Capitolato Speciale Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di una piattaforma per il sequenziamento genico di nuova generazione (NGS Next Generation Sequencing) e dei relativi reagenti per la SSD Laboratorio di Genetica e Genomica...
Capitolato Speciale Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di una piattaforma per il sequenziamento genico di nuova generazione (NGS Next Generation Sequencing) e dei relativi reagenti per la SSD Laboratorio di Genetica e Genomica del P.O. Xxx per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. Codice CIG 91743408DD.
Art. 1 Premessa.
La tecnologia NGS è un sistema di sequenziamento “hìgh – throughput” in quanto è in grado di generare contemporaneamente ed in breve tempo milioni di sequenze geniche.
La piattaforma NGS attualmente in uso nel Laboratorio, lo strumento Ion PGM (ThermoFisher), è di proprietà dell’Università degli studi dì Cagliari ed è stato acquistato 10 anni fa per far fronte al sequenziamento di geni di grandi dimensioni, quali DMD, NF1 e CFTR, le cui alterazioni sono responsabili rispettivamente della distrofia muscolare di Duchenne, della neurofibromatosi e della fibrosi cistica. Dal 2018, il numero di geni analizzati mediante NGS è aumentato enormemente. Infatti, attualmente vengono sequenziati 110 geni responsabili di patologie monogeniche e poligeniche quali cardiopatie, rasopatie, Malattia di Xxxxxx, Diabete mellito non insulino dipendente a esordio giovanile (MODY), fibrosi cistica, Malattie renali ereditarie, distrofia muscolare di Duchenne/Becker, sordità e malformazioni cerebrali cavernose, solo per citarne alcune.
A causa della limitata processività dello strumento attuale non è stato possibile preparare un unico pannello di geni che li contenesse tutti e al momento il Laboratorio dispone di due pannelli di geni, uno di 50 geni per le cardiopatie e l’altro di 60 geni per tutte le altre patologie. Questo comporta, talvolta, che lo stesso paziente debba essere sequenziato con entrambi i pannelli (ad esempio un paziente con sospetta rasopatia e cardiopatia). Pertanto per tali volumi di attività lo strumento IonPGM è insufficiente, inadeguato e comporta costi, tempi operativi e di refertazione maggiori.
Un nuovo strumento di sequenziamento NGS si rende necessario per eseguire la caratterizzazione molecolare del gran numero di patologie genetiche studiate nel Laboratorio di Genetica e Genomica e per consentire di incrementare l’offerta del Laboratorio in termini di caratterizzazione molecolare di ulteriori patologie genetiche.
Sul mercato sono presenti diverse piattaforme NGS che si differenziano per l’ampiezza della porzione di genoma analizzata e per la chimica su cui si basa il sequenziamento.
La piattaforma di sequenziamento oggetto della richiesta deve soddisfare i seguenti requisiti:
• Deve prevedere l'associazione con lo strumento IonChef (ThermoFisher), già presente nel Labo- ratorio (inventario n. 62906), in grado di automatizzare completamente la preparazione delle li- brerie e del templato prima dell'analisi;
• Deve consentire il sequenziamento mirato di DNA, tramite tecnologia IonAmpliseq, per lo studio di alterazioni in singoli geni o in pannelli di geni legati ad una patologia. La tecnologia Ion Ampli- Seq utilizza, in multiplex, diverse centinaia di coppie di primers e permette di selezionare, amplifi- xxxxxxx contemporaneamente, tutte le regioni di interesse; i prodotti di amplificazione sono suc- cessivamente sequenziati su piattaforma NGS;
• Deve essere in grado di sequenziare numerosi geni (più di 100) contemporaneamente ovvero es- sere in grado di produrre un range di “reads” (frammenti) compreso tra 2M e 20M reads;
Logistica.
Si ritiene che lo strumento possa essere collocato nei locali della sezione di Genetica 2 del Laboratorio (Piano primo, scala C del P.O. Pediatrico Microcitemico “X. Xxx”).
Art. 2 Oggetto dell’appalto.
Il presente Capitolato disciplina la fornitura, in un Lotto unico ed indivisibile, fornitura in service di una piattaforma per il sequenziamento genico di nuova generazione (NGS Next Generation Sequencing) e dei relativi reagenti per la SSD Laboratorio di Genetica e Genomica del P.O. Xxx per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno.
L’importo annuo a base d’asta, pari ad € 140.000,00 oltre Iva di legge, è così ripartito:
Descrizione Prodotto | Quantità anno | Importo annuo imponibile a base d’ asta |
Sequenziatore di nuova generazione (NGS) | 1 | € 16.000,00 |
Assistenza full risk (compreso servizio di formazione) | 1 | € 12.100,00 |
Reagenti per la preparazione delle librerie con tecnologia Ion Ampliseq | 200 campioni | € 28.000,00 |
Reagenti per la preparazione del templato con tecnologia Ion Ampliseq e sequenziamento | 200 campioni | € 11.500,00 |
CHIP (da 2-3M a 10-20M reads) | 200 campioni | € 41.400,00 |
Pannelli genici on demand (51-300 geni) | 200 campioni | € 31.000,00 |
Importo annuo totale a base d’asta | € 140.000,00 |
La spesa complessiva, comprensiva dell’eventuale incremento previsto dall'art. n. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è stimata in € 840.000,00 oltre Iva di legge, come di seguito meglio schematizzato in tabella:
Lotto | Importo annuale imponibile | Importo triennale imponibile | Rinnovo annuale imponibile | Incremento 50% | Totale comples- sivo |
1 | € 140.000,00 | € 420.000,00 | € 140.000,00 | € 280.000,00 | € 840.000,00 |
Le apparecchiature e le attrezzature offerte devono essere nuove di fabbrica, appropriate all’utenza, di elevato livello qualitativo e tecnologico, ed aggiornate con gli standard di sicurezza attualmente raggiungibili.
Non saranno ammesse alle fasi successive di gara le ditte che offriranno apparecchiature usate e ricondizionate.
Le ditte, dovranno allegare per ogni singolo strumento offerto l’offerta tecnica senza prezzi, il manuale d’uso, la scheda tecnica dei prodotti offerti ed una relazione tecnica illustrative del prodotto con indicazione specifica, punto per punto, delle caratteristiche tecniche minime richieste.
I quantitativi richiesti potranno variare in relazione alle esigenze operative, pertanto non costituiscono certezza dell’entità della fornitura.
Questa Amministrazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione, ovvero di recedere in qualsiasi momento dal contratto sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre Centrali di Committenza Regionali, rendano disponibili convenzioni di beni equivalenti a quelli della presente procedura a condizioni migliorative in termini di parametri quali – quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui alla Legge 135/2012 (Spending Review).
Art. 3 Durata del contratto e scorporo dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico “Cao”.
La durata del contratto è stabilita in n. 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di av- vio dell’esecuzione del contratto, con eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi. L’Azienda si riserva la fa- coltà di prorogare il servizio per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il contratto, in corso di esecuzione, potrà essere esteso/integrato nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’aggiudicatario pertanto, dovrà impegnarsi a mantenere invariato il prezzo unitario di aggiudicazione anche nel caso in cui si rendesse necessaria un’estensione del servizio ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’aggiudicatario si impegna altresì a mantenere invariato il prezzo di aggiudicazione anche nel caso in cui si rendesse necessaria un’estensione o una riduzione della fornitura, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Dopo il primo anno di vigenza contrattuale è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento.
Scorporo dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico “Cao”.
Sulla base di quanto disposto dalla L.R. Sardegna n. 24 dell’11 settembre 2020, “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, art. 18 “Trasferimento dei Presidi Ospedalieri”, “il Presidio ospedaliero "A. Cao" dell'Azienda Ospedaliera Brotzu è trasferito all'Azienda socio – sanitaria n. 8 di Cagliari, con decorrenza dalla sua costituzione ai sensi dell'articolo 47, comma 12”.
Nello specifico, l’art. 18, comma 1, della LR 24/2020, ha previsto il trasferimento del Presidio Ospedaliero “A. Cao” dall’ARNAS “X. Xxxxxx” all’Azienda Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari con decorrenza 01/01/2022.
Alla luce anche del contenuto della Delibera AOB n. 72 del 26.01.2022, con la quale è stato approvato l’accordo tra l’ARNAS “X. Xxxxxx” e la ASL di Cagliari, finalizzato ad assicurare la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi presso il P.O. Xxx, transitato dall’ARNAS “X. Xxxxxx xxxx XXX 0 xx Xxxxxxxx
a seguito dello scorporo previsto dalla L.R. 24/2020, nelle more della definizione da parte di XXXXX X. Xxxxxx e Azienda Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari delle procedure operative atte ad assicurare la concreta successione della Azienda Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad ARNAS “X. Xxxxxx”, si rende comunque necessario garantire la regolare esecuzione delle prestazioni e la continuità assistenziale per il P.O. Microcitemico Xxx rimettendo a successivi provvedimenti la determinazione delle modalità di subentro nei rapporti contrattuali e di definizione dei rapporti di debito credito.
Per tali motivi, sulla base di quanto stabilito dalla succitata Legge Regionale e dalla summenzionata deliberazione aziendale, durante l’esecuzione del contratto, il servizio effettuato dall’aggiudicatario presso il succitato P.O., potrebbe essere interamente ceduto, agli stessi patti e condizioni, all’Azienda Socio – Sanitaria n. 8 di Cagliari.
Pertanto al verificarsi di tale trasferimento, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi a trasmettere, previa richiesta formale da parte di questa Stazione Appaltante, il valore del servizio effettuato in ogni singolo
P.O. costituente l’Arnas “X. Xxxxxx”.
L’importo comunicato dall’aggiudicatario, costituirà il valore del contratto che verrà sottoscritto con l’Azienda socio sanitaria n. 8 di Cagliari e verrà detratto dal valore del contratto sottoscritto con questa Azienda Ospedaliera.
Art. 4 Caratteristiche minime a pena di esclusione.
Le apparecchiature/attrezzature offerte, dovranno essere di elevato livello qualitativo e tecnologico e rispondenti agli standard di sicurezza attualmente raggiungibili. I requisiti fondamentali richiesti per le apparecchiature sono:
Strumentazione di ultima generazione non ricondizionata.
L’offerta deve comprendere obbligatoriamente tutti i parametri richiesti.
Caratteristiche minime della piattaforma di sequenziamento di nuovo generazione (NGS):
• Essere compatibile con la piattaforma robotizzata Ion Chef (Xxx Xxxxxxx, ThermoFisher) già pre- sente nel Laboratorio di Genetica e Genomica (inventario AOB n. 62906) per la costituzione di un sistema combinato sequenziatore NGS-Ion Chef che consenta un workflow totale, dalla prepara- zione della libreria alla raccolta dei dati di sequenziamento, caratterizzato da un tempo del flusso di lavoro e un tempo pratico dell’operatore brevi;
• Raccogliere i dati del sequenziamento in un server NAS già presente in Laboratorio e restituire dati di qualità, dati di coverage e di chiamata delle varianti;
• Essere adatta a garantire l’esecuzione di sequenziamento mirato di DNA, tramite tecnologia di ampliconi, per lo studio di alterazioni in singoli geni o in pannelli di geni Iegati a malattie su basi genetiche;
• Utilizzare i chip caricati di librerie di DNA tramite piattaforma robotizzata Ion Chef;
• Essere in grado di produrre un range di reads compreso tra 2M e 20M;
• Non richiedere l’utilizzo di gas per il suo funzionamento;
• Fornire i reagenti/plastica per il lavaggio, l’inizializzazione dello strumento e per la corsa di se- quenziamento pronti per l’uso;
• Prevedere assistenza tecnica di tipo Full – risk per l’intero periodo del contratto;
• Prevedere un servizio di formazione del personale teorico e pratico in sede; Inoltre l’offerta deve comprendere:
• La fornitura di chip compatibili con la piattaforma Ion Chef (devono essere caricati di librerie di DNA tramite Ion Chef) e in grado di produrre reads di 2-3M, 4-6M e 10-20M;
• La fornitura di pannelli genici “on demand” per sequenziare contemporaneamente le regioni codi- ficanti di un range compreso tra 100 a 300 geni mediante la tecnologia basata sugli ampliconi;
• La fornitura dei reagenti/plastica per la preparazione delle librerie di DNA e del templato pronti per l’uso e adatti al loro utilizzo nella piattaforma Ion Chef.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e la messa in uso delle attrezzature.
Le apparecchiature/attrezzature offerte devono essere nuove di fabbrica, appropriate all’utenza, di elevato livello qualitativo e tecnologico, ed aggiornate con gli standard di sicurezza attualmente raggiungibili.
Non saranno ammesse alle fasi successive di gara le ditte che offriranno apparecchiature usate e ricondizionate.
Le ditte, dovranno allegare per ogni singolo strumento offerto l’offerta tecnica senza prezzi, il manuale d’uso, la scheda tecnica dei prodotti offerti ed una relazione tecnica illustrative del prodotto con indicazione specifica, punto per punto delle caratteristiche tecniche minime richieste.
Art. 5 Documentazione tecnica.
Al fine di fornire elementi di valutazione adeguati, gli Operatori Economici partecipanti dovranno presen- tare una Scheda Tecnica riepilogativa che riporti in modo chiaro e inequivocabile:
Per le apparecchiature/attrezzature
Schede tecniche e metodologiche di sicurezza e di ogni altra documentazione, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, descrittive di tutte le caratteristiche della strumentazione offerta, dalla quale dovranno, inoltre, risultare:
• La denominazione;
• Il nome della Ditta produttrice;
• L’anno di fabbricazione;
• La manutenzione giornaliera necessaria per il buon funzionamento;
• L’osservanza delle caratteristiche di sicurezza, a norma della legge vigente e successive modifi- che ed integrazioni;
• Le caratteristiche tecniche, funzionali e le potenzialità dello strumento;
• Copia della certificazione del possesso, da parte delle apparecchiature offerte, della marcatura CE-IVD, con indicazione dell’Ente notificatore;
Per i reagenti e/o materiali di consumo
Scheda tecnica di ciascun prodotto (materiali di consumo) offerto, descrittiva di tutte le caratteristiche del prodotto dalla quale dovranno, inoltre, risultare:
• Il nome commerciale, il confezionamento ed il codice di ogni prodotto;
• Il nome della Ditta produttrice;
• La dichiarazione della classe di appartenenza (CND);
• Dichiarazione Marcatura CE;
• RDM con eventuale dichiarazione se non dovuto;
• Il tempo di validità minima del materiale alla data di consegna all’Azienda;
• La presenza, nelle confezioni dei reagenti, del codice a barre con informazioni su: lotto, scaden- za, tipo reattivo;
• Indicazione del numero di confezioni necessarie per l’esecuzione dell’attività prevista negli speci- fici lotti, comprensiva di controlli/calibrazioni;
• Stabilità del reagente a confezione integra e in condizioni di conservazione controllate;
• Stabilità del reagente a confezione aperta, montato sullo strumento;
• Confezionamento e relativa pezzatura;
• Numero di determinazioni per confezione;
• Schede di sicurezza dei prodotti offerti;
• Copia di eventuali registrazioni o certificazioni estere;
• Dichiarazione di conformità alle specifiche dichiarate;
• Condizione di conservazione dei prodotti;
Le Ditte dovranno, unitamente all’offerta, produrre ampia documentazione tecnica in lingua italiana. Inoltre si richiede:
• validità temporale del prodotto non inferiore ai 6 mesi, al momento della consegna;
• tutte le indicazioni ed istruzioni per l’uso sulle confezioni dovranno essere in lingua italiana;
• su ciascuna confezione devono essere riportati: denominazione del prodotto, marcatura CE, nome e indirizzo del fabbricante, luogo e data di produzione, numero di lotto, data di scadenza, misura, numero di pezzi per confezione, il codice a barre identificativo del codice prodotto;
• l’involucro delle confezioni di trasporto deve essere robusto e adatto al trasporto ed allo stoccag- gio;
• la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata del Service;
• dichiarazione di un'eventuale distribuzione esclusiva di quanto offerto;
• disponibilità a sostituire i prodotti assoggettati a scadenze, con partite a validità differita;
• dichiarazione che qualsiasi ordine verrà evaso indipendentemente dal quantitativo richiesto;
N.B. Per ciascun prodotto le ditte concorrenti dovranno proporre una sola offerta. Non saranno ammesse offerte alternative.
Art. 6 Requisiti di conformità.
Le apparecchiature fornite, a pena di risoluzione del contratto, dovranno possedere la marcatura e certificazione CE relativa all’applicazione delle Direttive Comunitarie di riferimento. Tale conformità deve essere comunque coerente con le indicazioni previste per il periodo transitorio dell’opportuno Regolamento Dispositivi Medici. In particolare, le apparecchiature (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovranno rispettare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, almeno i seguenti requisiti di conformità:
• Conformità alle norme vigenti ed alle disposizioni internazionali riconosciute per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed all’immissione in commercio e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i prodotti stessi nonché i componenti delle apparecchiature e le modalità di impiego delle stesse ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
• CEI EN60601-1(CEI 62-5 - classe I-tipo B) “Norme generali per la sicurezza. Parte I”;
• EN 00000-0-0 (CEI 62-51) “Norme generali per la sicurezza: norma collaterale: Prescrizione di sicurezza per i sistemi elettromedicali;
L’operatore economico dovrà dichiarare espressamente nell’offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d’arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia.
Tutti i beni forniti dovranno essere corredati delle istruzioni d’uso previste dalla normativa vigente e rese in lingua italiana.
Le apparecchiature dovranno essere consegnate unitamente al manuale d’uso ed al manuale tecnico di servizio completi, relativi anche ai prodotti inclusi nella fornitura e configurazione offerta, entrambi in du- plice copia, di cui una in formato cartaceo e la seconda copia in formato elettronico e su supporto ottico (CD – rom non riscrivibile o supporti simili), il tutto redatto in lingua italiana.
Il Fornitore dovrà effettuare l’installazione dei beni e verificarne la conformità, la rispondenza alle schede di sicurezza dei beni, e il corretto funzionamento, l’integrità di tutti i beni ed accessori forniti e la rispon - denza alle leggi e alle norme tecniche applicabili alla fornitura, con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D. Lgs. n. 81/08.
Art. 7 Servizio di assistenza e manutenzione durante l’intero periodo contrattuale.
Il Fornitore, a partire dalla data del collaudo positivo, e per l’intera durata contrattuale, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk su tutte le apparecchiature elettromedicali offerte e sugli eventuali accessori e dispositivi aggiuntivi facenti parte della fornitura.
Se durante il periodo contrattuale si dovessero rilevare gravi difetti costruttivi, funzionali o strutturali dei prodotti forniti, il fornitore è tenuto al ritiro immediato del prodotto ed alla sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere.
Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.
Sono comprese nel servizio la riparazione e/o la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti, degli accessori (cavi, adattatori, etc.), dei materiali di consumo soggetti ad usura (gas/liquidi per raffreddamento, lubrificanti, filtri, sensori, etc).
Le ditte fornitrici dovranno garantire il supporto scientifico anche da remoto.
L'assistenza full – risk durante il periodo contrattuale verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:
Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione.
Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite dal fabbricante nel manuale relativo all’apparecchiatura.
La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all’anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere:
Verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali; Tarature, controlli funzionali e di qualità;
Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente ARNAS. Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti.
Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva.
Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà rilasciata una copia del rapporto d’intervento, da consegnare al reparto utilizzatore e alla SSD Tecnologie Sanitarie dell’ARNAS “X. Xxxxxx”, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, all’indicazione di inizio e fine attività di manutenzione e all’elenco delle componenti eventualmente sostituite.
Manutenzione correttiva secondo le seguenti modalità:
La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione dei materiali di consumo necessario all’ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.
La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell’integrità e delle prestazioni dell’apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell’apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di Sicurezza Elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.
La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:
Numero di interventi su chiamata illimitati;
• Tempo di intervento a partire dalla ricezione della richiesta: 6 ore lavorative;
• Tempo di risoluzione del guasto senza parti di ricambio: entro 48 ore solari e consecutive dalla ricezione della richiesta di intervento;
• Tempo di risoluzione del guasto con parti di ricambio: entro 4 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta di intervento;
Al termine di ciascun intervento di manutenzione dovrà essere redatto un apposito rapporto tecnico che di minima dovrà contenere, almeno, le seguenti informazioni:
• Identificativo della richiesta di intervento della chiamata;
• La data e ora di inizio e fine intervento;
• Il numero di matricola dell’apparecchiatura;
• Il problema riscontrato;
• Le indicazioni delle operazioni effettuate;
• I pezzi di ricambio eventualmente sostituiti;
• Copia delle prove funzionali e delle verifiche di sicurezza elettrica qualora necessarie;
Il rapporto tecnico in questione dovrà essere firmato dal tecnico che ha eseguito l’intervento e da un incaricato del reparto o da un suo delegato. Il rapporto tecnico dovrà essere consegnato al reparto e inviato alla SSD Tecnologie Sanitarie.
Durante il periodo contrattuale tutte le spese sostenute per fornitura di pezzi e parti di ricambio e/o sostituzione dei beni difettosi, ovvero per trasporti e manodopera per installazione e/o riparazione, etc., sono da intendersi a carico del Fornitore.
Formazione.
L’aggiudicatario dovrà erogare esaustivi ed approfonditi corsi di formazione, effettuati da personale competente all’utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali, oltre a quanto previsto in fase di collaudo per il personale sanitario, con rilascio di attestato nominativo da erogarsi prima del collaudo, salvo diversi accordi.
Il corso, svolto attraverso attività di affiancamento, dovrà chiarire, almeno, i seguenti punti:
• Uso dell’apparecchiatura, dei suoi dispositivi (compresi i software) in ogni loro funzione;
• Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;
• Gestione operativa quotidiana;
• Utilizzo in sicurezza;
• Precauzioni nell’utilizzo dell’apparecchiatura al fine di mantenerne l’efficienza operativa.
• I contenuti e le modalità di erogazione dei corsi dovranno essere descritti (indicando gli argomenti trattati, il numero di ore previste, etc.;
Art. 8 Aggiornamento tecnologico.
Qualora, durante il periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi reattivi o nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto di gara, ma che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la ditta aggiudicataria è tenuta obbligatoriamente ad informare l’XXXXX Xxxxxx, la quale si riserva la richiesta di sostituzione, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara. Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia richiesta dall’XXXXX Xxxxxx, l’Operatore Economico dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento gratuito e quanto necessario per il corretto utilizzo.
Art. 9 Consegna apparecchiature/attrezzature e reagenti.
Consegna attrezzature/apparecchiature:
Le attrezzature/apparecchiature devono essere consegnate presso:
ARNAS “X. Xxxxxx”
Laboratorio di Genetica e Genomica del P.O. Microcitemico Xxx Xxxxxx xx, 00000 Xxxxxxxx (Xxxxxx)
I beni dovranno essere consegnati xxxxxx xxxxxxxxx con i relativi documenti di trasporto.
Consegna reagenti.
La merce deve essere consegnata in base alle disposizioni di volta in volta impartite dal Responsabile della S.C. Farmacia.
Ogni consegna deve quindi essere preventivamente concordata con la suddetta S.C. Farmacia, con esclusione di consegna in unica soluzione a discrezione dell’aggiudicatario. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, tramite corrieri professionali e/o corrieri specializzati.
Durante il trasporto dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione.
In caso d’urgenza, la ditta dovrà provvedere alla consegna immediatamente, e comunque entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine.
Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che tale acconto sia sufficiente a coprire il fabbisogno
fino alla consegna del saldo.
Di regola, sulla base delle disposizioni impartite dal Servizio Farmacia, la consegna dovrà essere effettuata presso:
ARNAS “X. Xxxxxx” Magazzino SC Farmacia
Xxx Xxxxxx xx – 00000 Xxxxxxxx (Xxxxxx)
Dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle 8.00 alle ore 12.00;
Qualora il fornitore provveda alla consegna dei prodotti mediante pallet, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
• Pallet EURONORM da 1200 x 800 mm assolutamente integro;
• Integralmente e correttamente imballato con il cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
• Altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm 120;
• Peso complessivo non superiore ai 750 kg;
Il fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento del pallet utilizzati per la consegna dei prodotti.
I colli contenuti in ciascun pallet devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all’esterno (stampata sul cartone) l’indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione, che deve essere sempre mantenuta per tutta la durata del contratto. Si richiede di stoccare i prodotti con lo stesso codice nello stesso pallet. Imballo e confezione devono essere a perdere.
I beni dovranno essere consegnati xxxxxx xxxxxxxxx con i relativi documenti di trasporto.
Gli imballi che a giudizio del personale dell’ARNAS “X. Xxxxxx” presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a proprie spese, nonché alla loro immediata sostituzione.
Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand’anche effettuato per consegne urgenti.
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste, eventuali eccedenze in più non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto non pagate.
In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di consegna, l’Amministrazione, previa contestazione, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto
con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale con contestuale incameramento della cauzione.
Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l’ARNAS “X. Xxxxxx” li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Amministrazione può procedere a norma del presente Capitolato speciale.
Non si dà luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell’im- porto relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze con- trattuali.
Art. 10 Controllo fornitura.
Al ricevimento della merce presso i Magazzini aziendali, il funzionario incaricato dell’Azienda, effettua il controllo quantitativo e ne rilascerà ricevuta.
La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino Cespiti e/o il Magazzino della SC di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzo del prodotto/apparecchiatura.
Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità dei prodotti forniti anche a ragionevole distanza di tempo dalla con- segna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo.
Gli imballi che a giudizio del personale dell’Azienda presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a proprie spese, nonché alla loro immediata sostituzione. L’Azienda ha il diritto di ottenere la sostituzione della merce entro cin- que giorni dalla segnalazione anche telefonica, salvo particolari casi d’urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore.
La ditta si impegna altresì a ritirare e/o accreditare prodotti non più utilizzati o in scadenza purché gli stessi presentino una validità residua di due mesi.
Qualora l’Azienda riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, che la merce oggetto della presente procedura non fosse conforme sia nella qualità che nella quantità ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Dopo la terza diffida l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta. In tali casi l’Azienda trasferirà l’assegnazione del lotto di riferimento alla dit- ta al classificatasi al 2° posto nella graduatoria di merito.
L’Azienda si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguen- ti e connessi all’interruzione anticipata della fornitura/prestazione richiesta.
Art. 11 Soggetti ammessi alla procedura e loro requisiti.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
1. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
2. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
3. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del co- dice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con deci- sione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
4. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti 1,2,3, i quali, pri- ma della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresen- tanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
5. I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti 1,2,3 del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
6. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 - ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti.
Condizioni e requisiti generali.
- Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come riportate nel DGUE;
Requisiti di idoneità professionale.
- I requisiti previsti dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio, Indu- stria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese o iscrizioni/autorizzazioni vigenti per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, così come riportati nel DGUE;
Dichiarazione attestante la capacità tecnico – professionale.
- L’Operatore Economico deve allegare al DGUE una dichiarazione del Legale Rappresentante dell’impresa, di avere effettuato, nell’ultimo triennio, Service di pari oggetto e complessivamente di pari importo del lotto a cui si partecipa, come di seguito indicato:
Lotto | Capacità tecnico – professionale |
1 | € 420.000,00 |
(Indicare per ciascun contratto, l’oggetto specifico, gli importi, le date, i committenti pubblici o privati, un valido indirizzo PEC, il nominativo di un referente e un contatto telefonico).
Requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati.
I requisiti per la partecipazione dei consorzi e degli operatori economici in raggruppamento temporaneo è disciplinata dagli art. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 48 D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
N.B. ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Art. 12 Avvalimento.
A norma dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico e professionale, nonché i requisiti di qualificazione – come richiesti nel bando di gara e previsti agli artt.
n. 83 e n. 84 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 – avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Le attestazioni inerenti le qualità e i requisiti in oggetto, devono essere fornite dal legale rappresentante dell’impresa terza. Pertanto, il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di avvalimento, deve dichiarare, nel DGUE o tramite apposita documentazione, di volersi avvalere, ai fini della partecipazione all’appalto in oggetto, del/i requisito/i di altra società in qualità di impresa ausiliaria.
A tal fine, il concorrente allega alla domanda di partecipazione alla gara la seguente documentazione:
α) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il modello allegato al presente Capitolato Speciale;
β) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Azienda Ospedaliera a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le proprie risorse in favore dell’impresa concorrente necessarie per la partecipazione all’appalto;
χ) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;
δ) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Non è ammesso l’utilizzo dell’avvalimento nei confronti di altre imprese partecipanti alla gara, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale sia della società ausiliata, che di quella ausiliaria.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, del D. Lgs.
n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Comprova Requisiti
N.B.: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell’articolo 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC (già Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall’articolo 81, comma 2, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Art. 13 Amministrazione appaltante, comunicazioni e documentazione.
ARNAS “X. Xxxxxx”, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx, C.F./P. Iva 00000000000. Tel. 070/539863, PEC xxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
La documentazione a base di gara è costituita da:
− Capitolato Speciale d’Appalto;
− Relazione tecnico illustrativa;
− Allegato A;
− Allegato B;
− Allegato C;
− Allegato D;
− Allegato E;
− Allegato F;
− Allegato Istruzioni di gara;
− Allegato Condizioni generali di registrazione;
− Allegato Accreditamento Impresa;
Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è fissato entro le ore 12:00 del giorno 26.04.2022.
Le richieste di chiarimenti sulla presente procedura – formulate esclusivamente in lingua italiana – dovranno essere effettuate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Non saranno presi in considerazioni eventuali quesiti posti oltre tale limite.
Art. 14 Termini e modalità di presentazione delle offerte.
Gli Operatori Economici che intendono partecipare alla presente gara d’appalto dovranno trasmettere l’offerta mediante piattaforma telematica SardegnaCAT, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 23.05.2022.
Dovranno essere forniti i seguenti documenti suddivisi nelle seguenti tre buste:
• Busta di qualifica (contenente la documentazione amministrativa);
• Busta tecnica (contenente l’offerta tecnico/qualitativa);
• Busta economica (contenente l’offerta economica);
NOTA BENE:
la busta di qualifica e la busta tecnica, a pena di esclusione, non devono contenere alcun dato relativo a costi e/o prezzi dell’Offerta economica.
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:
• Documento di gara unico europeo (DGUE) e Dichiarazioni integrative, redatto in conformità ai sensi della direttiva 2014/24/UE e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, contenente la dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione.
Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI/Consorzio/Reti di impresa dovrà presentare un DGUE distinto.
N.B. nella compilazione del DGUE in corrispondenza del rigo relativo a “B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico” dovranno essere riportati i dati di:
• titolare e dai direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale;
• soci e dai direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo;
• soci accomandatari e dai direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice;
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico: se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
• socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro: se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa che anche in quest’ultimo caso i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico sono comunque obbligati a presentare il DGUE).
N.B.: il DGUE dovrà essere reso in caso di partecipazione di soggetti plurimi (RTI/Consorzio/Reti di impresa), da ciascun operatore economico eventualmente raggruppato o consorziato.
− Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura (inclusi i soggetti plurimi e i subappaltatori) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx presso l’ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
− Allegato Patto d’integrità I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di in- tegrità di cui all’Allegato E. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma del- la Sardegna, numero 30/16 del 16 giugno 2015, individua come misura di prevenzione della cor- ruzione l’adozione dei Patti di integrità, richiamati anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anti- corruzione che espressamente recita “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in at- tuazione dell’art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano proto- colli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche ammini- strazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salva- guardia, che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all’esclu- sione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”
Il suindicato “Patto di integrità” stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra AOB e gli operatori economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come esplicitamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
− Modello scheda dati per comunicazione antimafia;
− Cauzione provvisoria L’Operatore Economico dovrà allegare la ricevuta o altro documento che attesti il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto complessivo posto a base di gara, pari ad € 8.400,00=, salve le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, avente validità di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/16.
Nei confronti del/degli aggiudicatario/aggiudicatari la cauzione si intende valida fino alla costituzio- ne del deposito cauzionale definitivo che sarà pari al 10% dell’importo complessivo netto di aggiu- dicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/16, mentre nei confronti dei non aggiu- dicatari la cauzione verrà svincolata dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda dell’esito della gara. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del de- creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offe- rente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Sta- to al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le azien- de autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
Il relativo versamento dovrà essere effettuato presso: Tesoreria dell’ARNAS “X. Xxxxxx” - Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxxx, Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000.
La cauzione può essere alternativamente prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa o ri- lasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Mini- stero competente.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civi- le nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore, an- che diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiusso- ria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Il suddetto obbligo non sussiste per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La forma della fidejussione bancaria o assicurativa è unica, indipendentemente dalla natura, singo- la o associata, del concorrente.
La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/16;
- Contributo ANAC: L’Operatore economico dovrà allegare Ricevuta o Scontrino relativi al versa- mento del contributo da corrispondere in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della Delibera n. 1197 del 18/12/2019, di attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 di- cembre 2005, n. 266, sulla base delle seguenti informazioni:
Lotto | Codice Cig | Contributo ANAC |
1 | 91743408DD | € 80,00 |
Il versamento dovrà essere effettuato secondo le sotto indicate modalità di riscossione:
a) on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express, seguendo le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà la ricevuta da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale all'offerta.
c) Mediante il sistema PagoPA.
Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 – (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato
all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Nella causale i concorrenti devono indicare esclusivamente:
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante;
- il codice CIG che identifica la procedura;
N.B.
Il termine per effettuare il versamento coincide con il termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di
ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al
momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005 e della Deliberazione dell’ANAC del 22 dicembre 2015.
“Busta Tecnica” - Offerta tecnico/qualitativa.
Gli operatori economici concorrenti devono produrre e allegare nella Busta Tecnica, oltre a quanto già indicato negli articoli precedenti e successivi, secondo le indicazioni contenute nel presente Capitolato, la propria offerta tecnico/qualitativa.
La conseguente proposta tecnica dovrà comprendere la seguente documentazione pena l’esclusione:
• Offerta economica senza prezzi con indicazione di CND e RDM;
• Schede tecniche e Prospetto riepilogativo analitico che riportino, in modo chiaro ed inequivocabile, l’indicazione dei requisiti minimi richiesti agli art. 4, 5, 6 e 7 del presente Capitolato Speciale, relativamente alle apparecchiature, reagenti, materiali di consumo, al servizio di assistenza tecnica e formazione del personale;
L’offerta tecnica:
Non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico, l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
Non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
Non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco;
Costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il contratto.
Tutta la documentazione dell’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal concorrente;
Tutti gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica dovranno recare la sottoscrizione digitale del legale rappresentante del concorrente o di suo procuratore.
Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo già costituito, gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente capogruppo, o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso l’RTI (o il consorzio) non sia già costituito e partecipi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs 50/2016, gli elaborati devono essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento (o il consorzio).
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Il DGUE, le dichiarazioni e le documentazioni richieste, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
NOTA BENE: L’offerta tecnico/qualitativa, a pena di esclusione, non deve contenere alcun riferimento relativo a costi e/o prezzi dell’Offerta economica.
“Busta economica” - Offerta economica.
Gli Operatori Economici dovranno obbligatoriamente indicare il ribasso complessivo sull’importo annuale a base d’asta.
Non saranno ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo a base d’asta e ribassi pari a 0 €.
L'offerta economica, dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.
NOTA BENE:
Nel caso in cui l’offerta economica venga presentata da raggruppamenti di operatori economici o Consorzi o soggetti plurimi non ancora costituiti la stessa deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi.
Si precisa che l’offerta economica può essere sottoscritta digitalmente anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.
Resta inteso che:
• L’offerta si intende valida per 180 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l’operatore economico offe- rente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
• L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
• La documentazione deve essere presentata in lingua italiana.
• Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
• In caso di parità di punteggio finale si procede mediante sorteggio.
• Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.
• L’ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono servizi non giudicati conformi alle specifiche stabilite dall’ARNAS “X. Xxxxxx”.
• Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’ARNAS “X. Xxxxxx” non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.
• Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’AOB, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far vale- re il diritto alla risoluzione del contratto;
• I prezzi saranno fissi e invariati per tutta la durata del contratto e si intendono per merce franco magazzino Cespiti e Farmacia e comprensivi del costo del trasporto e dell’imballaggio che dovrà essere curato in modo da garantire la merce/attrezzature/apparecchiature da deterioramenti durante il trasporto stesso, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA, salvo il verificarsi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016. Le condizioni di aggiudicazione vincoleranno la Ditta per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell'offerta economica l'Operatore Economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 15 Criteri di aggiudicazione dell’Appalto.
L’aggiudicazione verrà effettuata a Xxxxx completo ai sensi dell’art. n. 95, comma 2 e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i sottoelencati criteri ed elementi di valutazione.
L’offerta dovrà essere unica, anche con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato.
Le offerte multiple, modificative, sostitutive, alternative non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all’esclusione della ditta dalla gara.
Saranno utilizzati i seguenti parametri di valutazione:
1) Qualità e valore tecnico = Xxx Xxxxx 70 – Min. 0 Punti
L’attribuzione del punteggio avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione:
Giudizio | Valori del coefficiente | Criterio di giudizio della proposta/ del miglioramento |
Eccellente | 1,0 | Si esclude la possibilità di soluzioni migliori |
Ottimo | 0,8 | Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle |
Buono | 0,6 | Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni |
Discreto | 0,4 | Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0,2 | Appena sufficiente |
Assente/irrilevante | 0,0 | Nessuna proposta o miglioramento irrilevante |
Lotto unico.
Verranno presi in considerazione dalla Commissione giudicatrice tutti gli aspetti legati alla qualità ed al valore tecnico dedotti dalla documentazione relativa alla propria offerta tecnica e richiesta dal presente Capitolato Speciale.
Rif. | Descrizione parametro di valutazione | Punti max |
1 | Xxxxxxxx con geni “on demand” dispensati in tubi pronti all’uso su Ion Chef per la preparazione di 8 librerie contemporaneamente; | Max 10 Min 0 |
2 | Reagenti confezionati in cartuccia; | Max 10 |
Min 0 | ||
3 | Tempo di esecuzione del sequenziamento; | Max 15 Min 0 |
4 | Tempo per ottenere i risultati, a partire dalla preparazione del templato; | Max 15 Min 0 |
5 | Tempo tecnico (hands – on time) totale dal DNA ai dati (compresa l’ope- ratività su IonChef); | Max 20 Min 0 |
Totale | 70 |
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente Capitolato o che risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso.
Verrà utilizzata la seguente formula:
C(a) = Σn[ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
2) Prezzo = Max Punti 30 – Min. Punti 0 come di seguito indicato:
Per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo verrà utilizzata la formula:
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = Valore ribasso offerto dal concorrente a; Rmax = Valore ribasso dell’offerta più conveniente;
Il punteggio finale è ottenuto dalla somma dei punteggi relativi a:
1) Qualità e valore tecnico. 2) Prezzo.
Art. 16 Svolgimento delle operazioni di gara.
Il procedimento di gara, mediante l’utilizzo della piattaforma informatizzata presente sul portale SardegnaCAT, si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata, presso la SC Acquisti Beni e Servizi dell’ARNAS “X. Xxxxxx” xx Xxxxxxxx, X.X. Xxx Xxxxxxx, sita in Xxxxxxxx X. Xxxxxx 0, con inizio il 27.05.2022 alle ore 10:00, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di posporre tale appuntamento per ragioni tecnico organizzative. In caso di posticipo si indicherà il nuovo appuntamento almeno 5 giorni antecedenti la nuova data della prima seduta pubblica per il tramite del sito xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx, sezione Bandi e Gare.
Quando la seduta è pubblica è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse.
APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
In seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’articolo n. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il Seggio di gara, procederà all’espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura attraverso:
a) individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso l’offerta telematica entro il termine stabilito, nel rispetto delle formalità richieste dai documenti di gara;
b) esame e verifica di conformità della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti;
c) attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio;
d) proposta di adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara;
e) adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1 e 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo n. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all’offerta tecnico/qualitativa, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
N.B. costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’ARNAS “X. Xxxxxx”, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
APERTURA BUSTA TECNICA: VALUTAZIONE OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA (attribuzione
punteggio da 0 a 70 punti).
Nella medesima seduta pubblica, la Commissione giudicatrice ovvero il Seggio di gara, ultimata la fase di controllo della documentazione amministrativa, procede ad aprire telematicamente le offerte tecnico/qualitative al fine di verificare la presenza della documentazione richiesta dalla stazione appaltante.
In una o più sedute riservate la commissione valuterà le offerte tecnico/qualitative.
Le modalità con cui la commissione di gara procederà per l’effettuazione della valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi sono:
• in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnico/qualitativa la commissione effettua la valutazione per ogni criterio di valutazione secondo quanto previsto nell’articolo 15, asse- gnando un coefficiente compreso tra 0 e 1 in base a quanto previsto dalla tabella del medesimo articolo. Tale coefficiente è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;
Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel capitolato speciale d’appalto e in tutti i documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione.
Nella seconda seduta pubblica, comunicata all’indirizzo PEC che sarà indicato dall’Operatore Economico nel DGUE, si procederà alle seguenti operazioni:
- comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecnico/qualitative;
- apertura della busta telematica “OFFERTA ECONOMICA” e attribuzione del punteggio, come indicato nel presente documento.
In seduta pubblica si procederà pertanto a:
a) lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecnico/qualitative;
b) apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche e lettura dei ribassi/importi of- ferti;
c) attribuzione dei punteggi alle singole offerte economiche;
d) calcolo della soglia di anomalia: qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la commissione procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previ - sto dall’art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;
e) formazione della graduatoria finale;
f) nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l’offerta economica e per l’offerta tecnico/qualitativa, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnico/qualitativa.
Nel caso di anomalia verrà convocata una terza seduta pubblica in cui la commissione di valutazione procederà a:
• esclusione delle eventuali offerte anomale in seguito all’esito del procedimento di verifica dell’a- nomalia;
• formazione della graduatoria finale;
Ad ogni seduta pubblica potrà presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse.
Precisazioni
Qualora l’esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo; le offerte dovranno essere custodite, a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara, con forme idonee ad assicurare la loro integrità.
L’Arnas “X. Xxxxxx”, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.
Art. 17 Anomalia dell’offerta.
Ai sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sugli elementi sopra indicati. Tale giudizio tecnico verrà effettuato secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le spiegazioni succitate possono, in particolare, riferirsi alle caratteristiche dei servizi prestati o al metodo di esecuzione degli stessi.
L’ARNAS “X. Xxxxxx” richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. L’ARNAS “X. Xxxxxx” di Cagliari esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia di subappalto);
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 18 Aggiudicazione della gara.
Il service sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il punteggio più alto scaturente dalla somma dei singoli punteggi indicati per Qualità e valore tecnico e Prezzo.
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente capitolato o che risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate a clausole non previste dallo stesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola of- ferta valida.
La gara è dichiarata deserta con verbale della Commissione, qualora non sia stata presentata alcuna offerta valida a tutti gli effetti, o quando, in presenza di una sola offerta, la stessa non risulti congrua. Non sono ammesse, pena esclusione, offerte in alternativa e/o variazione.
L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’Operatore Economico aggiudicatario, mentre per l’ARNAS “X. Xxxxxx” è subordinata al ricevimento della certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R.
03.06.98 n. 252, del deposito cauzionale definitivo, della documentazione a comprova dei requisiti tecnici ed economici previsti dal bando e dalla certificazione a comprova delle dichiarazioni autocertificate.
Art. 19 Collaudo delle apparecchiature.
Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l’addestramento e l’avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e non, gli eventuali test di accettazione e di funzionamento dei beni oggetto dell’appalto, da eseguirsi per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’Operatore Economico.
Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi applicativi software installati.
Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE (e, per gli IVD, la Direttiva CE/98/79) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di
accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni e, ove previsto, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 101/20 “norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”;
Il collaudo dovrà iniziare nella data e orario fissato dall’ARNAS “X. Xxxxxx”, sentito l’appaltatore, al massimo entro 10 giorni solari dal termine dell’installazione.
Le prove di collaudo dovranno concludersi entro 30 giorni solari dal loro inizio, salvo diversa disposizione dettata dall’ARNAS “X. Xxxxxx”, in funzione delle esigenze del Reparto interessato.
In caso di ritardato inizio/fine del collaudo (anche relativo alle singole fasi di esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’ARNAS “X. Xxxxxx”, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente Capitolato.
Il collaudo consisterà, inoltre:
• nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, ecc.) e quanto installato;
• nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali;
• nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
• nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
• nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test;
• nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione e il manuale di eventuali codici tecnici;
• nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, a carico della ditta aggiudicataria e in contraddittorio con il personale tecnico dell'ARNAS “X. Xxxxxx”,
conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che, a discrezione dell’Amministrazione, possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia;
• nell’istruzione/formazione richiesta in capitolato e descritta in offerta;
Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.
Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.
La fornitura è da considerarsi collaudata quando tutti i suoi componenti sono stati sottoposti alle dovute verifiche superandole con esito positivo.
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Struttura dell’ARNAS “X. Xxxxxx” presso cui l’apparecchiatura è assegnata e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia.
Il verbale dovrà contenere l’indicazione della data e del luogo in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordato con la ARNAS “X. Xxxxxx”). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.
Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.
Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo.
Con comunicazione PEC, verranno comunicate all’aggiudicatario le ragioni ostative al rilascio di parere positivo assegnando un termine di giorni 5 per porvi rimedio. Il termine per l’effettuazione del collaudo ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della giustificazione del certificato. Le operazioni di collaudo potranno essere ripetute per non più di 3 volte alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro
conclusione.
La ripetizione delle prove devono iniziare, salvo differenti accordi fra ARNAS “X. Xxxxxx” e ditta, entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate le penali indicate nell’apposito articolo, calcolate per ogni giorno solare di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo.
Se le apparecchiature non dovessero superare definitivamente il collaudo o risultino non conformi a quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature, nonché a provvedere alla sostituzione delle stesse e/o delle componenti delle stesse, entro 30 giorni naturali e consecutivi, salva l’applicazione delle penali previste in contratto e il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Laddove le Aziende dovessero essere costrette ad acquistare da terzi gli eventuali maggiori oneri saranno a carico dell’appaltatore. Durante il periodo intercorrente tra la data del collaudo con esito negativo e la data del ritiro del prodotto non conforme non fa capo all’ARNAS “X. Xxxxxx” alcun obbligo di custodia.
Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno.
Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti:
• Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura;
• Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso.
Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture.
Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consulto.
Art. 20 Cauzione definitiva.
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta, a termini di legge, alla ditta aggiudicataria una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 21 Riserve.
L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura, a suo insindacabile giudizio, se le offerte risultassero non convenienti ovvero se il servizio offerto sia considerato non rispondente alle necessità.
Art. 22 Contratto e spese.
La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente. Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell’aggiudicatario. Sono del pari a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte (ad eccezione dell’IVA che è a carico dell’Amministrazione appaltante nella misura prevista per legge) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. Le commissioni bancarie dei mandati di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.
Art. n. 23 Oneri ed Obblighi a carico dell’Appaltatore.
L’appaltatore dovrà garantire, con oneri e spese totalmente compensati nel prezzo offerto in sede di gara:
1. la fornitura in forma digitale (pdf) della documentazione tecnica in lingua italiana (schede tecniche) attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni con quelle descritte nel presente Capitolato, comunque, con i requisiti di conformità previsti nel presente Capitolato e delle certificazioni attestanti la conformità dei prodotti alle normative di riferimento;
2. la fornitura delle dichiarazioni e delle certificazioni richieste dal presente capitolato e dovute per legge per beni oggetto di fornitura e per le opere di installazione anche degli impianti accessori;
3. la fornitura, non temporanea ma definitiva, dei codici e delle password relative a tutti i dispositivi forniti, entro 30 giorni lavorativi dal collaudo positivo. A mero titolo di esempio, sono ricompresi i codici e le password necessarie e utili all’accesso al sistema operativo, ai log files, alla configurazione dei beni, al collegamento con i software e/o altri dispositivi, all’esecuzione delle manutenzioni di primo livello, ecc.;
4. sono altresì compresi gli oneri eventuali dovuti alla particolarità dei luoghi di installazione
(ambiente ospedaliero), che potranno rendere necessario eseguire talune opere in orari serali e/o in giornate semifestive e festive, il tutto allo scopo di rendere minima l’interferenza con la normale attività dell’ospedale. Inoltre, sia per tutto il periodo di garanzia che per tutto il servizio di manutenzione full risk successivo ad essa, dovrà:
• qualora si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti forniti, provvedere al ritiro immediato del prodotto e alla sua sostituzione con uno nuovo, senza alcun onere per l’Azienda appaltante;
• in caso di sostituzione del bene, provvedere alla sostituzione con altro della stessa linea di beni e accessori offerti in appalto e presenti in catalogo;
• sostenere tutte le spese per trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d’opera, installazione, ecc. anche dei beni sostituiti e/o delle parti di ricambio;
• assicurare il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature, come accertato all'atto del collaudo: in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, l’appaltatore dovrà sostituire tali componenti con nuovi identici o con caratteristiche migliori rispetto a quelli della fornitura originale. Resta inteso che, per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico o software che presenti rotture o logorii o difetti che comunque diminuiscano il rendimento delle Apparecchiature, l’appaltatore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali (eventualmente anche del software) nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti;
• provvedere al ritiro, trasporto e smaltimento dei materiali sostituiti presso i locali dell’Azienda con oneri a completo proprio carico;
• provvedere all’esecuzione della formazione così come specificato nel presente Capitolato.
Si precisa che le parti di ricambio fornite in sostituzione, a seguito di riparazioni e/o manutenzioni preventive, diventeranno parte integrante dell’Apparecchiatura e pertanto di proprietà dell’Azienda; mentre le parti sostituite dovranno essere ritirate e smaltite con oneri a carico dell’Appaltatore
Art. 24 Responsabilità dell’aggiudicatario.
L’Operatore Economico aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti
disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori a sé facenti capo per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all’interno dei locali dell’ARNAS “X. Xxxxxx”, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L’Operatore Economico aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l’ARNAS “X. Xxxxxx” da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
Art. 25 Rapporti contrattuali.
La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. L’ARNAS “X. Xxxxxx”, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.
L’Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell’appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l’Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d’appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente l’ARNAS “X. Xxxxxx” perché questi si pronunci sull’esatta interpretazione. L’interpretazione dell’ARNAS “X. Xxxxxx” ha valore definitivo.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.
Ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’ARNAS “X. Xxxxxx” trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’ARNAS “X. Xxxxxx” paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nell’ipotesi di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’aggiudicatario avente esito negativo, si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
Art. 26 Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con l’aggiudicatario, l’ARNAS “X. Xxxxxx” nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia; le attività di controllo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta);
b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
e) la soddisfazione del cliente/utente finale;
f) il rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
La corrispondenza dell’appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interessi – art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 – e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, comma 16 – ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:
a) al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’Operatore Economico affidatario;
b) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare l’esistenza alla Stazione Appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere;
c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell’assunzione del relativo impegno contrattuale.
Art. 27 Condizioni di fatturazione e pagamento.
Ai fini di una corretta ripartizione dei costi nella contabilità analitica aziendale, le fatture dovranno riportare:
• Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per ogni singola procedura;
• Il valore del corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario per l’uso dello/degli strumento/i e/o apparecchiature;
• Il valore del corrispettivo da riconoscere all'aggiudicatario per l'assistenza tecnica full – risk della strumentazione fornita;
Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti dati:
• Estremi dell'atto deliberativo;
• Periodo di riferimento per quanto attiene il noleggio e l’assistenza tecnica;
• Estremi del contratto;
• Estremi del DDT (numero e data) – Xxxxx SDI dovrà inoltre essere allegata la Bolla in formato PDF;
• Codice Cig;
• Centro di Costo;
• Numero di conto;
• Codice Univoco: FIEFE2;
• NSO;
• Codice Endpoint;
• IBAN;
La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Le fatture verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno ri- conosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. n. 3/03).
L’OE si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di paga- mento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’ARNAS “X. Xxxxxx” è senz’altro esonerata da ogni responsabilità.
In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste, da parte dell’OE aggiudicataria, l’Azienda provvederà ad addebitare a quest’ultima la maggiore spesa che l’ARNAS “X. Xxxxxx” dovrà sostenere per l’acquisizione della medesima prestazione presso altro Operatore Economico.
L’Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente dalla SC Farmacia o richieste dal DEC.
Con la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici s’impegnano altresì all’osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, il relativo Codice CIG.
La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.
Art. 28 Contestazioni e penali.
L’ARNAS “X. Xxxxxx”, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie pari all’1‰ del valore del contratto, in ogni caso di accertata violazione delle prescrizioni del presente Capitolato.
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione.
L’applicazione delle penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC, la quale dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture. In difetto l’ARNAS “X. Xxxxxx” si rivarrà sulla cauzione definitiva.
Il Fornitore sarà sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all’applicazione delle penali che vengono di seguito riportate:
Il Fornitore e tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari al 1‰ (uno per mille) per ogni giorno solare di ritardo, del corrispettivo della fornitura a cui il ritardo si riferisce, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
1 Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed installazione delle apparecchiature e/o per la consegna dei reagenti e/o per l’effettuazione della formazione;
2 Per ogni giorno di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini, indicati nel presente Capitolato Speciale, ovvero rispetto ai diversi tempi concordati con l’Amministrazione per:
- L’esecuzione delle prove di collaudo delle apparecchiature consegnate;
- La sostituzione delle apparecchiature che non abbiano superato in tutto o in parte le prove di collaudo; 3 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti dell’Amministrazione per gli interventi di manutenzione preventiva;
4 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato speciale per gli interventi di manutenzione correttiva (tempo di intervento, tempi di ripristino dell’apparecchiatura senza e con parti di ricambio).
Con riferimento a tutte le penali sopra indicate, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato. In tal caso la Stazione Appaltante applicherà al Fornitore le predette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente Capitolato speciale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% del valore massimo del contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.
L’azienda contesta l’addebito all’appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. L’Azienda procede all’applicazione della penale sia nell’ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l’appaltatore non faccia pervenire giustificazioni.
L’applicazione della penale non esonera l’appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l’amministrazione abbia ancora interesse.
Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all’appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Sono fatte salve le ragioni dell’Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze e relative applicazioni di penali.
Art. 29 Risoluzione anticipata del contratto.
L'ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi:
• in caso di xxxxx, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
• in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati;
• in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di ammi- nistrazione controllata, di liquidazione;
• in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario durante la procedura di gara;
• in caso di mancata stipula della cauzione definitiva di cui all’art. 20 del presente capitolato;
• in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno);
• in caso d’inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infor- tuni e sicurezza;
• in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitola- to, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte.
In caso di risoluzione l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell’aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
In caso di risoluzione, o di mancata fornitura e/o prestazione del servizio per qualsiasi ragione, l'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell’aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall’aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà pagare, per la durata contrattuale residua. L'ARNAS “X. Xxxxxx” potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell’appalto all’Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara.
La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 30 Clausola di recesso.
Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, l'ARNAS “X. Xxxxxx” ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
L’ARNAS “X. Xxxxxx” ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con preavviso da notificarsi all’aggiudicatario a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l’oggetto aziendale delle prestazioni aggiudicate. In tale evenienza l’aggiudicatario non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto per le prestazioni rese.
L’ARNAS “X. Xxxxxx” si riserva altresì la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.
Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC.
Ai sensi dell’art. 1672 c.c., l’aggiudicatario ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito.
Art. 31 Subappalto.
Per potersi avvalere dell’istituto del subappalto, gli Operatori Economici che intendono partecipare alla procedura in questione, in sede di compilazione degli allegati dovranno espressamente, indicare nel DGUE le parti dell’offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi.
Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell’aggiudicatario.
Si ricorda che l’istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall’articolo 105 del Decreto legi- slativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte dell’ARNAS “X. Xxxxxx”, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:
• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
L’ARNAS corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
Art. 32 Cessione del contratto e modifiche soggettive.
E' vietata la cessione del contratto. L’aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’ARNAS “X. Xxxxxx” il diritto a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Le modifiche soggettive sono ammesse alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 106 comma 1, lettera d), del D. Lgs. 50/2016.
Art. 33 Spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le spese per la pubblicazione del bando e dell’esito della procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell’esito della procedura, sono rimborsate, dall'aggiudicatario all’ARNAS “X. Xxxxxx” entro il termine di sessanta giorni.
Si veda il D.M. del 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. in data 25 gennaio 2017.
Si specifica altresì che le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi e dei conseguenti esiti sono quantificate orientativamente in € 12.500,00=.
Art. 34 Trattamento dei dati personali.
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del GDPR 2016/67 facendo presente che i dati forniti dagli Operatori Economici partecipanti alla gara, saranno raccolti presso l’Azienda “X. Xxxxxx” per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento dei dati personali è XXXXX X. XXXXXX con sede legale in Cagliari Piazzale X. Xxxxxx 1.
In ogni momento, Xxx potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i seguenti diritti:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone profilazione;
fisiche, compresa la
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
I dati trattati potranno essere comunicati dall’XXXXX X. Xxxxxx a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. 35 Autotutela.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte, modificare, sospendere revocare ovvero annullare la presente gara, senza che gli Operatori Economici partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta.
Art. 36 Foro competente.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.
Art. 37 Norme di rinvio.
Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle restanti norme vigenti in materia.
Art. 38 Ulteriori informazioni.
Resta inteso che:
La mancata presentazione di un documento, costituirà motivo di esclusione dalla gara, salvo quanto previsto dall’art. 16 del presente Capitolato.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.
Le offerte sono vincolanti per le Imprese sino al 180° giorno successivo alla scadenza del presente bando; in ogni caso la Stazione Appaltante può chiedere la proroga di detto termine per il tempo necessario alla conclusione della procedura;
All’apertura dei plichi contenenti le offerte, sarà ammesso a partecipare il rappresentante legale dell’Impresa o chiunque vi abbia interesse.
Tutte le comunicazioni, da effettuarsi ai sensi degli artt. n. 29, comma 1 e n. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno effettuate dall'Amministrazione via Posta Elettronica Certificata o mezzo analogo.
A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare nel DGUE o tramite apposita dichiarazione, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.
In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a proprio insindacabile giudizio, di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo.
Nell’ipotesi di momentanea indisponibilità del Sistema e/o di provvedere con urgenza in merito, la Stazione Appaltante potrà valutare se inoltrare le comunicazioni inerenti la presente procedura all’OE per mezzo dell’indirizzo PEC indicato dal concorrente al momento della presentazione della documentazione di gara.
In ragione di quanto innanzi esposto, eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante.
In caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni si intendono validamente fatte se recapitate all’operatore economico mandatario capogruppo. Ogni variazione
sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il domicilio eletto o l'indirizzo PEC, già indicato nel DGUE o tramite apposita dichiarazione, al quale ricevere le comunicazioni, deve essere portata tempestivamente a conoscenza della Stazione Appaltante via PEC all'indirizzo xxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx;
Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente;
In assenza dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario o in caso di rinuncia del medesimo all’aggiudicazione dell’appalto, l’esecuzione del service, previa escussione della cauzione provvisoria, verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria; Se l’appaltatore fallisse, o risultasse gravemente inadempiente nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione potrà interpellare il secondo classificato e stipulare un nuovo contratto, alle condizioni economiche offerte dal medesimo in sede di gara; L’aggiudicazione non sarà vincolante per l’ARNAS “X. Xxxxxx”, la quale si riserva di non addivenire alla stipula del contratto per qualsiasi legittima motivazione.
All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
• Cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dell’art. n. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
• Trasmissione del proprio DUVRI, sottoscritto dal Legale Rappresentante;
Il contratto verrà stipulato nei tempi e modi di cui all’art. n. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di antimafia, e fatte salve altresì le norme vigenti in materia di autotutela; Al momento della stipula del contratto dovrà essere inviata la documentazione indicata nel modello denominato “Accreditamento Impresa” disponibile online unitamente a tutta la documentazione di gara;
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera “X. Xxxxxx”, xxx.xxxxxxxx.xx, e sulla piattaforma telematica xxx.xxxxxxxxxxx.xx; Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx (Telefono 070/539863, dal lunedì al venerdì – PEC: xxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx).
DOCUMENTI DI GARA.
Tutta la documentazione inerente alla gara in oggetto sarà pubblicata on – line sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx e sulla piattaforma telematica SardegnaCAT – xxx.xxxxxxxxxxx.xx. La documentazione di gara sarà altresì disponibile presso la SC Acquisti Beni e Servizi dell’ARNAS “X. Xxxxxx” sito in
Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, 0, nei giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 13.00, sabato escluso a decorrere dal giorno di pubblicazione nel succitato sito Aziendale.