CAPITOLO III
CAPITOLO III
PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA
A) LEGNA DA ARDERE – B) CARBONE VEGETALE
248. Conclusione del contratto.
I contratti fra commercianti all’ingrosso e quelli al dettaglio si sti- pulano, normalmente, in seguito alla visita della merce, o di un cari- co di campione, al magazzino del venditore o presso la stazione di partenza.
249. Forma del contratto.
Il contratto ha generalmente forma scritta; in questo caso, ven- gono precisati la quantità, la durata della fornitura nel tempo e il luogo di provenienza.
250. Legna di importazione.
La legna di importazione viene venduta franco vagone o autotre- no stazione dogana.
251. Specie di vendita.
Le contrattazioni avvengono a peso, ma con riferimento alle di- verse qualità e alla provenienza.
Per la legna da ardere trasportata per ferrovia, si contratta anche il numero di vagoni, sottintendendosi l’obbligo dello speditore, anche se il prezzo è fissato “stazione partenza”, di caricare un minimo di 15 tonnellate, affinché la merce possa fruire della tariffa più ridotta di trasporto; quando lo “stabilito” non porta l’indicazione “vagone di qualunque portata”, agli effetti del quantitativo stabilito, deve calco- larsi almeno il vagone di 15 tonnellate.
La legna ricavabile dal taglio dei boschi cedui può essere venduta anche in piedi: in questo caso il quantitativo viene stimato a corpo e il prezzo di macchiatico è convenuto globalmente.
Per accordi tra le parti può essere anche venduta a peso.
252. Unità di base di contrattazione.
La determinazione del prezzo è fatta a quintale.
253. Modo di misurazione.
Per quanto riguarda la legna da spedire per ferrovia, il peso con- trattuale è quello riconosciuto dall’Amministrazione Ferroviaria alla stazione originaria di partenza, salva la tolleranza indicata all’art. 259, mentre in sua mancanza vale il peso accertato dalla stessa Amministrazione su istanza del mittente o del destinatario alla sta- zione di arrivo.
In caso di trasporto con mezzo diverso dalla ferrovia, la verifica del peso si effettua alla consegna con la pesa pubblica più vicina.
Nel caso di vendita a peso di legna in piedi, la pesatura si effettua alla stazione di arrivo dei palorci e delle teleferiche.
254. Campioni.
Normalmente, per le vendite di consistenti quantitativi di merce, il primo vagone si considera come campione per qualità, stagiona- tura e pezzatura.
255. Requisiti della merce.
La legna di ardere si classifica sulla base della qualità in forte (leccio, sughero, rovere, cerro, faggio, carpino, ulivo, olmo, frassino, acero e robinia) e dolce (pino, abete, pioppo, ontano, salice, tiglio, castagno, gelso, platano, ecc.), ovvero secondo le diverse prove- nienze.
La legna di produzione locale, chiamata “stanga o tondello”, ha le seguenti dimensioni:
• diametro minimo in punta di cm. 4, fino a un massimo di cm. 18;
• lunghezza da mt. 2 a mt. 2,5,
La legna con diametro inferiore ai 4 cm., legata a due capi, viene commerciata in fascine.
Lo “spacco” o “spaccone” deve essere segato in pezzi di lunghez- za non superiore a mt. 1-1,20 e spaccato in modo che ogni pezzo non superi il peso di kg. 25, e con esclusione dei ceppi.
La dizione “pezzatura commerciale” o “mercantile”, indica legna di lunghezza non superiore a mt. 1-1,5; se tonda, con diametro mi- nimo in punta di cm. 5-6 (ma anche cm. 8 se di provenienza estera). Per legna “stagionata”, si intende quella con una stagionatura in catasta della durata minima da 4 a 6 mesi, in relazione all’epoca del
taglio e al luogo dove è avvenuta la stagionatura stessa.
Il carbone vegetale si distingue, per la qualità, in forte (se di fag- gio, di rovere, di leccio, ecc.) e dolce (se di pino, di abete, di casta- gno, di nocciolo, di ontano, di salice e di tiglio).
Esso si distingue, inoltre, in “cannello”, di maggior pregio se fatto con legna di bosco ceduo con diametro non superiore a cm. 10 e
“spacco”, se ottenuto con legna tratta da fusto e ramaglia di grosse piante.
Chiamasi carbone “di bosco” quello fatto con il sistema delle vec- chie carbonaie.
256. Imballaggio.
Il venditore di legna da ardere non è obbligato a coprire i vagoni per difendere la legna dalle intemperie e non risponde pertanto se la merce giunga al compratore impregnata di umidità derivante da pioggia o neve caduta durante il viaggio.
Il venditore di carbone vegetale dove procurare, per le spedizioni dall’interno, che il carico sia difeso dalle intemperie.
Il carbone è normalmente spedito in sacchi di juta o di altro ma- teriale di proprietà del venditore.
257. Consegna.
Di norma è fissata espressamente nel contratto la località in cui deve farsi la consegna, cioè se alla “stazione di partenza” o a quella di “arrivo”.
Nei casi di merce condotta sulla piazza, con mezzi diversi da quelli ferroviari, la consegna ha luogo nel magazzino del compratore.
258. Verifica della merce.
Sia per quanto riguarda la qualità che il peso, la verifica avviene al momento della consegna.
Eventuali reclami vengono effettuati immediatamente.
259. Tolleranza.
Per la merce trasportata a mezzo ferrovia è ammessa una tolle- ranza di peso, rispetto a quello riconosciuto dall’Amministrazione Ferroviaria, pari al 3%, mentre per la merce trasportata a mezzo di autotreni, la tolleranza ammessa è pari all’1,5-2%.
260. Xxxxxxx nella consegna e nel ricevimento.
Sono tollerati, per merci contrattate all’interno, ritardi di 3-5 giorni e anche più, se giustificati da cause di forza maggiore.
Per merci di provenienza estera, contrattate con operatori stra- nieri, sono tollerati ritardi di 5-6 giorni, se il trasporto avviene con autotreno, e di 15-20 giorni, se avviene per ferrovia.
Il venditore dispone del regolare caricamento e spedizione dei vagoni quando la merce lo consente e cura che gli stessi siano cari- chi al completo in modo da usufruire della tariffa più bassa; quando
la merce è spedita a terzi, secondo le disposizione del compratore, il venditore deve al più presto inviare al compratore l’avviso di spedi- zione con gli estremi della stessa (numero del vagone e peso).
Il destinatario deve procedere al regolare svincolo dei vagoni e resta a suo carico la spesa per l’eventuale sosta: le spese di tra- sporto e di pesatura, anche in caso di merce venduta “xxxxxx xxxxxx- ne arrivo”, sono pagate dal destinatario, salvo, in questo caso speci- fico, la deducibilità delle spese dall’importo della fornitura, donde la necessità che il compratore rimetta o esibisca al più presto i docu- menti di trasporto da cui risultino le spese anticipate.
261. Pagamento.
In mancanza di pattuizione contrattuale, il pagamento della mer- ce si intende per pronti contanti all’arrivo; è però uso che all’atto del contratto di acquisto di legna prodotta in provincia, il compratore versi una caparra al venditore.
262. Obbligo di garanzia del venditore.
Il venditore deve visitare, entro 8 giorni, la merce scaricata e protestata.
263. Difetti della merce.
E’ considerato difetto della legna da ardere la mancanza dei re- quisiti previsti per le diverse categorie della merce.
Sono considerati difetti del carbone vegetale:
a) la carbonizzazione (cottura) non completa;
b) l’essere la merce eccessivamente sminuzzata e polverosa;
c) l’essere il carbone bagnato o comunque con umidità superiore al 18%;
d) la presenza di terra, pietre e altre impurità.
264.Reclami.
Qualora la legna pervenga a destinazione impregnata di umidità e risulti che tale era ancora prima di essere trasportata, il compratore può esigere una equa riduzione di prezzo, da determinarsi, in man- canza di accordo, da un esperto, ma non può rifiutarsi di ritirare la legna.
Il destinatario è inoltre tenuto a provvedere a quei reclami nei confronti dell’Azienda Ferroviaria, o altro vettore, che si rendessero necessari nell’interesse dello speditore, anche quando la merce sia venduta “franco stazione arrivo”.
265. Risoluzione del contratto.
Il compratore di carbone vegetale può considerare risolto il con- tratto per colpa del venditore, ovvero domandare un congruo inden- nizzo qualora la merce presenti i difetti indicati all’art. 263.
266. Dazi e diritti doganali.
Sono generalmente addebitati in conto svincolo al cliente sul quale gravano tutti gli oneri.