UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO
L’AQUILA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
(Art. 4, comma 2 lett. a), CCNL del 26-5-1999, art. 2 CCNL 15-3-2001 e art. 4 CCDN 20-6-2003)
Sommario
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1 - Finalità, efficacia e durata.........................................................................................….....Pag. 3
Art. 2 - Campo di applicazione......................................................……...............................…...... “ 3
PARTE SECONDA - ADEGUAMENTO ORGANICI E DEFINIZIONE DISPONIBILITA’
Capo I
Art. 3 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità……………………………........Pag. 4 Art. 4 - Domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria - Scadenza termini........................ “ 5 Art. 5 - Criteri e priorità per l’individuazione e l’assegnazione alle scuole dei progetti................ “ 5 Art. 6 - Modalità e procedure organizzative per l’assegnazione della sede…………………....… “ 5
PARTE TERZA - UTILIZZAZIONI DOCENTI
Capo I - Docenti soprannumerari
Sezione I - Docenti soprannumerari con riferimento all'anno scolastico delle utilizzazioni
Art. 7 - Individuazione dei soprannumerari nella scuola........................................................…...Pag. 6
Art. 8 - Concorrenza tra più insegnanti nella stessa scuola........................................................... “ 7
Art. 9 - Compilazione delle graduatorie..............................................................................…...... “ 7
Art.10 - Presentazione domande - Indicazioni delle sedi per le utilizzazioni.............................. “ 8
Sezione II - Docenti trasferiti quali soprannumerari
Art. 11 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità - Presentazione domande. Pag. 8
Sezione III - Docenti soprannumerari
Art. 12 - Formazione delle graduatorie provinciali............................................................…...….Pag. 9
Capo II - Docenti titolari di posti della dotazione organica provinciale
Art. 13 - Formazione delle graduatorie provinciali................................................................ ......Pag. 10 Art. 14 - Presentazione della domanda di utilizzazione o di conferma - Indicazione delle sedi.. “ 10
Capo III – Proroga trasferimenti annuali
Art. 15 – Rinuncia al trasferimento annuale – Presentazione domande.........................................Pag.11
Capo IV - Particolari categorie di docenti
Art. 16 - Insegnanti specialisti di lingua straniera nelle scuole elementari...................................Pag. 11 Art. 17 - Utilizzazione docenti nelle attività ex art. 5 legge n. 426/88 - Titoli di accesso............ “ 11
Art. 18 - Articolazione delle utilizzazioni degli Insegnanti tecnico-pratici................................... “ 12
Capo V - Docenti appartenenti a ruoli con situazione di soprannumero
Art. 19 - Presentazione delle domande di utilizzazione e di proroga.....................................….. Pag. 13 Art. 20 - Compilazione delle graduatorie.........................................................................…......... “ 14
Art. 21 - Criteri per l'utilizzazione dei docenti appartenenti a ruoli con soprannumero............... “ 14
Capo VI - Precedenze a favore di particolari categorie
Art. 22 - Categorie e documentazione. Pag. 14
Capo VII - Indicazioni per le operazioni di utilizzazione
Art. 23 - Adempimenti prioritari.............................................................................................Pag. 15
Art. 24 - Ordine delle operazioni............................................................................................ “ 15
Capo VIII - Messa a disposizione delle scuole, circoli e istituti ed impiego del personale
Art. 25 - Personale interessato................................................................................................Pag. 16
Art. 26 - Provvedimento di messa a disposizione.................................................................... “ 17
Art. 27 - Revoca della messa a disposizione........................................................................... “ 17
Capo IX - Assegnazioni provvisorie - Scambio di posti tra coniugi
Art. 28 - Assegnazioni provvisorie ai docenti di ordine e grado di scuola.............................Pag. 17 Art. 29 - Scambio di posto fra coniugi..................................................................................... “ 18
Capo X – Docenti titolari di organico funzionale
Art. 30 – Assegnazioni ai plessi o sedi associate dei docenti titolari di organico funzionale..Pag. 19
PARTE QUARTA - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO
Art. 31 - Adempimenti del Capo di istituto..............................................................................Pag. 20
Art. 32 - Adempimenti dei Centri Servizi Amministrativi...................................…................ “ 20
Art. 33 - Ordine delle operazioni......................................................................................…..... “ 20
PARTE QUINTA - UTILIZZAZIONE PERSONALE A.T.A.
Capo I - Adeguamento organici e definizione quadro disponibilità A.T.A.
Art. 34 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità............................................Pag. 21 Art. 35 - Scadenze e procedure......................................................................…..........…......... “ 22
Capo II - Utilizzazione del personale
Art. 36 - Individuazione del personale soprannumerario...........................................…......... Pag. 22 Art. 37- Individuazione assistenti tecnici soprannumerari……………………………….…. “ 23
Art. 38 – Graduatorie provinciali dei soprannumerari……………………………………… “ 24
Art. 39 - Modalità di utilizzazione..............................................................…........................ “ 24
Art. 40 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A................…………………............. “ 25
Art. 41 - Scambio di posto fra coniugi appartenenti al personale A.T.A................................. “ 26
Art. 42 - Assegnazione del personale alle succursali, sezioni staccate e sedi coordinate...... Pag. 26
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43 - Risoluzione di controversie.......................................................................................Pag. 27
Art. 44 - Presentazione di reclami e ricorsi..............................…...............................…........ “ 28
Art. 45 - Norma finale............................................................................................................... “ 28
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ALLEGATO A - Scheda per l'individuazione dei docenti soprannumerari
ALLEGATO B - Scheda per l’individuazione e l’utilizzazione del personale A.T.A. in soprannumero ALLEGATO C – Tabella dei titoli per la formazione delle graduatorie delle nuove figure
Professionali
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE PER L’A.S. 2003/04 CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
L'anno 2003, il giorno otto del mese di luglio, in L’Aquila, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in sede di negoziazione decentrata regionale
TRA
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello territoriale, rappresentata dal Dirigente Regionale dr. Xxxxxx Xxxxxxxx
ED
i rappresentanti della delegazione sindacale sottoscriventi il presente contratto,
VIENE CONCORDATO
il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.
°°°°°°°°°°°°°
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1 - Finalità, efficacia e durata del contratto
1. Il presente contratto, assicurando trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individua i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità e le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2003/04 in attuazione ed a completamento di quanto stabilito nel Contratto Collettivo Decentrato Nazionale sottoscritto il 20 giugno 2003.
2. Esso ha validità fino alla sottoscrizione di successivo analogo contratto. Le parti si impegnano alla verifica degli effetti della disciplina concordata anche al fine di apportare per l'a.s. 2004/05 eventuali adeguamenti.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
Art. 2 - Campo di applicazione - Obiettivi
1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenente al comparto “Scuola”.
Obiettivi delle utilizzazioni sono:
- rafforzare la capacità delle scuole di elaborare progetti e praticare maggiori spazi di autonomia;
- coniugare la tutela del personale con l'esigenza di assicurare un regolare avvio dell'anno scolastico;
- attuare un proficuo impegno del personale per migliorare la qualità della scuola.
PARTE SECONDA
ADEGUAMENTO ORGANICI E DEFINIZIONE PIANO ATTIVITA’
Capo I
Art. 3 - Definizione quadro complessivo delle disponibilità
1. Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 3-7-2001, n. 255, convertito nella legge n. 333/2001, così come modificato dallart. 2 del D.L. 25-9-2002, convertito nella legge n. 268/2002 e dell’art. 11 del D.I. sugli organici per l’A.S. 2003/04 si procede all’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto, ivi compreso l’accorpamento e l’istituzione di nuove classi di competenza Dirigenti scolastici. Le cattedre sono, di norma, confermate come costituite nell’organico di diritto; in presenza di spezzoni disponibili, le cattedre-orario possono essere ricostituite a domanda, o d’ufficio, nell’ordine: nell’ambito della scuola, con scuole ricadenti nel comune ove essa è ubicata o in comuni viciniori. Nello stesso ordine, ai soli fini dell’utilizzazione dei docenti perdenti posto o titolari su D.O.P., su richiesta dei medesimi, possono essere costituite cattedre-orario anche con contribuiti orari appartenenti a classe di concorso diversa da quella di titolatità, per la quale il richiedente è in possesso della relativa abilitazione all’insegnamento.
2. L’Ufficio Scolastico Regionale predispone attraverso i CC.SS.AA il quadro complessivo delle disponibilità e fornisce, in via preliminare alle XX.XX a norma dell’art. 5 -comma 1, lett.a)- del CCNL sottoscritto il 26-5-1999, tutti i dati conoscitivi relativi a:
A) Situazione degli organici della scuola materna, elementare e secondaria di 1° e 2° grado distinti tra personale docente ed A.T.A.;
B) Rapporto tra titolari ed eventuali esuberi, divisi per ordine e grado di scuola e per classi di concorso;
C) Disponibilità e vacanze di organico articolate per ordine e grado di scuola, per classi di concorso, per tipologia di posto, nonché i posti nelle istituzioni educative.
3. Il quadro delle disponibilità sarà costituito da:
L’adeguamento degli organici alla situazione di fatto disposto dai Dirigenti scolastici a norma dell’art. 3 del D.L. n. 255 del 3-7-2001, convertito nella legge n. 333/2001, nel rispetto del D.M. n. 331/98 compresi i posti in deroga sul sostegno, in particolare, per sdoppiamento di classi numerose o già costituite con parametri difformi a quelli previsti dal predetto D.M. n. 331/98;
• Posti di sostegno aggiuntivi di cui all’art. 8 del D.M. sugli organici e relativa tabella E (lett.C), nonché quelli istituiti in deroga dall’Ufficio Scolastico Regionale ai sensi del comma 4 del predetto art. 8 e dell’art. 40 –comma 1- della legge n. n. 449/97 e dell’art. 26 –comma 16- della legge n. 448/98;
∗ Disponibilità derivanti da rapporti di lavoro a tempo parziale, comandi, esoneri o semiesoneri di insegnanti vicari o in distacco sindacale, incarichi di presidenza - utilizzazioni ed esoneri concessi a qualsiasi titolo che determinano una vacanza di posti;
• Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria: tutti gli spezzoni che non hanno concorso a costituire cattedre e posti orario o che sono disponibili per l’intero anno scolastico anche a seguito di eventuali esoneri dal servizio di insegnamento;
• Posti per attività di insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare;
• Posti per attività extracurricolari e di arricchimento dell’offerta formativa e di attuazione di innovazioni didattiche e di ordinamento inserite nel P.O.F. o derivanti da progetti educativi e formativi sulla dispersione scolastica, da interventi compensativi in scuole a rischio o con presenza diffusa di alunni extracomunitari;
• Posti derivanti da attività connesse all’avviamento della pratica sportiva ed ai giochi della gioventù;
• Posti per attività di operatore psicopedagogico, tecnologico, coordinatore dei servizi di biblioteca e di orientamento scolastico ex art. 5 della Legge n. 426/88;
• Posti derivanti da qualsiasi altra attività progettuale proveniente dalle scuole per le quali sia prevista la disponibilità di posti o cattedre;
• Posti derivanti dall’attuazione di strumento musicale nella scuola media;
• Posti in situazione residuale di esubero, di messa a disposizione per supplenze.
4. In presenza di esubero e di richieste da parte delle scuole, la quota delle nuove figure professionali ex art. 5 della legge n. 426/88 è determinata, distintamente per gradi d’istruzione, fino al massimo del 20% dell’esubero stesso.
5. I Responsabili dei Centri Servizi Amministrativi effettuata la ricognizione di tutti i dati relativi ai posti disponibili secondo le tipologie elencate nel precedente comma 3., sono obbligati a dare apposita informazione alle XX.XX. provinciali a norma dell’art. 5 –comma 1- del CCNL 26-5-1999 sul quadro complessivo delle disponibilità in provincia di tutto il personale docente, educativo ed A.T.A., distinte per cattedra/posto o profilo professionale.
Art. 4 - Domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria Scadenza dei termini - Documentazione
1. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria nei diversi ordini e gradi di scuola vanno presentate dal personale docente, educativo ed A.T.A. entro il 12 luglio 2003. I docenti utilizzeranno gli appositi modelli indicati all’art.10 del presente contratto.
2. Ai fini della valutazione dei titoli trova applicazione l’art. 4 dell’O.M. n. 5 del 16-1-2003. Alle domande deve essere allegata la documentazione, prevista dall’art. 11 del C.C.D.N. sulla mobilità sottoscritto il 15-1-2003, che dà diritto alle precedenze di cui agli artt. 8 e 19 del C.C.D.N. del 20/06/2003, nonché la documentazione finalizzata ad ottenere l’assegnazione provvisoria; è consentita, tuttavia, la presentazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 per le fattispecie ivi previste.
Art. 5 -Criteri e priorità per la costituzione di posti e cattedre e per l’individuazione e l’assegnazione alle scuole dei progetti formativi ed educativi
1. Qualora in contrattazione nazionale dovessero emergere ulteriori criteri di assegnazione di posti nelle singole province possono essere autorizzati a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale progetti finalizzati a specifiche esigenze didattiche e sociali, con particolare riguardo all’inserimento degli alunni stranieri, al recupero della dispersione scolastica e agli alunni in difficoltà di apprendimento, previo confronto con le XX.XX. regionali.
Art. 6 - Modalità e procedure organizzative per l’assegnazione della sede
1. Ai fini dell’assegnazione della sede le parti concordano:
a) che l’U.S.R., ove lo ritenga utile, può disporre, per il tramite dei C.S.A., l’assegnazione della sede di servizio, sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, con procedura informatica o manuale sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie.
b) che il personale docente, educativo ed A.T.A. interessato alle operazioni di utilizzazione, in assenza di procedure automatizzate, potrà essere convocato tramite comunicazione alla scuola cui è in servizio.
2. Per garantire al personale certezza dei tempi, entro il 15 luglio saranno pubblicati, all’albo dei Centri Servizi Amministrativi e delle sedi distrettuali, i calendari delle operazioni eventualmente disposte per convocazione, compreso in linea di massima il calendario delle supplenze. Una copia dei
calendari va inviata alle scuole, a mezzo comunicazione in rete del Sistema Informativo. Eventuali modifiche, rese necessarie da esigenze oggettive, saranno rese note con le stesse procedure almeno due giorni prima delle convocazioni cui si riferiscono.
3. Eventuali nuove disponibilità di posti o cattedre sopravvenute dopo l’avvio delle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, saranno rese utili per la prima fase successiva di assegnazione di sede, senza rimettere in discussione le analoghe operazioni precedentemente effettuate. Resta salvo, comunque, il diritto al rientro nella scuola di ex titolarità del personale perdente posto o del trasferito in quanto soprannumerario nell’ultimo quinquennio, su dette nuove disponibilità, anche in caso di assegnazione disposta con le operazioni già effettuate in scuola diversa da quella predetta.
PARTE TERZA UTILIZZAZIONI DOCENTI
Capo I - Docenti soprannumerari
Sezione I - Docenti soprannumerari con riferimento all'anno scolastico delle utilizzazioni Art. 7 - Individuazione dei soprannumerari nella scuola o istituto
1. La situazione di soprannumero in una scuola o in un istituto ai fini delle utilizzazioni, si determina quando il numero dei posti -ovvero delle cattedre interne e delle cattedre orario esterne, nel caso di istituti di istruzione secondaria e artistica- esistente nell'organico, determinato secondo le disposizioni che precedono, è inferiore al numero dei docenti titolari. L’individuazione del docente soprannumerario viene effettuata solo quando la contrazione di ore rispetto all’orario risulta superiore ad un quinto.
2. La posizione di soprannumero va individuata, nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado nell'ambito delle scuole e degli istituti medesimi, con riferimento alle classi di concorso, e, relativamente ai posti di sostegno, per ciascuna tipologia di posto e, nella scuola superiore, anche per area disciplinare.
3. L'individuazione dei docenti da utilizzare deve essere effettuata secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli 8 e 9. Qualora nella scuola di titolarità si rendano disponibili in qualsiasi momento delle operazioni, cattedre o posti della medesima tipologia, di sostegno o di altra attività previste nelle disponibilità iniziali, i docenti individuati come soprannumerari, a domanda sono riassorbiti nell'organico della scuola.
4. Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria, nel caso in cui funzionino corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato distinto ai fini dei trasferimenti da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero è individuata con riferimento specifico all'organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è determinata nei corsi diurni ovvero con riferimento all'organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è determinata nei corsi serali.
5. Per gli istituti di istruzione secondaria nel caso di contrazione di ore che comporti la trasformazione del posto da cattedra interna a posto-orario esterno, la individuazione del docente da assegnare al predetto posto-orario esterno deve avvenire sulla base di graduatorie formulate ai sensi del successivo art. 9. Il docente che viene assegnato su cattedra orario esterna permane su tale tipo di cattedra anche negli anni scolastici successivi, fino a quando non si venga a determinare la disponibilità di una cattedra interna nell'ambito della scuola.
Art. 8 - Concorrenza tra più insegnanti nella stessa scuola
1. Nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto l'individuazione dell'insegnante da utilizzare è effettuata nel seguente ordine:
a) docenti, titolari nella scuola, entrati a far parte dell'organico della scuola medesima -sia per trasferimento o passaggio, sia per assegnazione definitiva di sede o nuova nomina- con decorrenza dall'anno scolastico nel quale si procede alla utilizzazione. Vi sono inclusi i docenti che, già trasferiti altrove quali soprannumerari, abbiano ottenuto nuovamente, a seguito di successivo trasferimento, la titolarità nella scuola con effetto dal medesimo anno scolastico cui si procede all’utilizzazione. Sono compresi in detta casistica i docenti provenienti da scuole fuse o soppresse a seguito di dimensionamento sull’organico di diritto ed aggregate alla scuola in cui si procede all'individuazione del soprannumero, i quali, già individuati soprannumerari ai sensi dell’art. 26 del CCDN del 15-1-2003 abbiano ottenuto nuovamente, a seguito di successivo trasferimento, la titolarità nella medesima scuola con effetto dallo stesso anno scolastico;
b) docenti, titolari nella scuola, entrati a far parte dell'organico della scuola medesima nell'anno o negli anni scolastici precedenti quello nel quale si procede alla utilizzazione.
2. Pertanto, ai fini dell’individuazione del personale da utilizzare, il capo d'istituto è tenuto a procedere alla formazione di una graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla precedente lettera a); nel caso in cui il numero dei docenti compresi in tale graduatoria sia inferiore al numero dei docenti da utilizzare perché in soprannumero, il capo d'istituto compilerà una seconda graduatoria comprendente tutti i docenti di cui alla precedente lettera b).
Art. 9 - Compilazione delle graduatorie
1. Il Dirigente scolastico, per la compilazione delle graduatorie finalizzate all’utilizzazione, terrà conto di tutti i punteggi di cui alla tabella di valutazione “ALLEGATO 1” annessa al CCDN del 20 giugno 2003 sulle utilizzazioni. A tal fine deve essere valutato anche l'anno di servizio precedente l'anno scolastico cui si riferiscono le utilizzazioni, ivi compresa la continuità e l'eventuale servizio pre- ruolo riconosciuto o riconoscibile con effetto da tale anno scolastico.
2. Il Dirigente scolastico farà compilare ad ogni docente titolare del posto o della classe di concorso, in cui si determina il soprannumero, la scheda allegata al presente accordo (ALLEGATO A) corredata della documentazione di cui al precedente art. 4 –comma 2-.
3. Le esigenze di famiglia da valutarsi dal capo d'istituto devono essere riferite alle situazioni esistenti alla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono le predette operazioni di utilizzazione e riguardano tutte le voci del Titolo II della tabella di valutazione citata. Ovviamente, per quanto riguarda l'età si fa riferimento al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposta l'utilizzazione.
4. Il capo d'istituto, qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili, ai fini della individuazione dei docenti in soprannumero, procederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.
5. I beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8, punti I, III e IV lett. g), del CCDN del 20-6-2003 non dovranno essere inseriti nelle graduatorie sopra descritte a meno che la contrazione non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie (ad es. soppressione della scuola, ecc.).
6. Le graduatorie compilate dai capi d'istituto per la individuazione degli insegnanti in soprannumero comprensive anche dei punteggi analitici dovranno essere affisse all'albo della scuola, istituto o direzione didattica. Esse possono essere impugnate dagli aventi diritto secondo le disposizioni dell’art. 44 del presente contratto.
Art. 10 - Presentazione domande - Indicazione delle sedi per le utilizzazioni
1. Tenuto conto che, a norma dell’art. 6 –comma 8- del C.C.D.N. 20-6-2003, in caso di contrazione di orario totale o parziale delle cattedre o posti sull’organico fatto, le utilizzazioni in scuola diversa da quella di titolarità, vengono disposte solo a domanda, i capi d'istituto avranno cura di invitare i docenti che in base alle graduatorie di istituto risulteranno in soprannumero e che desiderano essere utilizzati, a presentare la domanda di utilizzazione su gli appositi modelli U1 (Scuola Materna), U2 (Scuola elementare), U3 (Scuola Media) e U4 (Second. II° grado). Gli stessi modelli saranno utilizzati in tutti gli altri casi di utilizzazione previsti dal presente contratto, nonché per la richiesta di assegnazione provvisoria. E’ consentito, tuttavia, in caso di necessità, presentare la domanda in modo non conforme a detti modelli, purché essa contenga tutti gli elementi utili riportati nei modelli stessi.
2. I docenti che non produrranno la predetta domanda saranno utilizzati secondo le modalità previste al precedente art. 6 –comma 1, lett. b)-, oppure d’ufficio.
3. I nominativi dei docenti individuati come soprannumerari, le domande da essi compilate e la eventuale documentazione relativa alle precedenze, saranno trasmessi al Centro Servizi Amministrativi di competenza, al fine dell'inserimento nella graduatoria provinciale.
Sezione II - Docenti trasferiti quali soprannumerari
Art. 11 - Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità o in sedi viciniori
1. Fatta salva l’applicazione della precedenza di cui all’art. 8, punto II, del CCDN del 20-6-2003, qualora nella scuola, o, per gli insegnanti di scuola materna ed elementare, nel circolo da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno scolastico e nei cinque anni scolastici successivi, dopo i trasferimenti ed i passaggi, per qualunque causa, una disponibilità di cattedra o posto orario ovvero di un posto della medesima tipologia, il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne faccia richiesta nell’appostito spazio del modulo- domanda dovrà essere utilizzato in detta scuola o circolo, con precedenza assoluta su tutte le altre operazioni di utilizzazione, anche se non è in soprannumero nella scuola in cui è stato trasferito. Per tale operazione possono essere utilizzati tutti i posti disponibili per le operazioni di cui al presente contratto, ivi compresi quelli assegnati per utilizzazione nell'anno scolastico precedente ai docenti titolari sulla dotazione organica provinciale.
2. Con la medesima precedenza assoluta inoltre il docente potrà chiedere di essere messo a disposizione della scuola, circolo o istituto, da cui è stato trasferito quale soprannumerario, per tutte le attività eventualmente previste nel quadro delle disponibilità di tali scuole e/o istituti, compresi i posti costituiti con raggruppamento di orario o quelli disponibili, nell'anno scolastico, per un periodo non inferiore a 5 mesi.
3. L'utilizzazione prevista nei commi precedenti deve essere disposta in qualunque fase delle operazioni e quindi anche se la disponibilità del posto si determina nel corso delle operazioni successive.
4. In caso di concorrenza fra più docenti trasferiti, nell'ambito del quinquennio, anche in anni diversi, i docenti medesimi vengono graduati in base al punteggio loro spettante come soprannumerari aggiornato alla data di inizio dell'anno scolastico in cui si dispone l'utilizzazione. Hanno comunque la precedenza i docenti di cui all’art. 8, punti I, III e IV del CCDN del 20-6-2003.
5. L'esercizio dei diritti previsti nei commi precedenti è subordinato alla condizione che i docenti abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità. Tale circostanza dovrà pertanto essere attestata dagli interessati, sotto la propria responsabilità, con dichiarazione personale da allegare alla domanda di utilizzazione. In mancanza della dichiarazione, detto requisito, sarà accertato d’ufficio.
6. La circostanza che il docente trasferito quale soprannumerario abbia prestato servizio nel quinquennio, per trasferimento annuale, per assegnazione provvisoria o per utilizzazione, in una scuola o plesso diverso da quello dal quale o al quale è stato trasferito non interrompe la continuità didattica ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, purché il docente abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto, scuola o circolo di precedente titolarità.
7. Qualora la scuola di precedente titolarità sia stata soppressa, per beneficiare delle disposizioni contenute nel presente articolo è sufficiente che l'interessato abbia richiesto nel quinquennio dal trasferimento d'ufficio, successivamente alla soppressione della scuola o plesso di precedente titolarità, il trasferimento ad un'altra scuola della sede (comune) di precedente titolarità, o, in mancanza di altre scuole in tale sede, nel comune più vicino secondo la tabella di viciniorità.
8. Ai fini delle operazioni di utilizzazione relative all'anno scolastico 2003-04 sono da considerare trasferiti nel quinquennio i docenti trasferiti a decorrere dall'A.S. 1998/99 e negli anni scolastici successivi.
Sezione III - Docenti soprannumerari
Art. 12 - Formazione delle graduatorie provinciali - Utilizzazioni
1. Per ciascuna tipologia di posto o per ciascuna classe di concorso si compila un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti, con gli stessi punteggi già attribuiti dai capi di istituto, tutti i docenti titolari di organico sede nella provincia dichiarati soprannumerari. La suddetta graduatoria deve essere affissa all'albo dell'ufficio scolastico provinciale.
2. In tale graduatoria saranno compresi anche gli insegnanti, trasferiti quali soprannumerari dall'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e nei cinque anni scolastici precedenti, i quali chiedano l'utilizzazione, oltre che nella scuola da cui sono stati trasferiti, anche nelle altre scuole della sede (comune) di precedente titolarità e, in subordine, in sedi più vicine ad essa.
3. Ai sensi dell’art. 3 –comma 2- del CCDN del 20-6-2003 i docenti non in situazione di soprannumero, ma appartenenti a posti o classi di concorso con esuberi, hanno diritto ad essere utilizzati, nel limite dell’esubero, in posti o classi di concorso diversi da quelli di titolarità in base all’abilitazione, al titolo di studio o di specializzazione cui sono in possesso.
4. Al fine di rendere disponibili posti o cattedre per le operazioni di cui al successivo art. 28 l’utilizzazione prevista al precedente comma, deve essere disposta con precedenza rispetto alle operazioni medesime dei posti o classi di concorso di appartenenza.
5. Gli insegnanti di tutti gli ordini e gradi di scuola eventualmente in esubero rispetto all’organico di diritto ai sensi dell’art. 6 –comma 8- del CCDN 20-6-2003, sono utilizzati nelle attività previste nel medesimo comma 8 ed all’art. 3 -comma 3- del presente CCDR, nell’ambito dello stesso circolo/scuola/istituto di titolaritàfatto salvo l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
6. Resta salva la possibilità di richiedere l’utilizzazione, a domanda, in altro circolo, scuola o istituto per coloro che sono stati individuati in soprannumero sull’organico di fatto o trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata nel quinquennio precedente o con effetto dall’A.S. cui si procede all’utilizzazione, ivi compresi i docenti ex titolari DOP.
Capo II - Docenti titolari di posti della Dotazione Organica Provinciale Art. 13 - Formazione delle graduatorie provinciali DOP e DOS
1. Le graduatorie provinciali, di tutti i docenti della scuola secondaria facenti parte della dotazione organica provinciale, ivi compresi quelli assegnati in soprannumero rispetto al numero di posti della dotazione medesima, nei confronti dei quali occorre adottare all'inizio dell'anno scolastico un nuovo provvedimento di utilizzazione, sono costituite secondo le modalità che seguono.
2. Separatamente per ciascuna classe di concorso viene compilata un’unica graduatoria che comprende, indistintamente, i docenti già titolari delle dotazioni organiche provinciali, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento anche d’ufficio, il passaggio di cattedra o di ruolo sulla dotazione organica provinciale, a decorrere dall'anno scolastico in cui si procede all'utilizzazione.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria, sia i docenti già facenti parte della Dotazione Organica Provinciale, sia quelli neo-trasferiti sulla DOP, nonché, quelli della Dotazione Organica Sostegno, verranno graduati, ai sensi dell’art. 29, lett. B) –comma18- del Contratto Nazionale Decentrato del 15- 1-2003, in base al punteggio previsto nella Tabella di valutazione “ALLEGATO 1” al CCDN del 20-6- 2003, al Titolo I: lettere A), A1), B) e B2), al Titolo II: lettere B) e C) ed al Titolo III di detta Tabella. Con gli stessi criteri, sarà formulata a parte analoga graduatoria dei docenti eventualmente in soprannumero sulla DOP. Per entrambe le categorie il punteggio da attribuire comprenderà i titoli maturati nell’A.S. precedente quello di utilizzazione.
4. Non sono interessati all'inserimento nelle suddette graduatorie o, qualora inseriti, non possono essere riutilizzati i docenti di D.O.P. che nell'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni, hanno ottenuto la proroga d’ufficio del trasferimento annuale su una cattedra o un posto di organico sede ai sensi dell’art. 2 del CCDN del 26-6-2003.
5. Le suddette graduatorie devono essere affisse all'albo dei C.S.A. e trasmesse alle scuole a mezzo della rete informatica, distinte per grado di scuola.
Art. 14 - Presentazione della domanda di utilizzazione o di conferma Indicazione delle sedi
1. Ai fini dell'utilizzazione, i docenti titolari di D.O.P. e D.O.S. dovranno inviare ai Responsabili dei C.S.A., entro la data prevista per le utilizzazioni dall’art. 4 del presente accordo, una istanza secondo il modello di cui al precedente art. 10, nella quale indicheranno le scuole e le sedi cui desiderano essere assegnati.
2. Il predetto termine vale anche per la presentazione della domanda di conferma dell’utilizzazione da parte dei docenti già titolari di posti di dotazione organica provinciale che ritrovino la disponibilità del posto nella scuola di precedente utilizzazione.
3. In mancanza dell’istanza di utilizzazione o di conferma, l'utilizzazione sarà disposta secondo le modalità previste dell’art. 6 -comma 1, lett. b)- del presente contratto, ovvero d’ufficio.
Capo III Proroga trasferimenti annuali
Art. 15 – Rinuncia trasferimento annuale - Presentazione domande
1. Ai sensi dell’art. 2 del CCDN del 29-5-2002, per i docenti che hanno ottenuto il trasferimento annuale per l’anno scolastico 1999/2000, già confermato per l’A.S. 2002/03, viene disposta la proroga d’ufficio di detto trasferimento per l’anno scolastico 2003/04.
2. I docenti interessati alla rinuncia a detta proroga, devono presentare apposita domanda entro i termini previsti dall’art. 4 del presente contratto. A coloro che rinunciano alla proroga del trasferimento annuale è consentito presentare la domanda di assegnazione provvisoria ai sensi del presente contratto.
Capo IV - Particolari categorie di docenti
Art. 16 - Insegnanti specialisti di lingua straniera nelle scuole elementari
1. I docenti elementari che abbiano titolo all’insegnamento di lingua straniera, titolati su posto comune, possono chiedere di essere utilizzati nell’ambito del circolo di titolarità o in altri circoli come “specialisti”. A tal fine i docenti interessati sono tenuti a produrre la richiesta di utilizzazione su detti posti al Responsabile del C.S.A., entro la data prevista al precedente art. 4.
2. Le utilizzazioni in Circoli diversi da quello di titolarità, sono disposte sulla base di graduatorie definite con l'assegnazione del punteggio previsto al Titolo I -Anzianità di servizio- della tabella “ALLEGATO 1” al CCDN del 20-6-2003, dando precedenza ai docenti già utilizzati nell’A.S. precedente sugli stessi posti.
Art. 17 - Utilizzazioni docenti nelle attività ex art. 5 legge n. 426/88 - Titoli di accesso
1. I docenti titolari o in servizio nelle scuole che siano autorizzate ad attivare le attività previste dall’art. 5 della legge n. 426/88, possono essere utilizzati, a domanda, su tali progetti compresi nel quadro delle complessive disponibilità, con precedenza rispetto alle operazioni di cui al presente contratto. Tale assegnazione può avvenire per l'intero orario di cattedra, ovvero anche per parte di esso a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra.
2. Nei limiti percentuali previsti dall’art. 3 -comma 4- del presente contratto, in rapporto alla consistenza del soprannumero, i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, possono essere utilizzati per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e dei servizi di orientamento scolastico, mentre quelli della scuola elementare e media, per le attività di operatore tecnologico e psicopedagogico. I docenti della scuola materna possono essere utilizzati per le attività di operatore psicopedagogico.
4. Ai fini dell’utilizzazione nelle predette attività o progetti, i docenti debbono presentare domanda di utilizzazione ai Responsabili dei C.S.A. entro la data prevista dal precedente art. 4, per il tramite del capo d'istituto, precisando, oltre alla sede di titolarità, il tipo di attività prescelta, la sede o le sedi di preferenza, i titoli culturali e professionali posseduti di cui alla tabella “ALLEGATO C” al presente contratto e quelli di accesso previsti al successivo comma 6.
5. Per l’assegnazione alle sedi richieste si applicano le precedenze di cui all’art. 8 del CCDN del 20 giugno 2002.
6. Per ogni tipo di attività viene formulata una graduatoria provinciale. L'accesso alle graduatorie per coordinatori dei servizi di orientamento scolastico e per coordinatori dei servizi di biblioteca è consentito a coloro che sono in possesso di diploma di laurea.
7. Nella graduatoria relativa alla figura dell'operatore psicopedagogico possono essere inclusi solo coloro che sono in possesso della laurea in psicologia, pedagogia, filosofia ad indirizzo psicopedagogico e sociologia ad indirizzo psicopedagogico ovvero coloro che, essendo laureati in qualsivoglia disciplina, sono in possesso del diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari ad indirizzo psicopedagogico. Le predette graduatorie, nonché quella relativa alla figura di operatore tecnologico, saranno formulate sulla base dei punteggi spettanti ai sensi della tabella di valutazione di cui al comma 4.
Art. 18- Articolazione delle utilizzazioni degli insegnanti tecnico-pratici
1. Ferma restando l’utilizzazione ai sensi dell’art. 3 –commi 8, 9 e 10- del CCDN del 20-6-2003, qualora le unità di personale I.T.P., distinte per classe di concorso, siano superiori alle disponibilità di cattedre, ai fini dell’utilizzazione di docenti ancora in soprannumero, si terrà conto, delle disponibilità costituite su progetti ai sensi del predetto comma 9.
2. L’utilizzazione del personale appartenente alle graduatorie con esubero, compresi i titolari, avverrà nelle suddette attività prioritariamente a domanda.
3. Il personale I.T.P. rimasto ulteriormente in esubero, dopo le operazioni disposte a domanda e fatta salva l’eventuale quota di messa a disposizione per le supplenze brevi, potrà essere utilizzato, anche d’ufficio, limitatamente alle attività individuate nel ruolo di appartenenza.
4. Per l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici nella stessa o in altra classe di concorso, o in altro ruolo, valgono le disposizioni del presente contratto attinenti a tutto il personale, oltre quelle di cui al richiamato art. 3 –commi 7, 8, 9, e 10- del CCDN del 20-6-2003.
5. Gli insegnanti tecnico-pratici individuati quali soprannumerari o appartenenti a ruoli con soprannumero potranno essere utilizzati altresì, a domanda, purché in possesso di titoli ritenuti idonei, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi inclusi i laboratori attivati con la sperimentazione dell'introduzione dell'informatica nei programmi di matematica e fisica della scuola secondaria superiore.
6. In applicazione del comma 8 dell'art. 3 del CCDN sopra citato, gli I.T.P. utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità, possono essere confermati, a domanda nella provincia in cui sono stati utilizzati.
7. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli ex assistenti di cattedra transitati nei ruoli degli I.T.P. a norma dell’art. 8 –comma 3- della legge n. 124/99 sono utilizzati secondo i criteri indicati all’art. 3 –comma 10- del CCDN del 20-6-2003. Detti insegnanti, in possesso dei titoli di accesso possono essere utilizzati, a domanda, su posti o cattedre disponibili dopo l’utilizzazione dei docenti titolari su detti posti o cattedre. In attesa dell’inquadramento nelle classi di concorso in funzione dei titoli posseduti, essi continuano a svolgere le funzioni già previste dall’ordinamento vigente alla data del 25-5-1999 (entrata in vigore della L. n. 124/99), così come sancito dall’art. 10 del D.M. n. 184/1999.
8. In particolare i predetti insegnanti, in attesa del suddetto inquadramento, fanno parte, come in passato, dei consigli di classe ai sensi dell’art. 5 –comma 4- del D. L.vo n. 297/94 con voto consultivo ai fini delle valutazioni periodiche e sono utilizzati limitatamente agli insegnamenti di materie tecniche e
scientifiche degli istituti tecnici e dei licei scientifici. Essi, conseguentemente, devono essere utilizzati in attività didattiche di laboratorio compatibili con i titoli posseduti, anche in compresenza ed ausilio ai soli docenti di materie tecniche e scientifiche, nel rispetto della C.M. n. 28 del 3-2-2000.
9. Dopo aver coperto tutti i posti vacanti o disponibili, qualora permangono situazioni di soprannumero gli insegnanti tecnico- pratici possono essere utilizzati, previa delibera del collegio dei docenti :
a) nelle attività di laboratorio al fine di consentire un più proficuo utilizzo delle attrezzature anche con articolazione flessibile della classe;
b) nella realizzazione di attività deliberate dal collegio dei docenti a norma degli artt. 24 e 25 del CCNL sottoscritto il 26-5-1999;
c) nello svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche deliberate dal collegio dei docenti e connesse con la realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture.
Capo V - Docenti appartenenti a ruoli con situazioni di esubero
Art. 19- Presentazione delle domande di utilizzazione di docenti appartenenti a ruoli con esubero
1. Il personale che appartiene a ruolo con soprannumero, può presentare domanda di utilizzazione, nel limiti del riassorbimento del relativo soprannumero:
a) se docente di scuola materna purché in possesso di diploma di istituto magistrale, in posti di insegnamento di scuola elementare. Può altresì chiedere, se fornito del prescritto titolo di studio e sempre nei limiti del riassorbimento del soprannumero, nelle scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituto d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto;
b) se docente di scuola elementare in posti di insegnamento delle scuole materne, delle scuole medie e degli istituti superiori, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il titolo di studio posseduto;
c) se docente delle scuole medie e degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in scuole dello stesso o di altro ordine e grado in cattedre corrispondenti a classi di concorso per le quali sia provvisto dell’abilitazione e, in subordine, del prescritto titolo di studio. Può altresì presentare domanda di utilizzazione, alle medesime condizioni, su posti della scuola elementare e materna.
2. I docenti appartenenti a ruoli, ovvero a classi di concorso, ove sussistono situazioni di soprannumero possono presentare domanda di utilizzazione anche in una provincia diversa da quella di titolarità, per gli insegnamenti di cui sono titolari ovvero per altri ordini e gradi di scuola e per altri classi di concorso. Nella domanda di utilizzazione, che dovrà essere inviata in copia anche al Responsabile del C.S.A. della sede di titolarità, il docente dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità di appartenere al ruolo con situazione di soprannumero.
3. Il termine per la presentazione delle domande di utilizzazione, previste ai precedenti commi, sia nell'ambito della provincia di titolarità che per altra provincia, anche per i posti di sostegno, è fissato dall’art. 4 del presente contratto, per i docenti appartenenti a qualunque ordine e grado di scuola.
Art. 20 - Compilazione delle graduatorie
1. L'utilizzazione avviene sulla base di graduatorie. Per i posti di insegnamento e le classi di concorso per i quali è richiesto il titolo di abilitazione sono compilate due distinte graduatorie, una per i docenti abilitati e l'altra quelli sforniti del titolo di abilitazione. Le graduatorie sono definite sulla base dei titoli
posseduti di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda, con esclusione delle esigenze di famiglia.
2. Per le utilizzazioni nelle scuole secondarie di I° e II° grado, ove in sede di mobilità professionale sono previsti con precedenza i passaggi sia di cattedra che di ruolo, allo scopo di finalizzare specificatamente le utilizzazioni a tali passaggi, nell'ambito di ciascuna delle graduatorie previste al precedente comma i docenti provenienti dallo stesso ruolo (docenti laureati ovvero docenti diplomati) e da scuole dello stesso grado precederanno, a prescindere dal punteggio loro attribuito, quelli provenienti da altro ruolo o da scuole di grado diverso.
Art. 21 - Criteri per l'utilizzazione dei docenti appartenenti a ruoli con esubero
1. Le operazioni di utilizzazione a domanda dei docenti titolari nella provincia in altra classe di concorso ovvero in altro ruolo, saranno disposte prima di procedere alle operazioni di utilizzazione, relative ai ruoli e alle classi di concorso di cui sono titolari i docenti che hanno chiesto l'utilizzazione.
2. Qualora dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione a domanda persistano ancora situazioni di esubero del personale da utilizzare rispetto al numero dei posti disponibili, le utilizzazioni in questione saranno disposte anche d'ufficio nei soli confronti dei docenti individuati come soprannumerari, che non sia stato possibile utilizzare nel ruolo o nella classe di concorso di titolarità.
3. Le utilizzazioni d'ufficio degli insegnanti elementari eventualmente in esubero sull’organico provinciale, in possesso dell’abilitazione o del titolo di studio prescritto, potranno essere disposte solo in scuole e istituti di istruzione secondaria di I e II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Parimenti solo nell'ambito della scuola secondaria e artistica potranno essere disposte le utilizzazioni d'ufficio dei docenti delle predette scuole secondarie ed artistiche. Entro tale ambito le utilizzazioni d'ufficio potranno essere disposte anche per scuole di grado inferiore.
4. Le utilizzazioni d'ufficio saranno disposte secondo lo stesso ordine indicato per le utilizzazioni a domanda. Le utilizzazioni d'ufficio dei docenti sforniti del titolo di abilitazione saranno disposte tenendo presente le preferenze espresse dagli interessati tra gli insegnamenti per i quali sono in possesso del titolo di studio prescritto.
Capo VI - Precedenze a favore di particolari categorie Art. 22 - Categorie e documentazione
1. Le operazioni sono attuate tenendo conto delle precedenze previste all’art.8 del CCDN del 20 giugno 2003. I docenti che chiedono di fruire di dette precedenze devono allegare la documentazione prevista dall’art. 11 del C.C.D.N. sulla mobilità del 15-1-2003.
2. Le situazioni che danno titolo alle precedenze previste nel presente articolo devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, ad eccezione dello stato di lavoratrice madre con prole di età inferiore ad un anno; per fruire di tale precedenza, infatti, è necessario che tale situazione sussista alla data di inizio dell'anno scolastico di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
3. Al fine del riconoscimento del diritto di precedenza quale lavoratice madre, qualora alla data di scadenza per la presentazione della domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria il parto non sia ancora avvenuto, l'interessata dovrà allegare alla domanda certificazione medica, rilasciata dalla
A.S.L. di appartenenza, contenente l'indicazione della data presunta del parto ed inviare successivamente la certificazione attestante la nascita del figlio che sia ovviamente avvenuta in data
antecedente all'inizio dell'anno scolastico di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Quanto sopra disposto vale anche in caso di adozione, affidamento preadottivo o affidamento, sempre che il relativo provvedimento venga adottato prima dell'inizio dell'anno scolastico e che a tale data il figlio abbia età inferiore ad un anno.
4. In caso di concorrenza fra più docenti aventi titolo alla medesima precedenza, essa sarà determinata dal punteggio e, a parità di punteggio, dalla maggiore età.
Art. 23- Ordine delle operazioni – Norme comuni
1. Le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria dei docenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, sono disposte secondo la sequenza operativa prevista all’art. 9 del CCDN sottoscritto il 20-6-2003 e dettagliatamente indicata nell’ALLEGATO 3 di detto contratto.
2. Tenuto conto di quanto sancito dal predetto art. 9, nel disporre le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, i Responsabili dei C.S.A. si atterranno ai seguenti principi generali:
− l’utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto comune o classe di concorso non perdenti posto ed in possesso del titolo di specializzazione di sostegno, può essere disposta solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2003/2004.
l’utilizzazione ed assegnazione provvisoria da altra provincia, su posti comuni e di sostegno, può essere disposta, solo sui posti residuati dopo aver accantonato le disponibilità destinate alle nomine a tempo indeterminato secondo il contingente disposto per ogni singola provincia dal MIUR per l’A.S.2003/04.
− l’utilizzazione dei docenti della scuola secondaria di 2° grado titolari su D.O.S., in caso di contrazione di posti dell’Area di appartenenza nell’istituto ove il docente è stato assegnato l’A.S. precedente, può essere disposta, a domanda, anche su tipologia di posto (vista, psicofisico, udito) di Area diversa, rispetto a quella cui fa capo la classe di concorso di titolarità dopo aver disposto le utilizzazioni nell’ambito della stessa area.
− l’utilizzazione sul sostegno e quelle relative ai posti di scuola speciale, di classi differenziali o di istruzione elementare presso gli istituti penali minorili, nonché ai posti ad indirizzo didattico differenziato, sono disposte solo nei confronti di docenti in possesso dei relativi titoli di specializzazione;
− l'utilizzazione d'ufficio su sostegno del docente soprannumerario titolare di posto comune, può essere disposta solo se il possesso, da parte del docente da utilizzare, del titolo di specializzazione risulti agli atti dell'Ufficio che deve disporre il provvedimento;
solo i posti di sostegno, rimasti ancora disponibili dopo le operazioni sul sostegno previste dal precedente comma 1 e dopo aver detratto il numero di posti corrispondenti ai docenti non di ruolo specializzati presenti nelle graduatorie permanenti di cui al D.M. n. 146/2000, possono essere destinati alle utilizzazioni dei docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non specializzati titolari su posti comuni.
3. Le utilizzazioni, disposte ai sensi del precedente comma 2, non interrompono la continuità del servizio.
Capo VIII - Messa a disposizione delle scuole, dei circoli, degli istituti - Impiego del personale Art. 24- Personale interessato
1. Sulla base del quadro delle disponibilità di cui all'art. 3, in presenza di un numero di docenti da
utilizzare superiore alle complessive esigenze, tale quadro, come stabilito dallo stesso articolo, è completato, con provvedimenti relativi alla messa a disposizione delle scuole, dei circoli o degli istituti, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, per attività inerenti al funzionamento di organi collegiali, nonché per le seguenti attività:
- realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli insuccessi formativi e delle devianze minorili, tenuto conto delle situazioni di disagio economico e socioculturali;
- diffusione dei processi di innovazione didattica e di sperimentazione dei nuovi ordinamenti e strutture curriculari;
- supporto per la progettazione educativa, valutazione dei processi formativi e di orientamento scolastico e professionale;
- coordinamento organizzativo-didattico di scuole aggregate ad istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo;
2. I provvedimenti di messa a disposizione riguardano anche i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, per i quali ricorrano le condizioni previste dalla legge n. 100/87 e dall’art. 8, punto V, del CCDN del 29-5-2002 e che abbiano chiesto e non ottenuto l'assegnazione provvisoria nella sede (comune) di servizio del coniuge per mancanza di posti disponibili. La messa a disposizione è disposta solo nella predetta sede di servizio del coniuge, anche per le attività previste dal predetto comma 1 e, qualora ne abbiano titolo, per quelle previste dall'art. 5 della legge n. 426/88, se presenti nel quadro complessivo delle disponibilità, ovvero qualora il trasferimento d'autorità del coniuge intervenga dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria o dopo l'inizio dell'anno scolastico.
Art. 25 – Provvedimento di messa a disposizione
1. Il provvedimento di messa a disposizione, adottato dal Responsabile del C.S.A., nell'ambito del piano delle disponibilità di cui all'art. 3, deve indicare la scuola dalla quale il docente amministrativamente dipende. Per il personale della scuola materna ed elementare sarà indicata la scuola ove ha sede la direzione del circolo o dell’istituto comprensivo presso il quale il docente è messo a disposizione.
2. In tutti gli ordini e gradi di scuola, nei confronti dei docenti messi a disposizione, il dirigente contratterà con la RSU della scuola, all’inizio dell’anno scolastico, i criteri di organizzazione dell’orario di servizio.
3. L'utilizzazione dei predetti docenti avverrà, per le esigenze indicate precedente art. 25, prioritariamente nell'ambito della scuola o, per la scuola materna ed elementare, nell’ambito del Circolo didattico o Istituto comprensivo di appartenenza, purché la distanza tra i singoli plessi di utilizzo risponda al criterio della facile raggiungibilità con riferimento all'uso dei mezzi pubblici.
4. I suddetti docenti sono utilizzati nella scuola/circolo da cui amministrativamente dipendono per le sostituzioni dei docenti titolari della stessa tipologia di posto o della stessa classe di concorso ovvero di classe di concorso per la quale sono in possesso del titolo di abilitazione. Parimenti sono utilizzati sui posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, qualora la supplenza dovesse essere conferita a personale non di ruolo sprovvisto di titolo.
5. I docenti titolari su D.O.P., ai sensi dell'art. 455, comma 12, del D.L.vo 297/94, non possono essere spostati dalla sede di assegnazione dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni.
Art. 26 Revoca della messa a disposizione
1. Premesso che a norma dell'art. 461 del D.L.vo n. 297/94, non si dà luogo a spostamenti di
personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, qualora dopo la conclusione di tutte le operazioni dovessero rendersi disponibili posti o cattedre di cui all'art. 3, per la copertura dei posti medesimi viene utilizzato il personale, non titolare di posti D.O.P., messo a disposizione previa revoca della messa a disposizione stessa.
2. Tale provvedimento sarà adottato in ordine di priorità nei confronti:
a) del personale già a disposizione della scuola/circolo/istituto dove si è verificata la nuova disponibilità;
b) del personale messo a disposizione di scuole/circoli/istituti dello stesso ambito distrettuale di utilizzo;
c) del personale messo a disposizione in altro ambito territoriale, su richiesta del medesimo.
Capo IX - Assegnazioni provvisorie - Scambio di posto fra coniugi Art. 27- Assegnazioni provvisorie dei docenti di ogni ordine e grado
1. Per l’assegnazione provvisoria dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado valgono le norme contenute all’art. 7 del CCDN del 20-6-2003. La relativa domanda deve essere presentata entro il termine indicato al precedente art. 4.
2. L'assegnazione provvisoria, per i motivi contemplati dall'art. 475 del D.L.vo n. 297/94 e dal citato art. 7, può essere richiesta dai predetti docenti per sedi di una sola provincia anche diversa da quella di titolarità, per un numero massimo di sedi pari a quello previsto per i trasferimenti.
3. Ai docenti che hanno ottenuto la sede definitiva di titolarità con il trasferimento d’ufficio o a seguito dell’assegnazione della stessa sede sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento è consentito chiedere l'assegnazione provvisoria, prescindendo dai motivi di cui al precedente comma 2, a norma dell'art. 475, comma 5 ultimo periodo, del D.L.vo 297/94.
4. I docenti che non hanno rinunciato alla proroga al trasferimento annuale ai sensi del precedente art. 15 non possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria.
5. Gli aspiranti alla assegnazione provvisoria sono tenuti a produrre i documenti comprovanti i titoli giustificativi della richiesta di assegnazione in carta semplice secondo quanto indicato all’art. 4 –comma 2- del presente contratto.
6. In base al disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n. 100/87 e dell'art. 10, comma 2, del decreto- legge n. 325/87, convertito con modificazioni nella legge n. 402/87, i coniugi conviventi, rispettivamente, del personale militare e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza hanno titolo, all'atto del trasferimento del coniuge -qualora il coniuge venga trasferito d'autorità- nell'ambito di ciascuna delle fasi di operazione di assegnazione provvisoria (rispettivamente nell'ambito della provincia o da fuori provincia) alla precedenza sugli altri aspiranti, subordinatamente alle categorie di cui ai punti I, III e IV dell’art. 8 del CCDN del 20-6-2003. Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno indicare nella domanda di assegnazione provvisoria come prima preferenza una scuola/istituto o il comune ove il coniuge è stato traferito d’autorità ed allegare alla domanda medesima una dichiarazione dell'Ufficio ove presta servizio il coniuge, dal quale risulti che il medesimo è stato trasferito nella nuova sede d’autorità, indipendentemente dal periodo di permanenza trascorso nella precedente sede di servizio.
7. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito della sede (comune) di titolarità.
8. Qualora l'assegnazione provvisoria sia richiesta per provincia diversa da quella della sede di titolarità, l'interessato deve presentare la domanda al Responsabile del Centro Servizi Amministrativi della provincia cui ricadono le sedi richieste ed inviare, entro i termini di scadenza, copia della domanda stessa al Responsabile del C.S.A. della provincia di appartenenza.
9. Il personale docente può chiedere l'assegnazione provvisoria per altra classe di concorso, in alternativa a quella di titolarità, per la quale sia in possesso dell’abilitazione.
Art. 28- Scambio di posto fra coniugi
1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, ambedue docenti di scuola materna o di scuola elementare assegnati a posti della stessa tipologia. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune e, comunque, entro il 31 luglio.
2. Parimenti può procedersi in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi, o conviventi di fatto, di scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado entrambi assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
3. Le domande, documentate, dovranno essere presentate al Responsabile del Centro Servizi Amministrativi entro la data indicata all’art. 4 del presente contratto.
4. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province le domande dovranno essere presentate, entro la medesima data, ad entrambi i Responsabili del Centri Servizi Amministrativi interessati che le esamineranno di concerto.
5. Lo scambio di sede tra coniugi è considerato alla stessa stregua dell’assegnazione provvisoria sia ai fini dell’interruzione della continuità dei servizio, che dell’assegnazione dei docenti ai plessi o scuole dei circoli/istituti che attuano l’organico funzionale.
Capo X – Docenti titolari di organico funzionale
Art. 29 - Assegnazioni ai plessi, scuole o sedi associate degli insegnanti titolari, utilizzati o assegnati all’organico funzionale
1. Nel caso in cui il contratto d’istituto previsto dall’art. 3 –comma1, lett.e)- del CCNL del 15-3-2001, i cui criteri non possono essere in contrasto con le norme previste nell’art. 5 del CCDN del 20 giugno 2003, non sia stato sottoscritto, per l’assegnazione del personale docente ai plessi si applicano le disposizioni previste ai commi successivi.
2. All’inizio di ciascun anno scolastico, entro il 10 settembre, il capo d’istituto deve acquisire agli atti le domande, dei docenti titolari o assegnati sull’organico funzionale, intese ad ottenere l’assegnazione ad uno dei plessi o scuole appartenenti al circolo o istituto comprensivo, ivi compreso il plesso sede di circolo o istituto. Nelle predette domande di assegnazione, i docenti devono indicare, in stretto ordine di preferenza, tutti i plessi o scuole ricadenti nel circolo/istituto e richiedere, ove ne abbiano diritto, l’applicazione delle precedenze previste ai successivi commi 4 e 5.
3. Per l’assegnazione annuale ai plessi o scuole, si applicano le norme previste dall’art. 5 del CCDN sottoscritto il 20-6-2003 e dal presente articolo, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) In caso di disponibilità di posti nel singolo plesso o scuola pari al numero dei richiedenti, ai posti medesimi vengono assegnati i docenti che ne hanno fatto richiesta;
b) Nella ipotesi di aspiranti in numero maggiore rispetto ai posti destinati al singolo plesso o scuola le assegnazioni degli aventi diritto sono disposte dal Dirigente scolastico sulla base di apposita graduatoria formulata secondo la tabella di valutazione “ALLEGATO 1” annessa al citato Contratto Decentrato Nazionale del 20-6-2003. Verranno, quindi, assegnati ai singoli plessi o scuole, secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda, i docenti con punteggio più alto, salva l’applicazione della precedenza assoluta di cui al successivo comma 4. e le precedenze indicate al comma 5. I docenti che non hanno la titolarità nel circolo o istituto dell’organico funzionale, sono collocati in coda alla predetta graduatoria.
4. L’assegnazione viene disposta con precedenza a favore dei docenti già titolari del circolo o istituto comprensivo, rispetto a quelli che entrano a far parte dell’organico funzionale dall’inizio dell’anno scolastico. Tra i medesimi docenti già titolari, su richiesta degli interessati, l’assegnazione al singolo plesso o scuola viene disposta con precedenza assoluta, nei confronti di coloro che vi risultavano in servizio nell’anno scolastico immediatamente precedente.
I docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dal 1° settembre, sono graduati, nell’ordine, secondo le seguenti distinte fasi di movimento in base alle quali sono stati destinati al circolo/istituto ed al punteggio provinciale riportato da ciascun interessato nell’ambito di ciascuna fase:
1) per trasferimento; 2) per utilizzazione; 3) per assegnazione provvisoria; 4) per nuova nomina a tempo indeterminato; 5) per nomina a tempo determinato.
5. Le categorie di personale indicate all’art. 8, punti I, III e IV del CCDN del 20-6-2003 saranno inserite nella graduatoria di cui alla lettera b) del predente comma 3., tra i docenti già titolari, ovvero tra i nuovi entrati a far parte dell’organico, nell’ambito della fase cui ciascuno appartiene, con il riconoscimento delle precedenze previste nel medesimo art. 8, dopo coloro che hanno diritto alla precedenza assoluta di cui al precedente comma 4.
PARTE QUARTA UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE EDUCATIVO
Art. 30 - Adempimenti del capo di istituto
1. Nelle istituzioni educative, qualora il numero dei posti di personale educativo sia inferiore al numero degli istitutori ivi titolari, il Capo di istituto procede alla compilazione di una graduatoria del personale educativo da individuare come soprannumerario.
2. La predetta graduatoria è compilata tenendo conto di tutti i punteggi di cui alla tabella di valutazione ”ALLEGATO 1” alla CCDN del 20-6-2003.
Art. 31 - Adempimenti dei Centri Servizi Amministrativi
1. Il Responsabile dei Centri Servizi Amministrativi compilerà, nell'ambito provinciale, distinte graduatorie nelle quali è inserito il personale dichiarato soprannumerario, secondo il ruolo di appartenenza (ruolo degli istitutori e ruolo delle istitutrici) e tenendo conto di quanto previsto all’art. 4ter del D.L. n. 255/2001 convertito nella legge n. 333/2001.
2. Ai fini dell'utilizzo presso altre istituzioni educative o, per il personale fornito del titolo di specializzazione, su posti di sostegno della scuola elementare, media e superiore, ovvero su posti e
cattedre, il personale interessato verrà invitato ad esprimere le preferenze.
Art. 32 - Ordine delle operazioni
1. Al personale educativo delle istituzioni educative si applicano tutte le disposizioni di cui al presente contratto riferite al personale docente, relativamente ai termini di scadenza, alle modalità di individuazione dei soprannumerari, all'ordine delle operazioni nell'ambito delle istituzioni educative medesime ed alle precedenze per particolari categorie.
2. Il personale educativo appartenente a ruoli con situazione di soprannumero fornito dei prescritti titoli culturali, professionali e di specializzazione può produrre domanda per essere utilizzato su posti a cattedre o su posti di sostegno. Tale fase precede tutte le altre operazioni di utilizzazione per la copertura di posti disponibili delle istituzioni educative.
3. Il personale educativo appartenente a ruoli con esubero può, a domanda, essere utilizzato in istituzioni educative in provincia diversa da quella di titolarità.
4. In applicazione dell'art. 10 del CCDN del 20-6-2003, qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinanti dalla semiconvittualità maschile, le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, sono disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e con priorità presso l’istituzione di precedente titolarità del personale educativo da utilizzare.
5. Qualora, dopo la copertura di tutti i posti disponibili e le utilizzazioni a domanda di cui ai commi precedenti permangono situazioni di soprannumero e il personale interessato non abbia richiesto ed ottenuto l'utilizzo in altra provincia, l'utilizzazione viene disposta, ai sensi dell'art. 73 della legge n. 270/82, presso il Centro Servizi Amministrativi per l'attivazione di progetti predisposti dalle singole istituzioni educative per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa.
PARTE QUINTA UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE A.T.A.
Capo I - Adeguamento organici e definizione quadro disponibilità A.T.A. Art. 33 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità
1. Sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione, le parti concordano, ai fini della sistemazione del personale soprannumerario, si determinano i seguenti criteri per la definizione del quadro delle disponibilità:
a) rilevazione dei posti disponibili e/o vacanti di cui alle tabelle annesse al D.M. sugli organici ATA per l’anno scolastico 2003/04, compresi posti i cui titolari sono assenti in quanto distaccati sindacali ovvero per mandato politico o amministrativo, per servizio militare, per comando presso gli IRRE, per utilizzo presso l’U.S.R. e i C.S.A. ai sensi dell'art. 31, comma 6bis del D.L.vo n. 29/93, o per altra causa che comporti l'assenza del titolare presumibilmente fino al termine dell'attività didattica;
b) eventuali quote di posti aggiuntivi sull’organico di diritto nell’ambito delle disponibilità assegnate
dal M.I.U.R. e/o di adeguamento alla situazione di fatto da destinare ad istituzioni scolastiche per risolvere situazioni di difficoltà da parte delle stesse;
c) posti aggiuntivi derivanti dall’assegnazione di una o più unità di personale per effetto della presenza di personale ATA inidoneo, qualora si verifichi l’autorizzazione del MIUR come dal punto 7 dell’intesa del 15.4.2003 tra lo stesso MIUR e le XX.XX..
d) eventuali posti aggiuntivi derivanti dall’adeguamento dell’organico di diritto degli assistenti tecnici, deliberati dalla giunta esecutiva a norma dell’art. 4 del suddetto D.M. sugli organici ATA e approvati dall’Amministrazione,in ragione di una unità per ogni 36 ore settimanali effettive.
e) qualora le unità di personale ATA da utilizzare siano superiori alle disponibilità come sopra definite, l’individuazione di posti viene determinata, in relazione all'esigenza funzionale delle istituzioni scolastiche e tenuto conto dei titoli d’accesso degli interessati, anche sulla base delle richieste delle medesime istituzioni, secondo il seguente ordine:
- alle esigenze amministrative degli Istituti comprensivi;
- alle esigenze amministrative dei Centri Territoriali Permanenti per l’educazione per gli adulti;
- ai progetti relativi alla dispersione scolastica, all'inserimento di alunni portatori di Handicap, all'educazione multiculturale, allo sviluppo delle attività multimediali di cui alla direttiva n. 318/95;
- alle attività integrative di cui alla direttiva n.133/96;
- alle esigenze dei laboratori, officine o reparti di lavorazione proposte dalle giunte esecutive delle istituzioni scolastiche non soddisfatte con la definizione di posti di organico in quanto inferiori ai parametri orari stabiliti provincialmente.
Art. 34- Scadenze e procedure
1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti, verrà pubblicato all'albo dei Centri Servizi Amministrativi e delle sedi distrettuali il quadro complessivo delle disponibilità di cui al precedente art. 34 e sarà convocato un incontro tra le parti per concertare l’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto.
2. Le parti concordano che il personale interessato alle operazioni di utilizzazione sarà convocato tramite comunicazione alla scuola oppure la sede di servizio sarà assegnata sulla base delle preferenze espresse dagli interessati.
3. Per garantire al personale interessato certezza dei tempi, non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dei movimenti del personale di ruolo, sarà pubblicato all'albo dei Centri Servizi Amministrativi e delle sedi distrettuali il calendario delle operazioni da effettuare per convocazione, comprese quelle relative al conferimento degli incarichi a tempo determinato. Eventuali modifiche rese necessarie da esigenze oggettive saranno rese note con circolare all'albo ed alle scuole, almeno due giorni prima, delle convocazioni cui si riferiscono.
4. Eventuali disponibilità, sopravvenute dopo la pubblicazione del quadro di cui al comma 1 e l'avvio delle operazioni, fatto salvo il diritto assoluto al rientro in sede del perdente posto e del rientro del trasferito in quanto soprannumerario nel quinquennio, andranno ad integrare il quadro precedentemente definito, saranno tempestivamente comunicate alle XX.XX. e saranno rese utili immediatamente.
Capo II - Utilizzazione del personale
Art. 35 - Individuazione del personale soprannumerario
1. La posizione di soprannumero del personale A.T.A. nelle istituzioni scolastiche è individuata in
relazione alla differenza di posti tra organico di diritto e alla situazione di fatto esistente alla data di inizio dell'anno scolastico.
2. Il Capo d’istituto individuerà il personale in soprannumero formulando una graduatoria di istituto sulla base della tabella di valutazione dei titoli “Allegato 4” annessa al CCDN del 20-6-2003. Tale graduatoria terrà conto dei titoli in possesso del personale al 1° settembre e, comunque, di quanto previsto dall'art. 17 del predetto CCDN. A tal fine inviterà gli interessati a compilare una scheda conforme all' “Allegato B “ acclusa al presente accordo.
3. Qualora gli interessati non abbiano provveduto a dichiarare e documentare i titoli valutabili, si procede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base dei soli atti contenuti nel fascicolo personale in possesso della scuola.
4. Le graduatorie compilate dal Capo d’istituto, comprensive dei punteggi analitici vengono pubblicate e rimangano affisse all'albo della scuola per l'intero anno scolastico. Per eventuali ricorsi a dette graduatorie si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 44
5. Le esigenze di famiglia devono valutarsi con riferimento alle situazioni maturate sino al termine dell'anno scolastico precedente a quello per il quale si procede all'utilizzazione.
6. Per il personale trasferito da un'altra scuola nell'ultimo quinquennio (a partire dall'anno 1998-99) quale soprannumerario, in sede di formulazione delle graduatorie per l'individuazione del soprannumero nella scuola di attuale titolarità, deve essere preso in considerazione, per l'attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato senza soluzione di continuità, il solo servizio prestato in tale ultima scuola, con esclusione di quello relativo alla scuola di precedente titolarità.
7. In particolare, per quanto attiene al personale titolare nella scuola con decorrenza dall'anno scolastico cui si verifica la situazione di soprannumerarietà di fatto, viene considerato soprannumerario nell'ordine:
a) personale che ha ottenuto il passaggio da altra Amministrazione ai sensi dell’art. 30 del D. L.vo n. 165/01, nei limiti del 10% di cui all’art. 56 del CCNI del 31-8-99;
b) personale vincitore dei concorsi ordinari e riservati;
c) personale neotrasferito nella scuola secondo l'ordine inverso a quello delle operazioni di trasferimento;
d) in seguito sarà preso in considerazione il restante personale già titolare nella scuola negli anni precedenti.
8. Non dovrà essere inserito nelle graduatorie predette, a meno che non si preveda la soppressione della scuola, il personale A.T.A. indicato all’art. 19 –punti I, III e IV lettere f) e g)- del CCDN del 20 giugno 2003.
Art. 36 - Individuazione assistenti tecnici soprannumerari
1. I Capi di istituto, in relazione a consistenti mutamenti intervenuti, rispetto alla situazione in base alla quale è stato costituito l'organico di diritto e valutate le esigenze di funzionamento dei laboratori, gabinetti ed officine, su delibera della giunta esecutiva procedono alla formulazione dell’organico di fatto, a norma dell’art. 4 del D.M. sugli organici ATA, in ragione di una unità per ogni 36 ore settimanali e comunque, in presenza dell’utilizzo del laboratorio, o più laboratori della stessa area, per almeno 24 ore settimanali. Si rinvia, sul punto, anche al contenuto della C.M. n. 113 dell’11-6-2002.
2. Sui posti così definiti viene assegnato, in base ai criteri di cui alla Tabella di corrispondenza “aree- titoli-laboratori” annessa al predetto D.M., il personale assistente tecnico in servizio nell'istituto, tenendo conto che il personale medesimo, essendo tenuto ad effettuare un orario di 36 ore settimanali ai sensi dell’art. 52 –comma 7- del CCNI del 31-8-99, può essere chiamato a prestare la propria opera anche in reparto o area diversi in relazione al titolo posseduto, purché compatibili con il titolo di studio o di specializzazione da egli stesso posseduti, secondo le corrispondenze elencate alla tabella predetta.
3. Nei casi in cui le caratteristiche professionali del personale in servizio non consentano in alcun modo di pervenire alla totale copertura dei posti in organico assegnati ai vari reparti, i capi di istituto dovranno individuare il personale che, in base ai titoli posseduti, non può trovare utile impiego nell'istituto e deve, pertanto, considerarsi soprannumerario.
4. Per l'individuazione del personale soprannumerario di cui al presente articolo si applicano le disposizioni impartite nei precedenti articoli con i seguenti specifici criteri.
5. Formulata la graduatoria d'istituto degli assistenti tecnici, secondo le modalità, fissate dal presente contratto, i capi di istituto procedono, con riferimento alle aree ove si sono verificate le condizioni che hanno motivato la diminuzione dei posti, ad individuare il personale in soprannumero nelle predette aree che è, ovviamente, quello con minor punteggio tra il personale assegnato all'area presa in considerazione. Non verrà preso in considerazione l'assistente tecnico in possesso di titolo (sono validi gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale attivati dagli ex Provveditorati agli stutdi) per l'accesso ad altra area per la quale si verifichi disponibilità di posti nell'istituto di titolarità.
6. I nominativi del personale individuato come soprannumerario vanno comunicati al Responsabile del Centro Servizi Amministrativi per le conseguenti utilizzazioni.
Art. 37 - Graduatorie provinciali dei soprannumerari
1. Il personale A.T.A. individuato soprannumerario è collocato in distinte graduatorie provinciali per profilo professionale, secondo l'ordine previsto dall'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale Decentrato del 20-6-2003, tenendo conto delle precedenze indicate nell' art. 19 del medesimo contratto.
Art. 38 - Modalità di utilizzazione e assegnazione di sede - Sequenza operativa
1. Le operazioni di utilizzazioni del personale ATA vengono effettate nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 20 del CCDN del 20-6-2003, secondo la sequenza operativa indicata al comma 2 del predetto articolo ed all’ALLEGATO 6 accluso a detto contratto, nonché i criteri indicati ai commi successivi. Al personale che ha ottenuto il passaggio da altra Amministrazione ai sensi dell’art. 30 del D. L.vo n. 165/01, viene assegnata la sede di servizio dopo il personale indicato al punto 10 del citato ALLEGATO 6.
2. Personale ATA Inidoneo. L’accoglimento della richiesta di altra sede da parte del personale dichiarato inidoneo è possibile se nella sede richiesta sono presenti non più di due unità di personale con condizioni di inidoneità.
3. Il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nel quinquennio precedente ha diritto ad essere utilizzato con precedenza nella scuola di ex titolarità; a tal fine gli interessati hanno l’obbligo di indicare come prima preferenza nella domanda di utilizzazione detta scuola. In mancanza di posti nella scuola di precedente titolarità cui poter utilizzare con precedenza il personale soprannumerario (ad es. a seguito di soppressione della scuola), il personale medesimo,
ha diritto ad essere utilizzato, a domanda, con precedenza in scuole della stessa sede (comune) di precedente titolarità o, in mancanza, in scuole di comuni viciniori secondo le apposite tabelle disponibili presso i C.S.A.
4. Qualora il personale individuato soprannumerario sia in numero superiore ai posti di cui alla lett.
a) dell'art. 34, l'utilizzazione è disposta sul complesso delle disponibilità di cui alle lett. b), c) e
d) del medesimo articolo. Xxxx interessati sarà offerto l'insieme dei posti di organico e dei posti delle esigenze funzionali.
5. Nell'ipotesi di sdoppiamento di circoli, istituti o scuole ovvero di autonomia concessa a sedi associate, tutto il personale titolare può essere ivi utilizzato, a domanda, con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nelle graduatorie provinciali. Analogamente nell'ipotesi di soppressione di circoli o scuole con conseguente aggregazione di plessi, sedi associate o succursali, ad altri circoli o scuole tutto il personale titolare può essere utilizzato, a domanda, con precedenza rispetto ai soprannumerari inclusi nella graduatoria provinciale, nei circoli o scuole ai quali detti plessi, sezioni associate e le succursali sono stati aggregati. Analoga opzione è consentita altresì al Direttore dei servizi generali e amministrativi.
6. Nel caso di più aspiranti ad uno stesso circolo o scuole si tiene conto del maggior punteggio riportato da ciascuno sulla base della tabella di valutazione annessa al X.X.X.X. xxx 00-0-0000 (XXXXXXXX 4).
7. In assenza di domanda, ovvero in caso in cui la domanda stessa non possa essere accolta per indisponibilità di posti, il Responsabile del C.S.A. procede all'utilizzazione d’ufficio del personale secondo i criteri generali previsti dal presente Contratto Decentrato Regionale.
8. In caso di nuova istituzione, conseguente alla fusione di scuole, istituti o circoli, il Responsabile del C.S.A. formula un' unica graduatoria nella quale sono inseriti, con i rispettivi punteggi, secondo i criteri stabiliti nel precedente art. 36, tutti i titolari delle predette istituzioni scolastiche. Il personale verrà utilizzato nella nuova istituzione secondo l'ordine di inclusione nella graduatoria predetta a partire dal punteggio più alto e fino alla concorrenza dei posti disponibili.
9. Il personale utilizzato secondo i criteri di cui al presente articolo ha precedenza per i trasferimenti aventi effetto nell'anno scolastico successivo, per quei posti su cui è stato utilizzato.
Art. 39 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A.
1. Per i personale A.T.A. ai fini delle assegnazioni provvisorie si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 del CCDN del 20-6-2003 comprese quelle relative alle precedenze previste all’art. 19 del medesimo contratto. Analogamente al personale docente, il personale ATA può richiedere l’assegnazione provvisoria per gravi esigenze di salute senza le limitazioni fissate al comma 3 del predetto art. 18.
2. L'assegnazione provvisoria, per i motivi contemplati dall'art. 568 del D.L.vo n. 297/94 e dal suddetto art. 18, può essere richiesta dal predetto personale per sedi di una sola provincia anche diversa da quella di titolarità, per un numero massimo di 15 sedi, sia nel caso che non abbia presentato domanda di trasferimento per lo stesso anno scolastico, sia che l’abbia presentata senza ottenerlo.
2. Al personale ATA che ha ottenuto la sede definitiva di titolarità con il trasferimento d’ufficio o a seguito dell’assegnazione della stessa sede sui posti residuati dopo i trasferimenti, è consentito chiedere l'assegnazione provvisoria prescindendo dai motivi di cui al precedente comma 2, a
norma dell'art. 568 -comma 2, ultimo periodo- del D.L.vo 297/94.
3. In alternativa alla richiesta di utilizzazione ai sensi dell’art. 39 del presente contratto, il personale
A.T.A. trasferito d'ufficio in quanto soprannumerario può, per lo stesso anno scolastico, chiedere l'assegnazione provvisoria prescindendo dai motivi di cui xxxxxx. 18 del CCDN del 20-6-2003, a norma dell'art. 568, comma 2, ultimo periodo, del D.L.vo n. 297/94.
4. Gli aspiranti all’assegnazione provvisoria sono tenuti a produrre i documenti comprovanti i titoli giustificativi della richiesta di assegnazione in carta semplice, i titoli valutabili e quelli che danno diritto di precedenza ai sensi dell’art. 19 del CCDN del 20-6-2003.
5. Il personale A.T.A. deve presentare la domanda di assegnazione provvisoria, entro i termini previsti dall’art. 4 –comma 1- del presente C.C.D.R., al Responsabile del C.S.A. nella cui Provincia ricadono le sedi richieste. Qualora l'assegnazione provvisoria sia richiesta da personale titolare in altra provincia rispetto a quella cui è destinata la domanda, l'interessato deve presentare, entro la medesima scadenza, copia della domanda stessa anche al Responsabile del C.S.A. della provincia di appartenenza.
Art. 40 - Scambio di posto fra coniugi appartenenti al personale A.T.A.
1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto e, comunque, del 31 luglio saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, ambedue appartenenti al medesimo profilo professionale. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.
2. Le domande, documentate, dovranno essere presentate al Responsabile del C.S.A. entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 40, comma 5.
3. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province, le domande dovranno essere presentate, entro i medesimi termini, ad entrambi i Responsabili dei C.S.A. provinciali interessati, i quali, le esamineranno di concerto.
Art. 41 - Assegnazione del personale ATA alle sedi associate, succursali e plessi
1. Nel caso in cui il contratto d’istituto previsto dall’art. 3 –comma 1, lett.e)- del CCNL del 15-3-2001, i cui criteri non possono essere in contrasto con le norme previste nell’art. 15 del CCDN del 20 giugno 2003, non sia stato stipulato, per l’assegnazione del personale A.T.A. ai plessi o sedi associate si applicano le disposizioni previste ai commi successivi.
2. All’inizio di ciascun anno scolastico, entro il 10 settembre, il capo d’istituto deve acquisire agli atti le domande, del personale ATA in servizio, intese ad ottenere l’assegnazione ad uno dei plessi o scuole appartenenti al circolo/istituto, ivi compreso il plesso sede di circolo o istituto. Nelle predette domande di assegnazione, gli interessati devono indicare, in stretto ordine di preferenza, tutti i plessi o scuole ricadenti nel circolo/istituto e richiedere, ove ne abbiano diritto, l’applicazione delle precedenze previste ai successivi commi 8, 9 e 10.
3. Ai fini dell’assegnazione del personale ATA ai plessi, sedi associate o succursali, i dirigenti scolastici, determineranno: per gli Assistenti xxx.xx solo in presenza del magazzino, per gli Assistenti tecnici e per i Collaboratori scolastici, il numero dei posti da assegnare ai predetti plessi o sedi, attenendosi ai seguenti criteri:
• applicazione delle tabelle annesse al D.M. sugli organici ATA n. 201 del 10-8-2000, nonché dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Istruzione con note prot. n.113/VM dell’11-6-2002 e n.
127/VM del 21-6-2002, con riferimento ai dati delle tabelle medesime riferiti distintamente ad ogni singola sezione associata, succursale e plesso;
• assegnazione del personale assistente amministrativo solo in presenza del magazzino;
• assegnazione del personale assistente tecnico in presenza di laboratori, officine o reparti di lavorazione o altre esigenze di supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche;
• assegnazione del personale collaboratore scolastico ai plessi o sedi associate degli istituti comprensivi costituite ubicate anche in unico edificio scolastico.
4. Tali posti sono fissati in modo da assegnare il personale per le esigenze di funzionamento di durata annuale. Definito il quadro di dette esigenze, i capi d’istituto attueranno le procedure di informazione preventiva previste dall'articolo 6 -comma 3- del CCNL sottoscritto il 26-5-1999.
5. Ai singoli posti sarà assegnato il personale che ne fa richiesta, secondo la posizione occupata dagli interessati nell’apposita graduatoria di circolo, scuola o istituto, formulata ai sensi della tabella di valutazione allegata al CCDN del 20-6-2003 (Allegato 4); verrà, quindi, assegnato ai singoli plessi/scuole il personale con punteggio più alto, tenendo conto dell’ordine di preferenza espresso dagli interessati nella domanda di assegnazione e delle eventuali precedenze spettanti ai sensi dei successivi commi 8., 9. e 10. Il personale ATA che entra a far parte dell’organico dal 1° settembre, è graduato dopo i titolari già facenti parte dell’organico, nell’ordine, secondo le seguenti distinte fasi di movimento in base alle quali è stato destinato al circolo/istituto ed al punteggio riportato da ciascun interessato nell’ambito di ciascuna fase:
1) per trasferimento; 2) per utilizzazione; 3) per assegnazione provvisoria; 4) per nuova nomina a tempo indeterminato; 5) per nomina a tempo determinato.
6. Le medesime disposizioni si applicano per l'assegnazione del personale ai corsi serali negli istituti di II° grado. In alternativa, su tali corsi, può essere attivato il criterio della turnazione di tutto il personale in servizio nell’istituto ai sensi dell’art. 52 –comma 4- del CCNI del 31-8-1999.
7. Nel caso di tardiva assegnazione o nomina degli aventi diritto, rispetto alla data di cui al precedente comma 2, il dirigente scolastico riformulerà la graduatoria di istituto e l’assegnazione del personale ai plessi o sedi associate tenendo conto delle nuove assegnazioni e/o nomine.
8. L’assegnazione al singolo plesso o scuola viene disposta con precedenza a favore del personale già titolare nel circolo o istituto, rispetto a quello che entra a far parte dell’organico dall’inizio dell’anno scolastico. Tra il medesimo personale già titolare, su richiesta degli interessati, l’assegnazione al singolo plesso o scuola viene disposta con precedenza assoluta, nei confronti di coloro che vi risultavano in servizio nell’anno scolastico immediatamente precedente.
9. Le categorie di personale indicate all’art. 19 -punti I, III e IV, lett. f) e g)- del CCDN del 20 giugno 2003 saranno incluse, nella graduatoria di cui al precedente comma 5, con il riconoscimento della precedenza loro spettante. A tal fine, gli interessati, dovranno presentare la documentazione prevista dall’art. 11 del CCND sulla mobilità sottoscritto il 15-1-2003.
10. Il personale destinato alle sedi associate, succursali e plessi, nonché alla sede centrale, vi resterà assegnato per l’intero anno scolastico. Saranno definiti, nella contrattazione d’istituto, le modalità e l’eventuale compenso spettante al personale spostato in altra sede in caso di momentanea ed inderogabili esigenze di servizio.
PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42- Risoluzione di controversie
1. Nel caso in cui insorgano controversie in applicazione del presente contratto le parti contraenti, al fine di risolvere consensualmente il conflitto, si incontrano entro i successivi cinque giorni e prima comunque di attivare le procedure previste dall'art. 2 del C.C.N.L. sottoscritto il 26-5-1999. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro 5 giorni dal primo incontro.
2. Pertanto i provvedimenti relativi alla questione oggetto di controversia, saranno adottati da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale a conclusione della procedura prevista nel presente articolo.
Art. 43 - Presentazione di reclami e ricorsi
1. Contro le graduatorie formulate dal capo istituto per l'individuazione del soprannumero e gli atti di sua competenza conseguenti all’applicazione del presente contratto, è ammesso reclamo al medesimo capo d’istituto ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999, entro cinque giorni dalla pubblicazione degli atti o dalla notifica dei provvedimenti adottati. Il capo d’istituto decide sul reclamo entro cinque giorni dalla ricezione dell’atto impugnato dandone comunicazione formale al ricorrente.
2. Contro i provvedimenti adottati dai Capi d’istituto e dai Responsabili dei C.S.A., gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo di disciplina sperimentale sottoscritto il 18-10-2001, presentando la relativa richiesta agli uffici di segreteria costituiti presso i C.S.A. provinciali entro 15 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica dell’atto ritenuto lesivo. E’ ammesso, in ogni caso, ricorso al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ai sensi degli artt. 63 del D. L.vo 30-3-2001, n. 165 (S.O. della G.U. n. 106 del 9-5-2001).
Art. 44 - Norma finale
1. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura del dell’Ufficio Scolastico Regionale, entro 5 giorni alla stipula. Esso sarà pubblicato all’albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del CCDN sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il 20-6-2003.
IL RAPPRESENTANTE I RAPPRESENTANTI DELLE
DI PARTE PUBBLICA ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI
Firmato
DIRIGENTE REGIONALE CGIL-SNS (P..Bonifaci)
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx)
CISL-Scuola (X. Xxxxxx) UIL-Scuola (X. Xxxxxxxx) SNALS-Confsal (X. Xxxxxxxx)
Allegato A
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI
....l.... sottoscritt.... (1).................................................................. nato
a..................................... (prov........) il.....................................residente in
.........................................................insegnante di (2)............................................................... (cl. di concorso (3) ...................) titolare presso
la scuola............................................................................di......................................................
......... dall'A.S......................con decorrenza giuridica dal , immesso in ruolo
ai sensi (4) ............................................... con effettiva assunzione in servizio dal. dichiara:
Riservato al
Da compilare a cura dell'interessato controllo
del
capo
d'istituto
I - ANZIANITA' DI SERVIZIO
A) Di aver prestato ......... anni di servizio, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza: (di cui, n. prestati dopo la
nomina in ruolo e n. derivanti da retroattività giuridica della nomina stessa
e coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza) e di aver diritto (p. 6 per ogni anno) punti................
A1) Di aver prestato n. anni di servizio effettivo, dopo la nomina nel ruolo
di appartenenza, nelle piccole isole e di aver diritto, in aggiunta al punteggio di cui alla lettera A), a (p. 6 per ogni anno) punti
...............
B) Di aver prestato n. anni di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo
riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di ruolo prestato nella scuola materna (non indicati nella precedente lettera A) e di aver diritto a (p. 3 per ogni anno) punti ...............
B1) Di aver prestato n. anni di servizio: -pre-ruolo o altro servizio di ruolo
riconosciuto ai fini della carriera nella scuola sec. di 2° grado in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della L. 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado e di aver diritto, in aggiunta al punteggio di cui alla lettera B) a (p. 3 per ogni anno)
punti................
B2) Di aver prestato n. anni di servizio: -pre-ruolo o altro servizio di ruolo
riconosciuto ai fini della carriera o di altro servizio pre-ruolo o ruolo prestato nella scuola materna prestato in scuole o istituti situati in piccole isole, in aggiunta al punteggio di cui alla lettera B) a (p. 3 per ogni anni) punti…………
B3) Di aver prestato n. anni di servizio di ruolo nella scuola elementare
come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’a.s. 1992-93:
a) nell'ambito del plesso di titolarità (p.0,5 per ogni anno) punti ................
b) fuori del plesso di titolarità (p.1 per ogni anno) punti
................
C) Di aver prestato n......... anni di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità e di aver diritto a (p. 2 per ogni anno entro il quinquennio) e a (p.3 per ogni anno oltre il quinquennio) punti............
C1) Di aver prestato effettivamente servizio di ruolo per un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 92/93:
• come docente"specializzato" nella scuola elementare per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), e di aver diritto a (p. 1,5 per ogni anno) punti
...............
• come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2),B3, C) dall’a.s. 92-93 al 97-98 per un triennio senza soluzione di continuità e di aver diritto a (p. 3 per ogni anno) punti.............
D) Di aver prestato n. ........... anni di servizio di ruolo nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (p. 1 per ogni anno) punti................
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA:
A) Di avere il coniuge ovvero (per gli insegnanti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale) il genitore (o i genitori) o il figlio (o i figli) residenti in. e
di avere diritto a(p. 6)
.................................................................punti.................
B) Di avere n. figli di età inferiore a sei anni e di avere diritto a (p. 4 per
ogni figlio) punti
...............
C) Di avere n. figli di età superiore a sei anni ma che non hanno superato il
18° anno di età ovvero di avere n. figli maggiorenni che, per infermità o
difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro e di avere diritto a (p. 3 per ogni figlio). punti
................
D) Di avere diritto, per la cura e l'assistenza ai figli minorati fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune di ...........................................................................(p. 6) punti
................
III - TITOLI GENERALI:
A) Di avere conseguito n. promozioni per merito distinto e di avere diritto a
(p. 3 per ogni promozione) punti................
B) Per il superamento di un pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (p. 12)
punti
…….....
C) Per ogni diploma di specializzazione, conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal DPR n. 162/82 o dalla legge n.341/90, attivata dalle università statali o libere e dagli istituti di educ. fisica. Nell’ambito scienze dell’educazione e/o delle discipline attualmente insegnate dal docente (p.5 per ogni diploma) punti..............
D) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attalmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (p. 3 per diploma) punti............
E) Di avere conseguito n............ perfezionamenti conseguiti in corsi post- universitari di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti ovvero dal DPR n.162/82 o dalla legge n.341/90, attivati delle università statali o libere, ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate e di aver diritto a (p. 1 per ogni corso) punti..............
F) Di aver conseguito n. diplomi di laurea, di accademia di belle arti, di
conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, di vigilanza scolastica oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di
appartenenza e di aver diritto a (p.5 per ogni diploma) punti................
G) Di aver conseguito il titolo di "Dottorato di ricerca" (p. 5) punti................
H) Di aver frequentato, per la scuola elementare, il corso di aggiornamento- formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei Provveditori agli studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università e di aver diritto a (p. 1) punti ................
I) Per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato di istruzione sec. Superiore come presidente, commissario esterno o interno compreso il sostegno all’alunno handicappato che sostiene l’esame (p. 1 per esame fino a max 5 p.) punti……....
Si allegano i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti I, (servizi) II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali):
.........................................................................…………………………………………
.........................................................................................................................
..........
.........................................................................................................................
..........
....................................lì, ...................................
Firma
...................................................
ALLEGATO B
SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO IN SOPRANNUMERO
...l.... sottoscritt.... .......................................................... nato a ................................................
(prov. ........................) il residente a
................................................................... via
..................................................(prov.....................) n. titolare presso la scuola o istituto
........................................................... ovvero in servizio presso
........................................................ in quanto utilizzato perché in soprannumero ovvero perché
senza sede di titolarità, immesso in ruolo ai sensi del nel profilo di
.............................................. con decorrenza giuridica dal ed economica
dal dichiara:
del
Riservato al
Da compilare a cura dell'interessato controllo
capo d'istituto
I - ANZIANITA’ DI SERVIZIO :
A) Di aver prestato anni ......... mesi di servizio nel profilo di appartenenza
fino alla data dell'ultimo giorno dell'anno scolastico precedente (punti 2 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) e di aver diritto a punti
.............
B) Di aver prestato anni ............... mesi di servizio non di ruolo o di altro
servizio riconosciuto o riconoscibile e di aver diritto a (punti 1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) punti
.............
C) Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiai titolo in Pubblica Xxx.xx o Enti locali (p.1 per anno) p………...
D) Di aver prestato anni ........ sino alla data dell'ultimo giorno dell'a.s. precedente nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità e di aver diritto a [per ogni anno in aggiunta a quelli previsti dalle lettere A) e B)]: - Entro il quinquennio (punti 8 per ogni anno)................... punti ...............
-Oltre il quinquennio (punti 12 per ogni anno)..................
punti.................
E) Di aver prestato anni .......... interi di servizio nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità e di aver diritto a [punti 4 per ogni anno intero in aggiunta a quelli previsti dalle lettere A), B) e, nel caso che non siano coincidenti, anche alla lettera C)] punti
...............
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA:
A) Di avere il coniuge ovvero (per il personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale) il genitore (o i genitori) o il figlio (o i figli) residenti in e di aver
diritto a (p. 24) punti
..............
B) Di avere n. figli di età inferiore a 6 anni di aver diritto a (p. 16 per ogni
figlio) punti
...............
C) Di avere n. figli età superiore a 6 anni ma che non hanno superato il
18º anno di età ovvero di avere n. a proficuo lavoro e di avere diritto a (p. 12 per ogni figlio) punti
...............
D) Di aver diritto, per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune di .....................................
nonché per l’assistenza ai figli tossicodipendenti sottosposti ad un programma terapeutico da attuare presso la residenza abituale o presso le strutture pubbliche o private che comporti il domicilio nella sede della struttura, a (p.24)……………………………………………………………….... punti
..............
III - TITOLI GENERALI:
A) Di aver diritto per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esame per l'accesso al ruolo di appartenenza dei Responsabili xxx.xx (p.12) punti .............
B) Per l’inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo di livello speriore a quello di appartenza -punteggio spettante al personale che appartiene a ruoli diversi dal Responsabile amm.vo- (p. 12)..............punti.................
Si allega una dichiarazione concernente i servizi di ruolo e non di ruolo ed i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti I (servizi), II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali):
.............................................................................................................................
.........
.............................................................................................................................
.........
Data .................................
Firma .............................................................
Elenco delle sedi e istituti in cui si desidera essere assegnato per l'utilizzazione (da riempire
solo nel caso che il personale risulti in soprannumero nella graduatoria d'istituto)
1) .......................................……..... 9)
...............................................................
2) .......................................…..…... 10)
......…...................................................
3) ...............................................…. 11)
.............................................................
4) .................................................... 12)
............…….........................................
5) .................................................... 13)
.......……..............................................
6) .................................................... 14)
.............................................................
7) .................................................... 15)
.............................................................
8) ....................................................
ALLEGATO C
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER L’UTILIZZAZIONE DELLE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI ( ART. 5 LEGGE N. 426/88)
N.B. Il servizio (punto I tabella) viene valutato ai sensi della tabella “ALLEGATO 1” al CCNL del 25-5-2002. Le esigenze di famiglia (punto II tabella), invece, non si valutano.
III- Titoli generali
A) Laurea… p. 24
B) Corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dall’Xxx.xx o da altri Enti
ai sensi del D.P.R. n. 399/88, della durata di almeno 80 ore………………………..….p. 24
C) Corsi di formazione e/o aggiornamento di alla precedente lett. B) della durata di
almeno 40 ore ………………………………………………………..….…...…………p. 12
D) Corsi di formazione e/o aggiornamento di alla precedente lett. B) della durata di
almeno 20 ore…………………………………………………………………..……….p. 6
E) Corsi di formazione e/o aggiornamento di alla precedente lett. B) della durata di
almeno 12 ore………………………………………………………………………...….p. 3
F) Per ogni anno di servizio svolto nella figura professionale relativa alla graduatoria
nella quale è stata richiesta l’inclusione… p. 6 (*)
(*) Il punteggio previsto nella presente lettera viene attribuito solo per l’inserimento nella graduatoria alla figura professionale di operatore tecnologico.
35