Contract
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE E DI ALTRE ENTRATE REGIONALI DI NATURA ANCHE NON TRIBUTARIA
Articolo 1 - Premessa 2
Articolo 2 – Oggetto del contratto 2
Articolo 3- Stime delle quantità 2
Articolo 4 -. Durata del Servizio a base d’asta 3
Articolo 5 - Modalità di esecuzione dell’incarico 5
Articolo 6 - Condizioni di espletamento delle attività. 6
Articolo 7 - Corrispettivi 6
Articolo 8 - Spese postali e spese relative alle procedure cautelari ed esecutive 6
Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti. 7
Articolo 10 - Obbligazioni del Concessionario 9
Articolo 11 - Verifiche del contratto 9
Articolo 12 - Codice di Comportamento 10
Articolo 13 – Obblighi relative al rapporto di lavoro 10
Articolo 14 – Penali 10
Articolo 15 – Cauzione Definitiva… 11
Articolo 16- Risoluzione 11
Articolo 17 – Recesso 12
Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa 12
Articolo 19 – Qualità del Concessionario e Divieto di subappalto 13
Articolo 20 - Divieto di cessione del Contratto. 13
Articolo 21 – Foro competente 13
Articolo 22 - Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 14
Articolo 23 – Oneri Fiscali e spese contrattuali 14
Articolo 24 – Disposizioni finali 14
Allegato A - Tabella "Stima dei volumi e delle quantità"
Allegato A1 – Tabella “Performance riscossioni ultimo triennio”
Allegato B - Attività in capo al concessionario (Capitolato d’oneri speciale, art.5) Allegato C - Sistema informativo del concessionario "Specifiche tecniche"
Articolo 1 – Premessa
1. L'esecuzione del presente Servizio è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come vigente, dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
1. Con la stipula del Contratto il Concessionario si obbliga nei confronti di Regione Abruzzo (di seguito Regione) a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti contrattuali.
2. La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in quanto il servizio non si svolge presso le sedi regionali. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 sono pari a zero.
3. Il contratto di concessione ha per oggetto il servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale e di altre entrate regionali di natura anche non tributaria.
4. Le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell’avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente capitolato.
5. Per attività di riscossione coattiva si intendono anche gli adempimenti della fase esecutiva finalizzati al recupero delle somme dovute all’Ente.
Articolo 3 – Stima delle quantità
1. I volumi oggetto del Servizio sono stimabili a partire dalla serie storica del carico finanziario e delle partite oggetto di riscossione coattiva, a mezzo o r d i n a n z a i n g i u n z i o n e e m e s s a a i s e n s i del X.X. 00 aprile 1910, n. 639, del triennio 2015-2017 riferite principalmente alla tassa automobilistica oltre che a recupero crediti di modesta entità, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
2. Poichè il carico riferito agli anni di imposta 2009-2010 della tassa automobilistica regionale risente (in riduzione) della sospensione e dell’abbattimento al 40% di cui hanno beneficiato I residenti nei comuni del cratere del sisma 2009, viene preso a riferimento l’anno di imposta 2011 che risulta più in linea con l’andamento crescente dei carichi e con il volume che sarà oggetto di affidamento;
3. Viene altresì utilizzato l’andamento delle riscossioni nel triennio 2015-2017, come riportate nell’Allegato A1 parte integrante e sostanziale del presente capitolato;
4. Vengono convenzionalmente utilizzati quali parametri per calcolare l’importo della base d’asta:
a. L’ammontare di carico riferito a due anni di imposta per un valore stimato di affidamento pari a Euro 52.500.000,00 (cinquantaduemilionicinquecentomila/00);
b. L’ammontare presunto del riscosso nel periodo contrattuale, tenuto conto della performance 2015-2017 riportata nell’Allegato A1 al presente capitolato, per un valore stimato nel triennio pari a € 17.559.440
(diciassettemilionicinqucentocinquantanovemilaquattrocentoquaranta/00);
c. L’ammontare presunto del riscosso nel caso di protrazione degli effetti dell’affidamento, limitatamente al carico affidato nel primo triennio, per un ulteriore biennio per un valore stimato di riscosso nel quinquennio pari a € 21 178.500,00
(ventunomilionicentosettantottomilacinquecento/00);
Articolo 4 - Durata del servizio e base d’asta
1. Il Contratto ha una durata di complessivi 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ovvero dalla data eventuale di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, nelle ipotesi di cui all’art. 32 del D.Lgs 50/2016. È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto. Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la protrazione nel tempo dei relativi effetti. A tal fine è facoltà della Regione richiedere al Concessionario la prosecuzione delle attività in capo al medesimo, limitatamente alle liste di carico affidate nel corso del triennio contrattuale, per un’ulteriore durata massima di due anni, alle medesime condizioni risultanti dall’aggiudicazione, fatta salva la facoltà, per il Concessionario, di rimodulare la struttura organizzativa destinata alla gestione dei rapporti con i cittadini e gli utenti fino al solo mantenimento degli standard minimi cui all’articolo 10 dell’Allegato B al presente Capitolato.
2. Attesa l’aleatorietà sull’importo reale delle riscossioni, nonché, allo stato attuale, sul numero delle partite e sull’ammontare delle ulteriori entrate il cui carico potrà essere affidato al Concessionario affidatario, si stabilisce convenzionalmente la base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, in € 1.270.710,00 (unmilioneduecentosettantasettecento dieci/00), Iva esclusa.
3. Sulla scorta dei volumi stimati al precedente art. 3, a base d’asta è posto un aggio del 6%, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, sull’importo effettivamente riscosso, per un totale stimato nel quinquennio di Euro 1 270.710,00
(unmilioneduecentosettantamilasettecento dieci/00), XXX xxxxxxx;
4. Nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente capitolato, è riportata la stima delle notifiche da effettuare a mezzo atto giudiziario secondo le modalità della legge n. 890 del 20/11/1982 e ss.mm.ii;
5. Non sono posti a base d’asta gli oneri connessi alle notifiche e alle comunicazioni ai contribuenti da effettuare nell’ambito delle attività in capo al Concessionario in quanto saranno rimborsate allo stesso Concessionario, limitatamente all’importo effettivamente
sostenuto, nei soli casi previsti al punto 18 dell’Allegato B e secondo le modalità indicate all’articolo 8 del presente capitolato;
6. Le spese postali risentono dell’alea legata agli effettivi incassi delle somme oggetto di riscossione coattiva, delle iniziative cautelari ed esecutive da intraprendere per l’effettiva riscossione, di eventuali economie legate all’invio massivo di comunicazioni da parte del Concessionario oltre che delle eventuali più favorevoli tariffe praticate dal titolate di licenza individuale di cui all’articolo 5, del D.Lgs. 261/1999 utilizzato dal Concessionario per l’effettuazione delle comunicazioni. Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 10, comma 1, n. 16 e all’articolo 15 del DPR 633/1972 le spese postali non saranno gravate da IVA;
7. Pertanto la base d’asta convenzionale è stimata in euro Euro Euro 1.270.710,00 (unmilioneduecentosettantamilasettecento dieci/00), XXX xxxxxxx, come meglio evidenziato nella tabella seguente:
Rif. Articolo 4, punto 3) | Unità a base d’asta | Stima convenzionale Rif. Art. 3, punto 4, lettera b) e c) | Base d’asta convenzionale |
Corrispettivo per la complessiva attività di recupero coattivo (Aggio) | 6% | € 21.178.500,00 | € 1.270.710,00 |
Totale a base d'asta (Iva esclusa) | € 1.270.710,00 |
8. Il corrispettivo offerto costituirà il "riferimento prezzi" per l'erogazione delle spettanze in relazione all’attività effettivamente svolta. Pertanto, l'importo conseguente all'aggiudicazione sarà anch'esso convenzionale laddove, sulla base di quanto indicato all’art. 7, si evidenziassero l'incremento o decremento delle riscossioni convenzionalmente indicate al precedente art. 3.
9. Non costituiscono base d'asta le spese relative alle procedure esecutive di cui al D.M. 21 novembre 2000; dette spese sono a carico dei soggetti indicati all'art. 8 del Capitolato, secondo le modalità ivi previste.
10. L'aggio, calcolato al netto delle spese, è a carico del contribuente, in misura intera, ed è corrisposto solo a seguito di riscossione dell'importo dovuto. In ogni caso, non costituisce onere per la Regione, salvo gli oneri fiscali ai sensi di legge.
11. Le spese postali sono a carico dei soggetti indicati all'art. 8 del Capitolato, secondo le modalità ivi indicate; per le comunicazioni effettuate a mezzo PEC non è previsto alcun rimborso spese in favore del Concessionario.
12. E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del Contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso, secondo la disciplina di cui all’art.106, comma 12, D.Lgs. n.50/2016.
Articolo 5 - Modalità di esecuzione dell'incarico
1. La Regione avvia la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del X.X. 00 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche, o altro titolo equivalente , secondo le disposizioni cui al D.P.R. n.602/1973 (Titolo II), ove compatibili.
2. Il Concessionario provvede alla predisposizione e notifica per conto della Regione Abruzzo di ingiunzioni fiscali, ai sensi del X.X. 00 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii., e all’esecuzione di tutte le attività successive alla presa in carico dei crediti non riscossi affidati. Tali attività, unitamente ai tempi e alle modalità di esecuzione - il tutto meglio specificato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato - comprendono:
Predisposizione, stampa e notifica, secondo le modalità della legge n. 890 del 20/11/1982 e ss.mm.ii, di ingiunzioni fiscali ai sensi del X.X. 00 aprile 1910, n. 639 o di altro titolo equivalente secondo le liste di carico fornite da Regione;
Presa in carico di crediti regionali non riscossi ivi inclusi i crediti che hanno già formato oggetto di ingiunzioni emesse a cura di Regione;
Procedure cautelari ed esecutive (D.P.R. 602/73 —Titolo II);
Attivazione e comunicazione delle procedure per la tutela del credito;
Attivazione della fase esecutiva;
Gestione delle rateizzazioni;
Sgravi e rimborsi;
Procedure concorsuali;
Attività di contenzioso in capo al Concessionario;
Rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi;
Gestione del rapporto con i cittadini ed utenti: sportelli e call center;
Sistema informativo, gestione banche dati, analisi e statistiche, in base alle specifiche tecniche indicate nell’allegato C;
Riversamenti;
Formazione;
Livelli di servizio;
Penali;
Inesigibilità per fatto del Concessionario;
Adempimenti per la gestione della conclusione del Contratto;
Spese postali;
Termini
Articolo 6 — Condizioni di espletamento delle attività
1. Modalità, termini e condizioni di espletamento delle attività sono contenute nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
2. Contestualmente alla stipula del Contratto di concessione, il Concessionario e la Regione nomineranno i rispettivi referenti per assicurare il compiuto svolgimento del servizio. Il
Concessionario dovrà notificare alla Regione tutti i riferimenti utili a contattare il suo referente nel corso dell’esecuzione del contratto. Il Concessionario potrà sostituire il suo referente solo previa comunicazione alla Regione a mezzo PEC.
Articolo 7 – Corrispettivi
1. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio.
2. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dal Concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Concessionario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o all'ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Concessionario medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
3. Il Concessionario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato;
4. Il corrispettivo contrattuale sarà erogato secondo le modalità previste dal successivo art. 9.
Articolo 8 — Spese postali e spese relative alle procedure cautelari ed esecutive
1. Le spese postali sono a carico del contribuente in caso di avvenuta riscossione da parte del Concessionario, nella misura da quest’ultimo fissata che non potrà, comunque, eccedere le tariffe applicate dai soggetti prestatori del servizio universale titolari di licenze individuali di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 e ss.mm.ii..per i medesimi servizi postali;
2. Le spese relative alle procedure cautelari ed esecutive sono a carico del contribuente in caso di avvenuta riscossione da parte del Concessionario, nella misura indicata dalle tabelle di cui agli Allegati A e B del D.M.21 novembre 2000 e ss.mm.ii..
3. Nessuna altra spesa, oltre a quelle qui indicate e all'aggio di cui all’articolo 4, può essere richiesta ai contribuenti per la complessiva attività di riscossione coattiva svolta.
4. In caso di mancata riscossione per qualunque motivo, non imputabile al Concessionario, tutte le spese saranno da Regione rimborsate nella misura prevista dalla tabella di cui agli allegati A e B del D.M. 21 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni. II rimborso delle spese postali è regolato dal punto 18 dell'Allegato B.
5. In caso di mancata riscossione per qualunque motivo non imputabile al Concessionario, il rimborso delle spese di cui al presente articolo viene saldato a conclusione del Contratto. Il rimborso delle spese è in ogni caso subordinato alla previa verifica della documentazione inerente l’effettiva inesigibilità della partita. Il Concessionario si obbliga a dimostrare le spese effettivamente sostenute con ogni modalità e documentazione ritenuta utile dalla Regione.
Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti
1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subfornitori. Pertanto, il Concessionario utilizzerà un conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva, alle transazioni, riferite al contratto di concessione, con la Regione.
2. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il Contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
3. Il Concessionario, inoltre, si obbliga ad utilizzare due conti correnti bancari o postali di riscossione dedicati dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi la presente procedura, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Uno dei due conti correnti dovrà essere riservato in via esclusiva ai versamenti relativi alle entrate di natura tributaria, mentre l’altro dovrà essere riservato alle altre tipologie di entrate. Dovrà essere consentito a dipendenti incaricati dalla Regione l’accesso informatico ai c/c per la sola visualizzazione di tutte le operazioni che vengono compiute sui medesimi.
4. A tal fine, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente, prima della stipula del contratto, i conti correnti bancari o postali dedicati, in via esclusiva alla concessione nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente e le chiavi di accesso che consentano la visualizzazione delle operazioni da parte del funzionario delegato dalla Regione; la mancata comunicazione impedisce, fatte salve le ipotesi di esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32 del D.LGs. 50/2016, di procedere alla stipula del contratto.
5. Il Concessionario :
a) si impegna a non variare i conti correnti bancari o postali dedicati senza la preventiva autorizzazione della Regione;
b) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura e il codice ufficio .
6. Il Concessionario dovrà produrre e trasmettere alla Regione, con la medesima cadenza dei riversamenti di cui all’articolo 12 dell’Allegato B al presente capitolato, dettagliati report delle somme incassate, con indicazione della natura delle stesse, nonchè delle somme da trattenute (a titolo di Aggio, Iva, rimborso spese o altro) e delle somme riversate, consentendo a Regione di contabilizzare correttamente l’importo delle trattenute di garanzia da svincolare;
7. Ricevuto il report di cui al punto precedente la Regione provvederà ad effettuare controlli sulle prestazioni rese ed a verificare la regolarità del Documento unico di regolarità contributiva. In caso di esito positivo delle predette verifiche, rilascerà un’attestazione di regolare esecuzione che autorizzerà il Concessionari a prelevare le somme spettantegli dai conti dedicati all’incasso delle somme recuperate (di cui al precedente punto 3) per il riversamento sul conto dedicato ai rapporti con la Regione di cui al precedente punto 1.
8. La Regione provvederà comunque a comunicare via PEC al concessionario l’esito dei propri controlli richiedendo, altresì, in caso di DURC irregolare o di non rispetto dei livelli
di servizio di cui all’articolo 14 dell’Allegato B al presente capitolato, rispettivamente la tempestiva regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa e l’eventuale applicazione delle penali di cui all’articolo 15 dell’Allegato B al presente capitolato.
9. Il Concessionario, potrà trattenere dai riversamenti di cui all’articolo 12 dell’Allegato B al presente capitolato le somme spettanti a titolo di Corrispettivo per la complessiva attività di recupero coattivo (Aggio) e di spese anticipate dal medesimo Concessionario sulle partite riscosse, al netto della trattenuta di garanzia pari allo 0,50% dei predetti importi; le trattenute di garanzia in tal modo operate verrano svincolate solo in sede di liquidazione finale dei compensi;
10. Nel rispetto delle disposizioni dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e delle indicazioni contenute nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13.04.2015, il Concessionario tratterrà dai riversamenti di cui al precedente punto 9 anche l’IVA sull’aggio riscosso che sarà versata all’Erario dal medesimo Concessionario per conto di Regione;
11. Contestualmente alle trattenute di cui ai precedenti punti 9 e 10 il Concessionario emetterà una fattura che riporterà la dicitura “non soggetta a scissione dei pagamenti” e l’indicazione dell’avvenuto pagamento, per la parte oggetto di trattenuta sulle somme riversate;
12. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento analitico alle attività effettivamente svolte, al tipo di entrata e lista di carico alla quale si riferiscono le attività e dovrà essere intestata all’articolazione organizzativa della Regione Abruzzo che ha trasmesso la lista di carico;
13. Il Concessionario invierà la fattura all’articolazione organizzativa della Regione Abruzzo che ha trasmesso la lista di carico secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia;
14. Sino a quando la posizione contributiva ed assicurativa del Concessionario non risulti regolarizzata, con contestuale acquisizione di DURC regolare, e sino a quando non sarà rilasciata da Regione l’attestazione di regolare esecuzione è vietato al Concessionario effetture il prelevamento delle somme trattenute dai riversamenti di cui ai precedenti punti 7, 9 e 10;
15. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresa l'eventualità di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Concessionario potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, da parte di Regione, ai sensi del successivo art. 16.
16. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il pagamento avverrà esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento . La società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
Articolo 10- Obbligazioni del Concessionario del Servizio
1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Concessionario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
a) delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
b) delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di Servizio contenuti negli Allegati B e C e nell'Offerta Tecnica.
3. Il Concessionario si obbliga, a:
a) manlevare e tenere indenne la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Regione di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4. Il Concessionario si obbliga a consentire a Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del Servizio reso con i requisiti tecnici richiesti negli Allegati B e C e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5.Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo affidatario ogni relativa alea.
Articolo 11 - Verifiche del contratto
1. II Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nomina al momento della stipula del Contratto un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che assume specificamente i
compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità che costituisce condizione perché la Regione possa procedere al pagamento delle fatture, Al DEC dovranno essere inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni contrattuali a mezzo PEC.
Articolo 12 – Codice di Comportamento
1. Il personale dipendente ed i collaboratori del Concessionario sono tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. n. 72 del 10.02.2014 e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti generali del sito istituzionale della Regione Abruzzo;
2. La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art.1456 cod.civ.
Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro
1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 14 – Penali
1. II Responsabile Unico del Procedimento, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata intimando al Concessionario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.
2. Il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC, entro il termine perentorio di 10 giorni della formale contestazione.
3. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle penali previste dal punto 15 dell'Allegato B al presente Capitolato.
4. L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare
contrattuale;
5. Inoltre, nei casi in cui il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione si riserva la facoltà di ordinare ad altro operatore l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Regione.
6. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Regione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato anche a prescindere da specifica richiesta della Regione.
7. L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal Concessionario al Direttore dell’Esecuzione del Contratto via PEC.
Articolo 15 - Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, anche future, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario aggiudicatario è tenuto a stipulare, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza fideiussoria pari al 10% dell’importo di aggiudicazione In particolare, la fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Il fideiussore garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Gestore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali nei confronti della Regione e pertanto resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla fideiussione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14.
2. La fideiussione opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.
3. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Regione.
4. Qualora l'ammontare della fideiussione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi della riduzione anche a prescindere dalla richiesta della Regione.
Articolo 16 – Risoluzione
1. E' facoltà di Regione, previa contestazione degli addebiti al Concessionario, di risolvere il Contratto per inadempimento ex art.1456 del c.c., con incameramento dell a cauzione definitiva ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:
a. In caso di interruzione del servizio senza giusta causa per un periodo superiore a due
giorni consecutivi ovvero per cinque giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare;
b. qualora non venga reintegrata la fideiussione a seguito di escussione della stessa per mancato riversamento delle somme di cui al punto 12 dell'Allegato B;
c. in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
d. in caso di ripetute violazioni dei livelli di Servizio di cui al punto 14 dell'Allegato B;
e. danno all'immagine di Regione;
f. violazione degli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e delle previsioni di cui all’art. 9;
g. violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
h. violazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. n. 72 del 10.02.2014;
i. violazione del divieto di cessione del contratto;
j. violazione del divieto di subappalto.
2. Resta inteso che Regione segnalerà all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto.
Articolo 17 - Recesso
1. E' facoltà della Regione recedere unilateralmente dal Contratto, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio al Concessionario, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo PEC la quale dovrà pervenire almeno sei mesi prima della data del recesso; in tal caso la Regione si obbliga a pagare al Concessionario unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.
2. Nel caso di recesso il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671.
Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Con la stipula del Contratto, il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Concessionario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali
3. Anche a tal fine, il Concessionario dichiara espressamente di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata del Contratto.
4. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del Servizio, il Concessionario dovrà stipulare - se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi al Contratto.
5. La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del Contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.
6. La Regione procederà al controllo, preventivamente alla stipula del Contratto, della copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00.
7. La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.
8. Resta comunque ferma la totale responsabilità del Concessionario riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.
9. Eventuali scoperti e xxxxxxxxxx dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.
10. Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.
Articolo 19 – Qualità del Concessionario e divieto di subappalto
1. II Servizio può essere svolto solamente da soggetti aventi i requisiti normativi per effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. 446/97 disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e ss.mm.ii.;
2. II Servizio, non può essere oggetto di subappalto, in tutto o in parte.
Articolo 20 - Divieto di cessione del Contratto
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere a qualsiasi titolo il Contratto; in caso di inosservanza di detto obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente art. 16.
Articolo 21 - Foro competente
1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Concessionario e la Regione, in relazione alla validità, all'interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di L’Aquila .
Articolo 22 - Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regionale dell’Abruzzo nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che le informazioni e i dati forniti dagli offerenti saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura e saranno conservati negli archivi della Regione Abruzzo. I concorrenti, autorizzano la Regione Abruzzo, per il fatto stesso di partecipare alla gara al trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori
3. Si applica integralmente la disciplina portata dal d.lgs. 196/2003 e le Parti si obbligano al rispetto di tutti gli adempimenti e prescrizioni ivi previste e disciplinate.
Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 n. 221/2012, ad eccezione delle spese che fanno carico a Regione per legge.
Art. 24 - Disposizioni Finali
Tutto quanto non previsto nel presente capitolato verrà disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.
Allegato A - Stima dei volumi e delle quantità - al Capitolato Speciale d'Oneri relativo all'affidamento in concessione del Servizio di riscossione coattiva della Tassa Automobilistica regionale e di altre entrate regionali di natura anche non tributaria | ||||
Anno di affidamento | Carico tassa automobilistica regionale e recupero crediti vari | |||
Anno d'imposta | Importo carico | Riscosso | Numero partite | |
2015 | 2009-2010 | 43.358.612,54 | 5.033.184,12 | 81.712 |
2016 | 2009-2010 | - | 5.917.586,63 | |
2017 | 2011 | 27.384.987,31 | 5.989.266,49 | 106.294 |
TOT | 70.743.599,00 | 00.000.000,24 | 188.006 | |
Importo stimato carico riferito a due anni di imposta (*) | 52.500.000 | |||
Stima Importo riscosso nel periodo triennale di vigenza dell'affidamento tenuto conto dell'ultima performance (Vedi allegato A1) | 17.559.440 | |||
Stima Importo riscosso nel caso di prosecuzione delle attività in capo al Concessionario per ul ulteriore beinnio | 21.178.500 | |||
Numero partite previste per due annualità di imposta (*) | 205.000 | |||
Numero stimato di comunicazioni a mezzo atto giudiziario | 115.000 | |||
(*) il carico delle annualità 2009-2010 risulta ridotto dalla sospensione e dall'abbattimento al 40% dei tributi goduto dai residenti nel cratere del sisma 2009. Il carico riferito all'anno di imposta 2011 è più rappresentativo dei carichi oggetto di affidamento |
Allegato A1 - Stima delle riscossioni - al Capitolato Speciale d'Oneri relativo all'affidamento in concessione del Servizio di riscossione coattiva della Tassa Automobilistica regionale e di altre entrate regionali di natura anche non tributaria | ||||
Anno di affidamento | Performance riscossioni ultimo triennio | |||
Anno d'imposta | Importo carico | Riscosso | % di riscossione | |
2015 | 2009-2010 | 43.358.612,54 | 5.033.184,12 | 11,61% |
2016 | 2009-2010 | - | 5.917.586,63 | 13,65% |
2017 | 2009-2010 | 3.551.190,10 | 8,19% | |
TOT | 43.358.612,00 | 00.000.000,85 | 33,45% | |
Stima % riscossa nel triennio di concessione | 33,45% | |||
Stima % di riscossione in caso di prosecuzione delle attività per un ulteriore biennio limitatamente alle liste di carico affidate nel primo triennio tenuto conto della performance del carico anno di imposta 2008 affidato nel 2013 | 40,34% | |||
Il dato del riscosso 2015 è riferito ad un semestre in quanto le ingiunzioni sono state notificate tra giugno e luglio . |