CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI (ALLEGATO A)
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DOMESTICI (ALLEGATO A)
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Contratto è costituito dalla Proposta di Contratto, dalle presenti condizioni generali nonché dagli allegati (Condi- zioni Economiche di fornitura, Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici, Informativa sui livelli di qualità commerciale, Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, Nota informativa per il Cliente Finale contenente le informazioni aggiuntive ai sensi della Del. AEEG ARG/com 104/10 del 8.7.2010). Asec Trade s.r.l. (di seguito “Il Fornitore”) metterà a disposizione del Cliente la potenza e l’energia elettrica per uso domestico di cui alla Proposta di Contratto e somministrerà al Cliente, che si impegna ad acquistare e prelevare esclusivamente dal Fornitore, i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno dei Punti di Prelievo (“POD”). L’energia elettrica consegnata dal Fornitore al Punto di Prelievo (“POD”) sarà utilizzata direttamente dal Cliente per l’uso indicato nella richiesta di fornitura. Il Cliente si impegna altresì a non utilizzare l’energia elettrica in località diversa dai punti di prelievo e/o per usi diversi ed a non cederla a terzi.
2. DICHIARAZIONI DEL CLIENTE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Il Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile di cui alla Proposta di Contratto copre il suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il Fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza massima disponibile, se non previo accordo con il Fornitore. In tale ipotesi, le Parti concorderanno la necessaria modifica con- trattuale per adeguare il valore della potenza disponibile, tenuto conto, comunque, della potenzialità degli impianti del Distributore. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore stesso, al Distributore o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la potenza disponibile.
Il Cliente dichiara che i Punti di Prelievo indicati nella Proposta di Contratto risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni energetici. Il Cliente dichiara inoltre che i Punti di Prelievo, i complessi di misura e le opere realizzate per collega- re gli impianti sono a norma di legge. Qualora si rendesse necessario provvedere al loro adeguamento, il Cliente prenderà i necessari accordi direttamente con l’impresa distributrice alla cui rete è connesso il Cliente (di seguito il “Distributore”).
Il Cliente dichiara di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni e servitù necessarie per l’allacciamento e che gli impianti di sua proprietà e/o disponibilità sono conformi alle norme CEI e alle vigenti disposizioni di legge, anche in materia di sicurezza. Il Cliente dichiara inoltre di avere realizzato, con oneri a proprio carico, le opere murarie o manufatti comunque necessari per l’alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell’energia e di misura con agevole acceso da strada aperta al pubblico.
Il Cliente garantisce inoltre l’esattezza, l’attendibilità e l’autenticità dei dati riportati nella Richiesta di Fornitura e negli Allegati, le cui disposizioni dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione o trasporto stipulati con altro cliente grossista, con il Distributore o con il precedente gestore della rete a cui è connesso.
Il Cliente si dichiara consapevole e accetta incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della som- ministrazione (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: variazioni di tensione, interruzioni nell’erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, frequenza, manutenzione della rete, ecc.) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore locale ovvero il Gestore della Rete di Trasporto Nazionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente di settore. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta incondizionatamente che in nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione, o, in generale, dalla connessione dei POD alla rete, non esercitando il Fornitore alcuna attività di trasporto o dispacciamento. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, imputabili al Distributore locale e/o al Gestore della Rete di Trasporto Nazionale, o comunque dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore e/o provvedimenti di pubblica autorità, non gli attribuiscono alcun diritto di risarcimento nei confronti del Fornitore o riduzione dei corrispettivi allo stesso dovuti. In tali casi l’interruzione o la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto, né potrà essere imposto al Fornitore di garantire modalità alternative di somministrazione.
Qualora il Cliente che sottoscrive il Contratto non sia il proprietario dell’immobile, con la sottoscrizione della Richiesta
di Fornitura, garantisce di avere ottenuto l’assenso del proprietario all’attivazione della fornitura.
Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore.
Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione scritta da parte del Fornitore, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, a mezzo raccomandata a/r, tramite SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo fax o raccomandata a/r. Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo fax o raccomandata a/r.
Il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica nel caso in cui:
- il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto;
- il Cliente sia iscritto nel registro dei protesti e sottoposto a procedure esecutive e/o procedure concorsuali;
- il Cliente abbia una pregressa morosità e/o situazione debitoria nei confronti del Fornitore e società alla stessa collegate;
- vi sia una manomissione e/o anomalia segnalata dal Distributore riguardante il punto di prelievo oggetto della fornitura
Ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione dell’AEEG ARG/elt 4/08, l’esecuzione del Contratto resta subordinata al fatto che, al momento in cui il Fornitore, ovvero società delegata dallo stesso Fornitore, richiede al Distributore locale (“Di- stributore”) l’attivazione del Punto di Prelievo (POD), lo stesso Punto di Prelievo non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso.
3. DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA FORNITURA
Il Contratto ha durata di 1 (un) anno a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica indipendentemente da quella indicata nella Proposta di Contratto. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salva disdetta inviata da una delle Parti all’altra mediante raccomanda a/r e con un preav- viso di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata.
Il Fornitore avrà, inoltre, la facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di energia elettrica
per l’anno successivo comunicandole al Cliente entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto, mediante comunicazione scritta. Qualora il Cliente non dia disdetta nei termini e con le modalità previste, il presente Contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle condizioni economiche indicate nella suddetta comuni- cazione che, in deroga a quanto previsto al successivo art. 10, si intenderanno inserite automaticamente nel presente Contratto.
4. MANDATI PER SERVIZI DI TRASPORTO, DISPACCIAMENTO E RAPPORTI CON IL PRECEDENTE FORNITORE
Il Fornitore, ovvero società all’uopo delegata dal Fornitore, provvederà a stipulare per il POD, per conto del Cliente, il contratto di trasporto ed il contratto di gestione della connessione con il Distributore, quest’ultimo secondo i termini e le modalità previste dalla Del. AEEG n. 333/07, nonché il contratto di dispacciamento con Terna. A tal fine il Cliente conferisce sin d’ora, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 C.C., esclusivo ed irrevocabile, al Fornitore.
Ai sensi della Delibera AEEG n.333/07, il Fornitore, ovvero società delegata dal Fornitore, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore l’esecuzione di attività relative alla gestione del POD, quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura (contatore), etc.
Il Cliente sarà tenuto a fornire tutte le informazioni e a trasmettere e sottoscrivere tutti i documenti utili o necessari per il corretto adempimento di quanto previsto, nonché al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall’Allegato B della Deliberazione 348/07 dell’AEEGSI e successive modi- fiche ed integrazioni. Inoltre il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 7bis dell’Allegato A della Deliberazione 156/07 dell’AEEGSI, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esau- stivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo, etc.
Il Cliente conferisce a titolo gratuito al Fornitore, ovvero a società all’uopo delegata dal Fornitore, mandato con rap- presentanza per la sottoscrizione del “Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica”, denominato anche “Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto”, allegato al contratto di trasporto, con espressa facoltà del Fornitore di nominare uno o più submandatari per tale adempimento.
Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto e dispacciamento. Di ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e il precedente fornitore relativa ad inadem- pimenti o a cause di qualsiasi altra natura, sarà tenuto a rispondere il solo Cliente, che espressamente manleva il Fornitore da ogni responsabilità a seguito del recesso per cambio esercente in relazione ai rapporti giuridici derivanti dal precedente contratto di fornitura. Il Cliente terrà pertanto manlevato e indenne il Fornitore per ogni danno, conto o spesa derivanti o comunque connessi al precedente contratto di fornitura.
Il Cliente autorizza sin d’ora il Fornitore, ovvero società delegata dal Fornitore, a richiedere al Distributore locale competente i dati storici di consumo dell’energia elettrica relativa agli ultimi 12 (dodici) mesi di fornitura.
5. PREZZO ED OBBLIGHI FISCALI
Per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell’energia elettrica oggetto del Contratto, il cliente si impegna a corrispondere al Fornitore un prezzo (il “Prezzo”) calcolato secondo quanto indicato nell’Allegato B - “Con- dizioni Tecnico Economiche”.
Il prezzo tiene conto dell’impegno del Cliente a rilasciare al Fornitore il mandato per la partecipazione all’assegnazione di capacità produttiva e di capacità di trasporto.
Il Prezzo è da intendersi al netto di:
- corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall’applicazione dell’opzione tariffaria del Distributore (di seguito ‘Opzione tariffaria di trasporto’), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva;
- corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall’AEEGSI;
- maggiorazioni (oneri A1,…, An) e componenti UC e MCT, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall’AEEGSI, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica e tutte le componenti passanti;
- corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero come determinato dalla Delibera n. 5/04 e sue modifiche e integrazioni;
- i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Delibere AEEG n. 168/03, n. 05/04 e n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell’IVA.
Tutte le componenti di cui al paragrafo precedente sono da intendersi a carico del Cliente e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall’AEEGSI e dal Distributore.
Il prezzo è fissato al netto dell’IVA, di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica e degli oneri conseguenti all’applicazione della normativa europea in materia di emissione di CO2 in atmosfera. Tali oneri rimarranno a esclusivo carico del Cliente anche se nel caso versati dal Fornitore nella propria qualità di sostituto d’imposta.
Qualora il Cliente benefici di un regime di IVA agevolato dovrà fornire la dichiarazione di cui alla Richiesta di Fornitura relativamente Fornitura di Energia Elettrica; nel caso in cui il Cliente rivesta i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale ai fini IVA per la fornitura di Energia Elettrica dovrà fornire la relativa dichiarazione di Intento. In ogni caso, verrà applicata l’aliquota IVA massima fino a ricezione da parte del Fornitore della relativa dichiarazione. Il Fornitore esercita il diritto di rivalsa dell’accisa e delle relative addizionali sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal Cliente nella Richiesta di Fornitura e/o nei relativi allegati. Qualora il Cliente benefi- ci di eventuali esclusioni dalle accise sulla fornitura di Energia Elettrica, dovrà fornire la dichiarazione di utilizzo dell’energia elettrica ai fini dell’esclusione dalle accise inviata o da inviare all’Ufficio delle Dogane di Competenza. Ai fini di accise, in assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni non veritiere, incomplete o inesatte, il Fornitore considererà l’Energia Elettrica fornita al Cliente come utilizzata per usi che non prevedono agevolazioni e addebiterà di conseguenza l’accisa e le relative addizionali.
Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte per la fornitura di Energia Elettrica, dovrà fornire dichiarazione appositamente sottoscritta nella Richiesta di Fornitura e/o nei relativi allegati, oltre a copia della licenza d’esercizio rilasciata dall’Ufficio delle Dogane di competenza.
Il Cliente è l’unico responsabile dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni o delle comunicazioni del Cliente, consegnate al Fornitore dal Cliente stesso.
Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni o documentazione, saranno
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poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall’Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre 5 (cinque) giorni le somme richieste. L’esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le Parti abbiano posto in essere con l’Amministrazione finanziaria e/o qualunque altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui il Fornitore abbia ottenuto per tale ragione un rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Fornitore sarà tenuto a rimborsare al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo, che dovessero risultare non dovute all’Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il Cliente abbia chiesto al Fornitore, in tempo utile ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Fornitore adempierà al suddetto obbligo solo se e nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto.
6. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E GARANZIA
Le fatture avranno di norma periodicità bimestrale. Tale periodicità potrà essere variata dal Fornitore con comuni- cazione al Cliente.
La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del Cliente, resi disponibili al Fornitore dal Distributore. Qualora dati di cui sopra non fossero disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati in acconto. Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata nella fattura.
Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto.
Nel caso in cui all’Allegato B - “Condizioni Economiche” fossero previste condizioni e termini di fatturazione e paga- menti differenti dalle presenti, prevarranno quelle previste all’Allegato B.
Il Fornitore trasmetterà la fattura via posta all’indirizzo indicato dal Cliente nella Proposta di Contratto o, in alterna- tiva, via posta elettronica. Nel caso in cui la fornitura avvenga su diversi POD, anche in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore uniformerà le modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nella Richiesta di fornitura più recente sottoscritta dal Cliente. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore.
È facoltà del Fornitore di richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia (domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito delle bollette). L’ammontare del deposito cauzionale eventualmente richiesto sarà conforme a quanto previsto dalla Delibera AEEG 200/99 come modificata dalla Delibe- ra AEEG 148/06 e s.m.i. e sarà riportatoespressamente nelle condizioni economiche di fornitura.
7. RITARDO NEI PAGAMENTI - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ
In caso di ritardato pagamento, anche parziale, di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il Cliente dovrà cor- rispondere, oltre all’ammontare delle fatture, gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (TUR) aumen- tato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture. Il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo. Conformemente a quanto previsto dal Titolo II della Del. AEEGSI ARG/elt 04/08, decorso il termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza delle fatture senza che avvenga il pagamento di quanto dovuto da parte del Cliente, il Fornitore avrà diritto di chiedere al Distributore la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente. Tale richiesta potrà essere avanzata dal Fornitore decorsi 5 (cinque) giorni dall’avvenuto avviso postale o dall’avvenuta consegna al Cliente della raccomandata a/r con la quale viene sollecitato il pagamento delle fatture scadute. L’eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comu- nicato dallo stesso al Fornitore secondo le modalità riportate nello stesso sollecito. Il Distributore prima di procedere alla sospensione della fornitura effettuerà comunque una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della for- nitura. La procedura per la sospensione della fornitura non troverà applicazione nei confronti del Cliente che rientri nella categoria dei “clienti finali non disalimentabili” prevista dalla citata Del. AEEGSI ARG/elt n.04/08 e dalle norme in materia. In tale caso il Fornitore, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai punti di prelievo del Cliente interessati all’inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore provvederà a trasferire i punti di prelievo del Cliente nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico, per i clienti finali aventi diritto al “servizio di maggior tutela”, o all’esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al “servizio di salvaguardia”.
Nei casi di cui sopra il Fornitore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’AEEGSI (Delibera 348/07 Allegato B e successive modifiche ed integrazioni).
In ogni caso ed indipendentemente dalla sospensione della fornitura, il Fornitore potrà procedere, comunque, per il recupero del proprio credito nei modi e termini di legge anche tramite cessione del credito a terzi soggetti o a società di recupero crediti; tutte le spese connesse e conseguenziali al recupero del credito restano sempre a carico del Cliente inadempiente, oltre il maggior danno.
Il Fornitore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di prelievi fraudolenti di energia elettrica o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Fornitore ne sia venuto a conoscenza. L’effetti- va sospensione della fornitura avverrà nei minimi tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Fornitore e le controparti terze erogatrici di tali servizi. Sono a carico del cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione della fornitura di Energia Elettrica e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione del Contratto.
8. DIRITTO DI RECESSO DEL CLIENTE FINALE E TERMINI DI PREAVVISO
Il Cliente può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, a mezzo raccomandata a/r e con preavviso di 1 (uno) mese, ai sensi della Delibera AEEGSI 144/07 in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali. Ai sensi dell’art. 5.2 della Del. AEEGSI n. 144/07, il
Cliente si avvale del nuovo fornitore per l’inoltro della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura, ai sensi dell’art. 5.3 della citata Xxxxxxxx, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio Fornitore.
Il Fornitore ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata al Cliente, qualora si verificasse una delle seguenti condizioni:
- impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente;
- parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente superiore a 25 (venticin- que) giorni. In tale ipotesi il Fornitore avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno;
- insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
- inefficacia del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto per cause non imputabili al Fornitore;
- mancato pagamento di fatture relative ad un altro contratto, in vigore o che sia stato in vigore, tra il Cliente e il Fornitore.
In caso di risoluzione del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto, il contratto si risolve di diritto.
9. FORZA MAGGIORE E CASI DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA
L’adempimento degli obblighi del Fornitore sarà sospeso per tutto il tempo durante il quale lo stesso sia impedito a tale adempimento per il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario, non prevedibili, né prevenibili, con l’e- sercizio dell’ordinaria diligenza, tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le guerre, le sommosse e i tumulti, gli atti di terrorismo, gli espropri o le requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, le interruzioni o sospensioni della somministrazione di Energia Elettrica non dovute al fatto del Fornitore, o norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui alla presente disposizione, o altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta di una obbligazione ai sensi dell’art. 1463 ss. c.c.
In caso di impedimento parziale del Fornitore, quest’ultimo ha la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, limitandole alla parte rimasta eseguibile, dandone comunicazione, ovvero di dichiarare il proprio recesso dal Contratto con effetto a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla comunicazione al Cliente dell’eser- cizio del recesso. Qualora il Fornitore non eserciti la facoltà di recedere, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, salva la facoltà del Cliente di recedere mediante dichiarazione a mezzo raccomandata
a.r. da spedire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione che evidenzi circostanze di impossibilità parziale. Il recesso del Cliente avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso.
Xxxxx i casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore potrà altresì interrompere la fornitura, adoperandosi, per quanto possibile, per ridurre il disagio del Cliente, per ragioni di servizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico, motivi di sicurezza. Le interruzioni di fornitura di cui al presene articolo non daranno luogo a riduzioni del prezzo convenuto né a risarcimento dei danni né a risoluzione del Contratto.
In nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione o, in generale, dalla connessione dei siti alla rete elettrica, non esercitando attività di trasporto o dispacciamento. Eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preav- viso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore, oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non legittimeranno in nessun caso il Cliente a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore e/o il diritto di risolvere il contratto e/o la riduzione dei corrispettivi dovuti.
10. MODIFICHE DEL CONTRATTO
Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l’Autorità dovesse definire ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si inseriranno di diritto nel Contratto come previsto dalla delibera AEEGSI n. 78/99. Ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore elettrico e/o modificazioni del sistema tariffario parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato concluso, il Fornitore potrà proporre al Cliente modifiche del Contratto, che si intenderanno accettate qualora il Cliente non comunichi il proprio dissenso entro tre mesi dalla predetta comunicazione.
A prescindere dai provvedimenti e/o regolamentazioni e/o modificazioni di cui al superiore comma, il Fornitore si riserva il diritto di modificare le condizioni contrattuali anche economiche dandone comunicazione scritta al Cliente. Le clausole come modificate diverranno efficaci tra le parti, qualora il Cliente non faccia pervenire il proprio dissenso motivato entro tre mesi dalla citata comunicazione. In caso di mancata accettazione delle modifiche del contratto, il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi comunicato al Cliente mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico già previsto in contratto. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
11. CESSIONE DEL CONTRATTO
ll Fornitore si riserva la facoltà di cedere il Contratto ad altra Impresa autorizzata a svolgere l’attività prevista dal presente Contratto. La cessione sarà comunicata al Cliente entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.
12. RECLAMI
Il Cliente potrà inviare in forma scritta reclami e/o richieste di informazioni ai recapiti indicati nella Nota Informativa (allegato C), nelle fatture mensili e nel sito web xxx.xxxxxxxxx.xx, tramite la compilazione del modulo reclami o in forma libera, purché vengano indicati chiaramente i seguenti elementi minimi, necessari al Fornitore per l’identifica- zione del Cliente e l’invio a quest’ultimo, entro 40 giorni dalla ricezione, di risposta motivata scritta: a) intestazione contratto; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale ed indirizzo p.e.c., se diverso dagli indirizzi indicati nella propo- sta di contratto; d) servizio a cui si riferisce il reclamo.
13. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Catania.
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ASEC Trade S.r.l. - Società a unico socio Xxx X. Xxxxxxx, 000/x - 00000 Xxxxxxx Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000
xxx.xxxx.xx.xx - xxxx@xxxx.xx.xx
Partita IVA 03973800877
REA Catania 265941 Capitale sociale € 3.737.300,00 i.v. Direzione e coordinamento di ASEC S.p.A.