Le modalità collettive di
Le modalità collettive di
trasmissione del patrimonio ai figli
Treviglio Martedì 15 gennaio 2019
Contratto fiduciario
E’ un accordo in forza del quale un soggetto (fiduciante) trasferisce a titolo gratuito o a pagamento un bene (immobile, mobile, denaro) ad un’altra persona fisica o giuridica (fiduciario) con l’accordo che il bene sarà usato secondo le istruzioni impartite dal fiduciante ed alla scadenza dell’accordo il bene sarà trasferito al fiduciante o ad altra persona da lui indicata.
Contratto di affidamento fiduciario
– 1
Il fiduciante trasferisce beni, in forma di patrimonio separato, ad un altro soggetto (di norma una società fiduciaria) che li amministra e ne dispone secondo un programma determinato dal fiduciante e nell’interesse di un beneficiario con disabilità grave.
Diversamente dal contratto fiduciario, è opponibile anche ai terzi estranei al contratto.
Contratto di affidamento fiduciario
– 2
I beni trasferiti non entrano interamente nel patrimonio del fiduciario; il diritto entrerà unicamente al fine di realizzare le finalità indicate nel contratto e quindi non potrà essere aggredito dai creditori del fiduciario.
Conseguentemente, i «fondi speciali» sono sottratti alla responsabilità patrimoniale della società fiduciaria e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti in esecuzione del programma fiduciario.
Fondazione – 1
E’ creata da una persona fisica o giuridica (fondatore) che destina tutto o parte del proprio patrimonio ad un determinato scopo.
Il fondatore può essere più di uno.
Può essere costituita con atto tra vivi o con testamento.
Fondazione – 2
Ha una propria organizzazione e propri organi di governo.
Per la gestione sociale utilizza le risorse finanziarie attribuitele con il negozio di dotazione, per lo scopo voluto dal fondatore e trasfuso nell’atto costitutivo.
Fondazione – 3
Due tipi:
A – Fondazione operativa: persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione
B – Fondazione di erogazione: persegue il suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono
Fondazione di partecipazione
Istituita da una pluralità di soggetti che condividono le
stesse finalità.
Racchiude alcuni elementi della fondazione dell’associazione.
Ha scopo non lucrativo.
L’obiettivo è predefinito e invariabile e viene fissato nell’atto costitutivo.
Il fondatore partecipa attivamente alla vita della fondazione. E’ possibile diversificare il peso decisionale dei partecipanti.
Trust
∗Non direttamente disciplinato dalla legge Italiana
∗Introdotto in Italia nel 1989 con l’adozione della Convenzione dell’Aia del 1985
∗Necessario richiamo alla legge di uno Stato estero che lo regola compiutamente
Trust
Disponente
• Trasferisce al
trustee la sola intestazione di alcuni beni
Trustee
• Amministra i beni
per conservarne il valore e farli rendere secondo le indicazioni ricevute dal disponente
Trust
Durante la vita del trust,
i frutti dell’amministrazione dei beni:
Incrementano il fondo del trust
Possono essere devoluti ad uno o più beneficiari specifici (beneficiario intermedio)
Trust
∗Deve avere una scadenza (durata definita oppure la vita di una persona)
∗Può essere nominata una persona con il compito di verificare la correttezza e la professionalità dell’operato del trustee (guardiano)
Trust
Conclusione
del trust
Beneficiario
finale
Alla conclusione del trust, i beni residui e gli eventuali incrementi sono devoluti ad un soggetto specifico (beneficiario finale)
Disponente
Trust
ESSENZIALI
Trustee
Beneficiario
finale
Soggetti del Trust
Guardiano
EVENTUALI
Beneficiario
intermedio
Trust
Una o più figure del Trust possono coincidere:
Ad esempio:
∗Il disponente può essere trustee
∗Il disponente può essere beneficiario intermedio
∗Il beneficiario intermedio può essere anche beneficiario finale
∗Il disponente può essere guardiano
Costituzione del Trust
Atto istitutivo
Atto di conferimento
Atto istitutivo
Scrittura privata
Contenuti:
∗Viene costituito il trust
∗Viene nominato il trustee
∗Vengono designati i beneficiari (finali ed eventualmente intemedi)
∗Viene stabilita la durata
∗Vengono stabiliti i opteri del trustee
∗Vengono stabilite le norme per la eventuale sostituzione del trustee
∗Viene eventualmente nominato il guardiano
Atto di conferimento
Scrittura privata oppure
Atto notarile (immobili)
I beni sono formalmente intestati al trustee
Innovazione del Trust
∗Viene introdotto in Italia un istituto senza essere regolato
∗Viene introdotto il concetto di proprietà senza proprietario
∗Il disponente si priva dei beni
∗Il trustee è solo amministratore
∗I beneficiari diventeranno proprietari quando si estinguerà il Trust
Trust
∗Utilizzato in passato per occultare i beni
∗Se un bene non è di proprietà di nessuno è difficilmente aggredibile
∗Inizialmente è stato fiscalmente sanzionato
∗Ora è fiscalmente ben regolamentato
∗Dubbi sulla liceità del trust interno
Vantaggi del Trust
I beni sono amministrati da un professionista
I beni non possono essere aggrediti dai creditori del disponente,
del trustee o dei beneficiari (patrimonio segregato)
Non servono autorizzazioni giudiziarie per l’amministrazione
Agevolazioni fiscali
Svantaggi del Trust
Va richiamato un ordinamento straniero
Costi per la costituzione
Costi per la gestione (onorario del trustee)
Strumento poco conosciuto perché non previsto
dall’ordinamento italiano
Spossessamento definitivo dei beni del disponente
Trust collettivo
∗Più disponenti
∗Più beneficiari intermedi
∗Un solo trustee
∗Unico atto di istituzione che introduce le regole generali valide per tutti
∗Possibilità di aderire in tempi differenti
∗Viene stabilito come nominare i guardiani
∗Il beneficiario finale è il trust stesso o un altro ente
Un trust collettivo per ogni cooperativa sociale
Trust collettivo
Disponenti
Le famiglie di
persone con disabilità
Beneficiari
intermedi
I figli con
disabilità
Guardiano
Scelto
dall’assemblea dei genitori disponenti
Beneficiario
finale (alla morte della persona con disabilità)
Trust (spirito
mutualistico)
Trustee
Persona
individuata dalla coop sociale
Conferimento
dei beni
Donazione o
testamento da parte del genitore
Utilizzo dei
beni e del reddito del trust
A favore della
persona con disabilità per la sua assistenza
Esempio
Vantaggi del Trust collettivo – 1
∗Tutti quelli del Trust
∗Ciascun patrimonio rimane separato finchè il disabile è in vita
∗Si liberano le famiglie dell’obbligo di gestire i patrimoni
∗Si sviluppa lo spirito mutualistico
∗L vicende della cooperativa sono ininfluenti per il Trust
∗Gli amministratori della cooperativa non hanno poteri sul Trust e sul Trustee
Vantaggi del Trust collettivo – 2
∗I genitori, prima di aderire al Trust, possono valutare i pro e i contro del Trust che già esiste
∗I costi si riducono perché vengono suddivisi
∗Il Trust può attrarre donazioni e lasciti da terzi
∗Il Trust è controllato da persona di fiducia
∗Si possono stabilire convenzioni tra il Trust e la cooperativa
∗Il fondo può essere utilizzato per il bene dei più bisognosi