REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI NEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE "CERAMICA" IN LOCALITA' SA STOIA - IGLESIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS |
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA' |
SETTORE CULTURA, TURISMO E SPORT
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI NEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE "CERAMICA" IN LOCALITA' SA STOIA - IGLESIAS
Premessa
Il presente regolamento disciplina l’uso degli impianti sportivi ricompresi all'interno del complesso polivalente denominato "Ceramica" e sito in località Sa Stoia nel Comune di Iglesias, al fine di garantire la fruizione di detti impianti da parte delle comunità locali.
La Provincia procede in via prioritaria all'affidamento in gestione secondo il titolo I del presente del regolamento, e in via subordinata alla concessione
Art. 1 - Impianti concedibili
Gli impianti concedibili in uso, ricompresi nel complesso sportivo, sono i seguenti:
1. Campo da calcio in erba naturale;
2. Campo da calcetto in sterrato;
3. Pista per discipline di atletica indoor;
4. Pista per discipline di atletica outdoor (compresa area lanci);
5. campi da tennis (due);
6. campo calcio a 5 in erba sintetica.
TITOLO I - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 2 - Oggetto e finalità
Per gestione dell'impianto sportivo, si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.
Preventivamente alla pubblicazione del bando per l'affidamento in gestione dell'impianto, la Provincia procede a raccogliere, mediante apposito avviso pubblico, le manifestazioni di interesse, al fine di valutarne la fattibilità tecnico-economica.
La Provincia può affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi individuati nel complesso sportivo "Ceramica", sulla base di specifiche convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
Tale gestione non può perseguire finalità lucrativa e deve essere improntata ai principi del buon andamento, nonché ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
Art. 3 - Modello di gestione
Il modello di gestione degli impianti sportivi è determinato considerando il quadro delle competenze che fanno capo alla Provincia ed al soggetto gestore, come segue:
La Provincia:
- individua gli indirizzi generali per l'utilizzo razionale ed ottimale degli impianti sportivi di proprietà;
- effettua a proprie spese le opere di manutenzione straordinaria indicate nei protocolli di servizio di ogni singolo impianto allegati alle convenzioni tipo;
- controlla e verifica sull'attività di gestione. Il gestore:
- provvede alla esatta applicazione del presente regolamento e di qualsiasi altro provvedimento che la Provincia riterrà opportuno assumere, facendosi garante della salvaguardia del patrimonio pubblico;
- adempie con diligenza agli oneri relativi alla custodia, vigilanza e pulizia degli impianti, definiti nei protocolli di servizio allegati alle convenzioni tipo;
- provvede alle attività di manutenzione ordinaria definita nei protocolli di servizio di ogni singolo impianto allegati alle convenzioni tipo;
- riscuote le tariffe d'uso;
- versa alla provincia l'importo complessivo annuo dell'offerta avanzata per l'aggiudicazione della gestione.
- provvede a riservare alla Provincia, dietro specifica richiesta dell'Ente, l'utilizzo degli impianti per particolari esigenze (svolgimento di manifestazioni di interesse provinciale o altre particolari esigenze).
Art. 4 - Affidamento della gestione
La Provincia procede all'affidamento della gestione dei singoli impianti, individuati ai sensi del presente regolamento.
La gestione può essere affidata per un periodo non superiore a cinque anni, eventualmente prorogabili per ulteriori cinque anni, con l'accordo delle parti.
La gestione viene affidata prioritariamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, anche in forma consorziata, come previsto dalla L. 289/2002. Qualora nessuno dei soggetti sopra indicati presenti domanda, ovvero in sede di valutazione non raggiunga il punteggio minimo richiesto, la gestione potrà essere affidata a cooperative sociali o altri soggetti imprenditoriali, anche in forma consorziata.
Art. 5 - Attività collaterali
Ogni attività collaterale, non già indicata in offerta, dovrà essere previamente autorizzata dalla Provincia. Tali attività presenti nell'offerta o autorizzate, sono a totale carico del soggetto gestore, il quale dovrà provvedere all'ottenimento di ogni autorizzazione, nulla osta, o permesso necessario, assumendosi ogni onere e responsabilità.
Art. 6 - Modalità e criteri di assegnazione
L'aggiudicazione della gestione avviene mediante avviso pubblico e sulla base di specifiche convenzioni a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di seguito indicati.
Il soggetto aggiudicatario sarà individuato sulla base dei criteri di selezione e degli elementi di valutazione, con attribuzione dei relativi punteggi, come segue:
- per il prezzo, cioè la convenienza economica dell'offerta (offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara), è attribuito un punteggio massimo di punti 25 (venticinque);
- per la qualità dell'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di punti 75 (settantacinque), da ripartire come segue:
elementi di valutazione | descrizione | Punteggio xxx | Xxxxxxxxx (max 75) |
1 Attività sportiva | a) territorialità, intesa come grado di radicamento sul territorio del soggetto e attività sportiva svolta negli anni sul territorio provinciale | 10 | 20 |
b) livello della struttura tecnico - sportiva riferita al livello dei campionati svolti o da disputare e/o delle attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica sportiva e/o delle attività per disabili o categorie disagiate di utenti | 6 | ||
c) numero dei tesserati praticanti e/o degli atleti che praticano attività agonistica | 4 | ||
2 Associazionismo | Forme associative tra più soggetti (associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, cooperative sociali, imprese) | 5 | 5 |
3 Attività gestionale | a) esperienza acquisita nella gestione di impianti sportivi | 7 | 20 |
b) esperienza acquisita nell'espletamento di servizi similari | 3 | ||
c) affidabilità organizzativa, economica e finanziaria tramite i titoli rappresentati | 5 | ||
d) territorialità, intesa come grado di radicamento sul territorio del soggetto e attività gestionale svolta negli anni sul territorio provinciale | 5 | ||
4 Progetto di gestione | a) Profilo economico e tecnico del progetto di gestione, con valutazione delle qualifiche professionali ed esperienze nella gestione di strutture sportive | 15 | 25 |
b) affinità del progetto con le caratteristiche dell'impianto | 5 | ||
5 Innovatività | Valutazione positiva circa elementi migliorativi per la valorizzazione degli impianti | 5 | 5 |
Non saranno ammesse alla valutazione dell'offerta economica le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di punti 43 (quarantatre) nella somma delle valutazioni dell'offerta tecnica.
L'attribuzione al singolo concorrente del punteggio relativo al prezzo offerto in aumento rispetto a quello a base di gara per ciascun lotto, verrà effettuata assegnando punti 25 al prezzo migliore; per le altre offerte il punteggio verrà determinato secondo la seguente formula: Pc/Pm x 25 (dove Pc= prezzo in rialzo del concorrente; Pm= prezzo in rialzo migliore).
La gestione verrà assegnata al soggetto che in sede di valutazione avrà ottenuto il maggior punteggio e comunque almeno il punteggio minimo di punti 68/100.
Per la valutazione delle offerte è costituita una apposita commissione. L'aggiudicazione avviene mediante apposita determinazione del dirigente competente.
Art. 7 - Convenzione
L'affidamento in gestione dell'impianto sportivo avviene sulla base di apposita convenzione che tenga conto dei criteri d'uso degli impianti e delle condizioni giuridiche ed economiche della gestione, e stabiliscano le modalità e i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.
La convenzione regolamenta l'insieme delle operazioni di gestione tramite il piano di utilizzo (protocollo di Servizio) allegati alla convezione, nonché gli oneri a carico del gestore e della Provincia, la durata ed i casi di revoca dell'affidamento della gestione.
TITOLO II - CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 8 - Destinatari e ordine di priorità
Gli impianti sportivi indicati nel precedente articolo possono essere concessi, in ordine di priorità, ai seguenti soggetti:
a) Associazioni sportive dilettantistiche iscritte all'Albo Regionale e al registro nazionale del CONI, Federazioni sportive affiliate al CONI, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
La concessione può essere riconosciuta alle categorie sopracitate che non perseguano fini di lucro.
I richiedenti di cui sopra hanno priorità d'uso nel seguente ordine:
1. Soggetti con sede legale nei Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias;
2. Soggetti con sede legale in comuni al di fuori della Provincia di Carbonia Iglesias, esclusivamente per manifestazioni sportive di carattere occasione e saltuario.
Art. 9 – Concessione d’uso
Nel rispetto dei criteri di cui sopra, la concessione degli impianti sportivi è disposta per:
• Attività sportive che presuppongono un’utilizzazione protratta nel tempo secondo periodi di medio-lunga durata e sulla base di un predefinito calendario;
• Attività e manifestazioni sportive di carattere occasionale e/o saltuario con svolgimento circoscritto all’uso giornaliero e comunque non continuativo. In tal caso, qualsiasi onere relativo alla fornitura e posa in opera di materiali non in dotazione dell'impianto sarà a carico del richiedente.
È vietata ogni forma di sub concessione, anche a titolo gratuito.
La concessione è relativa al periodo di tempo che intercorre tra l’ultima settimana del mese di ottobre e l’ultima del mese di settembre dell'anno successivo, e potrà prevedere periodi di interruzione, motivati dalle esigenze indicate nella istanza.
Per i periodi di interruzione dell'utilizzo, la Provincia potrà provvedere, su richiesta, alla concessione per manifestazioni occasionali e/o saltuarie, nelle modalità indicate dal presente regolamento.
Art. 10 – Contenuto delle istanze di concessione per l'uso continuativo.
La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, tesa ad ottenere la concessione degli impianti, deve contenere:
• I dati del richiedente e della sede legale dell’associazione/ente, completa di indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA;
• La tipologia di attività con l’indicazione del target al quale è rivolta;
• Il programma che s’intende svolgere, coerentemente con ciò che è stabilito dal proprio statuto;
• La preferenza dell’impianto sportivo per cui si intende chiedere la concessione;
• La data in cui si intende avviare l’attività, con l’indicazione dei mesi, dei giorni, delle ore giornaliere di cui si richiede l'utilizzo e del numero approssimativo delle persone che avranno accesso all’impianto stesso;
• L’elenco degli atleti iscritti;
• Il termine ultimo di utilizzo dell’impianto è stabilito comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della pubblicazione dell'avviso, la Provincia può prevedere casi di proroga espressamente autorizzati.
È indispensabile allegare un’autocertificazione in cui si dichiari di:
• aver preso visione e accettato integralmente il Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi;
• essere in possesso di un proprio Statuto;
• di aver regolarmente pagato la quota che attesti l’affiliazione ad una federazione sportiva;
• di essere in possesso di assicurazione che copra i danni alle persone e alle cose;
• che il personale sportivo impiegato è personale qualificato (diplomato ISEF o istruttore federale);
• di svolgere l’attività ludico-sportiva senza alcuna finalità lucrativa. L’istanza dovrà essere inoltre corredata:
• dal calendario delle giornate di campionato da svolgersi all’interno della struttura oggetto di richiesta, con l’indicazione precisa delle ore di reale utilizzo per ciascuna giornata;
• dalla copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell'organismo richiedente.
Ai fini di una maggiore semplificazione nella gestione della pratica, si richiede che ciascuna pagina della documentazione venga numerata progressivamente.
L’Ufficio competente, si riserva la facoltà di predisporre annualmente la modulistica necessaria, che verrà pubblicata nel sito internet della Provincia di Carbonia Iglesias (xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), nell’apposita sezione dedicata, al fine di agevolare la presentazione delle istanze. Nel caso in cui sia disponibile detta modulistica, non si riterranno ammissibili le istanze presentate in carta libera.
Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande e criteri di valutazione
Con atto dirigenziale del Settore competente si approva e si pubblica l’avviso di concessione, entro il 30 luglio di ogni anno, che disciplina, in conformità al presente Regolamento, le condizioni e le modalità della concessione, nonché i criteri di presentazione e selezione delle domande. Contestualmente, viene approvato lo schema di convenzione e la modulistica per la presentazione delle istanze che devono pervenire all’Ente entro il termine indicato dall'avviso. Le istanze pervenute, nell’arco temporale definito dall’avviso, verranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
• Numero di atleti iscritti nell’anno precedente la richiesta;
• Svolgimento di regolare attività motoria rivolta ai soggetti portatori di handicap;
• presenza di attività per il settore giovanile e di avviamento allo sport per i bambini.
Nei confronti di tutti i soggetti, che negli anni precedenti hanno sottoscritto una convenzione con questo Ente, ma sono risultati inosservanti delle regole di cui al presente regolamento, si applicano al punteggio complessivo delle penalità sulla base dei seguenti criteri:
• Per i pagamenti non corrisposti in via anticipata entro il 5 di ogni mese, e non trasmessi a questa Amministrazione entro i successivi 5 giorni;
• Per la mancata restituzione delle chiavi entro 5 giorni dalla conclusione della concessione;
• Per l’inosservanza, a seguito di verifiche da parte di quest’Ente, o di segnalazioni effettuate dal Dirigente scolastico, delle norme relative alla pulizia di cui all’art.8;
• Per un utilizzo diverso (attività svolta, orari, giorni) da quanto fissato e sottoscritto in convenzione.
A seguito dell'istruttoria delle istanze ricevute, gli uffici procederanno ad elaborare una ripartizione per l'utilizzo degli impianti, tenendo conto delle esigenze manifestate dalle associazioni richiedenti.
Nel caso di più richieste per il medesimo impianto con le medesime modalità, l'utilizzo verrà prioritariamente assegnato alle associazioni che hanno ottenuto il punteggio più alto.
Art. 12 – Istanze di concessione per attività e manifestazioni sportive di carattere occasionale e/o saltuario
Coloro che intendono richiedere in uso gli impianti sportivi disciplinati dal presente regolamento per attività di carattere occasionale, devono presentare domanda (nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3) almeno 30 giorni prima della data dell’evento, indirizzata all'Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias - Ufficio Sport, xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxx.
Art. 13 – Canone di concessione
Gli impianti sportivi sono concessi dietro pagamento di un canone orario (sia che si tratti di attività continuative o di carattere occasionale), stabilito annualmente con Delibera di Giunta Provinciale.
Qualora le tariffe venissero variate in corso d'anno, gli uffici provvederanno a darne immediata notizia ai soggetti utilizzatori, i quali avranno facoltà di esercitare diritto di recesso nel caso di mancata accettazione del nuovo tariffario.
All’atto della stipula, il concessionario è tenuto ad esibire copia della ricevuta del pagamento anticipato del canone pari a due mensilità, a titolo di deposito cauzionale.
Il pagamento del canone mensile deve avvenire in maniera anticipata entro il 5 di ogni mese. Copia del versamento effettuato deve essere, nell’arco dei 5 giorni successivi al pagamento, inviato a mezzo fax/e-mail o a mano, per consentire agli uffici preposti un costante monitoraggio e l’applicazione, nel caso di mancato adempimento di tale obbligo, delle penali di cui all’art.11.
Art. 14 – Pulizia impianti
Il concessionario è tenuto a provvedere alla pulizia degli impianti, assumendosene i relativi oneri, al termine di ogni seduta di allenamento. I concessionari devono comunicare i nominativi dei responsabili degli impianti, al momento della firma della convenzione.
Art. 15 – Obblighi del concessionario
I concessionari devono:
1. rispettare dell’orario e la finalità di utilizzo dell’impianto, come da provvedimento di concessione;
2. affiggere all’interno dell'impianto, e per tutta la durata della concessione, un manifesto indicante il tipo dei corsi effettuati nelle rispettive ore, il nome degli istruttori, il nome e le qualifiche di ogni addetto, la tariffa di iscrizione iniziale e la quota mensile. Il manifesto dovrà contenere dati conformi a quelli risultanti agli atti dell’Amministrazione Provinciale, forniti al momento della richiesta di concessione;
3. rispettare il divieto di installare attrezzi e impianti che possano ridurre od alterare la disponibilità della struttura. Ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Provinciale;
4. utilizzare le strutture in oggetto alla presenza di pubblico solo nel caso in cui gli stessi impianti risultino essere collaudati ed omologati;
5. sgombrare, dopo l’uso, i locali di materiali, strumenti e altri oggetti introdotti per l’attività che il concessionario è solito svolgere. L’Amministrazione Provinciale non assume, pertanto,
alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti delle strumentazioni e degli oggetti suddetti;
6. provvedere, dopo ogni utilizzo, alla pulizia dei locali;
7. provvedere al pagamento del canone mensile, per l’uso continuativo degli impianti sportivi;
8. provvedere al pagamento del canone orario, nel caso si tratti di un uso non continuativo per le attività occasionali e/o saltuarie;
9. dare comunicazione scritta all’ufficio competente dell’Amministrazione con almeno 15 giorni (anteriori alla data di decorrenza) di preavviso, prima di un eventuale rinuncia all’uso dell’impianto o riduzione del monte ore settimanale. Il concessionario dell'impianto che dovesse rinunciare all’utilizzo, deve darne immediata comunicazione alla Provincia e non avrà alcun diritto alla restituzione di quanto già versato. La rinuncia ad alcune ore comporterà il definitivo ridimensionamento della convenzione, tramite un’ulteriore stipula contenente le modifiche. Non sono ammissibili rinunce temporanee. Nel caso in cui si dovessero, pertanto, rendere disponibili ore e/o giorni, il Dirigente dell’ufficio provinciale competente, provvederà, mediante propria determinazione, all’attribuzione di tali nuove risorse orarie a favore dei società/enti/associazioni sportive, inserite nella graduatoria, che abbiano fatto regolare richiesta per gli stessi impianti.
Art. 16 – Responsabilità del concessionario
Il concessionario si impegna al corretto uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature annesse, nonché ad assumersi ogni responsabilità per danni a cose o a persone, che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte dal concessionario nelle ore assegnate.
Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all’Amministrazione Provinciale per effetto della concessione. A tal fine, all'atto della stipula della convenzione, l'Ufficio competente dell'Area dei servizi tecnologici, provvederà alla redazione di un verbale di consegna indicante lo stato dei luoghi.
Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni e/o Associazioni sportive, e dovranno essere assicurati. Non possono accedere alle strutture, sebbene regolarmente iscritti e facenti parte delle società o degli organismi concessionari delle palestre, coloro che non risultino coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. In ogni caso, il responsabile sarà solo il concessionario, a cui è attribuita la generale responsabilità di gestione dell’impianto sportivo nelle ore concesse.
Nel caso di danni all’impianto e alle attrezzature nelle ore di uso degli stessi, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'ufficio provinciale competente. Qualora il concessionario non provveda direttamente, nel termine fissato dalla stesso ufficio, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la concessione verrà immediatamente revocata con le modalità di cui al successivo art.11, fatte salve le ulteriori azioni per
responsabilità conseguenti al danno prodotto. Se l’impianto, ove si sia verificato il danno, è stato oggetto di utilizzo da parte di più concessionari nello stesso giorno, e qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito, in parti proporzionali alle ore di utilizzazione, tra tutti i concessionari. In caso di mancato ripristino, alla riparazione del danno provvederà direttamente l'Amministrazione Provinciale, fatta salva la rivalsa nei confronti di tutti i concessionari chiamati in causa. I concessionari sono pertanto tenuti a constatare le condizioni dell’impianto sportivo, al momento di ogni ingresso per lo svolgimento dell’attività e a segnalare, all’ufficio competente provinciale, qualsiasi anomalia.
Art. 17 – Verifiche, ispezioni e penalità e revoca
L'Amministrazione Provinciale, per assicurarsi che l’uso dell’impianto avvenga nell’osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari, può effettuare, in qualunque momento, controlli e verifiche, attraverso personale proprio prevedendo, inoltre, delle sanzioni nei seguenti casi:
• Nel caso di mancato pagamento del canone mensile per due mensilità consecutive Nel caso in cui il ritardo nei pagamenti sia pari a due mensilità, si procederà immediatamente alla revoca della convenzione;
• nel caso di mancata restituzione delle chiavi entro 5 giorni dalla conclusione della concessione: si applicherà una penale pari al 10% del totale corrisposto annualmente;
• Nel caso di un utilizzo diverso (attività svolta, orari, giorni) da quanto fissato e sottoscritto in convenzione: Nel caso si tratti di ore e/o giorni non previsti, si procede:
• ad una maggiorazione del canone mensile pari al 20%;
• alla revoca della concessione stessa di cui all’art. 13;
Si procede, inoltre, alla revoca della convenzione anche nel caso in cui gli stessi immobili vengano utilizzati per attività diverse da quelle indicate in convenzione.
Le penalità applicate nell’anno in corso saranno tenute in considerazione per la definizione del punteggio finale nei confronti di tutti coloro che intendano inoltrare istanza per l’annualità successiva. Nel caso in cui alla semplice penalità segua la revoca della concessione sarà inoltre negata la facoltà di presentare istanza di concessione provinciale nell’anno successivo alla revoca.
Alla revoca della concessione in uso degli impianti si provvede con atto del Dirigente competente.
Le ulteriori cause che danno luogo a revoca sono le seguenti:
• inadeguata pulizia dell’impianto, segnalata o verificata direttamente con motivato rapporto, per almeno tre volte nell’arco di durata della concessione;
• accertata sub-concessione ad altro ente, associazione o società;
• danni agli impianti non immediatamente riparati, come previsto dal presente Regolamento;
Art. 18 – Rinuncia del concessionario
Il concessionario dell'impianto che dovesse rinunciare all’utilizzo, deve darne immediata comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Provincia e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato.
Art. 19 – Sospensione delle attività
Le concessioni possono essere modificate, sospese o revocate, su segnalazione del Settore competente, per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o per impreviste esigenze dell’Amministrazione Provinciale, o per lo svolgimento di particolari manifestazioni, oltre che nei casi di forza maggiore.
Art. 20 - Norme transitorie
Relativamente al primo anno di vigenza del presente regolamento, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze verrà fissato con determinazione del dirigente competente, successivamente alla approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Provinciale.