Fondo Giornalisti (di seguito definito Fondo Pensione) ha stipulato:
Regolamento sulle rendite
Fondo Giornalisti (di seguito definito Fondo Pensione) ha stipulato:
- Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16.
apposita convenzione per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche
complementari in forma di rendita (di seguito Convenzione).
Di seguito sono riportate le principali clausole:
Art. 1. Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate
La convenzione stipulata dal Fondo Pensione ha per oggetto l’erogazione di una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a favore degli aderenti al Fondo Pensione (di seguito indicati anche come assicurati o iscritti) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso; la rendita è corrisposta all’assicurato finché è in vita.
Il Fondo Pensione può richiedere, in relazione al singolo assicurato, che, in luogo della rendita di cui sopra, sia erogata una delle seguenti tipologie di rendita vitalizia:
a) una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile reversibile al 100% o al 60% (rendita reversibile); detta rendita è corrisposta all’assicurato fino al suo decesso e successivamente alla persona da lui designata (reversionario) - se sopravvivente all’assicurato - fino a che tale persona è in vita;
b) una rendita immediata annua rivalutabile certa e successivamente vitalizia (rendita certa); detta rendita per i primi 5 o 10 anni - a scelta dell’aderente - è corrisposta all’iscritto o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata e, successivamente, all’aderente - se sopravvivente - finché è in vita;
c) una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con restituzione al beneficiario designato dall’Iscritto
del montante residuo in caso di decesso dell’Iscritto medesimo;
d) una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio della prestazione in caso di xxxxxxx
dell’autosufficienza da parte dell’Assicurato.
Il valore della rendita annua iniziale si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato dal Fondo Pensione quale premio unico per il coefficiente relativo e all’età dell’assicurato - e, per la forma di rendita
reversibile, all’età del reversionario – e alla rateazione prescelta - riportato nella tabella corrispondente alla tipologia di rendita prescelta, dividendo quindi il risultato per 1.000.
Ai fini della determinazione dell’età dell’assicurato - e, in caso, del reversionario - utilizzata per
l’individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all’età effettiva, calcolata alla data di
decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all’età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L’età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (shift) riportato nella seguente tabella in corrispondenza del sesso e dell’anno di nascita dell’assicurato.
Prestazione in caso di non autosufficienza dell’assicurato principale
All’Assicurato che perda l’autosufficienza dopo l’accesso alla prestazione pensionistica, la rendita sarà corrisposta in misura doppia rispetto a quella che gli sarebbe stata altrimenti riconosciuta, con effetto a partire dalla rata di rendita immediatamente successiva all’accertamento dello stato medesimo.
Possono optare per la forma di rendita di cui al presente articolo solo gli Iscritti che rispondano ai requisiti definiti tramite il questionario sulla salute dell’Assicurato da compilare e sottoscrivere preliminarmente all’accesso alla prestazione pensionistica. Se l’Assicurato risponde affermativamente ad almeno una delle domande del suddetto questionario, tale forma di rendita non è assicurabile.
Per stato di non autosufficienza dell'assicurato si intende l'impossibilità fisica totale e permanente a svolgere, senza l'assistenza di una terza persona, almeno 4 delle 6 ADL (Activities of daily living) di seguito specificate.
a) Lavarsi: capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (anche entrare e uscire da) o lavarsi in modo soddisfacente in altro modo.
b) Vestirsi: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed, eventualmente, anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici.
c) Alimentarsi: capacità di ingerire senza aiuto il cibo preparato da altri.
d) Andare in bagno: capacità di andare in bagno o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente.
e) Mobilità: capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra sullo stesso piano.
f) Spostarsi: capacità di passare dal letto ad una sedia a rotelle o viceversa.
5. Sono inoltre equiparati alla non-autosufficienza i seguenti casi:
a) la malattia di Parkinson: la diagnosi della malattia di Parkinson deve essere formulata da uno specialista neurologo (primario o aiuto) di Clinica o Istituto di Neurologia. Potrà essere richiesta la conferma della diagnosi da parte di uno o più specialisti neurologi. La diagnosi deve specificare che:
− la condizione non si può controllare con la terapia farmacologica;
− la condizione mostra segni di compromissione progressiva;
− la valutazione delle attività della vita quotidiana conferma l’incapacità dell’Iscritto a svolgere 4 o più ADL.
È coperta solo la forma idiopatica della patologia mentre sono escluse tutte le altre forme di Parkinsonismo. Per idiopatica si intende una patologia ad eziologia sconosciuta: quindi non sarà coperta alcuna forma di Parkinsonismo dovuta a cause note, come l’azione di alcuni farmaci (ad esempio neurolettici) o sostanze chimiche tossiche o di origine traumatica;
b) la malattia di Alzheimer: la diagnosi della malattia di Alzheimer deve essere formulata da uno specialista neurologo o geriatra di un istituto o ospedale specializzato prima del 65° compleanno dell’Aderente. La diagnosi deve, al momento della formulazione, essere confermata da evidenza di deterioramento progressivo della memoria e della capacità di ragionamento e di percezione, comprensione, espressione e di mettere in pratica concetti astratti (come definito dai criteri diagnostici DSM4 o NINCSNADRDA). La
Compagnia si riserva la facoltà di richiedere conferma della diagnosi da parte di uno o più specialisti neurologi o geriatri da essa designati;
c) la perdita delle capacità mentali: la perdita delle capacità mentali viene definita come perdita della
capacità di pensare, capire, ragionare o ricordare. Questa inabilità si deve manifestare con l’incapacità di badare a se stessi senza la supervisione continua da parte di un’altra persona e deve derivare da una patologia nervosa o mentale dovuta a causa organica.
6. Sono esclusi i casi di perdita dell’autosufficienza dovuta a:
- dolo;
- partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell’Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra civile, tumulti e sommosse;
- alcolismo o dipendenza da droghe, a meno che le droghe consumate non siano prescritte da un medico abilitato alla professione;
- volontario rifiuto dell’Assicurato o negligenza, imprudenza ed imperizia nell’osservare prescrizioni
mediche;
- contaminazione radioattiva o nucleare;
- tentato suicidio, lesioni o malattie provocate intenzionalmente;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- esercizio delle seguenti attività sportive: automobilismo, motociclismo, motonautica, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, speleologia senza accompagnamento di persona esperta, pugilato, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bobslegh (guidoslitta), skeleton (slittino), rugby, baseball, hockey, kayak, rafting, immersione con autorespiratore, sport aerei (paracadutismo, deltaplano, parapendio, volo a vela);
- affezioni o incidenti verificatisi in data precedente la data di conclusione del contratto;
- disturbi mentali o del sistema nervoso non riconducibili a causa organica identificabile (sono quindi esclusi, ad esempio, stati di confusione acuta o disturbi emotivi, disturbi d'ansia, disturbi da stress o disturbi dell'umore come la depressione);
- sindrome da immunodeficienza acquisita - ovvero altra patologia ad essa collegata - se la perdita
dell’autosufficienza sopravviene nei primi 5 anni dalla decorrenza della rendita.
Per gli stati di non-autosufficienza non causati da infortunio la misura della rendita non viene raddoppiata se lo stato medesimo è accertato prima che sia decorso 1 anno dalla data di accesso alla prestazione pensionistica.
La prestazione assicurata verrà corrisposta se perdura lo stato di non-autosufficienza dopo che sia trascorso il periodo di franchigia di 90 giorni. Tale termine decorre dalla data dia accertamento della perdita
dell’autosufficienza.
Art. 2 - Premio di assicurazione
La Compagnia si impegna a corrispondere le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
Il Fondo Pensione verserà il premio, corrispondente al montante da convertire in rendita, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia.
La Compagnia - a fronte del pagamento di ciascun premio - rilascerà una quietanza, riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’assicurato - ed, eventualmente, del reversionario - e l’importo della prestazione assicurata.
Art. 3 - Coefficienti di trasformazione
Per una pronta evidenza delle basi tecniche e dei coefficienti di trasformazione adottati si rinvia al
documento “Calcolo della rendita”.
Art. 4 - Pagamento della rendita immediata
Xxxxxxxx rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di versamento del premio unico e sarà erogata secondo le modalità richieste dall’assicurato da esercitarsi per il tramite del Fondo Pensione. In particolare, le rendite sopra enunciate potranno essere erogate – in via posticipata - in rate mensili, trimestrali, semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo.
L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’aderente, fatto
salvo quanto previsto dalle precedenti lettere a), b) e c) di cui al precedente art. 1.
Art. 5 - Valore di riscatto
Le rendite oggetto della Convenzione non ammettono valore di riscatto.
Art. 6 - Tasse, bolli ed imposte
Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sul premio unico versato e sulla rendita convenuta, sono a carico dei beneficiari.
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
Rivalutazione delle prestazioni. Modalità e misura dell’adeguamento della rendita immediata.
1. Ad ogni anniversario della decorrenza, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione interna separata denominata “XX.XXX.XX.” – il cui Regolamento è riportato nel presente allegato - nella misura e con le modalità di seguito indicate.
2. La Compagnia calcola mensilmente il rendimento annuo di “XX.XXX.XX.”, determinato con i criteri indicati
nel Regolamento.
3. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione della rendita, si assume il rendimento annuale rilevato il terzo mese precedente a quello di ricorrenza.
4. La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal 100% del rendimento annuo determinato ai sensi del precedente comma 3. una ritenzione dello 0,80%.
5. Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario.
6. Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “XX.XXX.XX.”
1 - Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome “Rivalutazione Speciale Vita” ed indicata di seguito con la sigla “XX.XXX.XX.”. La gestione “XX.XXX.XX.” è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.
2 - La valuta di denominazione della gestione “XX.XXX.XX.” è in Euro.
3 - Il rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.” viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio
relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi. 4 - Obiettivi e politiche di investimento:
a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
▪ titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
▪ azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
▪ organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
o fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equità non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
o fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
o fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
o hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
▪ immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
▪ aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
▪ valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.
Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
- salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
- ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.
L’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo
previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
5 - La gestione “XX.XXX.XX.” è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione “XX.XXX.XX.” non è
dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione “XX.XXX.XX.”.
7 - Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
8 - Sulla gestione “XX.XXX.XX.” possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9 - Il rendimento della gestione “XX.XXX.XX.” beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10 - Il tasso medio di rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.” si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione “XX.XXX.XX.”, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione “XX.XXX.XX.” nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione “XX.XXX.XX.”, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione “XX.XXX.XX.”, comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “XX.XXX.XX.” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione “XX.XXX.XX.” per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio della gestione “XX.XXX.XX.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “XX.XXX.XX.”.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “XX.XXX.XX.” ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.”.
L’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno successivo.
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.”sono determinate
sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
11 - È ammessa la possibilità di fusione della gestione “XX.XXX.XX.” con altre gestioni separate della
Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “XX.XXX.XX.” in senso
meno favorevole ai Contraenti;
g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione “XX.XXX.XX.” circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto
– entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
12 - La gestione “XX.XXX.XX.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione
iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione
“XX.XXX.XX.” al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “XX.XXX.XX.”, il
rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a
fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche. 13 - Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.