ACCORDO DI PROGRAMMA CAPO I
Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta camerale n. 49 di data 29 giugno 2015
La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata “Provincia”, e la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO di seguito
denominata “Camera di Commercio”; stipulano il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA CAPO I
Finalità e campo di applicazione
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
Comma 1)
Provincia e Camera di Commercio stipulano il presente Accordo di programma per regolare in modo organico ed efficace i reciproci rapporti di collaborazione negli ambiti di attività richiamati nelle premesse, in un’ottica di sostegno allo sviluppo socio-economico e di servizio alle imprese.
La Provincia e la Camera di Commercio anche alla luce dei processi di riforma istituzionale in atto, attraverso il presente accordo intendono rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, sancita con l’Accordo di programma sottoscritto nella precedente Legislatura, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Provincia e quelle di tutela generale del sistema delle imprese e di regolazione del mercato proprie delle Camere di Commercio.
La Provincia riconosce il ruolo strategico della Camera di Commercio quale istituzione che svolge funzioni di rappresentanza unitaria e di interesse generale con riferimento al sistema delle imprese, nonché di supporto e di promozione dell’economia locale.
In questo contesto, la Camera di Commercio elabora, entro aprile di ogni anno, un documento programmatico di indirizzo del mondo economico trentino e di proposta di possibili misure di politica economica da adottare a favore del sistema imprenditoriale, quale contributo di riflessione strategica nella formulazione della Legge finanziaria provinciale.
Allo stesso modo, la Provincia può affidare alla Camera di Commercio l’elaborazione della proposta di Linee Strategiche di indirizzo rispetto allo sviluppo economico di specifici settori o filiere che verranno individuati di anno in anno.
Comma 2)
Provincia e Camera di Commercio, in particolare, concordano:
a) sulla rilevanza rivestita dalla promozione del territorio trentino e delle sue produzioni nell’odierno contesto caratterizzato dalla globalizzazione dei mercati e dall’internazionalizzazione delle relazioni economiche, tanto in funzione attrattiva (di visitatori e di investimenti), quanto in chiave di sviluppo delle imprese e dei loro mercati;
b) sulla rilevanza dell’attività di indagine, studio, ricerca e approfondimento in materia economica, nella consapevolezza condivisa della necessità di una conoscenza il più possibile puntuale ed aggiornata della realtà economico imprenditoriale trentina quale presupposto per l’individuazione e la realizzazione degli interventi più efficaci per promuoverne lo sviluppo e l’apertura internazionale;
c) sulla rilevanza della attività di formazione come strumento fondamentale per favorire la competitività delle imprese del territorio, l’aumento delle conoscenze e delle competenze a disposizione dei sistemi produttivi, attraverso un’offerta di formazione continua progettata sulle esigenze delle imprese;
d) sulla rilevanza della dematerializzazione ed informatizzazione delle procedure nei rapporti fra Pubbliche Amministrazioni e fra Pubblica Amministrazione ed imprese, sia in un’ottica di miglioramento dei servizi e di diminuzione della burocrazia, sia in un’ottica di razionalizzazione della spesa e diminuzione dei costi amministrativi;
e) sulla rilevanza della creazione di reti e filiere d’impresa e di progetti volti alla collaborazione strutturata tra i diversi comparti del sistema produttivo e terziario provinciale;
f) sulla necessità di effettuare una opera di sensibilizzazione del mondo imprenditoriale sulla rilevanza di percorsi di continuità e alternanza scuola-lavoro.
Comma 3)
L’Accordo di programma riguarda, per la durata della XV Legislatura provinciale, la realizzazione degli interventi e delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi indicati negli articoli da 2 a 23, per ciascuna area di collaborazione.
Comma 4)
La collaborazione nelle aree di cui al comma 2) si esplica mediante:
a) azioni comuni con riferimento a specifici ambiti;
b) funzioni amministrative esercitate dalla Camera di Commercio su delega della Provincia;
c) accordi relativi ad ulteriori specifici rapporti tra le parti.
CAPO II
Azioni comuni della Provincia e della Camera di Commercio
Art. 2 Attività e ruoli
Comma 1)
Provincia e Camera di Commercio – secondo le rispettive competenze – definiscono nel presente accordo le modalità di intervento nei seguenti ambiti di azione comune:
a) Promozione territoriale;
b) Valorizzazione del legno trentino;
c) Monitoraggio dei dati economici;
d) Formazione all’impresa (Accademia d’impresa);
e) Supporto alle azioni di sistema per l’internazionalizzazione delle imprese trentine;
f) Servizio di Conciliazione;
g) Dematerializzazione, e-procurement, informatizzazione nei rapporti imprese/P.A. e imprese/tecnologie digitali;
h) Promozione della cultura imprenditoriale femminile;
i) Tutela dei Consumatori.
Comma 2)
In funzione della definizione unitaria del piano di attività, nel rispetto della tempistica prevista e, successivamente, della valutazione del grado di implementazione delle azioni in esso previste,
la Provincia di concerto con la Camera di Commercio individua annualmente due momenti di confronto, analisi e valutazione con la partecipazione dei referenti provinciali e camerali responsabili per i singoli ambiti interessati dall’Accordo. Gli elementi acquisiti in occasione dei due specifici momenti (l’uno programmatico e l’altro valutativo) potranno essere sostitutivi rispetto alle procedure di raccolta dei pareri e valutazioni ex ante ed ex post svolti annualmente dall’Amministrazione Provinciale.
Art. 3 Promozione territoriale
Comma 1)
La Provincia assume la regia complessiva e svolge la funzione di coordinamento generale nell’ambito delle attività di promozione istituzionale del Trentino.
La Camera di Commercio assume le seguenti funzioni di promozione istituzionale delle produzioni trentine:
a) gestione dell’Osservatorio delle produzioni trentine;
b) gestione di Palazzo Roccabruna, quale sede di promozione istituzionale delle produzioni trentine e dell’Enoteca provinciale del Trentino, vetrina di riferimento sul territorio per la produzione vitivinicola, spumantistica e grappicola provinciale.
Comma 2)
A mezzo del proprio Osservatorio delle produzioni trentine (di seguito “Osservatorio”) la Camera di Commercio esercita, in raccordo e coordinamento con la Provincia e gli altri Enti/Organismi deputati alla promozione territoriale, le seguenti funzioni, a tutela e presidio delle produzioni tipiche locali:
a. attività di studio, indagine e analisi per la creazione di conoscenze e la produzione di dati economici sui prodotti trentini e i relativi mercati. Per quanto in particolare riguarda il settore vitivinicolo, spumantistico e grappicolo l’Osservatorio cura, tra l’altro:
− la rilevazione dei prezzi del TRENTODOC sui mercati;
− l’analisi di mercato dei vini, spumanti e grappe rappresentativi del territorio;
b. attività di informazione, comunicazione e divulgazione delle attività e dei dati prodotti nell’ambito degli studi e delle analisi effettuate, per mezzo di specifiche pubblicazioni, relazioni e sulle piattaforme digitali e social network;
c. individuazione di protocolli e disciplinari di prodotto a favore degli operatori trentini;
d. mappatura dei fabbisogni formativi nell’ambito delle produzioni rappresentative del territorio.
Comma 3)
Quale sede di promozione istituzionale delle produzioni trentine e dell’Enoteca provinciale del Trentino, Palazzo Roccabruna, ospita annualmente iniziative ed eventi, realizzati dalla Camera di Commercio anche in collaborazione con Enti, Organizzazioni ed esperti esterni:
− iniziative e interventi per la promozione delle produzioni trentine, la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità e la creazione, anche presso il consumatore finale, di una solida cultura di prodotto, in coerenza con i documenti di indirizzo predisposti dal gruppo di lavoro provinciale istituito per gestire in modo coordinato ed unitario l’attività, i progetti e le azioni di promozione del settore vitivinicolo sui mercati;
− eventi culturali legati al territorio e ai prodotti;
− attività di diffusione e comunicazione, a mezzo stampa, siti internet e social media, delle informazioni sulle attività di promozione enogastronomica e sul patrimonio agroalimentare trentino.
L’Enoteca provinciale di Palazzo Roccabruna opera quale sede unitaria delle principali iniziative promozionali in campo vinicolo e spumantistico organizzate in Trentino dalla stessa Camera di Commercio e dai soggetti rappresentativi della filiera vitivinicola (Consorzio Vini del Trentino e Istituto Trento Doc, Istituto Tutela Grappa del Trentino).
I rapporti e le modalità organizzative dei programmi promozionali, da svolgere presso Palazzo Roccabruna, sono regolati da un’apposita convenzione operativa tra la Camera di Commercio ed il Consorzio Vini del Trentino.
Palazzo Roccabruna ospita infine la realizzazione dei percorsi formativi in materia di cultura di prodotto e territorio, organizzati dall’Azienda Speciale camerale Accademia d’Impresa nell’ambito delle attività di formazione continua per imprenditori ed addetti alle imprese, di cui al successivo art. 6.
Comma 4)
La Camera di Commercio può avvalersi dei Servizi provinciali competenti per l’esecuzione dei lavori di allestimento di spazi espositivi relativi agli eventi di natura promozionale di cui al precedente comma e concordati con la Provincia nel documento di programmazione annuale di cui all’art. 27. I lavori di allestimento, in particolare, riguardano la creazione ed il montaggio di stand e layout espositivi, e la creazione di manufatti specifici per attività promozionali. L’eventuale acquisto di materiali è comunque a carico della Camera di Commercio. Nello specifico è possibile inoltre utilizzare allestimenti, arredi, stand espositivi già prodotti dai Servizi sopra citati.
Art. 4 Valorizzazione del legno trentino
Comma 1)
Provincia e Camera di Commercio concordano sulla rilevanza per l’economia trentina del settore della valorizzazione del legno trentino. Per fare questo si impegnano a porre in essere azioni specifiche aventi l’obiettivo di garantire agli operatori pubblici e privati tempestive informazioni e valutazioni sulla situazione economica del comparto del legno trentino, di sviluppare il mercato del legno trentino e di promuoverne le forme d’uso a carattere innovativo e la qualificazione dei prodotti, anche in rapporto all’adozione di sistemi di certificazione.
Tali azioni riguardano:
a) la gestione ed aggiornamento dell’“Osservatorio del Legno”, di cui all’art. 63, comma 1, lettera c) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e xx.xx. per l’acquisizione e la divulgazione di informazioni e dati quantitativi e valutazioni qualitative sulla situazione strutturale e congiunturale dei mercati oppure su progetti imprenditoriali, relativi alla filiera foresta-legno in provincia di Trento;
b) la gestione ed aggiornamento del “Portale del Legno Trentino” per diffondere informazioni su prodotti, imprese, utilizzazione, dati, eventi, manifestazioni, mercati di legname in provincia di Trento, incontri ed ogni altra notizia utile riguardante il settore e per promuovere in modo efficace l’uso del legno trentino;
c) l’organizzazione, anche a livello decentrato, della commercializzazione del legname allestito all’imposto su strada o semilavorato a cura del proprietario del bosco, mettendo a disposizione le strutture per lo svolgimento dei mercati locali del legname anche di pregio;
d) lo sviluppo dei contatti con i predetti proprietari ed organismi coinvolti nella gestione dei boschi trentini, al fine di assicurare una fattiva informazione in ordine all’andamento del mercato ed alla tendenza della domanda di legname.
Comma 2)
Le azioni di cui al comma 1) saranno raccordate con le attività e le iniziative della cabina di regia della filiera foresta–legno istituita ai sensi dell’articolo 65 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e xx.xx. e del relativo regolamento di attuazione.
Comma 3)
I diritti sui dati rilevati e sul materiale prodotto in applicazione del presente articolo, nonché quelli relativi ad eventuali invenzioni o brevetti adottati nell’espletamento delle aste appartengono alla Provincia ed alla Camera di Commercio, che concorderanno, con separato atto, il regime da adottare per la protezione di tali diritti e per la loro utilizzazione.
Art. 5 Monitoraggio dei dati economici
Comma 1)
La Provincia e la Camera di Commercio convengono sull’importanza strategica di un puntuale e sistematico monitoraggio dei dati statistici relativi alla situazione ed alle tendenze in atto nella società e nell’economia e dell’attività di studio e ricerca in ambito economico, che consentano di acquisire tutti gli elementi utili alla definizione di strategie e ad interventi sempre più efficaci e tempestivi.
Comma 2)
La Provincia riconosce altresì nella Camera di Commercio e nell’operato da essa storicamente svolto in tale ambito un punto di riferimento fondamentale per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati relativi agli andamenti congiunturali dell’economia provinciale e del mondo dell’economia nel suo complesso, in confronto e relazione con la struttura provinciale competente in materia di statistica.
Comma 3)
Nell’ambito della programmazione annuale di cui all’art. 27, la Provincia e la Camera di Commercio possono prevedere attività congiunte e forme di collaborazione volte a fornire analisi, studi e informazioni sul sistema economico provinciale.
Comma 4)
L’individuazione delle attività di cui al comma 3), le modalità di svolgimento nonché eventuali oneri finanziari a carico dei due Enti saranno definiti all’interno di appositi protocolli d’intesa.
Comma 5)
Nello specifico, tra i potenziali ambiti oggetto di sviluppo condiviso, saranno prioritariamente trattati:
a) l’utilizzo dei dati congiunturali dell’economia trentina con l’obiettivo di valorizzare l’informazione dell’indagine trimestrale sulla congiuntura per le previsioni delle grandezze macroeconomiche del Trentino attraverso il MEMT (modello econometrico multisettoriale del Trentino), nonché l’implementazione dello stesso con nuovi moduli, ad esempio sugli investimenti;
b) la realizzazione di un sistema informativo delle imprese trentine con l’obiettivo di rendere disponibili in internet, secondo la modalità open, i dati e le informazioni statistiche relative al mondo produttivo trentino con strumenti per analisi personalizzate nel rispetto del segreto statistico e della privacy;
c) lo sviluppo di indagini e ricerche congiunte o di analisi innovative per una descrizione del sistema produttivo trentino il più esaustiva possibile (internazionalizzazione, imprenditoria giovanile, femminile e straniera, previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali);
d) il supporto della Camera di Commercio, anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti a titolo gratuito e/o la fornitura di dati e informazioni, ad organi e comitati della Provincia (es. Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo).
Art. 6
Formazione all’impresa (Accademia d’Impresa)
Comma 1)
La Provincia e la Camera di Commercio riconoscono come strategica, per i comuni obiettivi di sviluppo territoriale, la presenza di un adeguato livello di offerta formativa per gli operatori dei settori del turismo e del commercio. La Camera di Commercio organizza tramite la sua Azienda speciale denominata Accademia d’Impresa iniziative volte alla formazione professionale, alla qualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione e alla riqualificazione degli operatori nel settore commercio e turismo di cui all'art. 10 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 e xx.xx., e di qualsiasi ulteriore area di interesse per la realtà economica trentina, ivi compresa la formazione del personale direttivo e docente preposto all'insegnamento nell'ambito della realizzazione delle iniziative medesime.
Comma 2)
Per i fini di cui al comma 1) la Camera di Commercio:
1. garantisce che Accademia d’Impresa rispetti i principi e gli indirizzi della formazione professionale, così come recati dalla legge provinciale 7.08.2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e xx.xx., e dagli strumenti di programmazione settoriale (Art. 35 della L.P. 7.08.2006, n. 5), in particolare nel perseguimento dello sviluppo e della diffusione di una cultura della professionalità e nella rimozione degli ostacoli per l’effettivo esercizio del diritto al lavoro ed alla sua libera scelta;
2. assume, per mezzo di Accademia d’Impresa, la responsabilità amministrativo-contabile nonché la responsabilità didattico-formativa della realizzazione delle iniziative di formazione professionale di cui al comma 1);
3. garantisce che l’attività ordinaria di formazione professionale attuata da Accademia d’Impresa sia costituita dalla realizzazione delle iniziative volte alla formazione professionale degli operatori nei settori del commercio e del turismo, di cui all'articolo 10 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 e xx.xx., come specificata al comma 1). Oltre a questa attività ordinaria di formazione professionale, Accademia può attuare altre iniziative di formazione professionale per soddisfare specifiche esigenze di professionalità degli operatori medesimi;
4. tiene conto, nella definizione delle iniziative di formazione di Accademia d’Impresa, delle indicazioni stabilite dalla Provincia;
5. non fa gravare sulla Provincia quote di spese generali afferenti ad altre iniziative del programma annuale di formazione di Accademia d’Impresa;
6. garantisce che Accademia d’Impresa non svolga esercitazioni pratiche previste dal programma di studio dei corsi costituenti le iniziative di formazione professionale di cui al
comma 1) per conto di terzi a fini produttivi, salvo specifica autorizzazione del servizio della Provincia competente in materia di formazione professionale.
Comma 3)
La Provincia dà atto che il presente articolo ha per oggetto la realizzazione di iniziative volte alla formazione professionale, alla qualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione e alla riqualificazione degli operatori nei settori del commercio e del turismo di cui all'art. 10 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 e xx.xx. e costituisce riconoscimento, da parte della Provincia, della idoneità dell’Azienda speciale camerale, Accademia d’Impresa, a realizzare le iniziative di formazione professionale alle quali il presente Accordo si riferisce.
Comma 4)
La Camera di Commercio dichiara la propria disponibilità, per mezzo della propria Azienda speciale, Accademia d’Impresa, all’organizzazione di Piani formativi particolarmente strategici per il rafforzamento competitivo dei settori del commercio e del turismo con particolare rilievo allo sviluppo della commercializzazione turistica tramite i nuovi strumenti tecnologici. Tali Piani potranno essere definiti e programmati attraverso una stringente interazione con le categorie economiche.
Art. 7
Supporto alle azioni di sistema per l’internazionalizzazione delle imprese trentine
Comma 1)
Provincia e Camera di Commercio convengono circa l’importanza strategica che le azioni di sostegno all’internazionalizzazione assumono per la competitività del sistema economico trentino.
Comma 2)
La Provincia riconosce l’importanza del patrimonio di relazioni, interlocuzioni dirette e supporti organizzativi di cui la Camera di Commercio beneficia sia a livello locale che nazionale ed internazionale, grazie al suo collegamento con il sistema camerale nazionale, attraverso Unioncamere e la rete degli “sportelli WorldPass” attivi presso tutte le Camere di Commercio italiane, con il sistema delle Camere di commercio italiane all’estero, delle Camere di Commercio italo-estere o estere in Italia e tramite l’attività di Eurochambres.
La Camera di Commercio collabora con Trentino Sviluppo S.p.A. – soggetto delegato dalla Provincia autonoma di Trento per il supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese – al fine di valorizzare tale patrimonio e l’utilizzo dei servizi sopra indicati.
La Camera di Commercio può a tal fine sottoscrivere specifiche convenzioni operative che potranno essere concordate, a seguito del presente Accordo di programma, con la società di scopo Trentino Sviluppo S.p.a. di concerto con le strutture competenti della Provincia.
Comma 3)
In particolare la Camera di Commercio:
a. elabora e sottopone annualmente alla Provincia proposte utili alla definizione delle linee guida in materia di politiche per l’internazionalizzazione;
b. costituisce il soggetto istituzionale di riferimento per la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati concernenti il contesto e le tendenze socio-economiche in ambito locale, nonché del grado e delle caratteristiche dell’internazionalizzazione delle imprese trentine;
c. fornisce, in stretto raccordo e coordinamento con Trentino Sviluppo S.p.a., servizi di informazione e formazione in materia di internazionalizzazione delle imprese.
Comma 4)
La Camera di Commercio fa parte del Gruppo di lavoro di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 872 del 4 maggio 2012.
Comma 1)
Art. 8
Servizio di conciliazione
Provincia e Camera di Commercio concordano sulla necessità di realizzare e promuovere un sistema efficace ed efficiente di risoluzione alternativa delle controversie che possono insorgere, in particolare, fra imprese e fra imprese e consumatori. Questo al fine di attuare una diminuzione del ricorso alla giustizia ordinaria e di promuovere una composizione bonaria e più economica, in termini di risorse e di tempo, delle controversie.
Il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Trento risulta ufficialmente riconosciuto ed “accreditato” dal Ministero della Giustizia, che lo ha inserito al n. 130 del Registro degli organismi di conciliazione istituito con D.M. 22 luglio 2004, n. 222. A tal fine la Camera di Commercio:
a) organizza e gestisce gli incontri di conciliazione, cosi come previsto dal X.Xxx. 4 marzo 2010, 28 e xx.xx.;
b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell’elenco dei conciliatori;
c) realizza attività di sensibilizzazione e promozione dello strumento conciliativo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
Art. 9
Dematerializzazione, e-procurement, informatizzazione nei rapporti imprese/P.A. e imprese/tecnologie digitali
Comma 1)
La Provincia e la Camera di Commercio convengono sulla necessità di dare ulteriore impulso ai piani di intervento volti a promuovere i processi d’innovazione, l’uso delle moderne tecnologie digitali e l’estensione dei servizi in rete nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, tra le imprese e la pubblica amministrazione e tra le imprese ed il mercato.
Comma 2)
In relazione a quanto previsto dal comma 1, l’impegno di Provincia e Camera di Commercio si concretizzerà nelle seguenti iniziative di semplificazione e digitalizzazione:
− la gestione dei sistemi di consultazione diretta, per via telematica, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei dati e delle informazioni degli archivi informatici dell'amministrazione certificante (cosi come previsto dall’articolo 43 comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx.);
− la promozione e la diffusione presso le imprese o a favore di altri enti o soggetti terzi dell'utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata, nonché di ulteriori strumenti per l’accesso on-line alle banche dati pubbliche;
− la promozione e la diffusione della piattaforma telematica per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), previsto dall’ art. 16 sexies della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e xx.xx.;
− la realizzazione di investimenti ed azioni relativi a pacchetti formativi che permettano alle imprese di acquisire le nozioni necessarie in ordine ai profili giuridici e tecnici inerenti le
nuove modalità relazionali fra imprese e pubblica amministrazione (es. fatturazione elettronica ed altri adempimenti verso la Camera di Commercio ed altri enti pubblici).
Comma 3)
La Provincia e la Camera di Commercio concordano sulla necessità di sostenere il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni al mercato elettronico (e-procurement) per quanto riguarda le modalità di approvvigionamento dei beni di consumo e servizi, in un’ottica di razionalizzazione degli acquisti e contenimento della spesa. Per questo motivo la Provincia ha creato un apposito Mercato elettronico per la pubblica amministrazione provinciale (Mepat), implementando una specifica piattaforma elettronica che comprende tutte le imprese contattabili dalla pubblica amministrazione nel momento in cui accede al mercato elettronico per le operazioni di scelta del contraente.
Comma 4)
In relazione a quanto previsto dal comma 3), la Provincia delega la Camera di Commercio, alla realizzazione delle seguenti iniziative:
- promozione ed informazione presso le imprese trentine dei vantaggi e delle modalità di iscrizione presso il mercato elettronico e sull’apposita piattaforma informatica;
- assistenza e consulenza in merito alle modalità di iscrizione ed utilizzo della medesima.
Comma 5)
La Provincia, con Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e xx.xx. all’ art.16 sexies ha affidato, nella prima fase di attivazione, la gestione del SUAP (Sportello Unico Attività produttive) al Consorzio dei Comuni Trentini. Considerato che risulta di interesse del Consorzio dei Comuni Trentini ed anche della stessa Provincia introdurre ulteriori miglioramenti e sviluppi alla piattaforma, al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei procedimenti e l’utilizzo esclusivo delle tecnologie informatiche per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e degli utenti, la Camera di Commercio, in base all’art. 4 commi 11 e 12 del Regolamento SUAP, e il Consorzio dei Comuni Trentini hanno sottoscritto, in data 15 luglio 2013, una convenzione per l’attivazione, la gestione e l’aggiornamento della piattaforma informatica.
Comma 6)
Nell’ambito indicato dal precedente comma 5), la Camera di Commercio fornisce anche supporto organizzativo e formativo, attraverso l’attivazione di incontri e corsi destinati agli utenti del SUAP (in particolare imprese, associazioni di categoria e studi professionali), anche tramite la sua Azienda speciale denominata Accademia d’Impresa.
Comma 7)
La Provincia e la Camera di Commercio concordano sulla necessità di incrementare il livello di digitalizzazione delle imprese e favorire la loro propensione alla promozione e commercializzazione in rete dei prodotti e dei servizi.
La Provincia sostiene la Camera di Commercio nell’ideazione e nell’erogazione di percorsi formativi con la finalità di:
- diffondere la cultura dell’innovazione digitale e accrescere la consapevolezza dei vantaggi derivanti da un utilizzo più avanzato e competente della rete;
- implementare le conoscenze delle metodologie di strategia d’impresa presenti nel sistema per favorire l’innovazione di prodotto e la realizzazione di piani strategici aziendali innovativi.
Le attività del presente comma saranno realizzate attraverso l’Azienda speciale della Camera di Commercio denominata Accademia d’Impresa.
Comma 8)
Nel Programma annuale di cui all’articolo 27 del presente Accordo saranno definite le attività formative di cui al presente articolo di concerto con la Provincia.
Art. 10
Promozione della cultura imprenditoriale femminile
Comma 1)
La Provincia e la Camera di Commercio convengono sulla necessità di sostenere l’incremento dell’attività imprenditoriale femminile, come ulteriore modalità di realizzazione della parità di genere, rimuovendo le barriere che impediscono l’effettiva affermazione delle pari opportunità anche nell’ambito imprenditoriale.
Comma 2)
In relazione a quanto previsto dal comma 1), l’impegno della Camera di Commercio, si concretizzerà nelle seguenti iniziative:
- istituzione del Comitato per l’imprenditoria femminile;
- supporto all’attività del Comitato;
- organizzazione, in collaborazione con l’Azienda speciale denominata Accademia d’Impresa, di convegni, seminari e specifici corsi formativi per la creazione di nuove realtà di imprenditoria femminile.
Art. 11
Tutela dei Consumatori
Comma 1)
La Provincia e la Camera di Commercio convengono sulla necessità di attuare un sistema integrato di informazione, orientamento ed assistenza in materia di etichettatura alimentare, anche in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE 1169/2011.
Comma 2)
Per i motivi indicati nel comma 1), la Provincia sostiene la Camera di Commercio nell’implementazione dello Sportello etichettatura e sicurezza alimentare gestito in collaborazione con il Laboratorio chimico, Azienda speciale della Camera di Commercio di Torino, che svolge:
a) un servizio tecnico di tipo informativo, che esamina ed approfondisce quesiti relativi a sicurezza alimentare ed etichettatura alla luce delle normative vigenti;
b) un servizio legale, finalizzato a fornire puntuali riferimenti giurisprudenziali a sostegno e verifica dell’adeguata terminologia da inserire in etichetta per evitare fraintendimenti in sede di informazione/comunicazione ai consumatori.
Tale servizio viene svolto sia in riferimento al mercato ed alla legislazione nazionale che al mercato ed alla legislazione estera, in coordinamento con le altre istituzioni e organismi operanti a livello provinciale.
Comma 3)
La Provincia sostiene la Camera di Commercio nella realizzazione delle specifiche iniziative e progetti finalizzati a favorire il regolare e corretto svolgimento dei rapporti commerciali ed economici, in particolare fra imprese e consumatori, evitando anche l’insorgenza di controversie.
Comma 4)
A tal fine la Camera di Commercio provvede:
a) alla valutazione, specie in determinate filiere e distretti di interesse provinciale, delle eventuali clausole vessatorie che possano determinare, a sfavore del consumatore, uno squilibrio nei diritti e negli obblighi derivanti da adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari;
b) alla predisposizione, valutazione e promozione di contratti tipo fra le imprese, loro associazioni e le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
CAPO III
Funzioni amministrative esercitate dalla Camera di Commercio su delega della Provincia
Art. 12
Funzioni amministrative oggetto di delega
Comma 1)
La Provincia delega alla Camera di Commercio per la durata del presente Accordo, come previsto dalle leggi di cui alle premesse, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:
a) Denominazione di origine e indicazioni geografiche dei vini;
b) Albo delle Imprese Artigiane;
c) Xxxxxxx presentate come occasioni favorevoli per gli acquirenti e procedure sanzionatorie in materia di distributori di carburante;
d) Elenco delle imprese forestali;
e) Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
Comma 2)
La Provincia può approvare annualmente, quale contenuto del Programma delle attività previsto dall’art. 27, eventuali direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative indicate nel comma 1).
Comma 3)
Il rimborso per l’esercizio delle funzioni delegate è determinato a forfait nel limite di quanto previsto nel Quadro delle risorse di cui all’articolo 26.
Art. 13
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini
Sezione A
Tenuta dell’Elenco dei tecnici degustatori e elenco degli esperti degustatori
Comma 1)
La Provincia affida alla Camera di Commercio la tenuta e l’aggiornamento degli Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori.
Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per tutti i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della provincia, o in caso di DO interregionali, delle relative regioni o province autonome.
Comma 2)
La Camera di Commercio definisce i percorsi tecnico-operativi ed organizzativi necessari alla formazione e gestione degli Elenchi al fine di consentire l’iscrizione nel rispetto delle modalità e in presenza dei requisiti indicati dalle disposizioni ministeriali vigenti.
Comma 3)
La Camera di Commercio assicura la continuità nell’esercizio delle funzioni delegate, con le modalità attualmente in atto, fermo restando che i soggetti iscritti negli Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio in virtù delle disposizioni previgenti sono trasferiti d’ufficio negli Elenchi di cui al comma 1), previa accettazione degli interessati.
Comma 4)
Per la procedura di iscrizione agli Elenchi si fa riferimento a quanto stabilito con apposito decreto dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAAF). La Camera di Commercio assicura l’adozione di tutto quanto necessario ai fini della iscrizione, compresa l’elaborazione della modulistica da adottarsi secondo i criteri e le disposizioni ministeriali di riferimento.
Sezione B
Gestione della menzione «vigna» o suoi sinonimi
Comma 1)
La Provincia conferisce alla Camera di Commercio la gestione della menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale individuato.
Comma 2)
La Provincia e la Camera di Commercio concordano i percorsi tecnico-operativi ed organizzativi necessari al fine di favorire l’interoperabilità e l’integrazione dei dati afferenti alla gestione della menzione «vigna» o i suoi sinonimi anche mediante la costituzione di un apposito gruppo tecnico di lavoro.
Comma 3)
Entrambe le parti si impegnano nella disponibilità reciproca di dati ed informazioni, con le modalità tecnologiche più opportune, al fine di favorire l’efficienza nell’espletamento delle funzioni e l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente articolo.
Comma 4)
Per la procedura di individuazione e iscrizione della menzione «vigna» o i suoi sinonimi nell’Elenco positivo delle menzioni provinciali si fa riferimento a quanto stabilito con apposito regolamento concordato fra la Camera di Commercio e la Provincia adottato con deliberazione della Giunta provinciale nr. 1320 di data 22 giugno 2012 e ss. mm..
Art. 14
Albo delle imprese artigiane
Comma 1)
La Camera di Commercio esercita, per delega della Provincia, ai sensi dell’art. 20 bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 e xx.xx., le funzioni concernenti la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 3 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 e xx.xx., ivi comprese, ai sensi dell’art. 19 della citata legge, così come da ultimo modificato dall’art. 14 della L.P.12 dicembre 2011, n. 16, le funzioni in materia di vigilanza e di applicazione delle relative sanzioni amministrative.
Art. 15
Xxxxxxx presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti e procedure sanzionatorie in materia di distributori di carburante
Comma 1)
La Camera di Commercio esercita, per delega dalla Provincia ai sensi dell’art. 28, comma 8 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e xx.xx., le funzioni amministrative in materia di vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti.
Comma 2)
La Camera di Commercio esercita, per delega dalla Provincia ai sensi dell’art. 51, comma 2 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e xx.xx., le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in tale materia, unitamente ai competenti uffici dei Comuni e della stessa Provincia, attraverso controlli e verifiche sul territorio per l’accertamento di eventuali infrazioni amministrative.
Comma 3)
La Camera di Commercio esercita inoltre, su delega della Provincia ai sensi dell’art. 58, comma 5 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17e ss.mm.-, le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 56 (ad eccezione del comma 7) della stessa legge, per quanto concerne i distributori di carburante.
Le somme introitate dalla Camera di Commercio a titolo di sanzione sono versate entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla Provincia.
Art. 16
Elenco delle imprese forestali
Comma 1)
Nei termini, con le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento previsto dall’articolo 61, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e xx.xx., la Camera di Commercio provvede, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2007 e ss. mm., alla tenuta dell’elenco provinciale delle imprese forestali, in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l’esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per la realizzazione delle opere e per la prestazione dei servizi in ambito forestale.
Art. 17
Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
Comma 1)
A seguito dell’emanazione da parte della Provincia del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg la Camera di Commercio provvede, ai sensi dell’articolo 39ter, comma 2, della legge provinciale n. 16 del 9 luglio 1993 e ss. mm, alla tenuta del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992 e ss. mm..
Con il suddetto regolamento sono stabiliti i criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la tenuta del ruolo.
Comma 2)
L'iscrizione nel ruolo è condizione per il rilascio, a persona fisica o al legale rappresentante di persona giuridica richiedente, della licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici
non di linea, per prestare attività di conducente in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata all'esercizio o in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
Comma 3)
L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della commissione provinciale istituita ex comma 5 dell’art. 39 ter della predetta legge presso la Camera di Commercio.
CAPO IV
Accordi relativi ad ulteriori specifici rapporti tra le parti
Art. 18
Ulteriori specifici rapporti
Comma 1)
La Provincia affida alla Camera di Commercio per la durata del presente Accordo, ulteriori funzioni nelle seguenti materie:
a) Formazione professionalizzante nei settori del commercio e del turismo;
b) Maestro Artigiano;
c) Corso per accedere alla qualifica professionale di tinto-lavanderia;
d) Certificazione nei settori agroalimentari, turistico e della ristorazione;
e) Supporto nei rapporti con l’Unione Europea.
Art. 19
Formazione professionalizzante nei settori del commercio e del turismo
Comma 1)
Al fine di realizzare l’attività di formazione professionale per il conseguimento dei titoli necessari all’iscrizione in appositi albi o elenchi nonché per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, la Provincia e la Camera di Commercio convengono quanto di seguito specificato:
a) la Provincia individua nella Camera di Commercio il soggetto titolato alla gestione delle attività formative per gli operatori dei settori del commercio e del turismo regolati dalle seguenti specifiche leggi:
− Legge Provinciale 14 luglio 2000, n. 9 – Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera e xx.xx., in coordinamento con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
− Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e xx.xx. – Modifiche ed integrazioni alla Legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore – (Ruolo agenti d’affari in mediazione);
− Legge 3 maggio 1985, n. 204 e xx.xx. – Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio – (Ruolo agenti e rappresentanti di commercio);
− Accertamento della idoneità all'attività agrituristica e della adeguata capacità professionale agrituristica (di cui all'articolo 2 della Legge provinciale 19 dicembre 2001,
n. 10 e xx.xx.);
− D.M. 6 ottobre 2009 – Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo
in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 e xx.xx.;
b) le attività previste alla lettera a) saranno realizzate attraverso l’Azienda Speciale della Camera di Commercio denominata Accademia d’Impresa;
c) il Programma annuale di cui all’articolo 27 del presente Accordo individua le attività da realizzare;
d) le modalità gestionali delle attività affidate saranno definite con specifico provvedimento della Giunta provinciale, sentita la Camera di Commercio.
Comma 2)
Le attività da realizzare, individuate nel Programma annuale di cui all'articolo 27 del presente Accordo, sono quelle previste da Accademia d’Impresa per l’anno formativo che ha termine nell’anno solare cui si riferisce lo stesso programma.
Comma 3)
Per i fini di cui al comma 1) la Camera di Commercio ottempera alle disposizioni stabilite dal comma 1) dell’art. 6 del presente Accordo di programma.
Art. 20 Formazione Maestro Artigiano
Comma 1)
Al fine di realizzare l’attività di formazione rivolta alla progettazione e alla realizzazione della parte gestionale dei corsi per il conseguimento del titolo di “Maestro Artigiano” – così come stabilito dalla Legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 e xx.xx. – la Provincia affida alla Camera di Commercio la gestione delle attività formative rivolte a favorire l’acquisizione di una particolare qualificazione professionale al fine del conseguimento del sopracitato titolo.
Nello specifico la Camera di Commercio cura:
a) l’attività di progettazione dei profili professionali (Area gestione d’Impresa e Area tecnico- professionale);
b) la realizzazione dell’attività di selezione consistente nella verifica del “livello di entrata” e valutazione dei casi di esonero dall’obbligo di frequenza;
c) la realizzazione dei corsi di formazione relativi all’Area gestione d’impresa compresa la valutazione dei candidati in merito ai singoli moduli formativi;
d) la realizzazione dei corsi di formazione relativi all’Area insegnamento del mestiere comprensiva della valutazione dei candidati.
Le attività di cui alle precedenti lettere del presente comma saranno realizzate attraverso l’Azienda speciale della Camera di Commercio denominata Accademia d’Impresa.
Comma 2)
Nel Programma annuale di cui all’articolo 27 del presente Accordo saranno definite le attività formative di cui al comma 1) di concerto con la Provincia .
Art. 21
Formazione per accedere alla qualifica professionale di tinto-lavanderia
Comma 1)
Al fine di realizzare l’attività di formazione rivolta alla progettazione e alla realizzazione della parte gestionale dei corsi per il conseguimento della qualifica professionale di responsabile tecnico dell’attività di tinto-lavanderia – così come stabilito dalla Legge 22 febbraio 2006 n. 84 e xx.xx. – la Provincia affida alla Camera di Commercio la gestione delle attività formative rivolte a favorire l’acquisizione di una particolare qualificazione professionale, al fine della designazione quale responsabile tecnico dell’attività di tinto-lavanderia.
Nello specifico la Camera di Commercio cura:
a) l’attività di progettazione dei profili professionali (Area gestione d’Impresa e Area tecnico- professionale);
b) la realizzazione dell’attività di selezione consistente nella verifica dei requisiti di ammissione e nel controllo dell’effettiva frequenza minima del monte ore del corso;
c) la realizzazione dei corsi di formazione relativi all’Area gestione d’impresa compresa la valutazione dei candidati in merito ai singoli moduli formativi.
Le attività di cui alle precedenti lettere del presente comma saranno realizzate attraverso l’Azienda speciale della Camera di Commercio denominata Accademia d’Impresa.
Comma 2)
Nel Programma annuale di cui all’art. 27 del presente Accordo saranno definite le attività formative di cui al comma 1) di concerto con la Provincia.
Art. 22
Certificazione nei settori agroalimentari, turistico e della ristorazione
Comma 1)
La Provincia e la Camera di Commercio convengono sulla necessità di valorizzare, tutelare e promuovere i prodotti e i servizi riconducibili al mondo economico trentino. A tal fine, per la certificazione di marchi collettivi e di qualità nel settore agroalimentare, turistico e della ristorazione, in particolare per i c.d. “club di prodotto” e per altri relativi al mondo del turismo e del turismo rurale, la Provincia può affidare, sulla base di apposite deleghe, alla Camera di Commercio la realizzazione delle seguenti attività:
- concordare con le Istituzioni e le imprese una strategia di sviluppo e promozione del progetto di certificazione per marchi collettivi e di qualità nonché redigerne una proposta di programma di valorizzazione;
- controllare e certificare l’applicazione dei disciplinari e contestualmente diffondere le “buone pratiche” verificandone insieme alle singole imprese le carenze nello sviluppo del progetto (attività di scouting);
- realizzare percorsi formativi per titolari/addetti d’impresa sui temi ritenuti prioritari per lo sviluppo del progetto medesimo, previa analisi dei punti di forza e di debolezza del gruppo di soggetti che ha aderito ai marchi collettivi o ai “club di prodotto”.
Art. 23
Supporto nei rapporti con l’Unione Europea
Comma 1)
La Provincia riconosce l’importanza del patrimonio di relazioni, interlocuzioni dirette e supporti organizzativi di cui la Camera di Commercio beneficia a livello comunitario, grazie al suo collegamento con Eurochambres, l’Associazione delle Camere di commercio e industria europee operante fin dal 1958 e con Unioncamere Bruxelles.
La Camera di Commercio assicura supporto allo Sportello unitario di promozione territoriale, presso l’ufficio per i rapporti con l’Unione Europea, di cui all’art. 12, comma 4 della L.P. 16
febbraio 2015, n. 2 e xx.xx., potenziando la collaborazione con gli organismi camerali a Bruxelles, anche attraverso specifiche convenzioni, al fine di contribuire a fornire informazioni e servizi al sistema delle imprese trentine.
Art 24
Finanziamento ordinario della Camera di Commercio
Comma 1)
A seguito della delega alla Provincia delle funzioni amministrative in materia di Camere di Commercio, la Provincia assegna annualmente alla Camera di Commercio il finanziamento previsto dall’art. 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 e ss. mm.. Tale finanziamento non è soggetto agli adempimenti programmatori e di rendicontazione previsti al capo V del presente Accordo.
Comma 2)
L’erogazione del finanziamento è disposta secondo le modalità stabilite dall’articolo 28 del presente Accordo.
Art. 25
Direttive sulla formazione dei bilanci della Camera di Commercio
La Giunta provinciale approva le direttive ai sensi dell’art. 7, comma 10 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e xx.xx., previo confronto con la Camera di Commercio.
CAPO V
Programmazione, finanziamento, verifica e rendicontazione degli interventi
Art. 26
Modalità di finanziamento
Comma 1)
Le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi e delle attività di cui al presente Accordo sono determinate per ambiti di intervento, nella misura indicata nella tabella denominata “Quadro delle risorse” che costituisce l’Allegato A al presente Accordo.
Nel “Quadro delle risorse” sono distinte le spese a carico della Provincia, le spese a carico della Camera di Commercio e le spese a carico di altri soggetti terzi.
Il “Quadro delle risorse” deve risultare compatibile con il bilancio pluriennale della Provincia e potrà essere aggiornato con l’approvazione del Programma annuale delle attività di cui all’art. 27 e relativi aggiornamenti.
Comma 2)
La Provincia assegna, secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 28, le risorse indicate a suo carico nell’Allegato A e nei relativi aggiornamenti. La Camera di Commercio garantisce, nell’arco di durata dell’Accordo di programma, un intervento finanziario per l’attuazione delle azioni previste nell’Accordo medesimo, almeno pari alle somme indicate a suo carico nel “Quadro delle risorse” di cui al comma 1, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti.
Art. 27 Programmazione annuale delle attività
Comma 1)
Ai fini dell’attuazione del presente Accordo la Camera di Commercio, tenendo conto delle esigenze rappresentate dalla Provincia in ordine all’attuazione degli interventi e delle attività e tenendo conto del quadro delle risorse di cui all’art. 26, presenta annualmente alla Provincia entro il 15 settembre la proposta di Programma delle attività da realizzare nell’anno seguente.
Comma 2)
In particolare la proposta di Programma annuale delle attività è così strutturata:
a) una Parte Descrittiva, contenente: gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare e i risultati da conseguire con le risorse presenti nel Quadro generale delle Risorse del Programma delle attività nonché con i presunti avanzi della gestione dell’anno in corso;
b) un Quadro generale delle Risorse, secondo lo schema di cui all’allegato A, articolato per ambiti di intervento e con la precisazione, per ciascuno degli stessi, della quota di spese a carico della Provincia e di quella a carico della Camera di Commercio – inclusi i presunti avanzi della gestione dell’anno in corso - nonché di quella a carico di altri soggetti.
Comma 3)
Il Servizio provinciale competente per la gestione dei rapporti con la Camera di Commercio indice, entro il 15 gennaio, un momento di confronto con il medesimo ente nonché le strutture provinciali interessate, per esaminare la proposta e valutare la coerenza e l'ammissibilità delle iniziative rispetto agli obiettivi fissati nel presente Accordo.
Raggiunta l’intesa con la Camera di Commercio, la Giunta provinciale, su proposta del Servizio provinciale competente, approva il Programma annuale delle attività ed assegna il relativo finanziamento entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione.
Comma 4)
Il Servizio provinciale competente per la gestione dei rapporti con la Camera di Commercio indice entro il 15 giugno un ulteriore momento di confronto per esaminare la Rendicontazione del Programma delle attività dell’anno precedente, così come previsto dal successivo art. 29 del presente Accordo, e per concordare la proposta di destinazione degli eventuali ulteriori avanzi rispetto a quelli già inseriti nel Programma annuale delle attività dell’anno in corso.
Su proposta del Servizio provinciale competente, la Giunta provinciale approva, entro il 30 giugno, la Rendicontazione del Programma annuale delle attività dell’anno precedente e la destinazione degli eventuali ulteriori avanzi nell’ambito delle attività programmate per l’esercizio in corso.
Comma 5)
Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere apportate modifiche ed integrazioni al Programma annuale delle attività , previa specifica intesa fra le parti.
Comma 6)
Le modalità di erogazione e rendicontazione delle somme assegnate sono quelle previste ai successivi articoli 28 e 29, salvo ulteriori specificazioni che potranno essere individuate nel provvedimento annuale di assegnazione dei finanziamenti.
Comma 7)
Le intese tra la Provincia e la Camera di Commercio previste da questo articolo sono raggiunte anche mediante scambio di corrispondenza tra i Presidenti dei due Enti, ovvero tra loro delegati.
Art. 28
Modalità di erogazione dei finanziamenti
Comma 1)
Per gli anni dal 2015 al 2017 le somme a carico della Provincia, come risultanti dal quadro delle risorse allegato al Programma di Attività e dai provvedimenti di assegnazione di cui agli articoli 24 e 26 sono erogate sulla base di fabbisogni trimestrali presentati dalla Camera di Commercio, che rappresentino le esigenze per le funzioni amministrative istituzionali e quelle per l’attuazione del programma delle attività, corredati da una dichiarazione che attesti l’insufficienza delle risorse a disposizione dell’Ente – considerando le somme depositate presso la contabilità in Banca d’Italia – a fare fronte al fabbisogno medesimo.
Comma 2)
Le predette somme sono accreditate su apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell’art. 0xxx, xxxxx 0xxx, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
Comma 3)
In deroga a quanto disposto al comma 1) e in relazione a quanto previsto dal punto 3) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2451 del 24 novembre 2006, su richiesta della Camera di Commercio sono comunque liquidati, con accredito sulla contabilità speciale, entro i 30 giorni successivi i finanziamenti afferenti all’articolo 24 assegnati dalla Provincia e non ancora introitati dalla Camera di Commercio alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di assegnazione. Il Tesoriere provvede al relativo integrale riversamento sul conto di tesoreria della Camera di Commercio nella stessa giornata in cui è stato disposto l’accreditamento.
A tale fine, la struttura competente alla liquidazione della spesa chiede al Servizio competente in materia di entrate di attivarsi presso il Tesoriere provinciale per garantire il riversamento entro il predetto termine.
Comma 4)
La Provincia e la Camera di Commercio si impegnano a porre in essere, negli ultimi mesi del 2017, una verifica circa l’adeguatezza delle modalità di erogazione delle risorse di cui ai commi precedenti, anche in relazione al contesto finanziario che caratterizzerà la finanza pubblica provinciale e specificamente quello della Camera di Commercio.
Art. 29
Modalità di rendicontazione della spesa
Comma 1)
Ai fini della rendicontazione la Camera di Commercio presenta annualmente alla Provincia contestualmente alla trasmissione del Bilancio di esercizio la Rendicontazione del Programma delle Attività, che dà dimostrazione, per ciascuno degli ambiti di intervento , delle spese sostenute e dei finanziamenti ricevuti. La Rendicontazione del Programma delle Attività è costituita da:
a) una Parte Descrittiva, esplicativa delle iniziative realizzate, del grado di conseguimento degli obiettivi previsti nel Programma di attività e delle spese effettivamente sostenute nell’anno;
b) un Quadro Generale delle Risorse, secondo lo schema di cui all’Allegato A, con ricognizione degli avanzi effettivi.
Comma 2)
In particolare, per tutte le attività formative affidate ai sensi dell’art. 19, lo Stato di attuazione dell’Accordo dovrà specificare che le stesse sono state svolte nel rispetto dei contenuti previsti nelle modalità gestionali di cui all’articolo 19, comma 1, lettera d).
Art. 30 Referenti dell’Accordo
Comma 1)
La Camera di Commercio nomina il Segretario Generale pro tempore quale Referente per l’Accordo di Programma e l’Ufficio Ragioneria quale struttura deputata alla ricezione dei documenti, note, informazioni riferite all’Accordo di Programma ed al Programma delle Attività.
Comma 2)
Allo stesso modo la Provincia indica il Direttore Generale pro tempore ed il Responsabile pro tempore della Struttura provinciale competente in materia di Camera di Commercio quali referenti per l’Accordo di Programma e la Struttura provinciale competente in materia di Camera di Commercio deputata alla ricezione di documenti, note e informazioni riferite all’Accordo di Programma ed al Programma delle Attività.
Art. 31
Impegni e responsabilità dei soggetti sottoscrittori
Comma 1)
Ciascun soggetto sottoscrittore nello svolgimento delle attività di propria competenza si impegna:
a) ad assumere ogni iniziativa per assicurare il rispetto dei termini concordati;
b) a garantire, per la realizzazione del presente Accordo, con il Programma annuale delle attività la messa a disposizione delle somme previste dalla tabella di cui all’Allegato A, tenuto conto dei relativi aggiornamenti;
c) ad utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell’attività amministrativa previsti dalla normativa vigente;
d) a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti;
e) ad utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi programmati;
f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione dell’Accordo;
g) ad adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi oggetto dell’Accordo.
Comma 2)
La Provincia risponde esclusivamente dei finanziamenti assegnati alla Camera di Commercio con i provvedimenti di cui all’art. 27 ed è esente da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per fatti o situazioni derivanti dall’attuazione dei singoli interventi.
La Camera di Commercio è responsabile per l’attuazione degli interventi e delle attività previste dal presente Accordo.
Art. 32
Verifiche sull’attuazione dell’Accordo
Comma 1)
Al fine di discutere delle problematiche inerenti l’attuazione del presente Accordo, con particolare riguardo alla verifica del rispetto degli impegni assunti, nonché di formulare proposte per una efficace realizzazione degli obiettivi, anche ai fini dell’eventuale aggiornamento o integrazione dell’Accordo durante il periodo di validità dello stesso, il Presidente della Provincia, d’intesa con il Presidente della Camera di Commercio, può promuovere incontri tra le parti. Analoga facoltà, d’intesa con il Presidente della Provincia, è attribuita al Presidente della Camera di Commercio.
Per la Provincia e per la Camera di Commercio partecipano agli incontri i dirigenti e i funzionari individuati rispettivamente dal Presidente della Provincia e dal Presidente della Camera di Commercio.
Comma 2)
Al fine di dirimere le problematiche inerenti l’attuazione delle iniziative previste nelle singole aree di collaborazione del Programma annuale di attività la Provincia o la Camera di commercio possono promuovere incontri tecnici tra le parti.
CAPO VI
Efficacia dell’Accordo e disciplina transitoria
Art. 33
Continuità delle attività della Camera di Commercio dopo la scadenza dell’Accordo
Comma 1)
Dopo la scadenza del presente Accordo e fino alla stipulazione del nuovo Accordo, per garantire la continuità delle attività dell’Ente camerale, come previsto dall’art. 19, comma 9 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, la Provincia può assegnare alla Camera di Commercio acconti per l’effettuazione di attività nelle aree di collaborazione previste nel presente Accordo, nei limiti dell’80 per cento degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale e comunque per una somma non superiore alle assegnazioni disposte per l’anno precedente.
Comma 2)
L’erogazione di tali somme è effettuata come previsto all’art. 28 comma 2, con le modalità individuate nel provvedimento di assegnazione.
Art. 33 (Regime fiscale)
Comma 1)
Ai fini della registrazione si dà atto che il presente Accordo di programma non ha autonomo contenuto patrimoniale e pertanto è soggetto ad imposta di registro solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte II Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Accordo di Programma PAT - CCIAA
2015 Preventivo | 2016 Preventivo | 2017 Preventivo | ||||||||||||
AREE ATTIVITÀ | SPESA TOTALE PREVISTA | PAT | AVANZI PAT 2014 | CCIAA | AVANZI CCIAA 2014 | COSTI A CARICO DI TERZI | SPESA TOTALE PREVISTA | PAT | CCIAA | COSTI A CARICO DI TERZI | SPESA TOTALE PREVISTA | PAT | CCIAA | COSTI A CARICO DI TERZI |
Promozione territoriale - Osservatorio delle produzioni trentine | 300.000,00 | 117.380,92 | 32.619,08 | 51.197,77 | 98.802,23 | 0,00 | 250.000,00 | 180.000,00 | 70.000,00 | 250.000,00 | 180.000,00 | 70.000,00 | ||
Promozione territoriale - Palazzo Roccabruna ed Enoteca provinciale | 760.000,00 | 297.427,18 | 52.572,82 | 229.160,18 | 120.839,82 | 60.000,00 | 760.000,00 | 440.000,00 | 240.000,00 | 80.000,00 | 770.000,00 | 480.000,00 | 200.000,00 | 90.000,00 |
Valorizzazione del legno trentino | 170.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | ||||
Monitoraggio ed analisi dei dati economici | 250.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||
Formazione all'impresa - Accademia d'Impresa | 1.000.000,00 | 450.000,00 | 465.350,54 | 84.649,46 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||
Servizio di conciliazione | 130.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 120.000,00 | 75.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 155.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | ||
Dematerializzazione, e-procurement, informatizzazione nei rapporti imprese/P.A. e imprese/tecnologie digitali - SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP | 175.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | ||||
Dematerializzazione, e-procurement, informatizzazione nei rapporti fra imprese/PA - E- PROCUREMENT - FATTURA_PA - E_COMMERCE | 375.000,00 | 271.000,00 | 29.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | |||
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||
Albo delle Imprese Artigiane | 380.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 380.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 380.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ||
Xxxxxxx presentate come occasioni favorevoli per gli acquirenti e procedure sanzionatorie in materia di distributori di carburante | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||
Elenco provinciale delle imprese forestali - L.P. 11/2007 | 40.950,15 | 14.191,90 | 26.758,25 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |||
Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | ||||
Affidamento attività formative L.P. 5/2006 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | ||||
Maestro Artigiano | 150.000,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |||
Formazione per accedere alla qualifica professionale di tinto-lavanderia | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
TOTALE | 4.300.950,15 | 2.570.000,00 | 165.950,15 | 1.155.708,49 | 304.291,51 | 105.000,00 | 4.005.000,00 | 2.770.000,00 | 1.110.000,00 | 125.000,00 | 4.185.000,00 | 2.970.000,00 | 1.080.000,00 | 135.000,00 |