COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) XXXXX XXXXXXXX VELI Membro designato dalla Banca d'Italia (BO) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) XXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 03/10/2017 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio (alla rata 49 di 120), il ricorrente – per il tramite di procuratore - con lettera di reclamo, chiedeva all’intermediario la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento, anche di natura assicurativa, oltre interessi e spese legali.
Non ritenendo soddisfacente il rimborso effettuato dalla resistente di cui alla quietanza liberatoria sottoscritta in data 13 dicembre 2010, il ricorrente ha adito questo Arbitro per accertare il diritto alla restituzione delle commissioni e degli oneri non maturati e/o goduti a seguito dell’estinzione anticipata del prestito c/CQS per un importo complessivo di € 2.472,73, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché il ristoro delle spese professionali, quantificate in € 320,00.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario contestava il contenuto del ricorso affermando che:
1) a seguito della richiesta della ricorrente, sulla base del conteggio estintivo del 8 novembre 2010, il contratto veniva estinto anticipatamente alla 49a rata; in data 3
dicembre 2010 perveniva il bonifico a saldo dell’estinzione anticipata del finanziamento; 2) in data 13 dicembre 2010, veniva comunicato alla ricorrente che le sarebbe stato accreditato l’importo di € 217,49, “calcolato secondo la policy aziendale del periodo”, relativo “alla restituzione della quota parte di oneri non più dovuti per effetto della anticipata estinzione”, previa restituzione di quietanza liberatoria opportunamente sottoscritta in segno di accettazione; 3) dopo il ricevimento da parte della ricorrente della menzionata “quietanza liberatoria”, in data 29 dicembre 2010 veniva effettuato un bonifico bancario in favore della stessa per il summezionato importo. Del pari l’intermediario eccepiva che: 1) con la sottoscrizione della predetta “quietanza”, la ricorrente “ha accettato il ristoro a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa per il contratto su indicato, nonché ampia liberatoria e quietanza, comunicando, inoltre, la propria piena soddisfazione in ordine all’estinzione del finanziamento, dichiarando altresì di non aver null’altro a pretendere”; 2) il valore attribuito alla quietanza sottoscritta dalla cliente è stato più volte confermato dal Collegio di Napoli (cfr. decisioni n. 7748/16 e n. 6398/13), il quale, in particolare, con decisione n. 4129/12 asserisce che “….tale dichiarazione sottoscritta dal soggetto, può rivestire l’efficacia probatoria provilegiata propria della scrittura privata a norma dell’art. 2702 cod. civ.”; 3) oltretutto, lo stesso Xxxxxxxx, con decisione n. 2627/16, non ha accolto il ricorso presentato da altro cliente della banca, relativo alla sottoscrizione di una medesima quietanza liberatoria, per accettazione del rimborso proposto; nel caso specifico, la suddetta quietanza è stata ritenuta “un vero e proprio accordo transattivo, formulata su carta intestata della stessa banca proprio al fine di prevenire ogni controversia in argomento”; 4) peraltro, volendo considerare “la quietanza un vero e proprio accordo transattivo”, la decisione n. 7101 del 24 agosto 2016, sempre del Collegio di Napoli “estende la validità dell'atto di quietanza sottoscritto dalla cliente anche con riguardo agli oneri assicurativi”; 5) di non essere tenuta a rimborsare le spese legali, anche alla luce delle decisioni assunte in materia dall’ABF (cfr. ex multis: Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/16; Collegio di Roma, decisione n. 10846 del 14 dicembre 2016); oltretutto “non viene prodotta alcuna evidenza che le stesse sono state effettivamente sostenute”.
In ragione di tali eccezioni, l’intermediario chiedeva all’ABF di ritenere infondata la richiesta avendo il cliente sottoscritto la quietanza liberatoria, di ritenere infondata la richiesta di spese legali, di considerare avvenuto l’effettivo ristoro e, quindi, di rigettare ogni ulteriore domanda.
DIRITTO
La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e con delegazione di pagamento, a seguito dell’estinzione anticipata degli stessi contratti.
In via preliminare il Collegio è tenuto ad esaminare l’eccezione relativa al valore liberatorio della quietanza sottoscritta dal ricorrente in sede di estinzione del contratto di finanziamento; sul punto, il Collegio di Coordinamento si è pronunciato nella seduta del 5 aprile 2017 con la decisione n. 8827/2017, in occasione della quale ha affermato che: “Ad avviso del Collegio, all’atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente non può essere ricondotta l’efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi.
Sotto un primo profilo, alcuna valenza può riconoscersi alla dichiarazione del cliente di
ricevere le somme «in accordo e nel rispetto delle prescrizioni riferentesi al contratto emarginato», giacché questa presupporrebbe una valutazione che il cliente, in tutta evidenza, non può aver condotto e quindi si risolverebbe in una formula di mero stile, già di per sé significativa di un’assenza di consapevolezza, da parte dell’emittente, circa la portata della dichiarazione resa.
Sotto un secondo profilo, più direttamente riconducibile al presunto effetto preclusivo eccepito dal resistente, si osservi che, per un verso, dal tenore delle dichiarazioni contenute nell’atto non può ricavarsi la chiara manifestazione, da parte del dichiarante, di un intento rinunciativo, o, quanto meno, la sua piena consapevolezza di compiere un atto dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti. Per giungere a una diversa conclusione, tendente a individuare nell’atto di quietanza una rinuncia, sarebbe stato necessario che la dichiarazione contenesse, da un lato, un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall’altro, che fosse espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sibbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite.
Per un altro verso, invece, la dichiarazione liberatoria appare non di meno insuscettibile di essere interpretata alla stregua di un atto transattivo. Mancherebbe, nel caso, in primo luogo, l’esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell’atto, cui, diversamente, sarebbe da ricondurre un effetto trascendente la semplice ricezione di somme di denaro, orientandosi al superamento di uno stato di contestazione attuale o anche solo potenziale. E, nella stessa prospettiva, difetterebbe anche il secondo requisito paradigmatico, quello delle reciproche concessioni, indeclinabile nell’ottica qualificativa della sussunzione al tipo descritto nell’art. 1965 cod. civ.
Alla luce di quanto osservato, pertanto, ritiene il Collegio che all’atto sottoscritto dal ricorrente non possano ricollegarsi effetti diversi da quelli rivenienti dalla semplice dichiarazione di ricevere somme di denaro, che non può precludere l’esercizio successivo di pretese a conseguire altro allo stesso titolo, ma per un ammontare più elevato (cosicché quanto già avuto sarebbe trattenuto a titolo di acconto), ovvero a titolo diverso se non tutte le voci di costo sono state riconosciute dal solvens».”.
La quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente relativamente al contratto in esame ha contenuto analogo a quella rispetto alla quale si è pronunciato il Collegio di Coordinamento per cui in ossequio a tale pronuncia, questo Collegio ritiene che la quietanza sottoscritta dal ricorrente non abbia valore liberatorio sicché le domande formulate dal ricorrente possono essere esaminate nel merito.
Il Collegio richiama il costante orientamento dell’ABF secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione / con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci,
incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Il Collegio richiama, altresì, come il Collegio di Coordinamento, successivamente, abbia espresso i seguenti princìpi generali: (a) l’art. 125-sexies t.u.b. è una norma imperativa che esplicita un criterio di competenza economica non derogabile; (b) di conseguenza, «il ricorso all’autonomia negoziale non può spingersi fino ad escludere ex ante – attraverso la negoziazione di un criterio di rimborso alternativo a quello pro rata temporis – il rimborso di costi versati dal cliente e dovuti per attività o prestazioni non erogate per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento»; (c) fermo restando quanto precede, nonché la ribadita esigenza di una chiara distinzione tra costi up front e costi recurring, l’autonomia negoziale delle parti può esplicarsi nella individuazione del criterio di maturazione dei costi definiti come recurring, nel senso che tale maturazione può «avere uno sviluppo non strettamente lineare o proporzionale»; (d) quando ciò avviene, anche il rimborso dovuto al soggetto finanziato in caso di estinzione anticipata può – coerentemente – seguire il criterio adottato per la maturazione dei costi recurring, ossia può risultare «non strettamente lineare o proporzionale (come normalmente avviene)»; (e) in conclusione, dunque, «le parti sono libere di determinare i futuri costi recurring e la loro distribuzione nel corso del tempo, ma non la quota di quei costi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la cui determinazione è, in ogni caso, regolata dal principio di competenza economica, da intendersi quale criterio legale di rimborso ex art. 125-sexies TUB» (decisione n. 10035/2016).
Vieppiù, il Collegio di Coordinamento nella sopra citata decisione n. 8827/2017 del 5 aprile 2017 nel decidere il ricorso ha preso in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, statuendo che sia le commissioni bancarie, che quelle della mandataria, abbiano natura recurring essendo le relative previsioni opache e non trasparenti, e non essendoci una chiara distinzione tra costi up-front e recurring, sicché la modalità del rimborso non può che essere quella pro rata temporis.
In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring delle riportate voci di costo che non contengono una descrizione specifica delle attività svolte dall’intermediario a fronte dei costi sostenuti dal consumatore al momento della conclusione del contratto e respinte le eccezioni dell’intermediario, si conclude che al ricorrente deve essere riconosciuta la restituzione proporzionale della quota di commissioni, anche assicurative, non godute, calcolate in € 2.255,24, secondo il criterio pro rata temporis in rapporto alle 71 rate residue del contratto anticipatamente estinto, come risulta dalla seguente tabella:
rate pagate | 49 | rate residue | 71 | Importi | Metodo pro quota | Rimborsi già effettuati | Residuo |
Oneri sostenuti | |||||||
Commissioni mandataria | 2.380,05 | 1.408,20 | 0,00 | 1.408,20 | |||
Commissioni mandante | 742,72 | 439,44 | 217,49 | 221,95 | |||
Oneri assicurativi | 1.056,49 | 625,09 | 0,00 | 625,09 | |||
Totale | 2.255,24 |
Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo.
La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, in ossequio all’orientamento del Collegio di coordinamento (Decisione n. 3498/2012).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 2.255,24 (duemiladuecentocinquantacinque/24), oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1