COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
COMUNE DI PONTE SAN XXXXXX
Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxx (Xx)
Rep. atti n. 2631
CONTRATTO PROROGA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – TRENNIO 2018-2020
CIG Z832165812
L’anno duemiladiciotto, addì 23 del mese di maggio, in Ponte San Xxxxxx, nella Residenza comunale, tra i signori
- dott.ssa XXXXXX XXXXXXXX, nella sua qualità di Dirigente del Settore 1 del Comune di Ponte San Xxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede comunale in Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, a ciò autorizzata in forza del decreto sindacale n. 20 in data 11.10.2016 – P.I. 00250450160;
- XXXXXXXXX Xxxxxxxx, nato a Brescia il 23.02.1966 e residente in Xxxxxxxx (Xx) Xxxxxxxx Xxxxx x. 0, consigliere con poteri di rappresentanza della società AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS, con sede legale in Milano Via A. Ponti n. 8/10, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 10203070155 REA MI-1448323, giusto verbale del Consiglio di amministrazione del 11.04.2017 - P.I. 11274970158.
PREMESSO
1) che con contratto Rep. atti n. 2470 del 30.03.2015 è stato affidato il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il triennio 2015/2017 alla AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS;
2) che con determinazione n. 100-117 del 19.12.2017 il servizio in oggetto è stato prorogato per il triennio 2018/2020 alla società AON SPA INSURANCE &
REINSURANCE BROKERS, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di cui al contratto Rep. atti n. 2470/2015;
3) che è stata presentata dal legale rappresentante della società dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR n. 445/00 in ordine al possesso dei requisiti generali attestanti la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4) che a riguardo sono state eseguite le verifiche relative a quanto dichiarato dal legale rappresentante della società, con esito regolare e/o negativo;
5) che la comunicazione antimafia non è richiesta in quanto trattasi di contratto il cui valore complessivo è inferiore a Euro 150.000,00 ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011;
6) che la società ha prodotto attestazione della IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni rilasciata in data 11.05.2017, comprovante l’iscrizione alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi con numero B000117871 a decorrere dal 12.03.2007 ed è autorizzata ad esercitare nel settore della mediazione assicurativa e riassicurativa;
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - PREMESSA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 - OGGETTO
Il Comune di Ponte San Xxxxxx, come sopra rappresentato, conferisce alla società AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS, che come sopra rappresentata accetta, la proroga del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – TRIENNIO 2018-2020, alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche di cui al contratto Rep. atti n. 2470/2015.
ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO
Il compenso per le attività svolte rimarrà ad esclusivo carico delle compagnie di assicurazione, come specificato all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto.
Essendo pertanto il servizio a titolo non oneroso per il Comune, l’entità economica dell’affidamento viene calcolata su un ammontare complessivo stimato delle commissioni riferite a tutte le polizze in essere presso il Comune, e pertanto fissata in via presuntiva in Euro 6.000,00 annui, commisurata alla durata del servizio fissata in anni tre, per un importo complessivo stimato in via presuntiva in Euro18.000,00.
ARTICOLO 4 – NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3 Legge n. 136/2010 così come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010. A tal fine l’appaltatore, con riferimento al servizio identificato con CIG Z832165812, ha comunicato per iscritto al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, del succitato art. 3, precisando il nominativo delle persone titolate ad operare sullo stesso conto, ed assume l’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune tutte le modifiche che si potranno verificare rispetto ai dati trasmessi. Nel caso di inosservanza della legislazione in materia, si applicano le sanzioni stabilite.
ARTICOLO 5 – DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo avrà durata triennale, con decorrenza dal 01.01.2018 e termine al 31.12.2020.
La società assume l’impegno di assicurare la prosecuzione delle attività per
almeno 60 giorni dalla scadenza dell’incarico. ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Si richiama integralmente l’art. 5 del contratto Rep. atti n. 2470 del 30.03.2015, di seguito enunciato:
- prestazioni oggetto dell’incarico: il servizio ha per oggetto l’espletamento da
parte del broker delle attività specialistiche elencate in via principale e non esaustiva nell’articolo 2 del capitolato;
- responsabilità del broker (art. 3): il broker è responsabile del contenuto dei
contratti che ha contribuito a determinare e far stipulare, modificare o integrare, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. E’ altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità del Comune, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio. Risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza del presente incarico, riferiti a fatti o atti avvenuti in conseguenza dell’incarico.
- servizi migliorativi: permangono anche per la proroga oggetto del presente
contratto i servizi migliorativi già offerti per il periodo 2015/2017 relativi alle seguenti attività di consulenza: coperture assicurative in convenzione per dipendenti, convenzioni on line per dipendenti Enti pubblici, programmi employee benefits, coperture assicurative relative al patrimonio artistico, gestione della sicurezza del parco veicoli, previdenza complementare Polizia municipale, copertura di cancellation per eventi trasmessi e coperture non- appearence; news letter periodica PA;
- piano di formazione ed aggiornamento del personale dell’Ente: permane
anche per la proroga oggetto del presente contratto l’impegno della società ad organizzare incontri formativi con cadenza almeno semestrale riguardanti le più importanti problematiche assicurative; stage e piani di formazione personalizzati della durata di una giornata; AON Academy con formazione a distanza su piattaforma multimediale.
ARTICOLO 7 – CAUZIONE
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto di proroga del servizio la società ha prorogato la cauzione definitiva di Euro 900,00 a mezzo di fidejussione assicurativa n. 669353 rilasciata dalla ELBA ASSICURAZIONI SPA in data 17.12.2014, relativamente al contratto Rep. atti n. 2470 del 30.03.2015. L’importo della cauzione è ridotto del 50% in quanto la società ha prodotto certificazione UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata dalla RINA SERVICE SPA di Genova.
La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione, il cui originale è acquisito agli atti del Comune, verrà svincolata al termine del servizio.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della società – che non generino la risoluzione del contratto – il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. In tale ipotesi la società dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato.
ARTICOLO 8 – POLIZZA ASSICURATIVA
La società ha presentato polizza assicurativa n. 892033 del 14.12.2015 per la responsabilità civile professionale per broker di assicurazione e riassicurazione, stipulata con AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza
Generale per l’Italia, con impegno al rinnovo della polizza medesima per tutta la durata del servizio.
L’esemplare della suddetta polizza rimane acquisito agli atti del Comune. ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBBAPPALTO
Il presente contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità. E’ fatto divieto di subappaltare il servizio in oggetto.
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE VERSO IL PERSONALE
L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti alla vigente normativa.
L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per le località dove si eseguono i lavori.
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
La società ha dichiarato di essere in regola con le prescrizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999.
ARTICOLO 12 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai fini del presente contratto la società appaltatrice elegge domicilio presso la sede della società.
ARTICOLO 13 – INADEMPIENZE E PENALI
Il Comune ha facoltà di verificare in ogni momento il regolare svolgimento del
servizio. In caso di grave e documentata inadempienza da parte della società il Comune si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva, salvo il diritto di recesso.
Il Comune di riserva la facoltà di revocare l’incarico con preavviso di 30 giorni qualora si verificasse da parte della società il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
In caso di violazione degli obblighi contrattuali il Comune provvederà a formalizzare la contestazione scritta a mezzo raccomandata a.r., assegnando alla società un termine di giorni 10 per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
Qualora le controdeduzioni non fossero presentate nel termine assegnato o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, ovvero persistesse l’inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento rispetto al termine indicato dal Comune per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo il diritto alla richiesta di risarcimento del danno.
ARTICOLO 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico della società.
La risoluzione avverrà di diritto qualora venga meno l’iscrizione al Registro unico degli intermediari. E’ fatto salvo il diritto del Comune alla richiesta del risarcimento per i danni subiti.
ARTICOLO 15 – RECESSO UNILATERALE
Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere mediante disdetta, a mezzo raccomandata a.r. Il recesso avrà effetto decorsi due mesi dalla ricezione da parte della società della predetta raccomandata a.r.
ARTICOLO 16 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della società tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA che resta a carico del Comune.
ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dati personali”, informa l’appaltatore che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della sottoscrizione del presente atto; che i soggetti che verranno a conoscenza dei dati personali sono i Responsabili dei Settori competenti e che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L’appaltatore dichiara di essere informato circa i diritti di cui all’art. 7 del decreto citato. Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore; Responsabile del trattamento dati il Dirigente del Settore 1.
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI
Il presente atto, formato per la stipula in modalità elettronica e redatto mediante strumenti informatici, consta di nove facciate e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto.
COMUNE DI PONTE SAN XXXXXX IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
dott.ssa XXXXXX Xxxxxxxx (firmato digitalmente)
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS
IL CONSIGLIERE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA
XXXXXXXXX Xxxxxxxx (firmato digitalmente)
Imposta di bollo assolta mediante apposizione di n. 3 contrassegni telematici da Euro 16,00 sulla copia cartacea custodita agli atti d’ufficio, contraddistinti dai seguenti identificativi 01170642674143, 01170642674132 e 01170642674121