Fondo Strategico Italiano S.p.A. Direzione Generale
Fondo Strategico Italiano S.p.A. Direzione Generale
Xxxxx Xxxxxxx 00
00000 XXXXXX
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Direzione Generale
00000 XXXX
ACCORDO
tra:
- il Fondo Strategico Italiano, società per azioni a controllo pubblico con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00 (“FSI”),
- la Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a controllo pubblico con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0 (“CDP”),
- la Banca d’Italia, istituto di diritto pubblico con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00 (“Banca”),
soggetti che nel seguito saranno anche indicati congiuntamente come le “Parti”,
premesso che:
• la Banca è titolare di una partecipazione del 4,47% nel capitale di Assicurazioni Generali S.p.A., società quotata presso il mercato regolamentato MTA di Borsa Italiana, composta da n. 69.777.535 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 1,00 euro (la “Partecipazione”);
• la Banca intende cedere la Partecipazione al fine di prevenire ogni situazione di potenziale conflitto di interessi che possa discendere dalla governance dell’IVASS;
• FSI, società controllata da CDP, è una holding finalizzata all’acquisizione e gestione di partecipazioni in grandi imprese di rilievo strategico per l’economia nazionale, anche nel settore assicurativo;
• l’acquisizione della Partecipazione da parte di FSI è coerente con le finalità statutarie di quest’ultimo;
• FSI si è resa disponibile a un’operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione, che consentirà l’ingresso della Banca nella compagine sociale con una quota di minoranza, da realizzarsi tramite il conferimento della Partecipazione alla stessa FSI;
• CDP, anche eventualmente tramite la propria controllata Fintecna, intende prendere parte all’aumento di capitale di FSI effettuando un conferimento in denaro, nell’ambito di una separata tranche dell’aumento riservata alle stesse CDP e Fintecna;
• le Parti hanno esaminato e definito in sede tecnica le caratteristiche di base dell’operazione, i cui aspetti quantitativi di dettaglio (valori e importi esatti) verranno stabiliti a tempo debito in fase esecutiva;
• i competenti organi deliberativi interni di FSI, di CDP e della Banca, ciascuno secondo le rispettive procedure, hanno approvato l’operazione nel merito e nelle sue caratteristiche di base;
le Parti convengono quanto segue:
Art. 1
FSI, d’intesa con CDP, darà corso senza indugio a un’operazione di aumento del proprio capitale sociale suddivisa in due tranches:
- una tranche riservata alla sottoscrizione della Banca, che sarà eseguita tramite il conferimento della Partecipazione e comporterà l’emissione di nuove azioni FSI ordinarie e privilegiate;
- una tranche riservata alla sottoscrizione di CDP ed eventualmente a Fintecna, che sarà eseguita tramite conferimenti in denaro e comporterà l’emissione di nuove azioni FSI ordinarie.
Nella tranche riservata alla Banca le azioni privilegiate costituiranno i due terzi del numero totale di azioni compreso nella tranche. Tali azioni privilegiate attribuiranno un diritto di priorità nella distribuzione dei dividendi in una misura che sarà deliberata dall’assemblea dei soci di FSI e che le Parti si impegnano a fare in modo sia pari alla plusvalenza netta eventualmente realizzata da FSI con la vendita della Partecipazione ai sensi e nei limiti del successivo art. 10. Dette azioni attribuiranno inoltre la priorità nel rimborso del capitale, sia in sede di riduzione dello stesso sia in sede di scioglimento del rapporto sociale.
Art. 2
Le Parti si coordineranno in modo che, ferma restando l’osservanza dei tempi tecnici connessi alle previsioni del presente accordo, sia garantito il pieno rispetto dei termini indicati nell’art. 2441, 6° comma, Cod. Civ. e di ogni altro adempimento richiesto dalla legge per la corretta esecuzione dell’aumento del capitale di FSI.
In questa prospettiva, le Parti definiranno un dettagliato programma dell’operazione.
Art. 3
Il valore attribuito alla Partecipazione ai fini del conferimento in FSI sarà determinato, in linea con l’art 2343-ter, primo comma, Cod. Civ., sulla base del prezzo medio ponderato espresso dalle negoziazioni di borsa dell’azione Assicurazioni Generali nei sei mesi anteriori al conferimento.
La Banca, nella sua veste di conferente, redigerà e presenterà a FSI la documentazione attestante tale valore ai sensi dell’art. 2343-ter, terzo comma, Cod. Civ..
La Banca determinerà detto valore sulla base dei seguenti criteri: le quotazioni del titolo Assicurazioni Generali saranno rilevate esclusivamente sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A., utilizzando i dati ufficiali diffusi da quest’ultima; le quotazioni ponderate saranno rilevate su base giornaliera guardando ai “prezzi ufficiali” dell’MTA; i sei mesi saranno intesi come un periodo di 183 giorni solari consecutivi, calcolati a ritroso partendo dal giorno che precederà la Data di Riferimento indicata nel comma successivo, indipendentemente dal numero di giorni di borsa aperta compresi in tale periodo.
La Data di Riferimento sarà concordata fra le Parti a tempo debito; orientativamente, si potrà collocare tra il quarantesimo e il trentesimo giorno precedente la data fissata per l’assemblea degli azionisti di FSI che delibererà l’aumento del capitale.
Art. 4
Il Consiglio di Amministrazione di FSI, nella relazione illustrativa dell’aumento di capitale richiesta dall’art. 2441, sesto comma, Cod. Civ, adotterà:
- come valore di conferimento della Partecipazione quello indicato nella documentazione presentata dalla Banca;
- come “data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori” (ai fini dell’art.
2440, secondo comma, Cod. Civ.) la Data di Riferimento.
Art. 5
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni emesse da FSI a seguito dell’aumento di capitale sarà determinato in rapporto al patrimonio netto di FSI (ai sensi dell’art. 2441, sesto comma, ultima parte, Cod. Civ.) e potrà quindi includere, in aggiunta alla componente “valore nominale” imputata a capitale, una componente “sovrapprezzo” imputata ad altra specifica voce di patrimonio netto della conferitaria.
In ogni caso, per quanto riguarda la tranche di aumento riservata alla Banca, si farà in modo che il corrispettivo globale di sottoscrizione (inteso come somma del valore nominale e dell’eventuale sovrapprezzo di tutte le azioni FSI sottoscritte dalla Banca), pareggi esattamente il valore di conferimento attribuito alla Partecipazione ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4. Al tal fine verrà opportunamente aggiustato, ove necessario, il numero di azioni FSI da emettere.
Di conseguenza, la tranche di aumento riservata alla Banca sarà strutturata in modo tale che la Banca conferisca a FSI nulla di più e nulla di meno che la Partecipazione, restando esclusa ogni possibilità di conguaglio in denaro o in altra forma.
Art. 6
Il prezzo di sottoscrizione e il numero di azioni FSI ordinarie e/o privilegiate da emettere per ciascuna tranche dell’aumento di capitale saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di FSI, d’intesa con CDP, nella citata relazione illustrativa prevista dall’art. 2441, sesto comma, Cod. Civ..
Prima di essere trasmessa al Collegio Sindacale e al revisore legale dei conti di FSI ai sensi di tale articolo, la relazione sarà trasmessa alla Banca. Ove la Banca non avanzi rilievi scritti entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della relazione, questa si intenderà approvata e FSI la potrà inviare ai propri organi di controllo per il prosieguo della procedura di aumento del capitale. In caso di non approvazione da parte della Banca,
il corso della procedura verrà invece sospeso e le Parti si consulteranno per stabilire il da farsi.
Ove gli organi di controllo di FSI richiedano modifiche sostanziali alla relazione, la versione modificata del documento dovrà essere ritrasmessa alla Banca, che avrà altri cinque giorni lavorativi di tempo per approvarla o respingerla ai sensi del comma precedente.
Art. 7
La Banca, con l’intervento di un proprio procuratore speciale, sottoscriverà le nuove azioni FSI contestualmente all’assemblea degli azionisti di FSI in cui sarà approvato l’aumento del capitale.
La Banca si riserva di eseguire nel corso di tale assemblea anche l’effettivo conferimento della Partecipazione a FSI, tramite “ordine di giro” nel sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. a favore del conto Monte Titoli che FSI avrà indicato alla Banca con opportuno anticipo; in tal caso il procuratore speciale della Banca fornirà direttamente in assemblea una prova dell’avvenuto “giro” in Monte Titoli, così che il notaio rogante ne possa dare atto nel relativo verbale.
Ove ragioni tecniche o amministrative non permettano il ricorso a tale modalità, la Banca eseguirà il conferimento tramite “giro” in Monte Titoli entro il secondo giorno lavorativo successivo all’assemblea, inviandone prova al notaio rogante.
Art. 8
In prossimità della data prevista per l’assemblea degli azionisti FSI relativa all’aumento di capitale in cui sarà conferita la Partecipazione, le Parti verificheranno, in base all’evoluzione delle quotazioni borsistiche medie semestrali del titolo Assicurazioni Generali, la congruità dei valori di sottoscrizione fissati ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4.
Art. 9
A titolo puramente orientativo, xxxxx restando gli articoli precedenti e i risultati dei calcoli e delle valorizzazioni che ne conseguiranno e fatte salve le autonome determinazioni dei competenti organi deliberanti e di controllo, le Parti si attendono che la struttura dell’operazione ricalchi i seguenti parametri di massima:
• valore del patrimonio netto odierno di FSI: circa 1.010 milioni di euro (10,10 euro per azione);
• valore di conferimento della Partecipazione: circa 766 milioni di euro.
Art. 10
FSI si impegna a procedere a un’ordinata vendita della Partecipazione a terzi in un arco di tempo ragionevole e comunque entro il 31.12.2015, a condizioni di mercato. Fermo restando il diritto delle azioni privilegiate sottoscritte dalla Banca a concorrere alla ripartizione degli utili complessivi, le Parti faranno sì che, in presenza di un utile distribuibile pari o superiore all’eventuale plusvalenza, al netto di eventuali imposte e commissioni di vendita, realizzata da FSI a seguito della vendita della Partecipazione, quest’ultima venga distribuita sotto forma di dividendo alle azioni privilegiate sottoscritte dalla Banca, in misura comunque non superiore alla differenza tra la media dei prezzi
ufficiali delle azioni Generali registrati sul mercato MTA di Borsa Italiana negli ultimi cinque giorni di borsa aperta del 2012 e il prezzo di conferimento (determinato secondo il criterio di cui all’articolo 3) delle stesse a FSI.
Se il risultato netto dell’esercizio in cui la vendita sarà, in tutto o in parte, realizzata non dovesse essere sufficiente a permettere la distribuzione di un dividendo come sopra determinato, la differenza fra la quota di plusvalenza spettante alla Banca e il dividendo effettivo si aggiungerà agli eventuali dividendi cui le azioni privilegiate avranno diritto per gli esercizi a venire, non oltre comunque a quello che si chiuderà il 31.12.2015.
Completata la vendita e assegnati i dividendi, le azioni privilegiate saranno rimborsate attraverso la riduzione del capitale di FSI (eventualmente riconoscendo a dette azioni un diritto di recesso convenzionale) o con altre forme tecniche idonee allo scopo che fossero concordate tra le Parti, tali da assicurare comunque un prezzo di rimborso determinato in base al patrimonio netto per azione di FSI, rettificato secondo i valori correnti delle relative attività e passività (fair value).
Art. 11
Al fine di evitare ogni possibile conflitto d’interessi con le funzioni di vigilanza esercitate dalla Banca, FSI si impegna, per tutto il periodo in cui la Banca è presente nel suo capitale, a non acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese soggette a poteri di vigilanza della Banca o dell’IVASS per un valore corrente complessivo superiore ai 500 milioni di euro o al 10% dell’attivo patrimoniale di FSI, ovvero in misura superiore al 5% del capitale del soggetto vigilato. Nel caso in cui i limiti sopra indicati vengano superati, FSI e CDP si impegnano a porre in essere meccanismi che consentano la sollecita uscita della Banca dal capitale di FSI, al prezzo per azione indicato nell'articolo 10.
Art. 12
Prima di adottare qualunque delibera, misura, provvedimento o altra determinazione suscettibile di pregiudicare i diritti della Banca ai sensi del presente accordo, o comunque tale da incidere sulla piena e tempestiva esecuzione del presente accordo, FSI e CDP si impegnano a consultare preventivamente la Banca e ad ottenerne l’approvazione.
Art. 13
Ciascuna Parte, prima di diffondere al pubblico qualunque comunicato relativo all’operazione oggetto del presente accordo, lo invierà riservatamente in visione all’altra. Le Parti concorderanno tra loro i contenuti e i tempi di diffusione al pubblico, valutando anche l’eventuale utilizzo di comunicati congiunti.
Art. 14
Tutte le comunicazioni fra le Parti previste dal presente accordo saranno inviate esclusivamente tramite posta certificata, e-mail o telefax ai seguenti indirizzi:
- quanto a FSI, all’attenzione dell’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Direttore Operativo, Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - tel. 0000000000 - fax 0000000000 - e-mail xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- quanto a CDP, all’attenzione dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxx, Responsabile Legale e affari societari, Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxx - tel. 0000000000 - fax 0000000000 - e-mail xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx;
- quanto alla Banca, all’attenzione del Capo del Servizio Gestione dei rischi xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx - tel. 0000000000 - fax 0000000000 - e-mail xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx .
* * *
Si invitano FSI e CDP a trascrivere su propria carta intestata il testo del presente accordo e a restituirne copia a questo Istituto debitamente sottoscritta dai legali rappresentanti delle due società.
Distinti saluti.
BANCA D’ITALIA
Il Governatore
Xxxxxxx Xxxxx