Provincia di
R E G I O N E D E L V E N E T O
Direzione generale scolastica per il Veneto
Scuole autonome del
“Veneto Orientale”
AZIENDA ULSS N. 10 “VENETO ORIENTALE”
Provincia di
Venezia
Comuni del
“Veneto Orientale"
Accordo di programma tra la Direzione Generale Scolastica per il
VENETO, LE SCUOLE AUTONOME DEL “VENETO ORIENTALE”, L’AZIENDA ULSS
N. 10 “VENETO ORIENTALE”, LA PROVINCIA DI VENEZIA E I COMUNI DI ANNONE VENETO, CAORLE, CEGGIA, CINTO CAOMAGGIORE, CONCORDIA SAGITTARIA, ERACLEA, FOSSALTA DI PIAVE, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, GRUARO, JESOLO, MEOLO, MUSILE DI PIAVE, NOVENTA DI PIAVE, PORTOGRUARO, PRAMAGGIORE,
S. Donà di Piave, San Xxxxxxx al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità.
Repertorio n. 4319 del 25.06.2012
ACCORDO DI PROGRAMMA tra la Direzione Generale Scolastica per il Veneto, le Scuole Autonome del “Veneto Orientale”, l’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, la Provincia di Venezia e i Comuni di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, San Xxxxxxx al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità.
PREMESSO
• che nel processo di integrazione degli alunni con disabilità vengono coinvolti, per una proficua collaborazione, in prima istanza la famiglia, quindi la scuola e gli enti pubblici e/o convenzionati, secondo le rispettive competenze, come previsto dalla normativa vigente;
• che ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104, art. 3, “…è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”;
• che l’Azienda ULSS n. 10, per l’esercizio delle funzioni e per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie relative alla prevenzione, alla riabilitazione e all’assistenza alle persone con disabilità opera con programmi predisposti dalle Direzioni Sanitaria e Sociale ed attuati dalle seguenti strutture od unità operative, Servizi ed uffici deputati alla loro realizzazione:
- i Distretti Socio-Sanitari:
Distretti | Comuni di appartenenza | Sedi |
n. 1 “Basso Piave” | Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, S. Donà di Piave, Torre di Mosto | S. Donà di Piave |
n. 2 “Portogruarese” | Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, San Xxxxxxx al Tagliamento, Teglio Veneto | Portogruaro |
- le XX.XX.XX. di Neuropsichiatria Infantile;
- l’U.O.S. Disabilità in età adulta;
- gli Uffici ed i Servizi della Direzione dei servizi sociali;
- l’Associazione "La Nostra Famiglia" e altri enti eventualmente convenzionati;
• che il presente accordo di programma aggiorna il precedente accordo stipulato tra l’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” e il Provveditorato agli Studi di Venezia “per l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con handicap”, assumendo le modalità operative e di indirizzo previste:
- dalla Legge 4 agosto 1977, n. 517;
- dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- dalla Circolare Regionale 33/1993;
- dal D.P.R. del 24.02.1994;
- dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185;
- dal protocollo d’intesa tra CSA di Venezia e aziende ULSS della provincia di Venezia in materia di somministrazione dei farmaci a scuola del 28 settembre 2006;
- dalla D.G.R. del Veneto n. 2248 del 17 luglio 2007;
- dal DGRV 28 dicembre 2007, n. 4588,
e definendo reciproci impegni tra le parti stipulanti, relativamente all’individuazione dei tempi, delle procedure e delle modalità attuative degli interventi stabiliti dall'Accordo di Programma stesso,
TRA
• La Direzione Generale Scolastica per il Veneto
Rappresentata dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia: Xxxxxxxx Xxxxxxx
• Le Scuole Autonome del “Veneto Orientale”
Rappresentate dai referenti dei relativi C.T.I.: Xxxxxxxx Xxxxxx e
Xxxxxxxxx Xxxxx
• L’Azienda ULSS n. 10 rappresentata da: Xxxxx Xxxxxx
• La Provincia di Venezia rappresentata da: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
ed i Comuni di
Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave,
Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, San Xxxxxxx al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto,
rappresentati dal Presidente della Conferenza dei Sindaci: Xxxxxx Xxxxx, sindaco del Comune di Teglio Veneto,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 - OBIETTIVI DELL'ACCORDO
L’obiettivo del presente Accordo è di attuare una programmazione territoriale coordinata delle iniziative di competenza della Scuola, dell’Azienda ULSS, dei Comuni e della Provincia in ordine a:
• creare oggettive e idonee condizioni (formative, ambientali, strutturali e organizzative) per la partecipazione alla vita scolastica di alunni con disabilità e per la loro effettiva integrazione;
• definire gli impegni dei soggetti istituzionali (Scuola, ULSS, Comuni) secondo un criterio di concorso e cooperazione tra le parti;
• assicurare all’alunno con disabilità e alla sua famiglia interventi condivisi, il più possibile efficaci, continuativi ed organici;
• avviare interventi di orientamento scolastico o post-scolastico;
• realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità, predisponendo, su richiesta dell’interessato e\o dei suoi familiari, progetti individuali in una logica di “progetto globale di vita”, in collaborazione tra le Istituzioni Scolastiche, professionali e del lavoro, i Comuni, d’intesa con l’Azienda ULSS, come previsto dall’art. 14 della Legge n. 328\2000.
Art. 2 - RICHIESTE D'INTERVENTO DA PARTE DELLA SCUOLA
La scuola, qualora nel corso dell'anno scolastico rilevi in taluni allievi persistenti e sostanziali difficoltà di apprendimento e/o di relazione, dopo approfondita osservazione sistematica ed analisi delle difficoltà, nonché dopo la realizzazione di programmi educativi diretti al superamento delle difficoltà, informa la famiglia degli allievi interessati sulla situazione degli stessi e sulle prestazioni che possono ricevere dai Servizi dell'Azienda ULSS competenti e consiglia di contattare tali servizi.
Il Dirigente scolastico, (da ora in avanti nel termine Dirigente scolastico va compreso anche il Presidente/Direttore delle scuole paritarie), previo assenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, contenuto nell’allegato A, può richiedere l'intervento dei Servizi specialistici competenti (servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda ULSS o servizio accreditato). L’allegato A sarà consegnato al servizio prescelto dai genitori o da
chi esercita la potestà gentitoriale dell’allievo oppure, in specifici casi, su delega degli stessi, inviato al servizio direttamente dalla scuola.
Si precisa che:
• ogni intervento diretto dei Servizi competenti dell'Azienda ULSS sull'alunno può essere messo in atto solo con il consenso e l'accordo esplicito dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, che abbia sottoscritto il modello allegato A;
• ogni alunno che necessiti di consultazione dovrà essere accompagnato ai Servizi dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale o dall’amministratore di sostegno;
• le informazioni sull’alunno visitato, funzionali alla sua integrazione nell'ambiente scolastico, saranno comunicate per iscritto dai Servizi alla famiglia dell’alunno stesso e, previo assenso della stessa, alla scuola; solo situazioni particolari emerse durante la valutazione psicodiagnostica saranno seguite, su proposta dei Servizi stessi, da un incontro tra le parti interessate.
Nel caso di rifiuto da parte della famiglia di acconsentire all’esame diretto dell’alunno da parte dei competenti servizi, il Dirigente Scolastico, coadiuvato dagli insegnanti coinvolti, svolgerà opera di convincimento per rimuovere gli ostacoli frapposti dalla famiglia e in accordo con l’azienda ULSS e l’amministrazione comunale metterà in atto ogni iniziativa volta a tutelare l’interesse del minore, secondo la normativa vigente.
Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO COME PERSONA CON DISABILITA’
L’individuazione dello stato di alunno con disabilità, indispensabile ai fini dell’applicazione delle vigenti norme sull’integrazione e il sostegno, si sostanzia, (previa domanda espressa dai genitori dell’alunno o da chi ne esercita la potestà genitoriale attraverso l’allegato B), nella definizione clinica del soggetto disabile e viene dichiarata secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 (vedi allegato B1). Essa verrà formulata in ambito di UVDM dai competenti servizi socio-sanitari dell'Azienda ULSS e/o convenzionati.
Qualora la scuola segnalasse un alunno residente in altra ULSS, saranno i servizi dell’ULSS di appartenenza a provvedere all’individuazione della situazione di disabilità, mentre la diagnosi funzionale e la programmazione degli incontri con la scuola, saranno garantiti dai servizi che di fatto seguono l’alunno.
Il verbale di accertamento, esito dell’UVDM, verrà consegnato ai familiari dell’alunno e da questi alla scuola o, solo su loro delega, inviato alla scuola direttamente dai servizi.
La durata della certificazione di disabilità sarà stabilita in sede di UVDM e quindi indicata nel verbale.
Nell’ambito dell’UVDM verranno considerati, ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92, i livelli di gravità della disabilità ed i bisogni specifici correlati (es. necessità di assistenza, di supporto sociale, di ausili particolari, di ambienti particolarmente attrezzati, ecc.).
In considerazione di quanto stabilito dall’attuale normativa nazionale e regionale, che prevede la produzione della certificazione attraverso lo strumento dell’UVDM, sarà opportuno che la scuola provveda a segnalare l’alunno per il quale si ritenga utile la consultazione da parte dei servizi specialistici quanto prima, e comunque non oltre il 31 gennaio. I servizi si impegnano a rilasciare i verbali di UVDM entro il 30 maggio.
In occasione del cambio di grado di scuola la certificazione sarà inoltrata alla scuola ricevente da parte dei familiari dell’alunno o direttamente dai servizi, su delega dei familiari. Per le certificazioni in scadenza, la Scuola avrà cura, entro il 31 gennaio, di invitare i familiari dell’alunno a mettersi in contatto con il servizio specialistico di riferimento.
Art. 4 - DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F.)
L’individuazione della situazione di disabilità sarà successivamente completata dai servizi che hanno in carico il soggetto con la stesura della Diagnosi Funzionale, che sarà presentata alla scuola dal servizio stesso, secondo l’allegato C, entro il giorno 1 settembre, se si tratta di alunni certificati per la prima volta o che iniziano un nuovo ciclo scolastico, ed entro il 31 ottobre di ogni anno per gli altri alunni già certificati.
La D. F. sarà stilata conformemente all’art. 3 del D.P.R. del 24.2.1994 e inviata alla scuola dal responsabile del servizio competente.
Trattandosi di documento particolarmente dettagliato e importante per la definizione dei successivi percorsi didattici, educativi, assistenziali, nel rispetto della normativa sulla privacy, dovrà dalla scuola essere messo a disposizione e conosciuto dagli insegnanti dell’alunno interessato.
Art. 5 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.)
Sulla base della Diagnosi Funzionale e delle ulteriori conoscenze possedute, gli operatori scolastici e quelli socio-sanitari che hanno in carico l’alunno con disabilità definiranno congiuntamente il Profilo Dinamico Funzionale, secondo l’allegato D.
I genitori dell’alunno saranno chiamati a concorrere alla definizione del P.D.F. e presenzieranno, se ritenuto necessario dall'ULSS o dalla Scuola, alla stesura stessa.
Questo evidenzierà l’area didattica e/o riabilitativa di progetto, conterrà gli obiettivi, gli interventi integrati ed i tempi delle verifiche collegiali.
Il P.D.F. indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di disabilità e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate.
Tale strumento, elaborato di norma per i nuovi alunni certificati entro il 15 novembre dell’anno scolastico successivo all’anno di prima assegnazione del sostegno, viene aggiornato all’ingresso alla scuola di ordine o grado di istruzione superiore.
In caso di necessità e d’intesa tra servizi e scuola, saranno effettuate verifiche diagnostico-prognostiche intermedie agli aggiornamenti sopra indicati.
Entro il 15 gennaio dell’anno conclusivo della scuola secondaria di primo grado, il
P.D.F sarà integrato dalla sintesi di orientamento scolastico o post-scolastico (allegato H).
Art. 6 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)
Sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale, qualora previsto (vedi a tal proposito lo scadenziario), viene predisposto il Piano Educativo Individualizzato.
Tale piano è stilato e verificato congiuntamente dagli operatori dell’Azienda ULSS e dal personale docente, con la collaborazione della famiglia dell’alunno.
Il P.E.I. descrive gli interventi integrati didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, scolastici ed extrascolastici predisposti per l’alunno ed evidenzierà:
- la valutazione iniziale degli operatori scolastici e degli operatori dell'ULSS risultante dal P.D.F.;
- gli obiettivi periodici, annuali ed a lungo termine perseguiti dagli operatori coinvolti;
- gli interventi della Scuola e degli operatori dell’Azienda ULSS;
- eventuali interventi del Comune di residenza degli alunni interessati, secondo le specifiche competenze;
- le eventuali forme di collaborazione da attuarsi da parte della famiglia;
- le verifiche e gli aggiornamenti del P.E.I.
• Per gli allievi certificati (ossia allievi con accertamento dello stato di disabilità – Verbale U.V.D.M. – vds Art. 3)per la prima volta, nonché per coloro che iniziano un nuovo ciclo scolastico, entro il 30 novembre durante l’incontro iniziale tra scuola e competenti servizi socio sanitari, gli operatori coinvolti enunciano le proposte operative di rispettiva competenza che, integrate, confluiranno nel P.E.I., la cui stesura materiale è affidata alla scuola.
• Per tutti i restanti allievi, entro il primo quadrimestre, sarà realizzato un incontro tra scuola e servizi socio sanitari competenti per l’aggiornamento del P.E.I..
Va precisato che gli incontri di cui sopra dovranno, essere tenuti presso le sedi territoriali dei servizi socio sanitari di riferimento, con il diretto coinvolgimento dei familiari degli alunni.
La scuola custodisce il P.E.I., che è documento accessibile a tutti gli operatori interessati, secondo le disposizioni sulla privacy, ed integra i documenti scolastici previsti dalla normativa vigente.
Gli incontri tra scuola e operatori ULSS dovranno trovare memoria nei rispettivi strumenti di lavoro.
Art. 7 - GRUPPI DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
• Presso ogni Istituto è costituito, ex art. 15 della L. 104/92, il Gruppo per l’integrazione degli alunni con disabilità, nella composizione deliberata dagli organi collegiali dell’Istituto secondo le rispettive competenze.
É suo compito promuovere, coordinare, monitorare, valutare tutte le iniziative didattico- educative concernenti l’integrazione attuate nella scuola.
A fine anno scolastico, la Funzione strumentale o il Coordinatore/referente del gruppo di lavoro elabora una relazione concernente la valutazione sullo stato dell’integrazione e le possibili proposte migliorative.
Tale relazione sarà presa in considerazione al momento della verifica annuale fra Dirigenti scolastici e rappresentanti dei servizi coinvolti.
• Un importante livello di raccordo tra le istituzioni e gli altri soggetti che intervengono per favorire l’integrazione è costituito dai Centri Territoriali per l’Integrazione.
I C.T.I. sono organismi, costituiti ai sensi della CM n. 235/00 e della CM n. 139/01, che operano in un ambito intercomunale (per lo più a livello di distretto socio-sanitario).
I Centri Territoriali per l’Integrazione promuovono:
- la realizzazione nel territorio di reti miste tra la scuola, enti locali e associazioni che operano come supporti di informazione, scambio, formazione, documentazione funzionali all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- la condivisione e l’ottimizzazione nell’uso delle risorse economiche e professionali, finalizzate alla gestione di servizi, strutture, attrezzature e materiali;
- la progettazione, la gestione e il coordinamento di esperienze formative tra più scuole a scala territoriale tra più comuni, rivolte a docenti, personale tecnico e ausiliario, genitori e studenti;
- le iniziative per la continuità nel passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro;
- la documentazione e la divulgazione delle buone prassi.
Art. 8 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EROGATA DALL'ULSS NELLA SCUOLA
Come previsto dall’art. 13, comma 3 della L. 104\92, il servizio di assistenza scolastica ha la finalità di garantitre la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità agendo nell’area dell’autonomia personale e dell’autosufficienza di base,
permettendo agli stessi di partecipare ai percorsi didattici, educativi e di socializzazione della scuola stessa.
Le richieste di attivazione del servizio di assistenza scolastica da parte dei genitori dell’alunno con disabilità, o da chi ne esercita la potestà genitoriale (allegato E), corredata dalla proposta del servizio specialistico di riferimento (allegato F) e delle scuola (allegato G), devono essere inoltrate al Direttore del Distretto socio sanitario competente per territorio, entro il 15 giugno.
Tali richieste potranno essere inoltrate anche nel corso dell’anno scolastico per quei casi che presentassero particolari necessità e potranno trovare risposta solo compatibilmente alle risorse disponibili.
Il Gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale dell’Azienda ULSS (G.L.P.T.), di cui all’art. 16, valuta le proposte dei progetti assistenziali formulati dai servizi dell’azienda ULSS e dagli enti convenzionati, ne accerta la compatibilità con i criteri generali indicati nel presente accordo e dispone l’assegnazione delle quote orarie pro alunno del personale preposto all’assistenza, in considerazione delle risorse disponibili.
Le assegnazioni verranno comunicate tempestivamente prima dell’inizio delle lezioni scolastiche, alle scuole e alle famiglie degli alunni interessati.
Le prestazioni del servizio di assistenza scolastica sono garantite da operatori dell'area socio-assistenziale che, in base ad una specifica formazione, sono preposti allo svolgimento di una serie di attività integrate che, in ambito scolastico, si qualificano come interventi nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona con disabilità, al fine di favorire una sempre migliore integrazione scolastica.
Gli interventi dell’operatore preposto all’assistenza sono contenuti nel piano assistenziale individualizzato condiviso con la famiglia e la scuola, e devono in ogni caso far parte integrante del Progetto educativo individualizzato.
I criteri generali per l'assegnazione del personale di assistenza sono i seguenti:
- gravità dell’alunno in relazione alla patologia e al grado di autonomia: la gravità del caso deve risultare dall’accertamento clinico sanitario sullo stato di handicap;
- disabilità dovute a patologie gravi che comportano difficoltà a livello motorio, di relazione e nell’autonomia personale, per cui è necessario un aiuto assistenziale;
- disabilità per menomazioni sensoriali e pluridisabilità, non autosufficienti;
- disabilità con deficit psichico grave – gravissimo e non autosufficienza nell’orientamento spaziale, temporale e nell’esecuzione di compiti minimi.
I criteri relativi al contesto sono:
- tempo scuola frequentato dall’alunno;
- numero ore di sostegno;
- numero dei collaboratori scolastici con incarico specifico di assistenza agli alunni con disabilità;
- disponibilità di risorse assistenziali diverse (familiari disponibili all’assistenza, volontariato, ecc.);
- presenza o meno di barriere architettoniche;
- presenza di operatori addetti all’assistenza scolastica integrativa (servizio erogato dalla Provincia);
- utilizzo ausili;
- numero di alunni con disabilità aventi titolo all'assistenza presenti nello stesso edificio scolastico.
Art. 9 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ GRAVE E GRAVISSIMA
La frequenza alla scuola viene garantita anche agli alunni con gravi e gravissime disabilità che mostrano considerevole compromissione del funzionamento senso motorio, linguistico, comunicativo ed emotivo. Sono situazioni per le quali è possibile ipotizzare uno sviluppo ottimale delle competenze, quando l’inserimento avviene in un ambiente altamente specializzato con assistenza e con una figura educativa che si occupa di loro.
Ciò comporta una puntuale analisi delle funzioni proprie della scuola, degli obiettivi da conseguire e delle concrete possibilità di intervento da parte dei servizi sanitari e sociali dei Comuni e dell’Azienda ULSS.
Per questi alunni, ai fini dell'integrazione, si ritiene utile proporre idonei percorsi didattici ed educativi, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata, articolati secondo il criterio della flessibilità organizzativa, anche in classi aperte.
L'attuazione dei percorsi integrativi degli alunni con disabilità grave e gravissima è oggetto di studio da parte della Scuola e dei Responsabili dei Servizi (Distretti socio sanitari, N.P.I., Associazione "La Nostra Famiglia") e di proposta al Direttore sociale per le funzioni di sua competenza.
Scuola e servizi valuteranno, dopo aver individuato gli alunni interessati a tali percorsi, gli interventi propri da attuare, gli strumenti ritenuti necessari ed i criteri di verifica dell'andamento dell'esperienza.
Il competente collegio dei docenti adotterà, nell'ambito della propria autonomia decisionale, le delibere necessarie a garantire gli effetti previsti dalla normativa vigente.
Art. 10 - SCUOLE PARTICOLARMENTE ATTREZZATE (Unità Funzionali Complesse)
Le singole Istituzioni Scolastiche Autonome, attraverso apposite convenzioni con l'ULSS (ed altri Enti) ed utilizzando gli strumenti dell'autonomia didattica e organizzativa previsti dal DPR 275/99 , proseguiranno le sperimentazioni già attive di Unità Funzionali Complesse.
I progetti per la costituzione nel territorio dell’ULSS di nuove Unità Funzionali Complesse (U.F.C.), proposte dagli organi collegiali della scuola, sono sottoposti all’attenzione del Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale e al Centro Territoriale Integrazione di riferimento, per l'espressione di un parere di merito.
I requisiti per la realizzazione di Unità Funzionali Complesse vengono puntualmente indicati nel “Progetto quadro” allegato al presente Accordo.
Nella convenzione si farà riferimento ad un adeguato progetto didattico-educativo, elaborato dal Collegio dei docenti dell’istituto di riferimento, da integrare con il progetto socio-riabilitativo dell’Azienda ULSS. Tale progetto potrà prevedere l’utilizzo di personale misto della scuola e dell’Azienda ULSS per la realizzazione di attività educative in orario scolastico ed extrascolastico, costituzione di laboratori e/o aule particolarmente attrezzate, l’organizzazione di attività individualizzate, di piccolo gruppo, di classe, di classi aperte, ecc..
Il parere del Gruppo di lavoro terrà anche conto di quelle situazioni territoriali ove l’incidenza dell’handicap sia particolarmente rilevante e sia funzionale concentrare le risorse educativo-riabilitative, piuttosto che frammentarle nel territorio.
Il progetto, valutato dal Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale viene trasmesso per il vaglio e l’approvazione al Direttore dei servizi sociali dell’Azienda ULSS e al Consiglio d’istituto competente, per la sede scolastica proponente . Copia del progetto approvato sarà inviato alla Regione per l’acquisizione di eventuali specifici finanziamenti, richiesti sulla base di chiari programmi di spesa.
L’ U.F.C. sarà fornita di mezzi e personale secondo i reciproci impegni tra Azienda ULSS, Ente locale e singola Scuola .
Nel caso di alunno residente in comune diverso da quello in cui ha sede l’U.F.C., il comune di provenienza dello stesso alunno sarà prontamente avvisato dai servizi di riferimento, per permettere allo stesso di accordarsi con l’ente locale ospitante, in merito ad eventuali spese e a problemi organizzativi quali, ad esempio, il trasporto.
Sarà cura del Capo d’Istituto trasmettere al Direttore dei servizi sociali a fine maggio una relazione a consuntivo, con allegata la richiesta per l’eventuale proseguimento dell’attività nell’anno successivo, in funzione della permanenza o meno delle condizioni che hanno determinato l’istituzione della U.F.C.
Le U.F.C. sono riconfermate ogni 5 anni , sentito il parere del Gruppo di lavoro programmazione territoriale.
Ultimata la frequenza presso l’U.F.C., attenzione particolare richiederà lo sviluppo del successivo percorso di inserimento dell’alunno stesso, che potrà essere realizzato in ambiti diversi dalla scuola, ma appropriati, in coerenza col progetto di vita del giovane.
Il concorso di figure professionali differenti, tutte con competenze, esperienze ed orientamenti metodologici diversi, impegnate nella realizzazione del progetto, nonchè
l’esistenza di più U.F.C. avviate nel territorio, pongono la necessità di ricercare modalità operative omogenee.
Una specifica azione di coordinamento tra i differenti attori e le diverse strutture, sarà realizzata da personale individuato dall’Azienda ULSS, attraverso il servizio di Neuropsichiatria Infantile, con il contributo della scuola, per la identificazione del profilo professionale degli operatori necessari per il progetto educativo assistenziale e delle funzioni da svolgere da parte di ciascuno di essi.
Art. 11 - CONTINUITA' TRA ORDINI DI SCUOLA
Ai fini del processo di integrazione scolastica, la continuità educativa tra ordini di scuola dovrà attuarsi innanzitutto assumendo il P.E.I., realizzato nell’ordine scolastico precedente, come base e come avvio per la determinazione del P.E.I. successivo. Ove possibile e se necessario dovrà essere data attuazione alla C.M.P.I. n° 1/1988 e alle linee guida per l’integrazione del 2010, per quanto riguarda l’utilizzo per tempi definiti dell’insegnante specializzato dell’ordine scolastico precedente nella classe dell’ordine scolastico successivo, previa specifica deliberazione dei collegi dei docenti e autorizzazione del Dirigente scolastico.
Analogo criterio di continuità dovrà essere osservato anche dall’ULSS per quanto concerne la figura dell’operatore di assistenza, per quanto possibile.
Riprendendo le Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità del 2010 a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: “Relativamente al passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione o nei passaggi intermedi, è opportuno che i Dirigenti Scolastici coinvolti prevedano forme di consultazione obbligatorie fra gli insegnanti della classe frequentata dall’alunno con disabilità e le figure di riferimento per l’integrazione delle scuole coinvolte, al fine di consentire continuità operativa e la migliore applicazione delle esperienze già maturate nella relazione educativo-didattica e nelle prassi di integrazione con l’alunno con disabilità
Particolare importanza ha in tale ambito la consegna della documentazione riguardante l’alunno con disabilità al personale del ciclo o grado successivo. Tale documentazione dovrà essere completa e sufficientemente articolata per consentire all’istituzione scolastica che prende in carico l’alunno di progettare adeguatamente i propri interventi”, previo consenso informato dei genitori o di chi ne esercita la potestà.
Art. 12 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE EDUCATIVA
Le attività in orario extrascolastico e di collaborazione educativa potranno essere realizzate con specifico progetto, formulato d'intesa dalla Scuola, dall'ULSS, dai Comuni e dall’associazionismo.
Tali attività integreranno ed estenderanno l'attività educativa in continuità e coerenza con l'azione della Scuola.
Il progetto, che coinvolge più alunni in situazioni scolastiche o territoriali particolari, può prevedere attività culturali, ricreative, sportive, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del lavoro.
In ogni caso tali attività dovranno mirare preferibilmente al coinvolgimento di tutta la classe, dei gruppi e della realtà giovanile locale, non solo degli alunni con disabilità.
Per attuare tali iniziative Scuola, Azienda ULSS, Comuni ed Associazioni potranno concorrere mettendo a disposizione le risorse, come operatori, attrezzature, spazi, materiali di consumo, ecc., che rientrano nelle proprie competenze istituzionali e che verranno indicate nel progetto, previa deliberazione dei competenti organi.
Art. 13 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST-SCOLASTICO
L’orientamento scolastico deve essere frutto di un lavoro congiunto e condiviso tra famiglia, scuola e servizi.
La conoscenza dell'allievo con disabilità, acquisita durante l'iter scolastico dagli operatori della Scuola e dell'Azienda ULSS, costituirà il presupposto indispensabile per orientare il soggetto e la sua famiglia nelle future scelte.
La Scuola secondaria di primo grado, che maggiormente si caratterizza in termini orientativi (D.M. 9.2.79), programmerà dei percorsi educativi specifici, in linea con i progetti regionali e provinciali, anche attraverso attività di laboratori permanenti, visite guidate presso i Centri di Formazione Professionale, gli Istituti superiori, i Centri diurni, ecc. in collaborazione con i Servizi dell’Azienda ULSS e dei Comuni allo scopo di evidenziare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni con disabilità.
L'attività di orientamento scolastico e professionale non può essere considerata una fase a sè stante. Essa è direttamente legata alle occasioni e alle esperienze di apprendimento precedenti e in atto. Pertanto richiede che si programmino, per l’allievo con disabilità, sin dalla sua entrata nella scuola, delle attività educative e formative volte all'acquisizione di quelle abilità necessarie per la sua futura integrazione comunitaria (abilità funzionali, cognitive e relazionali e, nel limite del possibile, abilità per poter attivare processi decisionali autonomi). I risultati dell'attività orientativa, con le reali attitudini e capacità dell'allievo con disabilità, faranno parte integrante del Profilo Dinamico Funzionale che accompagnerà l'allievo stesso nell'accesso alla Scuola secondaria di II grado o ai Centri di Formazione Professionale o ad altre strutture quali i Centri diurni, gestite o convenzionate con l'Azienda ULSS.
La Scuola secondaria di primo grado, entro il 15 gennaio, consegnerà alla famiglia dell'allievo con disabilità frequentante la terza media la sintesi di orientamento redatta secondo l’allegato H.
Per l'iscrizione degli allievi con disabilità presso gli Istituti Tecnici, Professionali ed Artistici, in aggiunta al Profilo Dinamico Funzionale, i genitori dovranno richiedere una certificazione al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS da cui risulti la natura della
disabilità e il parere sulla possibilità di frequentare i singoli indirizzi o sezioni di qualifica (C.M.P.I. 22.09.1988 n. 262).
Art. 14 - RAPPORTO TRA SCUOLA E SERVIZI TERRITORIALI
Eventuali ulteriori modalità di rapporto tra scuola e servizi territoriali, non disciplinate dal presente Accordo, saranno concordate di volta in volta, avendo presente la necessità di garantire all'alunno con disabilità un itinerario globale coordinato e di verificare il lavoro svolto nella collaborazione tra le due strutture e per quanto di rispettiva competenza.
Art. 15 - COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
L’integrazione dell’alunno con disabilità è un processo dinamico che implica il coinvolgimento attivo e consapevole della famiglia, lungo tutto il percorso scolastico e nelle scelte connesse.
Una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni, a sottolineare quanto la famiglia in generale e nello specifico ambito “rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazione preziosa, sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale”.
I Servizi e la scuola coinvolgeranno la famiglia in tutti i momenti istituzionali previsti dal presente accordo di programma.
Art. 16 - GRUPPO DI LAVORO SULLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL’AZIENDA ULSS (G.L.P.T.)
Per garantire ed attuare l’esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei contenuti, tempi e modi, e per programmare gli interventi nel territorio, è costituito il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale ULSS che, ai sensi della C.R. 33/93, par. B1, è composto da:
• un rappresentante dell’Ufficio scolastico terrritoriale;
• un rappresentante dei Comuni nominato dalla Conferenza dei Sindaci;
• un rappresentante del Centro Territoriale per l’Integrazione per l’area sandonatese;
• un rappresentante del Centro Territoriale per l’Integrazione per l’area portogruarese;
• un rappresentante per ogni ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado), qualora non già rappresentata dal C.T.I. e individuato dalle reti scolastiche;
• un rappresentante della Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ulss;
• un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale;
• un rappresentante della Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.);
• un rappresentante designato dalle associazioni di categoria.
Il G.L.P.T. è una struttura permanente ed è presieduto dal Direttore dei servizi sociali dell’Azienda ULSS, che ha il compito di convocarlo e di rappresentarlo.
Le riunioni sono valide, purchè sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
Delle riunioni sarà redatto processo verbale.
Il G.L.P.T., che può articolarsi anche in sottocommissioni per affrontare casi specifici, in particolare, ha fra i propri compiti istituzionali i seguenti:
• formulare i criteri generali e proporre l’assegnazione del personale di assistenza dell’ULSS, ex art. 8 del presente Accordo;
• esaminare ed approvare eventuali progetti di impegno del personale educatore animatore per attività extrascolastiche;
• predisporre i progetti relativi alle risorse utilizzabili per la costituzione di U.F.C., ex art. 10 del presente Accordo;
• valutare le osservazioni e le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, tenuto conto delle relazioni dei “Gruppi H” per l’integrazione, o dei Responsabili delle strutture operative dell’Azienda ULSS, in ordine all’applicazione dell’Accordo;
• dirimere i contrasti e garantire l’applicazione dell’Accordo quale organo formale di vigilanza e di controllo;
• svolgere funzioni di promozione e di proposta all’Azienda ULSS, all’U.S.T., alla Regione ed agli Enti locali;
• valutare i progetti per la promozione dell’integrazione proposti da Enti e Scuole, anche ai fini dell’accesso a finanziamenti regionali;
• svolgere compiti di osservatorio territoriale in collaborazione con l’U.S.P. e con la Regione.
Il G.L.P.T. si riunirà, su convocazione del suo presidente, ogni qualvolta ritenuto da lui necessario o qualora la riunione sia richiesta da un terzo dei suoi membri.
È in ogni caso prevista una riunione prima dell’inizio di ogni anno scolastico per l’assegnazione degli operatori preposti all’assistenza dell’AziendaULSS.
Art. 17- COMPETENZE DELLA SCUOLA
a) Competenze della Direzione generale regionale e territoriale
L’U.S.T. nell’ambito delle proprie competenze, finalizzate all’integrazione scolastica dei disabili:
- tiene conto del numero di alunni con disabilità nella determinazione degli organici;
- assegna, nei casi previsti dalle individuazioni delle situazioni di disabilità rilasciate dall'ULSS, così come disposto alla normativa regionale in riferimento al D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 e compatibilmente con le risorse disponibili, gli insegnanti di sostegno;
b) Competenze del Dirigente scolastico Il Dirigente scolastico:
- assegna gli insegnanti di sostegno alle classi;
- dispone, ai sensi della normativa vigente, la riduzione del numero di alunni per classe in presenza di alunni con disabilità;
- cura l'armonica collaborazione tra insegnanti ed operatori socio-sanitari, raccordandosi con i servizi competenti dell’Azienda ULSS e accreditati per il superamento di eventuali difficoltà;
- in caso di assenza del personale di assistenza e di eccezionale impossibilità della sua sostituzione, attiva le soluzioni più idonee per far fronte alla situazione;
- individua spazi idonei ed opportunamente attrezzati per specifici interventi di assistenza, ricercando nello stesso tempo tutte le possibili occasioni atte a favorire l'inclusione dell'alunno con disabilità in ambito scolastico;
- favorisce la collaborazione tra collaboratori scolastici e operatori socio sanitari assegnati all’allievo disabile;
- propone e/o valuta, assieme agli organi collegiali, i progetti di istituzione di U.F.C.;
- verifica l’avvenuta formulazione e l’aggiornamento del P.E.I.;
- formula al G.L.P.T., sulla scorta della relazione del “Gruppo di lavoro per l’integrazione”, osservazioni e proposte in merito all’applicazione dell’Accordo.
c) Competenze degli Insegnanti
Gli insegnanti assegnati alla classe per l’attività di sostegno e l’insegnante curricolare, operano all'interno della scuola in favore degli alunni con disabilità secondo quanto è previsto dalla normativa vigente e dal presente Accordo, ed in particolare:
- gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e partecipano alla formulazione della programmazione didattico-educativa e all’elaborazione e verifica delle attività della classe;
- nei documenti valutativi degli alunni con disabilità gli insegnanti, sulla base del P.E.I., indicheranno:
• per quali discipline sono stati adottati criteri semplificanti;
• quali attività integrative e di sostegno siano state svolte in sostituzione anche parziale dei contenuti programmatici curricolari;
- nella scuola dell’obbligo, sulla base del P.E.I. realizzato, gli insegnanti predisporranno prove d’esame coerenti e comunque rispondenti alle indicazioni ministeriali di norma previste.
d) Competenze del personale Ausiliario tecnico ammnistrativo
Il personale A.T.A, ai sensi delle vigenti disposizioni e del C.C.N.L. sull’organizzazione del lavoro e sulle competenze del suddetto personale ausiliario, ove richiesto dal Dirigente è utilizzato per interventi in favore dei soggetti in situazione di handicap, in funzione complementare e sussidiaria all’attività educativa ed assistenziale, con compiti di collaborazione per quanto riguarda la funzione di accompagnamento, all’interno della struttura scolastica, ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale (art. 51 C.C.N.L.). Ogni scuola ne prevede l’utilizzo funzionale nel Progetto di Istituto.
Art. 18 - COMPETENZE DELL'AZIENDA ULSS
L'Azienda ULSS svolge le competenze previste dal presente accordo. In particolare provvede:
- a rilasciare gli atti individuativi degli alunni con disabilità così come disposto dalla DGRV
n. 2284 del 17/07/2007, ai sensi del DPCM 23 febbraio 2006 n. 185;
- alla stesura della Diagnosi Funzionale;
- all'erogazione del servizio di assistenza scolastica;
- alla fornitura, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, di ausili tecnici per meglio consentire l'integrazione scolastica dell'allievo con disabilità;
- alla fornitura, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché dalle risorse disponibili, di attrezzature d’uso individuale per alunni con disabilità, qualora i servizi competenti ne riconoscano la necessità di utilizzo;
- all’eventuale progettazione di laboratori scolastici e di U.F.C. in collaborazione con la scuola.
L'Azienda ULSS concorre:
- alla stesura del P.D.F., del P.E.I. e alla proposta di orientamento scolastico;
- alla formulazione, d'intesa con la Scuola ed i Comuni, di programmi integrativi extrascolastici.
La Direzione dei servizi sociali:
- coordina gli interventi di cui sopra, progettati e gestiti dal gruppo di lavoro costituito presso l'Azienda ULSS.
Art. 19 - COMPETENZE DEL COMUNE
Il Comune provvede a rendere effettivo il diritto allo studio, a favorire l'adempimento scolastico, come da competenze attribuite dal D.P.R. n. 616 e L.R. 31/85 e successive
modificazioni e integrazioni. In particolare assicura, nei limiti delle proprie capacità finanziarie:
- le misure necessarie per rimuovere le barriere architettoniche o rendere adeguate le attrezzature scolastiche alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità(presidi e strumenti didattici differenziati);
- i servizi necessari e di supporto alle attività scolastiche e di collaborazione educativa (la mensa, il trasporto);
- il contributo economico o materiale didattico d'uso individuale ad alunni con disabilità in situazioni di disagio economico, familiare o sociale;
- le iniziative e attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e di collaborazione educativa aperte a tutti gli allievi;
- la promozione dell'utilizzo, a fini scolastici ed educativi, delle strutture collaterali, sportive, ricreative, ecc. appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti presenti sul territorio, nel rispetto della normativa vigente.
I Comuni informeranno le Scuole e l’Azienda ULSS dei loro progetti di attività parascolastiche ed extrascolastiche per eventuali consulenze e/o collaborazioni sinergiche per l’assistenza all’allievo disabile.
Art. 20 - COMPETENZE DELLA PROVINCIA
In attuazione dell’art. 5 della Legge 18.03.1993 n. 67 e viste le funzioni individuate all’art. 131 della L. R. n. 11/2001, la Provincia interviene, nei limiti degli Accordi di programma sottoscritti con la Direzione generale scolastica per il Veneto a favore delle persone audiolese, cieche e ipovedenti, attraverso:
• attività di assistenza e sostegno a favore degli allievi/ studenti con deficit sensoriale per l’attività scolastica ed extrascolastica, mediante l’assegnazione di un operatore addetto all’assistenza scolastica integrativa, richiesto alla provincia direttamente dalla famiglia;
• fornitura agli alunni/studenti ciechi e ipovedenti dei testi scolastici opportunamente rieditati a seconda del loro deficit visivo;
• attività di consulenza rivolta agli insegnanti di sostegno operanti nella scuola e agli operatori di assistenza dei servizi riabilitativi;
• adeguamento delle strutture edilizie, in particolare quelle scolastiche, in attuazione della L. 118/71, L. 13/89, DM 14/06/89 n. 236 e L.R. 41/93 sulle barriere architettoniche.
Art. 21 – MODULISTICA
La modulistica allegata al presente accordo potrà essere modificata, per sopraggiunte esigenze funzionali, dal Gruppo di lavoro per la programmazione territoriale dell’Azienda ULSS, anche su richiesta degli enti firmatari dell’accordo.
Art. 22 - DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo ha durata di 5 anni, rinnovabile tacitamente per altri 5, salva motivata disdetta da effettuarsi a cura di una parte stipulante, almeno sei mesi prima dalla scadenza.
Art. 23 - VIGILANZA E ORGANI DI CONTROLLO
La prima forma di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme inerenti l’integrazione e su quelle contenute nel presente Accordo è esercitata, ciascuno per quanto di competenza, dai Dirigenti scolastici, dai responsabili dei Servizi dell’ULSS e dei Comuni. La loro azione tenderà a far superare disguidi, malfunzionamenti, inerzie di operatori,
interpretazioni distorte dell’Accordo, anche attraverso reciproca consultazione.
Il primo organo formale di controllo e di decisione circa le controversie è il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale, il quale esaminerà ogni questione, che gli venga sottoposta, avente carattere generale e concernente il pubblico interesse.
Qualora al proprio interno non pervenga ad una valutazione condivisa dalle parti stipulanti l’Accordo, ovvero la questione investa la revisione dell’Accordo stesso, il G.L.P.T. si rivolgerà all’Ufficio scolastico territoriale, al Direttore generale dell’ULSS ed al Presidente della Conferenza dei Sindaci.
Il singolo cittadino, in prima istanza, si rivolgerà e/o sarà indirizzato, a seconda delle competenze, al Dirigente scolastico o al Servizio distrettuale dell’ULSS o al Comune. In relazione al problema prospettato, sarà cura di questi ultimi investire, se del caso, il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale.
Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI
Quanto previsto dal presente Accordo di Programma dovrà essere rispettato dalle parti contraenti, dagli Enti Convenzionati e dalle Istituzioni scolastiche paritarie.
I firmatari dell'Accordo dovranno collaborare, per quanto di competenza, alla realizzazione di interventi e progetti a favore degli alunni con disabilità.
L'Accordo sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione da parte delle Istituzioni interessate e potrà essere modificato di comune intesa su proposta scritta di una delle parti; ogni modifica però produrrà i suoi effetti solo con il successivo anno scolastico, salvo casi dichiarati d’urgenza.
La verifica della corretta applicazione del presente Accordo in ogni sua parte viene effettuata dai Responsabili delle Istituzioni chiamate in causa attraverso i propri servizi ed uffici.
Il Direttore dei servizi sociali, che ha la funzione di promozione e di coordinamento anche nei rapporti con la Scuola ed i Comuni, potrà proporre al Gruppo di Lavoro sulla
Programmazione Territoriale iniziative o progetti specifici miranti a rendere sempre migliori le condizioni di partecipazione scolastica e di inclusione sociale degli alunni con disabilità.
Copia del presente Accordo verrà inviata al Direttore sanitario, al Direttore dell’UOC Servizi alla persona, ai Direttori dei Distretti socio sanitari, all’Ufficio scolastico territoriale, all’ufficio Scolastico regionale, al Responsabile dell'Associazione "La Nostra Famiglia", al presidente F.I.S.M. provinciale, alle Direzioni delle Scuole non statali operanti nel territorio dell'Azienda ULSS, all’Osservatorio Regionale, ai rappresentanti delle Associazioni di categoria.
Art. 25 SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI
DATA | DESCRIZIONE |
15 gennaio | Trasmissione ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale da parte delle Scuole secondarie di primo grado delle sintesi di orientamento scolastico o post-scolastico. |
31 gennaio | Presentazione da parte delle Scuole (dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) alla Neuropsichiatria infantile di competenza territoriale di nuove segnalazioni di alunni in difficoltà, ai fini dell’eventuale accertamento della condizione di disabilità. |
30 maggio | Espletamento delle UVDM e rilascio dei verbali di individuazione di alunno disabile. |
15 giugno | Presentazione al Distretto socio sanitario di competenza territoriale della richiesta, da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, di assegnazione di operatore di assistenza. |
15 giugno | Inoltro dalla Scuola al Distretto socio sanitario competente territorialmente dell’istanza riferita alla necessità indicativa di operatore di assistenza. |
1 settembre | Invio a tutte le Scuole interessate, da parte dei servizi specialistici di competenza delle Diagnosi Funzionali per alunni certificati per la prima volta e per gli alunni che iniziano un nuovo ciclo scolastico. |
Prima dell’avvio dell’anno scolastico | Riunione del GLPT per le proposte di assegnazione di operatore di assistenza. |
31 ottobre | Trasmissione alle Scuole dell’aggiornamento delle precedenti Diagnosi Funzionali da parte dei servizi specialistici di competenza. |
15 novembre | Redazione ed aggiornamento del P.D.F.. Per gli allievi di nuova individuazione si fa riferimento all’anno scolastico successivo a quello di assegnazione di sostegno scolastico. |
30 novembre | Incontro tra Scuola e competenti Servizi socio sanitari, preferibilmente presso le sedi territoriali dei servizi stessi, per gli alunni certificati per la prima volta e per gli alunni che iniziano un nuovo ciclo scolastico per l’avvio dell’elaborazione del P.E.I.. |
Entro il primo quadrimestre | incontro tra Scuola e competenti Servizi socio sanitari preferibilmente presso le sedi territoriali dei servizi stessi, per l’aggiornamento del P.E.I. per tutti i restanti alunni. |
febbraio-marzo | Incontro tra i competenti Servizi socio sanitari e Scuola per la verifica intermedia, da tenersi preferibilmente presso le sedi territoriali dei servizi stessi per casi specifici di comprovata necessità. |
Entro la conclusione dell’anno scolastico | Verifica finale congiunta sugli esiti della programmazione didattica adottata per l’alunno con disabilità e per l'aggiornamento del P.E.I., da tenersi preferibilmente presso le sedi territoriali dei servizi socio-sanitari dell’ULSS |
Il presente scadenzario potrà subire variazioni in seguito a nuove disposizioni provenienti dalla Scuola o ad accordi diversi finalizzati ad ottimizzare i rapporti con i servizi.
Nel qual caso il Gruppo di Lavoro sulla Programmazione Territoriale dell’Azienda ULSS concorderà i nuovi termini temporali e ne darà comunicazione a tutti gli interessati.
Le parti contraenti si impegnano a far conoscere diffusamente i contenuti del presente accordo ed applicare i principi della L. n. 104/92, nel rispetto dei diritti di informazione e partecipazione degli utenti, delle loro famiglie e delle associazioni di rappresentanza e coordinamento dell’area disabilità.
Letto, approvato, sottoscritto
Per la Direzione generale scolastica per il Veneto Il Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Venezia
firmato Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per le Scuole autonome del “Veneto Orientale” I Dirigenti scolastici delle Scuole capofila C.T.I.
firmato Xxxxxxxx Xxxxxx firmato Xxxxxxxxx Xxxxx
Il Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 10 firmato Xxxxx Xxxxxx
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci del “Veneto Orientale” firmato Xxxxxx Xxxxx – Sindaco del Comune di Teglio Veneto
La Presidente della Provincia di Venezia firmato Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Data: 25.06.2012 repertorio n. 4319