CONTRATTO
CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN FABBRICATI ERP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI REGGIO XXXXXX
APPALTO N. 24
CUP H86B07000060004 / 24
In Reggio Xxxxxx, in data ,
TRA
L’AZIENDA XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX
XXXXXX XXXXXX, di seguito denominata ACER, con sede in Xxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx 0, codice fiscale 00141470351, rappresentata dal dirigente dell’Area Tecnica dott. xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a La Spezia il 25.2.1955, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
E
L’Impresa , di seguito per brevità denominata Impresa, con sede in , Via n. , codice fiscale e/o partita IVA , rappresentata dal Sig.
, nato a il , nella sua qualità di ;
PREMESSO:
- CHE il Consiglio di Amministrazione dell’ACER, con propria delibera
n. 16 OdG del 20.3.2008, disponeva di appaltare le opere di manutenzione straordinaria tramite procedura ristretta semplificata;
- CHE, vista la particolarità dei lavori da appaltare, si è scelto di appaltare i lavori medesimi a misura mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006);
- CHE l’importo a base di gara ammontava ad € 219.681,23 più € 2.530,10 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, suddiviso nelle seguenti categorie:
Categoria prevalente | OG1 | € 71.206,12 |
Categorie scorporabili/subappaltabili | OS28 | € 32.556,56 |
OS3 | € 28.631,77 | |
OS30 | € 11.550,00 | |
OS6 | € 59.094,27 | |
- CHE la procedura di gara si è | OS7 svolta nelle | € 19.172,61 date , , |
risultando in tal sede aggiudicataria l’Impresa , che ha offerto un ribasso pari al % sull’importo base;
- CHE il Consiglio di Amministrazione dell'ACER, con propria delibera
n. OdG del _, ha approvato l'esito della procedura di cui sopra;
- CHE l’Impresa ha prodotto il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese completo della dicitura “antimafia” ai sensi della legge n. 575/65 e successive modifiche nonché il DURC;
- CHE l’Impresa ha sottoscritto il verbale di cantierabilità dei lavori oggetto del presente contratto, verbale previsto dall’art. articolo 71, comma 3 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
- CHE nulla osta, quindi, alla stipulazione del presente contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1) PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
ART. 2) OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere di ripristino degli alloggi, siti in fabbricati ERP siti nel Comune di Reggio Xxxxxx, di seguito elencati:
Codice | INDIRIZZO | Piano | Interno | Superficie mq |
23 | VIA XXX XXXXXX 1 | 1 | 1 | 76,58 |
24 | XXX XXX XXXXXX 0 | 4 | 7 | 71,84 |
25 | XXX XXX XXXXXX 0 | 0 | 1 | 60,32 |
26 | XXX XXXXXXX 00 | 2 | 70,41 |
27 | XXX XXXXXXXXXX 00 | 1 | 1 | 66,99 |
28 | XXX XXXXXXXXXX 00 | 4 | 12 | 79,19 |
29 | VIA JACOPO DA MANDRA 24 | 3 | 69,37 |
ART. 3) RIFERIMENTI NORMATIVI - DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti norme e condizioni si intendono:
− per Codice, il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006;
− per Capitolato Generale, il "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000 n. 145;
− per Regolamento, il regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554, per quanto ancora in vigore.
ART. 4) AMMONTARE DELL'APPALTO
Il corrispettivo a misura del presente appalto, che ammonta a Euro
(euro ) più IVA, è stato determinato a seguito di procedura ristretta semplificata, mediante offerta a prezzi unitari presentata dall’impresa in data e approvata dal Consiglio di Amministrazione di ACER con delibera in data
, n. OdG.
L'importo relativo ai costi per la sicurezza, compreso nel precedente corrispettivo, non soggetto al ribasso d’asta, ammonta a Euro 2.530,10 (duemilacinquecentotrenta virgola dieci).
Il prezzo dell’appalto deve intendersi comprensivo di ogni lavoro occorrente per dare i singoli alloggi completamente finiti in ogni parte, in conformità a quanto previsto dai singoli progetti, abitabili e pronti all'uso, compresi gli allacciamenti. Sono a carico dell’impresa le opere di allacciamento alle reti dei servizi forniti dalle Aziende erogatrici, mentre restano a carico dell’Azienda committente i contributi di allacciamento da corrispondere alle Aziende stesse.
In caso di dubbia interpretazione, l'Impresa ha l'obbligo di richiedere chiarimenti al Direttore dei Lavori prima dell'inizio delle varie opere.
ART. 5) DOCUMENTI ALLEGATI FACENTI PARTE DELL’APPALTO
Formano parte integrante ed essenziale dell’Appalto:
1. il Capitolato Speciale;
2. il Capitolato Generale;
3. la Lista delle Lavorazioni e forniture compilata dall’Impresa in sede di procedura di appalto;
4. il Cronoprogramma;
5. gli Elaborati Grafici e Progettuali di cui all’elenco allegato al presente documento;
6. nonchè tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore in sede di gara anche se non materialmente allegati.
ART. 6) SPESE A CARICO DELL'IMPRESA
Sono a carico dell'Impresa:
- tutte le spese di bollo e registrazione del contratto;
- le spese per la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro a norma dell'art. 112 del Regolamento;
- gli oneri relativi alle operazioni di collaudo ai sensi dei successivi artt. 28 e 29.
ART. 7) CAUZIONE E GARANZIE
L’Impresa ha presentato la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice,
cauzione costituita da fideiussione
rilasciata da .
n.
del
Il pagamento della rata di saldo è subordinato a presentazione di garanzia fidejussoria, ai sensi del successivo art. 8.
E’ inoltre a carico dell’Impresa esecutrice l’onere di contrarre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia per la responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione di lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in 3.000.000,00 di Euro.
ART. 8) PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E PAGAMENTI A SALDO
Durante il corso dei lavori l’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, delle eventuali penali e delle prescritte ritenute, risulti non inferiore al 30% dell’importo contrattuale.
Quando, per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore ai 90 giorni, verrà rilasciato un certificato per il pagamento di un acconto, degli importi maturati fino alla data di sospensione (art. 114 comma 3 del Regolamento).
Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori.
Tale ritenuta è svincolata nei tempi ed alle condizioni stabilite dall'articolo 7 del Capitolato Generale.
La restante rata di saldo, pari al 10% dell’importo contrattuale, verrà corrisposta all’emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fidejussoria, da prestare nella misura e nei modi previsti dall'articolo 102 del Regolamento. Tale garanzia verrà svincolata decorsi due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione / collaudo.
ART. 9) MODALITA' DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE
I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi all’Istituto Cassiere di ACER - BIPOP CARIRE - presso cui saranno emessi i relativi titoli di spesa. I pagamenti medesimi, sia per quanto attiene agli Stati Avanzamento Lavori che alla rata di saldo concessa, avverranno nel
rispetto delle tempistiche massime prescritte all’art. 29, rispettivamente commi 1 e 2, del Capitolato Generale.
Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati presso la sede dell'Impresa.
L'Impresa dovrà notificare all’ACER la persona o le persone autorizzate a riscuotere o gli estremi dell’istituto bancario e del conto corrente presso il quale verranno effettuati i bonifici di pagamenti.
L’Impresa si impegna a notificare immediatamente all’ACER eventuali cambiamenti delle persone e/o dell’istituto bancario e/o del conto corrente come sopra comunicati; in difetto di tali notifiche, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione Appaltante per pagamenti effettuati a soggetti non più autorizzati, a norma dell’art. 3 del Capitolato Generale.
ART. 10) CESSIONE DI CREDITO
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è disciplinata dall'art. 117 del Codice.
ART. 11) ESECUZIONE DELLE OPERE E VARIANTI AL PROGETTO
L'Impresa é tenuta ad eseguire le opere dell'appalto qualunque sia il loro ammontare e non potrà avanzare pretesa alcuna di compenso, né richiedere prezzi diversi da quelli esposti nella lista di categoria dei lavori - offerta economica, ovvero nell’elenco prezzi.
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità ai progetti redatti ed approvati dall’ACER, con il rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato speciale. L'Impresa si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche a terzi.
L'ACER si riserva la facoltà di apportare al progetto tutte le varianti, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, senza che l'Impresa possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. I lavori eseguiti in conseguenza delle modificazioni apportate dall'ACER saranno pure pagati con i prezzi degli elenchi sopracitati.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall'Impresa, se non è disposta dal Direttore lavori.
Il mancato rispetto da parte dell'Impresa del divieto di apportare variazioni al progetto, comporta l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell'Impresa stessa, secondo le disposizioni del Direttore Lavori.
E' fatta salva la facoltà di proporre, da parte dell'Impresa le varianti migliorative in diminuzione, secondo la disciplina dettata dall'art. 11 del Capitolato Generale.
Le varianti apportate al progetto, da parte dell'Ente Appaltante, saranno disciplinate da quanto disposto dall’art. 132 del Codice e dall'art. 134 del Regolamento.
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del Codice, l’Ente Appaltante può ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore rispetto alle previsioni di contratto, nei modi e nei limiti determinati dall'art. 12 del Capitolato Generale.
ART. 12) CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE
ACER comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la consegna dei lavori, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 129 del Regolamento.
Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di ultimazione dei lavori fissati in 147 (centoquarantasette) giorni naturali e consecutivi.
La consegna dei lavori potrà avvenire anche per gruppi di lavori ed in tempi diversi.
Per il caso che le successive consegne parziali vengano effettuate con ritardo, l'Impresa avrà solo il diritto ad un corrispondente periodo di proroga, limitatamente però alle opere consegnate in ritardo.
L'Impresa deve comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori l'ultimazione degli stessi.
L'Impresa che per cause a lei non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori in tempo utile, può richiedere una proroga, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale.
ART. 13) OBBLIGHI DELL'IMPRESA PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI
− Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà presentare all' ACER il programma per l'esecuzione delle opere. Qualora il programma definitivo non venisse approvato dall' ACER, l'Impresa, nel termine di giorni 10 dalla mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall’ ACER Il programma approvato non vincola l'ACER, il quale potrà sempre ordinare delle modifiche, esso é impegnativo invece per l'Impresa, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.
− Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’IMPRESA dovrà consegnare ad ACER, ai sensi dell’art. 131, comma 1, del Codice:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 494/1996,
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 494/1996,
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 494/1996, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
Si precisa che le gravi e ripetute violazioni dei piani di cui ai precedenti punti da parte dell’IMPRESA, previa formale costituzione in mora della stessa, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
− Prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, l’IMPRESA potrà presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 494/1996, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza
e di coordinamento predisposto da ACER, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’IMPRESA, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
− L’Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza. Nell’ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all’Impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori.
− L’impresa è tenuta a presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna. Dovrà altresì comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento, i numeri delle posizioni aperte presso i predetti Enti. Il direttore dei lavori, in corso d’opera, procederà alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), al fine dell’emissione dei certificati di pagamento dei S.A.L. e del certificato di pagamento del saldo finale.
− L’Impresa dovrà inoltre installare a sua cura e spese il cartello cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di ml. 2,00x1,00, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministro dei Lavori Pubblici del 01/06/90.
ART. 14) ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione:
a) estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro;
b) registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
c) fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
d) copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
e) estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;
f) attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
g) copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.
Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’art.136 del D. Lgs. n.163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale. La precedente disposizione sarà inserita nel capitolato speciale d'appalto prevedendone l'espressa specifica sottoscrizione.
Tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di appartenenza e che riporti:
− nome e cognome,
− fotografia,
− impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa,
− numero di iscrizione al libro matricola aziendale,
− numero di iscrizione dell’impresa al R.E.A. della CCIAA. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell’inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al Committente / R.U.P. / Responsabile dei Lavori della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell’art. 5 del D. Lgs. n. 494/96 .
ART. 15) PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA DEI CANTIERI
L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità, in relazione agli obblighi da essa assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.
L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'Impresa risponderà dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all'Impresa.
ART. 16) RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE
L'Impresa é tenuta ad avere continuamente un proprio rappresentante sul luogo dei lavori, nominato a norma dell'art. 4 del Capitolato Generale, che potrà essere anche lo stesso direttore di cantiere, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. La nomina e la funzione del direttore del cantiere deve comunque rispondere alle prescrizioni di cui all'art. 6 del Capitolato Generale.
ART. 17) PROCEDURE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
A tutela della sicurezza e della prevenzione infortuni dei lavoratori, l'Impresa appaltatrice si dovrà parimenti impegnare ad attivare un’opportuna procedura di verifiche, in collaborazione con ASE - Associazione per la Sicurezza in Edilizia - costituito dalle rappresentanze degli Imprenditori Edili e delle Organizzazioni Sindacali di categoria. Questo organismo paritetico opera sul territorio di Reggio Xxxxxx e provincia attraverso la propria struttura che svolge attività di consulenza e verifiche gratuite in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro per le imprese iscritte alla CEMA ed alla Cassa Edile di Reggio Xxxxxx.
ASE ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza dei lavoratori, svolgendo azione di consulenza ed informazione alle imprese operanti nel settore edile, per la valutazione e risoluzione di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, necessaria alla pianificazione della sicurezza di cantiere.
Per ogni fase prevista dalle operazioni di cantiere dovranno essere effettuate le verifiche da parte di ASE, con visite periodiche con propri tecnici, i quali rilasceranno sul cantiere verbale di sopralluogo e
motiveranno gli eventuali provvedimenti da prendere per garantire la sicurezza in cantiere.
In particolare, il verbale del sopralluogo sarà conservato in originale presso il cantierie, mentre ne sarà consegnata copia all’impresa esecutrice nonché copia ad ACER, nella persona del Coordinatore, come meglio specificato infra.
Il Coordinatore in fase di esecuzione assieme al rappresentante dell'Impresa (capo cantiere o direttore tecnico), assisterà e collaborerà ad ogni sopralluogo effettuato in cantiere; ad esso dovranno pervenire copia delle eventuali note redatte da parte di ASE a seguito delle verifiche tecniche sul cantiere.
Ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 e successive modifiche, per tutta la durata del cantiere inerente all’opera in appalto il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà a:
• Verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 del D.lgs sopraccitato e delle relative procedure di lavoro;
• Verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.12 assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera di cui all’art.4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
• Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
• Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
• Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alla imprese e lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8, 9, e alle prescrizioni del piano e proporre la sospensione, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del lavoro;
• Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il Coordinatore per l'esecuzione svolgerà, comunque, tutte le funzioni previste dall'art. 127 del Regolamento.
ART. 18) SUBAPPALTO
Ogni eventuale subappalto dovrà essere sempre preventivamente autorizzato dall'ACER nel rispetto dei presupposti delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 118 del Codice, nonché comunicato alle casse edili a cura dell’appaltatore stesso. Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere. L’Impresa, all’atto del deposito del contratto di subappalto, dovrà produrre il DURC della subappaltatrice, anche se lavoratore autonomo.
L’Impresa potrà comunque subappaltare solo le opere indicate in sede di offerta.
In caso di subappalto anche le imprese subappaltatrici saranno tenute a sottoporsi ai sopralluoghi di ASE, in forza di clausole appositamente inserite nei rispettivi contratti.
E’ fatto obbligo all’Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via
corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 19) SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento nei casi e con le modalità previste dagli artt. 133 del Regolamento e 24 del Capitolato Generale e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Impresa, fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Generale, art. 25.
ART. 20) CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL' ACER
Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Impresa ed il Direttore Lavori ne daranno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che deciderà e disporrà della contestazione nei modi previsti dall'art. 137 del Regolamento. L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell' ACER riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 165 del Regolamento.
ART. 21) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA' PER RITARDI
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la esecuzione dei collaudi.
Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro sarà applicata a carico dell'Impresa una penale nella percentuale dell’uno per mille sull'importo netto contrattuale; il calcolo e l'eventuale applicazione della penale saranno effettuati nei limiti di cui all'art. 117 del Regolamento e dell'art. 22 del Capitolato generale.
ART. 22) DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI
Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Impresa, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalità di cui all'art. 136 del Regolamento, tenendo comunque conto dello sconto offerto in sede di gara.
ART. 23) CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi. La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è disciplinata dall'art. 139 del Regolamento e dall'art. 20 del Capitolato Generale.
ART. 24) ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA
Fanno carico all'Impresa i seguenti oneri ed obblighi:
− l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di cui al. Lgs. n. 626/94 ed al D. Lgs. n. 494/96. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell' ACER, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
− L'Impresa dovrà garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive
modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Impresa é tenuta, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.
− Tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'Impresa si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti. In caso di infortunio saranno, quindi, a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'ACER da qualsiasi molestia e pretesa.
− L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie.
− L'Impresa dovrà procedere, se del caso, prima dell'inizio dei lavori, ed a mezzo di ditte specializzate ed all'uopo autorizzate, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta o poco diligente bonifica, sarà sempre responsabile l'Impresa rimanendo in tutti i casi sollevato l’ACER.
− Saranno ad esclusivo carico dell’Impresa le spese e gli oneri inerenti le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi,
tracciati e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudi dei lavori.
− L’Impresa dovrà effettuare i tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte.
− L'Impresa dovrà effettuare tutte le pratiche e sostenere gli oneri per la occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, la loro illuminazione durante il lavoro notturno; per deviazioni provvisorie di strade e acque, per cave di prestito per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dall' ACER, e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.
− L'Impresa dovrà provvedere all'impianto, nei cantieri di lavoro, di locali ad uso ufficio per il personale di direzione e di assistenza, arredati, illuminati, riscaldati a seconda delle richieste dell’ACER, nonché alla custodia diurna e notturna del cantiere, relativa alle opere di competenza dell'Impresa.
Inoltre, l’Impresa dovrà, a sua cura e spese, effettuare:
− La custodia del cantiere con particolare riferimento alle attrezzature ed ai materiali e/o beni a piè d’opera;
− la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessori, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere il transito anche con deviazioni di strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua;
− la fornitura di acqua ed energia elettrica occorrenti per i lavori a carico dell'Impresa che dovrà richiedere ed effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione;
− la recinzione della zona di cantiere, nel rispetto di eventuali prescrizioni previste nel piano di sicurezza;
− la manutenzione delle opere fino al collaudo, sempre con le avvertenze di cui al art 22;
− le prove di carico relative alle opere strutturali e di consolidamento di competenza dell'Impresa;
− lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini;
− la fornitura di manovalanza e di mano d'opera, nonché l'esecuzione delle assistenze murarie, per la realizzazione delle opere scorporate;
− le certificazioni relative agli impianti secondo la Legge 46/90 compresa la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici di cantiere.
− Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di diritto all' ACER, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo Stato.
− L’Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell’art. 7 - comma 11 - della Legge 19/03/1990
n. 55 e successive modifiche e integrazioni.
− A lavori ultimati, l'Impresa sarà tenuta a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia dei locali oggetto dell'intervento, tale da garantire l'immediato utilizzo dei locali stessi. Il Servizio Tecnico dell’ ACER provvederà tramite proprio personale specializzato alle verifica dell'adempimento di tale obbligo.
ART. 25) INVARIABILITA' DEI PREZZI
I prezzi dell’elenco prezzi si intendono fissi ed invariabili.
Non è, peraltro, ammessa la revisione prezzi ai sensi dell'art. 133 - comma 2 - del Codice.
ART. 26) RISERVE DELL'IMPRESA
Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.
Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di liquidazione finale.
Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 165 e 174 del Regolamento, 31, 32, 33 del Capitolato generale.
ART. 27) MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse sarà fatta a cura e spese dell'Impresa.
Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Impresa tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte dell'ACER.
Qualora l'Impresa non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dall'ACER, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'Impresa stessa.
ART. 28) COLLAUDO IN CORSO D’OPERA
Si procederà al collaudo in corso d'opera nel caso in cui ricorrano una o più delle condizioni di cui all'art. 187 - comma 3 del Regolamento.
ART. 29) CONTO FINALE E COLLAUDO
All'ultimazione dei lavori, l' ACER eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni
necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse.
Il conto finale dei lavori verrà emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori e dovrà essere sottoscritto dall'Impresa nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.
Il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo al certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Codice, verrà emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori. Nel caso in cui, ai sensi del citato art. 28 sia necessario procedere al collaudo tecnico amministrativo, questo sarà concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Impresa verrà invitata a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 197 del Regolamento. In difetto, l'ACER farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Impresa.
Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'Impresa sarà tenuta al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'ACER qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta.
L' ACER non resterà comunque gravata da onere alcuno.
In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Impresa dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Penale.
Fino all'approvazione degli atti di collaudo, l’Azienda Appaltante ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'art. 209 del Regolamento.
Con l'emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione si procederà alla corresponsione all'Impresa del saldo risultante dalla relativa liquidazione, con le garanzie fideiussorie di cui all’art.8.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione (art. 141 comma 3 del Codice).
Sono a carico dell'Impresa gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 193 del Regolamento e dell'art. 37, comma 2°, del Capitolato Generale.
ART. 30) PENALI CONTRATTUALI
In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all’Impresa nella fase di esecuzione del contratto si procederà all’applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione dovuta, nella misura:
− da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al 1° comma dell’art. 14 e per ogni violazione degli obblighi in materia di subappalto.
− € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento. La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere, e/o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall’impresa sul cantiere.
I compiti di verifica sono affidati al responsabile del procedimento che potrà esercitarli tramite propri delegati.
In caso di gravi inadempimenti la Stazione Appaltante invierà segnalazione agli organi competenti.
ART. 31) DEFINIZIONE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Xxxxxx. Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà dell’ACER di Reggio Xxxxxx che tutelerà i propri diritti a norma di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. l’Impresa:
il legale rappresentante Sig.
p. ACER:
il Dirigente dell’Area Tecnica dott. xxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
APPROVAZIONE SPECIFICA
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: Art. 6 (Spese a carico dell'impresa), Art. 8 (Pagamenti in acconto, ritenute e pagamenti a saldo), Art. 12 (Consegna dei lavori - Termine per l'ultimazione), Art. 19 (Sospensioni e riprese dei lavori), Art. 20 (Contestazioni tecniche in corso d'opera e ordini dell'ACER), Art. 21 (Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penalità per ritardi), Art. 25 (Invariabilità dei prezzi), Art. 27 (Manutenzione delle opere sino al collaudo), Art. 30 (Penali contrattuali), Art. 31 (Definizione controversie).