CONTRATTO DI FRANCHISING
CONTRATTO DI FRANCHISING
Tra la Società ...., nella persona del suo legale rappresentante Sig. .... cod. fisc. ...., in seguito denominata “affiliante“(o franchisee);
e
il Signor .... nato a .... il .... residente in ,
cod. fisc. .... in seguito denominato “affiliato” (o franchisor);
premesso
— che l’affiliante è titolare di una catena di negozi di abbigliamento .... caratterizzati da marchio e insegne;
— che presso questi negozi sono in vendita collezioni esclusive appositamente studiate dall’affiliante e contraddistinte da marchi di cui l’affiliante stesso è proprietario;
— che l’affiliante è in possesso di tecnologie di vendita e di gestione adatte alla propria immagine;
— che l’obiettivo dell’affiliante è allargare la propria rete di vendita mantenendo uniformi l’immagine e lo stile della stessa attraverso una costante e reciproca collaborazione con i partecipanti alla rete stessa;
— che l’affiliato è titolare di una licenza di vendita al dettaglio per le tabelle ;
— che l’affiliato intende partecipare alla rete di vendita con la sua licenza avvalendosi dell’assistenza che l’affiliante può apportargli;
— tanto premesso, e fermo restando inteso che le presenti premesse formano parte integrante del contratto qui di seguito trascritto, tra le parti
si stipula e si conviene quanto in appresso: Art. 1
Oggetto
L’affiliante affida all’affiliato, che accetta, una concessione per la rivendita in nome e per conto proprio degli articoli dell’assortimento dell’affiliante, fornendo, oltre le merci, un insieme di servizi di assistenza e consulenza con le modalità in appresso indicate.
L’affiliante concede all’affiliato una licenza non cedibile dei propri segni distintivi da usare secondo le modalità e le indicazioni stabilite nel presente contratto.
Art. 2
Servizi
L’affiliante fornirà all’affiliato una serie di servizi gratuiti ed altri verso corrispettivo da pattuire di volta in volta. Tra i servizi risulteranno:
— progettazione e consulenze per l’allestimento del
punto di vendita in fase di apertura o ristrutturazione;
— studio e progettazione campagna pubblicitaria per l’apertura;
— istruzione e formazione del personale su gestione cassa;
— elaborati statistici di vendita periodici;
— corsi di aggiornamento, con consegna in uso dei
relativi manuali che rimangono | quindi | di | proprietà |
dell’affiliante, su: | |||
— tecniche di vendita; | |||
— display; | |||
— visual merchandising; | |||
— selezione del personale; | |||
— addestramento del personale; | |||
— incentivazione del personale; | |||
— contabilità di magazzino; | |||
— contabilità generale; | |||
— amministrazione; | |||
— adempimenti fiscali; | |||
— hardware e software. |
Art. 3
Diritto di entrata
All’atto della stipula del presente contratto l’affiliato versa all’affiliante la somma di € a
titolo di rimborso forfettario di tutte le spese d’impianto del rapporto di affiliazione.
Art. 4
Forniture
L’affiliante fornirà all’affiliato delle merci facenti parte del proprio assortimento conformemente alle proprie disponibilità e secondo gli ordini inoltrati dall’affiliato stesso con le modalità di cui alla procedura redatta a parte. Detti articoli saranno richiesti dall’affiliato per l’esercizio di cui in premessa, tenendo presenti le esigenze della completezza e dell’equilibrio dei vari settori merceologici trattati come stabilito dall’affiliante nelle apposite istruzioni.
Le forniture di merce saranno effettuate presso il punto vendita dell’affiliato nell’intesa che la merce stessa viaggia a rischio e pericolo dell’affiliato e che il trasporto avverrà in porto assegnato.
L’affiliante non sarà responsabile degli ordini non evasi, se gli ordini gli sono pervenuti oltre i termini indicati.
Rimangono tuttavia salve le ipotesi di forza maggiore fra le quali si annoverano in particolare scioperi ed altre manifestazioni sindacali.
Art. 5
Esclusiva
L’affiliato si impegna ad approvvigionare il proprio esercizio esclusivamente con articoli forniti dall’affiliante e dietro sua indicazione. Così anche per i beni accessori e strumentali è necessario l’assenso preventivo dell’affiliante.
L’affiliante potrà fare accertare in qualsiasi momento il rispetto dell’impegno di esclusiva, verificando l’assortimento dell’esercizio. A tal fine l’affiliante avrà la facoltà di accedere al punto vendita di cui si tratta sia per mezzo dei suoi legali rappresentanti sia di incaricati.
L’affiliante si impegna a non istituire ulteriori affiliazioni nella zona geografica indicata a parte e che quindi è riservata esclusivamente all’affiliato.
Art. 6
Patto di non concorrenza ed obbligo di fedeltà L’affiliato si impegna a non distribuire né fabbricare, per tutta la durata del contratto, prodotti uguali o simili ai prodotti contrattuali, obbligandosi a non svolgere — direttamente o indirettamente — qualsivoglia attività concorrente con quella dell’affiliante.
Egli non potrà, in particolare, agire, sia nel territorio che al di fuori di questo, direttamente o indirettamente, nella veste di concessionario,
rivenditore, commissionario o agente, nell’interesse di terzi che fabbrichino o distribuiscano prodotti concorrenti con i prodotti contrattuali, anche quando si tratti di prodotti di seconda mano.
L’affiliante dovrà dedicare tutta la sua energia lavorativa, la sua organizzazione aziendale, ecc., alla migliore conduzione dell’esercizio e allo sviluppo del mercato, oggetto della presente licenza.
Art. 7
Svendite e promozioni
L’affiliato potrà procedere alle svendite e promozioni stagionali solo a partire dalla data che, stagione per stagione, gli sarà comunicata dall’affiliante: ciò per omogeneità di comportamento dei vari esercizi della catena.
L’entità dei ribassi è stabilita dall’affiliato e sarà a suo totale carico.
Art. 8
Licenza dei segni distintivi
In considerazione del vincolo di esclusiva, l’affiliato si impegna ad esporre all’esterno dell’esercizio, secondo lo studio e relativi disegni che gli saranno forniti, il marchio e gli altri segni distintivi. Le modalità con le quali l’affiliato potrà utilizzare il marchio e gli altri segni distintivi dell’affiliante
sono indicate nell’allegato e comunque dovranno essere di volta in volta preventivamente approvate.
Resta inteso che il diritto ad esporre ed utilizzare detti segni distintivi verrà meno alla cessazione del rapporto, per qualsivoglia motivo, da parte dell’affiliante ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla cessazione stessa.
L’affiliante metterà in atto tutti quei provvedimenti utili al rigoroso rispetto di questo punto, adendo immediatamente le vie legali qualora fosse necessario.
Art. 9
Prezzi
Tutte le merci dovranno essere vendute dall’affiliato ai prezzi di listino fissati dall’affiliante.
Art. 10
Responsabilità
L’affiliato è a conoscenza che le merci a lui fornite non sono di produzione dell’affiliante e pertanto lo esonera espressamente da qualsiasi responsabilità in ordine alla qualità delle stesse. Tuttavia, qualora l’affiliato denunci i vizi palesi entro tre giorni dal ricevimento merci, l’affiliante si impegna a sostituirle o, nell’impossibilità, ad accreditare l’importo relativo.
L’affiliato solleva l’affiliante da ogni e qualsivoglia
controversia che dovesse verificarsi con clienti e derivanti da sue affermazioni, promesse o dichiarazioni, essendo l’affiliato stesso unico responsabile della gestione delle vendite.
Art. 11
Fatturazione
L’affiliato riceverà periodicamente apposito prezzario con i prezzi di vendita al pubblico ed i prezzi di carico delle singole merci. Per ogni fornitura l’affiliante emetterà la relativa fattura che dovrà essere saldata.
In caso di ritardato pagamento anche parziale di fattura da parte dell’affiliato sarà in facoltà dell’affiliante addebitare all’affiliato stesso, a titolo di interessi di mora, una somma pari al 2% per ogni mese o frazione di mese degli importi rimasti insoluti.
Art. 12
Attività promozionali - pubblicità
La spesa di pubblicità istituzionale, decisa dall’affiliante, sarà a totale carico dell’affiliante. La pubblicità locale per il punto vendita, decisa dall’affiliante, sarà per il 50% a carico dell’affiliante e per il 50% a carico dell’affiliato. La pubblicità locale proposta dall’affiliato sarà a
carico di quest’ultimo, fatta salva l’approvazione dell’affiliante sull’opportunità e sui modi della pubblicità stessa. All’affiliante è riservata anche la scelta degli involucri pubblicizzati da utilizzare in tutte le vendite eseguite; tali involucri saranno addebitati all’affiliato a prezzo di costo maggiorato del 10% per ricupero spese di gestione e stoccaggio.
Art. 13
Obblighi dell’affiliato
Fatti salvi gli ulteriori obblighi del presente contratto l’affiliato si impegna comunque a:
a) mantenere l’esercizio su un adeguato livello di decoro;
b) mantenere riservata ogni documentazione amministrativa, contabile, statistica, ecc. che provenga dall’affiliante;
c) coprire per l’intera durata del rapporto contrattuale il proprio punto vendita con polizza di assicurazione per incendio.
Art. 14
Durata - Recesso
Il presente contratto avrà validità ed efficacia per
.... anni, con inizio dal .... e con scadenza alla data del ....
Alla scadenza, la durata potrà essere prorogata per un
altro anno per tacito accordo, e così per gli anni successivi. Ove una delle parti non intenda rinnovare il contratto alla prima scadenza o ad una delle scadenze successive, sarà tenuta a comunicare la sua intenzione all’altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire al destinatario entro sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante il periodo che va dal ricevimento della raccomandata da parte del destinatario fino alla scadenza del contratto gli ordini dell’affiliato saranno commisurati alle sue possibilità di vendita durante il periodo considerato. Resta inteso che in caso di mancato rinnovo del contratto per volontà di una delle parti, l’altra parte non avrà diritto ad alcuna indennità o indennizzo.
Art. 15
Clausola risolutiva espressa L’affiliante, ai sensi dell’art. 1456 c.c., potrà risolvere il presente contratto nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di perdita del possesso dei locali o di ritiro della licenza per qualsiasi causa ciò avvenga purché non per volontà dell’affiliante, o in caso di vendita dell’esercizio, salvo che l’affiliato trovi altro locale nella stessa zona e che sia ritenuto idoneo dall’affiliante;
b) in caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 5, 6, 13, 19;
c) in caso di ritardo di oltre 15 giorni nel pagamento delle fatture a meno che non venga concessa una proroga;
d) in caso d’incendio, inondazione o altro sinistro, anche se dipendente da tumulti di piazza che rendano il negozio o le attrezzature inutilizzabili ai fini commerciali;
e) in caso di sottoposizione dell’affiliato a procedura concorsuale.
Si precisa altresì che nel caso di introduzione nel negozio di merce non proveniente dall’affiliante, l’affiliato sarà tenuto a pagare una penale di € ....
(....) salvo i maggiori danni.
Art. 16
Effetti della cessazione del contratto
Al momento della cessazione del contratto per qualsivoglia ragione ed in qualsiasi tempo l’affiliante si riserva di concedere all’affiliato la facoltà di esitare gli articoli della stagione in corso fino alla fine della stagione stessa e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai sei mesi.
In caso di cessazione del rapporto da parte dell’affiliante, quest’ultimo ritirerà le rimanenze
risultanti dopo la cessazione del rapporto o dell’eventuale proroga, al 40% del prezzo di vendita in vigore in quel momento a condizione che gli articoli siano in perfetto stato, in confezione originale e acquistati da non oltre sei mesi.
Nel caso invece di cessazione del contratto per fatto e/o colpa dell’affiliato la ripresa delle giacenze sarà solo una facoltà e non un obbligo.
A decorrere dalla cessazione delle vendite l’affiliato non avrà più il diritto né la facoltà di usare l’insegna e il marchio né alcun altro segno distintivo dell’affiliante. Dallo stesso momento, l’affiliato si impegna a ristrutturare integralmente il negozio eliminandone i caratteri e tutti gli elementi stilistici tipici dei negozi affiliati, secondo il modulo progettuale.
Le violazioni di tale impegno comporteranno una penale a carico dell’affiliato nella misura di € .... per ogni giorno di violazione accertata, oltre il risarcimento di ulteriori eventuali danni.
L’affiliato si obbliga espressamente a rivendere all’affiliante, a sua richiesta, tutte le suppellettili e gli elementi di arredamento tipici dell’affiliazione per il loro valore netto risultante dal prezzo di acquisto meno le quote di ammortamento fissate nel 15%
annuo.
Art. 17
Mancata rinuncia ai diritti
Il fatto che l’affiliante non esiga che l’affiliato si attenga tassativamente in ogni momento al presente contratto e/o non eserciti uno o più diritti ivi sanciti, non comporta la rinuncia all’esercizio dei diritti stessi da parte dell’affiliante.
Art. 18
Diritto di prelazione
Nel caso in cui l’affiliato decida di cedere la sua licenza commerciale o il contratto di affitto relativo al negozio ovvero di affittare l’azienda commerciale di cui al presente contratto, egli è tenuto ad informare preventivamente l’affiliante ed a preferire quest’ultimo, a parità di prezzo, rispetto agli altri interessati, per la cessione o per la locazione di quanto sopra.
Art. 19
Obbligo di segretezza
L’affiliato si impegna a non divulgare, od utilizzare a profitto proprio od altrui, anche dopo la cessazione del contratto, tutti i segreti commerciali o aziendali nonché tutte le notizie riservate attinenti in qualsiasi modo l’impresa o l’attività dell’affiliante
di cui sia venuto a conoscenza nella sua qualità di affiliato.
Art. 20
Garanzie
Il presente contratto sarà valido solo al momento in cui l’affiliato avrà dato all’affiliante la garanzia prevista a parte e che consisterà in un deposito cauzionale o una fideiussione o un’ipoteca su beni immobili.
Art. 21
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti che comportano modifiche del presente contratto o degli allegati dovranno avvenire per iscritto a mezzo di lettera raccomandata agli indirizzi indicati nella premessa o a quelli che verranno eventualmente in seguito indicati.
Art. 22
Assicurazioni
L’affiliato si impegna a sottoscrivere una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso i terzi con le modalità e i massimali concordati con l’affiliante.
Art. 23
Arbitrato
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto
saranno decise da un arbitro nominato d’accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente della Camera Arbitrale di ....
L’Arbitro giudicherà quale amichevole compositore e senza formalità di procedure e il suo giudizio sarà inappellabile. Si applicherà il regolamento della Camera Arbitrale di ....
Art. 24
Spese ed oneri
Spese ed oneri fiscali del presente contratto sono a carico dell’affiliato.
.... Data ....
Firma dell’Affiliato Firma dell’Affiliante
.... ....
Art. 25
Clausola finale
L’affiliato dichiara di approvare specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 13,
15, 19, 23.
Firma dell’Affiliato
....