CONTRATTO DI APPALTO
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
CIG:
CONTRATTO DI APPALTO
PER IL SERVIZIO DI XXXXXXXXXXXXXX
PRESSO LA QUESTURA DI AVELLINO ED I DIPENDENTI UFFICI, NONCHE’ PRESSO LA SEZIONE DI POLIZIA STRADALE DI AVELLINO.
TRA
La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Avellino. con sede e domicilio fiscale in Avelli- no. Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 4 e Codice Fiscale n. 80005410644, nella persona del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (di seguito “ Amministrazione")
E
L’appaltatore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede legale in x x x x x x x x x x x x x x x x , via x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x , iscritta al Registro delle Imprese di xxxxxxxx al n. xxxxxxxxx, P. IVA xxxxxxxxxxxxxxx e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale, nella persona del Legale Rappresentante x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (di seguito ''Affidatario"), nato a xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxxx,
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria
Art. 3 - Durata del Contratto 5
Art. 4 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi 5
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 5
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6
Art. 7 - Obblighi di riservatezza 7
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 8
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva 8
Art.10 - Brevetti industriali e diritti d’autore 9
Art. 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software 10
Art. 12 – Subappalto e sub-contratti 10
Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 12
Art. 14 - Cauzione definitiva 13
Art. 16 - Recesso per giusta causa 13
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito 14
Art. 19 - Risoluzione per inadempimento 15
Art. 20 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 15
Art. 21 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare 16
Art. 22 - Quinto d’obbligo e Varianti 16
Art. 23 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio 16
Art. 25 - Fatturazione e pagamenti 17
Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore 18
Art. 27 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere 19
Art. 28 - Foro di competenza. 20
Art. 29 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali 20
Premessa
a) con determina a contrarre n. del , la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (di seguito denominata UTG o Amministrazione) ha indetto, ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura negoziata per l’affidamento del ;
b) a conclusione della conseguente ricerca di mercato, l’UTG ha provveduto all’aggiudicazione della predetta aggiudicazione che è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
c) l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 80 del Codice;
d) che la Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato tecnico – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l’appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che la contrente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, il capitolato tecnico e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione concernenti l‘esecuzione degli appalti pubblici.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’UTG, la Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’UTG prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’UTG.
L’UTG provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che si articola nelle prestazioni di seguito indicate:
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico.
L’appalto deve intendersi altresì a corpo ed il prezzo remunera ogni prestazione in esso ricompresa o comunque connessa alla sua esecuzione.
Art. 3 - Durata del Contratto
Il rapporto di cui all’art. 2 ha una durata pari a xxxxxxxxxxxxxx mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente o di inizio attività indicata in un apposito verbale se all’uopo successivamente predisposto e controfirmato dalle parti.
L’UTG, ai sensi del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, qualora l’attività dovesse proseguire oltre la data scadenza prevista. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’UTG.
Art. 4 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative all’appalto indicato all’art. 2, viene determinato, per tutta la durata indicata, in € ( ), IVA esclusa.
Tale importo r i comprende anche il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a € ( / ), IVA esclusa.
Pertanto, l’importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a € XXXXXXXXXX/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx).
I prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del rapporto.
Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata dall’affidatario. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per la committente, salvaguardando le esigenze dell’UTG e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali interessati. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’UTG e/o da terzi.
Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di
risorse altamente specializzate.
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali, da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione beneficiaria, potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla stessa, almeno 2 giorni prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione dall’Amministrazione. L’Appaltatore dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire all’UTG gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
L’Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l’UTG potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
L’Appaltatore riconosce all’UTG la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte dell’UTG di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l’Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà comunicarlo anticipatamente all’Amministrazione beneficiaria.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’UTG si riserva la facoltà di non approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di t r e giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L’Appaltatore, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’UTG, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e in altri documenti sottoscritti dai rappresentanti delle controparti.
L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
In merito a quanto sopra l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’UTG, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Si richiama quanto disposto dal Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’UTG e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’UTG ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’UTG.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione preventiva all’UTG.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”,
l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di conoscere prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
L’UTG tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
L’Appaltatore si obbliga a:
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'UTG garante per la protezione dei dati personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’UTG da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti
inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’UTG, al personale dell’UTG ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’appaltatore nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore e che non vi sono limiti al numero di sinistri, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino alla sua definitiva scadenza, comprese le eventuali proroghe disposte dopo la sua sottoscrizione.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata, a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art.10 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’UTG azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore manleverà e terrà indenne l’UTG, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’UTG.
In caso di difesa congiunta, l’UTG riconosce all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’UTG.
Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l’UTG, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del
presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Art. 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
L’Appaltatore dovrà richiedere per iscritto all’UTG l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall’UTG medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dall’UTG costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
L’Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
L’Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti dell’UTG alle verifiche che l’UTG riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al secondo capoverso del presente articolo, ferma restando la facoltà dell’UTG di risolvere il presente contratto, l’Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Art. 12 – Subappalto e sub-contratti
L’Appaltatore, se in quanto conforme a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni indicate nella medesima offerta, o comunque, precedentemente alla stipula del presente atto.
L’UTG non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dal d.lgs.50/2016, indipendenti dalla volontà dell’appaltatore e dello stesso subappaltatore.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’UTG o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore deposita presso l’UTG il contratto di subappalto, in copia autentica, prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, contraente o consorzio.
Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata,
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione
di cui all'articolo 80.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’UTG non autorizzerà il subappalto e lo stesso non potrà avere esecuzione.
In caso di non completezza dei documenti presentati, l’UTG procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al relativo articolo del Codice.
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare obbligatoriamente all’UTG, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché trasmettere copia di ciascun sub-contratto.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’UTG le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’UTG, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’UTG da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’UTG inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’UTG. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’UTG, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’UTG può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno e la denuncia alle competenti attività dell’eventuale ipotesi di reato verificatasi.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Per tutto quanto non qui previsto si applicano le disposizioni del Codice.
Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino.
L’UTG verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’UTG, oltre alle informazioni previste dal Xxxxxx, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Resta inteso che l’UTG si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa UTG per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
Art. 14 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere
), resa ai sensi del Codice, in favore dell’UTG.
La garanzia ha validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’UTG, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’UTG qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’UTG ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia è svincolata senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento di conclusione e regolare esecuzione dei lavori, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali nella corrispondente percentuale.
L’UTG ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente contratto.
Art. 15 - Recesso
L’UTG ha diritto di recedere dal presente contratto in caso di contestazione di inadempimento che non si risolva favorevolmente all’appaltatore nel termine allo stesso assegnato per fornire i necessari chiarimenti o a rimuovere il comportamento censurato, con provvedimento da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’UTG.
In caso di recesso dell’UTG, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte.
Art. 16 - Recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’UTG che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa UTG potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno quindici giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dal Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse del Codice e cioè, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e devono essere notificate all’UTG nelle forme di rito. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.
E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati, nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’UTG al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 18 - Penali e rilievi
Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali ed i rilievi eventualmente riportati in allegato al Capitolato tecnico.
Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 5% (cinquepercento) dell’importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall’UTG; ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato, o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’UTG provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art. 19 - Risoluzione per inadempimento
L’UTG si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 20% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’UTG ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’UTG, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’UTG;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art.11); subappalto (art.12); cauzione definitiva (art. 14); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 17); proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere (art. 25).
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9-bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’UTG tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
L’UTG si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria ricerca di mercato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
L’UTG si riserva la facoltà di interpellare anche soggetti che non hanno partecipato all'originaria ricerca di mercato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto, se questi ultimi non sono disponibili o idonei in quel momento all’assunzione dell’incarico, o quando condizioni di necessità ed urgenza, opportunamente motivate, non consentono la suddetta consultazione prioritaria.
Art. 20 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
L’UTG ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
In ogni caso, l’UTG potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
L’UTG può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o
più delle condizioni indicate dal Codice.
Art. 21 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’UTG proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, l’UTG ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente.
L’UTG si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria ricerca di mercato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
L’UTG si riserva la facoltà di interpellare anche soggetti che non hanno partecipato all'originaria ricerca di mercato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto, se questi ultimi non sono disponibili o idonei in quel momento all’assunzione dell’incarico, o quando condizioni di necessità ed urgenza, opportunamente motivate, non consentono la suddetta consultazione prioritaria.
Art. 22 - Quinto d’obbligo e Varianti
L’UTG, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti sono regolate dal Codice.
L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’UTG, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’UTG.
Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche non autorizzate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 23 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio
L’UTG potrà nominare il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo diverse disposizioni, l’UTG, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto, se esistente.
Detto soggetto avrà il compito di:
− predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività,
− controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento,
− controllare, in accordo con i competenti uffici dell’UTG, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'UTG,
− procedere a l l a verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposita attestazione di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
La Contraente indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
Art. 24 – Collaudo o verifica della regolare esecuzione
Le prestazioni sono sottoposti a collaudo o verifica della regolare esecuzione con le modalità e i termini indicati n e l capitolato tecnico, o in mancanza, secondo le regole dell’arte e la diligenza professionale.
Il collaudo dei servizi o verifica della regolare esecuzione e della documentazione a corredo sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione, se nominato, o da un Rappresentante dell’ufficio beneficiario delle prestazioni, ovvero, da un Commissario o una Commissione all’uopo incaricata dall’UTG.
Xxxxx espressamente inteso che in corso di collaudo o verifica della regolare esecuzione, l’incaricato potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune. Le esito delle operazioni risulterà da apposito documento che sarà trasmesso al competente ufficio preposto al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Art. 25 - Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l’Appaltatore dovrà emettere fattura, con cadenza prevista nella ricerca di mercato.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa sull’apposito portale informatico, previo rilascio del certificato di verifica di conformità o della regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, o altro soggetto all’uopo incaricato.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo
Gare) e le singole tipologie di attività fatturate ed il periodo di competenza.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse o diritto risarcitorio a favore dell’appaltatore.
L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a quello stabilito dalla richiamata normativa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun intere od onere a carico della committenza.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Avellino – (C.F. 80005410644) – corso X. Xxxxxxxx XX, x. 0 – 831 00 Avellino e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.
Il codice univoco dell’ufficio è T7VWVY.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.
Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di
compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 19.
Art. 27 - Proprietà dei prodotti in genere
L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto, dei materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto. L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sotto- scrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministra- zione in eventuali registri od elenchi pubblici.
Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto
non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 19.
Art. 28 - Foro di competenza.
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro Erariale.
Art. 29 - Forma del contratto, oneri contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 1 del Codice e dell’articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario, compreso l’imposta di bollo se dovuta.
L’Appaltatore deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere all’UTG le spese relative alle pubblicazioni eventualmente previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.
L’importo dovrà essere rimborsato secondo le indicazioni fornite dall’UTG.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto