ATTO AGGIUNTIVO
ATTO AGGIUNTIVO
alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225
ANNO 2017
INDICE
Articolo 1 Definizioni 3
Articolo 2 Finalità 4
Articolo 3 Durata e oggetto 4
Articolo 4 Impegni istituzionali dell’Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx 0
Articolo 5 Risorse finanziarie 5
Articolo 6 Impegni istituzionali del Ministero 6
Articolo 7 Sistema di relazioni tra Ministero e Agenzia 7
Articolo 8 Piano Annuale dell’Agenzia 8
Articolo 9 Impegni e attività di monitoraggio dell’Agenzia delle entrate 8
Articolo 10 Parere delle Commissioni Parlamentari 8
Articolo 11 Modifiche dell’Atto e Avvio del Nuovo Processo Negoziale 9
Articolo 12 Controversie 9
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze e
il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Presidente dell’Agenzia delle entrate - Riscossione
stipulano e convengono quanto segue:
1. Ai sensi del presente Atto si intendono:
Articolo 1 Definizioni
a) Ministro: Ministro dell’Economia e delle Finanze;
b) Presidente: Il Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
c) Direttore: il Direttore dell’Agenzia delle entrate;
d) Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze;
e) Dipartimento: Dipartimento delle Finanze;
f) Agenzia: Agenzia delle entrate-Riscossione;
g) DPR 602/1973: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;
h) X.Xxx. 300/1999: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
i) Legge 212/2000: legge 27 luglio 2000, n. 212 recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
j) D.L. 203/2005: decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”;
k) Legge 23/2014: legge 11 marzo 2014, n. 23 di “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”;
l) D.L. 193/2016 o “Decreto”: il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”;
m) Atto di indirizzo: Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, adottato il 18 novembre 2016;
n) Convenzione: la Convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Direttore dell’Agenzia delle entrate in data 4 agosto 2017;
o) Atto aggiuntivo: l’Atto aggiuntivo di cui all’articolo 1, comma 13, del decreto legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
p) Statuto: Statuto dell’Agenzia delle entrate – Riscossione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 5 giugno 2017 e pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 150 del 29 giugno 2017.
Articolo 2 Finalità
1. Con il presente atto si dà attuazione alla riforma della riscossione avviata con il D.L. 193/2016 e alle indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo.
Articolo 3 Durata e oggetto
1. Il presente Xxxx aggiuntivo regola, per il periodo 1 luglio 2017 – 31 dicembre 2017, i rapporti tra Ministero, Agenzia e Agenzia delle entrate, in attuazione dell’articolo 1, comma 13, del
D.L. 193/2016 e degli indirizzi pluriennali contenuti nell’Atto di indirizzo.
2. Esso si compone del presente articolato, dell’allegato 1 “Piano annuale dell’Agenzia” e dell’allegato 2 “Flussi informativi” per la verifica del conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano, che formano parte integrante dell’Atto aggiuntivo medesimo.
Articolo 4
Impegni istituzionali dell’Agenzia delle entrate - Riscossione
1. L’Agenzia assicura lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite all'Agenzia delle entrate dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 203/2005 e degli altri compiti attribuiti alla stessa delle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria indicati nell’Atto di indirizzo.
2. L’Agenzia si impegna ad esercitare l’attività di riscossione secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell’azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l’effettività del gettito e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. L’Agenzia contribuisce, inoltre, al miglioramento della produttività dell’Amministrazione finanziaria assicurando che i propri livelli di efficienza ed efficacia siano in linea con quelli degli altri soggetti che svolgono analoghe funzioni nelle economie più avanzate e garantisce l'equilibrio economico- finanziario della gestione aziendale e il rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, anche attraverso attente politiche di contenimento dei costi nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’Agenzia si impegna, in particolare, ad adottare le soluzioni tecniche ed organizzative finalizzate allo svolgimento dei seguenti compiti:
a) l’attività di riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II,
e al titolo II del DPR 602/1973;
b) altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione e alle attività dell’Agenzia delle entrate, già svolte dalle società del Gruppo Equitalia alla data del 30 giugno 2017, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio .
4. Ove richiesto dagli enti interessati, l’Agenzia si impegna altresì a svolgere – in attuazione dell’articolo 1, comma 3, quarto periodo, e dell’art. 2, comma 2 del D.L. 193/2016 – le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione e, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, commi 3 bis e 3 ter del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.
5. L’Agenzia redige la relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione di cui all’articolo 1, comma 14-bis, del D.L. 193/2016 e la trasmette al Ministero e all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
6. L’Agenzia, in coerenza con le funzioni istituzionali ad essa assegnate e con gli obiettivi strategici indicati nell’Atto di indirizzo, delibera, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di competenza, il bilancio di previsione e il Piano pluriennale degli investimenti.
7. L’Agenzia comunica al Ministero le deliberazioni adottate dal Comitato di gestione relative alle materie indicate nell’articolo 16, comma 1, dello Statuto. Per l’individuazione delle delibere soggette ad approvazione si rinvia al comma 2 del medesimo articolo 16 dello Statuto. A questi ultimi fini, i piani aziendali e i piani pluriennali degli investimenti costituiscono atti di carattere generale riguardante il funzionamento dell’Agenzia ai sensi della lettera i) del predetto articolo. L’Agenzia pubblica le delibere sul proprio sito istituzionale ove previsto dalle disposizioni normative in materia di trasparenza e fornisce, su richiesta del Dipartimento, i relativi documenti allegati.
8. L’Agenzia fornisce risposta al Dipartimento e al Garante del contribuente entro il termine di 30 giorni dalla ricezione delle richieste di elementi o chiarimenti relative a segnalazioni provenienti dai contribuenti.
9. Al fine di dare piena attuazione alla riforma della riscossione avviata con il D.L. 193/2016, l’Agenzia si impegna a rafforzare il coordinamento e la collaborazione con le diverse componenti dell’Amministrazione finanziaria e, in particolare, con l’Agenzia delle entrate al fine di superare fattivamente le frammentazioni e le duplicazioni di attività, contribuendo così ad incrementare l’efficienza del servizio pubblico in favore del contribuente e degli operatori del settore (intermediari finanziari, Amministrazione Finanziaria nel suo complesso).
Articolo 5 Risorse finanziarie
1. Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, l’Agenzia dispone delle risorse finanziarie derivanti dai corrispettivi per:
a) i servizi di riscossione mediante ruolo di cui al precedente articolo 5, comma 3, lettera
a) prestati in favore di soggetti privati o pubblici, incluse le amministrazioni statali. Tali servizi sono remunerati attraverso il riconoscimento all’Agenzia degli importi inerenti
agli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dalla normativa vigente, nonché, fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 17, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, degli importi fissati dal decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 e dal decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 13 giugno 2007;
b) le altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione e alle attività dell’Agenzia delle entrate di cui al precedente articolo 5, comma 3, lettera b). Tali attività sono remunerate secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni normative vigenti nonché, ove previsto, attraverso apposite convenzioni o contratti di servizio applicando corrispettivi determinati sulla base dei costi di produzione, rilevati nella precedente annualità;
c) le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali di cui al precedente articolo 5, comma 4. Tali attività sono remunerate sulla base dei medesimi parametri di cui alla precedente lettera a), ovvero, limitatamente a quelle antecedenti la notifica della cartella di pagamento, possono essere regolate con convenzione con l’ente creditore così come previsto dall’art. 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Resta ferma l’erogazione del contributo previsto dall’art. 9, comma 5 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159, qualora ricorrano le circostanze ivi previste, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto dell’Agenzia.
Articolo 6
Impegni istituzionali del Ministero
1. Il Ministero, tramite il Dipartimento, si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per assegnare all’Agenzia le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all’erogazione:
a) del rimborso, per conto degli uffici statali, delle anticipazioni effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.L. 203/2005;
b) dei rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive poste in essere dall’Agenzia, erogabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
c) dei compensi per i rimborsi in conto fiscale di cui al D.M. 1 febbraio 1999;
d) dei compensi e dei rimborsi spese relativi all'attività di compensazione tra ruoli e rimborsi di cui all'art. 28-ter del DPR 602/1973;
e) di ogni altra somma o compenso relativo alle altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione stabilito dalle disposizioni normative vigenti.
2. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 1, restano a carico dell’Agenzia, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o degli ordini di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o variazioni compensative.
3. Il Ministero, tramite il Dipartimento, e l'Agenzia, anche al di fuori delle predette fattispecie, possono sottoscrivere, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente,
accordi per disciplinare il rimborso delle spese relative ad attività legittimamente espletate da quest’ultima nella sua qualità di agente della riscossione a tutela dei crediti erariali che, per intervenute modifiche normative o per successivi consolidamenti di orientamenti giurisprudenziali, non risultano ripetibili dai contribuenti morosi.
Articolo 7
Sistema di relazioni tra Ministero e Agenzia
1. Il sistema di relazioni tra Ministero e Agenzia è improntato al principio secondo cui spettano al Ministro le funzioni di indirizzo e vigilanza mentre competono all’Agenzia le attività di attuazione e gestione con riferimento ai servizi dovuti e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Ferma restando l’alta vigilanza del Ministro, la funzione di vigilanza di cui all’articolo 1, comma 3, primo periodo e comma 13, lett. f)del D.L. 193/2016 è finalizzata alla valutazione delle modalità complessive di esercizio dell’attività di riscossione da parte dell’Agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla Legge 212/2000 e dall'articolo 6 della Legge 23/2014, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente. Tale funzione di vigilanza è esercitata dal Dipartimento sulla base di un programma annuale – approvato dal Ministro - nel quale sono individuati i procedimenti e/o le attività da sottoporre a valutazione.
3. Per l’espletamento delle predette attività di vigilanza, il Dipartimento richiede all’Agenzia le informazioni di cui non dispone, nonché quelle relative alla popolazione di atti per la definizione di un campione rappresentativo del procedimento e/o dell’attività da sottoporre a valutazione. L’Agenzia si impegna a dare corso alle suddette richieste nel più breve tempo possibile, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione. Per le attività di analisi e valutazione, il Dipartimento predispone appositi questionari, volti a rilevare le informazioni presenti negli atti degli uffici che l’Agenzia si impegna a far compilare e sottoscrivere dai responsabili delle strutture territoriali e ad inoltrarli entro 60 giorni dall’avvio della rilevazione.
4. In caso di mancato riscontro, nei termini concordati, alle richieste di cui al comma 3, il Direttore Generale delle Finanze ne può disporre l’acquisizione mediante accesso diretto alle competenti strutture dell’Agenzia, dandone preventiva comunicazione al Presidente della stessa.
5. Il Dipartimento riferisce annualmente al Ministro i risultati complessivi dell’attività di vigilanza svolta e comunica al Presidente dell’Agenzia gli esiti delle attività di vigilanza e gli interventi di miglioramento proposti. L’Agenzia fornisce al Dipartimento l’esito delle azioni correttive e di prevenzione intraprese a seguito delle disfunzioni e/o irregolarità riscontrate in sede di vigilanza..
6. Al fine di assicurare la legittimità, trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti, l’Agenzia definisce appositi strumenti di garanzia volti a prevenire i rischi correlati alla riscossione dei tributi erariali ed esercita una funzione di controllo interno caratterizzata da indipendenza tecnica e autonomia operativa, fornendo al Dipartimento una relazione annuale sugli esiti della suddetta attività.
7. Nella definizione dei programmi di comunicazione e relazione con i cittadini e i contribuenti, l’Agenzia realizza opportune forme di coordinamento con il Ministero al fine di garantire la coerenza, la completezza e l'integrazione delle proprie iniziative di comunicazione, con particolare riguardo alla realizzazione delle più rilevanti campagne informative rivolte all'opinione pubblica. A tali fini, l’Agenzia si impegna a portare periodicamente a conoscenza del Portavoce del Ministro le più rilevanti iniziative di comunicazione istituzionale.
8. L’Agenzia si impegna ad adottare soluzioni gestionali compatibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità e coerenti con i piani di e-government e con le linee guida dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione emanati dal Dipartimento, garantendo, in coerenza con la missione istituzionale affidata, l'adeguatezza agli standard di sicurezza e riservatezza, la piena interoperabilità e integrazione dei propri sistemi, la neutralità tecnologica, nonché la disponibilità e la fruibilità del proprio patrimonio informativo nel tempo.
Articolo 8
Piano Annuale dell’Agenzia
1. Il Piano annuale dell’Agenzia individua in relazione ai servizi dovuti, le strategie per la riscossione dei crediti affidati e le modalità organizzative per la gestione della funzione di riscossione, gli obiettivi quantitativi da raggiungere e i relativi indicatori. Individua, altresì, le iniziative volte a garantire e potenziare le modalità di dialogo preventivo al fine di evitare aggravi moratori per i contribuenti e a migliorarne il rapporto con l'Amministrazione fiscale, in attuazione della Legge 212/2000, mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.
2. Il Piano annuale dell’Agenzia è definito dall’allegato 1. I suoi contenuti non limitano, in ogni caso, gli impegni istituzionali che l’Agenzia è tenuta a svolgere secondo le vigenti disposizioni di legge.
Articolo 9
Impegni e attività di monitoraggio dell’Agenzia delle entrate
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del D.L. 193/2016, l’Agenzia è sottoposta al monitoraggio costante dell’Agenzia delle entrate secondo principi di trasparenza e pubblicità. A tal fine, l’Agenzia fornisce a quest’ultima rendicontazioni periodiche sullo stato e andamento della riscossione.
Articolo 10
Parere delle Commissioni Parlamentari
1. Lo schema del presente Atto aggiuntivo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ai sensi dell’articolo 1, comma 13-bis, del D.L. 193/2016.
Articolo 11
Modifiche dell’Atto e Avvio del Nuovo Processo Negoziale
1. Qualora nel corso dell’esercizio intervengano mutamenti nel quadro economico nazionale, modifiche normative ovvero variazioni degli assetti organizzativi, che incidano sul conseguimento di una parte significativa degli obiettivi del Piano annuale dell’Agenzia, ovvero nel corso della gestione si ritenga necessario modificare singoli obiettivi del Piano annuale dell’Agenzia, anche per cause diverse, su richiesta di una delle parti, il Ministro e il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Presidente dell’Agenzia concordano le modifiche e le integrazioni necessarie al presente Atto aggiuntivo.
2. Gli atti modificativi o integrativi di cui al precedente comma sono stipulati con le medesime modalità di cui al presente Atto aggiuntivo.
3. Le Parti si impegnano ad avviare, a partire dal mese di settembre di ciascun anno, il processo negoziale per la stipula dell’Atto aggiuntivo relativo all’anno successivo.
Articolo 12 Controversie
1. Nel caso di contestazioni sulla interpretazione e/o sull’applicazione dell’Atto aggiuntivo, con particolare riguardo alla fase di verifica dei risultati, ed in ogni altro caso previsto nel presente Atto aggiuntivo, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Nell’ipotesi di esito negativo del tentativo di composizione, la questione è rimessa alla valutazione di una commissione appositamente nominata e composta da:
a) tre membri, nominati dal Ministro, tra i quali un magistrato o un professore universitario o una personalità con profilo equiparato che la presiede;
b) il Direttore Generale delle Finanze;
c) il Direttore dell’Agenzia delle entrate, Presidente dell’Agenzia.
3. Sulla base delle conclusioni della commissione, il Ministro adotta una direttiva alla quale il Dipartimento e l’Agenzia si conformano nelle proprie decisioni, anche in applicazione, se necessario, del principio di autotutela.
4. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo opera gratuitamente.
5. Eventuali contestazioni in atto non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione dell’Atto aggiuntivo, né consentono alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra parte. Per le questioni in contestazione, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.
Roma, lì
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Il Direttore dell’Agenzia delle entrate,
Presidente dell’Agenzia delle entrate- Riscossione
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Firmato digitalmente
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Firmato digitalmente