CAPITOLATO D’ONERI
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE DI VOLANO
CAPITOLATO D’ONERI
RELATIVO AI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO
Art.1 Oggetto e finalità del Servizio
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori, misura e contabilità relativamente ai lavori di realizzazione dei lavori della nuova scuola secondaria di primo grado sovracomunale dei comuni di Volano, Besenello e Calliano, il tutto come meglio specificato negli altri documenti di gara.
2. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto.
Art.2 Descrizione dei lavori e importo dell’appalto
1. L’intervento comprende la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado per i comuni di Besenello, Calliano e Volano, in provincia di Trento. L’edificio verrà edificato in comune di Volano e comprenderà:
- scuola secondaria di primo grado di 4 sezioni per 12 classi complessive;
- aula magna per circa 300 posti, con deposito e servizi igienici;
- mensa scolastica doppio turno per 160 posti, con cucina e locali accessori;
- palestra di dimensioni 22,70x32,00 m, idonea ad ospitare un campo di gioco di 28,00*17,00 m, omologabile CONI anche per attività agonistica e relativi spogliatoi e servizi.
2. L’amministrazione è intenzionata a certificare la scuola secondo la normativa LEED del US GBC, ed in particolare in conformità con le disposizioni della “Reference Guide” relativa agli edifici scolastici edizione 2009. L’obiettivo da raggiungere è la certificazione di livello “PLATINUM”. Il Direttore dei lavori dovrà quindi confrontarsi con le problematiche derivanti dal protocollo LEED e con i soggetti appositamente nominati (LEED AP, e con la società nominata affidataria dei servizi di commissioning base ed energy modeling).
3. L'importo delle opere relative alla realizzazione dei lavori di cui sopra è pari a:
Importo Euro | ||
Importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza | € | 9.772.282,61 |
Costi della sicurezza | € | 153.918,65 |
TOTALE | € | 9.926.201,26 |
4. L’importo complessivo dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità posto a base di gara è pari ad Euro 396.463,23 (trecentonovantaseimilaquattrocentosessantatre/23), spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A .esclusi.
5. Si specifica che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a Euro 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
6. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell’Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, con esclusione della fornitura degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione da parte della Amministrazione Aggiudicatrice tramite il soggetto Affidatario dei Lavori.
7. Il corrispettivo è calcolato sulla base della tariffa professionale calcolato seconda quanto stabilito dal D.M. 31 Ottobre 2013, n. 143.
8. L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.
9. Si evidenzia inoltre che l’appalto dei lavori aveva come parte di corrispettivo la cessione di n°
quattro appartamenti di proprietà del comune di Volano e che pertanto ai sensi dell’art. 17 del capitolato speciale d’appalto: “Il valore degli immobili sarà gradualmente recuperato in corso d’opera contestualmente all’emissione dei S.A.L. in quota percentuale pari al rapporto tra il valore degli immobili stessi e l’importo di contratto, fino a totale copertura del valore offerto dall’aggiudicatario, fatta salva l’ipotesi in cui, a seguito di emissione di SAL relativo a lavori affidati in subappalto e pagati direttamente dall’amministrazione al subappaltatore, l’appaltatore, tenuto conto della quota che il medesimo è tenuto a versare per l’eventuale acquisto dell’immobile, risulti a debito con l’Amministrazione. In tale ipotesi il relativo importo verrà recuperato sul SAL successivo; per l’emissione dell’ultimo SAL dovrà comunque aver corrisposto l’intero importo offerto per l’eventuale acquisto degli immobili.” Il Direttore dei lavori quindi nella predisposizione degli stati di avanzamento dovrà tenere conto di tali prescrizioni.
10. L’affidatario, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
11. L’affidatario deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:
1. L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’affidatario (...) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’affidatario (...), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (...) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’affidatario (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (...).”
12. L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
13. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
14. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.
15. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
16. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).
17. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
Art.3 Modalità esecutive del servizio
1. L’Ufficio sarà strutturato con l’individuazione oltre che della figura del Direttore dei lavori anche con le figure previste dagli articoli 114 e 115 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dal bando di gara. La struttura organizzativa minima, che dovrà essere prevista, dovrà prevedere quindi almeno le seguenti figure professionali e funzioni:
- n. 1 Direttore Lavori;
- n. 1 Direttore operativo;
- n. 1 Ispettori di cantiere;
2. Qualora l’affidatario abbia presentato in sede di gara la dichiarazione di subappalto, lo stesso è ammesso nei limiti consentiti dal comma 12-bis dell’articolo 20 della LP 26/1993 e xx.xx e ii..
3. Con riferimento alle attività relative alla prestazione di Direzione Lavori questa si svolge secondo le indicazioni minime espresse nel presente articolo.
4. Per le prestazioni di direzione dei lavori, misura e contabilità, il professionista dovrà attenersi alle prestazioni richieste dall’art. 22 e 22 bis della L.P. 26/1993, dal Titolo VII del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e dal Titolo VIII, Capo I e Titolo IX del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e xx.xx. In particolare al Direttore dei Lavori è affidato l’espletamento di tutte le prestazioni di natura tecnica e amministrativa contemplate dalla normativa vigente in materia di direzione, misura e contabilità, assistenza e collaudo dei lavori e nello specifico a titolo esemplificativo:
a) è responsabile, pena il risarcimento dei conseguenti danni per l’Amministrazione, della puntuale e corretta esecuzione dell’opera in conformità al contratto d’appalto, della sua contabilizzazione e del contenimento della spesa dell’intervento entro il limite autorizzato;
b) è tenuto a contestare tempestivamente all’appaltatore il ritardo nell’esecuzione dell’opera e l’esistenza di vizi e difformità rispetto al progetto e agli elaborati tecnici approvati dall’Amministrazione;
c) applica, e fa applicare all’appaltatore, tutte le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo e contrattuale contenute nel Capitolato Speciale di appalto dei lavori e nel contratto;
d) risponde nei confronti dell’Amministrazione dell’operato di tutti i collaboratori individuati per l’espletamento dell’incarico oggetto del presente appalto;
e) accerta, in presenza di subappalti, che l'Appaltatore abbia chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e provvede ad acquisire nel termine di giorni 20 dalla liquidazione del SAL le fatture quietanzate relative ai lavori eseguiti dai subappaltatori con riferimento a quel determinato SAL, verificando i prezzi applicati nonché la congruità dell’importo dei lavori eseguiti rispetto all’importo autorizzato; copia delle relative fatture quietanzate dovrà essere allegata allo stato di avanzamento successivo; inoltre, il Direttore Xxxxxx dovrà accertare che venga presentato il contratto di subappalto nei termini stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e dovrà tempestivamente comunicare al Servizio di merito la data di inizio lavori delle imprese subappaltatrici, a condizione che siano state preventivamente depositate le eventuali integrazioni al piano delle misure di sicurezza dei lavoratori; adempie a quanto altro attribuito dalla normativa vigente in merito ai rapporti tra impresa aggiudicataria ed eventuali subappaltatori e cottimisti;
f) verifica la regolarità di tutto il personale presente in cantiere;
g) vigila sul regolare avanzamento dei lavori conformemente al relativo programma;
h) redige tempestivamente tutti i documenti e verbali di specifica competenza;
i) tiene la contabilità dei lavori, redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti amministrativi e contabili previsti dal capo V del Titolo settimo del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg nel rispetto delle norme attinenti la tenuta dei medesimi previste dal capo I del titolo nono del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
j) assiste il collaudatore, fornendo al medesimo tutte le delucidazioni e/o informazioni richieste;
k) assiste gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti (aziende) competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all’opera;
l) presenzia ad eventuali incontri disposti o su richiesta dell’Amministrazione committente aventi ad oggetto i lavori diretti;
m) successivamente al verificarsi delle circostanze stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto per i pagamenti in acconto, la Direzione Lavori presenta al Responsabile del Servizio competente, entro 10 giorni dalla data di maturazione del SAL, così da consentire all’Amministrazione di poter operare le opportune verifiche ai fini del pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti dall’art. 170 e segg. del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg e dal capitolato speciale di appalto, il SAL stesso e la proposta del relativo certificato di pagamento. Tali documenti dovranno essere accompagnati da una relazione del Direttore Lavori inerente:
- all’avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito;
- alle previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto;
- alla qualità dei lavori eseguiti.
n) prende i contatti preliminari necessari per eventuali adempimenti correlati alla gestione dell’opera con i vari servizi comunali responsabili della medesima dopo la fine lavori;
o) restituisce a lavori ultimati all’Amministrazione committente, CD ROM con files in formato
*.dwg, configurati in diversi layer, contenenti la fedele riproduzione grafica dell’opera - comprensiva degli impianti -, come realmente eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti e/o aggiustamenti disposti in corso d’opera); in tal caso alla Direzione lavori è richiesto l’accertamento di corrispondenza alle opere realizzate con apposizione di relativo visto di validazione;
p) dispone e sovrintende all’accertamento del regolare picchettamento di delimitazione delle aree di cantiere;
q) dispone e sovrintende, prima dell’inizio dei lavori, alla redazione dei verbali dello stato di fatto delle aree oggetto di occupazione temporanea;
r) certifica e comunica al responsabile del procedimento il termine dell’occupazione temporanea sulle aree interessate in relazione all’avanzamento dei lavori ed altresì certifica i danni subiti dai proprietari dei terreni oggetto di occupazione temporanea;
s) dispone e sovrintende, prima dell’inizio dei pertinenti lavori, alla redazione dei verbali di stato di fatto degli edifici prossimi al cantiere e che potrebbero subire danneggiamenti a causa delle lavorazioni in generale;
t) propone tempestivamente e sovrintende all’esecuzione dei monitoraggi della rumorosità e delle vibrazioni provocate dalle lavorazioni;
u) a lavori ultimati deve produrre tutti i documenti contabili e tecnico-amministrativo di competenza del Direttore Lavori e contabilizzatore su supporto cartaceo e magnetico;
v) ogni altro onere e/o adempimento correlato alla funzione specifica ed alla prassi consolidata in materia di Direzione Lavori, misura e contabilità, assistenza.
Il Professionista direttore dei lavori, per parte delle prestazioni che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l’attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Professionista, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.
Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il committente/responsabile dei lavori può, in ogni momento, chiedere al Professionista, l’allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.
Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.
Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l’incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell'amministrazione committente.
Le condizioni di svolgimento delle prestazioni sopra elencate saranno integrate da quanto risultante dall’offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.
Ulteriori adempimenti richiesti per l’espletamento dell’incarico:
a) Xxxxx restando quanto previsto dal presente capitolato e dalle disposizioni in essa richiamate, l’aggiudicatario si impegna ad espletare l’incarico in conformità alle normative che saranno emanate e la cui applicazione sia obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
b) L’affidatario è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del committente/responsabile dei lavori. Le parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni, emergenze che si verificano nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall’incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti stesse;
c) Il soggetto aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori o delegati per parte delle prestazioni di cui al presente incarico che non richiedano obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica specialistica. In ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del soggetto aggiudicatario, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’aggiudicatario e gli interessati; il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a carico del soggetto aggiudicatario e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito. Il committente/responsabile dei lavori può, in ogni momento, chiedere all’aggiudicatario l’allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza obbligo di motivazione.
Art.4 Durata del servizio
1. Il servizio dovrà essere svolto dalla stipula del relativo contratto ovvero dalla consegna del servizio nel caso previsto dal comma 2 e avrà termine ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori ai quali l’incarico di direzione lavori si riferisce.
2. L’amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione del presente servizio subito dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto, allorché sia stata affidata l’esecuzione dei lavori.
3. Il tempo di esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera è stimato in presunti 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna formale dei lavori stessi.
4. Nel caso in cui la consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria avvenisse prima della stipula della convenzione per i servizi di direzione lavori, l’amministrazione provvederà in via provvisoria a delegare la direzione dei lavori, misura e contabilità all’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento. In tal caso una volta effettuata la consegna dei servizi di DL al professionista incaricato ai sensi del presente capitolato, si provvederà ad effettuare uno stato di avanzamento dei lavori nel frattempo realizzati. Di conseguenza l'onorario del professionista sarà commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti ai sensi dell’art. 5 del presente capitolato.
Art.5 Modalità di pagamento
1. L'ammontare del compenso dovuto all'affidatario per l'esecuzione del servizio, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Xxxxx, comprensivo di tutte le voci risultanti dal preventivo di parcella presentato in sede di gara e che viene allegato al contratto di appalto quale sua parte integrante, è determinato nell'importo complessivo di offerta.
2. Qualora in corso di realizzazione dell’opera, l'importo lordo dei lavori come indicato all’art. 2 subisca delle variazioni, anche l’importo del corrispettivo verrà rideterminato in base al ribasso percentuale unico presentato in sede di offerta.
3. Il compenso di cui al comma 1) è corrisposto all'affidatario (o dello/a Studio/Società presso il/la quale l’Affidatario è domiciliato), previa emissione di fattura da parte dello stesso affidatario con le seguenti modalità:
a) pagamento in acconto delle spese, nella misura massima corrispondente al 20% (venti per cento) dell'onorario di cui all'importo complessivo di offerta del comma 1), ad avvenuta stipulazione del contratto previa consegna di fidejussione “a prima richiesta” nelle forme d’uso commerciale munita delle seguenti clausole:
- pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione senza possibilità di opposizione di eccezioni relative al rapporto tra l’aggiudicatario ed il fidejussore, ivi compreso il mancato pagamento del canone;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
b) pagamenti in acconto fino al 97,5% (novantasettevirgolacinque per cento) dell'importo complessivo di offerta indicato al comma precedente, dedotto l'eventuale pagamento di cui alla lettera a), proporzionalmente al progresso dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati d'avanzamento o da altri documenti contabili, ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;
c) pagamento del saldo corrispondente al residuo 2,5% (duevirgolacinque per cento) dell'importo complessivo di offerta indicato al comma precedente, dedotti gli eventuali pagamenti di cui alle lettere a) e b), ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo, con esito positivo. Le competenze dovute all’affidatario sono comunque saldate entro un anno dalla consegna alla medesima Committente della contabilità finale e degli atti necessari al collaudo quando, per fatto non imputabile allo stesso affidatario, il collaudo non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.
4. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura emessa dall'affidatario (o dallo/a Studio/Società presso il/la quale l’affidatario è domiciliato) nonché di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, ivi compreso il DURC ai sensi del comma 12-ter dell’articolo 20 della LP 26/1993. Il DURC sarà acquisito d’ufficio previa presentazione di apposita attestazione, da parte dell’affidatario, contenente tutti i dati richiesti per l’ottenimento di tale Documento.
5. Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori di cui all’art. 2, l'onorario è
commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.
6. Nessun compenso o indennizzo spetta all'affidatario nel caso in cui i lavori, di cui all’art. 2, cui si riferisce il servizio, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.
7. Il Responsabile del Procedimento, qualora rilevi violazioni degli obblighi contrattuali o gravi negligenze da parte dell’affidatario del servizio, può disporne la contestazione con lettera raccomandata, diffidandolo a provvedere entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni. Il mancato rispetto del predetto termine o l’invio di almeno cinque contestazioni, e in ogni caso ciascuna delle contestazioni in più rispetto alle prime cinque, comporta l’applicazione, nel primo pagamento utile, di una penale pari all’3‰ (tre per mille), ai sensi art. 20 comma 5 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, da detrarre, nel rispetto della normativa fiscale, dal corrispettivo spettante per il servizio in parola. Qualora l’importo delle penali raggiunga cumulativamente il 10% dell’importo del corrispettivo di contratto, l’amministrazione può disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 9.
8. L’applicazione delle penali di cui al precedente comma 7 non preclude la facoltà dell’amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Art. 6 - Obblighi in materia di tutela dei lavoratori
1. L’affidatario si impegna ad attuare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi sindacali territoriali integrativi in vigore per il settore e per la Provincia di Trento.
2. L’affidatario é tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 35, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dal D.Lgs. n. 248 del 2006), il Committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi dell’art. 5 all’affidatario, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione della prestazione, mediante consegna, da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore, del documento unico di regolarità contributiva positivo, attestante l’avvenuta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. In caso contrario, il Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo sino a quando l’affidatario risulterà in regola con gli obblighi in parola. Per tale sospensione nei pagamenti, l’affidatario non può opporre eccezioni al Committente e non può vantare nessuna pretesa a risarcimento dei danni. L’affidatario solleva da ogni e qualsiasi responsabilità il Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L’affidatario può rivolgersi per ottenere informazioni al Servizio Lavoro della Provincia di Trento, per quanto attiene alle Leggi in materia di lavoro e previdenza sociale.
3. L’affidatario é altresì soggetto all’obbligo di munire il proprio personale impiegato nei cantieri edili dell’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia nel rispetto dell’art. 36 bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006, (convertito, con modificazioni, dal D.Lgs. n. 248/2006).
Art. 7 Cauzione definitiva
1. L'affidatario è obbligato a costituire una garanzia nella misura e con le modalità stabilite dall’articolo 23 commi 8 della L.P. 26/93.
Art. 8 - Risoluzione per inadempimento
1. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, il committente provvederà a mettere formalmente in mora tramite mail PEC o raccomandata A/R l’affidatario, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il committente procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.
3. Qualora il Committente eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1) spetta all'Affidatario, in quanto compatibile, il compenso previsto dall'art. 10 della Legge 2 marzo 1949 n. 143 e s.m.
Art. 9 – Clausole di risoluzione espressa
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 8, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell’importo contrattuale;
g. il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto;
h. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente;
j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
l. il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro tre giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dal committente;
m. mancata presenza in cantiere secondo quanto previsto nella propria offerta tecnica presentata;
2. I casi elencati saranno contestati all’affidatario per iscritto dal committente, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, il committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità al committente.
Art. 10 – Recesso
1. È facoltà del committente recedere tramite raccomandata A/R, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’affidatario, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all’eventuale mancato guadagno.
Art. 11 - Ripartizione oneri fiscali ed assimilati
1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico dell'affidatario, mentre l’eventuale contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza di appartenenza e l’I.V.A. sul compenso ed, eventualmente, sul predetto contributo sono a carico del Committente, quale destinatario della prestazione.
2. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Xxxxx e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.
Art. 12 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto per il servizio di cui all’art. 1 del presente Capitolato é competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.
Art. 13 – Disciplina applicabile
1. La disciplina applicabile al contratto è costituita:
- dalle leggi e regolamenti provinciali con particolare riferimento alla L.P. 26/1993 ed al D.P.P. 11-05-2012, n. 9-84/Leg;
- dalla normativa statale in quanto compatibile con le norme provinciali con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006 e xx.xx., al D.P.R. 207/2010 e xx.xx. ed al D.Lgs. 81/2008 e xx.xx.,
- dal capitolato prestazionale costituente l’allegato H del citato D.P.P. 9-84/Leg. del 2012 per le parti riferite alle prestazioni oggetto del presente contratto.