UBI ASSICURAZIONI S.p.A.
UBI ASSICURAZIONI S.p.A.
Impresa soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V.
Polizza BNL Formula Continua
Contratto di Assicurazione per la copertura dei Danni Indiretti Data ultimo aggiornamento: Settembre 2014
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
· Nota Informativa e Glossario
· Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Mod. UBI Ass. 1515 Ed. 30.09.2014
POLIZZA BNL FORMULA CONTINUA
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati a Settembre 2014
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della Copertura Assicurativa, nullità, decadenze nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: la Compagnia rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
A -
1. Informazioni Generali
UBI Assicurazioni S.p.A. – Compagnia assicurativa soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V – ha sede in 00000 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx, ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/02/1987 (G.U. del 16/03/1987, n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2013 pari ad Euro 82.580.176, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 49.768.176 a titolo di riserve patrimoniali e utile di periodo.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 167,98%.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
B -
Rinnovo tacito del Contratto di Assicurazione
Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.
Il Contraente o la Compagnia hanno facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annua del Contratto di Assicurazione, impedendo così il tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di interruzione del rapporto di Xxxxx Corrente tra il Contraente e la Banca, il Contratto di Assicurazione si intende automaticamente risolto:
a) dalla prima scadenza annua successiva all’interruzione del rapporto di Conto Corrente, per contratti con frazionamento annuale del Premio;
b) dalla prima scadenza mensile successiva all’interruzione del rapporto di Conto Corrente, per contratti con frazionamento mensile del Premio.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’ Art. 3 – Proroga del Contratto di Assicurazione, delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il Contratto di Assicurazione è riservato esclusivamente alle persone giuridiche, nonché alle ditte individuali purché con partita IVA, che siano titolari di un rapporto di Conto Corrente con la Banca e che svolgono:
attività imprenditoriale e/o commerciale e/o artigianale e/o professionale volta alla:
• produzione di beni destinati allo scambio (ad esempio produzione di manufatti);
• erogazione di servizi (ad esempio servizi di trasporto, servizi legali, consulenze ecc.);
• scambio di beni sul mercato (ad esempio dettagliante, grossista, importatore ecc.); posta in essere da:
• imprenditori o piccoli imprenditori come definiti dagli artt. 2082 e 2083 Codice Civile;
• artigiani;
• commercianti;
• lavoratori autonomi e liberi professionisti;
• studi professionali;
• piccole e medie imprese o microimprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE;
con un Fatturato annuo fino ad Euro 1.000.000,00, senza alcuna restrizione con riferimento al numero di dipendenti, purché rientranti nell’ “Elenco delle Attività Assicurate” (si veda l’allegato n. 1 alle Condizioni di Assicurazione).
Il Contratto di Assicurazione prevede l’erogazione a favore dell’Assicurato di una Diaria Giornaliera nel caso in cui l’Attività Assicurata subisca un’Interruzione Totale in conseguenza di uno dei seguenti eventi che dovessero colpire il Fabbricato e/o il Contenuto:
• Incendio;
• Esplosione, Implosione o Scoppio;
• azione del Fulmine e dell’elettricità atmosferica;
• danni da acqua;
• eventi atmosferici;
• sovraccarico di neve;
• eventi socio politici / atti vandalici o dolosi.
La Diaria Complessiva è calcolata moltiplicando la Diaria Giornaliera per ogni giorno di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, nei limiti indicati nel Contratto di Assicurazione.
L’importo della Diaria Giornaliera è determinato in via forfettaria sulla base di quanto stabilito all’ Art. 17 – Calcolo della Diaria Giornaliera e della Diaria Complessiva per Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione prevede casi di limitazioni ed esclusioni della Copertura Assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell’Indennizzo.
In particolare, nessun Indennizzo è previsto in caso di mancata ripresa dell’Attività Assicurata entro 2 (due) anni dalla data del Sinistro, ovvero qualora durante il periodo di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata l’Assicurato adottasse ulteriori o diversi processi che consentissero comunque lo svolgimento anche parziale dell’Attività Assicurata presso un’altra ubicazione.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Artt. 4 – Aggravamento del Rischio, 6 – Altre assicurazioni, 16 – Diaria Giornaliera per Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, 19 – Sospensione della Copertura Assicurativa, 20 – Attività Assicurata diversa da quella dichiarata – Variazione del Rischio, 23 – Cessazione del Rischio – Risoluzione del Contratto di Assicurazione, 25 – Esclusioni, delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione prevede l’applicazione di limiti di Indennizzo e di Franchigia.
Per gli aspetti di dettaglio relativi alla quantificazione della Diaria Giornaliera e all’applicazione della Franchigia, si rimanda agli Artt. 16 – Diaria Giornaliera per Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, 17 – Calcolo della Diaria Giornaliera e della Diaria Complessiva per Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, 18 – Franchigia, delle Condizioni di Assicurazione.
Esemplificazioni:
Per una maggiore comprensione si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento dell’Avvertenza sopra indicata:
Esempio n. 1 (danno rientrante in Franchigia):
Una rottura della tubazione della rete fognaria provoca un Rigurgito delle acque di scarico con conseguente allagamento dei locali ove viene svolta l’Attività Assicurata.
A seguito di detto evento l’Attività subisce un’Interruzione Totale quantificata in 10 giorni.
Poiché il periodo di Interruzione Totale rientra nella Franchigia di 30 giorni prevista dal Contratto di Assicurazione, l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.
Esempio n. 2 (valido per Attività Assicurata non stagionale):
Un Incendio sviluppatosi nei locali ove viene svolta l’Attività Assicurata provoca un’Interruzione Totale quantificata in 75 giorni. Al momento dell’emissione della Polizza l’Assicurato ha dichiarato un Fatturato annuo di € 100.000.
L’Indennizzo viene così quantificato:
• Diaria Giornaliera assicurata = Fatturato € 100.000 / 360 x 40% = € 111,11 = € 112,00 arrotondato;
• numero dei giorni indennizzabili = 75 – 30 di Franchigia = n. 45;
• Diaria Complessiva = n. 45 giorni x € 112,00 al giorno = 5.040,00.
Esempio n. 3 (valido per Attività Assicurata stagionale):
Un Incendio sviluppatosi nei locali ove viene svolta l’Attività Assicurata provoca un’Interruzione Totale quantificata in 45 giorni.
Al momento dell’emissione della Polizza l’Assicurato ha dichiarato un Fatturato annuo di € 100.000 e una ripartizione stagionale del Fatturato del 40% nel primo Trimestre e del 20% nel secondo, terzo e quarto Trimestre.
Per un Sinistro occorso il 10 gennaio, l’Indennizzo viene così quantificato:
• Diaria Giornaliera assicurata = Fatturato € 100.000 x 40% / 90 x 40% = € 177,77 = € 178,00 arrotondato;
• numero dei giorni indennizzabili = 45 – 30 di Franchigia = n. 15;
• Diaria Complessiva = n. 15 giorni x € 178,00 al giorno = € 2.670,00.
Avvertenza:
Il suddetto importo incorre nel limite massimo del Fatturato dichiarato in Polizza e potrebbe essere soggetto a decurtazione qualora l’ammontare del Fatturato dell’anno precedente la data del Sinistro risultasse inferiore a quello dichiarato in Polizza. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’ Art. 17 – Calcolo della Diaria Giornaliera e della Diaria Complessiva per Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, delle Condizioni di Assicurazione.
Per una maggiore comprensione si riporta di seguito un’esemplificazione numerica volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento dell’Avvertenza sopra indicata:
Esempio n. 4 (valido per Attività Assicurata non stagionale):
Un Incendio sviluppatosi nei locali ove viene svolta l’Attività Assicurata provoca un’Interruzione Totale quantificata in 75 giorni.
Al momento dell’emissione della Polizza l’Assicurato ha dichiarato un Fatturato annuo di € 100.000 ma il Fatturato dell’anno precedente la data del Sinistro è di € 80.000, pertanto inferiore a quello riportato nel Modulo di Polizza.
L’Indennizzo verrà conteggiato sulla base di un importo di Fatturato di € 80.000.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità
Avvertenza:
Il Contraente/Assicurato prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in occasione della stipulazione del Contratto di Assicurazione e/o in occasione di Sinistro, legittimeranno la Compagnia a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta, fatta salva la facoltà della Compagnia stessa di perseguire, anche in sede penale, la tutela dei propri interessi.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Artt. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio e 20 – Attività Assicurata diversa da quella dichiarata – Variazione del Rischio, delle Condizioni di Assicurazione, nonché agli Artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del Rischio, ai sensi degli Artt. 1897 e 1898 Codice Civile.
In particolare in caso di aggravamento del Rischio, ovvero nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata aumenti la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è prestata l’Assicurazione, la Compagnia, a seguito della comunicazione del Contraente, può recedere dal Contratto di Assicurazione.
In caso di diminuzione del Rischio, ovvero nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l’evento per il quale è prestata la Copertura Assicurativa, la Compagnia, a seguito della comunicazione del Contraente, applicherà, a decorrere dalla scadenza di Premio successiva alla suddetta comunicazione, una riduzione di Premio.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Artt. 4 – Aggravamento del Rischio e 5 – Diminuzione del Rischio, delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio n. 1 – Aggravamento del Rischio
Un’azienda artigianale è adibita alla produzione di colori e vernici esclusivamente ad acqua.
L’Attività viene modificata allargando la produzione anche alle vernici infiammabili, aggravando così il Rischio di Incendio.
Esempio n. 2 – Diminuzione del Rischio
Un’azienda artigianale è adibita alla produzione di buste e sacchetti di carta e di plastica.
L’attività viene modificata eliminando la produzione dei sacchetti di plastica, riducendo così il Rischio di Incendio.
6. Premi
Il Premio è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno.
Il pagamento del Premio può essere effettuato in un’unica soluzione una volta l’anno oppure rateizzato con frazionamento mensile. In caso di pagamento con frazionamento mensile è previsto un aumento del Premio del 4% per interessi di frazionamento.
Il Premio è corrisposto dal Contraente alla Compagnia mediante addebito sul Conto Corrente che il Contraente ha in corso presso la Banca.
Avvertenza:
La registrazione di addebito del Premio riportata sull’estratto di Conto Corrente inviato dalla Banca al Contraente costituisce la modalità di dimostrazione e quietanza di pagamento del Premio.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’ Art. 2 – Premio e modalità di pagamento del Premio – Decorrenza e sospensione della Copertura Assicurativa, delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Il Contratto d’Assicurazione non prevede l’applicazione di sconti da parte della Compagnia o dell’intermediario.
7. Rivalse
Avvertenza:
La Compagnia può esercitare il diritto di rivalsa previsto dall’Art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili del danno, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato all’Assicurato.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
In caso di Sinistro il Contraente o la Compagnia possono recedere dal Contratto di Assicurazione con preavviso di 30 giorni in un periodo compreso tra la data di denuncia del Sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’ Art. 7 – Recesso in caso di Sinistro, delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione
Ai sensi dell’Art. 2952, secondo comma, Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’Assicurato può interrompere la prescrizione tramite comunicazione a mezzo raccomandata A/R.
L’interruzione può anche avvenire attraverso il riconoscimento del diritto dell’Assicurato da parte della Compagnia.
In caso di Xxxxxxxx, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal Contratto di Assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 Codice Civile.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’ Art. 27 – Obblighi in caso di Sinistro, delle Condizioni di Assicurazione.
10. Legge applicabile al contratto di Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. Il Premio è soggetto all’imposta del 22,25%.
Gli Indennizzi corrisposti in caso di Sinistro sono esenti da imposte.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
C.
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza:
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia entro dieci giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza indicando, in particolare, il luogo, il giorno, le circostanze dell’evento dannoso e specificando l’entità approssimativa del danno.
La denuncia di Xxxxxxxx potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:
• per lettera raccomandata A.R. alla Compagnia inviata a: UBI Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx;
• per e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• per e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx;
• per telefax al n. 0000.00.00.00.
Per segnalare un Sinistro, ottenere informazioni o per richiedere il modulo di denuncia Sinistro, il Contraente/Assicurato può contattare il call center della Compagnia al numero 800.070.988, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative si rimanda agli Artt. 27 – Obblighi in caso di Sinistro, 28 – Esagerazione dolosa del danno, 29 – Determinazione dell’Indennizzo, 30 – Mandato dei periti, 31 – Pagamento dell’Indennizzo, delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri dovranno essere formulati per iscritto alla Compagnia ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Potranno essere presentati direttamente a:
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx:
• eventuali reclami non relativi al Contratto di Assicurazione o alla gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
• i reclami già presentati direttamente alla Compagnia e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal loro ricevimento o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.
Il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Avvertenza:
Per la determinazione dell’Indennizzo effettuata ai sensi dell’ Art. 29 – Determinazione dell’Indennizzo, è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
UBI ASSICURAZIONI SPA È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
GLOSSARIO
Ai seguenti termini, viene convenzionalmente attribuito il significato di seguito indicato:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione.
Anno Assicurativo: periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni in caso di anno bisestile, corrispondente alla durata annuale del Contratto di Assicurazione.
Attività Assicurata: l’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale indicata nel Modulo di Polizza volta alla:
▪ produzione di beni destinati allo scambio (ad esempio produzione di manufatti);
▪ erogazione di servizi (ad esempio servizi di trasporto, servizi legali, consulenze ecc.);
▪ scambio di beni sul mercato (ad esempio dettagliante, grossista, importatore ecc.); posta in essere da:
▪ imprenditori o piccoli imprenditori come definiti dagli artt. 2082 e 2083 Codice Civile;
▪ artigiani;
▪ commercianti;
▪ lavoratori autonomi e liberi professionisti;
▪ studi professionali;
▪ piccole e medie imprese o microimprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE;
con un Fatturato compreso fino ad Euro 1.000.000,00, senza alcuna restrizione con riferimento al numero di dipendenti, purché rientrante nell’ “Elenco delle Attività Assicurate” (si veda l’allegato n 1. Alle Condizioni di Assicurazione).
Banca: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 000 – Roma, che colloca la Polizza presso i suoi clienti titolari di un Conto Corrente.
Compagnia: UBI Assicurazioni S.p.A.
Contenuto: quanto riposto sottotetto del Fabbricato in cui viene svolta l’Attività Assicurata o all’aperto, e più precisamente:
macchinari, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, scale mobili, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; impianti mobili di climatizzazione; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; impianti di prevenzione e di allarme; attrezzature e arredamento dei depositi e dipendenze dell’Attività Assicurata; mobilio ed arredamento; serbatoi metallici e tubazioni; mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, apparecchi ed elaboratori elettronici; armadi di sicurezza o corazzati, casseforti, oggetti di uso personale dell’Assicurato e/o dei suoi dipendenti, cose di proprietà di terzi verso i quali l’Assicurato deve rispondere; merci finite, prodotti in vendita o in somministrazione, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, beni in lavorazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione.
Sono compresi Infiammabili e Merci Speciali nei quantitativi necessari al ciclo produttivo dell’Attività Assicurata e quant’altro non rientrante nella definizione di Fabbricato.
Condizioni di Assicurazione: le condizioni generali di assicurazione che disciplinano la Copertura Assicurativa.
Conto Corrente: il contratto di conto corrente ex articolo 1823 Codice Civile in essere tra il Contraente e la Banca relativo a rapporti monetari (quindi con espressa esclusione dei rapporti in titoli) in valuta italiana (quindi con espressa esclusione dei conti correnti in divisa estera).
Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione.
Contratto di Assicurazione: l’accordo con il quale la Compagnia, attraverso il pagamento del Premio, si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di fattispecie previste nella Polizza.
Copertura Assicurativa: la copertura prestata dalla Compagnia ai sensi del Contratto di Assicurazione, nei termini indicati nella Polizza.
Diaria Giornaliera: l’importo indicato nel Modulo di Polizza che viene corrisposto all’Assicurato per ogni giorno di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata.
Diaria Complessiva: l’importo risultante moltiplicando la Diaria Giornaliera per ogni giorno di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata nei limiti indicati nel Contratto di Assicurazione.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
▪ a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad Esplosione;
▪ per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato: la costruzione edile (intero edificio o porzione/i di edificio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all’esercizio dell’Attività Assicurata, compresi i fissi, gli infissi e le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione, antenne radiotelevisive, impianti di riscaldamento e condizionamento, ascensori e montacarichi. Nel Fabbricato si intendono comprese le dipendenze separate adibite ad uffici, servizi aziendali e sociali, deposito di merci e di prodotti.
Fatturato: ammontare complessivo dei ricavi/compensi quali risultanti dalla dichiarazione presentata dall’Assicurato ai fini dell’IRAP o, in assenza di tale obbligo, l’ammontare complessivo dei ricavi/compensi delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi poste in essere dall’Assicurato e dichiarate ai fini delle imposte sui redditi.
Franchigia: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.
Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.
Implosione/Scoppio: repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati Scoppio.
Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Infiammabili: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplodenti, quali:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’ acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V.
Inondazione e/o Alluvione: fuoriuscita di acqua dagli usuali argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d’acqua, laghi, bacini, sia naturali che artificiali.
Interruzione Totale: la prolungata sospensione totale degli interi processi inerenti l’esercizio del ciclo produttivo e/o commerciale e/o d’ufficio dell’Attività Assicurata indicata in Polizza, svolta dall’Assicurato nell’ubicazione indicata nella Polizza stessa, comunque non dovuta a ferie, festività ovvero periodi di chiusura connessi con la stagionalità dell’Attività Assicurata.
IVASS: l’organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private, come eventualmente sostituito in virtù di modifiche normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute.
Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Merci Speciali: si considerano:
▪ polveri, trucioli o spugna di alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio;
▪ celluloide (grezza e oggetti di), espansite e sughero grezzo;
▪ schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari;
▪ imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano Merci Speciali:
▪ quelle entrate a far parte del prodotto finito;
▪ imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci.
Modulo di Polizza: documento contrattuale che, unitamente a Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione (il Fascicolo Informativo), costituisce il Contratto di Assicurazione.
Riporta gli elementi principali dell’assicurazione (la decorrenza e la scadenza del Contratto di Assicurazione, i dati anagrafici del Contraente e le sue dichiarazioni, le Coperture Assicurative operanti, l’ammontare del Premio ecc.) e viene sottoscritto dal Contraente e dalla Compagnia.
Polizza: il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Rischio: la probabilità che si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestato il Contratto di Assicurazione.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestato il Contratto di Assicurazione.
Territorio Italiano: il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Trimestre: periodo di tre mesi così stabilito: 1° Trimestre gennaio, febbraio e marzo; 2° Trimestre aprile, maggio e giugno; 3° Trimestre luglio, agosto e settembre; 4° Trimestre ottobre, novembre e dicembre.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Il Contraente, in particolare, è tenuto a dichiarare l’esatta Attività Assicurata e la sua ubicazione, che vengono riportate in Polizza unitamente alla relativa classe di Rischio assegnata dalla Compagnia.
In caso di svolgimento di più attività il Contraente è tenuto a dichiarare in Polizza l’Attività Assicurata a cui corrisponde la classe di Rischio più elevata.
Art. 2 Premio e modalità di pagamento del Premio – Decorrenza e sospensione della Copertura Assicurativa Il Premio di Polizza è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno.
Il pagamento del Premio può essere effettuato in un'unica soluzione una volta l'anno oppure rateizzato con frazionamento mensile e può avvenire esclusivamente tramite addebito automatico sul Conto Corrente che il Contraente ha in corso presso la Banca.
Per il pagamento del Premio e la conseguente decorrenza o sospensione della Copertura Assicurativa è stabilito quanto segue:
a) pagamento del primo Premio o della prima rata di Premio:
la Copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Per il pagamento del primo Premio o della prima rata di Premio, l’autorizzazione di addebito automatico sul Conto Corrente sottoscritta dal Contraente al momento dell’emissione della Polizza consente alla Compagnia che vengano effettuati tre tentativi di prelievo e più precisamente:
1) il giorno indicato nel Modulo di Polizza;
2) il 7° giorno successivo a quello indicato nel Modulo di Polizza;
3) 14° giorno successivo a quello indicato nel Modulo di Polizza.
Il Contraente, pertanto, prende atto e riconosce, nei confronti della Compagnia, che in assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate il pagamento del primo Premio o della prima rata di Premio non potrà andare a buon fine e la Copertura Assicurativa resterà sospesa e avrà effetto solo dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 Codice Civile;
b) pagamento del Premio o delle rate di Premio successive:
per il pagamento del Premio o delle rate di Premio successive a quelle di cui alla lett. a), l’autorizzazione di addebito automatico sul Conto Corrente sottoscritta dal Contraente al momento dell’emissione della Polizza consente alla Compagnia che vengano effettuati tre tentativi di prelievo e più precisamente:
4) il giorno di scadenza del Premio o della rata di Premio;
5) il 7° giorno successivo a quello di scadenza del Premio o della rata di Premio;
6) il 14° giorno successivo a quello di scadenza del Premio o della rata di Premio.
Il Contraente, pertanto, prende atto e riconosce, nei confronti della Compagnia, che in assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate il pagamento del Premio non potrà andare a buon fine e la Copertura Assicurativa resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio o di tutte le rate di Premio scadute, ferme le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 Codice Civile.
In entrambi i casi a) e b), in caso di mancato pagamento del Premio o delle rate di Premio, il Contratto di Assicurazione si risolve di diritto se la Compagnia non agisce per la riscossione decorso il termine di 6 mesi, fermo il diritto al pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
Per tutti i pagamenti effettuati dal Contraente la registrazione di addebito del Premio riportata sull’estratto di Conto Corrente inviato dalla Banca al Contraente costituisce la modalità di dimostrazione e quietanza di pagamento del Premio stesso.
Art. 3 Proroga del Contratto di Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza annua della Polizza, la Copertura Assicurativa è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.
Inoltre, nel caso di interruzione del rapporto di Conto Corrente tra il Contraente e la Banca, il Contratto di Assicurazione si intende automaticamente risolto:
a) dalla prima scadenza annua successiva all’interruzione del rapporto di Conto Corrente, per contratti con frazionamento annuale del Premio;
b) dalla prima scadenza mensile successiva all’interruzione del rapporto di Conto Corrente, per contratti con frazionamento mensile del Premio.
Art. 4 Aggravamento del Rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio, in particolare deve comunicare le modifiche dell’Attività Assicurata come meglio precisato all’Art. 20 – Attività Assicurata diversa da quella dichiarata – Variazione del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 Codice Civile.
Art. 5 Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 Altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Compagnia l’eventuale esistenza di altre assicurazioni in corso per il medesimo Rischio, fermo restando l’obbligo di darne avviso in caso di Sinistro.
Se il Contraente omette dolosamente di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’Indennizzo.
Art. 7 Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo da parte della Compagnia, il Contraente o la Compagnia possono recedere dal Contratto di Assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 8 Forma delle comunicazioni
Salvo dove diversamente indicato, tutte le comunicazioni alle quali la Compagnia e il Contraente/Assicurato sono tenuti devono essere fatte per iscritto a mezzo lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica certificata.
Art. 9 Cessione del Contratto di Assicurazione
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, trasferire o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione.
Art. 10 Mediazione
In tutti i casi in cui la Compagnia o il Contraente/Assicurato intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, devono, ove previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, esperire il tentativo di Mediazione nei modi e nei termini previsti da tali leggi.
Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Compagnia e per il Contraente/Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 11 Foro competente
Fermo quanto previsto all’Art. 10 - Mediazione, qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del Contratto di Assicurazione sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano.
Art. 12 Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952, 2° comma, Codice Civile, i diritti del Contraente/Assicurato derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono decorsi 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 13 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche del Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 14 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 15 Rinvio alle norme di legge
Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO L’INDENNIZZO
Art. 16 Diaria Giornaliera per Interruzione Totale dell’Attività Assicurata
La Compagnia riconosce all’Assicurato, nei termini del Contratto di Assicurazione, una Diaria Giornaliera per l’Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, svolta nei locali situati all’interno del Territorio Italiano così come indicati nel Modulo di Polizza, verificatasi in conseguenza di uno dei seguenti eventi che dovessero colpire il Fabbricato e/o il Contenuto:
a) Incendio, comunque causato, compresi i danni provocati allo scopo di arrestare l’Incendio;
b) Esplosione, Implosione o Scoppio anche esterni, compresi quelle di materie o sostanze esplosive detenute legalmente dall’Assicurato;
c) azione del Fulmine e dell’elettricità atmosferica;
d) danni da acqua: spargimenti d’acqua fuoriuscita a seguito di guasto, rottura accidentale od occlusione di tubazioni, condutture, pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico-sanitari e di condizionamento installati nel Fabbricato.
Sono compresi:
1) i danni causati dal gelo;
2) i danni causati dal Rigurgito delle acque di scarico dalle canalizzazioni o dalle fognature di proprietà o in uso all'Assicurato, a seguito di guasto, rottura accidentale od occlusione;
e) eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, pioggia, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria. Sono compresi i danni provocati dalla caduta di alberi a seguito dei predetti eventi, nonché quelli di bagnamento all’interno dei locali del Fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi stessi.
Sono altresì compresi i danni provocati dalla formazione di ruscelli e dall’accumulo esterno di acqua in conseguenza degli eventi di cui sopra;
f) sovraccarico di neve: crollo totale o parziale del Fabbricato direttamente provocato da sovraccarico di neve. Per crollo si intende:
▪ il completo distacco e la conseguente caduta di una o più parti del Fabbricato dal resto del Fabbricato stesso;
▪ una deformazione della struttura portante del Fabbricato che ne abbia compromesso la stabilità.
La semplice deformazione di una o più parti del Fabbricato priva dei requisiti sopra indicati non è assimilabile al crollo;
g) eventi socio politici / atti vandalici o dolosi: eventi socio politici, atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o di sabotaggio, compresi i danni cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine a seguito di tali eventi.
La Compagnia non sarà tenuta al pagamento della Diaria Giornaliera se, durante il periodo di Interruzione Totale, l’Assicurato adottasse ulteriori o diversi processi che consentissero comunque lo svolgimento anche parziale dell’Attività Assicurata presso un’altra ubicazione diversa da quella indicata nel Modulo di Polizza, sia direttamente sia per mezzo del contributo di terzi, senza che per questo abbia diritto da parte della Compagnia ad alcun rimborso di eventuali maggiori costi sostenuti ovvero di indennizzo per minori ricavi.
L’obbligo della Compagnia al pagamento della Diaria Giornaliera è subordinato alla condizione che l’Assicurato riprenda l’Attività Assicurata nel termine massimo di 2 (due) anni dalla data del Sinistro.
Art. 17 Calcolo della Diaria Giornaliera e della Diaria Complessiva per Interruzione Totale dell’Attività Assicurata
La Compagnia, decorso il periodo di Franchigia previsto all’Art. 18 – Franchigia, corrisponderà all’Assicurato, per ogni giorno di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, l’importo della Diaria Giornaliera assicurata, fino al limite massimo di 180 giorni per Sinistro e per Anno Assicurativo.
In presenza della clausola di stagionalità di cui all’Art. 26 – Stagionalità dell’Attività Assicurata, l’importo della Diaria Giornaliera è quello corrispondente al Trimestre cui appartiene ogni giorno di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata.
L’importo della Diaria Giornaliera è convenzionalmente stabilito come segue:
a) in assenza della clausola di stagionalità di cui all’Art. 26 – Stagionalità dell’Attività Assicurata, il 40% di 1/360 del Fatturato dell’anno precedente la data del Sinistro o di quello presunto nel primo anno di esercizio per le Attività di nuova costituzione, con il massimo del Fatturato indicato nel Modulo di Polizza;
b) in presenza della clausola di stagionalità di cui all’Art. 26 – Stagionalità dell’Attività Assicurata, il 40% di 1/90 del Fatturato Trimestrale.
Quest’ultimo viene calcolato applicando la percentuale di stagionalità dichiarata nel Modulo di Polizza per ciascun Trimestre, al Fatturato dell’anno precedente la data del Sinistro o a quello presunto nel primo anno di esercizio per le Attività di nuova costituzione, con il massimo del Fatturato indicato nel Modulo di Polizza.
La Diaria Complessiva corrisposta dalla Compagnia a titolo di Indennizzo è calcolata moltiplicando la Diaria Giornaliera, il cui importo sarà arrotondato all’Euro superiore, per ogni giorno di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata.
Per le Attività di nuova costituzione, qualora il Fatturato dell’anno precedente la data del Sinistro non sia disponibile, l’importo della Diaria Giornaliera verrà calcolato sulla base del Fatturato preventivato nel primo anno di esercizio, desunto dalla somma dei ricavi/compensi fino alla data del Sinistro, oltre alla rimanente parte che, ragionevolmente, è possibile calcolare fino al termine del primo anno di esercizio.
Art. 18 Franchigia
La Copertura Assicurativa è soggetta ad un periodo di Franchigia di 30 giorni.
Pertanto, nel caso in cui l’Interruzione Totale dell’Attività Assicurata abbia una durata fino a 30 giorni, non verrà corrisposto alcun Indennizzo.
Nel caso in cui invece l’Interruzione Totale dell’Attività Assicurata si protraesse oltre i 30 giorni, l’Indennizzo verrà corrisposto per il numero di giorni eccedente i 30 di Franchigia, fino al limite massimo di 180 giorni per Sinistro e per Anno Assicurativo.
L’inizio del periodo di Franchigia coincide con il primo giorno di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata.
Art. 19 Sospensione della Copertura Assicurativa
In caso di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata per cause diverse da quelle previste all’Art. 16 – Diaria Giornaliera per Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, la Copertura Assicurativa si intende sospesa fino al momento in cui l’Attività Assicurata verrà in tutto o in parte ripresa.
Il Premio in corso durante l’annualità nella quale si verifica tale condizione rimane acquisito per intero dalla Compagnia.
Art. 20 Attività Assicurata diversa da quella dichiarata – Variazione del Rischio
Il Contraente è tenuto a dichiarare nel Modulo di Polizza l’esatta Attività Assicurata e la sua relativa ubicazione.
Se nel corso del periodo del Contratto di Assicurazione si verifica un cambiamento dell’Attività Assicurata senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione alla Compagnia, così come in caso di errata o incompleta dichiarazione all’atto di sottoscrizione del Modulo di Polizza, l’Indennizzo in caso di Sinistro verrà corrisposto in base alla percentuale prevista dalla tabella che segue:
Attività Assicurata svolta al momento del Sinistro – Classe di Rischio | Attività Assicurata dichiarata in Polizza – Classe di Rischio | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2 | 80% | 100% | 100% | 100% |
3 | 75% | 80% | 100% | 100% |
4 | 70% | 75% | 80% | 100% |
Per determinare la classe di Rischio dell’Attività Assicurata dichiarata in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del Sinistro, si farà riferimento all’ “Elenco delle Attività Assicurate”, di cui all’Allegato n. 1.
Qualora l’Attività Assicurata svolta al momento del Sinistro non sia compresa, nemmeno per analogia, tra quelle previste nell’elenco, ciò costituirà causa di cessazione della Copertura Assicurativa, non essendo assicurabili attività diverse da quelle riportate nell’ “Elenco delle Attività Assicurate”.
In tal caso, pertanto, la Compagnia non provvederà ad alcun Indennizzo ed il Premio residuo dalla data del Sinistro fino al termine dell’Anno Assicurativo in corso verrà restituito al Contraente al netto delle imposte.
Il Contraente, in ogni caso, è tenuto a comunicare la variazione dell’ubicazione ove viene svolta l’Attività Assicurata, anche qualora non vi sia una variazione dell’Attività Assicurata.
Art. 21 Dolo e colpa grave
In deroga a quanto previsto dell’art. 1900 Codice Civile, la Copertura Assicurativa vale anche per i Sinistri causati da:
1) colpa grave del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
2) dolo delle persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però:
a. se l'Assicurato è una persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali;
b. se l'Assicurato è una persona giuridica, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Art. 22 Caratteristiche costruttive del Fabbricato e tolleranze
La Copertura Assicurativa è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del Contratto di Assicurazione, che il Fabbricato ove viene svolta l’Attività Assicurata sia in buone condizioni di statica e manutenzione e abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; l'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere combustibili.
Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre i 2/10 delle rispettive superfici.
Non richiedono esplicita dichiarazione e sono quindi tollerati all’interno del Fabbricato:
a. la presenza di non più di 1 kg di Esplodenti;
b. la presenza di Infiammabili per non più di 250 kg (senza limite se in appositi serbatoi completamente interrati);
c. la presenza di Merci Speciali per non più di 250 kg;
d. la presenza di materiali per semplici esigenze di pulizia, anche se ascrivibile alle definizioni di Infiammabili o Merci Speciali;
e. la presenza di gas combustibili e ossigeno nelle tubazioni di distribuzione.
Art. 23 Cessazione del Rischio – Risoluzione del Contratto di Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni: fallimento o ammissione dell’Assicurato alla procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale; messa in liquidazione, cessazione, alienazione totale o anche solo parziale dell’Attività Assicurata.
Il Premio in corso durante l’annualità nella quale si verificano le condizioni suindicate rimane acquisito per intero dalla Compagnia.
Art. 24 Ispezione delle cose assicurate
La Compagnia ha sempre il diritto di visitare il Fabbricato nel quale viene svolta l’Attività Assicurata e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire la collaborazione a ciò necessaria.
Art. 25 Esclusioni
Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa i Sinistri causati da:
a) reati commessi dal Contraente/Assicurato, dagli amministratori o da altri rappresentanti legali del Contraente/Assicurato stesso;
b) dolo del Contraente/Assicurato, degli amministratori o di altri rappresentanti legali del Contraente/Assicurato stesso;
c) fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali;
d) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
e) fenomeno dell’acqua alta;
f) umidità e stillicidio;
g) cedimento o franamento del terreno;
h) valanghe e slavine;
i) mancanza di conformità dei Fabbricati alle norme relative ai sovraccarichi di neve;
j) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni e Alluvioni;
k) atti di guerra;
l) occupazione, militare o non, dell’area in cui si svolge l’Attività Assicurata;
m) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Limitatamente agli eventi di cui all’Art. 16 – Diaria Giornaliera per Interruzione Totale dell’Attività Assicurata, lettera e) eventi atmosferici, sono altresì esclusi:
n) i danni a enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
o) i danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), e a quanto in essi contenuto.
La Compagnia non risponde per il perdurare dell’Interruzione Totale dell’Attività Assicurata dovuta a:
p) difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, ovvero di rimozione, trasloco o ricollocamento di quelle illese o ripristinate, imputabili a:
1. cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra;
2. mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’Attività Assicurata;
3. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti che impediscano, differiscano o rallentino tali operazioni.
q) sospensione, scadenza, annullamento, revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti relativi all’Attività Assicurata.
La Compagnia, infine, non sarà tenuta a corrispondere alcun Indennizzo quando l’Attività Assicurata venga a cessare definitivamente dopo il Sinistro, anche per causa diversa dal Sinistro stesso, compresa la mancata disponibilità dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riprendere l’Attività Assicurata.
Art. 26 Stagionalità dell’Attività Assicurata
Nel caso di stagionalità dell’Attività Assicurata, è facoltà dell’Assicurato di ripartire il 100% del Fatturato annuo in base a percentuali diverse per ciascuno dei quattro Trimestri, a condizione che a ciascun Trimestre venga attribuito almeno il 10% e al massimo il 60% del Fatturato totale annuo, con multipli di 5 punti percentuali (es. 15%; 20%; 25% …).
NORME DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 27 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve:
a) eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni Interruzione Totale dell’Attività Assicurata e per evitare o diminuire la perdita conseguente. Sono altresì consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
b) entro dieci giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza darne avviso scritto alla Compagnia secondo le modalità sotto indicate indicando, in particolare, il luogo, il giorno, le circostanze dell’evento dannoso, un elenco dei danni subiti e, se possibile, il numero approssimativo dei giorni di Interruzione Totale dell’Attività Assicurata;
c) sporgere, per i danni presumibilmente dolosi e in tutti i casi previsti dalla legge, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia territorialmente competente, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro stesso e, se possibile, l’entità approssimativa del danno, trasmettendone copia alla Compagnia;
d) se prevista, fornire copia della comunicazione dell’Interruzione Totale dell’Attività Assicurata fatta agi uffici competenti;
e) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino all’accertamento del danno senza avere, per questo, diritto a indennizzo alcuno;
f) tenere a disposizione della Compagnia i propri registri, libri contabili e qualsiasi altro documento utile per la verifica dell’importo del Fatturato dichiarato in Polizza;
g) fornire alla Compagnia ogni altro documento, prova, informazione, chiarimento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia stessa o dai periti da questa incaricati ai fini delle indagini e verifiche per l’accertamento e la
quantificazione del danno.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
La denuncia di Xxxxxxxx potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:
• per lettera raccomandata A.R. alla Compagnia inviata a: UBI Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Liquidazione Sinistri – Vix Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx;
• per e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• per e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx;
• per telefax al n. 0000.00.00.00.
Per segnalare un Sinistro, ottenere informazioni o per richiedere il modulo di denuncia Sinistro, il Contraente/Assicurato può contattare il call center della Compagnia al numero 800.070.988, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Entro due giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia del Sinistro firmata, la Compagnia comunica al Contraente/Assicurato il numero di Sinistro e i riferimenti del liquidatore incaricato (nominativo e modalità di contatto).
Art. 28 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate in occasione del Sinistro, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 29 Determinazione dell’Indennizzo
L’Indennizzo in caso di Sinistro sarà determinato definendo il numero dei giorni consecutivi riconosciuti strettamente necessari o sufficienti a ripristinare il normale esercizio dell’Attività Assicurata, prescindendo da cause esterne che impediscano o ritardino tale ripristino quali quelle indicate all’ Art. 25 – Esclusioni, lett. p) e q).
In condizioni standard la Compagnia o il perito da essa designato determineranno l’indennizzo, ovvero comunicheranno i motivi per i quali non si procederà ad Indennizzo, entro 30 giorni da quando gli stessi abbiano ricevuto, oltre alla denuncia di Xxxxxxxx, la documentazione completa di cui all’Art. 27 – Obblighi in caso di Sinistro e l’Assicurato si sia attenuto ai relativi obblighi.
L’ammontare dell’Indennizzo è concordato mediante accordo diretto tra la Compagnia e l’Assicurato o persone da loro designate oppure, a richiesta della Compagnia o dell’Assicurato, mediante periti nominati uno dall’Assicurato e l’altro dalla Compagnia con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 30 Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze di tempo, luogo, cause e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il Rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi in caso di Sinistro di cui all’ Art. 27 – Obblighi in caso di Sinistro;
c) procedere alla stima dell’Indennizzo in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale ai sensi dell’Art. 29 – Determinazione dell’Indennizzo, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 31 Pagamento dell’Indennizzo |
Verificata l’operatività della Copertura Assicurativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvederà al pagamento dell’Indennizzo nei seguenti termini: a) erogazione di un primo anticipo, pari al 30% dell’Indennizzo complessivo, entro il 60° giorno successivo a quello di denuncia del Sinistro. L’anticipo verrà calcolato sulla base delle risultanze sul Sinistro acquisite al momento dell’erogazione dell’anticipo; b) erogazione di un secondo anticipo, pari al 30% dell’Indennizzo complessivo, entro il 120° giorno successivo a quello di denuncia del Sinistro. L’anticipo verrà calcolato sulla base delle risultanze sul Sinistro acquisite al momento dell’erogazione dell’anticipo e sarà versato a condizione che l’Assicurato dimostri di aver avviato attività tali da poter dimostrare la ripresa dell’Attività Assicurata (a titolo esemplificativo e non limitativo ricostruzione del Fabbricato, acquisto di merci e materiali ecc.); |
c) saldo finale entro trenta giorni dalla data di accordo sulla quantificazione complessiva dell’Indennizzo, a condizione che l’Assicurato abbia già ripreso, anche parzialmente, l’Attività Assicurata. |
Gli anticipi dell’Indennizzo di cui alle lettere a) e b) verranno corrisposti fino ad un massimo complessivo di € 35.000,00 per Sinistro e a condizione che: |
d) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro e non siano occorsi eventi, non dipendenti dalla volontà e operato della Compagnia e dei Periti da questa nominati, che impediscano di fatto la determinazione del danno (ad esempio disposizioni delle Pubbliche Autorità, irreperibilità dell’Assicurato, mancato invio di documentazione richiesta all’Assicurato ecc.); e) l’Interruzione Totale dell’Attività Assicurata sia ipotizzata in almeno 60 giorni; f) nel caso sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal procedimento stesso non si evidenzi alcuno dei casi previsti al punto 2) dell’ Art 21 – Dolo e colpa grave. |
Qualora, dopo il pagamento degli anticipi, l’Assicurato dovesse cessare definitivamente l’Attività Assicurata o non dovesse riprenderla entro 2 (due) anni dalla data del Sinistro, sarà tenuto, su semplice richiesta della Compagnia, alla restituzione degli importi anticipati, aumentati degli interessi legali. |
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In applicazione della normativa sulla “privacy” (art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice Privacy), La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La nostra Società, per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, deve disporre di dati personali che La riguardano. I dati possono essere forniti, anche per obblighi di legge, da Lei o da altri soggetti e devono essere trattati, nel quadro delle finalità assicurative, come specificato nella Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002)9, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
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Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e limitatamente a quanto di stretta competenza, i dati, talvolta, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti necessari allo svolgimento delle nostre attività ovvero appartenenti, o correlati, al settore assicurativo o aventi natura pubblica, che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa. L’elenco completo e aggiornato delle categorie di appartenenza di tali soggetti è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
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Precisiamo che, senza i Suoi dati, non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
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Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa, lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
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ALLEGATO N. 1 – ELENCO DELLE ATTIVITA’ ASSICURATE
N.A. = Attività NON Assicurabile
Azienda Agricola
Azienda agricola e fabbricati civili, con allevamento del bestiame ed eventuale coltivazione di foraggio e mais per il bestiame dell'azienda, senza presenza di stalle e fienili e reparti di trasformazione prodotti agricoli | N.A. |
Azienda agricola e fabbricati civili, con allevamento del bestiame ed eventuale coltivazione di foraggio e mais per il bestiame dell'azienda, con presenza di stalle e fienili e reparti di trasformazione prodotti agricoli | N.A. |
Azienda agricola e fabbricati civili, con coltivazione di prodotti agricoli in genere destinati anche alla vendita ed allevamento del bestiame, senza presenza di stalle e fienili e reparti di trasformazione prodotti agricoli | N.A. |
Azienda agricola e fabbricati civili, con coltivazione di prodotti agricoli in genere destinati anche alla vendita ed allevamento del bestiame, con presenza di stalle e fienili e reparti di trasformazione prodotti agricoli | N.A. |
Azienda agricola e fabbricati civili, con coltivazione di prodotti agricoli in genere destinati anche alla vendita, senza presenza di stalle e fienili e reparti di trasformazione prodotti agricoli | N.A. |
Azienda agricola e fabbricati civili, con coltivazione di prodotti agricoli in genere destinati anche alla vendita, con presenza di stalle e fienili e reparti di trasformazione prodotti agricoli | N.A. |
Azienda agricola Vitivinicola, compresi fabbricati civili | N.A. |
Azienda agricola e fabbricati civili, con allevamento avicolo non industriale (allevamento biologico o all'aperto o comunque a terra) con esclusione degli allevamenti in batteria | N.A. |
Azienda agrituristica
Azienda agrituristica e fabbricati civili con allevamento del bestiame ed eventuale coltivazione di foraggio e mais per il bestiame dell'azienda, senza presenza di stalle e fienili e reparti di trasformazione prodotti agricoli | N.A. |
Azienda agrituristica e fabbricati civili con allevamento del bestiame ed eventuale coltivazione di foraggio e mais per il bestiame dell'azienda, con presenza di stalle e fienilie e reparti di trasformazione prodotti agricoli | N.A. |
Azienda agrituristica e fabbricati civili con coltivazione di prodotti agricoli in genere destinati anche alla vendita ed allevamento del bestiame, senza presenza di stalle e fienili e reparti di trasformazione prodotti agricoli | N.A. |
Azienda agrituristica e fabbricati civili con coltivazione di prodotti agricoli in genere destinati anche alla vendita ed allevamento del bestiame, con presenza di stalle e fienili e reparti di trasformazione prodotti agricoli | N.A. |
Azienda agrituristica e fabbricati civili con coltivazione di prodotti agricoli in genere destinati anche alla vendita, senza presenza di stalle e fienili e reparti di trasformazione prodotti agricoli | N.A. |
Azienda agrituristica con coltivazione di prodotti agricoli in genere destinati anche alla vendita, con presenza di stalle e fienili e reparti di trasformazione prodotti agricoli | N.A. |
Azienda agrituristica Vitivinicola, compresi fabbricati civili | N.A. |
Azienda agrituristica e fabbricati civili, con allevamento avicolo non industriale (allevamento biologico o all'aperto o comunque a terra) con esclusione degli allevamenti in batteria | N.A. |
Abbigliamento e accessori
ARTIGIANO
Abiti e confezioni in genere esclusi pellicce ed imbottiti (giacche a vento, piumoni e simili) e senza impiego di tessuti gommati o cerati (produzione di) | 3 |
Biancheria per abbigliamento, corsetteria (produzione di) | 3 |
Calze, comprese quelle elastiche, giarrettiere, bretelle, busti, fasce elastiche (produzione di) | 3 |
Calze, escluse quelle elastiche (produzione di) | 2 |
Camicie (produzione di) | 2 |
Cappelli (produzione di) | 3 |
Cinture di qualsiasi tipo (produzione di) | 4 |
Cinture, esclusivamente in cuoio o pelle (produzione di) | 3 |
Confezioni di maglia, maglieria (produzione di) | 2 |
Confezioni in pelle, escluse pellicce (produzione di) | 3 |
Cravatte e foulards (produzione di) | 2 |
Jeans (produzione di) | 3 |
Pellicce e capi di abbigliamento in montone (produzione di) | 4 |
Bottoni di qualsiasi tipo (produzione di) | 4 |
Xxxxxxx, esclusi quelli di carta compressa e di celluloide (produzione di) | 3 |
Bottoni di qualsiasi tipo (produzione di) | 4 |
Xxxxxxx, esclusi quelli di carta compressa e di celluloide (produzione di) | 3 |
Chincaglierie esclusi oggetti di metallo prezioso e di argento (produzione di) | 3 |
Amido, destrina, uova in polvere (produzione di) | 4 |
Caffè tostato e/o estratti idrosolubili o surrogati di caffè (produzione di) | 4 |
Camomilla, erbe aromatiche, tè (produzione di) | 3 |
Caramelle (produzione di) | 2 |
Carni insaccate (produzione di) | 3 |
Carni macellate comprese carni insaccate, estratti di carne (produzione di) | 2 |
Carni macellate, escluse carni insaccate (produzione di) | 1 |
Caseificio | 2 |
Centrale del latte, latteria sociale | 2 |
Cioccolato e surrogati, torroni, panforti, cereali soffiati (produzione con qualsiasi processo) | 2 |
Cioccolato, torroni, panforti, cereali soffiati (produzione senza tostatura) | 2 |
Confetture, conserve alimentari, marmellate di qualsiasi tipo, canditi, miele, mostarde (produzione di) | 2 |
Gelateria (sola produzione) | 2 |
Dolciumi, biscotti, panettoni, grissini, paste dolci, compresa la vendita (produzione di) | 3 |
Formaggi compresi quelli duri, burro, yogurt (produzione di) | 2 |
Formaggi esclusi quelli duri, burro, yogurt (produzione di) | 2 |
Frantoio | 2 |
Frutta e verdura in scatola (produzione di) | 2 |
Frutta secca (produzione di) | 4 |
Macello con deposito di foraggio | N.A. |
Macello senza deposito di foraggio | 2 |
Molino da cereali con sistema pneumatico nella macinazione | 4 |
Molino da cereali senza sistema pneumatico nella macinazione | 4 |
Molino da legumi e da riso, riseria con qualsiasi operazione | 4 |
Molino da legumi e da riso, riseria senza operazioni di pulitura, pilatura o scorzatura, raffinazione e brillatura | 3 |
Olii e grassi alimentari con sgusciatura dei semi oleosi e utilizzo di infiammabili (produzione di) | N.A. |
Olii e grassi alimentari senza sgusciatura dei semi oleosi e senza utilizzo di infiammabili (produzione di) | 4 |
Pasta alimentare con essiccatoi riscaldati ad acqua o vapore o senza essiccatoi (produzione di) | 3 |
Panetteria, pasticceria, e prodotti da forno in genere sola produzione | 3 |
Pasta alimentare con qualsiasi tipo di essiccatoio (produzione di) | 4 |
Prodotti alimentari liofilizzati, dietetici, disidratati, omogenizzati (produzione di) | 3 |
Sale comune (raffinazione di) | 2 |
Alimentari e bevande
Salumificio, prosciuttificio | 3 |
Surgelati (produzione di) | 2 |
Vino, vino spumante, aceto di vino, cantine sociali, enopoli (produzione e vendita) | 1 |
Vetraio anche con installazione presso terzi | 2 |
Tè, camomilla, erbe aromatiche (produzione di) | 3 |
Torrefazione di caffè | 4 |
Acque minerali (naturali e gassose) e bibite non alcoliche (produzione di) | 1 |
Birra (produzione di) | 2 |
Liquori, senza distilleria e senza produzione di estratti od essenze (produzione di) | 2 |
Sciroppi, succhi di frutta (produzione di) | 1 |
Spiriti ed estratti alcolici (distillazione di) | 4 |
Apparecchi elettrici ed elettronici
Apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche, scientifiche, con installazione presso terzi (produzione di) | 3 |
Apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche, scientifiche, senza installazione presso terzi (produzione di) | 3 |
Biliardini, videogiochi (escluse sale giochi), distributori di bevande con installazione presso terzi (produzione di) | 3 |
Biliardini, videogiochi (escluse sale giochi), distributori di bevande senza installazione presso terzi (produzione di) | 2 |
Circuiti integrati, schede elettroniche, valvole termoioniche, tubi elettronici (produzione di) | 2 |
Componenti e parti di apparecchiature elettroniche (produzione di) | 2 |
Computers, elaboratori elettronici con installazione presso terzi (produzione di) | 2 |
Computers, elaboratori elettronici senza installazione presso terzi (produzione di) | 2 |
Fotocopiatrici (manutenzione e riparazione di) | 2 |
Lampadari con qualsiasi materiale e processo (produzione di) | 3 |
Macchine ed apparecchiature elettriche (produzione di) | 2 |
Macchine per ufficio (produzione di) | 2 |
Carta
Carta e cartone globulari ed ondulati - escluse cartiere ed esclusi contenitori, scatole, tubi (produzione di) | 3 |
Cartiera | N.A. |
Cartotecnica (buste, sacchi, sacchetti, etichette, e simili) con impego di infiammabili, anche con plasticatura, etichette di carta e cellophane, carta carbone (produzione di) | 4 |
Cartotecnica (buste, sacchi, sacchetti, etichette, e simili) senza impego di infiammabili, anche con plasticatura, etichette di carta e cellophane, carta carbone (produzione di) | 3 |
Pasta di legno meccanica (produzione di) | 3 |
Fiori e piante artificiali, di carta e/o plastica, compresi fiorumi secchi (produzione di) | N.A. |
Fiori e piante artificiali, di carta e/o plastica, esclusi fiorumi secchi (produzione di) | 4 |
Adesivi, mastici, colle e gelatine, esclusa nitrocellulosa, con uso di infiammabili (produzione di) | N.A. |
Adesivi, mastici, colle e gelatine, esclusa nitrocellulosa, senza uso di infiammabili (produzione di) | 3 |
Anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, disinfestanti con uso di infiammabili (produzione di) | N.A. |
Anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, disinfestanti senza uso di infiammabili (produzione di) | 3 |
Colori, inchiostri, coloranti organici esclusi smalti e vernici anche con impego di infiammabili senza utilizzo né produzione di nitrocellulosa (produzione di) | 4 |
Concimi e fertilizzanti, esclusa farina di pesce (produzione di) | 4 |
Cosmetici, prodotti di bellezza in genere (produzione di) | 4 |
Detersivi, prodotti per la casa e per l'igiene personale, compresi cosmetici e profumi (produzione di) | 2 |
Chimica e cosmetica
Abiti e confezioni in genere di qualsiasi tipo escluse pellicce (produzione di) | 4 |
boschi senza uso di mine | |
Cernita , pulitura e calibratura di agrumi, uva, frutta a polpa ed ortaggi | 2 |
Cernita, essiccazione, magazzinaggio di cereali, frutta | 3 |
Potatura di piante, giardinaggio, aratura, semina, trebbiatura, mietitura anche con uso di mezzi meccanici | N.A. |
Pulitura e cernita di frutta e verdura fresca compresa la vendita | 3 |
Pulitura, essiccazione, cernita di cereali, sementi e frutti, con operazioni di sgusciatura | 4 |
Pulitura, essiccazione, cernita di cereali, sementi e frutti, senza operazioni di sgusciatura | 3 |
Detersivi, prodotti per la casa e per l'igiene personale, esclusi cosmetici e profumi (produzione di) | 2 |
Farmaceutici, preparati farmaceutici, anche con impiego di infiammabili escluse sostanze stupefacenti (produzione di) | 3 |
Profumi e cosmetici (produzione di) | 4 |
Saponi (produzione di) | 3 |
Saponi, cere , vernici, esclusi acidi forti e/o materie caustiche (produzione di) | N.A. |
Stabilimento di verniciatura anche con uso di infiammabili | N.A. |
Stabilimento di verniciatura senza uso di infiammabili | 4 |
Vernici e smalti di qualsiasi tipo (produzione di) | N.A. |
Vernici e smalti solo silicei o vetrosi o ad acqua (produzione di) | 1 |
Edilizia
Impresa edile che effettua lavori di stuccatura | N.A. |
Impresa edile che effettua manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione di fabbricati, senza interessamento di strutture portanti, compresa tinteggiatura e posa in opera di pavimentazione, installazione di impianti elettrici, idraulici, di condizionamento, di serramenti e similari, anche con ponteggi ed impalcature, escluse impermeabilizzazioni | N.A. |
Impresa edile che effettua costruzione e sopraelevazione di edifici compresi lavori di scavo e demolizione (purchè in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici anche con ponteggi ed impalcature, sia all'interno che all'esterno di stabili occupati e non | N.A. |
Manufatti per edilizia senza impiego di materiali combustibili compresa la posa in opera (produzione di) | 2 |
Manufatti per edilizia senza produzione di materie plastiche espanse o alveolari e di pannelli truciolari compresa la posa in opera (produzione di) | 4 |
Moquettes e linoleum con supporto di espanso inferiore a 3 mm, con installazione presso terzi (produzione di) | 4 |
Moquettes e linoleum con supporto di espanso inferiore a 3 mm, senza installazione presso terzi (produzione di) | 4 |
Giocattoli
Bambole e bambolotti di qualunque tipo (produzione di) | 4 |
Giocattoli, esclusi quelli di celluloide e pirici, compresi giochi elettronici (produzione di) | 4 |
Giocattoli, esclusi quelli di celluloide, pirici e giochi elettronici (produzione di) | N.A. |
Grafica
Copisteria, eliografia | 2 |
Editoria, anche con stampa | 3 |
Fotoincisione, matrici tipografiche e litografiche | 2 |
Legatoria di libri non antichi, senza tipolitografia | 2 |
Matrici litografiche, laboratori di | 3 |
Tipografia, litografia, eliografia, serigrafia, targhe e timbri con impiego di infiammabili | 3 |
Tipografia, litografia, eliografia, serigrafia, targhe e timbri senza impiego di infiammabili | 2 |
Penne e matite automatiche anche in metallo prezioso (produzione di) | 3 |
Penne e matite automatiche escluse quelle in metallo prezioso e argento (produzione di) | 3 |
Lavorazione pelli
Calzature in cuoio o in pelle (produzione di) | 3 |
Calzature in genere e/o loro parti (produzione di) | 4 |
Calzature in genere escluse le calzature di gomma o di gomma e tela (produzione di) | 3 |
Parti per calzature in cuoio o in pelle naturale o artificiale (produzione di) | 3 |
Solettificio, suolificio con sola produzione in cuoio o pelle naturale od artificiale | 3 |
Solettificio, suolificio in genere | 4 |
Tomaificio | 4 |
Tomaificio con sola produzione in cuoio o pelle naturale e/o artificiale | 3 |
Sellerie e finimenti (produzione di) | 4 |
Valigeria di cuoio o pelli naturali e/o artificiali (produzione di) | 4 |
Lavorazioni agricole
Legno
Carpenteria del legno esclusi pallets e casse per imballo, senza posa in opera | 3 |
Carpenteria del legno, palchetti per pavimenti, serramenti in legno anche con posa in opera e manutenzione presso terzi | 3 |
Compensati, lastre e fogli per impiallacciature, con installazione presso terzi (produzione di) | 4 |
Compensati, lastre e fogli per impiallacciature, senza installazione presso terzi (produzione di) | 4 |
Cornici (produzione di) | 4 |
Falegnameria con la sola produzione di infissi , serramenti e palchetti per pavimenti | 3 |
Falegnameria con la sola produzione di mobili, infissi, serramenti, palchetti per pavimenti e simili | 4 |
Falegnameria con produzione di oggetti di legno di qualunque tipo | 4 |
Impiallacciature, anche con installazione presso terzi (produzione di) | 4 |
Impiallacciature, senza installazione presso terzi (produzione di) | 4 |
Oggetti di giunco e bambù anche con installazione presso terzi (produzione di) | N.A. |
Oggetti di giunco e bambù senza installazione presso terzi (produzione di) | N.A. |
Oggetti di legno, con installazione presso terzi (produzione di) | 4 |
Oggetti di legno, senza installazione presso terzi (produzione di) | 4 |
Palchetti per pavimenti, battiscopa, profilati in legno con installazione presso terzi (produzione di) | 3 |
Palchetti per pavimenti, battiscopa, profilati in legno senza installazione presso terzi (produzione di) | 3 |
Pannelli truciolari (produzione di) | N.A. |
Segheria di tronchi con qualsiasi processo | 3 |
Serramenti e infissi in legno (produzione di) | 3 |
Sughero, oggetti e/o agglomerati di sughero senza operazioni di tostatura e senza produzione di espansite di sughero (produzione di) | N.A. |
Vimini, oggetti di (produzione di) | N.A. |
Meccanica
Imballaggi anche combustibili, materiali per (produzione di) | N.A. |
Macchine e meccanismi agricoli, edili, stradali, industiali, escluse macchine elettriche (produzione di) | 2 |
Macchine per cucire (produzione di) | 2 |
Riparatore di motori elettrici | 2 |
Meccanica pesante e leggera
Meccanica di precisione | 2 |
Micromeccanica | 2 |
Apparecchi per il riscaldamento, bruciatori, caldaie senza lavori effettuati presso terzi con impiego e applicazione di parti in materiali combustibili per non oltre il 20% del valore delle merci esistenti (produzione di) | 3 |
Argenteria (produzione di) | 2 |
Bigiotterie, esclusi oggetto di metallo prezioso o di argento (produzione di) | 2 |
Carpenteria metallica con metalli di qualsiasi tipo, anche con posa in opera c/o terzi | 1 |
Carpenteria metallica esclusi stagno, xxxxxx, rame, bronzo, piombo, argento, acciai rapidi ed acciai inossidabili, metalli rari e metalli preziosi, anche con posa in opera c/o terzi | 1 |
Xxxxxxxx, posate, armi bianche, compresa argenteria (produzione di) | 1 |
Xxxxxxxx, posate, armi bianche, esclusa argenteria (produzione di) | 1 |
Fonderia di metalli esclusi metalli preziosi e loro | 2 |
Metalli e lavorazioni speciali
leghe, argento, titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio | |
Galvanoplastica - zincatura e cromatura | 2 |
Galvanostegia - cromatura, nichelatura, zincatura | 3 |
Xxxxxxx, xxxxxxxxx (produzione di) | 1 |
Lattoniere | 1 |
Lattoniere escluso stagno, ottone, bronzo, rame, argento, acciai rapidi, metalli rari o preziosi | 1 |
Minuterie metalliche (produzione di) | 1 |
Oggetti di avorio, ambra, corallo, corno, madreperla, osso, tartaruga (produzione di) | 3 |
Oggetti di metallo, esclusi metalli preziosi e argenteria anche con installazione presso terzi (produzione di) | 1 |
Oggetti di peltro (produzione di) | 1 |
Oreficeria, laboratorio di | 2 |
Scatolame, fustame, prodotti di latta, reti e tele in metallo (produzione di) | 2 |
Serramenti e infissi metallici (produzione di) | 1 |
Trattamento termico dei metalli, esclusi oro, argento e platino | 2 |
Xxxxxx , fotografia, strumenti di misura
Fotografia, studi e negozi con sviluppo e stampa | 3 |
Fotografia,studi e negozi, con il limite del 20% del totale delle merci per articoli fotografici ed ottici | 3 |
Lenti ottiche (produzione di) | 2 |
Occhiali (produzione di) | 3 |
Occhiali senza impiego di celluloide (produzione di) | 2 |
Studio-laboratorio con sviluppo e stampa di materiale fotografico e cine-fotografico esclusa la vendita di articoli fotografici, ottici e accessori | 2 |
Orologi (produzione di) | 2 |
Orologi non in metallo prezioso (produzione di) | 2 |
Pelli
Articoli di cuoio e pellami anche artificiali (esclusi microporosi e concerie) anche con applicazione di parti in legno (produzione di) | 4 |
Articoli di cuoio e pellami anche artificiali (esclusi microporosi e concerie) senza applicazione di parti in legno (produzione di) | 3 |
Ingrassatura di pelli | 4 |
Pelletteria con applicazione di parti in legno, esclusi materiali microporosi e attività di conceria | 4 |
Pelletteria senza applicazione di parti in legno ed esclusi materiali microporosi e attività di conceria | 3 |
Preparazione, concia, rifinitura di pelli naturali, anche con uso di infiammabili | 4 |
Preparazione, concia, rifinitura di pelli naturali, senza uso di infiammabili | 3 |
Tintoria di pelli | 4 |
Pietre, terrecotte, vetri e derivati
Ceramiche, grès, maioliche, terrecotte, porcellane di qualsiasi tipo (produzione di) | 3 |
Ceramiche, grès, maioliche, terrecotte, porcellane per edilizia (produzione di) | 3 |
Cristalli, specchi, vetri con installazione presso terzi (produzione di) | 2 |
Cristalli, specchi, vetri senza installazione presso terzi (produzione di) | 2 |
Lana di vetro, lana di roccia (produzione di) | 4 |
Laterizi e/o refrattari senza incastellatura combustibile con qualsiasi tipo di forno (produzione di) | 4 |
Laterizi e/o refrattari senza incastellatura combustibile e senza uso di forno (produzione di) | 2 |
Maioliche di qualsiasi tipo (produzione di) | 3 |
Maioliche per edilizia (produzione di) | 3 |
Marmi, pietre, senza posa in opera (lavorazione di) | 1 |
Mole, carte, tele abrasive ed altri mezzi abradenti (produzione di) | 2 |
Oggetti di calce e gesso con qualsiasi tipo di forno (produzione di) | 2 |
Oggetti di calce e gesso senza uso di forni (produzione di) | 1 |
Porcellane di qualsiasi tipo (produzione di) | 3 |
Porcellane per edilizia (produzione di) | 3 |
Terrecotte di qualsiasi tipo (produzione di) | 3 |
Terrecotte per edilizia (produzione di) | 3 |
Vetreria con forni | 3 |
Vetreria senza forni | 2 |
Contenitori in vetroresina, plastica non espansa (produzione di) | 4 |
Plastica e gomma
Abbattimento piante, dicioccamento, taglio di | N.A. |
Pizzi, merletti, passamanerie, nastri, trine e ricami in genere (produzione di) | 3 |
Tappeti e stuoie, esclusi quelli in feltro, di gomma e quelli in materia plastica espansa e/o alveolare (produzione di) | 3 |
Tappeti e stuoie, esclusi quelli in materia plastica espansa e/o alveolare (produzione di) | 4 |
Materassi, trapunte, cuscini anche con imbottitura in materie plastiche espanse e/o alveolari,in gomma spugna o microporosa (produzione di) | N.A. |
Materassi, trapunte, cuscini senza imbottitura in materie plastiche espanse e/o alveolari,in gomma spugna o microporosa (produzione di) | 4 |
Ombrelli e ombrelloni (produzione di) | 3 |
Fogli, laminati e tubi in materia plastica non espansa o alveolare e senza la produzione di resine (produzione di) | N.A. |
Insegne luminose in plastica, senza lavori effettuati presso terzi (produzione di) | 4 |
Laminati plastici (produzione di) | N.A. |
Materie plastiche esclusi pneumatici e materie plastiche espanse o alveolari (produzione di) | N.A. |
Materie plastiche in genere, comprese espanse e/o alveolari (produzione di) | N.A. |
Oggetti di gomma e/o plastica espansa e/o alveolare (produzione di) | N.A. |
Oggetti di gomma e/o plastica non espansa e/o alveolare ed esclusi pneumatici (produzione di) | 4 |
Plastica espansa e/o alveolare, oggetti di (produzione di) | N.A. |
Plastica, oggetti di esclusi quelli in plastica espansa e/o alveolare | 4 |
Plasticatura di oggetti di qualsiasi tipo | N.A. |
Plasticatura di soli oggetti incombustibili | 4 |
Pneumatici (produzione di) | N.A. |
Professioni dell'artigianato
Addobbatore e apparatore | 2 |
Affissione di manifesti, installazione e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari | N.A. |
Corniciaio, con assemblaggio delle cornici ma senza produzione delle stesse, anche con esistenza di quadri con valore singolo non superiore ad € 15.000,00 | 3 |
Corniciaio, con assemblaggio delle cornici ma senza produzione delle stesse, anche con esistenza di quadri con valore singolo non superiore ad € 500,00 | 3 |
Decoratore di mobili esclusi quelli di valore singolo superiore ad € 10.000,00 ed esclusi quelli di antiquariato | 4 |
Elettricista con vendita di materiale elettrico ed audiovisivi | 3 |
Elettricista senza vendita di audiovisivi | 3 |
Fabbro ferraio, esclusi stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, argento, acciai rapidi od inossidabili,metalli rari e/o preziosi | 1 |
Fabbro ferraio, ramaio, stagnaio | 1 |
Figurinista, modellista, vetrinista | 3 |
Idraulico | 1 |
Xxxxxxxxxxx, verniciatore | 2 |
Impianti elettrici, televisivi, telefonici, idraulici, condizionamento, serramenti, insegne,cartelloni, striscioni pubblicitari (installatore e riparatore di) | 1 |
Impianti idrotermosanitari (installatore e riparatore di) | 2 |
Lavanderia, lavasecco, strireria e/o tintoria | 3 |
Modisteria | 3 |
Negozio di tatuaggi e piercing (la sezione Responsabilità Civile si intende limitata alla sola conduzione dei locali) | 2 |
Odontotecnico esclusi metalli preziosi (laboratorio di) | 3 |
Posatore di pavimentazione e rivestimenti in legno, ceramica, marmo e moquette | 2 |
Restauratore di dipinti, mosaici, statue, vetrate escluse opere di antiquariato | 2 |
Restauratore di mobili esclusi quelli di antiquariato | 4 |
Riparazione di apparecchi audiovisivi | 3 |
Riparazione di macchine in genere, escluse macchine per ufficio | 2 |
Riparazione di macchine per ufficio | 2 |
Sartoria, escluse pellicce | 3 |
Stireria di indumenti nuovi e/o usati, escluse pellicce | 3 |
Tappezzeria, anche con operazioni di imbottitura e con operazioni di allestimento di tendaggi e simili, articoli per la casa | 4 |
Abbigliamento in genere compresa maglieria, escluse pellicce (vendita di) | 3 |
Abiti da lavoro ed indumenti protettivi comprese calzature (vendita di) | 3 |
Biancheria intima, corsetteria (vendita di) | 3 |
Borse e borsette di qualsiasi tipo (vendita di) | 3 |
Calzature (vendita di) | 3 |
Calze comprese quelle elastiche, giarrettiere, bretelle, busti, fasce elastiche (vendita di) | 2 |
Abbigliamento e accessori
Tappezzeria, anche con operazioni di imbottitura e con operazioni di allestimento di tendaggi e simili, articoli per la casa, esclusi pelli e pellami | 4 |
Tappezzeria, senza operazioni di imbottitura, con operazioni di allestimento di tendaggi e simili, articoli per la casa | 3 |
Giardiniere esclusa potatura ed abbattimento di alberi di alto fusto ed esclusi lavori di rimboschimento e difesa delle piante | N.A. |
Giardiniere compresa potatura ed abbattimento di alberi di alto fusto e compresi lavori di rimboschimento e difesa delle piante | N.A. |
Tappezzeria, senza operazioni di imbottitura, con operazioni di allestimento di tendaggi e simili, articoli per la casa, esclusi pelli e pellami | 3 |
Tempo libero, sport e armi
Armi da fuoco, escluse munizioni (produzione di) | N.A. |
Bambole e bambolotti non di celluloide (produzione di) | 4 |
Strumenti musicali (produzione di) | 3 |
Strumenti musicali, esclusi quelli in legno e plastica (produzione di) | 2 |
Tessile
Apparecchiatura di filati esclusa incollatura | 2 |
Apparecchiatura di filati inclusa incollatura | 3 |
Apparecchiatura di tessuti con qualsiasi processo | 4 |
Apparecchiatura di tessuti senza infiammabili, né spalmatura od impregnazione | 2 |
Canapa, lino, iuta con filatura con qualsiasi operazione (produzione di) | 4 |
Canapa, lino, iuta con filatura senza maciullatura, stigliatura, rompitura,ammorbidimento, cardatura o pettinatura (produzione di) | 3 |
Cardatura di lana senza sfilacciatura né garnettatura | 4 |
Corde e cordaggi non unti, senza pettinatura (produzione di) | 3 |
Filatura di cotone con qualsiasi operazione escluso uso di sfilacciatrici o trafiletti (produzione di) | 3 |
Filatura di cotone senza apritura, mischia, battitura, allupatura, cardatura e senza uso di sfilacciatrici e trafiletti (produzione di) | 2 |
Filatura e torcitura di fibre artificiali esclusa la produzione delle fibre stesse | 3 |
Filatura e torcitura di fibre di qualsiasi tipo, cascami, garnettati, sfilacciati, senza uso di macchine sfilacciatrici o tirafiletti | 4 |
Garze di qualsiasi tipo (produzione di) | 4 |
Lana con impiego di fibre nuove e/o rigenerate, escluse le operazioni di sfilacciatura (produzione di) | 4 |
Lana con impiego di fibre nuove, escluse le operazioni di sfilacciatura, mischia, battitura, cardatura, e simili (produzione di) | 2 |
Parrucche (produzione di) | 4 |
Preparazione alla tessitura di filati non unti senza incollatura | 2 |
Sfilacciature | N.A. |
Tessitura di qualsiasi tipo, esclusa la produzione di garze, tappeti, tessuti spugna e veli | 3 |
Tessitura esclusivamente di filati | 2 |
Tessuti di lana o di fibre di origine animale (produzione di) | 2 |
Tintorie di tessuti di lana o di fibre sintetiche o artificiali | 3 |
Tessuti spugna e veli (produzione di) | 3 |
Coperte e copriletto, senza imbottiture in materie plastiche espanse o alveolari od in gommaspugna o microporosa (produzione di) | 3 |
Biancheria da casa esclusi materassi, trapunte e cuscini (produzione di) | 2 |
Cappelli e berretti (vendita di) | 3 |
Guanti in genere, cravatte, foulards (vendita di) | 3 |
Articoli in cuoio e pelle naturale e/o artificiale, anche con parti in legno, incluso abbigliamento, valigie, cinture e ombrelli esclusi materiali microporosi, attività di conceria e pellicce (vendita di) | 3 |
Pelli e pellicce di qualsiasi tipo (vendita di) | 3 |
Pelli e pellicce solo artificiali (vendita di) | 3 |
Compra-vendita usato, esclusa argenteria, | 3 |
COMMERCIO
Veicoli
Vulcanizzazione gomme e pneumatici | N.A. |
Accessori e ricambi per auto, cicli e motocicli in metallo con impiego e applicazioni di parti in materiali combustibili per non oltre il 20% del valore delle merci esistenti, comprese autoradio (produzione di) | 3 |
Allestimento di roulotte e camper, anche con operazioni di carrozzeria | 3 |
Allestimento di roulotte e camper, escluse le operazioni di carrozzeria | 3 |
Autofficina di riparazione di veicoli in genere comprese operazioni di carrozzeria | 3 |
Autofficina di riparazione di veicoli in genere compresi audiovisivi e radiotelefoni | 2 |
Autofficina di riparazione di veicoli in genere esclusi audiovisivi e radiotelefoni | 2 |
Autolavaggi | 1 |
Autorimesse, esclusi autosili e parcheggi all'aperto, anche con officina meccanica e/o impianto di lavaggio | 2 |
Carrozzeria, anche con pezzi di ricambio fino al 10% della somma assicurata ma esclusi audiovisivi in genere | 3 |
Carrozzeria, anche con pezzi di ricambio per autoveicoli ma esclusi audiovisivi in genere | 3 |
Costruzione, riparazione, allestimento, raddobbo di natanti con qualsiasi tipo di scafo | 4 |
Costruzione, riparazione, allestimento, raddobbo di natanti con scafo in metallo | 2 |
Elettrauto compresi accessori, ricambi, audiovisivi e radiotelefoni | 2 |
Elettrauto esclusi accessori, ricambi, audiovisivi e radiotelefoni | 2 |
Gommista, senza ricostruzione dei pneumatici | 3 |
Guarnizioni di attrito per freni e frizioni (produzione di) | 2 |
Manutenzione e riparazione di motori marini esclusi natanti | 2 |
Officina meccanica | 2 |
Rimessaggio barche, battelli e motoscafi | 3 |
Riparatore di cicli e motocicli esclusa la vendita di audiovisivi e cellulari | 2 |
Roulottes, caravans, motocaravan, motorhome e simili (produzione e/o allestimento di) | 4 |
Pulizia e disinfestazione
Tolettatura per cani, gatti e simili animali domestici | 1 |
Pulizia generale di edifici | 2 |
Pulizia pavimenti, vetri, insegne, camini, strade e piazze | 2 |
Vuotatura xxxxx xxxx, pulitura fogne | 1 |
Servizi di disinfestazione | 2 |
Somministrazione cibi e bevande
Catering, banqueting | 2 |
Mense | N.A. |
preziosi ed oggetti di antiquariato |
Alimentari e bevande
Acque minerali (naturali e gassose) e bibite non alcoliche (vendita di) | 1 |
Prodotti gastronomici comprese confetture, conserve alimentari, marmellate di qualsiasi tipo, canditi, miele e prodotti apiari, mostarde (vendita di) | 2 |
Bar caffetteria con rivendita di tabacchi, valori bollati e postali | 3 |
accessori in genere, escluso abbigliamento (vendita di) | |
Passeggini, carrozzine, box, fasciatoi e accessori in genere, compreso abbigliamento (vendita di) | 3 |
Giocattoli, esclusi quelli di celluloide e pirici, compresi giochi elettronici e pelouches (vendita di) | 3 |
Giocattoli, esclusi quelli di celluloide, pirici e giochi elettronici (vendita di) | 3 |
Bar caffetteria senza rivendita di tabacchi, valori bollati e postali | 3 |
Caffè crudo (vendita di) | 2 |
Caffè tostato e/o estratti idrosolubili (vendita di) | 3 |
Caramelle e confetti (vendita di) | 2 |
Carni e pesci conservati in scatola, cibi precotti (vendita di) | 2 |
Norcineria, pizzicheria, salsamenteria, compresa vendita all'ingrosso | 3 |
Macelleria, polleria, vendita di cacciagione, carni insaccate, estratti di carne, esclusa macellazione (vendita di) | 3 |
Panetteria, pasticceria e prodotti da forno in genere, esclusa produzione (vendita) | 2 |
Panetteria, pasticceria e prodotti da forno in genere, anche con produzione (vendita) | 2 |
Drogheria compresa frutta secca, tè, camomilla, erbe aromatiche | 3 |
Enoteca anche con degustazione e vendita di vini, liquori, aceti di vino | 3 |
Formaggi compresi quelli duri, latte, latticini, burro, yogurt (vendita di) | 2 |
Formaggi esclusi quelli duri, latte, latticini, burro, yogurt (vendita di) | 2 |
Pizzeria al taglio, paninoteca, rosticceria, kebab | 2 |
Frutta e verdura fresca, con operazioni di cernita e pulitura senza impiego di macchine compresa frutta secca (vendita di) | 2 |
Legumi secchi, civaie (vendita di) | 3 |
Olii e grassi alimentari (vendita di) | 2 |
Pasta alimentare fresca e non (vendita di) | 2 |
Pescheria con vendita di pesce fresco e/o congelato | 2 |
Sciroppi, succhi di frutta (vendita di) | 1 |
Supermercato con superficie minore di 600 mq | 3 |
Surgelati (vendita di) | 3 |
Cantine sociali, fiaschetterie (vendita senza produzione) | 3 |
Zucchero (vendita di) | 2 |
Gelateria, Yogurteria, cremeria anche con produzione propria | 2 |
Distributori automatici di bevande/snacks (vendita di) | 2 |
Market, mini market di soli alimentari e generi per la pulizia della casa e della persona con superficie inferiore a 300 mq | 2 |
Arredamento e complementi d'arredo
Antichità, antiquariato esclusi oggetti di metallo prezioso ed esclusa l'attività di restauro (vendita di) | 4 |
Divani e poltrone in genere (vendita di) | 4 |
Lampadari e relativi accessori (vendita di) | 3 |
Mobili e arredamenti in metallo comprese casseforti (vendita di) | 2 |
Mobili ed arredamenti in genere anche da giardino compresi quelli in giunco, bambù, vimini ed esclusi quelli di antiquariato (vendita di) | 3 |
Xxxxxx, zerbini, tappeti non pregiati, esclusi quelli in materia plastica espansa e/o alveolare (vendita di) | 3 |
Tappeti ed arazzi (vendita di) | 3 |
Materassi, trapunte, cuscini anche con imbottitura in materie plastiche espanse e/o alveolari,in gomma spugna o microporosa (vendita di) | 4 |
Materassi, trapunte, cuscini senza imbottitura in materie plastiche espanse e/o alveolari,in gomma spugna o microporosa (vendita di) | 3 |
Compra-vendita usato e vintage, brocanterie, modernariato esclusa argenteria, preziosi, ed oggetti di antiquariato | 3 |
Articoli per agricoltura, giardinaggio e animali domestici
Fiori e piante non in coltivazione od in serra con il limite del 10% del totale delle merci per piante e fiori secchi (vendita di) | 3 |
Articoli per giardinaggio, mangimi, anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti, disinfestanti (vendita di) | 3 |
Prodotti per agricoltura,diserbanti, disinfestanti,granaglie, sementi, cereali, mangimi,concimi e fertilizzanti, (vendita di) | 3 |
Animali domestici, escluso allevamento; articoli, alimenti, attrezzature per animali domestici compresi acquari (vendita di) | 3 |
Enologia, attrezzature per cantine - escluse enoteche - (vendita di) | 2 |
Articoli per l'infanzia
Carta, cartolerie, librerie
Carta e cartone globulari ed ondulati, oggetti di carta e cartone in genere, escluse cartiere ed esclusi contenitori, scatole, tubi (vendita di) | 3 |
Cartolerie, cartolibrerie | 2 |
Edicola, esclusa quella in chiosco | 3 |
Libreria, esclusa la vendita di testi/volumi di antiquariato | 2 |
Libreria, esclusa la vendita di testi/volumi di antiquariato, anche con vendita di supporti audiovisivi | 2 |
Imballaggi anche combustibili, materiali per (vendita di) | 4 |
Combustibili
Carbone, legna, combustibili solidi in genere, gas liquidi e kerosene (vendita di) | 4 |
Combustibili solidi e liquidi (carbone, legna, gas liquidi, kerosene), lubrificanti, escluse stazioni di servizio (vendita di) | 4 |
Oli e grassi lubrificanti, grassi non alimentari (vendita di) | 3 |
Benzinaio in chioschi prefabbricati, con serbatoi completamente interrati, anche con annesso autolavaggio esclusa la vendita di accessori, audiovisivi, telefoni cellulari e simili | 4 |
Benzinaio in fabbricati in muratura, esclusi chioschi, con serbatoi completamente interrati anche con annesso autolavaggio compresa la vendita di accessori e ricambi esclusi audiovisivi, telefoni cellulari e simili | 4 |
Benzinaio in fabbricati in muratura, esclusi chioschi, con serbatoi completamente interrati anche con annesso autolavaggio esclusa la vendita di accessori e ricambi esclusi audiovisivi, telefoni cellulari e simili | 4 |
Edilizia, rivestimenti e decorazioni
Vernici, smalti, colori, coloranti e pigmenti (vendita di) | 4 |
Ferramenta, utensileria incluse vernici e smalti | 3 |
Ferramenta, utensileria escluse vernici e smalti | 2 |
Carta da parati anche in plastica e/o in tessuto (vendita di) | 3 |
Bricolage, materiali ed attrezzature (vendita di) | 3 |
Cemento, manufatti di (vendita di) | 1 |
Ceramiche, grès, maioliche, terrecotte, porcellane per edilizia (vendita di) | 2 |
Compensati, lastre e fogli per impiallacciature, senza installazione presso terzi (vendita di) | 3 |
Edilizia, manufatti e materiali esclusi espansi ed alveolari ed escluso bronzo, ottone, rame e stagno | 3 |
Edlizia, manufatti e materiali incombustibili | 2 |
Legname da costruzione, da opera e da lavoro (vendita di) | 4 |
Marmi, pietre senza posa in opera (vendita di) | 1 |
Moquettes e linoleum, anche con installazione presso terzi (vendita di) | 3 |
Pannelli truciolari (vendita di) | 4 |
Serramenti e infissi con installazione presso terzi (vendita di) | 3 |
Serramenti e infissi senza installazione presso terzi (vendita di) | 3 |
Accessori e mobili da bagno con installazione presso terzi; sanitari e rubinetteria senza operazioni di idraulica (vendita di) | 2 |
Condizionatori d'aria, caldaie, senza installazione presso terzi (vendita di) | 2 |
Idrotermosanitari e materiali idraulici senza installazione presso terzi (vendita di) | 2 |
Accumulatori elettrici (vendita di) | 3 |
Apparecchiature e componenti elettriche, elettroniche, ottiche, scientifiche, compresi audovisivi e telefonia mobile, anche con installazione presso terzi (vendita di) | 2 |
Computers, elaboratori elettronici e relativi accessori anche con installazione presso terzi (vendita di) | 3 |
Elettronica
Elettrodomestici in genere anche con installazione presso terzi (vendita di) | 2 |
Fotocopiatrici anche con istallazione presso terzi (vendita di) | 2 |
Hi-fi, Home theatre, stereofonia anche con installazione presso terzi (vendita di) | 2 |
Macchine per cucire (vendita di) | 3 |
Macchine per ufficio (vendita di) | 2 |
Pezzi di ricambio per elettrodomestici (vendita di) | 3 |
Telefoni portatili/cellulari compresi palmari, tablets e relativi accessori (vendita di) | 2 |
Toner, cartucce, nastri per macchine da ufficio (vendita di ) | 2 |
Empori, bazar, botteghe articoli religiosi
Articoli religiosi esclusi preziosi ed argenteria (vendita di) | 2 |
Bazar esclusi oggetti di metallo prezioso | 3 |
Emporio, esclusi oggetti di antiquariato e/o di metallo prezioso | 3 |
Grande magazzino, esclusi preziosi | 4 |
Igiene, sanità e cura della persona
Articoli medicali, igienici, sanitari, apparecchi ortopedici (vendita di) | 3 |
Detersivi, prodotti per la casa e per l'igiene personale, compresi cosmetici e profumi (vendita di) | 2 |
Profumeria, cosmetici, prodotti di bellezza in genere, accessori, con o senza bigiotteria ed esclusi oggetti di metallo prezioso e argento | 3 |
Erboristeria | 3 |
Farmaceutici, preparati farmaceutici escluse sostanze stupefacenti, presso depositi e/o grossisti (vendita di) | 3 |
Farmacia | 3 |
Forniture per parrucchieri (vendita di) | 3 |
Forniture per odontotecnici, esclusi metalli preziosi e rari (vendita di) | 3 |
Parrucche (vendita di) | 3 |
Saponi (vendita di) | 2 |
Metalli, legno e vetro
Cristalli, specchi, vetri con installazione presso terzi (vendita di) | 2 |
Cristalli, specchi, vetri senza installazione presso terzi (vendita di) | 2 |
Compensati, lastre e fogli per impiallacciature, con installazione presso terzi (vendita di) | 3 |
Xxxxxxx, xxxxxxxxx (vendita di) | 1 |
Metalli laminati e profilati, esclusi metalli rari o preziosi (vendita di) | 1 |
Metalli laminati e profilati, esclusi stagno, piombo, ottone, bronzo, rame, argento, acciai rapidi o inossidabili, metalli rari o preziosi (vendita di) | 1 |
Minuterie metalliche (vendita di) | 1 |
Complementi di arredo per bagno e cucina in metallo, comprese maniglie e pomelli (vendita di) | 2 |
Oggetti di sughero (vendita di) | N.A. |
Oggettistica e casalinghi
Bambole e bambolotti di celluloide (vendita di) | N.A. |
Bambole e bambolotti non di celluloide (vendita di) | 3 |
Articoli da regalo, escluso oggetti di metallo prezioso (vendita di) | 3 |
Bomboniere esclusi oggetti di metallo prezioso o di argento (vendita di) | 2 |
Casalinghi compresi audiovisivi ed elettrodomestici (vendita di) | 2 |
Casalinghi esclusi audiovisivi ed elettrodomestici (vendita di) | 2 |
Souvenirs, gadgets, oggetti ricordo, esclusi quelli di metallo prezioso o in argenteria (vendita di) | 3 |
Fiori e piante artificiali, di carta e/o plastica, compresi fiorumi secchi (vendita di) | 4 |
Fiori e piante artificiali, di carta e/o plastica, esclusi fiorumi secchi (vendita di) | 3 |
Articoli per fumatori, esclusi oggetti di metallo prezioso, oggetti di argento e tabaccherie (vendita di) | 3 |
Artigianato tipico, esclusi preziosi, oggetti di metallo prezioso e argento (vendita di) | 4 |
Xxxxxx, fotografia
Apparecchi cinematografici e fotografici (vendita di) | 3 |
Articoli ottici e fotografici (vendita di) | 3 |
Occhiali (vendita di) | 2 |
Plastica e gomma
Passeggini, carrozzine, box, fasciatoi e | 3 |
Laminati plastici (vendita di) | N.A. |
Materie plastiche esclusi pneumatici e materie plastiche espanse o alveolari (vendita di) | 4 |
Materie plastiche in genere, comprese espanse e/o alveolari (vendita di) | N.A. |
Oggetti di gomma e/o plastica espansa e/o alveolare (vendita di) | N.A. |
Oggetti di gomma e/o plastica non espansa e/o alveolare ed esclusi pneumatici (vendita di) | 4 |
Impianto sportivo | N.A. |
Oggetti per modellismo anche elettronici (vendita di) | 3 |
Oggetti per modellismo esclusi elettronici (vendita di) | 3 |
Quadri, stampe, litografie e simili, escluse gallerie d'arte (vendita di) | 3 |
Sala giochi | N.A. |
Sellerie e finimenti (vendita di) | 2 |
Strumenti musicali (vendita di) | 3 |
Videogiochi, console e accessori (vendita di) | 2 |
Biliardi, biliardini, juke-box e simili (vendita di) | 3 |
Giochi da tavolo, prestidigitazione e simili (vendita di) | 2 |
Filatelia, numismatica, escluse monete d'oro | 3 |
Sexy shop | N.A. |
escluso abbigliamento ed esclusa officina per la riparazione dei mezzi (vendita di) | |
Biciclette, motocicli, ciclomotori, scooter compresi pezzi di ricambio, accessori ed abbigliamento, esclusa officina per la riparazione dei mezzi (vendita di) | 2 |
Biciclette, motocicli, ciclomotori, scooter, esclusi pezzi di ricambio, accessori ed abbigliamento, ed esclusa officina per la riparazione dei mezzi (vendita di) | 2 |
Macchine e meccanismi agricoli, edili, stradali, industiali, escluse macchine elettriche (vendita di) | 1 |
Motori marini esclusi natanti (vendita di) | 2 |
Roulottes, caravans, motocaravan, motorhome e simili (vendita di) | 3 |
Pneumatici (vendita di) | 3 |
Argenteria (vendita di) | 2 |
Bigiotterie, chincaglierie, esclusi oggetto di metallo prezioso o di argento (vendita di) | 3 |
Gioielleria, oreficeria (vendita di) | 3 |
Oggetti di avorio, ambra, corallo, corno, madreperla, osso, tartaruga (vendita di) | 3 |
Orologi (vendita di) | 3 |
Orologi non in metallo prezioso (vendita di) | 3 |
Preziosi, bigiotteria e simili
Tabaccherie e ricevitorie
Tabaccheria, compresi valori bollati e postali | 3 |
Ricevitoria in genere anche con vendita di giornali e/o generi di monopolio | 3 |
Tempo libero, sport e armi
Armi e munizioni, escluse sostanze esplodenti non facenti parte del prodotto finito (vendita di) | 3 |
Articoli balneari in genere, compreso abbigliamento (vendita di) | 3 |
Articoli balneari in genere, escluso abbigliamento (vendita di) | 3 |
Articoli da viaggio (vendita di) | 2 |
Articoli nautici esclusi abbigliamento e motori (vendita di) | 3 |
Articoli nautici in genere (vendita di) | 3 |
Articoli per caccia e pesca comprese armi e munizioni (vendita di) | 3 |
Articoli per caccia e pesca escluse armi e munizioni (vendita di) | 3 |
Articoli sportivi e per campeggio compresi abbigliamento e munizioni (vendita di) | 3 |
Articoli sportivi e per campeggio esclusi abbigliamento e munizioni (vendita di) | 3 |
Coltelleria | 1 |
Biliardini, videogiochi (escluse sale giochi), distributori di bevande con installazione presso terzi (vendita di) | 3 |
Biliardini, videogiochi (escluse sale giochi), distributori di bevande senza installazione presso terzi (vendita di) | 3 |
Coppe, medaglie, trofei, non in metallo prezioso né argento (vendita di) | 2 |
DVD, Compact Disc, dischi in vinile e simili (vendita e/o noleggio) | 2 |
Gallerie d'arte compresi quadri, stampe e litografie | N.A. |
Studi e uffici
Ufficio, studio professionale e/o consulenziale | 1 |
Studio medico e/o poliambulatorio di medicina generale, specialistico, diagnostico, (compreso veterinario e paramedico) | 1 |
Comunicazioni
Posto telefonico pubblico (phone center) ed internet point | N.A. |
Call center | N.A. |
Informatica
Edizione di software e giochi per pc | 1 |
Consulenza informatica | 1 |
Assistenza, configurazione, riparazione pc | 1 |
Intermediazione
Intermediazione immobiliare (agenzia di) | 1 |
Assicurazioni e brokeraggio (agenzia di) | 1 |
Pratiche auto escluse autoscuole (agenzia di) | 1 |
Pratiche auto anche con autoscuola (agenzia di) | 1 |
Mediazione finanziaria e creditizia (agenzia di) | 1 |
Lavoro interinale e collocamento (agenzia di) | N.A. |
Organizzazione eventi, convegni e fiere (agenzia di) | 1 |
Studi e uffici
Tessuti, filati e tendaggi
Filati (vendita di) | 3 |
Stoffe e tessuti per arredamento, tendaggi, telerie esclusi generi per abbigliamento (vendita di) | 2 |
Stoffe per abbigliamento (vendita di) | 2 |
Biancheria da casa esclusi materassi, trapunte e cuscini (vendita di) | 3 |
Merceria compresi bottoni, pizzi, merletti, passamanerie, foderami, confezioni e biancheria per abbigliamento | 3 |
Merceria compresi bottoni, pizzi, merletti, passamanerie, foderami escluse confezioni e biancheria per abbigliamento | 2 |
Corde, cordami e funi (vendita di) | 3 |
Veicoli e barche
Accessori e ricambi per auto, cicli e motocicli, compresi abbigliamento, pneumatici, radio, radio telefoni, navigatori satellitari e simili (vendita di) | 3 |
Accessori e ricambi per auto, cicli e motocicli, esclusi abbigliamento, pneumatici, radio, radio telefoni, navigatori satellitari e simili (vendita di) | 2 |
Autosaloni, esclusi reparti di assistenza, riparazione ed operazioni di carrozzeria | 1 |
Autosaloni, compresi reparti di assistenza e riparazione ed escluse operazioni di carrozzeria | 1 |
Autoveicoli, escluso autorimesse ed escluso commercio di pezzi di ricambio ed accessori (vendita di) | 1 |
Barche, battelli, motoscafi compresi motori e accessori, escluso rimessaggio e officina riparazioni (vendita di) | 3 |
Barche, battelli, motoscafi esclusi motori e accessori, escluso rimessaggio e officina riparazioni (vendita di) | 3 |
Biciclette, motocicli, ciclomotori, scooter compresi pezzi di ricambio ed accessori, | 2 |
UFFICIO
postazioni | |
Corsi di lingua, di formazione e aggiornamento professionale con più di 30 postazioni | 1 |
Professioni dell'artigianato
Barbiere | 2 |
Calzolaio, ciabattino | 3 |
Estetista, visagista, istituto di bellezza | 3 |
Parrucchiere uomo/donna anche con trattamenti estetici | 2 |
Parrucchiere uomo/donna esclusi trattamenti estetici | 2 |
Tempo libero
Palestre anche con centro benessere | 2 |
Centro Benessere | 2 |
Trasporti
Onoranze funebri e articoli funerari | 2 |
Noleggio di auto e moto | N.A. |
Noleggio di biciclette presso esercizio commerciale | 1 |
Noleggio di biciclette esercitato all'aperto | N.A. |
Magazzini di custodia e deposito conto terzi | N.A. |
Somministrazione cibi e bevande
Osteria | 2 |
Pizzeria, pizzeria con ristorante, fast food, friggitoria, gastronomia, rosticceria, tavola calda | 2 |
Pub birreria con rivendita di tabacchi, compresi valori bollati e postali | 2 |
Pub birreria senza rivendita di tabacchi, valori bollati e postali | 2 |
Ristorante, trattoria | 2 |
Autogrill | N.A. |
Albergo
Albergo categoria 5 stelle o superiore | N.A. |
Albergo categoria 4 stelle | N.A. |
Albergo categoria 3 stelle | N.A. |
Altri alberghi e/o pensioni | N.A. |
Tempo libero
Biglietterie per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi d'intrattenimento | 1 |
Agenzia di viaggi con biglietteria, esclusa attività di tour operator | 1 |
Trasporti
Autotrasporto di cose, imprese di trasloco | N.A. |
Autotrasporto di persone | N.A. |
Corriere di merci in genere escluso cotoni sodi od in fiocco, gioielli, preziosi e pellicce | N.A. |
Facchinaggio nelle stazioni ferroviarie, aeroporti, magazzini generali | N.A. |
Gestione di parcheggi ed autorimesse | N.A. |
Ufficio, studio professionale e/o consulenziale | 1 |
Studio medico e/o poliambulatorio di medicina generale, specialistico, diagnostico, (compreso veterinario e paramedico) | 1 |
Investigazione privata (agenzia di) | N.A. |
Corsi di lingua, di formazione e aggiornamento professionale fino ad un massimo di 30 | 1 |