Condizioni Generali di Vendita e Fornitura
Condizioni Generali di Vendita e Fornitura
1. Conclusione del contratto
1.1. Il contratto d’acquisto è considerato concluso allorquando l’acquirente accetta per iscritto l’offerta del fornitore oppure rinvia a quest’ultimo la conferma d’ordine debitamente controfirmata.
La conferma d’ordine è da ritenersi in ogni caso interamente accettata nel momento in cui l’acquirente inizia con l’adempimento degli obblighi contrattuali a lui incombenti.
1.2. Ogni stipulazione e dichiarazione giuridicamente rilevante tra le parti contraenti, in particolare cambiamenti o aggiunte al contratto, necessitano la forma scritta e per essere valide devono essere firmate.
1.3. Offerte prive di termini d’accettazione sono revocabili in ogni momento.
2. Estensione e adempimento della fornitura
2.1. La conferma d’ordine con le specifiche esplicitamente menzionate ed i relativi allegati sono determinanti per l’estensione e l’adempimento della fornitura. Materiale e prestazioni in essa non indicati vengono conteggiati separatamente.
2.2. Il fornitore si riserva il diritto di effettuare eventuali cambiamenti e adeguamenti alla fornitura che gli appaiano necessari a causa dell’evoluzione tecnica. L’acquirente dovrà essere informato di importanti cambiamenti.
3. Documentazione tecnica
3.1. Documenti del fornitore, quali disegni, prospetti, cataloghi o simili nonché indicazioni di peso non sono vincolanti, salvo qualora fossero stati esplicitamente designati come tali.
3.2. Documentazione indicata per iscritto dal fornitore come confidenziale o inaccessibile a terzi rimane, salvo autorizzazione scritta, di sua esclusiva proprietà. Tale documentazione non potrà quindi essere né copiata, né resa accessibile, neppure parzialmente, a terzi, né utilizzata per la produzione di macchine o parti di esse. L’utilizzazione ai fini della manutenzione o dell’uso è autorizzata unicamente nella misura indicata dal fornitore.
4. Disposizioni vigenti nel luogo di destinazione
4.1. L’acquirente informerà il fornitore, al più tardi al momento dell’ordinazione, sulle disposizioni legali, amministrative, tecniche o d’altro genere vigenti ed applicabili all’esecuzione del contratto, in particolare sulle restrizioni d’importazione, all’uso della fornitura, nonché alla prevenzione malattie/infortuni.
0.0.Xx caso di mancata, errata od incompleta informazione da parte dell’acquirente in merito alle vigenti norme e disposizioni, ogni e qualsiasi costo che ne dovesse derivare ed particolare per necessari lavori di adeguamento intrapresi dal fornitore, è a cario dell’acquirente. Qualora l’acquirente dovesse incaricare terzi dell’esecuzione di tali lavori di adeguamento, si estinguono la responsabilità e la garanzia del fornitore.
5. Prezzi
5.1. Salvo altri accordi i prezzi si intendono netto, franco officina del fornitore, imballaggio escluso, in Franchi svizzeri liberamente disponibili, senza trattenuta alcuna. Tutte le spese accessorie (p.e. costi d’imballaggio, di trasporto, d’assicurazione, di autorizzazioni d’importazione, d’esportazione, di transito o d’altro genere, nonché di certificati, di vidimazioni, ecc.) sono al carico dell’acquirente. Sono pure a carico dell’acquirente ogni specie di tasse imposte, diritti doganali e simili che berranno rimborsate al fornitore dietro presentazione della relativa documentazione qualora siano state da quest’ultimo anticipate.
Il fornitore si riserva il diritto di adeguare i prezzi di imballaggio, trasporto, assicurazioni ed altre spese accessorie contenute nell’offerta o nella conferma d’ordine alle vigenti tariffe.
5.2. Adeguamenti di prezzo dopo la conclusione contrattuale avvengono:
- qualora i prezzi di fabbricazione, in particolare i costi del materiale o di manodopera subiscano mutazioni fra la data dell’offerta e quella della fornitura effettuata a norma di contratto, oppure
- qualora siano stati pattuiti prezzi variabili, oppure
- qualora il termine di consegna sia prorogata per uno dei motivi enumerati alla cifra 8.3., oppure
- qualora genere o volume delle forniture convenute, rispettivamente della prestazione abbia subito una modifica, oppure
- qualora materiale o esecuzione delle forniture o delle prestazione subiscano delle modifiche dovute a documentazione od informazioni fornite dall’acquirente in maniera incompleta o non corrispondente alla situazione effettiva.
6. Condizioni di pagamento
6.1.L’acquirente effettuerà i pagamenti al domicilio del fornitore, senza deduzione alcuna, quali sconti, spese, imposte, tasse, dazi e simili, secondo le modalità contrattuali contenute nella conferma d’ordine. L’obbligo di pagamento è adempiuto con il pagamento al fornitore in Franchi svizzeri liberamente disponibili. In caso di fatturazione di consegne parziali, il pagamento avverrà secondo le condizione pattuite.
6.2. Su avvenuti acconti non vengono corrisposti interessi. In caso di inadempimento contrattuale de parte dell’acquirente, gli acconti versati verranno trattenuti dal fornitore per la copertura dei danni derivati, riservato ogni diritto al risarcimento per danni maggiori. Il fornitore avrà la facoltà di determinare su quale parte dei danni far valere tali acconti.
6.3.I termini di pagamento sono da rispettare anche qualora il trasporto, la fornitura, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo della fornitura siano ritardati o divenuti impossibili per motivi per non imputabili al fornitore. I pagamenti dovuti non possono essere ridotti o compensati a seguito di eventuali reclami, richieste o contropretese dell'acquirente non riconosciute dal fornitore. I pagamenti sono da effettuare anche in caso di parti secondarie mancanti a condizione che ciò non impedisca l’uso della fornitura o di lavori di rifinitura non ancora eseguiti.
0.0.Xx caso di mora dell’acquirente quest’ultimo dovrà, senza ulteriore interpellazione, corrispondere un interesse di mora superiore al minimo del 4% del vigente tasso Libor di 12 mesi della Banca Nazionale Svizzera.
Con la corresponsione degli interessi non viene a cadere l’obbligo di pagamento contrattuale. Rimane riservato il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.
6.5. Qualora gli accordi o le garanzie dovute a conclusione del contratto non vengano corrisposti conformemente ai termini pattuiti, il fornitore è autorizzato a esigere l’adempimento o a recedere dal contratto e in ogni caso a richiedere il risarcimento dei danni.
Qualora l’acquirente per un qualsiasi motivo sia in mora con un ulteriore pagamento o il fornitore, per motivi intervenuti dopo la conclusione del contratto, abbia seria ragione di temere che i pagamenti stipulati non gli pervengano integralmente o alla scadenza pattuita, il fornitore è autorizzato, senza alcun pregiudizio dei suoi diritti previsti per legge, a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere forniture già pronte per la spedizione, finché non siano state stipulate nuove condizioni di pagamento e fornitura e l’acquirente non abbia fornito garanzie sufficienti. Qualora entro un adeguato termine tale accoro non sia stato concluso o non siano state prestate sufficienti garanzie, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto ed a richiedere il risarcimento dei danni.
6.6. L’obbligo al pagamento delle rate ancora scoperte rimarrà comunque in vigore, anche qualora le macchine dovessero essere distrutte o danneggiate per un qualsiasi motivo.
7. Riserva di proprietà
0.0.Xx fornitore rimane proprietario dell’intera fornitura finché non abbia completamente ricevuto tutti i pagamenti convenuti conformemente a quanto previsto dal contratto.
7.2. L’acquirente è obbligato ad assistere il fornitore in tutti i provvedimenti necessari alla tutela della proprietà di quest’ultimo. In particolare, il fornitore è autorizzato con la conclusione del presente contratto a procedere alla registrazione o annotazione della riserva di proprietà negli appositi registri pubblici o simili in conformità alle leggi vigenti nel paese in questione e a compiere tutte le necessarie formalità, a spese dell’acquirente. L’acquirente provvederà a sue spese, per l’intera durata della riserva di proprietà, alla manutenzione e all’assicurazione della fornitura contro furto, avaria, fuoco, acqua e altri rischi. L’acquirente prenderà pure tutti i provvedimenti necessari alla tutela del diritto di proprietà del fornitore, soprattutto evitando la messa a disposizione di terzi della fornitura.
7.3.L’acquirente darà immediato avviso al fornitore in caso di pignoramento, sequestro o simili provvedimenti da parte di autorità o di terzi ed è responsabile per ogni danno derivato dal mancato tempestivo avviso.
8. Temine di consegna
8.1. Il termine di consegna inizia a decorrere allorché:
- il contratto è stato concluso (cfr. 1), e
- sono state espletate le formalità necessarie quali autorizzazioni d’importazione, d’esportazione, di transito e di pagamento, e
- gli acconti sono stati ricevuti e eventuali garanzie sono state prestate, e
- il fornitore è in possesso di tutte le indicazioni controllate definitivamente e di tutti i documenti necessari all’esecuzione della fornitura (per esempio delle indicazioni tecniche delle macchine ed altri oggetti del contratto, dati per allacciamenti elettrici, ecc.), e che
questi indicazione e documenti hanno potuto essere messi n punto.
L’osservanza del termine di consegna presuppone l’adempimento degli impegni contrattuali da parte dell’acquirente.
8.2. Il termine e l’eventuale data di consegna si reputano rispettati qualora, alla loro scadenza, la consegna nello stabilimento del fornitore è stata ultimata. Altri termini per la fornitura delle macchine all’acquirente, x.xx. consegna all’acquirente, montaggio, messa in opera, sono validi solo se confermati per iscritto dal fornitore.
8.3. Il termine di consegna viene adeguatamente prorogato:
- nel caso in cui i dati occorrenti al fornitore per l’esecuzione del contratto non gli pervengano in tempo utile o vengano successivamente modificati dall’acquirente causando un ritardo della produzione, oppure
- nel caso in cui sorgano impedimenti che il fornitore non può evitare nonostante le dovute precauzioni, indipendentemente da se intervengano presso di lui, presso il rifornitore, presso l’acquirente o presso terzi. Tali impedimenti sono, a titolo di esempio, epidemie, mobilitazioni guerre, sommosse, scioperi, boicottaggi, serrate, disturbi d’esercizio, infortuni, conflitti di lavori, forniture ritardate o difettose di materie prime necessarie o prodotti semi lavorati o finiti, scarti di pezzi importanti, misure o provvedimenti di autorità, forza maggiore, problemi di trasporto e cataclismi, oppure
- nel caso in cui l’acquirente o terzi siano in ritardo con lavori a loro incombenti o con l’adempimento degli obblighi contrattuali, in particolare se non vengono rispettate le condizioni di pagamento pattuite.
8.4. In caso di consegna ritardata, all’acquirente non spetta alcun diritto di risarcimento danni o di rescissione contrattuale.
9. Verifica e collaudo della fornitura
9.1. Il controllo della fornitura prima della spedizione avviene presso il fornitore a suo costo e secondo le sue usuali norme di verifica. Ulteriori verifiche sono da stipulare per iscritto e vanno a carico dell’acquirente.
9.2. L’acquirente deve controllare la fornitura, compresa la documentazione (istruzioni d’uso, di sicurezza ecc.) inviatagli, entro un termine ragionevole dalla ricezione, notificando subito per iscritto al fornitore eventuali difetti. Diversamente la fornitura si riterrà accettata.
9.3. Un eventuale collaudo alla presa in consegna su richiesta dell’acquirente dovrà essere convenuto per iscritto. Tale eventuale collaudo avrà luogo, compatibilmente con le circostanze, negli stabilimenti del fornitore.
9.4.Nel caso in cui la fornitura al momento del collaudo non dovesse rivelarsi conforme al contratto, l’acquirente deve garantire immediatamente al fornitore la possibilità di eliminare i difetti appena possibile.
9.5. All’acquirente spettano esclusivamente i diritti e le pretese elencati all’articolo 13. E’ esclusa ogni ulteriore pretesa derivante da forniture difettose, in particolare quella di risarcimento danni o di rescissione del contratto.
10. Passaggio degli utili e dei rischi
10.1. Utili e rischi passano all’acquirente subito dopo la partenza della fornitura dagli stabilimenti del fornitore, anche nel caso in cui la consegna sia stata pattuita franco, cif, fob o sotto clausole analoghe, o incluso il montaggio, o il trasporto sia stato organizzato e condotto dal fornitore.
10.2. Nel caso in cui l’invio sia stato procrastinato su richiesta dell’acquirente o per altri motivi non imputabili al fornitore o sia divenuto impossibile, il rischio passa all’acquirente al momento previsto originariamente per la spedizione. Da tale momento in poi le forniture verranno immagazzinate ed assicurate a carico e rischio dell’acquirente.
11. Trasporto, immagazzinamento e assicurazione
11.1. Particolari richieste riguardanti invio e assicurazione sono da notificare tempestivamente per iscritto al fornitore. Il trasporto avviene a carico e rischio dell’acquirente.
Reclami nell’ambito del trasporto sono da notificare immediatamente dopo la ricezione della fornitura o dei documenti di spedizione all’ultimo spedizioniere.
11.2. L’acquirente sopporta la responsabilità dell’intero trasporto e della copertura dei rischi ad esso inerenti. In particolare l’acquirente è tenuto a far sì che l’intero procedimento di trasporto, l’immagazzinamento e lo sballamento avvengano per il tramite di personale qualificato avente le necessarie conoscenze, con tutta la cura e cautela necessaria. La fornitura deve essere in ogni caso, anche in presenza di imballaggi specifici per il trasporto xxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx in locali chiusi e asciutti. Il fornitore non assume responsabilità alcuna in caso di mancata osservanza di tale disposizione.
11.3. Qualora il fornitore si incarichi del montaggio, le macchine e gli altri oggetti del contratto possono essere sballati dall’acquirente da solo unicamente dietro espressa autorizzazione del fornitore.
11.4. L’assicurazione contro danni di qualsiasi natura è a carico dell’acquirente. Anche nel caso in cui venga stipulata dal fornitore, vale come conclusa in rappresentanza ed a rischio dell’acquirente.
11.5.Nel caso in cui il trasporto, a seguito di una espressa convenzione, venga effettuato a rischio e pericolo del fornitore, l’acquirente deve verificare imballaggio e contenuto della fornitura al momento dell’arrivo al luogo di destinazione, notificando immediatamente i difetti riconoscibili al fornitore. Diversamente si riterrà accettata la fornitura sia riguardo allo stato sia riguardo alla completezza dell’invio.
11.6. Qualora l’imballaggio risultasse danneggiato, l’acquirente dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari onde evitare rispettivamente limitare il prodursi di ulteriori danni o l’aggravarsi di danni già intervenuti.
11.7. Qualora l’invio della merce dovesse subire ritardi per motivi non imputabili al fornitore, quest’ultimo è autorizzato a immagazzinare la merci imputando all’acquirente i costi di deposito. Verranno conteggiati i costi effettivi di carico e scarico come pure di trasporto.
12. Montaggio
12.1. La validità della garanzia di cui all’articolo presuppone il montaggio da parte del fornitore.
12.2. I costi di collocazione, di prova e di messa in opera non sono compresi nel prezzo pattuito. Trovano per il resto applicazione le condizione generali di montaggio del fornitore.
13. Garanzia
13.1.Durante il periodo di validità della garanzia il fornitore si impegna, su richiesta scritta dell’acquirente, a sua scelta, a riparare o sostituire nel più breve tempo possibile tutte le parti da lui fornite che siano inservibili o difettose dimostrabilmente a causa di materiale scadente o difetti di costruzione o d’esecuzione. Le parti sostituite diventano di proprietà del fornitore.
L’acquirente deve notificare immediatamente per iscritto eventuali difetti della fornitura per i quali il fornitore è responsabile a seguito degli obblighi contrattuali assunti. Al fornitore dev’essere data la possibilità di eliminare i difetti. Per tale scopo l’acquirente metterà a disposizione del fornitore, gratuitamente, il proprio personale.
13.2. Una specifica garanzia di utilizzazione sussiste solo qualora convenuta per iscritto nella conferma d’ordine o
nelle specificazioni. Tale garanzia rimane valida al massimo sino alla scadenza della garanzia contrattuale.
Qualora dovessero mancare in tutto o in parte le caratteristiche essenziali garantite, l’acquirente avrà unicamente diritto ad un tempestivo miglioramento da parte del fornitore. L’acquirente dovrà concedere al fornitore la possibilità ed il tempo necessario.
00.0.Xx fornitore sopporta esclusivamente i costi di riparazione o sostituzione di pezzi avvenute nello stabilimento del fornitore
o in quello da questi designato. Sono pure a carico del fornitore i costi di trasporto fra stabilimento e luogo di destinazione.
Qualora i pezzi difettosi, per motivi non imputabili al fornitore, non potessero essere riparati o sostituiti nello stabilimento previsto, tutti relativi maggior costi saranno addebitati all’acquirente.
13.4. Qualsiasi altra pretesa per forniture difettose, in particolare risarcimento danni e rescissione contrattuale, è esclusa.
13.5. Il periodo di garanzia è al massimo di 12 mesi ridotto ad un massimo di 6 mesi in caso di funzionamento a più turni. Esso inizia con l’avvenuta uscita della fornitura dallo stabilimento del fornitore o, se pattuito, con la presa in consegna della stessa oppure, a montaggio ultimato, se questo è eseguito dal fornitore. Qualora spedizione, montaggio
o preso in consegna dovessero subire ritardi, per motivi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia scade al più tardi 18 mesi dopo l’avviso di merce pronta alla spedizione.
13.6. Per parti sostituite o riparate inizia nuovamente il sovraesposto periodo di garanzia. Esso inizia dalla sostituzione o conclusione della riparazione e cade al più tardi 18 mesi dopo l’inizio del periodo di garanzia per la fornitura principale o, nel caso di ritardo nella spedizione, nel montaggio
o nella messa in funzione non imputabile al fornitore, al più tardi 24 mesi dopo l’avviso di merce pronta alla consegna della fornitura principale.
13.7. Nel caso di modifiche e di revisione a macchinari, il fornitore concede una garanzia esclusivamente per pezzi nuovi o sostituiti. Il periodo di garanzia è di 6 mesi, 3 mesi in caso di uso a più turni, e inizia a decorrere dall’esecuzione ultimata della modifica. Nel caso di ritardo nella spedizione, ne lavori di modifica o nella presa in consegna per motivi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia per i pezzi nuovi o sostituiti scade al più tardi 12 mesi dopo l’avviso di merce pronta alla consegna.
13.8. Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili a normale usura, logoramento, uso di pezzi di ricambio non originali del fornitore, oppure di accessori di terzi non considerati adeguati dal fornitore, manutenzione insufficiente, inosservanza di prescrizioni di funzionamento, errato uso, impiego eccessivo, uso di materiale in adeguato, influenze chimiche o elettrolitiche, corrosione, instabilità dei pavimenti, lavori di base, di costruzione e di montaggio difettosi, non eseguiti secondo le prescrizioni del fornitore, xxxxxxxxx non eseguito dal fornitore o altri motivi non imputabili al fornitore.
13.9. La garanzia decade se l’acquirente o terzi eseguono riparazioni o modifiche senza previa autorizzazione scritta dal fornitore o qualora, in caso di difetto, l’acquirente non adotti immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno e non dia la possibilità al fornitore di eliminare il difetto.
13.10. L’acquirente può far valere le proprie pretese di garanzia ne confronti del fornitore solo nel caso in cui abbia regolarmente adempiuto tutti gli obblighi contrattuali a lui incombenti, in particolare abbia provveduto al pagamento tempestivo come pattuito.
13.11.Qualora nel termine di garanzia l’acquirente non faccia valere per iscritto le proprie pretese, il fornitore è liberato dai propri obblighi.
13.12. Il fornitore concede una garanzia per forniture di terzi limitatamente a quanto previsto dagli obblighi di garanzia assunti dal rifornitore. Una garanzia più ampia è esclusa.
13.13. Ad eccezione di quanto esplicitamente previsto agli articoli da 13.1. a13.12., l’acquirente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di materiale, di costruzione o di esecuzione, nonché per violazione di qualsiasi impegno accessorio.
14. Prescrizioni di sicurezza
14.1. L’acquirente si impegna a seguire scrupolosamente le istruzione per il funzionamento nonché le norme di sicurezza consegnate con la fornitura, istruendo adeguatamente il proprio personale in modo da garantire il sicure funzionamento della stessa. L’acquirente dovrà istruire uno a più tecnici secondo i consigli del fornitore. I tecnici dell’acquirente dovranno seguire i corsi di formazione corrispondenti presso il fornitore, in quanto disponibili.
Cambiamenti di prescrizioni d’uso o di sicurezza devono essere accettati e seguiti dall’acquirente in ogni momento su richiesta del fornitore.
L’acquirente deve confermare per iscritto la ricezione delle istruzioni per il funzionamento e delle norma di sicurezza.
14.2. Norme di sicurezza e avvisi di pericolo affissi alle macchine non possono essere tolti e devono essere mantenuti in perfetto stato. In caso di danneggiamento, l’immediata sostituzione incombe all’acquirente. 14.3.Modifiche tecniche agli oggetti forniti possono essere effettuate esclusivamente previa autorizzazione scritta del fornitore. In caso di mancato ossequio di tale regola, l’acquirente esonera tempestivamente il fornitore da qualsiasi pretesa che potrebbe essere fatta valere nei suoi confronti a seguito di tale violazione. Ciò vale specialmente qualora si verificassero incidenti a seguito di modifiche o integrazioni tecniche. L’acquirente avviserà immediatamente per iscritto il fornitore in caso di incidente avvenuto su un oggetto consegnato dal fornitore.
15. Software
15.1. Il fornitore concede all’acquirente un diritto di licenza semplice non esclusiva per il programma necessario all’uso dell’oggetto fornito.
La tassa di licenza è compresa nel prezzo. L’acquirente non ha il diritto né a uno sviluppo ulteriore del programma consegnato, né alla fornitura di una versione aggiornata dello stesso
15.2. Qualora l’acquirente dovesse danneggiare o cancellare il programma, il fornitore, su richiesta, provvederà a fornire uno sostituivo per quanto ragionevolmente esigibile. L’acquirente sopporterà i costi effettivi che ne deriveranno come pure il sovrapprezzo per a versione più ampia o più recente del programma.
15.3. Per quanto riguarda la garanzia su prodotti non modificati dall’acquirente o da terzi sono analogamente applicabili le norma di cui all’articolo 13. Ogni difetto deve essere tempestivamente notificato per iscritto non appena constatato dall’acquirente, senza di che decadrà la garanzia.
15.4. Ogni modifica o espansione del programma da parte dell’acquirente come pure ogni manipolazione di terzi necessita l’autorizzazione scritta preventiva da parte del fornitore, pena la decadenza di ogni garanzia.
15.5. L’acquirente si impegna a mantenere il segreto sulle informazioni, idee, concetti e procedure riguardanti il
programma, salvo in caso di espresso svincolo da tale obbligo da parte del fornitore.
16. Brevetti
16.1. Il fornitore risponde affinché l’acquisto e l’uso dell’oggetto fornito o di parti dello stesso non violino il diritto di brevetto di terzi nel paese dell’acquirente. Il fornitore è autorizzato a respingere giudizialmente o extragiudizialmente eventuali pretese di terzi o ad appianare altrimenti l’eventuale litigio. L’acquirente è tenuto a conferire per tali atti procura al fornitore.
00.0.Xx responsabilità di cui all’articolo 16.1. decade qualora l’oggetto della fornitura o parti dello stesso siano stati prodotti su espressa richiesta dell’acquirente, oppure qualora l’oggetto della fornitura o parti dello stesso vengano usati con altri oggetti non forniti dal fornitore. La responsabilità del fornitore per la violazione del brevetto in tal caso è esclusa e l’acquirente è obbligato a liberare il fornitore da ogni pretesa di terzi.
17. Responsabilità
17.1. Il fornitore si impegna a eseguire la fornitura nonché ad adempire gli obblighi di garanzia secondo quanto contrattualmente stipulato.
Fatta eccezione per quanto previsto espressamente nelle presenti condizioni generali, è esclusa ogni pretesa dell’acquirente, indipendentemente dal suo fondamento giuridico. In particolare sono esclusi risarcimenti danni, azioni di riduzione o rescissioni contrattuali non espressamente contemplati. Il fornitore non assume in nessun caso la responsabilità per pretese per danni non intervenuti negli oggetti forniti, quali ad esempio a seguito di perdita di produzione, di profitti, di mandati, di guadagno nonché ogni altro danno diretto o indiretto.
17.2. Tali restrizioni non sono vincolanti qualora il danno sia stato causato da un comportamento illecito, intenzionalmente o per grave negligenza del fornitore, valgono però in caso di illecita intenzionalità o grave negligenza del personale ausiliario.
18.Luogo d’adempimento
Luogo d’adempimento per l’acquirente e il fornitore è Arbon/Svizzera, anche qualora la fornitura sia eseguita franco, cif, fob o con analoghe clausole. Nel caso in cui il fornitore abbia assunte anche il montaggio, il luogo di installazione varrà quale luogo di adempimento esclusivamente per gli obblighi relativi al montaggio.
19. Validità
19.1.Le presenti condizioni generali di vendita e fornitura valgono in ogni loro punto per il quale non sia stata prevista per iscritto reciprocamente una diversa regolamentazione. Particolari condizione dell’acquirente, in contrasto con le presenti condizioni, valgono esclusivamente qualora il fornitore abbia dichiarato per iscritto la propria adesione.
19.2. Qualora una norma delle presenti condizioni generali dovesse risultare in parte o integralmente giuridicamente nulla, i contraenti la sostituiranno con una norma nuova il più possibile conforme dal punto di vista giuridico ed economico allo scopo della precedente. Le restanti norme contrattuali conservano la loro validità.
20. Foro e diritto applicabile
20.1. Foro per l’acquirente e il fornitore è CH – 9320 Arbon. Il fornitore si riserva però di citare in giudizio l’acquirente di fronte a ogni altro Tribunale competente.
20.2. Il rapporto giuridico sottostà al diritto materiale svizzero, con esclusione della convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11.4.1980.