CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO TRA
CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO TRA
Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria con sede in Rende (CS), via Xxxxxx Xxxxx, C.F. 80003950781, in persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx nato a Cosenza (CS) il 28/10/1977, Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, di seguito denominata anche DeMaCS, autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 8 del 31.10.2019;
E
Il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell'Università degli Studi di Genova, PEC: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx, CF-Pl IT 00754150100, con sede in Genova, Via Opera Pia 13 nella persona del Direttore pro tempore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Genova (GE) il 18/01/1962, autorizzato alla stipula del presente accordo con Decreto Rettorale n. 2816 del 1.8.2017 (nel prosieguo anche "DIBRIS") di seguito nominato anche “DIBRIS”;
PREMESSO CHE
- l'Università della Calabria è una istituzione pubblica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione ed al progresso civile nella società in cui opera;
- il Dipartimento di Matematica e Informatica è un dipartimento afferente all’Università della Calabria che svolge attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico;
- l'Università degli Studi di Genova è una istituzione pubblica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione ed al progresso civile nella società in cui opera;
- il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi è un Dipartimento afferente all’Università degli Studi di Genova che svolge attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico;
- i Dipartimenti hanno precedenti esperienze di collaborazione nel campo dell’Intelligenza Artificiale anche attraverso la “Convenzione per attività di Studio e Ricerca” tra i due Dipartimenti con scadenza nel mese di Ottobre 2019. (allegata)
- i Dipartimenti collaborano stabilmente per iniziative di divulgazione scientifica, anche mediante pubblicazione congiunta di articoli su riviste scientifiche di settore e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;
CONSIDERATO
− che i dipartimenti hanno intenzione di continuare la collaborazione in atto sviluppando ulteriormente le attività di collaborazione scientifica e progettuale nel settore dell’Intelligenza Artificiale, quali, a mero titolo di esempio, le basi di dati, le logiche non-monotone, le ontologie, la pianificazione, la schedulazione, l’analisi dei dati, la manutenzione predittiva, mettendo a disposizione le proprie competenze, capacità scientifiche e strutture allo scopo di:
(i) realizzare attività di ricerca e di divulgazione scientifica;
(ii) partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali;
(iii) promuovere e valorizzare le proprie attività nei rispettivi campi d'azione;
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1- Soggetti attuatori
I soggetti attuatori della presente Convenzione sono il DeMaCS dell’'Università della Calabria ed il DIBRIS dell’Università degli Studi di Genova.
Art. 2 - Oggetto dell'accordo
La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra il DeMaCS e il DIBRIS per la promozione e l'esecuzione concordata di specifiche iniziative concernenti attività di ricerca, sviluppo tecnologico, trasferimento e divulgazione. In particolare, le principali iniziative riguarderanno:
(i) la partecipazione congiunta a progetti di RST&D nell'ambito di Programmi nazionali finanziati da altre istituzioni pubbliche, centrali e territoriali;
(ii) la partecipazione congiunta a progetti di RST&D nell'ambito di Programmi di finanziamento europei o internazionali, attualmente in corso ovvero di futura attuazione, presso il DeMaCS e il DIBRIS;
(iii) la collaborazione in iniziative di competenza e di interesse di una o di tutte le Parti promosse da soggetti privati e pubblici;
(iv) lo svolgimento di attività di ricerca congiunte nel settore dell’Intelligenza Artificiale, quali, a mero titolo di esempio, le basi di dati, le ontologie, le logiche non-monotone, la pianificazione, la schedulazione, l’analisi dei dati, la manutenzione predittiva.
Le Parti concordano che, nell'ambito dello svolgimento delle attività di ricerca congiunte, ciascuna metterà a disposizione dell’altra le competenze e le professionalità necessarie, nonché le risorse umane e strumentali da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
Art. 3 - Modalità di attuazione
Le modalità attuative e di finanziamento delle specifiche iniziative saranno disciplinate in singoli, successivi accordi.
Nell'ambito degli accordi di collaborazione, se del caso, potranno essere associati altri soggetti pubblici e privati, detentori di competenze di elevato livello e complementari a quelle delle Parti, previo consenso di entrambe le parti.
Art. 4 - Proprietà, sfruttamento dei risultati e trattamento dei dati personali
Le conoscenze congiuntamente acquisite (ad esclusione quindi di quelle preesistenti detenute da una Parte e messe a disposizione dell’altra per lo svolgimento delle attività congiunte) e i risultati scaturiti nel corso di attività di ricerca in collaborazione ("Risultati") costituiranno patrimonio comune delle Parti. Le modalità di sfruttamento industriale dei detti Risultati nonché la ripartizione delle relative "royalties"
saranno regolamentate in specifici accordi, sulla base dell'impegno in risorse umane e finanziarie assunto da ciascuna Parte nel singolo progetto.
Fatti salvi gli specifici diversi obblighi che le Parti abbiano eventualmente assunto con la partecipazione congiunta a progetti di ricerca nell'ambito di programmi di finanziamento, ciascuna Parte si impegna sin d'ora a comunicare preventivamente all’altra il contenuto delle pubblicazioni e/o divulgazioni dei Risultati che intende effettuare, anche in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, e si impegna altresì a menzionare esplicitamente che i Risultati sono stati raggiunti con la collaborazione delle Parti firmatarie della presente Convenzione.
Le Parti, relativamente al trattamento dei dati personali inerenti il presente contratto, si impegnano a rispettare le modalità e i principi stabiliti dal Regolamento (UE) 679/2016 “GDPR- General Data Protection Regulation", dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10/8/2018, n. 101, in vigore dal 19/9/2018) nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 - in attuazione del citato decreto legislativo.
Art. 5 - Responsabili della Convenzione
I rapporti intercorrenti tra DIBRIS e DeMaCS saranno curati dai seguenti responsabili:
- per il DeMaCS: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
- per il DIBRIS: Il Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
I Responsabili delle attività previste dalla presente Convenzione sono per conto del DIBRIS il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx e per conto del DeMaCS il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, a meno che i singoli, successivi accordi sulle modalità attuative non riportino altri responsabili.
Art. 5 - Durata dell'Intesa
La presente convenzione ha durata 60 mesi (5 anni) a decorrere dalla data dell’ultima firma.
Art 6 - Risorse
Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, tutte le Parti s'impegnano a mettere a disposizione proprio personale, attrezzature, impianti e/o spazi utili per studi, ricerche e sperimentazioni che verranno di volta in volta concordate dalle Parti, e ad individuare le modalità di finanziamento più opportune per lo svolgimento delle attività.
Le Parti si riservano la facoltà di avvalersi del personale e delle strutture di altri Dipartimenti afferenti alle rispettive Istituzioni Universitarie, nonché di Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori specializzati. Le Parti potranno altresì avvalersi, verificato di non disporre al proprio interno di personale con determinate competenze, della collaborazione di uno o più soggetti esterni all'Ateneo di appartenenza, con i quali stipuleranno appositi contratti di prestazione d'opera, secondo le modalità previste dalla normativa specifica in vigore, fermi restando gli obblighi eventualmente acquisti con la partecipazione ai progetti finanziati di cui all'art. 2.
Art. 7 - Permessi e autorizzazioni
Con riferimento alle attività congiunte di cui ai precedenti articoli, è a carico della Parte che ospita l'attività (intera o parte della stessa), l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione dei programmi di ricerca e/o delle attività di servizio, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere effettuata l'attività stessa per gli scopi cui la medesima è destinata.
Le Parti provvederanno congiuntamente agli obblighi relativamente alle attività svolte in sedi terze.
Art. 8 - Disposizioni in materia di personale
Ognuna delle Parti si impegna ad ospitare personale dell’altra operante nelle attività di ricerca e di collaborazione riferite alla presente Convenzione.
I dipendenti di una delle Parti, ovvero i soggetti non in organico ma che comunque afferiscono ad una delle parti, che si rechino presso i Centri o i laboratori o le sedi operative dell'altra per attività riferite alla presente Convenzione, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante.
Ciascuna Parte esonera l'altra da ogni responsabilità civile per danni subiti dal proprio personale di ruolo e non di ruolo che frequenti, in attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, Centri o laboratori o sedi operative delle altre Parti.
Art. 9 - Riservatezza
Le informazioni, espressamente indicate come confidenziali, che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell’altra Parte.
Ciascuna Parte è tenuta a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione scambiata ed osservare la confidenzialità nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato dall’altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell’altra Parte che le fossero stati comunicati in virtù della presente Convenzione.
Resta inteso che saranno escluse dagli obblighi sopra menzionate le informazioni che:
a. Le Parti siano in grado di provare di essere in loro possesso prima della trasmissione da una delle Parti all’altra Parte e di non averle ricevute né direttamente né indirettamente dalla Parte stessa;
b. sono o saranno di pubblico dominio senza colpa o partecipazione delle Parti;
c. sono state acquisite dalle Parti senza vincoli di segretezza da terzi aventi il diritto legale di divulgarle. Le Parti concordano sin da ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente Articolo 9 non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dagli specifici contratti che si andranno a stipulare nel corso della collaborazione, salvo il caso di dolo o colpa grave.
Ciascuna Parte avrà il diritto di utilizzare, a titolo gratuito, le informazioni e/o i risultati riguardanti le ricerche ad essa affidatele per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca. In tal caso dovrà richiedere ed ottenere dall’altra Parte un’autorizzazione preventiva per iscritto che risponderà entro 60 giorni, e la richiesta non potrà essere immotivatamente rifiutata.
Art. 10 - Recesso e risoluzione
Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di almeno sei (6) mesi, con comunicazione trasmessa mediante PEC all’altra Parte.
La Convenzione potrà risolversi in qualsiasi momento, in modo consensuale, solo con specifico atto sottoscritto da tutte le Parti. Recesso o risoluzione consensuale, non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
Art. 11 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativamente alla interpretazione e/o alla esecuzione della presente convenzione, nessuna esclusa, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà competente il Foro di Cosenza.
Art. 12 - Registrazione
Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti: gli oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura di entrambe le parti, e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 n. 131.
Rende 06-11-2019
Per il DIBRIS
Il Direttore pro-tempore Xxxx. Xxxxxx XXXXX
Per il Dipartimento di Matematica e Informatica
Il Direttore Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX 06.11.2019
15:01:34
UTC