Delibera di Consiglio Comunale n .76 del 28 Novembre 2005)
Comune di Este
Provincia di Padova
Regolamento per la Disciplina dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale
Regolamento
per la Disciplina del Servizio di Noleggio con Conducente con Stazionamento
su Aree Pubbliche Determinate
( Allegato A ) (Legge Regionale Veneto 30 Luglio 1996, n.22)
Regolamento per la Disciplina del Servizio Pubblico Non di Linea di Noleggio con Conducente
con Vettura con solo Sosta in Rimessa
( Allegato B ) (Legge Regionale Veneto 30 Luglio 1996, n.22)
(Delibera di Consiglio Comunale n .76 del 28 Novembre 2005)
Regolamento per la Disciplina del Servizio
di Noleggio con Conducente con
Stazionamento su Aree Pubbliche
Determinate
( Allegato A ) (Legge Regionale Veneto 30 Luglio 1996, n.22)
Titolo I - Disposizioni di Carattere Generale
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con au- tovettura come normato dalla Legge Regionale Veneto 30 Luglio 1996, n. 22 e più precisamente il ser- vizio con autovettura di noleggio con conducente con stazionamento su aree pubbliche determinate (l.r. n. 22/1996 – artt. 3 e 9 – e X.Xxx. n. 285/1992 – art. 86 - );
Art. 2 – Definizione dei Servizi
1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura da piazza è un servizio pubblico non di linea e, in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complemen- tare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e viene effettuato su richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di per- sone, si rivolge ad una clientela indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, il prele- vamento del cliente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale, la presta- zione del servizio è obbligatoria all’interno dell’area comunale, per le destinazioni oltre i limiti di tali aree è necessario l’assenso del conducente.
3. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura da piazza si rivolge alla clientela specifi- ca che avanza, presso il vettore in sosta, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo od a viaggio. Lo stazionamento avviene presso il posto assegnato dal Comune, debitamente segnalato con indicazioni verticali ed orizzontali, nonché con il numero di telefono e nominativo della ditta. L’inizio del servizio avviene con partenza dall’apposita piazzola nel territorio comunale. Il preleva- mento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con con- tratto, lettera di incarico, E-mail o fax, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell’autovettura.
Titolo II – Condizioni d’Esercizio
Art. 3 - Titoli per l’Esercizio dei Servizi
1. L’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.
Art. 4 - Cumulo dei Titoli
1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con autovettura con conducente sono disciplinati dalla legge regionale.
2. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con condu- cente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 20% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.
Art. 5 – Forme Giuridiche di Esercizio del Servizio
1. I titolari di autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con autovettura con conducente da piazza possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art. 14 del- la l. r. 22/96.
2. E’ consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli orga- nismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dei medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all’ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
a) COMUNICAZIONE SCRITTA, IN CARTA SEMPLICE, DEL CONFERIMENTO DEL TITOLO A UNO DEGLI ORGANISMI PREVISTI DALLA LEGGE CUI IL TITOLARE SI È ASSOCIATO;
b) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DELL’ORGANISMO ALLA C.C.I.A.A., ATTESTANTE LO SVOLGIMENTO DELLA SPE- CIFICA ATTIVITÀ DI TRASPORTO NON DI LINEA;
c) COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DA PARTE DELL’ORGA- NISMO CUI È CONFERITA L’AUTORIZZAZIONE;
d) COPIA DEL CONTRATTO DI COMODATO DELL’AUTOVETTURA REGISTRATO;
e) COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DA PARTE DEL XXXX- XXXX CONFERENTE;
f) APPENDICE DEL CONTRATTO DI COPERTURA ASSICURATIVA ATTESTANTE CHE L’ASSICURATORE PRENDE ATTO CHE L’AUTOVETTURA È CONDOTTA DA PIÙ CONDUCENTI
4. L’ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido
SINO A QUANDO IL TITOLARE NON PROVVEDERÀ AD ESERCITARE IL DIRITTO DI RITRASFERIMENTO, SPECIFICANDO AL- TRESÌ CHE È CONSENTITO L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO FERMO RESTANDO LA TITOLARITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE IN CAPO AL CONFERENTE.
5. A tal fine nell’autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione conte- nente gli estremi dell’atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, nonché i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
TITOLO III - Acquisizione delle Autorizzazioni
Art. 6 – Requisiti per il Rilascio delle Autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio disciplinato dal presente re- golamento a seguito del superamento di bando di concorso (art. 14) o trasferimento di autorizzazione (tit. VII) è necessario:
a) ESSERE CITTADINO ITALIANO OVVERO DI UNO STATO DELL’UNIONE EUROPEA;
b) IL POSSESSO DEL REQUISITO DELL’IDONEITÀ MORALE DI CUI ALL’ART. 7;
c) IL POSSESSO DEL REQUISITO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 8;
d) L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI PADOVA;
e) NON AVER SUPERATO I SESSANT’ANNI (60 ANNI) DI ETÀ;
f) ESSERE PROPRIETARIO, O COMUNQUE AVERE LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELL’AUTOVETTURA PER LA QUALE SARÀ RILASCIATA L’AUTORIZZAZIONE;
g) NON AVERE TRASFERITO LA PRECEDENTE ED UNICA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL MEDESIMO SERVI- ZIO NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI;
h) ESSERE ASSICURATO PER RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI PERSONE O COSE, COMPRESI I TERZI TRASPORTATI, CON UNA COPERTURA ALMENO DOPPIA RISPETTO AI MASSIMALI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE;
i) DISPORRE DI UNA RIMESSA SITA NEL TERRITORIO COMUNALE, PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA.
ART. 7 – IDONEITÀ MORALE
1. Soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi:
a) NON ABBIA RIPORTATO CONDANNA IRREVOCABILE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, CONTRO LA FEDE PUBBLICA, L’INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L’ECONOMIA, OVVERO PER I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 E 648-BIS
DEL CODICE PENALE , PER REATI PUNITI A NORMA DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE 20.02.1958, N. 75 O PER QUALSIASI ALTRO DELITTO NON COLPOSO PER IL QUALE LA LEGGE PREVEDA LA PENA DELLA RECLUSIONE NON INFERIORE NEL MINIMO A DUE ANNI E NEL MASSIMO A CINQUE ANNI;
b) NON SI TROVI SOTTOPOSTO A MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA PERSONALI O A MISURE DI PREVENZIO-
NE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA;
c) NON SIA STATO INTERDETTO OD INABILITATO O DICHIARATO FALLITO, OVVERO NON SIA IN CORSO, NEI SUOI CONFRONTI, UN PROCEDIMENTO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabili- tazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
a) DA TUTTI I SOCI, IN CASO DI SOCIETÀ DI PERSONE;
b) DAI SOCI ACCOMANDATARI, IN CASO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE O IN ACCOMANDITA PER AZIONI;
c) DAGLI AMMINISTRATORI, PER OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O DI ORGANISMO.
3. Il requisito dell’idoneità morale deve essere posseduto anche dall’institore o direttore eventual- mente preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, ed inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Art. 8 – Idoneità Professionale
1. Il requisito è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli abilitati al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituita presso la C.C.I.A.A. di Padova
TITOLO IV - Commissione Consultiva Comunale
Art. 9 – Commissione Consultiva Comunale – Funzioni
1. Ai sensi dell’art. 13 – comma n. 2 - della L.R. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva, che rima- ne in carica per cinque anni, con il compito di esprimere pareri obbligatori entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa; in mancanza si procede indipendentemente dal parere stesso. I pareri vengono espressi in ordine a:
a) EMANAZIONE DI REGOLAMENTI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA;
b) DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI;
c) INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITÀ DI STAZIONAMENTO;
d) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE;
e) DEFINIZIONE DI EVENTUALI TURNI ED ORARI;
f) SOSPENSIONI, REVOCHE E DECADENZE DI AUTORIZZAZIONI.
Art. 10 – Commissione Consultiva Comunale – Composizione e Nomina
1. La Commissione Consultiva è costituita da:
a) SINDACO O SUO DELEGATO;
b) 2 RAPPRESENTANTI DEI CONSUMATORI;
c) 2 RAPPRESENTANTI DEGLI OPERATORI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA;
d) UN RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA – SETTORE TRASPORTI.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non in- feriore alla VI^.
3. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non dovessero raggiungere l’accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.
4. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria, le organizzazioni sinda- cali e le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco no- mina in loro luogo esperti di propria fiducia.
Art. 11 – Commissione Comunale Consultiva – Funzionamento
1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l’ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, artico- lata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti; ivi compreso il Pre- sidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.
4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione: es- so deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
5. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ad iniziativa del Sindaco o dell’associazione che li ha delegati.
Titolo V – Contingenti delle Autorizzazioni
ART. 12 – CONTINGENTI
1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura da piazza sono determinate, ai sensi di quanto disposto all’art. 9 - lett. B) del presente regolamento, nel nume- ro stabilito in base ai provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale.
2. Non sono soggetti a contingentamento, ai sensi degli indirizzi contenuti nella delibera della Giunta Regionale n. 4125 del 10.11.1998, i servizi di trasporto:
▪ EFFETTUATI CON AUTOAMBULANZA AD USO DI TERZI;
▪ PER DISABILI E PER INVALIDI NON DEAMBULANTI;
▪ scolastici con autovettura, ai sensi del D.M. Trasporti 31.01.1997.
3. Relativamente a tali servizi, qualora effettuati ad uso di terzi e dietro corrispettivo nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione, è necessario l’ottenimento dell’auto- rizzazione comunale. Quest’ultima sarà rilasciata a seguito di apposita istanza del richiedente, senza necessità di bando di concorso a seguito di opportuna istruttoria effettuata dall’Ufficio Comunale competente, tesa a verificare il possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 10 della legge regionale 22/96 ed il rapporto circa l’entità degli utenti residenti nell’area servita dalle strutture che hanno dato origine all’esigenza di mobilità.
4. Il contingente licenziato nel precedente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comu- nale n. 136 del 20.12.1965 integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 20.11.1967 risultava es- sere di n. 15 unità.
Titolo VI – Rilascio delle Autorizzazioni sottoposte a Contingente
Art. 13 – Assegnazione delle Autorizzazioni al Servizio di Noleggio con Autovettura con Condu- cente con Stazionamento su Aree Pubbliche Determinate.
1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante concorso pubblico per titoli ed esami ai singoli ed alle società, così come disposto nella l. r. 22/96, che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell’autovettura, e che possono gestirla in for- ma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede ad indire il re- lativo concorso, secondo il dettato dell’art. 19 del presente regolamento, fatta salva l’esistenza di valida graduatoria in corso di validità.
3. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, entro sessanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o in cui si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.
Art. 14 – Bando di Concorso
1. Il bando di concorso deve prevedere:
a) IL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI DISPONIBILI AL RILASCIO;
b) I REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO;
c) IL TERMINE ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA, LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, GLI EVENTUALI DOCUMENTI DA PRODURRE;
d) LE MATERIE D’ESAME;
e) L’INDICAZIONE DEI TITOLI, VALUTABILI O PREFERENZIALI A PARITÀ DI PUNTEGGIO;
f) LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLA EVENTUALE CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA;
g) LA VOTAZIONE MINIMA FISSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ.
2. Il bando, approvato dall’Amministrazione Comunale, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e della Provincia.
Art. 15 – Presentazione delle Domande
1. Le domande per l’assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale, ed in esse devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e resi- denza del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi della legge 04.01.1968, n. 15, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’eventuale rilascio.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata di- chiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della l. 15/68 viene richiesta all’interessato prima del rilascio dell’autorizzazione.
Art. 16 – Commissione di Concorso
1. Per l’espletamento dei concorsi di cui all’art. 13 del presente regolamento, la Giunta nomina ap- posita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal Dirigente Responsabile del servizio competente, con funzione di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d’esame, di cui uno esterno all’Amministrazione, designati dal Dirigente del Settore. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica funzionale non inferiore alla VI^.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi.
4. La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
5. Alle prove d’esame e alle valutazioni dei titoli devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
6. La Commissione, una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di me- rito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l’approvazione alla Giunta Comunale.
Art. 17 – Xxxxxx Xxxxxxxxxx o di Preferenza
1. Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) L’ANZIANITÀ DI SERVIZIO IN QUALITÀ DI CONDUCENTE DI AUTOVETTURE REGOLARMENTE ADIBITE A SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE;
b) L’ANZIANITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE;
c) L’ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI;
d) I TITOLI DI STUDIO;
e) LA LINGUA STRANIERA CONOSCIUTA;
f) I CARICHI DI FAMIGLIA;
g) LE IDONEITÀ ALL’ESERCIZIO DI SERVIZI DI TAXI O NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA PRECEDENTE- MENTE CONSEGUITE IN ALTRI CONCORSI.
2. L’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rila- scio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.
ART.18 – MATERIE D'ESAME
1. L’esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
a) CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA (TAXI E NOLEGGIO CON AUTOVETTURA CON CONDUCENTE);
b) CONOSCENZA DI ELEMENTI DI TOPONOMASTICA LOCALE E DEI PRINCIPALI LUOGHI E SITI STORICI DELLA CITTÀ E DELLA PROVINCIA;
c) EVENTUALE CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti:
• INGLESE;
• FRANCESE;
• TEDESCO;
• SPAGNOLO.
3. L’accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al collo- quio.
Art. 19 - Titoli Preferenziali
1. A parità di merito costituiscono, nell’ordine, titolo preferenziale:
▪ AVER ESERCITATO IN QUALITÀ DI SOSTITUTO NEL SERVIZIO DI TAXI PER UN PERIODO DI TEMPO COMPLESSIVO DI ALMENO SEI MESI, PER IL RISPETTIVO BANDO;
▪ ESSERE STATO DIPENDENTE DI UNA IMPRESA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER AMENO SEI MESI, PER IL RI- SPETTIVO BANDO;
▪ AVER SVOLTO L’ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI COLLABORATORE FAMILIARE PER ALMENO UN ANNO.
Art. 20 - Modalità di Esecuzione
1. La prova d’esame verte su 60 quesiti sulle materie di cui all’art. 18 predisposti prima dell’inizio della seduta d’esame.
2. La prova d’esame s’intende superata se il candidato ha riportato un punteggio minimo pari a 36/60.
3. La Commissione determina collegialmente l’esito della prova scritta, redigendo contestualmente l’elenco degli idonei e degli inidonei;
4. In caso di candidati a parità di punteggio verranno valutati gli eventuali titoli preferenziali di cui all’art 19 e, qualora non presenti, verrà data preferenza al candidato più anziano.
Art. 21 – Validità delle Graduatorie
1. Le graduatorie scaturite dal bando di concorso hanno validità di tre anni dalla data di approvazio- ne.
2. L’autorizzazione che, per rinuncia dell’assegnatario, si rendesse vacante nel corso dei sei mesi di validità delle graduatorie deve essere coperta utilizzando le graduatorie medesime fino al loro e- saurimento.
Art. 22 – Rilascio delle Autorizzazioni
1. L’Amministrazione Comunale, entro quindici giorni dall’approvazione delle graduatorie per il rila- scio di autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all’assegnazione delle
XXXXXX, A TAL FINE DANNO FORMALE COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI ASSEGNANDO LORO UN TERMINE DI NOVAN- TA GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 6.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddet-
ta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D. P. R. 26.04.1992, n. 300 e al D. P. R. 09.05.1994, n. 407.
Art. 23 – Durata e Validità delle Autorizzazioni
1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il perma- nere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d’ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui alla legge 04.01.1968, n. 15.
4. L’eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla sua richiesta.
5. Le autorizzazioni possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
6. Al fine del controllo per la vidimazione annuale o per il rinnovo quinquennale, il titolare dell’au- torizzazione dovrà presentare l’elenco del personale legittimamente impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL nonché dall’iscrizione al ruolo dei conducenti – sezione autovetture – presso la C.C.I.A.A. di Padova.
Art. 24 – Inizio del Servizio
1. Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione atte- stante l’impossibilità ad iniziare il servizio.
TITOLO VII - MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
Art. 25 - Trasferibilità per Atto tra Vivi
1. La licenza e l’autorizzazione sono trasferibili qualora il titolare si trovi in una delle seguenti con- dizioni :
a) ESSERE TITOLARE DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE DA ALMENO 5 ANNI;
b) AVER RAGGIUNTO IL SESSANTESIMO ANNO D’ETÀ;
c) ESSERE DIVENTATO PERMANENTEMENTE INABILE O INIDONEO AL SERVIZIO PER MALATTIA, INFORTUNIO O PER RI- TIRO DEFINITIVO DELLA PATENTE DI GUIDA E IN PRESENZA DI DOCUMENTATO TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA O DI UN RAMO DELLA STESSA O DI ATTO DI RINUNCIA DELLA LICENZA, NEL CASO DI TITOLARE ASSOCIATO AD UNO DEGLI ORGANISMI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 14 LETT. B) DELLA L.R. 22/96.
2. La richiesta del subentrante, salvo il disposto dell’art. 3, comma 11 legge 15.5.97, n. 127, deve es- sere corredata da copia dell’atto di cessione d’azienda o di rinuncia della licenza, nel caso soprade- scritto. Nella richiesta il subentrante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti indicati all’art. 6.
3. L’inabilità o l’inidoneità al servizio deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorial- mente competente. Ferma restando l’immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro cinque giorni all’ufficio comunale competente unitamente ai titoli autoriz- zativi. Il trasferimento della titolarità della licenza e/o dell’autoriz-zazione dovrà essere richiesta entro tre mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
4. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
5. Ai sensi dell’art. 9 , punto 3. della l. 21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare rispettivamente di altra licenza o autorizzazione.
Art. 26 - Trasferibilità per Causa di Morte del Titolare
1. In caso di morte del titolare la licenza o l’autorizzazione possono:
a) ESSERE TRASFERITE AD UNO DEGLI EREDI LEGITTIMI O TESTAMENTARI DEL TITOLARE QUALORA IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI;
b) ESSERE TRASFERITE, ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI DUE ANNI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AD ALTRI , DESIGNATI DAGLI EREDI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE DEL TITOLARE, PURCHÉ I- SCRITTI NEL RUOLO DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R. 22/96 ED IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI.
2. Gli eredi devono comunicare il decesso del titolare entro tre mesi dal verificarsi dell’evento. La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì indicare, in alternativa:
a) LA VOLONTÀ DI UNO DEGLI EREDI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE DEL TITOLARE – IN POSSESSO DEI REQUI- SITI PRESCRITTI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO – DI SUBENTRARE NELLA TITOLARITÀ DELLA LICENZA O DELL’AUTORIZZAZIONE. IN TAL CASO SI RENDE NECESSARIA DA PARTE DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO ALLA PRODU- ZIONE DELLA RINUNCIA SCRITTA A SUBENTRARE NELL’ATTIVITÀ; LA SOTTOSCRIZIONE DELLE SUDDETTE DICHIARA- ZIONI DEVE ESSERE AUTENTICATA ED È VALIDA AI SOLI FINI AMMINISTRATIVI;
b) VOLONTÀ DEGLI EREDI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE DEL TITOLARE DECEDUTO DI DESIGNARE UN SOG- GETTO, NON APPARTENENTE AL NUCLEO FAMILIARE – IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO – QUALE SUBENTRANTE NELLA TITOLARITÀ DELLA LICENZA O DELL’AUTORIZZAZIONE;
c) VOLONTÀ, IN PRESENZA DI EREDI MINORI DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 2, DELLA L.R. 22/96;
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nomi- nativa entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lette- ra c), gli eredi minori possono farsi sostituire da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requi- siti previsti all’art. 9 fino al raggiungimento dell’età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116 del D. Lgs 30.4.92, n. 285 ed agli artt. 310 e 311 del DPR 16.12.92, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell’iscrizione al ruo- lo.
4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell’autorizzazione, con conseguente de- cadenza del titolo .
5. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.
Art. 27 – Sostituzione alla Guida dell’Autovettura da Noleggio
1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla giuda da persone i- scritte nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 della l. r. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Padova, in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio:
a) PER MOTIVI DI SALUTE, INABILITÀ TEMPORANEA, GRAVIDANZA E PUERPERIO;
b) PER CHIAMATA ALLE ARMI;
c) PER UN PERIODO DI FERIE NON SUPERIORE A GIORNI TRENTA ANNUI;
d) PER SOSPENSIONE O RITIRO TEMPORANEO DEI TITOLI PROFESSIONALI;
e) NEL CASO DI INCARICHI A TEMPO PIENO SINDACALI O PUBBLICI ELETTIVI
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con condu- cente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 10 della l. r. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con xx- xxxxxxxxx, xxxxxx xx X.X.X.X.X. xx Xxxxxx ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimen- to del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituito alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo de- terminato e viene regolato secondo la disciplina della legge 18.04.1962, n. 230 e/o successive modifi- cazioni.
4. Il rapporto con il sostituito alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. Il titolare dell’autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all’ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l’indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l’iscrizione al ruolo ed il possesso dei requisiti prescritti e l’osservanza della discipli- na dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.
Art. 28 – Collaborazione Familiare di Titolari di Autorizzazione
1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall’art. 230-bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività d’impresa.
3. L’istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolari- tà dell’azienda né la qualità di coimprenditore.
4. E’ limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:
a) IL CONIUGE
b) I PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO, CIOÈ:
▪ IN LINEA DIRETTA: GENITORI, FIGLI, XXXXX, XXXXXX, PRONIPOTI;
▪ IN LINEA COLLATERALE: ZII, FRATELLI, XXXXXX
c) GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO, CIOÈ:
▪ SUOCERI, NUORE, COGNATI.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l’impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.
6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA, PUÒ ESSERE ATTIVATA TRASMET- TENDO, ALL’UFFICIO COMUNALE COMPETENTE, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a) ATTO NOTARILE COMPROVANTE LA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA CON IL FAMILIARE INTERESSATO (GRADO DI PARENTELA O AFFINITÀ) AI SENSI DELLA LEGGE 02.12.1975, N. 576. L’ATTO, FIRMATO SIA DAL TITOLARE CHE DAL FAMILIARE, FACENDO RIFERIMENTO AL D. L. 853/84, CONVERTITO NELLA L. 17.02.1985, N. 17, DEVE RI- PORTARE L’ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÀ TRIBUTARIA E L’INDICAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPA- ZIONE AGLI UTILI. LA QUOTA DEL 51% DEVE ESSERE COMUNQUE RISERVATA AL TITOLARE, QUALI CHE SIANO LA QUANTITÀ E LA QUALITÀ DEL LAVORO PRESTATO DAL COLLABORATORE;
b) DICHIARAZIONE DEL COLLABORATORE, RESA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L. 04.01.1968, N. 15 (AUTOCERTI- FICAZIONE) CHE IL PROPRIO LAVORO VIENE PRESTATO IN MODO PREVALENTE E CONTINUATIVO NELL’IMPRESA FAMILIARE;
c) CERTIFICATO DELLA COSTITUZIONE DELLA IMPRESA FAMILIARE PRESSO LA C.C.I.A.A.;
d) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DEL COLLABORATORE RESA AI SENSI E PER GLI EF- FETTI DELL’ART. 3 DEL D. LGS. 08.08.1994, N. 490 (AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA);
e) CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE RILASCIATO DAL TRIBUNALE COMPETENTE;
f) COPIA DELLA PATENTE, DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ED ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI;
g) COPIA POSIZIONE INAIL E INPS DEL COLLABORATORE;
h) CERTIFICATO DEL TRIBUNALE CIVILE DOVE RISULTI CHE IL COLLABORATORE NON HA IN CORSO PROCEDURE DI FALLIMENTO, OVVERO CHE DIMOSTRI L’INTERVENUTA RIABILITAZIONE;
i) APPENDICE AL CONTRATTO DI COPERTURA ASSICURATIVA ATTESTANTE CHE LA COMPAGNIA PRENDE ATTO CHE L’AUTOVETTURA È CONDOTTA ANCHE DAL COLLABORATORE FAMILIARE.
7. L’ufficio comunale, per quanto di competenza:
a) RICHIEDE L’ATTESTATO RELATIVO AL PROVVEDIMENTO SULLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE DALL’ART. 3
DELLA LEGGE 27.12.1956, X. 0000;
b) SEGNALA ALLA LOCALE M.C.T.C. PER CONOSCENZA CHE L’AUTOVETTURA ASSOCIATA ALL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE È CONDOTTA ANCHE DAL COLLABORATORE FA- MILIARE, INDICANDONE IL NOMINATIVO.
8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l’ufficio comunale
COMPETENTE RILASCIA APPOSITO NULLA-OSTA E LO ANNOTA NELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE.
9. La sussistenza dell’impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla-osta rilasciato dal Comune.
Art. 29 - Personale Dipendente
1. I titolari di autorizzazione NCC possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.
2. In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Titolo VIII – Obblighi, Diritti e Divieti dei Conducenti
Art. 30 – Obblighi dei Conducenti
1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento e carta dei servizi introdotta da D.G.R. Veneto n. 628, del 22.3.2002, sono obbligati a:
a) PRESENTARE E MANTENERE PULITO E IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA IL MEZZO;
b) SEGUIRE, SALVO SPECIFICA DIVERSA RICHIESTA DA PARTE DEL CLIENTE, IL PERCORSO PIÙ BREVE OVVERO QUEL- LO PIÙ ECONOMICO NEL RECARSI AL LUOGO INDICATO, O COMUNQUE QUELLO CONVENUTO;
c) CARICARE ED ASSICURARE SALDAMENTE I BAGAGLI DEI VIAGGIATORI A CONDIZIONE CHE TALE TRASPORTO NON DETERIORI L’AUTOVETTURA, IN TAL CASO AVRANNO DIRITTO AGLI EVENTUALI SUPPLEMENTI DI TARIFFA DELIBE- RATI DAL COMUNE;
d) ENTRARE SU RICHIESTA DEL CLIENTE ANCHE IN STRADE PRIVATE DELIMITATE DA CANCELLI, A MENO CHE L’ACCESSO E LE CONSEGUENTI MANOVRE CONNESSE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLE SVOLTE NON SIANO PALESE- MENTE PERICOLOSE IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE DELL’AUTOVETTURA;
e) APPLICARE SUL MEZZO I CONTRASSEGNI DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO;
f) COMPIERE IN OGNI CASO, ANCHE SE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATI, I SERVIZI ORDINATI DA AGENTI E FUNZIO- NARI DELLA FORZA PUBBLICA PER MOTIVI CONTINGENTI DI PUBBLICO INTERESSE (SOCCORSO, PUBBLICA SICU- REZZA);
g) CONSERVARE NELL’AUTOVETTURA I DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA RELATIVI ALLO STESSO NONCHÉ LA LI- CENZA O L’AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO, SEMPRE AGGIORNATI, ED ESIBIRLI A RI- CHIESTA DEGLI AGENTI E DEI FUNZIONARI DELLA FORZA PUBBLICA;
h) AVERE, DURANTE IL SERVIZIO, ABBIGLIAMENTO DECOROSO E COMUNQUE CONFACENTE AL PUBBLICO SERVIZIO PRESTATO;
i) TENERE COMPORTAMENTO CORRETTO CON IL PUBBLICO E CON GLI ALTRI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI DOTATI DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE;
j) AL TERMINE DI OGNI CORSA, VISITARE DILIGENTEMENTE L’INTERNO DELL’AUTOVETTURA E, TROVANDOVI QUAL- SIASI OGGETTO DIMENTICATO DI CUI NON SI POSSA DARE IMMEDIATA RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO, DEPOSI- TARLO ENTRO IL TERMINE DI VENTIQUATTRO ORE ALL’UFFICIO OGGETTI SMARRITI, DANDONE CONTEMPORANEA COMUNICAZIONE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE;
k) TRASPORTARE I CANI DI PROPRIETÀ DEI PASSEGGERI, NEI TERMINI PREVISTI DALL’ART. 169 COMMA 6 DEL D. LGS. 285/92, TENUTI IN GREMBO, E TRASPORTARE GRATUITAMENTE I CANI ACCOMPAGNATORI DI NON VEDENTI;
l) COMUNICARE IL CAMBIO DI RESIDENZA ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DI RICHIESTA AL COMU- NE, DOCUMENTANDOLO CON COPIA DI RICEVUTA APPOSITAMENTE RILASCIATA DAL COMUNE, SE TITOLARE;
m) COMUNICARE EVENTUALI NOTIFICAZIONI DELLE PREFETTURE RELATIVE A SOSPENSIONI DELLA PATENTE O RITIRI DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, ENTRO LE VENTIQUATTRO ORE SUCCESSIVE ALLA NOTIFICA;
n) IN CASO DI SEQUESTRO DELL’AUTOVETTURA, TRASPORTARE GLI AGENTI OPERANTI AGLI UFFICI DI P. S. O DI PO- LIZIA URBANA;
o) TRASPORTARE ANCHE PERSONE AMMALATE, PURCHÉ IL RICHIEDENTE IL SERVIZIO POSSA ESIBIRE UN CERTIFICATO MEDICO DA CUI RISULTI IN MODO SICURO CHE L’AMMALATO NON È AFFLITTO DA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSE IN CASO DI SUCCESSIVO ACCERTAMENTO CONTRARIO, L’AUTOVETTURA DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTO A DISINFE- ZIONE PRESSO L’UFFICIO COMUNALE COMPETENTE;
p) DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE SCRITTA ALL’UFFICIO COMUNALE COMPETENTE IN CASO DI SINISTRO.
Art. 31 – Obblighi Specifici per l’Esercente il Servizio di Noleggio con Conducente con Autovet- tura da Piazza.
1. Oltre agli obblighi di cui all’art. 26, l’esercente il servizio di noleggio ha l’obbligo di:
▪ ADERIRE AD OGNI RICHIESTA DI TRASPORTO DA PARTE DEL PRIMO RICHIEDENTE DA EFFETTUARSI IN AMBITO COMUNALE, ENTRO IL NUMERO CONSENTITO DALL’OMOLOGAZIONE DELL’AUTOVETTURA, PURCHÉ NON SIA GIÀ IMPEGNATO O SI TROVI IN PROCINTO DI TERMINARE IL SERVIZIO, IL CHE DEVE RISULTARE DA APPOSITA SE- GNALAZIONE DI “FUORI SERVIZIO”;
▪ ESSERE, DURANTE IL SERVIZIO E NEI LUOGHI ADIBITI ALLA SOSTA, A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IN PROSSI- MITÀ DELLA PROPRIA AUTOVETTURA E COMUNQUE IN GRADO DI RISPONDERE TEMPESTIVAMENTE ALLE CHIA- MATE ;
▪ RISPETTARE I TURNI DI SERVIZIO ASSEGNATI E GLI ORARI PRESCELTI.
▪ RISPETTARE I TERMINI PATTUITI PER LA PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO (ORA E LUOGO CONVENUTI) SALVO CAUSE DI FORZA MAGGIORE DOCUMENTATE ED ACCERTATE DAL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE;
▪ CURARE CHE IL CONTACHILOMETRI SIA SEMPRE IN PERFETTA EFFICIENZA;
▪ CURARE LA REGOLARITÀ DEL SERVIZIO E PROVVEDERE A COMUNICARE PER ISCRITTO ENTRO QUARANTOTTO ORE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE OGNI EVENTUALE SOSPENSIONE DEL SERVIZIO STESSO ED IL RE- LATIVO PERIODO.
Art. 32 – Diritti dei Conducenti di Autovetture in Servizio di Noleggio
1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l’espletamento del servizio hanno i se- guenti diritti:
a) ESSERE TEMPESTIVAMENTE INFORMATI DAL COMUNE DI TUTTE LE VARIAZIONI DELLA TOPONOMASTICA CIT- TADINA;
b) RICHIEDERE AL CLIENTE UN ANTICIPO NON SUPERIORE AL 50% DELL’IMPORTO PRESUNTO O PATTUITO, IN CASO DI SERVIZIO COMPORTANTE UNA SPESA RILEVANTE;
c) RIFIUTARE IL TRASPORTO DI ANIMALI FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 27 COMMA 1) LETTERA K) DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
2. In particolare il conducente ha il diritto di:
a) RIFIUTARE LA CORSA AL CLIENTE CHE NON SI PRESENTI IN STATO DI DECENZA O DECORO, OVVERO CHE SI TROVI IN STATO DI EVIDENTE ALTERAZIONE;
b) RIFIUTARE LA CORSA A PERSONA RICONOSCIUTA CHE, IN OCCASIONE DI PRECEDENTI SERVIZI, ABBIA ARRE- CATO DANNO ALL’AUTOVETTURA O SIA RISULTATO INSOLVIBILE.
3. Avvalersi delle facoltà al cui precedente comma 2 comporta motivata nota informativa indirizzata all’ufficio comunale competente.
Art. 33 – Divieti per i Conducenti di Autovetture in Servizio di Noleggio
1. E’ fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:
a) FERMARE L’AUTOVETTURA ED INTERROMPERE IL SERVIZIO SE NON A RICHIESTA DEI PASSEGGERI OVVERO IN CASI DI ACCERTATA FORZA MAGGIORE O DI EVIDENTE PERICOLO;
b) DEVIARE DI LORO INIZIATIVA E SENZA IL CONSENSO DEI PASSEGGERI DAL PERCORSO EVENTUALMENTE STA- BILITO ALL’ATTO DELLA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO;
c) FAR SALIRE SULL’AUTOVETTURA, ANCHE DURANTE I PERIODI DI SOSTA, PERSONE ESTRANEE A QUELLE CHE HANNO RICHIESTO IL SERVIZIO;
d) FUMARE E MANGIARE DURANTE LA CORSA;
e) CHIEDERE COMPENSI AGGIUNTIVI A QUELLI AUTORIZZATI O PATTUITI;
f) TOGLIERE OVVERO OCCULTARE I SEGNI DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO DELL’AUTOVETTURA;
g) OSTACOLARE L’OPERA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO E DELLE AREE PUBBLICHE;
h) ESPORRE MESSAGGI PUBBLICITARI IN DIFFORMITÀ DALLE NORME FISSATE DAI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA, FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DAL D. LGS. 285/92 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE D. P. R. 495/92;
i) USARE VERSO I CLIENTI ED I COLLEGHI MODI E MANIERE SCORRETTI O COMUNQUE NON CONSONI AL PUB- BLICO SERVIZIO ESPLETATO;
j) USUFRUIRE FUORI SERVIZIO DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE PER I SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA;
k) TRASPORTARE ANIMALI DI LORO PROPRIETÀ;
l) CONSENTIRE LA CONDUZIONE DELL’AUTOVETTURA A PERSONA ESTRANEA ANCHE SE MUNITA DI PATENTE I- DONEA;
m) APPLICARE SULL’AUTOVETTURA STRUMENTAZIONE NON PREVISTA DAL PRESENTE REGOLAMENTO, SALVO APPOSITA AUTORIZZAZIONE SCRITTA RILASCIATA DALL’UFFICIO COMUNALE COMPETENTE.
TITOLO IX - Caratteristiche, Contrassegni Identificativi e Strumentazioni delle Autovetture da Adibire al Servizio di Noleggio con Conducente da Piazza
Art. 34 – Caratteristiche, Contrassegni Identificativi e Strumentazioni delle Autovetture
1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteri- stiche:
a) AVERE TUTTI GLI STRUMENTI ED I DISPOSITIVI PRESCRITTI DALLE NORME CHE DISCIPLINANO LA CIRCOLAZIO- NE STRADALE;
b) ESSERE IN REGOLA CON LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE;
c) ESSERE MUNITE DI MARMITTA CATALITICA O DI ALTRI DISPOSITIVI ATTI A RIDURRE I CARICHI INQUINANTI, CO- ME INDIVIDUATI DA APPOSITO DECRETO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, SE IMMATRICOLATE A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 1992.
Art. 35 – Caratteristiche Specifiche per le Autovetture Adibite al Servizio di Noleggio con Con- ducente da Piazza.
1. Oltre alle caratteristiche di cui all’art. 30, le autovetture adibite ai servizi di noleggio con condu- cente devono:
a. AVERE A BORDO IL TARIFFARIO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA ED IN MODO BEN VISIBILE: ESSO DEVE ES- SERE COLLOCATO NEL RETRO DEL SEDILE ANTERIORE DESTRO E NEL CRUSCOTTO, UNITAMENTE AL CON- TRASSEGNO INDICANTE IL NUMERO DELLA LICENZA;
b. RECARE NEGLI SPORTELLI ANTERIORI UN CONTRASSEGNO INDICANTE IL NUMERO DELLA LICENZA, LO STEMMA, IL NOME DEL COMUNE E LA SCRITTA “SERVIZIO PUBBLICO” DEL TIPO STABILITO DAL SINDACO CON APPOSITA ORDINANZA;
c. RECARE SU ENTRAMBE LE FIANCATE LA SCRITTA O LO STEMMA IDENTIFICATIVO DELL’EVENTUALE ORGANISMO DI APPARTENENZA, CON DIMENSIONE MASSIMA PER CIASCUNA FIANCATA PARI A 875 CENTIMETRI QUADRATI.
d. AVERE IDONEA AGIBILITÀ E ALMENO QUATTRO PORTE;
e. AVERE UN BAGAGLIAIO CAPACE DI CONTENERE ALMENO TRE VALIGIE;
f. ESSERE COLLAUDATE PER NON MENO DI QUATTRO POSTI ESCLUSO IL CONDUCENTE;
g. AVERE UNA COLORAZIONE GRIGIA, BLU O NERA;
h. RECARE ALL’INTERNO DEL PARABREZZA ANTERIORE E SUL LUNOTTO POSTERIORE UN CONTRASSEGNO CON LA SCRITTA “NOLEGGIO”, NONCHÉ UNA TARGA METALLICA, COLLOCATA NELLA PARTE POSTERIORE, INAMOVI- BILE, RECANTE LA DICITURA “N. C. C. “, LO STEMMA COMUNALE ED IL NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE: LA FORMA DI DETTI CONTRASSEGNI È STABILITA DAL SINDACO CON APPOSITA ORDINANZA;
i. ESSERE DOTATE DI CONTACHILOMETRI CON NUMERAZIONE PARZIALE AZZERABILE;
j. RECARE L’INDICAZIONE DEL NUMERO DI TELEFONO PER PRENOTARE IL SERVIZIO.
Art. 36 – Controlli sui Veicoli
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell’immissione in servizio e successiva- mente, quando se ne presenti l’esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l’esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 34, 35 e 36 del pre- sente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l’esercizio del controllo, deve avvalersi della Polizia Municipale.
2. Il titolare dell’autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall’ufficio comunale di cui al precedente comma 1 ad introdurre e ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell’idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipolo- gie di prescrizioni utili per ottenere l’attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate ed accertate, l’Amministrazione Comunale provvede alla revoca dell’autorizzazione.
3. I titolari di autorizzazione hanno l’obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indica- ti, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertati da parte dell’ufficio comunale competente.
4. L’ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
Art. 37 – Avaria dell’Autovettura
1. Qualora per avaria dell’autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l’importo maturato al verificarsi dell’evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.
Art. 38 – Scorta Tecnica e Sostituzione dei Veicoli
1. Nell’ambito organizzativo dei servizi di noleggio di autovettura con conducente, il Comune potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unica- mente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell’autovettura.
2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli, prevedendo il deposito del titolo presso l’ufficio e subordinandone la consegna, all’interessato alla sostituzione dell’autovettura, al con- testuale deposito del titolo relativo all’autovettura da sostituire, per il periodo richiesto.
3. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.
4. Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate a speciale licenza o autorizzazione non cedibile a terzi.
5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell’autovettura di scorta suddetta, è con- sentito sostituire l’autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analo- go, previa autorizzazione.
TITOLO X - Modalità per lo Svolgimento del Servizio
Art. 39 – Posteggi di Stazionamento Vetture Noleggio con Conducente su Aree Determinate.
1. Lo stazionamento delle autovetture avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all’uopo predisposte nelle località indicate all’allegato A punto 1: spettano esclusivamente al Comune l’allestimento, compreso il punto telefonico, e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del d. lgs. 285/92.
2. I conducenti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l’ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine.
3. E’ FACOLTÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE L’INTERDIZIONE DALL’USO DELLE SUDDETTE PIAZZOLE QUANDO LO RITENGA NECESSARIO, NONCHÉ L’EVENTUALE SPOSTAMENTO IN ALTRA AREA, PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.
Art. 40 – Turni ed Orari del Servizio Noleggio Autovettura su Aree Determinate..
1. Il servizio è regolato da turni ed orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, previo parere della Commissione di cui all’art. 9. Spetta all’Ufficio comunale competente il controllo sulla rispon- denza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze della clientela, nonché l’organizzazione del ser- vizio stesso.
2. I conducenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni ed orari di servizio loro assegna- ti. E’ obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l’inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.
3. Il conducente deve esporre, in maniera visibile dall’esterno della vettura, la scheda dell’orario di servizio prescelto nella giornata.
4. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi turni speciali, dietro ri- chiesta comprovata da apposita certificazione.
5. Gli organismi economici (cooperative, consorzi, …) possono definire diverse modalità dell’effettuazione del servizio in caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali, eventi gravi ed imprevedibili. Le condizioni e modalità di attivazione del servizio di emergenza sono oggetto di apposito accordo e possono consistere in particolare:
a) PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO;
b) SOPPRESSIONE DEL TURNO DI RIPOSO O ENTRAMBE LE DISPOSIZIONI.
6. La scelta fra le diverse modalità di cui al comma 5 deve essere concertata fra gli organismi eco- nomici, vale per tutti i concessionari ed è facoltativa. Qualora l’emergenza possa essere affrontata dall’ufficio comunale competente spetterà a quest’ultimo la scelta del tipo di emergenza da attivare.
Art. 41 – Stazionamento delle Autovetture in Servizio di Noleggio Autovettura con Conducente su Aree Determinate.
1. Lo stazionamento su suolo pubblico delle autovetture in servizio di noleggio con conducente, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 - commI 3 e 4 - della l. r. 22/96, è consentito solo nelle aree appositamente individuate delimitate ed individuate nell’Allegato A.
Art. 42 – Trasporto di Soggetti Portatori di Handicap
1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I titolari delle autorizzazioni hanno l’obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria as- sistenza per l’accesso degli autoveicoli.
3. Il Comune, fermo restando l’attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell’ambito delle licenze ed autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
4. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono espor- re in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del D. P. R. 24.07.96, n. 507.
ART. 43 – TARIFFE
1. Le tariffe del servizio del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo pa- rere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D. M. 20.04.93.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall’autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all’interno della vettura in lingua italiana. La parte del tarif- fario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua inglese.
Art. 44 – Ferie, Assenze, Aspettative
1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto ad un congedo annuale di giorni trenta da usufruire an- che in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l’interessato deve darne comunicazione all’ufficio comunale competente, che può rinviarne la frui- zione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata all’ufficio comunale competente entro il giorno dieci del mese successivo.
3. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utiliz- zarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attivi- tà continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.
Art. 45 – Servizi con Caratteristiche Particolari
1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro ca- tegorie, associazioni, …) per ripartire il costo del servizio offerto fra detti soggetti ed i clienti. La convenzione definisce l’entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.
ART. 46 – VIGILANZA
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comu- ne, alla Provincia ed alla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze.
TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI
ART. 47 – SANZIONI
1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecunia- rie ed accessorie ai sensi della legge regionale.
Art. 48 – Sanzioni Amministrative Pecuniarie
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del d. lgs. 285/92, è stabilita la sanzione am- ministrativa pecuniaria da €. 51,64 ad €. 206,56 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.
Art. 49 – Sospensione e Revoca dell’Autorizzazione
1. L’autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
a) NON ADEMPIE AGLI OBBLIGHI STABILITI NEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE;
b) NON OTTEMPERA ALLE DIRETTIVE E PRESCRIZIONI EMANATE DAGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA DI TRA- SPORTO PUBBLICO NON DI LINEA;
c) CONTRAVVIENE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA;
d) SOSTITUISCE ABUSIVAMENTE ALTRI NEL SERVIZIO;
e) NON INIZIA IL SERVIZIO ENTRO IL TERMINE STABILITO DALL’AUTORIZZAZIONE;
f) INTERROMPE IL SERVIZIO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO;
g) NON APPLICA LE TARIFFE IN VIGORE;
h) CONTRAVVIENE ALL’OBBLIGATORIETÀ DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO.
2. Verificandosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all’interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data d ella violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l’accertamento, fissa le sanzioni da comminare all’autore della violazione.
4. La sospensione dell’autorizzazione viene irrogata per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. E’ facoltà del Comune sospendere l’autorizzazione durante il periodo di procedimento penale per gli specifici reati previsti dall’art. 7 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione dell’autorizzazione essa deve essere riconsegnata all’ufficio comuna- le competente, che dispone il fermo dell’autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effet- tuarsi sia all’inizio sia alla fine del periodo di sospensione.
7. L’Amministrazione Comunale segnala al competente Ufficio Provinciale della M. C. T. C. l’avvenuta sospensione o revoca dell’autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell’autorizzazione l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei succes- sivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se sia tra- scorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
Art. 50 – Decadenza dell’Autorizzazione
1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell’autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. L’Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all’art. 9, dispone la decadenza dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) ESPLICITA DICHIARAZIONE SCRITTA DI RINUNCIA DA PARTE DEL TITOLARE;
b) MORTE DEL TITOLARE, QUANDO GLI EREDI A CIÒ LEGITTIMATI NON ABBIANO INIZIATO IL SERVIZIO, O NON ABBIANO PROVVEDUTO A CEDERE IL TITOLO, NEI TERMINI DI CUI ALL’ART. 24 DEL PRESENTE REGOLAMENTO;
c) ALIENAZIONE DEL MEZZO SENZA CHE LO STESSO SIA STATO SOSTITUITO ENTRO NOVANTA GIORNI;
d) MANCATO O INGIUSTIFICATO ESERCIZIO DEL SERVIZIO PER UN PERIODO SUPERIORE A SESSANTA GIORNI;
e) QUANDO IL TITOLARE VENGA A TROVARSI IN UNA DELLE CONDIZIONI DI IMPEDIMENTO DI CUI AGLI ARTT. 23 E 24 DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NON VENGA RICHIESTO AL COMUNE IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO NEI TERMINI INDICATI DAGLI STESSI ARTT. 23 E 24.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M. C. T. C. e della Provincia per l’adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all’iscrizione al ruolo dei conducenti.
Art. 51 – Conseguenze della Sospensione, Revoca, Rinuncia o Decadenza
1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell’autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.
TITOLO XII - QUALITÀ DEL SERVIZIO
Art. 52 – Carta dei Servizi
1. Per quanto riguarda la Carta dei servizi si rimanda a quanto fissato nell’Allegato B) al presente provvedimento che riporta quanto alla D.G.R. VENETO n. 628/2002
ART. 53 – RECLAMI
1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare dell’autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell’autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell’autorizzazione rilasciata al titolare.
4. L’originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all’ufficio dei Vigili Urbani.
5. L’Amministrazione Comunale entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il ti- tolare dell’autorizzazione interessato, provvede se del caso all’applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle ta- riffe ed essere esposto a bordo dell’autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.
Art. 54 – Carta della Mobilità – Servizi di Trasporto – Noleggio con Conducente con Autovet- tura
1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 “Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici”, ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra il livello di servizio standard e livello di servizio ef- fettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio a sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori
DELLA QUALITÀ SECONDO LO SCHEMA DI MASSIMA ALLEGATO SUB B).
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune ed alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la valu- tazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) ed alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.
TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 55 – NORMA FINALE
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge Regionale e Statale applicabili in materia.
Art. 56 – Abrogazione di Precedenti Disposizioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento disciplinante il servizio di noleggio con conducente con stazionamento su aree pubbliche determinate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 20 Dicembre 1965 integrata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 20 Novembre 1967.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.
Art. 57 – Norma Transitoria
1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate en- tro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, rilasciate diret- tamente a persone giuridiche o ad esse trasferite in conformità a quanto previsto dalla preceden- te normativa, devono essere trasferite entro il termine di cui sopra a singoli, in possesso dei requi-
SITI NECESSARI ED ISCRITTI ALL’APPOSITO RUOLO, SALVO FACOLTÀ DI CONFERIMENTO DELLE STESSE ALL’ORGA-
NISMO CUI ESSI SIANO ASSOCIATI PER LA REGOLARE PROSECUZIONE DELL’ESERCIZIO: A TALE TRASFERIMENTO NON SI APPLICA QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 23.
3. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti dall’art. 12 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.
ALLEGATO A)
1. Elenco delle aree destinate a stazioni comunali per servizio di noleggio autovet- ture con conducente con sosta in piazza, dimensionamento e relativa attrezzatura:
a. Via Principe Xxxxxx – Zona antistante la Stazione Ferroviaria;
b. Via Cavour – Zona adiacente a Piazza Maggiore;
c. Via San Fermo – Zona antistante l’entrata dell’Ospedale Civile. ALLEGATO B)
Carta dei Servizi – Settore Trasporti – Servizio Noleggio con Autovettura con Con- ducente con Stazionamento su Aree Determinate
Fattore – Base | Indicatore | Unità di Misura | Livello Standard | Misura |
Sicurezza del viaggio | INCIDENTALITÀ | n° incidenti/Km | RILEV. | |
VETUSTÀ | % AUTO < 4 ANNI | RILEV. | ||
DISPOSITIVI AGGIUNTIVI (ABS, estintori,…) | % AUTO DOTATE | RILEV. | ||
PERCEZIONE CLIENTI | % SODDISFATTI | SOND. |
Sicurezza patrimoniale | ENTITÀ DEL FENOMENO | % FURTI/VIAGGIATORI | RILEV. | |
POSTEGGI TAXI CONTROLLA- TI DA FORZE DELL’ORDINE | % POSTEGGI SUL TO- TALE | RILEV. | ||
PERCEZIONE CLIENTI | % SODDISFATTI | SOND. |
Regolarità e puntuali- tà del servizio | FREQUENZA | GG. SERVIZIO/ANNO | RILEV. | |
RITARDO SUL TEMPO DI- CHIARATO DEL PRELIEVO | % < 5 MINUTI | RILEV. | ||
RAPPORTO TAXI/ABITANTI | N° TAXI/ABITANTI | RILEV. | ||
CORSIE RISERVATE TAXI | % KM/KM TOT. | RILEV. | ||
PERCEZIONE CLIENTE | % SODDISFATTI | SOND. |
Pulizia ed igiene | CARROZZERIA IN ORDINE | % AUTO/TOT. | RILEV. | |
INTERNI IN ORDINE | % AUTO TOT. | RILEV. | ||
PERCEZIONE CLIENTI | % SODDISFATTI | SOND. |
Comfort di viaggio | CLIMATIZZAZIONE | % AUTO/TOT. | RILEV. | |
SPAZIO MEDIO A DIMENSIONE | N° MEDIO POSTI/AUTO | RILEV. | ||
PERCEZIONE CLIENTI | % SODDISFATTI | SOND. |
Servizi aggiuntivi a bordo | PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO O BANCOMAT | % AUTO/TOT. | RILEV. | |
TELEFONO | % AUTO/TOT. | RILEV. | ||
FAX O COMPUTER | % AUTO/TOT. | RILEV. | ||
COLLEGAMENTO A BANCHE DATI | % AUTO/TOT. | RILEV. | ||
PERCEZIONE CLIENTI | % SODDISFATTI | SOND. |
Servizi per disabili ed anziani | ACCESSIBILITÀ A DISABILI ED ANZIANI | % AUTO/TOT. | RILEV. | |
PERCEZIONE CLIENTI | % SODDISFATTI | SOND. |
Informazione alla clientela | TRASPARENZA TARIFFE E SUPPLEMENTI | % AUTO CON TARIFFA M. LINGUE | RILEV. | |
LINEE TELEFONICHE A DI- SPOSIZIONE | N° LINEE | RILEV. | ||
INDICAZIONE SUI POSTEGGI | N° INDICATORI/M | RILEV. | ||
PERCEZIONE CLIENTI | % SODDISFATTI | SOND. |
Aspetti relazionali- comportamentali | PERCEZIONE LIVELLO DI PRESENTABILITÀ | % SODDISFATTI | SOND. | |
PERCEZIONE LIVELLO DI RICONOSCIBILITÀ | % SODDISFATTI | SOND. | ||
PERCEZIONE LIVELLO DI COMPORTAMENTO | % SODDISFATTI | SOND. | ||
CONOSCENZA LINGUE STRA- NIERE | N° AUTISTI POLIGLOT- TI/TOT. | RILEV. | ||
PERCEZIONE CLIENTI | % SODDISFATTI | SOND. |
Livello di servizio spor- tello | TEMPI DI ATTESA AL TELE- FONO | % < 3 MINUTI | RILEV. | |
TEMPI DI ATTESA AI PO- STEGGI | % < 5 MINUTI | RILEV. | ||
PERCEZIONE CLIENTI | % SODDISFATTI | SOND. |
Grado di integrazione modale | POSTEGGI TAXI PRESSO STA- ZIONI FERROVIARIE | % STAZIONI CON PO- STEGGI TAXI | RILEV. | |
POSTEGGI DA RIMESSA PRESSO STAZIONI FERROVIARIE | % STAZIONI CON PO- STEGGI DA RIMESSA | RILEV. | ||
POSTEGGI TAXI PRESSO PORTI | % PORTI CON PO- STEGGI TAXI | RILEV. | ||
POSTEGGI DA RIMESSA PRESSO PORTI | % PORTI CON PO- STEGGI DA RIMESSA | RILEV. | ||
POSTEGGI TAXI PRESSO AE- ROPORTI | % AEROPORTI CON POSTEGGI TAXI | RILEV. | ||
POSTEGGI DA RIMESSA PRESSO AEROPORTI | % AEROPORTI CON POSTEGGI DA RIMES- SA | RILEV. |
Attenzione all’ambiente | AUTO DOTATE DI MARMITTA CATALITICA | % AUTO/TOT. | RILEV. | |
FREQUENZA CONTROLLI EMISSIONE GAS | N° PER ANNO | RILEV. |
I N D I C E
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 DEFINIZIONE DEI SERVIZI
TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO
ART. 3 TITOLI PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI
ART. 4 CUMULO DEI TITOLI
ART. 5 FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO
TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 6 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 7 IDONEITA’ MORALE
ART. 8 IDONEITA’ PROFESSIONALE
TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
ART. 9 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE – FUNZIONI
ART. 10 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE – COMPOSIZIONE E NOMINA
ART. 11 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE – FUNZIONAMENTO
TITOLO V – CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 12 CONTINGENTI
TITOLO VI – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE
ART. 13 ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVET- TURA CON CONDUCENTE CON STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE DETERMINA- TE
ART. 14 BANDO DI CONCORSO
ART. 15 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 16 COMMISSIONE DI CONCORSO
ART. 17 TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA
ART. 18 MATERIE DI ESAME
ART. 19 TITOLI PREFERENZIALI
ART. 20 MODALITA’ DI ESECUZIONE
ART. 21 VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE
ART. 22 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 23 DURATA E VALIDITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 24 INIZIO DEL SERVIZIO
TITOLO VII - MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
ART. 25 TRASFERIBILITA’ PER ATTO TRA VIVI
ART. 26 TRASFERIBILITA’ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE
ART. 27 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DELL’AUTOVETTURA DA NOLEGGIO ART. 28 COLLABORAZIONE FAMILIARE DI TITOLARI AUTORIZZAZIONE ART. 29 PERSONALE DIPENDENTE
TITOLO VIII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
ART. 30 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI
OBBLIGHI SPECIFICI PER L’ESERCENTE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCEN-
ART. 31 TE
ART. 32 DIRITTI DEI CONDUCENTI DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO
ART. 33 DIVIETI PER I CONDUCENTI DI AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO
TITOLO IX –
CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DA PIAZZA
ART. 34 CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AU- TOVETTURE
ART. 35 CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NO- LEGGIO CON CONDUCENTE DA PIAZZA
ART. 36 CONTROLLI SUI VEICOLI
ART. 37 AVARIA DELL’AUTOVETTURA
ART. 38 SCORTA TECNICA E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI
TITOLO X – MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 39 POSTEGGI DI STAZIONAMENTO VETTURE NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU AREE DE- TERMINATE
ART. 40 TURNI ED ORARI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE SU AREE DETERMINATE
art. 41 Stazionamento delle Autovetture in Servizio di Noleggio Autovettura con Conducente su Aree Determinate
ART. 42 TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
ART. 43 TARIFFE
ART. 44 FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVA
ART. 45 SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI
ART. 46 VIGILANZA
TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI
ART. 47 SANZIONI
ART. 48 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
ART. 49 SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
ART. 50 DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
ART. 51 CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA O DECADENZA
TITOLO XII – QUALITA’ DEL SERVIZIO
ART. 52 CARTA DEI SERVIZI
ART. 53 RECLAMI
ART. 54 CARTA DELLA MOBILITA’- SERVIZI TRASPORTI – NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA
TITOLO XIII – NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 55 NORMA FINALE
ART. 56 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI
ART. 57 NORMA TRANSITORIA
ALLEGATO A ALLEGATO B
Regolamento per la Disciplina del Servizio Pubblico Non di Linea di Noleggio con
Conducente con Vettura con solo Sosta in Rimessa
( Allegato B ) (Legge Regionale Veneto 30 Luglio 1996, n. 22)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per traspor- to di persone con autovettura (N.C.C.), di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett. b) del D.L.vo n. 285/92.
Art. 2 Definizione del Servizio
1. Il servizio di N.C.C., è un autoservizio pubblico non di linea ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pub- blici di linea, e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o perio- dico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di N.C.C. si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, appo- sita richiesta per una determinata prestazione a tempo od a viaggio, lo stazionamento avviene all'in- terno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del ser- vizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla ri- messa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal terri- torio comunale, previo accordo tra le parti.
TITOLO IL - CONDIZIONI D’ESERCIZIO ART. 3 TITOLI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisi- ca in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
Art. 4 Cumulo dei Titoli
1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C., sono disciplinati dalla legge regionale. L’autorizzazione è riferita a un singolo veicolo. E’ ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni, ma ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.
Art. 5 Forme Giuridiche di Esercizio del Servizio
1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C, possono esercitare la propria attivi- tà secondo le forme giuridiche indicate all'art. 8 della L.R. n. 22/96.
2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma, conferire la propria autorizzazione agli orga- nismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
a) COMUNICAZIONE SCRITTA, IN CARTA SEMPLICE, DEL CONFERIMENTO DEL TITOLO A UNO DEGLI ORGANISMI PREVISTI DALLA LEGGE, CUI IL TITOLARE SI È ASSOCIATO;
b) CERTIFICATO D’ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO ALLA C.C.I.A.A., ATTESTANTE LO SVOLGIMENTO DELLA SPECI- FICA ATTIVITÀ DI TRASPORTO NON DI LINEA;
c) COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DA PARTE DELL'ORGA- NISMO CUI È CONFERITA LA LICENZA O AUTORIZZAZIONE;
d) COPIA DEL CONTRATTO DI COMODATO DELL'AUTOVETTURA REGISTRATO;
e) COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DA PARTE DEL TITOLA- RE CONFERENTE;
f) APPENDICE AL CONTRATTO DI COPERTURA ASSICURATIVA ATTESTANTE CHE L'ASSICURATORE PRENDE ATTO CHE L'AUTOVETTURA È CONDOTTA DA PIÙ CONDUCENTI.
4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data d’inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido si- no a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando al- tresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
5. A tal fine nell’autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione conte- nente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ri- trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal conferimento.
TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 6 Requisiti per il Rilascio delle Autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione, all'esercizio del servizio disciplinato dal presente re- golamento, è necessario:
a) ESSERE CITTADINO DI UNO STATO DELL'UNIONE EUROPEA;
b) ESSERE IN POSSESSO DEL REQUISITO DELL'IDONEITÀ MORALE DI CUI ALL'ART. 7;
c) ESSERE IN POSSESSO DEL REQUISITO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 8;
d) AVERE L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A.;
e) NON AVER SUPERATO I SESSANT’ANNI (60 ANNI) DI ETÀ;
f) ESSERE PROPRIETARIO, O COMUNQUE AVERE LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELL'AUTOVETTURA PER LA QUALE SARÀ RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE;
g) NON AVERE TRASFERITO LA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI;
h) ESSERE ASSICURATO PER RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI PERSONE O COSE, COMPRESI I TERZI TRASPORTATI, CON UNA COPERTURA ALMENO DOPPIA RISPETTO AI MASSIMALI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE;
i) DISPORRE DI UNA RIMESSA SITA NEL TERRITORIO COMUNALE, DOVE I VEICOLI SOSTANO E SONO A DISPOSI- ZIONE DELL’UTENZA.
Art. 7 Idoneità Morale
1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
a) NON ABBIA RIPORTATO CONDANNA IRREVOCABILE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, OVVERO PER I DELITTI DI CUI AGLI ART. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 E 648-BIS DEL CODICE PENALE, PER IL DELITTO DI EMISSIONE DI ASSEGNI SENZA PROVVISTA DI CUI AL- L'ART. 2 DELLA LEGGE 15.12.90, N. 386, PER REATI PUNITI A NORMA DEGLI ART. 3 E 4 DELLA LEGGE 20.02.58, N. 75, O PER QUALSIASI ALTRO DELITTO NON COLPOSO PER IL QUALE LA LEGGE PREVEDA LA PENA DELLA RECLUSIONE NON INFERIORE NEL MINIMO A DUE ANNI E NEL MASSIMO A CINQUE ANNI;
b) NON SI TROVI SOTTOPOSTO A MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA PERSONALI O A MISURE DI PREVENZIO- NE PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA;
c) NON SIA STATO INTERDETTO O INABILITATO O DICHIARATO FALLITO, OVVERO NON SIA IN CORSO, NEI SUOI CONFRONTI, UN PROCEDIMENTO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilita- zione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
a) DA TUTTI I SOCI, IN CASO DI SOCIETÀ DI PERSONE;
b) DAI SOCI ACCOMANDATARI, IN CASO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE O IN ACCOMANDITA PER AZIONI;
c) DAGLI AMMINISTRATORI, PER OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O DI ORGANISMO;
3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'institore o direttore eventual- mente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Art. 8 Idoneità Professionale
1. il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R.
n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di N.C.C., effettuato con autovettura, istitui- to presso la C.C.I.A.A.
TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE ART. 9 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE - FUNZIONI
1. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. n. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva con il compito
DI ESPRIMERE PARERI OBBLIGATORI IN ORDINE A:
a) EMANAZIONE DI REGOLAMENTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA;
b) DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI;
c) DETERMINAZIONE ANNUALE DELLE TARIFFE;
d) SOSPENSIONI, REVOCHE E DECADENZE DELLE AUTORIZZAZIONI.
Inoltre la Commissione è incaricata all’espletamento delle formalità del concorso, per l’assegnazione di nuove autorizzazioni, come previsto dall’art. 16.
2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevi- mento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori.
Art. 10 Commissione Consultiva Comunale - Composizione e Nomina
1. La commissione Consultiva è costituita da 5 membri, nominati dalla Giunta Comunale:
a) DIRIGENTE FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO – PRESIDENTE;
b) DUE RAPPRESENTANTI DEI NOLEGGIATORI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DI CATEGORIA PIÙ RAPPRESENTATIVE;
c) UN RAPPRESENTANTE DEI CONSUMATORI;
d) UN RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale o da altra persona incaricata dal
Responsabile del Servizio.
2. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria dei loro rappresentanti, il Responsabile del Ser- vizio, procede alla nomina con sorteggio, tra i nominativi pervenuti.
3. Qualora, entro i termini stabiliti, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le asso- ciazioni degli utenti, non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Responsabile del Servi- zio nomina in loro luogo, esperti di propria fiducia.
Art. 11 Commissione Comunale Consultiva – Funzionamento
1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, artico- lata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti ivi compreso il Presi- dente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente prevale.
4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione che deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
5. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ad iniziativa del Responsabile del Servizio o dell’associazione che li ha designati.
TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI ART. 12 CONTINGENTI
1. Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C., sono determinate dal Consiglio Comunale, sentita la
Commissione Consultiva Comunale, di cui all’art. 10 del presente regolamento, secondo i criteri pre- visti all’art. 6 della L.R. n. 22/96 e successive modificazioni.
TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE ART. 13 ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Ogni autorizzazione viene rilasciata mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che ab-
BIANO LA PROPRIETÀ O LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELL'AUTOVETTURA, E CHE POSSONO GESTIRLA IN FORMA SINGO- LA O ASSOCIATA, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 6.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il rela- tivo bando di concorso.
3. Il concorso è indetto dal Responsabile del Servizio, entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti, o si è aumentato il contingente disponibile, o in cui si è verificata per qualsiasi motivo, la disponibilità.
Art. 14 Bando di Concorso
1. Il bando di concorso deve prevedere:
a) IL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI DISPONIBILI AL RILASCIO;
b) I REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL PUBBLICO CONCORSO;
c) IL TERMINE ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA, LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, GLI EVENTUALI DOCUMENTI DA PRODURRE;
d) L'INDICAZIONE DEI TITOLI, VALUTABILI O PREFERENZIALI A PARITÀ DI PUNTEGGIO;
e) LA VALUTAZIONE DEI TITOLI;
f) LE MODALITÀ DI UTILIZZO E DI VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA;
2. Il bando è approvato dal Responsabile del Servizio, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.
Art. 15 Presentazione delle Domande
1. La domanda per l'assegnazione di una sola autorizzazione per bando, deve essere presentata al Co- mune, in carta resa legale. In essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadi- nanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali, per cui è presentata di- chiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, viene richiesta all'interessato prima del rilascio dell’autorizzazione.
Art. 16 Commissione di Concorso
1. L’espletamento del concorso compete alla Commissione di cui all’art. 9.
2. La Commissione valuta la regolarità delle domanda di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazione fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
3. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di meri- to, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.
Art. 17 Xxxxxx Xxxxxxxxxx o di Preferenza
1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) L'ANZIANITÀ DI SERVIZIO IN QUALITÀ DI CONDUCENTE D’AUTOVETTURA REGOLARMENTE ADIBITE A SERVIZIO DI TAXI O NOLEGGIO CON CONDUCENTE ( PUNTI 1 X ANNO);
b) L'ANZIANITÀ D’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (PUNTI 1 X ANNO);
c) L'ANZIANITÀ D’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI (X OGNI ANNO PUNTI 1; d) I CARICHI DI FAMIGLIA (PER PERSONA PUNTI 1);
e) LE IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI DI TAXI O DI N.C.C., PRECEDENTEMENTE CONSEGUITE IN ALTRI CON- CORSI (PUNTI 0,5 X OGNI IDONEITÀ);
f) LA DISPONIBILITÀ DI UN VEICOLO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP (PUNTI 2);
In caso di parità di merito tra due o più concorrenti, avrà la preferenza chi dimostrerà di essere residente nel territorio comunale.
Art. 18 Materie d'Esame
1. L'assegnazione avverrà per titoli (come previsto all’art. 17) ed esami (successivo al punto 2);
2. L’esame consisterà in un colloquio nelle materie sottoelencate, nelle quali il candidato dovrà ot- tenere almeno 6 punti, per superare l’esame, e potrà arrivare al massimo a 20 punti, così suddivisi:
• Conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura) – punti 7;
• Conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia – punti 7;
• Eventuale conoscenza di lingua straniera – punti 6.
Art. 19 Validità della Graduatoria
1. La graduatoria avrà validità per tre anni dalla data di approvazione. Dopo di che qualsiasi nuova di- sponibilità va rimessa a concorso.
Art. 20 Rilascio delle Autorizzazioni
1. Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di novanta giorni, per la presentazione della documentazione comprovante il posses- so dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddet- ta, qualora regolare.
Art. 21 Durata e Validità delle Autorizzazioni
1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale. Sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il soggetto assegnatario dell'autorizzazione presenterà, entro la fine dell'anno, apposita dichia- razione di prosecuzione dell’attività, e del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e dal pre- sente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento, può effettuare controlli attraverso accertamenti d'ufficio, nonché mediante richiesta di esibizioni documentali.
4. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 3, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.
5. L’autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità o di controllo, nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
6. Al fine del controllo per la vidimazione annuale o per il rinnovo quinquennale, il titolare dell’autorizzazione, dovrà presentare l'elenco del personale legittimamente impiegato come condu- cente, a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL, nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti - sezione autovetture - presso la C.C.I.A.A.
Art. 22 Inizio del Servizio
1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mor- tis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del ti- tolo, o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione atte- stante l’impossibilità ad iniziare il servizio.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA ART. 23 TRASFERIBILITÀ PER ATTO TRA VIVI
1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di docu-
MENTATO TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA STESSA, DI UN SUO RAMO O DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ORGANI- SMO ASSOCIATIVO CUI IL TITOLARE AVESSE CONFERITO L'AUTORIZZAZIONE.
2. Il trasferimento delle autorizzazioni è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) ESSERE TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DA ALMENO CINQUE ANNI;
b) AVERE RAGGIUNTO IL SESSANTESIMO ANNO DI ETÀ;
c) ESSERE DIVENUTO PERMANENTEMENTE INABILE O INIDONEO AL SERVIZIO PER MALATTIA, INFORTUNIO O PER IL RITIRO DEFINITIVO DEI TITOLI PROFESSIONALI.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entra sei mesi dall'accertamen- to dell'impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, anche se conseguita in altro Comune, tra- mite concorso pubblico o altro trasferimento.
Art. 24 Trasferibilità per Causa di Morte del Titolare
1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.
2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comuni- cazione deve altresì indicare:
a) LA VOLONTÀ DI UNO DEGLI EREDI SUDDETTI - IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO - DI SUBENTRARE NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE. IN TAL CASO SI RENDE SEMPRE NECES- SARIA LA PRODUZIONE, DA PARTE DI TUTTI GLI ALTRI AVENTI DIRITTO, DELLA RINUNCIA SCRITTA A SUBENTRA- RE NELL’ATTIVITÀ;
b) LA VOLONTÀ DEGLI EREDI SUDDETTI DI DESIGNARE UN SOGGETTO NON APPARTENENTE AL NUCLEO FAMILIARE DEL TITOLARE DECEDUTO - PURCHÉ ISCRITTO NEL RUOLO DEI CONDUCENTI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R. N. 22/96, SEZIONE CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DI N.C.C., EFFETTUATO CON AUTOVETTURA, PRESSO LA C.C.I.A.A., ED IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO - QUALE SUBENTRANTE NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE, QUALORA GLI EREDI STESSI SI AVVALGANO DELLA FACOLTÀ DI TRASFERIRE AD ALTRI L'AUTORIZZAZIONE;
c) LA VOLONTÀ DEGLI EREDI SUDDETTI, SE MINORI, DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI FARSI SOSTITUIRE DA PER- SONE IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL VENTIDUESIMO ANNO DI ETÀ.
3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ven- tiduesimo anno di età.
4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del tito- lo.
5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competen- te ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
Art. 25 Sostituzione alla Guida dell'Autovettura
1. I titolari di autorizzazione che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporanea- mente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, se- zione conducenti di veicoli adibiti al servizio di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la
C.C.I.A.A. in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
a) PER MOTIVI DI SALUTE, INABILITÀ TEMPORANEA, GRAVIDANZA E PUERPERIO;
b) PER CHIAMATA ALLE ARMI;
c) PER UN PERIODO DI FERIE NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI ANNUI;
d) PER SOSPENSIONE O RITIRO TEMPORANEO DEI TITOLI PROFESSIONALI;
e) NEL CASO DI INCARICHI SINDACALI, PUBBLICI O ELETTIVI A TEMPO PIENO.
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione condu- centi di veicoli adibiti al servizio di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., in pos- sesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida viene regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230 e/o successive modificazioni.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida, all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione, come previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Art. 26 Collaboratore Familiare dei Titolari di Autorizzazione
1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
3. L’istituto fa capo ad una persona fisica, sia nei rapporti esterni, che nell’assunzione della respon- sabilità che compete sempre e solo al titolare, e mai al collaboratore familiare, che pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di coimprenditore.
4. E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza s’intende:
• IL CONIUGE;
• I PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO, CIOÈ IN LINEA DIRETTA: GENITORI – FIGLI – NONNI - NIPOTI, PRONIPOTI;
• IN LINEA COLLATERALE: ZII, FRATELLI, XXXXXX;
• GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO: SUOCERI, GENERI, NUORE, COGNATI;
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.
6. In conformità a quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per
l'esercizio del servizio di N.C.C., può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
a) ATTO NOTARILE COMPROVANTE LA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA CON IL FAMILIARE INTERESSATO (GRADO DI PARENTELA O AFFINITÀ) AI SENSI DELLA LEGGE 2 DICEMBRE1975, N. 576. L'ATTO, FIRMATO SIA DAL TITOLARE CHE DAL FAMILIARE, FACENDO RIFERIMENTO AL DECRETO LEGGE 853/84, CONVERTITO CON LEGGE 17 FEB-
braio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
b) DICHIARAZIONE DEL COLLABORATORE, RESA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15 (AU- TOCERTIFICAZIONE) CHE IL PROPRIO LAVORO VIENE PRESTATO IN MODO PREVALENTE E CONTINUATIVO NEL- L'IMPRESA FAMILIARE;
c) CERTIFICATO DELLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA FAMILIARE PRESSO LA C.C.I.A.A.;
d) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DEL COLLABORATORE RESA AI SENSI E PER GLI EFFET- TI DELL'ART. 3 DEL D.L.VO 8.8.94, N. 490 (AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA);
e) CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE RILASCIATO DAL TRIBUNALE COMPETENTE;
f) COPIA DELLA PATENTE, DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI CONDUCENTI;
g) COPIA POSIZIONE INAIL E INPS DEL COLLABORATORE;
h) CERTIFICATO DEL TRIBUNALE CIVILE DOVE RISULTI CHE IL COLLABORATORE NON HA IN CORSO PROCEDURE DI FALLIMENTO, OVVERO CHE DIMOSTRI L'INTERVENUTA RIABILITAZIONE;
i) APPENDICE AL CONTRATTO DI COPERTURA ASSICURATIVA ATTESTANTE CHE LA COMPAGNIA PRENDE ATTO CHE L'AUTOVETTURA È CONDOTTA ANCHE DAL COLLABORATORE FAMILIARE.
7. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:
a) RICHIEDE L'ATTESTATO RELATIVO AL PROVVEDIMENTO SULLE MISURE DI PREVENZIONE PREVISTE DALL'ART. 3
DELLA LEGGE 27.12.56 X. 0000;
b) SEGNALA ALLA LOCALE M.C.T.C. PER CONOSCENZA CHE L'AUTOVETTURA ASSOCIATA ALLA LICENZA A AUTO- RIZZAZIONE RILASCIATA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE È CONDOTTA ANCHE DAL COLLABO- RATORE FAMILIARE, INDICANDONE IL NOMINATIVO.
8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale
COMPETENTE RILASCIA APPOSITO NULLA OSTA E LO ANNOTA NELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE.
9. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.
TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI ART. 27 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI
1. I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZI DISCIPLINATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO SONO OBBLIGATI
A:
a) PRESENTARE E MANTENERE PULITO E IN PERFETTO STATO DI EFFICIENZA IL MEZZO;
b) SEGUIRE, SALVO SPECIFICA DIVERSA RICHIESTA DA PARTE DEL CLIENTE, IL PERCORSO PIÙ BREVE OVVERO QUELLO PIÙ ECONOMICO NEL RECARSI AL LUOGO INDICATO, O COMUNQUE QUELLO CONVENUTO;
c) CARICARE E ASSICURARE SALDAMENTE I BAGAGLI DEI VIAGGIATORI A CONDIZIONE CHE TALE TRASPORTO NON DETERIORI L'AUTOVETTURA, IN TAL CASO AVRANNO DIRITTO AGLI EVENTUALI SUPPLEMENTI DI TARIFFA DELI- BERATI DAL COMUNE;
d) ENTRARE SU RICHIESTA DEL CLIENTE ANCHE IN STRADE PRIVATE DELIMITATE DA CANCELLI, A MENO CHE L'ACCESSO E LE CONSEGUENTI MANOVRE CONNESSE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLE SVOLTE NON SIANO PALE- SEMENTE PERICOLOSE IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE DELL'AUTOVETTURA;
e) APPLICARE SUL MEZZO I CONTRASSEGNI DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO;
f) COMPIERE IN OGNI CASO, ANCHE SE PRECEDENTEMENTE IMPEGNATI, I SERVIZI ORDINATI DA AGENTI E FUN- ZIONARI DELLA FORZA PUBBLICA PER MOTIVI CONTINGENTI DI PUBBLICO INTERESSE (SOCCORSO, PUBBLICA SICUREZZA);
g) CONSERVARE NELL'AUTOVETTURA I DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E GUIDA RELATIVI ALLO STESSO, NONCHÉ LA LICENZA O L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO, SEMPRE AGGIORNATI, ED ESIBIRLI A RICHIESTA DEGLI AGENTI E DEI FUNZIONARI DELLA FORZA PUBBLICA;
h) TENERE COMPORTAMENTO CORRETTO CON IL PUBBLICO E CON GLI ALTRI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI DO- TATI DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE;
i) AL TERMINE DI OGNI CORSA, VISITARE DILIGENTEMENTE L'INTERNO DELL'AUTOVETTURA E, TROVANDOVI QUALSIASI OGGETTO DIMENTICATO, DI CUI NON SI POSSA DARE IMMEDIATA RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO, DEPOSITARLO ENTRO IL TERMINE DI VENTIQUATTRO ORE ALL'UFFICIO OGGETTI SMARRITI, DANDONE CONTEM- PORANEA COMUNICAZIONE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE;
j) TRASPORTARE I CANI DI PROPRIETÀ DEI PASSEGGERI, NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 169 COMMA 6 DEL D.L.VO N. 285/92, TENUTI IN GREMBO, E TRASPORTARE GRATUITAMENTE, I CANI ACCOMPAGNATORI DI NON VEDENTI;
k) COMUNICARE IL CAMBIO DI RESIDENZA ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI;
l) COMUNICARE EVENTUALI NOTIFICAZIONI DELLE PREFETTURE RELATIVE A SOSPENSIONI DELLA PATENTE O RI- TIRI DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, ENTRO LE VENTIQUATTRO ORE SUCCESSIVE ALLA NOTIFICA;
m) IN CASO DI SEQUESTRO DELL'AUTOVETTURA, TRASPORTARE GLI AGENTI OPERANTI AGLI UFFICI DI P.S. O DI
Polizia Urbana;
n) RISPETTARE I TERMINI PATTUITI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (ORA E LUOGO CONVENUTI) SALVA CAUSE DI FORZA MAGGIORE DOCUMENTATE E ACCERTATE DAL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE;
o) COMUNICARE ENTRO QUINDICI GIORNI ALL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE L'EVENTUALE VARIAZIONE DEL- L'INDIRIZZO DELLA RIMESSA, FACENDONE CURARE RELATIVA ANNOTAZIONE SULL'AUTORIZZAZIONE;
p) CURARE CHE IL CONTACHILOMETRI SIA SEMPRE IN PERFETTA EFFICIENZA;
q) CURARE LA REGOLARITÀ DEL SERVIZIO E PROVVEDERE A COMUNICARE PER ISCRITTO ENTRO 48 ORE AL COM- PETENTE UFFICIO COMUNALE OGNI EVENTUALE SOSPENSIONE DEL SERVIZIO STESSO E IL RELATIVO PERIODO.
Art. 28 Diritti dei Conducenti
1. 1 CONDUCENTI DURANTE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO HANNO I SEGUENTI DIRITTI:
a) ESSERE TEMPESTIVAMENTE INFORMATI DAL COMUNE DI TUTTE LE VARIAZIONI DELLA TOPONOMASTICA CITTA- DINA;
b) RICHIEDERE AL CLIENTE UN ANTICIPO, NON SUPERIORE AL 50% DELL'IMPORTO PRESUNTO O PATTUITO, IN CASO DI SERVIZIO COMPORTANTE UNA SPESA RILEVANTE;
c) RIFIUTARE IL TRASPORTO DI ANIMALI, FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 27 COMMA 1 LETTERA J)
DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
Art. 29 Divieti per i Conducenti
1. E' fatto divieto ai conducenti di:
a) FERMARE L'AUTOVETTURA E INTERROMPERE IL SERVIZIO SE NON A RICHIESTA DEI PASSEGGERI OVVERO IN CASI DI ACCERTATA FORZA MAGGIORE O DI EVIDENTE PERICOLO;
b) DEVIARE DI LORO INIZIATIVA E SENZA IL CONSENSO DEI PASSEGGERI DAL PERCORSO EVENTUALMENTE STABI- LITO ALL'ATTO DELLA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO;
c) FAR SALIRE SULL'AUTOVETTURA, ANCHE DURANTE I PERIODI DI SOSTA, PERSONE ESTRANEE A QUELLE CHE HANNO RICHIESTO IL SERVIZIO;
d) FUMARE E MANGIARE DURANTE LA CORSA;
e) CHIEDERE COMPENSI AGGIUNTIVI A QUELLI AUTORIZZATI O PATTUITI;
f) TOGLIERE OVVERO OCCULTARE I SEGNI DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO DELL'AUTOVETTURA;
g) ESPORRE MESSAGGI PUBBLICITARI IN DIFFORMITÀ DALLE NORME FISSATE DAI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA, FATTO SALVA QUANTO DISPOSTO DAL D.L.VO N. 285/92 E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
D.P.R N. 495/92;
h) USARE VERSO I CLIENTI E I COLLEGHI MODI E MANIERE SCORRETTI O COMUNQUE NON CONSONI AL PUBBLICO SERVIZIO ESPLETATO;
i) USUFRUIRE FUORI SERVIZIO DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE PER I SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA;
j) TRASPORTARE ANIMALI DI LORO PROPRIETÀ;
k) CONSENTIRE LA CONDUZIONE DELL'AUTOVETTURA A PERSONA ESTRANEA ANCHE SE MUNITA DI PATENTE IDO- NEA;
l) APPLICARE SULL'AUTOVETTURA STRUMENTAZIONE NON PREVISTA DAL PRESENTE REGOLAMENTO, SALVO AP- POSITA AUTORIZZAZIONE SCRITTA RILASCIATA DALL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE.
TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE
Art. 30 Caratteristiche - Contrassegni Identificativi - Strumentazioni dell’Auto-vettura
1. Le autovettura adibiti al servizio di N.C.C. devono avere le seguenti caratteristiche:
a) AVERE TUTTI GLI STRUMENTI E I DISPOSITIVI PRESCRITTI DALLE NORME CHE DISCIPLINANO LA CIRCOLAZIONE STRADALE;
b) ESSERE IN REGOLA CON LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE;
c) ESSERE MUNITE DI MARMITTA CATALITICA O DI ALTRI DISPOSITIVO ATTI A RIDURRE I CARICHI INQUINANTI, CO- ME INDIVIDUATI DA APPOSITO DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI, SE IMMATRICOLATE A PARTIRE DALL’1.01.1992;
d) AVERE IDONEA AGIBILITÀ E ALMENO QUATTRO PORTE;
e) AVERE UN BAGAGLIAIO CAPACE DI CONTENERE ALMENO TRE VALIGIE;
f) ESSERE COLLAUDATE PER NON MENO DI QUATTRO POSTI, E NON PIÙ DI XXXX, ESCLUSO IL CONDUCENTE;
g) RECARE ALL'INTERNO DEL PARABREZZA ANTERIORE E SUL LUNOTTO POSTERIORE UN CONTRASSEGNO CON LA SCRITTA NOLEGGIO, NONCHÉ UNA TARGA METALLICA COLLOCATA NELLA PARTE POSTERIORE, INAMOVIBI- LE, RECANTE LA DICITURA “N.C.C.”, LO STEMMA COMUNALE E IL NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE;
h) ESSERE DOTATO DI CONTACHILOMETRI CON NUMERAZIONE PARZIALE AZZERABILE.
Art. 31 Controlli sui Veicoli
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successiva- mente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 34, 35 e 36 del presen- te regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dal- l'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, a introdurre o ripristinare le condizioni atte al rico- noscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto ter- mine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Sindaco provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.
3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
Art. 32 Avaria dell'Autovettura
1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'e- vento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o di- sagio.
TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 33 Stazionamento delle Autovetture in Servizio di Noleggio con Conducente
1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno del- le rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
Art. 34 Trasporto di Soggetti Portatori di Handicap
1. I servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizza- zioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono espor- re in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503.
ART. 35 TARIFFE
1. Le tariffe del servizio di N.C.C., sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro i limiti stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993;
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere e- sposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffa- rio espressa in lettere deve essere tradotta in lingua inglese.
Art. 36 Ferie – Assenze – Aspettativa
1. Ogni titolare di ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi fra- zionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini ca- renza di servizio.
2. Ogni cinque anni può venire concessa un’aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzar- si complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e docu- mentata.
Art. 37 Servizi con Caratteristiche Particolari
1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro ca- tegorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità dei riparto e le modalità di riscossione delle quote.
2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.
ART. 38 VIGILANZA
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune,
alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.
TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI ART. 39 SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della
Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecunia- rie e accessorie ai sensi della Legge Regionale.
Art. 40 Sanzioni Amministrative Pecuniarie
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vi- genti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/92, e all’art. 24 della L.R. n. 22/96, è stabilita in Euro 68,83 (£. 133.335) la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per cia- scuna norma violata del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
Art. 41 Sanzioni Amministrative Accessorie (Sospensione e Revoca dell’Auto-rizzazione)
1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
a) NON ADEMPIE AGLI OBBLIGHI STABILITI NEL PROVVEDIMENTO D’AUTORIZZAZIONE;
b) NON OTTEMPERA ALLE DIRETTIVE E PRESCRIZIONI EMANATE DAGLI ENTI COMPETENTI IN MATERIA DI TRA- SPORTO PUBBLICO NON DI LINEA;
c) CONTRAVVIENE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA;
d) SOSTITUISCE ABUSIVAMENTE ALTRI NEL SERVIZIO;
e) NON INIZIA IL SERVIZIO ENTRO IL TERMINE STABILITO DALL'AUTORIZZAZIONE O LICENZA;
f) INTERROMPE IL SERVIZIO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO;
g) NON APPLICA LE TARIFFE IN VIGORE;
2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione dell'autorizzazione sono irrogate per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
5. E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all’ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effet- tuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
7. Il Dirigente segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell’autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei succes- sivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione, se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
Art. 42 Decadenza dell’Autorizzazione
1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio del- l'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei se- guenti casi:
a) ESPLICITA DICHIARAZIONE SCRITTA DI RINUNCIA DA PARTE DEL TITOLARE;
b) MORTE DEL TITOLARE, QUANDO GLI EREDI A CIÒ LEGITTIMATI NON ABBIANO INIZIATO IL SERVIZIO, O NON AB- BIANO PROVVEDUTO A CEDERE IL TITOLO, NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 24 DEL PRESENTE REGOLAMENTO;
c) ALIENAZIONE DEL MEZZO SENZA CHE LO STESSO SIA STATO SOSTITUITO ENTRO NOVANTA GIORNI;
d) MANCATO O INGIUSTIFICATO ESERCIZIO DEL SERVIZIO PER UN PERIODO SUPERIORE A SESSANTA GIORNI;
e) QUANDO IL TITOLARE VENGA A TROVARSI IN UNA DELLE CONDIZIONI DI IMPEDIMENTO DI CUI AGLI ART. 23 E 24 DEL PRESENTE REGOLAMENTO E NON VENGA RICHIESTO AL COMUNE IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO NEI TERMINI INDICATI DAGLI STESSI ARTICOLI.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed alla Provincia per l'a- dozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.
Art. 43 Conseguenze della Sospensione, Revoca, Rinuncia o Decadenza
1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell’autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.
TITOLO XII - RECLAMI - QUALITA' DEL SERVIZIO ART. 44 RECLAMI
1. I clienti possono segnalare, per iscritto, eventuali reclami circa il servizio prestato, al Servizio
Attività Produttive od all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
2. Il Dirigente entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'auto- rizzazione, provvede se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comuni- cazione scritta al reclamante.
3. Un estratto delle norme di cui al presente articolo, deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe, ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.
Art. 45 Carta della Mobilità - Servizi del Settore Trasporti
1. in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'e- rogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con con- ducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo
o percepito, il Comune e la Provincia potranno attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la rea- lizzazioni dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qua- lità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Pro-
VINCIA PROVVEDERANNO ALLA PERIODICA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI SERVI- ZIO STANDARD) E ALLA COMPARAZIONE CON IL LIVELLO DI SERVIZIO MISURATO O PERCEPITO, PUBBLICIZZANDO ADE- GUATAMENTE I RISULTATI.
TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE ART. 46 NORMA FINALE
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni
DI LEGGI E DI REGOLAMENTI APPLICABILI ALLA MATERIA
Art. 47 Abrogazione di Precedenti Disposizioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutte le disposizioni con- tenute in altri regolamenti o ordinanze comunali, che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento. In particolare viene abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio di Noleggio con Conducente, approvato con deliberazioni del Consiglio Comu- nale n. 136 del 20 Dicembre 1965 integrata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 20 Novem- bre 1967.
Art. 48 Norma Transitoria
1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate en- tro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 49 Esecutività del Regolamento Comunale
1. Il presente Regolamento sarà esecutivo dopo l’approvazione da parte dell’Ammi-nistrazione Pro- vinciale.
I N D I C E
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO
ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
ART. 3 TITOLI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO ART. 4 CUMULO DEI TITOLI
ART. 5 FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO
TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 6 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ART. 7 IDONEITA’ MORALE
ART. 8 IDONEITA’ PROFESSIONALE
TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
ART. 9 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE – FUNZIONI
ART. 10 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE – COMPOSIZIONE E NOMINA ART. 11 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE – FUNZIONAMENTO
TITOLO V – CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 12 CONTINGENTI
TITOLO VI – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE
ART. 13 ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ART. 14 BANDO DI CONCORSO
ART. 15 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ART. 16 COMMISSIONE DI CONCORSO
ART. 17 TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA ART.18 MATERIE DI ESAME
ART.19 VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA ART.20 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART.21 DURATA E VALIDITA’ DELLE AUTORIZZAZIONI ART.22 INIZIO DEL SERVIZIO
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA
ART.23 TRASFERIBILITA’ PER ATTO TRA VIVI
ART.24 TRASFERIBILITA’ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE
ART. 25 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DELL’AUTOVETTURA DA NOLEGGIO ART. 26 COLLABORAZIONE FAMILIARE DI TITOLARI AUTORIZZAZIONE
TITOLO VIII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI
ART. 27 OBBLIGHI DEI CONDUCENTI ART. 28 DIRITTI DEI CONDUCENTI ART. 29 DIVIETI PER I CONDUCENTI
TITOLO IX – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE
ART. 30 CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTUA
ART. 31 CONTROLLI SUI VEICOLI ART. 32 AVARIA DELL’AUTOVETTURA
TITOLO X – MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 33 STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CON- DUCENTE
ART. 34 TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ART. 35 TARIFFE
ART. 36 FERIE, ASSENZE, ASPETTATIVA
ART. 37 SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI ART. 38 VIGILANZA
TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI
ART. 39 SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 40 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
ART. 41 SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE (SOSPENSIONE E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE)
ART. 42 DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE
ART. 43 CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA, RINUNCIA O DECADENZA
TITOLO XII – RECLAMI - QUALITA’ DEL SERVIZIO
ART. 44 RECLAMI
ART. 45 CARTA DELLA MOBILITA’- SERVIZI TRASPORTI
TITOLO XIII – NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 46 NORMA FINALE
ART. 47 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI ART. 48 NORMA TRANSITORIA
ART. 49 ESECUTIVITA’ DEL REGOLAMENTO COMUNALE