DISCIPLINARE DI GARA E NORME CONTRATTUALI (DGNC) PER
DISCIPLINARE DI GARA E NORME CONTRATTUALI (DGNC) PER
Forniture e Servizi di importo superiore alla soglia di interesse europeo
(criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
Rev.0 | Verifica Category Manager | Approvazione Resp.le Struttura Acquisti |
Data Giugno 2022 | Xxxxx Xxxxxx |
Questo documento è di proprietà ATAC S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti
PREMESSA
1. A.T.A.C. S.p.A. Azienda per la Mobilità di Roma Capitale, d’ora in poi ATAC, si configura come Impresa pubblica, ex art. 3 lett. t) del D.lgs. 50/16 operante nell’ambito dei settori speciali e, in particolare, nel trasporto pubblico locale.
2. La dicitura “Norme di Gara e Contrattuali”, ovunque presente negli atti di gara e, comunque, nella documentazione consegnata da ATAC, deve leggersi ed intendersi: “Disciplinare di Xxxx e Norme Contrattuali”.
3. La Sede Legale di ATAC è ubicata in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00176 Roma. Ogni diversa indicazione, ovunque riportata, deve ritenersi annullata e sostituita dalla presente.
4. Laddove disposizioni contenute in qualsiasi atto di gara o in documenti anche tecnici relativi alla gara, facciano rinvio a norme dei seguenti Decreti:
- D.M. 145/2000 (parzialmente abrogato);
- D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 (parzialmente abrogato);
ovvero facciano rinvio ad altre disposizioni abrogate o modificate o sospese temporalmente dal D.lgs. 56/2017, dalla legge 55/2019, dalla legge 108/2021, dalla legge 236/2021 o dal D.L. 36/2022 tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del predetto decreto legislativo.
5. Il presente Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali disciplina le gare per l’aggiudicazione di forniture di beni e prestazione di servizi e detta le norme generali per l’esecuzione del contratto.
6. Nel caso in cui trattasi di gara finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, le prestazioni/forniture di cui trattasi verranno affidate ad un unico operatore economico ovvero a più operatori economici, secondo quanto stabilito da appositi appalti nei limiti e alle condizioni fissate dall’accordo quadro.
DISCIPLINA DELLA GARA
Art. 1 FONTI
1.1 La gara è disciplinata, in ordine prioritario:
a) dal Bando di gara;
b) dalla documentazione complementare al Bando, costituita:
- dal presente Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali;
- dalla documentazione richiamata dal presente Disciplinare di Xxxx e Norme Contrattuali;
- dalla modulistica fornita dalla Stazione Appaltante;
c) dalle eventuali rettifiche, integrazioni, precisazioni e informazioni relative al Bando, alla documentazione complementare al Bando stesso e alla documentazione tecnica, di cui al successivo art. 22;
d) dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 50/16 e s.m.i. (in seguito D.lgs. 50/16) e s.m.i.;
e) dalle disposizioni ancora in vigore del D.P.R. 207/2010;
f) dalle disposizioni del Regolamento approvato con la Determinazione A.U. n. 4 del 14/01/2022;
g) dalla ulteriore normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di interesse europeo.
Art. 2 SOGGETTI AMMESSI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
2.1 Xxxxxxx partecipare alla gara tutti i soggetti, di cui all’art. 45 D.lgs. 50/16, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal Bando di gara e nei confronti dei quali non sussista alcuno dei motivi di esclusione dalle procedure per l’affidamento di appalti pubblici previsti all’art. 80 D.lgs. 50/16. Possono partecipare alla gara operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 62 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.
2.2 È consentita la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti Temporanei di Impresa (di seguito anche denominati R.T.I.) previsti dalla normativa vigente e di Consorzi Ordinari di Concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c., anche se non ancora costituiti. In tale ultimo caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che faranno parte dei costituendi Raggruppamenti o Consorzi e deve essere accompagnata da una dichiarazione contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti.
E’ fatto divieto alle imprese, alle cooperative ed ai consorzi di partecipare alla gara nella doppia veste di soggetti singoli e di componenti di un raggruppamento ovvero di partecipare in più di un raggruppamento.
2.3 La procedura di gara sarà espletata esclusivamente con il supporto degli strumenti informatici. La documentazione amministrativa richiesta e l’Offerta Tecnica ed Economica dovranno pervenire telematicamente, tramite il Portale Appalti ATAC all’indirizzo xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Le istruzioni e i manuali per la registrazione al Portale Appalti, per l’utilizzo della Piattaforma telematica e per la presentazione delle offerte sono pubblicati sul sito xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Informazioni – Accesso area riservata”.
Tutta la documentazione richiesta nei documenti di gara dovrà pervenire esclusivamente con le modalità telematiche di seguito indicate. Non saranno prese in considerazione altre modalità di invio della documentazione.
Per partecipare alla procedura ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi gratuitamente al Portale Appalti ATAC xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Per la registrazione al Portale il Concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nel documento “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”.
2.4 Maggioli S.p.A. è la società incaricata da ATAC S.p.A. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al Portale dove dovrà essere presentata la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l'Offerta Economica in busta chiusa digitale. Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale Appalti è possibile contattare il numero dedicato Maggioli 0422.267755 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30, ovvero inviare una mail a xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx ovvero accedere alla sezione del Portale “Informazioni – Assistenza operatori economici”
2.4.1 Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Appalti e l’accesso alla sezione dedicata alla gara saranno sempre garantiti fino al termine di presentazione dell’offerta.
2.4.2 I documenti di gara da parte di ciascun Concorrente sono liberamente consultabili sul Portale Appalti xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx (vedi “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”).
2.4.3 L’accesso all’area Comunicazioni da parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso all’area riservata sul Portale xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
2.4.4 Riepilogo dei contatti nell’ambito dell’e-procurement:
⮚ richiesta prime informazioni: recapiti telefonici riportati sul Bando di gara (si precisa però che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale Appalti, devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale);
⮚ richiesta di iscrizione al Portale Appalti: “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” (pubblicato sul sito xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx);
⮚ assistenza tecnica all’utilizzo del Portale Appalti: il numero dedicato Maggioli 0422.267755 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30, inviare una mail a xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx ovvero accedere alla sezione del Portale “Informazioni – Assistenza operatori economici”;
⮚ presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’Offerta Economica: “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” reperibili sul Portale Appalti;
⮚ invio di quesiti di natura tecnica e/o amministrativa: mediante l’area Comunicazioni del Portale Appalti;
⮚ comunicazioni/risposte a quesiti: mediante l’area Comunicazioni del Portale Appalti.
2.4.5 I requisiti minimi della dotazione informatica di cui deve disporre il Concorrente sono riportati in “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”.
2.4.6 Le imprese concorrenti dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, secondo le indicazioni riportati in “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. 82/05).
2.4.7 Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a Portale.
Nel caso di dichiarazioni rese da un procuratore la firma digitale dovrà essere posseduta anche da quest’ultimo.
Nel caso di soggetti stranieri o residenti all’estero, è ammesso che gli stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante firma elettronica avanzata rilasciata da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.
Nel caso di partecipazione di R.T.I. costituendi di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) nonché Consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lettera e) del D.lgs. 50/16 costituendi, la firma digitale dovrà essere posseduta da tutti i sopraelencati soggetti appartenenti a ciascuna Impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio.
Nel caso di partecipazione di Xxxxxxxx e RTI di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) ed e) del D.lgs. 50/16 già costituiti la firma digitale dovrà essere posseduta dall’impresa Mandataria/capogruppo.
Nel caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del D.lgs. 50/16 la firma digitale dovrà essere posseduta dalle consorziate e dalle imprese per le quali il Consorzio concorre.
La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:
1. il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
2. il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico di AgID e non è scaduto;
3. il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.
I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale e segnatamente l’art. 32 del D.lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente ATAC S.p.A. e Maggioli S.p.A. da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.
Art. 3 REQUISITI
3.1 Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti devono attestare, con le modalità di cui al successivo art. 8:
a) il possesso dei requisiti di ordine generale costituiti dalla insussistenza di qualsiasi condizione di esclusione dalle procedure di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16, secondo quanto previsto dai modelli DGUE parte II e III ed A (per le Imprese stabilite in Italia);
b) il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti dal Bando di gara in misura non inferiore a quanto ivi prescritto attraverso le dichiarazioni di cui al DGUE (parte IV); detti requisiti possono essere unificati oppure distinti (fanno fede in ogni caso le pertinenti disposizioni e/o indicazioni del Bando di gara);
c) per le Imprese stabilite in Italia, il possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese, di cui al D.P.R. 7.12.1995 n. 581, per attività afferenti quella prevista dall’appalto da aggiudicare;
d) per le Imprese straniere, insussistenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti e possesso di tutti requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria previsti dagli ordinamenti vigenti nei Paesi di residenza, per esercitare attività afferenti quella prevista dall’appalto da aggiudicare ai sensi dell’art. 82 co.3 e art. 83 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010;
e) il possesso di ulteriori eventuali requisiti previsti dal Bando di gara.
3.2 L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento, è disciplinato dalle norme di cui all’art. 89 D.lgs. 50/16 e s.m.i., salve le eventuali ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara.
3.3. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), necessario per partecipare alla presente procedura, è reso dalle imprese partecipanti (o da altri operatori economici ausiliari in caso di avvalimento), dove esse attestano di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l’esclusione dalla procedura, meglio definite all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di possedere i requisiti di partecipazione stabiliti dal Bando di gara.
Art. 4 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
4.1 Per poter partecipare alla presente procedura le Imprese concorrenti dovranno inserire e trasmettere telematicamente la propria offerta sul Portale Appalti ATAC entro e non oltre il termine perentorio previsto dal Bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta.
4.2. La domanda di partecipazione, le dichiarazioni e l’Offerta Tecnica ed Economica dovranno essere sottoscritte con le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati.
4.3 Il sistema non consentirà l’invio di offerte oltre il termine perentorio previsto nel Bando di gara.
4.4 E' fatta salva la facoltà delle Imprese partecipanti di far pervenire una nuova offerta nel caso in cui la Stazione Appaltante proroghi il termine di scadenza della presentazione dell’offerta secondo le indicazioni riportate nella “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”.
Art. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL’OFFERTA TECNICA
5.1 La presentazione della documentazione amministrativa di cui al successivo art. 8 e dell’Offerta Tecnica come prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto dovrà avvenire con modalità telematica secondo le disposizioni del presente articolo e secondo quanto previsto dalla “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”.
5.1.1 L’Offerta Tecnica deve essere inserita mediante compilazione del modello di Offerta Tecnica, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra la “Documentazione di gara”
del Portale Appalti o direttamente disponibili nell’elenco dei documenti richiesti sulla pagina “Documenti della Busta Tecnica” del Portale Appalti sottoscritto con firma digitale.
Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
6.1 Il Concorrente dovrà presentare la propria Offerta Economica con le modalità prescritte nella “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”, sottoscritta con firma digitale. Le offerte presentate oltre il termine perentorio sopra indicato (punto 4.1) sono irricevibili e il sistema non consentirà il relativo inoltro.
L’Offerta Economica deve essere presentata mediante compilazione del modulo on-line auto- generato dalla Piattaforma, ovvero l’inserimento del ribasso nel sistema telematico; la generazione automatica e il download del file PDF dell’offerta (modulo on-line autogenerato); la firma digitale e l’upload della stessa e di eventuali ulteriori documenti.
La dichiarazione da parte del Concorrente dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto all’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, dovrà avvenire con la compilazione delle dichiarazioni di cui al Modelli C messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
6.1.2 Per i R.T.I. non ancora costituiti, l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale da tutte le imprese che si raggrupperanno, ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.lgs. 50/16.
6.1.3 Si precisa che la busta chiusa digitale contenente l’Offerta Economica viene aperta solo in caso di definizione della fase di valutazione tecnica già acquisita.
6.2 L’offerta è vincolante per il termine di 240 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.
6.3 Varianti, riserve o condizioni apposte all’Offerta Economica, saranno considerate come non esistenti.
6.4 L'I.V.A. sul corrispettivo che sarà riconosciuto all’Aggiudicatario, si intende a carico della Stazione Appaltante nell’aliquota prevista per legge.
Art. 7 CAUZIONE PROVVISORIA
7.1 Al fine di tutelare la Stazione Appaltante in merito alla serietà delle offerte presentate in sede di gara, la medesima (offerta) deve essere corredata da una cauzione provvisoria per l’importo indicato nel Bando di gara o, in mancanza di tale indicazione sul Bando, per un importo pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 93
comma 7 del D.lgs. 50/16 recante le clausole indicate dal comma 4 dello stesso art. 93, così come previsto al seguente punto 7.2 in uno dei modi di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/16.
Il documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria deve essere accompagnato in ogni caso dall'impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva di cui all'art. 93, comma 8, del D.lgs. 50/16 a pena di esclusione dalla gara.
Tale impegno può essere contenuto direttamente ed esplicitamente nella fideiussione bancaria o assicurativa ovvero essere assunto con atto ad hoc da un fideiussore che si assume esclusivamente questo impegno (opzione, quest’ultima, obbligatoria quando la garanzia sia prestata con deposito cauzionale).
Quanto sopra esposto non è da applicarsi alle micro, piccole e medie imprese e RTI o Consorzi ordinari costituiti da micro, piccole e medie imprese, secondo quanto stabilito al comma 8 dell’art. 93 D.lgs. 50/16.
7.2 Il documento comprovante la garanzia deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs. 50/16.
Il documento comprovante la garanzia deve contenere le clausole indicate dal comma 4 del citato art. 93 e, in particolare, le seguenti dichiarazioni:
“Il/La sottoscritto/a Istituto di Credito/Compagnia di Assicurazioni/Società Finanziaria e per esso/a i suoi legali rappresentanti sigg. __
nelle rispettive qualifiche di , si obbliga sin d'ora ed incondizionatamente, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinunciando all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, ad effettuare, su semplice richiesta scritta di codesta Società e senza alcuna riserva, o eccezione, il versamento presso ATAC della somma predetta entro gg. 15 dalla richiesta”.
7.3 Le imprese in possesso della documentazione/certificazione di cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/16 potranno presentare una cauzione ridotta, anche cumulabile, nelle forme e nei modi meglio specificati all’art. 93 del D.lgs. 50/16.
7.3.1 Il beneficio di cui al precedente punto 7.3, in caso di R.T.I. sia costituito che da costituirsi, è consentito esclusivamente a condizione che tutte le Imprese riunite o che intendono riunirsi o che siano ausiliarie di Imprese concorrenti, siano in possesso delle documentazioni/certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/16 e ne producano i relativi Certificati.
7.3.2 In caso di micro, piccole e medie imprese e di RTI o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/16 e s.m.i..
7.4 In caso di R.T.I. già costituito, al momento della presentazione dell’offerta, la cauzione provvisoria deve essere costituita a nome dell'impresa Mandataria.
7.4.1 In caso di R.T.I. non ancora costituito, al momento della presentazione dell’offerta, la cauzione provvisoria deve essere costituita a nome dell'impresa futura Mandataria e delle future Mandanti.
7.5 La cauzione provvisoria è costituita a garanzia della serietà dell’offerta presentata e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’Aggiudicatario. Salvi i casi di escussione della cauzione provvisoria per i motivi previsti dal presente Disciplinare di Gara, le cauzioni provvisorie prestate dall’Aggiudicatario e, se esistente, dal Concorrente che lo segue nella graduatoria di gara, sono svincolate subito dopo la stipulazione del contratto.
7.6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
Il Concorrente, a comprova dell’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, dovrà allegare in via telematica la prova dell’avvenuto deposito cauzionale incondizionato ovvero in alternativa della fideiussione.
In caso di fideiussione la trasmissione telematica potrà avvenire con la firma digitale del soggetto Garante, oppure in alternativa con la firma digitale di un notaio, come di seguito specificato:
A) FIRMA DIGITALE GARANTE:
a.1) Originale in formato elettronico o copia scansionata dell’originale della garanzia, firmato digitalmente dal soggetto munito dei poteri necessari a vincolare il garante.
a.2) Al fine di dimostrare la sussistenza dei poteri di firma in capo al firmatario-garante dovrà essere allegata:
• l’autocertificazione dei propri poteri firmata digitalmente dal firmatario-garante;
ovvero, in alternativa
• la scansione dell’autentica notarile della firma del firmatario-garante.
B) FIRMA DIGITALE NOTAIO:
b.1) Copia scansionata dell’originale cartaceo firmata tradizionalmente dal soggetto munito dei poteri necessari a vincolare il garante, il tutto oggetto di una dichiarazione di conformità all’originale resa e sottoscritta digitalmente da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000.
b.2) Al fine di dimostrare la sussistenza dei poteri di firma in capo al firmatario-xxxxxxx dovrà essere allegata:
• l’autocertificazione dei propri poteri firmata tradizionalmente dal firmatario- garante unitamente alla scansione del proprio valido documento d’identità, il tutto oggetto di una dichiarazione di conformità all’originale resa e sottoscritta
digitalmente da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.R. 445/2000.
ovvero, in alternativa,
• l’autocertificazione dei propri poteri firmata tradizionalmente dal firmatario- garante in presenza di un notaio che certifica la firma come autentica, con propria firma digitale.
N.B. Si ribadisce che la documentazione a comprova della costituzione della cauzione provvisoria (cauzione provvisoria + documento comprovante o attestante il potere di firma per impegnare il Garante) deve essere firmata digitalmente dal garante o dal notaio.
In caso di Raggruppamenti/Consorzi, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata:
- in caso di Raggruppamento temporaneo costituito, dall’impresa Mandataria con esplicita indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, dall’impresa designata quale Mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in raggruppamento;
- in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/16 dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio di cui all’art.45 comma 2 lett. e) D.lgs. 50/16 costituendo, da una delle imprese consorziate con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio.
7.7 La garanzia dovrà avere validità per almeno 240 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
7.8 ATAC, contestualmente alle “comunicazioni” relative all’avvenuta aggiudicazione nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, provvede allo svincolo della cauzione provvisoria, presentata in gara dagli stessi, entro un termine non superiore a 30 giorni decorrenti dall’aggiudicazione stessa.
Art. 8 DOCUMENTI DA PRESENTARE E RELATIVE PRESCRIZIONI
Fatto salvo quanto:
⯎ di diverso e/o di integrativo eventualmente prescritto dal Bando di gara;
⯎ previsto per le Imprese straniere;
⯎ previsto ai successivi punti in materia di modulistica fornita dalla Stazione Appaltante;
⯎ previsto al successivo articolo 19 in materia di semplificazione dell’attività amministrativa
con le modalità di cui al precedente articolo 5, devono essere presentati i seguenti documenti e le seguenti dichiarazioni in formato telematico sottoscritte con firma elettronica digitale dal Legale
Rappresentante del soggetto Concorrente (salvo il disposto del punto 19.2), allegandoli al Portale Appalti nella sezione dedicata.
Di seguito si riepilogano i documenti da presentare e le relative prescrizioni.
8.1 PER L’IMPRESA CHE CONCORRE SINGOLARMENTE:
✓ domanda di ammissione/dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, redatta in modo conforme al modello G;
✓ documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria sottoscritta con firma digitale secondo le modalità di cui all’art. 7;
✓ ricevuta scansionata del versamento all’ANAC dell’importo previsto dal Bando di gara. Nello spazio riservato alla causale deve essere indicato il Codice Fiscale - P. I.V.A. del Concorrente ed il numero C.I.G. (codice identificativo gara) indicato nel Bando di gara; il versamento del contributo all'ANAC deve essere eseguito secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 830/2021 (indirizzo: xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx). In caso di R.T.I. il versamento è sufficiente che venga eseguito da una delle componenti il R.T.I.. Nel caso di gare in più lotti è necessario che il versamento riguardi separatamente ogni lotto per il quale si intende partecipare;
✓ dichiarazione redatta in modo conforme agli allegati modello DGUE parte II e III e modello A, attestanti il possesso dei requisiti giuridici generali di cui al punto 3.1, sottoscritti con firma digitale;
✓ dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico- finanziaria redatta conformemente al modello fornito dalla Stazione Appaltante (modello DGUE, parte IV), sia per le Imprese italiane che per le Imprese straniere che concorrano sia singolarmente che riunite e sottoscritta con firma digitale;
✓ eventuale copia scansionata della certificazione/documentazione di cui all’art. 93 co.7 del D.lgs. 50/16 ovvero se il Concorrente si è avvalso della facoltà di cui al punto 7.3;
✓ eventuale copia scansionata del documento attestante la procura generale o speciale da parte del soggetto che ha firmato la documentazione di gara, se soggetto diverso dal Legale Rappresentante;
✓ il “PASSOE” rilasciato dal portale A.N.A.C, ai fini della comprova dei requisiti di carattere generale, speciale, tecnico-professionale ed economico-finanziario.
8.2. PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI GIÀ’ COSTITUITI:
8.2.1 Documentazione presentata e sottoscritta da ogni impresa raggruppata/consorziata:
✓ le dichiarazioni redatte in modo conforme agli allegati modello DGUE e Modello A, sottoscritte con firma digitale secondo le modalità ivi riportate (rif. punto 8.1);
✓ eventuale copia scansionata del documento attestante la procura generale o speciale da parte del soggetto che ha firmato la documentazione di gara, se soggetto diverso dal Legale Rappresentante;
✓ eventuale copia scansionata della certificazione/documentazione di cui all’art. 93 co. 7 del D.lgs. 50/16, ovvero se il Concorrente si è avvalso della facoltà di cui al punto 7.3;
✓ il “PASSOE” rilasciato dal portale A.N.A.C, ai fini della comprova dei requisiti di carattere generale, speciale, tecnico-professionale ed economico-finanziario.
8.2.2 Documentazione ulteriore presentata e sottoscritta dall’impresa Mandataria:
✓ la scansione dell’atto, originale o la copia autenticata, avente ad oggetto la scrittura privata attestante il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile, a favore dell’impresa Mandataria, qualificata come capogruppo;
✓ la dichiarazione redatta e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, conformemente al modello G;
✓ la dichiarazione redatta e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, conformemente al modello Q1-R.T.I., attestante, tra l'altro, la ripartizione dell'appalto fra le imprese riunite; le quote di partecipazione devono corrispondere a quanto dichiarato nella “Sezione Composizione Raggruppamento” della Piattaforma (nel caso di appalti misti, la quota di partecipazione da indicare nella Sezione citata si riferisce esclusivamente a quella della prestazione principale dell’appalto, così come previste nel Bando di gara, per ciascuna società costituente il RTI);
✓ la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria sottoscritta con firma digitale secondo le modalità di cui all’art. 7 a nome dell’impresa Mandataria, capogruppo;
✓ la scansione della quietanza di pagamento del contributo versato all’ANAC.
8.3 PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI NON ANCORA COSTITUITI
8.3.1 Documentazione presentata e sottoscritta da ogni impresa futura raggruppata/consorziata:
✓ le dichiarazioni redatte in modo conforme agli allegati modelli DGUE ed A, sottoscritte con firma digitale secondo le modalità ivi riportate (rif. punto 8.1);
✓ eventuale copia scansionata del documento attestante la procura generale o speciale da parte del soggetto che ha firmato la documentazione di gara, se soggetto diverso dal Legale Rappresentante;
✓ eventuale copia scansionata della certificazione/documentazione di cui all’art. 93 co.7 del D.lgs. 50/16, ovvero se il Concorrente si è avvalso della facoltà di cui al punto 7.3.
8.3.2 Documentazione ulteriore presentata per il futuro R.T.I. nel suo complesso:
✓ la dichiarazione redatta e sottoscritta con firma digitale da TUTTI i Legali Rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi conformemente al modello G;
✓ la dichiarazione redatta e sottoscritta con firma digitale da TUTTI i Legali Rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi conformemente al modello Q2-R.T.I., attestante, tra l'altro, la ripartizione dell'appalto fra le imprese riunende; le quote di partecipazione devono corrispondere a quanto dichiarato nella “Sezione Composizione Raggruppamento” della Piattaforma; (nel caso di appalti misti, la quota di partecipazione da indicare nella Sezione citata si riferisce esclusivamente a quella della prestazione principale dell’appalto, così come previste nel Bando di gara, per ciascuna società costituente il RTI);
✓ la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata a tutte le imprese partecipanti al futuro raggruppamento, sottoscritta con firma digitale con le modalità di cui al precedente art. 7;
✓ copia scansionata della quietanza di pagamento del contributo versato all’ANAC;
✓ il “PASSOE” rilasciato dal portale A.N.A.C, ai fini della comprova dei requisiti di carattere generale, speciale, tecnico-professionale ed economico-finanziario.
8.4 PER I CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI (DI CUI ALL’ART. 45 C. 2 LETT. B) E C) DEL D.LGS. N.50/16)
Si applica quanto previsto all’art. 47 del D.lgs. n. 50/16 così come modificato ed integrato per quanto riguarda i Consorzi Stabili dalla L. 55/2019.
8.4.1 Documentazione presentata e sottoscritta da ogni impresa consorziata esecutrice di quote di fornitura:
✓ le dichiarazioni redatte in modo conforme agli allegati modelli DGUE ed A, sottoscritte con firma digitale secondo le modalità ivi riportate (rif. punto 8.1);
✓ eventuale copia scansionata del documento attestante la procura generale o speciale da parte del soggetto che ha firmato la documentazione di gara, se soggetto diverso dal Legale Rappresentante;
✓ eventuale copia scansionata della certificazione/documentazione di cui all’art. 93 co.7 del D.lgs. 50/16, ovvero se il Concorrente si è avvalso della facoltà di cui al punto 7.3.
8.4.2 Documentazione presentata e sottoscritta dal consorzio:
✓ le dichiarazioni redatte in modo conforme agli allegati modello DGUE (attestante, tra l’altro, nella parte II sezione A, la denominazione degli operatori economici, facenti parte del consorzio, che eseguiranno le prestazioni oggetto dell’appalto) e modello A, sottoscritte con firma digitale secondo le modalità ivi riportate;
✓ la dichiarazione redatta e sottoscritta, con firma digitale dal Legale Rappresentante, conformemente al modello G;
✓ eventuale copia scansionata della certificazione/documentazione di cui all’art. 93 co.7 del D.lgs. 50/16 ovvero se il Concorrente si è avvalso della facoltà di cui al punto 7.3;
✓ copia scansionata dello Statuto e Atto Costitutivo (ed eventuali atti modificativi);
✓ la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al consorzio, sottoscritta digitalmente con le modalità di cui al precedente art. 7;
✓ copia scansionata della quietanza di pagamento del contributo versato all’ANAC;
✓ il “PASSOE” rilasciato dal portale A.N.A.C, ai fini della comprova dei requisiti di carattere generale, speciale, tecnico-professionale ed economico-finanziario.
8.5 AVVALIMENTO
Un soggetto, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi avvalendosi dei requisiti di uno o più soggetti, secondo quanto previsto all’art. 89 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.. In tal caso dovranno essere prodotte le dichiarazioni/documenti di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/16 e firmati digitalmente dai legali rappresentanti. Inoltre l’impresa ausiliaria dovrà presentare la dichiarazione redatta e sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante, conformemente al modello DGUE e al modello A, come prescritto nel medesimo modello alla parte II, sezione C.
8.6 MODULISTICA
Le dichiarazioni di cui ai modelli G, DGUE, A, Q1-RTI, Q2-RTI, C, Modello E e Scheda SKT nonché le dichiarazioni ulteriori eventualmente richieste dal Bando e/o dalla documentazione ad esso complementare, è preferibile che siano redatte utilizzando materialmente i corrispondenti modelli forniti dalla Stazione Appaltante.
8.6.1 In tutti i casi in cui si reputi opportuno, è possibile allegare al modello interessato uno o più file di appendice avendo cura di contrassegnare lo spazio insufficiente con la dicitura “spazio insufficiente - si veda file denominato ..xxx.. l’appendice allegata”. Detto documento dovrà essere firmato con firma digitale dal Legale Rappresentante.
8.6.2 Riserve o condizioni presenti nella documentazione amministrativa, saranno considerate come non apposte.
8.7 SPECIFICHE PER IMPRESE STRANIERE
Le imprese straniere potranno presentare certificazioni equivalenti rilasciate da organismi dello Stato di appartenenza, ovvero dichiarazione sostitutiva autenticata. Nel caso di concorrenti residenti in un paese straniero la cui legislazione non contempli il rilascio di quanto sopra previsto, dovranno dimostrare attraverso documentazione equipollente, il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti alle imprese italiane in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei Paesi di residenza.
8.7.1 Tutta la documentazione richiesta, ed eventuali quesiti formulati, dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore abilitato secondo la legislazione vigente, accompagnata da firma digitale del Legale Rappresentante.
Art. 9 MOTIVI DI NON AMMISSIONE ALLA GARA
Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 50/16 e dal D.P.R. 207/2010 nella parte non abrogata, costituiscono cause di esclusione dalla gara ovvero di irricevibilità delle offerte:
9.1 presentazione dell’offerta telematica oltre il termine perentorio indicato dal Bando di gara, art. 59 co. 3 lett. b) del D.lgs. 50/16;
9.2 incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di elementi che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83 co.9 del D.lgs. 50/16);
9.3 mancanza dei seguenti elementi:
a) mancata dichiarazione circa la insussistenza di una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/16;
b) sussistenza di una delle condizioni previste al successivo punto 10.4.1.1 riscontrata a seguito del sub-procedimento di cui al punto 10.4.1;
c) offerta in aumento rispetto alla base di gara, art. 59 co. 4 lettera c) del D.lgs. 50/16;
d) mancata dimostrazione del versamento, effettuato entro il termine di presentazione delle offerte, della contribuzione all’ANAC ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266;
e) presentazione di file corrotti relativi a documenti previsti a pena di esclusione;
f) le altre ipotesi non menzionate di cui all’art. 59 comma 4 lettere a) e b) del D.lgs.50/2016;
g) mancata indicazione del valore complessivo dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr.
6.1.1 DGNC), come da dichiarazione nel Modello C forniti da ATAC.
9.4 per quanto concerne l’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento, la mancanza di quanto richiesto all’art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/16.
9.6 La mancata presentazione della dichiarazione di impegno di cui all’art. 93, comma 8, del D.lgs. 50/16.
9.7 Restano fermi, in ogni caso, gli eventuali ulteriori motivi di esclusione dalla gara previsti dalla normativa vigente.
Art. 10 ESPERIMENTO DI GARA
Il Concorrente, per ogni fase della procedura, nella sezione “Espletamento della gara - Visualizza le fasi di gara” del Portale Appalti può consultare l’elenco dei Concorrenti, lo stato di apertura della busta, l’eventuale ammissione/esclusione del Concorrente ed altre specifiche della fase.
1° FASE DELLA PROCEDURA
10.1 Nel giorno, nell'ora e nella sede indicati nel Bando di gara, in seduta pubblica il Seggio di gara all’uopo nominato procede come di seguito riportato.
10.2 Verifica l’osservanza delle modalità di presentazione delle offerte telematiche ed esclude quelle non conformi alle prescrizioni.
10.3 Qualora al termine di detta verifica non risulti ammesso alcun Concorrente, il Seggio di gara dichiara deserta la gara e conclusa la procedura.
10.4 In caso diverso, la procedura prosegue con l’apertura della documentazione regolarmente presentate e la verifica, sulla base della documentazione amministrativa presentata:
a) della regolarità e completezza della documentazione amministrativa fornita da tutti i Concorrenti;
b) dell’insussistenza dei motivi di non ammissione;
10.4.1 qualora la documentazione amministrativa di un Concorrente risulti carente o incompleta, il Presidente del Seggio di gara dichiara l’ammissione con riserva del Concorrente e - in sede separata - attiva il soccorso istruttorio richiedendo tramite l’area Comunicazioni del Portale Appalti al Concorrente interessato l’elenco dei documenti e delle informazioni complementari a chiarimento e/o ad integrazione della documentazione originariamente presentata. La documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti devono pervenire attraverso l’area Comunicazioni del Portale Appalti, entro il termine perentorio di gg. 10 decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Non saranno prese in considerazione altre modalità di trasmissione della documentazione.
10.4.1.1 Qualora:
a) i documenti e/o i chiarimenti richiesti non risultino presentati entro il termine prescritto
b) i documenti e/o i chiarimenti richiesti non risultino esaustivi o non integrino esaustivamente quelli originariamente presentati
il Concorrente interessato sarà escluso dalla gara.
10.5 Incompletezza, irregolarità o mancanza degli elementi e delle dichiarazioni richieste.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. 50/16.
In tal caso, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine perentorio di gg. 10 perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si precisa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, che la Stazione Appaltante si è strettamente attenuta ai criteri di legalità, pertinenza e proporzionalità nella richiesta di elementi e dichiarazioni da produrre in sede di gara, sicché le stesse sono da ritenersi tutte essenziali ai fini della procedura.
10.5bis Dopo l’esame della documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti nonché, se del caso, dei documenti e informazioni complementari, la lista dei soggetti ammessi e non ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica sarà disponibile sul Portale Appalti.
Ai partecipanti esclusi verrà comunicato individualmente il provvedimento recante l’esclusione dalla procedura unitamente all’indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti.
2° FASE DELLA PROCEDURA
10.6 La Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata ex art. 77 del D.lgs. 50/16, valuta le offerte tecniche ammesse in una o più sedute riservate, sulla base degli elementi e punteggi indicati nel Capitolato Speciale e nel Bando di gara.
La Commissione, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi individuati nel Capitolato Speciale o relativi allegati, assegnerà i punteggi tecnici agli elementi/sub-elementi indicati nelle tabelle di valutazione dell’offerta, rispettando i seguenti metodi di calcolo ivi previsti:
⮚ Metodo on/off
L’attribuzione dei punteggi agli elementi caratterizzati con la dicitura on/off ha luogo attribuendo i valori previsti per l’opzione selezionata dal Concorrente, tra quelle possibili indicate nella tabella di valutazione dell’offerta.
⮚ Metodo formula matematica
L’attribuzione dei punteggi agli elementi/sub-elementi caratterizzati con la dicitura form. mat. ha luogo attraverso formule di proporzione definite sulla base dei valori previsti per l’opzione selezionata o indicata dal Concorrente.
Le dichiarazioni dei valori previsti per il metodo on/off e per il metodo formula matematica potranno essere indicate il mediante modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (scheda SKT).
⮚ Metodo del confronto a coppie (c.a.c.)
L’attribuzione del punteggio agli elementi caratterizzati con la dicitura c.a.c. della tabella relativa agli elementi di valutazione tecnica ha luogo sulla base del pregio tecnico/organizzativo e della funzionalità delle offerte.
In particolare, la valutazione delle offerte tecniche ammesse avverrà sulla base di relazioni descrittive, relative agli elementi e punteggi come previsto nel Capitolato Speciale, che evidenzino gli aspetti dell’offerta tecnica migliorativi rispetto ai requisiti minimi prescritti nel Capitolato stesso.
In ciascun confronto ogni membro della Commissione esprimerà le proprie preferenze in autonomia utilizzando l’apposita tabella triangolare di seguito riportata, in sintesi e non per esteso rispetto al numero delle offerte, attribuendo i valori secondo i seguenti criteri:
✓ 1 parità;
✓ 2 preferenza minima;
✓ 3 preferenza piccola;
✓ 4 preferenza media;
✓ 5 preferenza grande;
✓ 6 preferenza massima.
B C
B
A ciascuna soluzione offerta verrà attribuito un coefficiente, compreso tra 0 e 1 espresso in valori centesimali, corrispondente alla somma delle preferenze espresse da ciascun commissario.
Nell’applicare il metodo del confronto a coppie i calcoli dei coefficienti e dei punteggi saranno tutti effettuati a sei cifre decimali.
Il metodo del confronto a coppie verrà applicato in presenza di almeno 3 (tre) offerte.
Al di sotto del suddetto numero, la Commissione Giudicatrice procederà all’analisi delle offerte ed all’attribuzione dei coefficienti variabili tra 0 e 1 secondo i diversi livelli di giudizio di valutazione indicati nella seguente tabella, per ogni singolo commissario e per ognuno degli elementi sopra indicati, procedendo poi a determinare il punteggio di ciascuna offerta per ognuno degli elementi, moltiplicando la media dei valori ottenuti per il peso attribuito all’elemento.
GIUDIZIO | VALORE DEL COEFFICIENTE |
AMPIAMENTE MIGLIORATIVO | 1 – 0,75 |
MEDIAMENTE MIGLIORATIVO | 0,74 – 0,50 |
SUFFICIENTEMENTE MIGLIORATIVO | 0,49 – 0,25 |
SCARSAMENTE MIGLIORATIVO | 0,24 - 0 |
La Commissione Giudicatrice terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi procederà all’attribuzione dei punteggi attraverso il metodo aggregativo compensatore di cui alle “Linee guida ANAC in materia di offerta più economicamente più vantaggiosa”.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari ( on/off , predefiniti), presenti nella griglia di valutazione già espressi in valore assoluto.
Nel riepilogo complessivo dei punteggi, i valori verranno arrotondati alla seconda cifra decimale. Quindi, se la terza cifra decimale sarà compresa tra 0 (compreso) e 4 (compreso) si arrotonderà per difetto mentre se la terza cifra decimale sarà compresa tra 5 (compreso) e 9 (compreso) si arrotonderà per eccesso.
Nella valutazione dell’offerta tecnica per i criteri premianti legati alle misure previste per l’attribuzione del rating di legalità si precisa quanto segue.
Per i soggetti non rientranti nella definizione di “Impresa” di cui all’art. 1 comma 1 lettera b del regolamento attuativo in materia di rating della legalità (adottato con Delibera AGCM n. 24075/12 e successiva modifica Delibera n.26166/16), vengono previsti, secondo quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 1005/16, criteri premiali basati sugli stessi elementi assunti a norma dell’art. 5 ter del decreto legge 1/2012, come modificato dal Decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012 e del Regolamento citato per l’attribuzione del rating, allo scopo di comprovare altrimenti la sussistenza della condizione e l’impegno delle misure all’uopo previste.
10.6bis Ulteriori prescrizioni sulla valutazione dell’offerta tecnica
a) Il difetto di documentazione tecnica, o il difetto di contenuto della stessa, che impedisca la valutazione di uno o più degli elementi e sub elementi di valutazione tecnica, comporta l’attribuzione di Ø (zero) punti all’elemento/sub-elemento interessato.
b) La Commissione Giudicatrice ha facoltà di chiedere ai concorrenti chiarimenti relativi al contenuto della documentazione tecnica.
c) Anche in presenza di una sola offerta ammessa alla fase di valutazione tecnica, si da luogo alla valutazione dei suoi contenuti tecnici e qualora questi – ancorché valutati in assenza di confronto con altre offerte - soddisfino le esigenze tecniche della Stazione Appaltante espresse nel Capitolato, l’offerta stessa è ammessa alla successiva fase di valutazione economica. In tal caso, in considerazione dell’obbligo, sul Portale Appalti, di inserimento di un punteggio tecnico complessivo per poter procedere all’apertura della busta economica, la valutazione tecnica dell’offerta verrà in ogni caso valorizzata con un punteggio tecnico.
d) Qualora invece i contenuti tecnici dell’unica offerta pervenuta non soddisfino le esigenze tecniche della Stazione Appaltante espresse nel Capitolato, la procedura di gara è dichiarata conclusa, senza dare luogo alla aggiudicazione, non essendo pervenuta alcuna offerta idonea in relazione all'oggetto del contratto.
10.7 Al termine di tale valutazione dà comunicazione ai concorrenti del giorno, ora e sede in cui avrà luogo la terza fase conclusiva della gara.
3° FASE DELLA PROCEDURA
10.8 Nella 3° fase di gara, la Commissione in seduta pubblica, procede come di seguito riportato:
1. rende noto l’esito del giudizio della valutazione tecnica, con i relativi punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate;
2. apre le buste digitali contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed eventuali modelli allegati (Modello C);
3. accerta e dichiara la validità delle offerte economiche ammesse.
10.9 L’offerta è invalida e viene esclusa:
a) se reca l’indicazione di una variazione in aumento rispetto all'importo presunto posto a base di gara;
c) in caso di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta o constatazione della presenza di un file corrotto;
d) in caso di mancata indicazione dei propri oneri sicurezza;
10.10 Successivamente la Commissione procede come di seguito riportato:
a) prende atto dei prezzi/ribassi offerti riconducibili alle offerte ritenute ammesse e valide;
b) prende atto dei punteggi relativi all'elemento economico, calcolati, sulla fase della formula prevista nel Capitolato Speciale, automaticamente dal Portale Appalti o inseriti manualmente dalla Commissione sulla base della formula prevista nel Capitolato Speciale;
c) prende atto del punteggio complessivo;
d) redige la graduatoria di gara, con l’individuazione del Concorrente 1° in graduatoria che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con conseguente individuazione degli altri concorrenti, in funzione delle loro offerte;
e) verifica l’eventuale anomalia delle offerte conformemente a quanto disposto all’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a n. 3.
10.11 In ogni caso, così come previsto dal comma 6 dell’art. 97 D.lgs. 50/2016, la Commissione di gara può valutare se assoggettare a verifica di anomalia quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
10.12 Successivamente il Presidente della Commissione di gara dichiara il Concorrente 1° in graduatoria, salvo che non si dia luogo alla verifica di congruità nei confronti del Concorrente medesimo. In tal caso la seduta è sospesa e si procede secondo quanto previsto all’art. 97 del D.lgs. 50/16.
10.13 In sede di gara, non è ammessa la variazione del contenuto delle offerte da parte dei soggetti che le hanno presentate.
10.14 Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa migliore offerta si procede alla stesura della graduatoria di gara mediante sorteggio seduta stante.
10.15 Salvo che il Bando di gara preveda l’aggiudicazione in presenza di almeno 2 (due) offerte, la Stazione Appaltante ha facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, sempreché la stessa sia ritenuta conveniente idonea e congrua.
10.16 I Concorrenti esclusi in esito a qualsiasi verifica sono sostituiti in graduatoria dai soggetti - se esistenti - che occupano le posizioni immediatamente inferiori nella graduatoria.
10.17 In ogni caso, la Stazione Appaltante ha facoltà - a proprio insindacabile giudizio - di non aggiudicare l’appalto anche per ragioni di opportunità, in virtù dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
4° FASE DELLA PROCEDURA
10.18 Qualora si sia determinata la necessità di procedere alla verifica di congruità nei confronti di una o più offerte viziate da anomalia, terminata tale fase sarà dato tempestivo avviso a tutti i Concorrenti mediante l’area Comunicazioni del Portale Appalti, del giorno in cui avrà luogo la quarta fase della gara, in seduta pubblica, nel corso della quale si procederà:
a) alla comunicazione dell’esito del giudizio relativo alla verifica di congruità da parte della Commissione all’uopo competente, con comunicazione ai Concorrenti delle offerte risultate non congrue, e quindi escluse, e di quelle risultate congrue;
b) alla redazione della graduatoria conseguente all’esito della verifica della congruità delle offerte.
Art. 11 VALIDITÀ TEMPORALE DELL’OFFERTA
11.1 L’offerta si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 1329 e 1331 Codice Civile ed è impegnativa per il Concorrente per un periodo di 240 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 32, co.4, del D.lgs. 50/16, qualora il termine di validità indicato nell’offerta sia inferiore a 240 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la ricezione delle offerte, l’offerta medesima sarà considerata comunque valida per un periodo di 240 giorni.
Art. 12 AGGIUDICAZIONE
12.1 ATAC, parallelamente all’avvio dell’iter propedeutico alla formalizzazione dell’aggiudicazione, procede all’accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici ed economico- finanziari ed eventualmente speciali prescritti dal Bando di gara, in capo al primo in graduatoria e al Concorrente successivo che lo segue in graduatoria. Il suddetto accertamento ha luogo sulla base dei documenti indicati al successivo articolo 13.
12.2 L’aggiudicazione è subordinata, in ogni caso, all’approvazione dell’Organo della Stazione Appaltante a ciò preposto che può valutare a tal fine anche in ordine alla convenienza ed all’idoneità dell’offerta.
L’aggiudicazione diviene efficace dopo l’approvazione della Stazione Appaltante e ad avvenuta verifica con esito positivo del possesso dei requisiti in capo all’Aggiudicatario.
12.3 In esito alla presente procedura di gara, ATAC procederà alla stipulazione del contratto avente ad
oggetto l’esecuzione dell’appalto, fermo restando che l’Aggiudicatario è tenuto all’assolvimento degli adempimenti in seguito prescritti e nel rispetto dei termini di legge.
Art. 13 VERIFICA DEI REQUISITI E ADEMPIMENTI DELL’ AGGIUDICATARIO
13.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, avverrà secondo quanto previsto all’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, messo a disposizione dall’ANAC, come sancito dalla Delibera n. 464 del 27.07.22
Si ricorda ai concorrenti di allegare alla documentazione di gara il Pass OE rilasciato dal Portale dell’ANAC.
Qualora il sistema sopra citato non dovesse essere regolarmente fruibile, attesa l’essenzialità del servizio e l’impossibilità di ritardarne l’affidamento, la Stazione Appaltante procederà alle verifiche in modo tradizionale.
13.2 Qualora dagli accertamenti esperiti, anche presso Enti o Autorità esterni, risultasse anche una sola condizione contrastante con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, ovvero si riscontrasse il mancato possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione, il Concorrente medesimo decadrà dall’aggiudicazione e perderà la cauzione provvisoria, che sarà incamerata da ATAC a titolo di penale, fatta salva ogni azione per danni e ferma restando la segnalazione del fatto alla competente Autorità.
Art. 14 ATTIVITA’ PRODROMICHE ALLA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
14.1 DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE
L’Aggiudicatario, entro il termine perentorio indicato da ATAC con nota trasmessa via PEC a stipulare il contratto, deve provvedere ai seguenti adempimenti:
a) esibizione del documento comprovante il potere di firma da parte del soggetto incaricato di sottoscrivere il contratto per conto dell’Aggiudicatario e di un proprio documento di riconoscimento;
b) consegna del documento attestante la costituzione della cauzione secondo quanto stabilito nel successivo articolo 17;
c) restituzione del contratto e, laddove richiesto, del Capitolato con relativi allegati, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Soggetto aggiudicatario;
d) consegna del documento attestante la costituzione delle polizze assicurative qualora richieste.
Il Bando di gara, con i relativi allegati, l’offerta e le dichiarazioni rese in sede di gara, saranno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati ad esso.
I certificati/attestazioni saranno prodotti in originale ovvero in copia conforme, sottoscritta con firma leggibile e corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da soggetto qualificato a rappresentare il Soggetto aggiudicatario.
L’impresa che fosse stabilita in altri paesi aderenti all’Unione Europea potrà fornire, ai fini delle verifiche da effettuare in capo all’Aggiudicatario, documentazione equipollente a quella richiesta nel presente punto e nel precedente articolo 13, rilasciata secondo la normativa vigente nello Stato di appartenenza ed accompagnata da traduzione giurata.
Nel caso in cui il Concorrente rinunciasse a sottoscrivere il contratto ed i relativi allegati o a produrre la documentazione richiesta entro il termine indicato da ATAC per la stipula e la produzione documentale, ATAC potrà incamerare la cauzione provvisoria (fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori subiti) e disporre l’aggiudicazione a favore del Concorrente secondo in graduatoria, qualora l’offerta presentata sia giudicata congrua e previa esecuzione delle verifiche suddette.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80 comma 12, del D.lgs. 50/16 nei confronti dei sottoscrittori, ATAC esclude il Concorrente e escute la cauzione provvisoria, nonché opera la segnalazione ad ANAC secondo quanto previsto dalla norma citata.
NORME CONTRATTUALI
Art. 15 STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
15.1 A seguito dell’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, il Soggetto aggiudicatario è invitato a consegnare nei termini e con le modalità indicate nella formale richiesta:
a) in caso di Xxxxxxxxx, l’atto costitutivo e lo statuto del Consorzio stesso;
b) in caso di R.T.I. non ancora costituito al momento della presentazione dell’offerta, l’atto originale o copia autenticata, avente ad oggetto la scrittura privata attestante il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile, a favore dell’impresa Mandataria, qualificata capogruppo e indicato in sede di presentazione dell’offerta;
c) in entrambi i casi, il documento comprovante la costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 17.
15.1.1 Il Soggetto aggiudicatario è inoltre invitato ad assolvere agli adempimenti di propria competenza e spettanza di cui all’art. 26 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. se sussistono le interferenze ivi previste; in presenza di interferenze il documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), recante le misure adottate per eliminare le interferenze, ivi previsto, sarà allegato al contratto.
15.1.2. Trattandosi di Accordo Quadro, la lettera di cui al punto 15.1 recherà l’indicazione degli adempimenti necessari alla stipulazione dell’Accordo Quadro e del primo Contratto Applicativo.
15.2 Qualora:
a) l’Aggiudicatario non provveda alla firma dell’Accordo Quadro entro il termine prescritto e formalmente comunicatogli;
ovvero
b) l’Aggiudicatario non provveda alla costituzione della cauzione definitiva entro il termine stabilito per la stipula dell’Accordo Quadro;
ovvero
c) sussista o insorga o si rilevi qualsivoglia altra anomalia o causa ostativa alla stipulazione dell’Accordo Quadro, dovuta all’Aggiudicatario e che il medesimo non abbia provveduto a rimuovere nei termini prescrittigli
la Stazione Appaltante, dichiara decaduta l’aggiudicazione, la revoca e incamera la cauzione provvisoria comunicando la circostanza all’ANAC.
15.3 L’Accordo Quadro dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità elettronica, secondo le previsioni di cui all’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/16, mediante l’invio dello stesso a mezzo PEC. Sono escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula.
15.4 Fanno parte integrante dell’Accordo Quadro e sono materialmente ad esso allegati:
⮚ il Capitolato Speciale e tutti i documenti ad esso allegati o in esso richiamati;
⮚ il “Modello C” di offerta economica unitamente alle dichiarazioni rese in sede di gara, mediante apposita modulistica, fornita dalla Committente;
⮚ l’Offerta Tecnica contenente le proposte migliorative previste in essa con specifico riferimento a ciascun elemento di valutazione previsto nel Capitolato Speciale, che l’Appaltatore si obbliga a rispettare integralmente nell’esecuzione dell’appalto.
Fa parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato al medesimo, qualunque altro documento che comporti un obbligo per l’Appaltatore, anche se sottoscritto dopo la stipulazione del contratto.
15.5 In caso di decadenza o di revoca dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare Aggiudicatario il Concorrente 2° in graduatoria, e di stipulare l’Accordo Quadro alle condizioni offerte dal medesimo in gara, sempreché il termine di validità dell’offerta presentata da detto Concorrente non sia decorso e sempreché sussistano, comunque, le condizioni di cui al punto 10.18.
15.5.1 In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempienza dell’Appaltatore o di fallimento dell’Appaltatore medesimo, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/16.
15.6 Qualora gli atti di gara o gli elaborati tecnici forniti dalla Stazione Appaltante rechino il quadro economico dell'appalto e qualora tale quadro preveda "Somme a disposizione della Stazione Appaltante" non può mai intendersi:
a) che tali somme facciano parte dell’importo complessivo delle forniture/servizi, anche se previste nell’appalto;
b) che sussista il benché minimo impegno e tanto meno obbligo per la Stazione Appaltante di richiedere all’Appaltatore l’esecuzione di prestazioni da compensarsi con tali somme.
Relativamente al regime di liquidazione Iva si precisa quanto segue.
Come noto, il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, all'articolo 1, ha ampliato la platea di soggetti per i quali trova applicazione il sistema di liquidazione dell'IVA denominato "split payment", introdotto dalla L. 190 del 23 dicembre 2014 e disciplinato dall’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, includendo, tra gli altri, anche le società controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, direttamente dai comuni.
Pertanto, con decorrenza 1 luglio 2017, e salvo casi di inapplicabilità (cfr. a titolo esemplificativo operazioni soggette al regime di inversione contabile – cosiddetto “reverse charge”) anche alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi per le quali è emessa fattura nei confronti di ATAC S.p.A. si applicheranno le disposizioni dell’art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Le fatture non conformi alla suddetta normativa, ovvero che non recheranno l’indicazione del regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 in tutti i casi in cui trova applicazione, verranno restituite all’emittente per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Art. 16 SPESE CONTRATTUALI
16.1 Le eventuali spese di bollo e di registrazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA
17.1 L’Aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve prestare la cauzione definitiva, inviata in modalità telematica e firmata digitalmente così come descritto al precedente art. 7, riferita all’importo dell’intero contratto il cui ammontare è calcolato ai sensi dell’art. 103, D.lgs.50/16, secondo le prescrizioni indicate nella lettera di richiesta dei documenti prodromici alla stipula del contratto.
17.1.1 Nel caso in cui trattasi di gara finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro, potrà essere prevista – oltre alla costituzione della cauzione definitiva riferita all’Accordo Quadro in se - anche l’eventuale costituzione di ulteriori depositi cauzionali a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione dei successivi e eventuali contratti applicativi.
17.2 Il documento attestante la cauzione deve essere sottoscritto con firma autenticata da colui o da coloro che hanno i poteri per impegnare il Garante, ferma restando la facoltà di autocertificazione.
17.3 L’Aggiudicatario, che sia in possesso di un requisito di cui al punto 7.3, ha facoltà di costituire la cauzione con le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del Codice, se in possesso delle certificazioni/documenti indicati nel medesimo articolo.
17.3.1 Il beneficio di cui al precedente punto 17.3, in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti è concesso esclusivamente nel caso in cui tutte le Imprese riunite o che intendano riunirsi siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente punto 7.3.
17.4 La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La stessa cessa di avere effetto e viene svincolata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, solo quando sia risolta ogni eventuale contestazione o controversia.
Art. 18 SUBAPPALTO E COTTIMO
18.1 E’ consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto nei limiti e alle condizioni previste dal Bando di gara secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs. 50/16 e s.m.i..
18.2 Ai fini del rapporto contrattuale, il subappalto e l'affidamento in cottimo sono equiparati, come lo sono i rispettivi assuntori.
18.3 Il Concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare parte dell’attività deve attestare nel Modello DGUE la propria volontà al riguardo e deve indicare le prestazioni e le percentuali che intende subappaltare. Dichiarando la propria volontà di avvalersi della facoltà di subappaltare parte dell’attività, il Concorrente dichiara, implicitamente, di essere a conoscenza dei limiti e delle condizioni di cui alla vigente normativa di legge riguardanti il subappalto.
La mancata attestazione della volontà di avvalersi della facoltà di subappaltare parte dell’attività non costituisce difetto di contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 9 ma equivale alla attestazione della volontà di non subappaltare le prestazioni comprese in detta attività.
18.4 I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’Appaltatore, salvo quanto disposto all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
Art. 19 SEMPLIFICAZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
19.1 Ove non prescritta la firma digitale, in luogo dell’autenticazione della firma, su qualsivoglia documento e a chiunque richiesta, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, è ammessa la presentazione della copia scansionata di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni.
19.2 In luogo della firma del “Legale Rappresentante”, ovunque prescritta, è ammessa la firma digitale di un Procuratore generale o speciale; in questo caso si deve allegare copia della relativa procura.
Art. 20 TUTELA DEI DATI PERSONALI
20.1 Ai sensi del D.lgs. 30.6.2003 n. 196, (Codice in materia di protezione dati personali), come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (“Codice Privacy”) e integrato dall’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati da questa Stazione Appaltante per le finalità connesse alla procedura e per le eventuali successive stipulazione e gestione del contratto. I concorrenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del predetto Decreto.
20.2 Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità di Roma Capitale nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 - 00000. PEC/mail: xxxxxxxxxx@xxxx0.xxxx.xxxx.xx.
La Società ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati - Via Prenestina 45 00176; dati di contatto email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx.
Per maggiori informazioni consultare il sito xxx.xxxx.xxxx.xx.
Art. 21 INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – INFORMAZIONI TECNICHE –
21.1 COMUNICAZIONI
La Stazione Appaltante fornisce chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del Bando di Xxxx e/o della documentazione in esso richiamata. Le richieste di chiarimenti devono essere inviate attraverso l’area Comunicazioni del Portale Appalti.
Le richieste di chiarimenti, in lingua italiana, devono pervenire entro e non oltre il 8° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica/indirizzo PEC inserito in fase di registrazione al Portale Appalti da parte del Concorrente il cui utilizzo è espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 52, comma 1 (primo e secondo periodo), del Codice (come da dichiarazione di cui al Modello G). ATAC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
a. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla
Mandataria si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.
b. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
21.2 INFORMAZIONI TECNICHE
ATAC non è tenuta a rispondere a informazioni tecniche richieste con modalità diverse da quelle sopra riportate o avanzate in forma verbale.
Art. 22 EVENTUALI RETTIFICHE DEL BANDO
22.1 La Stazione Appaltante, dopo la pubblicazione del Bando di gara, si riserva, fino al 8° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione dell’offerta di pubblicare eventuali rettifiche del Bando stesso sulla Gazzetta dell’Unione Europea (G.U.U.E.) e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), oltre che sul proprio profilo di Committente: sito internet: xxx.xxxx.xxxx.xx, e comunque nel rispetto dei termini previsti all’art. 79 del D.lgs. 50/2016.
22.2 E’ onere e cura di ciascun Concorrente prendere visione delle Comunicazioni, dei Messaggi e degli Allegati di gara.
22.2 La presentazione dell’offerta equivale ad espressa dichiarazione di avvenuta presa d’atto di tutte le eventuali comunicazioni, rettifiche e chiarimenti pubblicate ed è esclusa ogni responsabilità della Stazione Appaltante in ordine a qualsiasi difetto di auto- aggiornamento dei Soggetti interessati alla gara.
Art. 23 ACCESSO AGLI ATTI - FORO COMPETENTE
23.1 Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. In ogni caso, ai sensi dell’art. 53 del Codice Contratti, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a. alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b. ad eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;
c. ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
d. alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
e. alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla Stazione Appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
Inoltre, ai sensi del medesimo art. 53, il diritto di accesso è differito:
a. in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b. in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
c. in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
Nel caso di esercizio del diritto di accesso agli atti di gara, la struttura aziendale competente è la seguente: Privacy e Accesso agli Atti, tel. 06/00000000 - PEC: xxxxxxx.xxxx@xxxx0.xxxx.xxxx.xx.
23.2 Per ogni controversia o contestazione legale è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Art. 24 GIORNI DI CHIUSURA DEGLI UFFICI ATAC
24.1 Si informa che gli Uffici di ATAC, oltre ai giorni festivi, resteranno chiusi:
- il 26 maggio (ricorrenza di X.Xxxxxxx Xxxx, Patrono degli auto-ferrotramvieri);
- il 29 giugno (SS. Xxxxxx x Xxxxx);
e indicativamente nei seguenti periodi:
- settimana coincidente con il ferragosto;
- settimana coincidente con festività natalizie.
Art. 25 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
25.1 L’Appaltatore:
a) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
b) si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale della Provincia di Roma della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
25.2 Il CIG (codice identificativo gara), attribuito dall’ ANAC su richiesta della Stazione Appaltante, relativo alla commessa che deve essere utilizzato su tutti gli strumenti di pagamento è quello riportato sul Bando.
25.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 25bis SPESE DI GARA A CARICO DELL’APPALTATORE
Ai sensi del D.L. n.179/12 convertito in Legge n. 221/12, le spese per la pubblicazione secondo le disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 26 PROTOCOLLO DI INTESA E PATTO DI INTEGRITA’
L’Appaltatore si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’Intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale - che dichiara di ben conoscere ed accettare.
Nello specifico, l’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente al DEC di ATAC l'elenco delle Imprese coinvolte nell'esecuzione del presente affidamento che eventualmente vengono a svolgere attività considerate “sensibili”, ai sensi di detto Protocollo e, di seguito, riportate:
• trasporto di materiali in discarica;
• trasporto e smaltimento rifiuti;
• fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
• fornitura e trasporto di calcestruzzo;
• fornitura e/o trasporto di bitume;
• noli a freddo di macchinari;
• fornitura di ferro lavorato;
• fornitura con posa in opera;
• noli a caldo;
• autotrasporti;
• guardiania di cantieri.
In caso di mancata comunicazione, ATAC provvederà ad effettuare la segnalazione all’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, a risolvere il contratto e ad escludere l’Appaltatore dalla partecipazione alle gare che saranno bandite per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
Si evidenzia che in caso di informazioni interdittive al termine delle verifiche di legge, si procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale intervenuto tra l'Appaltatore ed i sub-contraenti nonché l'applicazione di una penalità a carico dell’Appaltatore, pari al 10% (dieci percento) del valore del subcontratto.
Inoltre, con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna a rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati, approvato con Deliberazione Di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e successivamente aggiornato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, in combinato disposto con il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 139 del 29.04.2022, entrambi consultabili sul sito di ATAC, che dichiara di ben conoscere ed accettare.
Il Patto di Integrità stabilisce in capo all'Appaltatore economico il formale obbligo di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o distorcere in qualsiasi modo la procedura di acquisto e la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In caso di violazione di uno qualunque degli impegni anticorruzione previsti nel Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
- revoca dell'affidamento con conseguente risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
- segnalazione dell'accaduto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre autorità competenti;
- facoltà per ATAC di escludere l'Appaltatore dalle future procedure di affidamento.
Art. 26 bis PROTOCOLLO DI AZIONE DI VIGILANZA COLLABORATIVA
L’Appaltatore si impegna, senza riserva alcuna, al rispetto degli obblighi contenuti nello stipulando “Protocollo di azione di vigilanza collaborativa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la Direzione Infrastrutture e Trasporti del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale e il Commissario Straordinario per la realizzazione delle Linee tranviarie di Roma”, come da allegato in bozza.
Art. 27 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
27.1 Con specifico riferimento alla risoluzione del contratto e all’istituto del recesso si applicano gli articoli rispettivamente 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 ad integrazione delle singole ipotesi previste dai Capitolati Speciali di appalto e dai singoli contratti.
Sono considerati, altresì, motivi di risoluzione per colpa dell’Appaltatore:
• la perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia;
• ai sensi dell’art. 21, punto n. 3, del “Codice Etico” della Committente, ogni violazione degli obblighi di condotta enunciati nel Codice medesimo;
• il verificarsi delle cause ostative previste dal “Protocollo di intesa” e le violazioni previste dal “Patto di Integrità” di cui all’art. 26;
• il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 1456 c.c., con conseguente facoltà per ATAC di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo;
• mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 25 presente Disciplinare.
27.2 ATAC S.p.A. si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014”.
Sommario
PREMESSA 2
DISCIPLINA DELLA GARA 3
Art. 1 FONTI 3
Art. 2 SOGGETTI AMMESSI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 3
Art. 3 REQUISITI 6
Art. 4 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 7
Art. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL’OFFERTA TECNICA 7
Art. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 8
Art. 7 CAUZIONE PROVVISORIA 8
Art. 8 DOCUMENTI DA PRESENTARE E RELATIVE PRESCRIZIONI 11
Art. 9 MOTIVI DI NON AMMISSIONE ALLA GARA 17
Art. 10 ESPERIMENTO DI GARA 19
Art. 11 VALIDITÀ TEMPORALE DELL’OFFERTA 23
Art. 12 AGGIUDICAZIONE 26
Art. 13 VERIFICA DEI REQUISITI E ADEMPIMENTI DELL’ AGGIUDICATARIO 24
Art. 14 ATTIVITA’ PRODROMICHE ALLA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 27
NORME CONTRATTUALI 25
Art. 15 STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 28
Art. 16 SPESE CONTRATTUALI 30
Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA 30
Art. 18 SUBAPPALTO E COTTIMO 28
Art. 19 SEMPLIFICAZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 31
Art. 20 TUTELA DEI DATI PERSONALI 29
Art. 21 INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – INFORMAZIONI TECNICHE 29
Art. 22 EVENTUALI RETTIFICHE DEL BANDO 30
Art. 23 ACCESSO AGLI ATTI - FORO COMPETENTE 30
Art. 24 GIORNI DI CHIUSURA DEGLI UFFICI ATAC 31
Art. 25 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 31
Art. 25bis SPESE DI GARA A CARICO DELL’APPALTATORE 34
Art. 26 PROTOCOLLO DI INTESA E PATTO DI INTEGRITA’ 32
Art. 26 bis PROTOCOLLO DI AZIONE DI XXXXXXXXX COLLABORATIVA 32
Art. 27 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 33