposito, La Delegazione Trattante Aziendale e/o di ZT definirà nel CIAD le iniziative di formazione di interesse aziendale che verranno effettuate con la seconda parte del fondo generale, scegliendo d’intesa con la direzione aziendale le priorità da finanziare.
A fine anno va predisposto un consuntivo delle iniziative svolte e dei crediti ottenuti da parte dell’ufficio formazione della azienda – ZT e lo stesso va verificato in sede di CIAD.
Va consentita la totale utilizzazione dei fondi per l’aggiornamento nell’anno di riferimento.
Ai fini della verifica professionale dei Dirigenti, le Aziende e/o ASL debbono tenere conto del contenuto del comma 4 dell’articolo 23 del CCNL …………; in tal caso non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs.502 del 1992 e, pertanto, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione dei Dirigenti per la durata del presente contratto.
La gestione contabile del Fondo di cui al presente articolo è affidata all’Ufficio di Formazione Aziendale.
Art. 23 Formazione ed ECM
1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.
2. La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera C). Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare, in particolare, il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull’organizzazione del lavoro.
3. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell’art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi comprese quelle eventualmente stanziate dall’Unione Europea. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare, riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33 del CCNL del 5 dicembre 1996 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
4. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs.502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto.
5. Xxx, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000. Il principio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.
3. METODOLOGIE DI UTILIZZO DA PARTE DELLE AZIENDE ED ENTI DI UNA QUOTA DEI MINORI ONERI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE STABILE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
La Regione autorizza la definizione in un apposito Fondo Aziendale e/o di ASL degli emolumenti derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica di personale.
Per “riduzione stabile” si intende la diminuizione del n° dei Dirigenti derivante dalla riconversione o cancellazione di attività per effetto della revisione o ristrutturazione delle Aziende Ospedaliere, Zone Territoriali ed INRCA.
La determinazione della riduzione stabile della dotazione organica di personale deve essere definita con accordo tra l’Azienda / ASL e le XX.XX. facenti parte della delegazione trattante aziendale.
Per “minori oneri” devono intendersi esclusivamente quelli derivanti dall’assenza si spesa dello stipendio tabellare precedente al conglobamento previsto dal CCNL 03/11/2005, stante il ripristino nei fondi di provenienza delle quote destinate al conglobamento medesimo.
I minori oneri sono finalizzati:
a) Al finanziamento di prestazioni aggiuntive per la riduzione delle liste di attesa;
b) al finanziamento delle prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende Ospedaliere, Zone Territoriali ed INRCA ai propri Dirigenti per sopperire alla carenza di organico;
c) al finanziamento dell’aggiornamento professionale dei Dirigenti come quota aggiuntiva rispetto al Fondo Aziendale previsto dal punto 2 delle linee guida presenti.
4. MODALITÀ DI INCREMENTO DEI FONDI IN CASO DI AUMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE O DEI SERVIZI ANCHE AD INVARIANZA DEL NUMERO COMPLESSIVO DI ESSA AI SENSI DELL’ART. 53 DEL CCNL 8 GIUGNO 2000
I Fondi contrattuali a carattere economico sono quelli previsti dagli articoli 54, 55, 56 del CCNL 03/11/2005.
La loro definizione economica ed il loro utilizzo è definito dal CIAD, in ottemperanza all’istituto delle relazioni sindacali previsto dai CC.CC.NN.LL.
Stante l’attuale valenza del contenuto dell’articolo 53 del CCNL 8/6/2000 che prevede l’implementazione del valore economico dei fondi citati in occasione dell’incremento della dotazione organica e della conseguente attribuzione dei relativi incarichi, la Regione dispone che le Aziende Ospedaliere, Zone Territoriali ed INRCA procedano all’incremento dell’ammontare economico dei relativi fondi in occasione di implementazione della dotazione organica o incremento delle strutture e conseguenti incarichi dirigenziali previsto dall’Atto Aziendale.
Tale incremento è determinato da tre fattori:
a) l’aumento numerico dei Dirigenti rispetto a quello preso a riferimento per la determinazione dei fondi contrattuali in applicazione del I° CCNL del 1996;
b) l’aumento di strutture alle quali deve corrispondere un incarico professionale assegnato secondo le modalità previste dal CIAD;
c) l’incremento dell’utilizzo dell’Istituto della Pronta Disponibilità (PD), per la corresponsione dell’indennità prevista e la remunerazione, qualora richiesta dal Dirigente Medico e Vetrerinario, delle ore effettivamente lavorate.
L’incremento economico di cui alla lettera a) ha riflesso su tutti e tre i fondi contrattuali in questione, in modo proporzionale alla quota media assegnabile a ciascun Dirigente.
L’incremento di cui alla lettera b) si desume dall’entità della struttura identificata e dal peso dell’incarico corrispondente. Esso opera esclusivamente all’interno del fondo di posizione e corrisponde alla differenza esistente tra l’importo economico attribuito e quello nuovo da attribuire;
L’incremento di cui alla lettera c) si desume dal n° di turni di PD da istituire, tenendo presente il numero medio di ore lavorate in regime di PD cui deve fare fronte il fondo accessorio; esso opera esclusivamente all’interno del fondo per particolari condizioni di lavoro.
ART. 53 – CCNL 8/6/2000
Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi
1. Le aziende e gli enti che, in attuazione delle vigenti disposizioni, rideterminano, con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt. 50, 51 e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno incrementare i relativi fondi in modo congruo , con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto: del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 35, comma 1, lett. A) punto 5 come già previsto dall'art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico accessorio complessivo eventualmente spettante ai dirigenti da assumere; dell'indennità di cui agli artt. 40 e 42,
2. Analogamente si procede nel caso di attivazione di nuovi servizi anche ad invarianza della dotazione organica con riferimento al trattamento accessorio.
5. CRITERI GENERALI DEI SISTEMI E MECCANISMI DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI PREVENTIVAMENTE DALLE AZIENDE, AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 5
Ai fini di procedere alla valutazione dei Dirigenti, sia dal punto di vista gestionale che professionale, la Regione individua nel sistema previsto dal CCNL …………… , articoli 25, 26, 27, 28 il riferimento normativo.
Dai contenuti degli articoli citati discendono i seguenti riferimenti per la valutazione; questi sono oggetto di trattativa decentrata e debbono essere improntati sulla trasparenza e sulla garanzia del coinvolgimento del Dirigente valutato.
a) L’Azienda / ASL si dota di regolamenti interni che normano il sistema di valutazione dei Dirigenti in ottemperanza agli articoli contrattuali.
b) la valutazione di “prima istanza” si costituisce come momento di avvio del sistema di valutazione; dell’esito della stessa è informato il Dirigente, il quale ha trenta giorni di tempo per esporre le proprie considerazioni al soggetto Valutatore di I° istanza. Quest’ultimo procede alla valutazione finale e la inoltra al Collegio Tecnico.
c) la valutazione professionale dei Dirigenti al termine del loro incarico da parte del Collegio Tecnico deve avvenire in modo raggruppato, ossia prevedendone l’attuazione in due momenti dell’anno; tale raggruppamento ingloba i Dirigenti che maturano il diritto alla valutazione almeno 30 giorni prima della scadenza del triennio o del quinquennio;
d) Solo nel caso di valutazione negativa il Dirigente ha il diritto di procedere al contraddittorio con il soggetto valutatore secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale. Il regolamento interno all’Azienda / ASL garantisce tale diritto con modalità certa e trasparente.
e) Solo al termine del processo di valutazione il risultato viene archiviato nel fascicolo personale del Dirigente Valutato.
f) In caso di valutazione positiva al Dirigente viene confermato nell’incarico o assegnato ad incarico superiore, qualora disponibile; in entrambi i casi per la medesima durata (triennale e/o quinquennale) dell’incarico precedente.
g) Le competenze economiche corrispondenti all’implementazione della Indennità di esclusività, della nuova retribuzione di posizione (unificata + variabile aziendale), decorrono in applicazione degli istituti contrattuali preposti (applicazione retroattiva); per quelle acquisite per attribuzione di incarico di livello superiore, decorrono in ottemperanza alla regolamentazione prevista dai CC.II.AA.DD.
Art. 25 – comma 5
Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell’art. 9 comma 1, lettera e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000.
6. CRITERI GENERALI PER SVILUPPARE A LIVELLO AZIENDALE UN SISTEMA DI STANDARD FINALIZZATI ALL’INDIVIDUAZIONE DEI VOLUMI PRESTAZIONALI RIFERITI ALL’IMPEGNO, ANCHE TEMPORALE, RICHIESTO NONCHÉ DI MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI CONCORDATE E CORRELATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 196 DEL 2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’utilizzo del Dirigente Medico deve avvenire nel rispetto dei contenuti degli articoli 14, 15, 16 e 17 del CCNL 03/11/2005 i materia di orario di lavoro.
La Regione definisce nelle seguenti tipologie le modalità di utilizzo lavorativo del Dirigente:
a) attività istituzionali: sono quelle effettuabili all’interno dell’orario istituzionalmente dovuto;
b) attività straordinarie: sono quelle effettuabili esclusivamente in regime di PD lavorata o per eventi eccezionali nei quali si riconduce il lavoro straordinario, il quale non deve essere utilizzato per la programmazione della normale attività;
c) attività aggiuntive: sono quelle effettuabili secondo gli istituti contrattuali previsti dagli articoli:
• 55, c. 2 del CCNL 8/6/2000;
• 18 del CCNL 03/11/2005;
• 14, c. 5 del CCNL 03/11/2005.
d) attività di ricerca e didattica qualora previste dall’ordinamento dell’Ente o richieste ai Dirigenti Xxxxxx e Veterinari dalle Aziende Ospedaliere / Zone territoriali / INRCA.
A tale scopo la Regione individua nel numero di 1.480 ore / anno il debito orario prestazionale di ciascun Dirigente, così come risulta dalla seguente tabella:
N° | DESCRIZIONE TIPOLOGIA | ORE | ORE TOLTE | TOTALE DEBITO |
1 | Orario contrattuale (38 ore x 52 sett) | 1.976 | 1.976 | |
2 | Ferie + festività soppresse (36 gg x 6,33) | 228 | 228 | 1.748 |
3 | 4 ore / sett. attività non assistenziali x 52 | 208 | 208 | 1.540 |
4 | 8 gg assenze retribuite (aggiornamento) | 50 | 50 | 1.490 |
5 | TOTALE DEBITO ORARIO ANNUO CONTRATTUALE GENERALE | 1.490 | ||
A | 15 gg di congedo radiologico | 94 | 94 | 1.396 |
B | 8 gg di congedo anestesiologico | 50 | 50 | 1.440 |
Tale monte ore annuo rappresenta l’unità di misura:
• per la programmazione delle attività istituzionali;
• per il conseguente calcolo della dotazione organica necessaria per la loro effettuazione;
• per la definizione del piano di lavoro annuo della singola Unità Operativa
e si costituisce come parte integrante della metodologia per la definizione del budget per l’anno di riferimento.
Tale metodologia deve consentire di evidenziare l’attività del Dirigente Medico e Veterinario espletata oltre l’orario contrattuale sopra identificato, al fine di innescare quei meccanismi di trattativa per l’inclusione dei Dirigenti medesimi in attività libero professionali opportunamente finanziate da risorse extracontrattuali, la cui corresponsione economica verrà stabilita all’interno del CIAD o con accordi a valenza regionale.
Resta comunque definito nel n° di 48 ore settimanali il tetto massimo di utilizzo del Dirigente per attività istituzionali, così come risultanti dalla sommatoria delle attività di cui alle lettere a) + b) del presente articolo (D.Lgs. 66/2003 – art. 4, comma 2).
Spetterà agli ordinamenti interni delle Aziende Ospedaliere / Zonte Territoriali / INRCA garantire il monitoraggio e la certificazione delle prestazioni assicurate con le modalità previste dalle lettere a), b), c), d) del presente articolo, avvallando la reportistica fornita dai Direttori delle UU.OO. e sostanziandone la corrispondente corresponsione economica qualora individuate e concordate.
7. CRITERI GENERALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED URGENZA/EMERGENZA AL FINE DI FAVORIRE LA LORO VALORIZZAZIONE ECONOMICA SECONDO LA DISCIPLINA DEL PRESENTE CONTRATTO, TENUTO ANCHE CONTO DELL’ART. 55, COMMA 2 DEL CCNL 8 GIUGNO 2000 RELATIVO ALLE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED AI SUOI PRESUPPOSTI E CONDIZIONI
La Regione considera la “continuità assistenziale” come valore e modello organizzativo per la garanzia di salute del cittadino.
Per “continuità assistenziale” si intende la capacità da parte dell’Azienda / ASL di assicurare cure primarie e tempestive per la durata dell’intero arco giornaliero o delle 12 ore diurne.
Attraverso la metodologia prevista dall’articolo 14, comma 7 del CCNL 03/11/2005, le Aziende Ospedaliere / Zone Territoriali / INRCA individuano le tipologie di attività che debbono essere assicurate continuativamente per le 24 ore o per le 12 ore diurne, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 16 e dall’allegato n° 2 del CCNL 03/11/2005. e dei criteri regionali di seguito previsti.
A tale proposito, la Regione
a) individua per le Unità Operative definite dall’allegato n° 2 la necessità di procedere, laddove non ancora assicurato, alla continuità assistenziale per Unità Operativa, alla cui copertura partecipano tutti i componenti della Unità Operativa, ad esclusione dei Direttori di Struttura Complessa.
b) individua per le aree funzionali omogenee insistenti nella stessa sede lavorativa la necessità di istituire, laddove non ancora assicurato, la continuità assistenziale attraverso la cosiddetta guardia interdivisionale, alla cui copertura partecipano tutti i componenti delle équipe afferenti, ad esclusione dei Direttori di Struttura Complessa.
c) I Dirigenti Medici di cui alla lettera a) non possono essere utilizzati per la copertura della continuità assistenziale di cui alla lettera b), e viceversa.
d) L’eventuale utilizzo del Dirigente Medico in attività aggiuntiva secondo il contenuto dell’articolo l’articolo 18 del CCNL 03/11/2005, riguarda esclusivamente i Dirigenti di cui alla lettera b) del presente punto.
Art. 14 - Comma 7
La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 16. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
Art. 16 Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 55 ovvero con recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art.18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, lettera g), le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all’allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree di disagio, le parti si impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne, in orario o fuori dell’orario di lavoro, con il contratto del secondo biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l’entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.
ALLEGATO N. 2
In riferimento all’art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali:
- ostetricia, pediatria con neonatologia;
- unità di terapie intensive e semi –intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche, etc.);
- attività di alta specialità di cui al D.M. del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l’equipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all’applicazione degli artt. 17 e 18.
Art. 18
Integrazione dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000
1. Con l’entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell’art. 55 del CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi prestazionali di cui all’art. 14 comma 6 - rientrino i servizi di guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee
di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la disciplina delle guardie e la loro durata. E’ inoltre necessario che:
- sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
- siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell’anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
- la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi.”
2. La presente disciplina, che decorre dall’entrata in vigore del presente contratto, ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, lett. g).
8. APPLICAZIONE DELL’ART. 17 DEL CCNL 10 FEBBRAIO 2004, DIRETTO A REGOLARE LA MOBILITÀ IN CASO DI ECCEDENZA DEI DIRIGENTI NEI PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE ATTUATI AI SENSI DEL COMMA 4
La Regione, in ottemperanza ai contenuti contrattuali che regolano la mobilità interaziendale regionale, stabilisce che la dichiarazione di eccedenza dei Dirigenti del comparto sanità avvenga da parte delle Aziende Ospedaliere / Zone Territoriali / INRCA solo dopo aver espletato ogni utile e possibile tentativo di assegnazione dei Dirigenti in posti disponibili all’interno delle aree della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Presso l’Ufficio regionale delle Relazioni Sindacali dovranno pervenire le dichiarazioni di eccedenza emesse dalle Aziende Ospedaliere / Zone Territoriali / INRCA, con il relativo elenco dei Dirigenti interessati e la loro disciplina di appartenenza.
In accordo con le XX.XX. rappresentative e firmatarie dei CC.CC.NN.LL., la Regione avvierà i necessari procedimenti tesi alla identificazione dei posti regionali ricopribili dai Dirigenti dichiarati in esubero, tenendo presente i seguenti criteri:
a) La disciplina di appartenenza;
b) L’eventuale presenza di discipline equipollenti o affini.
L’eventuale individuazione di un posto ricopribile consente di procedere alla formale richiesta di disponibilità del Dirigente interessato, il quale entro 30 giorni indica le relative preferenze e ne chiede le conseguenti assegnazioni.
Art. 17
Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
1. E’ confermata la disciplina degli accordi di mobilità di cui all’art. 31 del CCNL del 5 dicembre 1996, che a decorrere dal presente contratto possono essere stipulati anche tra amministrazioni di comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto ed evitare il collocamento in disponibilità del dirigente che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’azienda interessata comunica a tutte le aziende
operanti nell’ambito regionale l’elenco dei dirigenti in eccedenza distinti per disciplina, ai sensi dell’art. 20, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto di tutti o parte di tali dirigenti.
3. Le aziende del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni.
5. Analoga richiesta a quella del comma 2 viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso comparto di cui all’art. 1 del d. lgs. 165/2001 presenti a livello provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. Le predette
amministrazioni, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
6. Ai trasferimenti del presente articolo, la cui disciplina decorre dall’entrata in vigore del contratto, si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000.
9. CRITERI GENERALI PER L’INSERIMENTO, NEI REGOLAMENTI AZIENDALI SULLA LIBERA PROFESSIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 2 LETT. G), DI NORME IDONEE A GARANTIRE CHE L’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE SIA MODULATO IN MODO COERENTE ALL’ANDAMENTO DELLE LISTE DI ATTESA
La Regione individua nell’applicazione dell’Istituto della Libera Professione (LP) previsto dagli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59 del CCNL 8/6/2000 uno dei meccanismi per la riduzione delle liste di attesa.
I concetti che definiscono il fenomeno delle liste di attesa e la loro conseguente regolamentazione è demandata ad un preciso tavolo di concertazione tra la Regione e le XX.XX. firmatarie del CCNL 03/11/2005, il quale dovrà:
• Definire i tempi massimi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
• Definire i criteri di priorità in funzione dell’accesso alle prestazioni;
• Prevedere iniziative tese alla razionalizzazione della domanda;
• Prevedere meccanismi di implementazione dell’offerta mediante l’acquisto di prestazioni da parte delle Aziende Ospedaliere / Zone Territoriali / INRCA prioritariamente da soggetti interni alle medesime;
• Attivare un sistema informatico regionale per il controllo del fenomeno.
Le Aziende Ospedaliere / Zone Territoriali / INRCA aggiorneranno i loro regolamenti interni in materia di LP in funzione del contenuto del conseguente documento regionale.
Al cittadino che usufruisce del sistema L.P. per la riduzione delle liste di attesa non viene chiesta alcuna partecipazione economica, la quale resta a carico delle Aziende Ospedaliere
/ Zone Territoriali / INRCA, previa contrattazione badgettaria con la Regione medesima, al fine di evidenziare i meccanismi di implementazione del finanziamento annuo delle Aziende Ospedaliere / Zone Territoriali / INRCA medesime.
L’eventuale presenza nelle Aziende Ospedaliere / Zone Territoriali / INRCA di attività LP inerente a prestazioni disgiunte dalla esistenza o meno di liste di attesa, non si costituisce come elemento dal quale possa o debba derivarne una loro riduzione o cessazione.
ARTICOLO 9 DEL CCNL ………….
Art. 9 Coordinamento Regionale
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative :
a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 57;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea del presente contratto);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell’art. 25 comma 5;
f) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto anche conto dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h) all’applicazione dell’art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa.
2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art. 5. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 120 giorni, si applica l’ art. 5, comma 2.
3. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51, 52 del I biennio e 9, 10 del II biennio) nonché dall’art. 37 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 54, 55 e 56 del presente contratto.
4. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. 7 e degli artt. 54 e 56 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’ entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.
5. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 4 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6. L’art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
INDIRIZZO CONCLUSIVO
Le presenti linee guida regionali si costituiscono, per le Aziende Ospedaliere / Zone Territoriali / INRCA, come indirizzo per l’avvio delle trattative per il CIAD per le materie di cui ai punti da 1 a 9.
La Regione, in ottemperanza all’articolo 9, comma 4 del CCNL 03/11/2005, stipula con le XX.XX. di categoria firmatarie dello stesso, il seguente protocollo su materie non contrattuali aventi tuttavia riflessi sugli istituti disciplinati dal contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. 7 e degli artt. 54 e 56 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
ASSESSORATO ALLA SANITA’ ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
Tra l’Assessorato alla Sanità della Regione Marche nella persona dell’Assessore Dott. Almerino Mezzolani e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria si stipula il seguente protocollo d’intesa, finalizzato alla corretta applicazione dei contenuti della legge n° 13 del 20 giugno 2003: “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, pubblicata sul B.U.R. n° 55 del 26 giugno 2003, all’applicazione del Piano Sanitario Regionale 2003-2005 e del Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, siglato in data 03/11/2005.
Per garantire la corretta applicazione dell’Istituto legislativo e contrattuale delle Relazioni Sindacali, tra Assessore ed Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria è attivato un tavolo permanente, al quale dovranno afferire tutte le tematiche insite nel testo legislativo di riordino del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e nel Piano Sanitario Regionale 2003-2006, costituenti, direttamente o indirettamente, materia di contrattazione, concertazione ed informazione.
In applicazione a quanto sopra espresso, al tavolo permanente verranno posti in esame:
1. I problemi derivanti dalla individuazione dell’ammontare economico dei fondi contrattuali previsti dagli articoli 54, 55 e 56 del CCNL 03/11/2005 e dal loro incremento, così come previsto sia dall’articolo 53 I° biennio che dall’articolo 10, c. 2 II° biennio, del CCNL 8/6/2000;
2. La verifica dell’ entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle Zone Territoriali, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.
3. Gli aspetti derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 del CCNL 03/11/2005 e delle conseguenti linee guida regionali emanate in data …… / … / ………;
4. La formazione manageriale e la formazione continua dei Dirigenti Medici e Veterinari, soprattutto in funzione dell’ ECM prevista dalla legge 229/99 e dalla normativa ministeriale conseguente;
5. Gli aspetti derivanti dall’applicazione dell’articolo 20, 21 del CCNL 03/11/2005 e 23, 24 (per la parte non disapplicata) e 25 del CCNL 8/6/2000, aventi per oggetto l’attivazione del Comitato dei Garanti, la copertura assicurativa obbligatoria e estensiva alla colpa grave del Dirigente Medico e Veterinario, nonché il patrocinio legale;
6. I criteri per la determinazione annuale delle dotazioni organiche delle Aziende e delle Zone, nonché le strategie per fronteggiare la eventuale carenza degli organici, anche in funzione del potenziamento degli Ospedali di Rete;
7. Le problematiche derivanti dal riassetto delle funzioni delle Aziende e delle Zone concernenti la conferma o la trasformazione degli incarichi ai Dirigenti;
8. le implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti (art. 4, comma 2 – lett. F del CCNL 03/11/2005);
9. problemi derivanti dall’organizzazione dipartimentale interaziendale, aziendale e zonale, soprattutto per quanto attiene la corretta identificazione delle specializzazioni afferenti ai dipartimenti medesimi e gli incarichi conseguenti da assegnare ai Dirigenti;
10. I risvolti operativi e professionali derivanti dall’applicazione del Decreto legislativo del 21/12/1999, n° 517, sui rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università.
Il suddetto tavolo si costituisce anche come punto di mediazione per le controversie che dovessero intervenire nella stesura dei Contratti Integrativi Aziendali Decentrati (Aziende Ospedaliere / Zone Territoriali /INRCA), tra Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria e Direttori Generali o di Zona.
In ottemperanza ai contenuti delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, qualsiasi delibera regionale, interaziendale o aziendale dalla quale risulti l’omissione del coinvolgimento delle XX.XX. della Dirigenza Medica e Veterinaria, è da ritenersi impropria e, pertanto, non applicabile.
Ai fini della applicazione del presente protocollo d’intesa si procede alla convocazione del tavolo permanente in oggetto di norma ogni 15 giorni, con preavviso di 7 giorni.