TRA
CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART.
54 C. 4, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO E DI SINTESI E DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL’OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELLIS DELLA ASL RIETI.
L’anno , il giorno del mese di con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
L'Azienda Sanitaria Locale Rieti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx (XX) (di seguito denominata per brevità “ASL”, “Stazione Appaltante”, “Azienda”/”Amministrazione”) – Partita IVA 00821180577 nella persona del Direttore Amministrativo Dr.ssa Xxxx Xxxxx, nata a Roma il 01/03/1966 e domiciliata per la carica in Xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx (XX) autorizzata alla stipula del presente contratto giusta delega di cui all’atto deliberativo n.4/D.G. del 10.12.2020 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega - dal Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa Marinella D’Innocenzo, nata a Lecce il 02/08/1959 e domiciliata per la carica in Xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx (XX) - in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione n.1/D.G. del 07/12/2020;.
E
La società , con C.F./P.IVA e sede legale in - (di seguito denominata per brevità “Aggiudicatario” “Appaltatrice” “Fornitore” “Affidatario” ecc), iscritta alla
, e rappresentata dal Sig./Dott.
::::::::::::::::::::::::, nato a ::::::::::::::::(::) il ::::::::::::::::::::: C.F.
::::::::::::::::::::::::, in qualità di ::::::::::::: a firma congiunta (come risultante da procure notarili a conoscenza delle parti e agli atti) (ALLEGATO N° 1 Copie Carta d’Identità N° :::::::::::::::e N° ::::::::::::::::) convengono a quanto di seguito riportato:
PREMESSO CHE
1. con Deliberazione n. del / / la ASL Rieti ha indetto procedura di gara aperta ex. Art. 54 e 60 D.Lgs 50/2016, per l’affidamento fornitura di materiale protesico e di sintesi e dispositivi medici necessari alla UOC Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Camillo de Lellis della ASL Rieti;
2. con xxxxxxxxxxxxx x. xxx / / xx XXX Xxxxx ha aggiudicato la procedura di gara alla Soc. relativamente ai lotti nn. , avendo la stessa presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
3. l’Appaltatrice ha espressamente dichiarato nell’offerta presentata di possedere tutti i requisiti, l’organizzaizone, i mezzi e le risorse professionali per effettuare il presente appalto alle condizioni tutte di cui al presente contratto, al disciplinare di gara e ai sui allegati, CSA e Capitolato tecnico e sui allegati (qui integralemente richiamati e a cui si fa specifico rinvio per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto);
4. l’appaltatrice ha prestato la polizza di fidejussione polizza di fidejussione (n. ) solidale, indivisibile, incondizionata, a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, emessa
per un importo pari ad € da , a favore di
a garanzia di tutte le obbligazioni che si assumono per effetto della sottoscrizione del presente contratto;
5. l’Appaltatrice ha dichiarato che quanto risulta dagl iatti di gara e dal contratto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle forniture e consente di acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione delle stesse.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate allo stesso.
2. La fornitura è regolata – oltre che dal presente contratto – anche dalle vigenti disposizoni di legge in materia di contratti pubblici, dal Codice civile e dalle altre dipsosizioni normative in materia di ocntratti, per quanto non regolato dagli atti di cui sopra:
- dalle clausole del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara che
costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- da tutta la documentazione costituente l’offerta attestante la piena consocenza dell’oggetto del contratto;
- dalla certificazione CCIAA o autocertificazione di composizione societaria valida alla stipula del contratto;
3. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
Articolo 2 - Oggetto
Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di dispositivi medici per chirurgia meccanica e laparoscopica.
I quantitativi indicati negli atti di aggiudicazione di gara sono presunti ed orientativi, pertanto, per un valore orinentativo (per il complessivo di tutti i lotti aggiudicati) stimato in €/anno (oltre IVA nella misura di legge).
Articolo 3 - Durata del contratto
Il contratto avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata nell’atto di stipula, oltre eventuale proroga per 6 mesi.
La ASL si riserverà pertanto la facoltà, qualora ne ravvisi l’opportunità, di chiedere all’aggiudicatario la proroga del servizio per un eventuale ulteriore periodo fino ad un massimo di mesi 6.
Articolo 4 - Corrispettivo dell’appalto e prezzi di aggiudicazione
Il corrispettivo annuale (per 12 mesi solari dalla data di stipula del contratto) è stimato in €/anno (oltre IVA nella misiura di legge) –
(oltre IVA nella misiura di legge) per i 18 mesi complessivi (in caso di utilizzo della proroga, oltre IVA nella misiura di legge); di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze dell’ASL.
Articolo 5 – Modalità di pagamento
Il pagamento sarà dispsoto A FORNITURA ULTIMATA, e comunque secondo quanto previsto al successivo articolo 12 del presente contratto.
Articolo 6 – Obblighi e oneri dell’appaltatrice - Responsabilità
Il Fornitore, oltre agli obblighi e oneri espressamente previsti nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nel CSA e in tutti i rispettivi allegati, si assume in proprio tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione dell’appalto/fornitura, restando esonerata al riguardo l’Azienda Sanitaria da ogni responsabilità, impegnandosi a tenere pertanto indenne la Stazione Appaltante e terzi, anche in sede giudiziale, per infortuni e/o danni arrecati a cose e/o persone, tanto della Stazione Appaltante che dei Terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ovvero dalla loro mancata esecuzione.
L’Appaltatrice risponderà, altresì, pienamente del comportamento dei propri dipendenti, nonché dei danni da questi arrecati a persone e/o cose, tanto della Stazione Appaltante che di Terzi, manlevando e tenendo indenne la Stazione appaltante da qualunque pretesa dei terzi a riguardo.
L’Appaltatrice si impegna espressamente a tenere la S.A. da qualunque pretesa e/o risarcimento richiesti da terzi alla S.A. stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti riferibili alla sua responsabilità.
Il Fornitore, pertanto, a copertura di tutti i rischi di cui al presente affidamento, ha prodotto copia della polizza assicurativa RCT/RCO per danni a terzi n. contenente l’espressa rinuncia, da parte della Compagnia assicuratrice , ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’ASL.
Articolo 7 – Obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013
La Società Fornitrice, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall’ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014 e disponibile sul sito di questa ASL: xxx.xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Anticorruzione e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.
A tal fine si dà atto che detto codice, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto, è consegnato in copia alla Società Fornitrice contestualmente alla sottoscrizione. La Società Fornitrice si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’ASL, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla Società Fornitrice assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero
presentate o non risultassero accolte, la ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.
Articolo 8 - controlli qualitativi/quantitativi
Salvo quanto previsto nell’art. 5 del Capitolato Speciale, il Fornitore riconosce alla ASL Rieti il diritto di procedere anche senza preavviso – sia direttamente sia per mezzo di persone e/o enti incaricati/individuati a tale scopo – a verifiche e controlli volti ad accertare la conformità delle forniture agli obblighi assunti con il presente contratto e alle prescrizioni del CSA. Fermo restando qaunto stabilito successivamente nel presente contratto sulle penali, nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza agli obblighi di cui sopra nonché a prescrizioni di lagge, la S.A. previa contestazione degli addebiti all’Impresa e previa assegnazione di un congrogruo termine per l’adempimento, potrà dichiarare la risoluzione per inadempienza del presente contratto, fatto salvo il risaricemnto del danno.
La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità, rendendola disponibile al Fornitore per il ritiro presso uno dei magazzini aziendali.
Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell’accettazione l’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale della ASL, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
La presa in consegna da parte delle Azienda Sanitaria dei beni forniti dalla Società aggiudicataria non comporta, pertanto, l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L’Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 15 (quindici) giorni dalla medesima segnalazione l’Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo mail o PEC.
Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con l’Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.
Articolo 9 – Subappalto e divieto di cessione del credito
In applicazione dellart. 105, D.Lgs. 50/2016, si precisa che può essere subappaltata una quota massima pari al 30%, IVA esclusa, della fornitura oggetto del presnete appalto, secondo le modalità previste dall’art. 16 del CSA. Inoltre, è assolutamente vietata, a pena di nullità e del risarcimento di ogni danno, la cessio totale o parziale del contratto , così come pevisto nell’art. 105, comma 1 D.Lgs. 50/2016.
Articolo 10 - Inadempimenti e penalità
Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal capitolato speciale d’appalto e/o da regolamenti, l’ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:
1) per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo non giustificato nella consegna della fornitura secondo i termini previsti nel CSA, la Stazione Appaltante (S.A.) applicherà, per o gio giorno di ritardo una penale pari al 10% del valore della merce, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’ASL si riserva, inoltre, la facoltà di applicare una penale forfettaria di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimentodegli obblighi contrattuali previsti nel CSA non eliminati a seguito di nota scritta dall’Azienda.
2) Qualora, nonostante l’applicaizone delle sanzioni, l’inosservanza dovesse permanere, resta facoltà della ASL risolvere di diritto il contratto e procedere all’incameramento integrale della cauzione, fatta salva l’azione per il risarcimento per il maggior danno subito e ogni altra azioneche la S.A. ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
3) Fatto salvo quanto previsto al punto 1 (del presente articolo), l’O.E. si impegna espressamente a rifondere alla S.A. l’ammontare delle penali che dovessero essere applicate.
4) L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente atto sarà detratto, da parte della S.A., dagli importi fatturati, previa emissione da parte dell’Appaltatrice di apposita nota di credito.
5) la S.A. per i crediti derivanti dall’applicaizone delle penali potrà rivalersi, a
sua insindacabile scelta e in alternativa a quanto previsto al punto 4 del presente articolo, sulla cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
6) L’appaltatrice prende atto che l’applicaizone delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto dell S.A. a richiedere il risarcimento di eventuli ulteriori danni.
7) Qualora le penali applicate superassero complessivamente il 30 % dell’importo complessivo del contratto, quest’ultimo sarà dichiarato risolto, ex art. 1456 C.C., e la S.A. potrà ottenere il risarcimento del maggior danno subito.
Art. 11 - Risoluzione del contratto
1) Oltre ai casi previsti dall’art. 13 del CSA, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, la S.A., mediante comunicazione scritta all’Appaltatrice, può risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
a) reiterate violazioni contestate dalla S.A. delle disposizioni del contratto
a prescindere che abbiano comportato l’applòicazione di penali;
b) l’Appaltatrice abbia perso i requisiti generali previsti da Bando e Disciplinare di gara relativi alla procedura di evidenza pubblica, sulla base della quale è stato aggiudicato il presente contratto, ovvero in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
c) allorché non mantenga o fornisca la polizza assicurativa.
2) In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore verranno riconosciuti solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata dall’amministrazione , fatto salvo il maggior onere derivante all’Amministrazione per la stipula del nuovo contratto
necessario per il completamento della fornitura. L’impresa dovrà in ogni caso risarcire all’Appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.
3) Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Appaltante, oltre all’applicabilità delle penalità previste, procederà all’incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4) La risoluzione del contratto fa sorgere a fovre della Stazione appaltante il diritto di affidare la fonritura all’Impresa che segue in graduatoria il fornitore.
Articolo 12 – Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi Secondo le tempistiche previste e previa verifica di conformità della esecuzione delle fonriture da parte dei competenti uffici della S.A., e della regolarità contributiva e previdenziale mediante DURC (documento unico regolarità contributiva) da parte della UOC Economico Finanziaria della S.A., e degli altri eventuali riscontri legati al pagamento delle imposte provvede ad autorizzare la liquidazione delle competenze a favore dell’aggiudicatario,. L’aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00035 del 30/01/2017.
Al termine di ciascun mese solare, il Fornitore dovrà presentare alla ASL di riferimento fattura relativa alla fornitura secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).
Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle
fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.
I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Le note di credito elettroniche emesse a favore dell’Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provinci di della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 13 – Spese contrattuali
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico della Società fornitrice.
In caso d’uso, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico della Società Fornitrice. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.
Articolo 14 - Controversie:
Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione all’esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto sarà esclusivamente quello di Rieti.
Articolo 15 - Riservatezza
1) L’Appaltatrice si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate.
2) L’Appaltatrice è tenuta a porre inissere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l’utilizzo delle informazioni ritenute riservate.
3) Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti imputabili, direttamente o indirettamente, all’Appaltatrice e/o ai suoi dipendenti, l’Appaltatrice sarà tenuta a risarcire la Stazione Appaltante, e ogni eventuale soggetto terzo leso che sia direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
4) Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data conclusiva di consegna della fornitura di cui al presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.
Articolo 16 – Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle per legge a carico della S.A.
Articolo 17 - Allegati
Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: il Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Fornitore, il Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Fornitore, l’Offerta Tecnica del Fornitore, la polizza assicurativa, la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui alle premesse, e l’offerta economica) al presente contratto
Articolo 18 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto e dagli atti di gara si farà riferimento alla legislazione vigente in materia.
La presente scrittura composta da n.15 pagine, previa lettura e conferma, viene sottoscritta digitalmente dalle parti.
Lì
Il Fornitore Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Xxxx Xxxxx
Il sottoscritto , in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nel capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18.
Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione
Il Fornitore