ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 32 del 01/02/2023
OGGETTO: Approvazione degli schemi di ``Accordo per l`esecuzione della Ricerca Corrente anno 2022`` tra l`IZSVe e l`IZSLER per l`esecuzione dei progetti di ricerca: IZSLER 02/22 RC ``Messa a punto e validazione di un saggio per la valutazione quantitativa della contaminazione da Salmonella infantis nell`ambito della produzione primaria del pollo da carne mediante Digital PCR`` (CUP E53C22002180006); IZSLER 07/22 RC ``Variabilita` del gene sipA in ceppi di Salmonella isolati da suino: studio della sua correlazione c on la virulenza per l`uomo`` (CUP E53C22002230006); IZSLER 09/22 RC ``Indagine sui fattori che influenzano l`efficacia del trattamento con alte pressioni idrostatiche (HPP) sull`abbattimento di Salmonella e Listeria in prodotti a base di carne fermentati stagionati di differente tipologia`` (CUP E53C22002250006).
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione degli schemi di ``Accordo per l`esecuzione della Ricerca Corrente anno 2022`` tra l`IZSVe e l`IZSLER per l`esecuzione dei progetti di ricerca: IZSLER 02/22 RC ``Messa a punto e validazione di un saggio per la valutazione quantitativa della contaminazione da Salmonella infantis nell`ambito della produzione primaria del pollo da carne mediante Digital PCR`` (CUP E53C22002180006); IZSLER 07/22 RC ``Variabilita` del gene sipA in ceppi di Salmonella isolati da suino: studio della sua correlazione con la virulenza per l`uomo`` (CUP E53C22002230006); IZSLER 09/22 RC ``Indagine sui fattori che influenzano l`efficacia del trattamento con alte pressioni idrostatiche (HPP) sull`abbattimento di Salmonella e Listeria in prodotti a base di carne fermentati stagionati di differente tipologia`` (CUP E53C22002250006).
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione e ricerca negli ambiti della salute animale e della sicurezza alimentare;
- l’art. 12 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che una quota pari all’1% del Fondo Sanitario Nazionale venga utilizzata per finanziare l’attività di ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti e Centri di Ricerca, tra i quali rientrano anche gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, relativamente alle problematiche di igiene e sanità pubblica veterinaria;
- distinti progetti di ricerca corrente – in base alle problematiche sanitarie emergenti nell’ambito del territorio di riferimento – vengono presentati annualmente da parte di ciascun
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale, in qualità di Unità Capofila, per l’approvazione da parte del Ministero della Salute, e possono prevedere la partecipazione di altri XX.XX.XX. in qualità di Unità Operative per le specifiche competenze possedute;
- tra i progetti di ricerca corrente per l’anno 2022, approvati dal Ministero della Salute, rientrano quelli presentati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx (IZSLER), programmati per una durata di ventiquattro mesi – eventualmente prorogabili nelle modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali in materia di Ricerca Corrente – rispettivamente denominati:
• IZS LER 02/22 RC “Messa a punto e validazione di un saggio per la valutazione quantitativa della contaminazione da Salmonella infantis nell’ambito della produzione primaria del pollo da carne mediante Digital PCR” – CUP E53C22002180006 – PRC2022002, decorrente dal 12.12.2022;
• IZS LER 07/22 RC “Variabilità del gene sipA in ceppi di Salmonella isolati da suino: studio della sua correlazione con la virulenza per l’uomo” – CUP E53C22002230006 – PRC2022007, decorrente dall’1.12.2022;
• IZS XXX 00/00 XX “Indagine sui fattori che influenzano l’efficacia del trattamento con alte pressioni idrostatiche (HPP) sull’abbattimento di Salmonella e Listeria in prodotti a base di carne fermentati stagionati di differente tipologia” – CUP E53C22002250006 – PRC2022009, decorrente dal 30.12.2022.
Ai citati progetti di ricerca partecipa anche l’IZSVe – quale Centro di Referenza Nazionale per le salmonellosi – collaborando all’effettuazione delle attività di ricerca in qualità di Unità Operativa, in particolare:
• al progetto IZS LER 02/22 RC – CUP E53C22002180006 – PRC2022002, in qualità di Unità Operativa “IMS 3”, sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Xxxx Xxxxx, Direttore del “Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi” e Direttore della “SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale”;
• al progetto IZS LER 07/22 RC – CUP: E53C22002230006 - PRC2022007, in qualità di Unità Operativa “IMS 2”, sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Xxxx Xxxxxx, Collaboratore Tecnico Professionale Categoria D presso il “Laboratorio di Ecologia Microbica e Genomica dei Microrganismi – SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale”;
• al progetto IZS LER 09/22 – CUP E53C22002250006 – PRC2022009, in qualità di Unità Operativa Unità Operativa “IMS 6”, sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Xxxx Xxxxx, Direttore del “Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi” e Direttore della “SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale”.
Con note del 15.12.2022, trasmesse a mezzo PEC ed acquisite rispettivamente ai protocolli IZSVe n. 11684/2022, n. 11683/2022 e n. 11682/2022, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx ha trasmesso gli schemi di Accordo di collaborazione per la realizzazione dei predetti progetti di ricerca corrente, documenti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso (Allegato n. 1, Allegato n. 2 e Allegato n. 3).
Con tickets intranet nn. 192683, 192684 e 192685 del 09.01.2023 l’U.O. “Ricerche e Cooperazione Internazionale” ha richiesto a questa Struttura di procedere agli adempimenti necessari per la sottoscrizione dei suddetti accordi.
Per la realizzazione delle attività di ricerca nell’ambito dei sopra citati progetti IZS LER 02/22 RC, IZS LER 07/22 RC e IZS LER 09/22 RC, di competenza dell’IZSVe –
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rispettivamente in qualità di U.O. “IMS 3”, “IMS 2” e “IMS 6”, i cui costi sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell’IZSVe stesso – l’IZSLER in qualità di Istituto Capofila non erogherà alcun finanziamento o contributo, secondo quanto stabilito nei Piani di spesa dei singoli progetti.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare gli schemi di “Accordo per l’esecuzione della ricerca corrente anno 2022”
relativi ai seguenti progetti:
• IZS LER 02/22 RC “Messa a punto e validazione di un saggio per la valutazione quantitativa della contaminazione da Salmonella infantis nell’ambito della produzione primaria del pollo da carne mediante Digital PCR”, CUP E53C22002180006, PRC2022002, della durata di 24 mesi con decorrenza dal 12.12.2022;
• IZS LER 07/22 RC “Variabilità del gene sipA in ceppi di Salmonella isolati da suino: studio della sua correlazione con la virulenza per l’uomo”, CUP E53C22002230006, PRC2022007, della durata di 24 mesi con decorrenza dall’1.12.2022;
• IZS XXX 00/00 XX “Indagine sui fattori che influenzano l’efficacia del trattamento con alte pressioni idrostatiche (HPP) sull’abbattimento di Salmonella e Listeria in prodotti a base di carne fermentati stagionati di differente tipologia”, CUP E53C22002250006, PRC2022009, della durata di 24 mesi con decorrenza dal 30.12.2022;
tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx”, rappresentato dal Dirigente responsabile dell’Unità Operativa Affari Generali e Legali, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx – giusta delega di cui al Decreto del Direttore Generale IZSLER n. 297/2020 e atto di delega di funzioni prot. IZSLER n. 19465 del 29.09.2020 – e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documenti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso (Allegato n. 1, Allegato n. 2 e Allegato n. 3);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione degli accordi in parola, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della
L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di assegnare:
a) alla dott.ssa Xxxxx Xxxx, Direttore del “Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi” e Direttore della “SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale”, la responsabilità scientifica per la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’IZSVe in qualità di U.O. “IMS 3” nell’ambito del progetto IZS LER 02/22 RC - CUP E53C22002180006 e in qualità di U.O. “IMS 6” nell’ambito del progetto IZS LER 09/22 - CUP E53C22002250006;
b) alla dott.ssa Xxxx Xxxxxx, Collaboratore Tecnico Professionale Categoria D presso il “Laboratorio di Ecologia Microbica e Genomica dei Microrganismi – SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale”, la responsabilità scientifica per la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’Istituto, in qualità di U.O. “IMS 2” nell’ambito del progetto IZS LER 07/22 RC - CUP: E53C22002230006;
4. di prendere atto che per la realizzazione delle attività di ricerca nell’ambito dei sopra citati progetti IZS LER 02/22 RC, IZS LER 07/22 RC e IZS LER 09/22 RC, di competenza
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dell’IZSVe – rispettivamente in qualità di U.O. “IMS 3”, “IMS 2” e “IMS 6”, i cui costi sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell’IZSVe stesso – l’IZSLER in qualità di Istituto Capofila non erogherà alcun finanziamento o contributo, secondo quanto stabilito nei Piani di spesa dei singoli progetti;
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare gli schemi di “Accordo per l’esecuzione della ricerca corrente anno 2022”
relativi ai seguenti progetti:
• IZS LER 02/22 RC “Messa a punto e validazione di un saggio per la valutazione quantitativa della contaminazione da Salmonella infantis nell’ambito della produzione primaria del pollo da carne mediante Digital PCR”, CUP E53C22002180006, PRC2022002, della durata di 24 mesi con decorrenza dal 12.12.2022;
• IZS LER 07/22 RC “Variabilità del gene sipA in ceppi di Salmonella isolati da suino: studio della sua correlazione con la virulenza per l’uomo”, CUP E53C22002230006, PRC2022007, della durata di 24 mesi con decorrenza dall’1.12.2022;
• IZS XXX 00/00 XX “Indagine sui fattori che influenzano l’efficacia del trattamento con alte pressioni idrostatiche (HPP) sull’abbattimento di Salmonella e Listeria in prodotti a base di carne fermentati stagionati di differente tipologia”, CUP E53C22002250006, PRC2022009, della durata di 24 mesi con decorrenza dal 30.12.2022;
tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx”, rappresentato dal Dirigente responsabile dell’Unità Operativa Affari Generali e Legali, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx – giusta delega di cui al Decreto del Direttore Generale IZSLER n. 297/2020 e atto di delega di funzioni prot. IZSLER n. 19465 del 29.09.2020 – e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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legale rappresentante pro tempore dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documenti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso (Allegato n. 1, Allegato n. 2 e Allegato n. 3);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione degli accordi in parola, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della
L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di assegnare:
c) alla dott.ssa Xxxxx Xxxx, Direttore del “Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi” e Direttore della “SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale”, la responsabilità scientifica per la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’IZSVe in qualità di U.O. “IMS 3” nell’ambito del progetto IZS LER 02/22 RC - CUP E53C22002180006 e in qualità di U.O. “IMS 6” nell’ambito del progetto IZS LER 09/22 - CUP E53C22002250006;
d) alla dott.ssa Xxxx Xxxxxx, Collaboratore Tecnico Professionale Categoria D presso il “Laboratorio di Ecologia Microbica e Genomica dei Microrganismi – SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale”, la responsabilità scientifica per la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’Istituto, in qualità di U.O. “IMS 2” nell’ambito del progetto IZS LER 07/22 RC - CUP: E53C22002230006;
4. di prendere atto che per la realizzazione delle attività di ricerca nell’ambito dei sopra citati progetti IZS LER 02/22 RC, IZS LER 07/22 RC e IZS LER 09/22 RC, di competenza dell’IZSVe – rispettivamente in qualità di U.O. “IMS 3”, “IMS 2” e “IMS 6”, i cui costi sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell’IZSVe stesso – l’IZSLER in qualità di Istituto Capofila non erogherà alcun finanziamento o contributo, secondo quanto stabilito nei Piani di spesa dei singoli progetti;
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa 🗷
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 32 del 01/02/2023
OGGETTO: Approvazione degli schemi di ``Accordo per l`esecuzione della Ricerca Corrente anno 2022`` tra l`IZSVe e l`IZSLER per l`esecuzione dei progetti di ricerca: IZSLER 02/22 RC ``Messa a punto e validazione di un saggio per la valutazione quantitativa della contaminazione da Salmonella infantis nell`ambito della produzione primaria del pollo da carne mediante Digital PCR`` (CUP E53C22002180006); IZSLER 07/22 RC ``Variabilita` del gene sipA in ceppi di Salmonella isolati da suino: studio della sua correlazione con la virulenza per l`uomo`` (CUP E53C22002230006); IZSLER 09/22 RC
``Indagine sui fattori che influenzano l`efficacia del trattamento con alte pressioni idrostatiche (HPP) sull`abbattimento di Salmonella e Listeria in prodotti a base di carne fermentati stagionati di differente tipologia`` (CUP E53C22002250006).
Pubblicata dal 01/02/2023 al 16/02/2023 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - Gestione Atti
ACCORDO PER L’ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2022 “MESSA A PUNTO E VALIDAZIONE DI UN SAGGIO PER LA VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA CONTAMINAZIONE DA SALMONELLA INFANTIS NELL’AMBITO DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DEL POLLO DA CARNE MEDIANTE DIGITAL PCR” (IZSLER 02/22 RC - PRC2022002). CUP: E53C22002180006
Tra
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx” con sede legale in Brescia, via Bianchi n.9, 25124 - Partita IVA 00284840170, di seguito denominato “Istituto Capofila”, rappresentato dal dirigente responsabile dell’Unità Operativa Affari Generali e Legali, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, giusta delega di cui al decreto del Direttore Generale IZSLER n.297/2020 e atto di delega di funzioni prot. n. 19465 del 29/09/2020;
e
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede legale in Legnaro (PD), viale dell'Università n. 10, 35020 - C.F. e Partita IVA 00206200289, di seguito denominato “IZSVE” che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l’unità operativa n. 3 IMS, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a Padova il 02/02/1967, C.F.: RCCNTN67B42G224E e domiciliato per la carica presso la sede di Legnaro;
PREMESSO CHE
- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota 28668-28/11/2022-DGSAF-MDS-P ha approvato i progetti di Ricerca Corrente 2022, incluso il progetto dal titolo “Messa a punto e validazione di un saggio per la valutazione quantitativa della contaminazione da Salmonella infantis nell'ambito della produzione primaria del pollo da carne mediante digital PCR” - IZSLER 02/22 RC – PRC2022002, d’ora in avanti semplicemente “Progetto”;
- il Progetto è stato tramesso dall’Istituto Capofila all’IZSVE e dallo stesso ricevuto in data 06/12/2022 con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata registrata al n. 25908/2022 del protocollo generale;
- alla realizzazione del Progetto, articolato in più fasi, partecipa, coordinato dall’Istituto Capofila, l’IZSVE;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1 (Oggetto)
1. Nell’ambito dei rapporti di collaborazione previsti dall’articolo 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 per l’attuazione della Ricerca Corrente, l’Istituto Capofila assegna all’IZSVE - che accetta - lo svolgimento delle fasi di ricerca meglio e più esaustivamente esplicitate nel Progetto e nel connesso piano esecutivo-economico di cui al Progetto, di cui l’IZSVE medesimo dichiara di avere piena e completa conoscenza relativamente ai contenuti, alle modalità operative ed al budget.
Art.2 (Progetto)
1. Le parti condividono e accettano il contenuto del Progetto riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento e al finanziamento, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e
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nei modi stabiliti, del progetto e dei sotto-progetti che lo costituiscono, ognuna per quanto di propria pertinenza.
2. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell’IZSVE sono quelli indicati nelle fasi previste dal Progetto.
Art.3 (Relazioni tecnico scientifiche conclusive e intermedie)
1. L’IZSVE si impegna a far pervenire al Responsabile Scientifico della ricerca, entro 30 giorni dal termine dell’ultima fase di competenza, la relazione tecnico scientifica conclusiva sull’attività svolta ed i risultati conseguiti. Tale elaborato dovrà riportare una dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui complessivi risultati ottenuti, sia in formato cartaceo che su supporto informatico e dovrà essere redatto secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile scientifico della ricerca.
2. L’ IZSVE si impegna a far pervenire tale relazione, per la parte di ricerca effettivamente realizzata, anche nell’ipotesi in cui, per causa di forza maggiore sopraggiunta, diventasse impossibile concludere il Progetto.
3. Il Responsabile Scientifico della ricerca può richiedere in qualsiasi momento relazioni tecnico scientifiche intermedie sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca. L’IZSVE si impegna ad inviare dette relazioni, debitamente sottoscritte, entro 20 giorni dalla data della richiesta.
Art.4 (Responsabili scientifici)
1. Il Responsabile Scientifico del Progetto è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxx al quale è affidato il compito di coordinare tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal Progetto, vigilare sul corretto svolgimento della ricerca e delle attività progettuali di competenza dell’IZSVE rilasciando apposito nulla osta per la liquidazione delle somme spettanti.
2. Il Responsabile Scientifico dell’IZSVE è la dott.ssa Xxxx Xxxxx la quale si impegna a collaborare fattivamente con il responsabile di cui al comma 1.
Art.5 (Durata)
1. Il presente accordo è valido ed efficace dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell’ultimo firmatario e ha la durata del Progetto, sino alla completa conclusione delle attività in esso previste.
2. Il Progetto avrà durata di 24 mesi a decorrere dal 12/12/2022.
3. La durata della ricerca potrà essere prorogata, nelle modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali in materia di ricerca corrente.
Art.6 (Finanziamento)
1. Il Capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l’esecuzione della parte di ricerca affidata all’IZSVE i cui costi, pertanto, sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell’IZSVE stesso secondo quanto stabilito nel piano di spesa del Progetto.
2. L’IZSVE al termine della ricerca rendiconterà le spese sostenute direttamente al Ministero ove imputate al finanziamento ministeriale, inviando, al termine della ricerca, apposita nota al Capofila.
Art.7 (Clausola risolutiva espressa)
1. Nel caso in cui l’IZSVE non invii le relazioni tecnico scientifiche di cui all’art. 3 del presente accordo nei termini previsti o nel caso in cui tali elaborati non contengano una completa e regolare attuazione delle attività di competenza dell’IZSVE stesso, l’Istituto Capofila ha la facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo mediante comunicazione scritta a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviarsi all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
2. Contestualmente alla risoluzione di cui sopra, l’Istituto Capofila si riserva sia il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti che la facoltà di assegnare l’attività di ricerca di competenza dell’IZSVE ad altro Ente, compatibilmente con lo stadio e la tipologia delle attività di ricerca e previa autorizzazione del Ministero della Salute.
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Art. 8 (Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)
1. L’Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni, pubblicare e/o utilizzare i risultati derivanti dall’attività affidata all’IZSVE.
2. L’IZSVE, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati.
3. Essa non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto Capofila, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
4. In ogni pubblicazione autorizzata dovrà essere indicato che la ricerca è avvenuta con la partecipazione del Ministero della Salute e dell’Istituto Capofila.
Art. 9 (Proprietà industriale e riservatezza)
1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra le Parti del presente accordo ed il Ministero finanziatore, i risultati conseguiti nell’ambito del Progetto (compresi i diritti di brevettazione) saranno di proprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione, proporzionalmente al contributo realizzativo prestato, fatte salve le specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
2. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, le modalità di protezione e sfruttamento degli stessi, saranno oggetto di separato accordo. In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
3. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti, in qualsiasi altra forma, durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono riservate. Le Parti si impegnano ad utilizzare tali informazioni riservate unicamente per gli scopi previsti dal Progetto e dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
Art. 10 (Cessione)
1. Il presente accordo non potrà in nessun modo essere ceduto o conferito dall’IZSVE, parzialmente o interamente, a terzi, senza previo assenso dell’Istituto Capofila e del Ministero della Salute.
Art. 11 (Assicurazione)
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale strutturato e non strutturato impegnato nello svolgimento delle attività del Progetto e che, in applicazione del presente accordo, verrà chiamato, eventualmente, a frequentare la sede di esecuzione delle attività presso l’altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi.
2. Il personale di ciascuna Parte, che si rechi presso l’altra Parte per svolgere e/o assistere alle attività relative alla ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell’altra parte.
3. Ciascuna delle due parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico di entrambe le Parti in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi.
Nell’ipotesi che l’Ente ospitante venga a conoscenza dell’avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione all’Ente di appartenenza ai seguenti indirizzi:
IZSVE - xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx (XX) - Email PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
3
Art. 12 (Salute e sicurezza sul lavoro)
1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:
- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altro Ente;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- formazione ed addestramento del personale dell’altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;
2. La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell’attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.
Art.13 (Patto di integrità, anticorruzione e trasparenza)
1. L’Istituto ha adottato il proprio patto di integrità per la stipula e l’esecuzione degli accordi di ricerca che l’IZSVE accetta e si impegna a rispettare. Il predetto patto è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx- istituzionale-e-organizzativo/direzione-generale/progetti-di-ricerca/.
2. Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare i principi e le disposizioni di cui al codice di comportamento, ai vigenti piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall’Istituto Capofila e dall’IZSVE e pubblicati sui rispettivi siti web nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali.
3. Le parti si impegnano al rispetto dei principi stabiliti negli atti di cui ai capoversi precedenti e dichiarano di essere consapevoli ed accettare che la violazione di detti principi può essere causa di risoluzione del presente accordo.
4. Le parti sono consapevoli ed accettano che i dati relativi ai soggetti contraenti, alla durata e all’oggetto del presente accordo potranno essere pubblicati nella sezione amministrazione trasparente dei siti web delle parti.
Art. 14 (Tutela dei dati personali)
1. Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a trattare e proteggere i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
A tal fine, ed in particolare allo scopo di adempiere ai propri obblighi informativi, l’IZSLER ha pubblicato, nell’apposita sezione del proprio sito internet, una specifica informativa sul trattamento dei dati personali per i soggetti coinvolti nell’attività di ricerca. L'informativa privacy è pubblicata sul sito internet dell'Istituto al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/. L’IZSVE dichiara di averne presa completa visione.
2. La verifica dell’eventuale contitolarità, ai sensi dell’art. 26 del GDPR in relazione ad uno o più trattamenti, verrà svolta dall’Istituto capofila, tramite il proprio Data Protection Officer, e – in caso di esito positivo – il Data Protection Officer (DPO) provvederà a far sottoscrivere apposito accordo di contitolarità per la definizione delle responsabilità delle parti in merito all'osservanza degli obblighi derivanti.
3. Le Parti si impegnano altresì a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi, ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati, e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra
4
Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente accordo.
Art.15 (Imposta di bollo e imposta di registro)
1. Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’Istituto Capofila in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15 del predetto D.P.R.- autorizzazione n.143 dell’8.7.2014 dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia 2.
L’IZSVE si impegna a corrispondere all’Istituto Capofila – entro il termine di 90 giorni dalla data di validità del presente accordo - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa – parte II, articolo 4.
Art. 16 (Sottoscrizione)
1. Il presente accordo - redatto in un unico esemplare - è stipulato in esecuzione dell’articolo 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 ed è sottoscritto con firma digitale. Ogni singola clausola del presente accordo è stata oggetto di apposita trattativa fra le parti.
Art. 17 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Le parti reciprocamente si impegnano ad assolvere gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella misura in cui essi trovino applicazione.
Art. 18 (Divieto utilizzo del logo)
1. Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
2. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
Articolo 19 (Legge applicabile e foro competente)
1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 e 13 del Codice del processo amministrativo.
Letto, confermato e sottoscritto
PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’XXXXXX XXXXXXX
Il Dirigente Responsabile
U.O. Affari Generali e Legali Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Il Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx
5
ACCORDO PER L’ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2022 “VARIABILITÀ DEL GENE SIPA IN CEPPI DI SALMONELLA ISOLATI DA SUINO: STUDIO DELLA SUA CORRELAZIONE CON LA VIRULENZA PER L'UOMO” - (IZSLER 07/22 RC - PRC2022007). CUP: E53C22002230006
Tra
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx” con sede legale in Brescia, via Bianchi n.9, 25124 - Partita IVA 00284840170, di seguito denominato “Istituto Capofila”, rappresentato dal dirigente responsabile dell’Unità Operativa Affari Generali e Legali, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, giusta delega di cui al decreto del Direttore Generale IZSLER n.297/2020 e atto di delega di funzioni prot. n. 19465 del 29/09/2020;
e
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede legale in Legnaro (PD), viale dell'Università n. 10, 35020 - C.F. e Partita IVA 00206200289, di seguito denominato “IZSVE” che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l’unità operativa n. 2 IMS, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a Padova il 02/02/1967, C.F.: RCCNTN67B42G224E e domiciliato per la carica presso la sede di Legnaro;
PREMESSO CHE
- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota 28668-28/11/2022-DGSAF-MDS-P ha approvato i progetti di Ricerca Corrente 2022, incluso il progetto dal titolo “Variabilità del gene sipA in ceppi di salmonella isolati da suino:studio della sua correlazione con la virulenza per l'uomo” – IZSLER 07/22 RC – PRC2022007, d’ora in avanti semplicemente “Progetto”;
- il Progetto è stato tramesso dall’Istituto Capofila all’IZSVE e dallo stesso ricevuto in data 06/12/2022 con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata registrata al n. 29919/2022 del protocollo generale;
- alla realizzazione del Progetto, articolato in più fasi, partecipa, coordinato dall’Istituto Capofila, l’IZSVE;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1 (Oggetto)
1. Nell’ambito dei rapporti di collaborazione previsti dall’articolo 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 per l’attuazione della Ricerca Corrente, l’Istituto Capofila assegna all’IZSVE - che accetta - lo svolgimento delle fasi di ricerca meglio e più esaustivamente esplicitate nel Progetto e nel connesso piano esecutivo-economico di cui al Progetto, di cui l’IZSVE medesimo dichiara di avere piena e completa conoscenza relativamente ai contenuti, alle modalità operative ed al budget.
Art.2 (Progetto)
1. Le parti condividono e accettano il contenuto del Progetto riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento e al finanziamento, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e nei modi stabiliti, del progetto e dei sotto-progetti che lo costituiscono, ognuna per quanto di propria pertinenza.
1
2. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell’IZSVE sono quelli indicati nelle fasi previste dal Progetto.
Art.3 (Relazioni tecnico scientifiche conclusive e intermedie)
1. L’IZSVE si impegna a far pervenire al Responsabile Scientifico della ricerca, entro 30 giorni dal termine dell’ultima fase di competenza, la relazione tecnico scientifica conclusiva sull’attività svolta ed i risultati conseguiti. Tale elaborato dovrà riportare una dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui complessivi risultati ottenuti, sia in formato cartaceo che su supporto informatico e dovrà essere redatto secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile scientifico della ricerca.
2. L’IZSVE si impegna a far pervenire tale relazione, per la parte di ricerca effettivamente realizzata, anche nell’ipotesi in cui, per causa di forza maggiore sopraggiunta, diventasse impossibile concludere il Progetto.
3. Il Responsabile Scientifico della ricerca può richiedere in qualsiasi momento relazioni tecnico scientifiche intermedie sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca. L’IZSVE si impegna ad inviare dette relazioni, debitamente sottoscritte, entro 20 giorni dalla data della richiesta.
Art.4 (Responsabili scientifici)
1. Il Responsabile Scientifico del Progetto è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx alla quale è affidato il compito di coordinare tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal Progetto, vigilare sul corretto svolgimento della ricerca e delle attività progettuali di competenza dell’IZSVE, rilasciando apposito nulla osta per la liquidazione delle somme spettanti.
2. Il Responsabile Scientifico dell’IZSVE è la dott.ssa Xxxx Xxxxxx la quale si impegna a collaborare fattivamente con il responsabile di cui al comma 1.
Art.5 (Durata)
1. Il presente accordo è valido ed efficace dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell’ultimo firmatario e ha la durata del Progetto, sino alla completa conclusione delle attività in esso previste.
2. Il Progetto avrà durata di 24 mesi a decorrere dal 01/12/2022.
3. La durata della ricerca potrà essere prorogata, nelle modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali in materia di ricerca corrente.
Art.6 (Finanziamento)
1. Il Capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l’esecuzione della parte di ricerca affidata all’IZSVE i cui costi, pertanto, sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell’IZSVE stesso secondo quanto stabilito nel piano di spesa del Progetto.
2. L’IZSVE al termine della ricerca rendiconterà le spese sostenute direttamente al Ministero ove imputate al finanziamento ministeriale, inviando, al termine della ricerca, apposita nota al Capofila.
Art.7 (Clausola risolutiva espressa)
2. Contestualmente alla risoluzione di cui sopra, l’Istituto Capofila si riserva sia il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti che la facoltà di assegnare l’attività di ricerca di competenza dell’IZSVE ad altro Ente, compatibilmente con lo stadio e la tipologia delle attività di ricerca e previa autorizzazione del Ministero della Salute.
2
Art. 8 (Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)
1. L’Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni, pubblicare e/o utilizzare i risultati derivanti dall’attività affidata all’IZSVE
2. L’IZSVE, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati.
3. Essa non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto Capofila, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
4. In ogni pubblicazione autorizzata dovrà essere indicato che la ricerca è avvenuta con la partecipazione del Ministero della Salute e dell’Istituto Capofila.
Art. 9 (Proprietà industriale e riservatezza)
1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra le Parti del presente accordo ed il Ministero finanziatore, i risultati conseguiti nell’ambito del Progetto (compresi i diritti di brevettazione) saranno di proprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione, proporzionalmente al contributo realizzativo prestato, fatte salve le specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
2. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, le modalità di protezione e sfruttamento degli stessi, saranno oggetto di separato accordo. In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
3. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti, in qualsiasi altra forma, durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono riservate. Le Parti si impegnano ad utilizzare tali informazioni riservate unicamente per gli scopi previsti dal Progetto e dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
Art. 10 (Cessione)
1. Il presente accordo non potrà in nessun modo essere ceduto o conferito dall’IZSVE, parzialmente o interamente, a terzi, senza previo assenso dell’Istituto Capofila e del Ministero della Salute.
Art. 11 (Assicurazione)
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale strutturato e non strutturato impegnato nello svolgimento delle attività del Progetto e che, in applicazione del presente accordo, verrà chiamato, eventualmente, a frequentare la sede di esecuzione delle attività presso l’altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi.
2. Il personale di ciascuna Parte, che si rechi presso l’altra Parte per svolgere e/o assistere alle attività relative alla ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell’altra parte.
3. Ciascuna delle due parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico di entrambe le Parti in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi.
Nell’ipotesi che l’Ente ospitante venga a conoscenza dell’avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione all’Ente di appartenenza ai seguenti indirizzi:
IZSVE - xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx (XX) - Email PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
3
Art. 12 (Salute e sicurezza sul lavoro)
1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:
- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altro Ente;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- formazione ed addestramento del personale dell’altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;
2. La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell’attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.
Art.13 (Patto di integrità, anticorruzione e trasparenza)
1. L’Istituto ha adottato il proprio patto di integrità per la stipula e l’esecuzione degli accordi di ricerca che l’IZSVE accetta e si impegna a rispettare. Il predetto patto è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx- istituzionale-e-organizzativo/direzione-generale/progetti-di-ricerca/.
2. Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare i principi e le disposizioni di cui al codice di comportamento, ai vigenti piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall’Istituto Capofila e dall’IZSVE e pubblicati sui rispettivi siti web nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali.
3. Le parti si impegnano al rispetto dei principi stabiliti negli atti di cui ai capoversi precedenti e dichiarano di essere consapevoli ed accettare che la violazione di detti principi può essere causa di risoluzione del presente accordo.
4. Le parti sono consapevoli ed accettano che i dati relativi ai soggetti contraenti, alla durata e all’oggetto del presente accordo potranno essere pubblicati nella sezione amministrazione trasparente dei siti web delle parti.
Art. 14 (Tutela dei dati personali)
1. Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a trattare e proteggere i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
A tal fine, ed in particolare allo scopo di adempiere ai propri obblighi informativi, l’IZSLER ha pubblicato, nell’apposita sezione del proprio sito internet, una specifica informativa sul trattamento dei dati personali per i soggetti coinvolti nell’attività di ricerca. L'informativa privacy è pubblicata sul sito internet dell'Istituto al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/. L’IZSVE dichiara di averne presa completa visione.
2. La verifica dell’eventuale contitolarità, ai sensi dell’art. 26 del GDPR in relazione ad uno o più trattamenti, verrà svolta dall’Istituto capofila, tramite il proprio Data Protection Officer, e – in caso di esito positivo – il Data Protection Officer (DPO) provvederà a far sottoscrivere apposito accordo di contitolarità per la definizione delle responsabilità delle parti in merito all'osservanza degli obblighi derivanti.
3. Le Parti si impegnano altresì a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi, ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati, e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra
4
Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente accordo.
Art.15 (Imposta di bollo e imposta di registro)
1. Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’Istituto Capofila in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15 del predetto D.P.R.- autorizzazione n.143 dell’8.7.2014 dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia 2.
L’IZS... si impegna a corrispondere all’Istituto Capofila – entro il termine di 90 giorni dalla data di validità del presente accordo - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa – parte II, articolo 4.
Art. 16 (Sottoscrizione)
1. Il presente accordo - redatto in un unico esemplare - è stipulato in esecuzione dell’articolo 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 ed è sottoscritto con firma digitale. Ogni singola clausola del presente accordo è stata oggetto di apposita trattativa fra le parti.
Art. 17 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Le parti reciprocamente si impegnano ad assolvere gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella misura in cui essi trovino applicazione.
Art. 18 (Divieto utilizzo del logo)
1. Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
2. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
Articolo 19 (Legge applicabile e foro competente)
1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 e 13 del Codice del processo amministrativo.
Letto, confermato e sottoscritto
PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’XXXXXX XXXXXXX
Il Dirigente Responsabile
U.O. Affari Generali e Legali Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Il Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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ACCORDO PER L’ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2022 “VARIABILITÀ DEL GENE SIPA IN CEPPI DI SALMONELLA ISOLATI DA SUINO: STUDIO DELLA SUA CORRELAZIONE CON LA VIRULENZA PER L'UOMO” - (IZSLER 07/22 RC - PRC2022007). CUP: E53C22002230006
Tra
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx” con sede legale in Brescia, via Bianchi n.9, 25124 - Partita IVA 00284840170, di seguito denominato “Istituto Capofila”, rappresentato dal dirigente responsabile dell’Unità Operativa Affari Generali e Legali, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, giusta delega di cui al decreto del Direttore Generale IZSLER n.297/2020 e atto di delega di funzioni prot. n. 19465 del 29/09/2020;
e
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede legale in Legnaro (PD), viale dell'Università n. 10, 35020 - C.F. e Partita IVA 00206200289, di seguito denominato “IZSVE” che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l’unità operativa n. 2 IMS, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a Padova il 02/02/1967, C.F.: RCCNTN67B42G224E e domiciliato per la carica presso la sede di Legnaro;
PREMESSO CHE
- il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con nota 28668-28/11/2022-DGSAF-MDS-P ha approvato i progetti di Ricerca Corrente 2022, incluso il progetto dal titolo “Variabilità del gene sipA in ceppi di salmonella isolati da suino:studio della sua correlazione con la virulenza per l'uomo” – IZSLER 07/22 RC – PRC2022007, d’ora in avanti semplicemente “Progetto”;
- il Progetto è stato tramesso dall’Istituto Capofila all’IZSVE e dallo stesso ricevuto in data 06/12/2022 con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata registrata al n. 29919/2022 del protocollo generale;
- alla realizzazione del Progetto, articolato in più fasi, partecipa, coordinato dall’Istituto Capofila, l’IZSVE;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.1 (Oggetto)
1. Nell’ambito dei rapporti di collaborazione previsti dall’articolo 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 per l’attuazione della Ricerca Corrente, l’Istituto Capofila assegna all’IZSVE - che accetta - lo svolgimento delle fasi di ricerca meglio e più esaustivamente esplicitate nel Progetto e nel connesso piano esecutivo-economico di cui al Progetto, di cui l’IZSVE medesimo dichiara di avere piena e completa conoscenza relativamente ai contenuti, alle modalità operative ed al budget.
Art.2 (Progetto)
1. Le parti condividono e accettano il contenuto del Progetto riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento e al finanziamento, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e nei modi stabiliti, del progetto e dei sotto-progetti che lo costituiscono, ognuna per quanto di propria pertinenza.
1
2. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell’IZSVE sono quelli indicati nelle fasi previste dal Progetto.
Art.3 (Relazioni tecnico scientifiche conclusive e intermedie)
1. L’IZSVE si impegna a far pervenire al Responsabile Scientifico della ricerca, entro 30 giorni dal termine dell’ultima fase di competenza, la relazione tecnico scientifica conclusiva sull’attività svolta ed i risultati conseguiti. Tale elaborato dovrà riportare una dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui complessivi risultati ottenuti, sia in formato cartaceo che su supporto informatico e dovrà essere redatto secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile scientifico della ricerca.
2. L’IZSVE si impegna a far pervenire tale relazione, per la parte di ricerca effettivamente realizzata, anche nell’ipotesi in cui, per causa di forza maggiore sopraggiunta, diventasse impossibile concludere il Progetto.
3. Il Responsabile Scientifico della ricerca può richiedere in qualsiasi momento relazioni tecnico scientifiche intermedie sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca. L’IZSVE si impegna ad inviare dette relazioni, debitamente sottoscritte, entro 20 giorni dalla data della richiesta.
Art.4 (Responsabili scientifici)
1. Il Responsabile Scientifico del Progetto è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx alla quale è affidato il compito di coordinare tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal Progetto, vigilare sul corretto svolgimento della ricerca e delle attività progettuali di competenza dell’IZSVE, rilasciando apposito nulla osta per la liquidazione delle somme spettanti.
2. Il Responsabile Scientifico dell’IZSVE è la dott.ssa Xxxx Xxxxxx la quale si impegna a collaborare fattivamente con il responsabile di cui al comma 1.
Art.5 (Durata)
1. Il presente accordo è valido ed efficace dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell’ultimo firmatario e ha la durata del Progetto, sino alla completa conclusione delle attività in esso previste.
2. Il Progetto avrà durata di 24 mesi a decorrere dal 01/12/2022.
3. La durata della ricerca potrà essere prorogata, nelle modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali in materia di ricerca corrente.
Art.6 (Finanziamento)
1. Il Capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l’esecuzione della parte di ricerca affidata all’IZSVE i cui costi, pertanto, sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a carico dell’IZSVE stesso secondo quanto stabilito nel piano di spesa del Progetto.
2. L’IZSVE al termine della ricerca rendiconterà le spese sostenute direttamente al Ministero ove imputate al finanziamento ministeriale, inviando, al termine della ricerca, apposita nota al Capofila.
Art.7 (Clausola risolutiva espressa)
2. Contestualmente alla risoluzione di cui sopra, l’Istituto Capofila si riserva sia il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti che la facoltà di assegnare l’attività di ricerca di competenza dell’IZSVE ad altro Ente, compatibilmente con lo stadio e la tipologia delle attività di ricerca e previa autorizzazione del Ministero della Salute.
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Art. 8 (Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)
1. L’Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni, pubblicare e/o utilizzare i risultati derivanti dall’attività affidata all’IZSVE
2. L’IZSVE, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati.
3. Essa non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Istituto Capofila, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
4. In ogni pubblicazione autorizzata dovrà essere indicato che la ricerca è avvenuta con la partecipazione del Ministero della Salute e dell’Istituto Capofila.
Art. 9 (Proprietà industriale e riservatezza)
1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra le Parti del presente accordo ed il Ministero finanziatore, i risultati conseguiti nell’ambito del Progetto (compresi i diritti di brevettazione) saranno di proprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione, proporzionalmente al contributo realizzativo prestato, fatte salve le specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
2. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, le modalità di protezione e sfruttamento degli stessi, saranno oggetto di separato accordo. In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
3. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti, in qualsiasi altra forma, durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono riservate. Le Parti si impegnano ad utilizzare tali informazioni riservate unicamente per gli scopi previsti dal Progetto e dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
Art. 10 (Cessione)
1. Il presente accordo non potrà in nessun modo essere ceduto o conferito dall’IZSVE, parzialmente o interamente, a terzi, senza previo assenso dell’Istituto Capofila e del Ministero della Salute.
Art. 11 (Assicurazione)
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale strutturato e non strutturato impegnato nello svolgimento delle attività del Progetto e che, in applicazione del presente accordo, verrà chiamato, eventualmente, a frequentare la sede di esecuzione delle attività presso l’altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi.
2. Il personale di ciascuna Parte, che si rechi presso l’altra Parte per svolgere e/o assistere alle attività relative alla ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell’altra parte.
3. Ciascuna delle due parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico di entrambe le Parti in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi.
Nell’ipotesi che l’Ente ospitante venga a conoscenza dell’avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione all’Ente di appartenenza ai seguenti indirizzi:
IZSVE - xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx (XX) - Email PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
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Art. 12 (Salute e sicurezza sul lavoro)
1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:
- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altro Ente;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- formazione ed addestramento del personale dell’altro Ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;
2. La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell’attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.
Art.13 (Patto di integrità, anticorruzione e trasparenza)
1. L’Istituto ha adottato il proprio patto di integrità per la stipula e l’esecuzione degli accordi di ricerca che l’IZSVE accetta e si impegna a rispettare. Il predetto patto è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx-xxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx- istituzionale-e-organizzativo/direzione-generale/progetti-di-ricerca/.
2. Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare i principi e le disposizioni di cui al codice di comportamento, ai vigenti piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall’Istituto Capofila e dall’IZSVE e pubblicati sui rispettivi siti web nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali.
3. Le parti si impegnano al rispetto dei principi stabiliti negli atti di cui ai capoversi precedenti e dichiarano di essere consapevoli ed accettare che la violazione di detti principi può essere causa di risoluzione del presente accordo.
4. Le parti sono consapevoli ed accettano che i dati relativi ai soggetti contraenti, alla durata e all’oggetto del presente accordo potranno essere pubblicati nella sezione amministrazione trasparente dei siti web delle parti.
Art. 14 (Tutela dei dati personali)
1. Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a trattare e proteggere i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
A tal fine, ed in particolare allo scopo di adempiere ai propri obblighi informativi, l’IZSLER ha pubblicato, nell’apposita sezione del proprio sito internet, una specifica informativa sul trattamento dei dati personali per i soggetti coinvolti nell’attività di ricerca. L'informativa privacy è pubblicata sul sito internet dell'Istituto al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/. L’IZSVE dichiara di averne presa completa visione.
2. La verifica dell’eventuale contitolarità, ai sensi dell’art. 26 del GDPR in relazione ad uno o più trattamenti, verrà svolta dall’Istituto capofila, tramite il proprio Data Protection Officer, e – in caso di esito positivo – il Data Protection Officer (DPO) provvederà a far sottoscrivere apposito accordo di contitolarità per la definizione delle responsabilità delle parti in merito all'osservanza degli obblighi derivanti.
3. Le Parti si impegnano altresì a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi, ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati, e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra
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Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente accordo.
Art.15 (Imposta di bollo e imposta di registro)
1. Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’Istituto Capofila in modo virtuale, ai sensi dell’articolo 15 del predetto D.P.R.- autorizzazione n.143 dell’8.7.2014 dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia 2.
L’IZS... si impegna a corrispondere all’Istituto Capofila – entro il termine di 90 giorni dalla data di validità del presente accordo - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa – parte II, articolo 4.
Art. 16 (Sottoscrizione)
1. Il presente accordo - redatto in un unico esemplare - è stipulato in esecuzione dell’articolo 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 ed è sottoscritto con firma digitale. Ogni singola clausola del presente accordo è stata oggetto di apposita trattativa fra le parti.
Art. 17 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Le parti reciprocamente si impegnano ad assolvere gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella misura in cui essi trovino applicazione.
Art. 18 (Divieto utilizzo del logo)
1. Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
2. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
Articolo 19 (Legge applicabile e foro competente)
1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 e 13 del Codice del processo amministrativo.
Letto, confermato e sottoscritto
PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’XXXXXX XXXXXXX
Il Dirigente Responsabile
U.O. Affari Generali e Legali Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Il Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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