CHR – SERVIZI GLOBALI DI SPEDIZIONE TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
CHR – SERVIZI GLOBALI DI SPEDIZIONE TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
Clausola 1 - Disposizioni generali
1.1 I Termini e Condizioni Generali dei Servizi Globali di Spedizione (“Termini e Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le offerte emesse ed a tutti i contratti stipulati da CH Xxxxxxxx Europe BV, per conto proprio e/o per conto di una qualsiasi delle proprie filiali e/o consociate, di seguito collettivamente denominate “CHR”, quali offerte e contratti relativi alla fornitura di servizi di spedizioni marittime e/o aeree nazionali, di servizi di spedizioni marittime e/o aeree internazionali ed i trasporti di terra relativi e di supporto a tali servizi di spedizione e/o di trasporto internazionali ed a tutti gli atti legali ed effettivi compiuti per l'esecuzione di quanto sopra o in relazione ad esso. Detti Termini e Condizioni Generali si applicheranno anche, mutatis mutandis, a quelle situazioni in cui uno degli uffici esteri di CHR debba essere considerato commissionario in luogo della stessa CHR.
1.2 Salvo quanto diversamente concordato in modo esplicito per iscritto, non sarà ammessa l'applicazione di termini e condizioni generali stipulati dal cliente.
1.3 L'abrogazione o l'annullamento di qualsiasi disposizione contenuta nei presenti Termini e Condizioni Generali non avrà effetto ai fini della validità delle disposizioni restanti.
1.4 Tutte le offerte emesse da CHR non saranno impegnative e la loro revoca non sarà soggetta ad alcuna forma prescritta, anche nel caso in cui fossero già state accettate dal cliente. In ogni caso, laddove CHR intenda revocare un'offerta già accettata dal cliente, dovrà farlo immediatamente.
1.5 CHR sarà soltanto vincolata da qualsiasi modifica/che o aggiunta/e ad una istruzione laddove abbia confermato detta/e modifica/che o aggiunta/e per iscritto.
1.6 Fatto salvo quanto previsto alla Clausola 1.7, tutti i contratti per il trasporto di merci stipulati tra CHR ed i suoi clienti saranno contratti di spedizione nei quali CHR, nella propria veste di spedizioniere, avrà la funzione di stipulare uno o più contratti per conto del proprio cliente, per il trasporto di merci messe a disposizione da quest'ultimo.
1.7 Salvi i casi in cui CHR emetta una polizza di carico marittimo XXXxxxxx Lines, con i relativi ‘Termini e Condizioni XXXxxxxx Lines’, nella quale polizza CHR sia specificatamente indicata come vettore, CHR opererà come vettore comune non armatore, oppure nel caso in cui CHR emetta una polizza di carico aereo con i relativi ‘Termini e Condizioni IATA’, nella quale polizza CHR sia specificamente indicata come vettore, CHR opererà come vettore aereo indiretto.
Clausola 2 - Applicabilità di altre condizioni (Condizioni di Spedizione Olandesi, Termini e Condizioni XXXxxxxx Lines e Termini e Condizioni IATA)
2.1 Salvo quanto diversamente previsto nei Termini e Condizioni Generali, o altrimenti espressamente stabilito in essi, le Condizioni di Spedizione Olandesi [Nederlandse Expeditievoorwaarden], con l'eccezione della clausola di arbitrato (Articolo 23), si applicheranno a tutti i tipi di servizio forniti da CHR, anche nel caso in cui detti servizi fossero prestati a fronte di un ordine di trasporto, ad esclusione dei casi in cui si applichi la Clausola 1.7. Tali Condizioni di Spedizione sono allegate ai Termini e Condizioni Generali CHR come Allegato 1.
2.2 Nel caso in cui CHR operi in qualità di vettore comune non-armatore conformemente alla Clausola 1.7 ed emetta una polizza di carico marittimo XXXxxxxx Lines con i relativi termini e condizioni di servizio (“Termini e Condizioni XXXxxxxx Lines”), si applicheranno detti Termini e Condizioni XXXxxxxx Lines. I Termini e Condizioni
XXXxxxxx Lines contengono una clausola giurisdizionale che prevede che tutte le azioni legali, derivanti da o relative a, trasporti effettuati a fronte di una Polizza di Carico XXXxxxxx, saranno sottoposte alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti d'America per il Distretto del Minnesota.
2.3 Nel caso in cui CHR operi in qualità di vettore aereo indiretto conformemente alla Clausola 1.7, ed emetta una polizza di carico aereo IATA con i relativi termini e condizioni di servizio (“Termini e Condizioni IATA”), si applicheranno i detti Termini e Condizioni IATA.
2.4 Le Condizioni di Spedizione Olandesi e, laddove applicabili, i Termini e Condizioni XXXxxxxx Lines oppure IATA saranno ritenuti parte integrante dei presenti Termini e Condizioni Generali.
Clausola 3 - Esecuzione del contratto
CHR sarà libera di determinare i metodi di esecuzione delle istruzioni ricevute, eccettuati i casi in cui abbia ricevuto dal cliente specifiche istruzioni in merito. Ogniqualvolta ciò sia possibile, CHR terrà conto delle richieste del cliente relativamente a data, ora e durata dell'esecuzione del contratto, ma non fornirà alcuna garanzia in tal senso.
Clausola 4 - Obblighi del cliente
4.1 Indipendentemente dagli obblighi del cliente per l'esecuzione del contratto stipulato, derivanti da disposizioni di legge, in conformità con trattati e convenzioni o in virtù delle condizioni di spedizione Olandesi o di altri accordi stipulati, gli obblighi seguenti si applicheranno con particolare riguardo alla trasmissione di informazioni e documenti ed all'imballo delle merci presentate per il trasporto.
4.2 Il cliente dovrà fornire tempestivamente a CHR tutte quelle informazioni relative alle merci ed alla loro movimentazione, informazioni delle quali il cliente conosca, o dovrebbe conoscere l'importanza per il vettore, inclusi, in special modo, il peso e le dimensioni di tali merci. Il cliente dovrà garantire la correttezza delle informazioni fornite.
4.3 Il cliente dovrà garantire la disponibilità di tutti i documenti necessari all'esecuzione delle istruzioni, salvi i casi in cui ne sia stata concordata la fornitura da parte di CHR. Il cliente dovrà anche garantire la correttezza e completezza delle informazioni riportate nei summenzionati documenti.
4.4 Tenendo presente il metodo di trasporto e movimentazione stabiliti, il cliente dovrà assicurare che le merci siano state adeguatamente e correttamente imballate.
4.5 Il cliente dovrà assicurare che le merci da trasportare siano pronte per il carico e che vengano caricate nella data e nel luogo concordati. Ove non vi siano stati accordi specifici relativamente all'esatta data di carico, il cliente dovrà assicurare che il carico cominci appena possibile, non oltre due ore dalla data di arrivo del mezzo di trasporto previsto.
4.6 In caso si verifichi danno o perdita delle merci dopo la presa in carico, o questa non sia stata effettuata, il cliente dovrà informarne CHR appena possibile, e dovrà inviare a CHR documenti che evidenzino il valore di presa in carico delle merci danneggiate e/o perse entro il periodo di tempo specificato nei termini e condizioni XXXxxxxx Lines o IATA, quali si applichino oppure, in caso nessuno dei due si applichi, entro tre mesi dalla data in cui il danno o la perdita in questione si siano verificati.
4.7 Il cliente inoltre si impegna a risarcire e a sollevare da ogni responsabilità CHRE in merito a qualsiasi richiesta da qualsiasi ditta o persona fisica o giuridica relativamente alla versione più recente delle:
• Norme (EC) No. l907 / 2006 del 18 dicembre 2006 in materia di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione di Sostanze Chimiche (REACH);
• Norme (EC) No. l907 / 1272 del 16 dicembre 2006 in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele.
• La Legge sui Salari, le Imposte sul Reddito ed i Contributi per Oneri Sociali (Responsabilità dei Subappaltatori) [‘Wet Ketenaansprakelijkheid’];
• La Legge sulla Base imponibile Ambientale, [‘Wet belastingen op milieugrondslag’];
• O norme e legislazioni similari.
Clausola 5 - Diritto di rifiuto
5.1 CHR si riserva il diritto di rescindere un contratto nel caso in cui:
x.xx trasporto di cui al contratto in questione sia proibito da leggi o norme in vigore nel paese di spedizione, nel paese indicato per la consegna o in qualsiasi altro paese attraverso cui si effettui il trasporto;
b. il cliente ometta di adempiere a tutti gli obblighi di pagamento derivanti da un diverso contratto con CHR;
c. i dati relativi al peso e/o alle dimensioni non siano corretti, al punto in cui il metodo previsto di trasporto (incluso l'utilizzo del veicolo e/o di altre apparecchiature previste) e/o la movimentazione non siano più possibili o consentiti;
d. CHR abbia qualsiasi altro motivo valido per rescindere il contratto.
Clausola 6 - Sostanze pericolose
6.1 Indipendentemente dalle disposizioni di cui alla Clausola 4, il cliente dovrà anche fornire, in caso di sostanze pericolose, la specifica scritta delle norme da rispettare secondo la legislazione vigente e/o altre norme governative. Per sostanze pericolose si intendono sostanze note per possedere proprietà tali da costituire uno specifico pericolo grave per le persone o le merci, incluse, in ogni caso, sostanze esplosive, infiammabili, ossidanti o tossiche.
6.2 Indipendentemente dalle disposizioni di cui alla Clausola 5, CHR si riserva il diritto di rifiutare l'esecuzione di istruzioni da essa accettate relative alla spedizione di sostanze pericolose, nel caso in cui CHR abbia validi motivi per fare ciò in relazione alla natura delle sostanze in questione oppure, in funzione del percorso scelto e/o della destinazione concordata, di applicare un sovrapprezzo per merci pericolose laddove il vettore che riceve l'istruzione di trasporto applichi tale sovrapprezzo a CHR.
Clausola 7 - Formalità doganali
Salvo quanto diversamente concordato in modo esplicito per iscritto, il cliente avrà la responsabilità di tutte le relative formalità doganali e dovrà assicurare l'adempimento di tali formalità. CHR non sarà responsabile di alcuna richiesta conseguente o connessa all'esecuzione di tali formalità doganali ed il cliente dovrà risarcire e sollevare da ogni responsabilità CHR per qualsiasi richiesta di terze parti relativa all'adempimento delle formalità doganali.
Clausola 8 - Controstallia e/o fermo di container
Il cliente è sempre responsabile per i costi di controstallia e/o fermo di container utilizzati per il servizio e si impegna a risarcire e sollevare da ogni responsabilità CHR per qualsiasi richiesta di terze parti relativa a controstallia e/o fermo di container.
Clausola - 9 Responsabilità
9.1 Le Condizioni di Spedizione Olandesi (Allegato 1), ed in particolare l'Articolo 11 di dette condizioni, si applicheranno alle responsabilità di CHR, salvo che si applichino i Termini e Condizioni XXXxxxxx Lines o IATA conformemente alla Clausola 1.7 ed alla Clausola 2.2 o 2.3 dei Termini e Condizioni Generali CHR.
Solo nel caso e nella misura in cui CHR non possa, per qualsiasi motivo, invocare le Condizioni di Spedizione Olandesi, si applicherà quanto segue.
9.2 CHR non potrà essere ritenuta responsabile per alcun danno, incluso, ma non limitato ad esso, il danno alle merci e/o il danno causato dalle merci o dalla relativa movimentazione, salvi i casi in cui il clienti dimostri che il danno si è verificato in conseguenza di un atto o di una omissione da parte di CHR, sia stato provocato intenzionalmente o per incuria, con la cognizione che tale danno si sarebbe probabilmente verificato in conseguenza di ciò. Eventuali responsabilità di CHR non potranno, in ogni caso, eccedere un massimale di 100.000 USD per ciascun evento o serie di eventi con la stessa causa. Per danno si intende anche il danno a terze parti verso le quali CHR sia obbligata a risarcire e/o il danno derivante da morte o lesioni e da qualsiasi forma di perdita finanziaria.
9.3 Il cliente sarà obbligato a risarcire CHR per qualsiasi danno arrecato a CHR nell'esecuzione dei propri servizi, incluso, ma non limitato ad esso, il danno causato da materiali o merci forniti dal cliente a CHR allo scopo di eseguire il contratto e/o il danno causato dalle merci o dalla relativa movimentazione, salvi i casi in cui il danno si sia verificato in conseguenza di un atto o di una omissione da parte di CHR, oppure sia stato provocato intenzionalmente o per incuria, con la cognizione che tale danno si sarebbe probabilmente verificato in conseguenza di ciò. Per danno si intende anche il danno a terze parti verso le quali CHR sia obbligata a risarcire; per danno si intenderà anche il danno derivante da morte o lesioni e da qualsiasi forma di perdita finanziaria.
9.4 CHR non potrà mai essere ritenuta responsabile per danni conseguenti e/o immateriali o perdite di profitto subite dal cliente. Perdite di controstallia di qualsiasi mezzo di trasporto (marittimo o terrestre) o costi per accelerata caricazione/scaricazione sono considerati danno conseguente; perdite di controstallia e/o fermo di qualsiasi container sono anche considerate danno conseguente.
9.5 Il cliente sarà obbligato a risarcire e sollevare da ogni responsabilità CHR per qualsiasi richiesta di terze parti relativa a danni causati dai servizi eseguiti da CHR, salvi i casi in cui il danno si sia verificato in conseguenza di un atto o di una omissione da parte di CHR oppure sia stato provocato intenzionalmente o per incuria, con la cognizione che tale danno si sarebbe probabilmente verificato in conseguenza di ciò.
Il cliente sarà obbligato a risarcire e a sollevare da ogni responsabilità CHR in qualsiasi circostanza ed in tutti i casi di richieste di terze parti che eccedano la somma totale di 100.000 USD per ciascun evento o serie di eventi con la stessa causa.
Per danno si intenderà anche il danno a terze parti verso le quali CHR sia obbligata a risarcire; per danno si intenderà inoltre il danno derivante da morte o lesioni e da qualsiasi forma di perdita finanziaria.
9.6 Nel caso di responsabilità di personale dipendente CHR e/o di subappaltatori dei cui servizi CHR si avvalga a scopo di eseguire il contratto, questi avranno diritto ad invocare qualsiasi limitazione e/o esclusione di responsabilità prevista dai presenti Termini e Condizioni Generali (inclusi i termini e condizioni di cui alla Clausola 2) o da qualsiasi altra disposizione legale o contrattuale.
9.7 In virtù di eventuali accordi speciali stipulati per iscritto, CHR potrà accettare responsabilità eccedenti i limiti di cui alla presente Xxxxxxxx 9 purché il cliente accetti di corrispondere a CHR compensi addizionali secondo
quanto stabilito da CHR di volta in volta. Il dettaglio degli addebiti addizionali verrà fornito su richiesta scritta da parte del cliente.
9.8 Tutti i servizi eventualmente forniti da CHR a titolo gratuito vengono prestati sulla base che CHR non accetterà qualsivoglia responsabilità.
9.9 Si concorda che ruggine superficiale, ossidazione, scolorimento o altre condizioni similari dovute ad umidità non siano considerate condizioni di danno, ma inerenti la natura stessa delle merci, e la conferma di ricezione di merci in apparente ordine e buona condizione non implichi che tali condizioni di ruggine superficiale, ossidazione, scolorimento o altre condizioni similari non esistessero al momento della ricezione.
Clausola 10 - Prezzi
I prezzi verranno calcolati sulla base delle tariffe in vigore al momento in cui il contratto si intende concluso. Nel caso in cui uno o più elementi di costo aumentino successivamente, e/o nel caso in cui il valore del cambio dell'Euro rispetto ad altre valute straniere e/o nel caso in cui cambino i livelli di tassazione, CHR avrà diritto ad aumentare in conformità il prezzo originario.>
Clausola - 11 Pagamenti
11.1 Salvo quanto diversamente concordato in modo esplicito per iscritto, nessun credito verrà accordato da CHR al cliente ed il pagamento sarà dovuto anticipatamente alla fornitura dei servizi, su conto bancario specificato da CHR.
11.2 Nel caso in cui il cliente ometta di effettuare il pagamento tempestivamente, sarà considerato debitore a termini di legge senza obbligo alcuno di informazione in merito. A partire dalla data successiva alla data di scadenza del pagamento, al cliente saranno addebitati gli interessi in misura dello 1,5% mensile sulla cifra residua, con calcolo della frazione di mese come mese intero.
11.3 Nel caso in cui il cliente sia in debito e sia stata inviata una comunicazione scritta di xxxxxx, tutte le perdite ed i costi derivanti dal recupero del credito, sia per via giudiziale che stragiudiziale, verranno addebitati sul suo estratto conto. I costi di recupero stragiudiziale della somma dovuta sono fissati nella misura del 15%dell'importo principale, con un minimo di € 150.
11.4 Salvo quanto diversamente previsto alla presente Clausola 11, si applicheranno integralmente l'Articolo 17 e l'Articolo18 delle Condizioni di Spedizione Olandesi.
Clausola 12 - Reclami
12.1 Eventuali reclami relativi ai servizi forniti da CHR dovranno essere sottoposti per iscritto al Central Claims and Quality Department, Teleportboulevard 120, 1043 EJ Amsterdam, The Netherlands, o inviati a mezzo fax al numero 00 00 000 0000.
12.2 La presentazione di reclami non potrà in alcun caso sollevare il cliente dai suoi obblighi di pagamento.
Clausola 13 - Legislazione applicabile e foro competente
13.1 I rapporti legali tra CHR ed il cliente saranno regolati dalla legislazione dei Paesi Bassi.
13.2 In deroga alle disposizioni di cui all'Articolo 23 delle Condizioni Olandesi di Spedizione, qualsiasi disputa derivante da o collegata a (l'esecuzione del) presente contratto o da (l'esecuzione di) contratti successivi derivanti dal contratto originale, o che sorgano per qualsiasi altro motivo, con l'eccezione della procedura di ricorso, sarà sottoposta al competente tribunale del Foro di Rotterdam.
[FINE DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI]
ALLEGATO 1 ai Termini e Condizioni Generali CHR
CONDIZIONI GENERALI OLANDESI DI SPEDIZIONE DELLA
FENEX (Associazione dei Paesi Bassi per le Spedizioni e la Logistica) depositate presso il Registro dei Tribunali Distrettuali di Amsterdam, Arnhem, Breda e Rotterdam in data 1 luglio 2004
Articolo 1.
1. Le presenti condizioni generali si applicheranno a qualsiasi tipo di servizio prestato dallo spedizioniere. Nell'ambito di tali condizioni generali il termine spedizioniere non indicherà esclusivamente lo spedizioniere come specificato nel Libro 8 del Codice Civile Olandese. La parte che affida allo spedizioniere l'incarico di effettuare le operazioni e le attività dovrà essere considerata committente dello spedizioniere indipendentemente dalla modalità di pagamento concordata.
2. Per quanto attiene le operazioni e le attività, quali quelle di mediatore navale, stivatore, vettore, agente di assicurazioni, ditta di magazzinaggio e di controllo ecc, effettuate dallo spedizioniere, si applicheranno le condizioni normalmente in uso nello specifico settore merceologico, o eventuali condizioni la cui applicabilità sia stata concordata.
3. Lo spedizioniere potrà in qualsiasi momento dichiarare applicabili le disposizioni derivanti dalle condizioni di terze parti con cui abbia stipulato contratti allo scopo di eseguire gli ordini ricevuti.
4. Lo spedizioniere potrà trasferire gli ordini ricevuti e/o le attività ad esso associate a terze parti o a prestatori d'opera di terze parti. Dato che tali terze parti o loro prestatori d'opera si assumono la responsabilità legale verso il committente dello spedizioniere, si conviene per loro conto che, nell'espletamento delle attività per le quali lo spedizioniere li impiega, essi saranno considerati esclusivamente alle dipendenze dello spedizioniere. Tutte le disposizioni (inter alia) relative all'esonero e/o alla limitazione di responsabilità, nonché al risarcimento allo spedizioniere, come descritto nel presente documento, si applicheranno a tali soggetti.
5. Le istruzioni per pagamento alla consegna (C.O.D.), contrassegno ecc., saranno considerate parte dell'attività dello spedizioniere.
Articolo 2.
1. Tutti i preventivi economici emessi dallo spedizioniere non potranno essere considerati vincolanti.
2. Tutti i prezzi offerti e concordati si baseranno sulle tariffe, i salari, i costi inerenti gli oneri sociali e/o altre disposizioni di legge, sulle tariffe di trasporto e di cambio in vigore all'epoca della quotazione o del contratto.
3. Al variare di uno o più di tali fattori, i prezzi quotati o concordati verranno modificati in conformità e con valore retroattivo a valere dalla data in cui la/e variazione/i si è/sono verificata/e. Lo spedizioniere deve essere in grado di giustificare tale/i variazione/i.
Articolo 3.
1. Se lo spedizioniere addebita tariffe onnicomprensive o fisse, tali tariffe comprenderanno tutti quei costi che sono a carico dello spedizioniere nell'ambito delle normali procedure di movimentazione.
2. Salvo quanto diversamente disposto, tariffe onnicomprensive o fisse non dovranno includere in alcun caso: dazi, tasse e imposte, oneri consolari e di autenticazione, costo di emissione di fideiussioni bancarie e premi assicurativi.
3. Per attività di natura speciale, impieghi inusuali o attività che richiedano tempo o impegno speciali, sarà possibile addebitare ogni volta un ragionevole importo addizionale.
Articolo 4.
1. Nel caso in cui il tempo di carico e/o scarico risulti inadeguato, indipendentemente dalle cause di ciò, tutti i costi risultanti, quali controstallie ecc, saranno a carico del committente, senza contestazioni, anche nel caso in cui lo spedizioniere abbia accettato la polizza di carico e/o il contratto di nolo da cui derivino i costi addizionali.
2. Spese di natura eccezionale ed oneri salariali maggiori che dovessero presentarsi laddove i vettori, in virtù di disposizioni contenute nei documenti di spedizione, effettuino il carico o lo scarico delle merci in orario serale, notturno, al sabato o alla domenica o altre festività pubbliche, non potranno essere compresi nei prezzi concordati, salvo quanto diversamente specificato. Tutti gli eventuali costi dovranno pertanto essere rimborsati dal committente allo spedizioniere.
Articolo 5.
1. Qualsiasi forma di copertura assicurativa dovrà essere definita soltanto a fronte di specifiche istruzioni scritte, a spese e rischio del committente. I rischi da coprire dovranno essere chiaramente specificati. Non sarà sufficiente una semplice dichiarazione di valore.
2. In caso lo spedizioniere abbia stipulato una polizza assicurativa in nome e per conto proprio, sarà obbligato, se richiesto in tal senso, semplicemente a trasferire al proprio committente le sue richieste di indennizzo alla compagnia assicuratrice.
3. Lo spedizioniere non potrà essere ritenuto responsabile relativamente alla scelta della compagnia assicuratrice ed alla solvibilità di quest'ultima.
4. Nel caso in cui lo spedizioniere, ai fini dell'esecuzione del contratto, si avvalga di alberi di carico o altra attrezzatura similare, avrà diritto di accendere una polizza assicurativa a spese del committente per coprire i propri rischi eventualmente derivanti dall'utilizzo di detta attrezzatura.
Articolo 6.
1. Salvo quanto diversamente concordato in modo esplicito per iscritto, la comunicazione allo spedizioniere dei dati necessari all'adempimento delle formalità doganali sottintenderà un ordine per l'espletamento di tali formalità.
Articolo 7.
1. In caso il committente non fornisca nel proprio ordine istruzioni specifiche in merito, le modalità ed il percorso di trasporto saranno scelti dallo spedizioniere il quale, in qualsiasi momento, potrà accettare, ai fini dell'esecuzione dei contratti, i documenti abitualmente utilizzati dalle ditte con le quali opera.
Articolo 8.
1. Il committente dovrà assicurare che le merci vengano consegnate nel luogo ed alla data concordati.
2. Il committente dovrà assicurare che i documenti necessari alla ricezione ed alla spedizione, come pure le istruzioni, siano a disposizione dello spedizioniere in tempo utile.
3. Pur senza alcun obbligo in tal senso, lo spedizioniere avrà il diritto di verificare che le specifiche fornitegli siano corrette e complete.
4. In assenza di documenti, lo spedizioniere non sarà obbligato prendere in consegna le merci a fronte di garanzia. Nel caso in cui lo spedizioniere fornisca una garanzia, sarà sollevato da parte del committente da ogni responsabilità relativa e conseguente a ciò.
Articolo 9.
1. Tutte le operazioni quali ispezione, campionatura, taratura, etichettatura, pesatura, misurazione ecc, nonché la ricezione di merci soggette a perizia da parte di un consulente tecnico d'ufficio, avverranno soltanto su istruzioni specifiche del committente ed a fronte di rimborso dei costi conseguenti.
2. Ciò nonostante, lo spedizioniere avrà diritto, ma non obbligo, a propria discrezione ed a spese e rischio del committente, di intraprendere tutte le azioni che ritenga necessarie nell'interesse di questi.
3. Lo spedizioniere non potrà agire da perito. Non sarà in alcun modo responsabile di alcuna notifica dello stato, natura o qualità delle merci, né sarà in alcun modo obbligato ad assicurare che le merci spedite corrispondano ai campioni.
Articolo 10.
1. L'aggiunta della parola "approssimativamente" consente al committente la libertà di fornire il 2,5% in più o in meno.
Articolo 11.
1. Tutte le operazioni ed attività avverranno a spese e rischio del committente.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 16, lo spedizioniere non sarà responsabile di alcun danno, salvo che il committente possa dimostrare che il danno sia stato causato da colpa o negligenza da parte dello spedizioniere o di suoi prestatori d'opera.
3. In ogni caso la responsabilità dello spedizioniere sarà limitata a 10.000 SDR per evento o serie di eventi con un'unica ed identica causa di danno, a condizione che, in caso di danno, perdita di valore o perdita di merci incluse nell'ordine, la responsabilità sia limitata a 4 SDR per ogni chilogrammo di peso lordo danneggiato o perduto, con un massimo di 4.000 SDR per spedizione.
4. La perdita che lo spedizioniere dovrà risarcire non potrà in alcun caso eccedere il valore fatturato delle merci, di cui il committente dovrà fornire prova; in mancanza, si applicherà il valore di mercato, di cui il committente dovrà fornire prova, al momento in cui si è verificato il danno. Lo spedizioniere non sarà responsabile per perdite di profitti, perdite conseguenti e danni non patrimoniali.
5. In caso durante l'esecuzione dell'ordine si verifichi un danno per il quale lo spedizioniere non possa essere ritenuto responsabile, questi dovrà porre in essere tutti gli sforzi volti a recuperare il danno dalle parti responsabili di tale danno.
Lo spedizioniere avrà diritto a addebitare al committente i relativi costi incidenti. In tal caso, lo spedizioniere rinuncerà, a favore del proprio committente, alle sue pretese contro terze parti fatte intervenire allo scopo di eseguire l'ordine.
6. Il committente sarà responsabile nei confronti dello spedizioniere per qualsiasi danno derivante dalla natura delle merci e del relativo imballo, inesattezza, incompletezza o imprecisioni delle istruzioni e dei dati, mancata o non tempestiva consegna delle merci a tempo e luogo concordati, come pure l'omessa, o non tempestiva, fornitura di documenti e/o istruzioni, e colpa o negligenza in generale da parte del committente e del proprio personale e di terze parti da questi richieste o impiegate.
7. Il committente dovrà risarcire allo spedizioniere eventuali richieste di indennizzo da terze parti relativamente ai danni di cui al paragrafo precedente, intendendosi per terze parti anche i prestatori d'opera dello spedizioniere e del committente.
8. Anche nel caso in cui siano state concordate tariffe onnicomprensive o fisse, quale che sia il caso, lo spedizioniere che non sia vettore sarà responsabile soltanto nei termini di cui al presente documento e non in qualità di vettore.
Articolo 12.
1. Saranno considerate forza maggiore tutte le circostanze che lo spedizioniere non avrebbe potuto ragionevolmente evitare e le conseguenze che non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere.
Articolo 13.
1. In caso di forza maggiore il contratto resterà in vigore; gli obblighi dello spedizioniere saranno comunque sospesi per tutta la durata dell'evento di forza maggiore.
2. Tutti i costi aggiuntivi derivanti da eventi di forza maggiore, quali addebiti per trasporto e magazzinaggio, locazione di magazzini o depositi, controstallie di navi o camion, assicurazioni, trasferimenti ecc, saranno a carico del committente e dovranno essere pagati allo spedizioniere a richiesta di quest'ultimo.
Articolo 14.
1. La semplice comunicazione da parte del committente di una data di consegna non avrà effetto vincolante sullo spedizioniere.
2. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, lo spedizioniere non garantisce la data di arrivo.
Articolo 15.
1. Lo spedizioniere non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze di un rifiuto da parte del vettore di controfirmare il numero o il peso di pezzi e colli.
Articolo 16.
1. Nel caso in cui le merci vengano consegnate in ritardo al luogo di destinazione nelle condizioni in cui sono state affidate lo spedizioniere, qualora abbia eseguito direttamente un contratto di trasporto che intendeva affidare ad una terza parte, è obbligato a darne immediata informazione al committente che gli ha comunicato il danno.
2. Nel caso in cui lo spedizioniere ometta di dare notifica secondo quanto previsto nel primo paragrafo e se, in conseguenza di ciò, non si sia ricorso tempestivamente a lui quale vettore, oltre al rimborso del danno conseguentemente subito dal committente, dovrà anche corrispondere un indennizzo pari all’importo del risarcimento che avrebbe dovuto pagare se si fosse ricorso tempestivamente a lui in veste di vettore.
3. Nel caso in cui le merci vengano consegnate in ritardo al luogo di destinazione nelle condizioni in cui sono state affidate lo spedizioniere, qualora non abbia eseguito direttamente un contratto di trasporto che intendeva affidare ad una terza parte, è obbligato a darne immediata informazione al committente che gli ha comunicato il danno. Dovrà inoltre a mettere a disposizione del committente tutti i documenti eventualmente in suo possesso e quelli che potrà ragionevolmente fornire, affinché possano essere utilizzati ai fini del risarcimento dei danni sostenuti.
4. Dal momento in cui informa esplicitamente lo spedizioniere della propria intenzione di esercitare tali diritti e poteri, il committente acquista, nei confronti della parte con cui lo spedizioniere ha collaborato, gli stessi diritti e poteri che gli sarebbero spettati se avesse stipulato direttamente il contratto in qualità di speditore. Il committente avrà quindi diritto a procedere legalmente se esibirà una dichiarazione dello spedizioniere - o, in caso di liquidazione coatta di questi, del suo curatore fallimentare - attestante che, relativamente alle merci in oggetto, era stato stipulato tra il committente e lo spedizioniere un contratto di trasporto.
5. In caso lo spedizioniere manchi di adempiere ad uno degli obblighi di cui paragrafo 3, sarà obbligato, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente subito dal committente, anche al risarcimento dei danni spettante al committente da parte dello spedizioniere se questi avesse eseguito direttamente il contratto stipulato, detratti i risarcimenti dei danni che il committente possa aver ricevuto dal vettore.
Articolo 17.
1. All'arrivo o alla partenza delle merci, rispettivamente ricevute o spedite, il committente dovrà pagare allo spedizioniere il corrispettivo pattuito e gli altri eventuali costi, noli, dazi ecc. derivanti dai contratti e/o da queste condizioni. Il rischio delle fluttuazioni di cambio sarà a carico del committente. Il corrispettivo pattuito e gli altri eventuali costi, noli, dazi ecc. derivanti dal contratto e/o da queste condizioni saranno dovuti anche nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, si verifichino danni.
2. Se, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, lo spedizioniere accorda un pagamento differito, avrà diritto ad addebitare il limite di credito addizionale.
3. In caso il committente non corrisponda l’importo dovuto immediatamente dopo la relativa comunicazione o, a seconda dei casi, dopo il termine stabilito di pagamento differito, lo spedizioniere avrà diritto ad addebitare gli interessi di legge secondo quanto previsto dagli articoli del 6:119 e 6:119a del Codice Civile Olandese e/o dagli equivalenti articoli del Codice Civile Italiano.
4. In caso di recesso o risoluzione del contratto, tutte le richieste economiche dello spedizioniere, incluse quelle future, diventeranno immediatamente e completamente esigibili. Tutti gli importi saranno immediatamente e completamente esigibili nel caso in cui: (i) il committente sia in liquidazione, il committente abbia richiesto una sospensione del pagamento o abbia altrimenti perso la disponibilità non limitata dei propri beni; e/o il committente proponga un accordo ai propri creditori, o non sia in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari verso lo spedizioniere, cessi l'attività o, laddove si tratti di persona giuridica o societaria, in caso detta persona giuridica o societaria venga disciolta.
5. In virtù del contratto di trasporto e su richiesta da parte dallo spedizioniere, il committente dovrà prestare garanzia fideiussoria per gli importi per i quali sia o sarà debitore nei confronti dello spedizioniere. Il committente sarà inoltre similmente obbligato nei confronti dello spedizioniere anche nel caso in cui già debba prestare o abbia prestato garanzia fideiussoria allo spedizioniere.
6. Lo spedizioniere non avrà obbligo di fornire con i propri mezzi garanzia fideiussoria per il pagamento di noli, dazi, imposte, tasse e/o altri costi che possano essere richiesti. Saranno a carico del committente tutte le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza o dal non essersi adoperato per fornire garanzia fideiussoria. Se lo spedizioniere ha fornito con i propri mezzi garanzia fideiussoria, ha facoltà di richiedere al committente il pagamento della somma per la quale è stata fornita tale garanzia.
7. Il committente dovrà in qualsiasi momento rimborsare allo spedizioniere tutte le imposte applicate o aggiuntive richieste da qualsiasi autorità in relazione all'ordine, come pure eventuali multe relative comminate allo spedizioniere. Il committente dovrà rimborsare tali importi allo spedizioniere anche nel caso in cui una terza parte richiesta dallo spedizioniere richieda il pagamento nei termini del contratto di spedizione.
8. Il committente dovrà in qualsiasi momento rimborsare allo spedizioniere tutti gli importi e costi aggiuntivi che questi possa aver richiesto o richiedere ulteriormente in relazione all'ordine, quando conseguenti ad errato addebito di noli e costi.
9. Il committente non avrà diritto ad applicare alcuna compensazione relativamente alle somme addebitate dallo spedizioniere al committente a fronte di qualsiasi contratto in essere tra essi.
Articolo 18.
1. I pagamenti per contanti saranno considerati effettuati in primo luogo in conto di crediti non prioritari, indipendentemente da qualsiasi altra istruzione fornita al momento del pagamento.
2. In caso di azione legale o di altro tipo, avviata in caso di pagamento scaduto, la somma dovuta sarà aumentata del 10% per spese di trascrizione, mentre le spese legali e di altro tipo saranno sostenute dal committente fino all'importo pagato o dovuto dallo spedizioniere.
Articolo 19.
1. Per quanto attiene le richieste di indennizzo in essere nei confronti del committente e/o proprietario, lo spedizioniere avrà la facoltà di esercitare il diritto di pegno e di ritenzione di merci, documenti e valori ad esso consegnati qualunque sia il motivo o lo scopo come pure nei confronti di qualsiasi parte che ne richieda la consegna. Se le merci sono state spedite, lo spedizioniere avrà il diritto di riscuotere le somme dovute alla consegna successiva o emettere tratta con allegati i documenti di spedizione.
2. Lo spedizioniere è autorizzato ad esercitare i diritti riconosciutigli nel paragrafo 1 anche in merito agli obblighi assunti dal committente nei suoi confronti.
3. Lo spedizioniere è anche autorizzato ad esercitare i diritti riconosciutigli nel paragrafo 1 per qualsiasi importo pagabile alla consegna (C.O.D.) delle merci.
4. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti il collaterale dovrà essere venduto come stabilito per legge o, se concordato, tramite vendita privata.
Articolo 20.
1. Lo spedizioniere non sarà tenuto ad intraprendere procedimenti giudiziari o arbitrali contro terzi, salvo che si dichiari disposto a ciò in nome e per conto del committente che ne sosterrà le spese.
Articolo 21.
1. Senza pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, tutte le richieste di indennizzo si intenderanno prescritte entro il termine di nove mesi.
2. Tutte le richieste di indennizzo verso lo spedizioniere si intenderanno prescritte entro il termine di diciotto mesi.
3. I termini indicati nei paragrafi 1 e 2 decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza della richiesta, ovvero il giorno successivo a quello in cui la parte danneggiata è stata messa a conoscenza del danno. Senza pregiudizio delle disposizioni precedenti, detti termini decorreranno dal giorno successivo alla data di consegna relativamente a richieste di indennizzo per danno, diminuzione di valore o perdita di merci. Per data di consegna si intenderà il giorno in cui le merci sono state consegnate scaricandole dal mezzo di trasporto o, qualora non siano state consegnate, il giorno di prevista consegna.
4. Nel caso in cui autorità pubbliche o terze parti facciano richiesta di indennizzo allo spedizioniere secondo quanto riportato nel paragrafo 7 articolo 17, il termine menzionato al paragrafo 1 del presente articolo decorrerà dal primo dei seguenti giorni: (i) il giorno successivo a quello in cui il pagamento sia stato richiesto da un'autorità pubblica o da una terza parte allo spedizioniere; o (ii) il giorno successivo a quello in cui lo spedizioniere abbia accettato la richiesta nei suoi confronti. Nel caso in cui lo spedizioniere, o una terza parte da lui nominata come riportato nell'Art. 17, par. 7, sia ricorso in appello o abbia presentato un ricorso amministrativo, il termine indicato al paragrafo 1 decorrerà dal giorno successivo a quello in cui la sentenza in appello diventerà definitiva.
5. Se dopo il termine di prescrizione una parte terza reclama il pagamento dell'importo esigibile e pagabile da entrambe le parti, inizierà un nuovo termine di prescrizione della durata di tre mesi, a meno che non si verifichi la situazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Articolo 22.
1. Tutti i contratti cui si applicheranno le presenti condizioni saranno regolati dal diritto Olandese.
2. Le transazioni relative al risarcimento dei danni avverranno presso la sede dello spedizioniere. (Non applicabile, vedere Clausola 2.1 e Clausola 13 dei Termini e Condizioni Generali di CHR). Articolo 23.
1. Tutte le controversie che dovessero sorgere fra lo spedizioniere e la controparte dovranno essere composte, in via stragiudiziale, da una commissione di tre arbitri. Si avrà una controversia su dichiarazione di una delle parti. Senza pregiudizio delle disposizioni di cui al paragrafo precedente, lo spedizioniere ha la facoltà di sottoporre al tribunale Olandese competente per il proprio territorio, le richieste relative a importi di denaro esigibili (e) pagabili, non contestate per iscritto dalla controparte entro quattro settimane. In caso di richieste con carattere d'urgenza, lo spedizioniere avrà facoltà di richiedere provvedimenti provvisori (kort geding) al tribunale Olandese competente per il proprio territorio.
2. Uno degli arbitri dovrà essere nominato dal Presidente o dal Vice-presidente della FENEX; il secondo dovrà essere nominato dal Decano dell’Ordine Olandese degli Avvocati e dei Procuratori della circoscrizione in cui lo spedizioniere ha sede; il terzo verrà nominato di comune accordo dagli arbitri precedentemente nominati.
3. Il Presidente della FENEX dovrà designare una persona competente in materia di spedizioni; al Decano dell’Ordine Olandese degli Avvocati e dei Procuratori verrà chiesto di nominare un consulente legale; il terzo arbitro dovrà preferibilmente essere una persona competente nel settore merceologico ed economico in cui la controparte dello spedizioniere esercita le sue attività commerciali.
4. La parte che richiede l'arbitrato di una controversia deve comunicare la propria intenzione alla Segreteria della FENEX a mezzo lettera raccomandata o fax, fornendo una breve descrizione della controversia e della sua richiesta. Al tempo stesso, la parte dovrà versare l’importo stabilito dalla Direzione della FENEX per oneri amministrativi dovuti a quest'ultima in caso di procedimento arbitrale. La procedura di arbitrato si considererà avviata a decorrere dalla data di ricezione della lettera raccomandata o del fax da parte della Segreteria della FENEX.
5. A ricezione della summenzionata richiesta di arbitrato, la Segreteria della FENEX dovrà confermarne ricezione quanto prima possibile ed inviarne copia alla controparte, al Presidente della FENEX ed al Decano dell’Ordine Olandese degli Avvocati e dei Procuratori, con richiesta ad entrambi questi ultimi di nominare un arbitro, comunicandone nome e luogo di residenza alla Segreteria della FENEX . A ricezione di tale comunicazione, la Segreteria della FENEX dovrà informarne quanto prima possibile gli interessati ed inviare loro una copia della richiesta di arbitrato ed una copia delle presenti Condizioni Generali, con la richiesta di nominare il terzo arbitro e di darne comunicazione alla Segreteria della FENEX. A ricezione di quanto sopra, la Segreteria della FENEX dovrà informare tempestivamente il terzo arbitro della sua nomina ed inviargli una copia della richiesta di arbitrato ed una copia delle presenti Condizioni Generali. La Segreteria della FENEX dovrà anche comunicare alle parti i nominativi delle persone designate come arbitri.
6. In caso non sia stato possibile procedere alla designazione di tutti e tre gli arbitri entro il termine di due mesi dalla data della richiesta di arbitrato, questi saranno nominati d'ufficio dal Presidente del Tribunale Distrettuale nella cui giurisdizione si trova la sede dello spedizioniere, quale delle parti ne faccia richiesta per prima.
7. La persona designata dal Xxxxxx avrà il ruolo di Presidente del pannello arbitrale. In caso gli arbitri vengano designati dal Presidente del Tribunale Distrettuale, saranno essi stessi a scegliere il proprio presidente. La sede di arbitrato sarà quella del presidente del pannello arbitrale. Gli arbitri dovranno prendere la loro decisione in modo equo ed in buona fede, in conformità con le vigenti disposizioni legali obbligatorie. Se pertinenti, dovranno applicare le disposizioni dei trattati internazionali tra i quali (inter alia) la Convenzione sul Contratto per il Trasporto Internazionale di Merci su Ruote (CMR). Gli arbitri dovranno stabilire la procedura di arbitrato, con l'obbligo di dare alle parti modo di esporre il proprio caso per iscritto ed illustrarlo oralmente.
8. Gli arbitri rimarranno in carica fino alla decisione definitiva. Essi depositeranno la propria decisione arbitrale presso la Cancelleria del Tribunale, nella circoscrizione sede del pannello arbitrale, inviando copia della stessa ad ognuna delle parti, nonché alla Segreteria della FENEX. Gli arbitri saranno autorizzati a richiedere alla parte attrice o ad entrambe le parti un anticipo per le spese di arbitrato. Durante il procedimento essi potranno richiedere il deposito di un importo addizionale. Il mancato versamento del deposito della parte attrice, entro tre settimane dalla relativa richiesta, verrà interpretato come rinuncia della stessa all'arbitrato. Contestualmente alla decisione arbitrale, gli arbitri dovranno indicare quale delle parti e/o in quale misura ognuna di esse dovrà sostenere le spese dell’arbitrato. Tali spese includeranno i compensi da corrispondersi agli arbitri per onorari e spese, l’importo per oneri amministrativi corrisposto alla FENEX alla presentazione della richiesta, nonché le spese sostenute dalle parti, sempre che gli arbitri le ritengano ragionevolmente necessarie. Per quanto possibile, le somme dovute agli arbitri dovranno essere prelevate dagli importi depositati.
Articolo 24.
1. Le presenti Condizioni Generali vengono citate come "Condizioni di Spedizione Olandesi”. Nel caso la traduzione italiana non rispetti il testo olandese, prevarrà quest'ultimo.
[END OF DUTCH FORWARDING CONDITIONS]