SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:
SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:
DIP danni | DIP aggiuntivo multirischi |
Condizioni di assicurazione comprensive di glossario
ASS 133-TMK-07/2022_01
Data di ultimo aggiornamento: 07/2022
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Prodotto:“Senza Sosta”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza copre il guasto meccanico del veicolo ed è un contratto di assicurazione in forma collettiva al quale puoi ade rire tramite vocal order se hai richiesto l’erogazione di un Finanziamento a Fiditalia S.p.A. (Contraente) per l’acquisto di un vei colo.
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Polizza Guasti meccanici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
ll presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento in- formativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOGESSUR S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 00.00.00.00.00,
sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxxx@xxx.xx
SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale di Sogessur S.A. sono stabilite in Francia, in Tour D2 – 00 xxx xxxxx xxx Xxxxxxx – 92919 Parigi La Défense Cedex, iscritta nel Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379846637.
La Compagnia è autorizzata all’esercizio dell’assicurazione di Perdite pecuniarie di vario tipo con Provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ed è soggetta al controllo da parte ACPR. In virtù della notifica dell’ ACPR all’ IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all’elenco I dell’albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria in Italia, in Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Tel. 00.00.00.00.00, sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.
Il patrimonio netto di Sogessur risultante dall’ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 133 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 68 ed altre riserve per €/mio 65. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a €/mio 208 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 132%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 94 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 216%.
I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx_xxxxxxxx/XXXXXXXX_XXXX_0000_00.xxx .
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
- Si applicherà una vetustà forfettaria sul costo dei prezzi in funzione dell’età del Veicolo al momento del guasto che varia dallo 0% al 40%;
- Vigerà un periodo di Carenza contrattuale che decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento.
Sono esclusi:
! guasti o riparazioni dovuti a usura;
! accessori non montati originariamente sul Veicolo;
! pneumatici, vetri, selleria;
! evento anteriore all’adesione tramite Vocal order;
! evento dovuto al mancato rispetto della preparazione del Veicolo prima della vendita
! l’invio di pezzi di ricambio non disponibili in Italia oppure quando la loro fabbricazione è stata abbandonata dal costruttore;
! i guasti su veicoli dotati di kit GPL in casi specifici;
! conseguenze di uso anomalo o abusivo del veicolo;
! conseguenze dell’eccesso di freddo o calore, dell’immersione o dell’immobilizzazione prolungata;
! spese dovute al deposito del Veicolo;
! fatto intenzionale o negligenza dell’utilizzatore;
! i danni a pezzi non garantiti in qualsiasi modo provocati;
! xxxxx conseguenti al mancato rispetto della manutenzione;
! elemento non conforme ai dati originali del Veicolo;
! i difetti e i danni dovuti a lavori eseguiti sul Veicolo;
! i guasti derivanti da difetti ricorrenti di costruzione o assemblaggio dei componenti del Veicolo;
! cortocircuiti e incendi;
! xxxxx xxxxxxxxx;
! sovra-costo per una riparazione dovuto all’aggravarsi di danni a seguito di riparazioni di fortuna.
! sovra-costo per una riparazione dovuto all’aggravarsi di danni a seguito di riparazioni di fortuna.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro per le garanzie guasto meccanico: denuncia il sinistro entro 5 giorni dalla data in cui si verifica contattando l’Ufficio Gestione Sinistri con le seguenti modalità: • telefono dall’Italia al numero 02 45 42 01 70; dall’estero x00 0 00 00 00 00; • fax: dall’Italia al numero 02 36 04 64 94; dall’estero x00 0 00 00 00 00; |
Assistenzadiretta/inconvenzione: le prestazioni per la garanzia Assistenzasonoforniteall’assicurato da enti/strutture /società / professionisti convenzionati con la compagnia su incarico di quest’ultima. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: puoi fare valere i diritti derivanti dal contratto entro 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono determinare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | La liquidazione dell’indennizzo sarà effettuata entro 30 giorni dal momento in cui l’Assicuratore è entrato in possesso dell’intera documentazione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premioè pagato mensilmente dall’Aderente all’Assicuratore tramite carta di credito o addebito diretto sul conto corrente (SDD). Il premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | - In caso di recesso entro 60 giorni dalla data di adesione al Programma assicurativo sarà restituito il premio già pagato; - in caso di recesso, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto sarà restituito all’Aderente solo l’eventuale rata pagata in eccesso nel mese di Recesso stesso il premio già pagato al lordo delle imposte di legge salvo che durante il periodo per l’esercizio del recesso, sia denunciato un sinistro verificatosinel medesimoperiodo. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - La polizza non prevede tacito rinnovo. - Con riferimento alla Garanzia Guasto meccanico vige un periodo di Carenza contrattuale che decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento. Il Contratto rimane in vigore la durata residua del Finanziamento al momento di adesione al Programma Assicurativo tramite Vocal order, fermo restando che non potrà superare gli 84 (ottantaquattro) mesi. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Recesso | Puoi esercitare diritto di recesso (o ripensamento) dal Programma Assicurativo entro 60 giorni dalla data di adesione al contratto tramite vocal order e il premio già pagato ti verrà restituito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, al lordo delle imposte e della quota di premio relativo al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione. |
È rivolto ai clienti di Fiditalia che hanno acquistato un’auto usata.
|
• costi diintermediazione. il 24.50% del premio al lordo delle imposte è in media corrisposto all’intermediario per la Garanzia Guasto Meccanico a titolo di remunerazione dell’attività di distribuzione |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx presentare un reclamo scrivendo a: Riceverai un riscontro da parte dell’Impresa assicuratrice entro al massimo 45 giorni dalla data di ricezione del tuo reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. Potrai, inoltre, rivolgerti per iscritto direttamente all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione traquellipresentinell’elencodel Ministerodella Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Relativamente alle Garanzie Danni: Il Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 13,5%. |
AVVERTENZE
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZ- ZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni di Assicurazione relative al Contratto Collettivo:n. SU/22/002 stipulato da SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
(Assicuratore) con FIDITALIA S.p.A. (Contraente)
Il presente documento è stato rivisto sulla base delle disposizioni contenute nelle Linee xxxxx Xxxx “Contratti Semplici e Chiari” del 6 febbraio 2018.
Definizioni relative alla Garanzia Guasto meccanico 2
Definizioni relative alla Garanzia Assistenza 2
Paragrafo 1: Norme che regolano l’assicurazione in generale 3
ART. 1.1 - Entrata in vigore e durata del contratto 3
ART. 1.3 - Estensione territoriale delle garanzie 3
ART. 1.4 - Recesso dal contratto 3
ART 1.5 - Obblighi dell’assicurato 3
ART. 1.6 - Modifiche del contratto 3
ART. 1.7 - Oneri fiscali e amministrativi e regime fiscale 3
ART. 1.9 - Altre assicurazioni 4
ART. 1.10 - Sanzioni ed embargo 4
ART. 1.11 - Convenzione indivisibile 4
ART. 1.12 - Diritto applicabile eforo competente 4
ART. 1.13 - Conflitto di interessi 4
ART. 1.14 - Reclami 4
Paragrafo 2: Norme che regolano la garanzia guasto meccanico 5
ART. 2.2 - Validità delle garanzie 5
ART. 2.3 - Veicoli che possono beneficiare delle garanzie 5
ART. 2.4 - Veicoli edusi esclusi 5
ART. 2.5 - Organi epezzi garantiti 5
ART. 2.6 - Plafond dell’importo garantito e vetustà 6
ART 2.7 - Carenza contrattuale 6
ART 2.8 - Presa in garanzia e presa a carico delle riparazioni 6
ART 2.10 - Formalità da compiere in caso di sinistro 6
ART. 2.11 - Perizia contraddittoria 6
ART 2.12 - Ambito regolamentare 6
Paragrafo 3: Norme che regolano la garanzia assistenza 7
ART. 3.1 - Validità e operatività 7
ART. 3.2 - Garanzia assistenza 7
ART. 3.3 - Esclusioni 7
ART. 3.4 - Disposizioni e limitazioni 8
ART. 3.5 - Sinistri 8
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI SOGESSUR 9
Aderente: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un’espres- sa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’onere economico del premio.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Pro- gramma Assicurativo di cui al presente Contratto e, più precisamente, la persona fisica o giuridica che ha aderito al Programma Assicurativo di cui al presente Contratto.
Assicuratore: Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia com- pagnia assicurativa costituita e registrata in Francia nella forma giuridica di Société Anonyme, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379 846 637 ed appartenente al gruppo Société Generale. Sogessur ha Sede Legale e Direzione Generale in Francia, in Tour D2 – 17 bis Place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex. Sogessur è stata autorizzata dall’ACPR - Au- torité de contrôle prudentiel et de résolution - all’esercizio dell’attività as- sicurativa ed è sottoposta al controllo dell’ACPR.
A seguito della notifica dell’ACPR all’IVASS in data 15 marzo 2011 (iscrizio- ne al n. I00094 all’appendice dell’Albo Imprese Assicurative IVASS, Elenco I), Sogessur opera nel territorio italiano in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria sita in Italia, in Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 00.00.00.00.00, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.
Carenza (o sospensione del Programma Assicurativo): periodo di tem- po durante il quale le garanzie del Programma Assicurativo non sono ef- ficaci. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo l’Assicuratore noncorri- sponde la prestazione assicurata.
Conclusione del Contratto: il Contratto si conclude e si intende perfe- zionato al momento dell’adesione al Programma assicurativo tramite Vocal order
Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente: Fiditalia S.p.A., Xxx X. Xxxxx 00, Xxxxxx, società che stipula i Contratti Collettivi.
Contratto: contratto con il quale l’Assicuratore, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l’Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla Garanzia.
Conflitto di interessi: l’insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse dell’Assicuratore può collidere con quello della Contraente o dell’Assicurato. Contratto/i Collettivo/i: contratto di assicurazione stipulato dalla Con- traente per conto di uno o più di Assicurati.
Decorrenza del Contratto: momento in cui le garanzie divengono ope- ranti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
XXX Xxxxx: l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assi- curativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
DIP Aggiuntivo o DIP Aggiuntivo Danni: Documento informativo pre- contrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.
Finanziamento: il finanziamento concesso dalla Contraente all’Assicurato. Garanzia Guasto Meccanico: indica la garanzia prestata da Sogessur ai sensi del presente Contratto le cui condizioni sonocontenute nel Paragra- fo 2 delle Condizioni diAssicurazione.
Garanzia Esterna: qualsiasi garanzia (indipendente dal presente Contrat- to) gravante sul venditore e/o sul costruttore del Veicolo (anche in virtù di disposizioni normative) che includa le prestazioni di cui al Paragrafo 2
- articolo 2.1 - delle presenti Condizioni di assicurazione. È ricompresa nella definizione di Garanzia Esterna, senza limitazione alcuna, la garanzia cui è tenuto il venditore del Veicolo ai sensi degli artt. 132 e ss. del Codice del consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Indennizzo: somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx. Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro degli intermediari assicurativi anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, chesvolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Premio: la somma versata all’Assicuratore per le garanzie assicurative
prestate ai sensi del presente Contratto.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie prestate dall’Assicura- tore.
Set informativo: l’insieme dei documenti che sono predisposti, conse- gnati unitariamente all’Assicurato, prima della sottoscrizione del contrat- to, comprendente: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assi- curazione.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso o dello stato di necessità per cui è prestata l’assicurazione.
Veicolo Usato: veicolo usato, che sia immatricolato (data di prima imma-
tricolazione) da un periodo di tempo inferiore o uguale a 7 anni e il cui chilometraggio sia inferiore o uguale a 150.000 km alla data di adesione al Programma Assicurativo tramite Vocal order.
Veicolo: il Veicolo Usato assicurato in base al presente Contratto.
Vocal order: processo attraverso il quale la Compagnia acquisisce il consenso alla conclusione del contratto da parte dell’Aderente attraverso la registrazione della chiamata telefonica, ove lo stesso manifesta la volontà di aderire alle condizioni contrattuali di polizza proposte.
PARAGRAFO 1:
NORME CHEREGOLANO L’ASSICURAZIONE
IN GENERALE
ART 1.1 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO
Fatto salvo il pagamento del Premio da parte dell’Aderente, e l’accettazione della garanzia da parte dell’Assicuratore per il tramite della Contraente, nonché il periodo di Carenza di cui al successivo articolo 2.7 e l’eventuale Garanzia Esterna applicabile, la Garanzia Guasto Meccanico decorre dalle ore 24:00 del giorno di adesione al Programma Assicurativo tramite Vocal ordere rimane in vigore per la durata scelta dall’Aderente al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, fermo restando che avrà un minimo di 12 (dodici) mesi e non potrà superare gli 84 (ottantaquattro) mesi.
La Garanzia Guasto Meccanico cesserà di essere efficace prima del suo termine in caso di distruzione del Veicolo, indipendentemente dalla sua causa, nel caso in cui l’Assicurato non osservi le prescrizioni del costruttore relative all’uso per il quale il Veicolo è stato progettato o non rispetti le clausole concernenti la manutenzione del Veicolo e nel caso in cui ci sia un insoluto di numero tre rate di premio, a prescindere che siano consecutive o meno.
Il presente Contratto non prevede il tacito rinnovo.
Il Premio viene pagato mensilmente dall’Aderente all’Assicuratore
tramite carta di credito o addebito diretto sul conto corrente (SDD).
Il Premio è determinato in base al valore del Veicolo, ai mesi di anzianità del Veicolo alla data del Vocal order, alla durata residua del finanziamento al momento dell’adesione tramite Vocal order .
Se il Contratto è stipulato per una durata superiore ai 12 mesi al Premio, relativo alla Garanzia Guasto Meccanico, si applica una riduzione pari al 2%.
ART. 1.3 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE:
La Garanzia si applica:
• senza franchigia chilometrica e senza limite di chilometraggio percor- so dal Veicolo per eventi verificatisi in Italia e a San Marino in occasio- ne di spostamenti privati oprofessionali;
• all’estero per spostamenti privati ed inferiori a 90 (novanta) giorni con- secutivi, nei seguenti paesi: Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norve- gia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, la parte eu- ropea della Turchia, Ungheria.
ART 1.4 - RECESSO DAL CONTRATTO
L’Assicurato ha facoltà di recedere dal presente Contratto entro 60
(sessanta) giorni dalla data di adesione al Programma assicurativo.
In caso di recesso entro 60 (sessanta) giorni, il Premio già pagato sarà restituito all’Aderente,
entro 30 (trenta) giorni dalla data del recesso da parte dell’Assicurato, al lordo delle imposte di legge e della quota di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
In caso di polizza pluriennale, dopo cinque anni, l’Assicurato ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l’Assicuratore rimborserà all’Aderente solo l’eventuale rata pagata in eccesso nel mese di Recesso stesso il premio già pagato al lordo delle imposte di legge..
Per contratti poliennali di durata inferiore o uguale a 5 (cinque) anni il re- cesso annuale non èconsentito.
Qualora, durante il periodo per l’esercizio del recesso, sia denunciato all’Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, l’Assicuratore riconoscerà l’Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente contratto) e tratterrà il premio versato anche qualora l’Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiari di voler recedere.
Senza Sosta - Condizioni di assicurazione - ASS 133-TMK-07/2022_01
Le comunicazioni di recesso di cui al presente articolo devono essere in- viate dall’Assicurato a Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
ART 1.5 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
ART. 1.5.1 - DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL RISCHIO ASSICURATO
In conformità all’articolo 1898 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il ri- schio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momento della conclusione del Contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consen- tita per un premio piùelevato.
In tali casi, l’Assicuratore può recedere dal Contratto, dandone comuni- cazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ri- cevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
ART. 1.5.2: RETICENZE O FALSE DICHIARAZIONI
Ai sensi dell’articolo 1892 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime con- dizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annul- lamento del Contratto quando l’Assicurato ha agito con dolo o concolpa grave.
ART. 1.5.3 - ADESIONI MULTIPLE
L’adesione dell’Assicurato al presente Contratto è relativa all’acquisto di un solo Veicolo attraverso il Finanziamento concesso dalla Contraente. Resta in ogni caso salva la facoltà per l’Assicurato di aderire ulteriormente al Programma Assicurativo “SenzaSosta” in caso di acquisto di ulteriori Veicoli.
ART. 1.5.4: ALIENAZIONE DEL VEICOLO
L’Assicurato deve informare l’Assicuratore dell’alienazione del Veicolo; in tal caso, il Programma Assicurativo cesserà di essere efficace a partire dal- le ore 24:00 del giorno successivo al giorno dell’alienazione.
ART. 1.5.5: RIVALSA DELL’ASSICURATORE
Nel caso in cui una richiesta di indennizzo prevista dal presente Contratto dovesse rivelarsi fraudolenta o fossero usati mezzi o espedienti fraudolen- ti per ottenere indennità attraverso il presente Contratto, tutti gli inden- xxxxx eventualmente pagati dall’Assicuratore dovranno essere considerati percepiti indebitamente e l’Assicuratore sarà autorizzato a recuperare tut- ti gli indennizzi corrisposti, direttamente o indirettamente, a causa di tale frode o mezzi ed espedientifraudolenti.
ART. 1.6 - MODIFICHE DEL CONTRATTO
Ogni modifica del Contratto dovrà essere effettuata e provata per iscritto.
ART. 1.7 - ONERI FISCALI E AMMINISTRATIVI E REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a
carico dell’Assicurato.
L’ammontare del premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso applicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applicabili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto. Relativamente alla Garanzia Guasto Meccanico:
Il Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 13.50%.
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente Con- tratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.
ART. 1.9 - ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a comunicare all’Assicuratore l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicu- razioni per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall’Assicurato) in relazione al Veicolo.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e
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in particolare all’Assicuratore, entro 3 giorni dal verificarsi del Sinistro.
ART. 1.10 - SANZIONI ED EMBARGO
Le Garanzie non sono operanti e l’Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o Indennizzo qualora l’Indennizzo e/o la prestazione possa- no esporre l’Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti, restrizioni, o embargo totale o parziale previsti da ri- soluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.
ART. 1.11 – CONVENZIONE INDIVISIBILE
Se una qualunque delle disposizioni del presente Contratto fosse dichia- rata nulla in relazione ad una disposizione di legge o in virtù di una de- cisione giudiziaria divenuta definitiva, essa sarà considerata non scritta, mentre le altre disposizioni del presente Contratto rimarranno pienamen- te efficaci. Il presente Contratto esprime l’integralità degli obblighi delle Parti. In caso di contraddizione tra le disposizioni di cui al presente Pa- ragrafo 1 e le disposizioni dei successivi Paragrafi 2 e 3 (che descrivono le caratteristiche peculiari di ogni garanzia), prevarranno queste ultime.
Eventuali reclami riguardanti il comportamento dell’Assicuratore in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono es- sere inoltrati per iscritto a: Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami- Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
e-m ail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.
L’Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massi- mo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
Il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS corredando l’esposto della docu- mentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, fax 00.000.00.000/745 - PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, nei seguenti casi:
• reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Co- dice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e rias- sicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
• reclami già inoltrati direttamente all’Assicuratore per i quali il recla- mante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonchéquelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto);
• reclami inoltrati direttamente all’Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute nonsiano state accolte in tutto o in parte; in questocaso, pri- ma di adire l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all’Ivass, o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
A. la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista comecondizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azio- ne civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Orga- nismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovrannoparteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il media- tore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo.
B. la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 at- tivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite in- xxxx, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’e- sperimentoobbligatorio del procedimento di mediazione civile. Nonrien- trano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
- sottosezione “Come presentare un reclamo”.
Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Cedex 09, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo
all’IVASS o direttamente al sistema estero competente.
ART. 1.13 – DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è regolato per la sua interpretazione e la sua esecuzione dalla legge italiana e, in particolare, dal Codice delle Assicurazioni. Esso è redat- to e dovrà essere interpretato in base alla lingua italiana.
Le parti si impegnano a trovare una soluzione amichevole a tutte le diffi- coltà che possono sorgere durante l’esecuzione del presente Programma Assicurativo. Nel caso in cui, tuttavia, non si constatasse nessun avvicina- mento tra le parti, qualsiasi controversia tra l’Assicuratore e l’Assicurato in relazione all’esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Pro- gramma Assicurativo, sarà risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria, previo esperimento dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie qualora siano previsti quale condizione di procedibilità del- la domanda giudiziale. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
PARAGRAFO 2:
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA GUASTO MECCANICO
La Garanzia Guasto Meccanico copre il costo delle riparazioni (manodo- pera e pezzi di ricambio), in vista della rimessa in funzione del Veicolo, a patto che ricorrano tutte le seguenti condizioni:
1. il guasto avviene in modo fortuito, imprevisto ed ha come origine una causa interna;
2. il guasto avviene sul Veicolo e non ricorre nessuna delle cause di esclu- sione della Garanzia Guasto Meccanico;
3. il guasto avviene in seguito o durante l’utilizzo normale ed appropriato del Veicolo, comerisultadalle istruzioni di utilizzo fornitedal costruttore.
Non è oggetto della presente garanzia:
• la riparazione del Veicolo in seguito ad un incidente o in seguito alla normale usura. La normale usura viene riscontrata attraverso il confronto tra lo stato dei pezzi danneggiati, il loro chilometrag- gio e il loro tempo di utilizzo e il loro potenziale medio di funzio- namento;
• qualsiasi operazione di manutenzione, messa a punto o regolazione, in relazione a guasti o a incidenti dovuti alla normale usura;
• qualsiasi vizio occulto del Veicolo e le relative conseguenze;
• la copertura di responsabilità civili professionali, contrattuali o penali dipendenti o meno da altre convenzioni o modalità di as- sicurazione.
La presente garanzia non è cedibile. ART. 2.2 - VALIDITÀ DELLE GARANZIE
ART 2.2.1 - MANUTENZIONE
Pena la decadenza della garanzia, l’Assicurato dovrà fare eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione prescritte dal costruttore del Veicolo alla frequenza da questi prevista.
La manutenzione dovrà essere eseguita da un professionista, preferibil- mente un distributore o un agente autorizzato dalla casa costruttricedel Xxxxxxx.
ART.2.2.2 - AGGRAVARSI DEL RISCHIO E PREVENZIONE
Pena la decadenza della garanzia, l’Assicurato dovrà:
• procederealleoperazioni dimanutenzione, verifica e regolazione
necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;
• poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal costruttore del Veicolo, comple- tato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione, e le fatture corrispondenti.
Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento
dall’Ufficio Gestione Sinistri SenzaSosta.
ART. 2.3 - VEICOLI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLE GARANZIE
La garanzia copre i veicoli terrestri a motore che:
• siano Veicoli Usati;
• siano conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal co- struttore che non abbia subitotrasformazioni;
• abbiano 4 ruote e meno di 3.5 tonnellate di PTAC e capienza massima di 9 persone;
• siano stati immatricolati in Italia;
• abbiano un chilometraggio inferiore o uguale a 150.000 km alla data di adesione al Contratto;
• abbiano un prezzo di vendita inferiore a € 100.000;
• abbiano una cilindrata non superiore a 4000cc;
• siano stati immatricolati da un periodo di tempo uguale o inferiore a 84 mesi (7 anni);
• alla data di scadenza della copertura assicurativa, non risultino imma- tricolati da un periodo di tempo superiore a 12 anni.
ART. 2.4 - VEICOLI ED USI ESCLUSI
Sono esclusi i veicoli che non rispettano le condizioni precedenti e i veicoli immatricolatiamenodi100esemplariall’annoo i veicolidelle seguenti
marche: AMG, Aston Xxxxxx, Bentley, Bugatti, Cadillac, Corvette, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Ferrari, Ginetta, Great Wall, Hummer, Lada, Lamborghini, Maybach, Maserati, MG, Morgan, MVS, Porsche, RoIls Royce, Tata.
Sono altresì esclusi i veicoli elettrici, senza permesso e quelli modifi- cati o usati a fini sportivi e competitivi.
Sono esclusi anche i veicoli dedicati al noleggio a breve durata, i taxi, le ambulanze, i veicoli sanitari leggeri (VSL), i camper, le case mobili, i veicoli delle autoscuole, i veicoli assegnati a trasporti remunerati di merci o persone e i veicoli che sono stati oggetto di una qualunque modifica successivamente allaloroprimamessa in circolazione.
ART. 2.5 - ORGANI E PEZZI GARANTITI
Ferme restando le esclusioni di cui al successivo articolo 2.9, la Garanzia Guasto Meccanico copre tutti i guasti meccanici, elettrici ed elettronici su- biti dalle seguenti parti delVeicolo:
Alimentazione: pompa del carburante (elettrica o meccanica) pompa di innesco, pompa alta pressione, iniettori (benzina e diesel), regolatore pressione carburante.
Cambio manuale: cuscinetti, pignoni,alberi (primario e secondario), sin- cronizzatori, assi e forcelle di selezione, fermi di ritenzione.
Cambio automatico: albero delle frizioni, planetari, dischi frizione e pi- stoni di comando, convertitore e pompa olio.
Circuito di raffreddamento: pompa dell’acqua, ventilatore, radiatore motore, termostato.
Climatizzazione / Aria condizionata: compressore, frizione del compres-
sore del condizionamento d’aria, ventilatore.
Dispositivo di trasmissione: alberi di trasmissione della ruota e alberi di trasmissione longitudinali, mozzo, cuscinetti del mozzo e porta mozzo. Materiali di consumo: per qualsiasi sostituzione o riparazione di un or- gano o di un pezzo coperto (qualora si renda necessario) vengono presi a carico i seguenti materiali di consumo: olio motore e del cambio, filtro dell’olio, liquido di raffreddamento.
Motore: albero motore, cuscinetti, bielle, pistoni e loro spinotti, segmenti, pignoni della distribuzione, catena, tenditore della catena, albero a cam- me, punterie e/o bilancieri, valvole, pompa dell’olio, albero intermediario della pompa dell’olio, testata, guarnizione della testata, volano motore (eccetto cuscinetto e disco dellafrizione).
Organi del telaio: barra di torsione anteriore e posteriore, barra stabiliz- zatrice, braccio di sospensione, molla, giunti a sfera.
Organi di direzione: cremagliera, tirante, pompa direzione assistita, giun- ti a sfera, cuffia.
Ponte: differenziale, pignoni, cuscinetti.
Sistema di frenata: cilindro maestro, ripartitore di frenata , servofreno, pinze freni, compensatore
Sistema elettrico ed elettronico: bobina di accensione alternatore, rego- latore di tensione, motorino di avviamento, motorino tergicristalli, devio- luci, segnalatore livello carburante, motore alzacristalli.
Sovralimentazione: turbocompressore, valvola di scarico sovralimenta- zione, scambiatore aria.
ART. 2.6 - PLAFOND DELL’IMPORTO GARANTITO E VETUSTÀ
L’insieme delle riparazioni coperte dalle garanzie non potrà superare
il valore Eurotax blue del Veicolo al giorno del Sinistro.
Si applicherà una vetustà forfetaria sul costo dei pezzi in funzione dell’età
del Veicolo al momento del guasto nel modo che segue:
Veicolo con meno di 5 anni: 0% Veicolo tra i 5 anni e i 6 anni: 20% Veicolo tra i 6 anni e i 7 anni: 30% Veicolo con più di 7 anni: 40%
A titolo esemplificativo si descrive qui di seguito il funzionamento del massimale, inteso come importo massimo liquidabile dall’Assicuratore a seguito di un Sinistro.
Esempio
Valore Eurotax blue del Veicolo al giorno del Sinistro: 3.000 €
Vetustà veicolo: minore di 5anni Vetustà forfetaria applicata: 0%
Fatture Pezzi di ricambio e manodopera: € 4.000 Importo indennizzato dalla Compagnia: € 3.000
ART 2.7 - CARENZA CONTRATTUALE
E’ previsto un periodo di Carenza contrattuale per i 12 mesi successivi alla data di erogazione del Finanziamento.
ART 2.8 - PRESA IN GARANZIA E PRESA A CARICO DELLE RIPARAZIONI
La presa in garanzia dei guasti meccanici da parte dell’Assicuratore opera una volta trascorso il periodo di Carenza di cui al precedente articolo 2.7, nonché, nel caso in cui risulti applicabile una Garanzia Esterna, il giorno successivo al giorno di scadenza della Garanzia Esterna applicabile.
Qualora risulti applicabile una Garanzia Esterna che cessi di essere ef- ficace successivamente alla scadenza del suddetto periodo di Carenza, quest’ultimo resterà assorbito dalla Garanzia Esterna e la presa in garan- zia dei guasti meccanici da parte dell’Assicuratore sarà efficace successi- vamente alla cessazione di efficacia della Garanzia Esterna applicabile. Qualora invece la Garanzia Esterna applicabile cessi di essere efficace an- teriormente alla scadenza del suddetto periodo di Carenza, la Garanzia Esterna applicabile resterà assorbita dal periodo di Carenza e la presa in garanzia dei guasti meccanici da parte dell’Assicuratore sarà efficace suc- cessivamente alla scadenza del periodo di Carenza.
In ogni caso, l’Assicuratore non assumerà a proprio carico alcuna riparazione senza il previo consenso dell’Ufficio Gestione Sinistri SenzaSosta.
La Garanzia Guasto Meccanico non copre:
• le operazioni di manutenzione e la sostituzione di pezzi d’usura;
• i guasti imputabili ad usura di parti, componenti o materiali natu- ralmente soggetti ad un progressivo consumo o deterioramento e per i quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione o rinnovo;
• le riparazioni dovute a degradi la cui origine sia una causa esterna;
• gli accessori non montati originariamente sul Veicolo;
• gli pneumatici, i dischi coprimozzo, i cerchioni, la carrozzeria, la vernice;
• i vetri e i giunti di tenuta;
• la selleria, le guarnizioni e i rivestimenti interni;
• un evento anteriore alla sottoscrizione della garanzia;
• un evento dovuto al mancato rispetto della preparazione del Vei- colo prima della vendita, secondo le raccomandazioni del costruttore del Veicolo;
• l’invio di pezzi di ricambio non disponibili in Italia presso grossisti e distributori della marca presenti in Italia, oppure quando la fabbricazione dei pezzi è stata abbandonata dal costruttore;
• i guasti che si verificano su veicoli dotati di kit GPL non riportati sul buono d’ordine iniziale del Veicolo o non omologati dal co- struttore del Veicolo o montati al di fuori della rete omologata del costruttore del Veicolo;
• le conseguenze di un uso anomalo o abusivo del Veicolo o di una modifica del Veicolo;
• le conseguenze dell’eccesso di freddo o di calore, dell’immersione
o dell’immobilizzazione prolungata del Veicolo;
• le spese dovute al deposito del Veicolo (spese di posteggio o di autonoleggio) e le perdite dirette, indirette o commerciali;
• un fatto intenzionale o una negligenza dell’utilizzatore;
• i danni conseguenti alla rottura di un pezzo non garantito;
• i danni a pezzi non coperti conseguenti alla rottura di un pezzo garantito;
• i danni conseguenti al mancato rispetto della manutenzione raccomandata dal costruttore del Veicolo;
• un elemento non conforme ai dati originali del Veicolo secondo il costruttore del Veicolo;
• i difetti e i danni dovuti a lavori eseguiti sul Veicolo;
• i guasti derivanti da difetti ricorrenti di costruzione o di assem- blaggio di componenti del Veicolo, comunemente noti come difetti di serie;
• i cortocircuiti e gli incendi;
• i danni indiretti, quali privazione di godimento, svalutazione, ri- messaggio o custodia;
• il sovra-costo per una riparazione dovuto all’aggravarsi dei danni a causa di una riparazione provvisoria di fortuna.
ART 2.10 - FORMALITÀ DA COMPIERE IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve fare del proprio meglio per limitarne le conseguenze ed è tenuto a denunciare il Sinistro, tramite l’officina alla quale è stato affidato il Veicolo, entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui esso si verifica, rivolgendosi a:
SOGESSUR S.A.
UFFICIO GESTIONE SINISTRI SENZA SOSTA
Via Tiziano 32 – 00000 Xxxxxx
dall’Italia:
tel. 00 00 00 00 00
fax 00 00 00 00 00
dall’estero:
tel. x00 0 00 00 00 00
fax x00 0 00 00 00 00
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
In caso di Xxxxxxxx all’estero, si dovrà affidare il Veicolo all’officina (pre- feribilmente autorizzata dalla casa costruttrice) più vicina prima di far procedere a qualsiasi riparazione e denunciare il Sinistro entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui esso si verifica; in caso contrario nessuna fattu- ra sarà rimborsata; si dovrà quindi contattare l’Ufficio Gestione Sinistri SenzaSosta, al numero di telefono sopra riportato, che attribuirà un numero di accordo che dovrà essere riportato sulle fatture di riparazione. Le riparazioni eseguite e fatturate, che l’utilizzatore giustificherà di avere anticipato, gli saranno rimborsate per gli interventi coperti dalla garanzia dietro presentazione della fattura originale saldata, secondo il tariffario e la manodopera applicabile in Italia. Il subappalto dei pezzi è autorizzato.
La liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata entro il termine mas- simo di 30 giorni dalla data in cui l’Assicuratore sia entrato in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativi di spesa (ricevute fiscali, fatture, ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare del costo delle stesse.
L’Assicuratore non assumerà a proprio carico alcuna riparazione sen-
za il previo consenso dell’Ufficio Gestione Sinistri SenzaSosta.
ART. 2.11 – PERIZIA CONTRADDITTORIA
In caso di disaccordo sull’operatività della Garanzia Guasto Meccanico ad un determinato intervento di riparazione, l’Assicurato può richiedere una perizia da parte di un terzo designato di comune accordo con l’ufficio gestione sinistri SenzaSosta.
Le spese peritali saranno a carico dell’Assicurato. Esse saranno comple- tamente rimborsate se la perizia dimostrerà che l’intervento è coperto dalla Garanzia Guasto Meccanico.
ART 2.12 - AMBITO REGOLAMENTARE
Le disposizioni relative alla Garanzia Guasto Meccanico non sopprimono né riducono le garanzie relative ai vizi occulti previste dal Codice Civile e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile.
La presente garanzia è una garanzia contrattuale che completa i diritti del cliente derivanti dal contratto di acquisto del Veicolo. Indipendentemen- te dalla garanzia concessa, il venditore è tenuto a garantire che il bene resti immune dai difetti di conformità del bene oggetto del contratto di compravendita.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi1, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati da Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito Sogessur S.A.) (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti2 nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite.
A tali scopi Lei potrebbe fornire a Sogessur S.A., eventuali dati sensibili3 indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione e/o all’esecuzione delle prestazioni richieste. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per il perseguimento delle suddette finalità. L’eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti.
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1. Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come Assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.
2. Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell’Assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche, attività di profilazione (art. 22 Reg. UE 2016/679)
3. Per dato sensibile s’intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art 9 par. 1 del Reg. UE 2016/679).
4. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agen ti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidat e la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.
5. ANIA, IVASS, Ministero dell’Industria e dell’Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.
6. Limitazione e portabilità sono diritti esercitabili con decorrenza dal 25/05/2018. Si intende che il diritto di portabilità p ossa essere esercitato per i soli dati da Lei forniti e che vengano da noi processati digitalmente; sono, quindi, esclusi quelli forniti mediante il solo suppo rto cartaceo.
7. Diritti previsti e disciplinati agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679
8. “Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”. Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente linkhttps://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxx/-/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxx/0000000, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità.
Sogessur | Société Anonyme | Capitale Sociale € 33 825 000 | Sede legale: Tour X0, 00 xxx xxxxx xxx Xxxxxxx 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia | Sede secondaria: Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx- Xxxxxx | Registro delleimpresedi Milano, Monza-Brianza, Lodi , Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 | Iscritta nell’elencodell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenutodall’IVASS al n. X00000
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